32.2020.94
Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni presentata dopo rifiuto di due anni prima. Decisione confermata, l'assicurata non avendo reso verosimile un cambiamento signirficativo delle sue condizioni
24 novembre 2020Italiano21 min
diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.94
FC
Lugano
24 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 17 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1968, da ultimo attiva al 50% come cameriera, nel mese di aprile
2018 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando quale
danno alla salute problematiche psichiche. Eseguiti i necessari accertamenti
medici ed economici, con decisione del 14 dicembre 2018, preavvisata il 31
ottobre 2018 – sulla base di una perizia psichiatrica a cura del __________
del 28 settembre 2018 e della valutazione del medico SMR –, l’Ufficio AI
ha negato il diritto a prestazioni, considerato come a fonte di un’inabilità
lavorativa del 30% sia come cameriera che in altre attività adeguate, dal
giugno 2017, ne discendeva un grado d’invalidità del 18% (doc. AI 29).
Questa
decisione, contestata dall’assicurato, rappresentato dall’ avv. __________, è
stata confermata dal TCA mediante pronuncia del 27 gennaio 2020 (inc. 32.2019.34).
1.2. Il
10 marzo 2020 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni, senza
allegare alcuna documentazione medica.
L’amministrazione
ha quindi preavvisato il 22 aprile 2020 la non entrata in materia sulla nuova domanda.
A tale progetto si è opposta l’assicurata, tramite l’avv. __________,
producendo un certificato redatto il 7 maggio 2020 dal dr. __________ (doc. AI
42).
Raccolto
il parere del medico SMR, che ha concluso che la certificazione prodotta non
evidenziava fatti nuovi o modificazioni significative di fatti noti tali da
modificare la precedente presa di posizione dell’amministrazione (doc. AI 45),
Fatti
il 17 giugno 2020 l’amministrazione ha confermato la non entrata in materia.
Secondo l’amministrazione, l’assicurata non aveva dimostrato una rilevante
modifica delle circostanze rispetto alla precedente decisione di diniego (doc.
AI 46).
1.3. Contro
suddetta decisione insorge l’interessata, ribadendo il peggioramento delle sue
condizioni psichiatriche, riferendosi ai rapporti medici del dr. __________, e
chiedendo quindi l’entrata nel merito della sua domanda di prestazioni.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso, non
avendo l’assicurata reso plausibile che la sua capacità lavorativa si sia
modificata, segnatamente ridotta, in modo tale da influire in misura rilevante
sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto a prestazioni.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).
nel
merito
2.2. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non
entrata in materia, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se
l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito
della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa
ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a;
RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3.
Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o
il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per
grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il
grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una
grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere
diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto
se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3
OAI).
Se
una richiesta di prestazioni è stata
rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.
1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di
questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi
su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata
rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011
del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STF non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STF del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In
DTF 130 V 64, il TF ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.
consid. 5.2.5).
Va
ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF
8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato
che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella
nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve
perlomeno fare riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo
secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve
impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono
invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda
(cfr. consid. 3.2).
2.5. Nell’ambito
dell’esame della prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel mese
di aprile 2018, con la quale l’assicurata lamentava in particolare affezioni psichiatriche,
dopo aver interpellato i curanti, aveva predisposto l’esecuzione di una perizia
psichiatrica a cura del __________, il quale, nel referto del 28 settembre
2018, aveva posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Episodio
depressivo di grado lieve (F 32/0)” (doc. AI 18/113). Esprimendosi quindi
sulla capacità lavorativa aveva esposto quanto segue:
"
(…)
8.1 CL
nell'attività abituale
L'assicurata a causa dello sviluppo di un episodio
depressivo di grado lieve presenta nell'abituale professione di cameriera una
riduzione del rendimento pari al 30% su un tempo lavoro pieno (CL del 70%) a
partire dal giugno 2017.
8.2 CL
in attività adeguata
La professione da sempre svolta dall'assicurata rimane
essere quella dove il livello di competenze, di esperienza, di tenuta e di
performance è più adeguato anche perché, a causa del deficit di flessibilità,
l'adattamento in una differente professione in linea con il suo livello di
formazione, sarebbe probabilmente più limitante il suo rendimento.
8.3 CL
in attività assimilabile a quella di casalinga
Nell'ambito casalingo, benché l'assicurata riferisca di
delegare tutto al marito, non dovrebbero esservi limitazioni in base al quadro
clinico ed al fatto che, sul lavoro, svolgerebbe per lo più attività di pulizia
che quindi non le sarebbero precluse; inoltre non vi sono deficit
nell'organizzazione dei compiti ed il rallentamento delle attività e della
performance appare determinato dalla quota abulica. Non ritengo quindi che, sul
piano medico teorico vi siano limitazioni significative nell'attività
domestica.
8.4 Provvedimenti sanitari e terapie con
ripercussione sulla CL
È a mio avviso possibile migliorare ancora in misura
rilevante la CL (di un 20%) mediante la modificazione della farmacoterapia e
l'introduzione di un antidepressivo ad azione duale, eventualmente associato a
basse dosi di neurolettico atipico come augmentation. Per ottenere il suddetto
miglioramento della CL e la stabilizzazione del quadro, ritengo necessari 6-8
mesi.
Non
vi sono rischi medici per rinunciare alla terapia proposta.
Da segnalare che, dai risultati dei dosaggi ematici la
compliance risulta buona soltanto per la fluoxetina.
Non ritengo medicalmente indicati interventi
socioprofessionali; la professione dell'assicurata che attualmente sta
svolgendo a rendimento ridotto, è anche da ritenersi confacente sul piano
psichiatrico. (…)" (doc. AI 18/114-117).
Le
conclusioni del __________ erano quindi state fatte proprie dal medico SMR dr. __________,
il quale, nel rapporto finale del 10 ottobre 2018, aveva confermato le diagnosi
poste dai periti e concluso per un’abilità lavorativa del 70%, dal giugno 2017,
tanto nell’attività abituale quanto in un’altra adeguata (cfr. doc. AI
19/119-121).
L’Ufficio
AI, viste le risultanze mediche suenunciate – considerata l’insorgente
reintegrabile, oltre che nella sua professione, anche in altre attività
generiche di tipo semplice e ripetitivo, reperibili sia nel settore secondario
che nel terziario e ritenuto un grado d’invalidità non pensionabile del 18%
ottenuto dal confronto dei redditi da valido e invalido (cfr. doc. AI
20/122-125) –, con decisione del 14 dicembre 2018 ha negato il diritto a
prestazioni (cfr. consid. 1.1).
Queste conclusioni sono quindi
state confermate integralmente dal TCA, adito con ricorso dall’assicurata
rappresentata dal suo legale, mediante pronuncia del 27 gennaio 2020 (inc.
32.2019.34).
Per quanto riferito alle
contestazioni in merito alle conclusioni sulla capacità lavorativa tratte
dall’amministrazione, questo giudice ha ritenuto che lo stato di salute era
Considerandi
stato accuratamente vagliato in occasione della perizia del __________ del 28
settembre 2018. Tale perizia andava ritenuta dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali in materia di perizie, segnatamente
psichiatriche. Andava quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________
nel rapporto finale SMR del 10 ottobre 2018 (doc. AI 19).
2.6
Con
la nuova domanda di prestazioni del 10 marzo 2020 l’assicurata ha fatto valere
la presenza di “depressione, ansia, stress, perdita di capelli, cervicali,
non riesco a riprendermi da anni al 100%”, senza allegare alcuna
certificazione medica (doc. AI 36).
Con
progetto di decisione del 22 aprile 2020 l’amministrazione ha quindi
preannunciato la non entrata nel merito della nuova domanda, non essendo stata
resa verosimile una modifica rilevante delle circostanze oggettive (doc. AI
38).
In
fase di osservazioni l’assicurata, tramite l’avv. __________, ha quindi
prodotto uno scritto del 7 maggio 2020 dello psichiatra curate dr. __________,
del seguente tenore:
" Lodevole avvocato __________,
facendo seguito al Suo scritto del 27.04
indirizzato alla paziente e da ella in data odierna resoci noto siamo ad aggiornarla
sullo stato clinico.
Nello specifico siamo tuttora confrontati
con una paziente che persiste nel presentare una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 50%. È purtuttavia
da tenere ben presente come la medesima
sia in tal misura unicamente a fronte del fatto che l'attività lavorativa è di tipologia familiare e pertanto in grado
di consentire alla paziente la possibilità di condurla in modalità quasi
protetta rispetto quanto un contesto lavorativo altro non permetterebbe.
Avvalendoci come referente teorico dell"lCD-10 Le si condivide il seguente
impianto diagnostico:
- Sindrome
depressiva ricorrente, episodio di media gravità con sintomi biologici F33.1;
- Disturbo di personalità forme miste con
tratti immaturo ansiosi F61.0;
- Tricotillomania
F63.3.
In relazione alla nosodromica remota e
prossima siamo a porre una prognosi altamente sfavorevole, riteniamo altresì
che la paziente abbia esaurito ogni possibilità di remissione sul piano clinico, psicopatologico e valetudinario. Cionondimeno
il trattamento prosegue sul piano
psicoterapico e psichiatrico.
Restando a disposizione per qualsiasi
necessità con l'occasione Le si porgono i nostri migliori saluti.” (doc. AI 43)
Detta
certificazione è stata sottoposta la medico SMR dr. __________, il quale,
nell’Annotazione del 10 giugno 2020, si è così espresso:
" Ho preso visione del dossier e della documentazione
medica. Le diagnosi formulate dal dr. med. __________, medico psichiatra
curante, nel rapporto medico del 07.05.2020 sono le stesse che il medico
formulava nel suo rapporto medico del 04.05.2018 (GED 24.05.2018). Il citato
rapporto medico del 2018 del medico curante era precedente alla valutazione
peritale psichiatrica del 28.09.2018, sulla base della quale veniva oggettivata
la patologia dell'assicurata, la valutazione della sua CL e veniva stilato il rapporto
finale SMR del 10.10.2018. Non evidenzio fatti nuovi o modificazioni
significative di fatti noti che consentano di modificare la precedente presa di
posizione dell'Ufficio.” (doc. AI 45)
Di
conseguenza, con la decisione contestata del 17 giugno 2020, l’amministrazione
non è entrata nel merito della nuova domanda sulla base di queste motivazioni:
" Egregio Signor Avvocato,
con la nuova domanda del 10.03.2020 la
Signora RI 1 ha richiesto nuovamente prestazioni d'invalidità. Le disposizioni
legali che le competono si trovano in allegato. La nostra decisione si basa su questi presupposti.
Decidiamo pertanto:
Non si entra nel merito della richiesta
di prestazioni.
Considerazioni:
La precedente richiesta di prestazioni è
stata rifiutata con decisione del 14.12.2018; decisione confermata dalla sentenza emanata dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni di Lugano in data
27.01
.2020.
ll 10.03.2020 abbiamo ricevuto una nuova
domanda di prestazioni Al. Tale richiesta può tuttavia essere esaminata
unicamente se la situazione medica o professionale si è modificata in modo
importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare tali modifiche
(per esempio nessuna nuova diagnosi, nessun nuovo referto, ecc.).
Conformemente all'articolo 87 capoverso 2
e 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI):
2.
Se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o
il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni.
3.
Qualora la rendita, l'assegno per
grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il
grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande
invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al
contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono
soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 2.
Con la nuova domanda di prestazioni non è
stato credibilmente dimostrato, per il tramite di dettagliata documentazione
medica, che dopo l'emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica
rilevante. Per questo motivo non possiamo entrare
nel merito della nuova richiesta.
Audizione - Osservazioni al progetto
di decisione del 22.04.2020
Abbiamo preso atto del suo scritto del
22.05.2020
e del rapporto medico psichiatrico datato 07.05.2020 a firma del Dr.
med. __________, Dr. med. __________ e Lic. Psic. __________, giunto in sede di audizione.
La documentazione medica prodotta è stata
convenientemente sottoposta al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale, il
quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già
precedentemente consultati. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza
di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione
diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata antecedentemente in
modo approfondito.
Non si evidenziano fatti nuovi o modificazioni
significative di fatti noti che consentano di entrare nel merito di una nuova domanda di prestazioni Al.
Il progetto di decisione del 22.04.2020
viene di conseguenza confermato.” (doc. AI 46)
Nel suo ricorso l’assicurata
ha contestato la decisione, chiedendo l’entrata nel merito della sua domanda e,
quindi, l’attribuzione di una rendita, senza produrre ulteriore documentazione
medica.
2.7
In
concreto l’insorgente, chiamata a rendere almeno verosimile che, rispetto
all’ultima decisione formale del 14 dicembre 2018, vi è stato un peggioramento
del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua
situazione valetudinaria rilevante, ossia tale da incidere sulla capacità
lavorativa.
In
effetti, la nuova domanda si basa esclusivamente sul menzionato certificato
medico del 7 maggio 2020 del dr. __________, nel quale il curante ha in
sostanza ripreso le affezioni e le diagnosi già evidenziate e indagate nell’ambito
della prima domanda, in particolare in sede di perizia __________del 28 settembre
2018, le cui conclusioni sono state fatte proprie nella decisione formale del 14
dicembre 2018, integralmente confermata da questo Tribunale mediante pronuncia
del 27 gennaio 2020 e per questo vincolante. Il curante non espone in che modo le
patologie elencate influirebbero sulla capacità lavorativa dell’assicurata e in
che misura lo farebbero in maniera e in misura diverse da quanto diffusamente
valutato dal __________. Del resto il medesimo curante ammette che la paziente
“persista” nel presentare una limitazione alla capacità lavorativa del 50%,
confermando quindi la stazionarietà della situazione rispetto a quanto da lui
valutato in occasione dell’evasione della prima domanda di prestazioni, in particolare
nel rapporto medico all’AI del 4 maggio 2018. In quella sede il dr. __________
aveva in effetti pure concluso per un’inabilità lavorativa del 50% per le
diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità con
sintomi biologici F33.1; Disturbo di personalità forme miste con tratti immaturi
ansiosi F61.0; Tricotillomania F63.3” (doc. AI 10).
Aveva
osservato che la paziente presentava, tra l’altro, una “diminuzione dell'efficienza
cognitiva secondaria alla deflessione timica” oltre a “contenuti inclini
all'ossessione e alla rimuginazione, presenza di ideazioni a contenuto
prevalente della condizione somatica e luttuosa. Umore deflesso con: labilità affettiva,
astenia, anedonia. Ansia libera e generalizzata alla pluralità degli aspetti
della vita. Presenza di marcata conversione somatica dei propri turbamenti
inconsci”. Erano per contro assenti fobie, tendenze etero aggressive, e
lo slancio e l’istinto vitale era ben conservati, con assenza di sintomi
afferenti alla sfera psicotica (dc. AI pag. 75).
Come
correttamente evidenziato dal medico SMR, nell’annotazione del 10 giugno 2020
(doc. AI 45), il recente certificato del 7 maggio 2020 non riporta dunque alcun
fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e
già precedentemente valutati dal __________ e dal SMR, in particolare in
occasione del rapporto finale del 10 ottobre 2018 (doc. AI pag. 119).
Tale
documento non permette dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un
cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e
deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento del 14
dicembre 2018, confermato da questo Tribunale e, quindi, cresciuto incontestato
in giudicato e per questo in questa sede vincolante.
Questo
giudice - attentamente vagliato l’insieme della documenta-zione medica agli
atti - non ha quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR
dr. __________ nell’annotazione del 10 giugno 2020, giusta il quale la
certificazione prodotta dall’assicurata non permette di oggettivare una
sostanziale modifica dello stato di salute.
Sia
peraltro osservato che la citata certificazione è l’unico atto medico
presentato in occasione della nuova domanda di prestazioni.
A
proposito del medico SMR giova del resto qui ricordare che per
l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere
le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Non
va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla
nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico
curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.
2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di
fiducia che lo lega al suo paziente (cfr.
STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; 124 I
175.
consid. 4; 122 V 161;
RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il
TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
In conclusione, non essendo stata resa verosimile una notevole
modifica nelle condizioni di salute dell’assicurata nell’ambito della procedura
amministrativa e, quindi, prima della resa del querelato provvedimento, secondo
questo giudice giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova
richiesta di prestazioni.
La
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti