32.2020.89
Non entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni. Di fronte al TCA, vista la documentazione medica prodotta dall'assicurato, l'UAI chiede rinvio atti per entrare nel merito della domanda. TCA accoglie ricorso
26 ottobre 2020Italiano10 min
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La
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n.
32.2020.89
FC
Lugano
26 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 8 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per
decisione 4 dicembre 1998 l’Ufficio AI del Canton __________ aveva respinto la
richiesta di prestazioni presentata nel febbraio precedente da RI 1, nato nel
1973, di formazione carrozziere, considerato come l’assicurato poteva
esercitare un’attività leggera adeguata nella misura completa con un
conseguente grado di invalidità del 6% (doc. AI 17); mediante nuova decisione
del 8 febbraio 2005, l’Ufficio AI __________, ha nuovamente rifiutato il
diritto a prestazioni considerato come malgrado le diverse affezioni di cui era
sofferente, l’assicurato manteneva un’abilità lavorativa completa in attività
leggere adeguate con un conseguente grado di invalidità insufficiente per il
diritto a prestazioni (doc. AI pag. 199); detta decisione, contestata dal
legale dell’interessato, è stata confermata mediante pronuncia del 9 maggio
2007 del Tribunale delle assicurazioni __________ (doc. AI pag. 199);
- nel marzo 2020 l’assicurato,
nel frattempo attivo come gerente di una pizzeria, ha presentato una nuova
domanda di prestazioni all’Ufficio AI del Cantone Ticino, lamentando la
presenza di una sindrome depressiva associata a disturbo della personalità (doc.
AI 74);
- dopo il progetto di
decisione del 12 marzo 2020, con decisione 8 giugno 2020 l’amministrazione ha
confermato la non entrata in materia argomentando che l’assicurato non aveva dimostrato
una rilevante modifica delle circostanze rispetto all’ultima decisione del
febbraio 2005;
- avverso
la decisione di non entrata in materia è insorto l’assicurato, e per esso il __________,
allegando una certificazione dell’8 luglio 2020 del dr. __________, psichiatra,
e rilevando la presenza di “importanti elementi concernenti il quadro
psicopatologico che attestano un grave peggioramento nel corso degli ultimi
anni, rispetto quindi all’ultima decisione emessa a febbraio 2005”.
Nell’allegato certificato il dr. __________ ha descritto le condizioni
dell’assicurato, segnalando la presenza di un grave quadro depressivo
giustificante la riapertura della richiesta di prestazioni AI (doc. I, A);
- richiesto ulteriormente dal
TCA, con scritto 3 agosto 2020 il dr. __________ e la signora __________,
assistente sociale del __________, hanno ulteriormente precisato di avere in
cura l’assicurato dal febbraio 2020, segnalando un importante declino del
quadro clinico, con un rilevante ritiro sociale, nel periodo successivo, nel
quale tuttavia non era stato possibile mantenere una presa a carico regolare a
motivo del lockdown imposto dalla pandemia Covid, ragione per cui al progetto
di decisione non era stata fatta opposizione. Solo con la ripresa della presa a
carico nel giugno 2020 era quindi stato possibile redigere il rapporto 8 luglio
2020 attestante l’attuale quadro clinico psichiatrico del ricorrente (doc. V);
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI propone di ritornargli gli atti per entrare in materia nella nuova
domanda di prestazioni e, quindi, procedere all’istruttoria, come da
indicazione del medico SMR, il quale nell’Annotazione del 14 agosto 2020 ha
osservato come “si tratta di una nuova diagnosi psichiatrica che giustifica
l’entrata in materia.” (doc. VIII e VIII/1);
- la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art.
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);
- qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria
giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve
rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI Scopo di questo
requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione
non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo
se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
Fatti
130 V 69 consid. 5.2.5).
Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La
giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un
rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza
preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario
portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un
rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È
tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica,
anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con
riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26
novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze
sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind
(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- nel caso
concreto, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR,
l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella
decisione contestata, sulla base della refertazione prodotta con il ricorso,
Considerandi
risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia sulla domanda di
revisione. Sulla scorta di suddetta refertazione –
facente stato di un verosimile peggioramento delle condizioni di salute dal
profilo psichiatrico (come segnalato l’8 luglio 2020 dallo psichiatra dr. __________,
per il quale il paziente, seguito presso il __________ di __________ da
febbraio 2020, con una diagnosi di Episodio depressivo grave senza sintomi
psicotici ICD-10: F32.2, presenta un peggioramento che giustifica l’esame della
richiesta di prestazioni, e meglio “un quadro clinico caratterizzato da calo
importante del tono dell'umore, scarsa voglia di fare, anergia, perdita dello
slancio vitale, abulia, apatia, anedonia, insonnia, assenza di progettualità
futura, ansia libera e somatizzata; non vede via d'uscita e si sente disperato
tanto da avere un'ideazione suicidale passiva costante. Riferisce di aver effettuato
tre tentativi di suicidio una volta con gas della cucina, una volta con gas di scarico
della macchina, una volta avrebbe assunto in maniera incongrua farmaci. In un'altra
occasione sarebbe stato intenzionato a defenestrarsi ma poi non avrebbe avuto
il coraggio di farlo (ha paura dell'altezza e non poteva immaginare il suo corpo
"sfracellato" per rispetto della mamma). Questo quadro depressivo
grave persisterebbe, a detta del paziente, da 4-5 anni, con periodi persino
peggiori rispetto all'attuale”; doc. A – v’è in effetti da ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo l’emissione
del precedente provvedimento di diniego delle prestazioni dell’8 febbraio 2005,
un rilevante peggioramento delle condizioni. Del resto, come rilevato dal dr. __________
il 3 agosto 2020, il lockdown imposto dalla pandemia Covid non solo non aveva
permesso un’adeguata presa a carico del paziente, ma pure non aveva consentito di
redigere un rapporto medico idoneo a documentarne la situazione psichiatrica in
fase di osservazioni al progetto di decisione del 12 marzo 2020 e quindi
fornire gli elementi che avrebbero dovuto giustificare un’entrata in materia
(doc. V);
- in simili
condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché
l’amministrazione entri nel merito della domanda dell’assicurato ed esamini
quindi, tramite i necessari accerta-menti, la fattispecie da un punto di
vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia
effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisca sul diritto a
prestazioni;
- secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, e la particolarità del caso, si prescinde dall’attribuzione di spese;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione dell’8
giugno 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Si prescinde dall’accollamento
di spese di procedura.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti