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Decisione

32.2021.105

UAI ha rifiutato diritto ad una rendita, alla luce di un insufficiente grado AI (37.56%). interesse degno di protezione dell'assicurato alla corretta determinazione del grado AI,il quale ha ripercussioni in ambito di ass. disoccupazione. Assicurato pienamente abile al lavoro in qualsiasi attività

2 dicembre 2021Italiano33 min

di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.105

cr

Lugano

2 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 27 agosto 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nato nel 1961, attivo in qualità di capocantiere, in data 4 gennaio 2018 ha

presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di una

cardiomiopatia diagnosticata nel dicembre 2017 (doc. 4).

Eseguiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, constatato che, dal profilo

medico, l’interessato risultava abile al lavoro in attività adatte nella misura

del 50% dal 1° aprile 2018 e del 100% dal 1° maggio 2018 e ritenuto che dal 1°

maggio 2018 egli è stato reintegrato sul posto di lavoro in mansioni adeguate

al suo stato di salute, con una resa lavorativa stimata dal datore di lavoro

all’80% dello stipendio di capo cantiere, l’Ufficio AI, con progetto di

decisione del 20 giugno 2018 (cfr. doc. 45), poi confermato con decisione del 3

settembre 2018 (cfr. doc. 46), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni

evidenziando come “la valutazione dal profilo economico-professionale ha

permesso di accertare che la sua massima capacità di guadagno è attualmente

raggiunta nella sua abituale attività, con l’adeguamento del mansionario. Il

discapito economico dovuto al danno alla salute è pertanto pari al 20%”.

1.2. In

data 18 febbraio 2020 l’assicurato ha presentato una seconda richiesta di prestazioni

AI, giustificata dal fatto di non riuscire a concentrarsi e non riuscire a

dormire (doc. 47).

Eseguiti

gli accertamenti medici ed economici del caso – ritenendo opportuno sottoporre

l’interessato ad una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 60), poi sospesa

(cfr. doc. 66) a seguito della comunicazione da parte dell’assicurato circa il

fatto che “nel frattempo il disturbo è rientrato e sono di nuovo abile al

lavoro al 100%” (cfr. doc. 62) - con progetto di decisione del 14 giugno 2021

(cfr. doc. 89), poi confermato con decisione del 27 agosto 2021 (cfr. doc. 91),

l’Ufficio AI ha rifiutato all’interessato il diritto a prestazioni in mancanza

di un sufficiente grado di invalidità (fissato al 37.56%).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 14 settembre 2021 l’assicurato ha chiesto l’annullamento

della decisione impugnata e di essere ritenuto abile al lavoro al 100%.

A

giustificazione delle proprie richieste l’insorgente ha rilevato di essere

stato considerato invalido nella misura del 37.56% sulla base di vecchi

certificati, senza richiedere nuovi documenti aggiornati. A conferma delle

proprie tesi egli ha trasmesso al TCA un referto del proprio medico curante,

dr. __________, datato 13 settembre 2021 (doc. I).

1.4. Nella

risposta di causa del 18 ottobre 2021 l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una

presa di posizione al SMR (doc. IV/1), ha chiesto al TCA di modificare la decisione

impugnata “nel senso che il diritto alle prestazioni dell’AI è respinto poiché

l’insorgente – dal 01.04.2020 (senza quindi poter soddisfare le condizioni

poste dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; cfr. in tal senso il rapporto finale SMR

del 10.05.2021 dal quale emerge che l’incapacità lavorativa di lunga durata ha

avuto inizio il 13.05.2019) – risulta completamente abile al lavoro in

qualsiasi attività, compresa quella esercitata precedentemente. Sotto questo

profilo, il ricorso merita pertanto di essere accolto” (doc. IV).

1.5. In

data 21 ottobre 2021 il Vicepresidente del TCA ha assegnato all’insorgente un

termine di 10 giorni per prendere posizione in merito alla documentazione

allegata alla risposta di causa (cfr. doc. V). Il ricorrente è rimasto silente.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Con

il presente ricorso l’assicurato chiede l’accertamento di un grado d’invalidità

dello 0% - invece del 37.56% calcolato dall’Ufficio AI - che non dà comunque

diritto ad una rendita d’invalidità.

Preliminarmente

occorre, pertanto, esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ai

sensi dell’art. 59 LPGA che legittimi l’interessato a ricorrere contro il

querelato provvedimento.

2.3. Ai

sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modifica.

La

legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di

cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti),

secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla

decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento

o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza

resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009,

ad art. 58 n.4 p. 735; Zünd/Pfiffner Rauber

(Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, §

13 n. 64, p. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF

disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione

del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le

summenzionate citazioni). La giurisprudenza

considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni

interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento

della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da

quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità

pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in

altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale

o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196,

consid. 3 e riferimenti ivi citati).

Nella

sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza

di un interesse degno di protezione

all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per

ammettere la legittimazione a ricorrere dev'essere negata se il ricorso di diritto

amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza

chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere

impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità, in

cui il dispositivo rinvia ai considerandi (DTF 113 V 159).

In

caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se

l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (DTF 115 V 416

consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere

Fatti

di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso

stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

A

questo proposito in DTF 115 V 416 l’allora TFA ha stabilito che se la rendita

d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di

rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il

tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce

sull’importo della rendita (consid. 3).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Allorquando

in discussione è il grado d’invalidità, la giurisprudenza non riconosce

l’interesse degno di protezione se la chiesta modifica del grado d’invalidità

non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato

(ad esempio la correzione del grado d’invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006

IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, ad Art. 59 N. 7).

In

una sentenza del 9 giugno 2006, pubblicata in SVR 2007 IV nr. 3, l’Alta Corte

ha negato l’effetto vincolante del grado di invalidità stabilito – in maniera

non precisa (“grobe Schätzung”) –dall’Ufficio AI per un istituto di

previdenza e di conseguenza l’interesse degno di protezione all’impugnazione

della decisione.

In

un'altra sentenza 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 il TF ha confermato la

decisione dell’Ufficio AI che ha ridotto il grado d’invalidità dal 30 al 27%

senza dare la possibilità all’assicurato di ritirare il ricorso. Secondo l’Alta

Corte non vi era violazione del divieto di reformatio in pejus anche se

questa riduzione avrebbe potuto avere ripercussioni negative sulle prestazioni

della previdenza professionale dell’assicurato.

Nella

sentenza 9C_1073/2009 del 25 marzo 2010 il TF ha ribadito che gli accertamenti

degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di

previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono

dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità.

In quel caso l’assicurato aveva censurato la motivazione dei primi giudici, i

quali avevano concluso che il tasso d’invalidità non avrebbe superato comunque

il grado del 34% anche con una deduzione massima del 20% dal reddito da invalido.

Il ricorrente sosteneva che questa motivazione non permetteva di precisare il

tasso d’invalidità esatto dal quale sarebbe poi dipesa la valutazione

dell’incapacità di guadagno nella previdenza professionale.

Il

TF nella sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011

ha negato la richiesta di accertamento del grado preciso d’invalidità nell'ottica

di una eventuale rendita della previdenza professionale sovraobbligatoria

rilevando quanto segue:

"

Da un lato perché per il calcolo

della media retrospettiva non è determinante il grado di invalidità esatto,

quanto piuttosto quello dell'incapacità lavorativa. Dall'altro perché gli

accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli

istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura

AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita

d'invalidità (cfr. a tal proposito DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; SVR 2007

IV n. 3 pag. 8 consid. 3 [I 808/05]). L'accertamento di un grado d'invalidità

che non raggiunge il limite di legge del 40% (art. 28 LAI) non esplica per

contro effetto vincolante perché in una simile evenienza gli organi dell'AI non

hanno (avuto) motivo di determinare esattamente il tasso d'invalidità (cfr.

pure sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo

2009 consid. 3.2 con riferimenti."

Infine,

con sentenza 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 al consid. 4 il TF ha rammentato:

"

4. Diverso è invece il

discorso per quanto concerne la richiesta di prestazioni a dipendenza

dell'affezione somatica, per la quale l'UAI ha riconosciuto una rendita intera

limitata nel tempo, e più precisamente dal 1° agosto 2009 (sei mesi dopo la

presentazione della domanda conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 marzo

2010 (tre mesi dopo l'accertato miglioramento).

4.1 Come si evince dagli art. 23, 24 cpv. 1 e

26 cpv. 1 LPP, fra primo (assicurazione per l'invalidità) e secondo pilastro

(previdenza professionale) esiste un forte legame funzionale. Questo legame

mira, da un lato, a garantire un coordinamento materiale esteso tra primo e

secondo pilastro e, dall'altro, a esentare quanto più possibile gli organi

della previdenza professionale dai dispendiosi accertamenti riguardanti le condizioni,

l'estensione e l'inizio del diritto alle prestazioni d'invalidità del secondo

pilastro (DTF 133 V 67 consid. 4.3.2 pag. 69; 132 V 1 consid. 3.2 pag. 4).

Tanto in materia di previdenza obbligatoria quanto in materia di previdenza più

estesa (se l'istituto di previdenza ha deciso per via di regolamento di

estendere la previdenza al di là delle esigenze minime di legge), la

valutazione dell'invalidità effettuata dagli organi dell'assicurazione per

l'invalidità assume, in assenza, come in concreto, di disposizione statutaria

contraria, forza vincolante per gli organi della previdenza professionale.

Sempre che tale valutazione non risulti manifestamente insostenibile e che

l'istituto di previdenza sia stato adeguatamente coinvolto nella procedura AI,

ciò significa in particolare che il diritto a una rendita d'invalidità LPP

(art. 23 LPP), la sua entità (art. 24 cpv. 1 LPP) e il suo inizio (art. 26 cpv.

1 LPP) si determinano per analogia alle disposizioni della LAI (DTF 134 V 64

consid. 4.1.2 pag. 70).

(…)

4.3 Richiamata la prassi esposta al

considerando 4.1, non vi è motivo per non riprendere la vincolante valutazione

dell'AI e per non riconoscere all'assicurato, almeno nel suo principio, una

rendita intera dal 1° agosto 2009 (cfr. art. 26 cpv. 1 LPP in relazione con

l'art. 29 cpv. 1 LAI; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2a ed. 2012,

pag. 337 n. 921) al 31 marzo 2010, oltre alle rendite per i due figli

X.________ e Y.________ (art. 25 LPP), per le conseguenze invalidanti di natura

somatica (...)”

2.4. In

ambito di assicurazione contro la disoccupazione l’art. 22 cpv. 1

LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per

cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento

corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione,

convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse

in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la

disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

Giusta

il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera

pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di

mantenimento nei confronti di figli;

b. beneficiano di un’indennità

giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non

riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di

invalidità del 40 per cento.

L'art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce che è considerato guadagno assicurato

il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente

riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di

lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per

inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato

(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite

minimo.

L'art. 40b OADI prevede che nel caso

di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una

menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o

immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità

lucrativa rimanente.

A questo proposito la SECO, in una

direttiva pubblicata in 015-Prassi LADI 2010/29-30 “Le persone disabili nel

sistema dell’AD” dell’ottobre 2010, ha stabilito che:

" (…)

3. Importo dell’indennità dopo la decisione

dell’AI

L’articolo 40b OADI stabilisce che, nel caso di assicurati che

subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro

capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è

determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. Per

"menomazione della capacità lucrativa" si intende l’invalidità

constatata dall‘Ufficio AI (cfr. sentenze del Tribunale federale del 18.7.2007

in causa P. [C 110/06] e dell‘1.2.2006 in causa S. [C 140/05]).

Il senso e lo scopo dell’articolo 40b OADI consistono nel limitare l’obbligo

dell’assicurazione contro la disoccupazione di versare le prestazioni a una

percentuale che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente della persona

assicurata per l’intera durata della sua disoccupazione.

Eventuali perdite di prestazioni dovute allo

stato di salute possono naturalmente ripercuotersi sul salario soltanto se non

si sono verificate immediatamente prima o addirittura durante la

disoccupazione. In altri termini: se una menomazione della capacità lucrativa

dovuta a motivi di salute si verifica immediatamente prima o durante la

disoccupazione, l’attuale capacità produttiva non corrisponde più a quella

esistente prima della disoccupazione, che rappresentava la base del salario.

Siccome però il salario ricevuto prima dell’inizio della disoccupazione

costituisce la base di calcolo del guadagno assicurato, in questi casi occorre

effettuare un adeguamento secondo l’articolo 40b OADI.

Si deve pertanto apportare una correzione

conformemente all’articolo 40b OADI se il guadagno assicurato si basa su un salario

che la persona assicurata, al momento della disoccupazione, non potrebbe più

ricevere a causa di un’invalidità verificatasi nel frattempo.

Immediatezza ai sensi dell’articolo 40b OADI esiste quindi se la menomazione della capacità

lucrativa dovuta a motivi di salute non si è (ancora) ripercossa sul salario,

che secondo l’articolo 23 capoverso 1 LADI congiuntamente all‘articolo 37 OADI

costituisce la base di calcolo del guadagno assicurato.

Questa correzione del guadagno assicurato deve

essere effettuata al momento della decisione dell’assicurazione-invalidità

(cfr. cifra marg. C29 Circ. ID), indipendentemente dal fatto che l’invalidità

constatata giustifichi o meno il versamento di una rendita (cfr. in merito le

sentenze del Tribunale federale C 256/06 e C 79/06 [= DTF 133 V 524]).

Inoltre è irrilevante il fatto di sapere se la

persona in questione interporrà ricorso contro la decisione

dell’assicurazione-invalidità; la correzione del guadagno assicurato deve

essere effettuata immediatamente dopo che è stata emanata la decisione

dell’AI.”

2.5. In

DTF 133 V 524 l’Alta Corte ha stabilito che contrariamente alla ratio legis

definita in maniera restrittiva nella sentenza DTF 132 V 357, l’art. 40b OADI

regola non soltanto il coordinamento delle prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione e dell’assicurazione invalidità, ma anche – in maniera più

generale – la delimitazione di competenza tra assicurazione disoccupazione ed

altri assicuratori in funzione della capacità lucrativa, ragione per cui una

correzione del guadagno assicurato ai sensi del disposto di ordinanza deve di

principio avere luogo anche in caso di invalidità non pensionabile.

Nel

caso giudicato dal TF, l’UAI aveva stabilito un grado d’invalidità, non

pensionabile, del 33%, preso in considerazione dalla Cassa di disoccupazione

nel calcolo del guadagno assicurato. L’Alta Corte ha rinviato l’incarto

all’amministrazione per stabilire se, dopo l’emissione della decisione da parte

dell’UAI, vi era stato un miglioramento dello stato di salute del ricorrente. Al consid. 6.1 il TF ha rilevato che “Es ist dem kantonalen

Gericht beizupflichten, dass es Konstellationen gibt, in welchen das Abstellen

auf den im IV-Verfahren ermittelten Invaliditätsgrad problematisch ist und zu

ungerechten Ergebnissen führen kann. Zu beachten ist unter den vorliegenden

Umständen insbesondere, dass der Versicherte im IV-Verfahren grundsätzlich kein

schutzwürdiges Interesse daran hatte, einen geringeren Invaliditätsgrad oder

überhaupt eine fehlende Invalidität geltend zu machen.“

Questo

concetto è stato ripreso sia in una sentenza 8C_569/2007 del 4 aprile 2008 al

consid. 6.4 che in una sentenza 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 al consid. 6.1.

Nel primo caso si trattava di un

assicurato che aveva inoltrato la domanda di prestazioni AI il 14 dicembre

2004, respinta con decisione del 29 gennaio 2007

a causa di un grado d’invalidità del 33%. Il 14 marzo 2006 aveva richiesto

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione affermando di essere

completamente abile al lavoro. Dopo aver versato indennità sulla base di un

guadagno assicurato di fr. 5'725, la Cassa disoccupazione dal febbraio 2007

ha ridotto l’importo del guadagno assicurato a fr. 3'836 (67% di fr. 5'725),

rinviando alla decisione dell’UAI. Il TF ha confermato l’agire della Cassa,

ribadendo che l’interessato non aveva alcun interesse, all’epoca, a contestare

il grado d’invalidità in ambito AI ed evidenziando che non vi fossero elementi

per ritenere il calcolo dell’UAI manifestamente errato (consid. 6.4: “Es ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass es

Konstellationen gibt, in welchen das Abstellen auf den im IV-Verfahren

ermittelten Invaliditätsgrad problematisch ist und zu ungerechten Ergebnissen

führen kann. Zu beachten ist unter den vorliegenden Umständen insbesondere,

dass der Versicherte im IV-Verfahren grundsätzlich kein schutzwürdiges

Interesse daran hatte, einen geringeren Invaliditätsgrad oder überhaupt eine

fehlende Invalidität geltend zu machen. Allerdings ergeben sich entgegen den

Einwänden in der Beschwerde keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der

Invaliditätsgrad von der Invalidenversicherung offensichtlich unrichtig

ermittelt worden ist. Der Invaliditätsgrad wurde in der Verfügung der IV-Stelle

vom 29. Januar 2007 auf Grund des Sachverhalts festgestellt, wie er sich bis

zum Zeitpunkt des Verfügungserlasses entwickelt hat. Die berichtigende

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 14. März 2007 und der Einspracheentscheid

vom 15. März 2007 betreffen die Zeit ab 1. Februar 2007. Eine vorfrageweise

Prüfung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Verfahren, ob sich die

Erwerbsfähigkeit des Versicherten seit der rentenablehnenden Verfügung der

IV-Stelle verbessert hat, erübrigt sich bei diesen Zeitverhältnissen“;

sottolineatura del redattore).

Nella

sentenza 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 il TF ha deciso il caso di un

assicurato che il 28 marzo 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI. Con

progetto di decisione del 23 aprile 2009 l’UAI ha negato la rendita a causa di

un grado d’invalidità del 20%. La cassa disoccupazione alla quale l’insorgente

si era rivolto l’8 luglio 2008, con decisione del 3 giugno 2009

ha ridotto del 20% con effetto dal 1° maggio 2009 il guadagno assicurato.

Anche in questa fattispecie l’Alta

Corte ha rammentato che l’insorgente non aveva un interesse, all’epoca, per

contestare il grado d’invalidità ed ha ritenuto anche in questo caso che non vi

fossero elementi per ritenere manifestamente errato il calcolo del grado

d’invalidità (“Es ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass es

Konstellationen gibt, in welchen das Abstellen auf den im IV-Verfahren

ermittelten Invaliditätsgrad problematisch ist und zu ungerechten Ergebnissen

führen kann. Zu beachten ist unter den

vorliegenden Umständen insbesondere, dass der Versicherte im IV-Verfahren

grundsätzlich kein schutzwürdiges Interesse daran hatte, einen geringeren

Invaliditätsgrad oder überhaupt eine fehlende Invalidität geltend zu machen. In

casu vermögen allerdings die Vorbringen des Beschwerdeführers den Schluss der

Vorinstanz, wonach keine konkreten Anhaltspunkte für eine offensichtlich

unrichtige Ermittlung des Invaliditätsgrades durch die IV-Stelle zu finden

seien, nicht in Zweifel zu ziehen“ e „Seine

Considerandi

Argumentation, auch ältere Arbeitslose oder solche Personen, welche vormals

durch Glück überdurchschnittlich gut verdient hätten, müssten bei einer

Neuanstellung oft erhebliche Lohneinbussen in Kauf nehmen, weshalb

konsequenterweise auch bei ihnen eine Kürzung der Taggelder erfolgen müsste,

ist nicht stichhaltig, denn die vorliegend zur Debatte stehende Anpassung des

versicherten Verdienstes im Sinne von Art. 40b AVIV ist lediglich bei

Versicherten vorgesehen, welche unmittelbar vor oder während der

Arbeitslosigkeit eine gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit

erleiden. Eine solche Einschränkung ergibt sich bei arbeitslosen Personen weder

allein aus ihrem fortgeschrittenen Alter noch aus dem Umstand, dass sie den bei

ihrem letzten Arbeitgeber erzielten, überdurchschnittlichen Verdienst

vielleicht bei einer neuen Anstellung nicht mehr erreichen können. Schliesslich

kann der Beschwerdeführer auch aus dem Hinweis, wonach insbesondere ungelernte,

schwer arbeitende Arbeitslose, welche eines Gesundheitsschadens wegen ihre

angestammte, körperlich schwere Tätigkeit nicht mehr verrichten könnten, aber

in einer physisch leichten, wechselbelastenden Verweistätigkeit voll einsetzbar

wären, durch die (möglichst frühzeitige) Anmeldung bei der

Invalidenversicherung nur verlieren würden, nichts zu seinen Gunsten ableiten.

Arbeitslose Personen müssen zur Schadenminderung grundsätzlich jede

Beschäftigung unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG). Erfahren die

Behörden der Arbeitslosenversicherung zufolge einer unterlassenen Anmeldung bei

der Invalidenversicherung erst später von einer anhaltenden Unzumutbarkeit

gewisser Beschäftigungen oder von einer (teilweisen) Erwerbsunfähigkeit infolge

gesundheitlicher Probleme, sind sie befugt und verpflichtet, im Rahmen einer

prozessualen Revision auf die bereits ausgerichtete Arbeitslosenentschädigung

zurückzukommen, den versicherten Verdienst rückwirkend zu berichtigen und zu

Unrecht ausgerichtete Taggelder zurückzufordern, sobald das Ausmass der

Erwerbsunfähigkeit feststeht (Art. 25 ATSG in Verbindung mit Art. 95 Abs. 1

sowie Abs. 1bis AVIG (BGE 133 V 530 E. 4 S. 533 mit Hinweis; vgl. auch BGE 133 V 524)“).

2.6

Nel caso di

specie, al ricorrente è stato riconosciuto un grado d’invalidità del 37.56%.

Nel

dispositivo della decisione impugnata l’Ufficio AI si è limitato a respingere

la richiesta di prestazioni, mentre il calcolo del grado d’invalidità figura

unicamente nella motivazione. Una riduzione del grado d’invalidità, nel preciso

caso di specie, non avrebbe pertanto alcuna influenza sul diritto a prestazioni

del ricorrente in ambito AI.

In

concreto, tuttavia, questo Tribunale ritiene che l’interessato ha, nel preciso

caso di specie, un interesse degno di protezione a contestare la decisione in

esame, la quale, come si vedrà meglio in seguito, vincola, di principio, la

Cassa disoccupazione.

Va

difatti rilevato che dagli atti emerge come l’assicurato, a partire dal 4

aprile 2020, sia al beneficio delle indennità di disoccupazione, con una

disponibilità lavorativa del 100% (cfr. conferma iscrizione nel sistema COLSTA

del 6 aprile 2020, doc. 151; vedi anche conteggi delle indennità, doc. 155 e

seg.).

A

fronte di questa circostanza, stabilire quale sia l’esatto grado di invalidità

dell’assicurato in ambito AI appare quantomai necessario, posto come il

medesimo abbia delle ripercussioni sul calcolo del guadagno assicurato

dell’assicurazione disoccupazione. Come visto sopra, infatti, a norma dell’art.

40b OADI, nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di

salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione

o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla

capacità lucrativa rimanente.

In

tali evenienze, il guadagno assicurato va adeguato e ricalcolato a partire dal

mese seguente l’emanazione della decisione formale dell’Ufficio AI (e non del

progetto di decisione, cfr. sentenza 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013), anche se

la medesima non è cresciuta in giudicato (cfr. sentenza 8C_918/2012 del 29

gennaio 2013).

Ora,

a tale proposito, va evidenziato che se l’insorgente, nella procedura di

fissazione del guadagno assicurato in ambito di assicurazione contro la

disoccupazione, intendesse contestare il grado d’invalidità posto a motivazione

della decisione emessa dall’Ufficio AI, la Cassa disoccupazione se ne scosterebbe

solo se il calcolo è manifestamente errato. Infatti nelle citate sentenze

8C_569/2007 del 4 aprile 2008 al consid. 6.4 e 8C_212/2010 del 31 maggio 2010

al consid. 6.1, il TF ha ritenuto che il grado d’invalidità determinato in

ambito AI non era “offensichtlich unrichtig” ed ha tutelato il principio

della deduzione dal guadagno assicurato della percentuale del grado

d’invalidità calcolato in ambito AI.

Ne

segue che il grado d’invalidità figurante nella decisione AI vincola la Cassa

disoccupazione, tranne laddove il medesimo si rivela manifestamente errato.

In

queste condizioni il ricorrente ha un interesse degno di protezione nel

contestare in ambito AI il calcolo del grado d’invalidità analogamente a quanto

già deciso dal TF in altre fattispecie.

Nella

già citata DTF 115 V 416 l’Alta Corte ha stabilito che se la rendita

d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di

rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il

tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce

sull’importo della rendita (consid. 3). Anche in ambito di LPP è riconosciuto,

a determinate condizioni, un interesse degno di protezione a contestare una

decisione dell’AI la cui modifica tocca unicamente le prestazioni percepite

nell’ambito del secondo pilastro. Se l’UAI ha accertato l’inizio

dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2007) per un periodo in cui la persona assicurata

era affiliata all’istituto di previdenza e se ciò vincola l’istituto,

quest’ultimo ha un interesse degno di protezione affinché venga esaminata la

correttezza dell’accertamento eseguito in ambito AI (cfr. U. Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG]., 2a edizione, 2010, pag.

495; cfr. anche B. Rubin, Assurance-chômage, 2a edizione 2006, pag. 317-318).

Ciò

vale a maggior ragione nel caso di specie, se si tien conto del fatto che la

Cassa disoccupazione, a differenza dell’istituto di previdenza professionale e

dell’assicuratore contro gli infortuni, non dispone degli strumenti necessari

per esaminare nel merito il grado d’invalidità dell’assicurato. Tant’è che se

la decisione dell’Ufficio AI non è manifestamente errata, la Cassa non si

scosta dal grado d’invalidità stabilito in ambito AI (cfr. sentenze 8C_569/2007

del 4 aprile 2008 al consid. 6.4 e 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 al consid.

6.1; cfr. anche le citate direttive della Seco).

Questo

Tribunale deve, pertanto, entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.7

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità

al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al

guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8

cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o

parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28.

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione;

e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.

29.

cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18.

anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù

dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito

del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei

redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò

non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata

sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313

consid. 3a).

Nella DTF 107 V

21.

consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità

non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di

una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal Tribunale federale con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.8

Nel

caso di specie, al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato,

l’Ufficio AI - dopo avere in un primo momento considerato opportuno predisporre

una valutazione pluridisciplinare, la cui messa in atto è in seguito stata

sospesa dietro precisa richiesta in tal senso da parte dell’interessato, vista

la sua ritrovata capacità lavorativa del 100% (cfr. supra consid. 1.2.) - ha

chiesto una valutazione al proprio SMR.

Dopo

avere richiesto un aggiornamento degli atti ai medici curanti, nel rapporto

finale SMR del 10 maggio 2021 il dr. __________ del SMR ha posto la diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “cardiopatia dilatativa con

disfunzione ventricolare destra severa. Diagnosi dicembre 2017 con FE 15%. Coronarografia

07.12.2017

stenosi rilevanti. MRI cardiaca 18.12.2017 FE 15%, fibrosi

miocardica da cardiopatia dilatativa. Ecocardiogramma transesofageo 09.02.2018

FE 25%” e, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quelle

di “pregresso disturbo dell’adattamento con reazione mista ansioso-depressiva;

diabete mellito II noto dal 2003, aggravato da inizio 2020 insulinodipendente;

distacco della retina 05.2020; adiposità II; ipertensione arteriosa;

dislipidemia; iperreattività bronchiale; calcolosi renale con stato dopo

calcolo renale destro trattato con ESVVL a __________ 2007; stato dopo laser

transcutaneo per calcolo renale sinistro con posa DJ 08.10.2019; iperplasia

prostatica poco sintomatica; tosse secca, probabilmente su Entresto”.

Quanto

alla capacità lavorativa, il dr. __________ del SMR ha considerato che

l’assicurato vada ritenuto totalmente inabile al lavoro a partire dal 13 maggio

2019.

in qualsiasi attività, mentre a partire dal 1° aprile 2020 egli sia

inabile al lavoro al 50% nella sua abituale professione e totalmente abile al

lavoro in attività adatte (cfr. doc. 87).

A

seguito di tale valutazione medica, l’Ufficio AI, dopo raffronto dei redditi

con riferimento allo svolgimento di attività adatte, ha negato all’interessato

il diritto ad una rendita, alla luce di un grado di invalidità del 37.56%.

L’assicurato,

già in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 14 giugno 2021,

ha contestato la valutazione medica del SMR, rilevando come il proprio stato di

salute sia notevolmente migliorato nel corso dell’ultimo anno, come pure

attestato dal medico curante dr. __________, motivo per il quale egli intende

riprendere la sua attività al 100%. Per tali ragioni, egli ha chiesto

all’amministrazione di rivedere la decisione con la quale è stato stabilito un

grado di invalidità del 37.56%, sottolineando di essere totalmente abile al

lavoro (doc. 90).

Con

decisione del 27 agosto 2021 l’Ufficio AI, considerando che le osservazioni

presentate dall’assicurato non abbiano apportato elementi atti a modificare

quanto precedentemente valutato, ha confermato il precedente progetto di

decisione, visto il grado di invalidità del 37.56% insufficiente per accordare

il diritto ad una rendita (doc. 91).

2.9

In

sede ricorsuale l’insorgente ha ribadito di essere totalmente abile al lavoro,

evidenziando come la decisione dell’amministrazione si basi su vecchi

certificati medici ormai superati. Per tali ragioni, egli ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della sua piena

capacità lavorativa.

A

sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha prodotto un certificato medico

del 13 settembre 2021 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nel

quale il medico curante, dopo avere elencato le diagnosi che affliggono

l’assicurato, ha rilevato:

"

(…)

Dall’inizio 2018 ho rivisto il paziente per parecchie

malattie: cardiologicamente per l’insufficienza cardiaca importante che è poi migliorata

sotto la cura impostata dal dr. med. __________. In seguito ha sviluppato una

sindrome depressiva importante con idee suicidali a maggio 2019. Con l’aiuto

del dr. med. __________ si è stabilizzato nell’arco di alcuni mesi. In seguito

ha dovuto essere trattato per dolori addominali importanti che si sono rivelati

a causa di calcoli renali con necessità di posa di J peg e ricovero per

asportazione dei calcoli. In seguito è stato seguito dalla nefrologa dr.ssa __________.

Dalla primavera 2020 ho dovuto indirizzare il paziente

dalla dr.ssa __________, endocrinologa per uno scompenso importante del diabete

mellito che è migliorato dopo l’introduzione della insulina combinata con le

altre terapie antidiabetiche orali.

La situazione di salute è migliorata in modo tale da

poter riprendere il lavoro al 100% dall’inizio 01.04.2020.

Durante il periodo Covid 19 ho proposto di prolungare

l’inabilità lavorativa al 100% fino che non sia vaccinato.

Il perito dell’assicurazione __________ ha rifiutato

questa proposta e lo ha dichiarato abile al lavoro al 100%.

A questo punto è da ritenere abile al lavoro al 100% a

partire dal 01.04.2020.” (Doc. A)

Chiamato

dall’Ufficio AI ad esprimersi riguardo alle contestazioni dell’insorgente, con

annotazione del 28 settembre 2021 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Alla luce del nuovo certificato

prodotto dal dr. __________ il 13.09.2021, dal profilo medico l’assicurato è da

considerare abile al lavoro al 100% dal 1° aprile 2020 sia nella sua abituale

professione di capo cantiere che in altre attività adeguate al suo stato di

salute.” (Doc. IV/1)

2.10

Chiamato

a pronunciarsi, alla luce dell’apprezzamento del dr. __________ del SMR esposto

nelle annotazioni del 28 settembre 2021 - il quale conferma integralmente

quanto sostenuto dall’insorgente in sede ricorsuale - il TCA non può che

concludere che RI 1 vada considerato totalmente abile al lavoro a partire dal

1° aprile 2020 sia nella sua abituale professione di capo cantiere, sia in

altre attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Di

conseguenza, questo Tribunale non può che accogliere le richieste ricorsuali

volte al riconoscimento della piena capacità lavorativa in qualsiasi attività a

partire dal 1° aprile 2020.

Pertanto,

la decisione impugnata va annullata e modificata nel senso che il diritto alle

prestazioni dell’AI è respinto poiché l’insorgente risulta completamente abile

al lavoro in qualsiasi attività, compresa quella esercitata precedentemente.

2.11

Giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Vista

la soccombenza dell’Ufficio AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che il diritto a

prestazioni dell’AI è respinto poiché l’insorgente è completamente abile al

lavoro in qualsiasi attività, compresa quella esercitata precedentemente, dal

1° aprile 2020.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti