32.2020.84
Anno di carenza giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Necessità di esperire ulteriori accertamenti medici. Rinvio della causa all'amministrazione
11 settembre 2020Italiano10 min
Il vicepresidente Il
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.84
rg/gm
Lugano
11 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 9 giugno 2020
l’Ufficio AI – sulla base delle risultanze delle indagini mediche (perizie
psichiatriche) esperite dall’assicuratore per indennità giornaliera (__________;
cfr. atti IPG in inc. AI) – ha respinto la domanda di prestazioni presentata
nel maggio 2019 da RI 1, affetto da patologia psichica, non presentando egli “un
periodo interrotto di un anno almeno con inabilità del 40% … secondo l’art. 28
LAI”, a mente dell’Ufficio AI il danno alla salute avendo segnatamente “comportato
all’assicurato una incapacità al lavoro e di conseguen-za al guadagno per un
periodo di tempo inferiore all’anno e più precisamente dal 30.11.2018 al 30
11.2019”;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Rimprovera
all’amministrazione una non corretta valutazione della sua incapacità
lavorativa medica (che ritiene essere del 100% in qualsiasi attività da fine
novembre 2018 in avanti, quindi anche dopo il 30 novembre 2019 e ciò sulla base
delle certificazioni dello psichiatra curante). Postula quindi l’assegnazione
di una rendita intera del 100% dal 30 novembre 2018 in avanti;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI – sulla base di considerazioni di cui si dirà nel prosieguo (cfr.
infra) – chiede la retrocessione degli atti per procedere a ulteriori
accertamenti medici;
- con scritto 24 agosto 2020
la rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta
dell’amministrazione postulando, oltre all’accollo delle spese di procedura
all’Ufficio AI, il riconoscimento di congrue ripetibili;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- l'art. 28 cpv. 1 LAI prevede
che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a) la sua capacità al guadagno o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b) ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c) al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%;
- nel caso
concreto non può anzitutto non essere rilevato come non possa in ogni caso non
essere trascorso, contrariamente a quanto indicato nel querelato provvedimento,
l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI allorquando vi è stata, sempre
secondo l’autorità intimata, incapacità lavorativa del 100% dal 30 novembre
2018 al 30 novembre 2019 (dal 1. novembre al 30 novembre 2019 in realtà del
50%; cfr. decisione su opposizione di __________ del 3 aprile 2020, pto 3, sub
doc. 25 in inc. IPG) ossia per 12 mesi ininterrottamente (la questione è quindi
se mai quella di sapere se al termine dell’anno di carenza vi è ex art. 28 cpv.
1 lett. c LAI invalidità ai sensi dell’art. 8 LPGA almeno del 40%);
- per il resto,
alla luce degli atti
medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un
chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato, e meglio per
valutare se ed in che misura vi sia stato un miglioramento delle condizioni di
salute e quindi dell’incapacità lavorativa/al guadagno a far tempo da novembre
2019, la fattispecie va ulteriormente indagata dal profilo medico-psichiatrico.
E ciò secondo quanto indicato in risposta di causa dall’amministrazione, la
quale ha evidenziato come “(…) Oggetto della presente vertenza è
esclusivamente l'aspetto medico. In buona sostanza, secondo il ricorrente
l'inabilità lavorativa non sarebbe cessata al 30 novembre 2019, ma perdurerebbe
tutt'ora, in misura completa e riferita a qualsiasi attività lavorativa. A
sostegno della propria tesi ha prodotto da ultimo un rapporto 27 marzo us
redatto dai curanti, in base al quale egli risulta "tuttora inabile al
100% nei confronti della totalità delle professioni, la prognosi appare
sfavorevole, questo anche a fronte di uno stato clinico tendente al
peggioramento" (doc. n. 34 inc. Al).
Il
documento è stato sottoposto al vaglio del nostro Servizio medico regionale (di
seguito SMR), il quale ha avuto modo di confermare la validità del giudizio a
suo tempo espresso dall'assicurazione malattia (rapp. 2.6.2020, doc. n. 39 inc.
Al). Secondo l'assicurato tuttavia "È assolutamente inammissibile che al
ricorrente venga negato il diritto a prestazioni Al sulla base di un brevissimo
parere SMR inerente il rapporto del curante del 27.3.2020" (ricorso, p.
3).
Ora, come
del resto ben riassunto nella citata presa di posizione SMR, la situazione
clinica dell'assicurato, che presenta esclusivamente una patologia a carattere
psichiatrico, è stata approfonditamente valutata dalla __________, la quale ha
commissionato ben due perizie, l'ultima delle quali eseguita dal dottor __________
(perizia 29.10.2019, doc. n. 13 inc. __________).
V'è
tuttavia un punto sul quale permane un dubbio: l'evoluzione della capacità
lavorativa a far tempo dall'ultima valutazione peritale. In effetti,
constatando un generale miglioramento, l'esperto concludeva: "ritengo
l'inabilità lavorativa al 100% giustificata al massimo fino alla fine di
ottobre 2019. (...). A partire dal 25 novembre 2019, lasciando un tempo
adeguato di far effetto al potenziamento della terapia farmacologica, ritengo
invece possibile un ripristino della abilità lavorativa al 100%".
A tal
proposito è vero che, come sottolineato dal nostro Servizio medico, gli stessi
curanti sembrano aver implicitamente ammesso un miglioramento, attestando la
presenza di una sintomatologia depressiva non più moderata ma lieve. È altresì
vero che una modifica della terapia medicamentosa avrebbe potuto contribuire in
modo determinante ad una diminuzione dell'incapacità lavorativa.
In concreto
non è tuttavia dato di sapere in quale misura lo stato valetudinario del signor
RI 1 sia effettivamente migliorato, non potendosi concludere con la necessaria
tranquillità che al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato non
sussistesse più alcuna inabilità lavorativa.
Al fine di
stabilire se l'ipotizzato miglioramento è effettivamente intervenuto, appare quindi
indispensabile procedere ad un complemento istruttorio, e meglio ad un'ulteriore
indagine di tipo psichiatrico (…)”.
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso
sopra indicato. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel
rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso
ai sensi degli artt. 56ss LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere
rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto;
- secondo l'art.
29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito
della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI;
- patrocinato da
un avvocato il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La
decisione del 9 giugno 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI
affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di
procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al
ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente Il
Considerandi
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti