32.2020.95
Conferma del quarto di rendita riconosciuto dall'Ufficio AI. Confermate la perizia psichiatrica ed il calcolo del grado d'invalidità. Respinta l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo
2 dicembre 2020Italiano27 min
I
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2020.95
BS/sc
Lugano
2 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 7 febbraio 2019 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito:
Ufficio AI), sulla scorta della perizia reumatologica eseguita dal dr. __________
(doc. 30 e 53 inc. AI; se non differentemente indicato, la documentazione
citata fa riferimento al dossier AI), ha respinto la domanda di prestazioni
presentata da RI 1, classe 1969, già cameriere, nell’ottobre 2017 non
presentando l’assicurato – dopo raffronto dei redditi – un tasso d’invalidità
pensionabile.
Con
sentenza 32.2019.55 dell’8 maggio 2019 questa Corte ha accolto il ricorso dell’assicurato,
patrocinato dall’avv. RA 1, e rinviato gli atti all’amministrazione per
l’espletamento di una perizia psichiatrica.
1.2. Ritornati
gli atti, l’Ufficio AI ha dapprima incaricato il __________ di allestire una
perizia psichiatrica, il cui referto è stato stilato il 27 dicembre 2019 (doc.
67). Raccolte in seguito la valutazione del proprio Servizio medico regionale
(SMR) dell’8 gennaio 2020 (inc. doc. 68) e quella del Servizio d’integrazione
professionale (SIP) del 13 gennaio 2020 (doc. 70 inc. AI), con progetto di
decisione 14 febbraio 2020 l’amministrazione ha proposto il riconoscimento di
un quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 46%) dal 1° aprile 2108,
nonché la reiezione dell’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio inoltrata dall’assicurato (doc. 71).
A
seguito delle osservazioni al progetto di decisione (doc. 75), con decisione 22
giugno 2020 l’Ufficio AI ha confermato sia il quarto di rendita, ma per un
grado d’invalidità del 49%, sia il rigetto dell’istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 80; per le motivazioni cfr. doc. 78).
1.3. Contro
la suddetta decisione l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato il presente ricorso, postulando il riconoscimento del diritto ad una
mezza rendita. Egli ritiene che debba essere posta una riduzione sociale del
reddito da invalido del 20%, anziché del 15%. L’insorgente chiede inoltre il
rimborso di fr. 86,40 quali spese di trasporto per recarsi alle visite mediche
peritali e di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura amministrativa e per quella giudiziaria.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, confermando
il diritto ad un quarto di rendita. Conferma altresì la reiezione dell’istanza di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito ammnistrativo.
1.5. Il
2 ottobre 2020 l’assicurato ha preso posizione sulla risposta di causa (VI).
1.6. Su
richiesta del TCA, in data 16 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha presentato delle
contro-osservazioni (VIII).
1.7.
Il 22 ottobre 2020 l’insorgente ha inoltrato ulteriori osservazioni (XI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita (per un grado d’invalidità
del 49%) dal 1° aprile 2018.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nel
caso in esame, a seguito della domanda di prestazioni, l'assicurato è stato peritato
dal dr. __________, specialista in reumatologia, il quale con rapporto 11
gennaio 2019 lo ha ritenuto inabile in qualsiasi attività dal 10 aprile 2017,
ma abile al 90% in attività adeguate dal 1° settembre 2019, da intendere come riduzione
di rendimento (doc. 30). La perizia è stata confermata dal SMR con rapporto
finale 15 gennaio 2019 (doc. 33).
A
seguito della STCA di rinvio 32.2019.55 l’Ufficio AI ha ordinato una perizia
psichiatrica. Con rapporto 27 dicembre 2019 il CPAS ha valutato un’inabilità lavorativa
del 30% da aprile 2017, cumulabile alle limitazioni ortopediche (doc. 67).
Con
rapporto 8 gennaio 2020 il SMR ha concluso che l’assicurato presenta
globalmente un’inabilità del 100% in tutte le attività dal mese di aprile 2017,
ma un’incapacità del 40% in attività adeguate da settembre 2017 (doc. 68).
Viste
le esaustive e dettagliate perizie reumatologica e psichiatrica, questo TCA non
può che confermarle. Del resto, a tal riguardo nessuna contestazione è stata sollevata.
2.4. Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario
(cfr. consid. 2.2), ritenuto che per il raffronto dei redditi sono determinanti
le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita (DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 24;
STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; vedi anche STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2), il cui
calcolo è stato esposto nella decisione contestata.
2.4.1. Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso concreto, nella
decisione 7 febbraio 2019 l’amministrazione aveva determinato come segue il
reddito da valido:
" (…) Dal momento che all’insorgenza
del danno alla salute il signor RI 1 non svolgeva alcuna attività lucrativa e
dopo aver valutato l’estratto del Conto Individuale (C.I.) a disposizione dello
scrivente Ufficio, nel quale risulta che l’ultimo lavoro svolto (nel settore
della ristorazione/alberghiero) risale al 2011 e dal 2012 l’assicurato risulta
iscritto quale persona senza attività lucrativa, si fa affidamento al valore
mediano delle tabelle RSS, settore maschile, corrispondente a CHF 67'148.--.”
(pag. 205 inc. AI)
Con la decisione contestata ha
aggiornato tale dato statistico al 2018, pari a fr. 67'393.85.
Il
succitato modo di procedere è conforme alla giurisprudenza, motivo per cui il
reddito da valido definito nella decisione contestata, rimasto peraltro
incontestato, merita conferma.
2.4.2. Per quel che concerne il reddito
da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5
settembre 2006).
Se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del
15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Conformemente
alla summenzionata giurisprudenza, nel caso concreto l’Ufficio
AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), tenuto conto di
un capacità lavorativa dell’60%, nonché di una riduzione del 15% dovuta alla
necessità di svolgere unicamente attività leggere e per circostanze
particolari, determinando il reddito da invalido in fr. 36'392,65 (cfr. le
tabelle di calcolo 24 aprile 2020 pagg.373-376 doc. AI).
L’assicurato
contesta la riduzione del 15% operata dall’Ufficio AI, chiedendo che venga
riconosciuto il 20% come nel progetto di decisione 28 settembre 2018 (doc. 22).
Sostiene che la nuova valutazione operata con la decisione contestata contrasta
con il principio della buona fede “nella misura in cui dopo aver “promesso”
una riduzione sociale del 20% successivamente l’amministrazione rivede la sua
decisione a svantaggio all’assicurato quasi a voler compensare l’intervenuto
incremento del pregiudizio a carattere medico” (ricorso pag. 8).
Riguardo
alla riduzione del 20% inizialmente riconosciuta, nella risposta di causa
l’amministrazione ha precisato:
" (…) nel calcolo della capacità di
guadagno residua effettuato nel settembre 2018, la capacità lavorativa in
attività adeguate era valutata medicalmente al 100% e non erano considerate
riduzioni di rendimento dovute alla necessità di alternare la postura al bisogno
e alla necessità di effettuare pause supplementari (v. rapporto SMR del
20.06.2018 – doc. 18 incarto AI). Da qui la riduzione al reddito
da invalido del 20%, che teneva conto di tali fattori.
Contrariamente a
quanto affermato dal ricorrente, l’UAI può (e deve) in ogni momento valutare la
riduzione da operare al reddito da invalido ed è quanto ha fatto tenendo conto
della nuova valutazione medica di cui al rapporto SMR del 15.01.2019 (doc.
33 incarto AI) e dell’08.01.2020 (doc. 68 incarto AI), in
cui i due fattori precitati sono stati ritenuti inclusi nella riduzione del
rendimento determinata dai periti. Va qui rilevato che già nella decisione del
07.02.2019 (doc. 38 incarto AI), poi annullata per ulteriori
accertamenti medici, era stata effettuata tale rivalutazione ma l’assicurato,
nel ricorso del 05.03.2019 (doc. 48 incarto AI), non l’aveva
contestata.
Non è possibile
quindi ritenere che l’UAI avesse “promesso” una riduzione del 20% avendola
espressa nel progetto di decisione del 28.09.2018, allorquando la valutazione
medica alla base dello stesso era diversa (…).” (doc. IV)
Orbene,
in effetti va ricordato che il progetto di decisione 28 settembre 2018 era
fondato sul rapporto 20 giugno 2018 del SMR (doc. 18) in cui era stata valutata
una capacità lavorativa in attività adeguate del 100%, ma non erano state considerate
le riduzioni di rendimento dovute alla necessità di alternare la postura al
bisogno e alla necessità di effettuare pause supplementari. Da qui, come detto,
il motivo per cui era stata effettuata una riduzione del 20%.
Successivamente,
nella perizia 11 gennaio 2019 il dr. med. __________ aveva valutato una piena
abilità lavorativa del 100% in attività adeguate, ma con una riduzione di
rendimento del 10% inclusivi dei due succitati fattori (cfr. pag. 187 e 188). Nella
decisione 7 febbraio 2019 l’Ufficio AI non aveva pertanto tenuto conto delle
limitazioni fisiche nell’ambito delle riduzioni sociali. Infatti, secondo costante
e consolidata giurisprudenza federale, nei casi di assicurati che presentano
una piena abilità lavorativa in attività adeguate, ma con una riduzione del
rendimento, non si può tenere conto due volte di tale aspetto, una a livello
medico, e l’altra al momento di determinare l’entità della deduzione
percentuale da applicare al reddito da invalido, al fine di considerare le
particolarità del caso e, in special modo, delle limitazioni funzionali (cfr.
fra le tante STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, STCA 32.2019.118 del 27 aprile
2020 consid. 2.14 con riferimenti). Del resto, come rilevato in sede di
risposta, tale rivalutazione non è stata contestata dall’assicurato nel ricorso
5 marzo 2019 contro la succitata decisione.
Da
parte dell’Ufficio AI non vi è stata una “promessa” di riduzione del 20%,
da applicare anche alla contestata decisione.
Con
il progetto di decisione 14 febbraio 2020 l’amministrazione ha riconosciuto una
riduzione sociale del 10% per attività leggere (pag. 363). In considerazione
delle osservazioni dell’assicurato, l’Ufficio AI ha poi operato una riduzione
del 15% per motivi che sono stati ripresi nella decisione contestata:
" (…) Preso atto di tale
osservazioni abbiamo riesaminato le deduzioni ed effettuato il nuovo calcolo
del grado d’invalidità.
Facciamo comunque
notare come anche il nostro ultimo calcolo del grado d’invalidità notificato
con decisione del 07.02.2019 (poi annullata dal TCA) aveva una riduzione del
10% sul salario da invalido e tale riduzione non era stata contestata in fase
di ricorso al TCA.
Infatti la
deduzione dal reddito da invalido, tra il progetto di decisione del 28.09.2018
e la decisione del 07.02.2019, è stata aggiornata dal 20% al 10% a seguito del
fatto che in precedenza l’assicurato era stato considerato abile al 100% in attività
adeguate e bisognava tenere in considerazione una limitazione dovuta
all’alternanza della postura al bisogno e la necessità di pause supplementari,
mentre successivamente l’assicurato è stato considerato abile al 100% con una
riduzione del rendimento del 10% motivo per il quale la limitazione dovuta
all’alternanza della postura al bisogno e la necessità di pause supplementari
non implica più uno svantaggio salariale essendo comprese nella riduzione del
rendimento.
Ora, avendo
compiuto l’assicurato l’età di 50 anni il __________2019, a partire da tale
data deve essere applicata un’ulteriore riduzione del 5% per svantaggi
salariali derivanti dal fatto che l’assicurato durante la sua carriera
lavorativa ha sempre lavorato nel medesimo settore d’attività (servizi di
alloggio e ristorazione), che comporta una riduzione totale dal reddito da
invalido del 15% per attività leggere e altri svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari.” (pag. 380 inc. AI)
Questo
TCA non ha motivo per non confermare la suddetta valutazione. Inoltre, va fatto
presente che altre circostanze
personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito
statistico da invalido non sono state addotte, né del resto emergono dagli atti
di causa.
Nelle osservazioni
2 ottobre 2020 l’assicurato chiede “quale ulteriore mezzo di prova (…) di
poter vedere e leggere le disposizioni vigenti presso l’Ufficio AI in queste
specifico ambito (riduzione sociale) e ciò per poter comprendere su quali basi
è anche garantita un’equa parità di trattamento tra gli assicurati” (pag.
3). A tal riguardo nelle contro-osservazioni 16 ottobre 2020 l’amministrazione
ha precisato che “a prescindere dall’allestimento o meno di eventuali
direttive interne, in merito alle quali il TCA si è già espresso in una
sentenza del 31.01.2013 (incarto no. 32.2012.36), la questione è regolata
unicamente dalle norme giurisprudenziali in materia”.
Va qui
premesso che nella menzionata sentenza, confermata dal TF il 26 agosto 2013
(9C_179/2013), questa Corte aveva posto il principio secondo cui la riduzione
del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5%.
Alla
luce di quanto riportato sopra, tenuto inoltre conto del riserbo di cui deve
dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una (generosa) decurtazione
del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento. A mente di questa Corte l’Ufficio AI ha debitamente tenuto conto
degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, questo
a maggior ragione vista la recente (restrittiva) giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_730/2019 del 10 giugno 2020; STF
8C_765/2019 del 10 giugno 2020; STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020).
2.4.3. Ne
segue che il reddito ipotetico da invalido di fr. 34'370,85 (rivalutato al
2018) va confermato. Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 67'393,85
con quello da invalido, risulta un grado d’invalidità del 49% [(fr. 67'393,85 - fr. 34'370,85] : fr. 67'393,85 x 100).
Rettamente
l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita dal 1°
aprile 2018.
2.5. In
merito alla richiesta di rimborso delle spese di trasporto per le visite peritali
(cfr. a tal riguardo art. 51 cpv. 1 LAI), mai formulata in sede amministrativa,
giustamente l’Ufficio AI rileva come tale questione esula dalla presente
vertenza.
Secondo costante
giurisprudenza federale la decisione impugnata
costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(fra le tante cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF
8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF
122 V 36 consid. 2a).
Del
resto, tale richiesta è stata formalizzata solo con il presente ricorso e non
vi è stato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un diniego di
giustizia da parte dell’amministrazione.
Spetterà
all’Ufficio AI determinarsi in merito alla richiesta di rimborso.
2.6. L’assicurato contesta inoltre il rifiuto del gratuito patrocinio deciso
dall’Ufficio AI.
Ai
sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le
circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.
L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non
deve agire personalmente (ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF
132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta
non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il
richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano",
significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la
quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura
amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera
rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, ad art. 37, n. 35, pag. 530).
Per
il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del
richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e
la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA
(Kieser, op. cit., ad art. 37, numeri dal 37 al43, pagg. 530-531).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico
dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti
soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si
aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125
V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se
l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti
sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa
in considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter,
Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in
Betracht fällt”, cfr. DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr.
STF I 369/05 del 29 settembre 2005 consid. 2.2). Il criterio per
ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura
amministrativa va quindi verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37
n. 21 pag. 400; Pratique VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).
Nel
caso in esame, dopo le osservazioni 25 ottobre 2018 dell’assicurato (doc. 25)
il SMR ha disposto la perizia reumatologica a cura del dr. med. __________ (doc.
27).
A
seguito del ricorso 5 marzo 2019 inoltrato dal legale dell’assicurato l’Ufficio
AI ha proposto al TCA il ritorno degli atti per l’espletamento di una perizia psichiatrica,
proposta avvallata da questa Corte con la STCA 32.2019.55. Come rettamente
evidenziato dall’amministrazione nelle osservazioni 16 ottobre 2020 (cfr.
consid. 1.6), nell’ambito dell’istruttoria terminata con la decisone impugnata
del 7 febbraio 2019 non vi erano elementi che giustificassero una valutazione
extra-somatica. Infatti né dalla perizia reumatologica, né dalle succitate
osservazioni era emersa una problematica psichiatrica. Solo, appunto, a seguito
della documentazione prodotta con il ricorso (quindi durante la procedura giudiziaria)
si è resa necessaria una perizia psichiatrica.
Eseguita
la perizia __________, come di consueto gli atti sono stati poi sottoposti al
SMR per una valutazione (doc. 68) ed al consulente in integrazione
professionale per la valutazione della residua capacità lavorativa e per il
calcolo del grado d’invalidità (doc. 70). Dopo il progetto di decisione 14
febbraio 2020 il legale ha inoltrato una mezza pagina di osservazioni datate 13
marzo 2020 in cui ha contestato la riduzione sociale riconosciuta e sollecitato
una presa di posizione sull’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. 75).
Ora,
non si vuol negare che l’assicurato non avesse bisogno di un’assistenza
giuridica, ma non necessariamente – vista la severa giurisprudenza suelencata –
da un legale. Si tratta difatti di una ordinaria procedura e l’assicurato
avrebbe potuto far capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati
o altre persone attive nel settore sociale.
Va
poi ricordato che in un ambito come quello dell’assicurazione invalidità, dove
vige il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi – ciò
che non corrisponde al caso in esame –, l’intervento di un avvocato già in sede
amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2;
SVR 2/2020 IV Nr. 10).
Infine,
come ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per
riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate
conoscenze mediche e giuridiche, dall’altro, come detto, il caso in esame non
può essere considerato complesso. Se si ritenesse il contrario, ciò porterebbe
in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in ogni
procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia medica (STF
8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 5; STF 8C_676/2015 del 7 luglio 2016
(= SVR 2016 IV Nr. 41), consid. 7.2).
Sulla scorta
delle considerazioni esposte, difettando della necessità di patrocinio da parte
di un legale, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in
sede amministrativa non può essere ammessa, senza dover accertare l’eventuale
indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di
successo, essendo le citate condizioni cumulative.
2.7. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).
A
norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e all’ammissione al
gratuito patrocinio).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in
casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella
presente fattispecie lo stato d’indigenza del ricorrente, rispettivamente della
Considerandi
sua famiglia, composta dalla moglie beneficiaria di una rendita d’invalidità e
di una prestazione complementare e da due figli maggiorenni, è documentato dal
Certificato municipale rilasciato il 30 gennaio 2019 (doc. H). Ritenuto inoltre che l’assicurato non
possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che il ricorso non
appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di
possibilità di esito sfavorevole,
la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito
giudiziario merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V
309, 122 I 5; art. 6 Lag).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. L’istanza dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--,
sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza
giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti