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Decisione

32.2021.112

Rendita concessa ma è contestata la data di decorrenza

21 febbraio 2022Italiano22 min

04.01.2019 erogabile secondo i termini di legge”, doc. VI/2), l’amministrazione, nella risposta del 29 ottobre 2021, ha concluso nel

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.112

FC

Lugano

21 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 27 settembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1965, di professione

impiegata di commercio e contabile indipendente, nel febbraio 2020 ha presentato

una domanda di prestazioni, allegando di essere affetta da insufficienza renale

cronica dovuta a reni policistici bilaterali. Eseguiti i necessari accertamenti

medici ed economici, con decisione del 27 settembre 2021, confermativa di un

progetto del 29 luglio precedente, l’amministrazione ha accolto la domanda e

attribuito alla richiedente una mezza rendita a far tempo dal 1. gennaio 2021,

ossia dopo un anno dall’insorgenza dell’inabilità lavorativa (grado di

invalidità del 50%). Secondo l’Ufficio AI, gli accertamenti esperiti avevano

permesso di stabilire un’inabilità lavorativa in ogni attività del 50% dal 13

gennaio 2020, ossia dal momento in cui l’assicurata aveva iniziato a sottoporsi

a trattamento emodialitico tre volte la settimana (doc. A).

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata ha in

sostanza contestato le conclusioni dell’amministrazione unicamente per quanto

riguarda l’inizio dell’inabilità lavorativa fatta risalire dal SMR al gennaio

2020, allegando una certificazione nella quale i curanti del Servizio di

Nefrologia dell’Ospedale __________ di __________ hanno chiesto che l’inizio

dell’incapacità lavorativa del 50% venga situata al gennaio 2019 (doc. I e A).

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI,

rimandando alle allegate Annotazioni del dr. __________ del SMR, ha confermato

che l’inabilità lavorativa era iniziata già nel gennaio 2019, ciò che

comportava l’inizio della decorrenza del diritto alla mezza rendita già a far

tempo dal 1. gennaio 2020 e chiedendo quindi l’accoglimento del ricorso con

attribuzione della mezza rendita da tale data (cfr. X). L’amministrazione ha

nondimeno protestato tasse e spese, considerato come l’assicurata abbia

soltanto in sede ricorsuale prodotto la certificazione medica indicante l’inizio

dell’inabilità lavorativa già nel gennaio 2019 (doc. VI).

Interpellata in proposito, la

ricorrente ha affermato che “non ho osservazioni da formulare in merito”

(doc. XIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è unicamente

la data di decorrenza del diritto ad una mezza rendita d’invalidità, la

ricorrente non contestando per contro il grado d’invalidità (del 50%)

determinato dall’amministrazione.

Va rilevato che il 1° gennaio 2022,

ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una

(importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la

decisione emanata il 27 settembre 2021 – data che, di principio, delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino

a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al proposito va precisato che,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei redditi

sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio

del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però

essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.

sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25

aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid.

3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique

VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con

rinvii).

A

proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31;

RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, durante l’istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti atti a metterne in dubbio la credibilità (Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.5. Dagli atti di causa risulta che in

evasione della domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel febbraio

2020, nella quale indicava di aver iniziato a sottoporsi a dialisi il 13

gennaio 2020 come conseguenza di “insufficienza renale cronica dovuta a reni

policistici bilaterali”, l’amministrazione ha interpellato i curanti. La

dr.ssa __________, internista, nei certificati del 19 marzo e 11 settembre

2020, ha attestato la presenza di insufficienza renale con necessità di

dialisi, indicando che l’assicurata poteva lavorare solo circa 4 ore al giorno

e prodotto la documentazione relativa alle cure dispensate dal servizio di

nefrologia dell’__________ (doc. AI pag. 117 e 146). Il dr. __________ dell’__________,

in data 27 agosto 2020, ha attestato un’inabilità lavorativa del 50% dal 13

gennaio 2020, con l’inizio della dialisi (doc. AI pag. 137).

Alla luce di questi atti il medico

SMR, con rapporti del 1. ottobre 2020 e 11 giugno 2021, posta la diagnosi di “malattia

renale policistica condizionante insufficienza renale cronica terminale in

trattamento emodialitico tre volte la settimana”, ha concluso per un’inabilità

lavorativa, nella sua professione di contabile indipendente e in ogni altra

attività, del 50% dal 13 gennaio 2020 (doc. AI pag. 167 e 216). L’amministrazione

ha quindi dato mandato al Servizio ispettorato, il quale, eseguita l’inchiesta

per l’attività professionale indipendente il 15 luglio 2021, con dettagliato

rapporto del 28 luglio 2021, tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal

profilo medico nel rapporto finale del SMR, ha concluso per un grado

d’invalidità del 50% (doc. AI pag. 227). Tale valutazione è stata

posta a fondamento del progetto di decisione del 29 luglio 2021 e, quindi,

considerata l’assenza di osservazioni da parte dell’assicurata, della decisione

del 27 settembre 2021 che ha statuito come segue:

"

(…)

Decidiamo pertanto:

Dal 01.01.2021 (dopo l'anno d'incapacità

lavorativa, senza notevoli interruzioni) lei ha diritto ad una 1/2 rendita d'invalidità (grado Al del 50%).

Esito degli accertamenti:

Esaminati gli atti acquisiti in sede

d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, risulta

giustificato riconoscere che il danno alla salute le ha comportato

un'incapacità lavorativa nella sua attività abituale di contabile indipendente

ed in tutte le attività dal 13.01.2020, e più precisamente:

in attività abituale ed in attività

adeguata alle limitazioni funzionali.

50% dal 1 3.01.2020 e continua

(da intendersi come riduzioni di

presenza, senza riduzione di rendimento).

Su tali presupposti medici abbiamo

richiesto il parere del nostro ispettore che in data 15.07.2021 ha effettuato un'inchiesta per indipendenti.

Valutazione dell'invalidità per

l'attività indipendente

Reddito da valido:

Per definire il suo reddito senza

invalidità prendiamo a riferimento gli anni 2017 e 2018 dei quali consideriamo

il dato registrato nel conto individuale e aggiungiamo il dato dichiarato dalla

ditta SA.

ll reddito rappresentativo è pari a Fr.

69'001 .-.

Osservazioni:

nel 2019 lei ha creato una ditta

individuale e ha suddiviso solo a livello contabile alcune mansioni. Inoltre nel 2020 con l'avvento della pandemia i numeri

sono stati sfalsati.

Per queste ragioni si ritiene corretto

procedere con la valutazione appoggiandosi sul metodo straordinario.

Prendiamo a riferimento la tabella

Svizzera dei salari statistici TA1 skill level 2018. Per le sue mansioni consideriamo la posizione 96 Servizio pompe

funebri e attività connesse, donne, livello di competenze 4 - salario definito di franchi 5'206 su 40h lavorative.

Le ore statistiche per tale mansione sono

state considerate 4"l.8 di conseguenza il salario aggiornato è di Fr.

5'440.- mensili.

Dati aggiornati per gli anni:

2019 = Fr. 5'490.- e 2020 = Fr. 5'536.-.

Metodo straordinario di valutazione

Numero di

salari versati 12

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell’attività professionale

dovuta al danno

Direzione

100%

50%

1) SFr. 5 536

SFr. 66 432

Sfr. 33 216

2)

SFr. 0

Sfr. 0

3)

SFr. 0

Sfr. 0

4)

SFr. 0

Sfr. 0

5)

SFr. 0

Sfr. 0

6)

SFr. 0

Sfr. 0

Totale

100%

50%

Sfr. 66 432

Sfr. 33 216

Secondo l’inchiesta svizzera sulla struttura dei

salari 2018 aggiornato al 2020

1) TA 01. pos. 99 livello di qualificazione 01,

donnei

2) CA XX pos. XX livello di qualificazione XX,

donne/uomini

3) CA XX pos. XX livello di qualificazione XX,

donne/uomini

4) CA XX pos. XX livello di qualificazione XX,

donne/uomini

5) CA XX pos. XX livello di qualificazione XX,

donne/uomini

6) CA XX pos. XX livello di qualificazione XX,

donne/uomini

Reddito ipotetico senza invalidità

SFr. 66 432

Reddito da invalido

SFr. 33 216

Diminuzione del reddito dell’attività prof.

imputabile al danno

SFr. 33 216

Tasso di diminuzione del reddito dell’attività

professionale

50%

Lei presenta quindi una capacità di

guadagno residua del 50% ed un grado d'invalidità del 50%.

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti

di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione

medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con

lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.”

(doc. III/1)

Di fronte a questo giudice l’assicurata

non contesta in sostanza la valutazione medico-teorica o quella del Servizio

ispettorato, e, quindi, le conclusioni sul grado d’invalidità, ma unicamente la

data a partire dalla quale ella sarebbe inabile in misura del 50%, che, a detta

della dr.ssa __________ dell’Ambulatorio di nefrologia dell’__________, sarebbe

da situare non al gennaio 2020, ma al gennaio 2019. Nella certificazione del 4

ottobre 2021 la dr.ssa _________ ha in effetti affermato:

"

La summenzionata paziente è affetta

da insufficienza renale terminale su policistosi autosomica dominante

dell'adulto (ADPKD).

In data 04.01.2019 la summenzionata

paziente veniva sottoposta ad intervento di confezionamento di fistola

artero-venosa midarm sinistra, con conseguente limitazione dell'attività fisica ad essa correlata. Nel corso dei mesi seguenti si oggettivava una rapida progressione

dell'insufficienza renale con una riduzione del filtrato glomerulare > 5

ml/min/1.73m", con conseguente peggioramento della sintomatologia

caratterizzata da importante astenia e relative limitazioni dell'attività quotidiana,

tali da rendere necessario il debutto di una terapia emodialitica intermittente

trisettimanale dal 13.01 .2020.

La presente pertanto per chiedere cortesemente

di poter rivalutare l'inizio dell'incapacità lavorativa della paziente al 50% a

partire dal 04 gennaio 2019.” (doc. A)

In merito si è espresso il medico

SMR il 25 ottobre 2021 (cfr. doc. VI/1 e in esteso al consid. 2.6).

2.6. Nella concreta fattispecie, dopo

attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, non può

confermare la decisione dell’Ufficio AI per quanto concerne il momento in cui è

intervenuto il peggioramento delle condizioni di salute e, quindi, l’inizio

dell’inabilità lavorativa parziale che giustifica l’attribuzione della mezza

rendita.

In effetti, dalla documentazione

prodotta agli atti si evince che le condizioni di salute dell’assicurata,

affetta dalla nota problematica renale, sono peggiorate all’inizio del 2019, allorquando,

il 4 gennaio 2019, si è reso necessario un “intervento di

confezionamento di fistola artero-venosa midarm sinistra”, che ha

comportato, secondo la dr.ssa __________, la conseguente limitazione

dell'attività fisica ad essa correlata. La curante ha quindi riferito che nei

mesi seguenti si è oggettivata “una rapida progressione dell'insufficienza

renale con una riduzione del filtrato glomerulare > 5 ml/min/1.73m, con conseguente

peggioramento della sintomatologia caratterizzata da importante astenia e

relative limitazioni dell'attività quotidiana, tali da rendere necessario il

debutto di una terapia emodialitica intermittente trisettimanale dal 13.01.2020”.

Alla luce di questo deterioramento ulteriore delle condizioni di salute della

ricorrente, la specialista in nefrologia ha certificato un'incapacità

lavorativa del 50% dal 4 gennaio 2019 (doc. A).

Ora,

al riguardo, vista la citata attestazione medica, è da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti),

che i

problemi ai reni di cui soffre l’assicurata, che l’hanno portata alla necessità

di sottoporsi a dialisi tre volte la settimana, abbiano subito un decisivo peggioramento

con una conseguente inabilità lavorativa del 50% già in epoca precedente

rispetto a quanto stabilito dall’amministrazione nella decisione contestata.

Del

resto, esaminata la certificazione prodotta con il ricorso, nell’annotazione

del 25 ottobre 2021 il medico SMR ha concluso:

"

Assicurata con domanda al 13.2.2020

Diagnosi: insufficienza renale

- inizio emodialisi 13.1 .2020

Certificazione medica:

IL 50% dal 13.1.2020 (rapporto dr. __________

27.8.2020)

Attuale certificato del 4.10.2021 nel

quale si attesta una ridotta CL del 50% sin dal 4.1.2019, data confezionamento fistola.

Valutazione:

- in considerazione della patologia è

medicalmente verosimile una CL ridotta sin dal 4.1 .2019. In considerazione dell'attuale certificazione OK per inizio

IL dal 4.1. 2019, prognosi stazionaria.”

(doc. VI/1)

Alla luce di questa presa di posizione del SMR e di quella del 26

ottobre 2021 del responsabile del Servizio ispettorato (per il quale “Considerando

la data rivista di inizio della IL dell'assicurata, in relazione all’analisi

economica svolta in sede d'inchiesta per indipendenti, possiamo confermare che

Fatti

il diritto con grado Al definito nell'inchiesta sussiste a partire dal

04.01.2019 erogabile secondo i termini di legge”, doc. VI/2), l’amministrazione, nella risposta del 29 ottobre 2021, ha concluso nel

senso che “alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio

propone l'accoglimento del ricorso con attribuzione di mezza rendita Al dal

01.01.2020, ossia alla scadenza dell'anno d'attesa che risulta decorso dal

gennaio 2019” (doc. VI).

Questa

Corte deve quindi condividere, con il SMR e con l’Ufficio AI, che l’inizio del deterioramento

delle condizioni di salute dell’assicurata che ha portato all’attribuzione del

diritto a mezza rendita va situato già nel gennaio 2019, come ha fatto valere la

curante della ricorrente nel certificato allegato al gravame.

2.7. In simili circostanze, visto tutto

quanto precede, come proposto dall’Ufficio AI nella risposta di causa (doc. VI),

la decisione contestata va riformata nel senso che il diritto alla mezza rendita

d’invalidità va riconosciuto già a far tempo dal 1. gennaio 2020 (art. 28 cpv.

1 lett. b/c LAI).

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, che

si conclude con l’accoglimento del ricorso, le spese per fr. 500.-- sarebbero

quindi di principio da porre a carico dell’Ufficio AI quale parte soccombente.

L’Ufficio AI contesta tuttavia

l’accollamento delle spese, facendo rilevare che “(…) in tutti gli atti

all’incarto, compresa la domanda di prestazioni, I’ incapacità lavorativa è

sempre stata indicata dal 13.01.2020 e la certificazione medica con incapacità

lavorativa dal 04.01.2019 è stata trasmessa all'amministrazione soltanto in

sede ricorsuale, sebbene l'assicurata abbia avuto la possibilità di formulare

osservazioni al progetto di decisione del 29.07.2021l ma sia rimasta invece

totalmente silente. Considerato ciò, non appare giustificato accollare

all'amministrazione le spese di procedura, in quanto l'assicurata ha provocato

inutilmente la procedura sub judice, che avrebbe potuto essere evitata

applicando la dovuta diligenza (v. art. 29 cpv. 3 Lptca) e in violazione

Considerandi

dell'obbligo di collaborare”.

Ora, con STF 9C_967/2009 del 2

giugno 2010, il TF aveva accolto il ricorso di un Ufficio AI che si lamentava

di vedersi accollate le spese, malgrado l’accoglimento del ricorso da parte

dell’istanza cantonale fosse dovuto alla produzione di documenti non trasmessi

in precedenza e la rendita fosse dovuta per un periodo successivo all’emissione

della decisione impugnata.

Nella fattispecie, dalla

certificazione della dr.ssa ________ del 4 ottobre 2021 si evince una ridotta

capacità lavorativa per l’assicurata sin dal 4 gennaio 2019, data del confezionamento

della fistola artero-venosa che ha comportato una conseguente limitazione

dell’attività fisica per l’assicurata.

Ora,

ritenuto che il 29 luglio 2021 era stato preavvisato all’assicurata il diritto

ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1. gennaio 2021 a dipendenza

di un’inabilità lavorativa dal gennaio 2020, richiamato anche il dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (dovere che comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare, ove ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove; cfr. DTF

122.

V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c, 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti), si deve effettivamente ritenere che all’insorgente non

poteva sfuggire l’importanza (ai fini della determinazione del diritto a

prestazioni) di comunicare immediatamente all’amministrazione l’effettivo inizio

del peggioramento delle sue condizioni di salute a dipendenza dell’intervento

di confezionamento della fistola artero-venosa e questo nel termine di 30

giorni previsto per le osservazioni al progetto di decisione o comunque prima

della resa della decisione contestata (per un caso diverso in cui il TF, ritenute

le motivazioni addotte nel preavviso, non ha ravvisato una violazione

dell’obbligo di collaborare, cfr. la STF 9C_612/2014 del 5 novembre 2014).

D’altra parte, come fatto

giustamente rilevare dall’amministrazione, dall’insieme dei documenti agli atti

non era possibile dedurre l’inizio dell’inabilità lavorativa del 50% in data precedente

al gennaio 2020. Se infatti dalla “lista diagnosi” allestita dall’__________

e allegata al rapporto medico del dr. __________ del 27 agosto 2020 si evince

la “confezione mid-arm fistula avambraccio sinistro” il 4 gennaio 2019,

da tale documento nulla era possibile dedurre circa la sussistenza di una

conseguente limitazione dell’abilità lavorativa (doc. AI pag. 137).

Viste le suesposte

risultanze e ricordato che nella STF 9C_670/2013 del 4 febbraio 2014 il TF ha

ribadito la validità del principio giuridico generale secondo il quale i costi

vanno caricati a chi li ha causati, questo Tribunale deve concludere che se

l’insorgente avesse comunicato per tempo che a dipendenza della posa della

fistola artero-venosa ella aveva subito una rilevante limitazione dell’attività

fisica e, quindi, della capacità lavorativa, con ogni verosimiglianza

l’Ufficio AI avrebbe subito fatto decorrere la mezza rendita dal gennaio 2020 e

non si sarebbe resa necessaria la presente procedura.

Di conseguenza, ancorché vincente

in causa, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario di

Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti