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Decisione

32.2020.95

Conferma del quarto di rendita riconosciuto dall'Ufficio AI. Confermate la perizia psichiatrica ed il calcolo del grado d'invalidità. Respinta l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocin

2 dicembre 2020Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in

casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella

presente fattispecie lo stato d’indigenza del ricorrente, rispettivamente della

Considerandi

sua famiglia, composta dalla moglie beneficiaria di una rendita d’invalidità e

di una prestazione complementare e da due figli maggiorenni, è documentato dal

Certificato municipale rilasciato il 30 gennaio 2019 (doc. H). Ritenuto inoltre che l’assicurato non

possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che il ricorso non

appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di

possibilità di esito sfavorevole,

la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito

giudiziario merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V

309, 122 I 5; art. 6 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. L’istanza dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--,

sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza

giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti