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Decisione

32.2020.99

Contestazione del grado d'invalidità. Rinvio degli atti all'UAI per ulteriori approfondimenti peritali

16 novembre 2020Italiano39 min

psichiatria e psicoterapia: dr. med. __________; reumatologia: dr. med. __________;

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2020.99

cs

Lugano

16 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 2 luglio 2020 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1958,

ristoratore, con decisione del 17 gennaio 2001 è stato posto al beneficio di

una rendita intera dal 1° ottobre 1997, ridotta a mezza rendita dal 1° marzo

1999 (grado AI del 50%; pag. 195-202 incarto AI).

1.2. Le revisioni che si sono

succedute nel tempo, hanno confermato il diritto a mezza rendita AI

(comunicazione del 9 novembre 2001 [pag. 216 incarto AI], comunicazione del 22

luglio 2005 [pag. 294 incarto AI], decisione su opposizione del 15 novembre

2006 [pag. 321 e seguenti incarto AI], comunicazione del 16 ottobre 2009 [pag.

362 incarto AI]).

1.3. In seguito ad una perizia pluridisciplinare

del 4 ottobre 2012 (pag. 441 e seguenti incarto AI), l’UAI ha confermato il

diritto a mezza rendita AI, tranne per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31

gennaio 2012, quando l’interessato è stato posto al beneficio di una rendita

intera (pag. 524 e seguenti incarto AI). Con decisione del 13 gennaio 2014

l’UAI non è entrata nel merito di una domanda di revisione inoltrata

dall’assicurato (pag. 543 incarto AI).

1.4. Dopo l’inoltro di una

ulteriore domanda di revisione nel marzo 2015 (pag. 547 e seguenti incarto AI),

l’amministrazione ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del

__________, redatta il 27 marzo 2019 (pag. 879 e seguenti incarto AI).

1.5. Con progetto di decisione del

3 febbraio 2020 (pag. 1050 e seguenti incarto AI), confermato da tre distinte

decisioni del 2 luglio 2020 (doc. A), l’UAI ha posto l’interessato al beneficio

di una rendita intera dal 1° marzo 2017 al 30 novembre 2018, di una mezza

rendita dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, di una rendita intera dal 1°

marzo 2019 al 31 dicembre 2019 e di mezza rendita dal 1° gennaio 2020.

1.6. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di essere posto

al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e domandando in

via principale il riconoscimento di una rendita piena “a far tempo del 6

dicembre 2018”. Nella misura in cui non fosse possibile determinarsi sul

diritto alla prestazione, chiede che l’incarto sia rinviato all’UAI affinché

vengano esperiti i necessari approfondimenti volti a chiarire l’effettivo grado

di abilità lavorativa.

Ripercorsa l’intera

fattispecie, l’assicurato sostiene che dalla documentazione medica formante

l’incarto AI emergono elementi tali da mettere fortemente in dubbio la tesi

secondo la quale sarebbe inabile al lavoro nella misura del 60% in attività

adeguate e che lasciano ben presupporre che il calcolo del grado di invalidità

non possa portare a risultati diversi rispetto al periodo che va dal 1°

settembre 2018 al 5 dicembre 2018. L’insorgente, fondandosi sulla coronografia eseguita

presso il __________ di __________ e sulle valutazioni dei medici curanti, dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e __________, FMH chirurgia

ortopedica e traumatologia, sostiene che la decisione impugnata non può trovare

conferma.

Per l’insorgente le

incongruenze tra il dire degli specialisti curanti ed i periti dell’AI

avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad approfondire maggiormente la

fattispecie.

Se le tesi dei curanti non

fossero sufficienti per riconoscere la rendita intera, si imporrebbe, secondo

l’assicurato, l’annullamento delle decisioni del 2 luglio 2020 e il ritorno

dell’incarto all’UAI affinché ponga in essere tutti gli approfondimenti

richiesti, sia sul piano reumatologico che su quello psichiatrico.

1.7. Con risposta del 22 settembre

2020, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso,

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. IV).

1.8. In data 30 settembre 2020

l’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori prove da produrre (doc. VI).

in diritto

2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità

al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Trattandosi dell'attribuzione

di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione

con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio

2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su

richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora il cambiamento

va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare (cfr.

art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza

interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

2.3. In

concreto, in seguito alla nuova procedura di revisione avviata il 24 marzo 2015

(pag. 547 incarto AI), dopo aver acquisito numerosi atti medici ed

amministrativi, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare di

decorso ad opera del __________ (medicina interna: dr. med. __________;

psichiatria e psicoterapia: dr. med. __________; reumatologia: dr. med. __________;

neurologia: dr. med. __________; cardiologia: dr. med. __________).

Il

referto è stato redatto il 27 marzo 2019. La valutazione psichiatrica è stata

allestita l’8 agosto 2018 (pag. 938 incarto AI), la valutazione neurologica il

23 agosto 2018 (pag. 954 incarto AI), la valutazione reumatologica il 14 agosto

2018 (pag. 975 incarto AI), con complemento del 10 ottobre 2018 (pag. 983

incarto AI) e la valutazione cardiologica il 17 ottobre 2018 (pag. 984 incarto

AI).

Dopo

aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale,

professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le

constatazioni obiettive, i periti hanno posto le diagnosi rilevanti con

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di media entità (ICD-10 F33.1), gonartrosi in varo a destra con/su

prevista protesi totale, 6.12.2018, gonartrosi in varo a sinistra con/su

pregresso impianto di una protesi totale, 1.2.2018, lieve impingement

sottoacromiale alla spalla sinistra con/su spazio sottoacromiale di 5 mm,

assenza di lesioni transmurali della cuffia dei rotatori (MRI del 26.9.2017 e sonografia

funzionale del 13.8.2018), oltre a numerose diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa (pag. 923-924 incarto AI = pag. 45-46 perizia).

Gli

specialisti, rilevato che l’insorgente è limitato sia dalle patologie

reumatologiche (in particolare agli arti inferiori), sia dalla patologia

psichiatrica, hanno stabilito che “come pizzaiolo, cuoco, ed in varie

attività della ristorazione” l’insorgente presenta una capacità lavorativa

del 40% circa. In attività adeguate l’insorgente è abile al 45% circa. Deve

trattarsi di un’attività leggera che non richieda un’eccessiva velocità di

esecuzione, che non richieda lunghi spostamenti a piedi o spostamenti

eccessivamente ripetitivi. L’attività deve permettere di tanto in tanto

l’alternanza tra la posizione in piedi e la posizione seduta.

L’assicurato

deve evitare di scendere a più riprese molte rampe di scale in velocità o con

carichi mediamente pesanti o pesanti. Deve evitare movimenti ripetitivi di

flessione ed estensione delle ginocchia, movimenti estremi eccessivamente

ripetitivi al disopra delle spalle (pag. 925 incarto AI = pag. 47 perizia).

Essi

hanno poi precisato che nelle attività abituali l’insorgente presenta una

capacità lavorativa dello 0% dal 1° febbraio 2018 (artroplastica al ginocchio

sinistro). A causa dell’intervento per sindrome del tunnel carpale alla mano

sinistra si può codificare una capacità lavorativa dello 0% durante 4-6

settimane a partire dal 19.10.2017. Dall’1.9.2018 l’assicurato presenta una

capacità lavorativa del 40% e continua (inteso come attività sull’arco di

un’intera giornata con rendimento ridotto; pag. 925 incarto AI = pag. 47

perizia).

Anche

in attività adatte l’assicurato ha presentato una capacità lavorativa dello 0%

dal 1.2.2018. Dall’1.9.2018 l’assicurato presenta una capacità lavorativa del

40% in attività confacenti. A causa dell’intervento per sindrome del tunnel

carpale a sinistra l’insorgente ha presentato una capacità lavorativa dello 0%

anche in attività adatte durante 4-6 settimane a partire dal 19.10.2017 (pag.

926 incarto AI = pag. 48 perizia).

I

periti hanno precisato quanto segue a pag. 48 del referto (pag. 926 incarto

AI):

" (…) A

livello ortopedico sono previsti un intervento di posa di protesi totale al

ginocchio ds (6.12.2018) ed un intervento alla spalla sin. Per ogni intervento

si prevede una capacità lavorativa dello 0% durante 6 mesi. Si consiglia una

rivalutazione del caso dopo l’esecuzione dei sopraccitati interventi e

successiva riabilitazione.”

A

questo proposito, circa la patologia reumatologica, hanno precisato (pag. 42

perizia = pag. 920 incarto AI):

" (…) Se

l’A. fosse operato, il nostro consulente prevede un’incapacità lavorativa di

almeno 6 mesi dopo una decompressione sottoacromiale della spalla sin. e di

altri 6 mesi dopo la protesi al ginocchio ds. Solo in seguito la valutazione

potrà essere nuovamente considerata stabile e sarà necessaria una rivalutazione

a livello peritale.

(…).

Nel complemento datato 10.10.2018, il nostro consulente Dr. med. __________

in merito alla nostra proposta di prendere posizione riguardo al certificato

del Dr. med. __________ del 14.8.2018 ed alla lettera del Dr. med. __________

all’Avv. RA 1 del 1.10.2018 informa che gli interventi chirurgici citati dal

Dr. med. __________ erano già stati preventivati e discussi nel suo consulto di

reumatologia del 13.8.2018. Non vi sono dunque elementi nuovi che cambino la

sua valutazione. La situazione andrà rivalutata dopo la convalescenza

dell’ultimo intervento chirurgico che dovrebbe essere eseguito da Dr. med. __________.

(…)”

Da

parte sua il consulente, dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina

interna, nel referto del 14 agosto 2018 riassunto dai periti, circa l’evolversi

della capacità lavorativa nella precedente attività, ha affermato che:

" (…) In

accordo con il Dr. __________ l’assicurato può essere considerato totalmente

inabile al lavoro dopo l’intervento al ginocchio sinistro l’1.2.2018. È utile

rilevare come, nel caso venissero realizzati i nuovi interventi chirurgici prospettati,

sarebbe da prevedere un’incapacità lavorativa dopo una decompressione

sottoacromiale della spalla sinistra di almeno 6 mesi. L’ulteriore protesi

totale del ginocchio destro non potrebbe essere realizzata verosimilmente prima

di questo lasso di tempo a causa della necessità di usare le stampelle. In

seguito l’assicurato sarebbe nuovamente inabile al lavoro in misura totale per

ca. 6 mesi. Solo in seguito la situazione potrà essere nuovamente considerata

stabile e si renderà necessaria una rivalutazione peritale.” (pag. 980 incarto

AI)

Il

10 ottobre 2018, preso atto di nuova documentazione medica, il dr. med. __________

ha confermato che “la situazione andrà rivalutata dopo la convalescenza

dell’ultimo intervento chirurgico che dovrebbe essere eseguito dal dr. __________”

(pag. 983 incarto AI).

Il

28 marzo 2019 il medico SMR dr. med. __________ ha confermato le conclusioni

peritali, rilevando che in seguito all’intervento al ginocchio del 6 dicembre

2018, l’insorgente sarebbe inoltre stato completamente inabile al lavoro almeno

fino al mese di giugno 2019 (pag. 875 incarto AI).

In

seguito l’UAI ha acquisito la presa di posizione dei curanti, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia del 5 agosto 2019 (pag. 1013 e seguenti incarto

AI) e dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, del 10

settembre 2019 (pag. 1029-1030 incarto AI).

Il

dr. med. __________ ha osservato:

" (…) Seguo

il sig. RI 1 da diversi mesi per la sua problematica ortopedica, in particolare

delle due ginocchia, come anche della spalla sinistra e la problematica

lombare. Nel frattempo il sig. RI 1 ha subito un intervento a livello della

spalla sinistra il 30.08.2018, per una tendinopatia della cuffia dei rotatori

con conflitto sottoacromiale, come anche un intervento di protesi totale del

ginocchio destro il 06.12.2018.

L’evoluzione dopo i due interventi è stata

favorevole, con un paziente che ha recuperato gran parte della mobilità della

spalla sinistra, con presenza tuttora di lievi deficit funzionali, soprattutto

in abduzione massimale ed in rotazione interna, con lieve deficit della forza

muscolare.

Per quanto riguarda l’intervento del

ginocchio destro, anche lì l’evoluzione è piuttosto favorevole, con un paziente

che ha recuperato gran parte della sua indipendenza che gli permette di avere

un perimetro di marcia di 1h e 30 senza difficoltà, la mobilità del ginocchio

destro è buona in flesso estensione di 115°/0°/0°, buona stabilità legamentaria

con lieve amiotrofia del quadricipite.

La problematica attuale è soprattutto un

deficit di forza muscolare con dolori muscolari diffusi ai due arti inferiori,

la quale investigazione non ha portato ad una vera spiegazione, facendo

piuttosto pensare ad una problematica di effetti collaterali su statina, per la

quale il paziente è seguito dalla dr.ssa __________ che segue un trattamento

antalgico e farmacologico con lievi miglioramenti.

Per quanto riguarda la problematica

lombare, il sig. RI 1 presenta una discopatia L3-L4, L4-L5 con protrusione

mediana e restringimento del canale spinale con lieve contatto della radice L5

che gli provoca occasionalmente delle lombalgie acute associate ad una sindrome

radicolare.

Diagnosi per le quali seguo il sig. RI 1:

- Stato dopo

protesi totale di entrambe le ginocchia

- Cervico

brachialgia dell’arto superiore sinistro con conflitto sottoacromiale con stato

dopo artroscopia, acromioplastica e débridement della cuffia dei rotatori

- Stato dopo cura

di tunnel carpale mano sinistra

- Sindrome lombo

vertebrale cronica su discopatia e canale spinale stretto

- Stato dopo

infarto miocardico

- BPCO

- Sindrome ansioso

depressiva

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa, confermo un’inabilità lavorativa completa per qualsiasi

attività professionale.

Attualmente il paziente

segue un programma riabilitativo di fisioterapia a scopo antalgico e recupero

della forza muscolare dei due arti inferiori, associato ad un trattamento

medicamentoso prescritto dalla dr.ssa __________ per questi dolori a livello

dei due arti inferiori”

Il

dr. med. __________, medico SMR, il 24 settembre 2019 ha rilevato quanto segue:

" (…) Nuovo

intervento di artroprotesi 12 2018 con conseguente IL completa

Attuale aggiornamento atti:

Dr. __________:

- Evoluzione

parzialmente favorevole dopo impianto protesi

- Persiste astenia

arti inferiori

- Ritiene una

persistente IL lavorativa

Dr. __________:

- Diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità F 33.11

Valutazione:

dall’attuale

documentazione risulta diagnosi psichiatrica invariata rispetto alla

valutazione __________.

A livello somatico è

limitato da algia arti inferiori che escludono lo svolgimento di attività

lavorative da svolgere in piedi, quindi l’attività di aiuto cucina non è più

esigibile.

Permane una CL in

attività rispettosa dei limiti funzionali come da valutazione SAM.” (pag. 1033

incarto AI)

Il

medico SMR ha poi stabilito che l’insorgente è stato completamente inabile al

lavoro dal 6 dicembre 2018 al 9 settembre 2019 e che dal 10 settembre 2019 è

completamente inabile nelle precedenti attività, mentre in attività adatte è incapace

al lavoro al 60% (pag. 1034 incarto AI).

In

sede di osservazioni al progetto di decisione il ricorrente ha prodotto, oltre

alla convocazione datata 10 febbraio 2020 per una coronografia presso il __________

ed al rapporto del 10 settembre 2019 del dr. med. __________, un referto del 10

febbraio 2020 del dr. med. __________.

Quest’ultimo

specialista ha affermato:

" (…) Certifico

che il paziente a margine è seguito regolarmente presso il mio studio medico

dal 04.05.2012 a tuttora.

Egli soffre di una sindrome depressiva

ricorrente episodio attuale di gravità media (ICD-10 F33.11) oltreché di una

importante problematica lombosciatalgica e vari disturbi importanti malgrado

una protesi bilaterale ad ambedue le ginocchia.

Oltre al suo stato depressivo, egli soffre

ancora di dolori alla spalla e al polso sinistro. Recentemente vi è un

peggioramento della sua situazione cardiologica, nei prossimi giorni è previsto

un ricovero presso il __________ di __________ per effettuare accertamenti al

riguardo.

Prendendo in considerazione l’insieme delle

problematiche del paziente, non mi rimane che certificare la sua inabilità

lavorativa nella misura completa già dal dicembre del 2017 a tuttora malgrado

le regolari cure psicoterapeutiche e l’assunzione di vari farmaci.”

(pag. 1063 incarto AI)

L’insorgente

ha poi trasmesso un referto del 12 febbraio 2020 del dr. med. __________,

medicina generale FMH, il quale, dopo aver posto le diagnosi, tra cui la

cervico-brachialgia dell’arto superiore sinistro con conflitto sotto acromiale

con stato dopo artroscopia, acromionplastica e debridement della cuffia dei

rotatori (agosto 2018) ha affermato che l’insorgente “in particolare per i

dolori cronici e invalidanti agli arti inferiori e lombari causati dalla sua

discopatia lombare e canale spinale stretto concomitanza alla posa di protesi

ad ambedue le ginocchia insieme ai dolori cronici alla spalla sinistra con

dolori lungo il braccio sinistro e a causa della sindrome ansioso-depressiva

cronica con frequenti attacchi di panico” risulta inabile “al lavoro al

100% con aiuto cuoco e anche per altre attività professionali. Visto che si

tratta di malattie croniche non vedo una diminuzione dell’inabilità anche in

futuro” (pag. 1072 incarto AI).

L’assicurato

ha inoltre prodotto la documentazione relativa alla coronografia eseguita il 14

febbraio 2020 e la risonanza magnetica cardiaca del 6 marzo 2020 (pag. 1080 e

seguenti incarto AI). Il primo esame evidenzia un quadro di ateromassia diffusa

in assenza di stenosi significative, mentre nella risonanza emerge che “non

si documentano tumefazioni a livello mediastinico, né versamento

pleuro-pericardico” e “non evidenti lesioni focali o diffuse a carico

del parenchima polmonare”. Quale conclusione figura: “non evidenti

reperti extracardiaci di rilievo”.

Infine

il ricorrente ha allegato un rapporto della dr.ssa med. __________, FMH

anestesia, terapia del dolore, agopuntura TCA, del 23 marzo 2020, la quale,

dopo aver descritto le diagnosi, ha affermato che “per le diagnosi sopra

descritte non ritengo abile il paziente sopraccitato di ritornare in campo

lavorativo professionale durante i prossimi mesi. Per il momento non è

possibile di dare una valutazione prognostica per un lontano futuro” (pag.

1087 incarto AI).

Il

30 marzo 2020 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato che “dall’attuale

documentazione risulta diagnosi psichiatrica invariata rispetto alla

valutazione __________. A livello somatico è limitato da algia arti inferiori

che escludono lo svolgimento di attività lavorative da svolgere in piedi,

quindi l’attività di aiuto cucina non risulta più esigibile. L’attuale

coronografia mostra una situazione coronarica stabile. Permane pertanto una CL

in attività rispettosa dei limiti funzionali come da valutazione __________”

(pag. 1088 incarto AI).

Il

20 aprile 2020 il medesimo medico SMR ha rilevato che il certificato della

dr.ssa med. __________ non modifica le conclusioni contenute nel rapporto

finale del 24 settembre 2019 (pag. 1090 incarto AI).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

Considerandi

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015.

il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14

dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2.

agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale non può confermare la decisione impugnata e

questo per due motivi essenziali.

In

primo luogo, il TCA evidenzia che, malgrado la perizia sia stata redatta il 27

marzo 2019, la valutazione della capacità lavorativa del ricorrente, dal lato

reumatologico, si fonda sul consulto datato 14 agosto 2018 del dr. med. __________,

antecedente sia all’intervento alla spalla sinistra del 30 agosto 2018 (cfr.

referto del 10 settembre 2019 del dr. med. __________, pag. 1061 incarto AI e

referto del 12 febbraio 2020 del dr. med. __________, pag. 1072 incarto AI),

sia all’intervento al ginocchio destro del 6 dicembre 2018.

La

questione non è di poco conto.

Infatti,

per quanto concerne l’intervento alla spalla sinistra, sia i periti, che il

consulente reumatologo, hanno affermato che in caso di operazione, vi sarebbe

successivamente stata un’incapacità lavorativa totale di 6 mesi (perizia, pag.

48.

= pag. 926 incarto AI: “[…] a livello ortopedico sono previsti […] ed un

intervento alla spalla sin. Per ogni intervento si prevede una capacità

lavorativa dello 0% durante 6 mesi”; cfr. anche pag. 42 perizia = pag. 920

incarto AI, in fine; cfr. pag. 6 del consulto del dr. med. __________ =

pag. 980 incarto AI: “[…]

nel caso venissero realizzati i nuovi

interventi chirurgici prospettati, sarebbe da prevedere un’incapacità

lavorativa dopo una decompressione sottoacromiale alla spalla sinistra di

almeno 6 mesi” (pag. 6 consulto dr. med. __________ = pag. 980 incarto AI).

Ora,

malgrado il dr. med. __________ già il 14 agosto 2018 avesse segnalato che il

citato intervento era previsto per il 30 agosto 2018 (cfr. pag.1001 incarto AI

e presa di posizione del dr. med. __________ del 10 ottobre 2018 a pag. 983

incarto AI; cfr. anche consulto del dr. med. __________ del 23 agosto 2018,

pag. 14 = pag. 967 incarto AI; cfr. anche pag. 970 incarto AI), ciò che poi è

stato confermato il 10 settembre 2019 (pag. 1061 incarto AI; cfr. anche il

rapporto d’uscita del 13 settembre 2018 [pag. 1442 e seguenti incarto AI]

relativo all’artroscopia della spalla sinistra con sinoviectomia parziale,

borsectomia sottoacromiale, acromioplastica, debridement della cuffia dei

rotatori spalla sinistra; cfr. consulto del dr. med. __________, pag. 5 = pag.

979.

incarto AI) sia i periti del __________ che il medico SMR dr. med. __________,

hanno ritenuto l’insorgente abile al lavoro nella misura del 40% dal 1°

settembre 2018, senza tenere conto del periodo di 6 mesi di completa incapacità

lavorativa successiva all’intervento (pag. 47 perizia = pag. 925 incarto AI e

rapporto SMR del 24 settembre 2019, pag. 3 = pag. 1034 incarto AI).

Del

resto l’intervento alla spalla sinistra del 30 agosto 2018 non compare nelle

diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa della perizia

del __________ (pag. 45 perizia = pag. 923 incarto AI: “lieve impingement

sottoacromiale alla spalla sinistra con su spazio sottoacromiale di 5 mm,

assenza di lesioni transmurali della cuffia dei rotatori (MRI del 26.9.2017 e

sonografia funzionale del 13.8.2018)”).

Ciò

a differenza dell’intervento al ginocchio destro del 6 dicembre 2018, che

tuttavia, nel referto del 27 marzo 2019, successivo all’intervento, figura come

“prevista posa di protesi totale, 6.12.2018” (pag. 45 perizia = pag. 923

incarto AI).

La

valutazione della capacità lavorativa del 40% dal 1° settembre 2018, alla luce

dell’intervento alla spalla sinistra del 30 agosto 2018 non può di conseguenza

essere confermata, ma, conformemente a quanto affermato dai medesimi periti del

__________ e dal dr. med. __________, va ritenuto che anche dal 1° settembre

2018.

al 5 dicembre 2018 (giorno precedente l’intervento al ginocchio destro),

come in precedenza e come successivamente, l’insorgente va considerato

completamente inabile al lavoro.

Ciò

ha come conseguenza che, contrariamente a quanto stabilito dall’UAI, non vi è

stato alcun miglioramento dello stato di salute dal 1° settembre 2018 e dunque

non vi può essere, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI, una diminuzione

del grado d’invalidità con diritto a mezza rendita.

Il

diritto ad una rendita intera va pertanto riconosciuto anche dal 1° dicembre

2018.

al 28 febbraio 2019.

In

secondo luogo va evidenziato che per quanto concerne l’intervento al ginocchio

destro del 6 dicembre 2018, il medico SMR, dr. med. __________, ha invece tenuto

debitamente conto dell’incapacità lavorativa successiva all’operazione,

ritenendo che l’interessato da tale data e fino al 9 settembre 2019 (giorno

antecedente il rapporto del dr. med. __________), è stato inabile al lavoro al

100%.

Lo

stesso dr. med. __________ ha poi ritenuto l’insorgente completamente inabile

al lavoro nelle precedenti attività ed abile al 40% in attività adatte dal 10

settembre 2019, senza tuttavia ordinare alcun complemento peritale, ma

fondandosi unicamente sul referto del 10 settembre 2019 del dr. med. __________.

La

valutazione non può essere confermata.

Infatti

i periti del __________ nel referto del 27 marzo 2019 hanno affermato che dopo

gli interventi alla spalla sinistra e al ginocchio destro “la situazione

potrà essere nuovamente ritenuta stabile e sarà necessaria una rivalutazione

a livello peritale” (pag. 920 incarto AI, sottolineatura del redattore)

e che “la situazione andrà rivalutata dopo la convalescenza dell’ultimo

intervento chirurgico che dovrebbe essere eseguito dal Dr. med. __________”

(pag. 921 incarto AI). Ciò sulla base di quanto affermato dal consulente

reumatologo, dr. med. __________ (“solo in seguito la situazione potrà

essere nuovamente considerata stabile e si renderà necessaria una

rivalutazione peritale” [pag. 980 incarto AI, sottolineatura del

redattore; cfr. anche scritto del 10 ottobre 2018 del dr. med. __________]).

Una

valutazione del solo medico SMR, dr. med. __________, non specialista in

reumatologia e sulla sola base delle affermazioni del 10 settembre 2019 del dr.

med. __________ (pag. 1061 incarto AI), alla luce di quanto affermato dai

periti del __________, non è manifestamente sufficiente.

Considerata

la necessità di un complemento peritale a livello reumatologico, le cui

conclusioni dovranno poi fare l’oggetto di una valutazione globale, s’impone

pure la notifica del referto del 10 febbraio 2020 del dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, al consulente in psichiatria e delle risultanze

degli esami cardiaci del 14 febbraio 2020 e del 6 marzo 2020 (cfr. pag. 1085

incarto AI) al consulente in cardiologia, per una valutazione.

2.7

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato

come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.6., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso –

ribadita la necessità di un complemento della perizia reumatologica di decorso

- si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto

gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire se gli

interventi alla spalla sinistra del 30 agosto 2018 ed al ginocchio destro del 6

dicembre 2018 abbiano avuto un’incidenza sulla capacità lavorativa del

ricorrente anche oltre il 9 settembre 2019.

Quindi

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente circa il grado d’invalidità dell’assicurato dal 10 settembre 2019

(data a partire dalla quale il dr. med. __________ ha ritenuto ripristinata la

capacità lavorativa del 40% in attività adatte).

2.8

Alla

luce di quanto sopra esposto le decisioni impugnate vanno modificate nel senso

che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera anche dal 1° dicembre 2018 al

28.

febbraio 2019 e l’incarto rinviato all’amministrazione per stabilire il

grado d’invalidità del ricorrente dal 1° gennaio 2020, ritenuto che le parti

non contestano che da tale data il ricorrente ha comunque diritto ad almeno

mezza rendita AI.

Va ancora rammentato

che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha

stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di

ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una

rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata

all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma del diritto ad almeno mezza rendita AI dal 1° gennaio

2020, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la

sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;

cfr. sentenze 32.2020.12 del 7 settembre 2020, 32.2018.53 del 18 febbraio 2019,

32.2016.120

del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30 marzo 2015, 32.2014.126 del 27

luglio 2015).

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.

Ciò

rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria

con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14

marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99

dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni

impugnate sono modificate nel senso che il ricorrente ha diritto ad una rendita

intera anche dal 1° dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. Per il periodo dal 1°

gennaio 2020, fermo restando il diritto ad almeno mezza rendita AI, gli atti

sono rinviati all’UAI per ulteriori accertamenti.

2. Le spese per fr. 500.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'500.--

a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti