32.2021.110
Nuova domanda di prestazioni AI per peggioramento psicofisico.Decisione di non entrata in materia,perché per SMR non c'è stato peggioramento. Per TCA,le condizioni di salute non sono mutate in maniera rilevante dopo l'emanazione della precedente decisione.Stessa diagnosi e terapia psicofarmacologica
24 gennaio 2022Italiano40 min
(dr. med. __________) e i relativi pareri sono stati riportati per esteso dall'Ufficio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.110
TB
Lugano
24 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 settembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel maggio 2015 (doc. 3) RI 1,
1957, pizzaiolo da ultimo attivo come gerente/cameriere, ha chiesto prestazioni
dall'assicurazione invalidità indicando di essere stato inabile al lavoro dal 2
maggio al 31 agosto 2014 in maniera totale e di esserlo in ragione del 50% dal
1° settembre 2014 per malattia professionale (allergia alla farina).
1.2. Preso atto delle risultanze a cui è
giunto il 27 giugno 2018 (doc. 84) il __________ che ha vagliato le condizioni di
salute dell'assicurato dal profilo psichico, e che il dr. med. __________ dell'SMR
ha fatto proprie il 2 luglio 2018 (doc. 83) nel suo rapporto finale, con
decisione del 30 agosto 2019 (doc. 107), che confermava il progetto dell'11
settembre 2018 (doc. 86), l'Ufficio AI ha attribuito all'assicurato una mezza
rendita dal 1° maggio 2015 al 31 luglio 2016 (grado AI 54%) e una rendita
intera dal 1° agosto al 31 dicembre 2016 (grado AI 100%). La capacità
lavorativa ridotta del 30% in attività adeguata dal 1° aprile 2018 dava luogo a
una perdita di guadagno del 36%, che non era sufficiente per avere diritto a
una rendita. Stante la domanda tardiva (maggio 2015), il versamento decorreva dal
1° novembre 2015.
1.3. Il ricorso del 2 ottobre 2019 di RI
1 è sfociato nella STCA 32.2019.177 del 2 giugno 2020 (doc. 116), con cui il
Tribunale, esposta la perizia del 27 giugno 2018 del dr. med. __________, il
certificato del 17 maggio 2019 (doc. 106) del dr. med. __________, curante dell'assicurato,
e il parere del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, tutti
specialisti in psichiatria e psicoterapia, come pure il parere del dr. med. __________,
anch'egli dell'SMR, per le patologie somatiche, ha fatto proprie le spiegazioni
fornite dagli specialisti del Servizio Medico Regionale, giudicandole
convincenti e realistiche. Il Tribunale ha ritenuto che le conclusioni tratte
dall'SMR non sono state sufficientemente contestate dal ricorrente a mano di
validi certificati medici che attestavano una situazione clinica peggiore. Inabile
al 100% da ottobre 2017 per motivi psichici, dal 1° aprile 2018 l'assicurato è
migliorato e il grado si è assestato al 70% (riduzione del rendimento del 30%).
L'attività da ultimo esercitata di gerente appariva anche come attività
adeguata, mentre come pizzaiolo l'assicurato era totalmente inabile dal 6
maggio 2016.
Il TCA ha infine confermato tutti i gradi di invalidità stabiliti
dall'Ufficio assicurazione invalidità per motivi somatici (diritto a mezza
rendita fino al 31 luglio 2016 e poi a una rendita intera fino al 31 dicembre
2016) e psichici (nessun diritto dal 1° aprile 2018 essendo il grado AI del 36%
e rilevando che un eventuale nuovo diritto alla rendita per motivi psichici
avrebbe comunque potuto nascere soltanto dal 1° ottobre 2018, ovvero dopo un
anno di attesa dall'insorgenza del danno) e ha respinto il ricorso.
Contro la conferma della decisione amministrativa l'assicurato si
è rivolto al Tribunale federale, che il 26 agosto 2020 (9C_441/2020) ha
ritenuto inammissibile il ricorso (doc. 125).
1.4. Nel frattempo, il 20 luglio 2020
(doc. 119) RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni corredata dal
certificato del 28 aprile 2020 (doc. 118) del dr. med. __________, secondo cui
negli ultimi mesi v'era stato un peggioramento dal profilo psicopatologico.
Dopo la sospensione della procedura comunicata dall'Ufficio AI in
attesa dell'esito del ricorso federale (doc. 121), il 18 maggio 2021 (doc. 129)
l'assicurato ha chiesto all'amministrazione di esaminare la sua nuova domanda e
di istruire il caso visto il peggioramento del suo stato di salute sia in
ambito psichiatrico sia somatico, con l'insorgenza di nuove patologie e nuove
posologie della farmacoterapia assunta, invitando l'Ufficio AI a raccogliere i
dettagli direttamente presso i suoi medici curanti.
1.5. Sentito il 27 maggio 2021 (doc. 130)
il dr. __________ dell'SMR, con progetto di decisione del giorno seguente (doc.
132) l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni, a motivo che alla domanda doveva essere allegata la necessaria
documentazione che attestasse una modifica della situazione e il rapporto del
28 aprile 2020 del dr. med. __________ non dimostrava questa modifica.
1.6. Il 25 giugno 2021 (doc. 133) l'assicurato,
sempre tramite RA 1, ha osservato che per potere appurare quanto affermato
dallo psichiatra curante occorreva, in assenza di una verifica clinica avvenuta
nel frattempo, aprire un'istruttoria ed entrare nel merito, non potendo negare
a priori la segnalazione di peggioramento resa dal dottor __________. Non entrare
in materia significava, invece, relativizzare l'attestazione del curante.
Anche un ulteriore, recente, peggioramento del quadro clinico segnalato
con scritto del 18 maggio 2021, con aggiornamento della diagnosi e
peggioramento dei medesimi problemi, non è stato recepito dall'amministrazione,
che è stata precipitosa.
1.7. Malgrado il termine sia stato, a
sua richiesta, prorogato fino al 31 agosto 2021 (doc. 136) dall'Ufficio AI, l'assicurato
non è stato in grado di produrre la certificazione medica preannunciata a
comprova dell'avvenuto peggioramento del quadro clinico.
Con decisione del 3 settembre 2021 (doc. A) l'amministrazione ha
perciò confermato la non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni,
ritenuto come il referto del 28 aprile 2020 del dr. med. __________ fosse già
stato valutato dall'SMR il 27 maggio 2021, a dire del quale non emergevano
nuove patologie o uno stato funzionale modificatosi in maniera importante.
1.8. Con ricorso del 6 ottobre 2021
(doc. I) RI 1, tuttora rappresentato da RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo di annullare
la decisione e di intimare all'Ufficio assicurazione invalidità di entrare in
materia sulla sua richiesta di prestazioni, con rinvio ad essa degli atti per
avviare un'istruttoria.
Dopo avere ripercorso la sua storia lavorativa e le problematiche
mediche (allergia alla farina e disturbi alla cervicale e al rachide lombare) che
l'hanno reso inabile come pizzaiolo e che hanno comportato anche il
sopraggiungere di disturbi psichiatrici, il ricorrente ha ricordato come le
posizioni mediche siano ferme al primo trimestre del 2019, ovvero al progetto
di decisione.
In seguito sono però intervenuti dei cambiamenti sia in ambito
psichiatrico sia somatico, che il 20 luglio 2020 l'assicurato ha segnalato all'Ufficio
AI con una nuova domanda di prestazioni, che è rimasta sospesa a causa del
ricorso al Tribunale federale e che egli si è premurato di fare riattivare nel
maggio 2021. L'amministrazione, però, senza procedere ad eventuali esami e
verifiche approfondite nonostante il referto dello psichiatra curante del 28
aprile 2020, non ha ritenuto di dovere entrare nel merito della domanda.
Per l'insorgente, invece, sulla scorta della documentazione già
prodotta e dei due nuovi referti medici allegati (docc. C e D), vi sarebbero i
presupposti per avviare un'istruttoria ed entrare così nel merito della nuova
domanda di prestazioni vagliando le sue condizioni medico-cliniche e in seguito
portare l'Ufficio AI a pronunciarsi con l'assegnazione di una rendita di
invalidità.
Determinante è che venga condotta un'istruttoria visto che, dal
profilo medico, la situazione è ferma all'agosto 2019. Nella sua valutazione
del 28 aprile 2020 il dottor __________ ha indicato un peggioramento dal
profilo psicopatologico, con una diagnosi diversa rispetto alla fase precedente
alle decisioni dell'Ufficio AI, con aumento della posologia farmacologica
intervenuto anche recentemente a causa di un ulteriore peggioramento (doc. C). Il
ricorrente ha rilevato che l'Ufficio AI potrà anche confutare quanto affermato
dal curante, ma per poterlo verificare, visto che non v'è stato un esame clinico
nel frattempo, occorre aprire un'istruttoria ed entrare nel merito. Poi al
termine si potrà anche ritenere che i cambiamenti siano giudicati ininfluenti,
ma la segnalazione dello psichiatra curante non può essere ignorata né
banalizzata.
Ai disturbi psichiatrici si aggiungono i disturbi organici ben
descritti dal dr. med. __________, con una cervicalgia cronica e una netta
limitazione algica del movimento della colonna cervicale, chiaramente
peggiorata rispetto al 2019 (doc. D). Anche in tale ambito va perciò vagliato
lo status clinico del ricorrente.
Considerato che il grado di invalidità accertato era del 36%, con
una riduzione sociale soltanto del 10%, una variazione anche minima dell'incapacità
lavorativa può condurre all'assegnazione di una prestazione, che secondo l'assicurato
corrisponderà a una rendita intera di invalidità.
La documentazione prodotta con il ricorso non è nota all'Ufficio
AI, ma al riguardo l'insorgente ha osservato che detto Ufficio avrebbe dovuto
recuperare le informazioni presso i curanti e solo dopo valutare se erano date
le premesse per un cambiamento.
1.9. Sottoposti i nuovi referti medici
al Servizio Medico Regionale (docc. IV/1-3), il 19 ottobre 2021 (doc. IV) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha proposto al TCA di respingere il ricorso. L'amministrazione
ha rilevato che il certificato del 28 aprile 2020 del dr. med. __________ è
stato attentamente vagliato dal Servizio Medico Regionale e che il 27 maggio
2021 (doc. 130) il dr. med. __________ dell'SMR ha affermato che da tale
referto non emergevano nuove patologie o uno stato funzionale che si era
modificato in maniera importante e visto anche che tale certificato risaliva a
oltre un anno prima, ha ritenuto giustificato non entrare in materia. A ciò ha
fatto seguito la decisione del 3 settembre 2021 di conferma di non entrata in
materia.
Fatti
I nuovi rapporti medici prodotti con il ricorso sono stati oggetto
di valutazione dell'SMR per l'aspetto somatico (dr. med. __________) e psichico
(dr. med. __________) e i relativi pareri sono stati riportati per esteso dall'Ufficio
AI nella sua risposta, per concludere di confermare la decisione impugnata.
1.10. Il 15 ottobre 2021 (doc. VI) il
ricorrente ha ribadito che gli specialisti curanti hanno attestato un
peggioramento in ambito psichico avvenuto nel 2020 e poi ancora nel 2021 e in
ambito somatico a causa della patologia cervicale. Lo psichiatra curante ha
indicato una diversa diagnosi rispetto agli accertamenti peritali e ha
riportato lo stato clinico che è del tutto diverso e mutato; ciò emerge
chiaramente da un confronto fra i due referti. Per confutare il parere dei
curanti, l'Ufficio AI deve indagare le sue condizioni di salute avviando un'istruttoria.
1.11. L'Ufficio assicurazione invalidità
ha osservato il 12 novembre 2021 (doc. VIII) che non è stata presentata della
nuova documentazione medica, perciò ha rinviato alle prese di posizione del
mese precedente dei dr. __________ e __________ e ha ribadito la richiesta di
reiezione del ricorso.
1.12. Il ricorrente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia dopo l'emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI.
Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130
V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, al ricorso contro la decisione emanata il 3 settembre
2021, data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali, si applicano dunque le norme sostanziali
in vigore fino a quel momento, per cui ogni riferimento alle norme applicabili
in esame, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021.
2.2. Oggetto del ricorso è la questione
a sapere se a ragione l'Ufficio assicurazione invalidità non è entrato nel
merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall'assicurato nel luglio
2020.
2.3. Qualora una domanda di rendita sia
stata respinta perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato dimostra
che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263
a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria
giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve
rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012:
art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68
consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della
nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI
1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la
decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 pag. 269 consid. 1a).
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli attuali
art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015
consid. 4.2; STF 8C_716/ 2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo,
meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento giusta
l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un
punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente
invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985
pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato
non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per
il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.
2.4. Nella fattispecie in esame, con
decisione del 30 agosto 2019 l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato per
disturbi fisici il diritto a una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2015,
poi intera dal 1° agosto al 31 dicembre 2016. La patologia psichica, emersa ed
invalidante dal 1° ottobre 2017, costituiva un nuovo danno alla salute e quindi
un ripristino della rendita poteva avvenire non prima del 1° ottobre 2018. Ritenuta
dal 1° aprile 2018 una capacità lavorativa del 70% per problemi psichici in
attività adeguata quale quella abituale di gerente, il grado di invalidità
stabilito nel 36% non dava diritto a prestazioni.
La scrivente Corte ha confermato il 2 giugno 2020 la suddetta
decisione e il 26 agosto 2020 il Tribunale federale ha giudicato inammissibile il
ricorso dell'assicurato contro il giudizio cantonale, perciò quanto sopra
esposto è cresciuto in giudicato.
Il 20 luglio 2020 (doc. 120) l'interessato ha inoltrato una nuova domanda
di prestazioni segnalando un peggioramento nel 2019 e nel 2020 dell'aspetto
psichiatrico. A tal fine, ha allegato il referto del 28 aprile 2020 del suo
psichiatra curante, dottor __________, avente il seguente tenore:
" La informo
in merito al summenzionato, che seguo dal 16 ottobre 2017.
Il signor RI 1 ha una professione di panettiere-pizzaiolo, che
però, a seguito dei disturbi riportati sotto, non esercita più. Da anni
presenta una sindrome depressiva e un importante disturbo di personalità. Negli
ultimi mesi manifesta un peggioramento dal profilo psicopatologico.
Ai colloqui arriva puntuale, come sempre curato, attento,
disponibile. Nelle argomentazioni è molto pessimista, triste, angosciato. Si
dice irritato, cupo, con un marcato senso di vuoto, spesso colto da importanti
sensi di colpa e di abbandono. Il pensiero molto rimuginativo su temi negativi
di fine vita, che vive con enorme preoccupazione. Sul piano timico appare molto
svilito, apatico, depresso. Riporta spesso idee di morte e propositi suicidali,
contenuti dalla presa a carico e dalla farmacoterapia. Non infrequentemente
riporta un difficile discontrollo emotivo e degli impulsi.
Il signor RI 1 assume la seguente farmacoterapia:
Deanxit 0-0-1-0
Xanax 0,25 mg 1-0-0-1
Seraline 100 mg 1-0-1-0
Metformin 500 mg 1-0-1-0
Pantoprazol 40 mg 1-0-0-0
Novalgin 500 mg In riserva
Dafalgan 1 g 1-0-1-0
Diagnosi:
Sindrome depressiva di gravità lieve-media (ICD-10 F33.1).
Disturbo di personalità misto con tratti impulsivi (ICD-10 F61.0).
Prognosi lavorativa:
La prognosi lavorativa è negativa. Sulla base del disturbo e
tenuto conto dell'età del paziente, una ripresa dell'attività lavorativa appare
improbabile.
Valutazione:
Negli ultimi mesi egli è peggiorato nonostante la terapia e la
presa a carico. Una ripresa dell'attività lavorativa appare attualmente
improbabile. Il surriferito resta inabile al 100%.".
Il 18 maggio 2021 l'assicurato ha sollecitato l'amministrazione a
riattivare la sua nuova domanda tenuta in sospeso in attesa dell'esito del
ricorso al Tribunale federale e ha segnalato che da inizio del mese lo
psichiatra ha aumentato la terapia da 3 a 4 pastiglie al giorno di Xanax,
mentre a marzo 2021 dal profilo internistico sono emersi indizi per un tumore
al fegato con conseguenze anche dal profilo psichico. Perciò, "Evidentemente, per tutte le informazioni sui dettagli
medici, suggeriamo di sottoporre la richiesta direttamente ai medici che curano
il paziente, vale a dire da una parte il Dr. __________ e dall'altra il Dr. __________,
i cui indirizzi risultano già acquisiti agli atti.".
L'Ufficio assicurazione invalidità non ha proceduto interpellando
i medici curanti dell'assicurato, ma ha sottoposto al Servizio Medico Regionale
il rapporto del 28 aprile 2020 del dr. __________ allegato alla nuova domanda
di prestazioni, rilevando che non era stato possibile aprire la richiesta poiché
era pendente il ricorso al Tribunale federale, poi conclusosi con esito
negativo per l'assicurato, e chiedendogli di prendere posizione e di indicare
se, sulla base di questo referto medico, l'entrata in materia fosse
giustificata (doc. 129).
Il 27 maggio 2021 (doc. 130) il dr. med. __________ si è così
espresso al riguardo:
" Vista la
certificazione a firma del Dr __________ del 28.04.2020 dove non emergono nuove
patologie od uno stato funzionale modificatosi in maniera importante e tenendo
anche conto che la certificazione risale ormai a più di un anno fa, alla luce
di questa certificazione si ritiene non giustificato entrare in materia.".
Sulla base di questo parere, l'Ufficio AI ha emanato il giorno
seguente (doc. 132) il progetto di decisione con cui non è entrato in materia
sulla nuova richiesta di prestazioni, affermando che "Il 23 luglio 2020 abbiamo ricevuto la sua nuova
richiesta (accompagnata da un rapporto del Dr. med. __________ del 28 aprile
2020). Alla nuova richiesta deve essere allegata la necessaria documentazione
che attesti una modifica della situazione. La verifica degli atti non ha potuto
dimostrare questa modifica. Per questo motivo non possiamo entrare nel merito
della sua nuova richiesta.".
Il progetto di decisione del 28 maggio 2021 è stato oggetto di
osservazioni il 25 giugno 2021 (doc 133), con cui l'assicurato ha evidenziato
che con la decisione dell'Ufficio AI del 30 agosto 2019 la condizione clinica
conosciuta dall'amministrazione era quella dell'estate 2019, ma da allora la
situazione è peggiorata e quanto affermato dal dr. med. __________ non è stato
verificato rispettivamente contraddetto da altra documentazione medica, perciò
l'interessato ha chiesto che si aprisse un'istruttoria e si entrasse nel merito
della valutazione del suo stato. L'assicurato ha terminato il suo scritto indicando
che "ci riserviamo di produrre a breve
scadenza le certificazioni mediche a sostegno del cambiamento dello stato di
salute ritenuto che l'assicurato in esito al progetto AI ha chiesto consulenza
ai suoi curanti.".
Il 7 luglio 2021 (doc. 134) l'amministrazione ha comunicato
all'interessato che avrebbe atteso fino al 21 luglio l'inoltro della
documentazione medica citata e che avrebbe preso in seguito posizione
unicamente sulla scorta degli atti a disposizione.
Il 21 luglio 2021 (doc. 135) l'assicurato ha informato l'Ufficio
AI che a causa del periodo di vacanze non era ancora riuscito a recuperare la
necessaria documentazione, chiedendo perciò di accordargli un ulteriore termine
fino al 31 agosto 2021.
L'amministrazione ha acconsentito il 9 agosto 2021 (doc. 136) ad
attendere sino al 31 agosto 2021 l'inoltro della documentazione medica e ha
avvertito l'interessato che non avrebbe accordato un ulteriore termine.
Il 31 agosto 2021 (doc. 137) l'assicurato ha informato l'Ufficio
AI che, a causa soprattutto del periodo di vacanza, non era in grado di
produrre quanto preannunciato nonostante i tentativi effettuati sia presso il
medico curante sia lo specialista e ha segnalato che il 6 settembre 2021 aveva
appuntamento con il dr. med. __________. Ad ogni modo, si riconfermava nelle
precedenti osservazioni, ovvero che in presenza della certificazione medica
acquisita con cui si indicava un peggioramento e, in assenza di prove
contrarie, l'amministrazione doveva entrare nel merito.
Per contro, il 3 settembre 2021 (doc. A) l'Ufficio assicurazione
invalidità ha emesso la decisione formale con cui ha confermato la non entrata
in materia sulla nuova domanda di prestazioni.
Preso atto degli scritti del 25 giugno e del 31 agosto 2021,
l'amministrazione ha rilevato che malgrado gli ulteriori termini assegnati
l'interessato non ha prodotto alcun tipo di ulteriore e recente documentazione
medica e ha ricordato che il rapporto del 28 aprile 2020 del dr. med. __________,
più volte menzionato dall'assicurato, era già stato valutato dal Servizio Medico
Regionale il 27 maggio 2021, secondo il quale dallo stesso non emergevano nuove
patologie o uno stato funzionale modificatosi in maniera importante. Pertanto,
il progetto è stato confermato.
Con il ricorso del 6 ottobre 2021 l'assicurato ha prodotto i due
referti che non era riuscito ad allegare entro il termine del 31 agosto 2021,
ovvero i pareri dei suoi medici curanti.
Il 9 settembre 2021 (doc. D) il dr. med. __________, medicina
generale FMH medicina sportiva SSMS, ha certificato di seguire l'assicurato da
27 anni in qualità di medico di famiglia e di avere assistito negli ultimi anni
a un graduale peggioramento dello stato di salute psicofisico di RI 1.
Dal lato psicologico-psichiatrico, egli ha segnalato una chiara e
netta deflessione dell'umore peggiorata gradatamente negli anni con il sommarsi
dei problemi di salute e socio-familiari (inabilità lavorativa, precarietà
finanziaria, riduzione dell'autostima).
Dal punto di vista fisico, l'assicurata presentava numerose
patologie che concorrevano a ridurre la capacità lavorativa.
Il trauma cervicale del 2016 l'ha portato ad essere operato presso
il __________ il 13 maggio 2016 e i postumi del trauma e dell'operazione si
facevano ancora sentire con cervicalgie croniche e netta limitazione algica del
movimento della colonna cervicale. A quel momento i dolori al collo che
irradiavano verso la nuca e verso le spalle erano uno dei problemi più
importanti e limitanti.
Il curante ha inoltre segnalato che negli ultimi anni il paziente
aveva sviluppato fenomeni di angioedema ed esacerbazioni asmatiche chiaramente
migliorate dopo l'interruzione dell'attività lavorativa quale pizzaiolo.
Restava la diatesi atopica che si manifestava periodicamente con rinite, asma e
orticaria.
Considerandi
L'assicurato, diabetico dal 2014, controllava bene il problema
grazie a una buona disciplina alimentare e ai medicamenti. Era pure affetto da
Epatite B, senza però complicazioni.
Il medico curante ha infine indicato di avere visto l'assicurato
in consultazione per il controllo del diabete, verifica della complessa terapia
medicamentosa, per disturbi ortostatici e lipotimie e per i dolori cervicali
che erano chiaramente peggiorati rispetto al 2019.
Il dr. __________ ha concluso che, globalmente, negli ultimi due
anni l'assicurato ha manifestato un chiaro peggioramento dello stato di salute
che al momento precludeva sicuramente un'attività lavorativa. Durante l'ultima
visita del 6 settembre 2021 egli ha avuto di fronte un paziente dall'umore
chiaramente deflesso e con importanti dolori e limitazione funzionale a livello
della colonna cervicale.
Il 15 settembre 2021 (doc. C) il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha ricordato di avere in cura l'assicurato, 64enne,
di origini __________, padre di due figli, dall'ottobre 2017 e che è affetto da
una sindrome depressiva di gravità lieve-media (ICD-10: F33.1) e da un disturbo
di personalità misto con prevalenza di tratti impulsivi (ICD-10: F61.0).
Lo specialista ha rilevato che negli ultimi mesi il suo paziente
si era confrontato con il decesso di uno zio paterno e di due giovani cugini,
morti per Sars-Cov-2, lutti che lo hanno spaventato e colpito essendo loro
molto legato.
Ai colloqui l'assicurato arrivava puntuale come di solito, curato,
attento, disponibile. L'atteggiamento era cooperante, ma con un mood triste
pessimista. Durante l'ultimo colloquio egli era molto più cupo e con
un'impronta mimica depressiva. Si era detto ritirato, apatico, con una
sofferenza interna e un notevole senso di vuoto. Riportava ancora i sensi di
colpa con fluttuazioni emotive, ai quali diceva di reagire con condotte di
ritiro, di evitamento. Molto solo, questo quadro era aggravato da cronici
conflitti coniugali e con i figli. L'interessato riportava spesso un vissuto di
perdita, di mancanza di ruolo. Notevole era il senso di rassegnazione e di
impotenza. L'eloquio era fluente, il pensiero rimuginativo su temi negativi, di
inutilità e disapprovazione. Non riportava idee suicidali, ma pensieri di
morte. Sul piano timico evidenziava una moderata apatia. Vissuti di sconforto e
disperazione. Il tono dell'umore era deflesso al polo negativo.
Infine, lo psichiatra ha indicato la terapia seguita
dall'assicurato, la diagnosi, la prognosi lavorativa e la sua valutazione,
tutte identiche a quelle riportate nel suo precedente rapporto del 28 aprile
2020.
Questi referti sono stati sottoposti al Servizio Medico Regionale
e il 12 ottobre 2021 (doc. IV/1) il dr. med. __________ ha chiesto che per gli
aspetti psichiatrici si presentasse il caso ad un collega specialista in sede
SMR per un migliore e puntuale giudizio.
Inoltre, egli si è così pronunciato:
" Per gli
aspetti solo somatici la situazione descritta è completamente sovrapponibile a
quanto valutato e descritto poi nel RAF del 2018, non sono presenti nuove
diagnosi e la sintomatologia descritta era già nota ed è stata già presa in
considerazione e valutata.".
Il giorno seguente (doc. IV/2), il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha indicato quanto segue:
" Ho preso
visione di un ulteriore certificato del Dr. __________ del 15.09.2021 i cui contenuti
sono sovrapponibili al documento del 17.05.2019, sul quale mi ero espresso il
11.06.2019
rispettivamente il certificato del 28.05.2020.
In assenza di fatti nuovi o modificazioni significative di fatti
noti ribadisco la mia precedente presa di posizione ne è giustificata
un'entrata in materia.".
Il 14 ottobre 2021 (doc. IV/3) il dr. __________ ha perciò concluso:
" Vista
l'annotazione dello psichiatra Dr __________ del 13.10.2021 e che per gli
aspetti solo somatici la situazione clinica descritta è completamente sovrapponibile
a quanto valutato e descritto poi nel RAF del 2018, non sono presenti nuove
diagnosi e la sintomatologia descritta era già nota ed è stata presa in
considerazione e valutata non si ritiene giustificato entrare in
materia.".
2.5
Con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio
2014.
consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una nuova
domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere
verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita
modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata
alla quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009 il
Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con
le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità
pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta
incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del
22.
febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il
diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di
prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del
Tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova
documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale,
che andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la
stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze
di fatto.
Nella STF I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella
STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il Tribunale federale
delle assicurazioni aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era
lamentato del fatto che un Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un
certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato
che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto dalle prestazioni, ciò non
porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine
all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato
unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per
il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in
particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che
chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene
inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l'amministrazione
deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito
della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale art. 87 cpv. 2 OAI),
mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in
materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una nuova domanda di
prestazioni rispettivamente di revisione.
2.6
Il certificato medico
del 28 aprile 2020 del dottor __________ trasmesso correttamente all'amministrazione
con la nuova richiesta di prestazioni, ha riferito delle condizioni di salute
del ricorrente dal profilo psichico, esponendo i disturbi soggettivi riportati
dall'interessato e concludendo per un peggioramento manifestato negli ultimi
mesi.
Il dr. med. __________ si è espresso un anno dopo su
questo referto, e meglio il 27 maggio 2021 appena l'assicurato ha chiesto
all'amministrazione di riattivare la sua nuova domanda dopo la crescita in
giudicato della decisione del 30 agosto 2019 dell'Ufficio AI susseguente alla
sentenza del Tribunale federale del 26 agosto 2020.
Già in quell'occasione il medico dell'SMR, seppure
non specialista in materia, aveva affermato che non emergevano nuove patologie
o uno stato funzionale che si era modificato in maniera importante.
Se è vero che l'amministrazione ha inizialmente
correttamente accantonato l'esame della nuova domanda di prestazioni
dell'assicurato inoltrata il 20 luglio 2020 in attesa del giudizio federale sul
ricorso formulato dall'assicurato contro la STCA 32.2019.177 del 2 giugno 2020
emanato dalla scrivente Corte, considerato però che la sentenza del Tribunale
federale è stata emessa il 26 agosto 2020, va biasimato il ritardo con cui
l'Ufficio assicurazione invalidità ha avviato la procedura di esame.
Per di più, ciò è avvenuto soltanto su sollecito
dell'assicurato, che il 18 maggio 2021 ha segnalato un ulteriore peggioramento
del suo quadro clinico a causa dell'insorgenza di nuove problematiche somatiche
e l'aggravamento del quadro psichico.
Questo ritardo nell'evasione della nuova domanda ha quindi
comportato che la valutazione della situazione fosse ormai datata, visto che il
referto medico che doveva attestare una rilevante modifica delle condizioni di
salute dell'interessato era stato reso il 28 aprile 2020 e quindi 13 mesi prima
della sua verifica da parte del Servizio Medico Regionale.
D'altra parte anche l'assicurato non è esente da
errori, soprattutto visto che era rappresentato da persona cognita.
In altre parole, quando nel maggio 2021 egli ha
comunicato all'amministrazione un aggravamento delle sue condizioni di salute,
avrebbe dovuto comprovarlo con dei certificati medici recenti, risultando
quello del 28 aprile 2020 ormai datato.
Ad ogni buon conto, anche alla luce dei due nuovi
referti prodotti con il ricorso che, secondo la giurisprudenza, non dovrebbero
essere considerati quali mezzi di prova per la domanda di prestazioni del 20
luglio 2020, essendo stati trasmessi ben oltre l'invio della nuova domanda e al
di fuori della procedura amministrativa, seppure siano stati allestiti poco
dopo, il risultato non cambierebbe comunque.
In effetti, contrariamente a quanto più volte
ribadito dal ricorrente nei suoi scritti anche durante l'iter davanti
all'Ufficio AI, le sue condizioni di salute non sono mutate in maniera rilevante
dopo l'emanazione della decisione del 30 agosto 2019.
Soprattutto, dal profilo psichiatrico non sono
cambiate tra il 28 aprile 2020 e il 15 settembre 2021. Le affermazioni
dell'assicurato, secondo cui nel 2019 e nel 2020 il suo stato di salute dal
profilo psichico si sarebbe aggravato in due occasioni tanto che l'assunzione
di Xanax sarebbe passata da tre a quattro compresse al giorno, non sono
comprovate da alcun referto.
Sia il 28 aprile 2020 sia il 15 settembre 2021, la
terapia psicofarmacologica prescritta dal dr. __________ all'assicurato è
rimasta la medesima e, ciò, nonostante lo psichiatra curante abbia indicato il
15.
settembre 2021 che negli ultimi mesi il suo paziente si era confrontato con
tre lutti di familiari ai quali era molto legato.
Ma non solo.
Rispetto al referto del 17 maggio 2019 (doc. 106)
dello stesso dottor __________ prodotto nell'ambito delle osservazioni al
progetto di decisione dell'11 settembre 2018, v'è stato addirittura un miglioramento
nella terapia. Infatti, se un anno prima era stato prescritto all'assicurato
Deanxit 1-0-1-0, nell'aprile 2020 - e nel settembre 2021 - l'assunzione era
limitata a una sola volta al giorno. Nel 2019 la terapia prevedeva poi
l'assunzione di almeno 3 pastiglie di Xanax oltre a mezza in caso di bisogno
(1-0-1-1+mz al bisogno), mentre un anno dopo, come visto, la prescrizione era
di una alla mattina e prima di dormire. Solo la Seraline è aumentata, passando
da 1-0-mz a 1-0-1-0. In più si è aggiunto il Metformin 500 mg, ma questo è un
farmaco per il diabete che regola il glucosio nel sangue (www.compendium.ch) e che quindi
nulla ha a che vedere con le problematiche di carattere psichiatrico, così come
il Novalgin e il Dafalgan.
Anche le diagnosi sono rimaste le stesse tra il 17
maggio 2019 e il 15 settembre 2021, ovvero di sindrome depressiva di gravità
lieve-media (ICD-10: F33.1) e di disturbo di personalità misto con tratti
impulsivi (ICD-10: F61.0) e ciò malgrado, a dire dello specialista, dall'inizio
del 2020 si era manifestato un peggioramento dal profilo psicopatologico e nel
corso del 2021 l'assicurato si era dovuto confrontare con la scomparsa di suoi
tre cari familiari. Tuttavia, il grado di gravità della sindrome depressiva è
sempre rimasto lo stesso, ossia era lieve-media.
Inoltre, il contenuto dei colloqui riportato dal
curante sia nel 2019 sia nel 2020, e ancora di recente nel 2021, riferisce
sempre di una persona apatica, delusa, che faceva una vita ritirata, con sensi
di colpa e vissuti di inutilità.
Il pensiero era molto rimuginativo e negativo e
v'erano idee di morte e pensieri suicidali, mentre nel settembre 2021
l'assicurato non riportava idee suicidali, ma pensieri di morte.
Sostanzialmente, quindi, dagli incontri con lo
specialista curante sono emersi negli ultimi due anni e mezzo gli stessi
disturbi soggettivi, tanto che le diagnosi poste dal medesimo sono rimaste
immutate così come, di fondo, pure la farmacoterapia.
2.7
Va ricordato
all'assicurato che qualora una domanda di rendita sia stata respinta
perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato dimostra che il grado
d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 OAI). Una nuova domanda deve pertanto rispettare i requisiti
posti dall'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI Scopo di questo requisito è quello di
impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5
gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti)
A tal fine, è sufficiente rendere verosimile
un cambiamento rilevante rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato e quindi che vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/ 2014 del 23 aprile 2015
consid. 4.2).
2.8
Occorre al riguardo
segnalare che l'ultima decisione cresciuta in giudicato, quindi quella del 30
agosto 2019 confermata dalla STCA del 2 giugno 2020, si basava sostanzialmente sulla
perizia del 27 giugno 2018 del __________ effettuata dal dr. med. __________,
il quale ha posto la diagnosi di disturbo dell'adattamento reazione mista
ansioso depressiva in fase di parziale remissione sintomatologica (ICD-10:
F43.22). L'iniziale reazione di disadattamento ansioso depressivo sorta
nell'ottobre 2017 era infatti andata incontro a un significativo miglioramento
del quadro rispetto all'esordio grazie anche a un intervento farmacologico e
psicoterapico di supporto del dr. med. __________, che appariva adeguato al
quadro clinico riscontrato dal perito.
Successivamente alla perizia, ma prima
dell'emanazione della decisione del 30 agosto 2019, l'assicurato ha prodotto il
citato referto del 17 maggio 2019 del dr. __________, sul quale si è pronunciato
l'11 giugno 2019 (doc. 108) il dr. __________.
Lo specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,
attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha fornito le seguenti
osservazioni:
" Ho confrontato l'attuale certificato del Dr. __________ del 17.05.2019
con lo status osservato in sede di perizia psichiatria dal Dr. __________ nel
giugno 2018: quanto allora descritto non è significativamente diverso da quanto
ora certificato dal Dr. __________. La stessa diagnosi dello psichiatra curante
di depressione ricorrente con episodio lieve (ICD 10: F 33.0) poi modificata
nella seconda pagina come episodio di gravità media (ICD 10 F 33.1) rappresenta
un diverso apprezzamento diagnostico del curante in assenza di uno status
differente rispetto al giugno 2018. È, infatti, lo stesso curante a scrivere
che l'assicurato presenta da mesi un quadro misto ansioso-depressivo in assenza
di segni o sintomi di severità tale da giustificare limitazioni complete in
ogni attività lucrativa.
Non è apprezzabile pertanto alcuna variazione
nosografica rispetto alla diagnosi di disturbo dell'adattamento, reazione mista
ansioso-depressiva (ICD 10 F 43.22) proposta dal perito psichiatra.
Le precedenti prese di posizione SMR sono dunque
confermate, in ambito psichiatrico.".
Il dr. __________ ha dunque affermato che il parere
dello psichiatra curante rappresentava un diverso apprezzamento diagnostico del
collega in assenza di uno status differente rispetto alla valutazione peritale
del giugno 2018. Non era perciò stata riscontrata alcuna variazione di rilievo nei
confronti della diagnosi posta dal dr. med. __________ e quindi non v'era
motivo di scostarsi dalle conclusioni tratte il 2 luglio 2018 (doc. 83) e il 3
giugno 2019 (doc. 101) dal dr. __________.
Da quanto precede discende che le considerazioni del
dr. __________ dell'11 giugno 2019 possono essere riportate anche ai referti
del 28 aprile 2020 e del 15 settembre 2021, avendo sostanzialmente il medesimo
contenuto.
D'altronde, ciò è quanto affermato dallo stesso
psichiatra dell'SMR nella sua presa di posizione del 13 ottobre 2021 (doc.
IV/2), in cui ha ricordato, come visto, che i contenuti dei certificati del dr.
med. __________ del 28 aprile 2020 e del 15 settembre 2021 erano tutti
sovrapponibili al primo del 17 maggio 2019.
Sulla base delle considerazioni del dr. __________, che
risultano chiare e non contraddittorie, paragonando lo stato di salute
dell'insorgente certificato dal perito __________ il 27 giugno 2018 e dal
medico SMR il 2 luglio 2018 e il 3 giugno 2019 con le patologie diagnosticate
il 28 aprile 2020 e il 15 settembre 2021 dal dr. med. __________, e valutate dal
Servizio Medico Regionale il 27 maggio 2021 e il 13 ottobre 2021, non è
possibile constatare un notevole peggioramento delle condizioni psichiche
del ricorrente.
Anche il certificato del 9 settembre 2021 del dr.
med. __________, che riferisce dell'aspetto somatico, non ha modificato il
quadro complessivo, visto che non ha diagnosticato ulteriori patologie né ha
segnalato modifiche sul decorso delle stesse tali da giustificare la necessità
di rivalutare la situazione medica.
Come ha evidenziato il dottor __________ nel suo
recente parere del 12 ottobre 2021 (doc. IV/1), il quadro clinico descritto dal
medico curante è completamente sovrapponibile a quello che si era presentato
durante la prima domanda di prestazioni e che era stato valutato nel suo
rapporto finale del 2 luglio 2018, confermato il successivo 3 giugno 2019. In
effetti, le patologie indicate erano già tutte note allora ed erano state debitamente
vagliate durante la prima domanda.
Con la nuova richiesta del 20 luglio 2020 non è
stato comprovato un effettivo peggioramento, e per di più di carattere rilevante,
nemmeno per quanto concerne il profilo somatico del ricorrente. Nessuna nuova
diagnosi è stata infatti formulata dal dr. __________ nel suo recente certificato,
perciò le affermazioni dell'assicurato secondo cui vi sono stati dei
peggioramenti anche dal punto di vista fisico rimangono delle mere affermazioni
di carattere soggettivo non supportate da valida documentazione clinica.
2.9
In conclusione, non è
stato reso verosimile che la situazione che è stata clinicamente accertata nel
luglio 2020 al momento di inoltrare l'attuale domanda di prestazioni è notevolmente
peggiorata rispetto alla situazione su cui si è basato l'Ufficio AI con la decisione
del 30 agosto 2019, cresciuta in giudicato, che ha portato al rifiuto della
prestazione dopo il 31 dicembre 2016, che si è fondata sul quadro clinico
rilevato a metà 2018 in occasione della perizia del __________ e
successivamente a metà anno 2019 sulla scorta del parere del dr. med. __________
in risposta al certificato del 17 maggio 2019 del dr. med. __________.
Solo in presenza di un peggioramento in misura
rilevante degli elementi clinici accertati nel 2018 e nel 2019 sarebbe stato dunque
possibile chinarsi sulla nuova domanda, circostanza che però, in specie, il
Servizio Medico Regionale, dopo un'attenta, chiara e convincente valutazione
specialistica degli atti medici resi dai curanti del ricorrente nel 2020 e nel
2021, non ha ritenuto essere data.
È pertanto a giusta ragione che l'amministrazione
non è entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato.
Il ricorso va dunque respinto.
2.10
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie renlative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a
carico dell'insorgente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti