32.2020.85
Reiezione della domanda di prestazioni. Confermata la necessità di una perizia di decorso sia in ambito psichiatrico sia somatico (ortopedico e neurologico). Rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di una perizia pluridisciplinare
11 gennaio 2021Italiano17 min
inabile al 100% in tutte le attività dall’incidente stradale del 15 aprile 2018,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.85
BS
Lugano
11 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, da ultimo
attiva nella ristorazione, nel mese di ottobre 2018 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI a seguito dei postumi di un infortunio occorsole il 15 aprile
2018 e preso a carico da __________ quale assicuratore contro gli infortuni (doc.
37 inc. AI).
1.2. Raccolta la necessaria
documentazione medica, tra cui la perizia pluridisciplinare del 13 dicembre
2019 eseguita dal __________ di __________ per conto della __________ (doc. 88
inc. LAINF) che è stata recepita dal SMR con rapporto del 24 gennaio 2020 (doc.
57 inc. AI), mediante decisione 8 giugno 2020, debitamente preavvisata,
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata
un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta la validità del rapporto SMR
del 24 gennaio 2020 ritenendolo “scarno”. Sostiene inoltre che rispetto alla
perizia __________ vi è stato un peggioramento delle condizioni di salute con l’insorgenza
di altre patologie invalidanti. Postula pertanto il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda ad una perizia specialistica per
determinare la residua capacità lavorativa.
Contesta altresì la
determinazione dei redditi da valida e da invalida. Delle singole motivazioni
verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso. Conferma la validità della
valutazione del SMR, la quale si fonda sulla perizia del __________, come pure la
valutazione economica posta alla base della decisione impugnata.
1.5. Con lettere 18 agosto 2020 e
30 settembre 2020 l’assicurata ha allegato nuova documentazione medica (VI,
VIII).
Con scritti 6 e 7 ottobre
2020 l’Ufficio AI, fondandosi sulle annotazioni 5 e 6 ottobre 2020 del SMR,
ritiene che dai nuovi atti medici non risulta una modifica dello stato di
salute rispetto alla perizia del __________ (XII, XIV).
1.6. Il 1° ottobre 2020 la
ricorrente ha prodotto un altro nuovo atto medico (trattasi del rapporto 1°
settembre 2020 del dentista dr. __________) (X).
Con osservazioni 7 ottobre
2020 l’amministrazione, sempre sulla base del parere del proprio servizio
medico, ha ritenuto che la disfunzione mandibolare non comporta particolari limitazioni
della capacità lavorativa e ha pertanto ribadito la richiesta di reiezione del
ricorso (XIV).
1.7. Con scritto 22 ottobre 2020
la ricorrente ha tramesso al TCA il rapporto 20 ottobre 2020 relativo ad una
valutazione psico/psichiatrica del dolore (“Schmerzpsichologisch-psychiatrischer
Erstbericht”) dell’Ospedale __________ di __________ (__________; XVI/Q2).
Con osservazioni 3
novembre 2020 l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto come di consueto il nuovo atto
medico all’esame del SMR, propone di retrocedere gli atti per espletare presso
il __________ una perizia psichiatrica di decorso (XVIIII).
1.8. Interpellata dal TCA, con
lettera 11 novembre 2020 la ricorrente dichiara di essere d’accordo con la
proposta di retrocessione degli atti per acclarare l’aspetto psichiatrico. Essa
tuttavia postula che venga anche esaminato il decorso delle patologie somatiche
emerse dalla documentazione medica prodotta pendente causa (XX).
1.9. Con scritto 25 novembre 2020
l’Ufficio AI ribadisce la non necessità di una rivalutazione peritale somatica
(XXII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha negato la rendita d’invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
2.3. Nel caso in esame, sulla base
della perizia pluridisciplinare 13 dicembre 2019 del __________ (doc. 89 inc.
LAINF), con rapporto 24 gennaio 2020 il dr. med. __________ del SMR ha ripreso
le diagnosi (principali) con influsso sulla capacità lavorativa poste dai periti
" infortunio
in macchina del 15.4.2018 con
- Stato dopo
frattura zigomo-mascellare a destra
- Stato dopo
fratture costali in serie a destra
- Frattura Th5
stabile
e alterazioni degenerative
che comportano
- Cervicobrachialgia
a sinistra
- Sindrome
cervico-toraco vertebrale.”
e quelle senza
ripercussione sulla capacità lavorativa: “bronchiettasie/bronchite
cronica e fobia specifica F40.2”.
Il medico SMR ha poi riassunto
le diverse inabilità lavorative accertate dai periti, nonché l’inabilità
globale nell’abituale attività:
" A livello
ortopedico persistente IL 100% in attività abituale;
Assenza di disfunzione neuropsicologica, aumentato affaticamento;
A livello oftalmologico abile al 100%;
Dal punto di vista pneumologico abile al 100%;
Assenza di impedimento di rilievo dal punto di vista psichiatrico
In conclusione IL 100% per infortunio dal 15.4. 2018 per 12 mesi,
in
seguito IL 100% per malattia.”
Fatti
I periti __________
avevano concluso per una piena abilità lavorativa in attività adeguate dopo 12
mesi dall’infortunio (“Ab 12 Monate nach Unfallereignis noch zumutbar
angepasste Tätigkeiten, wechselnd, sitzend – stehen mit der Möglichkeit von
Ruhepausen, uneingeschränkt (100% der Norm”; pag. 278 inc. LAINF), ossia
dal 16 aprile 2019.
Di conseguenza, nel succitato
rapporto 24 gennaio 2020 il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurata
inabile al 100% in tutte le attività dall’incidente stradale del 15 aprile 2018,
ma pienamente abile in attività adeguate dal 16 aprile 2019 (doc. 57 inc. AI).
2.4. A sostegno del peggioramento delle
condizioni di salute, con insorgenza anche di nuove patologie invalidanti,
pendente causa l’insorgente ha prodotto diversa documentazione (cfr. consid.
1.5, 1.6 e 1.7).
L’Ufficio AI riconosce la necessità
di un aggiornamento d’ordine psichiatrico, ma non di un ulteriore esame delle
patologie somatiche.
Va al riguardo rilevato
che nell’ambito della perizia pluridisciplinare __________ non era stata
accertata una patologia psichiatrica invalidante, come si riscontra dalla
valutazione del dr. med. __________ eseguita il 18 luglio 2019 (cfr. pag. 218 ss.
inc. LAINF).
Ora, dal rapporto 20
ottobre 2020 del __________ (cfr. consid. 1.7), in cui è stata posta una diagnosi
di depressione medio - grave (ICD-10: F32.2), emerge un peggioramento della
problematica psichiatrica rispetto alla precedente perizia del 2 agosto 2019 (non
presente agli atti; n.d.r.) motivo per cui i medici curanti del citato
nosocomio ritengono necessaria una rivalutazione peritale psichiatrica.
In queste circostanze
questo TCA non può che aderire alla proposta dell’Ufficio AI – accettata dalla
ricorrente (cfr. consid. 1.8) – di esperire una perizia psichiatrica di decorso
da svolgere presso lo stesso __________ (cfr. annotazioni 28 ottobre 2020 del
SMR in XVIII/1).
Occorre ora esaminare se è
altrettanto necessaria una valutazione somatica di decorso.
2.5. L’assicurata evidenzia che
dal 2 al 17 dicembre 2019 è stata degente al __________ a causa di un
peggioramento del suo stato di salute, con aggravamento degli episodi di tosse
e importante produzione di secrezioni di difficile espulsione. Evidenzia
inoltre che i medici hanno potuto riscontrare segni di una bronchite
cronica-atrofica e l’esistenza di tensioni constanti della muscolatura paravertebrale,
con conseguenti irradiazioni scatenanti attacchi di emicrania. Essendo tale
peggioramento intervenuto successivamente al rapporto 13 dicembre 2019 del __________,
le cui visite specialistiche risalgono al luglio 2019, la ricorrente sostiene
che le suindicate affezioni non sono state valutate nell’ambito della perizia
pluridisciplinare.
L’assicurata rileva
inoltre di soffrire di un importante problematica di masticazione, derivante
dalla frattura mandibolare e zigomatica procuratasi in occasione dell’infortunio
del 15 aprile 2018, che non è stata oggetto di valutazione da parte dei periti.
A corroborare quanto
sostenuto, pendente causa l’insorgente ha prodotto i seguenti atti medici:
- rapporto
19 novembre 2019 del dr. med. __________ del reparto di pneumologia presso il __________.
Rileva un aggravamento degli episodi di tosse e importante produzione di
secrezioni di difficile espulsione e propone un trattamento inalatorio con
Symbicort ed in caso di non notevole miglioramento una ospedalizzazione ad
inizio dicembre per una terapia antibiotica intravenosa (doc. D);
- rapporto
della broncoscopia eseguita il 2 dicembre 2019 durante la succitata degenza
ospedaliera, in cui è stata posta la diagnosi di bronchiettasia a livello del
lobo medio (doc. E);
-
rapporto 13 dicembre 2019 del dr. med. __________, capo medico in
reumatologia al Dipartimento medicina del __________, dove egli accerta una
sindrome algica miofasciale cronica della muscolatura paravertebrale, della
colonna toracale a sinistra, con dolori irradianti localmente, parzialmente
fino all’avambraccio, alle gambe ed alla nuca, con conseguenti attacchi di
emicrania e dolori e miofasciali cervicali prevalentemente a sinistra.
Consiglia in sostanza un cambiamento di terapia (doc: M);
-
rapporto d’uscita 17 dicembre 2019 del dipartimento di medicina del __________
in cui, grazie al trattamento di antibiotici, viene attestato un rilevante
miglioramento della sintomatologia dovuto in particolare alla riduzione degli
attacchi di tosse. Si fa riferimento alla succitata consultazione del 13
dicembre 2019 del dr. med. __________ (doc. F);
-
scritto 12 agosto 2020 del dr. med. dent. __________, il quale ha
esaminato l’assicurata in merito ad una problematica riguardante la
masticazione a seguito del lamentato scivolamento in avanti della mandibola e
dell’alterazione della sensibilità nei denti frontali. Accertata un’instabilità
dell’articolazione temporo-mandibolare, dovuta alla parte sinistra dell’articolazione,
egli ha chiesto una verifica presso il dr. med. dent. __________ per chiarire
se tale problematica sia compatibile con la frattura mandibolare e zigomatica e
sul trattamento da seguire (doc K);
-
rapporto 1° settembre 2020 del dr. med. dent. __________ che non
riscontra dolori da pressione nella zona dell’articolazione temporo-mandibolare
o ai muscoli masticatori. Rileva che durante la fonazione l’assicurata muove la
bocca in avanti a sinistra e parla con un implicito stigmatismo. Conclude che “sicuramente
la situazione dell’articolazione temporo-mandibolare ed il dolore che ne deriva
sono solo una piccola parte di un problema neurologico, che può essere sorto
durante l’incidente”. Auspica un aiuto ortopedico e neurologico per trovare
una strategia alfine di migliorare la situazione della paziente (doc. Q);
-
Considerandi
rapporto 25 settembre 2020 del dr. med. __________ che attesta persistenti
sintomi bronchitici senza indizi per una ritenzione delle secrezioni, nonché
una funzione polmonare normale. Conclude per l’assenza di un’inabilità
lavorativa in attività adeguate, senza sollevamento di pesi e movimenti
rotatori del torace. Evidenzia tuttavia una problematica algica al livello del
torace meritevole di essere valutata in ambito reumatologico e neurologico
(doc. O);
-
rapporto 28 settembre 2020 del Centro del dolore presso il __________
per una valutazione della sindrome cronica dolorosa dopo politrauma. Riportate
le diagnosi e le terapie, la dr.ssa med. __________, Capo medico, ritiene
probabile la presenza di dolori radicolari e neuropatici che non ha potuto
approfondire dettagliatamente a causa di iperalgesia e allodinia
dell’assicurata. Altresì ritiene lo status finale di salute non stabilizzato
evidenziando che dopo i primi successi di trattamento saranno necessari
ulteriori accertamenti come pure una riabilitazione psicosomatica. La
specialista conclude per l’assenza di un’abilità lavorativa a seguito di un’algia
patofisiologia (doc. P).
Dopo aver valutato la
succitata documentazione, con annotazioni 5 ottobre 2020 il dr. med. __________
del SMR ha concluso che dalla stessa “non risulta una modifica dello stato
di salute rispetto alla valutazione __________. A livello pneumologico viene
espressamente confermata una CL piena in attività confacente. Persiste una
sintomatologia algica miofasciale cronicizzata” (XXI/1). Riguardo alla
problematica mandibolare, nelle annotazioni 6 ottobre 2020 il succitato medico SMR
ha ritenuto che “l’attuale disfunzione dell’articolazione mandibolare a
sinistra non comporta particolari limiti funzionali e non riveste patologia con
influsso sulla capacità lavorativa. Disturbo trattabile con fisioterapia”
(XIV/1).
Ora, esaminati
attentamente gli atti questo TCA non può che rilevare la necessità di una
valutazione peritale di decorso in ambito ortopedico e neurologico. Certo, l’assicurata
è stata accuratamente peritata nei succitati due ambiti da parte dei dr. med. __________
e dr.ssa med. __________ (cfr. no. 7.1.1 e 7.1.2 della perizia __________,
pagg. 271 e 272 inc. LAINF). Va tuttavia fatto presente che la situazione
valutata dai periti risale all’11 luglio 2019, mentre le conclusioni sulla
piena inabilità lavorativa sono attestate dalla dr.ssa med. __________ nel
rapporto 28 settembre 2020. È vero che il rapporto è successivo alla decisione
contestata (per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della resa della decisione contestata; fra le tante cfr. DTF
136.
V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii). Occorre però rilevare
che la dr.ssa med. __________ aveva visitato l’assicurata il 22 luglio
2020.
È pertanto verosimile che, visto il breve scarto temporale, il
peggioramento sia avvenuto prima dell’8 giugno 2020, data di emissione della
pronunzia impugnata.
Non è invece necessaria una
valutazione pneumologica. Rispetto alla valutazione pneumologica del 17 luglio
2019.
eseguita dal dr. med. __________ (cfr. pag. 273 inc. LAINF), concludente
per una piena abilità lavorativa, non vi è stato alcun cambiamento. Allo stesso
risultato, come visto, è infatti giunto con il succitato rapporto 25 settembre
2020.
il dr. med. __________.
Per quel che concerne la sintomatologia
dovuta alla problematica della disfunzione dell’articolazione mandibolare a
sinistra, non emersa in sede di perizia __________, il dr. med. __________ non
ha attestato alcuna inabilità lavorativa, classificando del resto la relativa
algia come “piccola” rispetto alle problematiche ortopediche e neurologiche. In
tale contesto, quanto affermato nelle annotazioni 6 ottobre 2020 dal dr. med. __________
del SMR, ancorché non medico dentista, appaiono plausibili (doc. XIV/1). Non è
quindi necessaria una valutazione peritale in tale ambito.
In conclusione, essendo
quindi necessario un aggiornamento della situazione ortopedica, neurologica e
psichiatrica, questo TCA non può che ordinare il rinvio degli atti all’Ufficio AI
affinché faccia espletare al __________ una perizia pluridisciplinare di
decorso nell’ambito delle succitate specialità mediche.
Va
qui rilevato che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_1032/2010 del 1°
settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può
anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che
l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e
valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati
con la fattispecie. Tale giurisprudenza è stata da ultimo confermata, anche in
relazione all’art. 72bis OAI, con sentenza del 2 novembre 2020 (STF 9C_174/2020
consid. 7.4.5, destinata alla pubblicazione).
2.6
Infine,
il TCA osserva che risulta prematuro esaminare
in questa sede le contestazioni sollevate dall’assicurata in merito alla
determinazione del reddito da valida e da invalida. Tale questione dovrà
infatti essere affrontata se dovesse essere confermato che l’esercizio di
un’attività lucrativa in attività adeguate sia da ritenere ragionevolmente
esigibile dal punto di vista medico ed in quale percentuale.
2.7
Quanto al rinvio degli atti
all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011
(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può
invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Il
TCA in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio
AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in
der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet
ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nel caso concreto, vista
la necessità di completare gli accertamenti, la decisione impugnata va
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad una
valutazione pluridisciplinare di decorso presso il __________ in ambito
ortopedico, neurologico e psichiatrico.
In esito a tali
accertamenti l’amministrazione si determinerà nuovamente, previa messa in atto della
procedura di preavviso ex art. 72bis OAI, sul diritto alla rendita
dell’assicurata.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.9
L’insorgente, patrocinata da
un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 13 luglio 2020
è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione
affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti