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Decisione

32.2020.84

Anno di carenza giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Necessità di esperire ulteriori accertamenti medici. Rinvio della causa all'amministrazione

11 settembre 2020Italiano10 min

Il vicepresidente Il

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Incarto

n.

32.2020.84

rg/gm

Lugano

11 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 9 giugno 2020

l’Ufficio AI – sulla base delle risultanze delle indagini mediche (perizie

psichiatriche) esperite dall’assicuratore per indennità giornaliera (__________;

cfr. atti IPG in inc. AI) – ha respinto la domanda di prestazioni presentata

nel maggio 2019 da RI 1, affetto da patologia psichica, non presentando egli “un

periodo interrotto di un anno almeno con inabilità del 40% … secondo l’art. 28

LAI”, a mente dell’Ufficio AI il danno alla salute avendo segnatamente “comportato

all’assicurato una incapacità al lavoro e di conseguen-za al guadagno per un

periodo di tempo inferiore all’anno e più precisamente dal 30.11.2018 al 30

11.2019”;

- contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Rimprovera

all’amministrazione una non corretta valutazione della sua incapacità

lavorativa medica (che ritiene essere del 100% in qualsiasi attività da fine

novembre 2018 in avanti, quindi anche dopo il 30 novembre 2019 e ciò sulla base

delle certificazioni dello psichiatra curante). Postula quindi l’assegnazione

di una rendita intera del 100% dal 30 novembre 2018 in avanti;

- con la risposta di causa

l’Ufficio AI – sulla base di considerazioni di cui si dirà nel prosieguo (cfr.

infra) – chiede la retrocessione degli atti per procedere a ulteriori

accertamenti medici;

- con scritto 24 agosto 2020

la rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta

dell’amministrazione postulando, oltre all’accollo delle spese di procedura

all’Ufficio AI, il riconoscimento di congrue ripetibili;

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.

28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è

invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

- l'art. 28 cpv. 1 LAI prevede

che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a) la sua capacità al guadagno o

la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b) ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c) al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%;

- nel caso

concreto non può anzitutto non essere rilevato come non possa in ogni caso non

essere trascorso, contrariamente a quanto indicato nel querelato provvedimento,

l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI allorquando vi è stata, sempre

secondo l’autorità intimata, incapacità lavorativa del 100% dal 30 novembre

2018 al 30 novembre 2019 (dal 1. novembre al 30 novembre 2019 in realtà del

50%; cfr. decisione su opposizione di __________ del 3 aprile 2020, pto 3, sub

doc. 25 in inc. IPG) ossia per 12 mesi ininterrottamente (la questione è quindi

se mai quella di sapere se al termine dell’anno di carenza vi è ex art. 28 cpv.

1 lett. c LAI invalidità ai sensi dell’art. 8 LPGA almeno del 40%);

- per il resto,

alla luce degli atti

medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un

chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato, e meglio per

valutare se ed in che misura vi sia stato un miglioramento delle condizioni di

salute e quindi dell’incapacità lavorativa/al guadagno a far tempo da novembre

2019, la fattispecie va ulteriormente indagata dal profilo medico-psichiatrico.

E ciò secondo quanto indicato in risposta di causa dall’amministrazione, la

quale ha evidenziato come “(…) Oggetto della presente vertenza è

esclusivamente l'aspetto medico. In buona sostanza, secondo il ricorrente

l'inabilità lavorativa non sarebbe cessata al 30 novembre 2019, ma perdurerebbe

tutt'ora, in misura completa e riferita a qualsiasi attività lavorativa. A

sostegno della propria tesi ha prodotto da ultimo un rapporto 27 marzo us

redatto dai curanti, in base al quale egli risulta "tuttora inabile al

100% nei confronti della totalità delle professioni, la prognosi appare

sfavorevole, questo anche a fronte di uno stato clinico tendente al

peggioramento" (doc. n. 34 inc. Al).

Il

documento è stato sottoposto al vaglio del nostro Servizio medico regionale (di

seguito SMR), il quale ha avuto modo di confermare la validità del giudizio a

suo tempo espresso dall'assicurazione malattia (rapp. 2.6.2020, doc. n. 39 inc.

Al). Secondo l'assicurato tuttavia "È assolutamente inammissibile che al

ricorrente venga negato il diritto a prestazioni Al sulla base di un brevissimo

parere SMR inerente il rapporto del curante del 27.3.2020" (ricorso, p.

3).

Ora, come

del resto ben riassunto nella citata presa di posizione SMR, la situazione

clinica dell'assicurato, che presenta esclusivamente una patologia a carattere

psichiatrico, è stata approfonditamente valutata dalla __________, la quale ha

commissionato ben due perizie, l'ultima delle quali eseguita dal dottor __________

(perizia 29.10.2019, doc. n. 13 inc. __________).

V'è

tuttavia un punto sul quale permane un dubbio: l'evoluzione della capacità

lavorativa a far tempo dall'ultima valutazione peritale. In effetti,

constatando un generale miglioramento, l'esperto concludeva: "ritengo

l'inabilità lavorativa al 100% giustificata al massimo fino alla fine di

ottobre 2019. (...). A partire dal 25 novembre 2019, lasciando un tempo

adeguato di far effetto al potenziamento della terapia farmacologica, ritengo

invece possibile un ripristino della abilità lavorativa al 100%".

A tal

proposito è vero che, come sottolineato dal nostro Servizio medico, gli stessi

curanti sembrano aver implicitamente ammesso un miglioramento, attestando la

presenza di una sintomatologia depressiva non più moderata ma lieve. È altresì

vero che una modifica della terapia medicamentosa avrebbe potuto contribuire in

modo determinante ad una diminuzione dell'incapacità lavorativa.

In concreto

non è tuttavia dato di sapere in quale misura lo stato valetudinario del signor

RI 1 sia effettivamente migliorato, non potendosi concludere con la necessaria

tranquillità che al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato non

sussistesse più alcuna inabilità lavorativa.

Al fine di

stabilire se l'ipotizzato miglioramento è effettivamente intervenuto, appare quindi

indispensabile procedere ad un complemento istruttorio, e meglio ad un'ulteriore

indagine di tipo psichiatrico (…)”.

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

- nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso

sopra indicato. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel

rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso

ai sensi degli artt. 56ss LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere

rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto;

- secondo l'art.

29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito

della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI;

- patrocinato da

un avvocato il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La

decisione del 9 giugno 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI

affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di

procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al

ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Fatti

Il vicepresidente Il

Considerandi

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti