32.2021.105
UAI ha rifiutato diritto ad una rendita, alla luce di un insufficiente grado AI (37.56%). interesse degno di protezione dell'assicurato alla corretta determinazione del grado AI,il quale ha ripercussioni in ambito di ass. disoccupazione. Assicurato pienamente abile al lavoro in qualsiasi attività
2 dicembre 2021Italiano33 min
di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.105
cr
Lugano
2 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 27 agosto 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1961, attivo in qualità di capocantiere, in data 4 gennaio 2018 ha
presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di una
cardiomiopatia diagnosticata nel dicembre 2017 (doc. 4).
Eseguiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, constatato che, dal profilo
medico, l’interessato risultava abile al lavoro in attività adatte nella misura
del 50% dal 1° aprile 2018 e del 100% dal 1° maggio 2018 e ritenuto che dal 1°
maggio 2018 egli è stato reintegrato sul posto di lavoro in mansioni adeguate
al suo stato di salute, con una resa lavorativa stimata dal datore di lavoro
all’80% dello stipendio di capo cantiere, l’Ufficio AI, con progetto di
decisione del 20 giugno 2018 (cfr. doc. 45), poi confermato con decisione del 3
settembre 2018 (cfr. doc. 46), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni
evidenziando come “la valutazione dal profilo economico-professionale ha
permesso di accertare che la sua massima capacità di guadagno è attualmente
raggiunta nella sua abituale attività, con l’adeguamento del mansionario. Il
discapito economico dovuto al danno alla salute è pertanto pari al 20%”.
1.2. In
data 18 febbraio 2020 l’assicurato ha presentato una seconda richiesta di prestazioni
AI, giustificata dal fatto di non riuscire a concentrarsi e non riuscire a
dormire (doc. 47).
Eseguiti
gli accertamenti medici ed economici del caso – ritenendo opportuno sottoporre
l’interessato ad una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 60), poi sospesa
(cfr. doc. 66) a seguito della comunicazione da parte dell’assicurato circa il
fatto che “nel frattempo il disturbo è rientrato e sono di nuovo abile al
lavoro al 100%” (cfr. doc. 62) - con progetto di decisione del 14 giugno 2021
(cfr. doc. 89), poi confermato con decisione del 27 agosto 2021 (cfr. doc. 91),
l’Ufficio AI ha rifiutato all’interessato il diritto a prestazioni in mancanza
di un sufficiente grado di invalidità (fissato al 37.56%).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 14 settembre 2021 l’assicurato ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e di essere ritenuto abile al lavoro al 100%.
A
giustificazione delle proprie richieste l’insorgente ha rilevato di essere
stato considerato invalido nella misura del 37.56% sulla base di vecchi
certificati, senza richiedere nuovi documenti aggiornati. A conferma delle
proprie tesi egli ha trasmesso al TCA un referto del proprio medico curante,
dr. __________, datato 13 settembre 2021 (doc. I).
1.4. Nella
risposta di causa del 18 ottobre 2021 l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una
presa di posizione al SMR (doc. IV/1), ha chiesto al TCA di modificare la decisione
impugnata “nel senso che il diritto alle prestazioni dell’AI è respinto poiché
l’insorgente – dal 01.04.2020 (senza quindi poter soddisfare le condizioni
poste dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; cfr. in tal senso il rapporto finale SMR
del 10.05.2021 dal quale emerge che l’incapacità lavorativa di lunga durata ha
avuto inizio il 13.05.2019) – risulta completamente abile al lavoro in
qualsiasi attività, compresa quella esercitata precedentemente. Sotto questo
profilo, il ricorso merita pertanto di essere accolto” (doc. IV).
1.5. In
data 21 ottobre 2021 il Vicepresidente del TCA ha assegnato all’insorgente un
termine di 10 giorni per prendere posizione in merito alla documentazione
allegata alla risposta di causa (cfr. doc. V). Il ricorrente è rimasto silente.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Con
il presente ricorso l’assicurato chiede l’accertamento di un grado d’invalidità
dello 0% - invece del 37.56% calcolato dall’Ufficio AI - che non dà comunque
diritto ad una rendita d’invalidità.
Preliminarmente
occorre, pertanto, esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ai
sensi dell’art. 59 LPGA che legittimi l’interessato a ricorrere contro il
querelato provvedimento.
2.3. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
La
legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di
cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti),
secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla
decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza
resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009,
ad art. 58 n.4 p. 735; Zünd/Pfiffner Rauber
(Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, §
13 n. 64, p. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF
disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione
del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le
summenzionate citazioni). La giurisprudenza
considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni
interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento
della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da
quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità
pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in
altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale
o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196,
consid. 3 e riferimenti ivi citati).
Nella
sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza
di un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per
ammettere la legittimazione a ricorrere dev'essere negata se il ricorso di diritto
amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza
chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità, in
cui il dispositivo rinvia ai considerandi (DTF 113 V 159).
In
caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se
l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (DTF 115 V 416
consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere
Fatti
di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso
stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).
A
questo proposito in DTF 115 V 416 l’allora TFA ha stabilito che se la rendita
d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di
rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il
tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce
sull’importo della rendita (consid. 3).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009 BVG nr. 27).
Allorquando
in discussione è il grado d’invalidità, la giurisprudenza non riconosce
l’interesse degno di protezione se la chiesta modifica del grado d’invalidità
non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato
(ad esempio la correzione del grado d’invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006
IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, ad Art. 59 N. 7).
In
una sentenza del 9 giugno 2006, pubblicata in SVR 2007 IV nr. 3, l’Alta Corte
ha negato l’effetto vincolante del grado di invalidità stabilito – in maniera
non precisa (“grobe Schätzung”) –dall’Ufficio AI per un istituto di
previdenza e di conseguenza l’interesse degno di protezione all’impugnazione
della decisione.
In
un'altra sentenza 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 il TF ha confermato la
decisione dell’Ufficio AI che ha ridotto il grado d’invalidità dal 30 al 27%
senza dare la possibilità all’assicurato di ritirare il ricorso. Secondo l’Alta
Corte non vi era violazione del divieto di reformatio in pejus anche se
questa riduzione avrebbe potuto avere ripercussioni negative sulle prestazioni
della previdenza professionale dell’assicurato.
Nella
sentenza 9C_1073/2009 del 25 marzo 2010 il TF ha ribadito che gli accertamenti
degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di
previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono
dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità.
In quel caso l’assicurato aveva censurato la motivazione dei primi giudici, i
quali avevano concluso che il tasso d’invalidità non avrebbe superato comunque
il grado del 34% anche con una deduzione massima del 20% dal reddito da invalido.
Il ricorrente sosteneva che questa motivazione non permetteva di precisare il
tasso d’invalidità esatto dal quale sarebbe poi dipesa la valutazione
dell’incapacità di guadagno nella previdenza professionale.
Il
TF nella sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011
ha negato la richiesta di accertamento del grado preciso d’invalidità nell'ottica
di una eventuale rendita della previdenza professionale sovraobbligatoria
rilevando quanto segue:
"
Da un lato perché per il calcolo
della media retrospettiva non è determinante il grado di invalidità esatto,
quanto piuttosto quello dell'incapacità lavorativa. Dall'altro perché gli
accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli
istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura
AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita
d'invalidità (cfr. a tal proposito DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; SVR 2007
IV n. 3 pag. 8 consid. 3 [I 808/05]). L'accertamento di un grado d'invalidità
che non raggiunge il limite di legge del 40% (art. 28 LAI) non esplica per
contro effetto vincolante perché in una simile evenienza gli organi dell'AI non
hanno (avuto) motivo di determinare esattamente il tasso d'invalidità (cfr.
pure sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo
2009 consid. 3.2 con riferimenti."
Infine,
con sentenza 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 al consid. 4 il TF ha rammentato:
"
4. Diverso è invece il
discorso per quanto concerne la richiesta di prestazioni a dipendenza
dell'affezione somatica, per la quale l'UAI ha riconosciuto una rendita intera
limitata nel tempo, e più precisamente dal 1° agosto 2009 (sei mesi dopo la
presentazione della domanda conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 marzo
2010 (tre mesi dopo l'accertato miglioramento).
4.1 Come si evince dagli art. 23, 24 cpv. 1 e
26 cpv. 1 LPP, fra primo (assicurazione per l'invalidità) e secondo pilastro
(previdenza professionale) esiste un forte legame funzionale. Questo legame
mira, da un lato, a garantire un coordinamento materiale esteso tra primo e
secondo pilastro e, dall'altro, a esentare quanto più possibile gli organi
della previdenza professionale dai dispendiosi accertamenti riguardanti le condizioni,
l'estensione e l'inizio del diritto alle prestazioni d'invalidità del secondo
pilastro (DTF 133 V 67 consid. 4.3.2 pag. 69; 132 V 1 consid. 3.2 pag. 4).
Tanto in materia di previdenza obbligatoria quanto in materia di previdenza più
estesa (se l'istituto di previdenza ha deciso per via di regolamento di
estendere la previdenza al di là delle esigenze minime di legge), la
valutazione dell'invalidità effettuata dagli organi dell'assicurazione per
l'invalidità assume, in assenza, come in concreto, di disposizione statutaria
contraria, forza vincolante per gli organi della previdenza professionale.
Sempre che tale valutazione non risulti manifestamente insostenibile e che
l'istituto di previdenza sia stato adeguatamente coinvolto nella procedura AI,
ciò significa in particolare che il diritto a una rendita d'invalidità LPP
(art. 23 LPP), la sua entità (art. 24 cpv. 1 LPP) e il suo inizio (art. 26 cpv.
1 LPP) si determinano per analogia alle disposizioni della LAI (DTF 134 V 64
consid. 4.1.2 pag. 70).
(…)
4.3 Richiamata la prassi esposta al
considerando 4.1, non vi è motivo per non riprendere la vincolante valutazione
dell'AI e per non riconoscere all'assicurato, almeno nel suo principio, una
rendita intera dal 1° agosto 2009 (cfr. art. 26 cpv. 1 LPP in relazione con
l'art. 29 cpv. 1 LAI; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2a ed. 2012,
pag. 337 n. 921) al 31 marzo 2010, oltre alle rendite per i due figli
X.________ e Y.________ (art. 25 LPP), per le conseguenze invalidanti di natura
somatica (...)”
2.4. In
ambito di assicurazione contro la disoccupazione l’art. 22 cpv. 1
LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per
cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento
corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione,
convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse
in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la
disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Giusta
il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera
pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di
mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano di un’indennità
giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non
riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di
invalidità del 40 per cento.
L'art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce che è considerato guadagno assicurato
il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente
riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di
lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per
inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato
(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite
minimo.
L'art. 40b OADI prevede che nel caso
di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una
menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o
immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità
lucrativa rimanente.
A questo proposito la SECO, in una
direttiva pubblicata in 015-Prassi LADI 2010/29-30 “Le persone disabili nel
sistema dell’AD” dell’ottobre 2010, ha stabilito che:
" (…)
3. Importo dell’indennità dopo la decisione
dell’AI
L’articolo 40b OADI stabilisce che, nel caso di assicurati che
subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro
capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è
determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. Per
"menomazione della capacità lucrativa" si intende l’invalidità
constatata dall‘Ufficio AI (cfr. sentenze del Tribunale federale del 18.7.2007
in causa P. [C 110/06] e dell‘1.2.2006 in causa S. [C 140/05]).
Il senso e lo scopo dell’articolo 40b OADI consistono nel limitare l’obbligo
dell’assicurazione contro la disoccupazione di versare le prestazioni a una
percentuale che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente della persona
assicurata per l’intera durata della sua disoccupazione.
Eventuali perdite di prestazioni dovute allo
stato di salute possono naturalmente ripercuotersi sul salario soltanto se non
si sono verificate immediatamente prima o addirittura durante la
disoccupazione. In altri termini: se una menomazione della capacità lucrativa
dovuta a motivi di salute si verifica immediatamente prima o durante la
disoccupazione, l’attuale capacità produttiva non corrisponde più a quella
esistente prima della disoccupazione, che rappresentava la base del salario.
Siccome però il salario ricevuto prima dell’inizio della disoccupazione
costituisce la base di calcolo del guadagno assicurato, in questi casi occorre
effettuare un adeguamento secondo l’articolo 40b OADI.
Si deve pertanto apportare una correzione
conformemente all’articolo 40b OADI se il guadagno assicurato si basa su un salario
che la persona assicurata, al momento della disoccupazione, non potrebbe più
ricevere a causa di un’invalidità verificatasi nel frattempo.
Immediatezza ai sensi dell’articolo 40b OADI esiste quindi se la menomazione della capacità
lucrativa dovuta a motivi di salute non si è (ancora) ripercossa sul salario,
che secondo l’articolo 23 capoverso 1 LADI congiuntamente all‘articolo 37 OADI
costituisce la base di calcolo del guadagno assicurato.
Questa correzione del guadagno assicurato deve
essere effettuata al momento della decisione dell’assicurazione-invalidità
(cfr. cifra marg. C29 Circ. ID), indipendentemente dal fatto che l’invalidità
constatata giustifichi o meno il versamento di una rendita (cfr. in merito le
sentenze del Tribunale federale C 256/06 e C 79/06 [= DTF 133 V 524]).
Inoltre è irrilevante il fatto di sapere se la
persona in questione interporrà ricorso contro la decisione
dell’assicurazione-invalidità; la correzione del guadagno assicurato deve
essere effettuata immediatamente dopo che è stata emanata la decisione
dell’AI.”
2.5. In
DTF 133 V 524 l’Alta Corte ha stabilito che contrariamente alla ratio legis
definita in maniera restrittiva nella sentenza DTF 132 V 357, l’art. 40b OADI
regola non soltanto il coordinamento delle prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione e dell’assicurazione invalidità, ma anche – in maniera più
generale – la delimitazione di competenza tra assicurazione disoccupazione ed
altri assicuratori in funzione della capacità lucrativa, ragione per cui una
correzione del guadagno assicurato ai sensi del disposto di ordinanza deve di
principio avere luogo anche in caso di invalidità non pensionabile.
Nel
caso giudicato dal TF, l’UAI aveva stabilito un grado d’invalidità, non
pensionabile, del 33%, preso in considerazione dalla Cassa di disoccupazione
nel calcolo del guadagno assicurato. L’Alta Corte ha rinviato l’incarto
all’amministrazione per stabilire se, dopo l’emissione della decisione da parte
dell’UAI, vi era stato un miglioramento dello stato di salute del ricorrente. Al consid. 6.1 il TF ha rilevato che “Es ist dem kantonalen
Gericht beizupflichten, dass es Konstellationen gibt, in welchen das Abstellen
auf den im IV-Verfahren ermittelten Invaliditätsgrad problematisch ist und zu
ungerechten Ergebnissen führen kann. Zu beachten ist unter den vorliegenden
Umständen insbesondere, dass der Versicherte im IV-Verfahren grundsätzlich kein
schutzwürdiges Interesse daran hatte, einen geringeren Invaliditätsgrad oder
überhaupt eine fehlende Invalidität geltend zu machen.“
Questo
concetto è stato ripreso sia in una sentenza 8C_569/2007 del 4 aprile 2008 al
consid. 6.4 che in una sentenza 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 al consid. 6.1.
Nel primo caso si trattava di un
assicurato che aveva inoltrato la domanda di prestazioni AI il 14 dicembre
2004, respinta con decisione del 29 gennaio 2007
a causa di un grado d’invalidità del 33%. Il 14 marzo 2006 aveva richiesto
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione affermando di essere
completamente abile al lavoro. Dopo aver versato indennità sulla base di un
guadagno assicurato di fr. 5'725, la Cassa disoccupazione dal febbraio 2007
ha ridotto l’importo del guadagno assicurato a fr. 3'836 (67% di fr. 5'725),
rinviando alla decisione dell’UAI. Il TF ha confermato l’agire della Cassa,
ribadendo che l’interessato non aveva alcun interesse, all’epoca, a contestare
il grado d’invalidità in ambito AI ed evidenziando che non vi fossero elementi
per ritenere il calcolo dell’UAI manifestamente errato (consid. 6.4: “Es ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass es
Konstellationen gibt, in welchen das Abstellen auf den im IV-Verfahren
ermittelten Invaliditätsgrad problematisch ist und zu ungerechten Ergebnissen
führen kann. Zu beachten ist unter den vorliegenden Umständen insbesondere,
dass der Versicherte im IV-Verfahren grundsätzlich kein schutzwürdiges
Interesse daran hatte, einen geringeren Invaliditätsgrad oder überhaupt eine
fehlende Invalidität geltend zu machen. Allerdings ergeben sich entgegen den
Einwänden in der Beschwerde keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der
Invaliditätsgrad von der Invalidenversicherung offensichtlich unrichtig
ermittelt worden ist. Der Invaliditätsgrad wurde in der Verfügung der IV-Stelle
vom 29. Januar 2007 auf Grund des Sachverhalts festgestellt, wie er sich bis
zum Zeitpunkt des Verfügungserlasses entwickelt hat. Die berichtigende
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 14. März 2007 und der Einspracheentscheid
vom 15. März 2007 betreffen die Zeit ab 1. Februar 2007. Eine vorfrageweise
Prüfung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Verfahren, ob sich die
Erwerbsfähigkeit des Versicherten seit der rentenablehnenden Verfügung der
IV-Stelle verbessert hat, erübrigt sich bei diesen Zeitverhältnissen“;
sottolineatura del redattore).
Nella
sentenza 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 il TF ha deciso il caso di un
assicurato che il 28 marzo 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI. Con
progetto di decisione del 23 aprile 2009 l’UAI ha negato la rendita a causa di
un grado d’invalidità del 20%. La cassa disoccupazione alla quale l’insorgente
si era rivolto l’8 luglio 2008, con decisione del 3 giugno 2009
ha ridotto del 20% con effetto dal 1° maggio 2009 il guadagno assicurato.
Anche in questa fattispecie l’Alta
Corte ha rammentato che l’insorgente non aveva un interesse, all’epoca, per
contestare il grado d’invalidità ed ha ritenuto anche in questo caso che non vi
fossero elementi per ritenere manifestamente errato il calcolo del grado
d’invalidità (“Es ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass es
Konstellationen gibt, in welchen das Abstellen auf den im IV-Verfahren
ermittelten Invaliditätsgrad problematisch ist und zu ungerechten Ergebnissen
führen kann. Zu beachten ist unter den
vorliegenden Umständen insbesondere, dass der Versicherte im IV-Verfahren
grundsätzlich kein schutzwürdiges Interesse daran hatte, einen geringeren
Invaliditätsgrad oder überhaupt eine fehlende Invalidität geltend zu machen. In
casu vermögen allerdings die Vorbringen des Beschwerdeführers den Schluss der
Vorinstanz, wonach keine konkreten Anhaltspunkte für eine offensichtlich
unrichtige Ermittlung des Invaliditätsgrades durch die IV-Stelle zu finden
seien, nicht in Zweifel zu ziehen“ e „Seine
Considerandi
Argumentation, auch ältere Arbeitslose oder solche Personen, welche vormals
durch Glück überdurchschnittlich gut verdient hätten, müssten bei einer
Neuanstellung oft erhebliche Lohneinbussen in Kauf nehmen, weshalb
konsequenterweise auch bei ihnen eine Kürzung der Taggelder erfolgen müsste,
ist nicht stichhaltig, denn die vorliegend zur Debatte stehende Anpassung des
versicherten Verdienstes im Sinne von Art. 40b AVIV ist lediglich bei
Versicherten vorgesehen, welche unmittelbar vor oder während der
Arbeitslosigkeit eine gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit
erleiden. Eine solche Einschränkung ergibt sich bei arbeitslosen Personen weder
allein aus ihrem fortgeschrittenen Alter noch aus dem Umstand, dass sie den bei
ihrem letzten Arbeitgeber erzielten, überdurchschnittlichen Verdienst
vielleicht bei einer neuen Anstellung nicht mehr erreichen können. Schliesslich
kann der Beschwerdeführer auch aus dem Hinweis, wonach insbesondere ungelernte,
schwer arbeitende Arbeitslose, welche eines Gesundheitsschadens wegen ihre
angestammte, körperlich schwere Tätigkeit nicht mehr verrichten könnten, aber
in einer physisch leichten, wechselbelastenden Verweistätigkeit voll einsetzbar
wären, durch die (möglichst frühzeitige) Anmeldung bei der
Invalidenversicherung nur verlieren würden, nichts zu seinen Gunsten ableiten.
Arbeitslose Personen müssen zur Schadenminderung grundsätzlich jede
Beschäftigung unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG). Erfahren die
Behörden der Arbeitslosenversicherung zufolge einer unterlassenen Anmeldung bei
der Invalidenversicherung erst später von einer anhaltenden Unzumutbarkeit
gewisser Beschäftigungen oder von einer (teilweisen) Erwerbsunfähigkeit infolge
gesundheitlicher Probleme, sind sie befugt und verpflichtet, im Rahmen einer
prozessualen Revision auf die bereits ausgerichtete Arbeitslosenentschädigung
zurückzukommen, den versicherten Verdienst rückwirkend zu berichtigen und zu
Unrecht ausgerichtete Taggelder zurückzufordern, sobald das Ausmass der
Erwerbsunfähigkeit feststeht (Art. 25 ATSG in Verbindung mit Art. 95 Abs. 1
sowie Abs. 1bis AVIG (BGE 133 V 530 E. 4 S. 533 mit Hinweis; vgl. auch BGE 133 V 524)“).
2.6
Nel caso di
specie, al ricorrente è stato riconosciuto un grado d’invalidità del 37.56%.
Nel
dispositivo della decisione impugnata l’Ufficio AI si è limitato a respingere
la richiesta di prestazioni, mentre il calcolo del grado d’invalidità figura
unicamente nella motivazione. Una riduzione del grado d’invalidità, nel preciso
caso di specie, non avrebbe pertanto alcuna influenza sul diritto a prestazioni
del ricorrente in ambito AI.
In
concreto, tuttavia, questo Tribunale ritiene che l’interessato ha, nel preciso
caso di specie, un interesse degno di protezione a contestare la decisione in
esame, la quale, come si vedrà meglio in seguito, vincola, di principio, la
Cassa disoccupazione.
Va
difatti rilevato che dagli atti emerge come l’assicurato, a partire dal 4
aprile 2020, sia al beneficio delle indennità di disoccupazione, con una
disponibilità lavorativa del 100% (cfr. conferma iscrizione nel sistema COLSTA
del 6 aprile 2020, doc. 151; vedi anche conteggi delle indennità, doc. 155 e
seg.).
A
fronte di questa circostanza, stabilire quale sia l’esatto grado di invalidità
dell’assicurato in ambito AI appare quantomai necessario, posto come il
medesimo abbia delle ripercussioni sul calcolo del guadagno assicurato
dell’assicurazione disoccupazione. Come visto sopra, infatti, a norma dell’art.
40b OADI, nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di
salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione
o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla
capacità lucrativa rimanente.
In
tali evenienze, il guadagno assicurato va adeguato e ricalcolato a partire dal
mese seguente l’emanazione della decisione formale dell’Ufficio AI (e non del
progetto di decisione, cfr. sentenza 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013), anche se
la medesima non è cresciuta in giudicato (cfr. sentenza 8C_918/2012 del 29
gennaio 2013).
Ora,
a tale proposito, va evidenziato che se l’insorgente, nella procedura di
fissazione del guadagno assicurato in ambito di assicurazione contro la
disoccupazione, intendesse contestare il grado d’invalidità posto a motivazione
della decisione emessa dall’Ufficio AI, la Cassa disoccupazione se ne scosterebbe
solo se il calcolo è manifestamente errato. Infatti nelle citate sentenze
8C_569/2007 del 4 aprile 2008 al consid. 6.4 e 8C_212/2010 del 31 maggio 2010
al consid. 6.1, il TF ha ritenuto che il grado d’invalidità determinato in
ambito AI non era “offensichtlich unrichtig” ed ha tutelato il principio
della deduzione dal guadagno assicurato della percentuale del grado
d’invalidità calcolato in ambito AI.
Ne
segue che il grado d’invalidità figurante nella decisione AI vincola la Cassa
disoccupazione, tranne laddove il medesimo si rivela manifestamente errato.
In
queste condizioni il ricorrente ha un interesse degno di protezione nel
contestare in ambito AI il calcolo del grado d’invalidità analogamente a quanto
già deciso dal TF in altre fattispecie.
Nella
già citata DTF 115 V 416 l’Alta Corte ha stabilito che se la rendita
d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di
rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il
tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce
sull’importo della rendita (consid. 3). Anche in ambito di LPP è riconosciuto,
a determinate condizioni, un interesse degno di protezione a contestare una
decisione dell’AI la cui modifica tocca unicamente le prestazioni percepite
nell’ambito del secondo pilastro. Se l’UAI ha accertato l’inizio
dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2007) per un periodo in cui la persona assicurata
era affiliata all’istituto di previdenza e se ciò vincola l’istituto,
quest’ultimo ha un interesse degno di protezione affinché venga esaminata la
correttezza dell’accertamento eseguito in ambito AI (cfr. U. Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG]., 2a edizione, 2010, pag.
495; cfr. anche B. Rubin, Assurance-chômage, 2a edizione 2006, pag. 317-318).
Ciò
vale a maggior ragione nel caso di specie, se si tien conto del fatto che la
Cassa disoccupazione, a differenza dell’istituto di previdenza professionale e
dell’assicuratore contro gli infortuni, non dispone degli strumenti necessari
per esaminare nel merito il grado d’invalidità dell’assicurato. Tant’è che se
la decisione dell’Ufficio AI non è manifestamente errata, la Cassa non si
scosta dal grado d’invalidità stabilito in ambito AI (cfr. sentenze 8C_569/2007
del 4 aprile 2008 al consid. 6.4 e 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 al consid.
6.1; cfr. anche le citate direttive della Seco).
Questo
Tribunale deve, pertanto, entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.7
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità
al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8
cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o
parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28.
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione;
e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29.
cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18.
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù
dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito
del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000.
pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313
consid. 3a).
Nella DTF 107 V
21.
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal Tribunale federale con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.8
Nel
caso di specie, al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato,
l’Ufficio AI - dopo avere in un primo momento considerato opportuno predisporre
una valutazione pluridisciplinare, la cui messa in atto è in seguito stata
sospesa dietro precisa richiesta in tal senso da parte dell’interessato, vista
la sua ritrovata capacità lavorativa del 100% (cfr. supra consid. 1.2.) - ha
chiesto una valutazione al proprio SMR.
Dopo
avere richiesto un aggiornamento degli atti ai medici curanti, nel rapporto
finale SMR del 10 maggio 2021 il dr. __________ del SMR ha posto la diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “cardiopatia dilatativa con
disfunzione ventricolare destra severa. Diagnosi dicembre 2017 con FE 15%. Coronarografia
07.12.2017
stenosi rilevanti. MRI cardiaca 18.12.2017 FE 15%, fibrosi
miocardica da cardiopatia dilatativa. Ecocardiogramma transesofageo 09.02.2018
FE 25%” e, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quelle
di “pregresso disturbo dell’adattamento con reazione mista ansioso-depressiva;
diabete mellito II noto dal 2003, aggravato da inizio 2020 insulinodipendente;
distacco della retina 05.2020; adiposità II; ipertensione arteriosa;
dislipidemia; iperreattività bronchiale; calcolosi renale con stato dopo
calcolo renale destro trattato con ESVVL a __________ 2007; stato dopo laser
transcutaneo per calcolo renale sinistro con posa DJ 08.10.2019; iperplasia
prostatica poco sintomatica; tosse secca, probabilmente su Entresto”.
Quanto
alla capacità lavorativa, il dr. __________ del SMR ha considerato che
l’assicurato vada ritenuto totalmente inabile al lavoro a partire dal 13 maggio
2019.
in qualsiasi attività, mentre a partire dal 1° aprile 2020 egli sia
inabile al lavoro al 50% nella sua abituale professione e totalmente abile al
lavoro in attività adatte (cfr. doc. 87).
A
seguito di tale valutazione medica, l’Ufficio AI, dopo raffronto dei redditi
con riferimento allo svolgimento di attività adatte, ha negato all’interessato
il diritto ad una rendita, alla luce di un grado di invalidità del 37.56%.
L’assicurato,
già in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 14 giugno 2021,
ha contestato la valutazione medica del SMR, rilevando come il proprio stato di
salute sia notevolmente migliorato nel corso dell’ultimo anno, come pure
attestato dal medico curante dr. __________, motivo per il quale egli intende
riprendere la sua attività al 100%. Per tali ragioni, egli ha chiesto
all’amministrazione di rivedere la decisione con la quale è stato stabilito un
grado di invalidità del 37.56%, sottolineando di essere totalmente abile al
lavoro (doc. 90).
Con
decisione del 27 agosto 2021 l’Ufficio AI, considerando che le osservazioni
presentate dall’assicurato non abbiano apportato elementi atti a modificare
quanto precedentemente valutato, ha confermato il precedente progetto di
decisione, visto il grado di invalidità del 37.56% insufficiente per accordare
il diritto ad una rendita (doc. 91).
2.9
In
sede ricorsuale l’insorgente ha ribadito di essere totalmente abile al lavoro,
evidenziando come la decisione dell’amministrazione si basi su vecchi
certificati medici ormai superati. Per tali ragioni, egli ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della sua piena
capacità lavorativa.
A
sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha prodotto un certificato medico
del 13 settembre 2021 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nel
quale il medico curante, dopo avere elencato le diagnosi che affliggono
l’assicurato, ha rilevato:
"
(…)
Dall’inizio 2018 ho rivisto il paziente per parecchie
malattie: cardiologicamente per l’insufficienza cardiaca importante che è poi migliorata
sotto la cura impostata dal dr. med. __________. In seguito ha sviluppato una
sindrome depressiva importante con idee suicidali a maggio 2019. Con l’aiuto
del dr. med. __________ si è stabilizzato nell’arco di alcuni mesi. In seguito
ha dovuto essere trattato per dolori addominali importanti che si sono rivelati
a causa di calcoli renali con necessità di posa di J peg e ricovero per
asportazione dei calcoli. In seguito è stato seguito dalla nefrologa dr.ssa __________.
Dalla primavera 2020 ho dovuto indirizzare il paziente
dalla dr.ssa __________, endocrinologa per uno scompenso importante del diabete
mellito che è migliorato dopo l’introduzione della insulina combinata con le
altre terapie antidiabetiche orali.
La situazione di salute è migliorata in modo tale da
poter riprendere il lavoro al 100% dall’inizio 01.04.2020.
Durante il periodo Covid 19 ho proposto di prolungare
l’inabilità lavorativa al 100% fino che non sia vaccinato.
Il perito dell’assicurazione __________ ha rifiutato
questa proposta e lo ha dichiarato abile al lavoro al 100%.
A questo punto è da ritenere abile al lavoro al 100% a
partire dal 01.04.2020.” (Doc. A)
Chiamato
dall’Ufficio AI ad esprimersi riguardo alle contestazioni dell’insorgente, con
annotazione del 28 settembre 2021 il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Alla luce del nuovo certificato
prodotto dal dr. __________ il 13.09.2021, dal profilo medico l’assicurato è da
considerare abile al lavoro al 100% dal 1° aprile 2020 sia nella sua abituale
professione di capo cantiere che in altre attività adeguate al suo stato di
salute.” (Doc. IV/1)
2.10
Chiamato
a pronunciarsi, alla luce dell’apprezzamento del dr. __________ del SMR esposto
nelle annotazioni del 28 settembre 2021 - il quale conferma integralmente
quanto sostenuto dall’insorgente in sede ricorsuale - il TCA non può che
concludere che RI 1 vada considerato totalmente abile al lavoro a partire dal
1° aprile 2020 sia nella sua abituale professione di capo cantiere, sia in
altre attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Di
conseguenza, questo Tribunale non può che accogliere le richieste ricorsuali
volte al riconoscimento della piena capacità lavorativa in qualsiasi attività a
partire dal 1° aprile 2020.
Pertanto,
la decisione impugnata va annullata e modificata nel senso che il diritto alle
prestazioni dell’AI è respinto poiché l’insorgente risulta completamente abile
al lavoro in qualsiasi attività, compresa quella esercitata precedentemente.
2.11
Giusta
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Vista
la soccombenza dell’Ufficio AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che il diritto a
prestazioni dell’AI è respinto poiché l’insorgente è completamente abile al
lavoro in qualsiasi attività, compresa quella esercitata precedentemente, dal
1° aprile 2020.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti