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Decisione

32.2021.114

Assicurato al beneficio di una mezza rendita chiede aumento della prestazione. Richiesta respinta in assenza di una modifica rilevante delle condizioni e del grado d'invalidità. Decisione confermata

10 marzo 2022Italiano47 min

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.114

FC

Lugano

10 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 settembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1 Per decisione del 10 gennaio 2018 l’Ufficio

AI, esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, ha accolto la

richiesta di prestazioni presentata nel maggio 2016 da RI 1, nata nel __________,

attribuendole una rendita intera dal 1. marzo 2017.

1.2 La prestazione è in seguito stata

ridotta a una mezza rendita mediante decisione dell’11 marzo 2021, al termine

di una procedura di revisione avviata nell’aprile 2018, nel corso della quale

l’amministrazione ha fatto tra l’altro eseguire due perizie multidisciplinari a

cura del _________. Il provvedimento è cresciuto incontestato in giudicato.

1.3 Mediante l’inoltro di una

certificazione medica del 4 luglio 2021 del dr. __________, curante, corredata

da altra documentazione medica, l’assicurata ha presentato una richiesta di

revisione della prestazione lamentando un peggioramento delle sue condizioni.

Con decisione del 28 settembre 2021, preavvisata con progetto del 26 luglio

2021, l’amministrazione non è entrata in materia sulla domanda di revisione, evidenziando

come l’assicurata non avesse apportato fatti nuovi o modificazioni di fatti

noti che conducano a sostanziali cambiamenti dello stato di salute e

funzionale.

Fatti

1.4 Avverso la suddetta decisione insorge

dinanzi al TCA l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, RA 1, postulando in via

principale l’annullamento del provvedimento e il riconoscimento di una rendita

intera e in via subordinata l’entrata nel merito della richiesta di revisione.

Sostiene che il suo stato di salute sia peggiorato e rimprovera in sostanza

l’Ufficio AI di non aver tenuto conto di quanto allegato dai curanti (I).

Allega una certificazionede dr. __________, neurochirurgo (doc. C).

1.5 Con risposta di causa dell’8 novembre

2021 l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata,

evidenziando che con la domanda di revisione l’assicurata non ha reso

plausibile che la sua capacità lavorativa si fosse ridotta in modo da

modificare in misura rilevante il grado di invalidità e il diritto a

prestazioni (IV). Il 16 novembre 2021 la ricorrente, tramite il suo

patrocinatore, si è ribadita nelle sue richieste e ha prodotto un ulteriore

certificato medico del neurochirurgo curante (VI, doc. D). L’ufficio AI si è

riconfermato nelle sue posizioni con osservazioni del 29 novembre 2021 (VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Nel caso in esame,

avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia, questo

giudice è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha

correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della nuova domanda di

revisione. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso

contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a

buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece –

ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la

nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa

attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269

consid. 1a).

Va in ogni modo rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente

o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg.

con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la

decisione emanata il 28 settembre 2021 – data che, di principio, delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino

a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2021.

2.3 Giusta l’art. 87

cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare

che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o

di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto

alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il

contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se una richiesta di prestazioni è stata rifiutata, una nuova

domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile

una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a

prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser,

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V

262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di questo requisito è

impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande

identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata

da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5

gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V

108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

In DTF 130 V 64, il TFA ha

precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non

risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non

rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi

di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Va ancora rilevato

che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente

rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la

prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante

cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente

che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la

possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in

realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2;

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del

22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

2.4 Con sentenza

8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio

2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una

nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve

rendere verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti

a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come

accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).

Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

2.5 Nell’ambito dell’esame della prima

domanda di prestazioni del maggio 2016, Ufficio AI ha eseguito diversi

accertamenti medici, riassunti dal rapporto finale del 27 ottobre 2017 del

medico SMR dr. __________, il quale ha posto le seguenti diagnosi invalidanti:

"

Sindrome panvertebrale:

Insufficienza lombare e claudicatio neurogena L5 a

destra su spondilolistesi instabile in flessione L4-L5 dall'ottobre 2015,

schisi dell'arco posteriore di L5 con ipoplasia del peduncolo di L5 a destra decompressione

microchirurgica L4-L5 a sinistra (3 maggio 2013) riduzione di olistesi L4-L5

tramite fissazione peduncolare con viti e barre, artrodesi posterolaterale e

decompressione osteolegamentare (16 marzo

2016) revisione chirurgica e tentativo

infruttuoso di riposizionamento di vite peduncolare L5 a destra su spondilolostesi instabile L4-L5, schisi, rottura della parete laterale del peduncolo L5 di

destra con esternalizzazione della vite

peduncolare rimozione della vite L4 ed L5 e rafforzamento dell'artrodesi con

osso eterologo (23 marzo 2016) radicolopatia

S1 a sinistra per stenosi foraminale ed ernia discale L5-S1 a sinistra microdiscectomia

L5-S1 a sinistra e foraminotomia (26

luglio 2016) pseudartrosi su scollamento della vite peduncolare L5 di sinistra

e degenerazione segmentale L5-S1 Sindrome

cervicale e cervicodorsale recidivante su alterazioni degenerative stenosi

foraminali C5-C6 e C6-C7 a sinistra blocco

diagnostico/terapeutico C6 e C7 a sinistra (6 novembre 2014).”

(doc. AI pag. 238)

e concluso per un’inabilità

lavorativa nell’attività abituale e in attività adatte del 100% dal 15 marzo

2016, del 75% dal 24 ottobre 2016, del 100% dall’11 gennaio 2017, del 75% dal

30 gennaio 2017 e del 100% dal 18 settembre 2017 “fino almeno marzo 2018”,

mentre che nell’attività casalinga l’inabilità era del 100% dal 15 marzo 2015,

del 50% dal 24 ottobre 2016 e nuovamente del 100% dal 18 settembre 2017 (doc.

AI pag. 240). Ha quindi osservato che la prognosi era da considerare “riservata

in esiti di quattro interventi chirurgici”, ritenuto che “per I’ autunno

2017 è prevista una revisione chirurgica con spondilodesi L4-L5 ed L5-S1 presso

la Clinica __________ di __________, con successiva inabilità lavorativa totale

per circa 6 mesi” (doc. AI pag. 241).

Sulla base di queste conclusioni

l’amministrazione, mediante decisione del 10 gennaio 2018, ha attribuito

all’assicurata una rendita intera di invalidità (dapprima con grado

d’invalidità del 71% e quindi del 100%) dal 1. marzo 2017 (doc. AI pag. 254).

Nell’aprile del 2018

l’amministrazione ha avviato una revisione della prestazione. È quindi stata

eseguita una perizia pluridisciplinare a cura del __________ il 17 dicembre

2018, la quale, sulla base di consulti specialistici di natura pneumologica,

neurologica, psichiatrica, cardiologica e internistica, ha posto le seguenti diagnosi

invalidanti:

"

Sindrome panvertebrale con

componente spondilogena cronica

. Stato dopo decompressione microchirurgica L4/L5 a

sinistra 3.4.2013

. ArtrodesiL4-L5 il 16.3.2016

. Revisione chirurgica il 23.3.2016

. Microerniectomia L5/S1 a sinistra il 26.7.2016

. Rimozioni viti e spondilodesi dorsale il 19.9.2017

. Alterazioni degenerative a livello cervicale

Periartropatia omeroscapolare a sinistra

Epicondilite gomito sinistro

Gonartrosi a destra” (doc. AI pag. 529)

Ha quindi concluso per un

impedimento del 50% in attività su 5 ore per le problematiche neurologiche, una

capacità lavorativa nell’attività esercitata quale addetta allo smistamento

presso la __________ per 4 ore giornaliere con rendimento del 50% dal 13 agosto

2018, e in un’attività adatta di 6 ore con rendimento ridotto del 20% per

motivi reumatologici, e assenza di impedimenti di natura psichiatrica e

cardiologica (doc. AI pag. 529).

Tali conclusioni sono state fatte proprie

dal medico SMR nel rapporto finale dell’8 gennaio 2019, per il quale

l’assicurata andava considerata inabile in misura completa in ogni attività sino

al 13 agosto 2018, con recupero dal 14 agosto 2018 di una capacità del 60% in

attività adeguate e del 70% come casalinga. Contestualmente il medico SMR ha

indicato quali limiti funzionali:

"

Dal punto di vista reumatologico

l'A. presenta la capacità funzionale e di carico seguente: ella può spesso

sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra

5-7,5 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 7,5-10 kg fino all'altezza

dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A.

può talvolta sollevare pesi fino a 3 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi

oltrepassanti i 3 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso

maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, di

rado maneggiare attrezzi di media entità; mai attrezzi pesanti. La rotazione

manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa,

di rado effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione

seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in

avanti, può di rado assumere la posizione Inginocchiata, molto spesso

effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione

accovacciata. L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata,

talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la

possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno ed in qualsiasi

istante. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50

metri, di rado camminare per lunghi tragitti, con possibilità di interrompere

la passeggiata in qualsiasi momento, può talvolta camminare su terreno

accidentato, può talvolta salire le scale, e mai salire su scale a pioli.

Secondo il consulente in neurologia un'attività

adeguata non dovrebbe sovraccaricare la colonna lombare e dovrebbe permettere

all'A. di cambiare frequentemente posizione e di effettuare brevi pause, l

limiti di carico sono stabiliti nell'ambito della perizia reumatologica.” (doc. AI pag. 531)

In sede di osservazioni al progetto

di decisione del 24 giugno 2019 (con il quale l’amministrazione, ammessi

periodi di inabilità dal 14 agosto 2018 del 75% nell’attività abituale di

addetta allo smistamento della __________, del 40% in attività adeguata e del

30% come casalinga, aveva prospettato la riduzione della rendita intera a un

quarto con grado del 44%; doc. AI pag. 556), valutata la documentazione medica

prodotta dall’assicurata, l’amministrazione ha optato per incaricare il __________

dell’esecuzione di una nuova perizia multidisciplinare di decorso, con consulti

peritali di natura internistica, reumatologica, psichiatrica e neurologica.

Nella perizia multidisciplinare del 23 ottobre 2020 i periti hanno posto le seguenti

diagnosi con ripercussioni sull’abilità lavorativa:

" Failed low back surgery syndrome" con sindrome

lombovertebrale cronica con:

-

stato dopo 5 interventi alla

colonna lombare tra il 2013 e settembre 2017 con discectomia L4-L5, stabilizzazione lombare da L4-L5 a L5-S1;

-

lieve deficit sensitivo radicolare

L4 a ds.

Sindrome mista ansioso-depressiva nel contesto di

sindrome dolorosa cronica (ICD-10 F41.2).

Sindrome panvertebrale con componente spondilogena

cronica prevalentemente a sinistra, in

esiti da:

. decompressione microchirurgica L4-L5 da sin. con

tecnica ipsi-contra, il 3.5.2013, esiti da riduzione di listasi L4 su L5,

tramite fissazione peduncolare con viti in titanio e barra in cromo cobalto,

artrodesi posterolaterale con Matrix strips eterologo di derivazione umana,

decompressione osteolegamentosa di L4-L5 a ds., il 16.3.2016, esiti da

revisione chirurgica con tentativo infruttuoso di riposizionamento di vite

peduncolare L5 a ds., rimozione della stessa, della vite peduncolare L4,

rafforzamento dell'artrodesi posterolaterale con cruentazione delle faccette

articolari e posa di grafton e chips di idrossiapatite, il 23.3.2016, esiti da microerniectomia L5-S1 a sin.,

foraminotomia, il 26.7.2016, esiti da

rimozione delle viti a ds., decompressione dorsale L4-L5 dai 2 lati, fusione intersomatica lombare transforaminale

da ds. L4-L5 ed L5- S1, con spondilodesi dorsale, il 10.9.2017;

. alterazioni degenerative plurisegmentali al

rachide cervicale (discopatia C3-C4

con ernia discale mediana focate, C4-C5 con ernia

djscale paramediana a ds., con iniziale spondilosi, grave osteocondrosi con

spondilosi iperostotica anteriore C5-C6, osteocondrosi meno marcata C6-C7 con

alterazioni di tipo Modic II, uncartrosi prevalentemente a sin. C5-C6 e C6-C7),

dorsale (D11- D12, D12-L1) e lombare (spondilosi iperostotica anteriore L1-L2,

discopatie L4-S1 con minima anterolistesi di L4 su L5).

Gonartrosi a ds.” (doc. AI pag. 753)

Sono

quindi state elencate altre diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa quali, tra l’altro, “Sindrome del tunnel carpale bilaterale, a

ds. netta, a sin. più lieve, Disturbi statici del rachide (ipercifosi della

dorsale alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare terminale, scoliosi

sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare), Decondizionamento e

sbilancio muscolare, Sindrome fibromialgica generalizzata, Cardiopatia

ipertensiva (…), Bradicardia sinusale, Sindrome metabolica (…), Diverticolosi

del sigma con episodi di diverticolite (2016, 2020), (…)” (doc. AI pag. 754).

La perizia ha quindi concluso che rispetto alla precedente valutazione del 2018

la situazione era sostanzialmente invariata per quanto riguardava le

problematiche reumatologiche e neurologiche, mentre che era intervenuto un

peggioramento psichiatrico (con impedimento del 20% in ogni attività dal maggio

2019, momento della prima presa a carico psichiatrica) con l’insorgenza di una

sindrome mista ansioso-depressiva nel contesto della sindrome dolorosa cronica.

Era inoltre insorta una sindrome del tunnel carpale bilaterale, nel corso del

2019, che tuttavia non aveva influenza sulla capacità lavorativa.

L’inabilità psichiatrica andava

parzialmente a sommarsi alle altre incapacità lavorative rilevate in ambito

reumatologico e neurologico, “portando ad una capacità lavorativa

globale intesa come svolta sull'arco di 4 ore al giorno con rendimento ridotto

del 60% in attività svolta di addetta allo smistamento della posta. In

un'attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali indicati dai Consulenti

(vedi punto C) vi è una capacità lavorativa di 6 ore con una riduzione del

rendimento del 30%. Ciò a partire dal maggio 2019 data della presa a carico

psichiatrica, per i restanti periodi valgono le conclusioni della precedente

perizia ___________”, osservato nondimeno che andava riconosciuta

un'incapacità lavorativa totale in concomitanza con il ricovero presso la

Clinica __________ di __________ dal 13 luglio al 1. agosto 2020 (doc. AI pag. 760).

Queste conclusioni sono state confermate

dal SMR nell’Annotazione del 27 ottobre 2020, che ha concluso per un’inabilità

lavorativa del 75% dal 14 agosto 2018 e dell’85% dal maggio 2019 nell’attività

abituale e del 40% rispettivamente 50% in attività adatta. Con nuovo progetto

di decisione del 20 novembre 2020 l’amministrazione ha quindi prospettato la

riduzione della prestazione a mezza rendita (doc. AI pag. 930).

In sede di osservazioni a tale progetto

di decisione, l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica

(segnatamente un certificato della dr.ssa __________ dell’11 gennaio 2021 che

confermava il persistere di un’inabilità del 50% dal lato psichiatrico, un

certificato generico di inabilità completa dal 23 gennaio al 6 febbraio 2021

del dr. __________, un referto RM del 17 giugno 2020 con presenza di

alterazioni degenerative a livello toracolombare e cervicale, un rapporto del

dr. __________ di __________ del 9 giugno 2020, rapporto di degenza a __________

dal 13 luglio al 1. agosto 2020, certificato della dr.ssa __________ del 30

novembre 2020 attestante una inabilità del 50% per motivi psichiatrici, un

referto TAC all’addome del 9 luglio 2020 con riscontro di diverticolite a

livello del colon, un rapporto del dr. __________ del 26 agosto 2020 con

diagnosi di leggera diverticolisi del sigma, un rapporto del dr. __________ del

16 dicembre 2020 con elenco di diagnosi e indicazione a intervento chirurgico al

polso destro; doc. AI pag. 930segg), che è stata sottoposta alla valutazione del

medico SMR, il quale, nell’Annotazione del 5 febbraio 2021, ha concluso quanto

segue:

"

(…)

Valutazione:

l’attuale documentazione non evidenzia una sostanziale

modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione ___________. l

principali referti osteoarticolari (RM del rachide e referto dr. __________) fanno

parte del rapporto ___________. La presenza di una intercorrente diverticolite

con referto blando alla colonoscopia di controllo non riveste patologia con

influsso prolungato sulla residua CL. l certificati della psichiatra curante

ribadiscono una nota valutazione e non evidenziano

una sostanziale modifica dello stato di salute. La sindrome del tunnel carpale è pure già stata valutata in ambito ___________.”

(doc. AI pag. 935)

Quanto ad un ulteriore certificato

del dr. __________ del 23 febbraio 2021 (che riferiva lo stato dopo la degenza

riabilitativa a __________ e indicava che era previsto un intervento per

sindrome tunnel carpale a destra; doc. AI pag. 943), e al rapporto relativo

alla degenza a __________ (doc. AI pag. 945), il medico SMR ha rimandato alla

precedente annotazione del 5 febbraio 2021 e precisato il 26 febbraio 2021 che

“dall'attuale ulteriore documentazione non risulta una sostanziale

modifica dello stato di salute” (doc. AI pag. 951). Mediante decisione

dell’11 marzo 2021, l’amministrazione ha quindi ridotto la rendita a metà, con

grado d’invalidità del 53%, con le seguenti motivazioni:

"

(…)

Decidiamo pertanto:

La rendita intera versata finora viene ridotta a mezza

rendita, con grado del 53%.

La riduzione della prestazione decorre dal primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2,

lett. a dell'Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità).

A un ricorso contro questa decisione verrà negato

l'effetto sospensivo (art. 66 della Legge federale sull'assicurazione per

l'invalidità (LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS)).

Esito degli accertamenti:

Con decisione del 10.01.2018 l'Ufficio Al ha accordato

il diritto ad una rendita intera d'invalidità, con effetto dal 01.03.2017.

Al momento dell'attribuzione della rendita la Signora RI

1 aveva appena subito un intervento e trattamenti medici erano ancora in corso.

Ella era stata quindi resa attenta che gli atti sui quali l'amministrazione

basava il proprio giudizio non permettevano di esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità

lavorativa.

Una revisione del diritto a rendita ha pertanto preso avvio

nel mese di aprile 2018.

Esaminata finterà documentazione acquisita agli atti in

sede d'istruttoria, nonché sulla base degli ulteriori approfondimenti medici

eseguiti a seguito del precedente progetto di decisione del 24.06.2019

(successivamente annullato), è stato possibile aggettivare la seguente incapacità lavorativa:

- nell'attività di addetta allo smistamento __________

(attività principale abitualmente svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute):

75% dal 14.08.2018

85% dal mese di maggio 2019

- nell'attività precedentemente esercitata di

addetta alle pulizie:

permane un'inabilità del 100%

- in attività adeguate allo stato di salute e

rispettose di tutte le limitazioni funzionali:

40% dal 14.08.2018

50% dal mese di maggio 2019 (da intendersi come

presenza di 6 ore giornaliere, con

rendimento ridotto del 30%)

- come casalinga:

30% dal 14.08.2018

Sulla base delle risultanze mediche il nostro Ufficio

ha in seguito valutato l'incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno.

Il grado d'invalidità per la quota parte salariata

viene infatti determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e

quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione

dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado

d'invalidità in percentuale.

Si fa presente che dal 01.01.2018 è in vigore una nuova

normativa di ordinanza che regolamenta la valutazione dell'invalidità per gli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (art. 27bis OAI).

Con l'entrata in vigore della nuova

ordinanza, il reddito che la persona assicurata potrebbe conseguire esercitando l'attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è

calcolato sulla base della stessa attività lucrativa

esercitata a tempo pieno.

Rileviamo che prima dell'insorgenza del danno alla

salute la Signora RI 1 era attiva presso quattro

diversi datori di lavoro, raggiungendo una percentuale lavorativa complessiva

del 91,66%, arrotondato al 92%. Il

rimanente 8% è da considerarsi come tempo dedicato alle mansioni consuete

nell'ambito della propria economia domestica.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta

dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in

relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e

del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04). Sempre in base alla

giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella

misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso

di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato potrebbe

percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute,

l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla

sopraccitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1,

media dei redditi di tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore femminile, anno 2018

aggiornato al2019), considerando una capacità lavorativa del 50% (inteso come 6

ore di lavoro giornaliere con rendimento ridotto del 30%) ed applicando una

riduzione salariale del 10% per attività leggera, si evince che la Signora RI 1

potrebbe ancora conseguire un reddito annuo lordo di Fr. 24'673.55 svolgendo un'attività adeguata allo stato di salute.

In assenza del danno alla salute, lavorando presso i

suoi abituali quattro datori di lavoro ella avrebbe

realizzato nell’anno 2019 un reddito annuo lordo di fr. 50'893.40. Rapportando

tale reddito ad un tempo pieno,

conformemente all'art. 27bis OAI, si ottiene un reddito annuo lordo di Fr. 55'318.90.

Confronto dei redditi - anno 2019:

Reddito senza limitazioni dovute al danno alla salute CHF 55'318.90

Reddito con limitazioni dovute al danno alla salute

CHF 24'673.55

Perdita di guadagno CHF

30'645.35

Limitazione

55,40%

Considerandi

Nei due settori abbiamo quindi il seguente grado

d'invalidità:

Attività Quota parte Limitazione

Grado d'invalidità parziale

Salariata 92%

55.40% 50.97%

Casalinga 8%

30% 2.40%

Grado d'invalidità

53.37%

(arrotondamento al 53%)

L'inabilità lavorativa del 30% quale casalinga si basa

sulla valutazione medico-teorica. Essendo

talmente esigua la quota parte considerata (8%), si rinuncia ad un'inchiesta domiciliare e ci si basa unicamente sulla valutazione

medica.

Essendo il grado d'invalidità del 53%, vi è diritto ad

una mezza rendita.

Audizione - Osservazioni avverso il progetto di

decisione del 20.11.2020

Abbiamo preso atto delle osservazioni formulate dal

rappresentante legale RA 1 di __________

con scritti del 04.01.2021, del 28.01.2021 e del 24.02.2021, nonché della documentazione medica prodotta: referto RM colonna

dorsale nativa del 17.06.2020; rapporto della

psichiatra curante Dr.ssa med. __________ del 30.11.2020 con allegato il test

di Beck; referto TC addome con mezzo di

contrasto del 08.07.2020; lettera d'uscita della Clinica di __________ dell'11.08.2020;

rapporto medico Dr. med. __________ del 26.08.2020; esame elettroneurografico del

01.12.2020

del Dr. med. __________; rapporto medico del Dr. med. __________ del

16.12.2020; rapporto medico della Dr.ssa

med. __________ dell'11.01.2021; certificato medico del Dr. med. __________ del

25.01.2021; rapporto medico del Dr. med. __________ del 23.02.2021 unitamente

agli allegati da egli stesso menzionati.

Nello specifico, la documentazione medica prodotta in

sede di audizione è stata sottoposta per competenza

al vaglio del nostro Servizio Medico __________, il quale ha avuto così modo di

riesaminare anche gli atti dell'incarto

già precedentemente consultati. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in

luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione

diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata antecedentemente in

modo approfondito.

In assenza di nuovi elementi, si conferma in toto il

contenuto del progetto d'assegnazione di rendita

del 20.11.2020.

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di

reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e

lavorativa non escluderà, se sarà indicata,

l'adozione di provvedimenti reintegrativi con lo scopo di migliorare la

capacità al guadagno.” (doc. AI pag. 965)

La decisione è cresciuta

incontestata in giudicato.

2.6

Mediante l’invio di un rapporto

medico del 4 luglio 2021 del dr. __________, internista curante, corredato da

altri referti medici, l’assicurata ha fatto sostanzialmente valere un

peggioramento delle sue condizioni. Il curante, osservato che l’assicurata “nel

corso del 2021 ha sviluppato un significativo peggioramento delle sue

condizioni di salute: presenta dolori severi a livello toracico, con severa

limitazione della mobilità della colonna e impossibilità a svolgere lavori

pesanti con le braccia, a piegare la schiena e a inginocchiarsi. È

impossibilitata a svolgere i lavori di casa per cui si fa aiutare”, con “forti

dolori e limitazione della mobilità a livello della colonna dorsale”, con

un’inabilità lavorativa dal 15 giugno 2021, ha posto le seguenti diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa:

"

Cifosi toracolombare sintomatica

06.21

- cura chirurgica eventuale: fusione del tratto

lombare e toracico prossimale, sconsigliato per limitazioni del movimento è rischio riabilitativo Sindrome lombovertebrale cronica, failed back surgery,

sindrome lomboradicolare L4 des

- Spondilodesi con TLIF L4-5 e L5-S1 il 19.09.2017,

Decompressione microchirurgica L4-L5 05.13; rottura

parete laterale del peduncolo di L5: revisione chirurgica, tentativo

infruttuoso di l riposizionamento della

vite, quindi rimozione e rafforzamento dell'arttrodesi posterolaterale 03.16; microernectomia L5-S1 sin e foraminotomia 07.16

- quadro clinico e ENM-grafico compatibile con

sofferenza radicolare L4 des 02.21

Sindrome cervico

vertebrale cronica

- stenosi foraminale C5-C6 sin, alterazioni

degenerative della colonna cervicale C4-C7 (RM 08.18), RM HWS 03.19: osteocondrosi C5->C7 con compressione

foraminale su C6 e C7 sin

Sindrome ansioso-depressiva; polineuropatia perifeirca

02.20; Frattura articolare base osso metacarpale 5 (artro-RM 02.21: rottura leg

scafo-lunati; bone bruise capitato e uncinato.” (doc. AI pag. 991)

Egli ha allegato innanzitutto due

certificati del dr. __________, chirurgo ortopedico, del 31 maggio 2021 e del 15

giugno 2021, quest’ultimo con la diagnosi di “Cifosi toracolombare. Stato

dopo artrodesi L4-S1” e la conclusione per cui “il disturbo attuale

della paziente risiede principalmente nella deformità cifotica del transito

toracolombare, causante disallineamento spinale con meccanismo di compenso

spinale attivo. Ho discusso con fa paziente sulle opzioni di trattamento ma nel

caso in esame, in presenza di fusione del tratto lombare distale, un

trattamento correttivo con tutta probabilità richiederebbe una fusione di tutto

il tratto lombare più il tratto toracico prossimale il che comporterebbe una

severa limitazione di movimento. Peraltro, la paziente presenta una forma

fisica che non suggerisce di prendere in carico il caso sotto il profilo

chirurgico in prima battuta. Suggerisco quindi di focalizzarsi sul tentativo di

controllo del peso e con la fisioterapia di stabilizzazione del tratto

toracolombare” (doc. AI pag. 997).

Inoltre

è stato prodotto un rapporto del dr. __________, neurologo, del 5 febbraio

2021, il quale, poste le diagnosi di “lombocruralgie bilaterali, a

destra predominanti nel territorio L4, a sinistra più diffuse, stato dopo

spondilodesi da L4-S1, con decompressione microchirurgica e ulteriore revisione

chirurgica successiva, leggera polineuropatia diabetica, compressione cronica

dei due nervi mediani nel canale carpale, predominante a destra, esacerbata

recentemente a sinistra dopo una distorsione del polsosinistro, in seguito a

una caduta”, ha concluso in sostanza consigliando “di intensificare la

fisioterapia, un’ulteriore perdita ponderale oltre di valutare di effettuare

l’intervento decompressivo del nervo mediano nel canale carpale” (doc. AI

pag. 999). Il dr. __________, chirurgo della mano, nelle certificazioni del 31 marzo

e 15 giugno 2021, ha riferito dal canto suo in merito alla “compressione

significativa del nervo mediano nel canale carpale” (doc. AI pag. 1002).

Infine è stato prodotto il rapporto d’uscita relativo al ricovero dal 13 luglio

al 1. agosto 2020 presso la clinica __________ di __________ già agli atti, e

un rapporto relativo ad un’artro RM del polso sinistro il 18 febbraio 2021

(doc. AI pag. 1006).

Con annotazione 22 luglio 2021 il

dr. __________del SMR ha osservato:

"

Attuale rapporto dr. __________ del

4.7.20201

che attesta una IL completa

- l’assicurata di è procurata il 23.1.2021 una

frattura della base del metacarpo V mano sinistra

con decorso regolare

- per quanto concerne la schiena è descritta una

persistente sindrome lombare cronica

Valutazione: l'intercorrente frattura del metacarpo V ha

comportato una IL inferiore ai 3 mesi. Per quanto concerne invece la

problematica del rachide dorsale non risulta dalla documentazione specialistica

presentata una sostanziale modifica rispetto alla valutazione _____________.”

(doc. AI pag. 1014).

Con progetto di decisione del 26

luglio 2021 l’amministrazione ha quindi preannunciato la non entrata nel merito

nella domanda di prestazioni (doc. AI pag. 1016).

L’assicurata si è opposta al

progetto di decisione, producendo nuovi documenti. Innanzitutto ha fatto

pervenire scritti del dr. __________ del 3 agosto 2021 (che ha posto la

diagnosi di “cifosi toracolombare, stato dopo artrodesi L4-S1”)

e

del 9 agosto 2021 al patrocinatore dell’assicurata (con il quale egli ha

ribadito la presenza di “una deformità vertebrale molto evidente sul profilo

sagittale” e sottolineato la conseguente “disabilità severa con

conseguente peggioramento ingravescente dello stato di salute e, di riflesso,

notevole impatto sulla abilità lavorative”; doc. AI pag. 1029). Ha quindi

prodotto il rapporto operatorio del dr. __________, relativo all’esecuzione, in

data 27 agosto 2021, della decompressione del nervo mediano nel canale carpale

dx con neurolisi per neuropatia compressiva (doc. AI pag. 1030) e uno scritto

del dr. __________ del 7 settembre 2021, che ha riferito del citato intervento

al tunnel carpale a destra (doc. AI pag. 1031).

Nell’annotazione del SMR del 14

settembre 2021 il dr. __________, valutata tutta la citata documentazione, ha concluso

che “dall'attuale documentazione non risulta un sostanziale peggioramento

dello stato di salute” (doc. AI pag. 1035)

Alla luce di queste conclusioni con

decisione del 28 settembre 2021 l’amministrazione non è entrata nel merito

della nuova domanda, motivando:

"

(…)

Decidiamo pertanto:

Non si entra nel merito della richiesta di revisione.

Considerazioni:

Con decisione dell'11.03.2021 la rendita intera

d'invalidità di cui beneficiava la Signora RI 1 è stata ridotta a mezza

rendita, con effetto dal 01.05.2021. L'esito degli accertamenti eseguiti nell'ambito della revisione d'ufficio avviata

l'11.04.2018 aveva infatti portato al riconoscimento

di un grado d'invalidità pari al 53%.

Il 12.07.2021 abbiamo ricevuto il rapporto medico del

Dr. med. __________ datato 04.07.2021, con relativi allegati (rapporto Dr. med.

__________ del 15.06.2021 e del 31.05.2021, rapporto Dr. med. __________ del

05.02.2021, referti esame elettroneuromiografico del 04.02.2021 e del

01.12.2020, rapporti Dr. med. __________ del 15.06.2021 e del 31.03.2021,

referto esame radiologico del 18.02.2021, lettera d'uscita Cllnica __________

dell'11.08.2020), intesi a richiedere un

aumento della rendita d'invalidità.

La documentazione medica prodotta è stata

convenientemente sottoposta al vaglio del nostro Servizio Medico __________, il

quale non ha tuttavia potuto constatare modifiche sostanziali dello stato di

salute e dell'esigibilità lavorativa rispetto a quanto determinato nell'ambito della

precedente valutazione Al.

Osserviamo inoltre che l'intercorrente frattura del metacarpo

V ha comportato un'incapacità lavorativa inferiore a tre mesi e pertanto

ininfluente ai fini di un mutamento del grado Al anche solo per un periodo transitorio.

In assenza di nuovi elementi aggettivi comprovanti una

modifica rilevante dello stato di salute rispetto a quanto già noto e

notificato con decisione dell'11.03.2021, non vi sono le premesse per entrare nel merito della richiesta di revisione.

Audizione - Osservazioni avverso il progetto di

decisione del 26.07.2021

Abbiamo preso atto delle osservazioni presentate con

scritto del 09.09.2021 da parte del rappresentante

legale, RA 1 di __________, nonché della documentazione medica prodotta: rapporto medico Dr. med. __________

del 03.08.2021, rapporto medico Dr. med. __________ del 09.08.2021, rapporto

operatorio Dr. med. __________ del 27.08.2021, rapporto medico Dr. med. __________ del 07.09.2021.

L'esame della pratica da parte del nostro Servizio

Medico __________ ha tuttavia permesso di confermare l'assenza di una

sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale

precedente (Perizia allestita dal Servizio Accertamento Medico di __________ in

data 23.10.2020) alla base della

precedente decisione Al dell'11.03.2021.

Il progetto di decisione del 26.07.2021 deve pertanto

essere confermato.”

(doc. AI pag. 1037)

Davanti

al TCA il rappresentante dell’assicurata ha prodotto due certificati di

inabilità lavorativa del dr. __________ (doc. C e D).

2.7

In concreto, tutto ben

considerato e sulla base delle pertinenti e approfondite valutazioni del medico

SMR, questo giudice deve concludere che l’insorgente non ha reso verosimile l’intervento

di una modifica della sua situazione valetudinaria rilevante, ossia tale da

incidere sulla capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione formale dell’11

marzo 2021.

In effetti, la domanda di revisione

presentata si basa sostanzialmente su documentazione attestante le già note

affezioni alla salute, segnatamente quelle concernenti la schiena e i polsi.

Il curante dr. __________, nella

sua certificazione del 4 luglio 2021, ha in effetti fatto valere un

peggioramento delle condizioni della paziente “nel corso del 2021”,

menzionando i noti dolori a livello toracico, con limitazione della

mobilità della colonna e impossibilità a svolgere lavori pesanti con le

braccia, a piegare la schiena e a inginocchiarsi e elencando le diagnosi che erano

già sostanzialmente state messe in evidenza dagli accertamenti eseguiti prima

della resa della decisione dell’11 marzo 2021, segnatamente nell’ambito della perizia

di decorso del ________ del 23 ottobre 2020. In particolare analoghe

limitazioni da rispettare nell’esecuzione di un’attività lavorativa erano state

poste non solo dal medico SMR in occasione del rapporto medico dell’8 gennaio

2019, ma appunto anche dalla perizia __________ di decorso del 23 ottobre 2020,

sulla base della valutazione reumatologica eseguita dal dr. __________ (doc. AI

pag. 528, 755).

Quanto poi alle ulteriori

certificazioni prodotte dall’assicurata, a ragione il medico SMR,

nell’annotazione del 22 luglio 2021, ha concluso che dalle stesse non risultava

verosimile un rilevante peggioramento delle condizioni dell’assicurata.

Per quando innanzitutto riguarda le

problematiche alla schiena, la documentazione prodotta descrive in effetti la

già nota persistente sindrome lombare cronica, e per quanto riguarda il rachide

dorsale non evidenzia una sostanziale modifica rispetto alla valutazione _________.

In effetti, nelle sue certificazioni del 31 maggio e 15 giugno 2021, il dr. __________

non si pronuncia sulla capacità lavorativa, ma si limita a descrivere i

disturbi lamentati, da ricondurre principalmente alla “deformità cifotica

del transito toracolombare”, suggerendo non tanto un approccio chirurgico, ma

consigliando di concentrarsi piuttosto sul controllo del peso e sulla

fisioterapia per stabilizzare il tratto toracolombare (doc. AI pag. 997; cfr.

per esteso al consid. 2.6).

Nemmeno dalla certificazione del

dr. __________ del 5 febbraio 2021 è possibile evincere un significativo

peggioramento delle condizioni dell’assicurata rispetto a quanto

approfonditamente appurato prima della resa della decisione del 11 marzo 2021.

Il neurologo infatti, dopo aver confermato le già note diagnosi (incluse quelle

relative al tunnel carpale), si è limitato a rilevare la presenza di “una leggera

polineuropatia a predominanza sensitiva distale ai membri inferiori”, oltre

ad “un leggero rallentamento anche della conduzione motoria del nervo

tibiale posteriore destro”, con reperti che indicavano “una sofferenza

radicolare S1 bilaterale”, in presenza tuttavia di un’attività

elettromiografìca praticamente normale nel muscolo vasto laterale destro. Nelle

sue conclusioni il dr. __________ ha in ogni modo concluso, affermando che “(…)

sia dal punto di vista clinico, che elettroneuramiografico, non sono presenti

deficit importanti, si conferma la presenza di una leggera polineuropatia a

predominanza sensitiva ai membri inferiori, che spiega eventualmente le

parestesie nei piedi, clinicamente assenza del riflesso patellare destro,

eventualmente in rapporto con una sofferenza radicolare piuttosto L4 destra,

sofferenze L5-S1 non sono evidenti, nessuna sindrome lombo-vertebrale o

cervicovertebrale. Ricordo la problematica a livello dei nervi mediani nei

canali carpali, a sinistra eventualmente accentuata recentemente dopo il trauma

del polso, che consiglierei di valutare radiologicamente e tener controllato,

in previsione di future complicazioni, sia dal punto di vista neurologico, che

articolare. Dolori piuttosto pseudoradicolari, legati alle alterazioni

statico-degenerative del rachide, reazioni tendomialgiche. Consiglierei di

intensificare la fisioterapia, soprattutto in piscina, nei limiti del possibile

in questo periodo di pandemia, ho consigliato alla paziente un'ulteriore

perdita ponderate. A destra rimane sempre l'indicazione per un intervento

decompressivo del nervo mediano nel canale carpale: da tener controllato il sinistro,

per possibile peggioramento dopo il recente incidente al polso” (doc. AI

pag. 999). Da tale certificazione, che nemmeno si pronuncia sulla capacità

lavorativa dell’assicurata, e, quindi, su eventuali limitazioni della stessa, non

si evince in tutta evidenza una sostanziale modifica della situazione che è

stata approfonditamente chiarita prima della resa della decisione di riduzione

della prestazione dell’11 marzo 2021.

Nemmeno per quanto riguarda la

frattura rimediata dall’assicurata alla mano sinistra, evidenziata dal rapporto

relativo all’artro RM del polso sinistro eseguita il 18 febbraio 2021, che

riferisce di “Frattura della base del V metacarpo ai margini del campo di

studio con coinvolgimento della superficie articolare con l'uncinato e con

esteso edema osseo della base e dell’intera diafisi. Rottura dei legamenti

scafo-lunati. Aree di bone bruise nel capitato e nell'uncinato” (doc. AI

pag. 1006), è possibile dedurre un verosimile rilevante peggioramento delle

condizioni dell’assicurata. Può in effetti in proposito riferirsi a quanto considerato

dal medico SMR nella sua Annotazione del 22 luglio 2021 laddove ha affermato che

“l'intercorrente frattura del metacarpo V ha comportato una IL inferiore ai

3.

mesi” (doc. AI pag. 1014).

Infine nemmeno quanto attestato dal

dr. __________, chirurgo della mano, nelle certificazioni del 31 marzo e 15

giugno 2021, permette di ammettere un probabile peggioramento significativo e

duraturo. Lo specialista ha in effetti esposto che gli esami predisposti avevano

confermato una compressione significativa del nervo mediano nel canale carpale

predominante sul lato dx, ragione per cui era pianificato nei mesi estivi un

intervento decompressivo in anestesia locale, a destra e in seguito

probabilmente anche a sinistra (doc. AI pag. 1002).

Quanto infine al rapporto d’uscita

relativo al ricovero dal 13 luglio al 1. agosto 2020 presso la clinica __________

di __________ lo stesso era già stato considerato precedentemente alla resa della

decisione di riduzione della rendita dell’11 marzo 2021.

Tutto ben considerato quindi a

ragione il dr. __________, nella sua Annotazione del 22 luglio 2021, ha concluso

che la documentazione prodotta con la richiesta di revisione non documentava

una sostanziale modifica rispetto alla valutazione ___________ eseguita il 23

ottobre 2020 (doc. AI pag. 1014).

Del resto, nemmeno quanto prodotto

dall’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione di non entrata

nel merito del 26 luglio 2021 (doc. AI pag. 1016) permette diversa conclusione.

Quanto innanzitutto alla

problematica al tunnel carpale, l’assicurata ha prodotto il rapporto operatorio

del dr. __________, relativo all’esecuzione, il 27 agosto 2021, della

decompressione del nervo mediano nel canale carpale dx con neurolisi per

neuropatia compressiva (doc. AI pag. 1030). Nel suo rapporto del 7 settembre

2021.

il dr. __________, internista curante, ha riferito di tale intervento al

polso destro, con la precisazione che “nell'immediato decorso postoperatorio

ha sviluppato una lassità e disturbo di cicatrizzazione alla ferita, per cui in

data 2 settembre, oltre all'immobilizzazione con stecca ordinata dal chirurgo,

ho prescritto un trattamento antisettico e cicatrizzante locale. Al controllo

odierno la ferita si sta chiudendo per secundam intentionem” (doc. AI pag.

1031). Ora, in merito il medico SMR, nella sua annotazione del 14 settembre

2021, ha con pertinenza affermato che “per quanto concerne l'intervento per

tunnel carpale il decorso risulta leggermente protratto per ritardo di

cicatrizzazione. Siamo però lontani da una IL di > 3 mesi.” (doc. AI

pag. 1035).

A tale conclusione questo giudice deve

aderire, l’esecuzione del menzionato intervento non rappresentando una modifica

sostanziale della situazione valetudinaria dell’assicurata, comportante una

significativa e durevole riduzione ulteriore della sua capacità lavorativa,

osservato peraltro come la problematica relativa alla sindrome del tunnel

carpale fosse già stata evidenziata, quale affezione senza influsso sulla

capacità lavorativa, dal _________ nella perizia multidisciplinare del 23

ottobre 2020 (doc. AI pag. 754; cfr. sopra al consid. 2.5).

Infine, nemmeno le più recenti

certificazioni del rapporto del dr. __________ documentano una verosimile sostanziale

modifica delle condizioni valetudinarie.

Nel rapporto del 3 agosto 2021 (che

ha posto la diagnosi di “cifosi toracolombare, stato dopo artrodesi L4-S1”) lo

specialista ha rilevato che la paziente lamentava chiari sintomi ascrivibili

a deformità cifotica toracolombare in trattamento conservativo, ossia

fisioterapia, astensione da carichi e sforzi fisici, rilevando nondimeno che “nelle

condizioni attuali e quindi in assenza di sovraccarico funzionale i sintomi

sono accettabili, seppur presenti e con necessità di occasionale assunzione di

antinfiammatori”, e che in ogni modo “attività gravate da carichi e

sforzi, posizioni statiche prolungate o posture inadeguate non possono far

altro che peggiorare la situazione con rischi di prolungati periodi di

disabilità” (doc. AI pag. 1028). Nello scritto alla RA 1 del 9 agosto 2021

al patrocinatore dell’assicurata il medesimo neurochirurgo curante, ha osservato

che “al dì là dell'intervento spinale ricevuto nel 2017 e con buon

risultato, la paziente presenta una deformità vertebrale molto evidente sul

profilo sagittale (cifosi del tratto toracolombare misurabile in 30° - normale

0°). Questo riscontro è da intendersi quale problematica spinale ulteriore, da

un certo punto di vista disgiunta dai disturbi che l'hanno poi portata a

ricevere l'intervento di fusione vertebrale nel 2017, e che rende ragione a

tutti gli effetti per una disabilità severa con conseguente peggioramento

ingravescente dello stato di salute e, di riflesso, notevole impatto sulla

abilità lavorative (il dolore lamentato dalla paziente è infatti in regione

dorsale, dove è localizzata la deformità”); doc. AI pag. 1029).

Ora, tutto ben considerato e

approfondito, nell’annotazione del SMR del 14 settembre 2021 il dr. __________,

ha affermato in proposito:

"

(…)

Valutazione:

dall'attuale documentazione non risulta un sostanziale

peggioramento dello stato di salute. La paziente è nota per la presenza di una

ipercifosi della rasale alta con iperlordosi lombare (vedi valutazione peritale

pagina 25 perizia reumatologica del 26.5.2020), descrizione che concorda con la descritta deformità cifotica .E

assolutamente inverosimile che la cifosi possa aver presentato una progressione rilevante da allora in assenza di un

cedimento strutturale.

Da notare che attualmente “i sintomi sono

accettabili, seppur presenti e con necessità di occasione assunzione di antiinfìammatori…"

(….)

In conclusione confermo da parte mia assenza di una

sostanziale modifica dello stato di salute

rispetto alla valutazione peritale precedente.” (doc. AI pag. 1035)

A tale conclusione, tratta sulla

base di un’attenta valutazione medica, questo Tribunale deve aderire. Come

correttamente evidenziato dall’amministrazione, le certificazioni del

neurochirurgo curante non riportano in effetti alcun fatto medico nuovo

rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e già precedentemente

valutati dal medico SMR, rispettivamente non rendono verosimile un

peggioramento duraturo delle condizioni dell’assicurata e di conseguenza della

sua capacità lavorativa, successivamente alla decisione di riduzione della

rendita del 11 marzo 2021, con la quale, sulla base dell’approfondita

valutazione esperita in sede di perizia, era stata stabilita – in modo

vincolante - un’inabilità lavorativa dal maggio 2019 dell’85%

nella precedente attività, del 50% in attività adeguate e del 30% come

casalinga.

Il curante non espone in effetti concretamente

in che misura e in che modo le patologie elencate influirebbero sulla capacità

lavorativa dell’assicurata rispettivamente in che misura lo farebbero in

maniera diversa da quanto diffusamente valutato nell’ambito della decisione del

marzo 2021, sulla base dell’approfondita perizia multidisciplinare del _________.

Del resto egli ha affermato che “nelle condizioni attuali e quindi in

assenza di sovraccarico funzionale i sintomi sono accettabili” sottolineando

la necessità di evitare “attività gravate da carichi e sforzi, posizioni

statiche prolungate o posture inadeguate (…)”, limitazioni queste che del

resto rientrano ampiamente nell’elenco delle limitazioni funzionali da

osservare in ambito neurologico e reumatologico inserito nella perizia __________

del 23 ottobre 2020 (doc. AI pag. 755).

Questo giudice - attentamente

vagliato l’insieme degli atti medici - non ha quindi motivo di distanziarsi

dall'apprezzamento del medico SMR per il quale la documentazione prodotta

dall’assicurata non permette di ipotizzare verosimile l’intervento di una rilevante

modifica del suo stato di salute.

Giova del resto ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici

per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi

ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così

decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece

no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009

consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Non va del resto neppure

dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.

3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). In ragione

della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia) in caso di lite non ci si può quindi di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio

2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ricordato pure il principio per cui

quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione

precedente (in concreto il provvedimento dell’11 marzo 2021), tanto più

rigorosamente l'amministrazione apprezza la plausibilità delle allegazioni

dell'assicurato (cfr. STF 8C -716/2011 del 5 gennaio 2012 e riferimenti), in

conclusione, non essendo stata resa verosimile, prima della resa del

querelato provvedimento del 28 settembre 2021, una notevole modifica nelle

condizioni di salute dell’assicurata nell’ambito della procedura amministrativa

avviata mediante la domanda di revisione del luglio 2021 (ossia a soli 4 mesi dal

precedente provvedimento cresciuto in giudicato, dell’11 marzo 2021 ), secondo

questo giudice giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta

di prestazioni.

2.8

Dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede,

quindi tardivamente, l’assicurata ha prodotto nuovi atti medici nei quali il

dr. __________ si è espresso sull’abilità lavorativa dell’assicurata, e meglio

le certificazioni di inabilità totale dal 31 maggio 2021 (doc.C) e dal 14

ottobre 2021 (doc. D).

Ora, come dianzi

anticipato (consid. 2.3), e come osservato dall’Ufficio AI nella risposta di

causa (III), secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura

giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso

non possono essere prese in considerazione in quanto tardive.

Infatti, con sentenza 8C_457/2012

del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di

prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che

il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti

a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso

l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il

mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà

nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di

ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una

nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).

Nel caso giudicato dall’Alta Corte

si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato

riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19

febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione

il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante

per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del

tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico

31.

gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato

come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la

domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministrazione,

cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle

circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti

avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante la pronuncia I 734/05

dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr.

anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva accolto un ri-corso di un

Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tri-bunale cantonale aveva

preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.

L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile

che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto

alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione

di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il

termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la

modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova

supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un

secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per

contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova

supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli

atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI,

mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in

materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di

prestazioni rispettivamente di revisione.

Nella fattispecie, la

documentazione prodotta dall’assicurata con il ricorso e, quindi, tardivamente,

non può quindi modificare l’esito della presente vertenza. Sia inoltre

osservato che la stessa riferisce in ogni modo di un’inabilità lavorativa, ma

non motiva tale attestazione.

La stessa, unitamente

ad eventuale altra documentazione medica che sostanzi l’effettivo intervento di

un peggioramento duraturo delle condizioni dell’assicurata, tale da influire

sulla capacità lavorativa (che in occasione della decisione di riduzione della

rendita del 11 marzo 2021 era stata giudicata del 15% nella precedente

attività, del 50% in attività adeguate e del 70% come casalinga), potrà se del

caso essere riproposta all’amministrazione quale nuova domanda di revisione.

Infine, va solo osservato che

quanto alla richiesta ricorsuale di attribuzione di una rendita intera, la

stessa risulta irricevibile poiché, come ricordato sopra (consid. 2.2), se l'assicurato

interpone ricorso contro una decisione di non entrata in materia, il giudice

esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in

materia, ma non esamina materialmente l’effettivo diritto a prestazioni (SVR

2002.

IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.

1a).

2.9

In

conclusione, la decisione impugnata va dunque confemata e il ricorso respinto.

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni