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Decisione

32.2021.104

Assicurato di oltre 55 anni a cui viene attribuita una rendita limitata nel tempo. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro

14 febbraio 2022Italiano55 min

aggiornato gli atti, richiamando segnatamente la documentazione medica della __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.104

cs

Lugano

14 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 agosto 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1962, pittore/gessatore,

il 23 ottobre 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI in seguito

ad un infortunio avvenuto il 18 giugno 2018 (doc. 2 incarto AI).

1.2. Con decisione dell’8 luglio

2020 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha riconosciuto all’assicurato

una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 30 aprile 2020 (doc. 37 incarto AI).

1.3. RI

1, rappresentato dall’avv. RA 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione.

La causa 32.2020.115 è stata stralciata dai ruoli il 22 ottobre 2020 in seguito

a transazione, consistente nell'annullamento della decisione impugnata, nel

rinvio degli atti all'Ufficio assicurazione invalidità al fine di espletare i

necessari accertamenti, e all'emissione di una successiva nuova decisione.

1.4. Dopo

aver acquisito ulteriore documentazione medica, l’UAI, con decisione del 20

agosto 2021, preavvisata dal progetto del 28 dicembre 2020 (doc. 61 incarto

AI), ha assegnato all’interessato una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 30

novembre 2020 (doc. A).

1.5. RI

1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA anche contro la

predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti

all’amministrazione (doc. I). Il ricorrente, che richiama l’incarto AI, della __________

e dell’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia, __________,

contesta le conclusioni dell’UAI secondo cui è abile al lavoro in attività

leggere e adatte al suo stato di salute.

1.6. Con

risposta del 1° ottobre 2021, cui ha allegato l’intero incarto e l’annotazione

del 30 settembre 2021 del medico SMR, dr. med. __________, l’amministrazione

propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,

saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.7. Il

18 ottobre 2021 l’insorgente ha contestato la presa di posizione dell’UAI e del

medico SMR, sostenendo che quest’ultimo non ha posto alcuna diagnosi, né una

prognosi divergente rispetto alla curante, dr.ssa med. __________. Si limita a

riportare principi assicurativi in maniera parziale ed a concludere che

l’assicurato non avrebbe comprovato la sua inabilità al lavoro in rapporto alle

conclusioni di cui alla decisione avversata. Egli ha inoltre chiesto un termine

di 15 giorni per completare le sue osservazioni, unitamente all’invio di un

nuovo rapporto medico della curante (doc. VI).

1.8. Dopo

aver chiesto ed ottenuto ulteriori proroghe, l’insorgente in data 11 gennaio

2022 ha prodotto un referto della dr.ssa med. __________, specialista in

neurologia presso la Clinica __________ (doc. XIV/O). Egli sostiene che la

situazione valetudinaria non è stabilizzata e sarebbe opportuno valutare nel

dettaglio un intervento chirurgico. Inoltre l’affezione non è esclusivamente di

natura neurologica ma anche di natura ortopedica e deve essere valutata da uno

specialista prima di giungere ad una definizione del caso. Il ricorrente

evidenzia che l’accertamento medico è stato effettuato sulla sola scorta della

lettura degli atti e contraddice la posizione della __________ che continua ad

erogare le sue prestazioni.

1.9. Con

osservazioni del 21 gennaio 2022, trasmesse all’insorgente per conoscenza il 25

gennaio 2022 (doc. XVII), l’UAI si è riconfermata nella sua decisione (doc.

XVI).

in diritto

in ordine

2.1. Per

quanto riguarda la tempestività del ricorso, il legale dell’insorgente rileva

di aver ricevuto la decisione contestata, inviata per posta semplice, il 24

agosto 2021 (doc. I).

Secondo

la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione

incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel

caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non

essere in grado di accertare la data di ricezione della decisione contestata da

parte dell’assicurato poiché non inviata per raccomandata ma per posta semplice

(doc. IV).

Siccome

non vi sono motivi per dubitare della versione del ricorrente, il presente

ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato inoltrato all’ufficio postale il

23 settembre 2021 (cfr. timbro postale della busta d’intimazione), ossia entro

30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA).

Ne consegue che il ricorso è

tempestivo.

nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2022, ossia

dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una

(importante) modifica della LAI e dell’OAI.

Per la disamina del

diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di

norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo

cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso

contro la decisione emanata il 20 agosto 2021, data che, di principio, delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, si

applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

Per cui ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Trattandosi dell'attribuzione

di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione

con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio

2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su

richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora il cambiamento

va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare (cfr.

art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza

interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

2.5. In

concreto, in seguito al rinvio della causa all’amministrazione, l’UAI dopo aver

aggiornato gli atti, richiamando segnatamente la documentazione medica della __________

e della __________ (cfr. pag. 239 incarto AI), ha chiesto al medico SMR, dr.

med. __________, specialista in chirurgia generale, membro FMH, di rivalutare

l’intera fattispecie.

Il

medico SMR, il 9 dicembre 2020, ha affermato:

" (…) Trattasi

di un 57enne pittore/isolatore/intonacatore al 100%, in stato dopo trauma

spalla sinistra sanata chirurgicamente con quadro clinico stabilizzato e

persistenza deficit nell’elevazione. __________ attesta CL completa per

attività confacente dal 01.06.2020 (chiusura caso). Patologia

extra-infortunistica; recrudescenza di cervicalgia con ernia C3-4 con contatto

sul margine anteriore midollare inizialmente senza deficit neurologico

in atto (Rapporto con esame elettromiografico Dr.ssa med. __________, FMH

neurologia del 23.10.2019: non vi sono elementi in favore di una

neuropatia del nervo mediano e nella fattispecie al carpo, né per una neuropatia

dell’ulnare a livello del braccio sinistro. Referto artro-RM spalla sinistra

28.10.2019: non segni di recidiva di rottura della cuffia in quadro di

tendinosi). Poi peggioramento clinico con esecuzione di un nuovo esame Referto

RMN rachide cervicale 31.10.2019: ernia mediale a C3-C4 con contatto sul

margine anteriore midollare). Dopo accurata visione della nuova documentazione

medica prodotta in sede di ricorso (rapporto Dr.ssa __________ del 13 e

15.07.2020 e rapporto Dr.ssa __________ del 19.08.2020), in cui confermano la

piena IL per la professione abituale di pittore, si evince quanto segue: è

meritevole di comprensione che la diagnosi attestata dalla Dr.ssa __________

(spec. Neurologia) nella lettera del 13.07.2020 e così riportata “turbe

statico degenerative della colonna cervicale e, nella fattispecie, discopatie

cervicali plurilivello, in particolare: C3-C4, ernia discale mediana con

impronta sul midollo; C5-C6, C6-C7 stenosi foraminale su ernia discale maggiore

a sinistra con impingement radicolare, associate alterazioni

osteocondroscopiche margino-somatiche con sofferenza edematosa e

intra-spongiosa” siano inequivocabilmente assoggettabili a lesioni

osteoarticolari già pregresse (ovverosia formate e presenti da anni, appunto su

base degenerativa) che dopo l’evento traumatico occorso il 18.06.2018, secondo

la __________ non erano in nesso di causalità infortunistica. Inoltre la

stessa Dr.ssa __________ ipotizzava che con un trattamento fisico, la prognosi

potesse essere anche favorevole. Nella valutazione del 15.07.2020 attesta “abbiamo

poi completato l’indagine tramite elettro-neuromiografia dei membri superiori,

questo esame non ha mostrato rilievi patologici a livello dell’esame

neurografico, né chiari segni di denervazione acuta e/o cronica a livello della

muscolatura prossimale e distale dell’arto superiore di sinistra, per cui avevo

all’epoca prescritto al paziente un ciclo di fisioterapia”. A tale referto

si aggiunge un nuovo esame diagnostico, come attestato dalla Dr.ssa __________

“Rivedo il paziente in quanto la sintomatologia non è per nulla migliorata,

ragion per cui in virtù di una clinica compatibile con i conflitti radicolari

di cui sopra, abbiamo deciso di effettuare un nuovo neuroimaging che si è

mostrato grossolanamente sovrapponibile al precedente con soprattutto a livello

C3-C4 ernia mediana con contatto sul midollo; questa volta a livello

dell’elettro-neuro-miografia segni di denervazione cronica a livello dei

seguenti muscoli: trapezio, deltoide, biceps, e triceps a sinistra in un

paziente con importanti cervicobrachialgie a sinistra e limitazione dei

movimenti della spalla, ma quest’ultimo reperto nel contesto della capsulite

retrattile. Per quanto riguarda l’eziologia delle turbe statico-degenerative

della colonna, essendosi la sintomatologia presentata durante il trauma di

torsione cervicale avvenuta mentre il paziente lavorava (in seguito

all’operazione alla spalla, perché voleva riprendere al più presto a lavorare),

si tratta di una conseguenza infortunistica avvenuta nel luogo lavorativo”.

Nel referto della Dr.ssa __________ (spec. neurochirurgia) del

19.08.2020 attesta “questi sintomi sono apparsi in seguito all’infortunio in

ottobre 2019. Nel contesto di una radicolopatia iperalgica deficitaria in

territorio di C6 e C7 a sinistra su stenosi foraminale C5-C6 e C6-C7 a

sinistra, ritengo indicato procedere con un intervento di duplice ACDF C5-C6

e C6-C7 per poter dare una possibilità di recupero a queste due radici, anche

se non vi è una garanzia di recupero data la durata del deficit neurologico.

Il paziente desidera riflettere questa proposta e mi informerà sulla sua

decisione. Dal mio punto di vista non è realistico riprendere l’attività

lavorativa abituale e ritengo indicata una riqualifica professionale.”.

Ricordo che l’SMR si era già espresso nel RAF SMR del 07.04.2020

per una IL completa ad oggi definibile con l’art. 6 LPGA, per l’attività

abituale di pittore/isolatore/intonacatore dal 05.10.2019 continua e dal

28.01.2020 abilità completa per altra professione (nel rispetto di limitazioni

funzionali).

Nuova documentazione medica:

(comprensiva di alcuni rapporti medici già noti all’SMR)

- Vari

rapporti medici da __________ (…):

- __________

(…): confermano chiusura del caso con piena abilità per altra attività confacente

(solo per il problema della spalla sinistra).

- Rapporto

medico Dr.ssa __________, comprensivo di tutta la documentazione in suo

possesso (ritiene abile al 100% per un lavoro non fisico l’A.to).

- Rapporto

medico Dr. __________ (12.11.2020 non rivede il paziente da 4 mesi. All’ultima

valutazione obiettiva difficoltà nei movimenti alla spalla sinistra con deficit

di 20 gradi rispetto alla controlaterale; riteneva abile l’A.to al 50% per

l’attività abituale e al 100% per altra attività confacente).

- Rapporto

medico Dr.ssa __________ datato 11.11.2020, comprensivo di tutta la

documentazione in suo possesso (propone sanazione chirurgica senza risultati

certi, ritiene abile per altra attività confacente l’A.to, mai più attività

abituale).

- Rapporto

medico Dr. __________ (FMH med. gen) datato 24.11.2020, comprensivo di tutta la

documentazione in suo possesso (si evince come l’A.to non sia intenzionato a

sottoporsi ad intervento neurochirurgico punto 2.2; viene confermata IL 100%

per attività abituale e piena CL per attività confacente).

Rapporto Dr.

(01.10.2020): “Il Sig. RI 1 è dunque un paziente con cervicobrachialgia a

sinistra di origine probabilmente mista. Da una parte è stata diagnosticata una

discopatia a plurimi livelli che hanno provocato la sindrome radicolare a C6 e C7

a sinistra. Da non sottovalutare l’importante rigidità muscolare che di suo può

mantenere attivo un circolo vizioso di dolori muscolari dovuti a miogelosi”.

Propone ulteriori trattamenti a scopo antalgico (infiltrazione peridurale

cervicale ev blocchi medial branch).”

(doc. 56 incarto AI,

pag. 1 e 2).

Il

dr. med. __________, ha in seguito posto la diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di esiti dopo infortunio del 18 giugno 2018 con lesione

completa tendine sovraspinato spalla sinistra sanata il 13.08.2018 con decorso

post operatorio complicato da capsulite retrattile; ernia mediana C3-C4 con

attuale contatto sul margine anteriore midollare con deficit neurologici

periferici; stenosi neuroforame a livello C5-C6 a sinistra su base osteofitosica

spondilo-degenerativa e iniziale restringimento del neuroforame C6-C7 sempre a

sinistra su base ossea degenerativa ed ha concluso:

" (…) Dal

lato medico-assicurativo e specialistico chirurgico dello scrivente, si evince

l’attestato “peggioramento clinico” per il rachide cervicale (come evidenziato

dall’esame elettromiografico, eseguito dalla Dr.ssa __________, a far data dal

luglio 2020 come inequivocabilmente confermato anche dalla specialista

neurochirurga Dr.ssa __________ in data 19.08.2020 in cui propone la sanazione

chirurgica. L’A.to non sarebbe però intenzionato a sottoporsi all’intervento

neurochirurgico proposto, ragion per cui il caso è da considerare come

stabilizzato (come ben definito dai medici specialisti curanti, inteso per una

capacità lavorativa confacente/adatta allo stato di salute, non essendo più

esigibile anche per la __________ l’attività abituale di pittore-gessatore) non

essendo detto intervento chirurgico però esigibile (appunto perché non scevro

di possibili complicazioni maggiori ed invalidanti oltre a non garantire

il recupero clinico-sintomatologico come ben postulato dalla specialista

neurochirurga, a causa della lunga durata del deficit neurologico, ormai

cristallizzato). (…)” (doc. 56, pag. 6)

Il

medico SMR ha pertanto stabilito che l’insorgente, completamente inabile al

lavoro nella sua attività dal 18 giugno 2018 al 31 luglio 2019, al 50% dal 1°

agosto 2019 al 4 ottobre 2019 e nuovamente totalmente incapace al lavoro dal 5

ottobre 2019, in attività leggere e confacenti al suo stato di salute è invece

abile al lavoro in maniera completa dal 20 agosto 2020, con le limitazioni

descritte nel rapporto SMR del 9 dicembre 2020 (doc. 56 incarto AI, pag. 5).

Dopo

aver visionato la documentazione medica prodotta in sede di osservazioni dal

ricorrente, il 4 marzo 2021 e l’11 giugno 2021 il dr. med. __________, ha

confermato la sua valutazione (doc. 69 e 79 incarto AI).

Con

il ricorso, l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica, segnatamente

i referti della curante, dr.ssa med. __________, specialista in neurologia, del

23 ottobre 2019 (doc. C), del 15 luglio 2020 (doc. D), del 3 settembre 2020

(doc. E), dell’8 ottobre 2020 (doc. F), del 19 gennaio 2021 (doc. G), del 14

dicembre 2020 (doc. H), del 6 aprile 2021 (doc. I) e del 21 aprile 2021 (doc.

L), oltre ad uno scritto del curante, dr. med. __________, FMH medicina interna

del 27 aprile 2021 (doc. M) e l’esito della visita medica di chiusura del 28

gennaio 2020 della __________, effettuata dal dr. med. __________, specialista

in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. A2).

Chiamato

ad esprimersi in merito, il medico SMR ha rilevato che il nuovo referto

diagnostico RMN cervicale citato nel certificato del 6 aprile 2021 dalla dr.ssa

med. __________ “conferma lo stato clinico invariato (nessun peggioramento,

nessuna progressione dunque delle alterazioni degenerative)” e che vi è “un

lieve miglioramento del quadro clinico sintomatologico (peraltro già in precedenza

riscontrato dal sottoscritto cfr annotazione SMR del 04.03.21) (…)” ed ha

ribadito le precedenti valutazioni (doc. IV/1).

Nelle

more processuali l’insorgente ha prodotto un referto del 29 dicembre 2021 della

dr.ssa med. __________, che ha affermato:

" (…); per

quanto riguarda la radiculopatia iperalgica lievemente deficitaria nel

territorio di C6 e C7 a sinistra, nonostante un trattamento fisioterapico a cui

il paziente si sottopone regolarmente da più mesi ormai, a cui si affianca

anche un trattamento attivo e da parte mia un trattamento farmacologico, i

benefici sono al di sotto delle aspettative ed è in questo contesto che ritengo

si debba prendere in considerazione che il paziente venga rivalutato in un

centro specialistico (i.e. __________ o __________, cliniche a __________), in

quanto se si volesse intervenire chirurgicamente, si tratterebbe di un

intervento delicato per il quale il paziente oltretutto potrebbe trarre un

beneficio discreto per quanto riguarda le cervicalgie, ma che richiederebbe

verosimilmente un lungo periodo di convalescenza, ciò che non è compatibile con

un’attività lavorativa. Oltre a ciò, il problema principale è dovuto alla

capsulite retrattile, che non è di pertinenza neurologica ma è ciò che non

permette al paziente di muovere liberamente la spalla sinistra ed anche in

questo contesto ritengo che valga la pena sottoporre il paziente ad un secondo

parere. Discuterò con il Signor RI 1 di ciò che le ho appena illustrato.” (doc.

O)

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione del medico SMR, dr. med. __________, che ritiene l’insorgente

completamente inabile al lavoro nell’attività precedentemente esercitata di

pittore/gessatore ed abile al lavoro in maniera completa in attività adatte al

suo stato di salute dal 20 agosto 2020 con le limitazioni descritte nel

rapporto finale del 9 dicembre 2020 (doc. 56 incarto AI).

Il

medico SMR ha infatti attentamente valutato l’intera documentazione medica

acquisita dall’UAI e prodotta dal ricorrente ed ha potuto stabilire, prendendo

in considerazione anche i referti della curante, dr.ssa med. __________,

specialista in neurologia, oltre che i rapporti medici presenti negli incarti

della __________ e della __________, che l’interessato, dal mese di agosto 2020,

può svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato valetudinario.

Dai

referti agli atti non emergono del resto elementi medici oggettivi che possano

sovvertire le valutazioni del dr. med. __________.

Il

dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore, nella visita di chiusura della __________ del 28

gennaio 2020, per quanto concerne la sola problematica alla spalla sinistra, di

competenza dell’assicuratore contro gli infortuni, ha dichiarato l’insorgente

completamente abile al lavoro, con le limitazioni ivi indicate, in attività

leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. A2). Il 2 novembre 2020 la __________

ha informato l’UAI di aver sospeso le prestazioni dal 1° giugno 2020 e di aver

negato il diritto ad una rendita di invalidità per la patologia di sua

competenza (doc. 335 incarto __________; cfr. anche decisione del 24 luglio

2020 e ritiro dell’opposizione da parte del ricorrente [doc. 332 incarto __________]).

Il

dr. med. __________, chirurgia ortopedica FMH, il 12 novembre 2020, ha

confermato la completa abilità lavorativa del ricorrente in attività adatte

(pag. 179 incarto AI).

Da

parte sua il dr. med. __________, medico assistente presso il __________, il 30

ottobre 2020, ha fissato nel 50% l’incapacità lavorativa del ricorrente in

attività leggera (pag. 172 incarto AI), ma la dr.ssa med. __________,

viceprimario presso il medesimo __________, che il 19 agosto 2020 aveva già

ritenuto indicata una riqualifica professionale (pag. 223 incarto AI), l’11

novembre 2020, unitamente all’assistente dr. med. __________, ha precisato che

la prognosi circa l’integrazione del paziente è buona e che non vi sono fattori

che ne impediscano l’integrazione (pag. 197 incarto AI, punti 4.3 e 4.4). Anche

il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, ha affermato che

“[…] penso che sarà l’Assicurazione Invalidità che dovrà decidere o per una

rendita o per una riqualifica professionale” (cfr. pag. 227 incarto AI).

Da

parte sua la curante, dr.ssa med. __________, specialista in neurologia, anche

se nei referti dal 19 gennaio 2021 ha indicato, genericamente e senza

esprimersi precisamente circa attività idonee, che l’inabilità al lavoro

permane al 100% (cfr. doc. G, H, I, L), in precedenza, l’11 novembre 2020 alla

questione di sapere quale professione può svolgere l’interessato, ha risposto:

“basta che non si tratti di un lavoro fisico” (pag. 186 incarto AI; cfr.

anche rapporto medico sull’incapacità lavorativa del 27 ottobre 2020 trasmesso

alla __________: “non un’attività manuale/fisica”; pag. 278 incarto AI,

punto 4.4).

Del

resto il 19 gennaio 2021 la medesima curante ha rilevato un lieve miglioramento

della sintomatologia algica in seguito all’introduzione di Mydocalm la sera e

alla continuazione della fisioterapia (doc. G), il 6 aprile 2021 ha affermato

di aver rivisto il ricorrente “in seguito alla risonanza magnetica cervicale

per controllo evolutivo delle turbe statico degenerative note in paziente che a

livello clinico mostra una stabilità della sintomatologia, mentre per

quanto riguarda il neuroimaging, l’ernia discale mediana con impronta sul

midollo a livello C3-C4 è rimasta tale quale, mentre per quanto riguarda le

discopatie cervicali plurilivello da C5 a C7, vi è un lieve miglioramento

soprattutto a sinistra” (doc. I, sottolineature del redattore) ed il 21

aprile 2021 ha confermato che a “livello clinico la situazione rimane

invariata” (doc. L).

Ciò

conferma le valutazioni del medico SMR, dr. med. __________, di uno stato

clinico invariato, senza progressione delle alterazioni degenerative con anzi

un lieve miglioramento del quadro clinico sintomatologico (doc. IV/1).

La

curante insiste invero nel ritenere invalidante in particolare la capsulite

retrattile (conosciuta anche come capsulite adesiva o “spalla congelata”),

che limita i movimenti della spalla (cfr. anche pag. 278 incarto AI).

Il

medico SMR, dr. med. __________, ne ha però tenuto conto nel rapporto finale

del 9 dicembre 2020 (cfr. pag. 241 incarto AI/ pag. 2 del referto), l’ha

indicata tra le diagnosi (“esiti dopo infortunio del 18 giugno 2018 con

lesione completa tendine sovraspinato spalla sinistra sanata il 13 agosto 2018

con decorso post operatorio complicato da capsulite retrattile”) e ha

indicato minuziosamente i numerosi limiti funzionali, assai stringenti, dovuti

anche a tale patologia (cfr. pag. 243 incarto AI / pag. 4 del referto: “Molto

spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei

fianchi, talvolta può sollevare pesi leggeri (5 – 10 kg) fino all’altezza dei

fianchi; di rado può sollevare pesi medi (10 – 25 kg) fino all’altezza dei

fianchi; mai più può sollevare pesi pesanti, molto pesanti fino all’altezza dei

fianchi; Talvolta può sollevare oltre l’altezza petto pesi fino a 5 kg; di rado

può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Talvolta può

maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, mai più attrezzi medi, pesanti o

molto pesanti; molto spesso può eseguire la rotazione della mano bilaterale.

Mai più lavori sopra la testa; Spesso con il rachide dorso-lombare può eseguire

la rotazione, mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in

piedi e inclinata in avanti. Mai la posizione inginocchiata e con flessione

delle ginocchia. Deve evitare i movimenti rotatori ripetuti e di flesso

estensione del rachide cervicale. Molto spesso può avere la posizione di lunga

durata seduta, in piedi e a libera scelta, con cambi di postura secondo

necessità. Molto spesso può camminare per lunghi tratti, talvolta camminare su

terreno accidentato, salire le scale, mai più può salire su scale a pioli.

Molto spesso può usare le 2 mani, e stare in equilibrio”) e che gli

permettono di esercitare un’attività leggera.

La

presa di posizione del 29 dicembre 2021 (doc. O) della dr.ssa med. __________

che sostiene la necessità di una rivalutazione in un centro specialistico a

causa dei benefici al di sotto delle aspettative dei trattamenti messi in atto

per alleviare la sintomatologia della patologia di cui è affetto il ricorrente,

non è atta a sovvertire le conclusioni del medico SMR.

L’attestato

si esaurisce nella già nota (cfr. rapporto finale SMR del 9 dicembre 2020, pag.

6 [pag. 245 incarto AI]) reticenza dell’assicurato nel sottoporsi ad un

intervento chirurgico delicato, che lo stesso dr. med. __________ ha del resto

ritenuto non esigibile (pag. 245 incarto AI) e nella sottolineatura della

presenza della capsulite retrattile che non permette all’interessato di muovere

liberamente la spalla sinistra e per la quale ritiene che “valga la pena

sottoporre il paziente ad un secondo parere”. La specialista non si esprime

tuttavia circa la capacità lavorativa del ricorrente in attività adatte al suo

stato di salute con le limitazioni funzionali descritte dal medico SMR e che

gli permetterebbero di svolgere attività non pesanti dal lato fisico.

Del

resto, ribadito che il dr. med. __________, specialista in chirurgia

ortopedica, presso il quale l’assicurato era in cura in seguito all’infortunio

alla spalla (cfr. pag. 176 incarto AI), il 12 novembre 2020 ha confermato la

completa abilità lavorativa del ricorrente in attività adatte (pag. 179 incarto

AI), va ricordato che il Tribunale federale ed il Tribunale cantonale delle

assicurazioni hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere

attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni

importanti.

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore

aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono

l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al

tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili,

rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile

solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di

sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco"

(cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È

Considerandi

pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È

poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello delle due spalle; STF I 356/04 del 12 maggio 2005,

consid. 2.2 e 3.1).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TF ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

2.8

Quanto

alla circostanza che il medico SMR, dr. med. __________, non ha visitato

l’insorgente, ma ha effettuato la sua valutazione solo in base alla

documentazione medica, va rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi

medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle

prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni

tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di

scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre,

i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI

prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza

agli uffici AI della regione.

I

servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,

apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare

– a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non

dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione

medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata.

Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario.

L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per

mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le

esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009

pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del

24.

febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012,

consid. 4.2.1).

Una valutazione sulla base dei soli atti

medici (“Aktengutachten”) è pertanto possibile se l’SMR dispone, come in

concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali

(cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008;

sentenza 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; sentenza 8C_947/2011 del

27.

gennaio 2012; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, consid. 2.5).

2.9

Per

quanto concerne il fatto che __________ ha continuato a versare le prestazioni

anche nel periodo successivo a quello in cui l’UAI lo ha ritenuto completamente

abile al lavoro, va rammentato che in

DTF 126 V 288 l’allora TFA, pur ponendo il principio secondo il quale il

medesimo danno alla salute, di principio, dà diritto al medesimo grado

d’invalidità in ambito LAI, LAINF e LAM (cfr. DTF 126 V 288, consid. 2a), lo ha

nel contempo relativizzato, stabilendo che sia l’assicuratore contro gli

infortuni che l’assicuratore AI devono stabilire il grado d’invalidità

autonomamente (cfr. anche la DTF 133 V 549, consid. 6.1).

Ciò

vale a maggior ragione nel caso concreto laddove le indennità giornaliere di

malattia sono state riconosciute in

base al diritto privato (LCA; cfr. pag. 167 incarto AI) e non al diritto

pubblico (LAMal).

2.10

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale

non ha alcun motivo per scostarsi dal rapporto finale del 9 dicembre 2020 del

medico SMR, dr. med. __________, secondo cui l’insorgente, completamente

inabile al lavoro nella sua professione di pittore/gessatore è abile al lavoro

in maniera completa in attività leggere e confacenti al suo stato di salute con

le limitazioni ivi indicate e ciò dal 20 agosto 2020 (ossia da quando la

situazione valetudinaria si è stabilizzata in seguito alla rinuncia dell’assicurato

a procedere con un intervento chirurgico [cfr. pag. 245 incarto AI]).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione, senza che

si riveli necessario procedere ad ulteriori approfondimenti come richiesto,

invece, dal ricorrente.

A

questo proposito va evidenziato che l’incarto AI, prodotto con la risposta di

causa (cfr. doc. IV, pag. 3), già contiene gli atti della __________ (pag. 383

e seguenti) e dell’assicuratore malattie (pag. 839 e seguenti incarto AI; in

parte prodotti anche dal ricorrente: cfr. doc. B e pag. 268 e seguenti incarto

AI), poi aggiornati (cfr. pag.239 incarto AI e doc. B; cfr. anche pag. 823

incarto AI), richiamati dal ricorrente.

Per

cui questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.11

Conformemente alla giurisprudenza,

prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una rendita di invalidità

a seguito di revisione occorre accertare se esiste un bisogno di

reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in misura di

mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro

equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre

2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di

invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che di

regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico

– e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della

riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente

sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del

lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr.

art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014 del 20 ottobre

2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso

laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa

residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un

accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità

professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta

dall’assicurato o che può svolgere immediatamente.

In casi eccezionali invece

l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la

questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa

attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità

inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale

dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità

di carico, ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi

la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il

potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato

grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del

23.

aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010,

9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009 del 10

settembre 2010). In una successiva sentenza la Corte Federale ha

ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale

in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame circa la necessità

dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la capacità lavorativa

attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione concerne un assicurato

maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di invalidità da oltre 15 anni

(STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013 del 4 novembre 2013,

9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid.

2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26 aprile 2011,

pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti). Nella STF 9C_412/2014 del 20

ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che tali

casi eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato

è stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente profilo

conoscitivo e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale (cfr. anche

STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti).

In

DTF 141 V 5 il Tribunale federale ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona

assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°

anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della

rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (consid. 4).

In

una sentenza pubblicata in DTF 145 V 1, il Tribunale federale ha stabilito, in

relazione agli art. 7 cpv. 2 lett. e LAI e 8a cpv. 1 e 2 LAI, che una persona

beneficiaria di una rendita che dispone di possibilità di reintegrazione,

indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione secondo l’art. 17

cpv. 1 LPGA, non solo ha il diritto, ma anche il dovere, di partecipare a

misure di reintegrazione esigibili per l’assicurato. La possibilità soggettiva

all’integrazione di una persona beneficiaria di una rendita non costituisce un

motivo per lo svolgimento di tali misure.

In

DTF 145 V 209, il Tribunale federale, circa l’esigibilità dell’integrazione

autonoma in caso di assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,

ha stabilito che in caso di riduzione o soppressione della rendita d’invalidità

di un assicurato con più di 55 anni occorre in linea di principio eseguire

provvedimenti d’integrazione, anche nel caso in cui si decida sulla limitazione

e/o sulla graduazione contemporaneamente alla concessione della rendita.

L’Alta

Corte ha rammentato i principi al consid. 5.1., laddove ha affermato che per le

persone che beneficiano della rendita da almeno 15 anni o che hanno già 55 anni

e la cui rendita viene ridotta o soppressa in via di revisione, la rendita di

invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di

capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie

all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale.

Eccezioni alla

presunzione dell’incapacità dell’integrazione autonoma sono date laddove

l’assenza prolungata dal mercato del lavoro è dovuta a motivi estranei

all’invalidità, quando la persona assicurata è particolarmente capace, agile e

integrata nella vita sociale o quando dispone di esperienze lavorative o di

un’ampia formazione.

Sono sempre richiesti

elementi concreti, che permettono di concludere che la persona assicurata

malgrado l’età avanzata e/o il lungo beneficio della rendita, può, senza alcun

aiuto, integrarsi nuovamente nel mondo del lavoro.

Spetta all’Ufficio

AI comprovare che, contrariamente alla prassi, la persona assicurata è in grado

di sfruttare il potenziale medico-teorico tramite l’integrazione autonoma (“Die

IV-Stelle trägt die Beweislast dafür, dass entgegen der Regel die versicherte

Person in der Lage ist, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene

Leistungspotenzial auf dem Weg der Selbsteingliederung erwerblich zu verwerten

(Urteile 8C_394/2017 vom 8. August

2017.

E. 4.2; 9C_87/2016

vom 23. November 2016 E. 5.2.1; vgl. zuletzt Urteil

9C_707/2018 vom 26. März 2019 E. 4.1

und 5.1).”).

L’Alta Corte,

nella DTF 145 V 209, ha esteso tale giurisprudenza anche ai casi in cui la

rendita AI con un unico atto viene assegnata retroattivamente e poi soppressa o

ridotta (consid. 5.4). Il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se in

tal caso per stabilire la soglia dell'integrazione

autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di

erogazione della rendita o il 55° anno di età, è determinante il momento della

decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca

della rendita (DTF 141 V 5) oppure quella in

cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è

ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457). Infatti in

entrambe le costellazioni, nel caso giudicato dall’Alta Corte, la persona

assicurata aveva superato i 55 anni. Il TF ha pertanto rinviato gli atti

all’UAI per ulteriori accertamenti.

Cfr. su questo

tema anche la STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021.

2.12

In una recente sentenza

9C_211/2021 del 5 novembre 2021 il Tribunale federale ha annullato una

decisione del Tribunale cantonale del Canton Vaud e rinviato gli atti

all’amministrazione poiché ha ritenuto che le istanze precedenti non avevano

sufficientemente indagato concretamente i bisogni oggettivi dell’assicurato

circa la necessità di mettere in atto misure destinate ad aiutarlo ad inserirsi

nel mondo del lavoro.

Nel caso giudicato

dall’Alta Corte all’insorgente, nato nel 1959, il 24 agosto 2020 è stata

attribuita una rendita intera limitata nel tempo dal 1° maggio 2019 al 29

febbraio 2020 che è stata soppressa poiché il ricorrente è stato ritenuto in

grado di svolgere attività semplici e ripetitive senza la necessità di misure

di riadattamento. Per l’Alta Corte, che ha confermato l’applicabilità al caso

di specie della suesposta giurisprudenza, avendo l’insorgente oltre 55 anni, la

semplice elencazione di attività adatte allo stato di salute dell’assicurato

che non necessitano di una formazione particolare non è sufficiente a ritenere

la possibilità di un’autointegrazione. L’esame della necessità di misure di

ordine professionale deve in effetti essere effettuato malgrado l’esistenza di

una capacità di lavoro medico-teorica, in funzione delle circostanze concrete.

Inoltre per il Tribunale federale, la precedente istanza non ha tenuto conto

che l’esperienza professionale dell’interessato era limitata, ritenuto che

aveva sempre lavorato quale panettiere dall’ottenimento dell’attestato federale

di capacità nel 1978 ed ha stabilito che la durata dell’assenza dal mercato del

lavoro non è determinante nelle situazioni in cui una rendita è assegnata

retroattivamente per un periodo limitato.

Il Tribunale federale ha

affermato:

" (…)

3.2

Il est constant

que le recourant, qui a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du

1er mai 2019 au 29 février 2020 alors qu'il était âgé de plus de 55 ans,

appartient à la catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne

peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut

raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de

travail.

Or en l'espèce, comme le fait valoir à juste

titre l'assuré, ni l'office intimé, ni, à sa suite, la juridiction cantonale,

n'a procédé à un examen convaincant de sa situation pour nier son droit à des

mesures de réadaptation préalablement à l'octroi d'une rente d'invalidité

limitée dans le temps. Il ne suffit pas, pour fonder une situation

exceptionnelle au sens de la jurisprudence, où l'assuré âgé de plus de 55 ans

est apte à se réadapter par soi-même (supra consid. 3.1), de mentionner les

exemples d'activités adaptées à l'état de santé de celui-ci donnés par l'office

intimé, qui ne nécessitent pas de formation particulière. L'examen de la

nécessité de mesures d'ordre professionnel doit en effet être effectué malgré

l'existence d'une capacité de travail médico-théorique, en fonction des

circonstances concrètes (voir aussi arrêt 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1).

Par ailleurs, en se référant à la "longue

expérience professionnelle" du recourant, la juridiction cantonale ne fait

pas état de circonstances qui permettraient de renoncer à évaluer la nécessité

de mettre en place des mesures d'ordre professionnel. Elle n'a en effet pas

tenu compte que cette expérience professionnelle était en réalité limitée à un

secteur particulier, puisque l'assuré avait toujours travaillé en tant que

boulanger depuis l'obtention de son certificat fédéral de capacité (CFC) dans

ce domaine en 1978 (cf. rapport initial de réadaptation établi par l'office

intimé le 16 janvier 2019). De plus, la durée de l'éloignement du marché du

travail n'apparaît pas déterminante dans les situations où une rente est

octroyée rétroactivement pour une période limitée dans le temps (cf. arrêt

8C_80/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1).

3.3

En définitive,

en considérant qu'il était concevable que le recourant pût reprendre du jour au

lendemain une activité lucrative à 100 % sans qu'il fût nécessaire de mettre

préalablement des mesures destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du

travail, la juridiction de première instance a violé le droit en ne faisant pas

une application correcte de la jurisprudence fédérale (supra consid. 3.1). En

conséquence, il convient de renvoyer le dossier à l'office intimé afin qu'il

examine concrètement les besoins objectifs de l'assuré à ce propos. Ce n'est

qu'à l'issue de cet examen et de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de

réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra

définitivement statuer sur la suppression de la rente entière d'invalidité. Le

recours est bien fondé.”

Va qui pure citata la

sentenza 9C_663/2020 dell’11 agosto 2021 dove l’Alta Corte ha ritenuto non più

concretamente reintegrabile nel mondo del lavoro un’assicurata, nata nel 1956, che

era stata dichiarata completamente inabile al lavoro dall’11 gennaio 2017 al 25

settembre 2018 ed abile al 100% nella sua precedente attività dal 26 settembre

2018.

con un aiuto al collocamento ed alla quale era stata riconosciuta una

rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Il Tribunale federale,

applicando la suesposta giurisprudenza e ritenuti i limiti funzionali

dell’interessata, titolare di un AFC quale impiegata di commercio dal 1975 e di

un certificato di gestione del personale dal 2010, ha ritenuto che l’insorgente

non poteva confrontarsi da sola con il mercato del lavoro, come del resto

stabilito nella perizia:

" 4.2 (…) Les experts du CEMed ont de plus retenu qu'elle présentait

notamment une agoraphobie avec trouble panique, des troubles mentaux et du

comportement liés à l'utilisation d'alcool (avec des signes d'imprégnation

éthylique chronique), un syndrome de dépendance, un état général médiocre, un

ballonnement abdominal avec réseau veineux suggérant une ascite et une

trophicité musculaire globalement médiocre, sans amyotrophie focalisée. Ils ont

conclu que si la recourante avait recouvert une pleine capacité de travail dans

son activité habituelle, elle ne pouvait en revanche pas se confronter seule au

marché de l'emploi.

Aussi, à l'inverse de ce que soutient la

juridiction cantonale, il n'est pas concevable que la recourante puisse, compte

tenu de sa fragilité psychique et de son âge, reprendre seule et du jour au lendemain

son activité habituelle auprès d'un autre employeur que celui pour lequel elle

a travaillé pendant plus de 30 ans. Dans sa prise de position du 15 mai 2019,

le médecin du SMR a d'ailleurs suivi les conclusions des experts et conseillé

la mise en place d'une aide au placement (au sens de l'art. 8 al. 3 let. c

LAI). On peut douter qu'une telle mesure soit suffisante. Quoi qu'il en soit,

il convient de constater que les organes de l'assurance-invalidité se sont

écartés des recommandations médicales et n'ont pas pris en considération des

mesures d'ordre professionnel, y compris une aide au placement. En relevant que

la recourante est titulaire d'un CFC d'employée de commerce (depuis 1975) et

d'un certificat d'assistante en gestion de personnel (depuis 2010), la

juridiction cantonale ne fait enfin pas état de circonstances qui permettraient

de renoncer à la mise en place de mesures d'ordre professionnel. Les ressources

professionnelles et la faculté d'adaptation à de nouvelles exigences mises en

avant par la juridiction cantonale reposent en effet sur des faits antérieurs à

la décompensation psychique de la recourante de 2016 et ne permettent pas de

remettre en cause les conclusions de l'expertise, soit que la recourante ne

pouvait pas se confronter seule au marché de l'emploi (expertise du CEMed, p. 7

ch. 4.1).

4.3

Ensuite des

éléments qui précèdent, il conviendrait en principe de renvoyer la cause à

l'office AI pour qu'il examine puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de

réintégration sur le marché du travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une

vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l'affaire, car la recourante

peut prétendre aujourd'hui déjà une rente de vieillesse de l'AVS. Il convient

dès lors d'admettre que la recourante n'était pas en mesure de mettre en valeur

sa capacité de travail sur le marché du travail, en dépit de l'amélioration de

son état de santé attestée sur un plan médico-théorique. Elle a dès lors droit

au maintien de sa rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31

décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020 (date à partir de laquelle elle a pu

prétendre une rente de vieillesse de l'AVS; art. 30 LAI en relation

avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).”

2.13

Nella

fattispecie concreta con la decisione impugnata l’UAI ha assegnato al

ricorrente una rendita limitata nel tempo (dal 1° giugno 2019 al 30 novembre

2020) e, calcolato un grado d’invalidità, non contestato, del 14%, ha elencato,

a titolo non esaustivo, “le seguenti attività le quali possono essere apprese

direttamente sul luogo di lavoro (quindi senza una formazione pregressa) quali

ad esempio” il tuttofare presso garage auto-moto-biciclette, il vigilante,

l’aiuto in piccole attività commerciali quali negozi o chioschi o presso vivai

o fioristi, il controllo qualità in fabbrica. L’amministrazione ha poi

affermato che tali “attività possono essere reperite nel mercato del lavoro

in modo autonomo. Non avendo egli un attestato federale ed in considerazione

anche del suo percorso e dell’età, non ha diritto ai provvedimenti

professionali di reintegrazione. Qualora egli lo desiderasse e dietro esplicita

richiesta scritta, il nostro Ufficio è a disposizione per un aiuto al

collocamento” (doc. A1).

La decisione è stata adottata

sulla base della presa di posizione del servizio integrazione professionale del

18.

maggio 2021 che, dopo aver descritto lo stato di salute dell’insorgente, la sua

formazione scolastica e l’esperienza professionale, ha affermato:

" (…) In

data 11.5.2020 il Servizio integrazione si era espresso in merito a possibili

attività adeguate compatibili con le limitazioni mediche adeguate.

Alla luce dei nuovi elementi acquisiti (ulteriori limitazioni

poste in sede medica e non idoneità alla guida) l’attività di vigilante e

quella di aiuto/tuttofare c/o garage non risultano più adeguate, quest’ultima

in relazione alla necessità di dover spostare dei veicoli o recarsi alla __________

di __________ per collaudi, immatricolazioni, etc.

In considerazione degli elementi presenti all’incarto, acquisiti

nella fase d’istruttoria (livello di formazione, esperienze professionali, età,

CL) non si procede a mettere in atto diritto a una riqualifica, come già

indicato nel rapporto SIP del 11.5.2020. Il profilo attitudinale non consente

all’A. di svolgere attività in ambito amministrativo o occupare posizioni che

prevedono l’assunzione di responsabilità e non consentono all’A. di assumere un

ruolo dirigenziale o avere un ruolo nell’organizzazione, nella gestione, etc.

Non disponendo di competenze a livello formativo e potenzialità

rispetto ad un’attività di tipo più “intellettuale”, l’A. può svolgere attività

più improntate alla pratica e di tipo semplice per le quali non sono richieste

competenze particolari e che non richiedono una formazione professionale

specifica ma per le quali le attività possono essere esercitate dopo un periodo

d’introduzione.

L’A. può occuparsi di attività semplici presenti nel settore

industriale (attività di assemblaggio e controllo di qualità) e dei servizi

(aiuto, tuttofare c/o attività commerciali, magazzini, negozi che vendono merce

non pesante in ambito edilizio es. ferramenta, articoli da giardino, etc.).

Alla luce di nuovi elementi raccolti, l’A. non può svolgere

attività che prevedono il trasporto e la consegna di merce.

Si fa presente inoltre che la prossimità all’età del pensionamento

non è di per sé un fattore che determina la non reintegrabilità, se valutato

singolarmente. La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi in merito attraverso

numerose sentenza del TCA e del TF (DTF 138 V 457).

Tenuto conto del periodo d’inattività lavorativa e della necessità

di acquisire una serie di competenze base che lo possano introdurre a una nuova

attività, da parte dell’UAI si resta a disposizione per un sostegno in una fase

iniziale, introduttiva con le misure a disposizione, nell’ambito del

collocamento.” (pag. 329-330 incarto AI)

2.14

In

concreto sia al momento dell’emissione della decisione contestata (20 agosto

2021), sia al momento in cui la soppressione è divenuta effettiva (30 novembre

2020), sia quando è stato accertato il miglioramento dello stato di salute

(rapporto SMR del 9 dicembre 2020, doc. 56 incarto AI), l’assicurato aveva già

compiuto i 55 anni, essendo nato nel 1962 (cfr. DTF 145

V 209, consid. 5.4).

L’insorgente appartiene di

conseguenza alla categoria di persone per le quali occorre presumere che, a

causa della loro età, non possono di principio intraprendere di loro

iniziativa tutto quello che può ragionevolmente essere preteso da loro per

sfruttare la loro capacità lavorativa medico-teorica (cfr. da ultimo

9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid., 3.2; STF 9C_663/2020 dell’11 agosto

2021, consid. 4.2).

Conformemente alla

giurisprudenza federale l’amministrazione avrebbe pertanto dovuto svolgere un

esame approfondito circa la reale sfruttabilità della capacità lavorativa

residua dell’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_211/2021 del 5 novembre 2021 e

STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021).

A maggior ragione ove si considera

che l’assicurato, nato nel 1962, come emerge dall’incarto della __________,

dopo aver terminato le scuole dell’obbligo, ha iniziato a lavorare come aiuto

pittore, in seguito come venditore ambulante, poi come operaio in una fabbrica

di rubinetti e come contadino (pag. 441 incarto AI).

Dopo essersi trasferito in

Svizzera nel 1989 ed aver lavorato quale asfaltatore, nel 1995 è rientrato in __________

lavorando come pittore, attività che ha poi continuato a svolgere in Svizzera,

dal 2004. Da ultimo la sua attività è consistita nel posare l’intonaco o la

stabilitura sui muri, nella costruzione di pareti di cartongesso e

saltuariamente tinteggio di pareti esterne ed interne (pag. 441 incarto AI).

Egli non sembra quindi

disporre di un’esperienza professionale immediatamente sfruttabile nel mondo

del lavoro e in base alla quale si possa ritenere che egli potrebbe

immediatamente auto integrarsi da sé (STF 9C_211/2021 del 5 novembre 2021,

consid. 3.2).

Senza un siffatto esame

non è possibile concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente alla

citata giurisprudenza federale, per un’adeguata sfruttabilità

della capacità lavorativa residua.

Tanto più

che anche i medici che hanno curato l’insorgente in questi ultimi anni, le cui

valutazioni sono state prese a fondamento della valutazione del medico SMR, dr.

med. __________, si sono espressi per la necessità di misure di reintegrazione.

La dr.ssa med. __________, viceprimario presso il medesimo __________,

il 19 agosto 2020 ha infatti ritenuto indicata una riqualifica professionale

(pag. 223 incarto AI), come del resto anche il medico curante dr. med. __________,

FMH medicina interna (pag. 227 incarto AI: “[…] penso che sarà

l’Assicurazione Invalidità che dovrà decidere o per una rendita o per una

riqualifica professionale” (sul tema cfr. anche la STF 9C_663/2020 dell’11

agosto 2021, consid. 4.2).

In

definitiva, considerando esigibile per l’interessato la ripresa, da un giorno

all’altro, di un’attività lucrativa al 100% senza la necessità di mettere in

atto preventivamente delle misure destinare ad aiutarlo ad inserirsi nel mondo

del lavoro, limitandosi a rimanere a disposizione per un aiuto al collocamento,

l’amministrazione ha violato il diritto, non applicando correttamente la

giurisprudenza federale (STF 9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid.

3.3).

Ne consegue che, annullata

la decisione impugnata, fermo restando il diritto alla rendita intera già

stabilito per il periodo litigioso, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI

perché proceda all’esame dell’autointegrazione rispettivamente dell’effettiva

idoneità lavorativa e, quindi, dell’eventuale necessità di introdurre

provvedimenti integrativi, ai sensi della succitata giurisprudenza. Solo al

termine di questo esame e della messa in atto di eventuali misure di

reintegrazione nel mercato del lavoro l’amministrazione potrà definitivamente

decidere in merito alla soppressione della rendita intera d’invalidità (STF

9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3; STF 9C_92/2016 del 29 giugno

2016, consid. 5.3; per casi simili cfr. STCA

32.2021.2

del 15 marzo 2021; STCA 32.2014.53 del 15 dicembre 2014; STCA 32.2012.142

del 14 dicembre 2012 e 32.2010. 222 del 12 ottobre 2010).

A questo proposito va

rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria

giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa

la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le

riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la

causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma del diritto alla rendita intera durante il periodo

litigioso, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr.

anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo

paragrafo; cfr. STCA 32.2020.12 del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA

32.2018.53

del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017; STCA

32.2014.70

del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

2.15

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata, fermo restando il diritto alla rendita intera già

stabilito per il periodo litigioso, è annullata e l’incarto rinviato

all’Ufficio AI affinché proceda come ai considerandi.

2. Le spese per fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'500 a

titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti