32.2021.107
Rendita rifiutata in assenza di invalidità rilevante. Assicurato chiede reinserimento professionale che è pure stato negato. Decisione confermata
27 gennaio 2022Italiano30 min
non necessitasse una posizione statica prolungata, sia in piedi ma soprattutto inginocchiata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.107
FC
Lugano
27 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 24 agosto 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1984, di professione piastrellista, nel settembre 2020 ha
presentato una domanda di prestazioni per adulti, lamentando la rottura
degenerativa del menisco sinistro oltre a dolori ai tendini delle gambe e
artrosi (doc. AI pag. 22).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 24 agosto 2021,
confermativa di un progetto del 14 giugno precedente, l’Ufficio AI ha negato il
diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa unicamente nella
sua professione di piastrellista, mentre che dal profilo medico l’assicurato
era da considerare in grado di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa che
non necessitasse una posizione statica prolungata, sia in piedi ma soprattutto inginocchiata
e senza dover portare dei pesi eccessivi. È pure stata respinta la richiesta di
provvedimenti di riqualifica professionale, considerato come “l'analisi
del caso da parte del consulente Al ha portato a ritenere che lei può svolgere
una serie di attività generiche e leggere presenti sul libero mercato del
lavoro, senza necessità di riqualifica professionale, reperibili sia nel
settore Secondario sia nel Terziario”, ritenuto nondimeno che il consulente
AI rimaneva a disposizione, “qualora lei identificasse un datore di lavoro
in grado di garantirle l'assunzione dopo una formazione su misura massima di
3-6 mesi, per valutare un eventuale finanziamento di tale formazione, a
condizione che possa così incrementare la sua capacità di guadagno” (doc.
A).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurato contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, chiedendo una
riqualifica professionale o un reinserimento professionale (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,
confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato e
anche le conclusioni tratte dal consulente professionale nel rapporto finale del
17 maggio 2021 (doc. VI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del
13 giugno 2003, consid. 4.1).
Va
infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:
"
L’assicurato ha diritto ad una
rendita se:
a.
la sua capacità al guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente
esigibili;
b.
ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c.
al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che
le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del
23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito
delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono
state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale
per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag.
95).
Le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Ricevuta
la domanda di prestazioni del settembre 2020, l’Ufficio AI ha
interpellato il curante dr. __________, generalista, il quale nel rapporto del 28
novembre 2020, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Gonalgia
bilaterale su meniscopatia degenerativa e sovraccarico articolare e
miotendineo”, ha dichiarato che date le problematiche ad entrambe le
ginocchia egli non poteva più esercitare la professione di piastrellista,
essendo pertanto necessaria una riqualifica professionale (doc. AI pag. 56). Il
curante ha allegato documentazione relativa a referti radiologici (RM del
ginocchio bilateralmente del 12 settembre 2019, doc. AI pag. 58) e un rapporto
relativo ad un consulto del 23 settembre 2019 presso il dr. __________,
chirurgo ortopedico, concludente per la presenza di “Gonalgia bilaterale su
meniscopatia degenerativa dei menischi mediali e sovraccarico funzionale e
articolare e miotendineo” (doc. AI pag. 60). Il 15 marzo 2021 il dr. __________,
interpellato dall’Ufficio AI, ha riferito di aver visitato l’assicurato nel
novembre 2019 per le affezioni lamentate ad entrambe le ginocchia, e che in
quell’occasione aveva osservato che, considerato come la professione di
piastrellista gli imponesse di dover restare spesso inginocchiato per un tempo
prolungato, causando dei dolori e rendendo qualche volta impossibile al
paziente di rimanere inginocchiato durante il lavoro, gli aveva consigliato di
chiedere all’AI la concessione di una riqualifica professionale. A suo avviso,
l’assicurato “sarebbe in grado di svolgere qualsiasi attività professionale
che non necessita una posizione statica prolungata, sia in piedi ma soprattutto
inginocchiato e senza dover portare dei pesi eccessivi” (doc. AI pag. 67). Egli
ha inoltre allegato copia di uno scritto inviato al dr. __________ il 4
novembre 2019 (doc. AI pag. 68).
Con
rapporto del 7 aprile 2021 il dr. __________ del SMR, confermate le diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “gonalgia bilaterale su
meniscopatia degenerativa, sovraccarico articolare e miotendineo”, e
osservato come a detta dei medici curanti l’attività di piastrellista non era
più idonea, ritenute quali limitazioni funzionali un carico massimo di 15 kg e
l’impossibilità di inginocchiarsi, ha concluso ammettendo dal 23 settembre 2019
un’abilità lavorativa completa in attività adeguate, ossia “qualsiasi
attività professionale che non necessita una posizione statica prolungata, sia
in piedi ma soprattutto inginocchiato e senza dover portare dei pesi eccessivi”
(doc. AI pag. 76).
L’amministrazione
ha quindi interpellato il consulente professionale, il quale il 17 maggio 2021
ha concluso che l’assicurato era in grado di svolgere una serie di attività
generiche e leggere presenti sul libero mercato del lavoro, senza necessità di
riqualifica professionale, reperibili sia nel settore Secondario sia nel
Terziario (doc. AI pag. 77; cfr. al consid. 2.7).
Con
la decisione del 24 agosto 2021 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a
prestazioni, motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli
atti in sede d'istruttoria, si evince che la sua professione di piastrellista,
che sta continuando a svolgere, non risulta idonea allo stato di salute. In questo senso sussiste una minaccia
d'invalidità.
Dal profilo medico lei è in grado di svolgere qualsiasi
altra attività professionale che non necessita una posizione statica
prolungata, sia in piedi ma soprattutto inginocchiata e senza dover portare dei pesi eccessivi.
La sua pratica d'invalidità è stata pertanto sottoposta
al vaglio del nostro Servizio in integrazione
professionale.
Evidenziamo come gli assicurati invalidi o minacciati
da un'invalidità hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione per quanto:
a) essi siano necessari e idonei per ripristinare,
conservare o migliorare la loro capacità al guadagno
o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e
b) le condizioni per il diritto ai diversi
provvedimenti siano adempiute.
L'analisi del caso da parte del consulente Al ha
portato a ritenere che lei può svolgere una serie di attività generiche e
leggere presenti sul libero mercato del lavoro, senza necessità di riqualifica
professionale, reperibili sia nel settore Secondario sia nel Terziario. A
titolo d'esempio e non esaustivo egli ha citato: operano generico con mansioni
principalmente di controllo; aiuto venditore di materiale leggero o senza
obbligo di spostamento pesi, tipo venditore
al banco oppure rappresentante; custode con mansioni unicamente di verifica; autista fattorino.
I presupposti per una riqualifica professionale non
sono stati ritenuti soddisfatti. Il consulente Al rimane tuttavia a
disposizione, qualora lei identificasse un datore di lavoro in grado di garantirle
l'assunzione dopo una formazione su misura massima di 3-6 mesi, per valutare un
eventuale finanziamento di tale formazione, a condizione che possa così
incrementare la sua capacità di guadagno.”
(doc. AI pag. 83)
Nel
ricorso l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione,
chiedendo una rivalutazione del caso e la concessione di un reinserimento
professionale adeguato o di una riqualifica professionale (doc. I).
2.6. Nel
caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo giudice
l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base di un attento esame della
documentazione agli atti, comprendente le prese di posizione dei medici curanti
e i rapporti relativi agli accertamenti radiologici eseguiti, che se l’assicurato,
a dipendenza delle problematiche alle ginocchia, non poteva più esercitare la
professione di piastrellista, egli poteva nondimeno dal profilo medico svolgere
qualsiasi altra attività professionale che non necessiti una posizione statica
prolungata, sia in piedi ma soprattutto inginocchiata e senza dover portare dei
pesi eccessivi.
Non
vi sono in effetti ragioni, per scostarsi dalle convincenti e approfondite
considerazioni dei medici curanti dr. __________ e dr. __________ e, quindi,
del dr. __________ del SMR, il quale, nel rapporto finale del 7 aprile 2021, dopo
accurata valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, ammessa le
diagnosi poste dai curanti di “gonalgia bilaterale su meniscopatia
degenerativa, sovraccarico articolare e miotendineo”, e osservato come a
detta dei medici curanti l’attività di piastrellista non era più idonea,
ritenute quali limitazioni funzionali un carico massimo di 15 kg e
Considerandi
l’impossibilità di inginocchiarsi, ha concluso ammettendo dal 23 settembre 2019
un’abilità lavorativa completa in attività adeguate, ossia “qualsiasi
attività professionale che non necessita una posizione statica prolungata, sia
in piedi ma soprattutto inginocchiato e senza dover portare dei pesi eccessivi”
(doc. AI pag. 76).
A
queste conclusioni, che appaiono ben motivate e formulate sulla base di un attento
esame del caso, questo giudice ritiene di doversi conformare, osservato altresì
che l’assicurato sostanzialmente nemmeno le contesta e in ogni modo non ha fornito
elementi nuovi che permettano di dipartirsi dalle stesse.
Né
del resto l’insorgente ha prodotto documentazione attestante un danno alla
salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un
peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della
decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid.
3.1.1).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la valutazione del SMR del 7 aprile 2021 tutti i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.4), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute
(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se l’insorgente presenta un’inabilità
lavorativa nella sua professione di piastrellista a motivo delle affezioni ad
entrambe le ginocchia, tuttavia da settembre 2019 egli deve nondimeno essere considerato
abile in misura completa in ogni attività che non necessiti una posizione
statica prolungata, sia in piedi ma soprattutto inginocchiato e senza dover
portare dei pesi eccessivi.
La
refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della
decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti. Al riguardo, va fatto
presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante
e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d).
2.7
In
realtà l’insorgente non contesta la mancata attribuzione di una rendita
di invalidità, ma postula la concessione di “un reinserimento professionale
adeguato o una riqualifica professionale” (I).
Ora,
circa i provvedimenti di reinserimento professionale, l’art. 17 LAI
prevede in particolare che:
“L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova
attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e
grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o
migliorata."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b; cfr. anche le cifre 4010 e 4013 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale, CPIP)
Nel caso di specie una
riqualifica professionale non entra innanzitutto in considerazione già solo per
il motivo che il grado d’invalidità dell’interessato è del 12% e, quindi, inferiore
al 20%.
Come in effetti ha
esposto correttamente nella risposta di causa l’Ufficio AI, per
determinare il grado di invalidità ha proceduto al raffronto dei redditi,
mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), procedendo al relativo calcolo
per quanto riguarda il 2019, momento in cui l’assicurato risultava, come detto,
abile al lavoro nella misura totale in attività idonee alle limitazioni
funzionali determinate dalle patologie alle ginocchia. In particolare quale reddito
da valido l’amministrazione ha computato l’importo di fr. 73'978 pari al
reddito ipoteticamente conseguibile nel 2019 nella precedente professione di
piastrellista, stabilito procedendo ai necessari adeguamenti sul reddito
dichiarato nel 2013 di fr. 71'361 (pari al reddito più alto conseguito nel
corso degli anni; doc. V/1 e doc. AI pag. 14). Quale reddito da invalido,
invece, l’amministrazione ha computato l’importo di fr. 64'943, determinato partendo dai fr. 68'361 statisticamente
conseguibili nel 2019 da personale maschile in attività semplici e
ripetitive, ritenute esigibili in base alle suesposte conclusioni medico-teoriche,
e operando un’ulteriore riduzione del 5% per tener conto della necessità di
svolgere unicamente attività leggere e per considerare anche altri fattori di
riduzione.
Confrontando
quindi il reddito da valido (fr. 73'978) al reddito ipotetico statistico da
invalido (fr. 64'943), si ottiene un grado d’invalidità del 12% ([73’978
– 64’943] x 100 : 73’978 = 12.21% arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121).
Tale
calcolo, rimasto incontestato, che applica correttamente la giurisprudenza del
Tribunale federale in materia di confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza
riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013) e, per quanto riguarda i
salari applicati ha fatto giustamente capo ai dati salariali statistici ufficiali
dichiarati applicabili dal Tribunale federale (riguardo all’applicabilità dei dati
salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta
sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS
TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di
Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), così come il
conseguente grado di invalidità determinato dall’amministrazione nel 12%, vanno
pertanto confermati.
D’altro
canto, nella fattispecie, il consulente in integrazione professionale, nel
rapporto finale del 17 maggio 2021(doc. AI pag. 77), dopo aver elencato le
limitazioni funzionali che l’assicurato deve osservare (“carico massimo
senza limitazioni 15 kg, alternanza della postura al bisogno, non deve
inginocchiarsi”) e definita la prognosi “favorevole in attività adeguate”,
ha osservato che “considerando i limiti funzionali esposti sopra, si può
ritenere che l'A.to può svolgere mansioni unicamente leggere, come ad esempio:
operaio generico con mansioni principalmente di controllo, aiuto venditore di
materiale leggero o senza obbligo di spostamento pesi tipo venditore al banco
oppure rappresentante custode con mansioni unicamente di verifica. Autista
fattorino”, e pure che “se egli identificasse un datore di lavoro in
grado di garantirgli l'assunzione dopo una formazione "ad hoc"
massima di 3-6 mesi, resteremmo comunque a disposizione per un eventuale
finanziamento di tale formazione, a condizione che possa incrementare l’attuale
capacità di guadagno” (doc. AI pag. 78).
Al
riguardo va osservato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante,
già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto
a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.
3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26
marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo
la giurisprudenza, inoltre, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento
alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza
della domanda, difficoltà che viene coperta dall’assicurazione contro la
disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276
consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il
ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa
in attività professionali idonee.
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità
configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette
di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta
degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai
fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,
consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato
non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto
di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se
– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016
del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).
Detta
ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal
fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di
chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle
attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute
e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5
luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto
riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre
2011.
consid. 3.5).
Nel
caso in esame, nel succitato rapporto finale del 17 maggio 2021 (doc. AI pag. 77),
il consulente in integrazione ha indicato delle attività confacenti allo stato
di salute dell’assicurato.
Occorre inoltre ancora ricordare che le difficoltà del mercato
del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti,
secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per
valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;
RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è
reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la
quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Il
TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere
attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni
importanti.
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia
dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative
che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È
pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È
poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere
all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti
leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome
da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le
operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,
acromioplastica a livello delle due spalle; STF I 356/04 del 12 maggio 2005,
consid. 2.2 e 3.1).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TF ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
concreto questo Giudice ritiene che anche nel caso di specie all’assicurato può
essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni
semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale
specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto
di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente
nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi
sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai
leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per
esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura
(cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21
novembre 2011).
Va
inoltre rilevato che, essendo l’insorgente nato nel 1984, da un punto di vista
oggettivo nulla osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché non ha
ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera
generalmente che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa
residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza
9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid.
4.3.2).
Ne
segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti
professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che
l’interessato gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non
richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche la
sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).
Inoltre l’amministrazione
ha stabilito che qualora l’assicurato dovesse trovare un datore di lavoro
disposto a garantire l’assunzione dopo una formazione su misura massima di 3-6
mesi, il consulente professionale resterebbe a disposizione per valutare
un eventuale finanziamento di tale formazione, a condizione che possa così
incrementare la sua capacità di guadagno. Spetta dunque
all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare
l’amministrazione.
Visto
tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla
valutazione del consulente in integrazione professionale, effettuata peraltro
da una persona con esperienza in ambito integrativo.
In
questo senso va confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la
necessità di provvedimenti professionali.
2.8
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a giusta ragione che
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
La
decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in
vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese giudiziarie per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti