32.2020.83
Non entrata nel merito di nuova domanda dell'assicurato, dopo precedenti rifiuti. Decisione confermata
24 novembre 2020Italiano23 min
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.83
FC
Lugano
24 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 luglio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 9 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 2 maggio 2012 l’Ufficio AI ha respinto una prima domanda di
prestazioni presentata nell’ottobre 2010 da RI 1, nato nel 1962, di formazione
carrozziere, da ultimo attivo come rappresentante e consulente di vendita,
avendo stabilito un grado di invalidità del 6% (doc. AI 76).
Una
nuova domanda di prestazioni del novembre 2014 è pure stata respinta
dall’amministrazione, la quale, dopo esame della documentazione medica prodotta
e effettuata una visita da parte del SMR, ha stabilito una situazione
sostanzialmente invariata, con una capacità lavorativa completa in attività
leggere adeguate (con limiti funzionali leggermente più restrittivi) e un
conseguente grado di invalidità del 12% (decisione del 24 settembre 2015; doc.
AI 110).
1.2. Mediante
decisione del 29 marzo 2017 l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova
domanda di prestazioni del 28 ottobre 2016 – con la quale l’assicurato lamentava
affezioni alla spalla destra, alle ginocchia, alle mani e al polso sinistro e a
una caduta avvenuta il 6 febbraio 2017 –, ritenuto che la nuova documentazione
non attestava una modifica rilevante della situazione valetudinaria
rispettivamente una modifica della capacità lavorativa (doc. A1). Questa
decisione, contestata dall’assicurato, è stata confermata dal TCA mediante
pronuncia del 10 novembre 2017 (inc. 32.2017.76).
L’Ufficio
AI non è in seguito entrato nel merito nemmeno di un ulteriore domanda di
prestazioni presentata nel settembre 2018, considerato come il medico SMR aveva
concluso che la nuova documentazione medica proposta non rendeva verosimile una
modifica dello stato di salute rispetto alle decisioni precedenti (decisione 26
ottobre 2018, doc. AI 147).
1.3. Il
17 aprile 2020 l’assicurato ha presentato un’ulteriore richiesta di
prestazioni, sulla base di nuova documentazione medica (un certificato del dr. __________
attestante un peggioramento delle condizioni generali con poliartrosi e un referto
RM del rachide lombare del 13 dicembre 2019).
1.4. Raccolto
il parere del medico SMR, che ha concluso che la documentazione prodotta era insufficiente
a comprovare una prolungata inabilità lavorativa in attività fisicamente
leggere per la quale l’assicurato era stato in passato ritenuto abile (doc. AI 151),
dopo aver preavvisato il 23 aprile 2020 la non entrata in materia sulla nuova domanda
– cui si è opposto l’assicurato, personalmente e tramite la __________, producendo
un nuovo certificato del 19 maggio 2020 del dr. __________ (doc. AI 157) – il 9
giugno 2020 l’amministrazione, dopo aver nuovamente interpellato il medico SMR
(doc. AI 160), ha confermato la non entrata in materia. Secondo
l’amministrazione, l’assicurato non aveva dimostrato una rilevante modifica
delle circostanze, la documentazione prodotta non essendo sufficiente a
comprovare una prolungata inabilità al lavoro in attività fisicamente leggere
per la quale era stato in passato ritenuto abile (doc. AI 161).
1.5. Contro
suddetta decisione insorge l’interessato, producendo documentazione medica già
agli atti, ribadendo il peggioramento delle sue condizioni e chiedendo quindi
l’entrata nel merito della sua domanda di prestazioni. Ritiene in sostanza che
la documentazione prodotta attesti sufficientemente l’intervento di un
sensibile peggioramento delle condizioni di salute con anche l’intervento di
nuove affezioni (doc. I).
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, rimandando alle precedenti annotazioni dell’8
giugno 2020 del dr. __________ del SMR, ha chiesto di respingere il ricorso,
non avendo l’assicurato reso plausibile che la sua capacità lavorativa si sia
modificata, segnatamente ridotta, in modo tale da influire in misura rilevante sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto a prestazioni (doc. IV).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).
nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di
assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni.
Qualora
la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza
siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è
stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era
troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Il
Tribunale federale, in DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova
domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel
tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale
evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv.
3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1.
gennaio 2012). Scopo di questo requisito è quello di impedire che
l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non
motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198
consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag.
84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili
di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può
fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della
nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando
la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la
valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima
decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del
diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,
Fatti
105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).
Il
TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti
per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta
essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente
domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione,
facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici,
non ancora prodotti o da richiedere dall’amministra-zione, quest’ultima deve
impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).
Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF
116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art.
87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.3. Nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento
e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida
nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova
piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007
del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…)
Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264
Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio
2005, consid. 3). In questo
senso nella succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in
particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova
domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le
allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è
il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di
entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il
lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente
l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato.
Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il
giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114;
cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).
2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF
8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato
che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella
nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti
a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come
accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
2.5. Nel
caso in esame, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se
l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito
della richiesta di prestazioni, ritenendo segnatamente che l’assicurato non
abbia reso verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita.
Come
dianzi ricordato, per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di
revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i
fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti
nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado
d’invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni
è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata
oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, ossia dopo
contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e
confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in
argomento vedi anche Meyer/ Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).
In
concreto occorre quindi esaminare se l’assicurato abbia reso verosimile una
modifica della situazione valetudinaria (tale da incidere sulla sua capacità
lavorativa) rispetto alla decisione di diniego delle prestazioni del 24
settembre 2015 (doc. AI 110), ossia rispetto all’ultimo provvedimento cresciuto
in giudicato con il quale il diritto alla rendita è stato oggetto di un esame materiale.
Da questo punto di vista le decisioni di non entrata nel merito del 29 marzo
2017 e del 26 ottobre 2018 non sono rilevanti (doc. AI 147).
2.6. Mediante
decisione del 24 settembre 2015 l’Ufficio AI ha respinto la seconda domanda di
prestazioni dell’assicurato presentata il 20 novembre 2014, negando all’assicurato
il diritto a prestazioni, visto un grado di invalidità del 12% (cfr. consid.
1.1). Come già ricordato nella STCA 32.2017.76 del 10 novembre 2017, tale decisione
di diniego si era basata sulle evidenze che seguono.
Nell’ambito
della procedura amministrativa l’assicurato aveva evidenziato l’insorgenza di
problemi anche al ginocchio sinistro, oltre a quelli, già noti, al ginocchio
destro. L’amministrazione aveva quindi interpellato il dr. __________ (per il
quale il paziente era affetto da gonartrosi bilaterale ed era inabile come
rappresentante nella misura del 50%; doc. AI 92) e richiamati gli atti dalla __________,
aveva fatto esperire una valutazione clinica dal dr. __________, internista del
SMR, il quale, con rapporto finale del 23 giugno 2015, aveva posto le diagnosi
invalidanti di:
" Gonartrosi in varo, tricompartimentale, prevalentemente
mediale a destra, osteonecrosi del condilo femorale laterale (2009)
. Stato
dopo trauma distorsivo ginocchio destro (5 agosto 1980)
.
meniscectomia aperta ginocchio destro (12 settembre 1980)
. Stato
dopo trauma distorsivo del ginocchio destro (12 ottobre 1983)
artroscopia
diagnostica (23 dicembre 1983)
ricostruzione
del legamento crociato anteriore (20 novembre 1985), probabile rottura
inveterata della plastica
artroscopia
diagnostica (27 aprile 1987)
. Stato
dopo trauma distorsivo ginocchio destro (26 agosto 1988)
Stato
dopo distorsione del ginocchio sinistro
Resezione
parziale del menisco mediale (10 maggio 2005)
Rizartrosi
a destra
Disfunzione
plurisegementale della colonna lombare, dysbalance muscolare”
Il
dr. __________ aveva quindi giudicato lo stato di salute essenzialmente stazionario,
confermando un’inabilità lavorativa completa come carrozziere, ma un’abilità piena
in un’attività adeguata (anche come rappresentante, attività svolta sino alla
fine del 2008), ossia rispettosa delle elencate limitazioni (non assumere una
posizione statica per oltre ¾ d'ora, camminare su brevi tragitti e non su
terreni dissestati, raramente in salita o in discesa, non lavorare
inginocchiato o accovacciato; doc. AI 104). Effettuato il confronto dei redditi
concludente per un grado di invalidità del 12%, l’amministrazione ha respinto
la domanda di prestazioni con decisione del 24 settembre 2015 (doc. AI 110).
2.7. In
occasione della nuova domanda di prestazioni del 17 aprile 2020 l’assicurato ha
fatto valere un peggioramento generalizzato delle condizioni. Ha prodotto
innanzitutto un referto radiologico del 13 dicembre 2019 (MR rachide lombare
nativo) attestante:
"
Lombosciatalgia L3-L4 dx.
Referto
Conservata
lordosi lombare, non cedimenti o disallineamenti somatici, grossolane ernie di
Schmorl con segni di riacutizzazione in
maggior grado a L2-L3 L3-L4 L4-L5, osteocondrosi tipo Modic 2 D11-D12 sul
versante anteriore.
A L2-L3
Considerandi
disco degenerato e protruso senza significativo contatto radicolare. Artropatia
faccettaria con versamento intraarticolare
sn.
A L3-L4 non
ernie discali. Artropatia facettaria.
A L4-L5
ernia discale paramediana laterale sinistra in contatto con la radice L5.
Artrosi faccettaria, forami lievemente ristretti.
A L5-Sl
non ernie discali. Artropatia faccettaria maggiore a destra.
Conclusioni
Alterazioni
osteocondrosiche multisegmentarie ed ernie di Schmorl con segni di
riacutizzazione.
Segni di
artropatia faccettaria lombare distale.
A L4-L5
ernia discale paramediana laterale sinistra in contatto con la radice L5.”
(doc. AI pag. 466)
Ha
inoltre prodotto un certificato del 12 marzo 2020 del dr. __________,
generalista, il quale ha certificato che “(…) che il sopraccitato paziente
presenta un peggioramento delle condizioni generali nel contesto di poliartrosi
alle spalle, ginocchia, a livello lombare e bilateralmente alle mani, DD:
rizartrosi. Dolori che si accentuano al minimo sforzo nelle abituali attività della
vita quotidiana” (doc. AI pag. 467).
La
documentazione è stata sottoposta per esame al dr. __________ del SMR, il
quale, nell’Annotazione del 20 aprile 2020, dopo aver rievocato le diagnosi e
le conclusioni poste nel 2015, ha concluso che “l'attuale documentazione
risulta insufficiente per comprovare una prolungata IL in attività fisicamente
leggera per la quale l'assicurato è stato in passato ritenuto abile” (doc.
AI pag. 471).
Nell’ambito
delle osservazioni presentate al progetto di non entrata in materia del 23
aprile 2010, l’assicurato, rappresentato anche dalla __________, ha prodotto
una certificazione del 19 maggio 2020 del dr. __________, chirurgo, che ha affermato:
" Si certifica che il signor RI 1 _________.1962, a causa
di una serie di malattie invalidanti, al momento peggiorate, a causa del
decorso cronico evolutivo, non può esercitare alcuna attività che richieda
sforzi sia fisici che intellettuali, per cui risulta inabile al 100% in maniera
definitiva in ogni attività lavorativa.
Le
malattie di cui soffre da tempo sono di ordine in parte ortopediche: gravi
artrosi alla colonna lombare con
discopatie invalidanti, artrosi alle mani
alle spalle e cervicali, con sindrome di
Barré-Liéou (dolori alla testa, vertigini,
disturbi agli occhi ecc.). Grave stato di
esaurimento psico-fisico, con difficoltà di
concentrazione e di memoria.” (doc. AI 157)
Il
certificato è stato sottoposto al medico SMR, il quale, nell’annotazione dell’8
giugno 2020, ha concluso che “l’attuale documentazione medica è
insufficiente per comprovare un sostanziale peggioramento dello stato di salute
dell’assicurato” (doc. AI 160).
Di
conseguenza, mediante decisione del 9 giugno 2020, l’amministrazione ha
concluso per la non entrata in materia, motivando:
" Considerazioni:
Il 16
aprile 2020 abbiamo ricevuto la sua nuova richiesta. La nuova richiesta di
prestazioni Al può essere esaminata unicamente se la situazione medica o
professionale si è modificata in modo importante. Da quanto trasmessoci e
valutato dal nostro Servizio medico regionale (SMR) non abbiamo potuto
constatare tali modifiche, l’attuale documentazione risulta insufficiente per
comprovare una prolungata inabilità al lavoro in attività fisicamente leggera
per la quale in passato è stato ritenuto abile.
Per questo
motivo non possiamo entrare nel merito della sua nuova richiesta.
Osservazioni
Tutta la
documentazione medica giunta a dossier in fase di audizione è stata sottoposta
al vaglio del nostro Servizio medico regionale (SMR) il quale conclude che
“l’attuale
documentazione medica è insufficiente per comprovare un sostanziale
peggioramento dello stato di salute dell’assicurato”.
Si
conferma pertanto il progetto di decisione del 23 aprile 2020.” (doc. AI 161)
Di
fronte al TCA l’assicurato ha prodotto le medesime certificazioni già inoltrate
in sede amministrativa, oltre a altri atti medici, già facenti parte
dell’incarto AI, e in particolare certificazioni in relazione a consulti e
accertamenti radiologici effettuati nel 2018 alla spalla destra presso la Clinica
__________ di __________ (doc. A/2).
2.8
In
concreto bisogna concludere che effettivamente l’insorgente, chiamato a rendere
verosimile che rispetto all’ultima decisione formale del 24 settembre 2015 vi è
stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una
modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità
lavorativa.
In
effetti, la nuova domanda si è basata esclusivamente su documentazione dalla
quale non emerge una modifica rilevante delle sue condizioni rispettivamente una
modifica idonea ad influire sulla sua capacità lavorativa. Quanto innanzitutto al
referto radiologico del 13 dicembre 2019 (MR rachide lombare nativo) attestante
delle “Alterazioni osteocondrosiche multisegmentarie ed ernie di Schmorl con
segni di riacutizzazione, Segni di artropatia faccettaria lombare distale. A
L4-L5 ernia discale paramediana laterale sinistra in contatto con la radice L5”
(doc. AI pag. 466), esso non indica in che misura e per quale motivo tale
reperto potrebbe giustificare un’inabilità lavorativa, anche parziale, in
un’attività lavorativa adeguata, vale a dire rispettosa delle limitazioni poste
nella valutazione del dr. __________ del SMR il 23 giugno 2015 (cfr. consid.
2.6). In questo senso del resto si è pronunciato il dr. ___________ del SMR
nella sua Annotazione del 20 aprile 2020 (doc. AI 151).
Quanto
d’altra parte al breve e succinto certificato del 12 marzo 2020 del curante dr.
__________, generalista, lo stesso si limita a attestare un generico peggioramento
delle condizioni con poliartrosi, “alle spalle, ginocchia, a livello lombare
e bilateralmente alle mani, DD: rizartrosi” (doc. AI pag. 467), non
segnalando quindi alcuna diagnosi nuova né pronunciandosi sulla capacità
lavorativa.
A
ragione, in merito a questi due certificazioni del resto il medico SMR il 20
aprile 2020 ha osservato come gli stessi risultassero insufficienti per
comprovare una prolungata inabilità lavorativa in attività fisicamente leggere
per le quale l'assicurato era stato in passato ritenuto abile (doc. AI pag.
471).
Nemmeno
del resto la certificazione del 19 maggio 2020 del dr. __________ prodotta in
fase di osservazioni al progetto di decisione permette di concludere
diversamente. In tale certificazione il dr. __________ si è in effetti limitato
ad attestare un’inabilità lavorativa completa in ogni attività lavorativa,
indicando malattie “di cui soffre da tempo”, di natura in parte
ortopedica, quali la nota artrosi alla colonna lombare con discopatie
invalidanti, alle mani, alle spalle e cervicali, oltre ad un “grave stato di
esaurimento psico-fisico, con difficoltà di concentrazione e di memoria”
(doc. AI 157). Ora, in merito il medico SMR, nell’annotazione dell’8 giugno
2020, ha concluso che “l’attuale documentazione medica è insufficiente per
comprovare un sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato”
(doc. AI 160).
A
tale conclusione questo giudice deve aderire, considerato come tale
certificazione risulti assai scarna, senza menzione precisa di diagnosi, senza motivazione
e indicazione dei motivi per cui le note affezioni di cui soffre l’assicurato “da
tempo” e divenute ormai croniche - e già approfonditamente valutate nell'ambito
della procedura sfociata nella decisione del 24 settembre 2015 - causerebbero
un’inabilità lavorativa completa in ogni attività. La certificazione non fa del
resto riferimento neanche ad accertamenti specialistici o a terapie farmacologiche
o di altra natura nel frattempo intraprese, segnatamente laddove riferisce, in
modo del tutto generico, di “un grave stato di esaurimento psico-fisico”.
Tali
documenti non permettono dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un
cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e
deciso nell’ambito della precedente procedura di merito, sfociata nel
provvedimento (cresciuto incontestato giudicato) del 24 settembre 2015, nel
quale, sulla base della menzionata approfondita valutazione del SMR, le
condizioni dell’assicurato erano state attentamente valutate per poi giungere
alla conclusione di un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività
come carrozziere, ma di un’abilità completa in attività leggere adeguate. Tali conclusioni
risultano in questa sede vincolanti.
Con
il ricorso l’assicurato ha prodotto anche atti medici già prodotti in
precedenza, e in particolare certificazioni relative a consultazioni del 29
marzo, 15, 24 e 25 maggio 2018 presso la clinica Ars Ortopedica, attestanti la
presenza di dolori alla spalla destra da anni, l’effettuazione di una Artro-MRI
sempre alla medesima spalla (concludente per “Artrosi
acromion-claveare in parte riattivata con minimi segni di impingement sotto
acromiale, Lesione parziale del sovraspinato sul versante articolare,
Slaminamento delle fibre superiori del sotto-scapolare con lesione parziale,
degenerazione importante della parte orizzontale del CLB, Lesione dello SLAP
estesa in parte al labbro anteriore”) e concludenti con la
prescrizione di un trattamento fisioterapico (doc. A/2).
Ora,
a prescindere dal fatto che tale documentazione, come detto, era già stata prodotta
nell’ambito della domanda di prestazioni presentata del settembre 2018 (conclusasi
con il provvedimento di non entrata nel merito del 26 ottobre 2018, cresciuto
incontestato in giudicato), la stessa non permette in ogni modo di modificare l’esito
della presente vertenza.
In
effetti, già in quell’occasione, nell’Annotazione del 18 settembre 2018, il
medico SMR dr. __________ aveva con pertinenza osservato che da tale documentazione
risultava una situazione già descritta e valutata nel 2016 (perizia del 5
settembre 2016 del dr. __________, il quale aveva dichiarato che “l'oggettività
clinica dimostra un buon trofismo muscolare, la mobilità è completa, la forza
conservata. Palm up test positivo, dolore al solco bicipitale”; doc. AI
116), così come già allora concluso dal dr. __________ nella
valutazione del 23 maggio 2017. Di conseguenza, secondo il medico SMR, non vi
era alcuna modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alle decisioni
precedenti (doc. AI 143). A tale conclusione deve quindi essere prestata
adesione anche in questa sede.
In conclusione non avendo l’assicurato reso
validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute con influsso
sulla capacità lavorativa prima
dell’emanazione della
decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima
merita conferma (cfr. STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 4.2).
La
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti