32.2021.104
Assicurato di oltre 55 anni a cui viene attribuita una rendita limitata nel tempo. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro
14 febbraio 2022Italiano55 min
aggiornato gli atti, richiamando segnatamente la documentazione medica della __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.104
cs
Lugano
14 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 agosto 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1962, pittore/gessatore,
il 23 ottobre 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI in seguito
ad un infortunio avvenuto il 18 giugno 2018 (doc. 2 incarto AI).
1.2. Con decisione dell’8 luglio
2020 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha riconosciuto all’assicurato
una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 30 aprile 2020 (doc. 37 incarto AI).
1.3. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione.
La causa 32.2020.115 è stata stralciata dai ruoli il 22 ottobre 2020 in seguito
a transazione, consistente nell'annullamento della decisione impugnata, nel
rinvio degli atti all'Ufficio assicurazione invalidità al fine di espletare i
necessari accertamenti, e all'emissione di una successiva nuova decisione.
1.4. Dopo
aver acquisito ulteriore documentazione medica, l’UAI, con decisione del 20
agosto 2021, preavvisata dal progetto del 28 dicembre 2020 (doc. 61 incarto
AI), ha assegnato all’interessato una rendita intera dal 1° giugno 2019 al 30
novembre 2020 (doc. A).
1.5. RI
1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA anche contro la
predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti
all’amministrazione (doc. I). Il ricorrente, che richiama l’incarto AI, della __________
e dell’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia, __________,
contesta le conclusioni dell’UAI secondo cui è abile al lavoro in attività
leggere e adatte al suo stato di salute.
1.6. Con
risposta del 1° ottobre 2021, cui ha allegato l’intero incarto e l’annotazione
del 30 settembre 2021 del medico SMR, dr. med. __________, l’amministrazione
propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,
saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.7. Il
18 ottobre 2021 l’insorgente ha contestato la presa di posizione dell’UAI e del
medico SMR, sostenendo che quest’ultimo non ha posto alcuna diagnosi, né una
prognosi divergente rispetto alla curante, dr.ssa med. __________. Si limita a
riportare principi assicurativi in maniera parziale ed a concludere che
l’assicurato non avrebbe comprovato la sua inabilità al lavoro in rapporto alle
conclusioni di cui alla decisione avversata. Egli ha inoltre chiesto un termine
di 15 giorni per completare le sue osservazioni, unitamente all’invio di un
nuovo rapporto medico della curante (doc. VI).
1.8. Dopo
aver chiesto ed ottenuto ulteriori proroghe, l’insorgente in data 11 gennaio
2022 ha prodotto un referto della dr.ssa med. __________, specialista in
neurologia presso la Clinica __________ (doc. XIV/O). Egli sostiene che la
situazione valetudinaria non è stabilizzata e sarebbe opportuno valutare nel
dettaglio un intervento chirurgico. Inoltre l’affezione non è esclusivamente di
natura neurologica ma anche di natura ortopedica e deve essere valutata da uno
specialista prima di giungere ad una definizione del caso. Il ricorrente
evidenzia che l’accertamento medico è stato effettuato sulla sola scorta della
lettura degli atti e contraddice la posizione della __________ che continua ad
erogare le sue prestazioni.
1.9. Con
osservazioni del 21 gennaio 2022, trasmesse all’insorgente per conoscenza il 25
gennaio 2022 (doc. XVII), l’UAI si è riconfermata nella sua decisione (doc.
XVI).
in diritto
in ordine
2.1. Per
quanto riguarda la tempestività del ricorso, il legale dell’insorgente rileva
di aver ricevuto la decisione contestata, inviata per posta semplice, il 24
agosto 2021 (doc. I).
Secondo
la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione
incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel
caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non
essere in grado di accertare la data di ricezione della decisione contestata da
parte dell’assicurato poiché non inviata per raccomandata ma per posta semplice
(doc. IV).
Siccome
non vi sono motivi per dubitare della versione del ricorrente, il presente
ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato inoltrato all’ufficio postale il
23 settembre 2021 (cfr. timbro postale della busta d’intimazione), ossia entro
30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA).
Ne consegue che il ricorso è
tempestivo.
nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2022, ossia
dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una
(importante) modifica della LAI e dell’OAI.
Per la disamina del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di
norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo
cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso
contro la decisione emanata il 20 agosto 2021, data che, di principio, delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, si
applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Trattandosi dell'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio
2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora il cambiamento
va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare (cfr.
art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza
interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2
OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
2.5. In
concreto, in seguito al rinvio della causa all’amministrazione, l’UAI dopo aver
aggiornato gli atti, richiamando segnatamente la documentazione medica della __________
e della __________ (cfr. pag. 239 incarto AI), ha chiesto al medico SMR, dr.
med. __________, specialista in chirurgia generale, membro FMH, di rivalutare
l’intera fattispecie.
Il
medico SMR, il 9 dicembre 2020, ha affermato:
" (…) Trattasi
di un 57enne pittore/isolatore/intonacatore al 100%, in stato dopo trauma
spalla sinistra sanata chirurgicamente con quadro clinico stabilizzato e
persistenza deficit nell’elevazione. __________ attesta CL completa per
attività confacente dal 01.06.2020 (chiusura caso). Patologia
extra-infortunistica; recrudescenza di cervicalgia con ernia C3-4 con contatto
sul margine anteriore midollare inizialmente senza deficit neurologico
in atto (Rapporto con esame elettromiografico Dr.ssa med. __________, FMH
neurologia del 23.10.2019: non vi sono elementi in favore di una
neuropatia del nervo mediano e nella fattispecie al carpo, né per una neuropatia
dell’ulnare a livello del braccio sinistro. Referto artro-RM spalla sinistra
28.10.2019: non segni di recidiva di rottura della cuffia in quadro di
tendinosi). Poi peggioramento clinico con esecuzione di un nuovo esame Referto
RMN rachide cervicale 31.10.2019: ernia mediale a C3-C4 con contatto sul
margine anteriore midollare). Dopo accurata visione della nuova documentazione
medica prodotta in sede di ricorso (rapporto Dr.ssa __________ del 13 e
15.07.2020 e rapporto Dr.ssa __________ del 19.08.2020), in cui confermano la
piena IL per la professione abituale di pittore, si evince quanto segue: è
meritevole di comprensione che la diagnosi attestata dalla Dr.ssa __________
(spec. Neurologia) nella lettera del 13.07.2020 e così riportata “turbe
statico degenerative della colonna cervicale e, nella fattispecie, discopatie
cervicali plurilivello, in particolare: C3-C4, ernia discale mediana con
impronta sul midollo; C5-C6, C6-C7 stenosi foraminale su ernia discale maggiore
a sinistra con impingement radicolare, associate alterazioni
osteocondroscopiche margino-somatiche con sofferenza edematosa e
intra-spongiosa” siano inequivocabilmente assoggettabili a lesioni
osteoarticolari già pregresse (ovverosia formate e presenti da anni, appunto su
base degenerativa) che dopo l’evento traumatico occorso il 18.06.2018, secondo
la __________ non erano in nesso di causalità infortunistica. Inoltre la
stessa Dr.ssa __________ ipotizzava che con un trattamento fisico, la prognosi
potesse essere anche favorevole. Nella valutazione del 15.07.2020 attesta “abbiamo
poi completato l’indagine tramite elettro-neuromiografia dei membri superiori,
questo esame non ha mostrato rilievi patologici a livello dell’esame
neurografico, né chiari segni di denervazione acuta e/o cronica a livello della
muscolatura prossimale e distale dell’arto superiore di sinistra, per cui avevo
all’epoca prescritto al paziente un ciclo di fisioterapia”. A tale referto
si aggiunge un nuovo esame diagnostico, come attestato dalla Dr.ssa __________
“Rivedo il paziente in quanto la sintomatologia non è per nulla migliorata,
ragion per cui in virtù di una clinica compatibile con i conflitti radicolari
di cui sopra, abbiamo deciso di effettuare un nuovo neuroimaging che si è
mostrato grossolanamente sovrapponibile al precedente con soprattutto a livello
C3-C4 ernia mediana con contatto sul midollo; questa volta a livello
dell’elettro-neuro-miografia segni di denervazione cronica a livello dei
seguenti muscoli: trapezio, deltoide, biceps, e triceps a sinistra in un
paziente con importanti cervicobrachialgie a sinistra e limitazione dei
movimenti della spalla, ma quest’ultimo reperto nel contesto della capsulite
retrattile. Per quanto riguarda l’eziologia delle turbe statico-degenerative
della colonna, essendosi la sintomatologia presentata durante il trauma di
torsione cervicale avvenuta mentre il paziente lavorava (in seguito
all’operazione alla spalla, perché voleva riprendere al più presto a lavorare),
si tratta di una conseguenza infortunistica avvenuta nel luogo lavorativo”.
Nel referto della Dr.ssa __________ (spec. neurochirurgia) del
19.08.2020 attesta “questi sintomi sono apparsi in seguito all’infortunio in
ottobre 2019. Nel contesto di una radicolopatia iperalgica deficitaria in
territorio di C6 e C7 a sinistra su stenosi foraminale C5-C6 e C6-C7 a
sinistra, ritengo indicato procedere con un intervento di duplice ACDF C5-C6
e C6-C7 per poter dare una possibilità di recupero a queste due radici, anche
se non vi è una garanzia di recupero data la durata del deficit neurologico.
Il paziente desidera riflettere questa proposta e mi informerà sulla sua
decisione. Dal mio punto di vista non è realistico riprendere l’attività
lavorativa abituale e ritengo indicata una riqualifica professionale.”.
Ricordo che l’SMR si era già espresso nel RAF SMR del 07.04.2020
per una IL completa ad oggi definibile con l’art. 6 LPGA, per l’attività
abituale di pittore/isolatore/intonacatore dal 05.10.2019 continua e dal
28.01.2020 abilità completa per altra professione (nel rispetto di limitazioni
funzionali).
Nuova documentazione medica:
(comprensiva di alcuni rapporti medici già noti all’SMR)
- Vari
rapporti medici da __________ (…):
- __________
(…): confermano chiusura del caso con piena abilità per altra attività confacente
(solo per il problema della spalla sinistra).
- Rapporto
medico Dr.ssa __________, comprensivo di tutta la documentazione in suo
possesso (ritiene abile al 100% per un lavoro non fisico l’A.to).
- Rapporto
medico Dr. __________ (12.11.2020 non rivede il paziente da 4 mesi. All’ultima
valutazione obiettiva difficoltà nei movimenti alla spalla sinistra con deficit
di 20 gradi rispetto alla controlaterale; riteneva abile l’A.to al 50% per
l’attività abituale e al 100% per altra attività confacente).
- Rapporto
medico Dr.ssa __________ datato 11.11.2020, comprensivo di tutta la
documentazione in suo possesso (propone sanazione chirurgica senza risultati
certi, ritiene abile per altra attività confacente l’A.to, mai più attività
abituale).
- Rapporto
medico Dr. __________ (FMH med. gen) datato 24.11.2020, comprensivo di tutta la
documentazione in suo possesso (si evince come l’A.to non sia intenzionato a
sottoporsi ad intervento neurochirurgico punto 2.2; viene confermata IL 100%
per attività abituale e piena CL per attività confacente).
Rapporto Dr.
(01.10.2020): “Il Sig. RI 1 è dunque un paziente con cervicobrachialgia a
sinistra di origine probabilmente mista. Da una parte è stata diagnosticata una
discopatia a plurimi livelli che hanno provocato la sindrome radicolare a C6 e C7
a sinistra. Da non sottovalutare l’importante rigidità muscolare che di suo può
mantenere attivo un circolo vizioso di dolori muscolari dovuti a miogelosi”.
Propone ulteriori trattamenti a scopo antalgico (infiltrazione peridurale
cervicale ev blocchi medial branch).”
(doc. 56 incarto AI,
pag. 1 e 2).
Il
dr. med. __________, ha in seguito posto la diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di esiti dopo infortunio del 18 giugno 2018 con lesione
completa tendine sovraspinato spalla sinistra sanata il 13.08.2018 con decorso
post operatorio complicato da capsulite retrattile; ernia mediana C3-C4 con
attuale contatto sul margine anteriore midollare con deficit neurologici
periferici; stenosi neuroforame a livello C5-C6 a sinistra su base osteofitosica
spondilo-degenerativa e iniziale restringimento del neuroforame C6-C7 sempre a
sinistra su base ossea degenerativa ed ha concluso:
" (…) Dal
lato medico-assicurativo e specialistico chirurgico dello scrivente, si evince
l’attestato “peggioramento clinico” per il rachide cervicale (come evidenziato
dall’esame elettromiografico, eseguito dalla Dr.ssa __________, a far data dal
luglio 2020 come inequivocabilmente confermato anche dalla specialista
neurochirurga Dr.ssa __________ in data 19.08.2020 in cui propone la sanazione
chirurgica. L’A.to non sarebbe però intenzionato a sottoporsi all’intervento
neurochirurgico proposto, ragion per cui il caso è da considerare come
stabilizzato (come ben definito dai medici specialisti curanti, inteso per una
capacità lavorativa confacente/adatta allo stato di salute, non essendo più
esigibile anche per la __________ l’attività abituale di pittore-gessatore) non
essendo detto intervento chirurgico però esigibile (appunto perché non scevro
di possibili complicazioni maggiori ed invalidanti oltre a non garantire
il recupero clinico-sintomatologico come ben postulato dalla specialista
neurochirurga, a causa della lunga durata del deficit neurologico, ormai
cristallizzato). (…)” (doc. 56, pag. 6)
Il
medico SMR ha pertanto stabilito che l’insorgente, completamente inabile al
lavoro nella sua attività dal 18 giugno 2018 al 31 luglio 2019, al 50% dal 1°
agosto 2019 al 4 ottobre 2019 e nuovamente totalmente incapace al lavoro dal 5
ottobre 2019, in attività leggere e confacenti al suo stato di salute è invece
abile al lavoro in maniera completa dal 20 agosto 2020, con le limitazioni
descritte nel rapporto SMR del 9 dicembre 2020 (doc. 56 incarto AI, pag. 5).
Dopo
aver visionato la documentazione medica prodotta in sede di osservazioni dal
ricorrente, il 4 marzo 2021 e l’11 giugno 2021 il dr. med. __________, ha
confermato la sua valutazione (doc. 69 e 79 incarto AI).
Con
il ricorso, l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica, segnatamente
i referti della curante, dr.ssa med. __________, specialista in neurologia, del
23 ottobre 2019 (doc. C), del 15 luglio 2020 (doc. D), del 3 settembre 2020
(doc. E), dell’8 ottobre 2020 (doc. F), del 19 gennaio 2021 (doc. G), del 14
dicembre 2020 (doc. H), del 6 aprile 2021 (doc. I) e del 21 aprile 2021 (doc.
L), oltre ad uno scritto del curante, dr. med. __________, FMH medicina interna
del 27 aprile 2021 (doc. M) e l’esito della visita medica di chiusura del 28
gennaio 2020 della __________, effettuata dal dr. med. __________, specialista
in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. A2).
Chiamato
ad esprimersi in merito, il medico SMR ha rilevato che il nuovo referto
diagnostico RMN cervicale citato nel certificato del 6 aprile 2021 dalla dr.ssa
med. __________ “conferma lo stato clinico invariato (nessun peggioramento,
nessuna progressione dunque delle alterazioni degenerative)” e che vi è “un
lieve miglioramento del quadro clinico sintomatologico (peraltro già in precedenza
riscontrato dal sottoscritto cfr annotazione SMR del 04.03.21) (…)” ed ha
ribadito le precedenti valutazioni (doc. IV/1).
Nelle
more processuali l’insorgente ha prodotto un referto del 29 dicembre 2021 della
dr.ssa med. __________, che ha affermato:
" (…); per
quanto riguarda la radiculopatia iperalgica lievemente deficitaria nel
territorio di C6 e C7 a sinistra, nonostante un trattamento fisioterapico a cui
il paziente si sottopone regolarmente da più mesi ormai, a cui si affianca
anche un trattamento attivo e da parte mia un trattamento farmacologico, i
benefici sono al di sotto delle aspettative ed è in questo contesto che ritengo
si debba prendere in considerazione che il paziente venga rivalutato in un
centro specialistico (i.e. __________ o __________, cliniche a __________), in
quanto se si volesse intervenire chirurgicamente, si tratterebbe di un
intervento delicato per il quale il paziente oltretutto potrebbe trarre un
beneficio discreto per quanto riguarda le cervicalgie, ma che richiederebbe
verosimilmente un lungo periodo di convalescenza, ciò che non è compatibile con
un’attività lavorativa. Oltre a ciò, il problema principale è dovuto alla
capsulite retrattile, che non è di pertinenza neurologica ma è ciò che non
permette al paziente di muovere liberamente la spalla sinistra ed anche in
questo contesto ritengo che valga la pena sottoporre il paziente ad un secondo
parere. Discuterò con il Signor RI 1 di ciò che le ho appena illustrato.” (doc.
O)
2.6. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione del medico SMR, dr. med. __________, che ritiene l’insorgente
completamente inabile al lavoro nell’attività precedentemente esercitata di
pittore/gessatore ed abile al lavoro in maniera completa in attività adatte al
suo stato di salute dal 20 agosto 2020 con le limitazioni descritte nel
rapporto finale del 9 dicembre 2020 (doc. 56 incarto AI).
Il
medico SMR ha infatti attentamente valutato l’intera documentazione medica
acquisita dall’UAI e prodotta dal ricorrente ed ha potuto stabilire, prendendo
in considerazione anche i referti della curante, dr.ssa med. __________,
specialista in neurologia, oltre che i rapporti medici presenti negli incarti
della __________ e della __________, che l’interessato, dal mese di agosto 2020,
può svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato valetudinario.
Dai
referti agli atti non emergono del resto elementi medici oggettivi che possano
sovvertire le valutazioni del dr. med. __________.
Il
dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore, nella visita di chiusura della __________ del 28
gennaio 2020, per quanto concerne la sola problematica alla spalla sinistra, di
competenza dell’assicuratore contro gli infortuni, ha dichiarato l’insorgente
completamente abile al lavoro, con le limitazioni ivi indicate, in attività
leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. A2). Il 2 novembre 2020 la __________
ha informato l’UAI di aver sospeso le prestazioni dal 1° giugno 2020 e di aver
negato il diritto ad una rendita di invalidità per la patologia di sua
competenza (doc. 335 incarto __________; cfr. anche decisione del 24 luglio
2020 e ritiro dell’opposizione da parte del ricorrente [doc. 332 incarto __________]).
Il
dr. med. __________, chirurgia ortopedica FMH, il 12 novembre 2020, ha
confermato la completa abilità lavorativa del ricorrente in attività adatte
(pag. 179 incarto AI).
Da
parte sua il dr. med. __________, medico assistente presso il __________, il 30
ottobre 2020, ha fissato nel 50% l’incapacità lavorativa del ricorrente in
attività leggera (pag. 172 incarto AI), ma la dr.ssa med. __________,
viceprimario presso il medesimo __________, che il 19 agosto 2020 aveva già
ritenuto indicata una riqualifica professionale (pag. 223 incarto AI), l’11
novembre 2020, unitamente all’assistente dr. med. __________, ha precisato che
la prognosi circa l’integrazione del paziente è buona e che non vi sono fattori
che ne impediscano l’integrazione (pag. 197 incarto AI, punti 4.3 e 4.4). Anche
il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, ha affermato che
“[…] penso che sarà l’Assicurazione Invalidità che dovrà decidere o per una
rendita o per una riqualifica professionale” (cfr. pag. 227 incarto AI).
Da
parte sua la curante, dr.ssa med. __________, specialista in neurologia, anche
se nei referti dal 19 gennaio 2021 ha indicato, genericamente e senza
esprimersi precisamente circa attività idonee, che l’inabilità al lavoro
permane al 100% (cfr. doc. G, H, I, L), in precedenza, l’11 novembre 2020 alla
questione di sapere quale professione può svolgere l’interessato, ha risposto:
“basta che non si tratti di un lavoro fisico” (pag. 186 incarto AI; cfr.
anche rapporto medico sull’incapacità lavorativa del 27 ottobre 2020 trasmesso
alla __________: “non un’attività manuale/fisica”; pag. 278 incarto AI,
punto 4.4).
Del
resto il 19 gennaio 2021 la medesima curante ha rilevato un lieve miglioramento
della sintomatologia algica in seguito all’introduzione di Mydocalm la sera e
alla continuazione della fisioterapia (doc. G), il 6 aprile 2021 ha affermato
di aver rivisto il ricorrente “in seguito alla risonanza magnetica cervicale
per controllo evolutivo delle turbe statico degenerative note in paziente che a
livello clinico mostra una stabilità della sintomatologia, mentre per
quanto riguarda il neuroimaging, l’ernia discale mediana con impronta sul
midollo a livello C3-C4 è rimasta tale quale, mentre per quanto riguarda le
discopatie cervicali plurilivello da C5 a C7, vi è un lieve miglioramento
soprattutto a sinistra” (doc. I, sottolineature del redattore) ed il 21
aprile 2021 ha confermato che a “livello clinico la situazione rimane
invariata” (doc. L).
Ciò
conferma le valutazioni del medico SMR, dr. med. __________, di uno stato
clinico invariato, senza progressione delle alterazioni degenerative con anzi
un lieve miglioramento del quadro clinico sintomatologico (doc. IV/1).
La
curante insiste invero nel ritenere invalidante in particolare la capsulite
retrattile (conosciuta anche come capsulite adesiva o “spalla congelata”),
che limita i movimenti della spalla (cfr. anche pag. 278 incarto AI).
Il
medico SMR, dr. med. __________, ne ha però tenuto conto nel rapporto finale
del 9 dicembre 2020 (cfr. pag. 241 incarto AI/ pag. 2 del referto), l’ha
indicata tra le diagnosi (“esiti dopo infortunio del 18 giugno 2018 con
lesione completa tendine sovraspinato spalla sinistra sanata il 13 agosto 2018
con decorso post operatorio complicato da capsulite retrattile”) e ha
indicato minuziosamente i numerosi limiti funzionali, assai stringenti, dovuti
anche a tale patologia (cfr. pag. 243 incarto AI / pag. 4 del referto: “Molto
spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei
fianchi, talvolta può sollevare pesi leggeri (5 – 10 kg) fino all’altezza dei
fianchi; di rado può sollevare pesi medi (10 – 25 kg) fino all’altezza dei
fianchi; mai più può sollevare pesi pesanti, molto pesanti fino all’altezza dei
fianchi; Talvolta può sollevare oltre l’altezza petto pesi fino a 5 kg; di rado
può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Talvolta può
maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, mai più attrezzi medi, pesanti o
molto pesanti; molto spesso può eseguire la rotazione della mano bilaterale.
Mai più lavori sopra la testa; Spesso con il rachide dorso-lombare può eseguire
la rotazione, mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in
piedi e inclinata in avanti. Mai la posizione inginocchiata e con flessione
delle ginocchia. Deve evitare i movimenti rotatori ripetuti e di flesso
estensione del rachide cervicale. Molto spesso può avere la posizione di lunga
durata seduta, in piedi e a libera scelta, con cambi di postura secondo
necessità. Molto spesso può camminare per lunghi tratti, talvolta camminare su
terreno accidentato, salire le scale, mai più può salire su scale a pioli.
Molto spesso può usare le 2 mani, e stare in equilibrio”) e che gli
permettono di esercitare un’attività leggera.
La
presa di posizione del 29 dicembre 2021 (doc. O) della dr.ssa med. __________
che sostiene la necessità di una rivalutazione in un centro specialistico a
causa dei benefici al di sotto delle aspettative dei trattamenti messi in atto
per alleviare la sintomatologia della patologia di cui è affetto il ricorrente,
non è atta a sovvertire le conclusioni del medico SMR.
L’attestato
si esaurisce nella già nota (cfr. rapporto finale SMR del 9 dicembre 2020, pag.
6 [pag. 245 incarto AI]) reticenza dell’assicurato nel sottoporsi ad un
intervento chirurgico delicato, che lo stesso dr. med. __________ ha del resto
ritenuto non esigibile (pag. 245 incarto AI) e nella sottolineatura della
presenza della capsulite retrattile che non permette all’interessato di muovere
liberamente la spalla sinistra e per la quale ritiene che “valga la pena
sottoporre il paziente ad un secondo parere”. La specialista non si esprime
tuttavia circa la capacità lavorativa del ricorrente in attività adatte al suo
stato di salute con le limitazioni funzionali descritte dal medico SMR e che
gli permetterebbero di svolgere attività non pesanti dal lato fisico.
Del
resto, ribadito che il dr. med. __________, specialista in chirurgia
ortopedica, presso il quale l’assicurato era in cura in seguito all’infortunio
alla spalla (cfr. pag. 176 incarto AI), il 12 novembre 2020 ha confermato la
completa abilità lavorativa del ricorrente in attività adatte (pag. 179 incarto
AI), va ricordato che il Tribunale federale ed il Tribunale cantonale delle
assicurazioni hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere
attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni
importanti.
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore
aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono
l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al
tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili,
rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile
solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di
sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco"
(cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È
Considerandi
pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È
poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere
all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti
leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome
da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le
operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,
acromioplastica a livello delle due spalle; STF I 356/04 del 12 maggio 2005,
consid. 2.2 e 3.1).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TF ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
2.8
Quanto
alla circostanza che il medico SMR, dr. med. __________, non ha visitato
l’insorgente, ma ha effettuato la sua valutazione solo in base alla
documentazione medica, va rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi
medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni
tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di
scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre,
i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli
assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI
prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza
agli uffici AI della regione.
I
servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,
apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare
– a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non
dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione
medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata.
Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario.
L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per
mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le
esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009
pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del
24.
febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012,
consid. 4.2.1).
Una valutazione sulla base dei soli atti
medici (“Aktengutachten”) è pertanto possibile se l’SMR dispone, come in
concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali
(cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008;
sentenza 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; sentenza 8C_947/2011 del
27.
gennaio 2012; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, consid. 2.5).
2.9
Per
quanto concerne il fatto che __________ ha continuato a versare le prestazioni
anche nel periodo successivo a quello in cui l’UAI lo ha ritenuto completamente
abile al lavoro, va rammentato che in
DTF 126 V 288 l’allora TFA, pur ponendo il principio secondo il quale il
medesimo danno alla salute, di principio, dà diritto al medesimo grado
d’invalidità in ambito LAI, LAINF e LAM (cfr. DTF 126 V 288, consid. 2a), lo ha
nel contempo relativizzato, stabilendo che sia l’assicuratore contro gli
infortuni che l’assicuratore AI devono stabilire il grado d’invalidità
autonomamente (cfr. anche la DTF 133 V 549, consid. 6.1).
Ciò
vale a maggior ragione nel caso concreto laddove le indennità giornaliere di
malattia sono state riconosciute in
base al diritto privato (LCA; cfr. pag. 167 incarto AI) e non al diritto
pubblico (LAMal).
2.10
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale
non ha alcun motivo per scostarsi dal rapporto finale del 9 dicembre 2020 del
medico SMR, dr. med. __________, secondo cui l’insorgente, completamente
inabile al lavoro nella sua professione di pittore/gessatore è abile al lavoro
in maniera completa in attività leggere e confacenti al suo stato di salute con
le limitazioni ivi indicate e ciò dal 20 agosto 2020 (ossia da quando la
situazione valetudinaria si è stabilizzata in seguito alla rinuncia dell’assicurato
a procedere con un intervento chirurgico [cfr. pag. 245 incarto AI]).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato
dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione, senza che
si riveli necessario procedere ad ulteriori approfondimenti come richiesto,
invece, dal ricorrente.
A
questo proposito va evidenziato che l’incarto AI, prodotto con la risposta di
causa (cfr. doc. IV, pag. 3), già contiene gli atti della __________ (pag. 383
e seguenti) e dell’assicuratore malattie (pag. 839 e seguenti incarto AI; in
parte prodotti anche dal ricorrente: cfr. doc. B e pag. 268 e seguenti incarto
AI), poi aggiornati (cfr. pag.239 incarto AI e doc. B; cfr. anche pag. 823
incarto AI), richiamati dal ricorrente.
Per
cui questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.11
Conformemente alla giurisprudenza,
prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una rendita di invalidità
a seguito di revisione occorre accertare se esiste un bisogno di
reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in misura di
mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C_163/2009 del 10 settembre
2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.
STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di
invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale ha sottolineato che di
regola la (completa o parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico
– e che è alla base della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della
riduzione o soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente
sfruttata dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del
lavoro equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr.
art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C_412/2014 del 20 ottobre
2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso
laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa
residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un
accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità
professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta
dall’assicurato o che può svolgere immediatamente.
In casi eccezionali invece
l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la
questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa
attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità
inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale
dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità
di carico, ecc.) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi
la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il
potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato
grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di
integrazione professionale (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del
23.
aprile 2013 consid. 10, 9 C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010,
9C_768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011, 9C_163/2009 del 10
settembre 2010). In una successiva sentenza la Corte Federale ha
ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale
in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame circa la necessità
dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la capacità lavorativa
attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione concerne un assicurato
maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di invalidità da oltre 15 anni
(STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013 del 4 novembre 2013,
9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid.
2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26 aprile 2011,
pubblicata in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti). Nella STF 9C_412/2014 del 20
ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che tali
casi eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato
è stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente profilo
conoscitivo e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale (cfr. anche
STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti).
In
DTF 141 V 5 il Tribunale federale ha affermato che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona
assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°
anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della
rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (consid. 4).
In
una sentenza pubblicata in DTF 145 V 1, il Tribunale federale ha stabilito, in
relazione agli art. 7 cpv. 2 lett. e LAI e 8a cpv. 1 e 2 LAI, che una persona
beneficiaria di una rendita che dispone di possibilità di reintegrazione,
indipendentemente dall’esistenza di un motivo di revisione secondo l’art. 17
cpv. 1 LPGA, non solo ha il diritto, ma anche il dovere, di partecipare a
misure di reintegrazione esigibili per l’assicurato. La possibilità soggettiva
all’integrazione di una persona beneficiaria di una rendita non costituisce un
motivo per lo svolgimento di tali misure.
In
DTF 145 V 209, il Tribunale federale, circa l’esigibilità dell’integrazione
autonoma in caso di assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,
ha stabilito che in caso di riduzione o soppressione della rendita d’invalidità
di un assicurato con più di 55 anni occorre in linea di principio eseguire
provvedimenti d’integrazione, anche nel caso in cui si decida sulla limitazione
e/o sulla graduazione contemporaneamente alla concessione della rendita.
L’Alta
Corte ha rammentato i principi al consid. 5.1., laddove ha affermato che per le
persone che beneficiano della rendita da almeno 15 anni o che hanno già 55 anni
e la cui rendita viene ridotta o soppressa in via di revisione, la rendita di
invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di
capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie
all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di
integrazione professionale.
Eccezioni alla
presunzione dell’incapacità dell’integrazione autonoma sono date laddove
l’assenza prolungata dal mercato del lavoro è dovuta a motivi estranei
all’invalidità, quando la persona assicurata è particolarmente capace, agile e
integrata nella vita sociale o quando dispone di esperienze lavorative o di
un’ampia formazione.
Sono sempre richiesti
elementi concreti, che permettono di concludere che la persona assicurata
malgrado l’età avanzata e/o il lungo beneficio della rendita, può, senza alcun
aiuto, integrarsi nuovamente nel mondo del lavoro.
Spetta all’Ufficio
AI comprovare che, contrariamente alla prassi, la persona assicurata è in grado
di sfruttare il potenziale medico-teorico tramite l’integrazione autonoma (“Die
IV-Stelle trägt die Beweislast dafür, dass entgegen der Regel die versicherte
Person in der Lage ist, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene
Leistungspotenzial auf dem Weg der Selbsteingliederung erwerblich zu verwerten
(Urteile 8C_394/2017 vom 8. August
2017.
E. 4.2; 9C_87/2016
vom 23. November 2016 E. 5.2.1; vgl. zuletzt Urteil
9C_707/2018 vom 26. März 2019 E. 4.1
und 5.1).”).
L’Alta Corte,
nella DTF 145 V 209, ha esteso tale giurisprudenza anche ai casi in cui la
rendita AI con un unico atto viene assegnata retroattivamente e poi soppressa o
ridotta (consid. 5.4). Il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se in
tal caso per stabilire la soglia dell'integrazione
autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di
erogazione della rendita o il 55° anno di età, è determinante il momento della
decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca
della rendita (DTF 141 V 5) oppure quella in
cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è
ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457). Infatti in
entrambe le costellazioni, nel caso giudicato dall’Alta Corte, la persona
assicurata aveva superato i 55 anni. Il TF ha pertanto rinviato gli atti
all’UAI per ulteriori accertamenti.
Cfr. su questo
tema anche la STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021.
2.12
In una recente sentenza
9C_211/2021 del 5 novembre 2021 il Tribunale federale ha annullato una
decisione del Tribunale cantonale del Canton Vaud e rinviato gli atti
all’amministrazione poiché ha ritenuto che le istanze precedenti non avevano
sufficientemente indagato concretamente i bisogni oggettivi dell’assicurato
circa la necessità di mettere in atto misure destinate ad aiutarlo ad inserirsi
nel mondo del lavoro.
Nel caso giudicato
dall’Alta Corte all’insorgente, nato nel 1959, il 24 agosto 2020 è stata
attribuita una rendita intera limitata nel tempo dal 1° maggio 2019 al 29
febbraio 2020 che è stata soppressa poiché il ricorrente è stato ritenuto in
grado di svolgere attività semplici e ripetitive senza la necessità di misure
di riadattamento. Per l’Alta Corte, che ha confermato l’applicabilità al caso
di specie della suesposta giurisprudenza, avendo l’insorgente oltre 55 anni, la
semplice elencazione di attività adatte allo stato di salute dell’assicurato
che non necessitano di una formazione particolare non è sufficiente a ritenere
la possibilità di un’autointegrazione. L’esame della necessità di misure di
ordine professionale deve in effetti essere effettuato malgrado l’esistenza di
una capacità di lavoro medico-teorica, in funzione delle circostanze concrete.
Inoltre per il Tribunale federale, la precedente istanza non ha tenuto conto
che l’esperienza professionale dell’interessato era limitata, ritenuto che
aveva sempre lavorato quale panettiere dall’ottenimento dell’attestato federale
di capacità nel 1978 ed ha stabilito che la durata dell’assenza dal mercato del
lavoro non è determinante nelle situazioni in cui una rendita è assegnata
retroattivamente per un periodo limitato.
Il Tribunale federale ha
affermato:
" (…)
3.2
Il est constant
que le recourant, qui a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du
1er mai 2019 au 29 février 2020 alors qu'il était âgé de plus de 55 ans,
appartient à la catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne
peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de
travail.
Or en l'espèce, comme le fait valoir à juste
titre l'assuré, ni l'office intimé, ni, à sa suite, la juridiction cantonale,
n'a procédé à un examen convaincant de sa situation pour nier son droit à des
mesures de réadaptation préalablement à l'octroi d'une rente d'invalidité
limitée dans le temps. Il ne suffit pas, pour fonder une situation
exceptionnelle au sens de la jurisprudence, où l'assuré âgé de plus de 55 ans
est apte à se réadapter par soi-même (supra consid. 3.1), de mentionner les
exemples d'activités adaptées à l'état de santé de celui-ci donnés par l'office
intimé, qui ne nécessitent pas de formation particulière. L'examen de la
nécessité de mesures d'ordre professionnel doit en effet être effectué malgré
l'existence d'une capacité de travail médico-théorique, en fonction des
circonstances concrètes (voir aussi arrêt 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1).
Par ailleurs, en se référant à la "longue
expérience professionnelle" du recourant, la juridiction cantonale ne fait
pas état de circonstances qui permettraient de renoncer à évaluer la nécessité
de mettre en place des mesures d'ordre professionnel. Elle n'a en effet pas
tenu compte que cette expérience professionnelle était en réalité limitée à un
secteur particulier, puisque l'assuré avait toujours travaillé en tant que
boulanger depuis l'obtention de son certificat fédéral de capacité (CFC) dans
ce domaine en 1978 (cf. rapport initial de réadaptation établi par l'office
intimé le 16 janvier 2019). De plus, la durée de l'éloignement du marché du
travail n'apparaît pas déterminante dans les situations où une rente est
octroyée rétroactivement pour une période limitée dans le temps (cf. arrêt
8C_80/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1).
3.3
En définitive,
en considérant qu'il était concevable que le recourant pût reprendre du jour au
lendemain une activité lucrative à 100 % sans qu'il fût nécessaire de mettre
préalablement des mesures destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du
travail, la juridiction de première instance a violé le droit en ne faisant pas
une application correcte de la jurisprudence fédérale (supra consid. 3.1). En
conséquence, il convient de renvoyer le dossier à l'office intimé afin qu'il
examine concrètement les besoins objectifs de l'assuré à ce propos. Ce n'est
qu'à l'issue de cet examen et de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de
réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra
définitivement statuer sur la suppression de la rente entière d'invalidité. Le
recours est bien fondé.”
Va qui pure citata la
sentenza 9C_663/2020 dell’11 agosto 2021 dove l’Alta Corte ha ritenuto non più
concretamente reintegrabile nel mondo del lavoro un’assicurata, nata nel 1956, che
era stata dichiarata completamente inabile al lavoro dall’11 gennaio 2017 al 25
settembre 2018 ed abile al 100% nella sua precedente attività dal 26 settembre
2018.
con un aiuto al collocamento ed alla quale era stata riconosciuta una
rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Il Tribunale federale,
applicando la suesposta giurisprudenza e ritenuti i limiti funzionali
dell’interessata, titolare di un AFC quale impiegata di commercio dal 1975 e di
un certificato di gestione del personale dal 2010, ha ritenuto che l’insorgente
non poteva confrontarsi da sola con il mercato del lavoro, come del resto
stabilito nella perizia:
" 4.2 (…) Les experts du CEMed ont de plus retenu qu'elle présentait
notamment une agoraphobie avec trouble panique, des troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation d'alcool (avec des signes d'imprégnation
éthylique chronique), un syndrome de dépendance, un état général médiocre, un
ballonnement abdominal avec réseau veineux suggérant une ascite et une
trophicité musculaire globalement médiocre, sans amyotrophie focalisée. Ils ont
conclu que si la recourante avait recouvert une pleine capacité de travail dans
son activité habituelle, elle ne pouvait en revanche pas se confronter seule au
marché de l'emploi.
Aussi, à l'inverse de ce que soutient la
juridiction cantonale, il n'est pas concevable que la recourante puisse, compte
tenu de sa fragilité psychique et de son âge, reprendre seule et du jour au lendemain
son activité habituelle auprès d'un autre employeur que celui pour lequel elle
a travaillé pendant plus de 30 ans. Dans sa prise de position du 15 mai 2019,
le médecin du SMR a d'ailleurs suivi les conclusions des experts et conseillé
la mise en place d'une aide au placement (au sens de l'art. 8 al. 3 let. c
LAI). On peut douter qu'une telle mesure soit suffisante. Quoi qu'il en soit,
il convient de constater que les organes de l'assurance-invalidité se sont
écartés des recommandations médicales et n'ont pas pris en considération des
mesures d'ordre professionnel, y compris une aide au placement. En relevant que
la recourante est titulaire d'un CFC d'employée de commerce (depuis 1975) et
d'un certificat d'assistante en gestion de personnel (depuis 2010), la
juridiction cantonale ne fait enfin pas état de circonstances qui permettraient
de renoncer à la mise en place de mesures d'ordre professionnel. Les ressources
professionnelles et la faculté d'adaptation à de nouvelles exigences mises en
avant par la juridiction cantonale reposent en effet sur des faits antérieurs à
la décompensation psychique de la recourante de 2016 et ne permettent pas de
remettre en cause les conclusions de l'expertise, soit que la recourante ne
pouvait pas se confronter seule au marché de l'emploi (expertise du CEMed, p. 7
ch. 4.1).
4.3
Ensuite des
éléments qui précèdent, il conviendrait en principe de renvoyer la cause à
l'office AI pour qu'il examine puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de
réintégration sur le marché du travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une
vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l'affaire, car la recourante
peut prétendre aujourd'hui déjà une rente de vieillesse de l'AVS. Il convient
dès lors d'admettre que la recourante n'était pas en mesure de mettre en valeur
sa capacité de travail sur le marché du travail, en dépit de l'amélioration de
son état de santé attestée sur un plan médico-théorique. Elle a dès lors droit
au maintien de sa rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31
décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020 (date à partir de laquelle elle a pu
prétendre une rente de vieillesse de l'AVS; art. 30 LAI en relation
avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).”
2.13
Nella
fattispecie concreta con la decisione impugnata l’UAI ha assegnato al
ricorrente una rendita limitata nel tempo (dal 1° giugno 2019 al 30 novembre
2020) e, calcolato un grado d’invalidità, non contestato, del 14%, ha elencato,
a titolo non esaustivo, “le seguenti attività le quali possono essere apprese
direttamente sul luogo di lavoro (quindi senza una formazione pregressa) quali
ad esempio” il tuttofare presso garage auto-moto-biciclette, il vigilante,
l’aiuto in piccole attività commerciali quali negozi o chioschi o presso vivai
o fioristi, il controllo qualità in fabbrica. L’amministrazione ha poi
affermato che tali “attività possono essere reperite nel mercato del lavoro
in modo autonomo. Non avendo egli un attestato federale ed in considerazione
anche del suo percorso e dell’età, non ha diritto ai provvedimenti
professionali di reintegrazione. Qualora egli lo desiderasse e dietro esplicita
richiesta scritta, il nostro Ufficio è a disposizione per un aiuto al
collocamento” (doc. A1).
La decisione è stata adottata
sulla base della presa di posizione del servizio integrazione professionale del
18.
maggio 2021 che, dopo aver descritto lo stato di salute dell’insorgente, la sua
formazione scolastica e l’esperienza professionale, ha affermato:
" (…) In
data 11.5.2020 il Servizio integrazione si era espresso in merito a possibili
attività adeguate compatibili con le limitazioni mediche adeguate.
Alla luce dei nuovi elementi acquisiti (ulteriori limitazioni
poste in sede medica e non idoneità alla guida) l’attività di vigilante e
quella di aiuto/tuttofare c/o garage non risultano più adeguate, quest’ultima
in relazione alla necessità di dover spostare dei veicoli o recarsi alla __________
di __________ per collaudi, immatricolazioni, etc.
In considerazione degli elementi presenti all’incarto, acquisiti
nella fase d’istruttoria (livello di formazione, esperienze professionali, età,
CL) non si procede a mettere in atto diritto a una riqualifica, come già
indicato nel rapporto SIP del 11.5.2020. Il profilo attitudinale non consente
all’A. di svolgere attività in ambito amministrativo o occupare posizioni che
prevedono l’assunzione di responsabilità e non consentono all’A. di assumere un
ruolo dirigenziale o avere un ruolo nell’organizzazione, nella gestione, etc.
Non disponendo di competenze a livello formativo e potenzialità
rispetto ad un’attività di tipo più “intellettuale”, l’A. può svolgere attività
più improntate alla pratica e di tipo semplice per le quali non sono richieste
competenze particolari e che non richiedono una formazione professionale
specifica ma per le quali le attività possono essere esercitate dopo un periodo
d’introduzione.
L’A. può occuparsi di attività semplici presenti nel settore
industriale (attività di assemblaggio e controllo di qualità) e dei servizi
(aiuto, tuttofare c/o attività commerciali, magazzini, negozi che vendono merce
non pesante in ambito edilizio es. ferramenta, articoli da giardino, etc.).
Alla luce di nuovi elementi raccolti, l’A. non può svolgere
attività che prevedono il trasporto e la consegna di merce.
Si fa presente inoltre che la prossimità all’età del pensionamento
non è di per sé un fattore che determina la non reintegrabilità, se valutato
singolarmente. La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi in merito attraverso
numerose sentenza del TCA e del TF (DTF 138 V 457).
Tenuto conto del periodo d’inattività lavorativa e della necessità
di acquisire una serie di competenze base che lo possano introdurre a una nuova
attività, da parte dell’UAI si resta a disposizione per un sostegno in una fase
iniziale, introduttiva con le misure a disposizione, nell’ambito del
collocamento.” (pag. 329-330 incarto AI)
2.14
In
concreto sia al momento dell’emissione della decisione contestata (20 agosto
2021), sia al momento in cui la soppressione è divenuta effettiva (30 novembre
2020), sia quando è stato accertato il miglioramento dello stato di salute
(rapporto SMR del 9 dicembre 2020, doc. 56 incarto AI), l’assicurato aveva già
compiuto i 55 anni, essendo nato nel 1962 (cfr. DTF 145
V 209, consid. 5.4).
L’insorgente appartiene di
conseguenza alla categoria di persone per le quali occorre presumere che, a
causa della loro età, non possono di principio intraprendere di loro
iniziativa tutto quello che può ragionevolmente essere preteso da loro per
sfruttare la loro capacità lavorativa medico-teorica (cfr. da ultimo
9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid., 3.2; STF 9C_663/2020 dell’11 agosto
2021, consid. 4.2).
Conformemente alla
giurisprudenza federale l’amministrazione avrebbe pertanto dovuto svolgere un
esame approfondito circa la reale sfruttabilità della capacità lavorativa
residua dell’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_211/2021 del 5 novembre 2021 e
STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021).
A maggior ragione ove si considera
che l’assicurato, nato nel 1962, come emerge dall’incarto della __________,
dopo aver terminato le scuole dell’obbligo, ha iniziato a lavorare come aiuto
pittore, in seguito come venditore ambulante, poi come operaio in una fabbrica
di rubinetti e come contadino (pag. 441 incarto AI).
Dopo essersi trasferito in
Svizzera nel 1989 ed aver lavorato quale asfaltatore, nel 1995 è rientrato in __________
lavorando come pittore, attività che ha poi continuato a svolgere in Svizzera,
dal 2004. Da ultimo la sua attività è consistita nel posare l’intonaco o la
stabilitura sui muri, nella costruzione di pareti di cartongesso e
saltuariamente tinteggio di pareti esterne ed interne (pag. 441 incarto AI).
Egli non sembra quindi
disporre di un’esperienza professionale immediatamente sfruttabile nel mondo
del lavoro e in base alla quale si possa ritenere che egli potrebbe
immediatamente auto integrarsi da sé (STF 9C_211/2021 del 5 novembre 2021,
consid. 3.2).
Senza un siffatto esame
non è possibile concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente alla
citata giurisprudenza federale, per un’adeguata sfruttabilità
della capacità lavorativa residua.
Tanto più
che anche i medici che hanno curato l’insorgente in questi ultimi anni, le cui
valutazioni sono state prese a fondamento della valutazione del medico SMR, dr.
med. __________, si sono espressi per la necessità di misure di reintegrazione.
La dr.ssa med. __________, viceprimario presso il medesimo __________,
il 19 agosto 2020 ha infatti ritenuto indicata una riqualifica professionale
(pag. 223 incarto AI), come del resto anche il medico curante dr. med. __________,
FMH medicina interna (pag. 227 incarto AI: “[…] penso che sarà
l’Assicurazione Invalidità che dovrà decidere o per una rendita o per una
riqualifica professionale” (sul tema cfr. anche la STF 9C_663/2020 dell’11
agosto 2021, consid. 4.2).
In
definitiva, considerando esigibile per l’interessato la ripresa, da un giorno
all’altro, di un’attività lucrativa al 100% senza la necessità di mettere in
atto preventivamente delle misure destinare ad aiutarlo ad inserirsi nel mondo
del lavoro, limitandosi a rimanere a disposizione per un aiuto al collocamento,
l’amministrazione ha violato il diritto, non applicando correttamente la
giurisprudenza federale (STF 9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid.
3.3).
Ne consegue che, annullata
la decisione impugnata, fermo restando il diritto alla rendita intera già
stabilito per il periodo litigioso, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI
perché proceda all’esame dell’autointegrazione rispettivamente dell’effettiva
idoneità lavorativa e, quindi, dell’eventuale necessità di introdurre
provvedimenti integrativi, ai sensi della succitata giurisprudenza. Solo al
termine di questo esame e della messa in atto di eventuali misure di
reintegrazione nel mercato del lavoro l’amministrazione potrà definitivamente
decidere in merito alla soppressione della rendita intera d’invalidità (STF
9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3; STF 9C_92/2016 del 29 giugno
2016, consid. 5.3; per casi simili cfr. STCA
32.2021.2
del 15 marzo 2021; STCA 32.2014.53 del 15 dicembre 2014; STCA 32.2012.142
del 14 dicembre 2012 e 32.2010. 222 del 12 ottobre 2010).
A questo proposito va
rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria
giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa
la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le
riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la
causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto,
con la conferma del diritto alla rendita intera durante il periodo
litigioso, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr.
anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo
paragrafo; cfr. STCA 32.2020.12 del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA
32.2018.53
del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017; STCA
32.2014.70
del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
2.15
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271
con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a carico dell’Ufficio
AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata, fermo restando il diritto alla rendita intera già
stabilito per il periodo litigioso, è annullata e l’incarto rinviato
all’Ufficio AI affinché proceda come ai considerandi.
2. Le spese per fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'500 a
titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti