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18 luglio 2022Italiano101 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi campi di attività. In questo momento la tendenza esternalizzante dell'A.

è associata ad una certa percezione di un ambiente che pur non risultandole

palesemente ostile non le appare neppure benevolo nei suoi confronti o

perlomeno cosi in grado di assorbire senza qualche possibile urto le istanze di

una personalità emotiva che, pur senza cadere nel patologico, per affermarsi

ricorre normalmente a modalità dirette e quasi aggressive di interazione”.

Secondo il dr. __________ l’assicurata era pertanto pienamente abile al lavoro.

Anche a tale valutazione, tratta

sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato alcun

elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. Il dr. __________, infatti,

chiamato a stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, dopo averla

visitata, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli

atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto

alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti

dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata

in DTF 141 V 281 ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le

malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).

Va pure osservato che in

occasione del Consulto peritale psichiatrico, sono stati debitamente scissi i

fattori psicosociali estranei all'invalidità (p.es. le difficoltà economiche

derivate dall'essere al beneficio del sostegno sociale e il contesto ticinese -

rispetto quello tedesco - meno idoneo allo stile di vita dell'assicurata; cfr.

il pt. 7.1 del consulto peritale del dr. __________; cfr. in merito STF 8C_168/2021),

rispettivamente sia la parte di aggravamento dello stato di salute che i tratti

di personalità dell'assicurata (qualificati come esternalizzanti e

narcisistici), giungendo ad una conclusione chiara e motivata per la quale

l’assicurata presentava integre le proprie rilevanti capacità intellettive e

psichiche e, grazie alla resistenza allo stress/spirito di adattamento nella

norma (rappresentanti delle ulteriori risorse) poteva intraprendere un percorso

di auto-reintegrazione (cfr. il pt. E, pag.74, della perizia).

Per quanto riguarda la

valutazione reumatologica, la stessa è stata affidata al dr. __________,

il quale nel rapporto del 3 giugno 2020 ha dapprima elencato nel dettaglio la

sintomatologia elencata dall’assicurata, ha quindi descritto l'esame

reumatologico, compresi gli esami di laboratorio e radiologici. In conclusione

non ha posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, ma

“soltanto”, la presenza delle diagnosi, non invalidanti, di “dolori muscoloscheletrici

a carattere diffuso in relazione con un reumatismo delle parti molli; sindrome

pan-vertebrale su leggere alterazioni statiche, nonché alterazioni degenerative

in particolar modo con una discopatia a livello cervicale C5-C6 e C6-C7, ernia

discale a livello Th11-Th12, nonché alterazioni degenerative in stato dopo

morbo di Scheuermann da Th8 a Th10; leggera periartropatia della spalla ds.

nell'ambito di una lacerazione parziale e lieve diastasi acromio-clavicolare;

dolori alle caviglie in particolar modo a ds. in stato dopo frattura malleolare

laterale della caviglia ds., nonché lesione del legamento fibulo-talare nel

2014: gonalgia bilaterale e stato dopo lesione meniscale al menisco mediale al

ginocchio ds.”. Ha quindi escluso la presenza di una malattia sistemica,

precisando che l’assicurata “presenta alcuni tender points per la diagnosi

di un reumatismo delle parti molli, senza comunque un quadro completo per la

diagnosi di fibromialgia, con presenza di alcune indicazioni di tipo funzionale”.

Dopo aver indicato che era

presente una sindrome pan-vertebrale e toracale, senza tuttavia compressioni o

irritazioni radicolari o deficit sensitivo o motorici, ha descritto reperti

clinici molto blandi, in presenza di una buona muscolatura, soprattutto alle

braccia ed alle estremità inferiori, osservando come anche le problematiche

post-infortunistiche avessero avuto un'evoluzione buona nel tempo. Con

riferimento ai disturbi muscoloscheletrici, alla stanchezza cronica e all'affaticamento

rapido – disturbi ripetutamente lamentati dall’assicurata –, ha fatto notare

come il trattamento si fosse tuttavia limitato ad un ambito della medicina

complementare e cinese, con blandi antidolorifici.

Vi erano inoltre delle

discrepanze fra la descrizione della sintomatologia (particolarmente

invalidante) e i reperti clinici piuttosto blandi e una muscolatura degli arti superiori

e inferiori ben sviluppata. Era a suo avviso “difficilmente spiegabile” che

l’assicurata, malgrado l’addotta carenza di energie e i dolori diffusi, svolgesse

regolarmente attività fisiche impegnative come condurre una motocicletta

potente e praticare nuoto e canottaggio. Il perito ha quindi escluso che i

disturbi accusati fossero di entità tale da provocare delle limitazioni

significative dal punto di vista funzionale, discostandosi in tal modo dalla

valutazione del dr. __________ del novembre 2016, che aveva rilevato delle

limitazioni funzionali in relazione a delle alterazioni strutturali. Ha quindi

valutato una piena capacità lavorativa nelle attività svolte ed in attività

adatte, al più tardi a 3 mesi dopo l'infortunio avvenuto alla spalla destra nel

2019, rilevando pure che vi erano quali fattori di stress, la sintomatologia

dolorosa diffusa, e la stanchezza cronica e l'affaticamento rapido e i cali

energetici. Trattavasi in ogni modo di fattori non spiegabili nell'ambito di

malattia reumatiche o degenerative alla colonna vertebrale o in relazione con

gli eventi post-infortunistici.

Anche a tale approfondita e

dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e

valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui

non potevano essere riconosciute delle limitazioni della capacità lavorativa, va

prestata adesione.

L'assicurata è pure stata oggetto

di un’accurata valutazione endocrinologica, affidata al dr. __________, endocrinologo, il quale ha

fatto notare che la "gender dysphoria" era sempre stata

presente nell'assicurata che già nell'infanzia si era sentita maschio. Sofferente

di ovaie policistiche, a seguito di una mastopatia fibrotica, si era quindi sottoposta

a una mastectomia totale bilaterale nel 1996. Dal 2015 assumeva del testosterone,

nella convinzione che esso rallentasse l'invecchiamento ed il deperimento del

suo fisico. Lo specialista non ha quindi posto alcuna diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa, ma “unicamente”, senza influenza sulla capacità

lavorativa, quella di “Gender dysphoria FtM" (= female to male), in trattamento

ormonale con Testosterone. Sindrome anamnestica delle ovaie policistiche (PCOS)”,

precisando che la terapia ormonale attuale assunta corrispondesse alle linee

guida attuali e non era tale da causare riduzione della capacità lavorativa. In

conclusione ha sottolineato che la sintomatologia descritta, segnatamente la facile

esauribilità e i dolori, non era spiegabile né con una patologia ormonale né

con la terapia ormonale attuale, e ha concluso per una piena abilità lavorativa

in ogni attività.

Anche

tale esaustiva valutazione merita adesione completa.

Per

quanto riguarda infine la problematica immunologica, l'assicurata è stata

valutata dalla specialista dr.ssa __________, la quale ha descritto l’assicurata

come perspicace, competente, puntigliosa ed interattiva a riguardo delle sue

problematiche, senza segni di dolore e di stanchezza, né difficoltà mnemoniche,

o di concentrazione. Ha escluso diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa,

individuando “unicamente” quelle, non invalidanti, di “stanchezza cronica di

natura non immunologica; dolori muscolari scheletrici a carattere diffuso in relazione

con reumatismo delle parti molli; nota pregressa rinocongiuntivite allergica,

nota pregressa asma bronchiale allergica controllata; verosimile

foto-invecchiamento cutaneo al volto, cute atopica xerotica”. Ha pure

sottolineato che non vi era indizio clinico o di laboratorio per malattie

autoimmuni sistemiche, né per celiachia.

Riguardo

alla diagnosi di mitocondropatia, citata dai curanti, riferendosi alla

perizia della dr.ssa __________, il __________ ha indicato:

" A riguardo

della mitocondropatia, la nostra specialista consulente Dr.ssa med. __________

rileva che gli esami riguardanti il metabolismo ossidativocellulare

mitocondriale effettuati presso il laboratorio Dr __________, isolatamente non

rientrano nei criteri classificativi internazionali della sindrome da

stanchezza cronica CFS. I più comuni criteri sonò stati redatti dal gruppo di esperti,

che la nostra consulente cita nei dettagli. Fa notare come, fatta eccezione per

i test necessari all'esclusione di altre condizioni patologiche, non esistono

tutt'oggi test diagnostici per la CFS, a meno che non facciano parte di un

protocollo di ricerca. Ricorda che questi test sono eseguiti a scopo di ricerca

e non sono utili né per la diagnosi, né per il management terapeutico. Nella

pratica clinica, non sono raccomandati altri test aggiuntivi di laboratorio o

di neuroimaging per la diagnosi della CFS. La nostra consulente fa notare come

il sintomo di stanchezza è quindi di difficoltoso inquadramento clinico, sia per

la soggettività dell'espressione sintomatologica, in quanto sintomo

prevalentemente descrittivo e collegato al sistema auto-referenziante dell'individuo,

che ne è affetto, sia per l'assenza di marcatore biologici o indagini

strumentali ed esami clinici, che permettono di quantificarla. La nostra

consulente differenzia la fatica periferica da quella centrale. Ricorda che la

sindrome di CFS è comunque una diagnosi di esclusione. Segnala come restino

numerose incertezze, aree grigie esistenti nella letteratura tra gli esperti

per questa sindrome particolarmente complessa e spesso sfuggente ad un

inquadramento rigido, che non ha quindi il rigore metodologico formale di una

linea guida "classica" e la consueta automaticità tra livelli di

evidenzia e grading delle raccomandazioni. Nella fattispecie dell'A., i dolori

muscoloscheletrici a carattere diffuso, con alcuni tender points positivi e indicazioni

funzionali, la portano a concordare con la diagnosi reumatologica di reumatismo

delle parti molli o fibromialgia, che non ha ripercussione sulla capacità lavorativa.

Sia la stanchezza cronica, che la fibromialgia e reumatismo delle partì molli condividono

sintomi soggettivi e riferiti comuni ad entrambe ed assenza di biomarkers specifici

diagnostici.” (doc. AI pag. 448)

La specialista, analogamente al

dr. __________, ha ricordato che i disturbi muscoloscheletrici, la stanchezza

cronica, l'affaticamento rapido ed i disturbi di concentrazione erano comunque

trattati prevalentemente in ambito di medicina complementare e cinese. Quanto

alla terapia concomitante con testosterone, per cambio di genere, ne ha

riassunto gli effetti (segnatamente sulla memoria, sull’umore, sull’energia, guadagno

di massa muscolare e di forza, resistenza dei legamenti e nei tendini,

remineralizzazione ossea e consolidamento di fratture ossee), ritenendo che nel

caso specifico la prognosi fosse favorevole, “perché una vita attiva sia fisicamente

che intellettualmente si addice al curriculum studiorum, personale e lavorativo

dell'A. e quindi rappresenta il miglior antidoto all'isolamento, che acuirebbe

la percezione soggettiva del dolore creando un circolo vizioso di difficile

interruzione”. A riguardo della coerenza, secondo la specialista, la

sintomatologia soggettiva descritta (con facile esauribilità e dolori diffusi)

non si spiegava con cause immunologiche sistemiche e nemmeno sulla base di esami

di laboratorio non riconosciuti dalle linee guida internazionali. Ha quindi sottolineato

che vi erano “discrepanze fra la descrizione della sintomatologia

particolarmente invalidante, di cui l'A. soffre, che mette in relazione con una

stanchezza cronica ed i reperti clinici attuali piuttosto blandi, compresa una muscolatura

alle estremità superiori e inferiori ben sviluppata; quest'ultima è sicuramente

il risultato della sua corretta abitudine a praticare regolarmente sport

aerobici, come il nuoto e la canoa (ed a condurre quotidianamente una

motocicletta di 650 ec), ma anche al concomitante utilizzo per altra

indicazione di Testosterone per via sistemica”. Ha quindi ribadito di non

aver potuto evidenziare disturbi di concentrazione e di memoria. A suo avviso la

stanchezza diurna poteva essere correlabile al trattamento della rinite cronica

con antistaminico, di cui consigliava la sostituzione con altro medicamento. Ha

escluso la presenza di una malattia sistemica: in effetti malgrado l’esistenza

di alcuni tender points per la diagnosi di un reumatismo delle parti molli, non

vi era comunque un quadro completo per la diagnosi di una fibromialgia. A suo

avviso pertanto l’assicurata era da considerare totalmente abile al lavoro

(doc. AI pag. 450).

Anche

tale valutazione, approfondita e dettagliata, che non trascura alcun elemento

rilevante, appare condivisibile.

Alla

luce di tali dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come

anticipato, escluso la presenza di diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa e posto le diagnosi non invalidanti menzionate al consid. 2.7,

effettuato una valutazione globale e quindi ritenuto l’assicurata abile in ogni

attività a tempo pieno.

Va pure osservato che la

valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria

strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato

correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto

alle risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore probante

(cfr. il DTF 125 V 351).

In merito all’evoluzione della

capacità lavorativa, il __________ ha concluso che l’assicurata era da

considerare totalmente abile al lavoro, potendosi ritenere un'incapacità

lavorativa per la durata di 3 mesi, dall'infortunio del 23 luglio 2019 (lacerazione

dell'articolazione acromioclavicolare) e nuovamente dall’infortunio del 14

agosto 2018 (frattura del processo trasverso di L5 a sinistra). Hanno quindi

esposto quanto segue:

" D Discussioni

di aspetti della personalità eventualmente rilevanti

Come emerso al test psicologico si evidenziano nell'A. dei tratti

narcisistici di personalità unitamente a caratteristiche esternalizzanti, che

si palesano in comportamenti iperattivi e modalità di interazione dirette, che

non assumono significati aberranti o antisociali, ma sono unicamente volti ad

affermarsi socialmente, ad allargare il proprio bagaglio di esperienze e ad

espandere i campi di interesse.

E Discussione di fattori di stress e risorse

Quali fattori di stress vi è una storia di licenziamenti a più

riprese. Periodi di disoccupazione e da anni l'A. è a carico della Pubblica

Assistenza. Quali fattori anche determinanti vi è la madre ed il fratello

beneficiari di una rendita Al. L'A. comunque denota risorse intellettive ed

anche psichiche, che le permettono di investire nella realtà ed un indice di

tolleranza allo stress normale, per cui può affrontare una re-integrazione professionale.

F Verifica della coerenza

Come ribadito da quasi tutti i consulenti, che hanno valutato l’A.

nell'ambito dell'attuale perizia pluridisciplinare, vi è una chiara discrepanza

tra i disturbi soggettivi dell'A. e i dati oggettivi, assolutamente scarsi. È

chiara l'incongruenza tra le lamentele e i dolori, come le scarse risorse

energetiche descritte come altamente invalidanti dall'A. ed il fatto che l'A.

pratica regolarmente, ed ancora attualmente, nuoto, canoa e si sposta su una motocicletta

di 650 ec. Anche il test di SIMS ha avvalorato la presenza di incoerenza ed una

tendenza ad aggravare i sintomi, essendo risultato leggermente superiore al

cut-off (punteggio 17, cutt-off< 14).

G Capacità lavorativa nell'attività svolta finora

L'A. va considerata totalmente abile al lavoro nell'attività

finora svolta.

H Capacità lavorativa in un'attività adeguata

Anche in attività adeguata, l'A. va ritenuta totalmente abile al

lavoro.

l Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative

complessive

L'A. va ritenuta totalmente abile al lavoro, non ci sono riduzioni

di capacità lavorativa.”

A

tali conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel

rapporto del 27 novembre 2020 (doc. AI pag. 600), e che sono il frutto di un

attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che

possano in qualche modo descrivere una differente situazione valetudinaria o un

diverso apprezzamento, va prestata adesione.

In

tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti

medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA)

o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena

forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non

si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag.

470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353).

Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a

conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si

dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o

direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere

aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A

tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di

perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1;

8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017

consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali

solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in

considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti

per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22

maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel

considerando che segue.

2.8.2. Il TCA non ignora in effetti la

documentazione medica allestita dai curanti, i quali, pur concordando in

sostanza con le diagnosi poste dal __________, differiscono quanto alla

valutazione delle relative ripercussioni sulla capacità lavorativa

dell’assicurata.

Innanzitutto, mediante rapporto

del 14 settembre 2021 il dr. __________ del SMR, aderendo al complemento

peritale del __________ del 2 settembre 2021, ha confermato queste conclusioni

anche dopo aver preso visione della documentazione prodotta in fase di

osservazioni al progetto di decisione del 27 novembre 2020 (doc. AI pag. 596 e

690). Nelle sue osservazioni del 18 dicembre 2020 l’assicurata aveva in effetti

contestato il progetto di decisione, ritenendo che lo stesso banalizzasse la

sua situazione clinica, sottolineando gli infortuni avuti e la sindrome di

affaticamento cronico, lamentandosi che a suo dire né il __________ né l'AI non

erano mai entrati nel merito di una sindrome da affaticamento cronico, secondo

i criteri riconosciuti dai medici, negando ogni amplificazione da parte sua. Contestava

inoltre l’assenza di inabilità dal punto di vista psichiatrico, sottolineando di

essere affetta da “CFS”, ossia di una malattia internistica immunologica,

conseguente a un danno da HTNI realmente avuto, con complicazioni avute, rilevando

come tale patologia non fosse solo “stanchezza", ma una patologia

multifattoriale, basata su disturbi immunitari postvirali, post-intossicazioni

e altro. Ha pure rilevato che la cassa malati __________ e la __________,

contrariamente al __________, avevano riconosciuto inabilità lavorative e

concludeva ritenendosi inabile in misura del 90% e postulando la valutazione

della malattia di sindrome da affaticamento cronico da parte di un medico

esperto competente (doc. AI pag. 607). Le sue censure sono state da lei ribadite

negli scritti del 5 e 14 gennaio 2021 e 2 febbraio 2021 (doc. AI pag. 659).

Ora, il __________, nel complemento

peritale del 2 settembre 2021 (di 12 pagine), sulla base di nuove prese di

posizione dei diversi specialisti, esaminati anche gli atti richiamati dagli

altri assicuratori, ha concluso che le allegazioni dell’assicurata e la

documentazione prodotta, non fossero idonee a confutare la perizia del 25

novembre 2020 (doc. AI pag. 669).

A tale complemento, completo e

dettagliato, e frutto di un attento e approfondito esame, questo TCA deve

aderire.

In effetti, a ragione i periti

hanno innanzitutto rilevato che le incapacità riconosciute da __________ o

dalla __________, non necessariamente devono essere riconosciute anche dal __________,

rinviando in merito alle pertinenti conclusioni del perito dr. __________. In particolare,

riferendosi alla valutazione del 16 novembre 2016 del dr. __________, per il

quale vi era un’inabilità lavorativa del 50% nell'attività lavorativa svolta

(ma un’abilità completa in attività adeguate), il __________ ha ben spiegato i

motivi per cui tale incapacità lavorativa non poteva essere condivisa, “anche

in considerazione dell'iter successivo, delle attività lavorative e non, che

l'A, ha svolto nel corso degli anni dal 2016 a oggi”. Quanto all’inabilità

lavorativa dal 19 aprile 2016 attestata dal dr. __________ per burnout, la

stessa era in ogni modo stata esclusa dalla perizia dell’11 luglio 2016 della

dr.ssa _________, psichiatra (doc. AI pag. 323 e 676). Nemmeno quella riconosciuta

da __________ e __________ a partire dal 5 dicembre 2016 poteva essere

condivisa, non essendo giustificata alla luce delle approfondite valutazioni

mediche effettuate. La stessa, da ascrivere ad un infortunio del 26 ottobre

2016, con ematoma alla gamba sinistra e un dolore alla mano sinistra, con

reperto di “verosimile tendinosi inserzionale dell'estensore breve del pollice",

era in effetti in ogni modo contraddetta non solo dal fatto che l’assicurata

continuava a condurre una moto di grosse cilindrata – azione poco compatibile

con la presenza di limitazioni a livello della funzionalità delle mani –, ma anche

dal fatto che ella non descriveva problemi a livello della mano, ma riferiva

soprattutto esauribilità e degenerazioni dell'apparato locomotorio. Anche le

inabilità riconosciute dalla __________ nella misura del 50% dal 29 ottobre al

18 novembre 2016 e dal 5 dicembre 2016, non potevano essere condivise, in

assenza di atti medici concludenti, la MRI alle mani non essendo in ogni modo

conclusiva (doc. AI pag. 669).

Il __________ ha quindi

riproposto le prese di posizione dei consulenti, che confermavano la perizia,

tra l’altro come segue:

" Presa

di posizione del Dr. med. __________ del 12.2.2021: "ho preso visione

delle nuove osservazioni redatte dall'A. al progetto di decisione dell'UAI in

seguito alla perizia __________ del 25.11.2020 a proposito delle quali esprimo

quanto segue. A pagina 4 del suo scritto l’assicurata critica che nella perizia

ho evidenzialo una sua tendenza ad esagerare, la portata dei suoi sintomi quando

nei capitolo 4.3.3 parlo piuttosto riprendendo quanto è emerso nel test

psicologico di "minima tendenza da parte dell'A. ad accentuare la portata

di alcuni sintomi inusuali in particolare nell’ambito di disturbi neurologici e

amnesici senza peraltro mostrare nel suo complesso indizi che facciano

propendere per un tentativo di simulazione di disturbi psichici né di un loro

significativo aggravamento ". Per quel che riguarda infine la diagnosi di

sindrome da disadattamento da me posta l’A. non porta elementi tali da

pregiudicarla limitandosi a riportare le sue considerazioni in merito alla

stessa dissentendo sostanzialmente il fatto che della diagnosi possa non portare

ad una IL ".

Presa di posizione del Dr. med. __________ dell'8.2.2021:

"(…) Come argomento principale l'Assicurata presenta la sua convinzione di

soffrire di una mitocondriopatia (cronic fatigue syndrom CFS). Limitandomi alla

mia pertinenza endocrinologica, nelle fotocopie allegate leggo che la fatica del

CFS sia correlata con l’altezza degli autoanticorpi anti-tireoperossidasi

(TPO), autoanticorpi presenti nonostante la presenza di una perfetta eutireosi,

e una tendenza alla ipoglicemia. Il labor fatto nell’ambito della perizia __________

in discussione evidenzia però un TPO di 35.3 U/ml (valore di norma < 60 U/ml)

e una glicemia venosa di 6.0 mmol/l (valore di norma 4.1-6.1 mmol/l). Costato

quindi che tutte e due i parametri risultano perfettamente nella norma e di

conseguenza non corrispondono alla descrizione inoltrata dalla Assicurata.

Senza nuovi dati ormonali non vedo possibilità a discutere un'eventuale

modificazione della mia valutazione endocrinologica fatta nel 2020."

(doc. AI pag. 669 segg).

Sulla base delle dettagliate

prese di posizione degli specialisti, il __________ ha concluso che “le

osservazioni dell'A. si basano perlopiù sulla convinzione da parte dell'A., che

una diagnosi che si è praticamente autocertificata, su valori e dati non tutti scientificamente

provati, portino automaticamente ad un'incapacità totale, cosa che non è il

caso. Come ben espresso dagli specialisti, che tutti hanno evidenziato nell’a. risorse

e capacità e quindi hanno ritenuto che l'A. mostrasse un quadro clinico non in linea

con quanto da lei espresso, riteniamo che queste osservazioni non sono in grado

assolutamente di confutare le conclusioni della perizia __________, datata

25.11.2020.

A riguardo delle incapacità

lavorative riconosciute da __________ e __________, queste non risultano completamente

giustificabili, come riportato sopra” (doc. AI pag. 679).

Tale conclusione, condivisa

anche dal SMR (doc. AI pag. 690), fondata su un attento e preciso esame del

caso e della documentazione agli atti da parte di specialisti delle materie

interessate, merita di essere condivisa.

2.9. Come

verrà illustrato nel prosieguo, tali conclusioni non sono state smentite da

censure motivate o da altra documentazione medico-specialistica attestante

nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,

un peggioramento successivo alla perizia __________ e entro la data della

decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola

sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

2.9.1. In

particolare, è stato prodotto uno scritto del 2 dicembre 2021 della curante

dr.ssa __________, che riferisce che l’assicurata dal 2011, anno nel quale ha

contratto infezione da H1N1, combatte con la sua resistenza fisica precaria. Malgrado

i tentativi effettuati, essa non riuscirebbe a lavorare, essendo efficiente

solo per un paio di ore, dopodiché crollerebbe inevitabilmente per una

stanchezza invalidante, a suo avviso in gran parte da attribuire a deficit di

ATP e quindi ad una mitocondriopatia come si evince dagli esami di laboratorio.

Considerati i tempi di recupero tra un'attività fisica anche intensa, tipo

attività sportiva o lavorativa, molto lunghi, il ritmo di attività dell'assicurata

non sarebbe proponibile per alcuna attività lavorativa. Sarebbe inoltre “da dimostrare

tramite documentazione scientifica l'azione metabolica della moto utilizzata dall'A.

per spostarsi”. La curante riferisce che l’assicurata possiede diversi

attestati di capacità, ma che di fronte alla mitocondriopatia presente non

possono essere sfruttati. In attesa di una farmacoterapia in grado di

ripristinare l'attività mitocondriale, quindi di rialzare i livelli di ATP,

bisogna rispettare le limitazioni fisiche presentate. Critica inoltre il fatto

che mentre il long COVID è oggi giorno accettato, diversamente un long MINI non

lo sia (doc. X/1).

È

pure stato prodotto un referto di un’ecografia eseguita il 3 dicembre 2021 all’arto

superiore destro (attestante esiti di possibile epicondilite esterna di grado

moderato, con associata minuta lesione intratendinea del tendine comune degli

estensori; doc. XIV/5) e uno scritto del 13 gennaio 2017 del dr. __________,

internista (che riferiva delle iniezioni di testosterone effettuate ogni 15-17

giorni, con effetto anabolico sulla muscolatura e le articolazioni e antinfiammatorio

percepito dalla paziente; doc. C).

Questa documentazione, unitamente

al ricorso e alle prese di posizione dell’assicurata, è stata come da prassi

sottoposta al __________, il quale ha nuovamente interpellato i diversi periti medici

specialisti e lo psicologo, e con nuovo complemento peritale del 17 febbraio

2022 (di ben 21pagine) ha concluso che la documentazione non apportava elementi

idonei a modificare le conclusioni della perizia del 25 novembre 2020 (doc.

XVIII/1). Nel suo rapporto, il __________ ha riesposto le prese di posizione

dei periti, in particolare quella del dr. __________ del 6 febbraio 2022 come

segue (per quanto riguarda la presa di posizione della dr.ssa __________ cfr.

in esteso al consid. 2.9.2):

" (…) A

pagina 4 del suo scritto l'A. dichiara che nella perizia ho evidenziato una sua

tendenza ad esagerare la portata dei suoi sintomi quando nel capitolo 4.3.3

parlo piuttosto, riprendendo quanto è emerso nel test psicologico effettuato

dallo psicologo Dr. __________, di "minima tendenza da parte dell'A. ad

accentuare la portata di alcuni sintomi inusuali in particolare nell'ambito di

disturbi neurologici e amnesici senza peraltro mostrare nel suo complesso

indizi che facciano propendere per un tentativo di simulazione né di un loro

significativo aggravamento".

Per quel che riguarda la diagnosi di sindrome da disadattamento da

me posta l'A. non porta elementi tali da pregiudicarla limitandosi a riportare

delle considerazioni personali in merito alla stessa dissentendo

sostanzialmente sul fatto che detta diagnosi possa a suo dire, per le

conseguenze che essa le arreca, non portare ad una IL. A questo proposito

rispetto alla diagnosi da me posta al p.to 6.2 della perizia ovvero la sindrome

da disadattamento in personalità con disturbi esternalizzanti e tratti

narcisistici voglio chiarire che essa non si configura come una alterazione

psicopatologica di rilevanza clinica tale da impedire all'A. di accedere al suo

bagaglio di risorse, capacità e competenze ne è a mio avviso da considerare

tale da impedire all'A. la possibilità di farne un proficuo uso ai fini di un

investimento nella realtà, l tratti narcisistici come d'altronde è emerso al

test MMPI-2-RF eseguito dallo psicologo __________ sono essenzialmente caratteristiche

di personalità che rendono l'A. particolarmente ego centrata portandola ad auto

conferirsi una eccessiva importanza. Ai tratti narcisistici, come si evince dal

test psicologico, si associano nell'A. dei pervasivi sintomi di natura

esternatizzante caratterizzati da momenti di impulsività e comportamenti

eccessivamente dominanti anche di tipo strumentale volti a farle raggiungere i

propri scopi, cosa questa che si evince dal test psicologico. Si tratta in

questo caso di caratteristiche di personalità non certamente correlabili con

una perdita di realtà ma che portano l’A. piuttosto, anche se alle volte

probabilmente al prezzo di incorrere in conflitti interpersonali ingenerati da suoi

comportamenti eccessivamente dominanti, ad imporre la propria innata

assertività e a farla valere nel gruppo di lavoro dove si trova a stazionare.

Tenuto conto di questi elementi che rimangono circoscritti alle sue

caratteristiche di personalità non ho ravvisato disturbi di rilevanza clinica

tale da inficiare la sua riuscita pragmatica motivo per cui la diagnosi

psichiatrica posta non è stata da me ritenuta invalidante. Per quanto attiene

alla mia interpretazione dei test psicologici (SIMS+MMPI-2-RF) effettuati dallo

psicologo Dr. __________ ho riportato fedelmente anche se in maniera succinta

le conclusioni ai punti 4.3.3, 7.1 e 8.4 della perizia. Rispetto a quanto

riportato dal rappresentante legale dell'A. nella lettera del 02.12.2021

rispondo dichiarando che appare plausibile che l'A. non riconosca la propria

patologia psichiatrica riportata al p.to 6.2 della perizia o che perlomeno non

ne colga gli aspetti eccessivi a livello comportamentale e degli atteggiamenti visto

che come generalmente accade nel caso di personalità con tratti narcisistici non

sono i soggetti in causa ma piuttosto quelli che sono a gravitare nel loro

raggio d'azione a ravvisarne il carattere problematico. Riguardo alle ulteriori

questioni postemi, in modo particolare a quanto riportato dalla rappresentante

legale dell'A. a pag. 15 del ricorso al TCA, preciso innanzitutto che

contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima può non sussistere una

contraddizione tra un reperto di amplificazione della sintomatologia dichiarata

al SIMS e il fatto di non avere oggettivato all'esame psichico delle alterazioni

della sfera cognitiva nel senso che i due reperti attenendo ad indagini distinte

possono benissimo coesistere. Rispetto a quanto riportato dalla rappresentante

legale dell'A. a pag. 16 del ricorso quando nello specifico riferisce che avrei

attribuito all'A. una "visione distorta della realtà" preciso di

essermi limitato a riscontrare una difficoltà di inserimento nella realtà che

ho ricondotto diagnosticamente alta sindrome di disadattamento di cui l'A.

soffre sulla scorta delle sue caratteristiche di personalità che sono emerse anche

ai test psicologici effettuati dallo psicologo Dr. __________. Non ho

riscontrato un deficit delle prestazioni cognitive a cui poter fare in qualche modo

risalire quanto riportato dalla rappresentante legale dell'A. quando ella parla

di "prisma deformante della realtà dato dalla patologia psichiatrica

attribuita dal perito". Rispetto a quanto riportato dalla rappresentante

legale dell'A. al punto 4 (pagg. 17-20) del ricorso al TCA preciso innanzitutto

che a livello diagnostico ho descritto la presenza di "tratti

esternalizzanti" come caratteristica di personalità dell'A, e non ho

parlato di aspetti di "iperattività" come riferisce la rappresentante

legale dell'A. a pag. 18 del ricorso. A proposito della iperattività dell'A. mi

sono limitato a descrivere nelle conclusioni della perizia la presenza di

"comportamenti iperattivi" riprendendo quanto è emerso ai test

psicologici nel contesto dei tratti esternalizzanti facenti parte della

personalità emotiva dell'A. Faccio a questo proposito notare che nel caso di

una vera e propria iperattività la patologia psichiatrica afferente al registro

maniacale dei disturbi affettivi non avrebbe potuto effettivamente essere

arginata o controllata dalla persona che ne avesse sofferto mentre nel caso

dell'A. la questione di fatto non si pone in questi termini trattandosi nella

fattispecie di una strutturata patologia affettiva a tinta maniacale bensì di

un aspetto personologico sul quale, salvo i rarissimi casi di una perdita psicotica

di realtà (ma non è questo il caso), è comunque data una possibilità di presa

da parte del soggetto. La correlazione negativa tra disturbi psichici e fisici descritta

dalla rappresentante legale dell'A. a pag. 18 del ricorso a mio avviso quindi

non può essere sostenuta tenuto conto della premessa di cui sopra nel senso che

ribadendo quanto è stato attestato a livello diagnostico cade la presunzione di

malattia psichiatrica invalidante. Quanto riportato a pag. 19 del ricorso dalla

rappresentante legale dell'A, a proposito della sindrome da disadattamento da

me descritta a livello diagnostico se da un lato mette in luce le difficoltà

dell'A. nell'inserimento nella realtà per l'impatto che le sue caratteristiche

di personalità possono esercitare sull'ambiente lavorativo dall'altro non sono

indicative di trovarci alle prese con una personalità con caratteristiche

antisociali né con un livello di disfunzione dell'apparato psichico tale da

pregiudicarne l'esame di realtà. Rispetto quindi in modo particolare a quanto

riportato a pag. 20 dalla rappresentante legale dell'A. faccio notare che ciò

che è stato riportato nella perizia a proposito dell'assenza di criteri per un

disturbo antisociale e per disturbi con perdita psicotica di realtà mi ha

permesso di precisare il livello di gravita della patologia psichica dell'A. e

a farmi giungere infine alle mie conclusioni in merito alla capacità

valetudinaria dell'A.” (doc. XVIII/1 pag. 12)

(per quanto riguarda le prese di posizione del dr. __________ del

22 dicembre 2021, del dr. __________ del 6 gennaio 2022, e dello psicologo __________

del 21 gennaio 2022, cfr. doc. XVIII/1)

Il __________ ha quindi preso

posizione sulle diverse contestazioni sollevate dall’assicurata, ribadendo in

ogni modo che a parte le certificazioni della curante dr. __________, nessun

medico aveva sostanzialmente mai attestato un’inabilità duratura totale in ogni

attività, come ben si evince dal riepilogo dell’anamnesi allestito in occasione

della perizia __________, fatta eccezione per gli scarni e immotivati

certificati resi dal dr. __________, il quale il 9 gennaio 2020 si era limitato

a certificare genericamente un’inabilità lavorativa completa per tutto l’anno

2020 “per ragioni di salute”, ossia senza indicazione dei motivi o delle

patologie che giustificherebbero l’inabilità (doc. AI pag. 333). A ciò non può

evidentemente mutare il fatto – peraltro noto e considerato di conseguenza dai

periti del __________ – che la ricorrente misconoscerebbe di essere affetta da

una malattia psichiatrica,

Per quanto attiene

all’ecografia eseguita il 3 dicembre 2021 all’arto superiore destro (doc.

XII/4), che mette in evidenza la presenza di alterazioni compatibili con una

epicondilopatia esterna di grado moderato con associata minuta lesione

intratendinea del tendine comune degli estensori, il dr. _________, nel suo

complemento del 22 dicembre 2021, ha osservato, con completezza, che la recente

indagine radiologica non faceva che confermare una problematica di

epicondilopatia già valutata e interpretata nell'ambito della sintomatologia

dolorosa a carattere diffuso e della diagnosi di reumatismo delle parti molli. Si

trattava in ogni modo di una patologia che non portava a nuove limitazioni

funzionali e non permetteva di modificare le valutazioni sulla capacità

lavorativa espresse in sede peritale.

Con riferimento alle richiamate

affezioni postinfortunistiche, il __________ sottolinea come le limitazioni che

sono derivate all’assicurata sono state soltanto temporanee, come evidenziato

dagli esami clinici e radiologici eseguiti e come del resto confermato

dall’assicuratore infortuni che non ha riconosciuto alcuna rendita e anche dal

dr. __________ nella sua valutazione per l’__________ del 30 gennaio 2017 e dai

reperti radiologici agli atti.

Circa la critica che il __________

avrebbe erroneamente ammesso che l’assicurata pratica sport quotidianamente, a

prescindere dal fatto che la perizia non afferma ciò, va detto che la medesima ha

semplicemente evidenziato che l’assicurata pratica “regolarmente” nuoto e canoa

e si sposta, anche se non quotidianamente, su una motocicletta di 650 CC. Del

resto, dalle singole valutazioni peritali allegate alla perizia ben si evince

che i periti hanno osservato come la muscolatura dell’assicurata, pur aumentata

dal testosterone, sia anche stata verosimilmente incrementata da una rilevante

attività sportiva (punto A pag. 71 perizia __________, doc. AI pag. 449), e che

l’interessata, che appunto si presentava alle visite in motocicletta, avesse

ancora varie risorse al riguardo, e non apparisse affaticata. Parimenti essa è

apparsa veloce e concentrata in sede di evasione del test psicologico

somministratole, con risultati che escludono la presenza di disturbi psichici

cognitivi e neurologici, ma “soltanto” “disturbi esternalizzanti che si stagliano

su una personalità caratterizzata da tratti narcisistici." A ragione

il __________ ha in proposito osservato che “se l'A. è riuscita a rimanere

attenta e concentrata durante sia la lunga raccolta anamnestica avvenuta con la

Dr.ssa med. __________ il giorno della prima visita, sia durante i test

psicologici effettuati, a cui ha risposto con velocità, questo è sicuramente in

contrasto con una diagnosi di affaticamento cronico con incidenza sulla

capacità lavorativa o con deficit cognitivi”, osservando pure che

l’atteggiamento mostrato nei confronti dell’AI, al quale ella ha inviato lunghe

e articolate missive, mostrandosi presente e ben informata durante la raccolta

anamnestica, risultava “in contrasto chiaro con un grave deficit

dell'attenzione e della concentrazione e un affaticamento tale da incidere

sulla capacità lavorativa” (doc. XVIII/1 pag. 18 segg).

Le risorse ammesse dalla

perizia sono in altre parole frutto degli accertamenti medici esperiti in modo

assai approfondito, e non, come insinua la ricorrente, il risultato di deduzioni

tratte segnatamente dalla capacità di gestire la sua economia domestica.

In merito poi alla questione

riguardante l’uso del testosterone – che la ricorrente nega di assumere in

quanto transessuale, bensì per i suoi effetti secondari quali bisogno ridotto di

sonno, più energia – i periti __________ hanno osservato quanto segue:

" Come ben

riportato dalla Dr.ssa med. __________ nel suo rapporto, nell'atto del

20.3.2019 aII'Ufficio Al il Dr. med. __________ diagnostica un transessualismo

uomo-donna (ICD-10 F64.0) in cura con trattamento ormonale per cambio di

genere, dove attesta anche che l'A. è totalmente abile al lavoro per la

problematica endocrinologica. Ora la legale contesta una diagnosi che è stata

posta dal curante stesso dell'A. e afferma, che il testosterone viene dato per

i suoi effetti collaterali. Sottolineiamo, che nessun medico proporrebbe un

trattamento con il testosterone per gli effetti collaterali, sarebbe un grave

errore medico. Ma la legale, riferendosi alla Dr.ssa med. __________ che ha

fatto la perizia immunologica, confonde e travisa le parole, e dice anche che

non è poi stata fatta nessuna correlazione tra il fatto che seppur la

ricorrente prenda testosterone, ella abbia sempre dichiarato stanchezza e

affaticamento, in particolare necessità di almeno 10 ore di sonno, peraltro la

necessità di 10 ore di sonno al giorno, non è certamente segno patognomonico di

una malattia accertata, ne impedisce un'attività lavorativa al 100%. Facciamo

altresì notare che all'esame clinico l'A. mostrava una buona tenuta muscolare e

questo è sicuramente compatibile con un esercizio quotidiano della muscolatura

e un utilizzo della stessa.” (pag. 17)

Tali conclusioni sono state in

particolare confermate dal dr. __________, il quale, nel suo complemento del 6

gennaio 2022, oltre a condividere la presa di posizione della dr.ssa __________,

ha pure sottolineato che nel caso della terapia con il testosterone non si

trattava di una terapia sostitutiva (in presenza di ipogonadismo, patologia in

questo caso esclusa), ma di una terapia ormonale per la patologia

(non-endocrinologica) del "transessualismo donna-uomo, in cura con

trattamento ormonale per cambio di genere", come indicato dal dr. __________,

il quale pure aveva precisato che in ogni modo non vi erano delle incapacità

lavorative dal punto di vista endocrinologico.

Inoltre, circa la richiamata sindrome

della stanchezza cronica, il __________ ha giustamente rimandato alla

giurisprudenza del TF in materia e sottolineato che “in caso di patologie

non oggettivabili, vanno valutati tanti altri fattori, che sono ben descritti e

anche riportati nella perizia, perché la struttura peritale si basa appunto su

questo e quindi se la sig.ra dice che sta tanto male, ma non ravvisiamo, ne

stanchezza, ne disagio, ne rallentamento, questo è un segno che invece viene considerate

come significativo per il Tribunale Federale. A tal proposito facciamo notare che

tutti i periti che hanno visitato l'A., non hanno valutato la presenza di una

sofferenza tale da giustificare un'incapacità lavorativa. Inoltre, bisogna

anche prendere in considerazione un complesso di cose, fra cui il SIMS, la

discrepanza tra le lamentele e la terapia che assume, infatti la signora descrive

che ha un problema di dolori, ma non assume nulla per i dolori.”

In merito il __________ fa pure

rilevare che con la diagnosi di Chronic Fatigue Syndrome si scontrerebbe

peraltro anche l’aspetto di iperattività nelle diagnosi psichiatriche.

Del resto, le problematiche

psichiatriche citate dalla ricorrente non trovano alcun riscontro in

certificati medici, rilevato come dagli accertamenti esperiti essa risulta presentare

un indice di tolleranza allo stress normale, con l’assunzione di un trattamento

farmacologico banale, fatta eccezione per il testosterone assunto per il

transessualismo, a conferma della presenza di patologie somatiche blande.

Contrariamente a quanto da lei addotto, secondo i periti del __________, sulla

base della valutazione seguita dal dr. __________, in assenza di un disturbo di

personalità chiaro con disturbi estremizzanti a tratti narcisistici, disturbo

di personalità mai diagnosticato nemmeno in passato, non può essere ammessa

alcuna incapacità lavorativa. Del resto il __________ ha con pertinenza

sottolineato la contraddittorietà di quanto attestato dal dr. __________, il

quale ha certificato la presenza di sindrome da affaticamento cronico fin dal

2003 laddove tuttavia l’assicurata ha in seguito lavorato pure al 100%.

Circa poi le critiche mosse ai

test SIMS e MMPI, e alla mancata attestazione di una diagnosi psichiatrica

invalidante, ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che

determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti funzionali che derivano dalle

diagnosi andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico, va

detto che al __________, e in particolare al perito medico psichiatra

(piuttosto che allo psicologo), pertiene indiscutibilmente la competenza di una

corretta valutazione e contestualizzazione degli esiti di tali esami

psicologici. Ora, con motivazioni approfondite e frutto di un’attenta analisi

del caso, il __________ ha ribadito che nella fattispecie a fronte di una diagnosi

psichiatrica di F43.2, e non di F48.9, una limitazione della capacità

lavorativa non poteva essere ammessa. Si rimanda a questo proposito a quanto compiutamente

osservato dal dr. __________ nel complemento del 6 febbraio 2022 dianzi citato.

Laddove infine viene censurata nuovamente

la valutazione reumatologica, il __________ ha ribadito che la presenza di una tendenza

al reumatismo delle parti molli, in relazione a dolori muscoloscheletrici a

carattere diffuso, ma comunque in assenza di altra diagnosi organica, non

poteva avere carattere invalidante. Come già ricordato, i periti hanno sottolineato

come la muscolatura, pur essendo in parte incrementata dal testosterone, derivi

anche dall’attività sportina praticata.

In definitiva, nel caso

particolare nemmeno l'endocrinologo curante ha mai attestato incapacità, mentre

che gli unici che certificano un’incapacità lavorativa sono il dr. __________ e

la dr.ssa med. __________, con diagnosi (ove indicate), però, che, per quanto

detto sopra, non vengono supportate in altro modo.

In sostanza, come osservato

dall’UAI, quanto affermato dalla ricorrente, in particolare dove afferma la

presenza di una patologia psichiatrica senza tuttavia che alcun curante ne

abbia mai fatto menzione, dove nega il transessualismo, contrariamente a quanto

ribadito dal curante, sostiene deficit cognitivi che nessun perito ha potuto

evidenziare, si traduce in una critica soggettiva delle valutazioni peritali

che per contro si basano su un attento e approfondito esame della situazione.

Al terzo dettagliato e completo

complemento peritale del __________, di ben 21 pagine, nel quale vengono

affrontate singolarmente e con precisione le censure sollevate dalla curante, sulla

base di ulteriori valutazioni degli specialisti che avevano già accuratamente

valutato l’assicurata, questo Tribunale non può quindi che rinviare. Lo stesso

permette di concludere per l’assenza di elementi nuovi che non siano stati

adeguatamente esaminati nella perizia del 25 novembre 2020 o che in qualche

modo possano validamente metterne in forse le conclusioni.

2.9.2. Né

del resto l’ennesimo scritto dell’8 aprile 2022 della dr.ssa __________

permette di dipartirsi dalle conclusioni del __________. Con tale scritto la

curante afferma quanto segue:

" Seguo la

sig.ra RI 1 dal 2007, per problemi inizialmente disfunzionali, con recupero,

bensì lento, in seguito esiti di traumi sempre più invalidanti ad evoluzione

cronica, oltreché problematiche degenerative. La sig.ra RI 1 si trovava

all'estero nel 2011 quando è stata riscontrata infezione da H1N1e CFS. Ho

ripreso a seguirla nel 2014, in concomitanza a ripetuti traumi come si evince

dagli esami diagnostici effettuati, che hanno portato a fratture, contusioni e

distorsioni con recupero sempre più difficoltoso. Con una conoscenza sempre più

completa del funzionamento del sistema immunitario sono stati pubblicati

numerosi studi sulla cronicizzazione di infezioni virali e sulla frequente

inadeguatezza della risposta immunitaria. La sig.ra RI 1 ha assunto

antiossidanti e farmaci nell'ambito della microimmunoterapia che inizialmente

sono stati sufficienti per permettere alla paziente di confrontarsi con varie

sfide lavorative. La risposta immunitaria viene influenzata da vari fattori,

stress, alimentazione, traumi, ritmi circadiani... Secondo me i ripetuti traumi

fisici e lo stress lavorativo oltreché la distonia neurovegetativa pregressa

diagnosticata dal Curante hanno portato ad un collasso psicofisico definitivo

nel 2016. La sig.ra RI 1 è riuscita a lavorare spinta dal suo carattere

dinamico e sportivo, sempre motivata a mettersi in gioco, ma nel 2016 ha

definitivamente ceduto vinto dalle crescenti difficoltà dì risposta psicofisica.

Diversi studi hanno rilevato le correlazioni tra il sistema metabolico,

immunitario, neuroendocrino e la psiche. Parlare di reumatismi delle parti

molli è alquanto approssimativo. Gli innumerevoli esami di laboratorio ai quali

la paziente si è sottoposta rilevano:

- inadeguata risposta immunitaria con cronicizzazione di infezioni

virali

- deficit di ATP in mitocondriopatia oltre che alterazione di vari

parametri rilevabili dagli esami ematochimici

- sindrome da anticorpi antifosfolipici

E chiaro che queste alterazioni influenzano la risposta riparativa

a traumi, con recupero più difficoltoso oltreché favorire processi

degenerativi. Io non sono un'esperta di CFS, ma sono ormai noti i criteri

diagnostici e di laboratorio stabiliti da esperti.

Chiara la correlazione con infezioni virali croniche, chiara la

risposta immunitaria inadeguata, è ormai conosciuta la correlazione tra

inadeguata risposta immunitaria, infiammazione cronica di basso grado e flogosi

cerebrale con problematiche oltre che di stanchezza e depressione, di scarsa

resistenza psicofisica con malessere dopo sforzi anche minimi, disturbi del

sonno, rallentamento neuropsicomotorio. La gravità del quadro clinico dipende

da diversi fattori, in più l'andamento varia da un quadro clinico stabile, ben

gestibile, ad un graduale peggioramento ed in alcuni casi fortunati anche ad un

miglioramento. Non è possibile esprimersi su una prognosi plausibile, ci sono

troppe variabili. Bisognerebbe interpellare uno specialista di CFS per una

corretta valutazione della paziente. I pazienti affetti da CFS come la sig.ra RI

1 vanno ascoltati e presi in carico a livello multidisciplinare. Sono presenti

sufficienti elementi per giustificare una incapacità lavorativa.” (doc. XXII/1)

Tale certificato, che peraltro

nemmeno indica chiaramente in che misura l’assicurata sarebbe inabile al

lavoro, non permette di concludere diversamente, non apportando alcun elemento

nuovo e limitandosi in sostanza a ribadire quanto già affermato nel precedente

certificato del 2 dicembre 2021, sul quale il __________ ha, come dianzi

esposto, dettagliatamente preso posizione nel suo complemento del 17 febbraio

2022 (doc. XVIII/1).

Né del resto il rapporto

operatorio del 14 febbraio 2022 relativo al distacco della retina all’occhio

destro (doc. E), che peraltro sembra essersi svolto senza problemi e che non

attesta alcuna inabilità lavorativa, permette di concludere altrimenti.

E questo a prescindere dal fatto

che, richiamato il principio per cui per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola

sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), detta problematica sarebbe tuttavia

insorta successivamente alla decisione contestata del 15 settembre 2021 e non potrebbe

quindi trovare considerazione in questa sede, ma dovrebbe se del caso, ossia

qualora dovesse causare un’inabilità lavorativa – fatto questo che sulla base

del certificato prodotto non sembra il caso – essere valutata nell’ambito di

una nuova domanda di prestazioni che l’assicurata ha la facoltà di presentare.

Le censure, nuovamente espresse

negli scritti dell’8 aprile e 19 maggio 2022 (XXII e XXVI) della patrocinatrice

della ricorrente, riferite in particolare alla mancata considerazione della

diagnosi di miocondriopatia e CFS, si esauriscono sostanzialmente in una

lista di pubblicazioni sull’argomento e, quindi, di allegazioni teoriche, ma

nulla mutano alla valutazione del caso concreto.

Valutazione di tale quadro

patologico che per contro è stata effettuata attentamente, come detto, dal __________.

Come già detto, in merito si sono espressi ripetutamente i periti e in

particolare la dr.ssa __________. Nella perizia del __________ in effetti la

specialista aveva rilevato che gli esami riguardanti il metabolismo

ossidativocellulare mitocondriale effettuati in laboratorio non rientravano nei

criteri classificativi internazionali della sindrome da stanchezza cronica

CFS. Ha fatto notare che, fatta eccezione per i test necessari

all'esclusione di altre condizioni patologiche, non esistono tutt'oggi test

diagnostici per la CFS, a meno che non facciano parte di un protocollo di

ricerca, ricordando che questi test sono comunque eseguiti a scopo di ricerca e

non sono utili né per la diagnosi, né per il management terapeutico. La

consulente ha pure sottolineato la difficoltà di inquadrare clinicamente il

sintomo di stanchezza, “sia per la soggettività dell'espressione

sintomatologica, in quanto sintomo prevalentemente descrittivo e collegato al

sistema auto-referenziante dell'individuo, che ne è affetto, sia per l'assenza

di marcatore biologici o indagini strumentali ed esami clinici, che permettono

di quantificarla”. Ha quindi ricordato che la sindrome di CFS è comunque

una diagnosi di esclusione, restando in ogni modo numerose incertezze e aree

grigie esistenti nella letteratura tra gli esperti per questa sindrome

particolarmente complessa e spesso sfuggente ad un inquadramento rigido. Nel caso

dell’assicurata, i dolori muscoloscheletrici a carattere diffuso, con alcuni tender

points positivi e indicazioni funzionali, la portavano a porre la diagnosi di

reumatismo delle parti molli o fìbromialgia, senza tuttavia alcuna ripercussione

sulla capacità lavorativa. Ha pure precisato che sia la stanchezza cronica, che

la fìbromialgia e il reumatismo delle parti molli condividevano sintomi

soggettivi e riferiti comuni ad entrambe ed assenza di biomarkers specifici

diagnostici. Tali conclusioni sono state confermate dalla specialista nella sua

ulteriore presa di posizione del 9 marzo 2021 (doc. AI pag. 677). Nuovamente

interpellata al riguardo, il 5 gennaio 2022, la dr.ssa __________ ha in merito

fatto valere come segue:

" In

risposta al ricorso della Signora RI 1 confermo che non esistono esami di

laboratorio o marcatori biologici o morfologici o altre metodiche specifiche validate

da linee guida internazionali, in grado di diagnosticare questa patologia. Non

è infatti chiaro se lo stress ossidativo dei processi autoimmuni possa essere

utilizzato per supportare un modello di sviluppo della malattia. Si dice che Io

stress ossidativo causi "disfunzione mitocondriale" nella CFS

(Chronic Fatigue Syndrome). L'importanza dello stress ossidativo e, tra le altre

cose, il disturbo mitocondriale correlato ha un ruolo nella fisiopatologia di

numerose e differenti patologie (autoimmuni o neurodegenerative, fibromialgia),

come per esempio nella malattia di Huntington svolgono un ruolo. l radicali

metabolici possono senza dubbio causare danni cronici alle cellule nervose e

muscolari, fino alla morte cellulare inclusa. Ma questo danno mitocondriale non

spiega perché i pazienti affetti da CFS sperimentino "solo"

stanchezza anormale e non sintomi di demenza, malattia del motoneurone o

degenerazione muscolare. l processi autoimmuni sono anche usati ripetutamente

per spiegare la CFS. Infatti, sintomi di stanchezza si possono osservare anche

in diverse malattie infiammatorie, presumibilmente mediate da citochine e altri

mediatori infiammatori. Tuttavia, le prove disponibili sono estremamente deboli

sul fatto che ciò porti anche allo sviluppo di una CFS indipendente. Sono

possibili alcune anomalìe minori del sistema immunitario. Possono essere

chiamate collettivamente disregolazione del sistema immunitario. Per questo non

esistono esami di laboratorio o marcatori biologici o morfologici o altre

metodiche specifiche validate da linee guida internazionali, in grado di

diagnosticare questa patologia, ma solo studi sperimentali.

In data 11.2.2017 il Dr. med. __________, descriveva una sindrome

neurovegetativa migliorata dopo assunzione di Testoviron (Ifl ogni 15 giorni)

per cambio di genere per transessualismo donna-uomo (ICD-10 F64.0) dal 2014.

La sindrome neurovegetativa descritta da Dr. __________, né

tantomeno la sindrome da stanchezza cronica non rappresentano un' indicazione

terapeutica né assoluta né relativa ( se non per motivi endocrinologici

associati ad una diagnosticata disforia di genere e come prescritto da

endocrinologo), né una giustificazione medica rimborsata da Cassa Malati per

l'uso prolungato di testosterone per i noti gravi effetti collaterali sistemici

ed in particolare endocrinologici nella fattispecie, se non per una precisa

indicazione endocrinologica specifica di trattamento ormonale mirato da

un'indicazione medica specifica; lo specialista endocrinologo comunque

concludeva che non vi sono diagnosi dal punto di vista endocrinologico con

ripercussioni sulla capacità lavorativa (rapporto medico del 20.3.2019 del Dr.

med. __________ specialista endocrinologo, __________ (277-282). Dal punto di

vista endocrinologico non vi sono controindicazioni per l'attività lavorativa.

Non vi sono diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa. Diagnosi

senza ripercussione sulla capacità lavorativa: transessualismo donna-uomo

(ICD-10 F64.0) in cura con trattamento ormonale per cambio di genere. Da un

punto di vista della capacità lavorativa la prognosi è buona e non vi sono

incapacità lavorative dal punto di vista endocrinologico.” (doc. XVIII/1 pag.

8)

Sul tema della Chronic Fatigue

Syndrome e del disturbo mitocondriale ripetutamente invocato dalla ricorrente, questo

TCA rinvia quindi alle predette considerazioni espresse da un medico

specialista, dopo attento e approfondito esame sia della problematica teorica

che nella fattispecie concreta.

Sia peraltro anche rilevato che

il __________, come detto, ha concluso che i disturbi lamentati dell’assicurata

erano da lei parzialmente amplificati e non trovavano riscontro nei reperti

organici oggettivabili, esclusa essendo quindi la presenza di una malattia

sistemica (segnatamente di una fibromialgia invalidante).

Né del resto le ripetute critiche

mosse alla valutazione psichiatrica eseguita dal dr. __________, il quale si è

espresso sulle condizioni dell’assicurata in ben tre occasioni senza modificare

la sua presa di posizione, contengono elementi nuovi o sono suffragati da certificazioni

di specialisti in psichiatria. La motivazione per cui l’assicurata sarebbe “al

momento impossibilitata di sottoporsi a visita medica psichiatrica” (doc.

XXVI) non apparendo né motivata né plausibile.

Come detto, la perizia del __________

ha eseguito la sua valutazione sulla base di un approfondito esame delle

condizioni dell’assicurata, avvalendosi della competente valutazione di ben sei

specialisti nelle varie discipline interessate, formulando quindi una

valutazione consensuale che ha tenuto conto della globalità delle affezioni di

cui l’assicurata è portatrice (doc. AI pag. 379), non ha omesso di approfondire

la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di

precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia negare ogni valenza

invalidante.

Richiamato il principio

giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008

del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché

alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati; cfr. sopra al consid. 2.6), le differenti conclusioni della dr.ssa __________

– che peraltro si definisce non

esperta della problematica – non consentono, alla luce delle coerenti e

convincenti argomentazioni del __________, di scostarsi dalle conclusioni

tratte da quest’ultimo.

2.9.3. Occorre quindi concludere che

l’assicurata non ha prodotto documentazione rilevante o fornito elementi che

consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare inattendibili le

conclusioni del __________ e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui

conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è

quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurata ha prodotto

documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza

di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla perizia e

entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va qui ricordato che se da una

parte la procedura davanti al

TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

Del resto val la pena di

nuovamente ribadire che le conclusioni del __________ sono stata avallate

integralmente anche dal SMR (cfr. le Annotazioni del 27 novembre 2020, 14

settembre 2021 e 17 febbraio 2022; doc. AI pag. 600, 690, doc. XVIII/2). A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Alla luce delle risultanze di cui

sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene

quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata (in concreto: il

15 settembre 2021) data che, come detto, segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1 e riferimenti), senza che si renda necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti. Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1 con rinvii). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non abbia apportato indizi

concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fatta eseguire

dall’amministrazione, la sua richiesta di essere fatta oggetto di un nuovo

accertamento medico, segnatamente nella forma di una perizia giudiziaria ad

opera di “specialisti della CFS dell’ospedale universitario di __________”, va

disattesa. Per gli stessi motivi non vi è motivo di rinviare gli atti

all’amministrazione per accertamenti ulteriori.

Occorre peraltro in questa sede

nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle

risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili

non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente

pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF

8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

Vanno respinte le allusioni

relative a mancanza di obiettività da parte degli specialisti __________. Per i

motivi già evocati al consid. 2.6.4 che precede, non vi sono motivi per

dubitare della loro serietà e professionalità.

Infine, circa la censura

riguardante il fatto che i periti non si sarebbero consultati, il __________ ha

ribadito correttamente che la giurisprudenza prescrive che la teleconferenza

deve essere eseguita in presenza di incapacità lavorativa attestata almeno da

due periti, affinché venga stabilito se le incapacità lavorative vanno sommate

o integrate, perché questa è una competenza squisitamente medica e non legale.

(pag. 18).

In effetti, a proposito della

valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte,

per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012

del 7 settembre 2012;9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485; cfr. anche le STFA I

606/03 del 19 agosto 2005 e I

514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45).

Nella fattispecie, richiamati

questi principi giurisprudenziali, stante l’assenza di alcuna certificazione di

inabilità da parte dei consulenti, non essendoci quindi da valutare la

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, questo TCA conviene con il __________ circa la non

necessità di una valutazione plenaria in teleconferenza tra i periti atta a

valutare in maniera globale le ripercussioni delle diverse patologie sulla

capacità lavorativa residua dell’assicurata. Questo a prescindere dal fatto che

il __________ ha nondimeno dichiarato che i periti abbiano nondimeno discusso tra

di loro in merito agli esiti degli esami eseguiti.

Non esistono pertanto carenze

procedurali, rilevato peraltro come al referto peritale (e ai successivi

complementi) i periti interpellati abbiano regolarmente accluso le rispettive

firme.

Pertanto, visto quanto sopra,

ritenuta la perizia multidisciplinare del __________ del 25 novembre 2020 - la

quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5) e alla quale va quindi attribuita piena

forza probante -, e i complementi del 2 settembre 2021 e 17 febbraio 2022 e gli

affidabili pareri del medico SMR (sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006;

cfr. anche sopra al consid. 2.6) e richiamato pure il principio per cui

l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma la conseguenza dei

danni alla salute sulla capacità lavorativa (STF 9C_49/2012 consid. 6), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati) che i disturbi accusati dall’assicurata non siano di entità

tale da provocare limitazioni significative dal punto di vista funzionale e che

l’assicurata, fatta eccezione per i periodi di inabilità lavorativa completa in

ogni attività dal 14 agosto al 15 novembre 2018 e dal 23 luglio al 24 ottobre

2019, vada considerata abile in misura completa nell’attività abituale e in

attività adeguate.

2.10

In assenza quindi di un’inabilità

lavorativa e di una conseguente incapacità al lavoro (art. 6

LPGA) di almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione

(art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. sopra al consid. 2.3), a ragione con la decisione

censurata l'Ufficio AI non ha riconosciuto alla ricorrente alcuna prestazione

AI.

Nella decisione contestata

l’amministrazione ha inoltre a ragione osservato che non sarebbe comunque

dovuta alcuna prestazione nemmeno volendo considerare le inabilità lavorative,

di breve durata, ammesse dagli assicuratori __________ e __________ (inabilità

del 100% dal 19 aprile 2016 al 27 giugno 2016, 50% dal 16 settembre al 27

ottobre 2016, 100% dal 27 ottobre al 19 novembre 2016, 50% dal 19 novembre 2016

al 5 dicembre 2016, 100% dal 5 dicembre 2016 al 1. gennaio 2017, 50% dal 1.

gennaio al 1. marzo 2017 e in seguito dello 0%), considerato come non sarebbe

in ogni caso assolta la condizione connessa all'anno d'incapacità lavorativa

con una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni e con una conseguente

perdita di guadagno (doc. AI pag. 692).

Ne consegue

che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

All’assicurata va comunque fatto nuovamente presente che il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia postulato l’assistenza

giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio.

2.12

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le

condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF

9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e

dai relativi documenti allegati risulta che la ricorrente, nubile

e senza attività lucrativa, percepisce delle prestazioni dall’assistenza sociale

(V). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per

cui l’intervento di un rappresentante legale appariva giustificato e di primo

acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.

D’altro canto, essendo l’avv. __________,

la quale risulta iscritta all’albo degli avvocati del Canton __________

(cfr. Anwalts- und Notariatsregister consultabile online su https://www.belogin.directories.be.ch/eanr/publication/ui/search),

impiegata presso un’associazione senza fine economico ai

sensi degli art. 60segg CCS e assimilabile ad un’organizzazione riconosciuta di

utilità pubblica (cfr. art. 1 degli Statuti della RA 1, reperibili sul sito,

secondo cui “RA 1 bezweckt als Selbsthilfeorganisation die

Wahrung, Förderung und Durchsetzung der Interessen von Menschen mit Behinderung

in sozialer, wirtschaftlicher, beruflicher, rechtlicher und gesellschaftlicher

Hinsicht”; cfr. __________) ed essendo quindi

intervenuta nella presente procedura a nome e per conto della RA 1 (cfr.

procura agli atti quale doc. A), i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata appaiono adempiuti (cfr.

DTF 132 V 200 consid. 5.1.3 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_78/2019 del 10

aprile 2019 consid. 7.1 e 7.2).

Il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio

2003.

consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata

in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il

momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo

carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

accolta.

§ Di

conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio della RA 1.

3.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr.

500.--, sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione

dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti