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Decisione

32.2020.89

Non entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni. Di fronte al TCA, vista la documentazione medica prodotta dall'assicurato, l'UAI chiede rinvio atti per entrare nel merito della domanda. TCA accoglie ricorso

26 ottobre 2020Italiano10 min

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La

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n.

32.2020.89

FC

Lugano

26 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 luglio 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 8 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per

decisione 4 dicembre 1998 l’Ufficio AI del Canton __________ aveva respinto la

richiesta di prestazioni presentata nel febbraio precedente da RI 1, nato nel

1973, di formazione carrozziere, considerato come l’assicurato poteva

esercitare un’attività leggera adeguata nella misura completa con un

conseguente grado di invalidità del 6% (doc. AI 17); mediante nuova decisione

del 8 febbraio 2005, l’Ufficio AI __________, ha nuovamente rifiutato il

diritto a prestazioni considerato come malgrado le diverse affezioni di cui era

sofferente, l’assicurato manteneva un’abilità lavorativa completa in attività

leggere adeguate con un conseguente grado di invalidità insufficiente per il

diritto a prestazioni (doc. AI pag. 199); detta decisione, contestata dal

legale dell’interessato, è stata confermata mediante pronuncia del 9 maggio

2007 del Tribunale delle assicurazioni __________ (doc. AI pag. 199);

- nel marzo 2020 l’assicurato,

nel frattempo attivo come gerente di una pizzeria, ha presentato una nuova

domanda di prestazioni all’Ufficio AI del Cantone Ticino, lamentando la

presenza di una sindrome depressiva associata a disturbo della personalità (doc.

AI 74);

- dopo il progetto di

decisione del 12 marzo 2020, con decisione 8 giugno 2020 l’amministrazione ha

confermato la non entrata in materia argomentando che l’assicurato non aveva dimostrato

una rilevante modifica delle circostanze rispetto all’ultima decisione del

febbraio 2005;

- avverso

la decisione di non entrata in materia è insorto l’assicurato, e per esso il __________,

allegando una certificazione dell’8 luglio 2020 del dr. __________, psichiatra,

e rilevando la presenza di “importanti elementi concernenti il quadro

psicopatologico che attestano un grave peggioramento nel corso degli ultimi

anni, rispetto quindi all’ultima decisione emessa a febbraio 2005”.

Nell’allegato certificato il dr. __________ ha descritto le condizioni

dell’assicurato, segnalando la presenza di un grave quadro depressivo

giustificante la riapertura della richiesta di prestazioni AI (doc. I, A);

- richiesto ulteriormente dal

TCA, con scritto 3 agosto 2020 il dr. __________ e la signora __________,

assistente sociale del __________, hanno ulteriormente precisato di avere in

cura l’assicurato dal febbraio 2020, segnalando un importante declino del

quadro clinico, con un rilevante ritiro sociale, nel periodo successivo, nel

quale tuttavia non era stato possibile mantenere una presa a carico regolare a

motivo del lockdown imposto dalla pandemia Covid, ragione per cui al progetto

di decisione non era stata fatta opposizione. Solo con la ripresa della presa a

carico nel giugno 2020 era quindi stato possibile redigere il rapporto 8 luglio

2020 attestante l’attuale quadro clinico psichiatrico del ricorrente (doc. V);

- con la risposta di causa

l’Ufficio AI propone di ritornargli gli atti per entrare in materia nella nuova

domanda di prestazioni e, quindi, procedere all’istruttoria, come da

indicazione del medico SMR, il quale nell’Annotazione del 14 agosto 2020 ha

osservato come “si tratta di una nuova diagnosi psichiatrica che giustifica

l’entrata in materia.” (doc. VIII e VIII/1);

- la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art.

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);

- qualora una prima richiesta

di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a

pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione

retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria

giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve

rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI Scopo di questo

requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel

merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;

VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo

se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

Fatti

130 V 69 consid. 5.2.5).

Se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La

giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5);

- nell’ambito

dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un

rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario

portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un

rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È

tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica,

anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015

consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la

giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con

riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26

novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze

sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind

(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

- nel caso

concreto, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR,

l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella

decisione contestata, sulla base della refertazione prodotta con il ricorso,

Considerandi

risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia sulla domanda di

revisione. Sulla scorta di suddetta refertazione –

facente stato di un verosimile peggioramento delle condizioni di salute dal

profilo psichiatrico (come segnalato l’8 luglio 2020 dallo psichiatra dr. __________,

per il quale il paziente, seguito presso il __________ di __________ da

febbraio 2020, con una diagnosi di Episodio depressivo grave senza sintomi

psicotici ICD-10: F32.2, presenta un peggioramento che giustifica l’esame della

richiesta di prestazioni, e meglio “un quadro clinico caratterizzato da calo

importante del tono dell'umore, scarsa voglia di fare, anergia, perdita dello

slancio vitale, abulia, apatia, anedonia, insonnia, assenza di progettualità

futura, ansia libera e somatizzata; non vede via d'uscita e si sente disperato

tanto da avere un'ideazione suicidale passiva costante. Riferisce di aver effettuato

tre tentativi di suicidio una volta con gas della cucina, una volta con gas di scarico

della macchina, una volta avrebbe assunto in maniera incongrua farmaci. In un'altra

occasione sarebbe stato intenzionato a defenestrarsi ma poi non avrebbe avuto

il coraggio di farlo (ha paura dell'altezza e non poteva immaginare il suo corpo

"sfracellato" per rispetto della mamma). Questo quadro depressivo

grave persisterebbe, a detta del paziente, da 4-5 anni, con periodi persino

peggiori rispetto all'attuale”; doc. A – v’è in effetti da ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo l’emissione

del precedente provvedimento di diniego delle prestazioni dell’8 febbraio 2005,

un rilevante peggioramento delle condizioni. Del resto, come rilevato dal dr. __________

il 3 agosto 2020, il lockdown imposto dalla pandemia Covid non solo non aveva

permesso un’adeguata presa a carico del paziente, ma pure non aveva consentito di

redigere un rapporto medico idoneo a documentarne la situazione psichiatrica in

fase di osservazioni al progetto di decisione del 12 marzo 2020 e quindi

fornire gli elementi che avrebbero dovuto giustificare un’entrata in materia

(doc. V);

- in simili

condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché

l’amministrazione entri nel merito della domanda dell’assicurato ed esamini

quindi, tramite i necessari accerta-menti, la fattispecie da un punto di

vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia

effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisca sul diritto a

prestazioni;

- secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, e la particolarità del caso, si prescinde dall’attribuzione di spese;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione dell’8

giugno 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Si prescinde dall’accollamento

di spese di procedura.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti