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Decisione

32.2020.96

Richiesta di una rendita AI respinta. La documentazione medica prodotta non permette di scostarsi dalle valutazioni del Servizio SMR dell'UAI che si è fondato sulle perizie redatte dall'assicuratore malattie nell'ambito della procedura per le indennità per perdita di guadagno in caso di malattia

1 marzo 2021Italiano51 min

esaurientemente discussi e motivati nella valutazione fiduciaria del dr. med. __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.96

cs

Lugano

1 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 agosto 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1970, da

ultimo tecnica informatica, il 20 marzo 2019 ha inoltrato una domanda di

prestazioni dell’AI (pag. 60 incarto AI).

1.2. Dopo aver esperito gli accertamenti

ritenuti necessari ed aver acquisito le perizie specialistiche (reumatologica

ad opera del dr. med. __________, FMH reumatologia; psichiatrica ad opera del

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ed oftalmologica ad opera

del dr. med. __________, FMH malattie degli occhi), allestite per conto

dell’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia, __________,

preso atto del rapporto finale dell’SMR del 15 maggio 2020 e del rapporto del

19 maggio 2020 del Servizio integrazione professionale, l’UAI ha ritenuto l’assicurata

reintegrabile nell’attività abituale e in attività adeguate senza la necessità

di ulteriori misure, e con decisione del 30 giugno 2020 (doc. A), preavvisata

dal progetto del 20 maggio 2020 (pag. 359 incarto AI), ha negato il diritto a

prestazioni.

1.3. RI 1, rappresentata dalla RA

1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, richiamando l’intero incarto

AI e chiedendo in via principale l’annullamento della decisione e di fare

ordine all’UAI di rettificare il reddito da valida conformemente all’ultimo

salario conseguito e quello da invalida in funzione delle limitazioni da ultimo

evidenziate nei rapporti medici e di rendere una nuova decisione. In via

subordinata la ricorrente domanda l’annullamento della decisione ed il rinvio

degli atti all’UAI per l’emissione di una nuova decisione previo complemento

peritale ed indagine economica (doc. I). Riassunta la fattispecie,

l’assicurata, dopo aver elencato i numerosi medici che l’hanno in cura, critica

sostanzialmente l’agire dell’UAI che, malgrado il peggioramento dello suo stato

di salute, non ha richiesto un aggiornamento delle perizie allestite

dall’assicuratore malattie, non più attuali.

1.4. Con risposta del 18 settembre

2020, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI ha proposto la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. IV).

1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI),

ed ottenuto (doc. VII), una proroga, il 15 ottobre 2020 la ricorrente ha

prodotto numerosi referti medici (doc. VIII/D-M) ed ha domandato un ulteriore

termine per completare la documentazione alla luce del fatto che il 28 ottobre

2020 sarebbe stata visitata, per una nuova valutazione reumatologica, dal dr.

med. __________.

1.6. In seguito alla concessione

di un nuovo termine, l’insorgente, in data 9 novembre 2020, ha prodotto un

referto del 30 ottobre 2020 del dr. med. __________, FMH reumatologia e

medicina interna (doc. X/N).

1.7. Chiesta (doc XII) ed ottenuta

(doc. XIII), una proroga, l’Ufficio AI si è espresso in merito il 3 dicembre

2020, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso ed allegando

l’annotazione dell’SMR, dr.ssa med. __________, del 2 dicembre 2020 (doc.

XIV/1).

1.8. Chiamata a produrre nuove

osservazioni (doc. XV), la ricorrente, in seguito alla concessione di due

proroghe (doc. XVI-XIX), il 25 gennaio 2021 ha trasmesso un rapporto medico del

15 dicembre 2020 del dr. med. __________, __________ dell’Ospedale __________

di __________ ed un referto dell’11 gennaio 2021 del dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna, medico fiduciario di __________ (doc.

XX/O-P).

1.9. Il 4 febbraio 2021 l’Ufficio AI

ha evidenziato che il referto del dr. med. __________ riprende problematiche

già note, mentre il dr. med. __________ attesta un’incapacità lavorativa dal 30

settembre 2020, ossia per un periodo successivo alla decisione impugnata (doc.

XXII). Lo scritto è stato trasmesso all’insorgente per conoscenza in data 8

febbraio 2021 (doc. XXIII).

in diritto

2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. In

concreto, in seguito alla domanda di prestazioni AI, preso atto delle plurime

patologie di cui è affetta l’insorgente, l’amministrazione ha richiamato

l’incarto medico dall’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di

malattia.

Dall’incarto

emerge che l’insorgente è stata sottoposta ad una perizia reumatologica ad

opera del dr. med. __________, FMH reumatologia, che ha visitato l’interessata

in data 17 giugno 2019. Nel referto del 7 luglio 2019 (pag. 539 e seguenti

incarto AI), lo specialista, riassunti gli atti, l’anamnesi personale, recente,

sistematica e sociale, l’esame reumatologico, ha posto le diagnosi

reumatologiche con conseguenza sulla capacità lavorativa di sindrome

panvertebrale con componente spondilogena cronica in ernie discali cervicali

anamnestiche e ernia discale L4/L5 lussata caudalmente e tendinopatia con

lesione parziale di basso grado dell’inserzione del gluteo minimo a sinistra.

Lo

specialista ha ritenuto esigibile la precedente attività di “configuration

manager in ambito IT”, ma con riduzione del rendimento del 20% per la

necessità di alternare le posizioni corporee e di maggiori pause, ed ha

stabilito che in ogni e qualsiasi attività adatta al suo stato di salute con le

limitazioni ivi descritte, l’interessata è abile al lavoro al 100% e ciò dal 12

novembre 2018 (pag. 552 incarto AI).

Il

dr. med. __________ ha aggiunto che “essendo la sindrome fibromialgica

generalizzata da tempo la patologia predominante alla base della sintomatologia

algica generalizzata, vanno ricercate comorbidità psichiatriche che potrebbero

ostacolare il reinserimento dell’assicurata nel mondo del lavoro, per cui

suggerisco alla spettabile assicurazione di completare l’attuale accertamento

con una perizia psichiatrica aggiuntiva” (pag. 553 incarto AI).

Il

5 agosto 2019 la ricorrente è stata visitata, su incarico del medesimo

assicuratore, dal dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il

quale, nel referto del 12 agosto 2019 (pag. 555 e seguenti incarto AI),

riassunti gli atti, le dichiarazioni soggettive, l’anamnesi medica e sociale e

l’esame clinico, ha posto la diagnosi di disturbo somatoforme da dolore

persistente (F45.4). Descritte le risorse e le limitazioni secondo

Mini-ICF-APP, lo specialista ha stabilito che dal profilo psichiatrico, al

momento attuale, non è presente un disturbo affettivo di entità media o grave

che potrebbe in qualche modo limitare ulteriormente la capacità lavorativa

oltre a quanto stabilito a livello reumatologico dal dr. med. __________ (pag.

564 incarto AI).

Il

22 ottobre 2019 il dr. med. __________, FMH malattie degli occhi, ha allestito

una perizia oftalmologica su incarico dell’assicuratore contro la perdita di

guadagno in caso di malattia, dopo aver visitato l’insorgente il 21 ottobre

2019 (pag. 585-586 incarto AI). Posta la diagnosi oftalmologica di status dopo

foto coagulazione della retina periferica in entrambi gli occhi per

degenerazione retinica palizzata, distacco di vitreo bilaterale, lo specialista

ha affermato che dal “punto di vista oftalmologico puro ella non presenta

una inabilità lavorativa di alcun tipo ma si può discutere sulla presenza di

effetti al contrasto degli schermi del computer dovuti al distacco di vitreo

bilaterale ed inoltre una stanchezza facilmente raggiungibile a causa della

fibromialgia diagnosticata altrove”. In un’altra attività la capacità

lavorativa è del 100%. Egli ha concluso affermando che l’insorgente “potrebbe

a mio parere anche mantenere l’attività lavorativa attuale con l’ausilio di un

mezzo ottico dotato di filtri adeguati e con l’ausilio unico di un occhiale non

progressivo che contribuirebbe anche al miglioramento della stanchezza. Non

esiste invece una vera inabilità nel sollevamento pesi di cui la paziente

ripete in continuazione resistenza” (pag. 586 incarto AI).

Il

15 maggio 2020 il medico SMR, dr.ssa med. __________, specialista medicina del

lavoro, perito certificato SIM, ha riassunto la numerosa documentazione medica

agli atti, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di

sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica in ernie discali

cervicali anamnestiche e ernia discale L4/L5 lussata caudalmente, tendinopatia

con lesione parziale di basso grado dell’inserzione del gluteo minimo a

sinistra ed ha stabilito che l’insorgente dal 12 novembre 2018 è abile al

lavoro nella sua precedente attività con una riduzione del rendimento del 20%,

come stabilito dal dr. med. __________, mentre in attività adeguate è

completamente abile al lavoro con le limitazioni ivi figuranti (pag. 346 e

seguenti incarto AI).

La

dr.ssa med. __________ ha poi citato alcuni estratti dei referti del dr. med. __________

del 7 luglio 2019, del dr. med. __________ del 12 agosto 2019 e del dr. med. __________

del 22 ottobre 2019 (pag. 349-350 incarto AI).

Il

3 agosto 2020 la ricorrente ha prodotto un referto del 26 maggio 2020 della

dr.ssa med. __________, FMH gastroenterologia, un referto del 29 maggio 2020

della dr.ssa med. __________, psichiatria e psicologia medica, del 5 giugno

2020 del dr. med. __________ dell’__________ e del 17 giugno 2020 del dr. med. __________

(pag. 378-382 incarto AI).

Il

medico SMR, dr.ssa med. __________, si è espressa il 6 agosto 2020, confermando

le sue conclusioni (pag. 386 incarto AI).

In

sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un rapporto informativo del programma

terapeutico della __________ del 10 agosto 2020 (doc. C), oltre a numerosa

documentazione medica (doc. D-N).

Con

annotazione del 2 dicembre 2020 il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha

esaminato ogni singolo referto, confermando la sua valutazione (doc. XIV/1).

La

dr.ssa __________ ha affermato:

" (…) In

fase ricorsuale l’A presenta la seguente documentazione medica:

- doc.

D, 11.02.2020, rapporto di valutazione dr.ssa med. __________, __________: (…)

Tale reperto depone

per una banale pregressa infezione delle vie urinarie; la sintomatologia

residua è inquadrabile nella nota sindrome fibromialgica in assenza di lesioni

strutturali. Si tratta di un’affezione senza influsso sulla capacità

lavorativa;

- doc.

E, 13.05.2020 referto radiologico __________, ecografia addome (superiore e

inferiore);

Epatomegalia =

fegato ingrossato. È un sintomo aspecifico e di frequente riscontro nelle

immagini diagnostiche senza una patologia epatica sottostante. Di più Restante

quadro ecografico addominale nei limiti della norma. Si tratta di un

riscontro radiologico senza influsso sulla capacità lavorativa;

- doc.

F, 23.09.2019, referto radiologico __________, TAC addome totale + 10.04.2019,

referto radiologico __________;

eco addome superiore

ed inferiore; la TAC addome totale del 23.09.2019, effettuata per sospetta

calcolosi, conclude per reperto di normalità: Non formazioni litiasiche. Non

lesioni focali dei principali organi parenchimatosi addominali.

Per l’eco addome

superiore ed inferiore del 10.04.2019, sostanziale stabilità: Reperti

pressoché sovrapponibili rispetto alla precedente indagine sopramenzionata

del 18.12.2017;

- doc.

G, 10.07.2020, rapporto __________ di punzione terapeutica eco-guidata

all’articolazione acromio-claveare sinistra + 28.04 e 12/20.05.2020, rapporti __________

infiltrazione ACP spalla sinistra + 30.09.2019, referto radiologico __________,

artro-RM della spalla sinistra, già agli atti:

dalla valutazione

fiduciaria del dr. med. __________ del 07.07.2020 si apprende: 22.02.2017

dr.ssa med. __________ fibromialgia con 18/18 tender positivi, scriveva che

dall’ultimo controllo effettuato nel mese di ottobre 2016, la sua paziente

aveva riferito un peggioramento del quadro clinico con più dolori a livello del

cingolo scapolare ed occipitale da quando era caduta scivolando nella vasca da

bagno picchiando sulla spalla di nuovo l’anca a Ds; ciò era avvenuto verso la

fine dell’anno precedente e da quel momento continuava ad accusare cefalee

occipitale ricorrenti.

Inoltre l’artroRMN del

30.09.2019 Spalla Sn eseguita in corso di punzione anteriore dell’articolazione

scapolo-omerale Sn sotto controllo fluoroscopico e somministrazione articolare

di 16 cc di Artirem referta (già agli atti): Articolazione acromion-claveare

regolare. Configurazione acromiale curvata (tipo II) … Nessuna lesione del capo

lungo del bicipite.

Solco

sotto-labbrale superiore, variante della norma del labbro glenoideo. Superfici

scapolo-omerali regolari. Nessuna amiotrofia. CONCLUSIONI: 1. Nessuna artrosi

acromion-claveare 2. Quadro d’impingement sub-acromiale 3. Tendinopatia del

sovraspinato e lesione parziale di grado I (vedi referto).

Inoltre, riguardo le

infiltrazioni con fattori di crescita endoarticolari, giova qui ricordare quanto

attestato e consigliato dal dr. med. __________ (28.11.2019, documento già agli

atti) che a fronte di una buona mobilità /motilità nonché di una tendinopatia

del sovraspinato e lesione parziale di grado I non ravvisa la necessità di

intervenzione chirurgica: (…).

Pertanto può essere

effettuato un trattamento infiltrativo con fattori di crescita come quelli

già effettuati in passato dall’A nel 2016, quando era stata sottoposta ad

infiltrazioni di plasma autologo all’anca Sn per una periartropatia cronica con

netto miglioramento del controllo algico. Quindi l’A. ha dato seguito ai

consigli ricevuti dal dr. med. __________ sottoponendosi ad infiltrazioni con

plasma autologo condizionato, le stesse a cui già in precedenza si era

sottoposta, con giovamento, all’anca Sn.

Ricordo come per le

infiltrazioni endoarticolari con fattori di crescita siano ancora in corso

studi di validazione scientifica circa la loro efficacia clinica (…).

Si tratta pertanto di

trattamenti di non comprovata evidenza scientifica.

- doc.

H 05.06.2020 Ecografia polpaccio Ds:

Il quadro è

compatibile con piccola lesione distrattiva di I grado: banale lesione

muscolare che solitamente si tratta con farmaci tipici antiinfiammatori tipo

Lasonil. Quindi si tratta di una patologia senza influsso sulla CL;

- doc.

Fatti

I. 10.09.2020, rapporto di valutazione dr. med. __________ + trattamento con

tossina botulinica 04.08.2020 scritto __________, assunzione costi del

trattamento con Botox + 25.11.2019 richiesta __________ a __________ +

13.07.2020, rapporto __________, controllo di decorso due mesi dopo

infiltrazione con Botox per cefalee di tipo misto, tensiva ed emicranica +

16.03.2020, ricetta medica dr.ssa med. __________ e schema terapeutico;

Il dr. __________

riprende le note diagnosi ed attesta: La paziente riporta stabilità clinica

con lieve peggioramento della sintomatologia emicranica nelle ultime settimane.

La paziente ritiene di aver ottenuto un beneficio dell’infiltrazione con

tossina botulinica eseguita il 05.05.2020.

Esame clinico privo

di reperti rilevanti.

13.07.2020 rapporto __________,

controllo di decorso due mesi dopo infiltrazione con Botox per cefalee di tipo

misto, tensiva ed emicranica: esame clinico neurologico approfondito nella

norma.

Dalla valutazione del

dr. med. __________ del 07.07.2019 si apprende: Il 21.12.2018 veniva redatto

un rapporto da parte del servizio di neurologia dell’__________ a riguardo di

una valutazione ambulatoriale del 06.12.2018; venivano poste le diagnosi

principali di emicrania senza aura: RM encefalo (01 e 09.2014): nella norma RM

cervicale nativa (04.2014): nella norma, inoltre le diagnosi secondarie di

insonnia con/su: videopolisonnografia (31.03.2014): frammentazione ipnica,

poliartralgie delle piccole articolazioni delle mani (dr.ssa med. __________),

fibromialgia (dr.ssa med. __________), pregressa isterectomia (2017), pregresso

intervento al tunnel carpale Ds (circa 20 anni fa), pregresso intervento

maxillo-facciale (circa 15 anni fa), periartropatia anca Sn cronica (dr.ssa

med. __________), tendomiogelosi dell’infraspinatus a Ds (dr.ssa __________).

Il servizio di neurologia affermava la paziente era affetta da un quadro algico

cronico diffuso sul quale aveva sviluppato una sindrome delle gambe senza

riposo. L’obiettività neurologica risultava priva di particolarità.

Riassumendo la

patologia neurologica e la nozione di emicranie accompagnate da frammentazione

ipnica, erano già ben descritte dal dr. med. __________ nella sua valutazione

del 07.07.2019. L’attuale presa di posizione del dr. med. __________ non

presenta fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative rispetto a

quanto già valutato a fine 2018;

- doc.

L, 01.10.2020, rapporto dr. med. __________, Specialista in Medicina Interna

Generale;

indicazione di dolori

a spalla sinistra, dove è nota una lesione parziale del sovraspinato con

impingement sotto-acromiale, in progressiva ripresa con prescrizione di

fisioterapia e esercizi; recidiva dolori per 5° dito medio mano sinistra e

infiltrazione; dolori coscia sinistra dopo trauma distrattivo avvenuto a

settembre da verificare con ecografia + 30.09.2020, certificato medico del dr.

med. __________ di inabilità lavorativa dal 30.09. al 31.10.2020 e prescrizione

di fisioterapia;

Relativamente alla

spalla Sn vedi quanto già osservato in proposito del documento G.

Relativamente alla

recidiva di dolori al V dito mano Sn, ricordo come il dr. med. __________ nella

sua valutazione del 07.07.2020 attesti: Risente dolori alle articolazioni

delle mani, alle quali vi sarebbe anche un fenomeno dei Reynaud…. Articolazioni

delle dita senza tumefazioni articolari, diffusamente indolenzite, calli

palmari all’altezza dell’articolazione metacarpofalangea IV e V dito mano Sn,

chiusura dei pugni completa. … Noto singoli calli palmari all’altezza delle

articolazioni metacarpofalangee IV e V della mano Sn che suggeriscono un

utilizzo regolare della mano sinistra contro resistenza, le articolazioni delle

dita non appaiono tumefatte, ma risultano diffusamente indolenzite, la chiusura

dei pugni da ambo le parti è completa. Tali disturbi sono stati

esaurientemente discussi e motivati nella valutazione fiduciaria del dr. med. __________

che precisa: I disturbi accusati, i deficit funzionali riferiti dall’A, non

riscontrati durante l’esame peritale si spiegano dunque in minima parte con le

alterazioni strutturali finora documentate.

E ancora nel rapporto

del dr. med. __________, __________ del 11.10.2019 (fascicolo AI al 20.12.2019

pag. 6): poliartralgie delle piccole articolazioni delle mani di eziologia

indeterminata (…)

Per i dolori alla coscia

Sn in esiti al probabile trauma distrattivo avvenuto a settembre 2020 trattasi

di eventuale banale lesione muscolare che solitamente si tratta con farmaci

topici antinfiammatori tipo Lanosil. Quindi si tratta di una patologia senza

influsso sulla CL;

- doc.

M, appuntamento per visita presso il dr. med. __________ + 25.06.2020 rapporto

dell’__________/dr.ssa med. __________ riassuntivo trasmesso al dr. med. __________

con richiesta di convocazione (secondo parere reumatologico);

Richiesta di secondo

parere reumatologico della dr.ssa med. __________ al dr. med. __________ in

un quadro di dolori pluridistrettuali seguita da molti specialisti, in passato

anche sul piano reumatologico dalla dr.ssa med. __________. Noi sostanzialmente

la seguiamo nel contesto di diverse misure di contenimento impostate tra cui un

programma di trattamento TENS-Cefaly (misura terapeutica non farmacologica

che consiste in un apparecchio per neurostimolazione esterna del nervo

trigemino) e ipnosi medica.

Ricordo come il dr.

med. __________ nella sua valutazione del 07.07.2020 attesti: Al momento

viene seguita dall’__________, trattata mediante autoipnosi, ozonoterapia, 1

volta a settimana si reca da un fisioterapista presso l’__________ per le sue

contratture al collo, fino a poco tempo fa veniva anche sottoposta a

fisioterapia presso una struttura di __________, per fibromialgia, trattamento

che prevede di riprendere a breve.

Trattasi pertanto di

elementi di un programma integrato del contenimento del dolore già analizzati

in precedenza;

- doc.

N, 30.10.2020, rapporto dr. med. __________.

Il dr. med. __________

attesta: Basandomi sulla documentazione a disposizione, confermo la diagnosi

di una sindrome algica cronica classificabile come fibromialgia.

Come corollario e

parte importante associata alla patologia fibromialgica sono note cefalee

miste, caratteristici disturbi del sonno importanti e un affaticamento spiccato

con disturbi di memoria e concentrazione, aspetti distonici neurovegetativi e

stress inseriti in un contesto ansioso.

A tal proposito si

ricorda quanto messo in evidenza dalla valutazione fiduciaria esperita dal dr.

med. __________: Generalmente dorme poco… Ha l’impressione di non riuscire a

concentrarsi come dovrebbe, sul lavoro ricorda che “dimenticava le cose, faceva

errori” e poi “non riusciva ad aggiornarsi”. Guida senza problemi particolari,

in modo sicuro e concentrato.

Anche relativamente

agli aspetti neurodistonici neurovegetativi riferiti dal Dr. __________ (vedi

addominalgie diffuse, sensazione di non completo svuotamento vescicale, colon

irritabile, stitichezza – già valutato quale corollario della fibromialgia

dalla dr.ssa med. __________ nella sua relazione del 27.10.2016, fascicolo AI

al 20.12.2019 pag. 16-ecc…) ricordo come questi sintomi siano risultati, a

tutti gli accertamenti paraclinici (ecografie, TAC,…) effettuati fino ad oggi,

negativi.

Trattasi pertanto di

elementi sintomatici fibromialgici, già analizzati in precedenza.

Da ultimo, per

completezza, relativamente agli aspetti psichiatrici contenuti nel rapporto

medico a firma dr.ssa med. __________ e psicologa __________ del 29.05.2020

devo rilevare che non contiene ulteriori informazioni a carattere medico.

Infatti il precedente

rapporto dr.ssa med. __________ / psicologa __________ del 17.06.2019 cita

esclusivamente un rapporto psicologico ed una blanda presa a carico

farmacologia a cura del Dr. __________ (30.10.2019 in GED nel Fasciolo AI al 12.11.2019).

L’attuale certificato

appare redatto per confutare la perizia fiduciaria del Dr. __________ di agosto

2019 e questo a distanza di oltre 10 mesi dall’esecuzione della stessa.

La dr.ssa med. __________

e la psicologa __________, in assenza di una chiara descrizione oggettiva di

status e di una presa a carico pongono diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media gravità ed in modo del tutto soggettivo,

modificano le conclusioni della valutazione, anche testistica, formulata dal

dr. med. __________.

In assenza di una

valutazione oggettiva lo scritto del 29.05.2020 appare quindi come un diverso

apprezzamento da parte delle scriventi di quanto valutato in modo oggettivo ed

esaustivo (anche attraverso l’esecuzione di mini-ICF) dal dr. med. __________.

Inoltre trascorsi

oltre 10 mesi dall’esecuzione della valutazione peritale non si fa alcun cenno

all’evoluzione del disturbo sull’arco di questi 10 mesi.

È del tutto

improbabile che un eventuale disturbo depressivo adeguatamente trattato non

abbia avuto un’evoluzione positiva rispettivamente sia stato trattato

esclusivamente con psicoterapia di sostegno per lungo tempo in assenza di presa

a carico specialistica psichiatrica.

Tutta la

documentazione presentata dall’assicurata sia in sede di audizione che

ricorsuale non presenta fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative

rispetto a quanto già valutato nel rapporto finale SMR del 15.05.2020.” (doc.

XIV/1)

Pendente

causa la ricorrente ha prodotto un referto del dr. med. __________, specialista

FMH medicina interna, redatto per l’assicuratore malattie contro la perdita di

guadagno, e relativo ad una visita dell’11 gennaio 2021 (doc. P). Il medico

evidenzia che l’interessata lavora come operatrice informatica, che il

contratto di lavoro è in vigore e che dal 30 settembre 2020 è inabile al lavoro

al 100%. Il medico ha affermato che l’assicurata è confrontata con una

complessa polipatologia a decorso cronico, nonostante la quale è sempre

riuscita a lavorare, seppure con difficoltà. L’incapacità lavorativa attuale è

dovuta principalmente alla cruralgia sx, che mantiene un carattere invalidante

e resta di natura non chiara, nonostante gli accertamenti sino ad ora

effettuati. Per una migliore definizione della situazione, è necessario

attendere le visite della specialista neurologa dr.ssa med. __________ e della

specialista urologa dr.ssa med. __________, già programmate. Il dr. med. __________

ha confermato la completa inabilità lavorativa dal 30 settembre 2020 con

prognosi incerta.

L’insorgente

ha pure prodotto un certificato del dr. med. __________, __________, in cui si

afferma che l’interessata è un soggetto atopico con plurime sensibilizzazioni

sui pluriallergeni stagionali e perannuali. In questo contesto è da leggersi

un’orticaria cronica spontanea giugulata con anti-H1 dell’ultima generazione al

bisogno, così come una sindrome orale crociata (SOC). “Non di meno, in un

contesto atopico, è da notarsi una diagnosi recente di celiachia per la quale

attualmente la paziente segue scrupolosamente un regime alimentare senza

glutine” (doc. O).

2.3. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

Considerandi

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2.

agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.5

Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione

qui impugnata, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

del medico SMR, dr.ssa med. __________, che ritiene l’insorgente abile al

lavoro nella precedente attività lavorativa di tecnica informatica con

riduzione del rendimento del 20% e completamente abile al lavoro in attività

leggere e confacenti al suo stato di salute.

Il medico SMR ha infatti

attentamente valutato l’intera documentazione medica acquisita dall’Ufficio AI e

prodotta dalla ricorrente in sede amministrativa e nelle more processuali ed ha

potuto stabilire, sulla base segnatamente dei referti dei dr. med. __________, FMH

reumatologia, __________, FMH psichiatria e psicoterapia e __________, FMH

malattie degli occhi, allestiti nell’ambito della procedura tendente alla

richiesta di indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa di malattia,

che l’interessata può continuare a svolgere la sua attività con una riduzione

del rendimento del 20%.

Va qui rammentato che per

l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e

delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono

liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI

se occorre i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami

medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49

cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire

consulenza agli uffici AI della regione.

I servizi interni dell’SMR,

se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto

medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio

dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono

necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non

è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue

direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri

esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR

2009.

IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,

consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Non va tuttavia

dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr.

consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna, di principio ai rapporti allestiti da medici

alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i

presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima

forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della

procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125

V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa

sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono solo lievi dubbi circa

la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere

con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in

fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch

ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die

Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe

Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen

ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”).

2.6

Nel

caso di specie le critiche formulate dall’assicurata nelle more processuali non

sono sufficienti per mettere in dubbio le valutazioni del medico SMR. La dr.ssa

med. __________, infatti, nell’annotazione del 2 dicembre 2020 ha preso

dettagliatamente posizione su ogni singolo documento prodotto dall’interessata,

indicando in maniera approfondita le ragioni per le quali i referti allegati

non sono atti a sovvertire le conclusioni cui sono giunti gli specialisti che

hanno allestito una perizia nell’ambito della procedura di indennità

giornaliera per perdita di guadagno in caso di malattia.

La dr.ssa med. __________

ha in particolare evidenziato come i nuovi referti fanno stato unicamente di

patologie blande, senza alcun influsso sulla capacità lavorativa (segnatamente:

rapporto dell’11 febbraio 2020 della dr.ssa med. __________ in relazione alle

problematiche urologiche [doc. D], referto radiologico dell’__________ del 13

maggio 2020 relativamente alla epatomegalia [doc. E], referto radiologico della

Clinica __________ del 23.09.2019 e del 10.04.2019 [doc. F], rapporti della

Clinica __________ del 10.07.2020, 28.04 e 12/20.05.2020 e 30.09.2020 [doc. G],

ecografia polpaccio destro del 5 giugno 2020 [doc. H], appuntamento per visita presso

il dr. med. __________ e rapporto del 25 giugno 2020 dell’__________ [doc. M]),

rispettivamente non apportino nuovi elementi medici oggettivi atti a sovvertire

le conclusioni peritali (rapporti doc. I, rapporto del 1° ottobre 2020 del dr.

med. __________ [doc. L], rapporto del dr. med. __________ del 30 ottobre 2020

[doc. N]) oppure ancora si riferiscono a trattamenti messi in atto per la cura

delle numerose patologie di cui è affetta la ricorrente, senza tuttavia

apportare novità mediche particolari in relazione alla capacità lavorativa

(cfr. ad esempio le infiltrazioni endoarticolari; cfr. doc. G e M).

Per quanto riguarda più

specificatamente le perizie allestite in sede amministrativa dall’assicuratore

contro la perdita di guadagno in caso di malattia e meglio quella reumatologica

del 7 luglio 2019 del dr. med. __________, FMH reumatologia, quella psichiatrica

del 12 agosto 2019 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e

quella oftalmologica del dr. med. __________, FMH malattie degli occhi, va

rilevato come ad esse vada attribuita piena forza probatoria.

Infatti, i referti sono da

considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi 2.3 e 2.4. Gli specialisti si sono

espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso di loro.

Per quanto concerne più

dettagliatamente l’aspetto reumatologico, il dr. med. __________, nel

referto di 15 pagine del 7 luglio 2019, posta la diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena

cronica in ernie discali cervicali anamnestiche ed ernia discale L4/L5 lussata caudalmente

e tendinopatia con lesione parziale di basso grado dell’inserzione del gluteo

minimo a sinistra, ha riassunto gli atti e l’anamnesi ed in seguito ad un

approfondito esame reumatologico e neurologico ha stabilito che l’interessata

può svolgere la sua precedente attività con una riduzione del rendimento del

20%, mentre un’attività leggera può essere esercitata al 100% con le

limitazioni ivi descritte (pag. 539 e seguenti incarto AI).

Come rilevato

dettagliatamente dal medico SMR, dr.ssa med. __________, nell’annotazione del 2

dicembre 2020, gli ulteriori certificati medici prodotti il 15 ottobre 2020 (allegati

doc. VIII) ed il 9 novembre 2020 (allegati doc. X), non apportano elementi di

novità rispetto alle valutazioni peritali e non sono pertanto atti ad

inficiarne la fedefacenza.

In particolare per quanto

riguarda il rapporto del 30 ottobre 2020 del dr. med. __________, specialista

FMH reumatologia e medicina interna, lo specialista, dopo aver posto le note

diagnosi, aver brevemente descritto l’anamnesi, lo status ed aver commentato la

situazione valetudinaria dell’interessata, non si è espresso in merito alla

capacità lavorativa dell’insorgente, ma si è in sostanza limitato ad indicare le

terapie da mettere in atto (doc. N).

Il referto, privo di nuovi

elementi atti a sovvertire la perizia del dr. med. __________, non è pertanto

d’aiuto alla ricorrente. Né può modificare la valutazione della capacità

lavorativa il rapporto informativo del programma terapeutico del 10 agosto 2020

della __________, che descrive la situazione dell’interessata e non è redatta

da un medico (doc. C).

Relativamente all’aspetto psichico,

il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 12 agosto 2019, dopo

aver visitato l’interessata il 5 agosto 2019, aver riassunto gli atti e

l’anamnesi, effettuato il test secondo Mini-ICF-APP, ha posto la diagnosi di

disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4), ritenendo non presente un

disturbo affettivo di entità media o grave che potrebbe limitare la capacità

lavorativa oltre a quanto già stabilito dal dr. med. __________ (pag. 555 e

seguenti incarto AI).

Le valutazioni della dr.ssa

med. __________ e della psicologa/ psicoterapeuta __________, del 29 maggio

2020.

(pag. 379-380 incarto AI), non modificano la conclusione peritale.

È vero che hanno

diagnosticato anche una sindrome depressiva ricorrente ICD10-F33 caratterizzata

da ripetuti episodi di depressione, non diagnosticata dal perito, e contestano

l’esito del test Mini-ICF-APP, tuttavia non apportano elementi medici oggettivi

a sostegno della loro tesi.

Esse affermano che da

agosto 2019, ossia al momento della perizia, l’interessata era completamente

inabile al lavoro. Sennonché, in data 17 giugno 2019, ossia poco tempo prima,

la dr.ssa med. __________ e la psicologa __________ avevano affermato che dal

luglio 2014 la ricorrente è seguita “per un supporto psicologico dalla

psicologa/psicoterapeuta __________, dal punto di vista psichiatrico

attualmente dal Dr. med. __________ che ha impostato una terapia farmacologica

con Pregalbin Mepha 25mg (1-0-1-0)” (pag. 319 incarto AI), ossia una

terapia blanda non compatibile con una completa incapacità lavorativa.

Ciò viene confermato dal

certificato del 30 ottobre 2019, dove il dr. __________ e la psicologa __________

hanno affermato che “la presa in carico è stata, ed è, primariamente di tipo

psicologico, gestita dalla psicologa” ed hanno aggiunto che l’interessata

assume dalmadorm 30 mg 1c a sera e cipralex 10 gtt la mattina (pag. 332 incarto

AI).

Le stesse curanti, nel

citato referto del 29 maggio 2020 hanno del resto affermato che nel corso degli

ultimi mesi, “vi è stata un’evoluzione favorevole del suo stato psichico. In

data odierna si è discussa l’eventualità di una ripresa lavorativa che

individuiamo essere in futuro solo parziale per i motivi spora descritti”

(pag. 380 incarto AI), mentre il 20 febbraio 2020 la dr.ssa med. __________ ha

indicato di aver visitato la paziente e che il suo stato psichico è

incompatibile con la ripresa lavorativa, senza tuttavia aggiungere altro (pag.

335.

incarto AI).

Tali referti si

esauriscono pertanto in un diverso apprezzamento della capacità lavorativa

della ricorrente, senza tuttavia alcun substrato medico oggettivo.

Va

qui rammentato alla ricorrente che il Tribunale

federale ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente

valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è

spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento

piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Alla ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Per quanto concerne la patologia oftalmologica,

questo TCA non ha alcun motivo per dipartirsi dalla valutazione del 22 ottobre

2019.

del dr. med. __________, FMH malattie degli occhi, che, posta la diagnosi

oftalmologica di status dopo foto coagulazione della retina periferica in

entrambi gli occhi per degenerazione retinica palizzata, distacco vitreo

bilaterale, ha ritenuto l’interessata completamente abile al lavoro sia nella

precedente attività che in attività leggera (cfr. pag. 585-586 incarto AI). Agli

atti non vi è documentazione medica successiva atta a sovvertire tali

conclusioni (cfr. referto del 12 dicembre 2019 del dr. med. __________ del __________

dell’Ospedale __________ di __________, in cui figura il “procedere” ma

nessuna indicazione circa un’incapacità lavorativa; pag. 291 incarto AI).

Né può essere d’aiuto alla ricorrente il certificato

del 26 maggio 2020 della dr.sa med. __________, FMH gastroenterologia (pag. 378

incarto AI), che descrive i risultati istologici dell’esame del 18 maggio 2020,

ma non indica alcunché in relazione ad un’eventuale incapacità lavorativa (cfr.

anche pag. 386 incarto AI).

Per quanto concerne il referto del 15 dicembre 2020

del dr. med. __________, __________ dell’Ospedale __________ di __________

(doc. XX/O), va rilevato come esso di esaurisce in una descrizione delle

allergie di cui è affetta la ricorrente (“soggetto atopico con plurime

sensibilizzazioni sui pluriallergeni stagionali e perannuali […] In questo

contesto è da leggersi un’orticaria cronica spontanea giugulata con anti-H1

dell’ultima generazione al bisogno, così come una sindrome orale crociata

(SOC). Non di meno, in un contesto atopico, è da notarsi una diagnosi recente

di celiachia per la quale attualmente la paziente segue scrupolosamente un

regime alimentare senza glutine”; doc. O), senza aggiungere particolari

elementi di novità in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata.

Né vi è motivo per ritenere, come invece sostenuto

dall’assicurata in sede di ricorso (doc. I), che il recente sviluppo

dell’ipoacusia bilaterale e il posizionamento di TVT per incontinenza severa renda

l’interessata incapace al lavoro.

Infine, il referto dell’11 gennaio 2021 del dr. med. __________

(doc. XX/P), specialista FMH medicina interna, non va preso in considerazione,

poiché attesta un’incapacità lavorativa totale dal 30 settembre 2020, ossia un

periodo successivo all’emissione della decisione impugnata.

Secondo costante

giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla

situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione

impugnata (in concreto: 30 giugno 2020), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal profilo

temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid.

4.3.1

con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020,

consid. 4.4).

L’incapacità

lavorativa attestata dal dr. med. __________ deve pertanto semmai essere

oggetto di una nuova procedura.

2.7

Alla luce di tutto

quanto sopra esposto questo Tribunale, sulla base della documentazione medica

agli atti, deve confermare la valutazione del medico SMR, dr.ssa med. __________,

secondo cui la ricorrente, nella precedente attività di tecnica informatica ha

una incapacità lavorativa del 20% intesa come riduzione del rendimento, mentre

è completamente abile al lavoro in attività adatte e confacenti al suo stato di

salute, dal 12 novembre 2018 (cfr. pag. 348 incarto AI).

Resta da esaminare

se l’amministrazione ha correttamente calcolato il grado d’invalidità

dell’insorgente, che l’assicurata contesta.

2.8

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile.

Nel

caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto, dagli atti emerge che l’interessata, senza il danno alla salute, per

l’attività di tecnica informatica avrebbe conseguito nel 2019 un reddito lordo

di fr. 50'000 (pag. 215 e 217 incarto AI), cui va aggiunto un reddito da

attività accessoria di fr. 980.60 quale addetta agli inventari presso __________,

conseguito nel 2018 (cfr. pag. 82 e 237 incarto AI) ed aggiornato al 2019 a fr.

989.40

(+ 0.9%; stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali), per

complessivi fr. 50'989.40.

2.9

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018 tirage_skill_level

(salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del

4.

aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia

il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016

pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 52’452.- (Fr. 4’371.-

x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino al 2019, si ottiene un salario di fr. 52'967.75

(fr. 52'452.- : 101,7 x 102,7; cfr. Tabella T1.2.15 Indice dei salari nominali,

Donne, 2016-2019, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la

sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2019 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una

donna ammonta a fr. 55'218.87 (fr. 52'967.75: 40 x 41,7), ritenuto che la quota

di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel

caso di specie l’UAI ha ridotto il reddito da invalida complessivamente del 10%

(5% per attività leggera e 5% per altri fattori di riduzione; cfr. pag. 357

incarto AI).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), secondo il TCA la

riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e

sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10%

applicata dall’UAI merita tutela poiché l’amministrazione non ha abusato

del proprio potere di apprezzamento.

Raffrontando

il reddito da valida di fr. 50'989.40 con quello da invalida di fr. 55'218.87, ridotto del 10% (riduzione sociale) a fr.

49’697, si ottiene un grado d’invalidità del 2,53%, arrotondato conformemente

alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 3%, che non dà diritto ad alcuna rendita

(art. 28 cpv. 2 LAI).

In

queste condizioni la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve

essere respinto.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto

(cfr. anche disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA) la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti