32.2021.116
Nuova domanda di prestazioni dopo un precedente rifiuto. Accolta ma assegnazione di una rendita solo per tempo limitato. Assicurata chiede prestazioni per tempo ulteriore e chiede provvedimenti professionali. Decisione confermata
2 febbraio 2022Italiano44 min
correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una prestazione
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2021.116
FC
Lugano
2 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 settembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1961, di professione sarta di arredamenti interni, nel gennaio 2016, adducendo
problemi alle ginocchia, ha presentato una domanda di prestazioni AI per
adulti. L’Ufficio AI, dopo gli accertamenti del caso, mediante decisione del 2
aprile 2019, ha ammesso un’inabilità lavorativa in ogni attività del 100% dal
marzo 2016 e del 50% dal 30 gennaio 2017, e quindi nell’attività abituale del
100% dal 17 marzo 2017 e dello 0% dal 15 dicembre 2018 e in attività leggere e
adeguate del 100% dal 18 agosto 2017 e dello 0% dal 19 novembre 2017. Stabilito
un grado di invalidità a marzo 2017 (scadenza dell’anno di attesa) del 50%
(stante un’inabilità lavorativa del 50% in ogni attività) e a novembre 2017 del
15%, dopo il consueto confronto dei redditi, le ha attribuito una mezza rendita
di invalidità dal 1. marzo 2017 (grado di invalidità del 50%) sino al 28
febbraio 2018 (3 mesi dal miglioramento dello stato di salute del novembre 2017
con conseguente grado di invalidità del 15%, ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI;
doc. AI pag. 239). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 23 agosto
2019 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni facendo valere
un peggioramento delle sue condizioni di salute a dipendenza dell’insorgenza di
un tumore maligno al seno.
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, attuati pure provvedimenti
professionali reintegrativi, con decisione del 21 settembre 2021 - confermativa
di un progetto del 30 giugno 2021 -, l’Ufficio AI, stabilità un’inabilità
lavorativa in ogni attività dal 1. gennaio 2019 con ripresa completa
dell’abilità dal novembre 2020 nell’attività abituale e dal febbraio 2020 in
attività leggere adeguate, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una
rendita intera limitatamente al periodo dal 1. gennaio al 30 aprile 2020 (3
mesi dal miglioramento dello stato di salute, dal 1. febbraio 2020, art. 88a
cpv. 1 OAI) con versamento a decorrere dal 1. marzo 2020 (sei mesi dopo la
ricezione della richiesta di prestazioni, art. 29 cpv. 1 LAI). Contestualmente
l’amministrazione ha pure respinto la richiesta di gratuito patrocinio, non
ritenendo giustificato l’intervento dell’avv. RA 1.
1.3. Con
ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta le
conclusioni mediche tratte dall’amministrazione, sottolineando le sue precarie
condizioni di salute e chiedendo in sostanza il riconoscimento di una rendita
anche dopo il 30 aprile 2020; in via subordinata chiede l’annullamento della
decisione contestata e il rinvio degli atti all’amministrazione per
l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare e neurologica.
1.4. Con risposta di causa del 16 novembre
2021 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la
definizione del grado d’invalidità (doc. IV).
Con replica del legale della
ricorrente del 7 gennaio 2022 rispettivamente osservazioni dell’Ufficio AI del
13 gennaio 2022 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni (doc.
VIII, X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se
correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una prestazione
d’invalidità oltre il mese di aprile 2020.
Va rilevato che il 1. gennaio 2022,
ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una
(importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per
la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto
in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la
decisione emanata il 21 settembre 2021 – data che, di principio, delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.
DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino
a quel momento.
Ogni riferimento alle norme
applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per costante giurisprudenza quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008) al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; DTF 115 V 133 consid. 2 pag. 134; DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314; DTF 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e DTF 122 V 160 consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9)
quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di
ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale
amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i
cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3,
4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4,
entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, affinché un esame medico in
ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto
deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base
all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF
130 V 352).
2.6. Una
prima domanda di prestazioni presentata nel 2016 da RI 1, affetta da problemi
alle ginocchia, è stata accolta dall’Ufficio AI, dopo gli accertamenti del
caso, mediante decisione del 2 aprile 2019, con la quale - ammessa un’inabilità
lavorativa in ogni attività del 100% da marzo 2016 e del 50% dal 30 gennaio
2017, e quindi nell’attività abituale del 100% dal 17 marzo 2017 e dello 0% dal
15 dicembre 2018 e in attività leggere e adeguate del 100% dal 18 agosto 2017 e
dello 0% dal 19 novembre 2017 -, stabilito un grado di invalidità a marzo 2017
del 50% e a novembre 2017 del 15%, le ha attribuito una mezza rendita di
invalidità dal 1. marzo 2017 limitatamente al 28 febbraio 2018 (doc. AI pag.
239; cfr. consid. 1.1). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Nel
mese di agosto 2019 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni
facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute a causa dell’insorgenza
di una nuova problematica alla salute, ovvero la diagnosi di un tumore maligno
al seno posta nel febbraio 2019.
L’Ufficio
AI, preso atto della certificazione di inabilità lavorativa completa a far
tempo dal 1. gennaio 2019 resa il 17 aprile 2019 dal dr. __________, oncologo
(doc. AI pag. 249), ha interpellato il curante dr. __________, internista, il
quale, nel rapporto del 3 ottobre 2019, poste le diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “Carcinoma alla mammella, deflessione dell’umore
secondaria alla diagnosi di carcinoma, stato dopo protesi gomito destro necessitante
revisioni”, per quanto riguardava l’abilità lavorativa ha rinviato all’oncologo
che l’aveva in cura (doc. AI pag. 283). Con scritto del 4 febbraio 2020 il dr. __________,
oncologo curante, ha elencato nel dettaglio la terapia oncologica eseguita dall’assicurata
dal 20 febbraio 2019 (asportazione di due linfonodi sentinella,
quadrantectomia, chemioterapia e radioterapia) sino alla conclusione della
radioterapia l’11 dicembre 2019 e attestato un’inabilità lavorativa completa
dal febbraio 2019 al 31 gennaio 2020 (doc. AI pag. 306).
Con
rapporto del 18 febbraio 2020 il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi oncologiche
con influsso sulla capacità lavorativa indicate dal dr. __________, ha concluso attestando un’inabilità lavorativa completa in
ogni attività dal 1. gennaio 2019, con ripresa di un’abilità completa in
attività adeguate dal 1. febbraio 2020, precisando quali “ulteriori risorse
e limiti presenti e disponibili” la presenza di “Stanchezza, disturbi
della sensibilità, formicolio mani e piedi, ipoestesia sul pollice sinistro.
Debolezza muscolare. Disturbi della sensibilità durante la marcia (diminuita
propriocezione a livello dei piedi)” (doc. AI pag. 309).
La
pratica è quindi stata sottoposta alla consulente professionale, con la quale
si è tenuto un primo colloquio con l’assicurata il 2 ottobre 2020, a seguito
del quale le parti hanno concordato l’esecuzione di un periodo pratico di “accertamento
delle possibilità di reintegrazione” presso la __________ di __________, a
spese dell’AI, della durata di due mesi, dal 20 ottobre al 20 dicembre 2020
(comunicazione di riconoscimento di “accertamento della scelta professionale”
del 20 ottobre 2020, doc. AI pag. 317). Alla luce del riscontro positivo di
tale periodo di osservazione, l’assicurata ha ulteriormente approfittato di una
formazione con una docente in sartoria (nel corso della quale ha sperimentato e
appreso il cucito nel confezionamento di abiti; cfr. rapporto di valutazione
della prestazione del 26 marzo 2021, doc. AI pag. 334) e di un corso
informatico per acquisire alcune nozioni base per utilizzare gli strumenti
informatici essenziali (cfr. Comunicazioni dell’Ufficio AI concernenti la
garanzia per una formazione breve del 28 gennaio 2021 e 4 marzo 2021, doc. AI
pag. 324 e 331).
Con
rapporto finale del 4 maggio 2021, vista anche la “valutazione della
prestazione” ad avvenuta conclusione della formazione stilata il 26 marzo
2021 dalla responsabile della __________ (doc. AI pag. 335), la consulente
professionale dell’AI __________ ha quindi ritenuto conclusa la pratica, concludendo:
"
(…)
5. Chiusura del caso
l provvedimenti professionali sono ritenuti conclusi.
L'A. presenta una CL completa che può ancora sfruttare
nel suo ambito professionale dove ha la possibilità di valorizzare le
competenze maturate nel corso di una vita.
Qualora si aprisse una prospettiva d'assunzione, si
resta a disposizione per valutare possibili misure disponibili nel collocamento
che possano agevolare il reinserimento professionale dell'A. tenuto conto delle
limitazioni fisiche presenti e dell'età. In riferimento a quanto sopra
indicato, si procede alla chiusura del mandato di reintegrazione-esame.” (doc. AI pag.
340)
Alla
luce di questi riscontri, il dr. __________ del SMR, nell’Annotazione del 5
maggio 2021, condivisa l’“Analisi della reintegrabilità e valutazione
attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica” formulata dalla
consulente professionale, ha
concluso:
"
(…)
Valutazione SMR:
ritengo la valutazione SIP adeguata. L'attività
abituale di sarta risulta in pratica rispettosa dei limiti funzionali e risulta quindi esigibile.
A livello pratico è stato osservato che l’assicurata
riesce a svolgere l'attività abituale, questo al più tardi dal 11.11 .2020
(data rapporto SIP __________: Secondo quanto osservato ad oggi non sono
stata riscontrate delle limitazioni particolari nell'utilizzo delle mani e
nell'esecuzione dei lavori, magari vi è un ritmo leggermente inferiore ma questo
è spiegato anche dalla tipologia di
lavoro che richiede un'estrema precisione).” (doc. AI pag. 345)
Eseguito
il confronto dei redditi (che ha concluso per un grado di invalidità del 4%,
doc. AI pag. 349), mediante progetto di decisione del 30 giugno 2021, l’Ufficio
AI ha prospettato la concessione di una rendita limitata nel tempo, vale a dire
dal 1. gennaio 2020 (versata dal marzo 2020) al 30 aprile 2020 (doc. AI pag.
359). Con osservazioni del 1. settembre 2021 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1,
ha contestato il progetto di decisione, censurando in particolare che fosse
intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute a far tempo dal
febbraio 2020, sottolineando le problematiche lamentate alle estremità degli
arti e chiedendo l’esecuzione di una perizia neurologica (doc. AI pag. 369).
Mediante
il provvedimento del 21 settembre 2021 l’Ufficio AI ha confermato il progetto
di decisione, statuendo come segue:
"
(…)
Decidiamo pertanto:
Dal 01.01.2020 (dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1
lett. b LAI) sorge il diritto ad una rendita d'invalidità con un grado Al del 100%
limitatamente al 30.04.2020 (3 mesi dal miglioramento dello stato di salute, 01.02.2020,
art. 88a cpv. 1 OAI.
La domanda è tardiva ed il versamento inizierà a
decorrere dal 01.03.2020 (ossia sei mesi dopo la ricezione della richiesta di
prestazioni AI, 06.09.2019, art. 29 cpv. 1 LAI).
Esito degli accertamenti:
La documentazione medica acquisita agli atti ha
permesso di accertare le seguenti percentuali e periodi di inabilità al lavoro
della signora RI 1:
In attività abituale:
100% dal 01.01.2019
0% dal 01.11.2020
In attività adeguata:
100% dal 01.01.2019
0% dal 01.02.2020
Grado Al del 100% alla scadenza
dell'anno d'attesa, gennaio 2020.
Grado Al del 4% dal febbraio 2020
Di seguito il raffronto dei redditi
per determinare il grado di invalidità; dati federali disponibili: anno 2019.
Calcolo della capacità di
guadagno residua (CGR)
Reddito da valido
Senza il danno alla salute la signora RI 1 sarebbe in
grado di percepire un salario annuo di fr. 51'827 (fonte: massimo reddito
sottoposto a contributi AVS dell’anno 2010 aggiornato al 2019, cfr.
11.05.2021).
Reddito da invalido
In attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali:
In conformità alla vigente giurisprudenza, in
considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta,
al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente
dall'Ufficio federale di statistica.
Come da giurisprudenza imposta dal Tribunale federale
delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali
(tabella TA13).
Il reddito da invalido deve pertanto essere determinato
in applicazione dei valori nazionali (tabella
TA1).
Considerando una capacità di lavoro del 100%,
praticando la riduzione del 10% (riduzione complessiva dal reddito da invalido
del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari) sulla
base attività leggera e altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche teoriche RSS (attività semplici
e ripetitive, mediana; dati riferiti alla realtà categoria 4, mediana; dati
riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta
un reddito d'invalido di Fr. 49'645.-.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo
nella professione che potrebbe svolgere in assenza del danno alla salute (fr.
51'827) con quello ottenibile in un’attività adeguata allo stato di salute (fr.
49'645) ne consegue una perdita di guadagno del 4%=grado AI.
Dal novembre 2020 ü ritenuta abile in attività abituale
ed adeguata e pertanto il grado AI è nullo di conseguenza dell’assenza di perdita
economica.
Sono assolte le condizioni per il conferimento di una
rendita d’invalidità temporanea così come sopra deciso.
Reintegrazione
Attualmente non sono previsti provvedimenti di
integrazione.
Qualora si aprisse una prospettiva d’assunzione, si resta
a disposizione per valutare possibili misure disponibili nel collocamento che
possano agevolare il reinserimento professionale dell’assicurata.
Audizione
Abbiamo preso atto delle osservazioni poste con lo
scritto 01.09.2021 e 06.09.2021; le stesse non apportano nuovi elementi oltre a
quelli già acquisiti in sede di istruttoria.
Istanza di gratuito patrocinio
(…)” (doc. B)
Nel
suo ricorso l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione,
chiedendo una rivalutazione neurologica e/o pluridisciplinare. Non è stata
prodotta documentazione medica.
2.7. Nel
caso concreto, tutto bene valutato e considerato, secondo questo giudice l’Ufficio
AI ha correttamente ritenuto, sulla base di un attento esame della
documentazione agli atti, comprendente le prese di posizione dei medici curanti
e le risultanze degli accertamenti professionali fatti eseguire, che se
l’assicurata, successivamente al ripristino della piena capacità lavorativa
nell’attività abituale dal 15 dicembre 2018 e in attività adeguate dal 19
novembre 2017 (decisione del 2 aprile 2019, cresciuta in giudicato, doc. AI
pag. 239), aveva nuovamente avuto, a causa della nuova diagnosi di patologia
tumorale mammaria posta ad inizio 2019, un periodo di inabilità lavorativa
completa dal mese di gennaio 2019, tuttavia, dalla fine del mese di gennaio
2020, aveva nuovamente riacquistato la piena capacità lavorativa.
Non
vi sono in effetti ragioni, innanzitutto, per scostarsi dalle convincenti e
approfondite considerazioni dei dr. __________ e __________ del SMR, i quali hanno
valutato con attenzione le certificazioni dei curanti (doc. AI pag. 309 e 345).
Innanzitutto, il dr. __________, internista, nel rapporto del 3 ottobre 2019 ha
posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Carcinoma alla
mammella, deflessione dell’umore secondaria alla diagnosi di carcinoma, stato
dopo protesi gomito destro necessitante revisioni”, delegando la
valutazione della capacità lavorativa all’oncologo che l’aveva in cura (doc. AI
pag. 283). Dal canto suo il dr. __________, oncologo curante, che aveva
attestato una completa inabilità lavorativa a far tempo dal 1. gennaio 2019 già
il 17 aprile 2019, nello scritto all’Ufficio AI del 4 febbraio 2020 ha certificato
un’inabilità lavorativa completa dal febbraio 2019 al 31 gennaio 2020. Ha
quindi riferito dettagliatamente della terapia oncologica eseguita (dal 20
febbraio 2019 con l’asportazione di due linfonodi sentinella a livello
dell'ascella sinistra, seguita da una quadrantectomia per carcinoma duttale
invasivo a cavallo dei quadranti esterni del seno sinistro il 1. marzo 2019,
posizionamento di accesso venoso il 29 marzo 2019, chemioterapia fino al 12
luglio 2019, somministrazione di Paclitaxel in vena settimanale sino al 18
ottobre 2019 e radioterapia sino all’11 dicembre 2019) e ha posto la diagnosi
di “carcinoma duttale invasivo, scarsamente differenziato, a cavallo dei
quadranti esterni del seno sinistro, del diametro di 1.9 cm associato a
carcinoma duttale in situ di tipo comedonico e micro-papillare in sede
peritumorale e di estensione circa del 10 % della neoplasia (….),diagnosi marzo
2019”. Ha osservato che l’assicurata lamentava “Stanchezza, disturbi
della sensibilità, formicolio mani e piedi, ipoestesia sul pollice sinistro, debolezza
muscolare, disturbi della sensibilità durante la marcia (diminuita
propriocezione a livello dei piedi”, e ha concluso ritenendo il potenziale
d’integrazione dell’assicurata “a tempo pieno”, indicando quali limiti “non
può mettersi in ginocchio a causa delle due protesi alle ginocchia. Per le
pulizie ed il bucato necessita piccoli aiuti” (doc. AI pag. 306).
Di
conseguenza, con rapporto del 18 febbraio 2020 il dr. __________ del SMR, ha posto
le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa seguenti:
"
(…)
Asportazione di due linfonodi sentinella a livello
dell'ascella sinistra in data 20.02.2019.
- Quadrantectomia per carcinoma duttale invasivo a
cavallo dei quadranti esterni del seno
sinistro, in data 01.03.2019
- Posizionamento di accesso venoso impiantato del tipo
PAC nella parte destra del torace in data
29.03.2019
- Chemioterapia adiuvante secondo le seguenti modalità:
- 4 cicli di Chemioterapia secondo il protocollo AC
(Adriamicina, Ciclofosfamide) i. v. ogni 3
settimane dal 4.04.2019 fino al 12.07.2019,
data della somministrazione del IV° ed ultimo
ciclo di AC.
-Paclitaxel i. v. settimanale a 80 mg/m2, dal
02.08.2019, prevista come ultima
somministrazione in data 18.10.2019.
-Radioterapia adiuvante seno sinistro
14.11.2019-11.12.2019, 20 sedute da 2.65 Gy, dose totale 53 Gy. (…)”
Quali
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha posto “Stato da
artroscopia e débridement recesso sotto patellare ginocchio sinistro il
14.10.2016, Stato da reimpianto protesi totale del ginocchio destro l'8.06.2016
in stato da asportazione PTG a destra e posa Spacer per artrite settica il
13.05.2016, Stato da impianto protesi patellare ginocchio destro 8.04.2015,
Stato da protesi totale di ginocchio a sinistra il 23.03.2011”, e dopo accurata valutazione della
documentazione agli atti e dell’anamnesi, ha concluso attestando un’inabilità
lavorativa completa in ogni attività dal 1. gennaio 2019, con ripresa di
un’abilita completa in attività adeguate dal 1. febbraio 2020 precisando quali “ulteriori
risorse e limiti presenti e disponibili” la presenza di “Stanchezza,
disturbi della sensibilità, formicolio mani e piedi, ipoestesia sul pollice
sinistro. Debolezza muscolare. Disturbi della sensibilità durante la marcia
(diminuita propriocezione a livello dei piedi)” (doc. AI pag. 309).
A
questa conclusione, tratta sulla base di un’attenta valutazione della
documentazione agli atti, ricordato pure come l’assicurata non abbia mai
ritenuto di produrre alcuna certificazione medica che potesse anche solo
metterne in dubbio la fondatezza, questo Tribunale non può che aderire.
Del
resto, al fine di opportunamente chiarire la situazione dell’assicurata, alla
luce della certificazione di ripresa della capacità lavorativa piena dal 1.
febbraio 2020 formulata dal dr. __________ il 4 febbraio 2020, considerata
anche la conclusione delle terapie oncologiche l’11 dicembre 2019 (fine della
radioterapia), l’amministrazione ha dato avvio ad una procedura di valutazione pratica
professionale.
Nel
corso del primo incontro tenutosi presso l’ufficio della consulente
professionale dell’AI il 2 ottobre 2020, l’assicurata, informata delle
conclusioni mediche riguardo alle limitazioni presenti, ha confermato quanto
già attestato dal dr. __________, ovvero di soffrire di “formicolio/torpore
alle dita delle mani e perdita di sensibilità ai piedi” precisando di dover
“sempre prestare attenzione a dove mette i piedi quando cammina (si sente
come se non aderisse al pavimento/suolo mentre cammina) per il rischio di
caduta” (doc. AI pag. 311). Le parti hanno quindi discusso sulla “possibilità
di attuare un provvedimento per valutare la sua tenuta in funzione delle
limitazioni”, e con l’accordo espresso dell’assicurata è stata concordata
l’esecuzione di un periodo di accertamento pratico della capacità lavorativa
nella precedente attività come sarta presso la __________ di __________, a
spese dell’AI, della durata di due mesi, dal 20 ottobre al 20 dicembre 2020
(comunicazione del 20 ottobre 2020, doc. AI pag. 317). Come si evince chiaramente
dai verbali relativi ai colloqui tenutisi con la consulente professionale il 2
e 14 ottobre 2020, l’assicurata ha più volte ribadito di “poter svolgere
ancora la sua attività abituale, sebbene con ritmi un po' più lenti” (doc.
AI pag. 315). Di conseguenza le parti hanno concordato di “valutare
innanzitutto la sua attività, anche in considerazione dell'età e del fatto che
è sempre stata attiva nello stesso ambito. Tale situazione renderebbe assai
difficile un cambiamento di attività nell'ottica di un ricollocamento nel
mercato del lavoro” (rapporto finale del 4 maggio 2021, doc. AI pag. 339).
Il
periodo di osservazione è quindi stato effettuato con successo e con riscontri
positivi, e ha sostanzialmente evidenziato che le limitazioni di cui
l’assicurata era sofferente (segnatamente le problematiche alle mani, ai piedi
quali conseguenza della chemioterapia) non erano tali da impedire l’esercizio
dell’originaria attività, l’interessata essendo soltanto un po' più lenta e con
alcune difficoltà per certi lavori (es. infilare il filo nell'ago) che tuttavia
superava adottando proprie strategie. Per ulteriormente accrescere le sue potenzialità
reintegrative, all’assicurata è anche stato proposto un periodo di formazione
con una docente in sartoria (nel corso del quale l’interessata ha sperimentato
e appreso il cucito nel confezionamento di abiti), con esito molto positivo e
raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati (cfr. rapporto di valutazione
della prestazione del 26 marzo 2021, doc. AI pag. 334) oltre anche ad un corso
informatico per acquisire alcune nozioni base per utilizzare gli strumenti
informatici essenziali per promuovere un'attività in proprio. Anche tale corso
ha avuto esito positivo (cfr. Comunicazioni concernenti la garanzia per una
formazione breve, del 28 gennaio 2021 e del 4 marzo 2021, doc. AI pag. 324 e
331).
Con
rapporto finale del 4 maggio 2021 la consulente professionale dell’AI __________,
esaminato l’intero periodo di valutazione professionale, ha esposto:
"
RAPPORTO FINALE
1. Stato di salute (capacità lavorativa, limiti funzionali)
Il rapporto finale del SMR del 18.2.2020 certifica
quanto segue:
IL 100% dal 1.1.2019 nell'attività abituale
IL 0% in attività adeguata dal 1.2.2020
Limitazioni funzionali: difficoltà nello svolgere
lavori di precisione e necessità di pause supplementari, stanchezza, disturbi
della sensibilità, formicolio mani e piedi, ipostesia su pollice sn, debolezza
muscolare, disturbi della sensibilità durante la marcia (diminuita percezione a livello dei piedi).
Considerandi
2.
Formazione scolastica ed esperienza professionale (descrizione ultima attività, competenze acquisite, formazione continua, ecc.)
Scolarità dell'obbligo assolta nel Canton __________.
In seguito l'A. ha intrapreso l'apprendistato e si è diplomata quale sarta d'
arredamento interni (1982) e in seguito ha svolto quest'attività fino al 1995.
In seguito ha esercitato quale cassiera (__________). In seguito l'A. è stata
assunta c/o __________ quale impiegata sarta __________. Ultimo impiego come
sarta __________ c/o __________ a __________ (2011 -2015).
L'attività lavorativa è stata interrotta a seguito di
malattia.
3.
Valutazione e applicazione di provvedimenti
professionali
Nel primo colloquio con l'A. è stata discussa la
possibilità di procedere ad un
accertamento pratico per meglio valutare l'impatto
delle limitazioni, la tenuta, la resa e orientare
l'A. verso un'attività confacente.
Tenuto conto che l'A. ha dichiarato di poter svolgere
ancora la sua attività abituale sebbene con ritmi un po' più lenti è stato
proposto di valutare innanzitutto la sua attività, anche in considerazione
dell'età e del fatto che è sempre stata attiva nello stesso ambito. Tale situazione renderebbe assai difficile un
cambiamento di attività nell'ottica di un ricollocamento
nel mercato del lavoro.
La fase di accertamento ha evidenziato che le
limitazioni non sono tali da non rendere più possibile proseguire l'attività, l'A. è un po' più lenta e presenta
alcune difficoltà per certi lavori (es.
infilare il filo nell'ago) ma ha adottato delle strategie.
Alla luce di quanto emerso e per accrescere le
potenzialità reintegrative dell'A. è stato proposto
un periodo di formazione con una docente - sarta nel corso del quale l'A. ha sperimentato
e appreso il cucito nel confezionamento di abiti. L'esito è stato molto
positivo e l'A. ha dimostrato molto
interesse, impegno, buone risorse e potenzialità. Nel contempo l'A. ha potuto
seguire un corso informatico per acquisire alcune nozioni base per utilizzare
gli strumenti informatici essenziali per promuovere un'attività in proprio.
L'esito del provvedimento è stato positivo e ha
permesso all'A. di acquisire e accrescere le proprie competenze professionali
in modo da agevolare le sue possibilità nel reperire un impiego sviluppando
un'attività in proprio.
Per ulteriori dettagli si fa riferimento al rapporto di
osservazione e redazione finale redatto dalla sig.ra __________ (__________)
presente in ged.
4.
Analisi della reintegrabilità e valutazione attività
esigibili adeguate senza
(ri)formazione specifica
Alla luce dei provvedimenti messi in atto e a dispetto
di quanto indicato in sede medica l'attività abituale risulta tutt'ora
adeguata. Le limitazioni per certe mansioni determinano una lieve riduzione nel
rendimento. In parte l'A. ha trovato delle strategie per far fronte e limitare le sue difficoltà.
Tenuto conto della lunga esperienza lavorativa dell'A.
maturata in un unico settore dell'età, di quanto emerso nel provvedimento, si
ritiene che l'A. abbia maggiori possibilità di ricollocarsi nel suo settore
professionale dove può vantare una lunga esperienza e ottime competenze.
Attraverso il provvedimento l'A. ha potuto integrare ed
accrescere le sue competenze professionali così da ampliare le sue possibilità
nel reperire un impiego.
L'A. intende proporsi come indipendente e non è esclusa
una possibile futura collaborazione con la Fondazione ____________ se vi fossero
delle richieste da parte di privati per
l'esecuzione di lavori di sartoria o tappezzeria tenuto conto che l'A. dispone
di ottime competenze.
5.
Chiusura del caso
l provvedimenti professionali sono ritenuti conclusi.
L'A. presenta una CL completa che può ancora sfruttare
nel suo ambito professionale dove ha la possibilità di valorizzare le
competenze maturate nel corso di una vita.
Qualora si aprisse una prospettiva d'assunzione, si
resta a disposizione per valutare possibili misure disponibili nel collocamento
che possano agevolare il reinserimento professionale dell'A. tenuto conto delle
limitazioni fisiche presenti e dell'età.
In riferimento a quanto sopra indicato, si procede alla
chiusura del mandato di reintegrazione-esame.”
(doc. AI pag. 340)
Ora,
tutto ben considerato, a ragione il dr. __________ del SMR, nell’Annotazione
del 5 maggio 2021, esaminati attentamente gli atti all’inserto, e in
particolare il rapporto finale del consulente professionale, ha concluso che la
valutazione SIP era da considerare adeguata e che alla luce della stessa e
delle diagnosi invalidanti, l'attività abituale di sarta era da ritenere pienamente
rispettosa dei limiti funzionali e quindi esigibile. A ragione ha pure concluso
che la circostanza che l’assicurata riusciva a svolgere l’attività abituale
senza particolari problemi era stata verificata a livello pratico e concreto nel
corso dello svolgimento del provvedimento professionale attuato presso il
laboratorio di sartoria della __________ dal 20 ottobre al 20 dicembre 2020 e
dal 2 gennaio al 1. aprile 2021 (doc. AI pag. 317 e 334), rimandando a quanto
affermato dalla consulente __________ per la quale “secondo quanto osservato
ad oggi non sono stata riscontrate delle limitazioni particolari nell'utilizzo
delle mani e nell'esecuzione dei lavori, magari vi è un ritmo leggermente
inferiore ma questo è spiegato anche dalla tipologia di lavoro che richiede
un'estrema precisione” (doc. AI pag. 345).
Tale
conclusione è da confermare. Alla luce dei provvedimenti messi in atto, con
l’accordo e la collaborazione dell’interessata, e a dispetto di quanto indicato
in sede medica e di quanto affermato dall’assicurata (che ha sottolineato le
limitazioni alle mani e ai piedi a seguito della chemioterapia) l'attività
abituale di sarta deve essere ritenuta tutt'ora adeguata. Se è vero, come si
evince dai rapporti dei consulenti professionali, che le limitazioni
determinano una lieve riduzione nel rendimento in talune mansioni, dalla scheda
di valutazione dello stage professionale si evince che l’assicurata ha
nondimeno trovato delle strategie per far fronte e limitare le sue difficoltà.
A
ragione pertanto la consulente professionale, nel rapporto finale del 4 maggio
2021, ha concluso che “tenuto conto della lunga esperienza lavorativa
dell'A. maturata in un unico settore dell'età, di quanto emerso nel
provvedimento, si ritiene che l'A. abbia maggiori possibilità di ricollocarsi
nel suo settore professionale dove può vantare una lunga esperienza e ottime
competenze”, presentando quindi “una CL completa che può ancora
sfruttare nel suo ambito professionale dove ha la possibilità di valorizzare le
competenze maturate nel corso di una vita” (doc. AI pag. 340).
Alle
valutazioni del SMR del 18 febbraio 2020 e 5 maggio 2021, che appaiono ben motivate
ed approfondite, formulate sulla base di un attento esame del caso, a ragione
l’Ufficio AI ha quindi fatto riferimento, laddove ha concluso che dal 1.
febbraio 2020 andava ammessa di nuovo una capacità lavorativa totale in
attività adeguate e dal 1. novembre 2020 anche nell’attività abituale, sulla
base della certificazione del curante dr. __________ del 4 febbraio 2020 e come
confermato inequivocabilmente dallo svolgimento dei provvedimenti professionali
(doc. AI pag. 305 e 307).
A
queste conclusioni questo giudice ritiene di doversi conformare, ritenuto
altresì come l’assicurata non abbia mai prodotto, nel corso della procedura amministrativa,
alcuna certificazione medica che indicasse il persistere di un’inabilità lavorativa
di rilievo né del resto ha mai contestato di essere idonea all’attività
lavorativa abituale, avendo anzi comprovato con i fatti, durante l’esecuzione
delle misure di accertamento professionale, di poter nuovamente cimentarsi con
successo e senza limitazioni di rilievo nella sua attività di sarta.
Non
vi sono quindi agli atti documenti che possano in qualche modo suggerire elementi
nuovi e che permettano di protrarre l’inabilità lavorativa oltre il febbraio
rispettivamente novembre 2020.
2.8
Del
resto la ricorrente, dapprima con le osservazioni del 1. settembre 2021 al
progetto di decisione, e quindi in questa sede con il ricorso, ha censurato le
conclusioni dell’amministrazione, limitandosi a contestare genericamente un
miglioramento delle condizioni di salute a far tempo dal febbraio 2020 e sottolineando
le già note problematiche alle estremità degli arti (doc. AI pag. 369). Non ha
tuttavia prodotto alcuna certificazione medica che possa in qualche modo
indurre ad una diversa o nuova valutazione della situazione medico-funzionale o
attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre
patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e
entro la data della decisione contestata (ricordato che per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr.
DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). La ricorrente si limita in sostanza a ribadire,
come già in occasione dei colloqui con la consulente professionale, di essere
stanca e di avere disturbi alla sensibilità e formicolio a mani e piedi, quali
conseguenza della chemioterapia. Ora, a prescindere dal fatto che le
allegazioni della ricorrente non sono state minimamente suffragate da alcun
mezzo probatorio, va detto che tali limitazioni erano già state evidenziate dal
dr. __________ nella sua certificazione del 4 febbraio 2020 (con la quale egli
aveva nondimeno attestato una piena abilità lavorativa dal 1. febbraio 2020;
doc. AI pag. 306), ed erano state adeguatamente considerate sia nella
valutazione finale della consulente professionale (alla luce di quanto emerso
dal periodo di osservazione e formazione professionale) che nei rapporti SMR
del 18 febbraio 2020 e 5 maggio 2021 (doc. AI pag.309 e 345). In effetti, come
ampiamente descritto sopra, tali affezioni si sono rilevate non tali da impedire
l’esercizio dell’originaria attività di sarta, l’interessata essendo soltanto
un po' più lenta e con alcune difficoltà per certi lavori (es. infilare il filo
nell'ago) che tuttavia sembra aver superato adottando proprie strategie (cfr.
rapporto finale della consulente professionale del 4 maggio 2021, doc. AI pag.
339).
Va
qui anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curata sia stato
approfonditamente vagliato, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata
(in concreto: 21 settembre 2021) data che, come detto, segna il limite
temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132
V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR del 18 febbraio 2020 e 5
maggio 2021 i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno
alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se dal gennaio
2019.
l’interessata aveva presentato una nuova inabilità lavorativa a motivo
dell’affezione tumorale, dal mese di febbraio 2020, dopo la conclusione delle
varie cure oncologiche, tuttavia il suo stato di salute era migliorato ed era
nuovamente sovrapponibile a quello presente in precedenza con una capacità
lavorativa completa nella sua attività (dal 1. febbraio 2020) così come in ogni
attività adeguata (dal 1. novembre 2020).
La
refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della
decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti. Al riguardo, va fatto
presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta formulata
dal legale dell’assicurata di eseguire ulteriori approfondimenti medici va
quindi respinta.
2.9
Per
quel che concerne l’aspetto economico, rimasto incontestato, per determinare il
grado di invalidità per il periodo dal febbraio 2020 (ossia allo scadere
dell’anno di attesa e momento a partire dal quale l’assicurata era da
considerare nuovamente abile in misura completa in attività adeguate) l’Ufficio
AI ha proceduto al raffronto dei redditi, mediante il metodo ordinario (cfr.
consid. 2.3).
Il
calcolo è stato esposto nella decisione impugnata e ha raffrontato un reddito
da valida, nell’attività abituale, di fr. 51'827 (ottenuto aggiornando al
2019.
il massimo reddito sottoposto a contributi AVS conseguito dall’assicurata
nell’anno 2010) e un salario da invalida statistico, ossia in
un’attività adeguata, di fr. 49'645 (ottenuto considerando il salario statistico
nazionale dedotto dalla tabella TA1 per attività semplici e ripetitive, valore mediano,
riferito alla realtà categoria 4, e operata una riduzione del 10% per tener
conto di svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), ottenendo una
perdita di guadagno del 4% (cfr. in esteso al consid. 2.6).
Tale
calcolo, che applica la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di
confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013
del 28 novembre 2013), e per quanto riguarda i salari applicati ha fatto
correttamente capo ai dati salariali statistici ufficiali dichiarati
applicabili dal Tribunale federale (riguardo all’applicabilità dei dati
salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta
sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS
TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di
Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), così come il conseguente
grado di invalidità determinato dall’amministrazione nel 4%, vanno pertanto
confermati.
2.10
Considerati
quindi gli accertati gradi di inabilità lavorativa, nell’attività abituale
quale sarta del 100% dal gennaio 2019 al 30 ottobre 2020 e in attività adeguate
dal gennaio 2019 al 30 gennaio 2020, e, per quanto riguarda il periodo dal
febbraio 2020, il conseguente grado di invalidità del 4%, a ragione
l’amministrazione ha attribuito all’assicurata il diritto ad una rendita intera
(grado AI del 100%) dal 1. gennaio 2020, alla scadenza dell'anno d'attesa (giusta
l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), sino al 30 aprile 2020, ossia trascorsi 3 mesi
dal miglioramento dello stato di salute situabile al febbraio 2020 con un
conseguente grado di invalidità (del 4%) insufficiente per il riconoscimento di
prestazioni (art. 88a cpv.1 OAI; cfr. al consid. 2.4).
Ricordato
come secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per
quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la
loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete
(lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano
adempiute (lett. b) e come la soglia minima di diminuzione della capacità di
guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del
20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; 124 V 110 consid. 2b), in concreto, essendo il
grado di invalidità della ricorrente inferiore alla soglia del 20%, a ragione
con la decisione censurata l'Ufficio AI non le ha concesso provvedimenti di
integrazione professionale. Nella decisione l’amministrazione ha tuttavia
precisato che “qualora si aprisse una prospettiva d’assunzione, si resta
a disposizione per valutare possibili misure disponibili nel collocamento che
possano agevolare il reinserimento professionale dell’assicurata” (doc. B).
2.11
Ne
consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso
(DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24
settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500.-
sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti