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Decisione

32.2020.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2020Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

2.5. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può con la necessaria tranquillità, senza che prima

vengano predisposti ulteriori accertamenti peritali, confermare le conclusioni

della perizia bi-disciplinare __________, poi avallate dal SMR e poste alla

base della decisione impugnata.

In particolare, il TCA non dispone degli elementi necessari per

stabilire se sia condivisibile, oppure no, il parere espresso dal dr. __________

del SMR nell’annotazione del 4 settembre 2020, riguardo alla presunta mancanza

di nuovi elementi significativi apportati dalla psichiatra curante nel referto

del 3 luglio 2020, tali da potere mettere in discussione le conclusioni

peritali del __________ (cfr. doc. IX/1).

A tale proposito, questo Tribunale rileva come la dr.ssa __________

del SPS abbia posto un apprezzamento complessivo dell’intero percorso

psicoterapeutico (“decorso osservato in questi due anni di presa a carico”,

cfr. doc. III – il corsivo è della redattrice), ciò che, di tutta evidenza, già

solo per ragioni temporali non può coincidere, come preteso invece dal SMR, con

quanto illustrato nel rapporto medico del 24 settembre 2019 redatto dal SPS a

seguito della nuova domanda di prestazioni dell’interessato (cfr. doc. 127).

Inoltre, va pure evidenziato come la dr.ssa __________ abbia

ritenuto indispensabile “che vengano forniti al paziente un aiuto e un sostegno

più strutturati, nel tentativo di riprendere un’attività lavorativa in

ambito protetto” (cfr. doc. III – il corsivo è della redattrice), concetto

quest’ultimo che non era certo stato posto nel referto del 24 settembre 2019

(cfr. doc. 127).

In proposito, il TCA

ricorda che se è vero che il Tribunale federale ha posto il principio secondo

cui alle certificazioni del medico curante, anche se specialista, va

riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del rapporto di fiducia che

Considerandi

lo lega al suo paziente (cfr. consid. 2.5.), d'altra parte l'Alta Corte ha

sottolineato in diverse occasioni che non va dimenticata la potenziale forza

probante dei rapporti del medico curante, derivante dal fatto che quest’ultimo

ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti,

tuttora in vigore, come ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre

2019, mettendo comunque in rilievo anche la differenza esistente tra mandato di

cura e mandato peritale; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit

des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n°

44-2010 pag. 124).

Alla luce di questi elementi, occorre, quindi, secondo questa

Corte, che il referto della specialista curante venga sottoposto al vaglio

degli stessi autori della valutazione peritale posta a fondamento della

decisione impugnata, per una loro diretta presa di posizione, nell’ambito di un

complemento peritale.

In tale frangente, spetterà in particolare al dr. __________

chiarire se, come sostenuto dalla dr.ssa __________, le reali possibilità

reintegrative dell’interessato vanno circoscritte ad un solo ambito protetto, specificando

se tale è il senso da attribuire alle limitazioni da egli stesso elencate nel

proprio apprezzamento peritale del 25 gennaio 2020 (cfr. doc. 142 pag. 26, nel

quale il perito psichiatra ha così descritto il genere di attività adatta: “Bei

adaptierten Tätigkeiten sollte es sich um Tätigkeiten ohne erhöhte emotionale

Belastung, ohne erhöhten Zeitdruck (stressbelastung), ohne erforderliche

geistige Flexibilität, ohne vermehrte Kundenkontakte und ohne

überdurchschnittliche Dauerbelastung bei Vorgabe klarer Strukturen handeln”).

Questo Tribunale non può,

inoltre, fare a meno di censurare l’agire dell’amministrazione, nella misura in

cui ha omesso di indicare, sia nel progetto di decisione del 30 aprile 2020

(cfr. doc. 148), sia nella decisione impugnata (doc. A), il fatto che la

capacità lavorativa residua sia stata determinata a seguito di una perizia

bi-disciplinare __________, poi condivisa dal SMR.

Da entrambi i provvedimenti, difatti, risulta che:

" (…) Dalla

disamina degli atti acquisiti a dossier, il Servizio Medico Regionale (SMR) ha

stabilito i seguenti periodi di incapacità lavorativa, con influsso sul diritto

AI, da considerare come riduzione del rendimento:

attività abituale, impiegato di commercio

30% dall’01.06.2018

Attività adeguata

20% dall’01.06.2018 (…).” (Doc. 148 e doc. A)

Ora, tale modo di procedere non risulta rispettoso del dovere che

incombe all’Ufficio AI di adeguatamente motivare le decisioni prese. Si rammenta che l'obbligo di motivazione ha lo scopo,

da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di

permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della

decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid.

3.2

pag. 236; 126 I 97 consid.

2b pag. 102; 125 II 369 consid.

2c pag. 372).

Tale mancanza risulta tanto più inescusabile – e insanabile

davanti a questa Corte, vista la necessità di rinvio degli atti

all’amministrazione per disporre ulteriori approfondimenti, ciò che esclude che

la cassazione della decisione viziata possa comportare un inutile formalismo e

ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente)

interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere

trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid.

2.8.1

pag. 226; 133 I 201 consid.

2.2

pag. 204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del

18.

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti) - nel caso di specie, ritenuto che

la psichiatra curante - la quale ha, in maniera informale, contestato la

decisione impugnata per conto dell’assicurato, non rappresentato in causa – non

ha potuto formulare delle obiezioni puntuali alla perizia __________ posta a

fondamento del rifiuto del diritto a prestazioni, ignorandone il contenuto e,

forse, anche l’esistenza stessa, non riportata nella decisione impugnata.

Questo modo di procedere appare tanto più lesivo dei diritti

dell’assicurato, se si pone mente al fatto che il referto peritale, redatto in

tedesco, non solo non è mai stato trasmesso all’interessato, né in fase di

audizione, né a seguito del ricorso al TCA, ma neppure risulta essere stato

tradotto in lingua italiana. Sul tema, va ricordato il diritto - dedotto

segnatamente dal divieto di discriminazione a causa della lingua (art. 8 cpv. 2 Cost.) e dalla libertà di lingua (art. 18 Cost.) - di massima di un assicurato ad essere

sottoposto ad una perizia presso un centro d'accertamento medico ove ci si

esprima in una lingua ufficiale della Confederazione che egli conosce, posto

che, in mancanza di una tale possibilità, l'interessato può pretendere non solo

di essere assistito da un interprete in occasione degli esami medici, ma anche

di ottenere gratuitamente una traduzione del

referto peritale del centro d'accertamento medico (DTF 127 V 219 consid.

2b/bb pag. 227).

Ancora recentemente, in una STF 8C_1/2020 del 15 ottobre 2020, il

Tribunale federale ha avallato l’operato dei primi giudici, i quali hanno messo

a carico dell’amministrazione i costi di traduzione (fatta eseguire in corso di

causa) della perizia economica che era stata posta a fondamento della decisione

di rendita. Il TF ha, infatti, rilevato che:

" (…)

5.2

L'argumentation est mal fondée. En

effet, les juges cantonaux ont motivé leur décision de

mettre à la charge de la recourante les frais de traduction en application du

principe de la territorialité des langues, de l'art. 70 al. 1 Cst., ainsi que

de la jurisprudence et de la doctrine y relatives. Ils ont exposé en

particulier qu'à Genève, tout document soumis au juge devait être rédigé dans

la langue officielle ou accompagné d'une traduction dans cette langue; cette

règle valait pour tous les écrits émanant directement du juge ou des parties,

ainsi que pour les pièces que celles-ci produisaient. Ils ont considéré en

outre que l'on ne pouvait pas exiger du mandataire de l'intimé qu'il établisse

à l'intention de son client une traduction littérale d'un rapport d'analyse

économique et que selon la jurisprudence (ATF 128 V 34 [cité arrêt I 321/01 du 27 février 2002 dans le jugement

cantonal]), une partie n'abusait pas de son droit en demandant la traduction de

pièces rédigées dans une langue qu'elle connaissait parfaitement. La recourante

ne prend pas position à cet égard mais se limite à se prévaloir de la prétendue

inutilité de la mesure. Or, il est constant que la recourante s'est fondée sur

le rapport d'expertise économique pour calculer le taux de la rente

d'invalidité litigieuse et qu'il s'agissait ainsi d'une pièce essentielle du

dossier de nature à sceller le sort de la procédure (cf. ATF 128 V 34 consid. 2b/bb p. 38). Quant au fait que ce rapport consiste

essentiellement en des données chiffrées, cela a pour conséquence de réduire le

travail du traducteur mais n'en rend pas moins utile la traduction de l'analyse

et des explications de ces données. Dans ces conditions, on ne saurait

reprocher à la cour cantonale d'avoir fait procéder à la traduction de l'expertise,

quand bien même elle a jugé par la suite qu'une évaluation de l'invalidité

selon la méthode de la comparaison des résultats d'exploitation n'était pas

appropriée.”

2.7

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato

come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto

gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di stabilire quale

sia la reale capacità lavorativa dell’interessato.

Quindi

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni.

2.8

. Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione dell’8 giugno 2020 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a

considerandi 2.6. e 2.7..

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti