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Decisione

32.2021.102

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 febbraio 2022Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10

agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,

consid. 2.1 ivi citato).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, n.la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Al fine di accertare lo stato di

salute dell’assicurata l’amministrazione ha disposto una perizia

pluridisciplinare a cura del __________, nell’ambito della quale sono stati

predisposti consulti specialistici in ambito dermatologico (dr. __________),

reumatologico (dr. __________) e psichiatrico (dr. __________).

Con referto peritale del 29

ottobre 2020 gli specialisti del __________, dopo avere riassunto gli atti

medici presenti nel dossier e aver proceduto alla consueta anamnesi e alle

constatazioni obiettive, hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “eczema cronico recidivante delle mani con

componente disidrotica (immagini della situazione clinica precedente), ora

xerotica e microragadiforme; gonartrosi del compartimento interno al ginocchio

sin. e artrosi femoropatellare a sin. in stato dopo dopo trauma distorsivo del

ginocchio sin. nel 1998 nonché intervento chirurgico il 21.01.1998 di

artroscopia del ginocchio con reinserzione del legamento crociato anteriore,

meniscectomia posteriore esterna, reinserzione del menisco interno,

reinserzione e sutura dell’apparato legamentare interno ed esterno per

distorsione grave al ginocchio sin. con rottura completa del legamento crociato

anteriore, rottura dell’apparato legamentare interno, rottura del menisco

interno e del corno posteriore del menisco esterno; moderata gonartrosi del

compartimento interno al ginocchio ds. in stato dopo meniscectomia mediale nel

1981; periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla sin. in stato

dopo trauma contusivo nel 2015 e intervento il 15.9.2015 di artroscopia,

ricostruzione della cuffia dei rotatori, tenodesi del capolungo del bicipite,

acromioplastica e resezione acromioclavicolare” e, quali diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “periartropatia della spalla ds.

in stato dopo trauma distorsivo il 9.4.2015 e lesione parziale del tendine del

sovraspinato; fibromialgia di tipo primario; reazione ansioso depressiva su

sindrome da disadattamento (ICD10-F43.22); sovrappeso con BMI 28 kg/m²;

ipercolesterolemia non in trattamento; tabagismo cronico” (doc. 172 pag. 36-37).

Esprimendosi a proposito della

capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno considerato

l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’attività di infermiera presso un

__________ e quale infermiera indipendente a domicilio, a partire dal mese di

ottobre 2018 (cfr. doc. 172 pag. 39).

Quanto alla possibilità di

svolgere altre attività adeguate, essi l’hanno ritenuta abile al lavoro al 75%

(intesa come riduzione del tempo di lavoro), sempre a partire dal mese di

ottobre 2018 (doc. 172 pag. 39).

Infine, i medici del __________ hanno

indicato che “si ritiene che le incapacità lavorative descritte dai consulenti

non debbano essere sommate ma integrate, in quanto le patologie che causano una

diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali,

di carico e del tempo di lavoro che si sovrappongono” (doc. 272 pag. 39, punto

I).

Con rapporto finale del 2

novembre 2020, il dr. __________ del SMR ha integralmente condiviso le

percentuali di inabilità lavorativa indicate nella perizia __________,

ritenendo, da ultimo, l’assicurata totalmente inabile a partire dal mese di

ottobre 2018 nell’abituale professione di infermiera, ma ancora abile al lavoro

nella misura del 75% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali

(doc. 175).

Con rapporto di valutazione

finale del 28 gennaio 2021 il consulente IP competente ha ritenuto l’assicurata

reintegrabile sul mercato equilibrato del lavoro, fornendo la seguente analisi:

" Analisi

della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza riformazione

specifica

Prima di procedere all’analisi della non reintegrabilità occorre

procedere ad una premessa essenziale.

Analizzando la problematica dal punto di vista dell’assicurazione invalidità

si deve considerare come essa debba essere effettuata in abstracto

presupponendo un mercato del lavoro in equilibrio.

Il compito dell’assicurazione è limitato a stabilire se, in una

situazione di equilibrio perfetto del mercato, una persona può ancora accedere

ad un mercato del lavoro sufficientemente esteso. Secondo la valutazione medica

teorica, l’assicurata dispone ancora di una capacità lavorativa del 75% in

un’attività che tenga conto dei limiti funzionali.

Sulla base delle limitazioni funzionali indicate a livello medico

teorico, esistono attività esigibili, riconducibili alla categoria delle

statistiche svizzere RSS in riferimento ad attività semplici e non qualificate,

alle quali l’assicurata avrebbe potenzialmente accesso.

A titolo puramente di esempio e non esaustivo, si possono citare

le seguenti attività, non necessitanti di alcuna formazione e per le quali

l’assicurata sarebbe direttamente reintegrabile.

Penso in particolare ad attività quali:

-

Addetta alla qualità o imballaggio pezzi di piccole dimensioni

-

Operaia generica nell’industria alimentare con postazione ergonomica di

prodotti di prima necessità

-

Operaia nell’industria orologiera, anche qui con postazione ergonomica

-

Cassiera presso grandi magazzini con la dotazione di sgabello ergonomico

dedicato all’alternanza della postura

-

Aiuto amministrativo nello svolgimento di compiti collaterali semplici,

ad esempio alla scansione o duplicatura sarebbe fattibile con una breve

istruzione interna alla ditta.

Le attività proposte rispettano tutte i limiti funzionali posti a

livello medico teorico e consentirebbero fin da subito la reintegrazione

dell’assicurata senza la necessità di un provvedimento da parte del nostro

Ufficio.

In base alle diverse opzioni indicate concludo che l’assicurata

potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul

mercato del lavoro in equilibrio.

Le percezioni soggettive dell’assicurata non possono diventare

elemento che giustifichi una non reintegrabilità.” (Doc. 178)

Alla luce delle valutazioni

medico-peritali ed economiche, l’Ufficio AI ha quindi assegnato all’interessata

il diritto ad una mezza rendita di invalidità, per un grado AI inizialmente del

50% dal1° settembre 2016 e poi del 59% dal 1° gennaio 2019 (doc. A1).

2.6. In sede ricorsuale la ricorrente ha

ribadito le contestazioni concernenti le conclusioni peritali del __________

già presentate in fase di audizione, senza produrre nuova documentazione medica

(doc. I).

2.7. Chiamato a pronunciarsi, dopo

attento esame di tutta la documentazione all’incarto, il TCA ritiene che, senza

che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, non sia possibile

esprimersi, con sufficiente tranquillità, riguardo alla questione a sapere quale

sia la reale capacità lavorativa residua dell’interessata e se la stessa sia

concretamente sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro.

In primo luogo questo Tribunale

ritiene indispensabile che l’amministrazione chiarisca, interpellando il consulente

dermatologo, prima, e il consulente IP, poi, se l’assicurata abbia, oppure no,

una capacità lavorativa residua in attività adeguate sfruttabile sul mercato equilibrato

Considerandi

del lavoro.

A tale proposito, il TCA rileva come tale questione non sia stata

affatto chiarita né da parte del __________ e del SMR, né dal consulente IP.

Va infatti evidenziato che nel referto peritale del 29 ottobre

2020.

gli specialisti del __________ hanno considerato l’assicurata abile al lavoro

in un’attività adatta - ossia “in un lavoro asciutto, in cui l’assicurata possa

usare dei guanti protettivi in caso di contatti chimici, con poco o non

contatto con il pubblico in modo da poter evitare (soprattutto nella fase

attuale in presenza del Coronavirus) di continuare a lavare le mani” – precisando

come si tratti di una conclusione più teorica che pratica. Essi hanno osservato

che “probabilmente eliminando tutti i contatti, tossici ed allergici,

l’assicurata svilupperebbe ogni tanto degli episodi di eczema, con andamento

indipendente dall’esterno, forse favorito dalla predisposizione atopica

descritta: secondo il nostro consulente in queste condizioni ottimali più

teoriche che pratiche, vi è un’esigibilità nella misura dell’80%” (doc. 172

pag. 38, corsivo della redattrice).

Questa

conclusione, espressa in termini probabilistici e teorici, non può essere

considerata concludente.

A

mente del TCA gli specialisti del __________ avrebbero dovuto precisare le

ragioni per le quali, nel caso di specie, le condizioni richieste per lo

svolgimento di un’attività adeguata appaiano “oggettivamente difficili da

applicare”.

Ad

essi, difatti, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), per costante

giurisprudenza incombeva di determinare se fosse presente, oppure no, nel caso

specifico dell’interessata, una capacità lavorativa residua nello svolgimento

di attività adatte.

Cosa abbia voluto intendere il consulente dermatologo non viene

chiarito neppure analizzando il referto peritale dermatologico del 2 giugno

2020, nel quale il dr. __________ ha rilevato che le condizioni nelle quali si

potrebbero migliorare la capacità lavorativa della paziente – chiarendo che dovrebbe

trattarsi di “un lavoro asciutto e senza contatti con sostanze irritanti o

prolungati con l’acqua; in era di Coronavirus poter evitare di lavare e

disinfettare molte volte al giorno le mani: quindi una professione senza

contatto diretto con clienti/pazienti; utilizzare regolarmente emollienti e

protettivi topici da contatti irritanti; per tutte le fase di attività

dell’eczema, anche relativamente modeste come quella attuale, utilizzare una

terapia di base quale alitretinoina (Toctino) e/o fototerapia localizzata” -

sono teoriche “poiché mi sembrano oggettivamente difficili da applicare in

questo caso” (cfr. pag. 687 inc. AI, corsivo della redattrice).

La

questione necessita, quindi, di essere approfondita.

In secondo luogo, sempre dal

profilo medico, agli specialisti del __________ incombeva pure valutare, nel

rispetto di quanto espressamente indicato dal TCA nella sentenza di rinvio

32.2018.173

del 10 settembre 2019, se nella determinazione del grado di

inabilità lavorativa globale le limitazioni determinate dalla patologia

reumatologica e quelle derivanti dalle problematiche dermatologiche andassero

cumulate, anche solo parzialmente, oppure no.

Al riguardo, nel referto relativo

alla perizia pluridisciplinare del 29 ottobre 2020, gli specialisti del __________

hanno ritenuto di non dover cumulare le percentuali di inabilità lavorative dovute

alla patologia dermatologica (IL del 20% in attività adatte) e a quella

reumatologica (IL del 25% in attività adatte), perché “le patologie che causano

una diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni

funzionali, di carico e del tempo di lavoro che si sovrappongono” (cfr. doc.

172.

pag. 39).

Con osservazioni del 18 maggio 2021 il legale dell’assicurata ha

criticato la mancata presa in considerazione degli aspetti legati alla

cumulabilità delle limitazioni funzionali che affliggono l’interessata,

rilevando che:

" (…) Nelle

valutazioni del SMR del 2017 e 2018, veniva riportato che l’assicurata era

ulteriormente limitata funzionalmente e non poteva stare in piedi o camminare

oltre un’ora senza pausa, non poteva eseguire degli spostamenti ripetuti su

scale né lavorare inginocchiata o accovacciata.

Sembra quindi ovvio che tali limitazioni si sommano a quelle già

riscontrate per la pelle poiché sono di natura totalmente diversa.

Una volta trovata un’attività che non è troppo pericolosa per i

problemi dermatologici, la Signora RI 1 presenterà inoltre le limitazioni

reumatologiche descritte qui sopra (…).” (Doc. 199)

Il TCA reputa queste obiezioni

sensate e meritevoli di un’adeguata ed esaustiva presa di posizione da parte

degli specialisti del __________, ciò che l’amministrazione non ha, invece, ritenuto

necessario.

L’Ufficio AI si è difatti limitato a interpellare il dr. __________

del SMR; il quale, con annotazione del 19 maggio 2021, si è così espresso:

" Il

rapporto finale SMR si basa sulle conclusioni peritali __________, perizia

eseguita su richiesta del tribunale.

Le osservazioni polemiche del rappresentante legale non sono

pertinenti, la questione della cumulabilità è stata valutata in occasione della

perizia __________. Come medico del servizio medico regionale non ho motivi per

discostarmi dalle conclusioni peritali.” (Doc. 198)

Il TCA non considera sufficienti

queste affermazioni del dr. __________ del SMR, ma ritiene indispensabile che

sulla questione della cumulabilità e delle relative critiche del legale

dell’assicurata si esprimano compiutamente gli stessi specialisti del __________,

come del resto incombeva loro sulla base della sentenza di rinvio 32.2018.173

del 10 settembre 2019.

Tale soluzione si impone tanto

più, ritenuto che il dr. __________, nel referto peritale del 6 luglio 2020, ha

giustificato la propria valutazione con il fatto che l’assicurata “per le

importanti problematiche di tipo eczematoso allergico alle mani fa già attualmente

un utilizzo molto ridotto delle braccia e delle spalle” (cfr. pag. 717 inc.

AI), mentre le attività adeguate indicate, seppure a titolo esemplificativo,

dal consulente IP nella valutazione del 28 gennaio 2021, concernono impieghi

che presuppongono tutti un utilizzo prevalente degli arti superiori (cfr. doc.

178).

Appare quindi indispensabile ed

imprescindibile una presa di posizione chiarificatrice da parte degli

specialisti del __________.

Una volta delucidati gli aspetti

medici e l’esistenza (e se del caso in che misura) o meno di una capacità

lavorativa residua in attività adatte, era competenza dell’amministrazione, ed

in particolare del consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali fossero concretamente

ipotizzabili.

Va qui ribadito che spetta

essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in

grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF

9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo 2012

consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.

4.

), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF

9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo, va rilevato

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se

l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.

67.

consid. 5c).

Ora, ritornando al caso in esame, questo Tribunale constata che

nel rapporto finale del 28 gennaio 2021 il consulente IP - dopo avere ripreso

le percentuali di inabilità lavorativa poste nel referto peritale del __________

e avere correttamente indicato tutte le limitazioni funzionali di natura

reumatologica e dermatologica (cfr. elenco riportato al paragrafo “stato di

salute”, del seguente tenore: “limite di carico posto a 10 kg. Alternanza della

postura al bisogno. Per problema mani: deve trattarsi di un lavoro asciutto e

senza contatti con sostanze irritanti o prolungato contatto con l’acqua, nell’era

del Coronavirus deve poter evitare di lavare e disinfettare molte volte al

giorno le mani (quindi una professione senza contatto diretto con

clienti/pazienti), deve poter utilizzare regolarmente emollienti e protettivi

topici da contatti irritanti ed usare guanti protettivi in caso di contatti

chimici, per tutte le fasi di attività dell’eczema, anche relativamente modeste

come quella attuale, utilizzare una terapia di base quale alitretinoina e/o

fototerapia localizzata. Non stare in piedi o camminare oltre 1 ora senza pausa.

Posizione seduta possibile per 2 ore. Non spostamenti ripetuti su scale. Non lavori

in posizione inginocchiata o accovacciata. Non lavori sopra altezza piano

tavolo”) - si è limitato ad elencare una serie di attività a suo modo di vedere

rispettose della globalità delle limitazioni funzionali poste a livello medico

teorico, concludendo che l’interessata potrebbe svolgere a livello medico

teorico un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio (doc.

178).

Ora, questo Tribunale non può esimersi dal rilevare che le

attività elencate dal consulente IP, seppure a titolo esemplificativo, tengono

conto unicamente delle limitazioni poste dal consulente reumatologo, ma non di

quelle indicate dal consulente dermatologo: nella descrizione delle diverse

attività, difatti, si parla di “postazione ergonomica”, o di “sgabello

ergonomico dedicato all’alternanza della postura”, mentre nessun accenno è

stato fatto alle precise indicazioni poste dal perito dermatologo per descrivere

quali caratteristiche debba presentare un posto di lavoro adatto al danno alla

salute dermatologico che affligge l’assicurata (lavoro asciutto; senza contatti

con sostanze irritanti o prolungato contatto con l’acqua; evitando di lavare e

disinfettare molte volte al giorno le mani, senza contatto diretto con

clienti/pazienti, che consenta di utilizzare regolarmente emollienti e

protettivi topici).

E questo nonostante gli impieghi individuati dal consulente come

adeguati presuppongano in larga misura l’utilizzo degli arti superiori e, in

particolare, delle mani (cfr. doc. 178).

Alla luce di tale carenza, non

può essere condivisa la conclusione alla quale è giunto il consulente, vale a

dire che “le attività proposte rispettano tutte i limiti funzionali posti a

livello medico teorico e consentirebbero fin da subito la reintegrazione

dell’assicurata senza la necessità di un provvedimento da parte del nostro

Ufficio” (doc. 178).

Nel rispetto del proprio ruolo, incombe(va) al consulente IP

verificare se l’interessata, nonostante il danno alla salute e le conseguenti

limitazioni funzionali, possa mettere a profitto le

sue residue capacità di guadagno in un sufficiente numero di posti di lavoro concretamente

ipotizzabili, senza che le attività esigibili lo siano

in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche.

Questa analisi delle precise

delimitazioni fornite dal perito dermatologo avrebbe dovuto essere eseguita dal

consulente IP, il quale non poteva, al contrario di quanto avvenuto, liquidare la

questione con l’affermazione che “le percezioni soggettive dell’assicurata non

possono diventare elemento che giustifichi una non reintegrabilità” (doc. 178).

Queste mancanze appaiono gravi e devono necessariamente, a mente

di questa Corte, essere colmate da parte del consulente IP competente, al quale

spetta il compito di accuratamente valutare se, alla luce del danno alla salute

dermatologico e reumatologico che la affligge e delle dettagliate limitazioni

poste dai periti, l’interessata abbia realmente la possibilità di esercitare un'attività

lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, oppure no.

In tale contesto, il consulente

IP dovrà dunque, nell’ambito degli ulteriori approfondimenti che si impongono

al fine di una corretta analisi della reintegrabilità, debitamente tenere conto

anche delle limitazioni imposte dalla malattia di origine dermatologica che

affligge l’assicurata, individuando delle attività esigibili rispettose delle

patologie sia di origine dermatologica, che reumatologica.

In conclusione, spetterà dunque all’amministrazione, alla quale

gli atti vanno rinviati per un complemento istruttorio, chiarire se dal profilo

dermatologico l’assicurata disponga, o meno, di una reale capacità lavorativa

residua in attività adeguate; quale sia la percentuale di capacità lavorativa

residua globale, tenuto conto delle affezioni dermatologiche e reumatologiche

e, infine, se la stessa possa, nel rispetto delle limitazioni poste nel referto

peritale __________, essere sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro,

oppure no.

2.8

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza le

spese, per fr. 500, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Ritenuto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito

aperto equivale a piena vittoria (STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6;

DTF 141 V 281 consid. 11.1 pag. 312 e 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con

riferimenti), la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2’000 a titolo

di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§

La decisione del 12 agosto 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare alla ricorrente fr. 2’000 a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti