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Decisione

32.2020.93

Rifiuto delle prestazioni,stabilito in applicazione del metodo misto di calcolo del grado di invalidità,non può essere confermato.Necessari ulteriori approfondimenti,sia riguardo al metodo di calcolo applicabile,sia in relazione all'insorgenza, e agli effetti sulla CL, dei disturbi invalidanti

23 novembre 2020Italiano59 min

l’orario normale di lavoro dell’azienda era di 41 ore settimanali (cfr. doc. 15).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.93

cr

Lugano

23 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1982, in

precedenza attiva quale autista presso le __________ a tempo parziale, in data 2

novembre 2018 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti,

giustificata dal fatto che “soffro di una grave depressione, soffro di bulimia,

forte ansia e nervosismo continuativo, insonnia, difficoltà a relazionarmi” (doc.

7).

Eseguiti gli accertamenti

medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 3 marzo 2020 (doc.

52), poi confermato con decisione del 25 giugno 2020, l’Ufficio AI, applicando

il metodo misto di calcolo del grado di invalidità, ha rifiutato all’assicurata

il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità insufficiente per

potere assegnare una rendita di invalidità e ritenute non date le premesse per

accordare dei provvedimenti professionali, riservata la possibilità per

l’interessata di richiedere una formazione “ad hoc” o un aiuto al collocamento

(doc. A).

1.2. Con tempestivo ricorso del 13

agosto 2020, l’assicurata, patrocinata dallo studio legale RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di

invalidità piena a partire dal 6 maggio 2018.

Sostanzialmente, il legale

ha contestato, innanzitutto, la ripartizione tra attività salariata e attività

domestica stabilita dall’Ufficio AI, rilevando come, prima del danno alla

salute, l’assicurata abbia sempre lavorato al 100%, percentuale poi ridotta a

seguito della maternità e non recuperata visti i subentrati problemi di salute,

che le hanno impedito di riprendere un’attività a tempo pieno.

Il legale ha, poi,

integralmente criticato le risultanze della valutazione peritale eseguita per

conto dell’assicuratore __________ dalla dr.ssa __________, posta a fondamento

della decisione impugnata, essendo in manifesto contrasto con la gravità della

sintomatologia messa in evidenza dallo studio __________ del dr. __________,

psichiatra curante (doc. I).

1.3. In data 8 settembre 2020, il

legale ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico, a dimostrazione

dell’attualità dell’incapacità lavorativa dell’assicurata (doc. IV + F).

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI, anche alla luce della presa di posizione del SMR del 3 settembre

2020 ad essa allegata (cfr. doc. V/1), ha chiesto la reiezione del ricorso con

argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi di diritto

(doc. V).

1.5. Con osservazioni del 15

settembre 2020, l’Ufficio AI ha considerato irrilevante il rapporto medico

prodotto da controparte, in quanto “praticamente identico a quelli prodotti

dall’assicurata con il proprio gravame”, nonché generico, non sufficientemente

circostanziato e non conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza

applicabile in materia (doc. VIII).

1.6. In data 21 settembre 2020 il

legale dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione

medico-specialistica (doc. X + G).

1.7. Con osservazioni del 2

ottobre 2020 l’Ufficio AI ha confermato, sulla base delle considerazioni

espresse dal dr. __________ del SMR nell’annotazione del 24 settembre 2020

(doc. XII/1), la correttezza della decisione impugnata, chiedendo nuovamente la

reiezione del ricorso (doc. XII).

1.8. In data 15 ottobre 2020 il patrocinatore

della ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da

presentare, confermando integralmente quanto già espresso in precedenza (doc.

XIV).

1.9. In data 16 ottobre 2020

l’avv. RA 1 ha trasmesso un nuovo referto dello psichiatra curante (doc. XVI +

H).

1.10. Con osservazioni del 29

ottobre 2020 l’Ufficio AI ha ancora una volta chiesto la reiezione del ricorso,

ritenendo che, come rilevato dal dr. __________ del SMR nell’annotazione del 21

ottobre 2020 (cfr. doc. XVIII/1), la documentazione medica prodotta dal legale

dell’assicurata non sia atta a modificare le precedenti prese di posizione del

SMR (doc. XVIII).

Queste considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XIX), per

conoscenza.

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di

principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà

dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere

nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,

in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi

pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l'assicurata, come preteso con il ricorso, abbia

diritto ad una rendita di invalidità, oppure no, come ritenuto

dall’amministrazione.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V

313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto d’incapacità di

guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC

1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In

questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato

che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni

consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda

un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione

dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art.

27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017,

precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità.

Secondo

la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività

assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di

patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività

del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande

invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere

fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un

confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta

domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si

paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Nel

nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI

prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7

capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI

stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di

membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

Con la modifica dell’Ordinanza

sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte

dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro,

“Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg.

(45-46)).

Come emerge dalle spiegazioni

pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica

dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) –

Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti

dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla

sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016,

si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a

un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività che

soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità

dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da

terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia

domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono

invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come

mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).

Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e

pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag.

6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato dall’Ufficio

federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1°

gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici

necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se un’attività

nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività

lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se

si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte)

dietro pagamento.

È per esempio il caso di

lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della

conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la

pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre

mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere

ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,

infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento

(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va

considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

Va ancora osservato che sia

per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si

tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti

prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi

a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per

contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima

dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una

limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi

come prima.

Ritenuto come la modifica

riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di

porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le

attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità

vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere

eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le attività da

considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme dell’Ordinanza

hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1°

gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg.

spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua

inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

2.4. Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna

applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre

determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è

stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano

il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla

volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8

CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer

5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR

2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V

504 e DTF 133 V 477.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Un’eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete

(secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro

settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate

condizioni.

Ricordato

che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività

lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre

mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione

del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo

tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è

irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima

fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata

a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità

per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza

consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,

l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la

giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei

redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni

consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito

lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività

lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al

riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Occorre altresì

ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei

diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera

(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle

persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della

stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 9C_671/2017 del 12

luglio 2018 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Infine

va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI, anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI

è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare,

conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo

modello di calcolo.

Al

riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore

equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,

risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo

per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che

contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa

anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta

del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore

della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018 (…)”.

Nelle

succitate spiegazioni dell’UFAS si legge:

" Il modello

di calcolo del metodo misto attualmente applicato è contestato già da lungo

tempo dalla dottrina, che ne critica la considerazione eccessiva del tempo

parziale nell’ambito dell’attività lucrativa (una volta per determinare

l’importo del reddito senza invalidità e poi ancora una volta nella

ponderazione in funzione del grado d’occupazione). Questo aspetto è stato

infine censurato anche dalla Corte EDU. Il modello proposto risponde a questa

critica tenendo conto sostanzialmente in egual misura del grado d’invalidità

nell’attività lucrativa e di quello nelle mansioni consuete. In questo modo si

prenderanno maggiormente in considerazione le limitazioni in ambito lavorativo,

il che comporterà di fatto un tendenziale aumento dei gradi d’invalidità rispetto

a oggi.

Il nuovo modello si rifà alla regolamentazione nell’ambito

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF), secondo la quale

per la parte relativa all’attività lucrativa il reddito senza invalidità è

calcolato in riferimento a un ipotetico impiego a tempo pieno. La critica mossa

a questo metodo è che tiene conto di un reddito che l’assicurato non avrebbe

conseguito neanche senza limitazioni dovute a ragioni di salute, ma in realtà

sia in ambito AINF sia in ambito AI sono applicati dei correttivi per

considerare il reddito effettivamente conseguito: nel caso dell’AINF,

l’ammontare della rendita dipende dall’effettivo guadagno assicurato, mentre

nel caso dell’AI il correttivo consiste nel fatto che l’ammontare della rendita

varia in funzione del reddito medio sul quale sono stati versati i contributi

sociali.

Il modello proposto garantisce inoltre automaticamente che si

tenga sistematicamente conto delle interazioni tra attività lucrativa ed

economia domestica nell’ottica di una maggiore conciliabilità tra famiglia e

lavoro. Per determinare il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività

lucrativa si partirà da un ipotetico impiego a tempo pieno. Allo stesso modo,

l’attività nell’ambito delle mansioni consuete verrà calcolata come per gli assicurati

occupati a tempo pieno nelle mansioni consuete.” (Parte II, punto. 1.1.1, pag.

5).

2.5. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare,

fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa.

Ad

esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava

un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse

subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto

modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita.

Da

considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le

condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione

professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.

A

nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per

esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del

mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità

economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto

2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e

60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg

1999, pag. 190).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

2.6. Nella

presente fattispecie, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha applicato il

metodo misto, considerando l’assicurata salariata al 50% e casalinga al 50%. La

giustificazione fornita dall’amministrazione per tale ripartizione è stata che:

“stando alla documentazione acquisita in sede d’istruttoria, così come al fatto

che la Signora RI 1 è stata iscritta in disoccupazione a metà tempo, si reputa

corretto valutare la sua quota parte quale persona salariata nella misura del

50%. Ne consegue che il rimanente 50% sia da considerare quale impegno da lei

dedicato alle sue abituali mansioni nella conduzione dell’economia domestica

(attività di casalinga)” (cfr. doc. A).

Tale suddivisione è stata

contestata dal patrocinatore dell’assicurata, il quale ha sottolineato come

l’interessata non sia mai stata iscritta in disoccupazione al 50%. Ella ha, al

massimo, beneficiato della possibilità di svolgere dei programmi occupazionali,

in una misura non superiore al 20%. Il legale ha, inoltre, rilevato che

l’interessata ha sempre svolto nella misura del 100% la sua professione di

autista, prima di ridurre il tempo di lavoro a seguito della maternità,

aggiungendo che “prima che potesse tornare ad essere occupata al 100%

nell’attività di conducente di autobus, la qui ricorrente è purtroppo caduta,

senza che vi siano ad oggi mai stati elementi che permettano di immaginare un

ritorno alla normalità, in una profonda e duratura depressione” (doc. I).

Nella risposta di causa,

l’amministrazione ha confermato la correttezza dell’applicazione, nel caso

concreto, del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, secondo una

ripartizione 50% salariata e 50% casalinga, indicando che “l’assicurata il 19

luglio 2019 ha presentato una domanda d’indennità di disoccupazione ritenendosi

disposta e capace a lavorare dal 1° luglio 2019 a tempo parziale, ovverossia

nella percentuale del 50% (cfr. anche in tal senso il doc. 48 (primo paragrafo)

e 51 (punto 2b) incarto AI nonché le ricerche di lavoro (per un’occupazione a

tempo parziale) effettuate dalla signora RI 1 sub doc. 74 incarto DISO)” (doc.

V).

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale non è in grado, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti, di stabilire con la necessaria tranquillità né se prima del

danno alla salute l’assicurata fosse da considerare una lavoratrice a tempo

pieno oppure a tempo parziale (e in questa seconda ipotesi, in quale misura),

né se l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe ripreso la propria

attività al 100%, o in misura parziale (e, in questa seconda evenienza, in

quale percentuale).

Dalla documentazione agli atti,

infatti, emergono elementi contraddittori, i quali non permettono di trarre

delle convincenti conclusioni al riguardo.

Nella domanda di prestazioni AI

del 2 novembre 2018, l’assicurata ha indicato, quale attività lucrativa, quella

di autista di autopostale “al 30% in questo ultimo anno” (cfr. doc. 7, punto

5.4.).

Dal questionario per il datore

di lavoro, compilato in data 3 dicembre 2018, risulta che l’inizio del rapporto

lavorativo è stato il 1° dicembre 2017 e che il grado di occupazione

dell’interessata era, dal 1° gennaio 2018, di 15 ore settimanali, mentre

l’orario normale di lavoro dell’azienda era di 41 ore settimanali (cfr. doc. 15).

Nella

notifica di incapacità lavorativa del 29 maggio 2018 a __________, al

contrario, il datore di lavoro ha indicato che l’assicurata, assunta dal 1°

dicembre 2017 a tempo indeterminato, aveva un grado di occupazione del 100% con

un orario di lavoro di 41 ore settimanali (cfr. doc. 75).

Nel

referto peritale psichiatrico del 7 febbraio 2019, la dr.ssa __________ ha indicato

che “l’assicurata lavora presso le __________ come autista di bus al 100% da 1

anno” (cfr. doc. 100).

In data 18 giugno 2019 l’amministrazione ha invitato l’assicurata

a precisare in quale misura avrebbe svolto la propria attività lavorativa senza

l’insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. 33).

In una annotazione per l’incarto del 26 giugno 2019, il

funzionario incaricato ha osservato:

" In

riferimento alla mia richiesta del 18.06.2019 vengo contattato dall’assicurata

che mi riferisce che il 1.12.2017 ha iniziato l’attività presso __________ al

50% e, dal mese successivo, ha sempre lavorato al 37% (di regola il lunedì e il

venerdì). Attualmente sta lavorando al 15% unicamente in officina, il rapporto

di impiego sarà però sciolto a breve in quanto con il DL hanno recentemente

siglato un documento di accordo in tal senso.” (Doc. 34)

Con

scritto del 3 agosto 2019 l’assicurata ha risposto:

" In

riferimento alla vostra lettera rispondo alle vostre domande.

1) Se non fosse

intervenuto il danno alla salute, in quale misura avrebbe svolto un’attività

lucrativa? (p.f. motivare la risposta)

Avrei svolto la mia attività

lavorativa svolta in precedenza, in misura compatibile con l’organizzazione

famigliare.

2) In caso di

risposta affermativa:

a. Che tipo di attività

avrebbe svolto?

Conducente.

b. A partire da

quando avrebbe lavorato in misura superiore all’attuale grado di occupazione?

Non appena avessi avuto disponibilità

compatibili con l’organizzazione famigliare.

c. Presso

quale datore di lavoro avrebbe presumibilmente lavorato?

__________.

d. Con quale orario

giornaliero rispettivamente settimanale?

Orario diurno.

e. È stata iscritta

ad una cassa di disoccupazione o ad un ufficio regionale di collocamento? Se

sì, voglia indicarci il nome e l’indirizzo.

Di recente mi sono iscritta, ma

essendo in malattia non posso effettuare ricerche di lavoro.

f. Ha

effettuato ricerche di lavoro?

g. Chi si sarebbe

occupato della cura dei figli in sua assenza? (nome della persona, grado di

parentela, luogo di domicilio)

Nonni materni e nonni paterni __________

e __________, __________ e __________.” (Doc. 35)

Con annotazione del 18 ottobre 2019, il funzionario incaricato ha

indicato che “in riferimento allo scritto che ci ha reso il 5.8.2019 e che è

iscritta in disoccupazione al 50% dal 1.7.2019, sarà ora da valutare quale

salariata a metà tempo” (cfr. doc. 43).

Nell’annotazione per l’incarto del 4 novembre 2019, il funzionario

incaricato ha poi ribadito che “da quanto comunicatoci dall’assicurata il

26.06.2019, dal suo scritto del 5.08.2019, dalla richiesta di disoccupazione e

da quanto comunicato dall’ex DL alla disoccupazione si ritiene ora corretto

valutare la signora RI 1 quale persona salariata al 100%” (doc. 48).

Infine, dal rapporto del 28 febbraio 2020 redatto in occasione

dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica del 25

febbraio 2020, risulta che:

" L’assicurata

afferma che, in assenza del danno alla salute, avrebbe sicuramente cercato di

reinserirsi nel mondo del lavoro, probabilmente solo a tempo parziale, in

qualità di autista di autobus. La figlia frequenta ora la scuola dell’infanzia

a __________ dove rimane dalle 8.30/9.00 fino alle 15.30. La signora RI 1, che

è attualmente impegnata, due giorni alla settimana, con un piano occupazionale,

afferma di avere il sostegno da parte della sorella del compagno (zia) e di una

vicina di casa (entrambe a pagamento) che si occupano di __________ ospitandola

la mattina per la colazione (poiché l’assicurata spostandosi con i mezzi

pubblici deve partire molto presto) e durante il pomeriggio terminato l’asilo.

La signora RI 1 afferma inoltre di potere eventualmente contare

anche sull’aiuto da parte dei nonni paterni che in passato sono già

intervenuti, occupandosi della nipotina nei periodi dove l’assicurata è stata

ricoverata o quando era troppo debole per accudire in modo adeguato.” (Doc. 51)

Ora, posto che in data 25 settembre 2019 è stato rifiutato

all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione, essendo ella

totalmente inabile al lavoro come attestato dal suo psichiatra curante (cfr.

doc. 73), il ragionamento seguito dal funzionario incaricato a questo proposito

per giustificare l’applicazione del metodo misto secondo la ripartizione “50%

salariata - 50% casalinga” appare privo di fondamento.

Inoltre, anche il riferimento fatto dal funzionario incaricato

alle indicazioni fornite dall’assicurata stessa non può essere considerato dal

TCA né esaustivo, né convincente, non chiarendo quale fosse la percentuale lavorativa

dell’assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute e neppure quale

sarebbe stata la sua volontà qualora quest’ultimo non fosse insorto. Il fatto

che ella avrebbe certamente cercato di reinserirsi, “probabilmente a tempo

parziale”, non fornisce, infatti, elementi concludenti riguardo alla

percentuale di reinserimento alla quale l’interessata, senza l’insorgenza del

danno alla salute, avrebbe ambito, tenendo anche conto del fatto che la sua

bambina resta all’asilo durante tutta la giornata.

Per tali ragioni, gli atti vanno quindi rinviati

all’amministrazione affinché chiarisca la questione in discussione, così da

potere determinare il metodo di valutazione dell’invalidità applicabile al caso

di specie.

Per fare ciò, importanza fondamentale rivestirà il potere

stabilire, come meglio indicato qui di seguito (cfr. consid. 2.11.), a partire

da quando l’assicurata presenta una patologia invalidante (visto che la stessa

è in cura psichiatrica a partire dal settembre 2016, secondo quanto indicato nella

domanda di prestazioni, doc. 7, e confermato dallo psichiatra curante, cfr. pag.

172 inc. AI).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi

citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03

del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In

due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine,

nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il

Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141

V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni

caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite

partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena

il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato

stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per

esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da

medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467,

1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA

32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la

sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute

invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica

o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora

invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla

base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),

fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai

trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione

delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2,

l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti

i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10

agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,

consid. 2.1 ivi citato).

2.8. Al

fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata, l’amministrazione ha

chiesto una valutazione al proprio SMR.

Nel

rapporto finale del 31 ottobre 2019, la dr.ssa med. __________ e il dr. med. __________,

psichiatra del SMR, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “1. sindrome depressiva ricorrente: episodio depressivo di

gravità media (F31.1); primo episodio dopo IVG, a 28 anni, postpartale e dal

06/07.2018; Clinica __________ dal 09.08.2018 al 17.09.2018 dopo tentativo

suicidale posto in atto, abuso di sostanze medicamentose e di alcool; __________

6 mesi dopo per nuovo tentativo di suicidio; 2. disturbo di personalità

emotivamente instabile, tipo borderline F60.31; 3. disturbo dell’alimentazione:

bulimia nervosa F50.2” e, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità

lavorativa, quella di “IVG circa 2005”, hanno considerato l’assicurata

totalmente inabile al lavoro nell’abituale attività “dal 9 agosto 2018 e

continua”. Essi hanno precisato che “inizio IL: perizia della dr.ssa __________”,

mentre riguardo al fatto che l’IL perduri hanno indicato che “sotto terapia di

Antabus non è consentita la guida di mezzi pesanti o di autobus”.

Quanto

alla capacità lavorativa in attività adatte, i medici del SMR hanno considerato

l’assicurata totalmente inabile al lavoro dal 9 agosto 2018; inabile al lavoro

all’80% dal 16 gennaio 2019; inabile al lavoro al 70% dal 1° febbraio 2019;

inabile al lavoro al 50% dal 16 marzo 2019 e, infine, totalmente abile al

lavoro dal 16 aprile 2019 (doc. 44).

Tali

considerazioni del SMR si basano, a loro volta, sulla valutazione peritale

psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ per conto di __________.

Nel

referto peritale del 7 febbraio 2019, la dr.ssa __________ ha posto le diagnosi

psichiatriche con influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo

attualmente di media gravità in sindrome depressiva ricorrente (F31.1);

disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo Borderline (F60.31);

bulimia nervosa (F50.2)” (doc. 100).

L’esperta in psichiatria ha rilevato come l’interessata presenti

degli episodi depressivi ricorrenti fin dall’età di 23 anni, comparsi a seguito

di un’interruzione volontaria di gravidanza, poi ripresentatisi all’età di 28

anni, ripetutisi dopo il parto e, da ultimo, in corso a partire dal mese di giugno-luglio

2018.

Esprimendosi, quindi, a proposito della capacità lavorativa nella

precedente attività di autista, la dr.ssa __________ ha considerato che

“l’assicurata non si sente al momento ancora in grado di guidare autobus. Dal

lato medico psichiatrico non assume farmaci che la rendono inidonea alla guida.

Con il datore di lavoro ha concordato di riprendere l’attività lavorativa al

30% dal 1.2.2019 non come autista di autobus, ma come impiegata

nell’autorimessa (pulizia veicoli)”.

Quanto alla capacità lavorativa esigibile dal profilo medico

nell’ambito di un’attività adeguata, la dr.ssa __________ ha considerato che

“dal lato medico psichiatrico visti i disturbi mentali e psichici riscontrati,

l’incapacità lavorativa al 70% è sicuramente giustificata per altre 5 settimane

e cioè fino al 15 marzo 2019. Dal 16 marzo 2019, salvo complicazioni,

l’assicurata è da considerare inabile al 50% e abile al 100% dal 16 aprile

2019” (cfr. doc. 100).

In sede di osservazioni contro il progetto di rifiuto delle

prestazioni del 3 marzo 2020, il legale ha trasmesso, a conferma della gravità

del quadro clinico dell’interessata e della sua conseguente e continuativa elevata

incapacità lavorativa, un referto medico psichiatrico del 20 marzo 2020 da

parte dello studio __________ del dr. __________, del seguente tenore:

Considerandi

" (…) facendo

seguito alla sua del 17 c.m., siamo ad esporle come la summenzionata sia nostra

paziente dal 30.09.2016. Specificatamente lo stato di salute mentale attuale

pregiudica la Cl, come del resto potrà denotare dalla documentazione alla

presente allegata, nella misura dell’80% da lungo tempo. Le prospettive di

remissione, dato il complesso quadro psicopatologico in essere, appaiono come

scarse e pregiudicate dalla costante instabilità e dal continuo presentarsi di

acuzie e ricadute, deducibili tra l’altro dalla storia clinica pregressa e

dalla relativa discrepanza tra la funzionalità remota e quella attuale.

La paziente è seguita presso il nostro centro con un trattamento

di tipologia semi-stazionaria in ospedale psichiatrico di giorno con seguito

psicoterapeutico e psichiatrico.

La farmacoterapia attualmente in vigore è la seguente: topamax 200

mg 0-0-0-2; stilnox 12.5 mg 0-0-0-1; fluoxetina 20 mg 2-0-0-0.

Avvalendoci come referente teorico dell’ICD-10 siamo a condividerle

le seguenti diagnosi:

- Disturbo

di personalità emotivamente instabile tipo borderline (F60.31);

- Sindrome

depressiva ricorrente episodio di media-grave entità con sintomatologia

biologica (F31.1);

- Bulimia

nervosa (F50.2).

A livello oggettivo la paziente appare disponibile e collaborativa

alla terapia, è sufficientemente curata nella propria persona e nell’igiene, la

mimica e la gestualità sono in prevalenza caratterizzate dal lasciar trasparire

stati di angoscia, tristezza, inerzia, annichilimento e rassegnazione. Ciò a

fronte della logica affettivo/emotiva, la quale soverchia nella propria

interezza il funzionamento generale della paziente. Purtuttavia ella appare

come lucida ed orientata nei vari domini, cionondimeno le capacità di critica e

di giudizio sono alterate e proprie del quadro borderline e depressivo in

essere. Il funzionamento cognitivo è congruo alla timia, anzichenò il livello

intellettivo è adeguato allo sviluppo sociale e culturale.

Il linguaggio è rallentato, come anche il flusso del pensiero, purtuttavia

suscettibile di manifestazioni diametralmente opposte e, questo, in relazione

al quadro ansioso. I suoi contenuti sono caratterizzati dalla presenza di ossessioni

relative al contesto socio-relazionale e familiare, ad esso sono coadiuvate

invalidanti perseverazioni delle idee e ruminazioni, incastonate sull’evidente

disturbo di personalità, il quale porta la paziente all’interpretazione ed alla

paranoia.

L’umore è alterato e caratterizzato da un’importante deflessione,

la quale risulta come ricorrente e continuativa, come del resto è riscontrabile

dai vari precedenti episodi maggiori, i quali hanno concorso nel rendere

fragile e labile la propria affettività, la quale è debilitata dalla seguente

sintomatologia: labilità affettiva, anedonia, astenia, abulia, inerzia,

autostima debilitata, pensieri autosvalutativi, passività, ideazioni

anti-conservative al momento attuale non franche, ideazioni ed agiti

auto-aggressivi. La partecipazione emotiva alle circostanze della vita risulta

come nella propria interezza alterata e pertanto pregiudicata da quanto su

espresso.

Lo spettro ansiogeno risulta anch’esso come responsabile di

alterazione importante, manifestandosi come generalizzato e pervasivo alla

pluralità degli aspetti della vita, cionondimeno ad esso correlato si apprezza

la presenza di manifestazioni epifenomeniche quali attacchi di panico. La

tolleranza alla frustrazione è seriamente compromessa ed alterata, accompagnata

essa peraltro da capacità di resilienza esaurite e responsabili delle

summenzionate acuzie. Anche il ritmo sonno-veglia è alterato nelle sue varie

fasi, non permettendo alla paziente il normale e funzionale recupero delle

risorse, necessarie e sufficienti per affrontare la quotidianità e ristabilire

una minima e basilare omeostasi psico-biologica. Cionondimeno sono assenti

sintomi franchi afferenti alla sfera psicotica, l’istinto vitale al momento è

conservato.

In relazione a quanto su indicatole e, come denoterà dalla

documentazione clinica allegatale, il quadro clinico ha mostrato tendenza ad un

peggioramento sempre più marcato con la conseguente alterazione del

funzionamento generale e delle possibilità che la paziente possa spendersi

attivamente e continuativamente in un qualsivoglia contesto lavorativo se non

in percentuale minima e con varie accortezze terapeutiche. A tal riguardo, siamo

ad asserirle come dal profilo medico psichiatrico la paziente possegga, nostro

malgrado, tutti i requisiti necessari e sufficienti per potere beneficiare di

una rendita di invalidità completa.” (Doc. 56 E, pag. 172-173 incarto AI)

Mediante annotazione del 4 giugno 2020, il dr. __________,

psichiatra del SMR, ha osservato:

" Ho preso

visione di 22 certificati medici generici d’inabilità lavorativa redatti dallo

studio __________, di cui 17 antecedenti il rapporto SMR finale del 31.10.2019.

Si tratta della presa di posizione nota del curante. Inoltre, anche in assenza

di nozione di diagnosi e prognosi, non ho elementi per modificare la precedente

presa di posizione SMR.

Riguardo all’affermazione dell’avv. RA 1 circa la diagnosi e il

procedere del SMR, egli stesso scrive di non avere a disposizione gli atti, da

cui emerge la perizia completa ed esaustiva della dr.ssa __________ del

07.02.2019

e relativa sospensione di prestazioni da parte di __________ al

16.04.2019, a sua volta in seguito a ricezione di certificato di __________ del

18.04.2019

a firma dr.ssa __________, dr. __________ e sig. __________, in cui

sono elencate le stesse diagnosi che si ritrovano nel rapporto SMR finale del

31.10.2019

In conclusione, non emergono fatti nuovi né modificazioni

significative di fatti noti che possano fare modificare la presa di posizione

finale del SMR.” (Doc. 63)

2.9

In sede ricorsuale, il legale

dell’assicurata ha contestato che la stessa abbia ritrovato una piena capacità

lavorativa, producendo dei referti dello studio medico __________ del dr. __________,

attestanti una inabilità lavorativa dell’80% dal 1° giugno 2020 al 31 luglio

2020.

(doc. D) e dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020 (doc. E).

In corso di causa, poi, il legale ha trasmesso al TCA un ulteriore

referto, con il quale il dr. __________ ha certificato un’inabilità lavorativa

dell’80% dal 1° settembre 2020 a tempo indeterminato (doc. F).

Con annotazione del 3 settembre 2020, il dr. __________,

psichiatra del SMR, ha osservato di avere preso nota dei referti prodotti dal

legale dell’interessata, ritenendo che si tratti “di certificati generici di

inabilità lavorativa privi d’indicazione di diagnosi e prognosi. Non emergono

fatti nuovi né modificazioni significative di fatti noti che possano fare

modificare la presa di posizione finale del SMR” (doc. V/1).

L’avv. RA 1 ha poi trasmesso al TCA un nuovo certificato medico

dello studio __________, sottoscritto dal dr. __________, medico assistente,

dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, Direttore

Sanitario, e dallo psicologo __________, datato 18 settembre 2020, del seguente

tenore:

" Facendo

seguito alla sua missiva del 14 c.m. pervenutaci in data 17 c.m. nella visita

concordata con la paziente succitata, siamo di seguito ad esporle un

aggiornamento sullo stato di salute di quest’ultima citata.

Nello specifico siamo tuttora confrontati con una paziente che,

sebbene presenti una elevata compliance alla terapia, la quale è da intendersi

sotto regime di ricovero semi stazionario in day hospital, con frequenza

settimanale, lo stato di salute rimane invariato per quel che concerne la

percentuale di IL, la quale è nella misura dell’80% nei confronti della

totalità delle professioni.

Come in precedenza asseritole la prognosi, dato il complesso

quadro psicopatologico in essere, è altamente sfavorevole, questo a causa di

costante instabilità apprezzabile dai vari e costanti momenti di esacerbazione

dei sintomi con alterazione totale del funzionamento generale.

Il trattamento in vigore, come su espressole, è di natura

psichiatrica e psicoterapica intensiva, la farmacoterapia in vigore è la

seguente: topamax 200 mg 0-0-0-2; stilnox 12.5 mg 0-0-0-1; fluoxetina 20 mg

2-0-0-0.

Avvalendoci come referente teorico dell’ICD10 siamo a ribadire la

presenza dei seguenti indicatori diagnostici:

- Disturbo

di personalità emotivamente instabile tipo borderline (F60.31);

- Sindrome

depressiva ricorrente episodio di media-grave entità con sintomatologia

biologica (F31.1);

- Bulimia

nervosa (F50.2).

Dal punto di vista oggettivo, siamo confrontati con una paziente

che su presenta all’osservazione degli scriventi tuttora sufficientemente

curata nella propria persona e nell’igiene. La mimica del volto e la gestualità

lasciano trasparire stati di angoscia, inerzia, tristezza e nervosismo.

Ciononostante appare come lucida e orientata nei vari domini, purtuttavia le

capacità di critica e di giudizio sono altamente influenzate dalla struttura di

personalità in essere, la quale esprime in forma elevata il proprio carattere

alloplastico, subendo inoltre il peso dello stato depressivo, il quale concorre

nell’esacerbare l’omeostati psico-biologica intera.

Dal profilo cognitivo si apprezza come lo stato depressivo e lo

spettro dell’ansia inficino le capacità da esso dirette, purtuttavia in

paziente con livello intellettivo congruo allo sviluppo sociale e culturale.

Il linguaggio è soverchiato dalla logica affettiva e dallo stato

ansioso, apparendo a tal motivo come alternato, come anche il flusso del

pensiero, il quale è composto da contenuti inclini all’ossessione e all’interpretazione

su sfondo paranoideo.

L’aspetto timico è caratterizzato da uno stato depressivo, il

quale manifesta la sua incisività sulla vita psichica della paziente in

modalità continuativa e ricorrente con svariati episodi, essendo la paziente

estremamente fragile nei confronti di ogni pressione ambientale, le quali anche

a fronte dei limiti caratterizzati dalla struttura di personalità veicolano

continuativi stati di acuzie e ricadute su difficoltà strutturale del registro

simbolico di meglio significare in termini adattivi. Ad esso correlato si

apprezza sintomatologia biologica con incidenza nel ritmo del sonno, il quale

alterato nelle sue varie fasi preclude le naturali e funzionali capacità di

recupero necessarie ad affrontare quanto la realtà necessariamente e

quotidianamente presenta. Alterando a tal motivo ancor più in forma elevata lo

spettro dell’ansia, il quale è composta anche dalla presenza di sintomi

conversivi su capacità di tolleranza alla frustrazione scarse e totalmente

disadattive. La partecipazione emotiva alle circostanze della vita ne risulta

altamente compromessa, vivendo la paziente uno stato di ritiro dal contesto

sociale ormai da tempo apprezzato, con oltremodo una sempre più marcata

rarefazione dei rapporti.

L’istinto vitale ciononostante è conservato in assenza di sintomi

franchi afferenti alla sfera psicotica, al momento assenti ideazioni ed agiti

etero aggressivi in controllo degli impulsi sebbene non adeguato, purtuttavia

non auto e/o etero diretto se non verso oggetti o verbalmente scaricato.

Siamo a ribadire con il presente certificato come lo stato di

salute sia compromesso definitivamente e senza possibilità alcuna di

miglioramento, riteniamo, nostro malgrado, come il quadro clinico soddisfi

tutti i presupposti necessari e sufficienti per il riconoscimento di una

rendita di invalidità intera.” (Doc. G)

Al riguardo, nell’annotazione del 24 settembre 2020, il dr. Prolo

del SMR ha rilevato:

" Ho preso

visione del nuovo certificato di __________ del 18 settembre 2020, che riprende,

pressoché con le stesse parole, le osservazioni già presentate dagli stessi

curanti il 20 marzo u.s. e prese in adeguata considerazione in sede SMR.

Ribadisco che non emergono fatti nuovi né modificazioni

significative di fatti noti che possano fare modificare la presa di posizione

finale del SMR.” (Doc. XII/1)

In un ulteriore referto del 15 ottobre 2020 indirizzato al

patrocinatore dell’assicurata la dr.ssa __________, medico assistente, il dr__________

e lo psicologo ___________ hanno osservato:

" (…) in

riferimento alla sua ultima missiva del 8 c.m. siamo ad esprimere come nel

nostro ultimo rapporto sia stato ampiamente descritto lo stato di salute della

summenzionata paziente e, corredato peraltro da tutti gli indicatori che

descrivono ed aggiornano il caso clinico in questione. Sebbene il competente

SMR asserisca che “non emergono fatti nuovi né modificazioni significative di

fatti noti che possano fare modificare la presa di posizione finale”, riteniamo

che il summenzionato Servizio dovrebbe quantomeno rivalutare la paziente ed il

relativo stato di salute prima di insistere sulla propria posizione. Di fatto

siamo in presenza di un’importante alterazione oramai da tempo in essere e

oltremodo caratterizzata da assenza di prospettive di remissione.” (Doc. H)

Con annotazione del 21 ottobre 2020, il dr. __________ del SMR ha

indicato:

" (…) ho

preso visione di un ulteriore certificato di __________ del 15.10.2020 firmato

dalla dr.ssa __________, dr. __________, Sig. __________, che riporta opinioni

degli scriventi sull’operato del SMR senza alcuna indicazione medica se non un

riferimento generico ad “un’importante alterazione” non meglio precisata.

Rimangono invariate le precedenti prese di posizione del SMR.”

(Doc. XVIII/1)

2.10

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.11

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti

ulteriori approfondimenti peritali, condividere la valutazione finale del 31

ottobre 2019 del dr. __________ del SMR - a sua volta basata sulla perizia

della dr.ssa __________ - posta a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il TCA non

è, innanzitutto, in grado di stabilire, con sufficiente tranquillità, quando

sia insorto il danno alla salute invalidante dell’interessata.

Dal referto peritale della

dr.ssa __________, infatti, emerge che l’interessata soffra di un disturbo

psichico radicato e ricorrente ormai da parecchi anni, con messa in atto anche

di tentativi suicidali.

L’esperta in psichiatria,

tuttavia, nel suo referto peritale eseguito per conto di __________, si è

concentrata sull’ultimo sviluppo di un nuovo episodio depressivo a partire dal

mese di giugno-luglio 2018, senza ulteriormente indagare e stabilire il momento

nel quale ha preso inizio il danno alla salute con influsso sulla capacità

lavorativa residua.

Da notare, in proposito, che

come messo in rilievo da parte dello psichiatra curante, la presa a carico

specialistica risalga già al mese di settembre del 2016 (cfr. pag. 172 incarto

AI).

Tale aspetto, di fondamentale

importanza già solo per potere stabilire, come ricordato in precedenza (cfr.

consid. 2.6.), il metodo di calcolo da utilizzare per calcolare il grado di

invalidità, necessita quindi forzatamente di essere acclarato per il tramite di

una perizia specialistica.

Inoltre, il TCA non dispone degli elementi necessari per stabilire

se sia condivisibile, oppure no, l’apprezzamento della capacità lavorativa illustrato

dalla dr.ssa __________ nel referto peritale del 7 febbraio 2019, in maniera

prospettica per il futuro prossimo, esprimendo le percentuali di abilità

lavorativa valide presumibilmente a partire dal 16 marzo 2019 e dal 16 aprile

2019, “salvo complicazioni” (cfr. doc. 100 pag. 5 – il corsivo è della

redattrice).

Ora, come è già stato messo in evidenza ai considerandi 2.8. e

2.9., su questo aspetto agli atti figurano diffuse, circostanziate e motivate

obiezioni sollevate dallo psichiatra curante al fine di dimostrare come tali

complicazioni si siano effettivamente realizzate nel caso dell’assicurata,

rendendo inesigibile una piena ripresa di qualsivoglia attività lavorativa - si

vedano in particolare i referti dello studio __________ del 20 marzo 2020 (cfr.

pag. 172-173 incarto AI), rispettivamente del 18 settembre 2020 (cfr. doc. G) -

suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza delle

valutazioni su cui l’amministrazione ha finalmente fondato la propria

posizione.

In questo contesto, non può essere ignorato che il referto del 20

marzo 2020, con il quale gli specialisti curanti hanno in maniera dettagliata

esposto l’evolversi dalla patologia dell’interessata dal momento della presa a

carico del 2016 in poi (cfr. pag. 172-173 incarto AI), non sia mai stato

adeguatamente discusso in sede SMR, diversamente da quanto indicato dal dr. __________

nelle annotazioni del 24 settembre 2020 (cfr. doc. XII/1).

Infatti, nell’annotazione del 4 giugno 2020 il dr. __________ si è

unicamente espresso riguardo ai “22 certificati medici generici d’inabilità

lavorativa redatti dallo studio __________”, aggiungendo che “in assenza di

nozione di diagnosi e prognosi non ho elementi per modificare la precedente

presa di posizione SMR” (cfr. doc. 63).

Di tutta evidenza, quindi, lo psichiatra del SMR non ha valutato

il ben più dettagliato referto dello studio __________ del 20 marzo 2020, nel

quale non solo vengono precisate le diagnosi che affliggono l’interessata, ma

viene anche fornita una descrizione approfondita delle ripercussioni che le

stesse hanno sull’intero funzionamento dell’assicurata, del trattamento alla

quale la stessa è sottoposta e della prognosi (cfr. pag. 172-173 incarto AI).

A fronte di tale mancanza

di analisi da parte del SMR, neppure può essere seguito il dr. __________ del

SMR allorquando, nell’annotazione del 24 settembre 2020, esprimendosi a

proposito del referto dello studio __________ del 18 settembre 2020 prodotto in

corso di causa, liquida la questione indicando che il rapporto medico “riprende

pressoché con le stesse parole le osservazioni già presentate dagli stessi

curanti il 20 marzo 2020 e prese in adeguata considerazione in sede SMR” (cfr.

doc. XII/1).

Anche per tale ragione, appare indispensabile che sul tema

controverso faccia chiarezza una perizia psichiatrica indipendente, che tenga

conto anche in maniera adeguata delle certificazioni del medico curante

(ricordata al riguardo la potenziale forza probante dei rapporti del medico

curante, derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il

paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF

9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come

ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, mettendo comunque in

rilievo anche la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale;

D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales,

in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124)).

2.12

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al

considerando 2.11., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti

lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta

in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire

quale sia lo stato di salute dell’interessata e le ripercussioni dello stesso

sulla sua capacità lavorativa, precisando, inoltre, a partire da quando

sussista il danno alla salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Quindi in esito a tali complementi istruttori,

l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di

invalidità dell’assicurata.

2.13

Secondo

gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr.

500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

2.14

Nel caso di specie,

inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente,

rappresentata in causa, ha diritto all’importo di fr. 2’500.- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22

LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 25 giugno

2020 è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.6., 2.11. e 2.12. e si pronunci nuovamente sul

diritto alle prestazioni dell’assicurata.

2. Le spese per

complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti