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Decisione

32.2020.83

Non entrata nel merito di nuova domanda dell'assicurato, dopo precedenti rifiuti. Decisione confermata

24 novembre 2020Italiano23 min

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.83

FC

Lugano

24 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 luglio 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 9 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione del 2 maggio 2012 l’Ufficio AI ha respinto una prima domanda di

prestazioni presentata nell’ottobre 2010 da RI 1, nato nel 1962, di formazione

carrozziere, da ultimo attivo come rappresentante e consulente di vendita,

avendo stabilito un grado di invalidità del 6% (doc. AI 76).

Una

nuova domanda di prestazioni del novembre 2014 è pure stata respinta

dall’amministrazione, la quale, dopo esame della documentazione medica prodotta

e effettuata una visita da parte del SMR, ha stabilito una situazione

sostanzialmente invariata, con una capacità lavorativa completa in attività

leggere adeguate (con limiti funzionali leggermente più restrittivi) e un

conseguente grado di invalidità del 12% (decisione del 24 settembre 2015; doc.

AI 110).

1.2. Mediante

decisione del 29 marzo 2017 l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova

domanda di prestazioni del 28 ottobre 2016 – con la quale l’assicurato lamentava

affezioni alla spalla destra, alle ginocchia, alle mani e al polso sinistro e a

una caduta avvenuta il 6 febbraio 2017 –, ritenuto che la nuova documentazione

non attestava una modifica rilevante della situazione valetudinaria

rispettivamente una modifica della capacità lavorativa (doc. A1). Questa

decisione, contestata dall’assicurato, è stata confermata dal TCA mediante

pronuncia del 10 novembre 2017 (inc. 32.2017.76).

L’Ufficio

AI non è in seguito entrato nel merito nemmeno di un ulteriore domanda di

prestazioni presentata nel settembre 2018, considerato come il medico SMR aveva

concluso che la nuova documentazione medica proposta non rendeva verosimile una

modifica dello stato di salute rispetto alle decisioni precedenti (decisione 26

ottobre 2018, doc. AI 147).

1.3. Il

17 aprile 2020 l’assicurato ha presentato un’ulteriore richiesta di

prestazioni, sulla base di nuova documentazione medica (un certificato del dr. __________

attestante un peggioramento delle condizioni generali con poliartrosi e un referto

RM del rachide lombare del 13 dicembre 2019).

1.4. Raccolto

il parere del medico SMR, che ha concluso che la documentazione prodotta era insufficiente

a comprovare una prolungata inabilità lavorativa in attività fisicamente

leggere per la quale l’assicurato era stato in passato ritenuto abile (doc. AI 151),

dopo aver preavvisato il 23 aprile 2020 la non entrata in materia sulla nuova domanda

– cui si è opposto l’assicurato, personalmente e tramite la __________, producendo

un nuovo certificato del 19 maggio 2020 del dr. __________ (doc. AI 157) – il 9

giugno 2020 l’amministrazione, dopo aver nuovamente interpellato il medico SMR

(doc. AI 160), ha confermato la non entrata in materia. Secondo

l’amministrazione, l’assicurato non aveva dimostrato una rilevante modifica

delle circostanze, la documentazione prodotta non essendo sufficiente a

comprovare una prolungata inabilità al lavoro in attività fisicamente leggere

per la quale era stato in passato ritenuto abile (doc. AI 161).

1.5. Contro

suddetta decisione insorge l’interessato, producendo documentazione medica già

agli atti, ribadendo il peggioramento delle sue condizioni e chiedendo quindi

l’entrata nel merito della sua domanda di prestazioni. Ritiene in sostanza che

la documentazione prodotta attesti sufficientemente l’intervento di un

sensibile peggioramento delle condizioni di salute con anche l’intervento di

nuove affezioni (doc. I).

1.6. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, rimandando alle precedenti annotazioni dell’8

giugno 2020 del dr. __________ del SMR, ha chiesto di respingere il ricorso,

non avendo l’assicurato reso plausibile che la sua capacità lavorativa si sia

modificata, segnatamente ridotta, in modo tale da influire in misura rilevante sul

grado d’invalidità e, quindi, sul diritto a prestazioni (doc. IV).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).

nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve

dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni.

Qualora

la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza

siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è

stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era

troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Il

Tribunale federale, in DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova

domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel

tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale

evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv.

3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1.

gennaio 2012). Scopo di questo requisito è quello di impedire che

l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non

motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una

precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V

198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198

consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag.

84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha

stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili

di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può

fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della

nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando

la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la

valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere

notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima

decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del

diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,

apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è

rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,

Fatti

105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).

Il

TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un

rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti

per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta

essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente

domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione,

facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici,

non ancora prodotti o da richiedere dall’amministra-zione, quest’ultima deve

impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).

Se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF

116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art.

87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

2.3. Nell’ambito

dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento

e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida

nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova

piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante

cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia

sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se

permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007

del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…)

Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264

Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio

2005, consid. 3). In questo

senso nella succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in

particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova

domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le

allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è

il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di

entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il

lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente

l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato.

Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il

giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114;

cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).

2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato

che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella

nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti

a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come

accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).

Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

2.5. Nel

caso in esame, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se

l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito

della richiesta di prestazioni, ritenendo segnatamente che l’assicurato non

abbia reso verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita.

Come

dianzi ricordato, per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di

revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i

fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti

nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado

d’invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni

è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata

oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, ossia dopo

contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e

confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125

V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in

argomento vedi anche Meyer/ Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).

In

concreto occorre quindi esaminare se l’assicurato abbia reso verosimile una

modifica della situazione valetudinaria (tale da incidere sulla sua capacità

lavorativa) rispetto alla decisione di diniego delle prestazioni del 24

settembre 2015 (doc. AI 110), ossia rispetto all’ultimo provvedimento cresciuto

in giudicato con il quale il diritto alla rendita è stato oggetto di un esame materiale.

Da questo punto di vista le decisioni di non entrata nel merito del 29 marzo

2017 e del 26 ottobre 2018 non sono rilevanti (doc. AI 147).

2.6. Mediante

decisione del 24 settembre 2015 l’Ufficio AI ha respinto la seconda domanda di

prestazioni dell’assicurato presentata il 20 novembre 2014, negando all’assicurato

il diritto a prestazioni, visto un grado di invalidità del 12% (cfr. consid.

1.1). Come già ricordato nella STCA 32.2017.76 del 10 novembre 2017, tale decisione

di diniego si era basata sulle evidenze che seguono.

Nell’ambito

della procedura amministrativa l’assicurato aveva evidenziato l’insorgenza di

problemi anche al ginocchio sinistro, oltre a quelli, già noti, al ginocchio

destro. L’amministrazione aveva quindi interpellato il dr. __________ (per il

quale il paziente era affetto da gonartrosi bilaterale ed era inabile come

rappresentante nella misura del 50%; doc. AI 92) e richiamati gli atti dalla __________,

aveva fatto esperire una valutazione clinica dal dr. __________, internista del

SMR, il quale, con rapporto finale del 23 giugno 2015, aveva posto le diagnosi

invalidanti di:

" Gonartrosi in varo, tricompartimentale, prevalentemente

mediale a destra, osteonecrosi del condilo femorale laterale (2009)

. Stato

dopo trauma distorsivo ginocchio destro (5 agosto 1980)

.

meniscectomia aperta ginocchio destro (12 settembre 1980)

. Stato

dopo trauma distorsivo del ginocchio destro (12 ottobre 1983)

artroscopia

diagnostica (23 dicembre 1983)

ricostruzione

del legamento crociato anteriore (20 novembre 1985), probabile rottura

inveterata della plastica

artroscopia

diagnostica (27 aprile 1987)

. Stato

dopo trauma distorsivo ginocchio destro (26 agosto 1988)

Stato

dopo distorsione del ginocchio sinistro

Resezione

parziale del menisco mediale (10 maggio 2005)

Rizartrosi

a destra

Disfunzione

plurisegementale della colonna lombare, dysbalance muscolare”

Il

dr. __________ aveva quindi giudicato lo stato di salute essenzialmente stazionario,

confermando un’inabilità lavorativa completa come carrozziere, ma un’abilità piena

in un’attività adeguata (anche come rappresentante, attività svolta sino alla

fine del 2008), ossia rispettosa delle elencate limitazioni (non assumere una

posizione statica per oltre ¾ d'ora, camminare su brevi tragitti e non su

terreni dissestati, raramente in salita o in discesa, non lavorare

inginocchiato o accovacciato; doc. AI 104). Effettuato il confronto dei redditi

concludente per un grado di invalidità del 12%, l’amministrazione ha respinto

la domanda di prestazioni con decisione del 24 settembre 2015 (doc. AI 110).

2.7. In

occasione della nuova domanda di prestazioni del 17 aprile 2020 l’assicurato ha

fatto valere un peggioramento generalizzato delle condizioni. Ha prodotto

innanzitutto un referto radiologico del 13 dicembre 2019 (MR rachide lombare

nativo) attestante:

"

Lombosciatalgia L3-L4 dx.

Referto

Conservata

lordosi lombare, non cedimenti o disallineamenti somatici, grossolane ernie di

Schmorl con segni di riacutizzazione in

maggior grado a L2-L3 L3-L4 L4-L5, osteocondrosi tipo Modic 2 D11-D12 sul

versante anteriore.

A L2-L3

Considerandi

disco degenerato e protruso senza significativo contatto radicolare. Artropatia

faccettaria con versamento intraarticolare

sn.

A L3-L4 non

ernie discali. Artropatia facettaria.

A L4-L5

ernia discale paramediana laterale sinistra in contatto con la radice L5.

Artrosi faccettaria, forami lievemente ristretti.

A L5-Sl

non ernie discali. Artropatia faccettaria maggiore a destra.

Conclusioni

Alterazioni

osteocondrosiche multisegmentarie ed ernie di Schmorl con segni di

riacutizzazione.

Segni di

artropatia faccettaria lombare distale.

A L4-L5

ernia discale paramediana laterale sinistra in contatto con la radice L5.”

(doc. AI pag. 466)

Ha

inoltre prodotto un certificato del 12 marzo 2020 del dr. __________,

generalista, il quale ha certificato che “(…) che il sopraccitato paziente

presenta un peggioramento delle condizioni generali nel contesto di poliartrosi

alle spalle, ginocchia, a livello lombare e bilateralmente alle mani, DD:

rizartrosi. Dolori che si accentuano al minimo sforzo nelle abituali attività della

vita quotidiana” (doc. AI pag. 467).

La

documentazione è stata sottoposta per esame al dr. __________ del SMR, il

quale, nell’Annotazione del 20 aprile 2020, dopo aver rievocato le diagnosi e

le conclusioni poste nel 2015, ha concluso che “l'attuale documentazione

risulta insufficiente per comprovare una prolungata IL in attività fisicamente

leggera per la quale l'assicurato è stato in passato ritenuto abile” (doc.

AI pag. 471).

Nell’ambito

delle osservazioni presentate al progetto di non entrata in materia del 23

aprile 2010, l’assicurato, rappresentato anche dalla __________, ha prodotto

una certificazione del 19 maggio 2020 del dr. __________, chirurgo, che ha affermato:

" Si certifica che il signor RI 1 _________.1962, a causa

di una serie di malattie invalidanti, al momento peggiorate, a causa del

decorso cronico evolutivo, non può esercitare alcuna attività che richieda

sforzi sia fisici che intellettuali, per cui risulta inabile al 100% in maniera

definitiva in ogni attività lavorativa.

Le

malattie di cui soffre da tempo sono di ordine in parte ortopediche: gravi

artrosi alla colonna lombare con

discopatie invalidanti, artrosi alle mani

alle spalle e cervicali, con sindrome di

Barré-Liéou (dolori alla testa, vertigini,

disturbi agli occhi ecc.). Grave stato di

esaurimento psico-fisico, con difficoltà di

concentrazione e di memoria.” (doc. AI 157)

Il

certificato è stato sottoposto al medico SMR, il quale, nell’annotazione dell’8

giugno 2020, ha concluso che “l’attuale documentazione medica è

insufficiente per comprovare un sostanziale peggioramento dello stato di salute

dell’assicurato” (doc. AI 160).

Di

conseguenza, mediante decisione del 9 giugno 2020, l’amministrazione ha

concluso per la non entrata in materia, motivando:

" Considerazioni:

Il 16

aprile 2020 abbiamo ricevuto la sua nuova richiesta. La nuova richiesta di

prestazioni Al può essere esaminata unicamente se la situazione medica o

professionale si è modificata in modo importante. Da quanto trasmessoci e

valutato dal nostro Servizio medico regionale (SMR) non abbiamo potuto

constatare tali modifiche, l’attuale documentazione risulta insufficiente per

comprovare una prolungata inabilità al lavoro in attività fisicamente leggera

per la quale in passato è stato ritenuto abile.

Per questo

motivo non possiamo entrare nel merito della sua nuova richiesta.

Osservazioni

Tutta la

documentazione medica giunta a dossier in fase di audizione è stata sottoposta

al vaglio del nostro Servizio medico regionale (SMR) il quale conclude che

“l’attuale

documentazione medica è insufficiente per comprovare un sostanziale

peggioramento dello stato di salute dell’assicurato”.

Si

conferma pertanto il progetto di decisione del 23 aprile 2020.” (doc. AI 161)

Di

fronte al TCA l’assicurato ha prodotto le medesime certificazioni già inoltrate

in sede amministrativa, oltre a altri atti medici, già facenti parte

dell’incarto AI, e in particolare certificazioni in relazione a consulti e

accertamenti radiologici effettuati nel 2018 alla spalla destra presso la Clinica

__________ di __________ (doc. A/2).

2.8

In

concreto bisogna concludere che effettivamente l’insorgente, chiamato a rendere

verosimile che rispetto all’ultima decisione formale del 24 settembre 2015 vi è

stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una

modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità

lavorativa.

In

effetti, la nuova domanda si è basata esclusivamente su documentazione dalla

quale non emerge una modifica rilevante delle sue condizioni rispettivamente una

modifica idonea ad influire sulla sua capacità lavorativa. Quanto innanzitutto al

referto radiologico del 13 dicembre 2019 (MR rachide lombare nativo) attestante

delle “Alterazioni osteocondrosiche multisegmentarie ed ernie di Schmorl con

segni di riacutizzazione, Segni di artropatia faccettaria lombare distale. A

L4-L5 ernia discale paramediana laterale sinistra in contatto con la radice L5”

(doc. AI pag. 466), esso non indica in che misura e per quale motivo tale

reperto potrebbe giustificare un’inabilità lavorativa, anche parziale, in

un’attività lavorativa adeguata, vale a dire rispettosa delle limitazioni poste

nella valutazione del dr. __________ del SMR il 23 giugno 2015 (cfr. consid.

2.6). In questo senso del resto si è pronunciato il dr. ___________ del SMR

nella sua Annotazione del 20 aprile 2020 (doc. AI 151).

Quanto

d’altra parte al breve e succinto certificato del 12 marzo 2020 del curante dr.

__________, generalista, lo stesso si limita a attestare un generico peggioramento

delle condizioni con poliartrosi, “alle spalle, ginocchia, a livello lombare

e bilateralmente alle mani, DD: rizartrosi” (doc. AI pag. 467), non

segnalando quindi alcuna diagnosi nuova né pronunciandosi sulla capacità

lavorativa.

A

ragione, in merito a questi due certificazioni del resto il medico SMR il 20

aprile 2020 ha osservato come gli stessi risultassero insufficienti per

comprovare una prolungata inabilità lavorativa in attività fisicamente leggere

per le quale l'assicurato era stato in passato ritenuto abile (doc. AI pag.

471).

Nemmeno

del resto la certificazione del 19 maggio 2020 del dr. __________ prodotta in

fase di osservazioni al progetto di decisione permette di concludere

diversamente. In tale certificazione il dr. __________ si è in effetti limitato

ad attestare un’inabilità lavorativa completa in ogni attività lavorativa,

indicando malattie “di cui soffre da tempo”, di natura in parte

ortopedica, quali la nota artrosi alla colonna lombare con discopatie

invalidanti, alle mani, alle spalle e cervicali, oltre ad un “grave stato di

esaurimento psico-fisico, con difficoltà di concentrazione e di memoria”

(doc. AI 157). Ora, in merito il medico SMR, nell’annotazione dell’8 giugno

2020, ha concluso che “l’attuale documentazione medica è insufficiente per

comprovare un sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato”

(doc. AI 160).

A

tale conclusione questo giudice deve aderire, considerato come tale

certificazione risulti assai scarna, senza menzione precisa di diagnosi, senza motivazione

e indicazione dei motivi per cui le note affezioni di cui soffre l’assicurato “da

tempo” e divenute ormai croniche - e già approfonditamente valutate nell'ambito

della procedura sfociata nella decisione del 24 settembre 2015 - causerebbero

un’inabilità lavorativa completa in ogni attività. La certificazione non fa del

resto riferimento neanche ad accertamenti specialistici o a terapie farmacologiche

o di altra natura nel frattempo intraprese, segnatamente laddove riferisce, in

modo del tutto generico, di “un grave stato di esaurimento psico-fisico”.

Tali

documenti non permettono dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un

cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e

deciso nell’ambito della precedente procedura di merito, sfociata nel

provvedimento (cresciuto incontestato giudicato) del 24 settembre 2015, nel

quale, sulla base della menzionata approfondita valutazione del SMR, le

condizioni dell’assicurato erano state attentamente valutate per poi giungere

alla conclusione di un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività

come carrozziere, ma di un’abilità completa in attività leggere adeguate. Tali conclusioni

risultano in questa sede vincolanti.

Con

il ricorso l’assicurato ha prodotto anche atti medici già prodotti in

precedenza, e in particolare certificazioni relative a consultazioni del 29

marzo, 15, 24 e 25 maggio 2018 presso la clinica Ars Ortopedica, attestanti la

presenza di dolori alla spalla destra da anni, l’effettuazione di una Artro-MRI

sempre alla medesima spalla (concludente per “Artrosi

acromion-claveare in parte riattivata con minimi segni di impingement sotto

acromiale, Lesione parziale del sovraspinato sul versante articolare,

Slaminamento delle fibre superiori del sotto-scapolare con lesione parziale,

degenerazione importante della parte orizzontale del CLB, Lesione dello SLAP

estesa in parte al labbro anteriore”) e concludenti con la

prescrizione di un trattamento fisioterapico (doc. A/2).

Ora,

a prescindere dal fatto che tale documentazione, come detto, era già stata prodotta

nell’ambito della domanda di prestazioni presentata del settembre 2018 (conclusasi

con il provvedimento di non entrata nel merito del 26 ottobre 2018, cresciuto

incontestato in giudicato), la stessa non permette in ogni modo di modificare l’esito

della presente vertenza.

In

effetti, già in quell’occasione, nell’Annotazione del 18 settembre 2018, il

medico SMR dr. __________ aveva con pertinenza osservato che da tale documentazione

risultava una situazione già descritta e valutata nel 2016 (perizia del 5

settembre 2016 del dr. __________, il quale aveva dichiarato che “l'oggettività

clinica dimostra un buon trofismo muscolare, la mobilità è completa, la forza

conservata. Palm up test positivo, dolore al solco bicipitale”; doc. AI

116), così come già allora concluso dal dr. __________ nella

valutazione del 23 maggio 2017. Di conseguenza, secondo il medico SMR, non vi

era alcuna modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alle decisioni

precedenti (doc. AI 143). A tale conclusione deve quindi essere prestata

adesione anche in questa sede.

In conclusione non avendo l’assicurato reso

validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute con influsso

sulla capacità lavorativa prima

dell’emanazione della

decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima

merita conferma (cfr. STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 4.2).

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Non entrata nel merito di nuova domanda dell'assicurato, dopo precedenti rifiuti. Decisione confermata | Lexipedia