32.2020.96
Richiesta di una rendita AI respinta. La documentazione medica prodotta non permette di scostarsi dalle valutazioni del Servizio SMR dell'UAI che si è fondato sulle perizie redatte dall'assicuratore malattie nell'ambito della procedura per le indennità per perdita di guadagno in caso di malattia
1 marzo 2021Italiano51 min
esaurientemente discussi e motivati nella valutazione fiduciaria del dr. med. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.96
cs
Lugano
1 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, da
ultimo tecnica informatica, il 20 marzo 2019 ha inoltrato una domanda di
prestazioni dell’AI (pag. 60 incarto AI).
1.2. Dopo aver esperito gli accertamenti
ritenuti necessari ed aver acquisito le perizie specialistiche (reumatologica
ad opera del dr. med. __________, FMH reumatologia; psichiatrica ad opera del
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ed oftalmologica ad opera
del dr. med. __________, FMH malattie degli occhi), allestite per conto
dell’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia, __________,
preso atto del rapporto finale dell’SMR del 15 maggio 2020 e del rapporto del
19 maggio 2020 del Servizio integrazione professionale, l’UAI ha ritenuto l’assicurata
reintegrabile nell’attività abituale e in attività adeguate senza la necessità
di ulteriori misure, e con decisione del 30 giugno 2020 (doc. A), preavvisata
dal progetto del 20 maggio 2020 (pag. 359 incarto AI), ha negato il diritto a
prestazioni.
1.3. RI 1, rappresentata dalla RA
1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, richiamando l’intero incarto
AI e chiedendo in via principale l’annullamento della decisione e di fare
ordine all’UAI di rettificare il reddito da valida conformemente all’ultimo
salario conseguito e quello da invalida in funzione delle limitazioni da ultimo
evidenziate nei rapporti medici e di rendere una nuova decisione. In via
subordinata la ricorrente domanda l’annullamento della decisione ed il rinvio
degli atti all’UAI per l’emissione di una nuova decisione previo complemento
peritale ed indagine economica (doc. I). Riassunta la fattispecie,
l’assicurata, dopo aver elencato i numerosi medici che l’hanno in cura, critica
sostanzialmente l’agire dell’UAI che, malgrado il peggioramento dello suo stato
di salute, non ha richiesto un aggiornamento delle perizie allestite
dall’assicuratore malattie, non più attuali.
1.4. Con risposta del 18 settembre
2020, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI),
ed ottenuto (doc. VII), una proroga, il 15 ottobre 2020 la ricorrente ha
prodotto numerosi referti medici (doc. VIII/D-M) ed ha domandato un ulteriore
termine per completare la documentazione alla luce del fatto che il 28 ottobre
2020 sarebbe stata visitata, per una nuova valutazione reumatologica, dal dr.
med. __________.
1.6. In seguito alla concessione
di un nuovo termine, l’insorgente, in data 9 novembre 2020, ha prodotto un
referto del 30 ottobre 2020 del dr. med. __________, FMH reumatologia e
medicina interna (doc. X/N).
1.7. Chiesta (doc XII) ed ottenuta
(doc. XIII), una proroga, l’Ufficio AI si è espresso in merito il 3 dicembre
2020, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso ed allegando
l’annotazione dell’SMR, dr.ssa med. __________, del 2 dicembre 2020 (doc.
XIV/1).
1.8. Chiamata a produrre nuove
osservazioni (doc. XV), la ricorrente, in seguito alla concessione di due
proroghe (doc. XVI-XIX), il 25 gennaio 2021 ha trasmesso un rapporto medico del
15 dicembre 2020 del dr. med. __________, __________ dell’Ospedale __________
di __________ ed un referto dell’11 gennaio 2021 del dr. med. __________,
specialista FMH medicina interna, medico fiduciario di __________ (doc.
XX/O-P).
1.9. Il 4 febbraio 2021 l’Ufficio AI
ha evidenziato che il referto del dr. med. __________ riprende problematiche
già note, mentre il dr. med. __________ attesta un’incapacità lavorativa dal 30
settembre 2020, ossia per un periodo successivo alla decisione impugnata (doc.
XXII). Lo scritto è stato trasmesso all’insorgente per conoscenza in data 8
febbraio 2021 (doc. XXIII).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. In
concreto, in seguito alla domanda di prestazioni AI, preso atto delle plurime
patologie di cui è affetta l’insorgente, l’amministrazione ha richiamato
l’incarto medico dall’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di
malattia.
Dall’incarto
emerge che l’insorgente è stata sottoposta ad una perizia reumatologica ad
opera del dr. med. __________, FMH reumatologia, che ha visitato l’interessata
in data 17 giugno 2019. Nel referto del 7 luglio 2019 (pag. 539 e seguenti
incarto AI), lo specialista, riassunti gli atti, l’anamnesi personale, recente,
sistematica e sociale, l’esame reumatologico, ha posto le diagnosi
reumatologiche con conseguenza sulla capacità lavorativa di sindrome
panvertebrale con componente spondilogena cronica in ernie discali cervicali
anamnestiche e ernia discale L4/L5 lussata caudalmente e tendinopatia con
lesione parziale di basso grado dell’inserzione del gluteo minimo a sinistra.
Lo
specialista ha ritenuto esigibile la precedente attività di “configuration
manager in ambito IT”, ma con riduzione del rendimento del 20% per la
necessità di alternare le posizioni corporee e di maggiori pause, ed ha
stabilito che in ogni e qualsiasi attività adatta al suo stato di salute con le
limitazioni ivi descritte, l’interessata è abile al lavoro al 100% e ciò dal 12
novembre 2018 (pag. 552 incarto AI).
Il
dr. med. __________ ha aggiunto che “essendo la sindrome fibromialgica
generalizzata da tempo la patologia predominante alla base della sintomatologia
algica generalizzata, vanno ricercate comorbidità psichiatriche che potrebbero
ostacolare il reinserimento dell’assicurata nel mondo del lavoro, per cui
suggerisco alla spettabile assicurazione di completare l’attuale accertamento
con una perizia psichiatrica aggiuntiva” (pag. 553 incarto AI).
Il
5 agosto 2019 la ricorrente è stata visitata, su incarico del medesimo
assicuratore, dal dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il
quale, nel referto del 12 agosto 2019 (pag. 555 e seguenti incarto AI),
riassunti gli atti, le dichiarazioni soggettive, l’anamnesi medica e sociale e
l’esame clinico, ha posto la diagnosi di disturbo somatoforme da dolore
persistente (F45.4). Descritte le risorse e le limitazioni secondo
Mini-ICF-APP, lo specialista ha stabilito che dal profilo psichiatrico, al
momento attuale, non è presente un disturbo affettivo di entità media o grave
che potrebbe in qualche modo limitare ulteriormente la capacità lavorativa
oltre a quanto stabilito a livello reumatologico dal dr. med. __________ (pag.
564 incarto AI).
Il
22 ottobre 2019 il dr. med. __________, FMH malattie degli occhi, ha allestito
una perizia oftalmologica su incarico dell’assicuratore contro la perdita di
guadagno in caso di malattia, dopo aver visitato l’insorgente il 21 ottobre
2019 (pag. 585-586 incarto AI). Posta la diagnosi oftalmologica di status dopo
foto coagulazione della retina periferica in entrambi gli occhi per
degenerazione retinica palizzata, distacco di vitreo bilaterale, lo specialista
ha affermato che dal “punto di vista oftalmologico puro ella non presenta
una inabilità lavorativa di alcun tipo ma si può discutere sulla presenza di
effetti al contrasto degli schermi del computer dovuti al distacco di vitreo
bilaterale ed inoltre una stanchezza facilmente raggiungibile a causa della
fibromialgia diagnosticata altrove”. In un’altra attività la capacità
lavorativa è del 100%. Egli ha concluso affermando che l’insorgente “potrebbe
a mio parere anche mantenere l’attività lavorativa attuale con l’ausilio di un
mezzo ottico dotato di filtri adeguati e con l’ausilio unico di un occhiale non
progressivo che contribuirebbe anche al miglioramento della stanchezza. Non
esiste invece una vera inabilità nel sollevamento pesi di cui la paziente
ripete in continuazione resistenza” (pag. 586 incarto AI).
Il
15 maggio 2020 il medico SMR, dr.ssa med. __________, specialista medicina del
lavoro, perito certificato SIM, ha riassunto la numerosa documentazione medica
agli atti, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di
sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica in ernie discali
cervicali anamnestiche e ernia discale L4/L5 lussata caudalmente, tendinopatia
con lesione parziale di basso grado dell’inserzione del gluteo minimo a
sinistra ed ha stabilito che l’insorgente dal 12 novembre 2018 è abile al
lavoro nella sua precedente attività con una riduzione del rendimento del 20%,
come stabilito dal dr. med. __________, mentre in attività adeguate è
completamente abile al lavoro con le limitazioni ivi figuranti (pag. 346 e
seguenti incarto AI).
La
dr.ssa med. __________ ha poi citato alcuni estratti dei referti del dr. med. __________
del 7 luglio 2019, del dr. med. __________ del 12 agosto 2019 e del dr. med. __________
del 22 ottobre 2019 (pag. 349-350 incarto AI).
Il
3 agosto 2020 la ricorrente ha prodotto un referto del 26 maggio 2020 della
dr.ssa med. __________, FMH gastroenterologia, un referto del 29 maggio 2020
della dr.ssa med. __________, psichiatria e psicologia medica, del 5 giugno
2020 del dr. med. __________ dell’__________ e del 17 giugno 2020 del dr. med. __________
(pag. 378-382 incarto AI).
Il
medico SMR, dr.ssa med. __________, si è espressa il 6 agosto 2020, confermando
le sue conclusioni (pag. 386 incarto AI).
In
sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un rapporto informativo del programma
terapeutico della __________ del 10 agosto 2020 (doc. C), oltre a numerosa
documentazione medica (doc. D-N).
Con
annotazione del 2 dicembre 2020 il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha
esaminato ogni singolo referto, confermando la sua valutazione (doc. XIV/1).
La
dr.ssa __________ ha affermato:
" (…) In
fase ricorsuale l’A presenta la seguente documentazione medica:
- doc.
D, 11.02.2020, rapporto di valutazione dr.ssa med. __________, __________: (…)
Tale reperto depone
per una banale pregressa infezione delle vie urinarie; la sintomatologia
residua è inquadrabile nella nota sindrome fibromialgica in assenza di lesioni
strutturali. Si tratta di un’affezione senza influsso sulla capacità
lavorativa;
- doc.
E, 13.05.2020 referto radiologico __________, ecografia addome (superiore e
inferiore);
Epatomegalia =
fegato ingrossato. È un sintomo aspecifico e di frequente riscontro nelle
immagini diagnostiche senza una patologia epatica sottostante. Di più Restante
quadro ecografico addominale nei limiti della norma. Si tratta di un
riscontro radiologico senza influsso sulla capacità lavorativa;
- doc.
F, 23.09.2019, referto radiologico __________, TAC addome totale + 10.04.2019,
referto radiologico __________;
eco addome superiore
ed inferiore; la TAC addome totale del 23.09.2019, effettuata per sospetta
calcolosi, conclude per reperto di normalità: Non formazioni litiasiche. Non
lesioni focali dei principali organi parenchimatosi addominali.
Per l’eco addome
superiore ed inferiore del 10.04.2019, sostanziale stabilità: Reperti
pressoché sovrapponibili rispetto alla precedente indagine sopramenzionata
del 18.12.2017;
- doc.
G, 10.07.2020, rapporto __________ di punzione terapeutica eco-guidata
all’articolazione acromio-claveare sinistra + 28.04 e 12/20.05.2020, rapporti __________
infiltrazione ACP spalla sinistra + 30.09.2019, referto radiologico __________,
artro-RM della spalla sinistra, già agli atti:
dalla valutazione
fiduciaria del dr. med. __________ del 07.07.2020 si apprende: 22.02.2017
dr.ssa med. __________ fibromialgia con 18/18 tender positivi, scriveva che
dall’ultimo controllo effettuato nel mese di ottobre 2016, la sua paziente
aveva riferito un peggioramento del quadro clinico con più dolori a livello del
cingolo scapolare ed occipitale da quando era caduta scivolando nella vasca da
bagno picchiando sulla spalla di nuovo l’anca a Ds; ciò era avvenuto verso la
fine dell’anno precedente e da quel momento continuava ad accusare cefalee
occipitale ricorrenti.
Inoltre l’artroRMN del
30.09.2019 Spalla Sn eseguita in corso di punzione anteriore dell’articolazione
scapolo-omerale Sn sotto controllo fluoroscopico e somministrazione articolare
di 16 cc di Artirem referta (già agli atti): Articolazione acromion-claveare
regolare. Configurazione acromiale curvata (tipo II) … Nessuna lesione del capo
lungo del bicipite.
Solco
sotto-labbrale superiore, variante della norma del labbro glenoideo. Superfici
scapolo-omerali regolari. Nessuna amiotrofia. CONCLUSIONI: 1. Nessuna artrosi
acromion-claveare 2. Quadro d’impingement sub-acromiale 3. Tendinopatia del
sovraspinato e lesione parziale di grado I (vedi referto).
Inoltre, riguardo le
infiltrazioni con fattori di crescita endoarticolari, giova qui ricordare quanto
attestato e consigliato dal dr. med. __________ (28.11.2019, documento già agli
atti) che a fronte di una buona mobilità /motilità nonché di una tendinopatia
del sovraspinato e lesione parziale di grado I non ravvisa la necessità di
intervenzione chirurgica: (…).
Pertanto può essere
effettuato un trattamento infiltrativo con fattori di crescita come quelli
già effettuati in passato dall’A nel 2016, quando era stata sottoposta ad
infiltrazioni di plasma autologo all’anca Sn per una periartropatia cronica con
netto miglioramento del controllo algico. Quindi l’A. ha dato seguito ai
consigli ricevuti dal dr. med. __________ sottoponendosi ad infiltrazioni con
plasma autologo condizionato, le stesse a cui già in precedenza si era
sottoposta, con giovamento, all’anca Sn.
Ricordo come per le
infiltrazioni endoarticolari con fattori di crescita siano ancora in corso
studi di validazione scientifica circa la loro efficacia clinica (…).
Si tratta pertanto di
trattamenti di non comprovata evidenza scientifica.
- doc.
H 05.06.2020 Ecografia polpaccio Ds:
Il quadro è
compatibile con piccola lesione distrattiva di I grado: banale lesione
muscolare che solitamente si tratta con farmaci tipici antiinfiammatori tipo
Lasonil. Quindi si tratta di una patologia senza influsso sulla CL;
- doc.
Fatti
I. 10.09.2020, rapporto di valutazione dr. med. __________ + trattamento con
tossina botulinica 04.08.2020 scritto __________, assunzione costi del
trattamento con Botox + 25.11.2019 richiesta __________ a __________ +
13.07.2020, rapporto __________, controllo di decorso due mesi dopo
infiltrazione con Botox per cefalee di tipo misto, tensiva ed emicranica +
16.03.2020, ricetta medica dr.ssa med. __________ e schema terapeutico;
Il dr. __________
riprende le note diagnosi ed attesta: La paziente riporta stabilità clinica
con lieve peggioramento della sintomatologia emicranica nelle ultime settimane.
La paziente ritiene di aver ottenuto un beneficio dell’infiltrazione con
tossina botulinica eseguita il 05.05.2020.
Esame clinico privo
di reperti rilevanti.
13.07.2020 rapporto __________,
controllo di decorso due mesi dopo infiltrazione con Botox per cefalee di tipo
misto, tensiva ed emicranica: esame clinico neurologico approfondito nella
norma.
Dalla valutazione del
dr. med. __________ del 07.07.2019 si apprende: Il 21.12.2018 veniva redatto
un rapporto da parte del servizio di neurologia dell’__________ a riguardo di
una valutazione ambulatoriale del 06.12.2018; venivano poste le diagnosi
principali di emicrania senza aura: RM encefalo (01 e 09.2014): nella norma RM
cervicale nativa (04.2014): nella norma, inoltre le diagnosi secondarie di
insonnia con/su: videopolisonnografia (31.03.2014): frammentazione ipnica,
poliartralgie delle piccole articolazioni delle mani (dr.ssa med. __________),
fibromialgia (dr.ssa med. __________), pregressa isterectomia (2017), pregresso
intervento al tunnel carpale Ds (circa 20 anni fa), pregresso intervento
maxillo-facciale (circa 15 anni fa), periartropatia anca Sn cronica (dr.ssa
med. __________), tendomiogelosi dell’infraspinatus a Ds (dr.ssa __________).
Il servizio di neurologia affermava la paziente era affetta da un quadro algico
cronico diffuso sul quale aveva sviluppato una sindrome delle gambe senza
riposo. L’obiettività neurologica risultava priva di particolarità.
Riassumendo la
patologia neurologica e la nozione di emicranie accompagnate da frammentazione
ipnica, erano già ben descritte dal dr. med. __________ nella sua valutazione
del 07.07.2019. L’attuale presa di posizione del dr. med. __________ non
presenta fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative rispetto a
quanto già valutato a fine 2018;
- doc.
L, 01.10.2020, rapporto dr. med. __________, Specialista in Medicina Interna
Generale;
indicazione di dolori
a spalla sinistra, dove è nota una lesione parziale del sovraspinato con
impingement sotto-acromiale, in progressiva ripresa con prescrizione di
fisioterapia e esercizi; recidiva dolori per 5° dito medio mano sinistra e
infiltrazione; dolori coscia sinistra dopo trauma distrattivo avvenuto a
settembre da verificare con ecografia + 30.09.2020, certificato medico del dr.
med. __________ di inabilità lavorativa dal 30.09. al 31.10.2020 e prescrizione
di fisioterapia;
Relativamente alla
spalla Sn vedi quanto già osservato in proposito del documento G.
Relativamente alla
recidiva di dolori al V dito mano Sn, ricordo come il dr. med. __________ nella
sua valutazione del 07.07.2020 attesti: Risente dolori alle articolazioni
delle mani, alle quali vi sarebbe anche un fenomeno dei Reynaud…. Articolazioni
delle dita senza tumefazioni articolari, diffusamente indolenzite, calli
palmari all’altezza dell’articolazione metacarpofalangea IV e V dito mano Sn,
chiusura dei pugni completa. … Noto singoli calli palmari all’altezza delle
articolazioni metacarpofalangee IV e V della mano Sn che suggeriscono un
utilizzo regolare della mano sinistra contro resistenza, le articolazioni delle
dita non appaiono tumefatte, ma risultano diffusamente indolenzite, la chiusura
dei pugni da ambo le parti è completa. Tali disturbi sono stati
esaurientemente discussi e motivati nella valutazione fiduciaria del dr. med. __________
che precisa: I disturbi accusati, i deficit funzionali riferiti dall’A, non
riscontrati durante l’esame peritale si spiegano dunque in minima parte con le
alterazioni strutturali finora documentate.
E ancora nel rapporto
del dr. med. __________, __________ del 11.10.2019 (fascicolo AI al 20.12.2019
pag. 6): poliartralgie delle piccole articolazioni delle mani di eziologia
indeterminata (…)
Per i dolori alla coscia
Sn in esiti al probabile trauma distrattivo avvenuto a settembre 2020 trattasi
di eventuale banale lesione muscolare che solitamente si tratta con farmaci
topici antinfiammatori tipo Lanosil. Quindi si tratta di una patologia senza
influsso sulla CL;
- doc.
M, appuntamento per visita presso il dr. med. __________ + 25.06.2020 rapporto
dell’__________/dr.ssa med. __________ riassuntivo trasmesso al dr. med. __________
con richiesta di convocazione (secondo parere reumatologico);
Richiesta di secondo
parere reumatologico della dr.ssa med. __________ al dr. med. __________ in
un quadro di dolori pluridistrettuali seguita da molti specialisti, in passato
anche sul piano reumatologico dalla dr.ssa med. __________. Noi sostanzialmente
la seguiamo nel contesto di diverse misure di contenimento impostate tra cui un
programma di trattamento TENS-Cefaly (misura terapeutica non farmacologica
che consiste in un apparecchio per neurostimolazione esterna del nervo
trigemino) e ipnosi medica.
Ricordo come il dr.
med. __________ nella sua valutazione del 07.07.2020 attesti: Al momento
viene seguita dall’__________, trattata mediante autoipnosi, ozonoterapia, 1
volta a settimana si reca da un fisioterapista presso l’__________ per le sue
contratture al collo, fino a poco tempo fa veniva anche sottoposta a
fisioterapia presso una struttura di __________, per fibromialgia, trattamento
che prevede di riprendere a breve.
Trattasi pertanto di
elementi di un programma integrato del contenimento del dolore già analizzati
in precedenza;
- doc.
N, 30.10.2020, rapporto dr. med. __________.
Il dr. med. __________
attesta: Basandomi sulla documentazione a disposizione, confermo la diagnosi
di una sindrome algica cronica classificabile come fibromialgia.
Come corollario e
parte importante associata alla patologia fibromialgica sono note cefalee
miste, caratteristici disturbi del sonno importanti e un affaticamento spiccato
con disturbi di memoria e concentrazione, aspetti distonici neurovegetativi e
stress inseriti in un contesto ansioso.
A tal proposito si
ricorda quanto messo in evidenza dalla valutazione fiduciaria esperita dal dr.
med. __________: Generalmente dorme poco… Ha l’impressione di non riuscire a
concentrarsi come dovrebbe, sul lavoro ricorda che “dimenticava le cose, faceva
errori” e poi “non riusciva ad aggiornarsi”. Guida senza problemi particolari,
in modo sicuro e concentrato.
Anche relativamente
agli aspetti neurodistonici neurovegetativi riferiti dal Dr. __________ (vedi
addominalgie diffuse, sensazione di non completo svuotamento vescicale, colon
irritabile, stitichezza – già valutato quale corollario della fibromialgia
dalla dr.ssa med. __________ nella sua relazione del 27.10.2016, fascicolo AI
al 20.12.2019 pag. 16-ecc…) ricordo come questi sintomi siano risultati, a
tutti gli accertamenti paraclinici (ecografie, TAC,…) effettuati fino ad oggi,
negativi.
Trattasi pertanto di
elementi sintomatici fibromialgici, già analizzati in precedenza.
Da ultimo, per
completezza, relativamente agli aspetti psichiatrici contenuti nel rapporto
medico a firma dr.ssa med. __________ e psicologa __________ del 29.05.2020
devo rilevare che non contiene ulteriori informazioni a carattere medico.
Infatti il precedente
rapporto dr.ssa med. __________ / psicologa __________ del 17.06.2019 cita
esclusivamente un rapporto psicologico ed una blanda presa a carico
farmacologia a cura del Dr. __________ (30.10.2019 in GED nel Fasciolo AI al 12.11.2019).
L’attuale certificato
appare redatto per confutare la perizia fiduciaria del Dr. __________ di agosto
2019 e questo a distanza di oltre 10 mesi dall’esecuzione della stessa.
La dr.ssa med. __________
e la psicologa __________, in assenza di una chiara descrizione oggettiva di
status e di una presa a carico pongono diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di media gravità ed in modo del tutto soggettivo,
modificano le conclusioni della valutazione, anche testistica, formulata dal
dr. med. __________.
In assenza di una
valutazione oggettiva lo scritto del 29.05.2020 appare quindi come un diverso
apprezzamento da parte delle scriventi di quanto valutato in modo oggettivo ed
esaustivo (anche attraverso l’esecuzione di mini-ICF) dal dr. med. __________.
Inoltre trascorsi
oltre 10 mesi dall’esecuzione della valutazione peritale non si fa alcun cenno
all’evoluzione del disturbo sull’arco di questi 10 mesi.
È del tutto
improbabile che un eventuale disturbo depressivo adeguatamente trattato non
abbia avuto un’evoluzione positiva rispettivamente sia stato trattato
esclusivamente con psicoterapia di sostegno per lungo tempo in assenza di presa
a carico specialistica psichiatrica.
Tutta la
documentazione presentata dall’assicurata sia in sede di audizione che
ricorsuale non presenta fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative
rispetto a quanto già valutato nel rapporto finale SMR del 15.05.2020.” (doc.
XIV/1)
Pendente
causa la ricorrente ha prodotto un referto del dr. med. __________, specialista
FMH medicina interna, redatto per l’assicuratore malattie contro la perdita di
guadagno, e relativo ad una visita dell’11 gennaio 2021 (doc. P). Il medico
evidenzia che l’interessata lavora come operatrice informatica, che il
contratto di lavoro è in vigore e che dal 30 settembre 2020 è inabile al lavoro
al 100%. Il medico ha affermato che l’assicurata è confrontata con una
complessa polipatologia a decorso cronico, nonostante la quale è sempre
riuscita a lavorare, seppure con difficoltà. L’incapacità lavorativa attuale è
dovuta principalmente alla cruralgia sx, che mantiene un carattere invalidante
e resta di natura non chiara, nonostante gli accertamenti sino ad ora
effettuati. Per una migliore definizione della situazione, è necessario
attendere le visite della specialista neurologa dr.ssa med. __________ e della
specialista urologa dr.ssa med. __________, già programmate. Il dr. med. __________
ha confermato la completa inabilità lavorativa dal 30 settembre 2020 con
prognosi incerta.
L’insorgente
ha pure prodotto un certificato del dr. med. __________, __________, in cui si
afferma che l’interessata è un soggetto atopico con plurime sensibilizzazioni
sui pluriallergeni stagionali e perannuali. In questo contesto è da leggersi
un’orticaria cronica spontanea giugulata con anti-H1 dell’ultima generazione al
bisogno, così come una sindrome orale crociata (SOC). “Non di meno, in un
contesto atopico, è da notarsi una diagnosi recente di celiachia per la quale
attualmente la paziente segue scrupolosamente un regime alimentare senza
glutine” (doc. O).
2.3. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
Considerandi
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità
di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a
medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2.
agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.5
Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione
qui impugnata, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
del medico SMR, dr.ssa med. __________, che ritiene l’insorgente abile al
lavoro nella precedente attività lavorativa di tecnica informatica con
riduzione del rendimento del 20% e completamente abile al lavoro in attività
leggere e confacenti al suo stato di salute.
Il medico SMR ha infatti
attentamente valutato l’intera documentazione medica acquisita dall’Ufficio AI e
prodotta dalla ricorrente in sede amministrativa e nelle more processuali ed ha
potuto stabilire, sulla base segnatamente dei referti dei dr. med. __________, FMH
reumatologia, __________, FMH psichiatria e psicoterapia e __________, FMH
malattie degli occhi, allestiti nell’ambito della procedura tendente alla
richiesta di indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa di malattia,
che l’interessata può continuare a svolgere la sua attività con una riduzione
del rendimento del 20%.
Va qui rammentato che per
l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e
delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono
liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI
se occorre i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami
medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49
cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire
consulenza agli uffici AI della regione.
I servizi interni dell’SMR,
se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto
medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio
dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono
necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non
è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue
direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri
esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la
validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura
probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR
2009.
IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,
consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Non va tuttavia
dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr.
consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna, di principio ai rapporti allestiti da medici
alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i
presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima
forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della
procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125
V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa
sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono solo lievi dubbi circa
la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere
con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in
fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch
ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die
Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe
Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen
ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”).
2.6
Nel
caso di specie le critiche formulate dall’assicurata nelle more processuali non
sono sufficienti per mettere in dubbio le valutazioni del medico SMR. La dr.ssa
med. __________, infatti, nell’annotazione del 2 dicembre 2020 ha preso
dettagliatamente posizione su ogni singolo documento prodotto dall’interessata,
indicando in maniera approfondita le ragioni per le quali i referti allegati
non sono atti a sovvertire le conclusioni cui sono giunti gli specialisti che
hanno allestito una perizia nell’ambito della procedura di indennità
giornaliera per perdita di guadagno in caso di malattia.
La dr.ssa med. __________
ha in particolare evidenziato come i nuovi referti fanno stato unicamente di
patologie blande, senza alcun influsso sulla capacità lavorativa (segnatamente:
rapporto dell’11 febbraio 2020 della dr.ssa med. __________ in relazione alle
problematiche urologiche [doc. D], referto radiologico dell’__________ del 13
maggio 2020 relativamente alla epatomegalia [doc. E], referto radiologico della
Clinica __________ del 23.09.2019 e del 10.04.2019 [doc. F], rapporti della
Clinica __________ del 10.07.2020, 28.04 e 12/20.05.2020 e 30.09.2020 [doc. G],
ecografia polpaccio destro del 5 giugno 2020 [doc. H], appuntamento per visita presso
il dr. med. __________ e rapporto del 25 giugno 2020 dell’__________ [doc. M]),
rispettivamente non apportino nuovi elementi medici oggettivi atti a sovvertire
le conclusioni peritali (rapporti doc. I, rapporto del 1° ottobre 2020 del dr.
med. __________ [doc. L], rapporto del dr. med. __________ del 30 ottobre 2020
[doc. N]) oppure ancora si riferiscono a trattamenti messi in atto per la cura
delle numerose patologie di cui è affetta la ricorrente, senza tuttavia
apportare novità mediche particolari in relazione alla capacità lavorativa
(cfr. ad esempio le infiltrazioni endoarticolari; cfr. doc. G e M).
Per quanto riguarda più
specificatamente le perizie allestite in sede amministrativa dall’assicuratore
contro la perdita di guadagno in caso di malattia e meglio quella reumatologica
del 7 luglio 2019 del dr. med. __________, FMH reumatologia, quella psichiatrica
del 12 agosto 2019 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e
quella oftalmologica del dr. med. __________, FMH malattie degli occhi, va
rilevato come ad esse vada attribuita piena forza probatoria.
Infatti, i referti sono da
considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri
giurisprudenziali ricordati ai considerandi 2.3 e 2.4. Gli specialisti si sono
espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate presso di loro.
Per quanto concerne più
dettagliatamente l’aspetto reumatologico, il dr. med. __________, nel
referto di 15 pagine del 7 luglio 2019, posta la diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena
cronica in ernie discali cervicali anamnestiche ed ernia discale L4/L5 lussata caudalmente
e tendinopatia con lesione parziale di basso grado dell’inserzione del gluteo
minimo a sinistra, ha riassunto gli atti e l’anamnesi ed in seguito ad un
approfondito esame reumatologico e neurologico ha stabilito che l’interessata
può svolgere la sua precedente attività con una riduzione del rendimento del
20%, mentre un’attività leggera può essere esercitata al 100% con le
limitazioni ivi descritte (pag. 539 e seguenti incarto AI).
Come rilevato
dettagliatamente dal medico SMR, dr.ssa med. __________, nell’annotazione del 2
dicembre 2020, gli ulteriori certificati medici prodotti il 15 ottobre 2020 (allegati
doc. VIII) ed il 9 novembre 2020 (allegati doc. X), non apportano elementi di
novità rispetto alle valutazioni peritali e non sono pertanto atti ad
inficiarne la fedefacenza.
In particolare per quanto
riguarda il rapporto del 30 ottobre 2020 del dr. med. __________, specialista
FMH reumatologia e medicina interna, lo specialista, dopo aver posto le note
diagnosi, aver brevemente descritto l’anamnesi, lo status ed aver commentato la
situazione valetudinaria dell’interessata, non si è espresso in merito alla
capacità lavorativa dell’insorgente, ma si è in sostanza limitato ad indicare le
terapie da mettere in atto (doc. N).
Il referto, privo di nuovi
elementi atti a sovvertire la perizia del dr. med. __________, non è pertanto
d’aiuto alla ricorrente. Né può modificare la valutazione della capacità
lavorativa il rapporto informativo del programma terapeutico del 10 agosto 2020
della __________, che descrive la situazione dell’interessata e non è redatta
da un medico (doc. C).
Relativamente all’aspetto psichico,
il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 12 agosto 2019, dopo
aver visitato l’interessata il 5 agosto 2019, aver riassunto gli atti e
l’anamnesi, effettuato il test secondo Mini-ICF-APP, ha posto la diagnosi di
disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4), ritenendo non presente un
disturbo affettivo di entità media o grave che potrebbe limitare la capacità
lavorativa oltre a quanto già stabilito dal dr. med. __________ (pag. 555 e
seguenti incarto AI).
Le valutazioni della dr.ssa
med. __________ e della psicologa/ psicoterapeuta __________, del 29 maggio
2020.
(pag. 379-380 incarto AI), non modificano la conclusione peritale.
È vero che hanno
diagnosticato anche una sindrome depressiva ricorrente ICD10-F33 caratterizzata
da ripetuti episodi di depressione, non diagnosticata dal perito, e contestano
l’esito del test Mini-ICF-APP, tuttavia non apportano elementi medici oggettivi
a sostegno della loro tesi.
Esse affermano che da
agosto 2019, ossia al momento della perizia, l’interessata era completamente
inabile al lavoro. Sennonché, in data 17 giugno 2019, ossia poco tempo prima,
la dr.ssa med. __________ e la psicologa __________ avevano affermato che dal
luglio 2014 la ricorrente è seguita “per un supporto psicologico dalla
psicologa/psicoterapeuta __________, dal punto di vista psichiatrico
attualmente dal Dr. med. __________ che ha impostato una terapia farmacologica
con Pregalbin Mepha 25mg (1-0-1-0)” (pag. 319 incarto AI), ossia una
terapia blanda non compatibile con una completa incapacità lavorativa.
Ciò viene confermato dal
certificato del 30 ottobre 2019, dove il dr. __________ e la psicologa __________
hanno affermato che “la presa in carico è stata, ed è, primariamente di tipo
psicologico, gestita dalla psicologa” ed hanno aggiunto che l’interessata
assume dalmadorm 30 mg 1c a sera e cipralex 10 gtt la mattina (pag. 332 incarto
AI).
Le stesse curanti, nel
citato referto del 29 maggio 2020 hanno del resto affermato che nel corso degli
ultimi mesi, “vi è stata un’evoluzione favorevole del suo stato psichico. In
data odierna si è discussa l’eventualità di una ripresa lavorativa che
individuiamo essere in futuro solo parziale per i motivi spora descritti”
(pag. 380 incarto AI), mentre il 20 febbraio 2020 la dr.ssa med. __________ ha
indicato di aver visitato la paziente e che il suo stato psichico è
incompatibile con la ripresa lavorativa, senza tuttavia aggiungere altro (pag.
335.
incarto AI).
Tali referti si
esauriscono pertanto in un diverso apprezzamento della capacità lavorativa
della ricorrente, senza tuttavia alcun substrato medico oggettivo.
Va
qui rammentato alla ricorrente che il Tribunale
federale ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente
valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è
spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento
piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013
consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010).
Alla ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).
Per quanto concerne la patologia oftalmologica,
questo TCA non ha alcun motivo per dipartirsi dalla valutazione del 22 ottobre
2019.
del dr. med. __________, FMH malattie degli occhi, che, posta la diagnosi
oftalmologica di status dopo foto coagulazione della retina periferica in
entrambi gli occhi per degenerazione retinica palizzata, distacco vitreo
bilaterale, ha ritenuto l’interessata completamente abile al lavoro sia nella
precedente attività che in attività leggera (cfr. pag. 585-586 incarto AI). Agli
atti non vi è documentazione medica successiva atta a sovvertire tali
conclusioni (cfr. referto del 12 dicembre 2019 del dr. med. __________ del __________
dell’Ospedale __________ di __________, in cui figura il “procedere” ma
nessuna indicazione circa un’incapacità lavorativa; pag. 291 incarto AI).
Né può essere d’aiuto alla ricorrente il certificato
del 26 maggio 2020 della dr.sa med. __________, FMH gastroenterologia (pag. 378
incarto AI), che descrive i risultati istologici dell’esame del 18 maggio 2020,
ma non indica alcunché in relazione ad un’eventuale incapacità lavorativa (cfr.
anche pag. 386 incarto AI).
Per quanto concerne il referto del 15 dicembre 2020
del dr. med. __________, __________ dell’Ospedale __________ di __________
(doc. XX/O), va rilevato come esso di esaurisce in una descrizione delle
allergie di cui è affetta la ricorrente (“soggetto atopico con plurime
sensibilizzazioni sui pluriallergeni stagionali e perannuali […] In questo
contesto è da leggersi un’orticaria cronica spontanea giugulata con anti-H1
dell’ultima generazione al bisogno, così come una sindrome orale crociata
(SOC). Non di meno, in un contesto atopico, è da notarsi una diagnosi recente
di celiachia per la quale attualmente la paziente segue scrupolosamente un
regime alimentare senza glutine”; doc. O), senza aggiungere particolari
elementi di novità in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata.
Né vi è motivo per ritenere, come invece sostenuto
dall’assicurata in sede di ricorso (doc. I), che il recente sviluppo
dell’ipoacusia bilaterale e il posizionamento di TVT per incontinenza severa renda
l’interessata incapace al lavoro.
Infine, il referto dell’11 gennaio 2021 del dr. med. __________
(doc. XX/P), specialista FMH medicina interna, non va preso in considerazione,
poiché attesta un’incapacità lavorativa totale dal 30 settembre 2020, ossia un
periodo successivo all’emissione della decisione impugnata.
Secondo costante
giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla
situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione
impugnata (in concreto: 30 giugno 2020), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal profilo
temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid.
4.3.1
con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020,
consid. 4.4).
L’incapacità
lavorativa attestata dal dr. med. __________ deve pertanto semmai essere
oggetto di una nuova procedura.
2.7
Alla luce di tutto
quanto sopra esposto questo Tribunale, sulla base della documentazione medica
agli atti, deve confermare la valutazione del medico SMR, dr.ssa med. __________,
secondo cui la ricorrente, nella precedente attività di tecnica informatica ha
una incapacità lavorativa del 20% intesa come riduzione del rendimento, mentre
è completamente abile al lavoro in attività adatte e confacenti al suo stato di
salute, dal 12 novembre 2018 (cfr. pag. 348 incarto AI).
Resta da esaminare
se l’amministrazione ha correttamente calcolato il grado d’invalidità
dell’insorgente, che l’assicurata contesta.
2.8
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile.
Nel
caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381.
consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto, dagli atti emerge che l’interessata, senza il danno alla salute, per
l’attività di tecnica informatica avrebbe conseguito nel 2019 un reddito lordo
di fr. 50'000 (pag. 215 e 217 incarto AI), cui va aggiunto un reddito da
attività accessoria di fr. 980.60 quale addetta agli inventari presso __________,
conseguito nel 2018 (cfr. pag. 82 e 237 incarto AI) ed aggiornato al 2019 a fr.
989.40
(+ 0.9%; stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali), per
complessivi fr. 50'989.40.
2.9
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018 tirage_skill_level
(salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del
4.
aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne
per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia
il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016
pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 52’452.- (Fr. 4’371.-
x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato
fino al 2019, si ottiene un salario di fr. 52'967.75
(fr. 52'452.- : 101,7 x 102,7; cfr. Tabella T1.2.15 Indice dei salari nominali,
Donne, 2016-2019, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la
sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi
dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2019 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una
donna ammonta a fr. 55'218.87 (fr. 52'967.75: 40 x 41,7), ritenuto che la quota
di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel
caso di specie l’UAI ha ridotto il reddito da invalida complessivamente del 10%
(5% per attività leggera e 5% per altri fattori di riduzione; cfr. pag. 357
incarto AI).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), secondo il TCA la
riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e
sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10%
applicata dall’UAI merita tutela poiché l’amministrazione non ha abusato
del proprio potere di apprezzamento.
Raffrontando
il reddito da valida di fr. 50'989.40 con quello da invalida di fr. 55'218.87, ridotto del 10% (riduzione sociale) a fr.
49’697, si ottiene un grado d’invalidità del 2,53%, arrotondato conformemente
alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 3%, che non dà diritto ad alcuna rendita
(art. 28 cpv. 2 LAI).
In
queste condizioni la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve
essere respinto.
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto
(cfr. anche disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA) la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti