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Decisione

32.2021.102

Decisione con la quale è stata riconosciuta una mezza rendita non può essere confermata. Rinvio atti per accertamenti volti a chiarire quale sia, tenuto conto dell'insieme delle patologie, la CL residua e se la stessa sia sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro

14 febbraio 2022Italiano36 min

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

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Incarto

n.

32.2021.102

cr

Lugano

14 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 agosto 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1959, di professione

infermiera, in data 7 ottobre 2014 ha presentato una prima richiesta di

prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “affezione cutanea di

natura professionale” (doc. 2).

1.2. Eseguiti gli accertamenti medici ed

economici del caso, con progetto di decisione del 22 novembre 2006 (doc. 24),

poi confermato con decisione dell’8 gennaio 2007 (doc. 25), l’Ufficio AI ha

rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, fornendo la seguente

motivazione: “secondo le nostre verifiche lei, nonostante la presenza di un

danno alla salute, è tuttavia in condizioni di potere normalmente svolgere

ancora una completa attività in settori professionali del tutto adeguati.

Conseguentemente non sussistono le premesse per adottare delle eventuali misure

di riconversione professionale e tantomeno per l’esame in vista di una

attribuzione del diritto a rendita”.

Questa decisione è cresciuta

incontestata in giudicato.

1.3. In data 9 dicembre 2016

l’assicurata, nel frattempo attiva come infermiera dipendente all’80% e quale

infermiera indipendente nella misura del 20%, ha presentato una seconda

richiesta di prestazioni AI per adulti, facendo valere una ricaduta dei propri

problemi di salute, verificatasi in data 27 luglio 2015, segnalando di essere

affetta da “dermatite forma eczematosa e allergotossica (delle mani) (malattia

professionale dal 1999)” (doc. 32).

Dopo una iniziale decisione di

non entrata in materia (doc. 34), a fronte del referto del 20 gennaio 2017

dello specialista in dermatologia curante, dr. __________ - il quale ha

confermato l’esistenza di un importante peggioramento delle condizioni di

salute dell’interessata dal profilo dermatologico, tale da renderla inabile al

lavoro al 50% dal 31 marzo 2016 (doc. 38) - il dr. __________ del SMR, nelle

annotazioni del 15 febbraio 2017, ha ritenuto indicato entrare nel merito della

nuova richiesta di prestazioni dell’assicurata (doc. 48).

Esperiti gli accertamenti medici

ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 23 aprile

2018 (doc. 95), poi confermato con decisione del 21 settembre 2018 (doc. A1),

ha assegnato all’assicurata una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1°

settembre 2016 (scadenza dell’anno di attesa), ma effettivamente versata solo a

partire dal 1° giugno 2017 (ossia sei mesi dall’inoltro della richiesta di

prestazioni, vista la domanda presentata in maniera tardiva).

Questa decisione è stata

annullata dal TCA con sentenza 32.2018.173 del 10 settembre 2019, con la quale

ha disposto il rinvio degli atti all’amministrazione per la messa in atto degli

approfondimenti peritali del caso, così da valutare l’impatto esercitato

dall’insieme delle patologie dell’assicurata sulla sua capacità lavorativa

residua.

Questo Tribunale ha reputato

necessario approfondire gli aspetti dermatologici e reumatologici, al fine di

potere chiarire l’effettiva capacità lavorativa residua dell’interessata,

ritenendo inoltre indispensabile stabilire se l’inabilità lavorativa per

ragioni reumatologiche vada cumulata (eventualmente anche solo in misura

parziale) oppure no, e per quali ragioni, con quella derivante dalle patologie

dermatologiche da determinare in sede peritale.

1.4. Eseguita una perizia pluridisciplinare

a cura del __________ (doc. 172), con progetto di decisione del 25 marzo 2021

(doc. 192), poi confermato con decisione del 12 agosto 2021 (doc. A1),

l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurata una mezza rendita di invalidità (grado

AI del 50%) a decorrere dal 1° settembre 2016 (scadenza dell’anno di attesa),

ma effettivamente versata solo a partire dal 1° giugno 2017 (ossia sei mesi

dall’inoltro della richiesta di prestazioni, vista la domanda presentata in

maniera tardiva) e una mezza rendita (grado AI del 59%) a decorrere dal 1°

gennaio 2019 (3 mesi dopo la modifica dello stato di salute).

1.5. Con tempestivo ricorso del 10

settembre 2021, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione del 12 agosto 2021 e l’attribuzione di una

rendita intera di invalidità a partire dal 1° settembre 2016.

L’assicurata ha sostanzialmente

contestato le valutazioni degli specialisti del __________, i quali hanno, a

suo parere, sottostimato le ripercussioni che il continuo peggioramento dei

suoi disturbi dermatologici hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

Ella ha, inoltre, criticato il fatto che gli esperti, in aperto

contrasto con quanto espressamente disposto nella precedente sentenza di rinvio

del TCA, hanno omesso di esprimersi in merito alla questione della

cumulabilità, anche solo parziale, delle limitazioni determinate dagli

impedimenti di natura dermatologica, rispettivamente reumatologica.

Infine, l’assicurata ha ritenuto errato il calcolo del grado di invalidità

operato dall’amministrazione, in quanto basato su un reddito da valido non

esatto (doc. I).

1.6. Con la risposta di causa l’amministrazione

ha ribadito la correttezza della decisione impugnata e chiesto la reiezione del

ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei

considerandi in diritto (doc. IV).

1.7. In sede di replica, il

patrocinatore dell’assicurata ha ribadito le obiezioni già sollevate con il

ricorso, chiedendo nuovamente l’attribuzione di una rendita intera di

invalidità a partire dal 1° settembre 2016 a favore dell’interessata (doc.

VIII).

1.8. Con osservazioni del 12 novembre

2021 l’Ufficio AI ha confermato la validità della decisione impugnata,

respingendo integralmente le contestazioni avanzate dall’assicurata a proposito

degli aspetti sia medici, che economici (doc. X).

1.9. In data 25 novembre 2021 il patrocinatore

dell’insorgente ha ritenuto che l’amministrazione abbia violato il diritto di

essere sentito dell’assicurata, visto che non ha motivato, attraverso una

disamina seria, le ragioni per le quali non possano essere cumulate le

limitazioni imposte dai disturbi dermatologici con quelle derivanti dai

problemi reumatologici. Il legale ha poi nuovamente criticato l’ammontare del

reddito da valida (doc. XII).

1.10. Con osservazioni del 30 novembre

2021 l’Ufficio AI ha confermato quanto già esposto in sede di risposta di causa

(doc. XIV).

Tali considerazioni dell’amministrazione sono state tramesse

all’assicurata (doc. XV), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se l'assicurata, come preteso con il ricorso, abbia

diritto ad una rendita intera di invalidità oppure ad una mezza rendita, come

ritenuto dall’amministrazione.

Va rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore

una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto

alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la

decisione emanata il 12 agosto 2021 – data che, di principio, delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si

applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

Per

cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione

contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c,

la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal Tribunale federale con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata

progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia).

In una sentenza 9C_492/2014 del 3

giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la

propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito

di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla

luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In

particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre

2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione

che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata

all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da

lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre

2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi,

dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino

a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su

indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le

affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine, nella sentenza pubblicata

in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha

stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora

essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una

rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo

dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a

dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la

riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto

2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per

tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo

[RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag.

115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di

nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio

2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su

indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente

giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo

nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o

avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la

questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),

fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai

trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione

delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2,

l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti

Fatti

i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10

agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368,

consid. 2.1 ivi citato).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, n.la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Al fine di accertare lo stato di

salute dell’assicurata l’amministrazione ha disposto una perizia

pluridisciplinare a cura del __________, nell’ambito della quale sono stati

predisposti consulti specialistici in ambito dermatologico (dr. __________),

reumatologico (dr. __________) e psichiatrico (dr. __________).

Con referto peritale del 29

ottobre 2020 gli specialisti del __________, dopo avere riassunto gli atti

medici presenti nel dossier e aver proceduto alla consueta anamnesi e alle

constatazioni obiettive, hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “eczema cronico recidivante delle mani con

componente disidrotica (immagini della situazione clinica precedente), ora

xerotica e microragadiforme; gonartrosi del compartimento interno al ginocchio

sin. e artrosi femoropatellare a sin. in stato dopo dopo trauma distorsivo del

ginocchio sin. nel 1998 nonché intervento chirurgico il 21.01.1998 di

artroscopia del ginocchio con reinserzione del legamento crociato anteriore,

meniscectomia posteriore esterna, reinserzione del menisco interno,

reinserzione e sutura dell’apparato legamentare interno ed esterno per

distorsione grave al ginocchio sin. con rottura completa del legamento crociato

anteriore, rottura dell’apparato legamentare interno, rottura del menisco

interno e del corno posteriore del menisco esterno; moderata gonartrosi del

compartimento interno al ginocchio ds. in stato dopo meniscectomia mediale nel

1981; periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla sin. in stato

dopo trauma contusivo nel 2015 e intervento il 15.9.2015 di artroscopia,

ricostruzione della cuffia dei rotatori, tenodesi del capolungo del bicipite,

acromioplastica e resezione acromioclavicolare” e, quali diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “periartropatia della spalla ds.

in stato dopo trauma distorsivo il 9.4.2015 e lesione parziale del tendine del

sovraspinato; fibromialgia di tipo primario; reazione ansioso depressiva su

sindrome da disadattamento (ICD10-F43.22); sovrappeso con BMI 28 kg/m²;

ipercolesterolemia non in trattamento; tabagismo cronico” (doc. 172 pag. 36-37).

Esprimendosi a proposito della

capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno considerato

l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’attività di infermiera presso un

__________ e quale infermiera indipendente a domicilio, a partire dal mese di

ottobre 2018 (cfr. doc. 172 pag. 39).

Quanto alla possibilità di

svolgere altre attività adeguate, essi l’hanno ritenuta abile al lavoro al 75%

(intesa come riduzione del tempo di lavoro), sempre a partire dal mese di

ottobre 2018 (doc. 172 pag. 39).

Infine, i medici del __________ hanno

indicato che “si ritiene che le incapacità lavorative descritte dai consulenti

non debbano essere sommate ma integrate, in quanto le patologie che causano una

diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali,

di carico e del tempo di lavoro che si sovrappongono” (doc. 272 pag. 39, punto

I).

Con rapporto finale del 2

novembre 2020, il dr. __________ del SMR ha integralmente condiviso le

percentuali di inabilità lavorativa indicate nella perizia __________,

ritenendo, da ultimo, l’assicurata totalmente inabile a partire dal mese di

ottobre 2018 nell’abituale professione di infermiera, ma ancora abile al lavoro

nella misura del 75% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali

(doc. 175).

Con rapporto di valutazione

finale del 28 gennaio 2021 il consulente IP competente ha ritenuto l’assicurata

reintegrabile sul mercato equilibrato del lavoro, fornendo la seguente analisi:

" Analisi

della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza riformazione

specifica

Prima di procedere all’analisi della non reintegrabilità occorre

procedere ad una premessa essenziale.

Analizzando la problematica dal punto di vista dell’assicurazione invalidità

si deve considerare come essa debba essere effettuata in abstracto

presupponendo un mercato del lavoro in equilibrio.

Il compito dell’assicurazione è limitato a stabilire se, in una

situazione di equilibrio perfetto del mercato, una persona può ancora accedere

ad un mercato del lavoro sufficientemente esteso. Secondo la valutazione medica

teorica, l’assicurata dispone ancora di una capacità lavorativa del 75% in

un’attività che tenga conto dei limiti funzionali.

Sulla base delle limitazioni funzionali indicate a livello medico

teorico, esistono attività esigibili, riconducibili alla categoria delle

statistiche svizzere RSS in riferimento ad attività semplici e non qualificate,

alle quali l’assicurata avrebbe potenzialmente accesso.

A titolo puramente di esempio e non esaustivo, si possono citare

le seguenti attività, non necessitanti di alcuna formazione e per le quali

l’assicurata sarebbe direttamente reintegrabile.

Penso in particolare ad attività quali:

-

Addetta alla qualità o imballaggio pezzi di piccole dimensioni

-

Operaia generica nell’industria alimentare con postazione ergonomica di

prodotti di prima necessità

-

Operaia nell’industria orologiera, anche qui con postazione ergonomica

-

Cassiera presso grandi magazzini con la dotazione di sgabello ergonomico

dedicato all’alternanza della postura

-

Aiuto amministrativo nello svolgimento di compiti collaterali semplici,

ad esempio alla scansione o duplicatura sarebbe fattibile con una breve

istruzione interna alla ditta.

Le attività proposte rispettano tutte i limiti funzionali posti a

livello medico teorico e consentirebbero fin da subito la reintegrazione

dell’assicurata senza la necessità di un provvedimento da parte del nostro

Ufficio.

In base alle diverse opzioni indicate concludo che l’assicurata

potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul

mercato del lavoro in equilibrio.

Le percezioni soggettive dell’assicurata non possono diventare

elemento che giustifichi una non reintegrabilità.” (Doc. 178)

Alla luce delle valutazioni

medico-peritali ed economiche, l’Ufficio AI ha quindi assegnato all’interessata

il diritto ad una mezza rendita di invalidità, per un grado AI inizialmente del

50% dal1° settembre 2016 e poi del 59% dal 1° gennaio 2019 (doc. A1).

2.6. In sede ricorsuale la ricorrente ha

ribadito le contestazioni concernenti le conclusioni peritali del __________

già presentate in fase di audizione, senza produrre nuova documentazione medica

(doc. I).

2.7. Chiamato a pronunciarsi, dopo

attento esame di tutta la documentazione all’incarto, il TCA ritiene che, senza

che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, non sia possibile

esprimersi, con sufficiente tranquillità, riguardo alla questione a sapere quale

sia la reale capacità lavorativa residua dell’interessata e se la stessa sia

concretamente sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro.

In primo luogo questo Tribunale

ritiene indispensabile che l’amministrazione chiarisca, interpellando il consulente

dermatologo, prima, e il consulente IP, poi, se l’assicurata abbia, oppure no,

una capacità lavorativa residua in attività adeguate sfruttabile sul mercato equilibrato

Considerandi

del lavoro.

A tale proposito, il TCA rileva come tale questione non sia stata

affatto chiarita né da parte del __________ e del SMR, né dal consulente IP.

Va infatti evidenziato che nel referto peritale del 29 ottobre

2020.

gli specialisti del __________ hanno considerato l’assicurata abile al lavoro

in un’attività adatta - ossia “in un lavoro asciutto, in cui l’assicurata possa

usare dei guanti protettivi in caso di contatti chimici, con poco o non

contatto con il pubblico in modo da poter evitare (soprattutto nella fase

attuale in presenza del Coronavirus) di continuare a lavare le mani” – precisando

come si tratti di una conclusione più teorica che pratica. Essi hanno osservato

che “probabilmente eliminando tutti i contatti, tossici ed allergici,

l’assicurata svilupperebbe ogni tanto degli episodi di eczema, con andamento

indipendente dall’esterno, forse favorito dalla predisposizione atopica

descritta: secondo il nostro consulente in queste condizioni ottimali più

teoriche che pratiche, vi è un’esigibilità nella misura dell’80%” (doc. 172

pag. 38, corsivo della redattrice).

Questa

conclusione, espressa in termini probabilistici e teorici, non può essere

considerata concludente.

A

mente del TCA gli specialisti del __________ avrebbero dovuto precisare le

ragioni per le quali, nel caso di specie, le condizioni richieste per lo

svolgimento di un’attività adeguata appaiano “oggettivamente difficili da

applicare”.

Ad

essi, difatti, come visto sopra (cfr. consid. 2.4.), per costante

giurisprudenza incombeva di determinare se fosse presente, oppure no, nel caso

specifico dell’interessata, una capacità lavorativa residua nello svolgimento

di attività adatte.

Cosa abbia voluto intendere il consulente dermatologo non viene

chiarito neppure analizzando il referto peritale dermatologico del 2 giugno

2020, nel quale il dr. __________ ha rilevato che le condizioni nelle quali si

potrebbero migliorare la capacità lavorativa della paziente – chiarendo che dovrebbe

trattarsi di “un lavoro asciutto e senza contatti con sostanze irritanti o

prolungati con l’acqua; in era di Coronavirus poter evitare di lavare e

disinfettare molte volte al giorno le mani: quindi una professione senza

contatto diretto con clienti/pazienti; utilizzare regolarmente emollienti e

protettivi topici da contatti irritanti; per tutte le fase di attività

dell’eczema, anche relativamente modeste come quella attuale, utilizzare una

terapia di base quale alitretinoina (Toctino) e/o fototerapia localizzata” -

sono teoriche “poiché mi sembrano oggettivamente difficili da applicare in

questo caso” (cfr. pag. 687 inc. AI, corsivo della redattrice).

La

questione necessita, quindi, di essere approfondita.

In secondo luogo, sempre dal

profilo medico, agli specialisti del __________ incombeva pure valutare, nel

rispetto di quanto espressamente indicato dal TCA nella sentenza di rinvio

32.2018.173

del 10 settembre 2019, se nella determinazione del grado di

inabilità lavorativa globale le limitazioni determinate dalla patologia

reumatologica e quelle derivanti dalle problematiche dermatologiche andassero

cumulate, anche solo parzialmente, oppure no.

Al riguardo, nel referto relativo

alla perizia pluridisciplinare del 29 ottobre 2020, gli specialisti del __________

hanno ritenuto di non dover cumulare le percentuali di inabilità lavorative dovute

alla patologia dermatologica (IL del 20% in attività adatte) e a quella

reumatologica (IL del 25% in attività adatte), perché “le patologie che causano

una diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni

funzionali, di carico e del tempo di lavoro che si sovrappongono” (cfr. doc.

172.

pag. 39).

Con osservazioni del 18 maggio 2021 il legale dell’assicurata ha

criticato la mancata presa in considerazione degli aspetti legati alla

cumulabilità delle limitazioni funzionali che affliggono l’interessata,

rilevando che:

" (…) Nelle

valutazioni del SMR del 2017 e 2018, veniva riportato che l’assicurata era

ulteriormente limitata funzionalmente e non poteva stare in piedi o camminare

oltre un’ora senza pausa, non poteva eseguire degli spostamenti ripetuti su

scale né lavorare inginocchiata o accovacciata.

Sembra quindi ovvio che tali limitazioni si sommano a quelle già

riscontrate per la pelle poiché sono di natura totalmente diversa.

Una volta trovata un’attività che non è troppo pericolosa per i

problemi dermatologici, la Signora RI 1 presenterà inoltre le limitazioni

reumatologiche descritte qui sopra (…).” (Doc. 199)

Il TCA reputa queste obiezioni

sensate e meritevoli di un’adeguata ed esaustiva presa di posizione da parte

degli specialisti del __________, ciò che l’amministrazione non ha, invece, ritenuto

necessario.

L’Ufficio AI si è difatti limitato a interpellare il dr. __________

del SMR; il quale, con annotazione del 19 maggio 2021, si è così espresso:

" Il

rapporto finale SMR si basa sulle conclusioni peritali __________, perizia

eseguita su richiesta del tribunale.

Le osservazioni polemiche del rappresentante legale non sono

pertinenti, la questione della cumulabilità è stata valutata in occasione della

perizia __________. Come medico del servizio medico regionale non ho motivi per

discostarmi dalle conclusioni peritali.” (Doc. 198)

Il TCA non considera sufficienti

queste affermazioni del dr. __________ del SMR, ma ritiene indispensabile che

sulla questione della cumulabilità e delle relative critiche del legale

dell’assicurata si esprimano compiutamente gli stessi specialisti del __________,

come del resto incombeva loro sulla base della sentenza di rinvio 32.2018.173

del 10 settembre 2019.

Tale soluzione si impone tanto

più, ritenuto che il dr. __________, nel referto peritale del 6 luglio 2020, ha

giustificato la propria valutazione con il fatto che l’assicurata “per le

importanti problematiche di tipo eczematoso allergico alle mani fa già attualmente

un utilizzo molto ridotto delle braccia e delle spalle” (cfr. pag. 717 inc.

AI), mentre le attività adeguate indicate, seppure a titolo esemplificativo,

dal consulente IP nella valutazione del 28 gennaio 2021, concernono impieghi

che presuppongono tutti un utilizzo prevalente degli arti superiori (cfr. doc.

178).

Appare quindi indispensabile ed

imprescindibile una presa di posizione chiarificatrice da parte degli

specialisti del __________.

Una volta delucidati gli aspetti

medici e l’esistenza (e se del caso in che misura) o meno di una capacità

lavorativa residua in attività adatte, era competenza dell’amministrazione, ed

in particolare del consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali fossero concretamente

ipotizzabili.

Va qui ribadito che spetta

essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in

grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF

9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012

consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.

4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF

9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo, va rilevato

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se

l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.

67.

consid. 5c).

Ora, ritornando al caso in esame, questo Tribunale constata che

nel rapporto finale del 28 gennaio 2021 il consulente IP - dopo avere ripreso

le percentuali di inabilità lavorativa poste nel referto peritale del __________

e avere correttamente indicato tutte le limitazioni funzionali di natura

reumatologica e dermatologica (cfr. elenco riportato al paragrafo “stato di

salute”, del seguente tenore: “limite di carico posto a 10 kg. Alternanza della

postura al bisogno. Per problema mani: deve trattarsi di un lavoro asciutto e

senza contatti con sostanze irritanti o prolungato contatto con l’acqua, nell’era

del Coronavirus deve poter evitare di lavare e disinfettare molte volte al

giorno le mani (quindi una professione senza contatto diretto con

clienti/pazienti), deve poter utilizzare regolarmente emollienti e protettivi

topici da contatti irritanti ed usare guanti protettivi in caso di contatti

chimici, per tutte le fasi di attività dell’eczema, anche relativamente modeste

come quella attuale, utilizzare una terapia di base quale alitretinoina e/o

fototerapia localizzata. Non stare in piedi o camminare oltre 1 ora senza pausa.

Posizione seduta possibile per 2 ore. Non spostamenti ripetuti su scale. Non lavori

in posizione inginocchiata o accovacciata. Non lavori sopra altezza piano

tavolo”) - si è limitato ad elencare una serie di attività a suo modo di vedere

rispettose della globalità delle limitazioni funzionali poste a livello medico

teorico, concludendo che l’interessata potrebbe svolgere a livello medico

teorico un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio (doc.

178).

Ora, questo Tribunale non può esimersi dal rilevare che le

attività elencate dal consulente IP, seppure a titolo esemplificativo, tengono

conto unicamente delle limitazioni poste dal consulente reumatologo, ma non di

quelle indicate dal consulente dermatologo: nella descrizione delle diverse

attività, difatti, si parla di “postazione ergonomica”, o di “sgabello

ergonomico dedicato all’alternanza della postura”, mentre nessun accenno è

stato fatto alle precise indicazioni poste dal perito dermatologo per descrivere

quali caratteristiche debba presentare un posto di lavoro adatto al danno alla

salute dermatologico che affligge l’assicurata (lavoro asciutto; senza contatti

con sostanze irritanti o prolungato contatto con l’acqua; evitando di lavare e

disinfettare molte volte al giorno le mani, senza contatto diretto con

clienti/pazienti, che consenta di utilizzare regolarmente emollienti e

protettivi topici).

E questo nonostante gli impieghi individuati dal consulente come

adeguati presuppongano in larga misura l’utilizzo degli arti superiori e, in

particolare, delle mani (cfr. doc. 178).

Alla luce di tale carenza, non

può essere condivisa la conclusione alla quale è giunto il consulente, vale a

dire che “le attività proposte rispettano tutte i limiti funzionali posti a

livello medico teorico e consentirebbero fin da subito la reintegrazione

dell’assicurata senza la necessità di un provvedimento da parte del nostro

Ufficio” (doc. 178).

Nel rispetto del proprio ruolo, incombe(va) al consulente IP

verificare se l’interessata, nonostante il danno alla salute e le conseguenti

limitazioni funzionali, possa mettere a profitto le

sue residue capacità di guadagno in un sufficiente numero di posti di lavoro concretamente

ipotizzabili, senza che le attività esigibili lo siano

in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche.

Questa analisi delle precise

delimitazioni fornite dal perito dermatologo avrebbe dovuto essere eseguita dal

consulente IP, il quale non poteva, al contrario di quanto avvenuto, liquidare la

questione con l’affermazione che “le percezioni soggettive dell’assicurata non

possono diventare elemento che giustifichi una non reintegrabilità” (doc. 178).

Queste mancanze appaiono gravi e devono necessariamente, a mente

di questa Corte, essere colmate da parte del consulente IP competente, al quale

spetta il compito di accuratamente valutare se, alla luce del danno alla salute

dermatologico e reumatologico che la affligge e delle dettagliate limitazioni

poste dai periti, l’interessata abbia realmente la possibilità di esercitare un'attività

lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, oppure no.

In tale contesto, il consulente

IP dovrà dunque, nell’ambito degli ulteriori approfondimenti che si impongono

al fine di una corretta analisi della reintegrabilità, debitamente tenere conto

anche delle limitazioni imposte dalla malattia di origine dermatologica che

affligge l’assicurata, individuando delle attività esigibili rispettose delle

patologie sia di origine dermatologica, che reumatologica.

In conclusione, spetterà dunque all’amministrazione, alla quale

gli atti vanno rinviati per un complemento istruttorio, chiarire se dal profilo

dermatologico l’assicurata disponga, o meno, di una reale capacità lavorativa

residua in attività adeguate; quale sia la percentuale di capacità lavorativa

residua globale, tenuto conto delle affezioni dermatologiche e reumatologiche

e, infine, se la stessa possa, nel rispetto delle limitazioni poste nel referto

peritale __________, essere sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro,

oppure no.

2.8

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza le

spese, per fr. 500, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Ritenuto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito

aperto equivale a piena vittoria (STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6;

DTF 141 V 281 consid. 11.1 pag. 312 e 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con

riferimenti), la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2’000 a titolo

di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§

La decisione del 12 agosto 2021 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare alla ricorrente fr. 2’000 a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti