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Decisione

32.2021.100

Prima domanda di prestazioni. Conferma della perizia cardiologica. Conferma del raffronto dei redditi e del grado d'invalidità non pensionabile. Conferma del quarto di rendita

7 febbraio 2022Italiano23 min

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.100

BS

Lugano

7 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 28 luglio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1971, di

professione falegname indipendente, nel mese di maggio 2018 ha inoltrato una

domanda di prestazioni a seguito dei postumi di un infarto subito il 27 aprile

2018 (doc. 2 inc. AI; se non differentemente indicato, la documentazione fa

riferimento al dossier AI).

1.2. Nell’ambito dell’istruttoria,

per quanto concerne l’aspetto medico l’Ufficio AI ha disposto una perizia

cardiologica a cura del dr. med. __________ (cfr. rapporto 17 giugno 2019 in doc.

43) ed ha aggiornato la situazione cardiaca, da ultimo mediante il rapporto 21

ottobre 2010 del dr. med. __________ del __________ di __________ (doc. 88).

Sulla base delle risultanze mediche, con annotazioni 30 marzo 2021 il dr. med. __________

del SMR (Servizio medico regionale), confermando il suo precedente rapporto del

23 luglio 2019 (doc. 48), ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua

professione ed in altre attività dal 27 aprile 2018, dal 1° ottobre 2018 inabile

al 50% (inteso come riduzione di rendimento) nell’abituale attività ma abile al

100% in attività adeguate (doc. 100).

Dal profilo economico, l’amministrazione

ha proceduto ad un’inchiesta per indipendenti (cfr. rapporto del 26 agosto 2020

in doc. 83).

Preso atto che

l’assicurato ha rinunciato ad una formazione breve da parte del Servizio

integrazione professionale e dopo aver riportato le attività esigibili (cfr.

rapporti del citato servizio dell’11 settembre 2020 e 6 ottobre 2020; doc. 84 e

86), con decisione del 28 luglio 2021 (debitamente preavvisata) l’Ufficio AI,

dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, ha posto l’assicurato al

beneficio di un quarto di rendita dal 1° aprile 2019 (doc. 110, per le

motivazioni cfr. doc. 108).

1.3. Contro la suddetta decisione

l’assicurato insorge dinanzi al TCA postulando da una parte accertamenti medici

volti ad acclarare le accusate perdite di memoria e le difficoltà di

concentrazione, dall’altra il riconoscimento di una riduzione sociale del

reddito da invalido del 25% con conseguente determinazione di un grado

d’invalidità del 50%.

Delle motivazioni verrà

detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI, allegando le annotazioni 30 settembre 2021 del consulente IP, ha

chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione contestata.

1.5. Con scritto 18 ottobre 2021

l’insorgente ha ribadito le argomentazioni ricorsuali (VI).

1.6. Il 25 ottobre 2921 l’Ufficio

AI ha, da parte sua, confermato la richiesta di reiezione del ricorso (VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di

un quarto di rendita.

Va rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare

che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso

contro la decisione emanata il 28 giugno 2021 – data che, di principio,

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

Per cui ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Nel caso concreto, dal punto

di vista medico l’Ufficio AI ha incaricato il dr. med. __________ di allestire

una perizia cardiologica. Con rapporto 17 giugno 2019 lo specialista in cardiologia,

dopo aver proceduto ad un esame clinico ed alla valutazione dei reperti relativi

alla cardiopatia ischemica, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile a

svolgere attività estremamente pesanti, con un’inabilità ridotta al 50% se si

tratta di attività con sforzi fisici moderati (doc. 43).

Tenuto poi conto dei rapporti

di decorso del 2 ottobre 2019 (doc. 57), del 12 novembre 2019 (doc. 61) e del

21 ottobre 2020 (doc. 88) del __________ (doc. 57), con annotazioni 30 marzo

2021 il dr. med. __________ del SMR, confermando il suo precedente rapporto del

23 luglio 2019 (doc. 48), ha considerato l’assicurato inabile al 100% nella sua

professione ed in altre attività dal 27 aprile 2018, inabile al 50% (inteso

come riduzione di rendimento nell’arco di una giornata) quale falegname ma

abile al 100% in attività adeguate dal 1° ottobre 2018 (doc. 100).

L’assicurato non contesta

esplicitamente la succitata valutazione, segnala tuttavia difficoltà di

memorizzare le informazioni e la sopraggiunta stanchezza in situazioni in cui

deve concertarsi, circostanze che lui reputa che dovrebbero essere

approfondite.

Con osservazioni 18

ottobre 2021 egli poi, con riferimento ad un sito internet sulla salute, rileva

che vi è una relazione tra l’infarto e la perdita di memoria.

Ora, dalle valutazioni

cardiologiche agli atti non risultano simili disturbi successivi all’attacco

cardiaco dell’aprile 2018. Infatti, il perito aveva riscontrato come “l’evoluzione

sia stata estremamente favorevole con un paziente che non

mostra

sequele neurologiche rilevanti, anche a livello neuropsicologico non mi

sembrano evidenti deficit particolari …” (sottolineatura del redattore,

pag. 166 inc. AI). Inoltre, nelle citate osservazioni l’assicurato rileva che

al momento della perizia cardiologica “non vi era l’esigenza di procedere

anche ad una perizia di altra natura”, dichiarandosi ora disponibile a

sottoporsi a degli specifici test, senza sapere tuttavia a che medico

rivolgersi.

Va ricordato

che se da una parte la procedura davanti al

TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Nel

caso in esame, l’assicurato non ha prodotto alcun documento medico (come, ad

esempio, del proprio medico curante) dal quale si possa evincere un rilevante

peggioramento della problematica legata alla memoria ed alla concentrazione. Non

sono quindi necessarie altre indagini mediche. Ciò non toglie che, ribadito

come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei

confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del

provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.

DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare

una nuova domanda di prestazioni (come si vedrà nel prosieguo, la decisione di

rifiuto va confermata), adducendo una rilevante modifica della situazione

valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad

eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di

inabilità.

Per questi motivi, la

valutazione medico-teorica posta alla base della decisione impugnata va

confermata.

2.4. Occorre ora procedere alla

verifica dell’aspetto economico.

In primis va fatto presente

che, una volta preso atto che l’assicurato aveva rinunciato ad una formazione

breve (in quanto voleva continuare con la sua attività di falegname

indipendente anche se a tempo parziale e perché non reputava di continuare

contemporaneamente a lavorare ed a seguire la formazione; cfr. rapporto

settembre 2020 doc. 84), con rapporto 6 ottobre 2020 il consulente IP ha

ritenuto esigibili al 100% le “attività non qualificate leggere, semplici,

che rispettano il limiti funzionali dello stesso” e “che tali attività

non richiedono una preparazione professionale specifica ma che possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve

periodo d’adeguamento, rappresentante nelle categoria 4.2” (delle tabelle

salariale statistiche federali, n.d.r.). Per questi motivi non sono stati

ritenuti necessari provvedimenti professionali (doc. 86).

2.4.1. In merito alla determinazione

del reddito da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona

assicurata, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze

particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati

statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.

325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà

in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nella decisione contestata

l’Ufficio AI ha fatto riferimento al reddito senza invalidità di fr. 98'762,14

determinato nell’ambito dell’inchiesta per indipendenti. Come si evince dal

rapporto 28 agosto 2020 l’ispettore ha poi preso in considerazione il reddito

di fr. 97'400 iscritto nel conto individuale relativo all’ultimo anno

precedente il subentrare del danno alla salute (2017), adeguandolo al 2019,

appunto, a fr. 98'762,14 (cfr. doc. 101).

Secondo

la giurisprudenza, siccome l’art. 25 cpv. 1 OAI equipara i

redditi ipotetici comparativi dell’assicurazione invalidità ai redditi da

lavoro soggetti a contribuzione AVS, il reddito da valido può essere

determinato sulla base dei redditi iscritti nel conto individuale. Ciò vale in

particolare per gli indipendenti (SVR 2010 IV nr. 26 pag. 79, cfr. STF

8C_554/2013 del 14 novembre 2013 consid. 2.1, 8C_626/2011 del 29 marzo

2012 consid. 3; cfr. in tal senso il marg. 3032.1 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità, CIGI). Spetta

all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dalle

effettive entrate (STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR

1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.).

Inoltre,

sempre in merito alla determinazione del reddito da valido di un indipendente,

la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi

percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (AJP 1999 p.

484 e confermata in STF I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr. anche STF 8C_611/2007

del 23 aprile 2008 e, fra le tante, STCA 32.2016.145 del 6 giugno 2017 consid.

2.12.2 e 32.2015.29 del 30 novembre 2015 consid. 2.7.1).

Ritornando

alla fattispecie concreta, va fatto presente che l’Ufficio AI non ha preso in

considerazione la media dei redditi degli ultimi tre anni prima dell’insorgenza

del danno alla salute, ma il reddito maggiore dei tre, ossia quello relativo al

2017. Questa scelta va nel concreto a favore dell’assicurato, poiché la

suddetta media risulta essere inferiore al reddito annuo del 2017 e di

conseguenza il reddito da valido sarebbe stato inferiore a quello considerato

nella decisione contestata.

L’insorgente fa presente

che il reddito aziendale è stato fortemente influenzato dagli importanti

ammortamenti effettuati. Nel ricorso egli postula che questi ammortamenti – fiscalmente

accettati ai fini della determinazione del reddito aziendale netto che viene

iscritto nel conto individuale – siano ripresi per determinare un reddito

superiore ai fr. 100'000.

Quindi, con riferimento

agli ammortamenti contabilizzati e riconosciuti in sede fiscale di cui ora il

ricorrente ne chiede la ripresa (sostenendo implicitamente che erano inferiori

a quanto in realtà lo fossero), nelle annotazioni 30 settembre 2021 l’ispettore

AI ha pertinentemente spiegato:

" Il fatto

che l’assicurato abbia provveduto ad ascrivere sotto la voce contabile degli

ammortamenti importi maggiori di quelli che in realtà fossero dovuti, risultano

una questione meramente contabile che la legge permette, in effetti se le

autorità fiscali hanno ritenuto che tali importi fossero ammessi non sta

all’ufficio AI correggerli unicamente allo scopo di favorire l’assicurato. I

dati oggettivi e considerati a termine di legge sono dati cresciuti in

giudicato (chiaramente se disponibili) presso le autorità fiscali.” (IV/1)

Difatti, fa stato il

reddito aziendale fiscalmente accertato (sul carattere vincolante delle

comunicazioni fiscali in merito alla determinazione di reddito di un

indipendente cfr. Pratique VSI 1993,

pag. 242 segg.).

Va pertanto confermato il

dato fiscale preso in considerazione dall’Ufficio AI.

2.4.2. Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

Fatti

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5

settembre 2006). Se un assicurato, per motivi

estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione

scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle

limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore

stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito da valido considerevolmente

inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito

professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia

spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei due

redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del

5% (DTF 135 V 297).

Il parallelismo

dei redditi tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da

invalido non è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico

medio, per cui occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente

più basso. Per contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è

realisticamente conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un

reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere

adattato al livello medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3

e 3.4.4).

In

sostanza, nel parallelismo dei redditi il confronto va

effettuato tra quanto effettivamente realizzato prima dell'evento assicurato e

la media svizzera usuale nel settore specifico.

Inoltre,

il parallelismo dei redditi si giustifica non solo in ragione

della differenza considerevole (già una differenza del 5% è sufficiente per

apparire considerevole) tra il reddito effettivamente conseguito e quello

mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore specifico, ma anche e

soprattutto per l'involontarietà di questa differenza. L'assicurato non può

infatti fare ricadere sulla collettività degli assicurati le conseguenze di una

sua scelta personale. In simile evenienza nessun intervento, anche solo

parziale, può essere richiesto dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014

consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale,

per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la

loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di

regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua

prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari

dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Il 17 gennaio 2014 l’Alta Corte

ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere

ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,

Considerandi

degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere

separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione,

ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze

del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre

2016.

consid. 6.2.1).

Nel caso concreto,

ritenendo che l’assicurato può metter a maggior frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività adeguate (nella misura del 100%), l’Ufficio AI ha preso

in considerazione la tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari

elaborata dall’Ufficio federale di statistica. Utilizzando i dati della citata

tabella relativa ad attività semplici e ripetitive, tenuto conto di una

riduzione del 15% per attività leggere, l’amministrazione ha fissato il reddito

da invalido, aggiornandolo al 2019, in fr. 58'107,18 (cfr. la decisione

contestata).

L’assicurato contesta la

prassi del Tribunale federale di far capo ai dati statistici nazionali,

sottolineando come in Ticino i salari si situano ben al di sotto della media nazionale.

Questo

TCA non ha motivo per scostarsi dalla consolidata giurisprudenza federale. Si

rileva comunque che sul tema della determinazione del reddito senza invalidità

sono state previste delle modifiche (cfr. interpellanza del 13 settembre 2021 del

consigliere nazionale Marco Romano [n. 21.3986] e risposta del 17 novembre 2021

del Consiglio federale). In particolare, dal 1° gennaio 2022, sono entrati in

vigore i nuovi art. 26 cpv. 2-4 OAI che in sostanza riprendono il concetto del

parallelismo dei redditi, estendendone l’applicazione rispetto alla

giurisprudenza federale [cfr. al riguardo Rapporto esplicativo (successivo alla

procedura di consultazione) sulle Disposizioni d’esecuzione relative alla

modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore

sviluppo dell’AI) edito dall’UFAS e datato 3 novembre 2021, in particolare il

commento in merito all’art. 26 cpv. 2 OAI, pag. 49 del citato rapporto].

Va

tuttavia precisato che il Tribunale federale ha stabilito che, di regola, il

parallelismo dei redditi per gli indipendenti non va attuato (DTF 135 V 58; STF 8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 4.4),

come è il caso in esame (cfr. anche nuovo art. 26 cpv.3 lett. b OAI).

L’assicurato contesta inoltre

la riduzione del 15% del reddito operata dall’amministrazione che comprende “…

una serie di varianti tra cui le limitazioni funzionali appurate dal punto di

vista medico ...”; cfr. decisione impugnata) poiché non tiene conto degli

svantaggi salariale ticinesi funzionali. Postula che venga riconosciuta la

riduzione massima del 25%.

Con rapporto 12 aprile

2021.

il consulente IP, esaminate le circostanze specifiche concrete, tenuto

conto delle limitazioni funzionali rilevate dal perito e confermate dal SMR, ha

valutato una riduzione del 5% legata al fatto che l’assicurato può svolgere

unicamente attività leggere e del 10% per altri fattori (doc. 280 e 281 inc. AI).

In questo contesto, è

ancora utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a

svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito

ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto

dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione

supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di

qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017

del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti). Pertanto, nel caso in

esame, la succitata deduzione del 5% risulta essere generosa.

Da ultimo va detto che non

costituisce, come visto, fattore di riduzione l’utilizzo delle tabelle

statistiche salariali federale, i cui possibili “correttivi” (parallelismo dei

redditi, estensione dell’applicazione di tale principio) sono stati riportati sopra.

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una

decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento.

2.4.3

Dal raffronto tra il reddito

da valido di fr. 98'762,14 ed il reddito da invalido di fr. 58'107,18 risulta

un grado d’invalidità del 41%.

Ritenuto che il termine di

attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI scade nel mese di aprile 2018, dal 1°

aprile 2019 l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 1.2).

Visto quanto sopra, la

decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese di fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti