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Decisione

32.2020.9

Diritto alla rendita negato dall'amministrazione causa grado d'invalidità non pensionabile. Metodo misto. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici psichiatrici

4 maggio 2020Italiano11 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.9

rg/sc

Lugano

4 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 dicembre 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per decisione 12 dicembre 2019

l’Ufficio AI, dopo aver in parti-colare esperito accertamenti medici e

un’inchiesta economica per persone occupate nell’economia domestica, ha respinto

la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel gennaio 2018, presentando

l’assicurata un tasso d’invalidità (35%) pensionabile determinato in

applicazione del metodo misto.

1.2 Contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata da RA 1. Producendo nuova

refertazione medica, rimprovera in particolare all’amministrazione una non

corretta valutazione sia medica (componente psichica) sia economica (calcolo

del reddito da valido e sua riduzione, valutazione degli impedimenti nelle attività

domestiche). Postula quindi l’assegnazione di ¾ di rendita da agosto 2018, in

subordine il ritorno degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti.

Con la risposta di causa

l’Ufficio AI – sulla base dell’annota-zione 18 febbraio 2020 con cui il medico

SMR ha osservato che “ho preso visione del certificato della psichiatra

Dr.ssa S__________ del 17.01.2020, che rende verosimile una riduzione di

capacità lavorativa per patologia psichiatrica antecedente alla decisione

impugnata del 12.12.2019 con quindi necessità di un accertamento peritale psichiatrico”

(doc. IV-1) – l’amministrazione postula la retrocessione degli atti per

procedere a ulterio-ri accertamenti medici.

Invitata a voler esprimersi

sulla proposta formulata da controparte (doc. V), l‘insorgente è rimasta

silente.

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

2.2 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes- verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié di pagina n. 264).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato a-vrebbe potuto conseguire se

non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttan-do la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA.

Nel

caso in cui l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, è applicabile l’art. 28a

cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo

parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per

questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svol-ge anche le

mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il

cpv. 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o

della collaborazione gratuita nel-l'azienda del coniuge e la parte dello

svolgimento delle mansio-ni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due

ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (metodo misto) è stato

dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146; STFA I 276/05 del

24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pp. 54ss; STF I 156/04

del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pp. 151ss). Gli

artt. 27 OAI (nozione di mansioni consuete) e 27bis cpv. 2 - 4 OAI (calcolo

dell’invalidità secondo il metodo misto) sono stati modificati con effetto

dal 1. gennaio 2018 (sul nuovo modello di calcolo cfr. STCA 32.2018.142 del 27

novembre 2019, 32.2017. 180 del 20 giugno 2018, 32.2017.153 del 22 agosto 2018; STF

8C_21/2018, 9C_553/2017, 8C_462/2017).

2.3 Nell’evenienza

concreta, come chiesto con il gravame in via subordinata e come indicato in

risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto ed in particolare

sulla scorta della refertazione specialistica prodotta dalla ricorrente – trattasi

segnatamente del rapporto 17 gennaio 2020 della psichiatra dr.ssa Salari (doc.

A) che fa stato (dopo esposizione dei dati anamnestici, dei sintomi

soggettivi e dello status psichico, posta la diagnosi di “episodio

depressivo grave con sintomi psicotici congrui all’umore (ICD 10: F32.3)”, stato

depressivo descritto come “alimentato dalla perdita dell’integrità fisica e

di un eleva-to livello di efficienza personale, oltre che da dolori cronici,

presenti da più di due anni”,

ed evidenziati i limiti funzionali

quali ridotta caricabilità, ridotta persistenza e capacità di adattamen-to e

relazionale) di una totale inabilità lavorativa [anche in attivi-tà

adeguate] a tempo indeterminato, nonché di una inabilità del 50% come casalinga

– v’è effettivamente da ritenere che, on-de addivenire ad un chiaro e

completo giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata, la situazione

medica va ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico.

In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem

Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn

lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

Considerato

come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si

giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato.

A tale

proposito, a dipendenza delle nuove indagini mediche peritali dovranno essere

rivalutati pure gli aspetti economici, sia per quanto riguarda la parte

d’attività salariata sia in relazione all’accertamento degli impedimenti che l’interessata

presenta nello svolgimento delle mansioni domestiche. Si rilevi a quest’ultimo

riguardo come in ogni caso ai giudizi espressi dall’assistente sociale nel suo

rapporto del 4 giugno 2019 in merito all’esigibilità delle singole attività non

può nella concreta evenienza essere attribuita (al di là delle censure mosse

dalla ricorrente in punto all’esigibilità di singole mansioni) forza probatoria

senza che vengano prima confermate l’esistenza di u-na patologia psichica (in

sé già attestata dal citato rapporto specialistico sub doc. A) ma soprattutto

le sue effettive ripercussioni invalidanti, nel qual caso l’ammissibilità delle

singole mansioni e quindi l’adeguatezza del giudizio espresso in sede

d’inchiesta devono essere sottoposte a valutazione da parte di un medico

psichiatra.

Infatti, se di principio non

vi

è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai

servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291;

ZAK 1986 p. 235; RCC 1984 p. 143; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001) e un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93), tuttavia, se non è possibile determinare

con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto

all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal

medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 p. 131, 1984

p. 144).

L’Alta Corte ha precisato che si deve far capo ad un medico,

affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi

eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e

in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013;

STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 p. 161), ritenuto tuttavia

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003;

STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017). Con riferimento agli assicurati che sono

portatori di affezioni psichiche, il TF ha inoltre ribadito che di massima alla

perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza

rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le

limitazioni derivanti dalla patologia psichica (STF 9C_201/2011 del 5 settembre

2011, consid. 2 e ivi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali [parzialmente

pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 p. 86]).

In esito

alle nuove indagini mediche ed economiche dovrà essere emessa, nel rispetto dei

dettami dell’art. 57a LAI, una nuo-va decisione soggetta a

ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata

potrà far valere rispettivamen-te riproporre ogni censura di fatto e di

diritto, sia in relazione alla valutazione medica sia a quella economica;

2.4 Giusta

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Patrocinata da

un sindacato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 12

dicembre 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'500

(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti