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Decisione

32.2021.1

Attribuzione di una rendita Ai limitata nel tempo. Conferma della decisione dell'UAI, presa sulla base di una perizia pluridisciplinare. Gli atti medici prodotti non permettono di sovvertire le conclusioni peritali. Calcolo del grado d'invalidità effettuato correttamente

8 marzo 2021Italiano57 min

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.1

cs

Lugano

8 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 dicembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 3 giugno

2015 l’Ufficio AI ha posto RI 1, nata nel 1964, da ultimo venditrice, al beneficio

di mezza rendita AI (grado d’invalidità: 54%) per il periodo dal 1° dicembre

2013 al 30 giugno 2014 (pag. 200 incarto AI).

1.2. Il 30 giugno 2015 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda (cfr. pag. 217 incarto AI). Dopo aver esperito gli

accertamenti economici e medici ritenuti necessari, con decisione del 9

dicembre 2020, preavvisata dal progetto del 12 febbraio 2020, l’UAI ha posto

l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2016 al 30

aprile 2016 e di ¼ di rendita dal 1° maggio 2016 al 31 marzo 2017 (doc. A2).

1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.

RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di confermare la

rendita intera dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 e di riconoscerle mezza

rendita dal 1° maggio 2016 (doc. I). La ricorrente, che richiama dall’UAI e dalla

__________ l’intero incarto, rilevando che le è stata riconosciuta nel 2015

un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%, contesta la decisione

impugnata, affermando che le motivazioni sarebbero sbrigative e superficiali

giacché l’amministrazione non avrebbe preso posizione in merito ai quattro

certificati medici prodotti in sede di osservazione al progetto di decisione, e

meglio il certificato del 22 giugno 2020 del dr. med. __________, FMH

reumatologia e medicina interna (doc. A3), il certificato del 30 giugno 2020

della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. A4), il

certificato del 2 luglio 2020 del dr. med. __________, FMH medicina interna e

oncologia (doc. A5) ed il certificato del 15 maggio 2020 del dr. med. __________

dell’__________ di __________ (doc. A6).

Secondo l’insorgente dalla

documentazione prodotta emerge che il suo stato di salute non è migliorato

nella misura pretesa dall’UAI e che dal 1° maggio 2016 la sua incapacità

lavorativa non è mai scesa sotto il 50%. Tanto più che il mercato del lavoro

attuale risulta inaccessibile per una persona della sua età e con la sua

formazione.

1.4. Con risposta del 1° febbraio

2021, cui ha allegato sia l’incarto AI che l’incarto della __________, l’UAI

propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,

saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.5. In data 12 febbraio 2021 la

ricorrente ha prodotto 6 ulteriori certificati medici, rilevando che, come

emerge dal rapporto dell’8 febbraio 2021 del dr. med. __________, le patologie

di cui è affetta sono degenerative e pertanto la situazione non potrà che

peggiorare (doc. VI/A8-A13). La ricorrente ribadisce inoltre che, considerati

l’età, la formazione ed il mercato del lavoro, le possibilità di assunzione

sono di fatto inesistenti. Ella deve di conseguenza beneficiare di una mezza

rendita AI dal 1° maggio 2016.

in diritto

in ordine

2.1. La

ricorrente fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere

sentita, sostenendo che l’amministrazione ha sottoposto i quattro certificati

medici prodotti in sede di osservazione al progetto di decisione al vaglio del __________,

ma nella decisione impugnata non ha preso posizione riguardo a questi

certificati, ad esempio criticandone il contenuto od evidenziando i motivi per

Fatti

i quali gli stessi non sarebbero atti a modificare il progetto (doc. I, pag.

3). Per l’insorgente su tale aspetto la decisione impugnata va ritenuta

sbrigativa e superficiale.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle

sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione

(sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.

3.2).

In

concreto, la motivazione dell’UAI è alquanto scarna e succinta (“la

documentazione medica inoltrata in fase d’audizione e meglio: […] è stata

sottoposta al vaglio del __________ di __________, il quale ha concluso l’esame

di tali atti confermando le limitazioni già espresse in precedenza”).

La

ricorrente ha tuttavia potuto comprendere le motivazioni alla base del parziale

accoglimento della domanda di prestazioni dell’AI, tant’è che le ha ampiamente

contestate in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale, ripresentando

i certificati medici e riproponendo le sue censure.

L’amministrazione

ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa

(doc. IV) e la ricorrente il 12 febbraio 2021 ha prodotto ulteriore

documentazione medica (doc. VI e allegati).

In

concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.

Del

resto, una violazione del diritto di essere sentita è sanabile se l'interessata,

come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I

279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Non

va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile

operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA può

pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività

(art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. In concreto l’UAI, al fine di

stabilire lo stato di salute della ricorrente, ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare

del __________ (reumatologica: dr. med. __________, specialista FMH in

reumatologia; neurologica: dr. med. __________: specialista FMH in neurologia;

psichiatrica: dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia), redatta il 30 gennaio 2020 (doc. 214, pag. 756 e seguenti

incarto AI).

I periti, riassunti gli

atti, descritta l’anamnesi famigliare, personale, sociale, professionale,

patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica

e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi di fibromialgia di tipo primario,

sindrome lombo-vertebrale con stato dopo compressione e irritazione radicolare

S1 a sinistra con componente spondilogena attualmente più accentuata a destra

su discopatia osteocondrosica L5-S1, nonché spondiloartrosi a questo segmento,

radicolopatia S1 destra cronica con sintomatologia algica e deficit sensitivo

senza deficit di forza su faccettopatia L5-S1 con iniziale osteofitosi ed

ipertrofia dei legamenti gialli, osteocondrosi progressiva L5-S1 Modic I e

relazioni spondilofitiche, all’ultima MRI del giugno 2018 riassorbimento

completo della pregressa ernia sublegamentare e solo discreta protrusione

circolare residua del disco senza compressioni radicolari, sindrome

cervico-vertebrale con componente cervico-brachiale a destra su alterazioni statiche

con cifosi della colonna cervicale intermedia nonché alterazioni degenerative

da C3 fino a C6, possibile irritazione C6 destra, non deficitaria,

eventualmente algica, nonché numerose diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa (pag. 815-816 incarto AI).

I periti hanno affermato:

" (…) L’A.

presenta limitazioni funzionali dovute a patologia reumatologica e neurologica.

Per quel che riguarda i disturbi alla colonna

cervicale e lombare, l’A. è limitata in attività lavorative non particolarmente

ergonomiche per la colonna vertebrale. È limitata in attività in cui vi siano

movimenti ripetitivi di rotazione, flessione del tronco e della colonna

cervicale, limitata nel piegarsi e rialzarsi ripetutamente con la colonna

lombare. È limitata nel mantenere posizioni statiche per breve tempo, mentre la

posizione seduta può essere mantenuta almeno per un’ora cambiando appoggio, la

posizione in piedi cambiando appoggio e muovendosi per almeno un’ora – un’ora e

mezzo. La deambulazione è limitata per al massimo un’ora. L’A. può alzare pesi

tra i 5 ed i 7,5 kg non ripetutamente. Per la problematica fibromialgica l’A.

risulta limitata in generale dalla stanchezza cronica, dall’affaticamento

rapido e dai disturbi del sonno.

Per quel che riguarda le patologie descritte in ambito

neurologico, l’A. deve poter svolgere un’attività che permetta di lavorare

principalmente da seduta, ma permettendo anche frequenti cambiamenti posturali,

ossia mettersi di tanto in tanto in piedi per poter fare qualche passo. Deve

trattarsi di un’attività che non richieda sforzi maggiori, ma solo lievi,

un’attività ergonomica per la colonna lombare e cervicale.

Non vi sono limitazioni funzionali dovute a patologia

psichiatrica ed internistica.

(…).

L’A. complessivamente in attività svolta di venditrice,

viene giudicata abile al lavoro nella misura del 70% causa ridotto rendimento

lavorativo.

(…).

In attività adatta, che tenga conto dei limiti

funzionali descritti in ambito reumatologico e neurologico, l’A. viene

giudicata complessivamente abile al lavoro nella misura del 70% causa ridotto

rendimento lavorativo.

(…).

Le capacità lavorative complessive in attività svolta

ed in attività adatta, sono la risultante di un’integrazione della capacità

lavorativa dal lato neurologico (70% di capacità lavorativa per attività svolta

e 75% di capacità lavorativa per attività adatta) a quella dal punto di vista

reumatologico (capacità lavorativa del 70% per qualsiasi attività). Si

giustifica un’integrazione delle varie capacità lavorative in quanto l’A. presenta

un quadro di dolore cronico, che porta alle medesime limitazioni funzionali in

ambito reumatologico e neurologico, sfociando dal punto di vista valetudinario

ad una riduzione del rendimento lavorativo.

(…).

La capacità lavorativa complessiva in attività svolta

del 70% è da intendersi valida a partire dai primi mesi del 2017.

(…).

La capacità lavorativa in attività adatta del 70% è da

ritenersi valida da inizio 2017. (…)” (pag. 817-818 incarto AI)

L’insorgente, nelle more

amministrative, ha prodotto 4 certificati medici, ritrasmessi in sede

ricorsuale unitamente all’”opposizione” del 17 marzo 2019 del curante,

dr. med. __________, FMH medicina interna e oncologia (doc. A7).

Nel referto del 22 giugno

2020, il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, dopo aver

visitato la ricorrente in medesima data, riassunta la diagnosi, descritta

l’anamnesi e lo status, ha affermato:

" (…) Dal

punto di vista valetudinario un’incapacità lavorativa reumatologica che

confluisce in un’invalidità del 30% è probabilmente stata valutata un po'

bassa. La paziente come venditrice dovrebbe infatti stare in piedi tutto il

giorno oppure seduta, caricare oggetti pesanti e fare movimenti ripetitivi con

la colonna vertebrale e con il collo. Questa professione dal mio punto di vista

non è più esigibile se non in condizioni particolarmente favorevoli (premesso

che le siano risparmiati tutti i compiti dolorosi ma questo non è realista sul

mercato del lavoro).

Vi è ancora una capacità lavorativa residua in

un’attività leggera, adatta e variata. Anche in un’attività ottimale tuttavia

vi è, dal mio punto di vista, tenendo conto soprattutto dei problemi alla

colonna vertebrale e alle ginocchia (quindi solo dal punto di vista

reumatologico senza tener conto della problematica psichiatrica) un’incapacità

lavorativa del 40%.” (doc. A3)

Con certificato del 30

giugno 2020 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

rilevato:

" (…) Ai

colloqui la paziente si presenta ben curata nell’igiene, aspetto e

abbigliamento. Non emergono particolari disturbi della forma e del contenuto

del pensiero che tuttavia è primariamente focalizzato sulla sintomatologia

dolorosa e sull’impatto che essa ha nella vita quotidiana della paziente e

sulla pratica di ricorso AI. Il tono dell’umore risulta apparentemente in asse

sebbene sia riscontrabile un nucleo depressivo più profondo con cui la paziente

non è ancora al momento in grado di entrare in contatto.

La sintomatologia preminente risulta essere di tipo

ansioso: la paziente riferisce difficoltà di addormentamento e risvegli

frequenti con episodi di pavor nocturnus, scarsa tolleranza allo stress che si

manifesta con attacchi parossistici di ansia associati a rialzi della pressione

arteriosa. Non vengono riferiti sintomi di tipo agorafobico.

Sono presenti inoltre importanti vissuti di solitudine

e paure per il futuro. Sono oggettivabili riduzione della memoria e

un’attenzione deficitaria.

Sulla base del quadro clinico osservato è ipotizzabile

una diagnosi di Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva

(ICD 10 F: 43.22) e sindrome da Attacchi di panico (ICD 10: F41). Il

disadattamento sembra primariamente legato alle patologie somatiche e alla

sintomatologia dolorosa riferita dalla paziente e dall’impatto negativo che

esse hanno sulla sua vita quotidiana.” (doc. A4)

Con certificato del 2

luglio 2020 il curante, dr. med. __________, FMH medicina interna e oncologia,

ha affermato:

" (…) Alla

luce delle indagini e rivalutazioni dei colleghi, Dr. __________, reumatologo,

e Dr.ssa __________, psichiatra, sostengo una invalidità di 50% considerando

anche la mia opposizione del 17.03.19. Faccio presente che soprattutto la

situazione a livello della colonna cervicale rimane molto instabile, vede

rapporto del Dr. __________ del 15.05.20, dove seguiranno sicuramente ulteriori

valutazioni specialistici.”

(doc. A5)

In data 15 maggio 2020 il

dr. med. __________, dell’__________ di __________, ha descritto l’esito della

RM della colonna cervicale del 14 maggio 2020 ed ha proceduto ad un confronto

con l’indagine precedente del 18 ottobre 2018, rilevando:

" (…)

Stabilità dei reperti rispetto all’esame precedente

con:

-

Cifotizzazione della colonna

cervicale punto massimo C5.

-

Osteocondrosi generalizzata più

grave C5-C6 con alterazioni Modic 2.

-

Importante faccettopatia

ipertrofica C3-C4 a sinistra e meno anche C2-C3 a sinistra leggermente

edematosa in C3-C4.

-

Stenosi foraminale C5-C6 a destra

da un’artrosi uncovertebrale asimmetrica che spiega l’attuale radicolopatia C6

a destra e

-

Assenza di processi degenerativi

in sede cervicale bassa.”

(doc. A6)

Il 30 ottobre 2020 i

periti del __________ hanno prodotto le loro osservazioni in merito ai

certificati inoltrati dalla ricorrente, allegando le prese di posizione dei

singoli consulenti a cui si sono allineati (doc. 238, pag. 969 e seguenti).

Il dr. med. __________ il

1° ottobre 2020 ha rilevato che per quanto concerne la patologia psichiatrica

non vengono portati nuovi elementi o elementi discordanti rispetto a quanto

valutato con la perizia __________ (pag. 980 incarto AI). Le stesse conclusioni

sono state tratte il 7 ottobre 2020, per quanto concerne la patologia

neurologica, dal dr. med. __________, il quale ha evidenziato come “il

restringimento del neuroforame C6 a destra è ben noto, non è cambiato rispetto

alle MRI precedenti, l’aspetto radicolare C6 destro l’ho già valutato e

discusso nel mio rapporto 6.08.2019. Altrettanto per quanto riguarda la

pregressiva problematica S1 destra. Dal lato neurologico la situazione è

invariata e non emergono motivi per cambiare le mie considerazioni diagnostiche

come anche per quanto riguarda la capacità lavorativa della paziente” (pag.

981 incarto AI).

Circa l’aspetto

reumatologico il 16 ottobre 2020 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…) Ho

letto con attenzione la nuova documentazione che mi ha messo a disposizione in

particolar modo la valutazione del collega reumatologo Dr. med. __________.

Egli concorda pienamente con le diagnosi da me poste.

Per quanto riguarda la valutazione della capacità

lavorativa di quest’assicurata, vi sono alcune differenze. Per quanto riguarda

la capacità lavorativa in un’attività lavorativa adatta, mi sembra che possiamo

ritenere una situazione simile. Ricordo di aver determinato una capacità

lavorativa in un’attività adatta al 70% con una riduzione del rendimento del

30%.

Il Dr. med. __________ ritiene una capacità lavorativa

residua del 60%.

Le nostre valutazioni sulla capacità lavorativa

dell’assicurata si discostano di più per quanto riguarda l’attività lavorativa

da ultimo svolta, in particolar modo di venditrice presso la __________ di __________.

Per quanto riguarda le limitazioni da me determinate, segnalo di aver preso

posizione sulle limitazioni inerenti alle patologie, soprattutto della colonna

cervicale e della colonna vertebrale, nonché del quadro fibromialgico

presentato dall’assicurata. Personalmente non ho ritenuto che le patologie al

ginocchio, alle spalle e alla caviglia destra, portassero a delle limitazioni

funzionali. In questo senso vedo la discordanza con il collega __________.

Egli segnala che come cameriera (recte: venditrice) essa

dovrebbe stare in piedi tutto il giorno oppure seduta e caricare oggetti

pesanti e fare movimenti ripetitivi, con la colonna vertebrale e il collo.

Personalmente ritengo che per la colonna vertebrale l’attività svolta

permettendole di essere in movimento, di cambiare spesso posizione, sia da

considerare meno sfavorevole di altre attività, soprattutto se sedentarie. Ritengo

che le patologie alle ginocchia non siano limitative, quindi la deambulazione

non sia particolarmente limitata. Ritengo che nei limiti funzionali di peso da

me stabiliti e quindi nell’alzare pesi tra i 5 e i 7,5 kg, non vi siano delle

limitazioni significative. In questo senso non mi sento di dover modificare

nelle limitazioni funzionali da me descritte né la mia capacità lavorativa come

espressa sia per quanto riguarda l’attività svolta finora che come pure per

quanto riguarda un’attività lavorativa adeguata.”

(pag. 982-983 incarto AI)

Il 9 novembre 2020 il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni del rapporto

finale SMR del 31 gennaio 2020 (pag. 984 incarto AI), da cui emerge,

segnatamente e per quanto concerne il periodo litigioso nella presente

procedura, che nella precedente attività vi è stata un’incapacità lavorativa

totale dal 5 gennaio 2015 al 28 febbraio 2017 e del 30% dal 1° marzo 2017,

mentre in attività adatte vi è stata un’incapacità al lavoro al 100% dal 9 marzo

2015 al 31 gennaio 2016, del 40% dal 1° febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 e del

30% dal 1° gennaio 2017 (pag. 754 incarto AI).

Nelle more processuali, il

12 febbraio 2021, la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica

(doc. VI/A8-A13).

Una RM del ginocchio

sinistro del 13 gennaio 2021 effettuata, in seguito ad una caduta, dal dr. med.

__________, dell’__________, il quale, per quanto concerne il comparto mediale

e più specificatamente gli esiti di meniscectomia del corno posteriore e del

corpo meniscale con residuo meniscale sublussato esteriormente, afferma che il

reperto è immodificato rispetto alla RM precedente del 21 luglio 2014. Egli

aggiunge che vi sono abrasioni di grado III delle porzioni di carico e dei

versanti posteriori del compartimento mediale con edema subcondrale della

porzione di carico posteriore del piatto tibiale mediale ed osteofitosi

marginali e che i reperti atrosici sono discretamente progrediti. Inoltre vi è

un focale edema osseo al margine articolare posteriore del condilo femorale

mediale di possibile riferimento al trauma distorsivo recente.

Circa il comparto

laterale: nessuna meniscopatia, non condropatia.

Per quanto concerne il

comparto femoro-rotuleo: esiti di lesioni cartilagenee femoro-rotulee mediali

con parziale ricostituzioni cartilaginee. Non edemi ossei subcondrali.

Legamenti collaterali e legamento crociato posteriore regolari. Nessuna lesione

del legamento crociato anteriore.

Nelle conclusioni il

medico afferma che vi è un focale edema osseo al margine articolare posteriore

del condilo femorale mediale di possibile riferimento al trauma distorsivo

recente; piccolo versamento articolare sottoquadricipitale e ciste di Baker;

esiti di meniscectomia parziale del corpo meniscale e del corno posteriore

mediale e progressione della gonartrosi femoro-tibiale rispetto alla RM

precedente del 21 luglio 2014.

Un certificato del 2

febbraio 2021 del PD dr. med. __________, FMH ortopedia e traumatologia, il

quale, dopo la visita del 26 gennaio 2021, ha affermato che la ricorrente cade

spesso e che attualmente è caduta ed ha subito una distorsione del ginocchio

sinistro con fortissimi dolori al lato mediale ed ha prescritto della

fisioterapia per rinforzare la muscolatura, indicando che in futuro sarà

necessario un intervento di protesi per i problemi della cartilagine e le

conseguenti cadute involontarie, per le quali va pure valutata una causa

neurologica (doc. A9).

Un certificato medico

dell’8 febbraio 2021 del dr. med. __________, FMH medicina interna e oncologia,

che conferma, alla luce delle valutazioni del dr. med. __________ e della

dr.ssa med. __________, un’incapacità lavorativa del 50%, ritenuto che come

affermato dal dr. med. __________ il 15 maggio 2020, la situazione rimane

alquanto instabile (doc. A10). Egli afferma che l’assicurata è tuttora in cura

presso i dr. med. __________ e __________ per le patologie a livello della

colonna lombare e cervicale con suscettibile peggioramento. Ora viene anche

seguita dal dr. med. __________ per una gonartrosi bilaterale, in seguito alle

cadute causate dalle instabilità delle ginocchia. Nell’ottobre 2020 è stata

ricoverata per una polmonite bilaterale da infetto COVID 19, con astenia

persistente. Per questo motivo dal 2017 è in assistenza e non è più in grado di

riprendere un’attività lavorativa.

Una MRI del piede destro

del 9 agosto 2019 del dr. med. __________, dell’__________ per sospetto alluce

valgo sintomatico (doc. A11).

Un referto dei dr. med. __________

e __________ del 6 marzo 2020 del __________ dell’Ospedale __________ di __________,

relativo alla visita angiologica del 27 febbraio 2020 (doc. A11), che poste le

note diagnosi e riassunta la terapia in atto, hanno affermato come “si

tratta di una paziente di 55 anni, in buone condizioni generali, senza

rilevanti antecedenti internistici, se non il riscontro da anni di ipertensione

arteriosa su stenosi di circa il 50% dell’A. renale destra. Non nota per altri

fattori di rischio cardiovascolare. Presenta inoltre una problematica

lombosciatalgica a destra con alterazioni a livello lombo-sacrale emerse alla

risonanza del 19.06.2018, con alcune alterazioni degenerative anche a livello

cervicale (RMI 18.10.2018). Al controllo angiologico odierno riscontriamo un

quadro morfologico ed emodinamico invariato, con una buona perfusione arteriosa

intraparenchimale renale”. Il procedere resta conservativo. Un nuovo

controllo angiologico è da prevedere fra due anni, su richiesta.

Un referto datato 8

febbraio 2020 del dr. med. __________, ma intitolato “ecografia e

infiltrazione del ginocchio sinistro del 08.02.2021”, dove viene indicato

che “è presente non solo un versamento ed una cisti di Baker, ma anche

proliferazioni sinoviali con ispessimento della capsula articolare del

ginocchio su attuale flogosi. Leggera ipervascolarizzazione della capsula alla

valutazione Duplex. Sul versante mediale minima iniziale osteofitosi, ma

importante assottigliamento dello spazio articolare. Normale situazione sul

versante laterale. Una tendinopatia dei flessori o degli estensori può essere

esclusa. Vista l’importante flogosi” il medico ha proceduto con

l’infiltrazione eco-guidata.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

Considerandi

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni

di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409.

e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2.

agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215

il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.7

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, deve confermare le

conclusioni della perizia pluridisciplinare del __________ del 30 gennaio 2020

(doc. 214, pag. 756 e seguenti incarto AI).

Il referto è da

considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono

espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base delle visite effettuate

presso di loro.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

2.7.1

Per

quanto concerne l’aspetto psichiatrico, il consulente, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’assicurata in data 21 agosto

2019.

e 2 settembre 2019, riassunta l’anamnesi, esaminati gli atti e valutate le

constatazioni obiettive, non ha posto alcuna diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa, mentre quale diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa ha indicato la sindrome da attacchi di panico (ICD 10-F41.0; pag.

878.

e seguenti incarto AI).

Lo

specialista ha segnatamente rilevato come sull’assicurata gravano a livello

della coscienza psicologica una serie di influenze negative, relative al suo

passato, al suo futuro per via delle preoccupazioni inerenti alla evoluzione

del suo stato di salute e della sua situazione finanziaria e per quel che

riguarda il momento attuale a causa dei plurimi episodi di ansia parossistica

che hanno indotto il suo medico curante a consigliarle di farsi seguire a

livello specialistico. In precedenza l’interessata era già stata seguita da un

altro psichiatra nel contesto di difficoltà insorte in seguito al divorzio con

il marito ed era stata sottoposta per un certo periodo ad una terapia

psicofarmacologica che aveva portato a risultati soddisfacenti. Dal lato

clinico presenta dunque una sintomatologia psichica caratterizzata da attacchi

di panico che ha portato ad una certa ansia di attesa ma non è stata però tale

da provocare deflessione umorale o perdite del controllo dei propri agiti né da

interferire con il funzionamento psicologico e sociale e nemmeno da causare

alterazioni rilevanti dell’aspetto personologico. Per il consulente occorre

trattare tale patologia tramite farmaci specifici onde prevenire l’insorgenza

delle crisi ansiose parossistiche tenuto conto anche dei risultati

soddisfacenti ottenuti a seguito di pregresse terapie psicofarmacologiche

prescritte.

Il

certificato del 30 giugno 2020 (doc. A4) della dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, di una pagina e mezza, dove viene diagnosticata una

sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10: F 43.22)

e una sindrome da attacchi di panico (ICD 10: F 41), non è atto a sovvertire le

motivate, approfondite e convincenti valutazioni peritali.

La

specialista, che ha visto la ricorrente in tre occasioni, non si pronuncia

infatti in merito alla capacità lavorativa della ricorrente, descrive una

situazione valetudinaria sostanzialmente positiva (“[…] si presenta ben

curata nell’igiene, aspetto e abbigliamento. Non emergono particolari disturbi

della forma e del contenuto del pensiero […] Il tono dell’umore risulta

apparentemente in asse sebbene sia riscontrabile un nucleo depressivo più

profondo con cui la paziente non è ancora al momento in grado di entrare in

contatto”), con l’eccezione delle difficoltà di addormentamento, i frequenti

risvegli ed il “pavor nocturnus”, ed afferma come il “disadattamento

sembra primariamente legato alle patologie somatiche e alla sintomatologia

dolorosa”, oltre che all’impatto negativo che esse hanno sulla vita

quotidiana e sulla pratica di ricorso AI.

Manifestamente

non vi è pertanto alcun elemento medico oggettivo per distanziarsi dalle

valutazioni peritali del consulente del __________, dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia.

2.7.2

Neppure

per quanto concerne l’aspetto neurologico la ricorrente ha prodotto

documentazione medica atta a mettere in discussione le valutazioni dello

specialista del __________.

Il

dr. med. __________, FMH neurologia, ha rettamente evidenziato come i referti

allegati in sede di osservazione al progetto di decisione non contengono nuovi

elementi medici.

Tant’è

che lo stesso dr. med. __________ dell’__________ di __________, che non si

esprime in merito alla capacità lavorativa della ricorrente, nel commentare la

nuova RM della colonna cervicale eseguita il 14 maggio 2020 afferma che vi è

una “stabilità dei reperti rispetto all’esame precedente” del 18 ottobre

2018.

(doc. A6), già preso in considerazione dai periti del __________ (cfr.

pag. 784 incarto AI) e dal dr. med. __________ (pag. 830 e 846-847 incarto AI).

Quest’ultimo,

il 7 ottobre 2020, ha segnatamente evidenziato che il restringimento del

neuroforame C6 destra, citato dal dr. med. __________, è ben noto e non è

cambiato e che l’aspetto radicolare C6 destro, così come la pregressa

problematica S1 destra, di cui si fa cenno nell’ “opposizione” del 17 marzo

2019.

del dr. med. __________, sono già stati valutati e discussi nel referto,

motivato e completo, di 29 pagine, del 6 agosto 2019 (pag. 824-852 incarto AI).

Il

dr. med. __________ in quell’occasione ha infatti evidenziato come “all’ultima

MRI risalente all’anno scorso non vi era più una compressione radicolare S1

destra per riassorbimento dell’ernia sottopenducolare presente in precedenza,

sottolineando però che il dolore si è ormai cronicizzato. Non di rado i dolori

radicolari presenti per molti anni possono persistere anche quando la causa

iniziale, all’origine della radicolopatia, non è più presente”. Inoltre per

“quanto riguarda i dolori all’arto superiore destro, come suddescritto lo

stato neurologico degli arti superiori è risultato nella norma tra l’altro come

anche quelli effettuati dalla Dr.ssa med. __________ e alla __________ di __________.

Non vi sono quindi mai stati dei chiari segni clinici di una radicolopatia

cervicale, ricordo che invece alle MRI cervicali viene descritto un conflitto

radicolare C6 a destra, oltre ad altre alterazioni discopatiche degenerative.

Nel gennaio 2017 la Dr.ssa med. __________ effettua un esame EMG all’arto

superiore destro, ove ha riscontrato segni compatibili con una sofferenza

radicolare C6 destra cronica che si conferma di entità lieve all’esame EMG

attuale. La collega ai tempi poneva la diagnosi anche di un’irritazione

radicolare C6 bilaterale non deficitaria, prevalente a destra, ed ipotizzava

anche la presenza di alterazioni reumatologiche associate come tendinite o

epicondilopatie. Effettivamente per quanto riguarda i sintomi descritti dalla

paziente stessa, essi oltrepassano una sintomatologia C6, ossia la paziente

descrive dei dolori diffusi all’arto superiore destro senza chiara

distribuzione dermatogena, altrettanto disestesie diffuse non dermatogene

nonché una sensazione globale di deficit di forza, quest’ultimo comunque non

presente allo stato clinico. In pratica i sintomi accusati dalla paziente

appaiono principalmente di origine non neurologica, piuttosto reumatologica

(miofasciale, tendiniti, epicondiliti?). Ciononostante una possibile componente

irritativa C6 destra non si può escludere del tutto, non sembra comunque

prevalere” (pag. 847 incarto AI).

Lo

specialista ha quindi accertato una capacità lavorativa del 70% nella

precedente attività e del 75% in attività adatte. Egli ha in particolare

rilevato come la ricorrente ha lavorato fino al 2013 e “negli anni seguenti

i problemi principali sono apparsi a livello del ginocchio destro e sinistro e

della caviglia destra, pare che i dolori radicolari in quel periodo erano di

secondaria importanza. Presumibilmente da inizio 2015 la sintomatologia radicolo-lombare

si è progressivamente cronicizzata con l’aggiunta in seguito anche

dell’irritazione C6 destra, pare che all’incirca da inizio 2017 si sono

instaurate le incapacità lavorative come su descritte” (pag. 850 incarto

AI).

Il

perito ha pertanto indicato nel dettaglio i motivi che lo hanno condotto a

ritenere l’assicurata abile al lavoro al 70% nella precedente attività ed al

75% in attività adatte, spiegando l’incidenza sulla capacità lavorativa della

sofferenza radicolare C6 a destra e della problematica S1 a destra.

In

assenza di documentazione medica oggettiva atta a smentire le sue conclusioni,

non vi è motivo per distanziarsi dalle sue valutazioni.

2.7.3

Per

quanto concerne l’aspetto reumatologico il consulente del __________, dr.

med. __________, FMH reumatologia, nel suo referto del 12 agosto 2019 di 24

pagine (pag. 853 e seguenti incarto AI), ha stabilito che l’interessata è abile

al lavoro sia nella sua precedente attività di commessa che in qualsiasi altra

attività con una riduzione del rendimento del 30%.

Il

consulente, dopo aver visitato l’assicurata il 5 agosto 2019, riassunti gli

atti e l’anamnesi, ha approfonditamente esaminato sia i disturbi soggettivi

descritti dall’insorgente sia i reperti oggettivi, segnatamente le RM della colonna

lombare e cervicale, del ginocchio destro e della caviglia destra,

descrivendone gli esiti ed esaminando le valutazioni degli specialisti che

l’hanno avuta in cura.

Il

dr. med. __________ ha stabilito che i dolori riferiti dall’insorgente sono da

interpretare primariamente in relazione alla problematica fibromialgica.

Secondariamente la sintomatologia dolorosa limitante per l’assicurata risulta

essere il quadro di disturbi sia alla colonna cervicale che lombare. Il quadro

clinico complessivo ha sviluppato un decorso piuttosto cronico con episodi

postinfortunistici, nonché una certa resistenza alle terapie instaurate.

Il

dr. med. __________ ha poi accertato che per quanto riguarda i disturbi alla

colonna cervicale in relazione con le problematiche degenerative da C3 fino a

C7 e per la osteocondrosi L5-S1, l’insorgente è limitata in attività lavorative

non particolarmente ergonomiche per la colonna vertebrale sia cervicale che

lombare, è limitata in attività in cui vi sono movimenti ripetitivi di

rotazione, flessione del tronco e della colonna cervicale, nel piegarsi e

rialzarsi ripetutamente con la colonna lombare e nel mantenere posizioni statiche

per breve tempo, mentre la posizione seduta può essere mantenuta almeno per un’ora

cambiando appoggio, la posizione in piedi cambiando appoggio e muovendosi per

almeno un’ora/un’ora e mezzo.

La

deambulazione è limitata per al massimo un’ora e l’assicurata può alzare pesi

tra i 5 e i 7,5 kg, non ripetutamente. Per la problematica fibromialgica

l’insorgente è limitata in generale dalla stanchezza cronica,

dall’affaticamento rapido e dai disturbi del sonno. Non vi sono limitazioni per

quanto riguarda le patologie specifiche alla spalla destra, alle ginocchia

bilateralmente e alla caviglia destra.

Il

dr. med. __________, nel suo referto del 22 giugno 2020 (doc. A3), descritti

l’anamnesi, lo status e le proposte terapeutiche, si limita in sostanza a fornire

una diversa valutazione della capacità lavorativa della ricorrente, quale

venditrice, che non ritiene più esigibile se non in condizioni particolarmente

favorevoli e in attività adatte (incapacità lavorativa del 40% e non del 30%),

senza tuttavia apportare ulteriori elementi medici oggettivi che possano

sovvertire il referto, motivato ed approfondito, del dr. med. __________.

Il

dr. med. __________ sostiene in particolare che quale venditrice dovrebbe stare

tutto il giorno seduta o in piedi, caricare oggetti pesanti e fare movimenti

ripetitivi con la colonna vertebrale ed il collo.

Tuttavia,

come rileva correttamente il consulente del __________ nella sua presa di

posizione del 15 ottobre 2020, per la colonna vertebrale l’attività di

venditrice, permettendole di essere in movimento, di cambiare spesso posizione,

va considerata meno sfavorevole di altre attività, soprattutto se sedentarie

(pag. 982 incarto AI). Ella, come accade ormai sempre più spesso, potrebbe

infatti alternare momenti brevi alla Cassa, con altri momenti, più lunghi, in

cui svolge attività di consulenza alla clientela o cambio della merce, non

pesante (meno di 5 kg), negli scaffali.

Circa

le attività leggere e segnatamente i problemi alla colonna vertebrale e alle

ginocchia, non va dimenticato che la giurisprudenza federale ha, in maniera

costante, già avuto modo di stabilire che in considerazione dell'ampio

ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della

produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4 fino alla TA1 2010,

poi divenuto livello 1 con la TA1 2012), vi è un numero significativo di

attività di natura leggera, che permettono di alternare la posizione e che sono

pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurata. Come

ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi con limitazioni funzionali

analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria

capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale non qualificato o semi qualificato, in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3., che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18

giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

È peraltro utile aggiungere che

se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008

consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

La MRI del piede destro

del 9 agosto 2019, del dr. med. __________, dell’__________, per sospetto

alluce valgo sistematico (doc. A11), che fa stato di piccoli appuntimenti dei

capi articolari del Chopard mediale, non segni artrosici maggiori, piccole

borsiti inter-metatarsiche III e IV, millimetrico neuroma di Morton del III

spazio inter-metatarsico (4 mm) localizzato di lato plantare all’epifisi

distale del metatarso IV, artrosi metatarso-falangeale I con aspetti sinovitici

e lesione di grado IV dell’epifisi metatarsale, artrosi metatarso I – sesamoidi

con edemi del sesamoide mediale e dell’epifisi metatarsale sul versante

plantare, lieve artrosi interfalangeale I, non modifica l’esito della

valutazione del dr. med. __________, considerato del resto come lo specialista

nulla dice circa un’eventuale incidenza dell’esito di tale RM sulla capacità

lavorativa dell’assicurata.

Non

vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dalla valutazione reumatologica del

consulente del __________.

2.7.4

Di nessuna utilità è

il certificato medico di poche righe del 2 luglio 2020 del curante, dr. med. __________,

FMH medicina interna e oncologia, che si limita in sostanza, sulla base delle

considerazioni del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________, a

stabilire un’incapacità lavorativa della ricorrente del 50% (doc. A5), senza

alcuna motivazione particolare e senza apportare elementi medici oggettivi. Il

certificato, privo di qualsiasi diagnosi, non è pertanto d’aiuto

all’interessata.

Stesso esito per

il referto del medesimo curante dell’8 febbraio 2021, che riprende in gran

parte quanto affermato in precedenza, conferma l’incapacità lavorativa del 50%

ed aggiunge che l’interessata è in cura per una gonartrosi bilaterale presso il

dr. med. __________, è stata ricoverata nel mese di ottobre 2020 a causa di una

polmonite bilaterale da infetto COVID-19 e che la situazione è instabile e

suscettibile di peggioramento (doc. A10).

Va

qui rammentato alla ricorrente che il Tribunale

federale ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente

valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è

spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento

piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Alla ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Quanto

al referto dei dr. med. __________ e __________ del 6 marzo 2020 del

servizio angiologia dell’Ospedale __________ di __________, relativo alla

visita angiologica del 27 febbraio 2020 (doc. A12), va evidenziato come esso

non contenga alcun elemento che possa sovvertire le valutazioni peritali e del

medico SMR, posto che i due specialisti, per quanto di loro competenza, hanno

affermato che al “controllo angiologico odierno riscontriamo un quadro

morfologico ed emodinamico invariato, con una buona perfusione arteriosa

intraparenchimale renale” e che un nuovo controllo angiologico sarebbe

stato da prevedere fra due anni, su richiesta.

Infine, la RM del

ginocchio sinistro del 13 gennaio 2021 effettuata, a causa di una caduta, dal

dr. med. __________ dell’__________ (doc. A8), il certificato del PD dr. med. __________,

FMH ortopedia e traumatologia, che ha visitato la ricorrente il 26 gennaio 2021

(doc. A9) e l“ecografia e infiltrazione del ginocchio sinistro del

08.02.2021” del dr. med. __________ (doc. A13), non vanno presi in

considerazione, poiché concernono il periodo successivo all’emissione della

decisione impugnata.

Secondo costante

giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla

situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione

impugnata (in concreto: 9 dicembre 2020), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal profilo

temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid.

4.3.1

con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020,

consid. 4.4).

Tali certificati

devono pertanto semmai essere oggetto di una nuova procedura.

Alla luce di tutto

quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per mettere in

dubbio le conclusioni della perizia pluridisciplinare del __________ del 30

gennaio 2020, il cui esito è stato confermato dal medico SMR, dr. med. __________

il 9 novembre 2020 (pag. 984 incarto AI) ed in precedenza dal medico SMR __________

il 31 gennaio 2020 (pag. 752-755 incarto AI).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

In conclusione questo

TCA deve confermare che, per quanto concerne il periodo litigioso, l’insorgente

nell’attività abituale è incapace al lavoro al 100% dal 5 gennaio 2015 al 28

febbraio 2017 ed al 30% dal 1° marzo 2017, mentre in attività adatta è incapace

al lavoro al 100% dal 9 marzo 2015 al 31 gennaio 2016, al 40% dal 1.febbraio

2016.

al 31 dicembre 2016 ed al 30% dal 1° gennaio 2017 (cfr. pag. 754 incarto

AI).

2.8

Circa

le difficoltà della ricorrente a reperire un’attività nell’attuale mercato del

lavoro, va rammentato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto

del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio

permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se

presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,

Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio

della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi

dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere

una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata

nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

2.9

Per

quanto concerne il grado della rendita d’invalidità, la ricorrente, di per sé

non contesta il calcolo esposto dall’UAI nella decisione impugnata.

Del

resto, esso si rivela corretto.

L’interessata

ha diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2016 (trascorso l’anno di

attesa con, nel caso di specie, un’incapacità lavorativa totale) al 30 aprile

2016.

In seguito, dal 1° maggio

2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv.

1.

OAI) in attività leggera avvenuto dal 1° febbraio 2016 (dal 100% al 40% di

incapacità lavorativa), l’interessata ha diritto ad ¼ di rendita.

Infatti, raffrontando il

salario da valida di fr. 55'050.60 (4'390 x 12 mesi : 40 ore x 41.8 ore [cfr. “durée

normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]),

secondo la tabella TA1 del 2016, settore 47 del commercio al dettaglio (cfr.

circa la presa in considerazione del salario statistico per il reddito da

valido: STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi

citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e

riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2

in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L.

Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p.

316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27

marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9;

STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16

ottobre 2019, consid. 2.9;

STCA

32.2018.211

del 21 ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio

2020, consid. 2.6.1), con il reddito da invalida di fr. 29'473.81 determinato

in base alla tabella TA 1 2016, attività semplici e ripetitive, livello 1 di

competenze, donne, applicando una decurtazione sociale del 10% (cfr. pag. 930

incarto AI) e tenuto conto dell’incapacità lavorativa del 40%, si ottiene un

grado d’invalidità del 46.4% ({[4'363 x 12 : 40 ore x 41.7 ore] : 100 x 90} :

100.

x 60), arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 46%

che dà diritto ad ¼ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Dal

1° aprile 2017, tre mesi dopo il miglioramento dell’incapacità lavorativa in

attività leggere (30% in luogo del 40%), l’insorgente non ha più diritto ad

alcuna rendita giacché ha un discapito minore nell’attività abituale di

venditrice (capacità lavorativa del 70%), raffrontando il salario da valida di

fr. 55'050.60, secondo la tabella TA1 del 2016, settore 47 del commercio al

dettaglio, aggiornato nel 2017 a fr. 55'291.35 (55'050.60 : 101.2 x 101.4 [cfr.

Tabella T1.2.15 indice dei salari nominali, donne 2016-2019] : 41.8 ore nel

2016.

x 41.9 ore nel 2017), con quello da invalida sempre di fr. 55'291.35,

secondo la tabella TA1 del 2016, settore 47 del commercio al dettaglio, ma

ridotto del 30% a fr. 38'703.95, per un grado d’invalidità del 30%.

In

queste condizioni la decisione impugnata deve essere confermata, mentre il

ricorso va respinto.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti