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Decisione

32.2021.107

Rendita rifiutata in assenza di invalidità rilevante. Assicurato chiede reinserimento professionale che è pure stato negato. Decisione confermata

27 gennaio 2022Italiano30 min

non necessitasse una posizione statica prolungata, sia in piedi ma soprattutto inginocchiata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.107

FC

Lugano

27 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 24 agosto 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, nato nel 1984, di professione piastrellista, nel settembre 2020 ha

presentato una domanda di prestazioni per adulti, lamentando la rottura

degenerativa del menisco sinistro oltre a dolori ai tendini delle gambe e

artrosi (doc. AI pag. 22).

Eseguiti

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 24 agosto 2021,

confermativa di un progetto del 14 giugno precedente, l’Ufficio AI ha negato il

diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa unicamente nella

sua professione di piastrellista, mentre che dal profilo medico l’assicurato

era da considerare in grado di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa che

non necessitasse una posizione statica prolungata, sia in piedi ma soprattutto inginocchiata

e senza dover portare dei pesi eccessivi. È pure stata respinta la richiesta di

provvedimenti di riqualifica professionale, considerato come “l'analisi

del caso da parte del consulente Al ha portato a ritenere che lei può svolgere

una serie di attività generiche e leggere presenti sul libero mercato del

lavoro, senza necessità di riqualifica professionale, reperibili sia nel

settore Secondario sia nel Terziario”, ritenuto nondimeno che il consulente

AI rimaneva a disposizione, “qualora lei identificasse un datore di lavoro

in grado di garantirle l'assunzione dopo una formazione su misura massima di

3-6 mesi, per valutare un eventuale finanziamento di tale formazione, a

condizione che possa così incrementare la sua capacità di guadagno” (doc.

A).

1.2. Con

ricorso al TCA l'assicurato contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, chiedendo una

riqualifica professionale o un reinserimento professionale (doc. I).

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,

confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato e

anche le conclusioni tratte dal consulente professionale nel rapporto finale del

17 maggio 2021 (doc. VI).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni

dell’assicurazione invalidità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del

13 giugno 2003, consid. 4.1).

Va

infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:

"

L’assicurato ha diritto ad una

rendita se:

a.

la sua capacità al guadagno o la

sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente

esigibili;

b.

ha avuto un’incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole

interruzione; e

c.

al termine di questo anno è

invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che

le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito

delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della

procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono

state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale

per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag.

95).

Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Ricevuta

la domanda di prestazioni del settembre 2020, l’Ufficio AI ha

interpellato il curante dr. __________, generalista, il quale nel rapporto del 28

novembre 2020, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Gonalgia

bilaterale su meniscopatia degenerativa e sovraccarico articolare e

miotendineo”, ha dichiarato che date le problematiche ad entrambe le

ginocchia egli non poteva più esercitare la professione di piastrellista,

essendo pertanto necessaria una riqualifica professionale (doc. AI pag. 56). Il

curante ha allegato documentazione relativa a referti radiologici (RM del

ginocchio bilateralmente del 12 settembre 2019, doc. AI pag. 58) e un rapporto

relativo ad un consulto del 23 settembre 2019 presso il dr. __________,

chirurgo ortopedico, concludente per la presenza di “Gonalgia bilaterale su

meniscopatia degenerativa dei menischi mediali e sovraccarico funzionale e

articolare e miotendineo” (doc. AI pag. 60). Il 15 marzo 2021 il dr. __________,

interpellato dall’Ufficio AI, ha riferito di aver visitato l’assicurato nel

novembre 2019 per le affezioni lamentate ad entrambe le ginocchia, e che in

quell’occasione aveva osservato che, considerato come la professione di

piastrellista gli imponesse di dover restare spesso inginocchiato per un tempo

prolungato, causando dei dolori e rendendo qualche volta impossibile al

paziente di rimanere inginocchiato durante il lavoro, gli aveva consigliato di

chiedere all’AI la concessione di una riqualifica professionale. A suo avviso,

l’assicurato “sarebbe in grado di svolgere qualsiasi attività professionale

che non necessita una posizione statica prolungata, sia in piedi ma soprattutto

inginocchiato e senza dover portare dei pesi eccessivi” (doc. AI pag. 67). Egli

ha inoltre allegato copia di uno scritto inviato al dr. __________ il 4

novembre 2019 (doc. AI pag. 68).

Con

rapporto del 7 aprile 2021 il dr. __________ del SMR, confermate le diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “gonalgia bilaterale su

meniscopatia degenerativa, sovraccarico articolare e miotendineo”, e

osservato come a detta dei medici curanti l’attività di piastrellista non era

più idonea, ritenute quali limitazioni funzionali un carico massimo di 15 kg e

l’impossibilità di inginocchiarsi, ha concluso ammettendo dal 23 settembre 2019

un’abilità lavorativa completa in attività adeguate, ossia “qualsiasi

attività professionale che non necessita una posizione statica prolungata, sia

in piedi ma soprattutto inginocchiato e senza dover portare dei pesi eccessivi”

(doc. AI pag. 76).

L’amministrazione

ha quindi interpellato il consulente professionale, il quale il 17 maggio 2021

ha concluso che l’assicurato era in grado di svolgere una serie di attività

generiche e leggere presenti sul libero mercato del lavoro, senza necessità di

riqualifica professionale, reperibili sia nel settore Secondario sia nel

Terziario (doc. AI pag. 77; cfr. al consid. 2.7).

Con

la decisione del 24 agosto 2021 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a

prestazioni, motivando:

"

(…)

Esito degli accertamenti:

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli

atti in sede d'istruttoria, si evince che la sua professione di piastrellista,

che sta continuando a svolgere, non risulta idonea allo stato di salute. In questo senso sussiste una minaccia

d'invalidità.

Dal profilo medico lei è in grado di svolgere qualsiasi

altra attività professionale che non necessita una posizione statica

prolungata, sia in piedi ma soprattutto inginocchiata e senza dover portare dei pesi eccessivi.

La sua pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta

al vaglio del nostro Servizio in integrazione

professionale.

Evidenziamo come gli assicurati invalidi o minacciati

da un'invalidità hanno diritto ai provvedimenti

d'integrazione per quanto:

a) essi siano necessari e idonei per ripristinare,

conservare o migliorare la loro capacità al guadagno

o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e

b) le condizioni per il diritto ai diversi

provvedimenti siano adempiute.

L'analisi del caso da parte del consulente Al ha

portato a ritenere che lei può svolgere una serie di attività generiche e

leggere presenti sul libero mercato del lavoro, senza necessità di riqualifica

professionale, reperibili sia nel settore Secondario sia nel Terziario. A

titolo d'esempio e non esaustivo egli ha citato: operano generico con mansioni

principalmente di controllo; aiuto venditore di materiale leggero o senza

obbligo di spostamento pesi, tipo venditore

al banco oppure rappresentante; custode con mansioni unicamente di verifica; autista fattorino.

I presupposti per una riqualifica professionale non

sono stati ritenuti soddisfatti. Il consulente Al rimane tuttavia a

disposizione, qualora lei identificasse un datore di lavoro in grado di garantirle

l'assunzione dopo una formazione su misura massima di 3-6 mesi, per valutare un

eventuale finanziamento di tale formazione, a condizione che possa così

incrementare la sua capacità di guadagno.”

(doc. AI pag. 83)

Nel

ricorso l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione,

chiedendo una rivalutazione del caso e la concessione di un reinserimento

professionale adeguato o di una riqualifica professionale (doc. I).

2.6. Nel

caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo giudice

l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base di un attento esame della

documentazione agli atti, comprendente le prese di posizione dei medici curanti

e i rapporti relativi agli accertamenti radiologici eseguiti, che se l’assicurato,

a dipendenza delle problematiche alle ginocchia, non poteva più esercitare la

professione di piastrellista, egli poteva nondimeno dal profilo medico svolgere

qualsiasi altra attività professionale che non necessiti una posizione statica

prolungata, sia in piedi ma soprattutto inginocchiata e senza dover portare dei

pesi eccessivi.

Non

vi sono in effetti ragioni, per scostarsi dalle convincenti e approfondite

considerazioni dei medici curanti dr. __________ e dr. __________ e, quindi,

del dr. __________ del SMR, il quale, nel rapporto finale del 7 aprile 2021, dopo

accurata valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, ammessa le

diagnosi poste dai curanti di “gonalgia bilaterale su meniscopatia

degenerativa, sovraccarico articolare e miotendineo”, e osservato come a

detta dei medici curanti l’attività di piastrellista non era più idonea,

ritenute quali limitazioni funzionali un carico massimo di 15 kg e

Considerandi

l’impossibilità di inginocchiarsi, ha concluso ammettendo dal 23 settembre 2019

un’abilità lavorativa completa in attività adeguate, ossia “qualsiasi

attività professionale che non necessita una posizione statica prolungata, sia

in piedi ma soprattutto inginocchiato e senza dover portare dei pesi eccessivi”

(doc. AI pag. 76).

A

queste conclusioni, che appaiono ben motivate e formulate sulla base di un attento

esame del caso, questo giudice ritiene di doversi conformare, osservato altresì

che l’assicurato sostanzialmente nemmeno le contesta e in ogni modo non ha fornito

elementi nuovi che permettano di dipartirsi dalle stesse.

del resto l’insorgente ha prodotto documentazione attestante un danno alla

salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un

peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della

decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid.

3.1.1).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la valutazione del SMR del 7 aprile 2021 tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.4), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente presenta un’inabilità

lavorativa nella sua professione di piastrellista a motivo delle affezioni ad

entrambe le ginocchia, tuttavia da settembre 2019 egli deve nondimeno essere considerato

abile in misura completa in ogni attività che non necessiti una posizione

statica prolungata, sia in piedi ma soprattutto inginocchiato e senza dover

portare dei pesi eccessivi.

La

refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della

decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti. Al riguardo, va fatto

presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante

e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d).

2.7

In

realtà l’insorgente non contesta la mancata attribuzione di una rendita

di invalidità, ma postula la concessione di “un reinserimento professionale

adeguato o una riqualifica professionale” (I).

Ora,

circa i provvedimenti di reinserimento professionale, l’art. 17 LAI

prevede in particolare che:

“L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova

attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e

grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o

migliorata."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b; cfr. anche le cifre 4010 e 4013 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale, CPIP)

Nel caso di specie una

riqualifica professionale non entra innanzitutto in considerazione già solo per

il motivo che il grado d’invalidità dell’interessato è del 12% e, quindi, inferiore

al 20%.

Come in effetti ha

esposto correttamente nella risposta di causa l’Ufficio AI, per

determinare il grado di invalidità ha proceduto al raffronto dei redditi,

mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), procedendo al relativo calcolo

per quanto riguarda il 2019, momento in cui l’assicurato risultava, come detto,

abile al lavoro nella misura totale in attività idonee alle limitazioni

funzionali determinate dalle patologie alle ginocchia. In particolare quale reddito

da valido l’amministrazione ha computato l’importo di fr. 73'978 pari al

reddito ipoteticamente conseguibile nel 2019 nella precedente professione di

piastrellista, stabilito procedendo ai necessari adeguamenti sul reddito

dichiarato nel 2013 di fr. 71'361 (pari al reddito più alto conseguito nel

corso degli anni; doc. V/1 e doc. AI pag. 14). Quale reddito da invalido,

invece, l’amministrazione ha computato l’importo di fr. 64'943, determinato partendo dai fr. 68'361 statisticamente

conseguibili nel 2019 da personale maschile in attività semplici e

ripetitive, ritenute esigibili in base alle suesposte conclusioni medico-teoriche,

e operando un’ulteriore riduzione del 5% per tener conto della necessità di

svolgere unicamente attività leggere e per considerare anche altri fattori di

riduzione.

Confrontando

quindi il reddito da valido (fr. 73'978) al reddito ipotetico statistico da

invalido (fr. 64'943), si ottiene un grado d’invalidità del 12% ([73’978

– 64’943] x 100 : 73’978 = 12.21% arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121).

Tale

calcolo, rimasto incontestato, che applica correttamente la giurisprudenza del

Tribunale federale in materia di confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013) e, per quanto riguarda i

salari applicati ha fatto giustamente capo ai dati salariali statistici ufficiali

dichiarati applicabili dal Tribunale federale (riguardo all’applicabilità dei dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS

TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di

Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), così come il

conseguente grado di invalidità determinato dall’amministrazione nel 12%, vanno

pertanto confermati.

D’altro

canto, nella fattispecie, il consulente in integrazione professionale, nel

rapporto finale del 17 maggio 2021(doc. AI pag. 77), dopo aver elencato le

limitazioni funzionali che l’assicurato deve osservare (“carico massimo

senza limitazioni 15 kg, alternanza della postura al bisogno, non deve

inginocchiarsi”) e definita la prognosi “favorevole in attività adeguate”,

ha osservato che “considerando i limiti funzionali esposti sopra, si può

ritenere che l'A.to può svolgere mansioni unicamente leggere, come ad esempio:

operaio generico con mansioni principalmente di controllo, aiuto venditore di

materiale leggero o senza obbligo di spostamento pesi tipo venditore al banco

oppure rappresentante custode con mansioni unicamente di verifica. Autista

fattorino”, e pure che “se egli identificasse un datore di lavoro in

grado di garantirgli l'assunzione dopo una formazione "ad hoc"

massima di 3-6 mesi, resteremmo comunque a disposizione per un eventuale

finanziamento di tale formazione, a condizione che possa incrementare l’attuale

capacità di guadagno” (doc. AI pag. 78).

Al

riguardo va osservato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante,

già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto

a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo

la giurisprudenza, inoltre, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento

alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza

della domanda, difficoltà che viene coperta dall’assicurazione contro la

disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276

consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il

ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa

in attività professionali idonee.

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità

configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette

di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta

degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai

fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,

consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se

– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Detta

ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal

fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di

chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle

attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute

e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5

luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto

riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre

2011.

consid. 3.5).

Nel

caso in esame, nel succitato rapporto finale del 17 maggio 2021 (doc. AI pag. 77),

il consulente in integrazione ha indicato delle attività confacenti allo stato

di salute dell’assicurato.

Occorre inoltre ancora ricordare che le difficoltà del mercato

del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti,

secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per

valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;

RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Il

TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere

attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni

importanti.

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative

che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È

pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È

poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello delle due spalle; STF I 356/04 del 12 maggio 2005,

consid. 2.2 e 3.1).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TF ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

concreto questo Giudice ritiene che anche nel caso di specie all’assicurato può

essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni

semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale

specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto

di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente

nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi

sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai

leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per

esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura

(cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011).

Va

inoltre rilevato che, essendo l’insorgente nato nel 1984, da un punto di vista

oggettivo nulla osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché non ha

ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera

generalmente che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa

residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza

9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid.

4.3.2).

Ne

segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti

professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che

l’interessato gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non

richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche la

sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

Inoltre l’amministrazione

ha stabilito che qualora l’assicurato dovesse trovare un datore di lavoro

disposto a garantire l’assunzione dopo una formazione su misura massima di 3-6

mesi, il consulente professionale resterebbe a disposizione per valutare

un eventuale finanziamento di tale formazione, a condizione che possa così

incrementare la sua capacità di guadagno. Spetta dunque

all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare

l’amministrazione.

Visto

tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla

valutazione del consulente in integrazione professionale, effettuata peraltro

da una persona con esperienza in ambito integrativo.

In

questo senso va confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la

necessità di provvedimenti professionali.

2.8

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a giusta ragione che

l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

La

decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese giudiziarie per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti