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Decisione

32.2020.91

Assegnazione di una mezza rendita di invalidità per un periodo di tempo limitato, poi soppressa, non può essere confermata, senza che prima venga approfondito se sussistano patologie extra-infortunist

9 novembre 2020Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.

88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza

di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è

quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In

due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine,

nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il

Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni

caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite

partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena

il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato

stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi

da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236],

la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag.

180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC

1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà

applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale

ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno

alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un

infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona

interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo,

la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19

agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo

di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente

esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella STF

9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2, l’Alta Corte ha ricordato che

di principio una nuova prassi si applica a tutti i casi pendenti al momento del

cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 8 con

rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

2.5. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

Considerandi

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

2.6

Al

fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’amministrazione ha

chiesto una valutazione al proprio SMR, il quale ha in particolare vagliato gli

atti medici dell’assicuratore infortuni.

Nell’annotazione del 31 marzo 2020, il dr. __________ ha escluso

l’esistenza di patologie invalidanti di origine extra-infortunistica,

osservando:

" Dalla

documentazione all’incarto non si evincono patologie extra-infortunistiche, la

condizione clinica di spalla congelata come puntualizza nella certificazione

del 28.05.2019 la dr.ssa __________ si tratta di complicanza post-chirurgica e

quindi direttamente riferibile all’infortunio.

La patologia riguardante le ginocchia (iniziale gonartrosi) non è

al momento causa di IL.” (Doc. 42).

Conformemente a quanto indicato dal medico del SMR, l’Ufficio AI

ha, quindi, fatto proprie le percentuali di inabilità lavorativa stabilite in

ambito LAINF, ritenendo l’assicurato (nuovamente) abile al 100% nella sua

professione di autista a partire dal 1° novembre 2018 (cfr. doc. A).

2.7

In sede ricorsuale

l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, facendo valere

l’esistenza di altre patologie, non di origine infortunistica, che si

ripercuotono negativamente sulla sua capacità lavorativa residua, rendendola di

fatto nulla.

A comprova di tali allegazioni, egli ha trasmesso il referto del 6

agosto 2020 con il quale il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, rispondendo

alla richiesta del precedente patrocinatore dell’assicurato di indicare se,

alla luce delle patologie che lo affliggono, l’interessato possa essere

considerato pienamente abile al lavoro nell’usuale attività di autista, oppure

no, si è così espresso:

" (…) All’esame

obiettivo il signor RI 1 riferisce ancora algie alla spalla destra e algie

lombosacrali.

Il paziente riferisce inoltre un disturbo timico con importante

deflessione dell’umore. Abbiamo provveduto ad annunciare il paziente al dr.

med. __________ (__________), per una valutazione psichiatrica sulla base di

quanto riferito dal paziente. La visita avrà luogo il 17 agosto p.v..

Attualmente non ritengo che il paziente sia idoneo al 100% alle

sue mansioni di guida dei mezzi pesanti o mansioni simili.

Non posso tuttavia formulare una diagnosi completa fintanto che

non avrà luogo la valutazione psichiatrica.” (Doc. C)

In corso di causa, il nuovo rappresentante legale dell’assicurato

ha trasmesso al TCA il referto del 13 ottobre 2020 del dr. __________, spec. in

psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

" (…) con il

presente mi permetto di informarvi in merito allo stato di salute psichica del

signor RI 1 che seguo nel mio studio dal 17 agosto 2020.

Dopo tre incontri emerge un quadro clinico preoccupante dal lato

psichiatrico.

Ricordo che l’assicurato presenta una serie di disturbi somatici

(diabete tipo 2, ITA, obesità ed una pregressa fibrillazione atriale

parossistica idiopatica) che destabilizzano anche il suo equilibrio psichico.

In questo senso però ha inciso pesantemente l’infezione da

Sars-Cov-2 (aprile 2020) con necessità di ospedalizzazione presso l’Ospedale __________

di __________.__________

Di conseguenza, il paziente ha sviluppato inizialmente una

sindrome post-traumatica da stress (ICD10-F43.1) poi evoluta verso un franco

episodio depressivo medio-grave (ICD10-F32.1-2) ed una sindrome ansiosa

generalizzata (ICD10-F41.1).

Attualmente la sintomatologia è caratterizzata da:

marcata deflessione del tono dell’umore, ansia pervasiva ed

invalidante con isolamento sociale, disturbi del sonno, della memoria e della

concentrazione, “fame nervosa”, forte diminuzione della libido e

dell’autostima, mancanza di progettualità, persistente ideazione suicidale con

rischio di agiti in senso autoaggressivo, apatia, abulia ed anedonia,

sentimenti di vergogna, autosvalutazione, inutilità ed indegnità.

Dal lato farmacologico ho introdotto al momento un’ansiolisi con

clorazepato in attesa di potenziare la terapia con un antidepressivo (da

valutare attentamente viste le co-morbidità).

A mio avviso risulta indispensabile la continuazione delle cure in

relazione anche alla persistente pressione psicologica dovuta alla situazione

“pandemica”.

Le prognosi quo ad valetudinem e lavorativa risultano

incerte/sfavorevoli.

Il signor RI 1, dal lato psichiatrico, è inabile al lavoro al 100%

e per qualsiasi attività almeno dal 17 agosto 2020 (fino a data da stabilire).”

(Doc. E)

Nelle osservazioni del 21 ottobre 2020 l’Ufficio AI, senza

interpellare il competente SMR, ha confermato la correttezza della decisione

impugnata, con la seguente motivazione:

" Preso atto

del nuovo referto reso dal dr. med. __________, già anticipato con ricorso

dell’11 agosto 2020, lo scrivente UAI rileva che lo specialista descrive una

presa a carico dell’assicurato dal 17 agosto 2020 con tre incontri avuti e

l’indicazione di un quadro clinico preoccupante dal lato psichiatrico con

valutazione di inabilità lavorativa totale dal 17 agosto 2020 fino a data da

stabilire.

Il dr. med. __________ descrive uno stato di salute peggiorato

avvenuto posteriormente alla decisione dell’UAI del 30 giugno 2020. Siccome

l’autorità giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva

che si presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in

concreto al 30 giugno 2020, i fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola essere oggetto di una nuova

domanda.

Sino alla decisione del 30 giugno 2020 valgono, quindi, le

considerazioni espresse dal Servizio Medico Regionale (SMR) con annotazione del

31.

marzo 2020, non risultando evidenziate problematiche extra-infortunistiche.

Va, inoltre, sottolineato che il medico curante, dr. med. __________, nel

rapporto del 6 agosto 2020, non pone alcuna diagnosi extra-infortunistica con

influsso sull’abilità lavorativa precedente la decisione dell’UAI del 30 giugno

2020.

In considerazione di quanto sopra, a conferma delle considerazioni

espresse con risposta di causa del 28 agosto 2020, si ritiene di dover

insistere nel chiedere la reiezione del ricorso.” (Doc. XI)

2.8

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti,

condividere la valutazione del 31 marzo 2020 del dr. __________ del SMR, posta

a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, infatti, il TCA non è in grado di stabilire,

con sufficiente tranquillità, se fino al momento di emanazione della decisione

impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali, l’assicurato presentasse, oltre alle note patologie di origine

post-infortunistica, anche altri disturbi di natura extra-infortunistica

invalidanti, oppure no.

Ora, a tale riguardo, è vero, come indicato dall’amministrazione

nelle osservazioni del 21 ottobre 2020, che la totale incapacità lavorativa per

ragioni psichiatriche è stata attestata dal dr. __________ a decorrere dal 17

agosto 2020 – data effettivamente posteriore alla decisione impugnata.

Cionondimeno, il TCA evidenzia che il dr. __________, psichiatra

curante proprio dal 17 agosto 2020, ha valutato che l’interessato sia

totalmente inabile al lavoro “almeno dal 17 agosto 2020”, ossia

dal momento della presa a carico specialistica, ciò che non esclude, tuttavia,

a priori l’esistenza di un’inabilità lavorativa anche nei mesi precedenti

l’inizio del trattamento psichiatrico (cfr. doc. E, corsivo della redattrice).

Tale possibilità, al contrario, appare verosimile, ritenuto che lo

stesso dr. __________, nell’esporre l’evoluzione dei disturbi che hanno portato

alla presa a carico psichiatrica, ha espressamente indicato che, oltre alla

presenza di una serie di disturbi somatici che destabilizzano anche

l’equilibrio psichico, un forte impatto l’ha avuto l’infezione da Sars-Cov-2

contratta dall’assicurato nel mese di aprile 2020, con necessità di

ospedalizzazione e lo sviluppo, successivamente, di disturbi psichici che hanno

infine portato lo psichiatra curante, dopo soli tre incontri, a constatare

l’esistenza di un quadro clinico preoccupante, evidentemente non comparso

improvvisamente, ma frutto di un’evoluzione nel tempo (cfr. doc. E, corsivo

della redattrice).

Alla luce di queste chiare considerazioni espresse dallo

psichiatra curante, il TCA non condivide quanto espresso dall’amministrazione nelle

osservazioni del 21 ottobre 2020, indicando che lo stato di salute peggiorato

descritto dal dr. __________ è “avvenuto posteriormente alla decisione dell’UAI

del 30 giugno 2020” (doc. XI).

Senza, infatti, previamente predisporre degli ulteriori

accertamenti che possano chiarire la questione, questo Tribunale non può

escludere che il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato con

influsso sulla capacità lavorativa residua sia, in realtà, avvenuto già prima

della data di emissione della decisione impugnata - che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid.

1.2

con rinvii; 129 V consid. 1.2) - dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui

il 30 giugno 2020), quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)..

Da notare, inoltre, che l’osservazione formulata dall’Ufficio AI

in data 21 ottobre 2020 per escludere l’esistenza di patologie

extra-infortunistiche – ossia il fatto che nel referto del 6 agosto 2020 il dr.

__________ non abbia posto alcuna diagnosi di tale natura - non appare

decisiva, visto che in quell’occasione il curante ha comunque indicato di avere

già fissato una visita di valutazione psichiatrica presso il dr. med. __________

(__________), alla luce del disturbo timico con importante deflessione

dell’umore dell’interessato, concludendo di non potere “formulare una diagnosi

completa fintanto che non avrà luogo la valutazione psichiatrica” (cfr. doc. C).

Ora, tali considerazioni non escludono, a mente del TCA,

l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante già prima dell’emanazione

della decisione impugnata, ciò che dovrà, per l’appunto, essere chiarito

dall’amministrazione nell’ambito degli ulteriori accertamenti medici che si

impongono, prima di potersi compiutamente pronunciare riguardo al diritto alle

prestazioni dell’interessato.

2.9

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al

considerando 2.8., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto

gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale sia

lo stato di salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua

capacità lavorativa.

Quindi in esito a tali complementi istruttori,

l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di

invalidità dell’assicurato, fermo restando il diritto di

quest’ultimo ad una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2018 al 31

ottobre 2018, non contestato. Va a questo proposito rammentato

che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito

che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il

ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad

esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio

AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto, con la conferma

del diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2018 al 31

ottobre 2018 nel dispositivo della presente sentenza, su questo

specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la

sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;

STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015).

2.10

Secondo

gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr.

500.

-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

2.11

Nel caso di specie,

inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente,

rappresentato in causa, ha diritto all’importo di fr. 2’000.- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22

LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 30 giugno

2020 è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi

2.8. e 2.9. e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita del

ricorrente, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad una mezza rendita di

invalidità dal 1° maggio 2018 al 31 ottobre 2018.

2. Le spese per

complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti