32.2021.114
Assicurato al beneficio di una mezza rendita chiede aumento della prestazione. Richiesta respinta in assenza di una modifica rilevante delle condizioni e del grado d'invalidità. Decisione confermata
10 marzo 2022Italiano47 min
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.114
FC
Lugano
10 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 settembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per decisione del 10 gennaio 2018 l’Ufficio
AI, esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, ha accolto la
richiesta di prestazioni presentata nel maggio 2016 da RI 1, nata nel __________,
attribuendole una rendita intera dal 1. marzo 2017.
1.2 La prestazione è in seguito stata
ridotta a una mezza rendita mediante decisione dell’11 marzo 2021, al termine
di una procedura di revisione avviata nell’aprile 2018, nel corso della quale
l’amministrazione ha fatto tra l’altro eseguire due perizie multidisciplinari a
cura del _________. Il provvedimento è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3 Mediante l’inoltro di una
certificazione medica del 4 luglio 2021 del dr. __________, curante, corredata
da altra documentazione medica, l’assicurata ha presentato una richiesta di
revisione della prestazione lamentando un peggioramento delle sue condizioni.
Con decisione del 28 settembre 2021, preavvisata con progetto del 26 luglio
2021, l’amministrazione non è entrata in materia sulla domanda di revisione, evidenziando
come l’assicurata non avesse apportato fatti nuovi o modificazioni di fatti
noti che conducano a sostanziali cambiamenti dello stato di salute e
funzionale.
Fatti
1.4 Avverso la suddetta decisione insorge
dinanzi al TCA l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, RA 1, postulando in via
principale l’annullamento del provvedimento e il riconoscimento di una rendita
intera e in via subordinata l’entrata nel merito della richiesta di revisione.
Sostiene che il suo stato di salute sia peggiorato e rimprovera in sostanza
l’Ufficio AI di non aver tenuto conto di quanto allegato dai curanti (I).
Allega una certificazionede dr. __________, neurochirurgo (doc. C).
1.5 Con risposta di causa dell’8 novembre
2021 l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata,
evidenziando che con la domanda di revisione l’assicurata non ha reso
plausibile che la sua capacità lavorativa si fosse ridotta in modo da
modificare in misura rilevante il grado di invalidità e il diritto a
prestazioni (IV). Il 16 novembre 2021 la ricorrente, tramite il suo
patrocinatore, si è ribadita nelle sue richieste e ha prodotto un ulteriore
certificato medico del neurochirurgo curante (VI, doc. D). L’ufficio AI si è
riconfermato nelle sue posizioni con osservazioni del 29 novembre 2021 (VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Nel caso in esame,
avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia, questo
giudice è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha
correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della nuova domanda di
revisione. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso
contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a
buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece –
ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269
consid. 1a).
Va in ogni modo rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per
la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto
in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente
o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg.
con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la
decisione emanata il 28 settembre 2021 – data che, di principio, delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.
DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino
a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo
indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2021.
2.3 Giusta l’art. 87
cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare
che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o
di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se una richiesta di prestazioni è stata rifiutata, una nuova
domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile
una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a
prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser,
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V
262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di questo requisito è
impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5
gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non
risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Va ancora rilevato
che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente
rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente
che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la
possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in
realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2;
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del
22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
2.4 Con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio
2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una
nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve
rendere verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti
a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come
accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
2.5 Nell’ambito dell’esame della prima
domanda di prestazioni del maggio 2016, Ufficio AI ha eseguito diversi
accertamenti medici, riassunti dal rapporto finale del 27 ottobre 2017 del
medico SMR dr. __________, il quale ha posto le seguenti diagnosi invalidanti:
"
Sindrome panvertebrale:
Insufficienza lombare e claudicatio neurogena L5 a
destra su spondilolistesi instabile in flessione L4-L5 dall'ottobre 2015,
schisi dell'arco posteriore di L5 con ipoplasia del peduncolo di L5 a destra decompressione
microchirurgica L4-L5 a sinistra (3 maggio 2013) riduzione di olistesi L4-L5
tramite fissazione peduncolare con viti e barre, artrodesi posterolaterale e
decompressione osteolegamentare (16 marzo
2016) revisione chirurgica e tentativo
infruttuoso di riposizionamento di vite peduncolare L5 a destra su spondilolostesi instabile L4-L5, schisi, rottura della parete laterale del peduncolo L5 di
destra con esternalizzazione della vite
peduncolare rimozione della vite L4 ed L5 e rafforzamento dell'artrodesi con
osso eterologo (23 marzo 2016) radicolopatia
S1 a sinistra per stenosi foraminale ed ernia discale L5-S1 a sinistra microdiscectomia
L5-S1 a sinistra e foraminotomia (26
luglio 2016) pseudartrosi su scollamento della vite peduncolare L5 di sinistra
e degenerazione segmentale L5-S1 Sindrome
cervicale e cervicodorsale recidivante su alterazioni degenerative stenosi
foraminali C5-C6 e C6-C7 a sinistra blocco
diagnostico/terapeutico C6 e C7 a sinistra (6 novembre 2014).”
(doc. AI pag. 238)
e concluso per un’inabilità
lavorativa nell’attività abituale e in attività adatte del 100% dal 15 marzo
2016, del 75% dal 24 ottobre 2016, del 100% dall’11 gennaio 2017, del 75% dal
30 gennaio 2017 e del 100% dal 18 settembre 2017 “fino almeno marzo 2018”,
mentre che nell’attività casalinga l’inabilità era del 100% dal 15 marzo 2015,
del 50% dal 24 ottobre 2016 e nuovamente del 100% dal 18 settembre 2017 (doc.
AI pag. 240). Ha quindi osservato che la prognosi era da considerare “riservata
in esiti di quattro interventi chirurgici”, ritenuto che “per I’ autunno
2017 è prevista una revisione chirurgica con spondilodesi L4-L5 ed L5-S1 presso
la Clinica __________ di __________, con successiva inabilità lavorativa totale
per circa 6 mesi” (doc. AI pag. 241).
Sulla base di queste conclusioni
l’amministrazione, mediante decisione del 10 gennaio 2018, ha attribuito
all’assicurata una rendita intera di invalidità (dapprima con grado
d’invalidità del 71% e quindi del 100%) dal 1. marzo 2017 (doc. AI pag. 254).
Nell’aprile del 2018
l’amministrazione ha avviato una revisione della prestazione. È quindi stata
eseguita una perizia pluridisciplinare a cura del __________ il 17 dicembre
2018, la quale, sulla base di consulti specialistici di natura pneumologica,
neurologica, psichiatrica, cardiologica e internistica, ha posto le seguenti diagnosi
invalidanti:
"
Sindrome panvertebrale con
componente spondilogena cronica
. Stato dopo decompressione microchirurgica L4/L5 a
sinistra 3.4.2013
. ArtrodesiL4-L5 il 16.3.2016
. Revisione chirurgica il 23.3.2016
. Microerniectomia L5/S1 a sinistra il 26.7.2016
. Rimozioni viti e spondilodesi dorsale il 19.9.2017
. Alterazioni degenerative a livello cervicale
Periartropatia omeroscapolare a sinistra
Epicondilite gomito sinistro
Gonartrosi a destra” (doc. AI pag. 529)
Ha quindi concluso per un
impedimento del 50% in attività su 5 ore per le problematiche neurologiche, una
capacità lavorativa nell’attività esercitata quale addetta allo smistamento
presso la __________ per 4 ore giornaliere con rendimento del 50% dal 13 agosto
2018, e in un’attività adatta di 6 ore con rendimento ridotto del 20% per
motivi reumatologici, e assenza di impedimenti di natura psichiatrica e
cardiologica (doc. AI pag. 529).
Tali conclusioni sono state fatte proprie
dal medico SMR nel rapporto finale dell’8 gennaio 2019, per il quale
l’assicurata andava considerata inabile in misura completa in ogni attività sino
al 13 agosto 2018, con recupero dal 14 agosto 2018 di una capacità del 60% in
attività adeguate e del 70% come casalinga. Contestualmente il medico SMR ha
indicato quali limiti funzionali:
"
Dal punto di vista reumatologico
l'A. presenta la capacità funzionale e di carico seguente: ella può spesso
sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra
5-7,5 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 7,5-10 kg fino all'altezza
dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A.
può talvolta sollevare pesi fino a 3 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi
oltrepassanti i 3 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso
maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, di
rado maneggiare attrezzi di media entità; mai attrezzi pesanti. La rotazione
manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa,
di rado effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione
seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in
avanti, può di rado assumere la posizione Inginocchiata, molto spesso
effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione
accovacciata. L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata,
talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la
possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno ed in qualsiasi
istante. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50
metri, di rado camminare per lunghi tragitti, con possibilità di interrompere
la passeggiata in qualsiasi momento, può talvolta camminare su terreno
accidentato, può talvolta salire le scale, e mai salire su scale a pioli.
Secondo il consulente in neurologia un'attività
adeguata non dovrebbe sovraccaricare la colonna lombare e dovrebbe permettere
all'A. di cambiare frequentemente posizione e di effettuare brevi pause, l
limiti di carico sono stabiliti nell'ambito della perizia reumatologica.” (doc. AI pag. 531)
In sede di osservazioni al progetto
di decisione del 24 giugno 2019 (con il quale l’amministrazione, ammessi
periodi di inabilità dal 14 agosto 2018 del 75% nell’attività abituale di
addetta allo smistamento della __________, del 40% in attività adeguata e del
30% come casalinga, aveva prospettato la riduzione della rendita intera a un
quarto con grado del 44%; doc. AI pag. 556), valutata la documentazione medica
prodotta dall’assicurata, l’amministrazione ha optato per incaricare il __________
dell’esecuzione di una nuova perizia multidisciplinare di decorso, con consulti
peritali di natura internistica, reumatologica, psichiatrica e neurologica.
Nella perizia multidisciplinare del 23 ottobre 2020 i periti hanno posto le seguenti
diagnosi con ripercussioni sull’abilità lavorativa:
" Failed low back surgery syndrome" con sindrome
lombovertebrale cronica con:
-
stato dopo 5 interventi alla
colonna lombare tra il 2013 e settembre 2017 con discectomia L4-L5, stabilizzazione lombare da L4-L5 a L5-S1;
-
lieve deficit sensitivo radicolare
L4 a ds.
Sindrome mista ansioso-depressiva nel contesto di
sindrome dolorosa cronica (ICD-10 F41.2).
Sindrome panvertebrale con componente spondilogena
cronica prevalentemente a sinistra, in
esiti da:
. decompressione microchirurgica L4-L5 da sin. con
tecnica ipsi-contra, il 3.5.2013, esiti da riduzione di listasi L4 su L5,
tramite fissazione peduncolare con viti in titanio e barra in cromo cobalto,
artrodesi posterolaterale con Matrix strips eterologo di derivazione umana,
decompressione osteolegamentosa di L4-L5 a ds., il 16.3.2016, esiti da
revisione chirurgica con tentativo infruttuoso di riposizionamento di vite
peduncolare L5 a ds., rimozione della stessa, della vite peduncolare L4,
rafforzamento dell'artrodesi posterolaterale con cruentazione delle faccette
articolari e posa di grafton e chips di idrossiapatite, il 23.3.2016, esiti da microerniectomia L5-S1 a sin.,
foraminotomia, il 26.7.2016, esiti da
rimozione delle viti a ds., decompressione dorsale L4-L5 dai 2 lati, fusione intersomatica lombare transforaminale
da ds. L4-L5 ed L5- S1, con spondilodesi dorsale, il 10.9.2017;
. alterazioni degenerative plurisegmentali al
rachide cervicale (discopatia C3-C4
con ernia discale mediana focate, C4-C5 con ernia
djscale paramediana a ds., con iniziale spondilosi, grave osteocondrosi con
spondilosi iperostotica anteriore C5-C6, osteocondrosi meno marcata C6-C7 con
alterazioni di tipo Modic II, uncartrosi prevalentemente a sin. C5-C6 e C6-C7),
dorsale (D11- D12, D12-L1) e lombare (spondilosi iperostotica anteriore L1-L2,
discopatie L4-S1 con minima anterolistesi di L4 su L5).
Gonartrosi a ds.” (doc. AI pag. 753)
Sono
quindi state elencate altre diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa quali, tra l’altro, “Sindrome del tunnel carpale bilaterale, a
ds. netta, a sin. più lieve, Disturbi statici del rachide (ipercifosi della
dorsale alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare terminale, scoliosi
sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare), Decondizionamento e
sbilancio muscolare, Sindrome fibromialgica generalizzata, Cardiopatia
ipertensiva (…), Bradicardia sinusale, Sindrome metabolica (…), Diverticolosi
del sigma con episodi di diverticolite (2016, 2020), (…)” (doc. AI pag. 754).
La perizia ha quindi concluso che rispetto alla precedente valutazione del 2018
la situazione era sostanzialmente invariata per quanto riguardava le
problematiche reumatologiche e neurologiche, mentre che era intervenuto un
peggioramento psichiatrico (con impedimento del 20% in ogni attività dal maggio
2019, momento della prima presa a carico psichiatrica) con l’insorgenza di una
sindrome mista ansioso-depressiva nel contesto della sindrome dolorosa cronica.
Era inoltre insorta una sindrome del tunnel carpale bilaterale, nel corso del
2019, che tuttavia non aveva influenza sulla capacità lavorativa.
L’inabilità psichiatrica andava
parzialmente a sommarsi alle altre incapacità lavorative rilevate in ambito
reumatologico e neurologico, “portando ad una capacità lavorativa
globale intesa come svolta sull'arco di 4 ore al giorno con rendimento ridotto
del 60% in attività svolta di addetta allo smistamento della posta. In
un'attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali indicati dai Consulenti
(vedi punto C) vi è una capacità lavorativa di 6 ore con una riduzione del
rendimento del 30%. Ciò a partire dal maggio 2019 data della presa a carico
psichiatrica, per i restanti periodi valgono le conclusioni della precedente
perizia ___________”, osservato nondimeno che andava riconosciuta
un'incapacità lavorativa totale in concomitanza con il ricovero presso la
Clinica __________ di __________ dal 13 luglio al 1. agosto 2020 (doc. AI pag. 760).
Queste conclusioni sono state confermate
dal SMR nell’Annotazione del 27 ottobre 2020, che ha concluso per un’inabilità
lavorativa del 75% dal 14 agosto 2018 e dell’85% dal maggio 2019 nell’attività
abituale e del 40% rispettivamente 50% in attività adatta. Con nuovo progetto
di decisione del 20 novembre 2020 l’amministrazione ha quindi prospettato la
riduzione della prestazione a mezza rendita (doc. AI pag. 930).
In sede di osservazioni a tale progetto
di decisione, l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica
(segnatamente un certificato della dr.ssa __________ dell’11 gennaio 2021 che
confermava il persistere di un’inabilità del 50% dal lato psichiatrico, un
certificato generico di inabilità completa dal 23 gennaio al 6 febbraio 2021
del dr. __________, un referto RM del 17 giugno 2020 con presenza di
alterazioni degenerative a livello toracolombare e cervicale, un rapporto del
dr. __________ di __________ del 9 giugno 2020, rapporto di degenza a __________
dal 13 luglio al 1. agosto 2020, certificato della dr.ssa __________ del 30
novembre 2020 attestante una inabilità del 50% per motivi psichiatrici, un
referto TAC all’addome del 9 luglio 2020 con riscontro di diverticolite a
livello del colon, un rapporto del dr. __________ del 26 agosto 2020 con
diagnosi di leggera diverticolisi del sigma, un rapporto del dr. __________ del
16 dicembre 2020 con elenco di diagnosi e indicazione a intervento chirurgico al
polso destro; doc. AI pag. 930segg), che è stata sottoposta alla valutazione del
medico SMR, il quale, nell’Annotazione del 5 febbraio 2021, ha concluso quanto
segue:
"
(…)
Valutazione:
l’attuale documentazione non evidenzia una sostanziale
modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione ___________. l
principali referti osteoarticolari (RM del rachide e referto dr. __________) fanno
parte del rapporto ___________. La presenza di una intercorrente diverticolite
con referto blando alla colonoscopia di controllo non riveste patologia con
influsso prolungato sulla residua CL. l certificati della psichiatra curante
ribadiscono una nota valutazione e non evidenziano
una sostanziale modifica dello stato di salute. La sindrome del tunnel carpale è pure già stata valutata in ambito ___________.”
(doc. AI pag. 935)
Quanto ad un ulteriore certificato
del dr. __________ del 23 febbraio 2021 (che riferiva lo stato dopo la degenza
riabilitativa a __________ e indicava che era previsto un intervento per
sindrome tunnel carpale a destra; doc. AI pag. 943), e al rapporto relativo
alla degenza a __________ (doc. AI pag. 945), il medico SMR ha rimandato alla
precedente annotazione del 5 febbraio 2021 e precisato il 26 febbraio 2021 che
“dall'attuale ulteriore documentazione non risulta una sostanziale
modifica dello stato di salute” (doc. AI pag. 951). Mediante decisione
dell’11 marzo 2021, l’amministrazione ha quindi ridotto la rendita a metà, con
grado d’invalidità del 53%, con le seguenti motivazioni:
"
(…)
Decidiamo pertanto:
La rendita intera versata finora viene ridotta a mezza
rendita, con grado del 53%.
La riduzione della prestazione decorre dal primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2,
lett. a dell'Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità).
A un ricorso contro questa decisione verrà negato
l'effetto sospensivo (art. 66 della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS)).
Esito degli accertamenti:
Con decisione del 10.01.2018 l'Ufficio Al ha accordato
il diritto ad una rendita intera d'invalidità, con effetto dal 01.03.2017.
Al momento dell'attribuzione della rendita la Signora RI
1 aveva appena subito un intervento e trattamenti medici erano ancora in corso.
Ella era stata quindi resa attenta che gli atti sui quali l'amministrazione
basava il proprio giudizio non permettevano di esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità
lavorativa.
Una revisione del diritto a rendita ha pertanto preso avvio
nel mese di aprile 2018.
Esaminata finterà documentazione acquisita agli atti in
sede d'istruttoria, nonché sulla base degli ulteriori approfondimenti medici
eseguiti a seguito del precedente progetto di decisione del 24.06.2019
(successivamente annullato), è stato possibile aggettivare la seguente incapacità lavorativa:
- nell'attività di addetta allo smistamento __________
(attività principale abitualmente svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute):
75% dal 14.08.2018
85% dal mese di maggio 2019
- nell'attività precedentemente esercitata di
addetta alle pulizie:
permane un'inabilità del 100%
- in attività adeguate allo stato di salute e
rispettose di tutte le limitazioni funzionali:
40% dal 14.08.2018
50% dal mese di maggio 2019 (da intendersi come
presenza di 6 ore giornaliere, con
rendimento ridotto del 30%)
- come casalinga:
30% dal 14.08.2018
Sulla base delle risultanze mediche il nostro Ufficio
ha in seguito valutato l'incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno.
Il grado d'invalidità per la quota parte salariata
viene infatti determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e
quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione
dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado
d'invalidità in percentuale.
Si fa presente che dal 01.01.2018 è in vigore una nuova
normativa di ordinanza che regolamenta la valutazione dell'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (art. 27bis OAI).
Con l'entrata in vigore della nuova
ordinanza, il reddito che la persona assicurata potrebbe conseguire esercitando l'attività lucrativa a tempo
parziale se non fosse divenuto invalido è
calcolato sulla base della stessa attività lucrativa
esercitata a tempo pieno.
Rileviamo che prima dell'insorgenza del danno alla
salute la Signora RI 1 era attiva presso quattro
diversi datori di lavoro, raggiungendo una percentuale lavorativa complessiva
del 91,66%, arrotondato al 92%. Il
rimanente 8% è da considerarsi come tempo dedicato alle mansioni consuete
nell'ambito della propria economia domestica.
Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta
dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in
relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e
del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04). Sempre in base alla
giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella
misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso
di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato potrebbe
percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute,
l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla
sopraccitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1,
media dei redditi di tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore femminile, anno 2018
aggiornato al2019), considerando una capacità lavorativa del 50% (inteso come 6
ore di lavoro giornaliere con rendimento ridotto del 30%) ed applicando una
riduzione salariale del 10% per attività leggera, si evince che la Signora RI 1
potrebbe ancora conseguire un reddito annuo lordo di Fr. 24'673.55 svolgendo un'attività adeguata allo stato di salute.
In assenza del danno alla salute, lavorando presso i
suoi abituali quattro datori di lavoro ella avrebbe
realizzato nell’anno 2019 un reddito annuo lordo di fr. 50'893.40. Rapportando
tale reddito ad un tempo pieno,
conformemente all'art. 27bis OAI, si ottiene un reddito annuo lordo di Fr. 55'318.90.
Confronto dei redditi - anno 2019:
Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF 55'318.90
Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute
CHF 24'673.55
Perdita di guadagno CHF
30'645.35
Limitazione
55,40%
Considerandi
Nei due settori abbiamo quindi il seguente grado
d'invalidità:
Attività Quota parte Limitazione
Grado d'invalidità parziale
Salariata 92%
55.40% 50.97%
Casalinga 8%
30% 2.40%
Grado d'invalidità
53.37%
(arrotondamento al 53%)
L'inabilità lavorativa del 30% quale casalinga si basa
sulla valutazione medico-teorica. Essendo
talmente esigua la quota parte considerata (8%), si rinuncia ad un'inchiesta domiciliare e ci si basa unicamente sulla valutazione
medica.
Essendo il grado d'invalidità del 53%, vi è diritto ad
una mezza rendita.
Audizione - Osservazioni avverso il progetto di
decisione del 20.11.2020
Abbiamo preso atto delle osservazioni formulate dal
rappresentante legale RA 1 di __________
con scritti del 04.01.2021, del 28.01.2021 e del 24.02.2021, nonché della documentazione medica prodotta: referto RM colonna
dorsale nativa del 17.06.2020; rapporto della
psichiatra curante Dr.ssa med. __________ del 30.11.2020 con allegato il test
di Beck; referto TC addome con mezzo di
contrasto del 08.07.2020; lettera d'uscita della Clinica di __________ dell'11.08.2020;
rapporto medico Dr. med. __________ del 26.08.2020; esame elettroneurografico del
01.12.2020
del Dr. med. __________; rapporto medico del Dr. med. __________ del
16.12.2020; rapporto medico della Dr.ssa
med. __________ dell'11.01.2021; certificato medico del Dr. med. __________ del
25.01.2021; rapporto medico del Dr. med. __________ del 23.02.2021 unitamente
agli allegati da egli stesso menzionati.
Nello specifico, la documentazione medica prodotta in
sede di audizione è stata sottoposta per competenza
al vaglio del nostro Servizio Medico __________, il quale ha avuto così modo di
riesaminare anche gli atti dell'incarto
già precedentemente consultati. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in
luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione
diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata antecedentemente in
modo approfondito.
In assenza di nuovi elementi, si conferma in toto il
contenuto del progetto d'assegnazione di rendita
del 20.11.2020.
Reintegrazione
Attualmente non sono previsti provvedimenti di
reintegrazione.
Una nuova verifica della situazione medica, personale e
lavorativa non escluderà, se sarà indicata,
l'adozione di provvedimenti reintegrativi con lo scopo di migliorare la
capacità al guadagno.” (doc. AI pag. 965)
La decisione è cresciuta
incontestata in giudicato.
2.6
Mediante l’invio di un rapporto
medico del 4 luglio 2021 del dr. __________, internista curante, corredato da
altri referti medici, l’assicurata ha fatto sostanzialmente valere un
peggioramento delle sue condizioni. Il curante, osservato che l’assicurata “nel
corso del 2021 ha sviluppato un significativo peggioramento delle sue
condizioni di salute: presenta dolori severi a livello toracico, con severa
limitazione della mobilità della colonna e impossibilità a svolgere lavori
pesanti con le braccia, a piegare la schiena e a inginocchiarsi. È
impossibilitata a svolgere i lavori di casa per cui si fa aiutare”, con “forti
dolori e limitazione della mobilità a livello della colonna dorsale”, con
un’inabilità lavorativa dal 15 giugno 2021, ha posto le seguenti diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa:
"
Cifosi toracolombare sintomatica
06.21
- cura chirurgica eventuale: fusione del tratto
lombare e toracico prossimale, sconsigliato per limitazioni del movimento è rischio riabilitativo Sindrome lombovertebrale cronica, failed back surgery,
sindrome lomboradicolare L4 des
- Spondilodesi con TLIF L4-5 e L5-S1 il 19.09.2017,
Decompressione microchirurgica L4-L5 05.13; rottura
parete laterale del peduncolo di L5: revisione chirurgica, tentativo
infruttuoso di l riposizionamento della
vite, quindi rimozione e rafforzamento dell'arttrodesi posterolaterale 03.16; microernectomia L5-S1 sin e foraminotomia 07.16
- quadro clinico e ENM-grafico compatibile con
sofferenza radicolare L4 des 02.21
Sindrome cervico
vertebrale cronica
- stenosi foraminale C5-C6 sin, alterazioni
degenerative della colonna cervicale C4-C7 (RM 08.18), RM HWS 03.19: osteocondrosi C5->C7 con compressione
foraminale su C6 e C7 sin
Sindrome ansioso-depressiva; polineuropatia perifeirca
02.20; Frattura articolare base osso metacarpale 5 (artro-RM 02.21: rottura leg
scafo-lunati; bone bruise capitato e uncinato.” (doc. AI pag. 991)
Egli ha allegato innanzitutto due
certificati del dr. __________, chirurgo ortopedico, del 31 maggio 2021 e del 15
giugno 2021, quest’ultimo con la diagnosi di “Cifosi toracolombare. Stato
dopo artrodesi L4-S1” e la conclusione per cui “il disturbo attuale
della paziente risiede principalmente nella deformità cifotica del transito
toracolombare, causante disallineamento spinale con meccanismo di compenso
spinale attivo. Ho discusso con fa paziente sulle opzioni di trattamento ma nel
caso in esame, in presenza di fusione del tratto lombare distale, un
trattamento correttivo con tutta probabilità richiederebbe una fusione di tutto
il tratto lombare più il tratto toracico prossimale il che comporterebbe una
severa limitazione di movimento. Peraltro, la paziente presenta una forma
fisica che non suggerisce di prendere in carico il caso sotto il profilo
chirurgico in prima battuta. Suggerisco quindi di focalizzarsi sul tentativo di
controllo del peso e con la fisioterapia di stabilizzazione del tratto
toracolombare” (doc. AI pag. 997).
Inoltre
è stato prodotto un rapporto del dr. __________, neurologo, del 5 febbraio
2021, il quale, poste le diagnosi di “lombocruralgie bilaterali, a
destra predominanti nel territorio L4, a sinistra più diffuse, stato dopo
spondilodesi da L4-S1, con decompressione microchirurgica e ulteriore revisione
chirurgica successiva, leggera polineuropatia diabetica, compressione cronica
dei due nervi mediani nel canale carpale, predominante a destra, esacerbata
recentemente a sinistra dopo una distorsione del polsosinistro, in seguito a
una caduta”, ha concluso in sostanza consigliando “di intensificare la
fisioterapia, un’ulteriore perdita ponderale oltre di valutare di effettuare
l’intervento decompressivo del nervo mediano nel canale carpale” (doc. AI
pag. 999). Il dr. __________, chirurgo della mano, nelle certificazioni del 31 marzo
e 15 giugno 2021, ha riferito dal canto suo in merito alla “compressione
significativa del nervo mediano nel canale carpale” (doc. AI pag. 1002).
Infine è stato prodotto il rapporto d’uscita relativo al ricovero dal 13 luglio
al 1. agosto 2020 presso la clinica __________ di __________ già agli atti, e
un rapporto relativo ad un’artro RM del polso sinistro il 18 febbraio 2021
(doc. AI pag. 1006).
Con annotazione 22 luglio 2021 il
dr. __________del SMR ha osservato:
"
Attuale rapporto dr. __________ del
4.7.20201
che attesta una IL completa
- l’assicurata di è procurata il 23.1.2021 una
frattura della base del metacarpo V mano sinistra
con decorso regolare
- per quanto concerne la schiena è descritta una
persistente sindrome lombare cronica
Valutazione: l'intercorrente frattura del metacarpo V ha
comportato una IL inferiore ai 3 mesi. Per quanto concerne invece la
problematica del rachide dorsale non risulta dalla documentazione specialistica
presentata una sostanziale modifica rispetto alla valutazione _____________.”
(doc. AI pag. 1014).
Con progetto di decisione del 26
luglio 2021 l’amministrazione ha quindi preannunciato la non entrata nel merito
nella domanda di prestazioni (doc. AI pag. 1016).
L’assicurata si è opposta al
progetto di decisione, producendo nuovi documenti. Innanzitutto ha fatto
pervenire scritti del dr. __________ del 3 agosto 2021 (che ha posto la
diagnosi di “cifosi toracolombare, stato dopo artrodesi L4-S1”)
e
del 9 agosto 2021 al patrocinatore dell’assicurata (con il quale egli ha
ribadito la presenza di “una deformità vertebrale molto evidente sul profilo
sagittale” e sottolineato la conseguente “disabilità severa con
conseguente peggioramento ingravescente dello stato di salute e, di riflesso,
notevole impatto sulla abilità lavorative”; doc. AI pag. 1029). Ha quindi
prodotto il rapporto operatorio del dr. __________, relativo all’esecuzione, in
data 27 agosto 2021, della decompressione del nervo mediano nel canale carpale
dx con neurolisi per neuropatia compressiva (doc. AI pag. 1030) e uno scritto
del dr. __________ del 7 settembre 2021, che ha riferito del citato intervento
al tunnel carpale a destra (doc. AI pag. 1031).
Nell’annotazione del SMR del 14
settembre 2021 il dr. __________, valutata tutta la citata documentazione, ha concluso
che “dall'attuale documentazione non risulta un sostanziale peggioramento
dello stato di salute” (doc. AI pag. 1035)
Alla luce di queste conclusioni con
decisione del 28 settembre 2021 l’amministrazione non è entrata nel merito
della nuova domanda, motivando:
"
(…)
Decidiamo pertanto:
Non si entra nel merito della richiesta di revisione.
Considerazioni:
Con decisione dell'11.03.2021 la rendita intera
d'invalidità di cui beneficiava la Signora RI 1 è stata ridotta a mezza
rendita, con effetto dal 01.05.2021. L'esito degli accertamenti eseguiti nell'ambito della revisione d'ufficio avviata
l'11.04.2018 aveva infatti portato al riconoscimento
di un grado d'invalidità pari al 53%.
Il 12.07.2021 abbiamo ricevuto il rapporto medico del
Dr. med. __________ datato 04.07.2021, con relativi allegati (rapporto Dr. med.
__________ del 15.06.2021 e del 31.05.2021, rapporto Dr. med. __________ del
05.02.2021, referti esame elettroneuromiografico del 04.02.2021 e del
01.12.2020, rapporti Dr. med. __________ del 15.06.2021 e del 31.03.2021,
referto esame radiologico del 18.02.2021, lettera d'uscita Cllnica __________
dell'11.08.2020), intesi a richiedere un
aumento della rendita d'invalidità.
La documentazione medica prodotta è stata
convenientemente sottoposta al vaglio del nostro Servizio Medico __________, il
quale non ha tuttavia potuto constatare modifiche sostanziali dello stato di
salute e dell'esigibilità lavorativa rispetto a quanto determinato nell'ambito della
precedente valutazione Al.
Osserviamo inoltre che l'intercorrente frattura del metacarpo
V ha comportato un'incapacità lavorativa inferiore a tre mesi e pertanto
ininfluente ai fini di un mutamento del grado Al anche solo per un periodo transitorio.
In assenza di nuovi elementi aggettivi comprovanti una
modifica rilevante dello stato di salute rispetto a quanto già noto e
notificato con decisione dell'11.03.2021, non vi sono le premesse per entrare nel merito della richiesta di revisione.
Audizione - Osservazioni avverso il progetto di
decisione del 26.07.2021
Abbiamo preso atto delle osservazioni presentate con
scritto del 09.09.2021 da parte del rappresentante
legale, RA 1 di __________, nonché della documentazione medica prodotta: rapporto medico Dr. med. __________
del 03.08.2021, rapporto medico Dr. med. __________ del 09.08.2021, rapporto
operatorio Dr. med. __________ del 27.08.2021, rapporto medico Dr. med. __________ del 07.09.2021.
L'esame della pratica da parte del nostro Servizio
Medico __________ ha tuttavia permesso di confermare l'assenza di una
sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale
precedente (Perizia allestita dal Servizio Accertamento Medico di __________ in
data 23.10.2020) alla base della
precedente decisione Al dell'11.03.2021.
Il progetto di decisione del 26.07.2021 deve pertanto
essere confermato.”
(doc. AI pag. 1037)
Davanti
al TCA il rappresentante dell’assicurata ha prodotto due certificati di
inabilità lavorativa del dr. __________ (doc. C e D).
2.7
In concreto, tutto ben
considerato e sulla base delle pertinenti e approfondite valutazioni del medico
SMR, questo giudice deve concludere che l’insorgente non ha reso verosimile l’intervento
di una modifica della sua situazione valetudinaria rilevante, ossia tale da
incidere sulla capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione formale dell’11
marzo 2021.
In effetti, la domanda di revisione
presentata si basa sostanzialmente su documentazione attestante le già note
affezioni alla salute, segnatamente quelle concernenti la schiena e i polsi.
Il curante dr. __________, nella
sua certificazione del 4 luglio 2021, ha in effetti fatto valere un
peggioramento delle condizioni della paziente “nel corso del 2021”,
menzionando i noti dolori a livello toracico, con limitazione della
mobilità della colonna e impossibilità a svolgere lavori pesanti con le
braccia, a piegare la schiena e a inginocchiarsi e elencando le diagnosi che erano
già sostanzialmente state messe in evidenza dagli accertamenti eseguiti prima
della resa della decisione dell’11 marzo 2021, segnatamente nell’ambito della perizia
di decorso del ________ del 23 ottobre 2020. In particolare analoghe
limitazioni da rispettare nell’esecuzione di un’attività lavorativa erano state
poste non solo dal medico SMR in occasione del rapporto medico dell’8 gennaio
2019, ma appunto anche dalla perizia __________ di decorso del 23 ottobre 2020,
sulla base della valutazione reumatologica eseguita dal dr. __________ (doc. AI
pag. 528, 755).
Quanto poi alle ulteriori
certificazioni prodotte dall’assicurata, a ragione il medico SMR,
nell’annotazione del 22 luglio 2021, ha concluso che dalle stesse non risultava
verosimile un rilevante peggioramento delle condizioni dell’assicurata.
Per quando innanzitutto riguarda le
problematiche alla schiena, la documentazione prodotta descrive in effetti la
già nota persistente sindrome lombare cronica, e per quanto riguarda il rachide
dorsale non evidenzia una sostanziale modifica rispetto alla valutazione _________.
In effetti, nelle sue certificazioni del 31 maggio e 15 giugno 2021, il dr. __________
non si pronuncia sulla capacità lavorativa, ma si limita a descrivere i
disturbi lamentati, da ricondurre principalmente alla “deformità cifotica
del transito toracolombare”, suggerendo non tanto un approccio chirurgico, ma
consigliando di concentrarsi piuttosto sul controllo del peso e sulla
fisioterapia per stabilizzare il tratto toracolombare (doc. AI pag. 997; cfr.
per esteso al consid. 2.6).
Nemmeno dalla certificazione del
dr. __________ del 5 febbraio 2021 è possibile evincere un significativo
peggioramento delle condizioni dell’assicurata rispetto a quanto
approfonditamente appurato prima della resa della decisione del 11 marzo 2021.
Il neurologo infatti, dopo aver confermato le già note diagnosi (incluse quelle
relative al tunnel carpale), si è limitato a rilevare la presenza di “una leggera
polineuropatia a predominanza sensitiva distale ai membri inferiori”, oltre
ad “un leggero rallentamento anche della conduzione motoria del nervo
tibiale posteriore destro”, con reperti che indicavano “una sofferenza
radicolare S1 bilaterale”, in presenza tuttavia di un’attività
elettromiografìca praticamente normale nel muscolo vasto laterale destro. Nelle
sue conclusioni il dr. __________ ha in ogni modo concluso, affermando che “(…)
sia dal punto di vista clinico, che elettroneuramiografico, non sono presenti
deficit importanti, si conferma la presenza di una leggera polineuropatia a
predominanza sensitiva ai membri inferiori, che spiega eventualmente le
parestesie nei piedi, clinicamente assenza del riflesso patellare destro,
eventualmente in rapporto con una sofferenza radicolare piuttosto L4 destra,
sofferenze L5-S1 non sono evidenti, nessuna sindrome lombo-vertebrale o
cervicovertebrale. Ricordo la problematica a livello dei nervi mediani nei
canali carpali, a sinistra eventualmente accentuata recentemente dopo il trauma
del polso, che consiglierei di valutare radiologicamente e tener controllato,
in previsione di future complicazioni, sia dal punto di vista neurologico, che
articolare. Dolori piuttosto pseudoradicolari, legati alle alterazioni
statico-degenerative del rachide, reazioni tendomialgiche. Consiglierei di
intensificare la fisioterapia, soprattutto in piscina, nei limiti del possibile
in questo periodo di pandemia, ho consigliato alla paziente un'ulteriore
perdita ponderate. A destra rimane sempre l'indicazione per un intervento
decompressivo del nervo mediano nel canale carpale: da tener controllato il sinistro,
per possibile peggioramento dopo il recente incidente al polso” (doc. AI
pag. 999). Da tale certificazione, che nemmeno si pronuncia sulla capacità
lavorativa dell’assicurata, e, quindi, su eventuali limitazioni della stessa, non
si evince in tutta evidenza una sostanziale modifica della situazione che è
stata approfonditamente chiarita prima della resa della decisione di riduzione
della prestazione dell’11 marzo 2021.
Nemmeno per quanto riguarda la
frattura rimediata dall’assicurata alla mano sinistra, evidenziata dal rapporto
relativo all’artro RM del polso sinistro eseguita il 18 febbraio 2021, che
riferisce di “Frattura della base del V metacarpo ai margini del campo di
studio con coinvolgimento della superficie articolare con l'uncinato e con
esteso edema osseo della base e dell’intera diafisi. Rottura dei legamenti
scafo-lunati. Aree di bone bruise nel capitato e nell'uncinato” (doc. AI
pag. 1006), è possibile dedurre un verosimile rilevante peggioramento delle
condizioni dell’assicurata. Può in effetti in proposito riferirsi a quanto considerato
dal medico SMR nella sua Annotazione del 22 luglio 2021 laddove ha affermato che
“l'intercorrente frattura del metacarpo V ha comportato una IL inferiore ai
3.
mesi” (doc. AI pag. 1014).
Infine nemmeno quanto attestato dal
dr. __________, chirurgo della mano, nelle certificazioni del 31 marzo e 15
giugno 2021, permette di ammettere un probabile peggioramento significativo e
duraturo. Lo specialista ha in effetti esposto che gli esami predisposti avevano
confermato una compressione significativa del nervo mediano nel canale carpale
predominante sul lato dx, ragione per cui era pianificato nei mesi estivi un
intervento decompressivo in anestesia locale, a destra e in seguito
probabilmente anche a sinistra (doc. AI pag. 1002).
Quanto infine al rapporto d’uscita
relativo al ricovero dal 13 luglio al 1. agosto 2020 presso la clinica __________
di __________ lo stesso era già stato considerato precedentemente alla resa della
decisione di riduzione della rendita dell’11 marzo 2021.
Tutto ben considerato quindi a
ragione il dr. __________, nella sua Annotazione del 22 luglio 2021, ha concluso
che la documentazione prodotta con la richiesta di revisione non documentava
una sostanziale modifica rispetto alla valutazione ___________ eseguita il 23
ottobre 2020 (doc. AI pag. 1014).
Del resto, nemmeno quanto prodotto
dall’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione di non entrata
nel merito del 26 luglio 2021 (doc. AI pag. 1016) permette diversa conclusione.
Quanto innanzitutto alla
problematica al tunnel carpale, l’assicurata ha prodotto il rapporto operatorio
del dr. __________, relativo all’esecuzione, il 27 agosto 2021, della
decompressione del nervo mediano nel canale carpale dx con neurolisi per
neuropatia compressiva (doc. AI pag. 1030). Nel suo rapporto del 7 settembre
2021.
il dr. __________, internista curante, ha riferito di tale intervento al
polso destro, con la precisazione che “nell'immediato decorso postoperatorio
ha sviluppato una lassità e disturbo di cicatrizzazione alla ferita, per cui in
data 2 settembre, oltre all'immobilizzazione con stecca ordinata dal chirurgo,
ho prescritto un trattamento antisettico e cicatrizzante locale. Al controllo
odierno la ferita si sta chiudendo per secundam intentionem” (doc. AI pag.
1031). Ora, in merito il medico SMR, nella sua annotazione del 14 settembre
2021, ha con pertinenza affermato che “per quanto concerne l'intervento per
tunnel carpale il decorso risulta leggermente protratto per ritardo di
cicatrizzazione. Siamo però lontani da una IL di > 3 mesi.” (doc. AI
pag. 1035).
A tale conclusione questo giudice deve
aderire, l’esecuzione del menzionato intervento non rappresentando una modifica
sostanziale della situazione valetudinaria dell’assicurata, comportante una
significativa e durevole riduzione ulteriore della sua capacità lavorativa,
osservato peraltro come la problematica relativa alla sindrome del tunnel
carpale fosse già stata evidenziata, quale affezione senza influsso sulla
capacità lavorativa, dal _________ nella perizia multidisciplinare del 23
ottobre 2020 (doc. AI pag. 754; cfr. sopra al consid. 2.5).
Infine, nemmeno le più recenti
certificazioni del rapporto del dr. __________ documentano una verosimile sostanziale
modifica delle condizioni valetudinarie.
Nel rapporto del 3 agosto 2021 (che
ha posto la diagnosi di “cifosi toracolombare, stato dopo artrodesi L4-S1”) lo
specialista ha rilevato che la paziente lamentava chiari sintomi ascrivibili
a deformità cifotica toracolombare in trattamento conservativo, ossia
fisioterapia, astensione da carichi e sforzi fisici, rilevando nondimeno che “nelle
condizioni attuali e quindi in assenza di sovraccarico funzionale i sintomi
sono accettabili, seppur presenti e con necessità di occasionale assunzione di
antinfiammatori”, e che in ogni modo “attività gravate da carichi e
sforzi, posizioni statiche prolungate o posture inadeguate non possono far
altro che peggiorare la situazione con rischi di prolungati periodi di
disabilità” (doc. AI pag. 1028). Nello scritto alla RA 1 del 9 agosto 2021
al patrocinatore dell’assicurata il medesimo neurochirurgo curante, ha osservato
che “al dì là dell'intervento spinale ricevuto nel 2017 e con buon
risultato, la paziente presenta una deformità vertebrale molto evidente sul
profilo sagittale (cifosi del tratto toracolombare misurabile in 30° - normale
0°). Questo riscontro è da intendersi quale problematica spinale ulteriore, da
un certo punto di vista disgiunta dai disturbi che l'hanno poi portata a
ricevere l'intervento di fusione vertebrale nel 2017, e che rende ragione a
tutti gli effetti per una disabilità severa con conseguente peggioramento
ingravescente dello stato di salute e, di riflesso, notevole impatto sulla
abilità lavorative (il dolore lamentato dalla paziente è infatti in regione
dorsale, dove è localizzata la deformità”); doc. AI pag. 1029).
Ora, tutto ben considerato e
approfondito, nell’annotazione del SMR del 14 settembre 2021 il dr. __________,
ha affermato in proposito:
"
(…)
Valutazione:
dall'attuale documentazione non risulta un sostanziale
peggioramento dello stato di salute. La paziente è nota per la presenza di una
ipercifosi della rasale alta con iperlordosi lombare (vedi valutazione peritale
pagina 25 perizia reumatologica del 26.5.2020), descrizione che concorda con la descritta deformità cifotica .E
assolutamente inverosimile che la cifosi possa aver presentato una progressione rilevante da allora in assenza di un
cedimento strutturale.
Da notare che attualmente “i sintomi sono
accettabili, seppur presenti e con necessità di occasione assunzione di antiinfìammatori…"
(….)
In conclusione confermo da parte mia assenza di una
sostanziale modifica dello stato di salute
rispetto alla valutazione peritale precedente.” (doc. AI pag. 1035)
A tale conclusione, tratta sulla
base di un’attenta valutazione medica, questo Tribunale deve aderire. Come
correttamente evidenziato dall’amministrazione, le certificazioni del
neurochirurgo curante non riportano in effetti alcun fatto medico nuovo
rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e già precedentemente
valutati dal medico SMR, rispettivamente non rendono verosimile un
peggioramento duraturo delle condizioni dell’assicurata e di conseguenza della
sua capacità lavorativa, successivamente alla decisione di riduzione della
rendita del 11 marzo 2021, con la quale, sulla base dell’approfondita
valutazione esperita in sede di perizia, era stata stabilita – in modo
vincolante - un’inabilità lavorativa dal maggio 2019 dell’85%
nella precedente attività, del 50% in attività adeguate e del 30% come
casalinga.
Il curante non espone in effetti concretamente
in che misura e in che modo le patologie elencate influirebbero sulla capacità
lavorativa dell’assicurata rispettivamente in che misura lo farebbero in
maniera diversa da quanto diffusamente valutato nell’ambito della decisione del
marzo 2021, sulla base dell’approfondita perizia multidisciplinare del _________.
Del resto egli ha affermato che “nelle condizioni attuali e quindi in
assenza di sovraccarico funzionale i sintomi sono accettabili” sottolineando
la necessità di evitare “attività gravate da carichi e sforzi, posizioni
statiche prolungate o posture inadeguate (…)”, limitazioni queste che del
resto rientrano ampiamente nell’elenco delle limitazioni funzionali da
osservare in ambito neurologico e reumatologico inserito nella perizia __________
del 23 ottobre 2020 (doc. AI pag. 755).
Questo giudice - attentamente
vagliato l’insieme degli atti medici - non ha quindi motivo di distanziarsi
dall'apprezzamento del medico SMR per il quale la documentazione prodotta
dall’assicurata non permette di ipotizzare verosimile l’intervento di una rilevante
modifica del suo stato di salute.
Giova del resto ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI
risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici
per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi
ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi
chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo
modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e
assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così
decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece
no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009
consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Non va del resto neppure
dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.
3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). In ragione
della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia) in caso di lite non ci si può quindi di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio
2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ricordato pure il principio per cui
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente (in concreto il provvedimento dell’11 marzo 2021), tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezza la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato (cfr. STF 8C -716/2011 del 5 gennaio 2012 e riferimenti), in
conclusione, non essendo stata resa verosimile, prima della resa del
querelato provvedimento del 28 settembre 2021, una notevole modifica nelle
condizioni di salute dell’assicurata nell’ambito della procedura amministrativa
avviata mediante la domanda di revisione del luglio 2021 (ossia a soli 4 mesi dal
precedente provvedimento cresciuto in giudicato, dell’11 marzo 2021 ), secondo
questo giudice giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta
di prestazioni.
2.8
Dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede,
quindi tardivamente, l’assicurata ha prodotto nuovi atti medici nei quali il
dr. __________ si è espresso sull’abilità lavorativa dell’assicurata, e meglio
le certificazioni di inabilità totale dal 31 maggio 2021 (doc.C) e dal 14
ottobre 2021 (doc. D).
Ora, come dianzi
anticipato (consid. 2.3), e come osservato dall’Ufficio AI nella risposta di
causa (III), secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura
giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso
non possono essere prese in considerazione in quanto tardive.
Infatti, con sentenza 8C_457/2012
del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di
prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che
il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti
a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso
l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il
mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà
nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di
ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una
nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte
si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato
riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19
febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione
il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante
per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del
tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico
31.
gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato
come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la
domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministrazione,
cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle
circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti
avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante la pronuncia I 734/05
dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr.
anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva accolto un ri-corso di un
Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tri-bunale cantonale aveva
preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.
L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile
che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione
di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il
termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la
modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova
supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un
secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per
contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova
supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli
atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI,
mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in
materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di
prestazioni rispettivamente di revisione.
Nella fattispecie, la
documentazione prodotta dall’assicurata con il ricorso e, quindi, tardivamente,
non può quindi modificare l’esito della presente vertenza. Sia inoltre
osservato che la stessa riferisce in ogni modo di un’inabilità lavorativa, ma
non motiva tale attestazione.
La stessa, unitamente
ad eventuale altra documentazione medica che sostanzi l’effettivo intervento di
un peggioramento duraturo delle condizioni dell’assicurata, tale da influire
sulla capacità lavorativa (che in occasione della decisione di riduzione della
rendita del 11 marzo 2021 era stata giudicata del 15% nella precedente
attività, del 50% in attività adeguate e del 70% come casalinga), potrà se del
caso essere riproposta all’amministrazione quale nuova domanda di revisione.
Infine, va solo osservato che
quanto alla richiesta ricorsuale di attribuzione di una rendita intera, la
stessa risulta irricevibile poiché, come ricordato sopra (consid. 2.2), se l'assicurato
interpone ricorso contro una decisione di non entrata in materia, il giudice
esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in
materia, ma non esamina materialmente l’effettivo diritto a prestazioni (SVR
2002.
IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.
1a).
2.9
In
conclusione, la decisione impugnata va dunque confemata e il ricorso respinto.
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni