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Decisione

32.2021.117

Ricorso contro una decisione che nega il diritto alla rendita. Gravame accolto con retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici

27 gennaio 2022Italiano10 min

(DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2).

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Incarto

n.

32.2021.117

BS

Lugano

27 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 settembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con

sentenza dell’11 novembre 2019 questo TCA aveva accolto il ricorso di RI 1,

classe 1971, contro la decisione dell’8 novembre 2018 con la quale l’Ufficio AI

aveva respinto la sua domanda di prestazioni. Il Tribunale aveva rinviato gli

atti all’Ufficio AI affinché svolgesse una perizia pluridisciplinare (inc.

32.2018.219).

1.2. Ritornati

gli atti, l’amministrazione ha conferito mandato al __________ l’allestimento

di una perizia pluridisciplinare (di ordine cardiologico, neurologico, psichiatrico,

reumatologico e pneumologico), resa con rapporto 13 luglio 2021 (doc. 260 inc.

AI, se non diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti

dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa). I periti hanno ritenuto l’assicurato,

dal mese di dicembre 2014, inabile all’80% nell’abituale professione di

panettiere-pasticcere e pienamente abile nello svolgimento di un’attività

adeguata con riduzione di rendimento del 30% sull’arco della giornata. La

perizia è stata recepita dal SMR con rapporto 4 agosto 2021 (doc. 261).

Dopo

aver proceduto alla valutazione economica (cfr. rapporto 10 agosto 2021 del

Servizio di integrazione professionale in doc. 265), con decisione del 22

settembre 2021, preavvisata il 13 agosto 2021 (doc. 266), l’amministrazione ha

nuovamente respinto la domanda di prestazioni.

1.3. Contro

la suddetta decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto

il presente tempestivo ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita

intera dal mese di novembre 2018. In via subordinata chiede il rinvio degli

atti all’amministrazione affinché esperisca ulteriori accertamenti medici. Facendo

riferimento alle proprie osservazioni del 14 settembre 2021 al progetto di

decisione, l’insorgente sostiene come i periti del __________ non abbiano

tenuto conto del fatto che la sua situazione clinica non poteva esser

considerata stabilizzata. Non è stato infatti considerato il peggioramento

cardiologico che ha portato a sospendere il previsto intervento sulla

coxartrosi a destra, quest’ultima già ritenuta in fase di aggravamento. Tale

situazione graverebbe sulle altre affezioni somatiche e psichiche. Contesta

altresì la determinazione del reddito da invalido, ritenendo i valori

statistici applicati non conformi alla realtà ticinese.

Da

ultimo chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI propone il ritorno degli atti per completare

l’aspetto medico nonché quello economico.

1.5.

Invitato dal TCA a prendere posizione in merito alla proposta fatta

dall’Ufficio AI, con scritto 25 novembre 2021 il patrocinatore del

ricorrente ha espresso l’accordo “all’annullamento della decisione nella

speranza che l’approfondimento, oltre a risultare completo, abbia un decorso

più rapido di quello successivo alla sentenza 11 novembre 2019 di codesto

Tribunale”. Considerata la richiesta di annullamento della decisione

impugnata con rinvio degli atti a valere quale acquiescenza

dell’amministrazione, il legale ha chiesto che il TCA si pronunci sulla domanda

di assistenza giudiziaria ed eventualmente sulle ripetibili.

1.6. Il

28 novembre 2021 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto il certificato

per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione

giustificativa.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’amministrazione ha negato

all’assicurato il diritto ad una rendita.

Va

rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione

impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In

concreto al ricorso contro la decisione emanata il 22 settembre 2021 – data

che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel

momento.

Per

cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione

contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile

da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il

reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione

deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute

fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione

su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V

222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno

2003, consid. 4.1).

2.4. Nel

caso in esame, con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver nuovamente

sottoposto la fattispecie al vaglio del medico SMR dr. __________ (cfr. le sue

annotazioni del 9 novembre 2021 in doc. V/1), ha ritenuto che “sia stato

reso verosimile un peggioramento (anteriormente alla decisione impugnata) dello

stato di salute dell’assicurato. Per questa ragione, l’UAI ritiene necessario

domandare a questo lodevole Tribunale l’annullamento della decisione impugnata

al fine di svolgere dell’ulteriore istruttoria medica. Accertamenti consistenti

in primis nell’aggiornamento del caso da parte del SMR (che si riserva sin

d’ora la facoltà di richiedere l’effettuazione di una perizia pluridisciplinare

di decorso)”.

Esaminati

Fatti

i documenti allegati al ricorso (in particolare i certificati medici sub doc.

B, C, D e G), questo TCA non può che confermare come sia stato resto verosimile

un peggioramento della situazione di salute dell’assicurato risalente a prima

dell’emissione della decisione impugnata, che delimita dal punto

di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2).

Ritenuto

che i consulti specialistici del __________ sono stati eseguiti tra novembre e

dicembre 2020 (cfr. pag. 766 della perizia __________), il Tribunale concorda

con la necessità di aggiornare gli atti medici, richiedendo un rapporto ai sanitari

indicati nelle annotazioni 9 novembre 2021 del SMR. Spetterà infine al SMR

decidere se disporre una perizia pluridisciplinare di decorso.

Resta inteso che ora risulta prematuro determinarsi sulle contestazioni

d’ordine economico.

2.5. Visto

quanto sopra, in accoglimento del ricorso, gli atti vanno retrocessi

all’amministrazione affinché, mediante gli accertamenti medici sopra indicati, valuti

la residua capacità lavorativa dell’assicurato nella sua abituale professione

Considerandi

ed in altre attività adeguate. Dopo di che l’Ufficio AI si determinerà sul

diritto alla rendita dell’assicurato mediante l’emissione di nuova decisione,

debitamente preavvisata.

2.6

Giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138

V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24

settembre 2008).

Stante

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

2.7

Vincente in causa (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato

da un avvocato, ha diritto a un’indennità per ripetibili (art. 61 lett.

g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

L’assegnazione

di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014

del 30 settembre 2014 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione 22 settembre 2021 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al

ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti