32.2020.90
"Zustellungsfiktion" e validità di un secondo invio (non raccomandato) di una decisione. Ricorso respinto nella misura in cui ricevibile
21 settembre 2020Italiano12 min
summenzionato art. 38 cpv. 2 LPGA, il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere l’11 giugno 2020 ossia il giorno successivo
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.90
rg/sc
Lugano
21 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 agosto 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 2 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto
e in diritto
1.1 Per decisione 2 giugno 2020
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel marzo
2019, il tasso d’invalidità – calcolato tramite raffronto dei redditi – non
attingendo il minimo pensionabile.
Con ricorso datato 4 agosto
2020, impostato il 5 agosto 2020 e pervenuto allo scrivente TCA il 6 agosto
2020, insorge l’assicurato personalmente contestando il diniego di prestazioni.
1.2 Richiesto dal Tribunale a voler
prendere posizione (anche) sulla tardività o meno del ricorso, l’Ufficio AI ne
ha evidenziato la non tempestività.
Invitato a presentare le
proprie osservazioni su quanto osservato dall’amministrazione sulla
tempestività del gravame, l’insorgente è rimasto silente.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 In deroga agli artt. 52 e 58
LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI
cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA
in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA).
Il termine di ricorso
decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo
giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni
o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo
giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal
18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38
LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a). Dopo l'entrata
in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione
all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione
durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la
scadenza della sospensione (DTF
131 V 305; STFA
Fatti
I 643/06 del 2
novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann,
in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Gli atti scritti devono
essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio
postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante
giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è
necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che
l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1).
Quando
il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e,
di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella
casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene
ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,
corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di
questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA
applicabile per analogia in
virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del 19 gennaio
2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il
principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
DTF 134 V 49, DTF 127 V 34 consid. 2a/aa, DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; STF
2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1).
Con sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008, pubblicata in
DTF 134 V 49, l’Alta Corte ha, poi, stabilito che la finzione riconosciuta in
passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di
spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella postale, pure in
presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un
invio raccomandato si considera notificato al più tardi l’ultimo giorno di un
termine di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del destinatario
mantiene la sua validità anche sotto l’imperio del nuovo diritto – ora in
analogia all’art. 38 cpv. 2bis LPGA.
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF
110 V
37 consid. 2; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3
2.3.1 Nel
caso in disamina, dagli atti emerge che la decisione impugnata datata 2 giugno
2020 è stata spedita con invio raccomandato lo stesso giorno, che l’assicurato
(destinatario dell’invio) è stato avvisato per il ritiro il 3 giugno 2020 e che
nel termine di giacenza di 7 giorni egli non ha provveduto a ritirare l’invio
(e ciò nemmeno nel termine di giacenza prolungato dal-l’assicurato sino al 1.
luglio 2020) che è stato quindi rinviato al mittente (doc. AI 91; conferma di
rinvio al mittente sub doc. AI 93; doc. AI 94). In applicazione del
summenzionato art. 38 cpv. 2 LPGA, il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere l’11 giugno 2020 ossia il giorno successivo
all’ultimo gior-no di giacenza (10 giugno 2020) per scadere quindi il 10 luglio
2020. Consegnato all’ufficio postale il 5 agosto 2020 (cfr. busta
d’impostazione) il ricorso risulta tardivo.
L’insorgente non ha per il
resto addotto né tantomeno provato l’esistenza di impedimenti giustificanti una
restituzione in intero del termine giusta l'art. 41 LPGA – applicabile alla
procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA –
giusta il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. La giurisprudenza ammette
che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare
una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in
ospedale possano costituire un impedi-mento non colposo. Non basta però che
l'interessato sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso
dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di
compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II
86, DTF 112 V 255; cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Nel caso concreto non può
all’evidenza essere considerato impedimento giustificante restituzione la
circostanza addotta dal ricorrente che ha dichiarato di essersi “dimenticato
di andare a ritirare la raccomandata”.
2.3.2 Dal fascicolo emerge altresì che
in data 6 luglio 2020 l’ammini-strazione ha proceduto ad un secondo invio non
raccomandato (doc. AI 92), circostanza, questa, che l’autorità intimata ha rite-nuto
– a torto – di non far presente nella sua presa di posizione sulla tempestività
del gravame (cfr. risposta di causa).
Generalmente
un secondo invio e la susseguente ricezione sono giuridicamente
irrilevanti (STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa
con riferimenti). Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità notifica di
nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio
giuridico prima che sia scaduto il termine originario (STF C 189/05 del 5
gennaio 2006; I 366/04 del 27 aprile 2005). In questa evenienza, il termine di
ricorso è calcolato a partire dal-la seconda notificazione, sempreché siano
adempiute le condi-zioni relative all'applicazione del principio costituzionale
della protezione della buona fede (STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia
Considerandi
18.
consid. 4).
Ci
si dovrebbe pertanto chiedere se nel caso in esame il secondo invio della
decisione tramite lettera 6 luglio 2020 (prima quindi della scadenza del
termine originario di ricorso) ed a-vente il seguente tenore: “in allegato
le rinviamo la decisione AI del 02.06.2020 intimatole per raccomandata ma da
lei non ritirata”, integri gli estremi per eccezionalmente considerare u-na
nuova decorrenza del termine ricorsuale ai sensi della surri-ferita
giurisprudenza.
La
questione può tuttavia rimanere indecisa, il gravame non meritando in ogni caso
accoglimento nel merito per i motivi in appresso.
2.4
Nel
gravame l’insorgente – che già nell’aprile 2012 si era visto negare il diritto
prestazioni per non essersi sottoposto agli accertamenti medici peritali richiesti
(doc. AI 46) – si è infatti limitato a censuare le valutazioni dell’incapacità
lavorativa opera-ta dall’amministrazione sostenendo di essere inabile al 100% e
precisando che avrebbe trasmesso la necessaria documentazione medica nel corso
nel mese di agosto 2020. A tutt’oggi nulla è tuttavia pervenuto allo scrivente
Tribunale.
Orbene,
non si intravedono motivi per non ritenere fedefacente la valutazione sia
medica che economica posta alla base del querelato provvedimento. In
particolare dai rapporti medici agli atti emerge che se da un lato RI 1 –
affetto da lombalgia cronica – risulta da febbraio 2018 (in maniera
definitiva) completamente incapace al lavoro nella sua abituale professione di
autista/operaio in una azienda di recupero materiali con mansioni che prevedono
tra l’altro il sollevamento e trasporto di pesi anche oltre i 15 kg (in precedenza
è stato incapace al 100% da giugno a inizio novembre 2017, poi al 50% fino a
fine novembre 2017), egli è da ritenere abile al 90% in attività adeguate con
carichi non superiori ai 10 kg, senza flessioni del tronco e senza posizioni
statiche prolungate e meglio completamente abile al lavoro dal profilo
vertebrale con le suddette limitazioni ma con una riduzione del 10% dovuta alla
ridu-zione della capacità visiva (cfr. rapporti medici del neurochirur-go dr. __________
sub doc AI 75 e 79; cfr. perizia medica dr. __________ per conto de __________
sub doc. AI 79; cfr. rapporto del medico curante dr. __________ sub doc AI 71;
cfr. rapporto finale SMR in doc. AI 81; cfr. descrizione del DL del-l’attività
lavorativa dell’assicurato in doc. AI 80).
A
fronte delle surriferite risultanze mediche che non prestano il fianco a
critiche di sorta, la valutazione economica – rimasta incontestata e
racchiusa nei doc. 87 e 88 AI e sulla cui base è stato definito un grado
d’invalidità (non pensionabile) del 14.50% risultante dal raffronto dei redditi
desunti dalle tabelle statistiche applicabili al caso di specie –
s’appalesa a sua volta altrettanto pertinente e corretta. Nelle more della
presente procedura non è stata prodotta, contrariamente a quanto indicato nel gravame,
la benché minima documentazione medica atta a mettere in discussione le valutazioni di cui sopra e a
sovverti-re quindi l’esito del presente giudizio. Non possono pertanto che
essere considerati alla stregua di semplici allegazioni di parte, sprovviste di
qualsivoglia supporto probatorio, gli argomenti del ricorrente, secondo cui
egli sarebbe “ancora inabile al 100%“ (incapacità da riferire, per
quanto è dato di capire, allo svolgimento di attività adeguate e non alla
precedente atti-vità intrapresa di autista per la quale, come visto, già è
stata appurata e considerata giustamente dall’autorità intimata una completa
incapacità da febbraio 2018 in avanti) e secondo cui vi sarebbero stati “aggravamenti
alla schiena e al ginocchio”.
Giova
al riguardo ricordare che il principio
inquisitorio non è assoluto ma che incombe alle parti l'obbligo di collabora-re (STFA
K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre
2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; Spira, Le contentieux des assurances
sociales fédérales et la procédure cantonale, in: RJN 1984 p. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pp. 5ss). Quest’obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza
di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pp. 158s consid. 3a;
DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 p. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, 1993,
pp. 1s).
2.5
In conclusione, nella misura in
cui ricevibile il gravame deve essere respinto.
Giusta
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del gravame, le spese di procedura di fr. 500 vanno accollate
all’insorgente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2.- Le spese di procedura per fr.
500.
sono poste a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti