32.2020.87
Confermata la decisione dell'Ufficio AI di versare (per un periodo limitato) le rendite per figli direttamente al padre, titolare della rendita AI principale, anziché alla madre
21 dicembre 2020Italiano17 min
sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.87
BS
Lugano
21 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione dell’11 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. __________, classe 1971, nel
maggio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni.
Con una prima decisione
del 14 novembre 2018 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una mezza rendita
dal 1° dicembre 2017, oltre a due rendite per i figli (__________ e __________,
nati nel 2012 rispettivamente nel 2017) avuti dall’unione coniugale con __________
(doc. 37 inc. CSC).
Mediante una seconda
decisione dello stesso giorno, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato
due rendite per i figli naturali (__________ del 2000 e __________ del 2003)
nati dalla relazione con RI 1 ed ha informato __________ che dal 1° dicembre
2018 le rendite verranno versate direttamente alla loro madre che ne ha fatta
esplicita richiesta (doc. 38 inc. CSC). Al padre sono stati invece attribuiti
fr. 4'344.-- pari alle rendite retroattive per figli relative al periodo 1° dicembre
2017 - 30 novembre 2018 in attesa di essere poste in compensazione con
rivendicazioni di terzi enti, tra cui l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI), somma che è stata depositata su un conto transitorio
(doc. 39, 40 e 46 inc. CSC).
1.2. Contro la seconda decisione
del 14 novembre 2018 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente
insorta al TCA, postulando il versamento diretto di fr. 4’344.-- non avendo, a
suo dire, __________ adempiuto all’obbligo di mantenimento dei due figli.
Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, fondandosi sulla presa di posizione della Cassa __________ –
competente per la determinazione ed il pagamento delle rendite (cfr. art. 60
cpv. 1 lett. b e c LAI) – ha proposto il rinvio degli atti per un complemento
istruttorio volto ad accertare se nel periodo in questione il titolare della
rendita d’invalidità (St__________) abbia ottemperato o meno all’obbligo di
mantenimento dei figli __________ e __________.
Tenuto conto dell’adesione
della ricorrente alla succitata proposta, con sentenza del 2 aprile 2019 il TCA
ha accolto il ricorso, annullato la decisione del 14 novembre 2018 e rinviato
gli atti all’amministrazione per i dovuti accertamenti (inc. 32.2018.222).
1.3. Ritornati gli atti, la __________
ha svolto un accertamento presso l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI), dal quale è risultato che mensilmente il citato
ufficio riceve da __________ il contributo alimentare di fr. 1'100.-- per i due
figli, importo che in seguito viene riversato alla loro madre (cfr. lettera 12
agosto 2019 in doc. 126 inc. CSC).
La
__________ ha inoltre preso conoscenza della rinuncia da parte dell’USSI di
chiedere la compensazione di prestazioni assistenziali anticipate ai sensi
dell’art. 85bis OAI con le rendite arretrate (cfr. l’apposito formulario di
compensazione compilato dall’USSI il 18 gennaio 2019, doc. 66 pag. 2 inc.
Cassa; in merito al diritto dell’USSI di chiedere la restituzione delle prestazioni anticipate ex art. 85 bis OAI
da porre in compensazione con le rendite arretrate AI cfr. ad esempio: STCA
32.2019.89 del 20 febbraio 2020 consid. 2.4).
Di conseguenza, con
decisione del 6 giugno 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha
confermato il versamento diretto a __________ delle rendite arretrate per figli
di fr. 4'344, rigettando pertanto la richiesta di RI 1.
1.4. Contro la succitata decisione
RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA
inoltrando un ricorso in lingua tedesca, tradotto, a seguito del decreto di
traduzione 4 agosto 2020, in italiano (III).
L’insorgente rileva che i
pagamenti dell’USSI vengono effettuati due volte all’anno e che pertanto essa non
dispone mensilmente degli alimenti per figli. Essa sostiene inoltre che,
nonostante i versamenti sinora effettuati, risultano ancora pretese alimentari
scoperte di Euro 40'237,22 per __________ e di Euro 25'344,25 per __________. Non
avendo pertanto il padre adempiuto al dovere di mantenimento dei figli, la
ricorrente chiede in via principale che le siano versate le rendite arretrate e,
in via subordinata, che il corrispettivo importo venga erogato all’USSI al fine
di scalarlo dagli alimenti rimasti ancora scoperti.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, fondandosi sulla presa di posizione 15 settembre 2020 della __________,
ha postulato la reiezione del ricorso.
Nel succitato scritto la __________
evidenzia di aver accertato che per il periodo in questione l’USSI ha
provveduto a due versamenti, motivo per cui il padre dei bambini ha rispettato
il suo obbligo di mantenimento. Di conseguenza, il versamento delle rendite
retroattive a __________ va confermato.
La __________ ha inoltre precisato
che:
" (…) non
spetta all’assicurazione invalidità di procedere ad una ritenuta versando l’ammontare
di fr. 4'344,00 a favore di RI 1 allo scopo di compensare in parte i pagamenti
ancora dovuti dall’obbligato. Per il recupero degli arretrati accumulati, la
ricorrente deve rivolgersi al giudice civile. L’autorità svizzera competente in
materia di assicurazioni sociali non deve immischiarsi nella procedura
riguardante il riconoscimento e l’importo dei contributi di mantenimento,
essendo un ambito di esclusiva competenza del giudice civile (DTF 134 V 15
consid. 2.3.5).”
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha rifiutato di versare
direttamente alla ricorrente le rendite arretrate (1° dicembre 2017 – 30
novembre 2018) per i figli __________ e __________, attribuendole invece al
loro padre __________, titolare della rendita principale d’invalidità.
2.2. Secondo l’art.
35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno
diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero
morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti.
Per l’art. 35 cpv. 3 LAI,
Fatti
i figli elettivi affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità non danno
diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell’altro
coniuge.
Giusta
l’art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la
rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato
della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In
deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il
pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o
divorziate.
L’art. 71ter OAVS,
specifico per il versamento della rendita per figli, prevede che se i genitori
non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è
versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale,
sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo.
Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità
tutoria (cpv. 1).
Il capoverso 1 è pure
applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il
genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento
verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a
concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2).
Secondo il marg. 10010
delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/AI valide dal 1° gennaio 2003
(stato 1. gennaio 2020), se dall'incarto risulta che i genitori vivono
separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non
beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite
per figli.
Il marg. 10012 DR prevede che di regola il pagamento retroattivo delle
rendite per figli può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non
beneficiario di una rendita.
Ai sensi del marg. 10013 DR se
il genitore beneficiario di una rendita ha soddisfatto il suo obbligo di
mantenimento, può esigere il pagamento retroattivo della rendita per figli fino
a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite. La cassa può domandare
per iscritto le pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite.
Per il marg. 10015 se il
pagamento retroattivo delle rendite per figli supera le prestazioni del
genitore soggetto all’obbligo di mantenimento o dell’organo che ha concesso
anticipi, il genitore non beneficiario della rendita può pretendere solo
l’eccedenza.
2.3. Nel caso in esame, nell’ambito
della precedente procedura (cfr. consid. 1.23), con presa di posizione 15
febbraio 2019 la __________ aveva illustrato la procedura seguita per accertare
a chi versare retroattivamente le rendite per i figli __________ e __________,
conviventi con la madre nella stessa economia domestica:
" (…) Con
scritto del 28.09.2018 ed inviato in copia a __________, la __________ ha
comunicato questa possibilità a RI 1. In particolare, la Cassa ha domandato le
pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite in favore dei figli a
partire dal 01.12.2017 (doc. 20).
Il 24.09.2018, __________ ha inviato, su richiesta della Cassa __________,
il foglio complementare 2 alla richiesta di prestazioni nel quale riferisce di
non vivere con i figli e che l’importo per il loro mantenimento si ammonta a
CHF 1'100.-- mensile (ved. Doc. 25, pag. 1-3). L’interessato ha presentato
l’estratto dei movimenti del suo conto bancario dal 20.09.2015 alla data di
stampa (20.09.2018) da cui emerge che egli provvede ad un regolare versamento
di CHF 1'100.-- mensile in favore dell’Ufficio del Sostegno Sociale e
dell’inserimento di Bellinzona (doc. 28).
Il 29.10.2018 (ved. Doc. 33, pag. 1-3) RI 1 ha fatto richiesta di
ricevere personalmente le rendite per i figli rilevando che i figli vivono con
lei. Dichiara di non ricevere alcun contributo alimentare per i figli. Produce
copie degli atti di nascita (doc. 30, pag. 1-2) e dei certificati di residenza
per i figli (ved. Doc. 33, pag. 7-9). (…)” (doc. VIII/1)
La __________ aveva ancora
evidenziato:
" (…) Alla
luce delle circostanze di fatto esistenti nel momento in cui è stata emanata la
decisione, la Cassa __________ non ha considerato a giusta ragione che il
versamento retroattivo può avvenire integralmente al padre, __________, la
situazione avrebbe dovuto essere chiarita segnatamente per il periodo dal
01.12.207 fino al 30.11.2018. Agli atti non figura la decisione di anticipo
alimenti (o le decisioni di anticipo alimenti) dell’Autorità cantonale con la
quale (le quali) l’interessato sarebbe tenuto a versare a RI 1 un importo
mensile a titolo di mantenimento dei figli e che l’Ufficio precitato sia
competente, nella fattispecie, per l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i
figli, in virtù di una decisione di un’Autorità competente. (…)” (Doc. VIII/1)
Di conseguenza la __________
aveva chiesto:
" (…) In
tali circostanze, non possiamo ritenere con certezza che l’obbligo di
mantenimento sia adempiuto per il periodo precitato. Manca qualsiasi prova
dell’avvenuto pagamento destinato al preciso scopo di contribuire al
mantenimento dei figli per il periodo precitato. (Sottolineatura del
redattore).
Stante quanto precede, considerata la necessità di effettuare un
completamento d’istruttoria, la scrivente Cassa di compensazione richiede a
codesto lodevole Tribunale di rinvio degli atti.” (Doc. VIII/1)
Pertanto, con la STCA
32.2018.222 questa Corte aveva stabilito:
" Orbene, in
queste circostanze emerge la necessità di acclarare meglio la questione a
sapere se nel periodo in parola (1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018) il padre
di __________ e __________, titolare della rendita d’invalidità principale,
abbia effettivamente contribuito al mantenimento dei succitati figli. Tale
accertamento è decisivo al fine di avvallare o meno il versamento retroattivo
delle due rendite per figli direttamente alla madre. Trattandosi di un
accertamento lacunoso, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda
in tal senso, ciò su cui del resto le parti concordano.”
2.4. In data 4 novembre 1977 in
Svizzera è entrata in vigore la Convenzione sull’esazione delle prestazioni
alimentari all’estero conchiusa a New York il 20 giugno
1956 (RS 0.274.15).
Il
suo scopo è di “agevolare a una persona,
appresso creditore, che si trova sul territorio di una Parte contraente
l’esazione degli alimenti cui pretende aver diritto da parte di una persona,
appresso debitore, che si trova sotto la giurisdizione di un’altra Parte contraente.
Gli organismi impiegati a tal fine sono appresso designati Autorità speditrici
e Istituzioni intermediarie” (cfr. art. 1 cpv. 1 della Convenzione).
Considerandi
In Svizzera le Autorità
centrale (Autorità speditrice e Istituzione intermediaria) ai sensi della Convenzione
è l’Ufficio federale di giustizia (UFG; cfr. la lista pubblicata sul sito
dell’UFG: https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/alimente/uebermittlungsstellen-ny-schweiz.pdf.download.pdf/uebermittlungs-stellen-ny-schweiz.pdf).
Per quel che concerne la
procedura, nel Rapporto 4 maggio 2011 del Consiglio Federale in risposta al
postulato (06.3003) della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale (CSSS-N) del 13 gennaio 2006 in merito all’armonizzazione
dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti (consultabile sul sito dell’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali: www.bsv.admin.ch) è spiegato:
" L’autorità
centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali
dell’UFG riceve le domande di esazione di prestazioni alimentari
che le vengono sottoposte dalle autorità d’incasso cantonali per essere
trasmesse all’estero e inoltra le domande di esazione di prestazioni alimentari
provenienti dall’estero alle autorità d’incasso cantonali competenti, affinché
provvedano alla loro evasione. L'autorità centrale accerta che le domande siano
complete e chiarisce questioni giuridiche complesse inerenti, in particolare,
al diritto processuale privato e civile e alle singole convenzioni. Provvede
inoltre ad assistere e informare le autorità d’incasso non soltanto nei casi
specifici ma anche in generale, in merito all’applicazione delle convenzioni,
agli obblighi che ne derivano e alle peculiarità del diritto sostanziale o
procedurale dei singoli Stati contraenti.
Le autorità d’incasso designate dai Cantoni trattano i casi sul
piano materiale, svolgendo i compiti e le procedure previsti nelle convenzioni.
Ciò significa da un lato trattare le domande presentate dai creditori residenti
in Svizzera, prestando loro assistenza, aiutandoli a preparare la
documentazione da allegare alla domanda, inoltrando la domanda all’UFG affinché
questi la trasmetta all’autorità ricevente estera e curando la successiva
corrispondenza. D’altro canto, esse sono incaricate di eseguire le domande di
esazione di prestazioni di mantenimento provenienti dall’estero e trasmesse
loro dall’UFG, prendendo contatto con i debitori di alimenti residenti in
Svizzera e, se del caso, avviando le procedure giuridiche necessarie contro di
loro.”
A livello cantonale la
competenza concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli
minorenni è affidata all’USSI [art. 27 della Legge sull’assistenza sociale (RL
871.100); cfr. l’art. 1 cpv. 1 Regolamento
concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni (RL 874.350)].
2.5
Ritornati gli atti, su
richiesta della __________ con scritto 12 agosto 2019 l’USSI ha precisato che
essendo i beneficiari domiciliati all’estero non interviene nell’anticipo della
pensione alimentari. Rileva inoltre di esser stato incaricato dall’Ufficio
federale di Giustizia nell’aiuto all’incasso degli alimenti per i figli __________
e __________ e che il signor __________ versa all’Ufficio mensilmente fr. 1'100.--
di alimenti, importo che in un secondo tempo viene riversato alla madre dei
figli (doc. 126/1 inc. Cassa).
Dall’estratto conto rilasciato
dall’USSI risultano in effetti registrati i pagamenti effettuati dal padre dei
bambini, in particolare per quel che concerne il periodo in questione
(1.12.2017 – 30.11.2018) (doc. 126/ 3-4).
Agli atti sono inoltre presenti
gli estratti conto bancari del padre relativi al versamento degli alimenti
all’USSI (doc. 129 inc. Cassa).
La ricorrente ha
tuttavia evidenziato:
" Si
sottolinea nuovamente che né i predetti aventi diritto né la madre ricevono
alcun pagamento alimentare regolare. È possibile che il padre, il Sig. __________,
effettui dei pagamenti mensili all'Ufficio di assistenza sociale. Tali pagamenti
tuttavia vengono inoltrati soltanto due volte all’anno e non sono quindi
disponibili mensilmente per coprire il fabbisogno alimentare. Ai fini di
assicurare il mantenimento mensile dei figli, la madre - oltre a far fronte ai
propri obblighi alimentari (monetari) - deve pertanto farsi anche carico
dell'obbligo alimentare del padre. l pagamenti versati vengono compensati con
gli arretrati accumulati. Non ha luogo alcun versamento mensile di alimenti a
favore degli aventi diritto.
Desideriamo di nuovo far presente che il padre, a partire
dall'anno 2013 fino all’avvio dell'esecuzione forzata tramite l'Ufficio
federale di giustizia, non ha provveduto ad alcun pagamento di alimenti
sottraendosi pertanto per quattro anni al proprio obbligo
alimentare.
Dalla lettera contenente l'elenco dei crediti dell'11/03/2020
indirizzata all'__________ (Pretura di __________), acclusa quale allegato IV,
si evince che nonostante i versamenti presi in considerazione risultano tuttora
crediti alimentari di rispettivamente Euro 30.237,22 ed Euro 25.394,25.
Dal messaggio del 09/07/2020, accluso come allegato V, si evince che
nel luglio 2020 è stato effettuato un pagamento di Euro 6.166,37 (CHF
6.600,00).”
Fatto
sta che per il periodo 1° dicembre 2017 – 30 novembre 2018 __________ ha
contribuito al mantenimento dei figli tramite versamento mensile di fr.
1'100.-- all’USSI, motivo per cui egli, sulla base dell’art.
71ter cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.2), ha diritto al pagamento arretrato delle
rendite per figli di complessivi fr. 4'344.--.
L’insorgente
ha chiesto, in via subordinata, che “il pagamento (i fr. 4'344.-- n.d.r.)
venga versato all’Ufficio del Sostegno sociale e dell’inserimento del Canton
Ticino al fine di saldare ulteriori alimenti arretrati (sottolineatura
del redattore)”. Come visto, dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018 il
padre ha contribuito al mantenimento dei figli e quindi le rendite arretrate in
oggetto vanno versate a lui direttamente. Gli “ulteriori alimenti arretrati”
non corrispondono pertanto al periodo litigioso. Va poi ricordato che dal 1°
dicembre 2018 le rendite per figli sono versate direttamente all’insorgente (cfr.
consid. 1.1). La richiesta va pertanto respinta.
Che poi, come sostiene la ricorrente, l’USSI le riversa due volte
all’anno gli alimenti accreditati dal padre, lasciandola per buona parte
dell’anno sprovvista dei mezzi per mantenere i figli, tale questione esula dalla
presente procedura. Determinante è, come visto sopra, che nel periodo in
questione il padre ha versato gli alimenti all’USSI, adempiendo pertanto
all’obbligo di mantenimento.
Di conseguenza rettamente
l’Ufficio AI ha versato a __________ le rendite per figli arretrate.
Visto quanto sopra, la
decisione impugnata merita conferma ed il ricorso va respinto.
2.6
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Nel caso concreto, in caso
di soccombenza l’insorgente chiede che:
" (...) le
spese del procedimento dinanzi al Tribunale Cantonale adito, n. di rif.
32.2018.222, determinate a favore dei ricorrenti con sentenza del 02/04/2019
- allegato lll/1 - per un importo di CHF1.800,00, vengano compensate con
l’importo arretrato contenzioso e versate sul conto corrente noto appartenente
agli aventi diritto.
I ricorrenti non vedono alcuna possibilità di recuperare le
predette spese con successo da parte del padre, in quanto, conformemente alla
comunicazione dell'Ufficio federale di giustizia del 18 luglio 2019 - allegato
Vl - la convenzione UN consente esclusivamente la rivendicazione di crediti
alimentari. Le spese sorte nel procedimento
in questione non rientrano in tale disciplina.” (sottolineatura
del redattore).
Va in primo luogo rilevato
che le ripetibili di fr. 1'800.-- assegnate alla ricorrente, vittoriosa e
rappresentata da un legale, nella procedura di cui all’inc. 32.2018.222 sono
state poste a carico dell’Ufficio AI e non del padre dei bambini, come sembra
aver invece inteso la patrocinatrice dell’insorgente. Le ripetibili non possono
essere pertanto compensate, come pare di capire dalla succitata richiesta, con
le rendite arretrate (e l’eccedenza versata alla madre dei bambini).
Data la soccombenza di RI
1.
nella presente procedura, le spese per fr. 500.-- sono poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti