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Decisione

32.2021.11

Dopo revisione, l'UAI rende una decisione di riduzione della prestazione (da tre quarti di rendita a un quarto) considerato come l'assicurato, malgrado la diffida, non si era sottoposto alle dovute cure psichiatriche. TCA conferma (obbligo di collaborare)

1 aprile 2021Italiano42 min

psichiatrica, e dopo aver messo l’assicurato al beneficio di provvedimenti d’intervento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

32.2021.11

FC

Lugano

1° aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 21 dicembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1, nato nel 1972 e da ultimo impiegato quale autista rappresentante, nel mese

di febbraio 2018 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti.

Esperiti gli accertamenti del caso, comprensivi anche di una perizia

psichiatrica, e dopo aver messo l’assicurato al beneficio di provvedimenti d’intervento

tempestivo nella forma dell’”Acquisizione della resistenza di base”,

tramite un’ergoterapista, di riabilitazione socioprofessionale, di sostegno sul

posto di lavoro (doc. AI 30, 41, 42, 45), con decisione del 22 novembre 2019,

preceduta da un progetto del 21 agosto 2019, ammessa dal 3 maggio 2017

un’inabilità lavorativa dell’85% nella precedente attività e del 65% in

un’attività adeguata, con un conseguente grado d’invalidità del 65%, ha accolto

la richiesta accordando all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita dal

1. maggio 2018.

Nella

decisione, osservato che "(...) Lei è invitato a prendere contatto con

il suo medico curante ed è reso attento già sin d'ora sull'obbligo di mettere

in atto tutte le misure terapeutiche possibili evidenziate in ambito peritale,

in modo tale da migliorare il suo stato di salute e di riflesso la capacità

lavorativa. Le spese sanitarie che saranno originate da tali cure dovranno

essere poste a carico della Cassa malati nell’ambito della Lamal (...)" -,

l'ufficio Al ha diffidato l’assicurato a sottoporsi alle dovute e regolari

cure adducendo che "(...) Nel corso della prossima revisione d'ufficio,

l'amministrazione verificherà se sarà stato dato un seguito a quanto imposto,

pena le specifiche sanzioni" e, richiamate espressamente le

conseguenze di cui all'art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di mancata collaborazione,

lo ha reso espressamente attento circa le sanzioni previste nel caso in cui non

si fosse sottoposto alle cure richieste al fine di migliorare la sua capacità

lavorativa (doc. AI 67).

Tale

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Nell’ambito

della procedura di revisione intrapresa nell’agosto 2020 l’amministrazione ha preso

atto del rapporto medico del 28 agosto 2020 dello psichiatra curante dr. __________

e delle annotazioni del 21 ottobre 2020 del medico SMR. Ritenute quindi adempiute

le condizioni per l’applicazione dell’art. 21 cpv. 4 LPGA, con decisione del 21

dicembre 2020, preavvisata il 30 ottobre 2020, dopo aver constatato che

l’assicurato non aveva dato seguito alla diffida contenuta nella decisione del

22 novembre 2019, e ritenuto che dalla valutazione medica risultava che se egli

si fosse sottoposto alle dovute cure l’incapacità lavorativa si sarebbe potuta

ridurre del 20% in qualsiasi attività, entro un periodo di dieci mesi dalla

decisione stessa, l’Ufficio AI ha quindi considerato una capacità lavorativa

del 65% in attività adeguate dal 1. settembre 2020, con un conseguente grado di

invalidità del 45% (dopo confronto dei redditi da valido e da invalido), e ha

di conseguenza ridotto i tre quarti di rendita ad un quarto (doc. AI 85).

1.3. Con

ricorso del 22 gennaio 2021 RI 1, con argomentazioni di cui si dirà nel

prosieguo, ha contestato la decisione di riduzione della prestazione, postulando

in sostanza l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino del

diritto a tre quarti di rendita (I).

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, riferendosi all’allegata Annotazione del

SMR, ha chiesto di respingere il ricorso confermando le conclusioni del

provvedimento contestato (V).

1.5. Su

uno scritto del 24 febbraio 2021 con il quale il ricorrente si è riconfermato

nelle proprie allegazioni, contestando la riduzione della rendita (VII), si è

espresso nuovamente l’Ufficio AI in data 4 marzo 2021, confermandosi nelle

precedenti prese di posizione (doc. IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione a sapere se, nell’ambito della revisione

intrapresa nel mese di agosto 2020, a giusta ragione l’Ufficio AI ha ridotto i

tre quarti di rendita a un quarto, in seguito all’emanazione della diffida

contenuta nella decisione del 22 novembre 2019, e meglio poiché l’assicurato

non si sarebbe, malgrado la diffida ex art. 21 cpv. 4 LPGA, sottoposto alle

cure psichiatriche prescritte in ambito peritale.

Chiamato

a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale aveva accolto

parzialmente il ricorso inoltrato contro la decisione di sospensione e ridotto

la prestazione riconosciuta, da intera a mezza rendita, perché l’assicurato non

si era sottoposto al provvedimento (astinenza dal consumo di cannabis)

richiesto, il TF, nella STF 8C_865/2017 del 19 ottobre 2018 (resa nella

composizione di 5 giudici), ha precisato che oggetto della lite era la sanzione

pronunciata in base all’art. 21 cpv. 4 LPGA secondo l’art. 7b cpv. 3 LAI. L’Alta Corte ha, infatti, evidenziato che “(…) insofern und

namentlich mit Blick auf ihr Vorbringen, es sei ein korrekter

Einkommensvergleich durchzuführen, scheint die Beschwerdeführerin den Zweck der

streitbetroffenen Massnahme zu verkennen. Denn Anfechtungs- und

Streitgegenstand bildet nicht der Rentenanspruch an sich, mithin nicht die Bemessung

der anspruchsrelevanten Arbeitsunfähigkeit und ihrer erwerblichen Folgen, sei

es im Rahmen einer erstmaligen oder einer revisionsweisen Anspruchsprüfung,

sondern die Festlegung einer Sanktion in Anwendung von Art. 21 Abs. 4 ATSG,

nach Massgabe von Art. 7b Abs. 3 IVG. Diese hat - wie eingangs gezeigt -

aufgrund aller Fallumstände, insbesondere aber nach dem Ausmass des

Verschuldens der versicherten Person, zu erfolgen und sie hat vor allem auch

das Gebot der Verhältnismässigkeit, namentlich die Relation zur günstigen

Wirkung der streitbetroffenen Massnahme zu wahren. Mit anderen Worten darf eine

Sanktion nicht weiter gehen, als wenn die Schadenminderungspflicht befolgt

worden wäre. (…)” (STF 8C_865/2017, consid. 5.2.2, la sottolineatura è

del redattore).

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.4. L’art.

7 LAI regola gli obblighi dell’assicurato.

Secondo

il cpv. 1 l’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da

lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e

per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA).

Il

cpv. 2 stabilisce che l’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione

di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia

a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua

integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (mansioni

consuete). Si tratta in particolare di: a. provvedimenti di intervento

tempestivo (art. 7d); b. provvedimenti di reinserimento per preparare

all’integrazione professionale (art. 14a); c. provvedimenti

professionali (art. 15–18 e 18b); d. cure mediche conformemente

all’articolo 25 LAMal; e. provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di

una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.

Secondo

l’art. 7a LAI, che regola i provvedimenti ragionevolmente esigibili, è

considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve

all’integrazione dell’assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono

adatti allo stato di salute dell’assicurato.

L’art.

7b LAI regola le sanzioni.

Secondo

il cpv. 1 le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente

all’articolo 21 capoverso 4 LPGA se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi

di cui all’articolo 7 della presente legge o all’articolo 43 capoverso 2 LPGA.

Il

cpv. 2 stabilisce che in deroga all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, le

prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di

riflessione se l’assicurato: a. non si è annunciato immediatamente all’AI

nonostante un’ingiunzione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 3c

capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull’entità

dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità; b. non ha adempiuto l’obbligo di

notificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 LPGA; c. ha ottenuto o ha

tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità; d. non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo

abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.

Secondo

il cpv. 3 la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto

di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa

dell’assicurato.

Infine,

il cpv. 4 stabilisce che in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli

assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

2.5. L’art.

21 cpv. 4 LPGA prevede quanto segue:

" Le prestazioni possono essere temporaneamente o

definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una

sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato

termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto

gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un

provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che

promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova

possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."

Per quanto riguarda il

quesito di sapere se e quando un trattamento che promette un essenziale

miglioramento della capacità di guadagno di un assicurato sia esigibile o meno,

l’art. 21 cpv. 4 LPGA non ha sostanzialmente modificato quanto previsto in

precedenza (STFA U 348/04 del 12 ottobre 2006, consid. 2.3). Il TFA, in una

sentenza del 16 agosto 2006 (I 462/05), ha sviluppato la seguente

considerazione:

" (…)

3.

3.1 Entzieht oder widersetzt sich

eine versicherte Person einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung ins

Erwerbsleben, die eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine

neue Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb

das ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leistungen vorübergehend oder

dauernd gekürzt oder verweigert werden. Sie muss vorher schriftlich gemahnt und

auf die Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist eine angemessene Bedenkzeit

einzuräumen. Behandlungs- und Eingliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für

Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar (Art. 21 Abs. 4 ATSG).

3.2 Art. 21 Abs. 4 ATSG ist auch

im Bereich der Invalidenversicherung anwendbar (Art. 2 ATSG und Art. 1 Abs. 1

IVG). Er stimmt inhaltlich weitgehend mit der Regelung von alt Art. 10 Abs. 2

IVG und alt Art. 31 IVG (je in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002) überein.

Die hiezu ergangene Rechtsprechung ist somit zu beachten (vgl. Kieser,

ATSG-Kommentar, N 54 ff. zu Art. 21). Es betrifft dies insbesondere die

formellen Erfordernisse des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens im Bereich der

Invalidenversicherung (BGE 122 V 218; SVR 2005 IV Nr. 30 S. 113). Art. 7 Abs. 1

IVG in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung verweist bezüglich der Kürzung

und Verweigerung von Leistungen ausdrücklich auf Art. 21 Abs. 4 ATSG (vgl.

altrechtlich ZAK 1965 S. 507).

3.3 Was als zumutbar im Sinne von

Art. 21 Abs. 4 ATSG zu gelten hat, wird im Gesetz nicht näher umschrieben. Da

sich diesbezüglich mit dem neuen Recht nichts geändert hat (vgl. Kieser,

a.a.O., N 60 zu Art. 21), kann auf die zu Art. 31 Abs. 1 IVG ergangene Rechtsprechung

verwiesen werden. Danach sind bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer

Massnahme die gesamten objektiven und subjektiven Umstände des Einzelfalles zu

berücksichtigen. Namentlich bei medizinischen Massnahmen, die einen starken

Eingriff in die persönliche Integrität der versicherten Person darstellen

können, ist an die Zumutbarkeit kein strenger Massstab anzulegen (ZAK 1985 S.

326 Erw. 1). (…)"

(STFA I 462/05 del 16 agosto

2006, consid. 3)

L’Alta Corte, nella

STF I 824/06 del 13 marzo 2007 pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 7, chiamata a

pronunciarsi nel caso in cui un assicurato non si era sottoposto al trattamento

psichiatrico prospettatogli, in particolare, riguardo al successo del

trattamento, ha osservato:

" (…)

3.2 Eine Kürzung oder

Verweigerung der Leistung ist nach Art. 21 Abs. 4 ATSG im Weiteren davon

abhängig, dass die fragliche Massnahme eine wesentliche Verbesserung der

Erwerbsfähigkeit verspricht. Vorausgesetzt wird also, dass die medizinische

oder erwerbliche Vorkehr geeignet ist, eine erhebliche Minderung des

versicherten Schadens zu bewirken.

3.2.1 Die Frage, ob die

verweigerte Leistung zu einer Steigerung der Erwerbsfähigkeit beigetragen

hätte, wird zuweilen unter dem Aspekt der Zumutbarkeit (so in Art. 18 Abs. 2

MVG), jedenfalls aber als Problem des Kausalzusammenhangs zwischen der

Verweigerung und dem Ausbleiben der Zustandsverbesserung behandelt (vgl.

Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Zürich 1999, S. 160

ff.). Die Kausalität muss notwendigerweise prospektiv und damit hypothetisch

beurteilt werden (Meyer-Blaser, a.a.O., S. 84 Fn. 381 und S. 140 bei Fn. 587).

Es bedarf keines strikten Beweises, dass die verweigerte Massnahme tatsächlich

zum erwarteten Erfolg geführt hätte; es genügt, wenn die Vorkehr mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit erfolgreich gewesen wäre. Der erforderliche Grad an

Wahrscheinlichkeit ist wiederum unter Berücksichtigung der Schwere des mit der

Massnahme verbundenen Eingriffs in Persönlichkeitsrechte zu beurteilen (vgl.

oben E. 3.1.1): Bei therapeutischen Massnahmen, welche mit einem nur geringen

Eingriff verbunden sind, dürfen an die Wahrscheinlichkeit der zu erwartenden

Besserung keine hohen Anforderungen gestellt werden (Jürg Maeschi, Kommentar

zum MVG, Bern 2000, N 24 zu Art. 18). Ist der Eingriff erheblich, wird eine

höhere Wahrscheinlichkeit, aber nicht ein sicherer Erfolg verlangt. In diesem

Sinne schützte das Eidgenössische Versicherungsgericht eine

Leistungsverweigerung, nachdem die versicherte Person eine

wirbelsäulenorthopädische Operation mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von

70-80 % abgelehnt hatte (Urteil I 462/05 vom 16. August 2006).

3.2.2 Die Vorinstanz nimmt

gestützt auf die Berichte des Dr. I. an, die Beschwerdegegnerin habe davon

ausgehen dürfen, dass mit einer Psychopharmakotherapie (und weiteren

Behandlungsschritten) wieder eine Teilarbeitsfähigkeit hätte erlangt werden

können. Der Beschwerdeführer wendet ein, Dr. I. habe einen solchen Erfolg nur

als möglich bezeichnet.

Im Gutachten vom 19. November

2002 führt Dr. I.________ aus, er könne sich vorstellen, dass eine sorgfältig

austarierte Medikation eine wesentliche Verbesserung bewirken werde; mit einer

solchen Behandlung bestehe eine gewisse Chance, dass mindestens eine

Teilarbeitsfähigkeit von 50-60 % wiederhergestellt werden könne. Der im Sommer

2005 konsultierte Psychiater Dr. K.________ antwortete auf die Frage, ob eine

Psychotherapie die Arbeitsfähigkeit zu Beginn des Jahres 2003 wahrscheinlich

oder bloss möglicherweise verbessert hätte, die entsprechenden Möglichkeiten

seien rückwirkend nicht mehr (sicher) evaluierbar, jedoch: "Il est

vraisemblable que déjà à ce moment-là, la démarche n'était pas certaine. (...) Il est donc certain que la mesure

proposée était d'une efficacité possible et de nature à enrailler [recte:

enrayer] l'invalidation très menaçante chez ce patient" (Stellungnahme vom

18. Oktober 2005). Es ist somit

davon auszugehen, dass der Erfolg der vorgeschlagenen Massnahme - prospektiv

betrachtet - in der Tat nicht als gewiss, aber immerhin als möglich erscheinen

musste. Nach dem Gesagten genügt dies, da die Behandlung - wie dargelegt (E.

3.1) - ohne weiteres zumutbar war. (…)"

(STF I 824/06 del 13 marzo 2007, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza

federale, in virtù dell’obbligo generale di riduzione del danno, un assicurato

deve sottoporsi a un intervento che, secondo l’esperienza, non implica

difficoltà, non presenta un pericolo per la vita, comporterà con certezza o con

grande verosimiglianza la guarigione totale o un miglioramento importante dell’affezione

– conseguentemente un aumento notevole della capacità di guadagno – e infine

non provoca delle sofferenze eccessive. Determinanti al fine di decidere circa

l’esigibilità o meno di un trattamento sono le circostanze concrete, tenendo in

considerazione la persona implicata (STFA U 199/04 del 14 luglio 2005, consid.

3.3; RAMI 1995 U 213, pag. 68; RAMI 1996 U 244, pag. 144; DTF 105 V 176).

Per quanto concerne

l’aspetto soggettivo dell’esigibilità, nella succitata STFA U 199/04 del

14 luglio 2005, il TFA, relativamente a un caso in cui l’amministrazione aveva

negato ulteriori prestazioni a un assicurato vittima di una frattura traumatica

del radio, in quanto lo stesso, dopo essere già stato operato due volte, non si

era sottoposto a un intervento di riosteosintesi che, secondo i medici, avrebbe

condotto a un’ottimale guarigione e alla piena capacità lavorativa, ha deciso

che l’operazione era esigibile sia dal profilo oggettivo, che da quello

soggettivo. Secondo l’Alta Corte, la corrispondenza tra l’avvocato

dell’assicurato e l’assicuratore LAINF e gli esiti degli accertamenti

complementari si riferivano infatti piuttosto all’esigibilità oggettiva. Nulla

risultava invece a quel momento riguardo a un particolare timore, segnatamente

a uno stato di panico, che è stato fatto valere soltanto in seguito.

Il TF, con STF 8C_356/2007

del 25 febbraio 2008 pubblicata in DTF 134 V 189, nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni, ha affermato che l’assicuratore può

ridurre le proprie prestazioni se l’assicurato si rifiuta di sottoporsi ad un

trattamento medico ragionevolmente esigibile. Tuttavia, esso deve

precedentemente aver messo in mora per iscritto l’assicurato e averlo reso attento

sulle conseguenze del suo rifiuto (consid. 2). L’assicuratore può anche ridurre

le proprie prestazioni se l’assicurato, pur senza violare un’ingiunzione,

compromette il risultato del processo di guarigione con il suo comportamento.

Nella STF 8C_289/2018 del 15

marzo 2019 la nostra Massima Istanza ha ribadito che “(…) a norma dell'art.

21 cpv. 4 LPGA le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente

ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che

indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si

sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non

si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione

professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole

miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non

si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un

pericolo per la vita o per la salute. Al riguardo, non è necessario disporre di

una prova piena, bensì è sufficiente sulla base di circostanze concrete di

disporre di una certa probabilità che l'intervento potrebbe avvenire con

successo. Dipende in sostanza dalla messa in atto della corretta procedura di

avvertimento e di tempo di riflessione per sapere da quale momento si deve

concludere per un rifiuto dell'assicurato (sentenza 8C_865/2017 del 19 ottobre

2018 consid. 3.3 con riferimento). (…)” (STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019,

consid. 3.5).

Con sentenza 9C_155/2019 del

24 giugno 2019, il TF ha confermato la decisione (resa nell’ambito di una

procedura di revisione) con cui l’Ufficio AI aveva soppresso il diritto ad una

rendita all’assicurato che non si era sottoposto al trattamento psichiatrico

richiesto. L’Alta Corte – ritenuto

che all’insorgente, a cui era stata preannunciato il diritto ad una rendita e

indicato (richiamandosi all’obbligo di ridurre il danno) di sottoporsi a un

trattamento psichiatrico precisando che ciò sarebbe stato verificato

nell’ambito della prossima revisione e che la mancata collaborazione avrebbe

potuto portare alla sospensione o alla riduzione della prestazione (“(…)

Am 11. März 2013 teilte sie der Versicherten mit, dass

die Ausrichtung einer ganzen Rente vorgesehen sei, und forderte sie unter

Hinweis auf die Schadenminderungspflicht auf, sich einer mehrmonatigen

stationären und anschliessend tagesklinischen psychiatrischen Behandlung zu

unterziehen. Dies werde sie mit amtlicher Revision per 1. März 2014 überprüfen;

die fehlende Mitwirkung könne zur Einstellung oder Kürzung der Rente führen. (…)”)

– si è confermata nella propria

giurisprudenza adducendo:

" (…)

2.2.1. Entzieht oder

widersetzt sich eine versicherte Person einer zumutbaren Behandlung oder

Eingliederung ins Erwerbsleben, die eine wesentliche Verbesserung der

Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie

nicht aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die

Leistungen vorübergehend oder dauernd gekürzt oder verweigert werden. Sie muss

vorher schriftlich gemahnt und auf die Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist

eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen. Behandlungs- oder

Eingliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen,

sind nicht zumutbar (Art. 21 Abs. 4 ATSG).

Diese Bestimmung ist auch auf

die Invalidenversicherung anwendbar (Art. 1 IVG), wird aber im IVG wie folgt

ergänzt (zum Verhältnis der nachfolgenden Bestimmungen zu Art. 21 Abs. 4 ATSG

vgl. Urteil 8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Rz. 1 f. S. 81): Die

versicherte Person muss alles ihr Zumutbare unternehmen, um die Dauer und das

Ausmass der Arbeitsunfähigkeit (Art. 6 ATSG) zu verringern und den Eintritt

einer Invalidität (Art. 8 ATSG) zu verhindern (Art. 7 Abs. 1 IVG). Sie muss an

allen zumutbaren Massnahmen, die zur Erhaltung des bestehenden Arbeitsplatzes

oder zu ihrer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in einen dem Erwerbsleben

gleichgestellten Aufgabenbereich (Aufgabenbereich) dienen, aktiv teilnehmen.

Dies sind insbesondere medizinische Behandlungen nach Art. 25 KVG (Art. 7 Abs.

Considerandi

2.

lit. b IVG). Als zumutbar gilt jede Massnahme, die der Eingliederung der

versicherten Person dient; ausgenommen sind Massnahmen, die ihrem

Gesundheitszustand nicht angemessen sind (Art. 7a IVG). Die Leistungen können

nach Art. 21 Abs. 4 ATSG gekürzt oder verweigert werden, wenn die versicherte

Person insbesondere den Pflichten nach Art. 7 IVG nicht nachgekommen ist (Art.

7b Abs. 1 IVG). Beim Entscheid über die Kürzung oder Verweigerung von

Leistungen sind alle Umstände des einzelnen Falles, insbesondere das Ausmass

des Verschuldens der versicherten Person, zu berücksichtigen (Art. 7b Abs. 3

IVG).

2.2.2

Die Anforderungen an

die Schadenminderungspflicht im Sinne von Art. 21 Abs. 4 ATSG sind streng, wo

eine erhöhte Inanspruchnahme der Invalidenversicherung in Frage steht,

namentlich wenn der Verzicht auf schadenmindernde Vorkehren Rentenleistungen

auslöst (SVR 2007 IV Nr. 34 S. 120, I 744/06 E. 3.1 mit Hinweisen; Urteil

8C_128/2015 vom 25. Juni 2015 E. 1.2) resp. perpetuiert. Nach Art. 7a IVG gilt

als Ausfluss einer verstärkten Schadenminderungspflicht und Ausdruck des

Prinzips "Eingliederung statt Rente" der Grundsatz der Zumutbarkeit

jeder Massnahme, die der Eingliederung ins Erwerbsleben oder in einen

Aufgabenbereich dient (BGE 145 V 2 E. 4.2.3 S. 9; Urteile 8C_741/2018 vom 22.

Mai 2019 E. 3.3; 8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2). Die Beweislast für die

Unzumutbarkeit einer Massnahme im Sinne von Art. 7 Abs. 2 IVG liegt somit bei

der versicherten Person (Urteil 8C_741/2018 vom 22. Mai 2019 E. 3.3). Nach dem

Verhältnismässigkeitsprinzip müssen das Mass der Sanktion (Leistungskürzung

oder -verweigerung) und der voraussichtliche Eingliederungserfolg (Verbesserung

oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit) einander entsprechen. Die versicherte

Person ist grundsätzlich so zu stellen, wie wenn sie ihre

Schadenminderungspflicht wahrgenommen hätte (Urteil 8C_830/2012 vom 13. März

2013.

E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. auch Art. 61 UVV [SR 832.202]). Für die Frage

nach dem mutmasslichen Eingliederungserfolg bedarf es keines strikten Beweises,

sondern es genügt eine - je nach den Umständen zu konkretisierende - gewisse

Wahrscheinlichkeit, dass die Vorkehr, der sich die versicherte Person

widersetzt oder entzogen hat, erfolgreich gewesen wäre (SVR 2019 IV Nr. 16 S.

48, 8C_865/2017 E. 3.3). (…)"

(STF 9C_155/2019 del 24 giugno 2019, consid.2.2.1 e 2.2.2).

2.6

Nel

caso concreto, nell’ambito dell’evasione della domanda di prestazioni del

febbraio 2018, esaminata la certificazione dello psichiatra curante dr. __________

(per il quale l’assicurato, portatore di “disturbo misto ansioso depressivo,

ICD-10 F 41.2 e Sindrome depressiva ricorrente ICD-10 F 33”, era da

considerare inabile in misura completa dal maggio 2017; doc. AI 52), l’Ufficio

AI, su indicazione del medico SMR dr. __________ (doc. AI 55), ha fatto

esperire una perizia psichiatrica a cura del __________. Il dr. __________,

specialista FMH in psichiatria, nella perizia del 14 giugno 2019, analizzata

accuratamente la documentazione agli atti, effettuato un esame clinico e preso

contatto con lo psichiatra curante, posta la diagnosi con ripercussioni sulla

capacità di lavoro di “Episodio depressivo di grado grave senza sintomi

psicotici (F32.2)”, dopo aver ripercorso la storia clinica dell’assicurato,

si è così espresso sulle precedenti terapie:

"

A mio avviso, e questo è stato

discusso col curante che pare concordare, nonostante si comprenda anche per

ragioni culturali una certa resistenza a modifiche della farmacoterapia, un

potenziamento dell'antidepressivo con raggiunta di un neurolettico atipico

(amisulpiride, quetiapina), ancora non tentati, condurrebbero verosimilmente ad

un significativo miglioramento del quadro cinico e con esso della GL nella

misura di un 20% nell'arco di 8-10 mesi. Tale potenziamento risulta inoltre

esigibile, visto che non vi sono controindicazioni mediche all'uso di tale

categoria di farmaci.” (doc. AI 59 p. 13)

Effettuata

un’accurata valutazione delle capacità e delle risorse secondo schema Mini

ICF-APP, dopo aver concluso che “la mansione da sempre ricoperta di

rappresentante, che necessità di loquacità, capacità relazionale, frequenti

spostamenti anche per lunghe distanze, assertività e flessibilità, appare decisamente

molto compromessa. Anche un'altra attività, stando al quadro clinico attuale, parrebbe

essere significativamente compromessa benché in misura inferiore, soprattutto

se svolta in ambiente privo di pressioni (gerarchiche e competitive) piccolo,

comprensivo e tollerante nei confronti di pause che l’assicurato potrebbe

richiedere nei momenti di maggior angoscia”, ai quesiti peritali ha

risposto nel senso che nell’attività abituale di rappresentante di commercio era

da considerare inabile all’85% da maggio 2017, mentre che in un'attività

adeguata, da svolgersi “in un ambiente non particolarmente competitivo o conflittuale,

senza picchi di lavoro e in una struttura piccola e non troppo gerarchizzata”,

la capacità sarebbe potuta essere “significativamente superiore nella misura

di un 35% (diminuzione del tempo e del rendimento)”. Richiesto circa i

provvedimenti sanitari e le terapie con ripercussione sulla capacità lavorativa

attuabili, il perito si è così espresso:

"

8.4

Provvedimenti sanitari e

terapie con ripercussione sulla CL

Ritengo possibile migliorare ancora in misura rilevante

la CL mediante l'attuazione di provvedimenti sanitari, in particolare con il

potenziamento attraverso un neurolettico atipico che potrebbe portare

verosimilmente ad un miglioramento clinico e valetudinario nella misura di un 20%

in ogni attività nei prossimi 8-10 mesi. Provvedimenti professionali, che

attualmente

avrebbero alta probabilità di fallire, potranno essere

tenuti ancora in considerazione al momento del miglioramento clinico

prognosticato.” (doc. AI 59 p. 15)

Nel

rapporto SMR del 1. luglio 2019, il dr. __________, ha condiviso le conclusioni

peritali, sottolineando che in base alla perizia erano applicabili “terapie che

migliorerebbero o manterrebbero verosimilmente la capacità lavorativa” ai

sensi dell’art. 7 LAI, ritenuto che tramite il trattamento farmacologico i

periti pronosticavano un recupero del 20% della capacità lavorativa in ogni

attività e la possibilità di mettere in atto misure SIP (doc. AI 58).

Alla

luce di queste conclusioni, con progetto del 21 agosto 2019 e, quindi,

decisione del 22 novembre 2019, l’Ufficio AI, ammessa dal maggio 2017 un’inabilità

lavorativa dell’85% nell’attività abituale e del 65% in un’attività adeguata,

stabilito un conseguente grado di invalidità del 65%, ha attribuito all’assicurato

tre quarti di rendita dal 1. maggio 2018 (ovvero trascorso l’anno di attesa

giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Tanto

nella medesima decisione, quanto nel preavviso del 21 agosto 2019, nel

paragrafo finale intitolato, in grassetto, “Importante”, l’Ufficio AI ha

diffidato l’assicurato a sottoporsi alle dovute e regolari cure psichiatriche adducendo

che “(…) Lei è invitato a prendere contatto con il suo medico curante

ed è reso attento già sin d'ora sull'obbligo di mettere in atto tutte le misure

terapeutiche possibili evidenziate in ambito peritale, in modo tale da

migliorare il suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa. Le

spese sanitarie che saranno originate da tali cure dovranno essere poste a

carico della Cassa malati nell’ambito della Lama. (...)" -, e ha pure

precisato che "(...) Nel corso della prossima revisione d'ufficio,

l'amministrazione verificherà se sarà stato dato un seguito a quanto imposto,

pena le specifiche sanzioni". Richiamate espressamente e per esteso le

conseguenze di cui all'art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di mancata collaborazione, nella

medesima decisione l’amministrazione ha altresì reso espressamente attento l’assicurato

circa le sanzioni previste nel caso in cui non si fosse sottoposto alle cure

richieste al fine di migliorare la sua capacità lavorativa (doc. AI 67).

Questa

decisione è rimasta incontestata.

Dopo

aver richiesto il relativo consenso scritto all’assicurato (doc. AI 65), una

copia della perizia psichiatrica è quindi stata inviata al dr. __________ in

data 4 settembre 2019 (doc. AI 66).

2.7

L’Ufficio

AI, nell’ambito della revisione intrapresa nell’agosto 2020, dopo aver

interpellato l’assicurato (il quale ha dichiarato che il suo stato di salute

era rimasto invariato, doc. AI 75), ha acquisito il rapporto del 28 agosto 2020

del dr. __________, il quale, confermate le diagnosi di “Disturbo misto

ansioso depressivo ICD 10 F41.2 e sindrome depressiva ricorrente ICD10 F33”,

e confermata la conclusione di inabilità lavorativa del 65% in attività

adeguate, circa l’evoluzione e la situazione medica attuale ha ritenuto la

situazione stazionaria, e precisato che “(…) Non è stato possibile modificare

la terapia farmacologica per le resistenze e paure del paziente” (doc. AI 76).

Il medico

SMR, esprimendosi al riguardo, nell’Annotazione del 21 ottobre 2020, ha

osservato che i periti psichiatri avevano “determinato le modifiche alla

terapia farmacologica esigibili e avevano stimato come da tali modifiche

sarebbe derivato un recupero della CL dell'assicurato del 20% in ogni attività

lucrativa. In conseguenza di ciò, l'IL dell'assicurato deve essere ritenuta

ridotta del 20% in ogni attività lucrativa a partire da 10 mesi dalla decisione

Al (22.11.2019)" (doc. AI 78).

L’amministrazione,

con progetto di decisione del 30 ottobre 2020, ritenute adempiute le condizioni

per l'applicazione dell'art. 21 cpv. 4 LPGA, ha pertanto proposto la riduzione

dei tre quarti di rendita ad un quarto di rendita. Con uno scritto del 10

novembre 2020 il dr. __________ ha dichiarato di non concordare con la

riduzione della rendita, certificando che l’assicurato era in cura presso il __________

di __________ dal maggio 2017, effettuando regolari visite psichiatriche di controllo

ed assumendo la terapia farmacologica. In relazione alla possibilità di

modificare la terapia farmacologica, ha precisato che “vi sono paure e

resistenze intese in senso psicodinamico come difficoltà al cambiamento e non

come rifiuto volontario alla modifica delia terapia. In generale persiste una

sintomatologia ansiosodepressiva invalidante con episodi di ansia acuta ed

ansia anticipatoria rispetto a iniziative in autonomia” (doc. AI 82).

Su tale

certificazione si è espresso il medico SMR nell’annotazione del 15 dicembre

2020, nel senso che “le paure e resistenze dell'assicurato non appaiono

costituire un motivo valido per ritenere inapplicabile la diffida, in quanto

facenti parte del quadro sintomatologico valutato dai periti” (doc. AI 84;

cfr. in esteso al consid. 2.8).

Di

conseguenza, con decisione 21 dicembre 2020, l’Ufficio AI ha confermato il

progetto come segue:

"

(…)

Decidiamo pertanto:

l tre quarti di rendita di invalidità versati finora

vengono ridotti ad un quarto di rendita, con grado Al del 45 %.

La riduzione della prestazione decorre dal primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2,

lett. a dell’Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità).

A un ricorso contro questa decisione verrà negato

l'effetto sospensivo (art. 66 della Legge federale sull'assicurazione per

l'invalidità (LAI) e art. 97 delta Legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e i superstiti (LAVS)).

Esito degli accertamenti:

Tramite decisione del 22.11.2019 è stato posto al

benefìcio di tre quarti di rendita di invalidità con grado Al del 65 %, a

decorrere dal 01.05.2018.

Nella stessa decisione, lei era stato diffidato a

sottoporsi alle dovute cure terapeutiche al fine di migliorare il suo stato di

salute e di conseguenza la sua capacità lavorativa. Era stato altresì reso

attento sulle conseguenze qualora non avesse rispettato l'obbligo di ridurre il

danno alla salute (art. 21 cpv. 4 LPGA).

In ambito dell'attuale revisione d'ufficio, avviata ad

agosto 2020, abbiamo constatato che tale diffida non è stata seguita.

Dalla valutazione medica, risulta che se lei si fosse

invece sottoposto alle dovute cure, l'incapacità lavorativa si sarebbe potuta

ridurre del 20 % in qualsiasi attività, entro un periodo di dieci mesi dalla

decisione Al.

Pertanto, consideriamo le seguenti incapacità

lavorative a decorrere dal 01.09.2020:

Attività abituale

65% dal 01.09.2020

Attività adeguate allo stato di salute

45.

% dal 01.09.2020

Procediamo dunque a ricalcolare la perdita di guadagno

come se lei si fosse sottoposto alle dovute cure e avesse raggiunto la

prospettata capacità lavorativa.

Reddito da valido

Al fine di stabilire il reddito che lei potrebbe conseguire

in assenza del danno alla salute, facciamo riferimento alle tabelle statistiche

RSS (valore mediano, attività semplici e ripetitive, uomo, anno 2019). Il

reddito annuo ammonterebbe a CHF 68'361.00 per l'anno 2019.

Sulla base della valutazione medica quantifichiamo il

reddito da invalido esigibile, basato sulle attività adeguate all'attuale stato

di salute e calcolato secondo i redditi espressi dall'ufficio federale di

statistica.

Reddito da invalido

In attività adeguate:

La giurisprudenza imposta dal Tribunale federale indica

che sono esclusivamente applicabili i dati salariali nazionali della tabella

TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall'Ufficio federale

di statistica (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5

settembre 2006 nella causa P., l 222/04).

Inoltre tali redditi possono subire una riduzione

massima del 25%. Ciò al fine di considerare quei fattori suscettibili di

influenzare il guadagno che rassicurato potrebbe percepire. Ad esempio: le

limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado

di occupazione (cfr. DTF 126 V 75),

Utilizzando i dati della citata tabella, lei potrebbe

conseguire uno stipendio annuo di CHF 68'361.00 (attività semplici e

ripetitive, valore mediano).

Partendo dal summenzionato reddito, diminuito del 45 %

riguardo all'incapacità lavorativa, risulta un reddito di CHF 37'599.00.

Nuova perdita di guadagno:

Confronto dei redditi:

Reddito da valido CHF68'361.00

Reddito da invalido CHF 37'599.00

Perdita di guadagno CHF 30762.00

Grado d'invalidità 45%

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di

reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e

lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti

reintegrativi con lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.

Osservazioni al progetto di decisione del 30 ottobre

2020.

Il nostro ufficio ha preso visione del certificato

medico del 10 novembre 2020 inoltrato dal Dr. med. __________. Tale

documentazione illustra un quadro sintomatologico sovrapponibile a quello

presente al momento della diffida e quanto indicato non costituisce un motivo

valido per ritenere inapplicabile la diffida.

Confermiamo pertanto la riduzione della rendita di invalidità.“

(doc. AI 85)

2.8

Da

quanto precede risulta innanzitutto che effettivamente l’assicurato non si è

sottoposto alle cure psichiatriche indicate dal perito psichiatra del __________

nel referto del 14 giugno 2019 (doc. AI 59) e richieste dall’amministrazione

allo scopo di migliorarne lo stato di salute e, quindi, la capacità lavorativa.

In

particolare nella perizia del __________ del 14 giugno 2019 il perito dr. __________,

dopo aver preso contatto anche con il dr. __________, il quale aveva concordato

con tale procedere, aveva espressamente precisato che il potenziamento del

trattamento farmacologico, segnatamente antidepressivo, con l'introduzione di

un antipsicotico atipico, e meglio un neurolettico atipico (amisulpiride, quetiapina),

medicamenti che ancora non erano stati somministrati, avrebbe verosimilmente

condotto ad un significativo miglioramento del quadro cinico e con esso della

capacità lavorativa nella misura di un 20% nell'arco di 8-10 mesi.

Ora,

nell’ambito della revisione intrapresa nell’agosto 2020, il dr. __________,

psichiatra curante, nel rapporto medico del 28 agosto 2020, ha dichiarato che

la situazione era stazionaria, con “persistenza di sintomatologia

ansioso-depressiva invalidante con episodi di ansia acuta ed ansia anticipatoria

rispetto ad iniziative in autonomia” e ha indicato che non la terapia

farmacologica non era stata modificata a causa delle “resistenze e paure del

paziente” (doc. AI 76).

Il

cambiamento del trattamento farmacologico antidepressivo, con l'introduzione di

un neurolettico atipico (amisulpiride, quetiapina), auspicato dal perito del __________

nella citata perizia del 14 giugno 2019 - e benché la stessa perizia fosse

stata inviata in visione anche al dr. __________ il 4 settembre 2019 (doc. AI

66) - non è quindi stato approntato.

E

questo nonostante il fatto che nella decisione del 22 novembre 2019 – in

cui era stato indicato, al capoverso preceduto dal titolo in grossetto “Importante”,

che “(…) Lei è invitato a prendere contatto con il suo medico curante ed è

reso attento già sin d’ora sull’obbligo di mettere in atto tutte le misure

terapeutiche possibili evidenziate in ambito peritale [ndr.: si riferisce

alla perizia del 14 giugno 2019 del __________ sub doc. AI 59] in modo tale

da migliorare il suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa (…)” –

fosse stato precisato che “(…) nel corso della prossima revisione d’ufficio,

l’amministrazione verificherà se sarà stato dato un seguito a quanto imposto,

pena le specifiche sanzioni (…)” (doc. AI 67) e, richiamato il contenuto

del principio dell’obbligo di ridurre il danno giusta l’art. 1048 CIGI e espressamente

e per esteso le conseguenze di cui all’art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di mancata

collaborazione, l’assicurato fosse stato reso espressamente attento sulle sanzioni

previste nel caso in cui non si fosse sottoposto alle cure psichiatriche

richieste al fine di migliorare la sua capacità lavorativa.

Con

il ricorso l’insorgente giustifica il mancato potenziamento delle cure

farmacologiche psichiatriche adducendo una serie di argomentazioni che si

avverano tuttavia, come verrà esposto nel prosieguo, inammissibili.

Egli

afferma in particolare di seguire regolarmente la terapia prescrittagli, ma di

essere contrario all’assunzione del primo farmaco (paroxetina) che gli era inizialmente

già stato prescritto poiché lo stesso gli avrebbe provocato degli effetti

collaterali negativi, e in particolare facendogli venir voglia di “buttarmi

dal balcone”. Egli avrebbe quindi paura di cambiare farmaci nel timore che

gli tornassero “cose brutte per la testa”. Afferma inoltre che nessuno

gli avrebbe detto che se non avesse cambiato i medicamenti avrebbe avuto una

riduzione della rendita. Del resto, “il dr. __________ ha fatto giusto che

non mi ha cambiato il farmaco, mi ha visto troppo impaurito e terrorizzato dopo

l’esperienza negativa che avevo avuto con il primo farmaco” (doc. I e VII).

Il

ricorrente si basa innanzitutto sull’allegato scritto del 10 novembre 2020, già

prodotto in occasione delle osservazioni al progetto di decisione del 30

ottobre 2020, nel quale il dr. __________ ha indicato che “in relazione alla

possibilità di modificare la terapia farmacologica vi sono paure e resistenze

intese in senso psicodinamico come difficoltà al cambiamento e non come rifiuto

volontario alla modifica delia terapia. In generale persiste una sintomatologia

ansiosodepressiva invalidante con episodi di ansia acuta ed ansia anticipatoria

rispetto a iniziative in autonomia (…)” (doc. AI 82).

Ora, su tale

certificazione si era espresso il medico SMR nell’annotazione del 15 dicembre

2020, affermando:

"

Ho preso visione del dossier e

della documentazione medica, l periti psichiatri (vedasi il punto 7.2 della

perizia __________ in GED 01.07.2019) ritenevano possibile ed esigibile

dall'assicurato la variazione della terapia farmacologica assunta, con

conseguente beneficio clinico e recupero parziale di CL. Nel rapporto medico

del dr. med. __________ del 10.11.2020 è descritto come la sintomatologia

dell'assicurato sia nella sostanza sovrapponibile al passato.

Le paure e resistenze dell'assicurato non appaiono

costituire un motivo valido per ritenere inapplicabile la diffida, in quanto

facenti parte del quadro sintomatologico valutato dai periti. Dal punto di

vista medico psichiatrico si conferma la presa di posizione dell'Ufficio."

(doc. AI 84)

A

tali conclusioni, che il medico SMR ha peraltro nuovamente confermato

nell’Annotazione del 3 febbraio 2021 (doc. V/1), questo Tribunale deve aderire,

ove peraltro si rilevi che nel suo scritto lo psichiatra curante non adduce

alcuna motivazione medica che permetta in qualche modo di dedurre l’esistenza

di ragioni medicalmente giustificate per rifiutare l’assunzione della terapia a

base di neurolettici.

D’altra

parte dagli atti medici non risultano, e nemmeno l’insorgente le fa valere,

patologie psichiatriche che possano rendere l’assicurato incapace a

collaborare.

Del

resto, con il ricorso e le ulteriori allegazioni formulate con scritto 24

febbraio 2021 (doc. VII), l’insorgente stesso indica di essere, ora, disposto a

cambiare i farmaci e di non essere contrario all’assunzione di farmaci o di

cambiare l’attuale farmacologia, essendo unicamente contrario all’assunzione

del primo farmaco provato (I, pag. 6).

Come

concluso dal medico SMR dr. __________ nelle annotazioni del 21 ottobre 2020

(cfr. doc. AI 78), alla luce di quanto suesposto, emerge quindi che

l’assicurato, ancorché diffidato con esplicito richiamo alle conseguenze di cui

all’art. 21 cpv. 4 LPGA in caso di mancata collaborazione, non si è sottoposto

(prima della revisione prevista per l’agosto 2020; cfr. doc. AI 74) alle cure

psichiatriche richieste atte a migliorare la sua capacità lavorativa, non

ottemperando quindi, senza alcuna valida ragione, ai suoi obblighi di

collaborazione.

Quanto

all’esigibilità e all’utilità delle cure specialistiche psichiatriche raccomandate

per l’assicurato, va qui osservato che in occasione della stesura della perizia

del 14 giugno 2019 il dr. __________ aveva pure preso contatto con lo

psichiatra curante, il quale gli aveva riferito che la terapia in quel momento

somministrata fosse in una “fase di stallo” essendo peraltro

l’assicurato “molto resistente anche ad ogni proposta di modifica

terapeutica”, concordando in ogni modo con il perito “sull'opportunità

del potenziamento del trattamento farmacologico e sull'introduzione di un

antipsicotico atipico” (doc. AI 59 p. 183).

Alla

luce di queste considerazioni, sulla base quindi anche di un’attenta

valutazione del caso mediante consultazione del curante, il dr. __________ aveva

concluso nel senso che un potenziamento dell'antidepressivo con aggiunta di un

neurolettico atipico (amisulpiride, quetiapina), avrebbero verosimilmente condotto

ad un significativo miglioramento del quadro cinico e con esso della capacità

lavorativa nella misura di un 20% nell'arco di 8-10 mesi.

Tale

potenziamento è stato inoltre giudicato dal perito come “esigibile, visto

che non vi sono controindicazioni mediche all'uso di tale categoria di farmaci”

(doc. AI 59 pag. 185).

Dalla

suddetta valutazione del dr. __________ – confermata dal medico SMR dr. __________

nel rapporto finale del 1 luglio 2019 (doc. AI 58), rimasta incontestata (non è

stato infatti prodotto alcun atto medico contrario) e basata su un adeguato

esame del caso – questo Tribunale non ha motivo di distanziarsi.

Del

resto per medesima ammissione del ricorrente (cfr. formulario di revisione compilato

dall’assicurato il 6 agosto 2020, doc. AI 75) e dello psichiatra curante (doc.

AI 76), la situazione dell’assicurato non ha nel frattempo fatto registrare alcun

miglioramento, malgrado la continuata assunzione della medesima terapia e

nonostante la valutazione peritale avesse invece ipotizzato un verosimile e

sensibile miglioramento delle condizioni psichiatriche con l’introduzione di un

neurolettico.

Va

qui peraltro solo osservato che, conformemente alla succitata giurisprudenza

(cfr. consid. 2.5), non è necessario disporre di una prova piena, bensì è

sufficiente sulla base di circostanze concrete disporre di una certa

probabilità che l'intervento potrebbe avvenire con successo. Inoltre, il grado

di probabilità va valutato anche secondo la gravità dell’intervento richiesto (“(…)

Der erforderliche Grad an Wahrscheinlichkeit ist wiederum

unter Berücksichtigung der Schwere des mit der Massnahme verbundenen Eingriffs

in Persönlichkeitsrechte zu beurteilen (vgl. oben E. 3.1.1): Bei

therapeutischen Massnahmen, welche mit einem nur geringen Eingriff verbunden

sind, dürfen an die Wahrscheinlichkeit der zu erwartenden Besserung keine hohen

Anforderungen gestellt werden (…)” (STF I 824/06 del 13 marzo 2007, consid.

3.2.1)).

In

concreto - ribadito che dopo un attento esame del caso il dr. __________ aveva

concluso che “(…) un potenziamento dell’antidepressivo con l’aggiunta di un

neurolettico atipico (amilsulpiride, quetiapina), ancora non tentati,

condurrebbero verosimilmente ad un significativo miglioramento del quadro

clinico e con esso della CL nella misura del 20% nell’arco di 8-10 mesi. (…)”

(doc. AI 59 pag. 14) -, osservato che la misura terapeutica richiesta (aggiunta

di un neurolettico agli antidepressivi) non configura un grave intervento e

ritenuto che la valutazione non poteva essere che prospettiva, non vi può

essere dubbio sull’esistenza di una sufficiente probabilità che la modifica della

terapia potrebbe avvenire con successo.

A

ragione quindi l’amministrazione ha concluso, sulla scorta delle succitate

valutazioni del medico SMR dr. __________ del 1. luglio 2019 (doc. AI 58) e del

21.

ottobre 2020 (doc. AI 78), che le cure psichiatriche richieste erano, ai

sensi dell’art. 21 cpv. 4 LPGA e della relativa giurisprudenza (cfr. consid. 2.5),

esigibili e potevano concretamente portare a un essenziale miglioramento dello

stato di salute dell'assicurato, quindi, di riflesso ad un miglioramento della

capacità lavorativa residua in un’attività adeguata che poteva aumentare almeno

del 20%.

L’amministrazione

ha rispettato anche il principio della proporzionalità. Infatti – potendo (per quanto sopra esposto)

ritenere un aumento della capacità lavorativa del 20% se si fosse sottoposto al

rafforzamento dei medicamenti psichiatrici richiesto e ritenuto (come esposto

nella motivazione della decisione impugnata) che dal confronto dei redditi da

valido e da invalido è scaturito un grado d’invalidità (rimasto incontestato)

del 45% (cfr. in esteso al consid. 2.7) –

la decisione impugnata, riducendo il diritto alla rendita da tre quarti a un

quarto, pone l’insorgente nella situazione in cui si troverebbe se avesse

rispettato l’obbligo di ridurre il danno (“(…) Nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip müssen das Mass der Sanktion

(Leistungskürzung oder -verweigerung) und der voraussichtliche

Eingliederungserfolg (Verbesserung oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit)

einander entsprechen. Die versicherte Person ist grundsätzlich so zu stellen,

wie wenn sie ihre Schadenminderungspflicht wahrgenommen hätte (Urteil

8C_830/2012 vom 13. März 2013 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. auch Art. 61 UVV [SR

832.202]). (…)” (STF 9C_155/2019 del 24 giugno

2019, consid. 2.2.2).

Nemmeno

infine può essere ammesso, come implicitamente alluso dal ricorrente, che in

qualche modo egli (o il suo psichiatra curante) non avesse compreso il

contenuto della diffida contenuta nella decisione del 22 novembre 2019,

ritenendo in particolare che si ipotizzasse l’assunzione del medicamento (la

paroxetina) che già gli era stato somministrato in passato.

Come detto,

risulta in effetti dagli atti che in occasione della stesura della perizia del

14.

giugno 2019 il dr. __________ aveva preso contatto con il dr. __________ e

convenuto con lui la necessità di procedere con la modifica della terapia

medicamentosa, aggiungendo in particolare un neurolettico atipico, che

risultava ancora “non tentato”, e quindi non ancora mai assunto (doc. AI 59 p.

11.

e 13). Si trattava quindi chiaramente di un medicamento nuovo e non del

medicamento, la paroxetina (farmaco che non rientra nella categoria dei

neurolettici atipici o antipsicotici, ma in quella di farmaci denominati SSRI,

ossia inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, usati

primariamente come antidepressivi), che il ricorrente aveva già assunto con

effetti collaterali non graditi.

Inoltre,

dagli atti risulta che in data 2 settembre 2019 (doc. AI 65), e quindi

successivamente al progetto di decisione del 21 agosto 2019 - che già

conteneva l’espressa diffida a volersi sottoporre alle cure indicate nella

perizia (doc. AI 62), e in merito al quale l’assicurato non ha formulato alcuna

osservazione o contestazione -, il ricorrente ha personalmente sottoscritto

l’autorizzazione ad inviare la perizia del __________, cui rinviava

espressamente sia il progetto che la decisione del 22 novembre 2019, al suo psichiatra

curante, al quale in effetti il referto peritale è stato notificato il 4

settembre 2019 (doc. AI 66). Ne discende che sia il ricorrente, direttamente o

tramite il curante, sia appunto il dr. __________ erano perfettamente a

conoscenza della cura che veniva indicata e auspicata dal perito al fine di

ottenere un miglioramento delle condizioni e della capacità lavorativa in tempi

relativamente brevi (8-10 mesi). Sia detto di transenna che in effetti il

curante non ha mai sostenuto diversamente, nemmeno in occasione del già

menzionato scritto del 10 novembre 2020 (doc. AI 82).

Alla luce di

queste circostanze il ricorrente non può quindi ragionevolmente sostenere di

essersi rifiutato di modificare la terapia farmacologica temendo che si

trattasse di assumere nuovamente la paroxetina.

Nemmeno egli

può ragionevolmente sostenere di non aver compreso che la mancata modifica

della terapia medicamentosa, da prescrivergli dal suo psichiatra curante,

avrebbe comportato come conseguenza la riduzione delle prestazioni ritenuto

come il tenore sia del progetto di decisione del 21 agosto 2019 che della

decisione del 22 novembre 2019 (cresciuta incontestata in giudicato) risultassero,

come detto, in proposito chiaro ed inequivocabile, esprimendosi nel senso che

egli veniva espressamente “invitato a prendere contatto con il suo medico

curante ed è reso attento già sin d'ora sull'obbligo di mettere in atto tutte

le misure terapeutiche possibili evidenziate in ambito peritale (…)”, precisando

pure che “nel corso della prossima revisione d'ufficio, l'amministrazione

verificherà se sarà stato dato un seguito a quanto imposto, pena le specifiche

sanzioni" con l’espresso richiamo alle conseguenze di cui all'art. 21

cpv. 4 LPGA (doc. AI 67).

In simili

circostanze, visto quanto precede, segnatamente l’adempimento dei presupposti

necessari per l’applicazione dell’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. consid. 2.5), la

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti