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Decisione

32.2020.94

Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni presentata dopo rifiuto di due anni prima. Decisione confermata, l'assicurata non avendo reso verosimile un cambiamento signirficativo delle sue condizioni

24 novembre 2020Italiano21 min

diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.94

FC

Lugano

24 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 17 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1, nata nel 1968, da ultimo attiva al 50% come cameriera, nel mese di aprile

2018 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando quale

danno alla salute problematiche psichiche. Eseguiti i necessari accertamenti

medici ed economici, con decisione del 14 dicembre 2018, preavvisata il 31

ottobre 2018 – sulla base di una perizia psichiatrica a cura del __________

del 28 settembre 2018 e della valutazione del medico SMR –, l’Ufficio AI

ha negato il diritto a prestazioni, considerato come a fonte di un’inabilità

lavorativa del 30% sia come cameriera che in altre attività adeguate, dal

giugno 2017, ne discendeva un grado d’invalidità del 18% (doc. AI 29).

Questa

decisione, contestata dall’assicurato, rappresentato dall’ avv. __________, è

stata confermata dal TCA mediante pronuncia del 27 gennaio 2020 (inc. 32.2019.34).

1.2. Il

10 marzo 2020 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni, senza

allegare alcuna documentazione medica.

L’amministrazione

ha quindi preavvisato il 22 aprile 2020 la non entrata in materia sulla nuova domanda.

A tale progetto si è opposta l’assicurata, tramite l’avv. __________,

producendo un certificato redatto il 7 maggio 2020 dal dr. __________ (doc. AI

42).

Raccolto

il parere del medico SMR, che ha concluso che la certificazione prodotta non

evidenziava fatti nuovi o modificazioni significative di fatti noti tali da

modificare la precedente presa di posizione dell’amministrazione (doc. AI 45),

Fatti

il 17 giugno 2020 l’amministrazione ha confermato la non entrata in materia.

Secondo l’amministrazione, l’assicurata non aveva dimostrato una rilevante

modifica delle circostanze rispetto alla precedente decisione di diniego (doc.

AI 46).

1.3. Contro

suddetta decisione insorge l’interessata, ribadendo il peggioramento delle sue

condizioni psichiatriche, riferendosi ai rapporti medici del dr. __________, e

chiedendo quindi l’entrata nel merito della sua domanda di prestazioni.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso, non

avendo l’assicurata reso plausibile che la sua capacità lavorativa si sia

modificata, segnatamente ridotta, in modo tale da influire in misura rilevante

sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto a prestazioni.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).

nel

merito

2.2. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non

entrata in materia, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se

l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito

della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa

ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a;

RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3.

Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella

domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o

il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per

grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il

grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una

grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere

diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto

se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3

OAI).

Se

una richiesta di prestazioni è stata

rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di

questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi

su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata

rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V

108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STF non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STF del 29

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

In

DTF 130 V 64, il TF ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.

consid. 5.2.5).

Va

ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato

che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella

nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve

perlomeno fare riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo

secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve

impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono

invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda

(cfr. consid. 3.2).

2.5. Nell’ambito

dell’esame della prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel mese

di aprile 2018, con la quale l’assicurata lamentava in particolare affezioni psichiatriche,

dopo aver interpellato i curanti, aveva predisposto l’esecuzione di una perizia

psichiatrica a cura del __________, il quale, nel referto del 28 settembre

2018, aveva posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Episodio

depressivo di grado lieve (F 32/0)” (doc. AI 18/113). Esprimendosi quindi

sulla capacità lavorativa aveva esposto quanto segue:

"

(…)

8.1 CL

nell'attività abituale

L'assicurata a causa dello sviluppo di un episodio

depressivo di grado lieve presenta nell'abituale professione di cameriera una

riduzione del rendimento pari al 30% su un tempo lavoro pieno (CL del 70%) a

partire dal giugno 2017.

8.2 CL

in attività adeguata

La professione da sempre svolta dall'assicurata rimane

essere quella dove il livello di competenze, di esperienza, di tenuta e di

performance è più adeguato anche perché, a causa del deficit di flessibilità,

l'adattamento in una differente professione in linea con il suo livello di

formazione, sarebbe probabilmente più limitante il suo rendimento.

8.3 CL

in attività assimilabile a quella di casalinga

Nell'ambito casalingo, benché l'assicurata riferisca di

delegare tutto al marito, non dovrebbero esservi limitazioni in base al quadro

clinico ed al fatto che, sul lavoro, svolgerebbe per lo più attività di pulizia

che quindi non le sarebbero precluse; inoltre non vi sono deficit

nell'organizzazione dei compiti ed il rallentamento delle attività e della

performance appare determinato dalla quota abulica. Non ritengo quindi che, sul

piano medico teorico vi siano limitazioni significative nell'attività

domestica.

8.4 Provvedimenti sanitari e terapie con

ripercussione sulla CL

È a mio avviso possibile migliorare ancora in misura

rilevante la CL (di un 20%) mediante la modificazione della farmacoterapia e

l'introduzione di un antidepressivo ad azione duale, eventualmente associato a

basse dosi di neurolettico atipico come augmentation. Per ottenere il suddetto

miglioramento della CL e la stabilizzazione del quadro, ritengo necessari 6-8

mesi.

Non

vi sono rischi medici per rinunciare alla terapia proposta.

Da segnalare che, dai risultati dei dosaggi ematici la

compliance risulta buona soltanto per la fluoxetina.

Non ritengo medicalmente indicati interventi

socioprofessionali; la professione dell'assicurata che attualmente sta

svolgendo a rendimento ridotto, è anche da ritenersi confacente sul piano

psichiatrico. (…)" (doc. AI 18/114-117).

Le

conclusioni del __________ erano quindi state fatte proprie dal medico SMR dr. __________,

il quale, nel rapporto finale del 10 ottobre 2018, aveva confermato le diagnosi

poste dai periti e concluso per un’abilità lavorativa del 70%, dal giugno 2017,

tanto nell’attività abituale quanto in un’altra adeguata (cfr. doc. AI

19/119-121).

L’Ufficio

AI, viste le risultanze mediche suenunciate – considerata l’insorgente

reintegrabile, oltre che nella sua professione, anche in altre attività

generiche di tipo semplice e ripetitivo, reperibili sia nel settore secondario

che nel terziario e ritenuto un grado d’invalidità non pensionabile del 18%

ottenuto dal confronto dei redditi da valido e invalido (cfr. doc. AI

20/122-125) –, con decisione del 14 dicembre 2018 ha negato il diritto a

prestazioni (cfr. consid. 1.1).

Queste conclusioni sono quindi

state confermate integralmente dal TCA, adito con ricorso dall’assicurata

rappresentata dal suo legale, mediante pronuncia del 27 gennaio 2020 (inc.

32.2019.34).

Per quanto riferito alle

contestazioni in merito alle conclusioni sulla capacità lavorativa tratte

dall’amministrazione, questo giudice ha ritenuto che lo stato di salute era

Considerandi

stato accuratamente vagliato in occasione della perizia del __________ del 28

settembre 2018. Tale perizia andava ritenuta dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali in materia di perizie, segnatamente

psichiatriche. Andava quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________

nel rapporto finale SMR del 10 ottobre 2018 (doc. AI 19).

2.6

Con

la nuova domanda di prestazioni del 10 marzo 2020 l’assicurata ha fatto valere

la presenza di “depressione, ansia, stress, perdita di capelli, cervicali,

non riesco a riprendermi da anni al 100%”, senza allegare alcuna

certificazione medica (doc. AI 36).

Con

progetto di decisione del 22 aprile 2020 l’amministrazione ha quindi

preannunciato la non entrata nel merito della nuova domanda, non essendo stata

resa verosimile una modifica rilevante delle circostanze oggettive (doc. AI

38).

In

fase di osservazioni l’assicurata, tramite l’avv. __________, ha quindi

prodotto uno scritto del 7 maggio 2020 dello psichiatra curate dr. __________,

del seguente tenore:

" Lodevole avvocato __________,

facendo seguito al Suo scritto del 27.04

indirizzato alla paziente e da ella in data odierna resoci noto siamo ad aggiornarla

sullo stato clinico.

Nello specifico siamo tuttora confrontati

con una paziente che persiste nel presentare una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 50%. È purtuttavia

da tenere ben presente come la medesima

sia in tal misura unicamente a fronte del fatto che l'attività lavorativa è di tipologia familiare e pertanto in grado

di consentire alla paziente la possibilità di condurla in modalità quasi

protetta rispetto quanto un contesto lavorativo altro non permetterebbe.

Avvalendoci come referente teorico dell"lCD-10 Le si condivide il seguente

impianto diagnostico:

- Sindrome

depressiva ricorrente, episodio di media gravità con sintomi biologici F33.1;

- Disturbo di personalità forme miste con

tratti immaturo ansiosi F61.0;

- Tricotillomania

F63.3.

In relazione alla nosodromica remota e

prossima siamo a porre una prognosi altamente sfavorevole, riteniamo altresì

che la paziente abbia esaurito ogni possibilità di remissione sul piano clinico, psicopatologico e valetudinario. Cionondimeno

il trattamento prosegue sul piano

psicoterapico e psichiatrico.

Restando a disposizione per qualsiasi

necessità con l'occasione Le si porgono i nostri migliori saluti.” (doc. AI 43)

Detta

certificazione è stata sottoposta la medico SMR dr. __________, il quale,

nell’Annotazione del 10 giugno 2020, si è così espresso:

" Ho preso visione del dossier e della documentazione

medica. Le diagnosi formulate dal dr. med. __________, medico psichiatra

curante, nel rapporto medico del 07.05.2020 sono le stesse che il medico

formulava nel suo rapporto medico del 04.05.2018 (GED 24.05.2018). Il citato

rapporto medico del 2018 del medico curante era precedente alla valutazione

peritale psichiatrica del 28.09.2018, sulla base della quale veniva oggettivata

la patologia dell'assicurata, la valutazione della sua CL e veniva stilato il rapporto

finale SMR del 10.10.2018. Non evidenzio fatti nuovi o modificazioni

significative di fatti noti che consentano di modificare la precedente presa di

posizione dell'Ufficio.” (doc. AI 45)

Di

conseguenza, con la decisione contestata del 17 giugno 2020, l’amministrazione

non è entrata nel merito della nuova domanda sulla base di queste motivazioni:

" Egregio Signor Avvocato,

con la nuova domanda del 10.03.2020 la

Signora RI 1 ha richiesto nuovamente prestazioni d'invalidità. Le disposizioni

legali che le competono si trovano in allegato. La nostra decisione si basa su questi presupposti.

Decidiamo pertanto:

Non si entra nel merito della richiesta

di prestazioni.

Considerazioni:

La precedente richiesta di prestazioni è

stata rifiutata con decisione del 14.12.2018; decisione confermata dalla sentenza emanata dal Tribunale cantonale

delle assicurazioni di Lugano in data

27.01

.2020.

ll 10.03.2020 abbiamo ricevuto una nuova

domanda di prestazioni Al. Tale richiesta può tuttavia essere esaminata

unicamente se la situazione medica o professionale si è modificata in modo

importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare tali modifiche

(per esempio nessuna nuova diagnosi, nessun nuovo referto, ecc.).

Conformemente all'articolo 87 capoverso 2

e 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI):

2.

Se è fatta domanda di revisione, nella

domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o

il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni.

3.

Qualora la rendita, l'assegno per

grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il

grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande

invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al

contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono

soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 2.

Con la nuova domanda di prestazioni non è

stato credibilmente dimostrato, per il tramite di dettagliata documentazione

medica, che dopo l'emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica

rilevante. Per questo motivo non possiamo entrare

nel merito della nuova richiesta.

Audizione - Osservazioni al progetto

di decisione del 22.04.2020

Abbiamo preso atto del suo scritto del

22.05.2020

e del rapporto medico psichiatrico datato 07.05.2020 a firma del Dr.

med. __________, Dr. med. __________ e Lic. Psic. __________, giunto in sede di audizione.

La documentazione medica prodotta è stata

convenientemente sottoposta al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale, il

quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già

precedentemente consultati. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza

di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione

diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata antecedentemente in

modo approfondito.

Non si evidenziano fatti nuovi o modificazioni

significative di fatti noti che consentano di entrare nel merito di una nuova domanda di prestazioni Al.

Il progetto di decisione del 22.04.2020

viene di conseguenza confermato.” (doc. AI 46)

Nel suo ricorso l’assicurata

ha contestato la decisione, chiedendo l’entrata nel merito della sua domanda e,

quindi, l’attribuzione di una rendita, senza produrre ulteriore documentazione

medica.

2.7

In

concreto l’insorgente, chiamata a rendere almeno verosimile che, rispetto

all’ultima decisione formale del 14 dicembre 2018, vi è stato un peggioramento

del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua

situazione valetudinaria rilevante, ossia tale da incidere sulla capacità

lavorativa.

In

effetti, la nuova domanda si basa esclusivamente sul menzionato certificato

medico del 7 maggio 2020 del dr. __________, nel quale il curante ha in

sostanza ripreso le affezioni e le diagnosi già evidenziate e indagate nell’ambito

della prima domanda, in particolare in sede di perizia __________del 28 settembre

2018, le cui conclusioni sono state fatte proprie nella decisione formale del 14

dicembre 2018, integralmente confermata da questo Tribunale mediante pronuncia

del 27 gennaio 2020 e per questo vincolante. Il curante non espone in che modo le

patologie elencate influirebbero sulla capacità lavorativa dell’assicurata e in

che misura lo farebbero in maniera e in misura diverse da quanto diffusamente

valutato dal __________. Del resto il medesimo curante ammette che la paziente

“persista” nel presentare una limitazione alla capacità lavorativa del 50%,

confermando quindi la stazionarietà della situazione rispetto a quanto da lui

valutato in occasione dell’evasione della prima domanda di prestazioni, in particolare

nel rapporto medico all’AI del 4 maggio 2018. In quella sede il dr. __________

aveva in effetti pure concluso per un’inabilità lavorativa del 50% per le

diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità con

sintomi biologici F33.1; Disturbo di personalità forme miste con tratti immaturi

ansiosi F61.0; Tricotillomania F63.3” (doc. AI 10).

Aveva

osservato che la paziente presentava, tra l’altro, una “diminuzione dell'efficienza

cognitiva secondaria alla deflessione timica” oltre a “contenuti inclini

all'ossessione e alla rimuginazione, presenza di ideazioni a contenuto

prevalente della condizione somatica e luttuosa. Umore deflesso con: labilità affettiva,

astenia, anedonia. Ansia libera e generalizzata alla pluralità degli aspetti

della vita. Presenza di marcata conversione somatica dei propri turbamenti

inconsci”. Erano per contro assenti fobie, tendenze etero aggressive, e

lo slancio e l’istinto vitale era ben conservati, con assenza di sintomi

afferenti alla sfera psicotica (dc. AI pag. 75).

Come

correttamente evidenziato dal medico SMR, nell’annotazione del 10 giugno 2020

(doc. AI 45), il recente certificato del 7 maggio 2020 non riporta dunque alcun

fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e

già precedentemente valutati dal __________ e dal SMR, in particolare in

occasione del rapporto finale del 10 ottobre 2018 (doc. AI pag. 119).

Tale

documento non permette dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un

cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e

deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento del 14

dicembre 2018, confermato da questo Tribunale e, quindi, cresciuto incontestato

in giudicato e per questo in questa sede vincolante.

Questo

giudice - attentamente vagliato l’insieme della documenta-zione medica agli

atti - non ha quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR

dr. __________ nell’annotazione del 10 giugno 2020, giusta il quale la

certificazione prodotta dall’assicurata non permette di oggettivare una

sostanziale modifica dello stato di salute.

Sia

peraltro osservato che la citata certificazione è l’unico atto medico

presentato in occasione della nuova domanda di prestazioni.

A

proposito del medico SMR giova del resto qui ricordare che per

l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Non

va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla

nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico

curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.

2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr.

STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; 124 I

175.

consid. 4; 122 V 161;

RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il

TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

In conclusione, non essendo stata resa verosimile una notevole

modifica nelle condizioni di salute dell’assicurata nell’ambito della procedura

amministrativa e, quindi, prima della resa del querelato provvedimento, secondo

questo giudice giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova

richiesta di prestazioni.

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti