32.2020.97
Rendita intera dal 1. novembre 2014 ridotta a metà dal 1. novembre 2017. Accertamento medico lacunoso. Rinvio atti per accertamenti per il periodo posteriore al mese di ottobre 2017. Diritto a ripetibili riconosciute per complessivi fr. 2'985
14 ottobre 2020Italiano16 min
2. Le spese per complessivi fr.
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.97
FS
Lugano
14 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con due decisioni distinte del 25
giugno 2020, riconosciuti i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
100% dal 20.12.2010
70% dal 06.06.2011
50% dal 20.06.2011
0% dal 01.09.2011
100% dal 26.11.2013
50% dal 01.08.2017
e considerato, tra l’altro,
che “(…) la signora RI 1 raggiunge il minor discapito in attività abituale
(50%). Attività, quella di "collaboratrice ammnistrativa c/o segretariato
generale/Relazioni pubbliche", ritenuta esigibile, nei limiti definiti in
sede medica, anche dalla consulente in reintegrazione professionale nel suo
rapporto del 25 giugno 2018. Ricordiamo inoltre come tutta la documentazione
sopra citata sia già in suo possesso, a seguito dell'invio datato 10 luglio
2019. Allo stato attuale non è stato inoltre prodotto alcun tipo di ulteriore
documentazione medica. Non vi è quindi motivo di distanziarsi dalla valutazione
del Servizio Medico Regionale (SMR) datata 30 ottobre 2018. La stessa
valutazione dell'SMR, in assenza di patologie extra-infortunistiche, si basa
sulla documentazione LAINF in nostro possesso. (…)” (doc. B), l’Ufficio AI
ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2014 al
31 ottobre 2017 e ad una mezza rendita dal 1. novembre 2017 (doc. B);
- contro la decisione che
riconosce il diritto alla mezza rendita dal 1. novembre 2017 s’aggrava al TCA
l’assicurata patrocinata dallo studio legale avv. RA 1. Contestando la
valutazione medica secondo la quale dal 1. agosto 2017 sarebbe abile al lavoro
nella misura del 50% tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra
attività adeguata, postula l’attri-buzione di una rendita intera anche dopo il
31 ottobre 2017, subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione per
ulteriori accertamenti medici;
- con la risposta di causa
l’amministrazione – osservato che
con il ricorso l’assicurata ha prodotto i rapporti 27 luglio 2020 del Servizio
psico-sociale di __________ (doc. C) e 30 luglio 2020 del dr. __________ (doc.
D) e che il medico SMR dr. __________, a cui è stata nuovamente sottoposta
l’intera documentazione medica componente il dossier, nell’annotazione 3
settembre 2020, ha concluso che “(…) alla luce della nuova documentazione
medica presentata dall'assicurata in sede di ricorso, considerato anche il
lungo tempo trascorso dall'ultimo esame psichiatrico effettuato dalla dr.ssa
med. __________ il 28.09.2016, è opportuno procedere mediante una nuova perizia
psichiatrica (comprendente anche dei test neuropsicologici) al fine di stabilire
con precisione la residua capacità lavorativa dell'assicurata nel corso del
tempo (segnatamente per il lasso di tempo posteriore al mese di ottobre 2017).
(…)” (VI/1) – postula la retrocessione degli atti al fine di
effettuare i necessari accertamenti medici (VI);
- con scritto 2 ottobre 2020
l’insorgente ha comunicato al TCA di aderire alla proposta dell’Ufficio AI
precisando, tramite il proprio rappresentante, che “(…) a scanso di
equivoci, ritenuto che la mia mandante ha impugnato unicamente la decisione
dell'UAI con la quale è stato riconosciuto un grado AI pari al 50% a far tempo
dal 1. novembre 2017, e non quella con la quale era stato deciso un grado AI
pari al 100% a far tempo dal 1. novembre 2014 al 31 ottobre 2017 - ormai
cresciuta in giudicato -; ben si comprende che la perizia, come pure la nuova
decisione dell'UAI, dovrà riguardare unicamente la situazione dal 1. novembre
2017 in avanti. Per quanto sopra, si postula di conseguenza che alla mia
mandante vengano riconosciute congrue ripetibili come dalla nota onorari e
spese allegata alle presenti osservazioni, considerata l'acquiescenza dell'UAI
e il fatto che la signora RI 1 ha dovuto inoltrare un ricorso - per il tramite
del sottoscritto legale - per ottenere quanto avrebbe già dovuto decidere l'UAI
senza l'avvio della presente procedura. (…)” (VI).
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR
2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può
essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle
circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3 con riferimenti);
- nell’evenienza
concreta, come sostenuto dalla ricorrente e come indicato in risposta di causa,
alla luce degli atti medici all’inserto ed in particolare sulla scorta della
refertazione prodotta col gravame (rapporto 27 luglio 2020 con il quale il
direttore __________ dr. __________ e il medico assistente dr.ssa __________,
entrambi del Servizio psico-sociale di __________, attestano che, durante il
periodo in cui è stata seguita (dal 9 dicembre 2019 al 1. luglio 2020), “(…)
alla luce del quadro clinico valutato nel corso del periodo sopracitato,
riteniamo che ella non sia in grado di compiere alcuna attività lavorativa,
anche a tempo parziale. (…)” [doc. C] e rapporto 30 luglio 2017 del Centro __________
di __________ nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna generale, si
è così espresso: “(…) da un paio d’anni conosco la paziente e
posso indubbiamente attestare che ella presenta disturbi importanti al capo con
dolenzia recidivante, disturbi e sofferenza al sovraccarico di prestazioni o svolgimento
di compiti anche di routine quotidiana, disturbi depressivi secondari
all’infortunio con sintomatologia talvolta ansiosa, disturbi neurocognitivi di
memoria, attenzione, concentrazione. In questo complesso quadro reattivo
all'infortunio in questione, ritengo che la paziente abbia chiaramente diritto
a una rivalutazione completa del suo grado di incapacità lavorativa e la
possibilità di beneficiare di una rendita, in quanto non in grado di gestire
autonomamente tutta la sua vita quotidiana. Propongo a tal fine una presa in
carico multidisciplinare per una rivalutazione completa di questo caso,
particolarmente meritevole di attenzione. (…)” [doc. D]) vi è effettivamente da
ritenere che, al fine di stabilire con precisione la residua capacità lavorativa
e di riflesso al guadagno dell'assicurata nel corso del tempo (segnatamente per
il lasso di tempo posteriore al mese di ottobre 2017), la situazione medica va
ulteriormente indagata;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- considerato come gli
accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché, come rettamente indicato
nella risposta, “(…) dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i
necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e
rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche per quanto
attiene all’aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale (preceduta
dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza
all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (IV, pag. 2);
- la ricorrente, patrocinata dallo
studio legale avv. RA 1, vittoriosa in causa ha diritto a un’indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);
- l’importo delle ripetibili è
determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del
procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e
art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche
senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di
fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11
cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento
al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione
delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609-610). Per
quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di
comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto),
l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al
patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento
dell’onorario;
- con scritto del 2 ottobre
2020 (VIII) l’avv. RA 1 ha prodotto la “NOTA ONORARI E SPESE” (tariffa
oraria di fr. 300.--) per un importo complessivo (senza IVA) di fr. 5'109.50
(4'644.-- onorario + 465.50 spese, cfr. VI/1);
- dagli atti risulta che il
patrocinatore dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale di 24 pagine (I), uno
scritto di poco più di una pagina per comunicare al TCA di aderire alla
proposta formulata dall’Ufficio AI e che nella “NOTA ONORARI E SPESE” (VI/1)
ha conteggiato un tempo di lavoro di complessive 15.48 ore;
- in merito alle ore di
patrocinio va ricordato che nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte
federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di
una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo
poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; con decreto del 5 agosto 2004
(inc. 38.2003.85), il TCA ha ridotto da 8 ore e 30 minuti a 6 ore il tempo di
lavoro del patrocinatore di un assicurato nel caso di una vertenza il cui
oggetto era la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa gli aveva
negato il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto non aveva
controllato la disoccupazione in violazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e
nella quale si era svolta un'udienza davanti al TCA; il 10 luglio 2007 (inc.
36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8 ore il tempo di lavoro
del legale di un’attrice in una causa di diritto privato inerente una
controversia circa il diritto a percepire ulteriori indennità per perdita di
guadagno e nella quale il patrocinatore era intervenuto trasmettendo varia
documentazione e prendendo posizione sulle osservazioni in merito alla
documentazione prodotta dall’assicuratore; con decreto del 18 febbraio 2011
(inc. 32.2010.192), questo Tribunale ha ridotto da 7
a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà dove
l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI; il 23
agosto 2012 il TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una
causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta innanzi al
Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una
riqualifica professionale (inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc.
32.2012.189), in cui si è trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento
dello stato di salute della ricorrente sulla base di una perizia del __________
e dove non è stata indetta alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20
ore e trenta minuti a 10 ore il tempo lavorativo del legale che si è occupato
della causa;
- nel caso concreto, ritenuta la
non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel
diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore
(DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e considerato il tempo effettivamente
necessario ad un legale mediamente diligente per lo svolgimento del mandato di
patrocinio quale quello in disamina (va rilevato che il patrocinatore ha potuto
usufruire del lavoro già svolto in sede amministrativa così come di quello
svolto in ambito infortunistico), appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili
(per onorario fr. 2'520.-- e spese fr. 252.-) di complessivi fr. 2'985.45 (IVA
inclusa);
- secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata
del 25 giugno 2020 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
Fatti
2. Le spese per complessivi fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà alla
ricorrente fr. 2'985.45 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti