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Decisione

32.2020.85

Reiezione della domanda di prestazioni. Confermata la necessità di una perizia di decorso sia in ambito psichiatrico sia somatico (ortopedico e neurologico). Rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di una perizia pluridisciplinare

11 gennaio 2021Italiano17 min

inabile al 100% in tutte le attività dall’incidente stradale del 15 aprile 2018,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.85

BS

Lugano

11 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1962, da ultimo

attiva nella ristorazione, nel mese di ottobre 2018 ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI a seguito dei postumi di un infortunio occorsole il 15 aprile

2018 e preso a carico da __________ quale assicuratore contro gli infortuni (doc.

37 inc. AI).

1.2. Raccolta la necessaria

documentazione medica, tra cui la perizia pluridisciplinare del 13 dicembre

2019 eseguita dal __________ di __________ per conto della __________ (doc. 88

inc. LAINF) che è stata recepita dal SMR con rapporto del 24 gennaio 2020 (doc.

57 inc. AI), mediante decisione 8 giugno 2020, debitamente preavvisata,

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata

un grado d’invalidità pensionabile.

1.3. Con il presente ricorso

l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta la validità del rapporto SMR

del 24 gennaio 2020 ritenendolo “scarno”. Sostiene inoltre che rispetto alla

perizia __________ vi è stato un peggioramento delle condizioni di salute con l’insorgenza

di altre patologie invalidanti. Postula pertanto il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda ad una perizia specialistica per

determinare la residua capacità lavorativa.

Contesta altresì la

determinazione dei redditi da valida e da invalida. Delle singole motivazioni

verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso. Conferma la validità della

valutazione del SMR, la quale si fonda sulla perizia del __________, come pure la

valutazione economica posta alla base della decisione impugnata.

1.5. Con lettere 18 agosto 2020 e

30 settembre 2020 l’assicurata ha allegato nuova documentazione medica (VI,

VIII).

Con scritti 6 e 7 ottobre

2020 l’Ufficio AI, fondandosi sulle annotazioni 5 e 6 ottobre 2020 del SMR,

ritiene che dai nuovi atti medici non risulta una modifica dello stato di

salute rispetto alla perizia del __________ (XII, XIV).

1.6. Il 1° ottobre 2020 la

ricorrente ha prodotto un altro nuovo atto medico (trattasi del rapporto 1°

settembre 2020 del dentista dr. __________) (X).

Con osservazioni 7 ottobre

2020 l’amministrazione, sempre sulla base del parere del proprio servizio

medico, ha ritenuto che la disfunzione mandibolare non comporta particolari limitazioni

della capacità lavorativa e ha pertanto ribadito la richiesta di reiezione del

ricorso (XIV).

1.7. Con scritto 22 ottobre 2020

la ricorrente ha tramesso al TCA il rapporto 20 ottobre 2020 relativo ad una

valutazione psico/psichiatrica del dolore (“Schmerzpsichologisch-psychiatrischer

Erstbericht”) dell’Ospedale __________ di __________ (__________; XVI/Q2).

Con osservazioni 3

novembre 2020 l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto come di consueto il nuovo atto

medico all’esame del SMR, propone di retrocedere gli atti per espletare presso

il __________ una perizia psichiatrica di decorso (XVIIII).

1.8. Interpellata dal TCA, con

lettera 11 novembre 2020 la ricorrente dichiara di essere d’accordo con la

proposta di retrocessione degli atti per acclarare l’aspetto psichiatrico. Essa

tuttavia postula che venga anche esaminato il decorso delle patologie somatiche

emerse dalla documentazione medica prodotta pendente causa (XX).

1.9. Con scritto 25 novembre 2020

l’Ufficio AI ribadisce la non necessità di una rivalutazione peritale somatica

(XXII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha negato la rendita d’invalidità.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

2.3. Nel caso in esame, sulla base

della perizia pluridisciplinare 13 dicembre 2019 del __________ (doc. 89 inc.

LAINF), con rapporto 24 gennaio 2020 il dr. med. __________ del SMR ha ripreso

le diagnosi (principali) con influsso sulla capacità lavorativa poste dai periti

" infortunio

in macchina del 15.4.2018 con

- Stato dopo

frattura zigomo-mascellare a destra

- Stato dopo

fratture costali in serie a destra

- Frattura Th5

stabile

e alterazioni degenerative

che comportano

- Cervicobrachialgia

a sinistra

- Sindrome

cervico-toraco vertebrale.”

e quelle senza

ripercussione sulla capacità lavorativa: “bronchiettasie/bronchite

cronica e fobia specifica F40.2”.

Il medico SMR ha poi riassunto

le diverse inabilità lavorative accertate dai periti, nonché l’inabilità

globale nell’abituale attività:

" A livello

ortopedico persistente IL 100% in attività abituale;

Assenza di disfunzione neuropsicologica, aumentato affaticamento;

A livello oftalmologico abile al 100%;

Dal punto di vista pneumologico abile al 100%;

Assenza di impedimento di rilievo dal punto di vista psichiatrico

In conclusione IL 100% per infortunio dal 15.4. 2018 per 12 mesi,

in

seguito IL 100% per malattia.”

Fatti

I periti __________

avevano concluso per una piena abilità lavorativa in attività adeguate dopo 12

mesi dall’infortunio (“Ab 12 Monate nach Unfallereignis noch zumutbar

angepasste Tätigkeiten, wechselnd, sitzend – stehen mit der Möglichkeit von

Ruhepausen, uneingeschränkt (100% der Norm”; pag. 278 inc. LAINF), ossia

dal 16 aprile 2019.

Di conseguenza, nel succitato

rapporto 24 gennaio 2020 il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurata

inabile al 100% in tutte le attività dall’incidente stradale del 15 aprile 2018,

ma pienamente abile in attività adeguate dal 16 aprile 2019 (doc. 57 inc. AI).

2.4. A sostegno del peggioramento delle

condizioni di salute, con insorgenza anche di nuove patologie invalidanti,

pendente causa l’insorgente ha prodotto diversa documentazione (cfr. consid.

1.5, 1.6 e 1.7).

L’Ufficio AI riconosce la necessità

di un aggiornamento d’ordine psichiatrico, ma non di un ulteriore esame delle

patologie somatiche.

Va al riguardo rilevato

che nell’ambito della perizia pluridisciplinare __________ non era stata

accertata una patologia psichiatrica invalidante, come si riscontra dalla

valutazione del dr. med. __________ eseguita il 18 luglio 2019 (cfr. pag. 218 ss.

inc. LAINF).

Ora, dal rapporto 20

ottobre 2020 del __________ (cfr. consid. 1.7), in cui è stata posta una diagnosi

di depressione medio - grave (ICD-10: F32.2), emerge un peggioramento della

problematica psichiatrica rispetto alla precedente perizia del 2 agosto 2019 (non

presente agli atti; n.d.r.) motivo per cui i medici curanti del citato

nosocomio ritengono necessaria una rivalutazione peritale psichiatrica.

In queste circostanze

questo TCA non può che aderire alla proposta dell’Ufficio AI – accettata dalla

ricorrente (cfr. consid. 1.8) – di esperire una perizia psichiatrica di decorso

da svolgere presso lo stesso __________ (cfr. annotazioni 28 ottobre 2020 del

SMR in XVIII/1).

Occorre ora esaminare se è

altrettanto necessaria una valutazione somatica di decorso.

2.5. L’assicurata evidenzia che

dal 2 al 17 dicembre 2019 è stata degente al __________ a causa di un

peggioramento del suo stato di salute, con aggravamento degli episodi di tosse

e importante produzione di secrezioni di difficile espulsione. Evidenzia

inoltre che i medici hanno potuto riscontrare segni di una bronchite

cronica-atrofica e l’esistenza di tensioni constanti della muscolatura paravertebrale,

con conseguenti irradiazioni scatenanti attacchi di emicrania. Essendo tale

peggioramento intervenuto successivamente al rapporto 13 dicembre 2019 del __________,

le cui visite specialistiche risalgono al luglio 2019, la ricorrente sostiene

che le suindicate affezioni non sono state valutate nell’ambito della perizia

pluridisciplinare.

L’assicurata rileva

inoltre di soffrire di un importante problematica di masticazione, derivante

dalla frattura mandibolare e zigomatica procuratasi in occasione dell’infortunio

del 15 aprile 2018, che non è stata oggetto di valutazione da parte dei periti.

A corroborare quanto

sostenuto, pendente causa l’insorgente ha prodotto i seguenti atti medici:

- rapporto

19 novembre 2019 del dr. med. __________ del reparto di pneumologia presso il __________.

Rileva un aggravamento degli episodi di tosse e importante produzione di

secrezioni di difficile espulsione e propone un trattamento inalatorio con

Symbicort ed in caso di non notevole miglioramento una ospedalizzazione ad

inizio dicembre per una terapia antibiotica intravenosa (doc. D);

- rapporto

della broncoscopia eseguita il 2 dicembre 2019 durante la succitata degenza

ospedaliera, in cui è stata posta la diagnosi di bronchiettasia a livello del

lobo medio (doc. E);

-

rapporto 13 dicembre 2019 del dr. med. __________, capo medico in

reumatologia al Dipartimento medicina del __________, dove egli accerta una

sindrome algica miofasciale cronica della muscolatura paravertebrale, della

colonna toracale a sinistra, con dolori irradianti localmente, parzialmente

fino all’avambraccio, alle gambe ed alla nuca, con conseguenti attacchi di

emicrania e dolori e miofasciali cervicali prevalentemente a sinistra.

Consiglia in sostanza un cambiamento di terapia (doc: M);

-

rapporto d’uscita 17 dicembre 2019 del dipartimento di medicina del __________

in cui, grazie al trattamento di antibiotici, viene attestato un rilevante

miglioramento della sintomatologia dovuto in particolare alla riduzione degli

attacchi di tosse. Si fa riferimento alla succitata consultazione del 13

dicembre 2019 del dr. med. __________ (doc. F);

-

scritto 12 agosto 2020 del dr. med. dent. __________, il quale ha

esaminato l’assicurata in merito ad una problematica riguardante la

masticazione a seguito del lamentato scivolamento in avanti della mandibola e

dell’alterazione della sensibilità nei denti frontali. Accertata un’instabilità

dell’articolazione temporo-mandibolare, dovuta alla parte sinistra dell’articolazione,

egli ha chiesto una verifica presso il dr. med. dent. __________ per chiarire

se tale problematica sia compatibile con la frattura mandibolare e zigomatica e

sul trattamento da seguire (doc K);

-

rapporto 1° settembre 2020 del dr. med. dent. __________ che non

riscontra dolori da pressione nella zona dell’articolazione temporo-mandibolare

o ai muscoli masticatori. Rileva che durante la fonazione l’assicurata muove la

bocca in avanti a sinistra e parla con un implicito stigmatismo. Conclude che “sicuramente

la situazione dell’articolazione temporo-mandibolare ed il dolore che ne deriva

sono solo una piccola parte di un problema neurologico, che può essere sorto

durante l’incidente”. Auspica un aiuto ortopedico e neurologico per trovare

una strategia alfine di migliorare la situazione della paziente (doc. Q);

-

Considerandi

rapporto 25 settembre 2020 del dr. med. __________ che attesta persistenti

sintomi bronchitici senza indizi per una ritenzione delle secrezioni, nonché

una funzione polmonare normale. Conclude per l’assenza di un’inabilità

lavorativa in attività adeguate, senza sollevamento di pesi e movimenti

rotatori del torace. Evidenzia tuttavia una problematica algica al livello del

torace meritevole di essere valutata in ambito reumatologico e neurologico

(doc. O);

-

rapporto 28 settembre 2020 del Centro del dolore presso il __________

per una valutazione della sindrome cronica dolorosa dopo politrauma. Riportate

le diagnosi e le terapie, la dr.ssa med. __________, Capo medico, ritiene

probabile la presenza di dolori radicolari e neuropatici che non ha potuto

approfondire dettagliatamente a causa di iperalgesia e allodinia

dell’assicurata. Altresì ritiene lo status finale di salute non stabilizzato

evidenziando che dopo i primi successi di trattamento saranno necessari

ulteriori accertamenti come pure una riabilitazione psicosomatica. La

specialista conclude per l’assenza di un’abilità lavorativa a seguito di un’algia

patofisiologia (doc. P).

Dopo aver valutato la

succitata documentazione, con annotazioni 5 ottobre 2020 il dr. med. __________

del SMR ha concluso che dalla stessa “non risulta una modifica dello stato

di salute rispetto alla valutazione __________. A livello pneumologico viene

espressamente confermata una CL piena in attività confacente. Persiste una

sintomatologia algica miofasciale cronicizzata” (XXI/1). Riguardo alla

problematica mandibolare, nelle annotazioni 6 ottobre 2020 il succitato medico SMR

ha ritenuto che “l’attuale disfunzione dell’articolazione mandibolare a

sinistra non comporta particolari limiti funzionali e non riveste patologia con

influsso sulla capacità lavorativa. Disturbo trattabile con fisioterapia”

(XIV/1).

Ora, esaminati

attentamente gli atti questo TCA non può che rilevare la necessità di una

valutazione peritale di decorso in ambito ortopedico e neurologico. Certo, l’assicurata

è stata accuratamente peritata nei succitati due ambiti da parte dei dr. med. __________

e dr.ssa med. __________ (cfr. no. 7.1.1 e 7.1.2 della perizia __________,

pagg. 271 e 272 inc. LAINF). Va tuttavia fatto presente che la situazione

valutata dai periti risale all’11 luglio 2019, mentre le conclusioni sulla

piena inabilità lavorativa sono attestate dalla dr.ssa med. __________ nel

rapporto 28 settembre 2020. È vero che il rapporto è successivo alla decisione

contestata (per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini

dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della resa della decisione contestata; fra le tante cfr. DTF

136.

V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii). Occorre però rilevare

che la dr.ssa med. __________ aveva visitato l’assicurata il 22 luglio

2020.

È pertanto verosimile che, visto il breve scarto temporale, il

peggioramento sia avvenuto prima dell’8 giugno 2020, data di emissione della

pronunzia impugnata.

Non è invece necessaria una

valutazione pneumologica. Rispetto alla valutazione pneumologica del 17 luglio

2019.

eseguita dal dr. med. __________ (cfr. pag. 273 inc. LAINF), concludente

per una piena abilità lavorativa, non vi è stato alcun cambiamento. Allo stesso

risultato, come visto, è infatti giunto con il succitato rapporto 25 settembre

2020.

il dr. med. __________.

Per quel che concerne la sintomatologia

dovuta alla problematica della disfunzione dell’articolazione mandibolare a

sinistra, non emersa in sede di perizia __________, il dr. med. __________ non

ha attestato alcuna inabilità lavorativa, classificando del resto la relativa

algia come “piccola” rispetto alle problematiche ortopediche e neurologiche. In

tale contesto, quanto affermato nelle annotazioni 6 ottobre 2020 dal dr. med. __________

del SMR, ancorché non medico dentista, appaiono plausibili (doc. XIV/1). Non è

quindi necessaria una valutazione peritale in tale ambito.

In conclusione, essendo

quindi necessario un aggiornamento della situazione ortopedica, neurologica e

psichiatrica, questo TCA non può che ordinare il rinvio degli atti all’Ufficio AI

affinché faccia espletare al __________ una perizia pluridisciplinare di

decorso nell’ambito delle succitate specialità mediche.

Va

qui rilevato che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_1032/2010 del 1°

settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può

anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che

l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e

valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati

con la fattispecie. Tale giurisprudenza è stata da ultimo confermata, anche in

relazione all’art. 72bis OAI, con sentenza del 2 novembre 2020 (STF 9C_174/2020

consid. 7.4.5, destinata alla pubblicazione).

2.6

Infine,

il TCA osserva che risulta prematuro esaminare

in questa sede le contestazioni sollevate dall’assicurata in merito alla

determinazione del reddito da valida e da invalida. Tale questione dovrà

infatti essere affrontata se dovesse essere confermato che l’esercizio di

un’attività lucrativa in attività adeguate sia da ritenere ragionevolmente

esigibile dal punto di vista medico ed in quale percentuale.

2.7

Quanto al rinvio degli atti

all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011

(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può

invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Il

TCA in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio

AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in

der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet

ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nel caso concreto, vista

la necessità di completare gli accertamenti, la decisione impugnata va

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad una

valutazione pluridisciplinare di decorso presso il __________ in ambito

ortopedico, neurologico e psichiatrico.

In esito a tali

accertamenti l’amministrazione si determinerà nuovamente, previa messa in atto della

procedura di preavviso ex art. 72bis OAI, sul diritto alla rendita

dell’assicurata.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.9

L’insorgente, patrocinata da

un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 13 luglio 2020

è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti