32.2020.93
Rifiuto delle prestazioni,stabilito in applicazione del metodo misto di calcolo del grado di invalidità,non può essere confermato.Necessari ulteriori approfondimenti,sia riguardo al metodo di calcolo applicabile,sia in relazione all'insorgenza, e agli effetti sulla CL, dei disturbi invalidanti
23 novembre 2020Italiano59 min
l’orario normale di lavoro dell’azienda era di 41 ore settimanali (cfr. doc. 15).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.93
cr
Lugano
23 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1982, in
precedenza attiva quale autista presso le __________ a tempo parziale, in data 2
novembre 2018 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti,
giustificata dal fatto che “soffro di una grave depressione, soffro di bulimia,
forte ansia e nervosismo continuativo, insonnia, difficoltà a relazionarmi” (doc.
7).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 3 marzo 2020 (doc.
52), poi confermato con decisione del 25 giugno 2020, l’Ufficio AI, applicando
il metodo misto di calcolo del grado di invalidità, ha rifiutato all’assicurata
il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità insufficiente per
potere assegnare una rendita di invalidità e ritenute non date le premesse per
accordare dei provvedimenti professionali, riservata la possibilità per
l’interessata di richiedere una formazione “ad hoc” o un aiuto al collocamento
(doc. A).
1.2. Con tempestivo ricorso del 13
agosto 2020, l’assicurata, patrocinata dallo studio legale RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di
invalidità piena a partire dal 6 maggio 2018.
Sostanzialmente, il legale
ha contestato, innanzitutto, la ripartizione tra attività salariata e attività
domestica stabilita dall’Ufficio AI, rilevando come, prima del danno alla
salute, l’assicurata abbia sempre lavorato al 100%, percentuale poi ridotta a
seguito della maternità e non recuperata visti i subentrati problemi di salute,
che le hanno impedito di riprendere un’attività a tempo pieno.
Il legale ha, poi,
integralmente criticato le risultanze della valutazione peritale eseguita per
conto dell’assicuratore __________ dalla dr.ssa __________, posta a fondamento
della decisione impugnata, essendo in manifesto contrasto con la gravità della
sintomatologia messa in evidenza dallo studio __________ del dr. __________,
psichiatra curante (doc. I).
1.3. In data 8 settembre 2020, il
legale ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico, a dimostrazione
dell’attualità dell’incapacità lavorativa dell’assicurata (doc. IV + F).
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, anche alla luce della presa di posizione del SMR del 3 settembre
2020 ad essa allegata (cfr. doc. V/1), ha chiesto la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi di diritto
(doc. V).
1.5. Con osservazioni del 15
settembre 2020, l’Ufficio AI ha considerato irrilevante il rapporto medico
prodotto da controparte, in quanto “praticamente identico a quelli prodotti
dall’assicurata con il proprio gravame”, nonché generico, non sufficientemente
circostanziato e non conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza
applicabile in materia (doc. VIII).
1.6. In data 21 settembre 2020 il
legale dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medico-specialistica (doc. X + G).
1.7. Con osservazioni del 2
ottobre 2020 l’Ufficio AI ha confermato, sulla base delle considerazioni
espresse dal dr. __________ del SMR nell’annotazione del 24 settembre 2020
(doc. XII/1), la correttezza della decisione impugnata, chiedendo nuovamente la
reiezione del ricorso (doc. XII).
1.8. In data 15 ottobre 2020 il patrocinatore
della ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da
presentare, confermando integralmente quanto già espresso in precedenza (doc.
XIV).
1.9. In data 16 ottobre 2020
l’avv. RA 1 ha trasmesso un nuovo referto dello psichiatra curante (doc. XVI +
H).
1.10. Con osservazioni del 29
ottobre 2020 l’Ufficio AI ha ancora una volta chiesto la reiezione del ricorso,
ritenendo che, come rilevato dal dr. __________ del SMR nell’annotazione del 21
ottobre 2020 (cfr. doc. XVIII/1), la documentazione medica prodotta dal legale
dell’assicurata non sia atta a modificare le precedenti prese di posizione del
SMR (doc. XVIII).
Queste considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XIX), per
conoscenza.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,
in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi
pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l'assicurata, come preteso con il ricorso, abbia
diritto ad una rendita di invalidità, oppure no, come ritenuto
dall’amministrazione.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto d’incapacità di
guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC
1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In
questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art.
27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017,
precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità.
Secondo
la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività
assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di
patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività
del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande
invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere
fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un
confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI
prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7
capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI
stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di
membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza
sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte
dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro,
“Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg.
(45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni
pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica
dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) –
Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti
dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla
sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016,
si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a
un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che
soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità
dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da
terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia
domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono
invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come
mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag.
6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio
federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1°
gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici
necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività
nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività
lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se
si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte)
dietro pagamento.
È per esempio il caso di
lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della
conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia
per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si
tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti
prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi
a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per
contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima
dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una
limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi
come prima.
Ritenuto come la modifica
riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di
porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le
attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità
vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere
eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le attività da
considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza
hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande
invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1°
gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg.
spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua
inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.4. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre
determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è
stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano
il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer
5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR
2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V
504 e DTF 133 V 477.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Un’eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete
(secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro
settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate
condizioni.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione
del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo
tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è
irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima
fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata
a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità
per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la
giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al
riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Occorre altresì
ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei
diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della
stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 9C_671/2017 del 12
luglio 2018 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Infine
va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI, anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI
è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare,
conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo
modello di calcolo.
Al
riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore
equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,
risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo
per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che
contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa
anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta
del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore
della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018 (…)”.
Nelle
succitate spiegazioni dell’UFAS si legge:
" Il modello
di calcolo del metodo misto attualmente applicato è contestato già da lungo
tempo dalla dottrina, che ne critica la considerazione eccessiva del tempo
parziale nell’ambito dell’attività lucrativa (una volta per determinare
l’importo del reddito senza invalidità e poi ancora una volta nella
ponderazione in funzione del grado d’occupazione). Questo aspetto è stato
infine censurato anche dalla Corte EDU. Il modello proposto risponde a questa
critica tenendo conto sostanzialmente in egual misura del grado d’invalidità
nell’attività lucrativa e di quello nelle mansioni consuete. In questo modo si
prenderanno maggiormente in considerazione le limitazioni in ambito lavorativo,
il che comporterà di fatto un tendenziale aumento dei gradi d’invalidità rispetto
a oggi.
Il nuovo modello si rifà alla regolamentazione nell’ambito
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF), secondo la quale
per la parte relativa all’attività lucrativa il reddito senza invalidità è
calcolato in riferimento a un ipotetico impiego a tempo pieno. La critica mossa
a questo metodo è che tiene conto di un reddito che l’assicurato non avrebbe
conseguito neanche senza limitazioni dovute a ragioni di salute, ma in realtà
sia in ambito AINF sia in ambito AI sono applicati dei correttivi per
considerare il reddito effettivamente conseguito: nel caso dell’AINF,
l’ammontare della rendita dipende dall’effettivo guadagno assicurato, mentre
nel caso dell’AI il correttivo consiste nel fatto che l’ammontare della rendita
varia in funzione del reddito medio sul quale sono stati versati i contributi
sociali.
Il modello proposto garantisce inoltre automaticamente che si
tenga sistematicamente conto delle interazioni tra attività lucrativa ed
economia domestica nell’ottica di una maggiore conciliabilità tra famiglia e
lavoro. Per determinare il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività
lucrativa si partirà da un ipotetico impiego a tempo pieno. Allo stesso modo,
l’attività nell’ambito delle mansioni consuete verrà calcolata come per gli assicurati
occupati a tempo pieno nelle mansioni consuete.” (Parte II, punto. 1.1.1, pag.
5).
2.5. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa.
Ad
esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava
un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse
subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita.
Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.
A
nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per
esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del
mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità
economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto
2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth,
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e
60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg
1999, pag. 190).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA
Fatti
I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va
ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione
si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata
dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,
op. cit., pag. 190-191).
2.6. Nella
presente fattispecie, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha applicato il
metodo misto, considerando l’assicurata salariata al 50% e casalinga al 50%. La
giustificazione fornita dall’amministrazione per tale ripartizione è stata che:
“stando alla documentazione acquisita in sede d’istruttoria, così come al fatto
che la Signora RI 1 è stata iscritta in disoccupazione a metà tempo, si reputa
corretto valutare la sua quota parte quale persona salariata nella misura del
50%. Ne consegue che il rimanente 50% sia da considerare quale impegno da lei
dedicato alle sue abituali mansioni nella conduzione dell’economia domestica
(attività di casalinga)” (cfr. doc. A).
Tale suddivisione è stata
contestata dal patrocinatore dell’assicurata, il quale ha sottolineato come
l’interessata non sia mai stata iscritta in disoccupazione al 50%. Ella ha, al
massimo, beneficiato della possibilità di svolgere dei programmi occupazionali,
in una misura non superiore al 20%. Il legale ha, inoltre, rilevato che
l’interessata ha sempre svolto nella misura del 100% la sua professione di
autista, prima di ridurre il tempo di lavoro a seguito della maternità,
aggiungendo che “prima che potesse tornare ad essere occupata al 100%
nell’attività di conducente di autobus, la qui ricorrente è purtroppo caduta,
senza che vi siano ad oggi mai stati elementi che permettano di immaginare un
ritorno alla normalità, in una profonda e duratura depressione” (doc. I).
Nella risposta di causa,
l’amministrazione ha confermato la correttezza dell’applicazione, nel caso
concreto, del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, secondo una
ripartizione 50% salariata e 50% casalinga, indicando che “l’assicurata il 19
luglio 2019 ha presentato una domanda d’indennità di disoccupazione ritenendosi
disposta e capace a lavorare dal 1° luglio 2019 a tempo parziale, ovverossia
nella percentuale del 50% (cfr. anche in tal senso il doc. 48 (primo paragrafo)
e 51 (punto 2b) incarto AI nonché le ricerche di lavoro (per un’occupazione a
tempo parziale) effettuate dalla signora RI 1 sub doc. 74 incarto DISO)” (doc.
V).
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale non è in grado, senza che prima vengano svolti ulteriori
approfondimenti, di stabilire con la necessaria tranquillità né se prima del
danno alla salute l’assicurata fosse da considerare una lavoratrice a tempo
pieno oppure a tempo parziale (e in questa seconda ipotesi, in quale misura),
né se l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe ripreso la propria
attività al 100%, o in misura parziale (e, in questa seconda evenienza, in
quale percentuale).
Dalla documentazione agli atti,
infatti, emergono elementi contraddittori, i quali non permettono di trarre
delle convincenti conclusioni al riguardo.
Nella domanda di prestazioni AI
del 2 novembre 2018, l’assicurata ha indicato, quale attività lucrativa, quella
di autista di autopostale “al 30% in questo ultimo anno” (cfr. doc. 7, punto
5.4.).
Dal questionario per il datore
di lavoro, compilato in data 3 dicembre 2018, risulta che l’inizio del rapporto
lavorativo è stato il 1° dicembre 2017 e che il grado di occupazione
dell’interessata era, dal 1° gennaio 2018, di 15 ore settimanali, mentre
l’orario normale di lavoro dell’azienda era di 41 ore settimanali (cfr. doc. 15).
Nella
notifica di incapacità lavorativa del 29 maggio 2018 a __________, al
contrario, il datore di lavoro ha indicato che l’assicurata, assunta dal 1°
dicembre 2017 a tempo indeterminato, aveva un grado di occupazione del 100% con
un orario di lavoro di 41 ore settimanali (cfr. doc. 75).
Nel
referto peritale psichiatrico del 7 febbraio 2019, la dr.ssa __________ ha indicato
che “l’assicurata lavora presso le __________ come autista di bus al 100% da 1
anno” (cfr. doc. 100).
In data 18 giugno 2019 l’amministrazione ha invitato l’assicurata
a precisare in quale misura avrebbe svolto la propria attività lavorativa senza
l’insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. 33).
In una annotazione per l’incarto del 26 giugno 2019, il
funzionario incaricato ha osservato:
" In
riferimento alla mia richiesta del 18.06.2019 vengo contattato dall’assicurata
che mi riferisce che il 1.12.2017 ha iniziato l’attività presso __________ al
50% e, dal mese successivo, ha sempre lavorato al 37% (di regola il lunedì e il
venerdì). Attualmente sta lavorando al 15% unicamente in officina, il rapporto
di impiego sarà però sciolto a breve in quanto con il DL hanno recentemente
siglato un documento di accordo in tal senso.” (Doc. 34)
Con
scritto del 3 agosto 2019 l’assicurata ha risposto:
" In
riferimento alla vostra lettera rispondo alle vostre domande.
1) Se non fosse
intervenuto il danno alla salute, in quale misura avrebbe svolto un’attività
lucrativa? (p.f. motivare la risposta)
Avrei svolto la mia attività
lavorativa svolta in precedenza, in misura compatibile con l’organizzazione
famigliare.
2) In caso di
risposta affermativa:
a. Che tipo di attività
avrebbe svolto?
Conducente.
b. A partire da
quando avrebbe lavorato in misura superiore all’attuale grado di occupazione?
Non appena avessi avuto disponibilità
compatibili con l’organizzazione famigliare.
c. Presso
quale datore di lavoro avrebbe presumibilmente lavorato?
__________.
d. Con quale orario
giornaliero rispettivamente settimanale?
Orario diurno.
e. È stata iscritta
ad una cassa di disoccupazione o ad un ufficio regionale di collocamento? Se
sì, voglia indicarci il nome e l’indirizzo.
Di recente mi sono iscritta, ma
essendo in malattia non posso effettuare ricerche di lavoro.
f. Ha
effettuato ricerche di lavoro?
–
g. Chi si sarebbe
occupato della cura dei figli in sua assenza? (nome della persona, grado di
parentela, luogo di domicilio)
Nonni materni e nonni paterni __________
e __________, __________ e __________.” (Doc. 35)
Con annotazione del 18 ottobre 2019, il funzionario incaricato ha
indicato che “in riferimento allo scritto che ci ha reso il 5.8.2019 e che è
iscritta in disoccupazione al 50% dal 1.7.2019, sarà ora da valutare quale
salariata a metà tempo” (cfr. doc. 43).
Nell’annotazione per l’incarto del 4 novembre 2019, il funzionario
incaricato ha poi ribadito che “da quanto comunicatoci dall’assicurata il
26.06.2019, dal suo scritto del 5.08.2019, dalla richiesta di disoccupazione e
da quanto comunicato dall’ex DL alla disoccupazione si ritiene ora corretto
valutare la signora RI 1 quale persona salariata al 100%” (doc. 48).
Infine, dal rapporto del 28 febbraio 2020 redatto in occasione
dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica del 25
febbraio 2020, risulta che:
" L’assicurata
afferma che, in assenza del danno alla salute, avrebbe sicuramente cercato di
reinserirsi nel mondo del lavoro, probabilmente solo a tempo parziale, in
qualità di autista di autobus. La figlia frequenta ora la scuola dell’infanzia
a __________ dove rimane dalle 8.30/9.00 fino alle 15.30. La signora RI 1, che
è attualmente impegnata, due giorni alla settimana, con un piano occupazionale,
afferma di avere il sostegno da parte della sorella del compagno (zia) e di una
vicina di casa (entrambe a pagamento) che si occupano di __________ ospitandola
la mattina per la colazione (poiché l’assicurata spostandosi con i mezzi
pubblici deve partire molto presto) e durante il pomeriggio terminato l’asilo.
La signora RI 1 afferma inoltre di potere eventualmente contare
anche sull’aiuto da parte dei nonni paterni che in passato sono già
intervenuti, occupandosi della nipotina nei periodi dove l’assicurata è stata
ricoverata o quando era troppo debole per accudire in modo adeguato.” (Doc. 51)
Ora, posto che in data 25 settembre 2019 è stato rifiutato
all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione, essendo ella
totalmente inabile al lavoro come attestato dal suo psichiatra curante (cfr.
doc. 73), il ragionamento seguito dal funzionario incaricato a questo proposito
per giustificare l’applicazione del metodo misto secondo la ripartizione “50%
salariata - 50% casalinga” appare privo di fondamento.
Inoltre, anche il riferimento fatto dal funzionario incaricato
alle indicazioni fornite dall’assicurata stessa non può essere considerato dal
TCA né esaustivo, né convincente, non chiarendo quale fosse la percentuale lavorativa
dell’assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute e neppure quale
sarebbe stata la sua volontà qualora quest’ultimo non fosse insorto. Il fatto
che ella avrebbe certamente cercato di reinserirsi, “probabilmente a tempo
parziale”, non fornisce, infatti, elementi concludenti riguardo alla
percentuale di reinserimento alla quale l’interessata, senza l’insorgenza del
danno alla salute, avrebbe ambito, tenendo anche conto del fatto che la sua
bambina resta all’asilo durante tutta la giornata.
Per tali ragioni, gli atti vanno quindi rinviati
all’amministrazione affinché chiarisca la questione in discussione, così da
potere determinare il metodo di valutazione dell’invalidità applicabile al caso
di specie.
Per fare ciò, importanza fondamentale rivestirà il potere
stabilire, come meglio indicato qui di seguito (cfr. consid. 2.11.), a partire
da quando l’assicurata presenta una patologia invalidante (visto che la stessa
è in cura psichiatrica a partire dal settembre 2016, secondo quanto indicato nella
domanda di prestazioni, doc. 7, e confermato dallo psichiatra curante, cfr. pag.
172 inc. AI).
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03
del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare
e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In
due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine,
nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il
Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141
V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni
caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite
partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena
il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato
stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova
prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per
esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da
medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467,
1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA
32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la
sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute
invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica
o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora
invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla
base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa
invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),
fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai
trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione
delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2,
l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti
i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10
agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,
consid. 2.1 ivi citato).
2.8. Al
fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata, l’amministrazione ha
chiesto una valutazione al proprio SMR.
Nel
rapporto finale del 31 ottobre 2019, la dr.ssa med. __________ e il dr. med. __________,
psichiatra del SMR, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “1. sindrome depressiva ricorrente: episodio depressivo di
gravità media (F31.1); primo episodio dopo IVG, a 28 anni, postpartale e dal
06/07.2018; Clinica __________ dal 09.08.2018 al 17.09.2018 dopo tentativo
suicidale posto in atto, abuso di sostanze medicamentose e di alcool; __________
6 mesi dopo per nuovo tentativo di suicidio; 2. disturbo di personalità
emotivamente instabile, tipo borderline F60.31; 3. disturbo dell’alimentazione:
bulimia nervosa F50.2” e, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità
lavorativa, quella di “IVG circa 2005”, hanno considerato l’assicurata
totalmente inabile al lavoro nell’abituale attività “dal 9 agosto 2018 e
continua”. Essi hanno precisato che “inizio IL: perizia della dr.ssa __________”,
mentre riguardo al fatto che l’IL perduri hanno indicato che “sotto terapia di
Antabus non è consentita la guida di mezzi pesanti o di autobus”.
Quanto
alla capacità lavorativa in attività adatte, i medici del SMR hanno considerato
l’assicurata totalmente inabile al lavoro dal 9 agosto 2018; inabile al lavoro
all’80% dal 16 gennaio 2019; inabile al lavoro al 70% dal 1° febbraio 2019;
inabile al lavoro al 50% dal 16 marzo 2019 e, infine, totalmente abile al
lavoro dal 16 aprile 2019 (doc. 44).
Tali
considerazioni del SMR si basano, a loro volta, sulla valutazione peritale
psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ per conto di __________.
Nel
referto peritale del 7 febbraio 2019, la dr.ssa __________ ha posto le diagnosi
psichiatriche con influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo
attualmente di media gravità in sindrome depressiva ricorrente (F31.1);
disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo Borderline (F60.31);
bulimia nervosa (F50.2)” (doc. 100).
L’esperta in psichiatria ha rilevato come l’interessata presenti
degli episodi depressivi ricorrenti fin dall’età di 23 anni, comparsi a seguito
di un’interruzione volontaria di gravidanza, poi ripresentatisi all’età di 28
anni, ripetutisi dopo il parto e, da ultimo, in corso a partire dal mese di giugno-luglio
2018.
Esprimendosi, quindi, a proposito della capacità lavorativa nella
precedente attività di autista, la dr.ssa __________ ha considerato che
“l’assicurata non si sente al momento ancora in grado di guidare autobus. Dal
lato medico psichiatrico non assume farmaci che la rendono inidonea alla guida.
Con il datore di lavoro ha concordato di riprendere l’attività lavorativa al
30% dal 1.2.2019 non come autista di autobus, ma come impiegata
nell’autorimessa (pulizia veicoli)”.
Quanto alla capacità lavorativa esigibile dal profilo medico
nell’ambito di un’attività adeguata, la dr.ssa __________ ha considerato che
“dal lato medico psichiatrico visti i disturbi mentali e psichici riscontrati,
l’incapacità lavorativa al 70% è sicuramente giustificata per altre 5 settimane
e cioè fino al 15 marzo 2019. Dal 16 marzo 2019, salvo complicazioni,
l’assicurata è da considerare inabile al 50% e abile al 100% dal 16 aprile
2019” (cfr. doc. 100).
In sede di osservazioni contro il progetto di rifiuto delle
prestazioni del 3 marzo 2020, il legale ha trasmesso, a conferma della gravità
del quadro clinico dell’interessata e della sua conseguente e continuativa elevata
incapacità lavorativa, un referto medico psichiatrico del 20 marzo 2020 da
parte dello studio __________ del dr. __________, del seguente tenore:
Considerandi
" (…) facendo
seguito alla sua del 17 c.m., siamo ad esporle come la summenzionata sia nostra
paziente dal 30.09.2016. Specificatamente lo stato di salute mentale attuale
pregiudica la Cl, come del resto potrà denotare dalla documentazione alla
presente allegata, nella misura dell’80% da lungo tempo. Le prospettive di
remissione, dato il complesso quadro psicopatologico in essere, appaiono come
scarse e pregiudicate dalla costante instabilità e dal continuo presentarsi di
acuzie e ricadute, deducibili tra l’altro dalla storia clinica pregressa e
dalla relativa discrepanza tra la funzionalità remota e quella attuale.
La paziente è seguita presso il nostro centro con un trattamento
di tipologia semi-stazionaria in ospedale psichiatrico di giorno con seguito
psicoterapeutico e psichiatrico.
La farmacoterapia attualmente in vigore è la seguente: topamax 200
mg 0-0-0-2; stilnox 12.5 mg 0-0-0-1; fluoxetina 20 mg 2-0-0-0.
Avvalendoci come referente teorico dell’ICD-10 siamo a condividerle
le seguenti diagnosi:
- Disturbo
di personalità emotivamente instabile tipo borderline (F60.31);
- Sindrome
depressiva ricorrente episodio di media-grave entità con sintomatologia
biologica (F31.1);
- Bulimia
nervosa (F50.2).
A livello oggettivo la paziente appare disponibile e collaborativa
alla terapia, è sufficientemente curata nella propria persona e nell’igiene, la
mimica e la gestualità sono in prevalenza caratterizzate dal lasciar trasparire
stati di angoscia, tristezza, inerzia, annichilimento e rassegnazione. Ciò a
fronte della logica affettivo/emotiva, la quale soverchia nella propria
interezza il funzionamento generale della paziente. Purtuttavia ella appare
come lucida ed orientata nei vari domini, cionondimeno le capacità di critica e
di giudizio sono alterate e proprie del quadro borderline e depressivo in
essere. Il funzionamento cognitivo è congruo alla timia, anzichenò il livello
intellettivo è adeguato allo sviluppo sociale e culturale.
Il linguaggio è rallentato, come anche il flusso del pensiero, purtuttavia
suscettibile di manifestazioni diametralmente opposte e, questo, in relazione
al quadro ansioso. I suoi contenuti sono caratterizzati dalla presenza di ossessioni
relative al contesto socio-relazionale e familiare, ad esso sono coadiuvate
invalidanti perseverazioni delle idee e ruminazioni, incastonate sull’evidente
disturbo di personalità, il quale porta la paziente all’interpretazione ed alla
paranoia.
L’umore è alterato e caratterizzato da un’importante deflessione,
la quale risulta come ricorrente e continuativa, come del resto è riscontrabile
dai vari precedenti episodi maggiori, i quali hanno concorso nel rendere
fragile e labile la propria affettività, la quale è debilitata dalla seguente
sintomatologia: labilità affettiva, anedonia, astenia, abulia, inerzia,
autostima debilitata, pensieri autosvalutativi, passività, ideazioni
anti-conservative al momento attuale non franche, ideazioni ed agiti
auto-aggressivi. La partecipazione emotiva alle circostanze della vita risulta
come nella propria interezza alterata e pertanto pregiudicata da quanto su
espresso.
Lo spettro ansiogeno risulta anch’esso come responsabile di
alterazione importante, manifestandosi come generalizzato e pervasivo alla
pluralità degli aspetti della vita, cionondimeno ad esso correlato si apprezza
la presenza di manifestazioni epifenomeniche quali attacchi di panico. La
tolleranza alla frustrazione è seriamente compromessa ed alterata, accompagnata
essa peraltro da capacità di resilienza esaurite e responsabili delle
summenzionate acuzie. Anche il ritmo sonno-veglia è alterato nelle sue varie
fasi, non permettendo alla paziente il normale e funzionale recupero delle
risorse, necessarie e sufficienti per affrontare la quotidianità e ristabilire
una minima e basilare omeostasi psico-biologica. Cionondimeno sono assenti
sintomi franchi afferenti alla sfera psicotica, l’istinto vitale al momento è
conservato.
In relazione a quanto su indicatole e, come denoterà dalla
documentazione clinica allegatale, il quadro clinico ha mostrato tendenza ad un
peggioramento sempre più marcato con la conseguente alterazione del
funzionamento generale e delle possibilità che la paziente possa spendersi
attivamente e continuativamente in un qualsivoglia contesto lavorativo se non
in percentuale minima e con varie accortezze terapeutiche. A tal riguardo, siamo
ad asserirle come dal profilo medico psichiatrico la paziente possegga, nostro
malgrado, tutti i requisiti necessari e sufficienti per potere beneficiare di
una rendita di invalidità completa.” (Doc. 56 E, pag. 172-173 incarto AI)
Mediante annotazione del 4 giugno 2020, il dr. __________,
psichiatra del SMR, ha osservato:
" Ho preso
visione di 22 certificati medici generici d’inabilità lavorativa redatti dallo
studio __________, di cui 17 antecedenti il rapporto SMR finale del 31.10.2019.
Si tratta della presa di posizione nota del curante. Inoltre, anche in assenza
di nozione di diagnosi e prognosi, non ho elementi per modificare la precedente
presa di posizione SMR.
Riguardo all’affermazione dell’avv. RA 1 circa la diagnosi e il
procedere del SMR, egli stesso scrive di non avere a disposizione gli atti, da
cui emerge la perizia completa ed esaustiva della dr.ssa __________ del
07.02.2019
e relativa sospensione di prestazioni da parte di __________ al
16.04.2019, a sua volta in seguito a ricezione di certificato di __________ del
18.04.2019
a firma dr.ssa __________, dr. __________ e sig. __________, in cui
sono elencate le stesse diagnosi che si ritrovano nel rapporto SMR finale del
31.10.2019
In conclusione, non emergono fatti nuovi né modificazioni
significative di fatti noti che possano fare modificare la presa di posizione
finale del SMR.” (Doc. 63)
2.9
In sede ricorsuale, il legale
dell’assicurata ha contestato che la stessa abbia ritrovato una piena capacità
lavorativa, producendo dei referti dello studio medico __________ del dr. __________,
attestanti una inabilità lavorativa dell’80% dal 1° giugno 2020 al 31 luglio
2020.
(doc. D) e dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020 (doc. E).
In corso di causa, poi, il legale ha trasmesso al TCA un ulteriore
referto, con il quale il dr. __________ ha certificato un’inabilità lavorativa
dell’80% dal 1° settembre 2020 a tempo indeterminato (doc. F).
Con annotazione del 3 settembre 2020, il dr. __________,
psichiatra del SMR, ha osservato di avere preso nota dei referti prodotti dal
legale dell’interessata, ritenendo che si tratti “di certificati generici di
inabilità lavorativa privi d’indicazione di diagnosi e prognosi. Non emergono
fatti nuovi né modificazioni significative di fatti noti che possano fare
modificare la presa di posizione finale del SMR” (doc. V/1).
L’avv. RA 1 ha poi trasmesso al TCA un nuovo certificato medico
dello studio __________, sottoscritto dal dr. __________, medico assistente,
dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, Direttore
Sanitario, e dallo psicologo __________, datato 18 settembre 2020, del seguente
tenore:
" Facendo
seguito alla sua missiva del 14 c.m. pervenutaci in data 17 c.m. nella visita
concordata con la paziente succitata, siamo di seguito ad esporle un
aggiornamento sullo stato di salute di quest’ultima citata.
Nello specifico siamo tuttora confrontati con una paziente che,
sebbene presenti una elevata compliance alla terapia, la quale è da intendersi
sotto regime di ricovero semi stazionario in day hospital, con frequenza
settimanale, lo stato di salute rimane invariato per quel che concerne la
percentuale di IL, la quale è nella misura dell’80% nei confronti della
totalità delle professioni.
Come in precedenza asseritole la prognosi, dato il complesso
quadro psicopatologico in essere, è altamente sfavorevole, questo a causa di
costante instabilità apprezzabile dai vari e costanti momenti di esacerbazione
dei sintomi con alterazione totale del funzionamento generale.
Il trattamento in vigore, come su espressole, è di natura
psichiatrica e psicoterapica intensiva, la farmacoterapia in vigore è la
seguente: topamax 200 mg 0-0-0-2; stilnox 12.5 mg 0-0-0-1; fluoxetina 20 mg
2-0-0-0.
Avvalendoci come referente teorico dell’ICD10 siamo a ribadire la
presenza dei seguenti indicatori diagnostici:
- Disturbo
di personalità emotivamente instabile tipo borderline (F60.31);
- Sindrome
depressiva ricorrente episodio di media-grave entità con sintomatologia
biologica (F31.1);
- Bulimia
nervosa (F50.2).
Dal punto di vista oggettivo, siamo confrontati con una paziente
che su presenta all’osservazione degli scriventi tuttora sufficientemente
curata nella propria persona e nell’igiene. La mimica del volto e la gestualità
lasciano trasparire stati di angoscia, inerzia, tristezza e nervosismo.
Ciononostante appare come lucida e orientata nei vari domini, purtuttavia le
capacità di critica e di giudizio sono altamente influenzate dalla struttura di
personalità in essere, la quale esprime in forma elevata il proprio carattere
alloplastico, subendo inoltre il peso dello stato depressivo, il quale concorre
nell’esacerbare l’omeostati psico-biologica intera.
Dal profilo cognitivo si apprezza come lo stato depressivo e lo
spettro dell’ansia inficino le capacità da esso dirette, purtuttavia in
paziente con livello intellettivo congruo allo sviluppo sociale e culturale.
Il linguaggio è soverchiato dalla logica affettiva e dallo stato
ansioso, apparendo a tal motivo come alternato, come anche il flusso del
pensiero, il quale è composto da contenuti inclini all’ossessione e all’interpretazione
su sfondo paranoideo.
L’aspetto timico è caratterizzato da uno stato depressivo, il
quale manifesta la sua incisività sulla vita psichica della paziente in
modalità continuativa e ricorrente con svariati episodi, essendo la paziente
estremamente fragile nei confronti di ogni pressione ambientale, le quali anche
a fronte dei limiti caratterizzati dalla struttura di personalità veicolano
continuativi stati di acuzie e ricadute su difficoltà strutturale del registro
simbolico di meglio significare in termini adattivi. Ad esso correlato si
apprezza sintomatologia biologica con incidenza nel ritmo del sonno, il quale
alterato nelle sue varie fasi preclude le naturali e funzionali capacità di
recupero necessarie ad affrontare quanto la realtà necessariamente e
quotidianamente presenta. Alterando a tal motivo ancor più in forma elevata lo
spettro dell’ansia, il quale è composta anche dalla presenza di sintomi
conversivi su capacità di tolleranza alla frustrazione scarse e totalmente
disadattive. La partecipazione emotiva alle circostanze della vita ne risulta
altamente compromessa, vivendo la paziente uno stato di ritiro dal contesto
sociale ormai da tempo apprezzato, con oltremodo una sempre più marcata
rarefazione dei rapporti.
L’istinto vitale ciononostante è conservato in assenza di sintomi
franchi afferenti alla sfera psicotica, al momento assenti ideazioni ed agiti
etero aggressivi in controllo degli impulsi sebbene non adeguato, purtuttavia
non auto e/o etero diretto se non verso oggetti o verbalmente scaricato.
Siamo a ribadire con il presente certificato come lo stato di
salute sia compromesso definitivamente e senza possibilità alcuna di
miglioramento, riteniamo, nostro malgrado, come il quadro clinico soddisfi
tutti i presupposti necessari e sufficienti per il riconoscimento di una
rendita di invalidità intera.” (Doc. G)
Al riguardo, nell’annotazione del 24 settembre 2020, il dr. Prolo
del SMR ha rilevato:
" Ho preso
visione del nuovo certificato di __________ del 18 settembre 2020, che riprende,
pressoché con le stesse parole, le osservazioni già presentate dagli stessi
curanti il 20 marzo u.s. e prese in adeguata considerazione in sede SMR.
Ribadisco che non emergono fatti nuovi né modificazioni
significative di fatti noti che possano fare modificare la presa di posizione
finale del SMR.” (Doc. XII/1)
In un ulteriore referto del 15 ottobre 2020 indirizzato al
patrocinatore dell’assicurata la dr.ssa __________, medico assistente, il dr__________
e lo psicologo ___________ hanno osservato:
" (…) in
riferimento alla sua ultima missiva del 8 c.m. siamo ad esprimere come nel
nostro ultimo rapporto sia stato ampiamente descritto lo stato di salute della
summenzionata paziente e, corredato peraltro da tutti gli indicatori che
descrivono ed aggiornano il caso clinico in questione. Sebbene il competente
SMR asserisca che “non emergono fatti nuovi né modificazioni significative di
fatti noti che possano fare modificare la presa di posizione finale”, riteniamo
che il summenzionato Servizio dovrebbe quantomeno rivalutare la paziente ed il
relativo stato di salute prima di insistere sulla propria posizione. Di fatto
siamo in presenza di un’importante alterazione oramai da tempo in essere e
oltremodo caratterizzata da assenza di prospettive di remissione.” (Doc. H)
Con annotazione del 21 ottobre 2020, il dr. __________ del SMR ha
indicato:
" (…) ho
preso visione di un ulteriore certificato di __________ del 15.10.2020 firmato
dalla dr.ssa __________, dr. __________, Sig. __________, che riporta opinioni
degli scriventi sull’operato del SMR senza alcuna indicazione medica se non un
riferimento generico ad “un’importante alterazione” non meglio precisata.
Rimangono invariate le precedenti prese di posizione del SMR.”
(Doc. XVIII/1)
2.10
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.11
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti
ulteriori approfondimenti peritali, condividere la valutazione finale del 31
ottobre 2019 del dr. __________ del SMR - a sua volta basata sulla perizia
della dr.ssa __________ - posta a fondamento della decisione impugnata.
Nel caso di specie, il TCA non
è, innanzitutto, in grado di stabilire, con sufficiente tranquillità, quando
sia insorto il danno alla salute invalidante dell’interessata.
Dal referto peritale della
dr.ssa __________, infatti, emerge che l’interessata soffra di un disturbo
psichico radicato e ricorrente ormai da parecchi anni, con messa in atto anche
di tentativi suicidali.
L’esperta in psichiatria,
tuttavia, nel suo referto peritale eseguito per conto di __________, si è
concentrata sull’ultimo sviluppo di un nuovo episodio depressivo a partire dal
mese di giugno-luglio 2018, senza ulteriormente indagare e stabilire il momento
nel quale ha preso inizio il danno alla salute con influsso sulla capacità
lavorativa residua.
Da notare, in proposito, che
come messo in rilievo da parte dello psichiatra curante, la presa a carico
specialistica risalga già al mese di settembre del 2016 (cfr. pag. 172 incarto
AI).
Tale aspetto, di fondamentale
importanza già solo per potere stabilire, come ricordato in precedenza (cfr.
consid. 2.6.), il metodo di calcolo da utilizzare per calcolare il grado di
invalidità, necessita quindi forzatamente di essere acclarato per il tramite di
una perizia specialistica.
Inoltre, il TCA non dispone degli elementi necessari per stabilire
se sia condivisibile, oppure no, l’apprezzamento della capacità lavorativa illustrato
dalla dr.ssa __________ nel referto peritale del 7 febbraio 2019, in maniera
prospettica per il futuro prossimo, esprimendo le percentuali di abilità
lavorativa valide presumibilmente a partire dal 16 marzo 2019 e dal 16 aprile
2019, “salvo complicazioni” (cfr. doc. 100 pag. 5 – il corsivo è della
redattrice).
Ora, come è già stato messo in evidenza ai considerandi 2.8. e
2.9., su questo aspetto agli atti figurano diffuse, circostanziate e motivate
obiezioni sollevate dallo psichiatra curante al fine di dimostrare come tali
complicazioni si siano effettivamente realizzate nel caso dell’assicurata,
rendendo inesigibile una piena ripresa di qualsivoglia attività lavorativa - si
vedano in particolare i referti dello studio __________ del 20 marzo 2020 (cfr.
pag. 172-173 incarto AI), rispettivamente del 18 settembre 2020 (cfr. doc. G) -
suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza delle
valutazioni su cui l’amministrazione ha finalmente fondato la propria
posizione.
In questo contesto, non può essere ignorato che il referto del 20
marzo 2020, con il quale gli specialisti curanti hanno in maniera dettagliata
esposto l’evolversi dalla patologia dell’interessata dal momento della presa a
carico del 2016 in poi (cfr. pag. 172-173 incarto AI), non sia mai stato
adeguatamente discusso in sede SMR, diversamente da quanto indicato dal dr. __________
nelle annotazioni del 24 settembre 2020 (cfr. doc. XII/1).
Infatti, nell’annotazione del 4 giugno 2020 il dr. __________ si è
unicamente espresso riguardo ai “22 certificati medici generici d’inabilità
lavorativa redatti dallo studio __________”, aggiungendo che “in assenza di
nozione di diagnosi e prognosi non ho elementi per modificare la precedente
presa di posizione SMR” (cfr. doc. 63).
Di tutta evidenza, quindi, lo psichiatra del SMR non ha valutato
il ben più dettagliato referto dello studio __________ del 20 marzo 2020, nel
quale non solo vengono precisate le diagnosi che affliggono l’interessata, ma
viene anche fornita una descrizione approfondita delle ripercussioni che le
stesse hanno sull’intero funzionamento dell’assicurata, del trattamento alla
quale la stessa è sottoposta e della prognosi (cfr. pag. 172-173 incarto AI).
A fronte di tale mancanza
di analisi da parte del SMR, neppure può essere seguito il dr. __________ del
SMR allorquando, nell’annotazione del 24 settembre 2020, esprimendosi a
proposito del referto dello studio __________ del 18 settembre 2020 prodotto in
corso di causa, liquida la questione indicando che il rapporto medico “riprende
pressoché con le stesse parole le osservazioni già presentate dagli stessi
curanti il 20 marzo 2020 e prese in adeguata considerazione in sede SMR” (cfr.
doc. XII/1).
Anche per tale ragione, appare indispensabile che sul tema
controverso faccia chiarezza una perizia psichiatrica indipendente, che tenga
conto anche in maniera adeguata delle certificazioni del medico curante
(ricordata al riguardo la potenziale forza probante dei rapporti del medico
curante, derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il
paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF
9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come
ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, mettendo comunque in
rilievo anche la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale;
D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales,
in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124)).
2.12
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al
considerando 2.11., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti
lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta
in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire
quale sia lo stato di salute dell’interessata e le ripercussioni dello stesso
sulla sua capacità lavorativa, precisando, inoltre, a partire da quando
sussista il danno alla salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Quindi in esito a tali complementi istruttori,
l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di
invalidità dell’assicurata.
2.13
Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr.
500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.
2.14
Nel caso di specie,
inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a
DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente,
rappresentata in causa, ha diritto all’importo di fr. 2’500.- a titolo di
ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22
LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 25 giugno
2020 è annullata.
§§ Gli atti
sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.6., 2.11. e 2.12. e si pronunci nuovamente sul
diritto alle prestazioni dell’assicurata.
2. Le spese per
complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti