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Decisione

32.2020.88

Perizia SAM (medicina interna, neurologia, psichiatria, pneumologia e neuropsicologia). Rendita limitata nel tempo confermata

31 maggio 2021Italiano68 min

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.88

PC/sc

Lugano

31 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1982,

di professione orafo, disoccupato dal 1° maggio 2017 (in quanto licenziato il

26 gennaio 2017 con effetto al 30 aprile 2017, a seguito di una

ristrutturazione interna della ditta presso la quale lavorava, in seguito

fallita il 17 maggio 2017: pag. 61, 66, 303 e 505 incarto AI), in malattia dal

30 gennaio 2017 (pag. 86 incarto AI), in data 16/18 ottobre 2017 ha presentato

una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, giustificata da

“sindrome delle apnee del sonno di grave entità con ipossiemia notturna”

dal “01/2017” (pag. 20-27, 42, 57-63 incarto AI).

1.2. L’Ufficio assicurazione

invalidità (di seguito: UAI) ha esperito gli accertamenti medici ed economici

del caso e, in particolare, ha acquisito agli atti la perizia pluridisciplinare

(medicina interna, neurologia, neuropsicologia, pneumologia e psichiatria) del __________

del 16 settembre 2019 (pag. 296-441 incarto AI), il rapporto finale del 4 ottobre

2019 del medico SMR (dr. med. __________; pag. 494-497 incarto AI), il rapporto

finale del 15 novembre 2019 della consulente in integrazione professionale (di

seguito: CIP; pag. 505-508 incarto AI), il complemento peritale del 30 aprile

2020 (pag. 624-633), l’annotazione del 18 maggio 2020 del precitato medico SMR

(pag. 634 incarto AI).

1.3. L’UAI, con decisione del 16

giugno 2020 (pag. 656-659, 673-680 incarto AI; preavvisata il 24 dicembre 2019:

pag. 515-520 incarto AI), ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera di

invalidità (grado di invalidità: 100%) dal 1° gennaio 2018 (alla scadenza

dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), ridotta ad ¼ di rendita dal 1° aprile 2019

(trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art.

88a cpv. 1 OAI) stabilendo un grado di invalidità del 41%. In considerazione

che la richiesta era stata presentata il 18 ottobre 2017, l’UAI ha

puntualizzato che “il versamento della prestazione è accordato unicamente

dal 01.04.2018 (ossia sei mesi dopo la rivendicazione del diritto, art. 29 LAI)”

(pag. 675 incarto AI).

1.4. Contro la precitata decisione

il RA 1, rappresentante di RI 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

postulandone l'annullamento e “il riconoscimento di un grado di invalidità

del 100% sia nell’attività abituale sia in attività adeguate anche successivamente

al giorno 01.04.2019; la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie; la

rifusione delle spese alla parte ricorrente.” (doc. I, pag. IV).

Sostanzialmente il rappresentante del ricorrente contesta la valutazione medica

operata dall’amministrazione, ribadendo anche in questa sede che il suo

assistito è inabile al 100% sia in attività adeguate sia nell’attività abituale

anche successivamente al 1° aprile 2019. A suffragio delle proprie

argomentazioni ha prodotto il referto medico del 31 gennaio 2020 del dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia (doc. B5, già agli atti a pag. 573-574), la

valutazione neuropsicologica del 27 gennaio 2020 dello psicologo, specialista

in psicoterapia e neuropsicologia FSP, __________ (doc. B6, già agli atti a

pag. 575-582), il referto medico del 27 gennaio 2020 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna e angiologia (doc. B7, già agli atti a pag.

571), il referto medico del 17 gennaio 2020 del dr. med. __________ (doc. B8) e

il referto medico del 17 gennaio 2020 del dr. med. __________ (doc. B9, già

agli atti a pag. 598-599).

1.5. In data 10 agosto 2020 il RA

1 ha informato il TCA che il suo assistito rinunciava alla richiesta di

gratuito patrocinio (doc. IX).

1.6. Nella risposta del 2

settembre 2020 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).

1.7. Il 29 settembre 2020 il RA 1

si è riconfermato soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande,

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(doc. XIV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il referto

medico del 19 settembre 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia (doc. XIV-1) e il referto dell’11 settembre 2020 del

dr. med. __________ (doc. XIV-2).

1.8. Nelle osservazioni del 7

ottobre 2020 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base dell’annotazione

del 6 ottobre 2020 del medico SMR (dr. med. __________; doc. XVI-1) - con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

XVI).

1.9. Il 29 settembre (recte: 22

ottobre 2020; doc. XX) e il 23 ottobre 2020 (doc. XXII) il RA 1 si è

riconfermato sofferman-dosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. A

suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il messaggio di posta

elettronica del 23 ottobre 2020 dello psicologo __________ allo psichiatra __________

(doc. XXII).

1.10. Nelle osservazioni del 10

novembre 2020 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base

dell’annotazione del 3 novem-bre 2020 del medico SMR (dr. med. __________; doc.

XXIV-1) - con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. XXIV-1).

1.11. Il 25 novembre 2020 il RA 1 si

è riconfermato soffer-mandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande,

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(doc. XXVI).

1.12. Nelle osservazioni dell’11

dicembre 2020 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XXVIII).

1.13. Su richiesta del 26 gennaio

2021 del TCA (doc. XXX), il 18 marzo 2021 l’amministrazione ha vesato agli atti

l’annotazione del 3 febbraio 2021 della CIP (doc. XXXV-1) e il complemento

peritale del __________ del 18 marzo 2021 (doc. XXXV-2).

1.14. Il 25 marzo 2021 il TCA ha

trasmesso al rappresentante dell’in-sorgente la precitata documentazione (doc.

XXX, doc. XXXV-1 e 2), assegnando un termine di 20 giorni per presentare osservazioni

scritte (doc. XXXVI).

1.15. Il 12 aprile 2021 il RA 1 si è

riconfermato soffer-mandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

XXXVII). Il doc. XXXVII è stato trasmesso, per conoscenza, all’UAI (doc. XXXVIII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se RI 1, successivamente al 1° aprile 2019, ha diritto ad ¼ di rendita di

invalidità, come deciso dall’UAI, oppure a una rendita di invalidità intera,

come richiesto dal patrocinatore dell’insorgente.

Preliminarmente il TCA

rileva che il rappresentante del ricorrente non contesta - a ragione - che la

prestazione vada versata dal 1° aprile 2018 (ossia sei mesi dopo l'inoltro

della richiesta di prestazioni AI del 16/18 ottobre 2017: pag. 20-27 e 53

incarto LAI), a fronte di una domanda tardiva (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che

perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V

313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid.

2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TF con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal

momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.;

RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI,

se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di

invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla

rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la

prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STF I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

(STCA 32.2019.137 del 25

maggio 2020, consid. 2.5, STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.3, STCA

32.2020.63 del 23 novembre 2020, consid. 2.3 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio

2021, consid. 2.4).

2.4. Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro

lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una

limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016

del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in

seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145

del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.

2.3, STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4, STCA 32.2020.42 del 21

dicembre 2020, consid. 2.5 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.5).

2.5. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3,

4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale

vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127

V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le

considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105

ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;

STCA 32.2019.174 del 13 luglio 2020, consid. 2.10).

Vedi pure STCA 32.2020.42

del 21 dicembre 2020, consid. 2.6 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021,

consid. 2.6.

2.6. Ad una perizia allestita

esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto

valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti

apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale

dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”).

Tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo

settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un

consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in

RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34;

STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8

maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA

35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio

2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5; STCA

32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.145 del 9 giugno

2020, consid. 2.12).

Vedi pure STCA 32.2020.42

del 21 dicembre 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021,

consid. 2.7.

2.7. Nella presente fattispecie

con la decisione avversata l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita

intera dal 1° gennaio 2018 (alla scadenza dell’anno d’attesa; grado AI: 100%),

con versamento dal 1° aprile 2018 (a fronte di una richiesta tardiva), ridotta

ad ¼ di rendita (grado AI: 41%) dal 1° aprile 2019 (trascorsi 3 mesi

dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI),

ritenendolo inabile al lavoro, nell’attività abituale di “orafo”, al 100% dal

30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e al 55% (presenza a metà tempo e ulteriore

riduzione del rendimento del 10%) dal 1 gennaio 2019 e continua

rispettivamente, in attività adeguate, al 100% dal 30 gennaio 2017 al 31

dicembre 2018 e al 28% (riduzione di presenza del 20% e ulteriore riduzione del

rendimento del 10%) dal 1 gennaio 2019 e continua.

L’UAI ha acquisito agli

atti l’incarto LAMAL (pag. 711-778). Esso contiene la perizia del 9 marzo 2017

della dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che

ha posto la diagnosi di “sindrome ansiosa non specificata reattiva a

problemi legati all’occupazione (ICD-10 F41.9 e Z56)” e ha considerato

l’assicurato abile al 100% dal punto di vista psichiatrico (doc. 722-725). Vi è

pure la valutazione medica del 19 luglio 2017 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna, che ha posto le diagnosi di “Sindrome

delle apnee del sonno, con previsto trattamento tramite C-PAP; Stato dopo

intervento operatorio di settoplastica funzionale e turbinoplastica bilaterale

steno-etmoidectomia bilaterale 06.06.2017 per deviazione settale importante a

sx e ipertrofia dei turbinati; cefalea cronica in esiti di clipping di

aneurisma rotturato dell’arteria comunicante anteriore nel 2000; gonalgia

cronica dx in accertamento” e ha concluso che “Al più tardi da metà

agosto 2017 l’assicurato è normalmente abile al lavoro per la professione

abituale di orafo come pure per ogni attività sedentaria compatibile con le sue

capacità” (pag. 743 e 744).

L’UAI ha inoltre incaricato il __________ (di seguito: __________) di eseguire

un accertamento pluridisciplinare (medicina interna, neurologia,

neuropsicologia, pneumologia e psichiatria). La perizia del __________ è datata

16 settembre 2019 (pag. 296-441 incarto AI).

In tale ambito i medici

del __________, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente

l'anamnesi (famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e

sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, la descrizione della

giornata, la terapia, gli esami di laboratorio del 12 marzo 2019 (ematologico,

ematochimico, screening tiroideo, emoglobina glicata, tassi farmacologici,

esame delle urine) e gli esami pneumologici del 21 marzo 2019 (esame

funzionale, valutazione sonnolenza sec ESS, lettura utilizzo apparecchio C-PAP,

hanno sottoposto l'assicurato ad un consulto internistico (dr.ssa med. __________),

ad un consulto neurologico (dr. med. __________), ad un consulto psichiatrico

(dr. med. __________), ad un consulto pneumologico (dr. med. __________) e ad

un consulto neuropsicologico (Dott. __________).

Dal profilo internistico, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del 12

marzo 2019 (dalle ore 8.45 alle ore 10.45) del dr.ssa med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale, che - dopo avere posto la

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “Ipertensione

arteriosa essenziale trattata in triterapia nota da più di 20 anni;

Ipercolesterolemia non trattata con attuale valore di colesterolo totale 5,5

mmol/l e LDL 4,2 mmol/L; Pregressa epatite A e B; Diverticolosi del sigma: -

stato da asportazione di adenoma tubulare con displasia basso grado (colonscopia

maggio 2018); Gonartrosi bilaterale, pauci sintomatica; Obesità con BMI

38,2kg/m2” - ha attestato, dal profilo internistico, una piena capacità

lavorativa dell’assicurato (pag. 297 e 327-332).

Per quanto riguarda la patologia neuropsicologica, l’assicurato è stato

sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia __________, grazie al

consulto specialistico del 22 marzo 2019 del Dott. __________, il quale, nel

referto del 16 aprile 2019 (pag. 376-395), dopo aver descritto l'anamnesi e i

risultati dei test neuropsicologici e dell’indagine clinico-neuropsicologica, ha

attestato la presenza con ripercussione sulla capacità lavorativa di una

“compromissione neuropsicologica di grado medio, caratterizzata da

rallentamento psicomotorio, deficit di attenzione selettiva e sostenuta con

precoce affaticabilità, deficit di memoria a breve termine verbale e

visuospaziale, deficit esecutivi con difficoltà di pianificazione ridotta a

flessibilità cognitiva”. Nell’attività abituale di orafo, l'assicurato è

stato giudicato abile al lavoro nella misura del 45% (riduzione del tempo di

lavoro al 50% e riduzione del rendimento di lavoro del 10%). In un'attività

adatta (ovvero con modalità di lavoro senza pressione temporale, con capacità

di attenzione e memoria limitate, attività di routine soggetta a poche

variazioni e con possibilità di pause prolungate) è stato giudicato abile al

lavoro nella misura del 75% (ridotto tempo di lavoro all'80% per le 6 ore al

giorno con ridotto rendimento del 10%). Tali valutazioni sono state ritenute

valide a partire da inizio 2017, dopo l’avvenuto licenziamento. Il perito ha

indicato che, dal lato terapeutico, non vi sono possibilità per migliorare le

competenze cognitive.

Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto

ad un accurato esame nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto

specialistico del 14 marzo 2019 del dr. med. __________, il quale, nel referto

del 26 marzo 2019 (pag. 352-375), dopo aver descritto l'anamnesi e l’esame clinico,

ha attestato la presenza con ripercussione sulla capacità lavorativa di

una “compromissione neuropsicologica di grado medio, caratterizzata da

rallentamento psicomotorio, deficit di attenzione selettiva e sostenuta con

precoce affaticabilità, deficit di memoria a breve termine verbale

visuo-spaziale, deficit esecutivi con difficoltà di pianificazione ridotta a

flessibilità cognitiva su: secondari a disturbi psichici insorti dopo il

licenziamento e a sindrome delle apnee notturne”. Lo specialista ha tenuto

conto della valutazione neuropsicologica eseguita in ambito peritale __________

da parte del Dott. __________. Il perito ha attestato la presenza senza

ripercussione sulla capacità lavorativa di uno “Stato dopo emorragia

subaracnoidea nel 2000 su rottura di aneurisma trattata con clipping, in

assenza di deficit residuali sensomotori o cognitivi; Epilessia parziale

semplice con eventuale prima crisi secondariamente generalizzata, insorta dopo

emorragia subaracnoidea, in attuale trattamento con Acido Valproico,

presumibilmente ultima crisi numerosi anni or sono”.

Il perito ha ritenuto che, a quel momento, lo stato neurologico dell’assicurato

risultava del tutto nella norma, non vi erano segni clinici residuali a seguito

di emorragia subaracnoidea, unicamente permaneva la malattia epilettica con

crisi che apparivano come parzialmente semplici, per cui risultava indicato

mantenere il trattamento antiepilettico con Depakin, a causa di un’alta

probabilità di ricadute, nonostante l'ultima crisi comiziale risalisse a

numerosi anni orsono. Dal punto di vista valetudinario, ha giudicato l’assicurato

complessivamente abile al lavoro nella misura del 45% (combinazione di ridotto

tempo di lavoro al 50% e ridotto rendimento del 10%), per quel che attiene

l'attività lavorativa svolta di orafo. In un'attività adatta, attività semplice

con basso impegno cognitivo, causa i disturbi neuropsicologici descritti, l'assicurato

è stato giudicato complessivamente abile al lavoro nella misura del 75%

(capacità lavorativa dell'80% per ridotto tempo di lavoro a 6 ore al giorno con

diminuzione del rendimento del 10%). Entrambe le capacità lavorative, sono da

ritenersi valide a partire da inizio 2017, dopo l’avvenuto licenziamento. Dal

lato terapeutico ha ritenuto indicato mantenere il trattamento antiepilettico

in atto. Non ha indicato possibilità di trattamento neuropsicologico, in quanto

era prevedibile che i disturbi cognitivi rilevati potessero migliorare con lo

stato psicologico dell'assicurato.

Dal profilo psichiatrico,

l’assicurato è stato sottoposto al consulto specialistico del 21 marzo 2019

(dalle ore 9.00 alle ore 9.45) e del 4 aprile 2019 (dalle ore 9.00 alle ore 9.45)

del dr. med. __________, il quale, nel rapporto del 5 aprile 2019 (pag. 407-441),

dopo aver descritto l'anamnesi e lo status psichico secondo i criteri AMDP

System, ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di

“Sindrome misto ansioso depressiva (ICD-10; F.41.2)”. Il perito ha

ritenuto verosimile che l'assicurato avesse sviluppato inizialmente una

sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.22) in reazione al licenziamento e che

essa si sia poi evoluta in una sindrome mista ansioso depressiva (F41.2), a

quel momento ancora presente. Dal lato strettamente psicopatologico, considerando

anche l'interferenza che le limitazioni cognitive presenti possono avere sui

sintomi ansiosi, ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 90%

per ridotto rendimento in attività svolta e in attività adatta, a partire dal

mese di novembre 2017, momento in cui l'assicurato aveva iniziato una presa a

carico psichiatrica. Dal punto di vista terapeutico ha ritenuto indicato un

proseguimento della terapia psichiatrica integrata, giudicando una prognosi

stabile, considerando l’andamento cronico della malattia.

Per quanto riguarda la

patologia pneumologica, l’assicurato è stato sottoposto al consulto

specialistico del 21 marzo 2019 del dr. med. __________, il quale, nel rapporto

del 12 aprile 2019 (pag. 396-406 incarto AI) - dopo aver descritto l'anamnesi e

l'esame clinico, comprensivo di esami pneumologici di funzionalità

respiratoria, come pure rivalutazione di utilizzo apparecchio C-PAP - ha

attestato che non vi erano diagnosi influenti la capacità lavorativa. Senza

influsso sulla stessa ha descritto la nota sindrome delle apnee da sonno

ostruttivo di grado severo in ventiloterapia con apparecchio C-PAP. Dal punto

di vista medico-teorico pneumologico, l'assicurato è stato giudicato a quel

momento abile al lavoro nella misura del 100% sia in qualità di operaio orafo,

sia per quel che riguarda un'attività adatta. Tuttavia, tenuto conto

dell'iniziale difficoltà di aderenza terapeutica alla terapia C-PAP, l’assicurato

negli anni 2017-2018, è stato considerato inabile al lavoro nella misura del 100%.

Solo a partire dal mese di gennaio 2019, migliorata l'aderenza terapeutica, con

riscontro di buoni risultati oggettivi dal punto di vista respiratorio, l'assicurato

è stato giudicato abile al lavoro in maniera completa in attività svolta e in

attività adatta. Dal lato terapeutico è stato consigliato il mantenimento con

buona compliance della ventiloterapia in atto a quel momento.

Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 16 settembre 2019 i medici del __________,

sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

della ricorrente presso il citato centro d’accertamento come pure di una

esauriente discussione avvenuta tra di loro in data 9 settembre 2019 tramite

teleconferenza (pag. 333), hanno posto le seguenti diagnosi (pag. 337):

" B.1

Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Compromissione neuropsicologica di grado medio, caratterizzata da

rallentamento psicomotorio, deficit di attenzione selettiva e sostenuta con precoce

affaticabilità deficit di memoria a breve termine verbale e visuo-spaziale,

deficit esecutivi con difficoltà di pianificazione e ridotta flessibilità

cognitiva.

Sindrome mista ansiosodepressiva (ICD-10 F41.2).

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa

Stato dopo emorragia subaracnoidea nel 2000 su rottura

dell'aneurisma, trattata con clipping, senza deficit residuali sensomotori.

Epilessia parziale semplice con eventuale prima crisi secondariamente

generalizzata, insorta dopo emorragia subaracnoidea del 2000, in trattamento

con Acido Valproico (presumibilmente ultima crisi numerosi anni orsono).

lpertensione arteriosa essenziale trattata in triterapia nota da

più di 20 anni.

Ipercolesterolemia non trattata.

Pregressa epatite A e B.

Diverticolosi del sigma:

- stato da asportazione di adenoma tubulare con displasia basso

grado (colonscopia maggio 2018).

Gonartrosi bilaterale, pauci sintomatica.

Obesità con BMI 38,2 kg/m2.”

I periti hanno

puntualizzato (pag. 342-343) quanto segue:

" C

Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi

L'A. presenta limitazioni funzionali dovute a patologia

neurologica, neuropsicologica e psichiatrica. La compromissione

neuropsicologica di grado medio rilevata in ambito neurologico e neuropsicologico,

porta nell'A, un rallentamento psicomotorio con deficit di attenzione selettiva

e sostenuta, precoce affaticabilità, deficit di memoria a breve termine verbale

e visuo-spaziale, deficit esecutivi con difficoltà di pianificazione e ridotta

flessibilità cognitiva. Dal lato prettamente psicopatologico, le limitazioni neuropsicologiche

descritte interferiscono sui sintomi ansiosi presenti nell'A., con influsso

globalmente negativo sulle sue prestazioni professionali. Per quanto attiene

alle restanti diagnosi in ambito neurologico, come pure per la problematica

pneumologica e le varie patologie internistiche, l'A. non presenta attualmente

limitazioni funzionali. Sottolineiamo che a esordio della diagnosi respiratoria

di sindrome delle apnee, negli anni 2017 e 2018, tenuto conto di un difficile

adattamento della ventiloterapia notturna, l'A. è da giudicarsi inabile al lavoro

al 100% per qualsiasi attività professionale

(…).

E. Discussione di fattori di stress e risorse

Il corteo sintomatologico ascrivibile alle diagnosi psichiatrica e neuropsicologica/neurologica,

interferisce sulla performance lavorativa dell'A. ll rallentamento psicomotorio

porta nell'A, a presentare difficoltà nel focalizzare e mantenere l'attenzione

con conseguente precoce affaticabilità, deficit di memoria immediata,

difficoltà di pianificazione e scarsa flessibilità cognitiva, il tutto con

modalità di agire che possono risultare poche strategiche e rigide. Integre

risultano invece le capacità di apprendimento a lungo termine e le abilità

visuo-spaziali.”.

Quanto alla capacità lavorativa

medico - teorica globale, i medici del __________ hanno ritenuto l’assicurato

abile al 45% e puntualizzato che si trattava di una combinazione di riduzione

del tempo di lavoro (capacità lavorativa del 50%) e di riduzione del rendimento

di lavoro (capacità lavorativa del 90 %) nell’attività abituale di orafo (pag.

338). In attività adeguata, che tenga conto dei limiti funzionali dovuti alla

patologia neurologica, neuropsicologica e psichiatrica, l’assicurato è stato

giudicato abile complessivamente nella misura del 75%. I periti del __________

hanno precisato che si trattava di una riduzione della capacità lavorativa per

ridotto tempo di lavoro (presenza sul posto di lavoro per l’80% del tempo di

lavoro) con rendimento ridotto del 10 %; pag. 339).

I periti hanno specificato (pag. 339) quanto segue:

" La

capacità lavorativa complessiva del 45% per attività svolta di orafo è dovuta

all'integrazione delle capacità lavorative in ambito neurologico e

neuropsicologico, (capacità lavorativa complessiva del 45% per combinazione di

riduzione del tempo e rendimento di lavoro) alla capacità lavorativa del 90%,

per ridotto rendimento in ambito psichiatrico. Si giustifica un'integrazione

delle varie capacità lavorative, in quanto le limitazioni presentate dall'A,

causa patologia neurologica e neuropsicologica, interferiscono negativamente

sul quadro psicopatologico presentato e viceversa.

La capacità lavorativa complessiva del 75% per attività adatta è dovuta

all'integrazione delle capacità lavorative relative in ambito neurologico e

neuropsicologico (capacità lavorativa del 75% per riduzione del tempo di lavoro

e rendimento), con la capacità lavorativa del 90% dovuta a patologia

psichiatrica, con riduzione del rendimento di lavoro. Le limitazioni

neurologiche/neuropsicologiche presentate dall'A, interferiscono negativamente

con il quadro ansioso, portando, oltre che a una riduzione della capacità

lavorativa per quanto attiene il tempo di lavoro, anche una riduzione globale

del rendimento lavorativo.”

I periti hanno indicato (pag.

340) pure quanto segue:

" La

capacità lavorativa del 75% per attività adatta è da considerarsi valida a partire

da gennaio 2019 in poi. Come già descritto in precedenza per quanto attiene

alla capacità lavorativa in attività svolta, anche per un'attività adatta, l'A.

è da considerarsi inabile al lavoro al 100% dal 30.1.2017 fino al 31.12.2015,

causa patologia respiratoria ostruttiva di grado severo, necessitante

l'utilizzo di ventiloterapia notturna; inizialmente con difficoltà di aderenza

terapeutica e conseguenti risultati clinici oggettivi non favorevoli.”

Nel rapporto finale del 4 ottobre

2019 (pag. 494-497) il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver ripreso le

diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa poste dai periti del __________,

ha fissato un'inabilità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre

2018 e del 55% (50% presenza combinato con una riduzione del rendimento del

10%) dal 1° gennaio 2019 e continua nell’attività abituale di orafo con

prognosi stazionaria rispettivamente un'inabilità lavorativa del

100% dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e del 28% (20% presenza combinato

con una riduzione del rendimento del 10%) dal 1° gennaio 2019 e continua in

un’attività adeguata (semplice, con basso impegno cognitivo, causa disturbi

neuropsicologici descritti nelle perizia del __________) con prognosi

stazionaria (pag. 496).

Il medico SMR ha puntualizzato

un carico massimo di 10 kg, nessuna necessità di alternanza della postura al

bisogno, difficoltà nello svolgere lavori di precisione (inclusa) e la

necessità di pause supplementari (inclusa). Sub “Ulteriori risorse e limiti

presenti e disponibili” il medico SMR ha indicato (pag. 497) quanto segue:

" Vi è un

quadro di compromissione neuropsicologica di grado medio, caratterizzata da

rallentamento psicomotorio, deficit di attenzione selettiva e sostenuta con

precoce affaticabilità, deficit di memoria a breve termine verbale e

visuospaziale, deficit esecutivi e con difficoltà di pianificazione e ridotta

flessibilità cognitiva. Il tutto con modalità di agire che possono risultare

poco strategiche e rigide.”

Il medico SMR ha precisato che

non era da prevedersi una modifica della capacità lavorativa a fronte di un

quadro clinico valetudinario stabilizzato e che non erano applicabili terapie

che avrebbero migliorato la capacità lavorativa. Visto che l’11 settembre 2019

il neurologo curante dell’assicurato aveva attestato che dal punto di vista

delle apnee del sonno la guida era sconsigliata, il medico SMR ha ritenuto pure

opportuno segnalare l’assicurato alla Sezione della Circolazione (pag. 497).

A seguito di ulteriore svariata documentazione medica specialistica versata

agli atti dall’assicurato (pag. 571-599, 607, 621 e 622), nel complemento

peritale del 30 aprile 2020 (pag. 624-633), gli specialisti del __________ ha

rilevato quanto segue:

" (…). Per

praticità riassumiamo gli atti successivi alla perizia __________, a cui voi

fate riferimento:

Considerandi

II 17.1.2020 vi è il rapporto medico del Dr. med. __________, che

scrive al sig. M__________ e chiede di rivalutare l'aspetto neuropsicologico,

scegliendo degli strumenti più sensibili alfine di meglio chiarire la

ripercussione del disturbo cognitivo su di un'eventuale attività lavorativa.

Dice che rivedendo la documentazione a sua disposizione può confermare che

all'occasione della valutazione ambulatoriale neuropsicologica del 3.9.2018, il

Dr. med. __________ e la psicologa sig.ra __________, osservavano solo un lieve

miglioramento nei tempi di reazione rispetto all'esame precedente dell'ottobre

2017, mentre le restanti funzioni cognitive rimanevano sovrapponibili all'esame

precedente. Si confermava quindi un quadro cognitivo con rallentamento

psicomotorio precoce, affaticabilità cognitiva, difficoltà di memoria a breve

termine e difficoltà esecutive. A quel momento il Dr. med. __________,

esprimeva che questi deficit potevano avere ripercussioni significative sulle

attività complesse, quali la gestione della burocrazia personale e privata e

ancor di più su qualsiasi tipo di attività lavorativa. Il Dr. med. __________

riteneva quindi che questo lieve miglioramento non poteva concludere a

un'abilità, seppur parziale, a qualsiasi attività lavorativa da parte del suo

paziente.

Il 27.1.2020 il Dr. med. __________ scrive all'Ufficio Al. Si

riferisce al progetto di assegnazione di rendita di invalidità del 24.12.2019.

Segue il paziente come internista fin dall'inizio dell'evento di emorragia

cerebrale del 2000, in particolar modo sulle vicissitudini recenti, che lo

hanno portato all'incapacità lavorativa. Dapprima, secondaria come reazione

ansiosodepressiva a seguito del licenziamento, ma successivamente soprattutto a

causa dell'insorgere di difficoltà cognitive, verosimilmente anche in parte

legate all'evento del 2000. L'evoluzione è ben studiata dai colleghi

dell'Ospedale __________ di __________, sede __________, dal Dr. med. __________,

neurologo, che attestano il persistere del grado di invalidità al 100%. A sua

conoscenza e secondo il suo giudizio, non vi è assolutamente un miglioramento

tale da scendere a una capacità lavorativa del 40%, come deciso in base al progetto.

Ha pertanto consigliato al paziente il formulario opposizione alla decisione.

Il 31.1.2020 il Dr. med. __________ scrive all'Ufficio Al, chiede

di rivedere la conclusione in merito all'inabilità lavorativa dell'A, come

espresso nel rapporto del 24.12.2019. Diagnostica sindrome delle apnee del

sonno di grave entità, con ipossiemia notturna in trattamento con C-PAP.

Conseguente funzionamento cognitivo globale deficitario con rallentamento

globale dell'attenzione selettiva, affaticabilità cognitive, deficit esecutivi,

deficit di memoria a breve termine, cefalee temporali. Stato dopo emorragia

subaracnoidea su rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore, con

conseguente clipping con conseguente nell'anno 2000 e crisi epilettiche focali

sintomatiche. Epatopatia citolitica, pregressa epatite A e B. Elenca esami

complementari quali una valutazione neuropsicologica del 23.1.2020 da parte del

sig. __________, psicologo e neuropsicologo, dalla cui valutazione conferma

un'inabilità lavorativa complete in qualsiasi attività in ragione di un

rallentamento psicomotorio associato a deficit esecutivi rilevati. In particolare,

dice il Dr. med. __________, l'esame di decorso conferma le conclusioni del

rapporto dei colleghi dell'Ospedale __________ di __________, sede __________,

nel 2018, dove veniva già affermato che tali deficit non erano suscettibili di

avere ripercussioni significative sulle attività di base della vita quotidiana,

ma potevano averne su quelle più complesse come ad esempio la gestione della

burocrazia o di un'attività lavorativa. Si cita il rapporto dell'11.9.2018.

Chiede quindi di prendere atto di questa valutazione. Allega poi il rapporto

del neuropsicologo e psicologo sig. __________ del 27.1.2020, che esegue una

valutazione neuropsicologica e diagnostica rallentamento attentivo

(psicomotorio) associato a precoce affaticabilità mentale, deficit di memoria a

breve termine visuo-spaziale e ridotte abilità nella componente

uditivo-verbale, deficit esecutivi caratterizzati e ridotta flessibilità

mentale, astrazione, inibizione e controllo, difficoltà nella pianificazione o

sequenze motorie, deficit di memoria e di lavoro e prospettica. Dice poi di

rifarsi alle conclusioni del suo rapporta neuropsicologico. Cita nei dettagli i

rapporti e continua con l'esame odierno neuropsicologico di decorso. Conferma

quindi le conclusioni del rapporto dei colleghi dell'Ospedale __________ di __________,

sede __________, nel 2018, dove venivano già affermate che tali deficit non

sono suscettibili di avere ripercussioni significative sull'attività di base

della vita quotidiana, ma potrebbero averne su quelle più complesse, come ad

esempio la gestione della burocrazia o di un'attività lavorativa appunto. Egli

dice che la riduzione dell'inabilità lavorativa come da calcolo medico-teorico

effettuato dall'Assicurazione Invalidità, appare del tutto ingiustificata,

almeno dal punto di vista strettamente neuropsicologico. Il quadro globale di

rallentamento psicomotorio associato ai deficit esecutivi rilevati, non permette

al paziente di poter essere abile e "competitivo" in nessun tipo di

lavoro, neppure in misura parziale. Facciamo notare che abbiamo sottoposto

tutta questa documentazione medica ai nostri consulenti, Dr. med. __________

(neurologo) e Dottor __________ (neuropsicologo), che hanno preso posizione al

riguardo.

In data 23.3.2020 il Dr. med. __________ attesta incapacità

lavorativa al 100% dal 25.3.2020 al 25.6.2020 (senza riportare diagnosi o

motivazioni in merito).

Le loro prese di posizione sono riportate integralmente, a cui noi del __________

ci allineiamo completamente.

Presa di posizione del Dr. med. __________ del 18.3.2020

"Ricordo brevemente dal lato anamnestico che il paziente presenta

in diagnosi uno stato dopo emorragia subaracnoidea nel 2000 su rottura di un

aneurisma cerebrale, poi trattato con clipping, senza deficit sensomotorico

residuale, con sviluppo di un'epilessia parziale semplice con eventuale prima

crisi secondariamente generalizzata in trattamento con beneficio con Acido

Valproico e ultima crisi epilettica risale ad anni or sono.

Nella perizia effettuata l'anno scorso era risultata una

compromissione neuropsicologica di grado medio, comunque insorta dopo il 2017

in seguito al licenziamento. Il Dr. __________, che aveva effettuato la valutazione

neuropsicologica, vedeva piuttosto un nesso con disturbi psichici insorti dopo

il licenziamento e una sindrome delle apnee notturne rilevante.

Il neuropsicologo Dr. __________ ha effettuato ora una nuova

valutazione neuropsicologica. Come ben spiegato dal Dr. __________ questa nuova

valutazione ha evidenziato piuttosto alcuni miglioramenti rispetto al suo esame

del 22.03.2019, quindi non si tratta di un quadro neuropsicologico

stabilizzato, inoltre effettivamente, come già sottolineato dal Dr. __________,

pare che il quadro neuropsicologico sia influenzato proprio da altri fattori e

soprattutto dallo stato di umore che rendono variabili le sue manifestazioni.

Il Dr. __________ conferma quindi le sue valutazioni per quanto riguarda la

capacità lavorativa ed io mi associo a queste osservazioni."

Presa di posizione del Dott. __________ del 20.4.2020

''Devo evidenziare che valutazione neuropsicologica, svolta dal

collega Dott. __________ (referto del 27.01.2020) non ha preso in

considerazione le conclusioni dell'esame da me svolto nell'ambito della perizia

__________. Il collega verosimilmente non era informato del fatto che il Signor

RI 1 era stato da ultimo valutato dal sottoscritto il 22.03.2019. il Dott. __________,

infatti, confronta i suoi risultati unicamente con quelli della penultima

valutazione ad opera della collega __________ e risalente al 03.09.2018. Va

quindi sottolineato che il Dott. __________ ha formulato delle conclusioni

senza aver potuto considerare l'intera documentazione dell’A., quindi sulla

base di informazioni incomplete.

Quanto sopra dovrebbe già essere sufficiente per considerare

come non completamente attendibili le conclusioni del Dr. __________ e del

Dott. __________.

Ho però messo a confronto i miei risultati con quelli del collega __________.

Mi colpisce il fatto che I’A., nella valutazione del collega, abbia mostrato

alcune prestazioni migliori di quanto avesse ottenuto nel mio esame del 2019.

In specifico, nella mia valutazione I’A. aveva ottenuto punteggi deficitari ai

test di memoria a breve termine (Digit Span forward), di memoria di lavoro

(Digit Span backward) e di attenzione selettiva e controllo (test di Stroop).

Nella valutazione del Dott. __________, invece, l 'A. ha mostrato in questi

test risultati migliori, passando da prestazioni deficitarie ad esiti

addirittura nella media. Ciò suggerisce che il quadro neuropsicologico dell'A.

non sia stabilizzato, come è sostenuto dai colleghi __________ e __________, ma

sia influenzato dagli altri fattori noti (disturbo del sonno, stanchezza, lieve

sindrome ansiosodepressiva, preoccupazioni, aspetti linguistici e di

comprensione) che lo rendono quindi variabile nelle sue manifestazioni. Una

seconda osservazione riguarda fatto di come si possa giudicare I’A. totalmente

inabile al lavoro, seppur in presenza di miglioramenti così evidenti sul piano

cognitivo.

Sulle base di quanto fin qui detto confermo che, dal punto di vista

strettamente neuropsicologico, la capacità lavorativa sia parziale, ovvero del

45% nel lavoro abituale di orafo e del 75% in attività adatta."

Caro Collega, come può rilevare dalle osservazioni inoltrate dai nostri

consulenti Dottor __________ e Dr. med. __________, la valutazione da noi

effettuata con perizia del 16.9.2019e integralmente mantenuta e ben

giustificata. Le osservazioni dei curanti non sono in grado di confutare quanto

da noi stabilito nell'ambito della precedente perizia __________. Pertanto i

documenti a noi sottoposti descrivono un ulteriore miglioramento dal lato

neuropsicologico rispetto a quanto emerso nell'ambito della perizia __________

del 16.9.2019.”.

Nell’annotazione del 18 maggio

2020.

(pag. 634) il medico SMR, dr. med. __________, sulla base del precitato

complemento peritale, ha confermato le conclusioni contenute nel rapporto

finale SMR redatto il 4 ottobre 2019.

2.8

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in

casu, il 16 giugno 2020) che segna il limite temporale del potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dagli

specialisti del __________, poi avallata dal SMR, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati, e fatta propria dall'UAI.

Il TCA constata, infatti,

che i periti del __________ hanno tenuto conto di tutte le problematiche

lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei

disturbi dell’interessato, valutando le sue limitazioni funzionali e le

relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi

approfondita di tutti i referti medici dei curanti. I consulenti in medicina

interna, neurologia, psichiatria, pneumologia e neuropsicologia, come visto,

hanno infatti analizzato l’insieme delle patologie dell’interessato, giungendo

a conclusioni ben motivate riguardo ai limiti funzionali e alla capacità

lavorativa residua esigibile nonostante i disturbi alla salute. Nel complemento

peritale del 30 aprile 2020, in particolare, gli specialisti del __________

hanno poi spiegato in modo dettagliato e condivisibile i motivi per cui la loro

valutazione si discosta da quella degli specialisti consultati privatamente dall’assicurato.

In particolare, il perito neuro-psicologo ha rilevato che il neuropsicologo __________,

nel referto del 27.01.2020, non aveva preso in considerazione le conclusioni

dell'esame svolto nell'ambito della valutazione del __________ e, quindi, aveva

formulato delle conclusioni sulla base di informazioni incomplete. Inoltre, il

perito neuropsicologo ha confrontato i propri risultati con quelli del collega,

riscontrando alcune prestazioni migliori di quanto avesse ottenuto nel suo

esame del 2019, passando da prestazioni deficitarie ad esiti addirittura nella

media. Pertanto il quadro neuropsicologico non potava essere considerato

stabilizzato, in quanto influenzato dagli altri fattori noti (disturbo del

sonno, stanchezza, lieve sindrome ansiosodepressiva, preoccupazioni, aspetti

linguistici e di comprensione) che lo rendevano variabile nelle sue

manifestazioni.

In tale ambito occorre rilevare che il giudice si scosta dalle risultanze

peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in

considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti

per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22

maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

L’assicurato non ha infatti

prodotto della documentazione medico-specialistica atta a sollevare il benché

minimo dubbio riguardo all’apprezzamento peritale del __________.

Il TCA non ignora la

documentazione medica versata agli atti in questa sede dal rappresentante

dell’assicurato e allestita dai medici-specialisti curanti dell’assicurato.

In particolare, davanti al TCA, il patrocinatore del ricorrente ha versato agli

atti anche il referto medico del 19 settembre 2020 (doc. XIV-1) del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, giusta il quale:

" (…) Seguo,

come psichiatra e psicoterapeuta, il sig. RI 1 dal 21.09.2017 (…).

Le rispettive diagnosi furono e ci sono tuttora valide:

Sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD-10: F43.21)

Funzionamento cognitivo globale deficitario (ICD-10: F06.71)

Assai presto, vedendo delle condizioni psicologiche del paziente,

ho chiesto una verifica dettagliata neuropsicologica, unica basata sui test

psicometrici standardizzati (…).

In effetti, chiesi il 12.10.2017 un test psicometrico presso Servizio di

neuropsicologia del __________ di __________ che fu effettuato dalla psicologa __________

in data 26.10.2017.

Il risultato parlava di "un funzionamento cognitivo globale

deficitario, caratterizzato da rallentamento globale dell'attenzione selettiva

associato ad affaticabilità cognitiva, deficit esecutivi contraddistinti da una

scarsa capacità di controllo delle ripetizioni e delle interferenze e deficit

di memoria a breve termine".

In data 03.09.2018 il paziente viene nuovamente sottoposto alla stessa

indagine presso stesso Servizio, questa volta da un'altra psicologa, sig.ra __________,

specialista in neuropsicologia FSP, che giunse a stesso risultato e

conclusione:

"La valutazione neuropsicologica ha messo in evidenza un

quadro cognitivo caratterizzato da rallentamento psicomotorio e precoce

affaticabilità cognitiva, difficoltà di memoria a breve termine e difficoltà

esecutive. Tali deficit non sono suscettibili di avere ripercussioni significative

sulla attività di base della vita quotidiana ma potrebbero averne su quelle più

complesse come ad esempio la gestione della burocrazia o un'attività

lavorativa".

Per la terza volta il paziente viene esaminato con i test psicometrici, questa

volta in data 23.01.2020 dal sig. __________, specialista in

neuropsicologia e psicoterapia FSP con seguente valutazione di "assoluta

attendibilità":

"Con l'odierno esame neuropsicologico di decorso si

confermano quindi le conclusioni del rapporto dei colleghi dell'Ospedale __________

di __________ dove veniva già affermato che tali deficit non sono suscettibili

di avere ripercussioni significative sulle attività di base della vita

quotidiana ma potrebbero averne su quelle più complesse come ad esempio la

gestione delta burocrazia o un'attività lavorativa". Conclude che "la

riduzione dell'inabilità lavorativa, come da calcolo medico teorico effettuato

dall'Al appare del tutto ingiustificata, almeno dal punto di vista strettamente

neuropsicologico. Il quadro globale di rallentamento psicomotorio associato ai

deficit esecutivi rilevati non permette al paziente di poter essere abile e

"competitivo" in nessun tipo di lavoro, neppure in misura parziale".

(…).

Da parte mia, in due riprese, ho steso due rapporti medici per Al

sulla situazione psicologica del paziente, più precisamente il 18.11.2017 e il

27.7.2018

dove in ambedue casi ho dichiarato il paziente inabile al lavoro al

100% dal 21.09.2017 a tuttora.

(…) richiedo una presa di posizione corretta da parte dell'assicuratore sia per

delle mie valutazioni (che da tre anni seguo questo paziente e conosco bene suo

stato psicologico) sia quella dai periti neuropsicologi neutrali che in

modo più che convincente e con "assoluta attendibilità", e senza

l'impressione, confermano totale inabilità lavorativa del mio paziente.”

(n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della

redattrice)

Il rappresentante del

ricorrente ha versato agli atti pure il referto medico dell’11 settembre 2020

(doc. XIV-2) del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, giusta il

quale:

" (…) il

paziente è in mia cura e presenta la seguente diagnosi, invariata rispetto alla

mia valutazione del 31.01.2020.

Diagnosi: Sindrome delle apnee del sonno di grave entità con ipossemia

notturna in trattamento con C-PAP. Conseguente funzionamento cognitivo globale

deficitario con rallentamento globale dell'attenzione selettiva, affaticabilità

cognitive, deficit esecutivi, deficit di memoria a breve termine, cefalee

temporali. Stato dopo emorragia subaracnoidea su rottura di aneurisma

dell'arteria comunicante anteriore con conseguente clipping con conseguente

nell'anno 2000 e crisi epilettiche focali sintomatiche. Epatopatia citolitica,

pregressa epatite A e B.

Valutazione: Questo paziente presenta quindi le diagnosi sopraccitate. In

particolar modo viene confermata un'inabilità lavorativa complete in qualsiasi

attività in ragione di un rallentamento psicomotorio associato a deficit

esecutivi che risulta essere stabile e non può migliorare nel tempo,

eventualmente di fronte a una patologia simile si può solo osservare un

peggioramento. L'aspetto neuropsicologico è da ritenersi un ulteriore fattore

aggravante, ma pure preponderante dell'inabilità lavorativa considerando la sua

entità oggettivata ai test specifici oltre alle diagnosi sopraccitate.”

(n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

Il rappresentante del

ricorrente ha versato agli atti altresì il messaggio di posta elettronica del

23.

ottobre 2020 (doc. XXII) dello psicologo __________ allo psichiatra __________,

giusta il quale:

" (…) Non

concordo invece, e nella maniera più assoluta, con quanto asserito dal collega __________

dove parla dl "miglioramenti così evidenti sul piano cognitivo"

emersi dalla mia valutazione rispetto aIla sua e mi focalizzo solo sulle

critiche mosse nel suo scritto. L'unico test dove il paziente ottiene una

prestazione chiaramente migliore e nella norma è il Test di Stroop (PE=3 alla

mia valutazione e PE=0 alla sua valutazione), che valuta gli aspetti dl

attenzione selettiva e controllo inibitorio, Al Digit Span Forward (DSF) e

Backwerd (DS) il paziente ottiene punteggi equivalenti rispettivamente al

limite della norma, (PE=1) e nelle norma inferiore (PE=2) nella mia

valutazione, che denotano scarse abilità di memoria a breve termine e di lavoro

in compiti estremamente semplici, mentre erano chiaramente deficitarie alla

valutazione di Foderaro (entrambi con PE=0). Nonostante la statistica ci dica che

c’è un miglioramento sulla base dei punteggi equivalenti, e quindi sul piano

quantitativo, sul versante qualitativo si può osservare che la differenza è

data da un solo punto grezzo in entrambe i test (marzo 2019. PG=3 al DSF e PG=2

al DSB: gennaio 2020 PG=4 al DSF e PG=3 al DSB) e questo, sul piano funzionale

non può essere considerato un "miglioramento così evidente”: Se usciamo

dalla lotta numerica tra i test sopra citati, è sicuramente possibile affermare

che un quadro cognitivo globale non viene valutato solo dal confronto tra due

test (sono un po’ pochini...) e quindi, anche se avessi potuto visionare il suo

esame del marzo 2019 sarei giunto alle medesime conclusioni che ho comunque

tratto e cioè che il quadro neuropsicologico è sostanzialmente sovrapponibile a

quello da lui rilevato (unica nota di miglioramento significativo al Test di

Stroop ma che comunque potrebbe rientrare nella variabilità delle

manifestazioni proprio da lui citate) e anche a quelli dei due precedenti esami

neuropsicologici del 2017e 2018 (EOC).

A questo punto mi chiedo anche come mai __________ non faccia riferimento ai

peggioramenti che iI paziente ha mostrato in alcune prove al mio esame (MOCA e

FAB) rispetto ai test somministrati dalle colleghe __________ (2017) e __________

(2018). Considerati quindi i peggioramenti in alcuni test e i minimi

miglioramenti in altri, nelle complessive 4 valutazioni neuropsicologiche

effettuate nell'arco di circa 2 anni, iI quadro cognitivo sembra veramente

piuttosto stabile e nell'arco di questo tempo molto poco variabile nelle sue

manifestazioni e comunque poco significative funzionalmente parlando. Dal mio

punto di vista, considerando la globalità della situazione, il paziente resta

non impiegabile per i motivi già detti nelle conclusioni del mio rapporto del

gennaio u.s.”

Su richiesta del TCA (doc.

XXX), l’amministrazione ha versato agli atti il complemento peritale del 18

marzo 2021 (doc. XXXV-II) del __________, giusta il quale:

" (…)

Presa di posizione del Dott. __________, dell’8.02.2021

“(…).

Come ho già accennato in occasione della prima presa di

posizione su questo caso, il collega __________ ha tratto conclusioni oneste ma

basate su informazioni incomplete. Nel suo scritto, infatti, egli riconosce di

aver svolto una valutazione neuropsicologica senza essere stato messo a

conoscenza del mio precedente esame.

Il Dott. Di __________ contesta poi il fatto che, nella mia

presa di posizione, io non abbia considerato il decremento di punteggio a due

test di screening (MOCA e FAB) tra la sua valutazione e quelle svolte presso il

__________ nel 2017 e nel 2018. MOCA e FAB forniscono unicamente un punteggio

globale, pertanto poco significativo per analizzare in dettaglio le competenze

cognitive di una persona. Va specificato che si tratta di brevi test di

screening ideati per il depistaggio delle demenze e non per la quantificazione

di disturbi specifici in pazienti non dementi. Pertanto, nel caso del signor RI

1, non essendo egli affetto da demenza, questi strumenti possono essere solo

orientativi ma non adatti per trarre robuste conclusioni.

II collega __________ descrive il peggioramento ai test MOCA e

FAB rispetto al 2017/2018 e, mettendo a confronto la sua valutazione con la

mia, riconosce di aver attestato anche alcuni miglioramenti a test specifici di

memoria, attenzione e controllo inibitorio. Sebbene sostenga la presenza di un

quadro cognitivo stabilizzato, è evidente come egli stesso segnali fluttuazioni

dei punteggi nelle diverse direzioni (peggioramenti e miglioramenti). È quindi

difficile poter sostenere la presenza di una stabilizzazione del quadro

cognitivo dell'assicurato. Le prestazioni del Signor RI 1 nelle quattro

valutazioni neuropsicologiche svolte tra il 2017 ed il 2020 attestano invece

una certa variabilità delle sue performance cognitive. Tale variabilità, come

detto, è verosimilmente secondaria ad una molteplicità di fattori (es. disturbi

del sonno, stanchezza, fattori linguistici, preoccupazioni per lo stato di

salute, disturbi psichici).

Concordo, infine, con il collega __________ nel ritenere che le

difficoltà cognitive dell'assicurato vadano riconosciute, indipendentemente

dalla loro natura. Per tale motivo confermo che, dal punto di vista

strettamente neuropsicologico, la capacità lavorativa del Signor RI 1 ridotta,

ovvero del 45% nell'attività abituale e del 75% in attività adatta”.

Presa di posizione del Dr. med. __________, del 12.02.2021

“in merito alla richiesta di osservazioni pervenuta in data 5

febbraio 2021, le confermo che le stesse non modificano le conclusioni della

mia valutazione peritale del mese di aprile 2019.

In particolare concordo con le osservazioni puntuali ed

esaustive dello Psicologo __________, che ha ampiamente dettagliato e motivato

le sue valutazioni.”

Presa di posizione del Dr. med. __________, del 2.3.2021

“ho preso atto della nuova presa di posizione del paziente

summenzionato da parte del Dr. __________.

ln pratica ribadisce la sua presa di posizione dell'anno

scorso, da parte mia concordo del tutto con le osservazioni del Dr. __________

confermando altrettanto le percentuali di capacità lavorativa da lui espressa,

ossia un 45% nell'attività abituale e un 75% in attività adatta” (n.d.r.:

il grassetto e il corsivo non sono della redattrice)

Il TCA, attentamente

vagliata la documentazione medica agli atti, non ha motivo di scostarsi dalle

dettagliate, approfondite, motivate e convincenti considerazioni espresse dai

periti del __________. In particolare, da quelle del neuropsicologo (alla base

pure delle valutazioni peritali dal profilo psichiatrico e neurologico) nel

complemento dell’8 febbraio 2021. Il perito neuropsicologo ha spiegato,

infatti, in modo circostanziato e condivisibile i motivi per cui la sua valutazione

si discosta da quella del Dott. __________, prendendo posizione segnatamente

alle critiche che aveva mosso alla sua valutazione. Il perito neuropsicologo ha

precisato che i due test di screening (MOCA e FAB) forniscono unicamente un

punteggio globale, pertanto poco significativo per analizzare in dettaglio le

competenze cognitive di una persona che, come nel caso di specie, non è affetta

da demenza. Inoltre, il perito neuropsicologo ha rilevato che lo stesso Dott. __________

segnala delle fluttuazioni dei punteggi nelle diverse direzioni (peggioramenti

e miglioramenti). Infine, evidenzia che le prestazioni del ricorrente nelle

quattro valutazioni neuropsicologiche svolte tra il 2017 ed il 2020 attestano

una certa variabilità delle sue performance cognitive, che è verosimilmente

secondaria ad una molteplicità di fattori (es. disturbi del sonno, stanchezza,

fattori linguistici, preoccupazioni per lo stato di salute, disturbi psichici).

Dal momento che le certificazioni degli specialisti di fiducia dell'assicurato

si basano inoltre sostanzialmente sul medesimo quadro diagnostico, esse

rappresentano unicamente un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla

capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e diagnostico, che non

permettono quindi in alcun modo di distanziarsi dalla valutazione operata dai perirti

del __________ e dal medico SMR, che l’ha avallata.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175

consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione

della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008;

STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici

per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi

ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così

decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece

no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009

consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In siffatte circostanze il

Tribunale non condivide le critiche mosse dal rappresentante dell'assicurato

all'operato dell’amministra-zione dal profilo medico, motivo per le quali tutte

le censure sollevate al riguardo sono respinte.

Pertanto, alla luce delle

risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

all’assunzione di ulteriori prove.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti

risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione (e del medico SMR), le

quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato

e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del

discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il

TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con

riferimenti), che a RI 1 vada riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100%

dal 30 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 in qualsiasi attività lavorativa

(abituale e adeguata), del 55% (presenza a metà tempo e ulteriore riduzione del

rendimento del 10%) dal 1 gennaio 2019 e continua nell’attività abituale di

“orafo” e del 28% (riduzione di presenza del 20% e ulteriore riduzione del

rendimento del 10%) dal 1 gennaio 2019 e continua in attività adeguate rispettosa

delle limitazioni derivanti dal danno alla salute (in ambito neurologico,

neuropsicologico e psichiatrico) e risultanti dalla perizia del __________ dal 19

settembre 2019 e dal RAF del 4 ottobre 2019.

Il TCA rileva che l’incapacità lavorativa del 100% dal 30 gennaio 2017 al 31

dicembre 2018 in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) va

ricondotta principalmente all'iniziale difficoltà di aderenza terapeutica alla

terapia C-PAP negli anni 2017-2018. Solo a partire dal mese di gennaio 2019 è,

difatti, migliorata l'aderenza terapeutica, con riscontro di buoni risultati

oggettivi dal punto di vista respiratorio e l'assicurato è stato giudicato

abile al lavoro in maniera completa in attività svolta e in attività adatta dal

punto di vista pneumologico (pag. 403-405).

Stante quanto precede la capacità lavorativa residua del ricorrente (0% in

qualsiasi attività lavorativa dal 30 gennaio 2017) è migliorata (45%

nell’attività abituale e 72% in attività adeguate) a decorrere dal 1 gennaio

2019.

2.9

Nella valutazione del 15

novembre 2019 (pag. 505-508), la Consulente IP, __________, ha osservato quanto

segue “Si tratta di 55enne che apprende l’attività di orafo in __________ direttamente

sul campo. Arriva in Svizzera nel 1985 e svolge l’attività per aziende

industriali di operaio addetto alla pulitura-lucidatura delle casse di orologi.

Viene considerato abile al 45% nella sua abituale attività e al 72% in attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali meglio descritti nella perizia __________

punto H (…). Si tratta di attività adeguate, semplici e ripetitive, che non

richiedono una preparazione professionale specifica, ma che possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Il mercato del lavoro presenta un numero sufficiente di

professioni compatibili con le limitazioni indicate in sede medica. Si tratta

di professioni semplici, leggere e ripetitive che non richiedono conoscenze

specifiche come ad esempio: operaio addetto al controllo in catena di

montaggio, addetto all’imballaggio, operaio generico nell’industria, ecc. (…).

Dall’esame della pratica non emergono i presupposti per l’applicazione di

provvedimenti professionali con frequenza scolastica (riqualifica). (…).”

(pag. 507 e 508).

Su richiesta del TCA (doc. XXX), l’amministrazione ha versato agli atti il

complemento del 3 febbraio 2021 (doc. XXXV-I) della precitata CIP, giusta il

quale: “Un’attività adatta deve essere un’attività semplice con basso

impegno cognitivo, causa disturbi neuropsicologici (…). Le attività semplici e

ripetitive che sono ancora esigibili dall’assicurato e che tengono conto dei

suoi limiti funzionali in base alla valutazione medico teorica definita in fase

medica (vedi perizie e documentazione all’incarto) potrebbero essere le

seguenti: - operaio di fabbrica per un’attività ripetitiva: imballaggi

semplici, etichettatura articoli; - assistente in ufficio: mansioni di

smistamento posta e distribuzione posta interna, imbustamento, piccola

archiviazione, economato, duplicazione; altre attività: aiuto giardiniere,

pulizia aiuole, aiuto custode (in appoggio ad un custode gli possono essere

affidate delle attività semplici di pulizia piazzale ad esempio).”

Il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e

limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili. Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che

meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito

delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla

salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011

del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008

pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e

limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Va inoltre rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3

e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di

posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene

assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione

contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P.

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua

residua capacità lavorativa in attività professionali idonee (STCA 32.2019.129

del 25 maggio 2020, consid. 2.11, STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019,

consid. 2.2.5 e STCA 32.2017.47 del 18 febbraio 2018, consid. 2.6.3).

Stante quanto precede

questo TCA condivide l'operato del CIP.

In siffatte circostanze il

Tribunale non condivide le critiche mosse dal rappresentante dell'assicurato

all'operato del CIP per questi aspetti, motivo per il quale tutte le censure

sollevate al riguardo sono respinte.

2.10

Occorre ora esaminare se anche

la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito dal 1° gennaio 2019 un

miglioramento tale da giustificare una riduzione della rendita.

Per quanto concerne

l’aspetto economico, il TCA rileva quanto segue.

Nella decisione avversata

l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue: “Riconoscendo che il confronto

dei redditi dovrebbe avvenire nell’anno 2019, non avendo i dati statistici aggiornati,

si effettua il calcolo per il 2018” (pag. 676).

Per quanto concerne il reddito “da valido”, nella decisione impugnata l’UAI ha

ritenuto che, se non fosse subentrato il danno alla salute e avesse continuato

a svolgere la sua abituale attività lavorativa (orafo), l'assicurato avrebbe

potuto percepire un salario annuo lordo di fr. 65'840.- per l'anno 2018,

determinato sulla base dei dati statistici riferiti all’attività di orafo (TA1

2016, categorie 31-33 “fabbr., mobili, altre att. Manifatturiere, ripar. E

install.”, uomini, livello 1, aggiornato al 2018), “Dato che la società

presso cui lei lavorava prima dell’insorgenza del danno alla salute è fallita”

(pag. 498 e 676).

Il TCA rileva che l’assicurato, in malattia dal 30 gennaio 2017, è stato licenziato

il 26 gennaio 2017 con effetto al 30 aprile 2017, a seguito di una

ristrutturazione interna della ditta presso la quale lavorava, in seguito

fallita il 17 maggio 2017 (cfr. consid. 1.1.).

Per quanto concerne il reddito “da invalido”, nella decisione impugnata l’UAI

ha ritenuto che, con il danno alla salute, l'assicurato avrebbe potuto

percepire un salario annuo lordo di fr. 38'819.- per l’anno 2018, sulla base

della TA1 2016, attività semplici e ripetitive, donne, livello di competenze 1,

aggiornato al 2018, tenuto conto di una capacità lavorativa ridotta del 28%

(confermata in questa sede: cfr. consid. 2.8) e di una deduzione sociale del

20% “dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e

riduzione per svantaggi salariali derivati da contingenze particolari”

(pag. 500-503 e 676).

Questi dati - peraltro rimasti incontestati - possono essere fatti propri da

questo Tribunale.

Confrontando ora il reddito "da invalido" di fr. 38'819.- con il

relativo reddito "da valido" di fr. 65'840.- si ottiene, a partire

dal 1 gennaio 2019, un grado d’invalidità del 41,04% ([65'840 - 38'819] x 100 :

65'840) arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,

che permette l’erogazione di ¼ di rendita a decorrere dal 1° aprile 2019

(trascorsi da 3 mesi dall’oggettivato miglioramento della capacità di guadagno

dell’assicurato, riconducibile all’aumento della capacità lavorativa residua

dallo 0% al 72%, in attività adeguate, a far tempo dal 1 gennaio 2019, ex art.

88a cpv. 1 OAI).

2.11

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata - mediante la quale l’UAI ha

riconosciuto una rendita intera dal 1° gennaio 2018 (alla scadenza dell'anno di

attesa ex art. 28 LAI; grado AI: 100%), con versamento dal 1° aprile 2018 (a

fronte di una richiesta tardiva), ridotta ad ¼ di rendita (grado AI: 41%) dal

1° aprile 2019 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di

salute a partire dal 1° gennaio 2019 ex art. 88a cpv. 1 OAI; grado di

invalidità: 41%) - va confermata.

2.12

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti