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Decisione

32.2020.81

Casalinga/salariata peritata multidisciplinarmente contesta la valutazione psichiatrica.I due periti che in 2 anni hanno visitato l'ass. danno un quadro simile e si sono confrontati con lo psichiatra curante.Queste valutazioni,chiare e sufficienti,sono fatte proprie dal TCA.No rinvio atti x accertam

23 novembre 2020Italiano64 min

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.81

TB

Lugano

23 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'8 luglio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel 2012 (doc. 1) RI 1, 1959,

ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità a

seguito dell'infortunio dell'8 novembre 2011, che ha provocato la frattura del

piatto tibiale laterale destro e un trauma cranico con commotio cerebri e che

da quel giorno l'ha resa inabile al lavoro come ausiliaria di pulizie. L'Ufficio

assicurazione invalidità ha richiamato gli atti medici dall'assicuratore

infortuni e ha raccolto ulteriori informazioni presso i medici curanti.

Il 4 febbraio 2016 (doc. 85) il Servizio Medico Regionale ha

ritenuto opportuno sottoporre l'assicurata a una perizia psichiatrica (dr.ssa

med. __________ il 24 giugno 2016, doc. 95) e reumatologica (dr. med. __________

il 4 aprile 2016, doc. 93) per valutare l'evoluzione dello stato di salute dal

2011. Esperita inoltre il 13 dicembre 2016 (doc. 101) un'inchiesta economica

per le persone che si occupano dell'economia domestica (grado AI 33,5%) e viste

le conclusioni finali tratte il 19 gennaio 2017 (doc. 105) dall'SMR, sentito il

consulente in integrazione professionale (docc. 107-109) l'Ufficio AI ha emesso

il 26 gennaio 2017 (doc. 111) un progetto di decisione, con cui ha assegnato

all'assicurata una rendita di invalidità temporanea. Dal 1° novembre 2012 le è

stata infatti riconosciuta una rendita intera (grado AI 85%), ma con versamento

dal 1° gennaio 2013, dal 1° settembre 2013 tre quarti di rendita (grado AI 69%)

e dal 1° dicembre 2013 una rendita intera (grado AI 85%) fino al 31 luglio

2016.

Il ricorso del 26 maggio 2017 (doc. 122) dell'assicurata contro la

decisione del 24 aprile 2017 (docc. 117-120), che ha confermato il preavviso, è

sfociato nella STCA 32.2017.89 del 7 settembre 2017 (doc. 131), che l'ha

accolto e, come richiesto dalla stessa amministrazione, le ha rinviato gli atti

per una valutazione multidisciplinare e una nuova valutazione economica.

1.2. Il 22 novembre 2017 (doc.

138) il Servizio Medico Regionale ha quindi subito disposto una perizia

pluridisciplinare in ambito reumatologico, ortopedico, neurologico e psichiatrico,

che ha dato luogo al rapporto peritale del 16 novembre 2018 (doc. 177). Il rapporto

finale SMR del 19 novembre 2018 (doc. 176) ha ripreso le diagnosi di carattere

somatico e psichiatrico e i periodi di inabilità lavorativa stabiliti dagli esperti,

precisando che l'incapacità lavorativa complessiva è la risultante di una

parziale sommazione dell'incapacità lavorativa somatica e psichica.

Il 7 marzo 2019 (doc. 180) è stata effettuata una nuova inchiesta

per casalinga, dalla quale è emersa un'invalidità del 43%, poi è stato sentito

di nuovo il consulente in integrazione professionale (docc. 181-184), cosicché

con progetto del 3 maggio 2019 (doc. 189) l'Ufficio assicurazione invalidità ha

attribuito all'assicurata una rendita di invalidità di un quarto (grado AI 41%)

dal 1° luglio 2013, intera (grado AI 73%) dal 1° ottobre 2013, di un quarto (grado

AI 41%) dal 1° luglio 2016, intera (grado AI 85%) dal 1° giugno 2017, di un

quarto (grado AI 43%) dal 1° settembre 2017 e mezza (grado AI 53%) dal 1°

gennaio 2018 secondo il nuovo metodo misto di calcolo.

1.3. Le osservazioni di carattere psichiatrico

del dr. med. __________ al progetto di decisione (doc. 196) sono state sottoposte

ai periti, i quali il 15 ottobre 2019 (doc. 200) hanno confermato le loro

conclusioni, portando a sua volta il dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale, FMH psichiatria e psicoterapia, a ribadire la precedente presa di

posizione dell'SMR (doc. 203).

Di conseguenza, con decisioni del 2 giugno 2020 (doc. A1) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha confermato il diritto alle prestazioni così come

esposto nel preavviso di un anno prima, osservando che l'applicazione dell'art.

27bis cpv. 3 OAI non può essere anticipata, come richiesto, a prima del 1°

gennaio 2018.

1.4. Con ricorso dell'8 luglio

2020 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare

la decisione e di rinviare gli atti all'Ufficio AI per effettuare ulteriori

accertamenti medici, in particolare in ambito psichiatrico e di attribuirle una

mezza rendita di invalidità, in luogo del deciso quarto di rendita, per i

periodi dal 1° luglio 2016 al 31 maggio 2017 e dal 1° settembre al 31 dicembre

2017.

Secondo la ricorrente, infatti, il perito psichiatra del Servizio

Accertamento Medico non avrebbe preso in considerazione il vissuto concreto

della sua giornata, visto che difettando una stabilità personale nell'affrontare

le singole giornate essa non è in grado, d'avviso del suo psichiatra curante,

di svolgere un'attività lavorativa. L'assicurata ha osservato che a più riprese

il dr. med. __________ il 31 luglio 2019 ha chiesto una etero anamnesi, che le

perizie hanno negato, e che neppure non v'è mai stato un confronto fra il

perito e lo psichiatra curante. Il parere della dr.ssa __________ che l'ha

peritata nel 2016 da un lato rileva che l'assicurata le si è presentata in modo

positivo, senza limitazioni o tentativi di simulazione, maturando il

convincimento della oggettiva possibilità di svolgere un'attività lavorativa,

anche grazie a un suo positivo approccio comportamentale. Dall'altro lato, però,

la specialista non ha ritenuto credibili i risultati dei test a motivo del

comportamento tenuto durante i colloqui, ritenendo perciò tali risultati

attribuibili alla volontà dell'assicurata di peggiorare il quadro della propria

situazione per meri aspetti assicurativi. Tale conclusione, d'avviso della

ricorrente, contrasta invece con il comportamento tenuto durante i colloqui.

Il dr. med. __________ ha rilevato la necessità che gli

approfondimenti anamnestici vengano estesi al contesto familiare, per potere

conoscere le modalità secondo le quali l'assicurata trascorre la giornata, come

ha testimoniato la nuora (doc. A1), descrivendo un quadro di inaffidabilità

dell'assicurata nel portare a termine un compito e l'incapacità di assumerlo e

mantenerlo nel tempo.

Per l'insorgente, tali aspetti non sono stati indagati dal perito

nonostante il medico curante l'abbia più volte richiesto e nemmeno ha preso

contatto con quest'ultimo per avere ulteriori informazioni, perciò l'anamnesi

risulta incompleta.

Affermare che la ricorrente è in grado dal profilo psichiatrico di

svolgere un'attività sull'arco di una giornata, ma in maniera ridotta nel tempo

del 40%, significa riconoscere delle limitazioni importanti, ma non

approfondire il problema, che è l'inaffidabilità nel (breve) tempo nello

svolgere un'attività. L'assicurata ha perciò biasimato l'Ufficio AI per non

essere entrato nel merito di questi fatti e per neppure avere approfondito l'anamnesi,

di modo che le perizie psichiatriche risultano incomplete. Quella del dr. med. __________,

a suo dire, deve poi essere vista più come un complemento e verifica di quella

del 2016 della dr.ssa med. __________, ma entrambe non entrano nel merito di

alcuni aspetti anamnestici fondamentali.

Di conseguenza, per l'insorgente gli aspetti medici di natura

psichiatria devono essere nuovamente indagati.

Il secondo aspetto contestato verte sull'art. 27bis cpv. 3 OAI, di

cui essa ne postula l'applicazione anche in epoca antecedente la sua entrata in

vigore avvenuta il 1° gennaio 2018, ritenendo che la norma intertemporale debba

essere applicata a tutte le fattispecie non oggetto di decisione cresciuta in

giudicato e quindi per l'intero periodo di attribuzione della rendita AI.

1.5. Nella risposta del 26 agosto

2020 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il

ricorso, rilevando che la situazione psicosomatica della ricorrente è stata

attentamente vagliata tramite la perizia pluridisciplinare che è stata

effettuata e che l'anamnesi raccolta riguarda l'aspetto familiare, personale,

sociale, professionale e patologica, riprendendo le dichiarazioni della stessa

assicurata. Pertanto, in assenza di ulteriori certificati medici, l'Ufficio AI

ha confermato integralmente le conclusioni peritali, che si basano su esami

effettuati da specialisti e che sono state rese dopo accertamenti completi, con

discussione globale finale sulla determinazione dell'abilità lavorativa

residua.

In merito all'applicazione retroattiva del nuovo metodo misto di

calcolo, l'amministrazione ha evidenziato che le modifiche legali esplicano

effetto unicamente dalla loro entrata in vigore, così come già giudicato dal

Tribunale federale e dal TCA. Il diritto alla mezza rendita AI è dunque valido

solo dal 1° gennaio 2018.

1.6. La ricorrente non ha prodotto

nuovi mezzi di prova (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se è a giusta ragione che la ricorrente sia stata considerata dal punto

di vista psichiatrico inabile in attività adeguate in misura dell'80% dal maggio

2013 al marzo 2016, del 40% dall'aprile 2016 e del 3 0% dal giugno 2017, fermo

restando una parentesi di inabilità lavorativa totale dal marzo al maggio 2017.

Parzialmente sommata all'incapacità lavorativa dal punto di vista somatico,

complessivamente l'assicurata è stata ritenuta abile dal novembre 2011 al

gennaio 2012 allo 0%, dal febbraio 2012 al 50%, dal settembre 2012 al 60%, dal

marzo 2013 causa patologia psichiatrica abile al 15%, dall'aprile 2016 al 50%,

dal marzo al maggio 2017 allo 0% e dal giugno 2017 al 50%.

Applicando il metodo misto di calcolo l'Ufficio assicurazione

invalidità le ha attribuito un quarto di rendita dal 1° luglio 2013, una

rendita intera dal 1° ottobre 2013, un quarto di rendita dal 1° luglio 2016,

una rendita intera dal 1° giugno 2017, un quarto di rendita dal 1° settembre

2017 e una mezza rendita dal 1° gennaio 2018.

La ricorrente ritiene invece che le sue condizioni psichiche non

le permettano di svolgere nessun tipo di attività lucrativa, essendo totalmente

inabile al lavoro.

L'assicurata ha poi chiesto che il nuovo metodo misto di calcolo

previsto dall'art. 27bis OAI le si applichi prima del 1° gennaio 2018 e quindi

che le sia attribuita una mezza rendita dal 1° luglio 2016 al 31 maggio 2017 e

dal 1° settembre al 31 dicembre 2017.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

2.3. Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna

applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda

del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado di invalidità nei due ambiti.

L'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona

senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in

particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le

attività artistiche e di pubblica utilità.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal

TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo

misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a

tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è

conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata

una violazione dell'art. 8 CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151).

Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137

V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha

precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in

considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello

svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo

misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento

delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi

compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo

a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che

esercitano un'attività lucrativa e che oltre a questa conducono un'economia

domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5

cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo

giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un'attività

lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle

mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell'invalidità.

In quest'ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V

51).

L'Alta Corte ha stabilito nella DTF 142 V 290

che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il

metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività

lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo

svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la

limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso

ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale

(cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto

2016).

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano

soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,

amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi

escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità

e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore

in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla

base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta

domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si

paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della

sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente,

applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

1995, pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità

se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente

esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può

eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della

persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura

familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze

locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella

con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un

coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio

2018, l'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni

consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia

domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza

ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per

mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di membri di comunità di

religiosi si intende ogni attività svolta nella comunità.

L'art. 27bis cpv. 3 OAI dispone che il calcolo del grado d'invalidità

lucrativa è disciplinato dall'articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti:

il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività

lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla

base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la

perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d'occupazione

che l'assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per l'art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d'invalidità

nell'ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che

le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni

consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa

quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione

di cui al capoverso 3 lettera b e un'attività lucrativa esercitata a tempo

pieno.

Con la modifica dell'Ordinanza sono state adeguate

le attività nell'ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate

nell'economia domestica (R. Leuenberger -

G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale

1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

Le nuove norme dell'Ordinanza hanno comportato la

modifica della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l'assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il

grado di invalidità in generale.

Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i

lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica comprendono queste

cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell'alloggio, acquisti e altre

commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai

familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087

CIGI).

Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal confronto

percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita dall'assistente

sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3085

CIGI).

Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17

gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità

per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo

misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l'applicazione

del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei

diritto dell'uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l'accento sulle

attività che possono essere equiparate a un'attività lucrativa ai sensi dell'art.

7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività che soddisfano il criterio

dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell'assicurato di

svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.

Le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica, come le

attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate

a un'attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in

casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno

dunque disciplinate in modo generale dall'OAI e pertanto non sono più

espressamente menzionate nell'Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate

spiegazioni dell'UFAS).

Come evidenziato dall'Ufficio federale sugli

adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il

nuovo art. 27 OAI pone quindi l'accento sui lavori domestici necessari che

possono essere equiparati ad un'attività lucrativa.

Per stabilire se un'attività nell'ambito delle

mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è

determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si

tratti di un'attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro

pagamento.

È per esempio il caso di lavori domestici necessari come

la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica,

la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione,

gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei

vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro

dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere

affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

Oltre ai citati classici lavori domestici, va

considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari; rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici

che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività

che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione

esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo

l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a

prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno

alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere

conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni

consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle

attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente

ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate

quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi

dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell'ambito

delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Il 1° gennaio 2018 sono dunque entrati in vigore gli articoli 27 e

27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017,

pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell'UFAS

intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d'invalidità dei

lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello

di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo

parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro

e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella

sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in

vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

A questo proposito, la lettera circolare AI n. 372 del 9 gennaio

2018 edita dall'UFAS sulla "Regolamentazione

transitoria in seguito alla modifica dell'OAI concernente la valutazione dell'invalidità

per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale,

valida dal 1° gennaio 2018", spiega che "In seguito alla sentenza n. 7186/09 della Corte

europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nel caso Di Trizio contro la

Svizzera, il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2018 l'entrata in

vigore di una modifica dell'OAI concernente la valutazione dell'invalidità per

gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo

misto). La modifica prevede l'introduzione di un nuovo modello di calcolo (…)

che in linea di principio sarà applicato nel quadro del metodo misto a partire

dall'entrata in vigore della relativa normativa di ordinanza, vale a dire dal

1° gennaio 2018. Fino al 31 dicembre 2017 rimane applicabile la

regolamentazione precedente (la modifica non ha dunque effetto anticipato,

ovvero fa sempre stato il diritto vigente al momento in questione). Sul piano

procedurale, in base al capoverso 1 della disposizione transitoria della

modifica del 1° dicembre 2017, la modifica di ordinanza costituisce motivo di

revisione sin dal 1° gennaio 2018.".

La lettera circolare precisa inoltre la procedura in caso di prima

o di nuova richiesta di prestazioni da parte di persone che lavorano a tempo

parziale, e meglio, in particolare, che:

" a) Per

tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate a partire

dal 1° luglio

2017, si applicherà d'ora in poi solo il nuovo modello di calcolo (nascita del

diritto alla rendita al più presto dal 1° gennaio 2018 in virtù dell'art. 29

cpv. 1 LAI).

b) Per tutte le

prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il

diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio

modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con

effetto dal 1° gennaio 2018.".

La lettera circolare AI n. 355 del 31 ottobre 2016 è stata perciò

soppressa a partire dal 1° gennaio 2018.

Nella STF 9C_881/2018 del 6 marzo 2019 il Tribunale federale ha

chiarito che nel diritto delle assicurazioni sociali non si applica la

giurisprudenza resa (DTF 141 II 393) sulle situazioni eccezionali, nelle quali è

possibile un'applicazione immediata del nuovo diritto da parte dell'autorità di

ricorso. In tal caso è allora possibile derogare alla regola secondo cui l'autorità

di ricorso deve applicare il diritto in vigore al giorno in cui l'autorità di

prima istanza ha emesso la sua decisione, quando un'applicazione immediata del

nuovo diritto fa seguito a un interesse pubblico preponderante (DTF 139 II 243

consid. 11.1). Al considerando 4.2 l'Alta Corte ha concluso che non v'è motivo

di derogare al principio generale secondo cui il giudice non deve prendere in

considerazione le modifiche del diritto o dello stato di fatto posteriori alla

data determinante della decisione impugnata.

In concreto la richiesta di prestazioni è del luglio 2012 e nessuna

decisione formale dell'Ufficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta

in giudicato.

Occorre pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle

prestazioni dal luglio 2013 fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme

vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo

Tribunale ha già proceduto in questo senso, vedi le STCA 32.2019.75 del 6 marzo

2020; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019; STCA 32.2018.56 del 25 febbraio 2019;

STCA 32.2018.29 del 7 febbraio 2019 e STCA 32.2018.42 dell'8 ottobre 2018).

L'Ufficio assicurazione invalidità ha quindi agito correttamente

adottando il vecchio metodo misto di calcolo per calcolare il diritto della

ricorrente alle prestazioni fino al 31 dicembre 2017 e il nuovo metodo misto

per il diritto dal 1° gennaio 2018.

Di conseguenza, la pretesa della ricorrente di anticipare

l'entrata in vigore del nuovo metodo di calcolo previsto dall'art. 27bis cpv. 3

OAI deve essere respinta.

2.4. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo

(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

Per quel che riguarda

Fatti

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Va ancora rilevato che affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pagg. 628-629; D. Cattaneo, Le

perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)".

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri

per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4)

provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle

assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato

sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di

subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto

psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" 4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten

Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden

Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen

Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4

am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und

Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom

28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei

dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4)

analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti.

In particolare, la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto

non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie

psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6. La domanda di prestazioni del

2012 è sfociata in un primo tempo in una perizia reumatologica e in una

psichiatrica. Se la prima valutazione specialistica non è contestata, la

seconda è stata sia allora sia ora oggetto di critiche da parte

dell'assicurata, che ritiene di essere inabile al lavoro in misura totale e non,

invece, abile al 60% come stabilito dall'allora perito psichiatra.

In effetti, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha visitato l'assicurata in tre occasioni: il 6 aprile 2016 dalle

ore 8.50 alle ore 10.50, il 20 aprile 2016 dalle ore 11.15 alle ore 12.25 e il

22 giugno 2016 dalle 9.05 alle 9.55.

Inoltre, l'interessata è stata sottoposta a una valutazione

neuropsicologica effettuata dal dr. med. __________.

Nel suo rapporto peritale del 24 giugno 2016 (doc. 95) la perita

ha indicato gli atti che ha considerato ai fini della valutazione psichiatrica,

l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica remota, sociolavorativa, psicopatologica,

i sintomi soggettivi, gli esiti dell'esame clinico secondo AMDP-System e della

valutazione psicodiagnostica effettuata dal neuropsicologo, la descrizione

della giornata e il trattamento psichiatrico in atto. L'esperta ha indicato di

avere provato a contattare lo psichiatra curante al termine degli incontri, ma

di non essersi potuta confrontare con il dr. med. __________ siccome egli era

assente per vacanze.

Quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa la perita ha

posto un episodio depressivo lieve-medio (ICD-10: F32.0) e quale diagnosi senza

ripercussioni dei tratti di personalità istrionici e l'elaborazione di sintomi

fisici per ragioni psicologiche (ICD-10: F68.0).

Nella discussione la psichiatra si è confrontata con i pareri del 16

aprile 2014 e del 31 ottobre 2015 del collega che ha in cura l'assicurata dal 16

maggio 2013, che aveva diagnosticato un episodio depressivo di media-grave

entità con aspetti somatoformi e disturbo simildissociativo post traumatico

della funzione anamnestica e un profilo personologico con possibili tratti

istrionici e di dipendenza, con attestazione di una inabilità lavorativa

dell'80% dal maggio 2013. La dr.ssa __________ ha osservato che durante i

colloqui che sono avvenuti presso il Centro peritale per le assicurazioni

sociali nell'arco di oltre due mesi, il quadro clinico è apparso modificato in

senso migliorativo rispetto all'obiettività clinica rilevata dal dr. med. __________

nei suoi rapporti. Non erano infatti emersi un rallentamento psicomotorio, non

vi era isolamento sociale, le funzioni cognitive apparivano conservate a

differenza della percezione soggettiva, v'era ancora una tendenza alla

regressione che appariva piuttosto una pseudoregressione, poiché v'era una

strutturazione della propria giornata, era in grado di mantenere un contatto

interpersonale, non v'erano segni di un grave ritiro emozionale o sociale.

La valutazione neuropsicologica aveva evidenziato discrepanza

significativa tra i test eseguiti e l'obiettività clinica. Infatti, dalla

valutazione testistica la memoria a breve termine appariva gravemente

deficitaria e così anche la memoria a lungo termine e ciò contrastava

nettamente con la valutazione nei colloqui, dove tale aspetto non era emerso.

Era possibile, secondo la perita, che ciò fosse da inquadrare nell'ambito dei

tratti di personalità istrionici oltre che negli aspetti assicurativi presenti.

Non erano emersi elementi sufficienti, criteri per una diagnosi di sindrome

somatoforme, non essendoci la caratteristica della continua richiesta di

indagini mediche, né erano emersi sintomi simildissociativi che potessero

sostenere a quel momento una tale diagnosi. Secondo la psichiatra, confrontando

l'obiettività clinica e il decorso il quadro clinico mostrava un contenimento

dei sintomi affettivi, perciò ipotizzava di considerare un ulteriore aumento

del dosaggio dell'antidepressivo. Essa ha comunque sottolineato che la presenza

di tratti di personalità istrionici, oltre che il contenzioso aperto in ambito

infortunistico, potevano interferire nel decorso clinico cronicizzando i

disturbi. A livello psicoterapeutico le risorse introspettive apparivano

ridotte e quindi era possibile solo attuare una psicoterapia di sostegno.

Descritte le risorse e i deficit secondo lo schema MINI ICF-APP,

la perita ha concluso che nella sua abituale professione in attività medico

teoriche che rispettavano i limiti funzionali ha valutato un'incapacità

lavorativa dell'80%, intesa come orario ridotto dalla presa a carico del dr.

med. __________ nel maggio 2013 fino alla valutazione che essa ha fatto, dalla

quale ha stimato un'inabilità lavorativa del 40%, intesa come orario ridotto

dall'aprile 2016. Come casalinga l'inabilità era del 20%, da confermare con

inchiesta domiciliare.

Non apparivano indicate misure di reinserimento, non essendoci una

motivazione verso una ripresa lavorativa. La prognosi appariva incerta visto il

tempo di assenza dal posto di lavoro, la mancanza di motivazione verso una ripresa

lavorativa.

Il ricorso dell'assicurata contro la decisione del 24 aprile 2017

che le ha attribuito una rendita di invalidità temporanea dal 1° novembre 2012

al 31 luglio 2016 (dapprima rendita intera, poi di tre quarti e nuovamente

intera dal 1° dicembre 2013) è stato accolto dal TCA, con rinvio degli atti

all'Ufficio assicurazione invalidità per completare gli accertamenti medici.

La perizia pluridisciplinare che l'amministrazione ha quindi affidato

al Servizio Accertamento Medico ha indagato gli ambiti neurologico,

reumatologico, ortopedico e psichiatrico ed è sfociata nel rapporto peritale

del 16 novembre 2018 (doc. 177).

La ricorrente ha contestato soltanto l'aspetto psichiatrico

valutato dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, perciò viene qui

esposto soltanto il suo parere specialistico.

Nel suo rapporto del 22 mauro 2018 il perito ha indicato di avere

visitato l'assicurata il 1° marzo 2018 dalle 9.30 alle 10.20 e il 15 marzo 2018

dalle ore 10.45 alle ore 11.40 e di essersi inoltre basato sulla valutazione

testistica dello psicologo __________.

Lo psichiatra ha esposto l'anamnesi, i disturbi riferiti

dall'assicurata, lo svolgimento della giornata, la terapia psichiatrica e lo

status psichico secondo i criteri AMDP-System.

Egli ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente,

episodio depressivo lieve (ICD-10: F32.0).

Nella sua valutazione lo specialista ha rilevato che dopo le cure

prestate dal dr. med. __________ si è assistito a un'evoluzione progressiva

della malattia con momenti di maggior benessere alternati a momenti di

riacutizzazione della sintomatologia depressiva, tanto che nel giugno 2017 si è

reso necessario un ricovero presso la Clinica __________, dove è stata posta la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità. Al

termine della degenza era stato rilevato un miglioramento della timia e un buon

recupero della spinta volitiva. Al momento della perizia l'assicurata sembrava

avere superato l'evento traumatico in sé, ma permanevano a tratti moderati

degli aspetti regressivi e di ritiro socio-relazionale. Essa si sentiva infatti

più fragile, meno tollerante alle sollecitazioni relazionali e agli stimoli

esterni in generale.

L'esperto ha ritenuto che, nel complesso, la valutazione della

dr.ssa med. __________, che nel mese di giugno 2016 aveva posto la diagnosi di

episodio depressivo di grado lieve e aveva valutato una inabilità lavorativa

del 40% (su un grado di occupazione dell'80%), fosse da considerarsi ancora

valida, fatto salvo il periodo di ricovero in clinica dove l'inabilità era

verosimilmente del 100%. A suo dire, alcuni tratti personologici mostrati non

incidevano in maniera significativa sulle sue prestazioni professionali,

rimanendo di fatto ben al di sotto della soglia diagnostica dei disturbi di

personalità.

Nel rispondere ai quesiti sottopostigli, il perito ha ritenuto che

gli aspetti somatoformi e il disturbo simildissociativo posttraumatico e i

tratti personologici istrionici e di dipendenza individuati dal dr. med. __________

non fossero di intensità tale da configurare un disturbo di personalità e in

ogni caso non incidevano sulle prestazioni professionali. V'era infine una

tendenza alla cronicizzazione della sintomatologia con prognosi a medio lungo

termine senza apprezzabili cambiamenti.

Lo psichiatra ha stabilito un'incapacità lavorativa del 30%

rispetto a un'occupazione del 100% per svolgere qualsiasi attività, poiché la

sintomatologia depressiva, anche se lieve, unitamente alle moderate quote

Considerandi

ansiose rendevano conto della necessità di maggiori tempi di recupero, ritmi

lavorativi parzialmente ridotti e di un affaticamento generale più rapido.

Anche le limitate risorse di mentalizzazione e l'impossibilità di accettare le

problematiche collegate ai dolori amplificavano il senso di impotenza

dell'assicurata e la frustrazione di non essere più se stessa, con conseguenze

dirette negative sulla motivazione in generale e in parte sulle sue performance

professionali. Non v'erano perciò altre possibilità terapeutiche e nemmeno grandi

margini di miglioramento. Come casalinga era invece totalmente abile.

L'esperto non ha riscontrato delle discrepanze tra i sintomi

descritti e la sua valutazione clinica, nemmeno ha mai avuto l'impressione

della presenza di sintomi fittizi e/o di simulazione, così come l'assicurata non

è mai apparsa esagerata nella descrizione dei sintomi di pertinenza

psicologica.

Al progetto del 3 maggio 2019 (doc. 189) di assegnazione di una

rendita di invalidità ha fatto seguito il referto del 31 luglio 2019 (doc. 196)

del dr. med. __________, che si è espresso sulla perizia specialista resa dal

collega dr. med. __________.

Lo psichiatra curante ha precisato di avere in cura l'assicurata

dal 16 maggio 2013 e di potere certificare che fino a quel momento l'assicurata

ha effettuato delle oscillazioni timiche tali da inficiare nel complesso la sua

capacità lavorativa in misura completa, tanto da non essere assolutamente in

grado di garantire una continuità lavorativa. Egli ha inoltre osservato di

avere avuto ripetuti colloqui pure in presenza dei familiari, i quali hanno

confermato senza alcun tentativo di aggravamento del sintomo il precario

funzionamento dell'assicurata all'interno delle mura domestiche. Nella perizia

mancherebbe la raccolta e la discussione eteroanamnestica, a suo avviso

fondamentali.

Per il curante, la timia continuava ad essere rivolta verso il

polo negativo con labilità emotiva, sentimento di insicurezza, un certo

rallentamento psicomotorio con riverbero sulla capacità mnestica e la

concentrazione, un certo appiattimento affettivo. Tendenza alla regressione con

diminuzione della spinta volitiva, isolamento sociale, dipendenza dai

familiari. Componente ansiosa con alterazione della funzione ipnotica,

eretismo. Astenia con facile esauribilità. Anedonia con diminuzione della

spinta libidica. Tolleranza allo stress in senso lato ridotta. Persistevano gli

aspetti somatoformi.

Rispetto a quanto riportato dal perito, il dr. med. __________ ha

confermato che l'assicurata non sempre si presentava agli appuntamenti per suoi

disagi, che spesso si manifestavano con sintomi fisici quali vomito e insonnia.

La psicomotricità tendeva ad essere rallentata con riverbero sulla capacità di

concentrazione e sulla funzione mnestica. La componente ansiosa era fluttuante,

talora sfociante in crisi di agitazione psicomotoria.

Era dunque il grado della sintomatologia a differire, perciò lo

psichiatra curante ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, status

dopo episodio depressivo di media gravità-grave, ad evoluzione cronica (ICD-10:

F33.1). Profilo personologico con possibili tratti istrionici e di dipendenza.

Aspetti somatoformi. Pregressa tendenza simildissociativa posttraumatica della

funzione anteromnestica.

Il disturbo depressivo si era quindi cronicizzato e necessitava di

un supporto biologico psicoattivo importante. Egli ha perciò ribadito la

presenza di un'incapacità lavorativa totale, così pure nelle mansioni

casalinghe, che talora erano svolte dal marito a causa del suo disagio

psichico.

Il dottor __________ ha osservato che l'infortunio del 2011 ha nel

complesso fragilizzato l'interessata a livello psichico in maniera completa e

duratura, avendo essa di fatto perso la sua autonomia e un funzionamento

globale normale. A suo dire, la descrizione della giornata riportata nella

perizia era quella relativa a una buona giornata, ma purtroppo l'assicurata

viveva pure delle giornate negative, trascorse interamente a letto, in completa

chiusura e isolamento rispetto ai familiari.

La prognosi persisteva perciò negativa; una ripresa dell'attività

lavorativa non entrava in linea di conto in considerazione della continua

importante instabilità dell'equilibrio psichico.

Ciascun perito del Servizio Accertamento Medico si è pronunciato

sulle allegazioni dell'avv. RA 1 del 21 agosto 2019 (doc. 196) e sull'allegato

citato parere del dr. med. __________. Le prese di posizione del neurologo, del

reumatologo, del chirurgo e dello psichiatra sono state riassunte nel

complemento peritale del 15 ottobre 2019 (doc. 200), che ha confermato le

conclusioni descritte nella perizia pluridisciplinare del 16 novembre 2018.

Per quanto concerne il contestato aspetto psichiatrico, il dr.

med. __________ si è espresso il 27 settembre 2019 comunicando che la nuova

documentazione non apportava nuovi elementi diagnostici psicopatologici né

cambiamenti sostanziali alla terapia. Egli ha riconosciuto che a distanza di

oltre un anno dalla sua valutazione si poteva assistere a nuove oscillazioni dell'intensità

dell'episodio depressivo, ma le oscillazioni, comuni nella sindrome depressiva

ricorrente, erano state contemplate nella sua valutazione. A suo dire, la

diagnosi posta dal dottor __________ di depressione ricorrente, status dopo

episodio depressivo di media gravità - grave, ad evoluzione cronica,

significava che l'episodio depressivo grave era superato e che persisteva una

stabilizzazione dei sintomi, meno gravi, verso la cronicità.

Ciò che è emerso era la sostanziale stabilità dell'approccio terapeutico

(v'era stato un blando aumento dell'efexor) ormai dal mese di giugno 2017, data

della dimissione dalla Clinica __________, dove l'assicurata era stata dimessa

con miglioramento del tono dell'umore e buona ripresa della spinta volitiva.

Per ciò che concerne le osservazioni dell'avv. RA 1 sulla capacità

lavorativa dell'assicurata, il perito ha ribadito il suo sostanziale accordo

nella valutazione clinica con la precedente perita dr.ssa med. __________; il

leggero miglioramento delle capacità lavorative dell'interessata sarebbe

intervenuto dopo il ricovero in clinica, dove veniva dimessa con miglioramento

del tono dell'umore e buona ripresa della spinta volitiva.

Pertanto, lo psichiatra ha ribadito che la nuova documentazione

non modificava le conclusioni del suo rapporto peritale del 22 marzo 2018.

2.7

D'avviso della scrivente

Corte, le valutazioni peritali esperite dal Servizio Accertamento Medico in

ambito psichiatrico sono chiare e sufficienti per definire lo stato di salute

della ricorrente.

Occorre infatti rilevare che due specialisti in materia hanno

esaminato l'assicurata a due anni di distanza l'una dall'altro e che in

entrambi i casi gli psichiatri intervenuti hanno fornito i necessari elementi

per porre la diagnosi di sindrome depressiva.

Nel 2016 la dr.ssa med. __________ ha ritenuto che l'episodio

depressivo fosse lieve-medio (ICD-10: F32.0), mentre nel 2018 il dr. med. __________

ha giudicato che la sindrome depressiva era ricorrente e l'episodio depressivo

lieve (F32.0).

Egli ha giustificato che questo miglioramento era intervenuto dopo

il peggioramento del giugno 2017, che ha reso necessario un ricovero

dell'interessata presso la Clinica __________, in cui era stata posta la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità.

Considerato però che nel rapporto di uscita è stato segnalato un miglioramento

della timia e un buon recupero della spinta volitiva, unitamente alle sue

constatazioni oggettive il perito ha ritenuto che l'episodio depressivo fosse ora

lieve. Inoltre, nel 2018 lo specialista ha precisato che gli aspetti

somatoformi e il disturbo simildissociativo posttraumatico, i tratti

personologici istrionici e di dipendenza descritti dallo psichiatra curante, non

erano di intensità tale da configurare un disturbo di personalità e comunque

non incidevano sulle prestazioni professionali.

Anche la dottoressa __________, nel 2016, aveva diagnosticato dei

tratti di personalità istrionici e li aveva giudicati non aventi ripercussioni

sulla capacità di lavoro dell'assicurata.

Nemmeno erano emersi elementi sufficienti per una diagnosi di

sindrome somatoforme, non essendo presente una continua richiesta di indagini

mediche né sono emersi sintomi simildissociativi.

La dr.ssa med. __________ si è quindi ben confrontata con il

quadro psichico descritto dallo psichiatra curante, evidenziando gli elementi

che, dopo una valutazione effettuata su oltre due mesi di tempo, l'hanno

portata a concludere per un quadro clinico modificato in senso migliorativo

rispetto all'obiettività clinica riscontrata dal dr. med. __________ nei suoi

rapporti del 2013 e del 2014. Dall'anamnesi, dalla descrizione della giornata e

dai sintomi soggettivi la perita ha potuto concludere che non era emerso un

rallentamento psicomotorio, né vi era isolamento sociale, le funzioni cognitive

erano conservate, non però la percezione soggettiva, v'era una pseudoregressione

poiché c'era una strutturazione della giornata, il mantenimento di contratti

interpersonali, non segni di un grave ritiro emozionale o sociale.

Dalla valutazione effettuata mediante test dal neuropsicologo

erano risultate delle contraddizioni, perché è emerso che sia la memoria a

breve termine sia quella a lungo termine erano apparse gravemente deficitarie,

mentre dai colloqui personali avuti con l'interessata questo aspetto non era sorto.

Una spiegazione possibile era data dai tratti di personalità istrionici e dal

fatto che era ancora aperto un contenzioso con l'assicuratore infortuni.

Il TCA evidenzia che queste constatazioni erano supportate dal

risultato dell'esame delle risorse e dei deficit secondo lo schema MINI ICF-

APP, in cui per il rispetto delle regole, l'organizzazione di compiti, le

competenze, le attività spontanee, la cura di sé e la mobilità, il grado di

disabilità era nullo; nell'assertività e nelle relazioni intime il grado di

disabilità era lieve e nella flessibilità, nella persistenza, nel contatto con

gli altri e nell'integrazione nel gruppo il grado di disabilità era moderato.

Due anni dopo, il dr. med. __________ ha confermato nel complesso

la valutazione effettuata dalla collega, rilevando che dopo un peggioramento

che ha portato l'assicurata ad essere ricoverata in Clinica psichiatrica nel

giugno 2017, dove è stata posta la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente,

episodio di media gravità, al momento della dimissione il quadro clinico

indicava un miglioramento della timia e un buon recupero della spinta volitiva.

Questi aspetti, sommati alla sua constatazione obiettiva secondo cui dal

profilo psicomotorio non ha evinto grossolane alterazioni, l'assicurata si è

presentata ben curata nella persona e nell'abbigliamento, l'atteggiamento era

collaborativo, lo stato di coscienza senza evidenti alterazioni, era ben

orientata nel tempo e nello spazio, su di sé e rispetto alla situazione in

essere, dal profilo cognitivo non sono state evidenziate particolarità, anche

se l'assicurata ha riferito facile affaticabilità e alcuni problemi di

concentrazione e di memoria, non sono emersi disturbi della forma né del

contenuto del pensiero, assenti dispercezioni, l'umore è apparso solo

lievemente deflesso, l'interessata ha riferito la presenza di modiche quote

ansiose e la funzione ipnica era ben compensata dalla terapia farmacologica, hanno

portato il perito a porre la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente,

episodio depressivo lieve.

Le critiche espresse sia dal dr. med. __________ il 31 luglio 2019

sia dalla nuora della ricorrente il 7 luglio 2020 (doc. A2) di non avere in

sostanza valutato le reali condizioni di salute dell'assicurata basandosi anche

su un'eteroanamnesi, che comportava di interpellare persone prossime

all'assicurata sul vissuto della giornata e della sua quotidianità, devono

essere respinte.

Infatti, questi elementi sono sufficientemente emersi

dall'anamnesi psicopatologica, dai sintomi soggettivi e dalla descrizione della

giornata indicati dalla dr.ssa med. __________.

Da queste descrizioni si evince per esempio che nel 2015 v'era

stato un peggioramento del quadro depressivo in concomitanza con diversi

eventi, tanto che l'insorgente si sentiva angosciata e si trascurava nella cura

di sé, non lavandosi e passando il tempo sul divano. Questa situazione è durata

quasi un anno, ma poi con il potenziamento del trattamento antidepressivo la

situazione era parzialmente migliorata. L'assicurata ha però dichiarato che da

quando era in trattamento psichiatrico con il dr. med. __________ l'umore

mostrava degli alti e dei bassi. C'erano delle giornate in cui si alzava

contenta e tale stato rimaneva fino a mezzogiorno, poi sopraggiungevano

l'angoscia e la cefalea, perché iniziava a pensare alla sua situazione

finanziaria e al suo futuro. Al pomeriggio la situazione rimaneva la stessa,

trascorreva il tempo sul divano e si disinteressava dei familiari. Quando si

sentiva meglio riusciva per esempio ad uscire a fare una passeggiata e a bere

qualcosa, ad incontrare qualche amica e a fermarsi a chiacchierare, mentre

quando si sentiva male preferiva rimanere a casa da sola e in silenzio, poiché

diventava insofferente ai rumori. A volte non cenava. L'assicurata ha pure

riferito alla perita nel 2016 di avere disturbi della memoria a breve termine

che la portavano ad avere discussioni con il marito, poiché lui si lamentava

che lei non si ricordava cosa le aveva detto. Avvertiva sempre cefalea, quasi

ogni giorno con dolore 8 su 10. Al momento della perizia l'interessata non

aveva idee autolesive.

Tuttavia, essa ha raccontato due episodi in cui voleva tagliarsi

le vene e defenestrarsi dal balcone.

Durante il suo esame clinico la psichiatra ha riscontrato un

atteggiamento collaborante e tranquillo, non segni di ansia psichica e

somatica; l'attenzione e la concentrazione erano mantenute. Il tono dell'umore

era lievemente deflesso e ciò era in contrasto con la percezione soggettiva di

uno stato affettivo alterato in maniera importante. La spinta vitale era

mantenuta e nessuna ideazione anticonservativa è affiorata durante i tre

colloqui. In merito alla memoria sono emerse delle imprecisioni e l'assicurata

stessa ha più volte segnalato le sue dimenticanze rispetto a fatti riportati

dai familiari o appuntamenti mancati.

Dalla descrizione della giornata non sono risultati particolari

impedimenti, visto che insieme al marito si occupava delle faccende domestiche,

puliva il bagno, sistemava il letto e insieme cucinavano. In merito alla cura

del nipote di cui ha riferito la nuora nel suo scritto al Tribunale, la

ricorrente ha riconosciuto che non lo accudivano mai per una giornata intera e

che era il marito ad occuparsene, perché per lei era troppo impegnativo; lo

portavano però insieme al parco o a fare una passeggiata. Alla sera era solita

uscire con il marito a fare una passeggiata e una volta alla settimana la

sorella la invitava fuori a bere un caffè con le amiche.

La dottoressa __________ ha dunque fondato la sua valutazione

tenendo presenti anche questi elementi, perciò la critica del dr. __________ che

"Nella perizia manca la raccolta e la

discussione eteroanamnestica "

(doc. 196) non porta la scrivente Corte a ritenere che sia

necessario un rinvio degli atti per riesaminare questo particolare aspetto

psichiatrico dell'insorgente.

Nemmeno l'affermazione dello psichiatra curante, secondo cui la

descrizione della giornata riportata nella perizia del dr. med. __________,

sostanzialmente simile a quella narrata dalla dr.ssa __________, corrisponde a

una buona giornata, visto che l'assicurata viveva pure delle giornate negative

trascorse interamente a letto, in completa chiusura e isolamento dai familiari,

così come riferito nella dichiarazione prodotta agli atti, può dare luogo alla

necessità di accertare ulteriormente questo aspetto.

Il TCA osserva, infatti, che la dr.ssa med. __________ ha visitato

l'assicurata in tre occasioni sull'arco di due mesi e mezzo e il dr. med. __________

l'ha vista due volte nello spazio di due settimane. Complessivamente, quindi, i

periti hanno avuto modo di parlare con la ricorrente in cinque occasioni in due

anni.

D'avviso del TCA, la circostanza che due specialisti in materia

hanno valutato la ricorrente in ben cinque occasioni non può certo essere un

elemento da trascurare. Anzi. Si deve invece ritenere che sia l'una che

l'altro, a distanza di due anni, hanno sostanzialmente valutato lo stato di

salute dell'assicurata allo stesso modo, riscontrando una sindrome depressiva

con episodio lieve-medio/lieve. Sarebbe irrealistico affermare che essi, che

l'hanno visitata casualmente, siano sempre capitati in una giornata positiva

per l'insorgente, tanto da trarne un quadro clinico migliore rispetto a quello

sostenuto dal curante.

Per contro, le valutazioni dei dr. med. __________ e __________

sono rappresentative delle condizioni di salute dell'assicurata, che nell'arco

di due anni sono rimaste essenzialmente identiche, fatto salvo il periodo di

ricovero nel giugno 2017, dove è stato riconosciuto un peggioramento della

patologia e della diagnosi.

Considerato come nel 2018 il dr. med. __________ abbia ritenuto

che nel complesso la valutazione di due anni prima resa dalla collega era da

considerarsi ancora valida, e che, come visto, la dr.ssa med. __________ ha

attentamente valutato anche la quotidianità della ricorrente, tenendo quindi

ben presente le sue difficoltà nell'accudire il nipote e i suoi momenti in cui

si sentiva male e preferiva rimanere a casa da sola e in silenzio diventando

insofferente ai rumori, evitando in quelle circostanze pure di cenare, di avere

inoltre riconosciuto di avere avuto degli episodi di autolesionismo, non si può

non concludere che i periti del SAM hanno preso in considerazione tutti gli

aspetti determinanti per valutare le condizioni psichiche dell'assicurata.

Di conseguenza, la scrivente Corte ritiene che entrambi i referti

peritali siano completi, chiari e sufficientemente dettagliati per l'evasione

della presente causa e quindi per definire lo stato di salute della ricorrente,

senza che sia quindi utile il rinvio degli atti all'amministrazione per un

complemento istruttorio dello stato di salute dell'assicurata per mano di uno

specialista, così come da essa richiesto.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Non va infatti dimenticato che il dottor __________ ha pure preso

posizione sull'ultimo referto del dr. med. __________ del 31 luglio 2019,

evidenziando che dopo la degenza del 2017 v'era stato un miglioramento del tono

dell'umore e una buona ripresa della spinta volitiva. Egli ha inoltre spiegato

il motivo per cui l'episodio depressivo era lieve e non più medio-grave come

ritenuto dallo psichiatra curante.

Alla luce di tutte queste considerazioni, il TCA conferma

l'operato del Servizio Accertamento Medico in ambito psichiatrico e ritiene

plausibili i gradi di incapacità lavorativa in attività adeguata del 40%

rispettivamente del 30% stabiliti dalla dr.ssa med. __________ nel 2016 e dal

dr. med. __________ nel 2018.

2.8

Da quanto precede discende

che la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di

rinviare gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici in ambito

psichiatrico deve essere respinta, così come la censura di riconoscerle una

mezza rendita di invalidità dal 1° luglio 2016 al 31 maggio 2017 e dal 1°

settembre al 31 dicembre 2017 in applicazione del nuovo metodo misto di calcolo

giusta l'art. 27bis cpv. 3 OAI.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

2.10

Quest'ultima ha chiesto al

Tribunale di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando

domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe

(STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236

consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, non va dimenticato che la ricorrente non ha prodotto

alcun referto medico atto a sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte

dai periti del Servizio Accertamento Medico, che hanno valutato nel dettaglio e

compiutamente le sue condizioni di salute ed in particolare l'aspetto

psichiatrico che è stato contestato. Di fronte a lamentele di carattere

soggettivo, il TCA ha confermato le conclusioni tratte dai periti nominati

dall'Ufficio assicurazione invalidità, che sia nel 2016 sia nel 2018 hanno dato

atto di una capacità lavorativa residua in ambito psichiatrico. Non è quindi

stato comprovato un peggioramento tale dal dovere modificare i gradi di

incapacità lavorativa nel senso voluto dalla ricorrente (che si considera

totalmente inabile al lavoro per motivi psichici) e, semmai, anche di perdita

di guadagno.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza giudiziaria

è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti