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Decisione

32.2020.89

Non entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni. Di fronte al TCA, vista la documentazione medica prodotta dall'assicurato, l'UAI chiede rinvio atti per entrare nel merito della domanda. TCA

26 ottobre 2020Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

130 V 69 consid. 5.2.5).

Se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La

giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5);

- nell’ambito

dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un

rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario

portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un

rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È

tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica,

anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015

consid. 4.2,8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la

giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con

riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26

novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze

sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V

114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

- nel caso

concreto, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR,

l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella

decisione contestata, sulla base della refertazione prodotta con il ricorso,

Considerandi

risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia sulla domanda di

revisione. Sulla scorta di suddetta refertazione –

facente stato di un verosimile peggioramento delle condizioni di salute dal

profilo psichiatrico (come segnalato l’8 luglio 2020 dallo psichiatra dr. __________,

per il quale il paziente, seguito presso il __________ di __________ da

febbraio 2020, con una diagnosi di Episodio depressivo grave senza sintomi

psicotici ICD-10: F32.2, presenta un peggioramento che giustifica l’esame della

richiesta di prestazioni, e meglio “un quadro clinico caratterizzato da calo

importante del tono dell'umore, scarsa voglia di fare, anergia, perdita dello

slancio vitale, abulia, apatia, anedonia, insonnia, assenza di progettualità

futura, ansia libera e somatizzata; non vede via d'uscita e si sente disperato

tanto da avere un'ideazione suicidale passiva costante. Riferisce di aver effettuato

tre tentativi di suicidio una volta con gas della cucina, una volta con gas di scarico

della macchina, una volta avrebbe assunto in maniera incongrua farmaci. In un'altra

occasione sarebbe stato intenzionato a defenestrarsi ma poi non avrebbe avuto

il coraggio di farlo (ha paura dell'altezza e non poteva immaginare il suo corpo

"sfracellato" per rispetto della mamma). Questo quadro depressivo

grave persisterebbe, a detta del paziente, da 4-5 anni, con periodi persino

peggiori rispetto all'attuale”; doc. A – v’è in effetti da ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo l’emissione

del precedente provvedimento di diniego delle prestazioni dell’8 febbraio 2005,

un rilevante peggioramento delle condizioni. Del resto, come rilevato dal dr. __________

il 3 agosto 2020, il lockdown imposto dalla pandemia Covid non solo non aveva

permesso un’adeguata presa a carico del paziente, ma pure non aveva consentito di

redigere un rapporto medico idoneo a documentarne la situazione psichiatrica in

fase di osservazioni al progetto di decisione del 12 marzo 2020 e quindi

fornire gli elementi che avrebbero dovuto giustificare un’entrata in materia

(doc. V);

- in simili

condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché

l’amministrazione entri nel merito della domanda dell’assicurato ed esamini

quindi, tramite i necessari accerta-menti, la fattispecie da un punto di

vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia

effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisca sul diritto a

prestazioni;

- secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, e la particolarità del caso, si prescinde dall’attribuzione di spese;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione dell’8

giugno 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Si prescinde dall’accollamento

di spese di procedura.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti