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Decisione

32.2020.97

Rendita intera dal 1. novembre 2014 ridotta a metà dal 1. novembre 2017. Accertamento medico lacunoso. Rinvio atti per accertamenti per il periodo posteriore al mese di ottobre 2017. Diritto a ripetibili riconosciute per complessivi fr. 2'985

14 ottobre 2020Italiano16 min

2. Le spese per complessivi fr.

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.97

FS

Lugano

14 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 agosto 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che - con due decisioni distinte del 25

giugno 2020, riconosciuti i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

100% dal 20.12.2010

70% dal 06.06.2011

50% dal 20.06.2011

0% dal 01.09.2011

100% dal 26.11.2013

50% dal 01.08.2017

e considerato, tra l’altro,

che “(…) la signora RI 1 raggiunge il minor discapito in attività abituale

(50%). Attività, quella di "collaboratrice ammnistrativa c/o segretariato

generale/Relazioni pubbliche", ritenuta esigibile, nei limiti definiti in

sede medica, anche dalla consulente in reintegrazione professionale nel suo

rapporto del 25 giugno 2018. Ricordiamo inoltre come tutta la documentazione

sopra citata sia già in suo possesso, a seguito dell'invio datato 10 luglio

2019. Allo stato attuale non è stato inoltre prodotto alcun tipo di ulteriore

documentazione medica. Non vi è quindi motivo di distanziarsi dalla valutazione

del Servizio Medico Regionale (SMR) datata 30 ottobre 2018. La stessa

valutazione dell'SMR, in assenza di patologie extra-infortunistiche, si basa

sulla documentazione LAINF in nostro possesso. (…)” (doc. B), l’Ufficio AI

ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2014 al

31 ottobre 2017 e ad una mezza rendita dal 1. novembre 2017 (doc. B);

- contro la decisione che

riconosce il diritto alla mezza rendita dal 1. novembre 2017 s’aggrava al TCA

l’assicurata patrocinata dallo studio legale avv. RA 1. Contestando la

valutazione medica secondo la quale dal 1. agosto 2017 sarebbe abile al lavoro

nella misura del 50% tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra

attività adeguata, postula l’attri-buzione di una rendita intera anche dopo il

31 ottobre 2017, subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione per

ulteriori accertamenti medici;

- con la risposta di causa

l’amministrazione – osservato che

con il ricorso l’assicurata ha prodotto i rapporti 27 luglio 2020 del Servizio

psico-sociale di __________ (doc. C) e 30 luglio 2020 del dr. __________ (doc.

D) e che il medico SMR dr. __________, a cui è stata nuovamente sottoposta

l’intera documentazione medica componente il dossier, nell’annotazione 3

settembre 2020, ha concluso che “(…) alla luce della nuova documentazione

medica presentata dall'assicurata in sede di ricorso, considerato anche il

lungo tempo trascorso dall'ultimo esame psichiatrico effettuato dalla dr.ssa

med. __________ il 28.09.2016, è opportuno procedere mediante una nuova perizia

psichiatrica (comprendente anche dei test neuropsicologici) al fine di stabilire

con precisione la residua capacità lavorativa dell'assicurata nel corso del

tempo (segnatamente per il lasso di tempo posteriore al mese di ottobre 2017).

(…)” (VI/1) – postula la retrocessione degli atti al fine di

effettuare i necessari accertamenti medici (VI);

- con scritto 2 ottobre 2020

l’insorgente ha comunicato al TCA di aderire alla proposta dell’Ufficio AI

precisando, tramite il proprio rappresentante, che “(…) a scanso di

equivoci, ritenuto che la mia mandante ha impugnato unicamente la decisione

dell'UAI con la quale è stato riconosciuto un grado AI pari al 50% a far tempo

dal 1. novembre 2017, e non quella con la quale era stato deciso un grado AI

pari al 100% a far tempo dal 1. novembre 2014 al 31 ottobre 2017 - ormai

cresciuta in giudicato -; ben si comprende che la perizia, come pure la nuova

decisione dell'UAI, dovrà riguardare unicamente la situazione dal 1. novembre

2017 in avanti. Per quanto sopra, si postula di conseguenza che alla mia

mandante vengano riconosciute congrue ripetibili come dalla nota onorari e

spese allegata alle presenti osservazioni, considerata l'acquiescenza dell'UAI

e il fatto che la signora RI 1 ha dovuto inoltrare un ricorso - per il tramite

del sottoscritto legale - per ottenere quanto avrebbe già dovuto decidere l'UAI

senza l'avvio della presente procedura. (…)” (VI).

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art.

28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è

invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita

nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato

il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

- per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR

2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita può

essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle

circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non

giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3 con riferimenti);

- nell’evenienza

concreta, come sostenuto dalla ricorrente e come indicato in risposta di causa,

alla luce degli atti medici all’inserto ed in particolare sulla scorta della

refertazione prodotta col gravame (rapporto 27 luglio 2020 con il quale il

direttore __________ dr. __________ e il medico assistente dr.ssa __________,

entrambi del Servizio psico-sociale di __________, attestano che, durante il

periodo in cui è stata seguita (dal 9 dicembre 2019 al 1. luglio 2020), “(…)

alla luce del quadro clinico valutato nel corso del periodo sopracitato,

riteniamo che ella non sia in grado di compiere alcuna attività lavorativa,

anche a tempo parziale. (…)” [doc. C] e rapporto 30 luglio 2017 del Centro __________

di __________ nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna generale, si

è così espresso: “(…) da un paio d’anni conosco la paziente e

posso indubbiamente attestare che ella presenta disturbi importanti al capo con

dolenzia recidivante, disturbi e sofferenza al sovraccarico di prestazioni o svolgimento

di compiti anche di routine quotidiana, disturbi depressivi secondari

all’infortunio con sintomatologia talvolta ansiosa, disturbi neurocognitivi di

memoria, attenzione, concentrazione. In questo complesso quadro reattivo

all'infortunio in questione, ritengo che la paziente abbia chiaramente diritto

a una rivalutazione completa del suo grado di incapacità lavorativa e la

possibilità di beneficiare di una rendita, in quanto non in grado di gestire

autonomamente tutta la sua vita quotidiana. Propongo a tal fine una presa in

carico multidisciplinare per una rivalutazione completa di questo caso,

particolarmente meritevole di attenzione. (…)” [doc. D]) vi è effettivamente da

ritenere che, al fine di stabilire con precisione la residua capacità lavorativa

e di riflesso al guadagno dell'assicurata nel corso del tempo (segnatamente per

il lasso di tempo posteriore al mese di ottobre 2017), la situazione medica va

ulteriormente indagata;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- considerato come gli

accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché, come rettamente indicato

nella risposta, “(…) dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i

necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e

rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche per quanto

attiene all’aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale (preceduta

dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza

all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (IV, pag. 2);

- la ricorrente, patrocinata dallo

studio legale avv. RA 1, vittoriosa in causa ha diritto a un’indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

- l’importo delle ripetibili è

determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del

procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e

art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche

senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di

fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11

cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento

al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione

delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609-610). Per

quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di

comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto),

l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al

patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento

dell’onorario;

- con scritto del 2 ottobre

2020 (VIII) l’avv. RA 1 ha prodotto la “NOTA ONORARI E SPESE” (tariffa

oraria di fr. 300.--) per un importo complessivo (senza IVA) di fr. 5'109.50

(4'644.-- onorario + 465.50 spese, cfr. VI/1);

- dagli atti risulta che il

patrocinatore dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale di 24 pagine (I), uno

scritto di poco più di una pagina per comunicare al TCA di aderire alla

proposta formulata dall’Ufficio AI e che nella “NOTA ONORARI E SPESE” (VI/1)

ha conteggiato un tempo di lavoro di complessive 15.48 ore;

- in merito alle ore di

patrocinio va ricordato che nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte

federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di

una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo

poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; con decreto del 5 agosto 2004

(inc. 38.2003.85), il TCA ha ridotto da 8 ore e 30 minuti a 6 ore il tempo di

lavoro del patrocinatore di un assicurato nel caso di una vertenza il cui

oggetto era la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa gli aveva

negato il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto non aveva

controllato la disoccupazione in violazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e

nella quale si era svolta un'udienza davanti al TCA; il 10 luglio 2007 (inc.

36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8 ore il tempo di lavoro

del legale di un’attrice in una causa di diritto privato inerente una

controversia circa il diritto a percepire ulteriori indennità per perdita di

guadagno e nella quale il patrocinatore era intervenuto trasmettendo varia

documentazione e prendendo posizione sulle osservazioni in merito alla

documentazione prodotta dall’assicuratore; con decreto del 18 febbraio 2011

(inc. 32.2010.192), questo Tribunale ha ridotto da 7

a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà dove

l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI; il 23

agosto 2012 il TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una

causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta innanzi al

Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una

riqualifica professionale (inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc.

32.2012.189), in cui si è trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento

dello stato di salute della ricorrente sulla base di una perizia del __________

e dove non è stata indetta alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20

ore e trenta minuti a 10 ore il tempo lavorativo del legale che si è occupato

della causa;

- nel caso concreto, ritenuta la

non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel

diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore

(DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e considerato il tempo effettivamente

necessario ad un legale mediamente diligente per lo svolgimento del mandato di

patrocinio quale quello in disamina (va rilevato che il patrocinatore ha potuto

usufruire del lavoro già svolto in sede amministrativa così come di quello

svolto in ambito infortunistico), appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili

(per onorario fr. 2'520.-- e spese fr. 252.-) di complessivi fr. 2'985.45 (IVA

inclusa);

- secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

del 25 giugno 2020 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi.

Fatti

2. Le spese per complessivi fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà alla

ricorrente fr. 2'985.45 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

Considerandi

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti