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Decisione

32.2020.87

Confermata la decisione dell'Ufficio AI di versare (per un periodo limitato) le rendite per figli direttamente al padre, titolare della rendita AI principale, anziché alla madre

21 dicembre 2020Italiano17 min

sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.87

BS

Lugano

21 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA

1

contro

la decisione dell’11 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. __________, classe 1971, nel

maggio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni.

Con una prima decisione

del 14 novembre 2018 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una mezza rendita

dal 1° dicembre 2017, oltre a due rendite per i figli (__________ e __________,

nati nel 2012 rispettivamente nel 2017) avuti dall’unione coniugale con __________

(doc. 37 inc. CSC).

Mediante una seconda

decisione dello stesso giorno, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato

due rendite per i figli naturali (__________ del 2000 e __________ del 2003)

nati dalla relazione con RI 1 ed ha informato __________ che dal 1° dicembre

2018 le rendite verranno versate direttamente alla loro madre che ne ha fatta

esplicita richiesta (doc. 38 inc. CSC). Al padre sono stati invece attribuiti

fr. 4'344.-- pari alle rendite retroattive per figli relative al periodo 1° dicembre

2017 - 30 novembre 2018 in attesa di essere poste in compensazione con

rivendicazioni di terzi enti, tra cui l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (USSI), somma che è stata depositata su un conto transitorio

(doc. 39, 40 e 46 inc. CSC).

1.2. Contro la seconda decisione

del 14 novembre 2018 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente

insorta al TCA, postulando il versamento diretto di fr. 4’344.-- non avendo, a

suo dire, __________ adempiuto all’obbligo di mantenimento dei due figli.

Con la risposta di causa

l’Ufficio AI, fondandosi sulla presa di posizione della Cassa __________ –

competente per la determinazione ed il pagamento delle rendite (cfr. art. 60

cpv. 1 lett. b e c LAI) – ha proposto il rinvio degli atti per un complemento

istruttorio volto ad accertare se nel periodo in questione il titolare della

rendita d’invalidità (St__________) abbia ottemperato o meno all’obbligo di

mantenimento dei figli __________ e __________.

Tenuto conto dell’adesione

della ricorrente alla succitata proposta, con sentenza del 2 aprile 2019 il TCA

ha accolto il ricorso, annullato la decisione del 14 novembre 2018 e rinviato

gli atti all’amministrazione per i dovuti accertamenti (inc. 32.2018.222).

1.3. Ritornati gli atti, la __________

ha svolto un accertamento presso l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (USSI), dal quale è risultato che mensilmente il citato

ufficio riceve da __________ il contributo alimentare di fr. 1'100.-- per i due

figli, importo che in seguito viene riversato alla loro madre (cfr. lettera 12

agosto 2019 in doc. 126 inc. CSC).

La

__________ ha inoltre preso conoscenza della rinuncia da parte dell’USSI di

chiedere la compensazione di prestazioni assistenziali anticipate ai sensi

dell’art. 85bis OAI con le rendite arretrate (cfr. l’apposito formulario di

compensazione compilato dall’USSI il 18 gennaio 2019, doc. 66 pag. 2 inc.

Cassa; in merito al diritto dell’USSI di chiedere la restituzione delle prestazioni anticipate ex art. 85 bis OAI

da porre in compensazione con le rendite arretrate AI cfr. ad esempio: STCA

32.2019.89 del 20 febbraio 2020 consid. 2.4).

Di conseguenza, con

decisione del 6 giugno 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha

confermato il versamento diretto a __________ delle rendite arretrate per figli

di fr. 4'344, rigettando pertanto la richiesta di RI 1.

1.4. Contro la succitata decisione

RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA

inoltrando un ricorso in lingua tedesca, tradotto, a seguito del decreto di

traduzione 4 agosto 2020, in italiano (III).

L’insorgente rileva che i

pagamenti dell’USSI vengono effettuati due volte all’anno e che pertanto essa non

dispone mensilmente degli alimenti per figli. Essa sostiene inoltre che,

nonostante i versamenti sinora effettuati, risultano ancora pretese alimentari

scoperte di Euro 40'237,22 per __________ e di Euro 25'344,25 per __________. Non

avendo pertanto il padre adempiuto al dovere di mantenimento dei figli, la

ricorrente chiede in via principale che le siano versate le rendite arretrate e,

in via subordinata, che il corrispettivo importo venga erogato all’USSI al fine

di scalarlo dagli alimenti rimasti ancora scoperti.

1.5. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI, fondandosi sulla presa di posizione 15 settembre 2020 della __________,

ha postulato la reiezione del ricorso.

Nel succitato scritto la __________

evidenzia di aver accertato che per il periodo in questione l’USSI ha

provveduto a due versamenti, motivo per cui il padre dei bambini ha rispettato

il suo obbligo di mantenimento. Di conseguenza, il versamento delle rendite

retroattive a __________ va confermato.

La __________ ha inoltre precisato

che:

" (…) non

spetta all’assicurazione invalidità di procedere ad una ritenuta versando l’ammontare

di fr. 4'344,00 a favore di RI 1 allo scopo di compensare in parte i pagamenti

ancora dovuti dall’obbligato. Per il recupero degli arretrati accumulati, la

ricorrente deve rivolgersi al giudice civile. L’autorità svizzera competente in

materia di assicurazioni sociali non deve immischiarsi nella procedura

riguardante il riconoscimento e l’importo dei contributi di mantenimento,

essendo un ambito di esclusiva competenza del giudice civile (DTF 134 V 15

consid. 2.3.5).”

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha rifiutato di versare

direttamente alla ricorrente le rendite arretrate (1° dicembre 2017 – 30

novembre 2018) per i figli __________ e __________, attribuendole invece al

loro padre __________, titolare della rendita principale d’invalidità.

2.2. Secondo l’art.

35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno

diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero

morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la

vecchiaia e i superstiti.

Per l’art. 35 cpv. 3 LAI,

Fatti

i figli elettivi affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità non danno

diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell’altro

coniuge.

Giusta

l’art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la

rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato

della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In

deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il

pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o

divorziate.

L’art. 71ter OAVS,

specifico per il versamento della rendita per figli, prevede che se i genitori

non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è

versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale,

sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo.

Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità

tutoria (cpv. 1).

Il capoverso 1 è pure

applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il

genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento

verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a

concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2).

Secondo il marg. 10010

delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/AI valide dal 1° gennaio 2003

(stato 1. gennaio 2020), se dall'incarto risulta che i genitori vivono

separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non

beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite

per figli.

Il marg. 10012 DR prevede che di regola il pagamento retroattivo delle

rendite per figli può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non

beneficiario di una rendita.

Ai sensi del marg. 10013 DR se

il genitore beneficiario di una rendita ha soddisfatto il suo obbligo di

mantenimento, può esigere il pagamento retroattivo della rendita per figli fino

a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite. La cassa può domandare

per iscritto le pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite.

Per il marg. 10015 se il

pagamento retroattivo delle rendite per figli supera le prestazioni del

genitore soggetto all’obbligo di mantenimento o dell’organo che ha concesso

anticipi, il genitore non beneficiario della rendita può pretendere solo

l’eccedenza.

2.3. Nel caso in esame, nell’ambito

della precedente procedura (cfr. consid. 1.23), con presa di posizione 15

febbraio 2019 la __________ aveva illustrato la procedura seguita per accertare

a chi versare retroattivamente le rendite per i figli __________ e __________,

conviventi con la madre nella stessa economia domestica:

" (…) Con

scritto del 28.09.2018 ed inviato in copia a __________, la __________ ha

comunicato questa possibilità a RI 1. In particolare, la Cassa ha domandato le

pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite in favore dei figli a

partire dal 01.12.2017 (doc. 20).

Il 24.09.2018, __________ ha inviato, su richiesta della Cassa __________,

il foglio complementare 2 alla richiesta di prestazioni nel quale riferisce di

non vivere con i figli e che l’importo per il loro mantenimento si ammonta a

CHF 1'100.-- mensile (ved. Doc. 25, pag. 1-3). L’interessato ha presentato

l’estratto dei movimenti del suo conto bancario dal 20.09.2015 alla data di

stampa (20.09.2018) da cui emerge che egli provvede ad un regolare versamento

di CHF 1'100.-- mensile in favore dell’Ufficio del Sostegno Sociale e

dell’inserimento di Bellinzona (doc. 28).

Il 29.10.2018 (ved. Doc. 33, pag. 1-3) RI 1 ha fatto richiesta di

ricevere personalmente le rendite per i figli rilevando che i figli vivono con

lei. Dichiara di non ricevere alcun contributo alimentare per i figli. Produce

copie degli atti di nascita (doc. 30, pag. 1-2) e dei certificati di residenza

per i figli (ved. Doc. 33, pag. 7-9). (…)” (doc. VIII/1)

La __________ aveva ancora

evidenziato:

" (…) Alla

luce delle circostanze di fatto esistenti nel momento in cui è stata emanata la

decisione, la Cassa __________ non ha considerato a giusta ragione che il

versamento retroattivo può avvenire integralmente al padre, __________, la

situazione avrebbe dovuto essere chiarita segnatamente per il periodo dal

01.12.207 fino al 30.11.2018. Agli atti non figura la decisione di anticipo

alimenti (o le decisioni di anticipo alimenti) dell’Autorità cantonale con la

quale (le quali) l’interessato sarebbe tenuto a versare a RI 1 un importo

mensile a titolo di mantenimento dei figli e che l’Ufficio precitato sia

competente, nella fattispecie, per l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i

figli, in virtù di una decisione di un’Autorità competente. (…)” (Doc. VIII/1)

Di conseguenza la __________

aveva chiesto:

" (…) In

tali circostanze, non possiamo ritenere con certezza che l’obbligo di

mantenimento sia adempiuto per il periodo precitato. Manca qualsiasi prova

dell’avvenuto pagamento destinato al preciso scopo di contribuire al

mantenimento dei figli per il periodo precitato. (Sottolineatura del

redattore).

Stante quanto precede, considerata la necessità di effettuare un

completamento d’istruttoria, la scrivente Cassa di compensazione richiede a

codesto lodevole Tribunale di rinvio degli atti.” (Doc. VIII/1)

Pertanto, con la STCA

32.2018.222 questa Corte aveva stabilito:

" Orbene, in

queste circostanze emerge la necessità di acclarare meglio la questione a

sapere se nel periodo in parola (1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018) il padre

di __________ e __________, titolare della rendita d’invalidità principale,

abbia effettivamente contribuito al mantenimento dei succitati figli. Tale

accertamento è decisivo al fine di avvallare o meno il versamento retroattivo

delle due rendite per figli direttamente alla madre. Trattandosi di un

accertamento lacunoso, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

in tal senso, ciò su cui del resto le parti concordano.”

2.4. In data 4 novembre 1977 in

Svizzera è entrata in vigore la Convenzione sull’esazione delle prestazioni

alimentari all’estero conchiusa a New York il 20 giugno

1956 (RS 0.274.15).

Il

suo scopo è di “agevolare a una persona,

appresso creditore, che si trova sul territorio di una Parte contraente

l’esazione degli alimenti cui pretende aver diritto da parte di una persona,

appresso debitore, che si trova sotto la giurisdizione di un’altra Parte contraente.

Gli organismi impiegati a tal fine sono appresso designati Autorità speditrici

e Istituzioni intermediarie” (cfr. art. 1 cpv. 1 della Convenzione).

Considerandi

In Svizzera le Autorità

centrale (Autorità speditrice e Istituzione intermediaria) ai sensi della Convenzione

è l’Ufficio federale di giustizia (UFG; cfr. la lista pubblicata sul sito

dell’UFG: https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/alimente/uebermittlungsstellen-ny-schweiz.pdf.download.pdf/uebermittlungs-stellen-ny-schweiz.pdf).

Per quel che concerne la

procedura, nel Rapporto 4 maggio 2011 del Consiglio Federale in risposta al

postulato (06.3003) della Commissione della sicurezza sociale e della sanità

del Consiglio nazionale (CSSS-N) del 13 gennaio 2006 in merito all’armonizzazione

dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti (consultabile sul sito dell’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali: www.bsv.admin.ch) è spiegato:

" L’autorità

centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali

dell’UFG riceve le domande di esazione di prestazioni alimentari

che le vengono sottoposte dalle autorità d’incasso cantonali per essere

trasmesse all’estero e inoltra le domande di esazione di prestazioni alimentari

provenienti dall’estero alle autorità d’incasso cantonali competenti, affinché

provvedano alla loro evasione. L'autorità centrale accerta che le domande siano

complete e chiarisce questioni giuridiche complesse inerenti, in particolare,

al diritto processuale privato e civile e alle singole convenzioni. Provvede

inoltre ad assistere e informare le autorità d’incasso non soltanto nei casi

specifici ma anche in generale, in merito all’applicazione delle convenzioni,

agli obblighi che ne derivano e alle peculiarità del diritto sostanziale o

procedurale dei singoli Stati contraenti.

Le autorità d’incasso designate dai Cantoni trattano i casi sul

piano materiale, svolgendo i compiti e le procedure previsti nelle convenzioni.

Ciò significa da un lato trattare le domande presentate dai creditori residenti

in Svizzera, prestando loro assistenza, aiutandoli a preparare la

documentazione da allegare alla domanda, inoltrando la domanda all’UFG affinché

questi la trasmetta all’autorità ricevente estera e curando la successiva

corrispondenza. D’altro canto, esse sono incaricate di eseguire le domande di

esazione di prestazioni di mantenimento provenienti dall’estero e trasmesse

loro dall’UFG, prendendo contatto con i debitori di alimenti residenti in

Svizzera e, se del caso, avviando le procedure giuridiche necessarie contro di

loro.”

A livello cantonale la

competenza concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli

minorenni è affidata all’USSI [art. 27 della Legge sull’assistenza sociale (RL

871.100); cfr. l’art. 1 cpv. 1 Regolamento

concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni (RL 874.350)].

2.5

Ritornati gli atti, su

richiesta della __________ con scritto 12 agosto 2019 l’USSI ha precisato che

essendo i beneficiari domiciliati all’estero non interviene nell’anticipo della

pensione alimentari. Rileva inoltre di esser stato incaricato dall’Ufficio

federale di Giustizia nell’aiuto all’incasso degli alimenti per i figli __________

e __________ e che il signor __________ versa all’Ufficio mensilmente fr. 1'100.--

di alimenti, importo che in un secondo tempo viene riversato alla madre dei

figli (doc. 126/1 inc. Cassa).

Dall’estratto conto rilasciato

dall’USSI risultano in effetti registrati i pagamenti effettuati dal padre dei

bambini, in particolare per quel che concerne il periodo in questione

(1.12.2017 – 30.11.2018) (doc. 126/ 3-4).

Agli atti sono inoltre presenti

gli estratti conto bancari del padre relativi al versamento degli alimenti

all’USSI (doc. 129 inc. Cassa).

La ricorrente ha

tuttavia evidenziato:

" Si

sottolinea nuovamente che né i predetti aventi diritto né la madre ricevono

alcun pagamento alimentare regolare. È possibile che il padre, il Sig. __________,

effettui dei pagamenti mensili all'Ufficio di assistenza sociale. Tali pagamenti

tuttavia vengono inoltrati soltanto due volte all’anno e non sono quindi

disponibili mensilmente per coprire il fabbisogno alimentare. Ai fini di

assicurare il mantenimento mensile dei figli, la madre - oltre a far fronte ai

propri obblighi alimentari (monetari) - deve pertanto farsi anche carico

dell'obbligo alimentare del padre. l pagamenti versati vengono compensati con

gli arretrati accumulati. Non ha luogo alcun versamento mensile di alimenti a

favore degli aventi diritto.

Desideriamo di nuovo far presente che il padre, a partire

dall'anno 2013 fino all’avvio dell'esecuzione forzata tramite l'Ufficio

federale di giustizia, non ha provveduto ad alcun pagamento di alimenti

sottraendosi pertanto per quattro anni al proprio obbligo

alimentare.

Dalla lettera contenente l'elenco dei crediti dell'11/03/2020

indirizzata all'__________ (Pretura di __________), acclusa quale allegato IV,

si evince che nonostante i versamenti presi in considerazione risultano tuttora

crediti alimentari di rispettivamente Euro 30.237,22 ed Euro 25.394,25.

Dal messaggio del 09/07/2020, accluso come allegato V, si evince che

nel luglio 2020 è stato effettuato un pagamento di Euro 6.166,37 (CHF

6.600,00).”

Fatto

sta che per il periodo 1° dicembre 2017 – 30 novembre 2018 __________ ha

contribuito al mantenimento dei figli tramite versamento mensile di fr.

1'100.-- all’USSI, motivo per cui egli, sulla base dell’art.

71ter cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.2), ha diritto al pagamento arretrato delle

rendite per figli di complessivi fr. 4'344.--.

L’insorgente

ha chiesto, in via subordinata, che “il pagamento (i fr. 4'344.-- n.d.r.)

venga versato all’Ufficio del Sostegno sociale e dell’inserimento del Canton

Ticino al fine di saldare ulteriori alimenti arretrati (sottolineatura

del redattore)”. Come visto, dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018 il

padre ha contribuito al mantenimento dei figli e quindi le rendite arretrate in

oggetto vanno versate a lui direttamente. Gli “ulteriori alimenti arretrati”

non corrispondono pertanto al periodo litigioso. Va poi ricordato che dal 1°

dicembre 2018 le rendite per figli sono versate direttamente all’insorgente (cfr.

consid. 1.1). La richiesta va pertanto respinta.

Che poi, come sostiene la ricorrente, l’USSI le riversa due volte

all’anno gli alimenti accreditati dal padre, lasciandola per buona parte

dell’anno sprovvista dei mezzi per mantenere i figli, tale questione esula dalla

presente procedura. Determinante è, come visto sopra, che nel periodo in

questione il padre ha versato gli alimenti all’USSI, adempiendo pertanto

all’obbligo di mantenimento.

Di conseguenza rettamente

l’Ufficio AI ha versato a __________ le rendite per figli arretrate.

Visto quanto sopra, la

decisione impugnata merita conferma ed il ricorso va respinto.

2.6

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Nel caso concreto, in caso

di soccombenza l’insorgente chiede che:

" (...) le

spese del procedimento dinanzi al Tribunale Cantonale adito, n. di rif.

32.2018.222, determinate a favore dei ricorrenti con sentenza del 02/04/2019

- allegato lll/1 - per un importo di CHF1.800,00, vengano compensate con

l’importo arretrato contenzioso e versate sul conto corrente noto appartenente

agli aventi diritto.

I ricorrenti non vedono alcuna possibilità di recuperare le

predette spese con successo da parte del padre, in quanto, conformemente alla

comunicazione dell'Ufficio federale di giustizia del 18 luglio 2019 - allegato

Vl - la convenzione UN consente esclusivamente la rivendicazione di crediti

alimentari. Le spese sorte nel procedimento

in questione non rientrano in tale disciplina.” (sottolineatura

del redattore).

Va in primo luogo rilevato

che le ripetibili di fr. 1'800.-- assegnate alla ricorrente, vittoriosa e

rappresentata da un legale, nella procedura di cui all’inc. 32.2018.222 sono

state poste a carico dell’Ufficio AI e non del padre dei bambini, come sembra

aver invece inteso la patrocinatrice dell’insorgente. Le ripetibili non possono

essere pertanto compensate, come pare di capire dalla succitata richiesta, con

le rendite arretrate (e l’eccedenza versata alla madre dei bambini).

Data la soccombenza di RI

1.

nella presente procedura, le spese per fr. 500.-- sono poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti