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Decisione

32.2021.118

Diritto ad una rendita temporanea. Conferma della perizia pluridisciplinare. Respinta la censura di violazione del diritto di essere sentito

11 maggio 2022Italiano49 min

i periti hanno considerato l’assicurato abile al 70% in attività adeguate da maggio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.118

BS/sc

Lugano

11 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 settembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1969,

precedentemente attivo quale muratore, nel marzo 2009

ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi

di un infortunio alla caviglia sinistra occorsogli il 9 ottobre 2008 e preso a

carico della __________ (inc. AI doc. 1, se non indicato diversamente i

documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la

risposta di causa).

In ambito infortunistico,

con decisione 27 settembre 2011, confermata con decisione su opposizione 18

ottobre 2011, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita

d’invalidità del 25% dal 1° agosto 2011 ed una IMI del 22,5% (inc. doc. 966 e

doc. 973).

La decisione è cresciuta

in giudicato a seguito del decreto del 5 settembre 2012 (inc. 35.2011.70) con

il quale questo Tribunale ha stralciato la causa dai ruoli dopo il ritiro del

ricorso da parte dell’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ e dopo che

il TCA aveva già ordinato una perizia giudiziaria a cura del Prof. dr. med. __________

(doc. 1035).

Esperiti degli

accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura del

dr. med. __________, richiamati gli atti dalla __________, con decisione 20

giugno 2012 (preavvisata il 21 settembre 2011) l’Ufficio AI ha riconosciuto una

rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° ottobre 2009 al 31 ottobre

2011, presentando in seguito l’assicurato un grado d’invalidità dell’11%. La

decisione è stata confermata dal TCA con sentenza del 21 febbraio 2013 (inc.

32.2012.201).

1.2. Il 26 maggio 2013 l’assicurato

ha subito un altro infortunio, il quale ha coinvolto la caviglia sinistra e la spalla

destra (doc. 1059)

L’evento

del 26 maggio 2013 è stato preso a carico da __________, quale assicuratore

infortuni del nuovo datore di lavoro, sino al 1° settembre 2013 (cfr. decisione

del 26 settembre 2013, doc. 1135).

Con

decisione del 10 settembre 2014 la __________ – che ha preso a carico dal 1°

settembre 2013 l’ulteriore cura medica per la caviglia sinistra e l’inabilità

lavorativa conseguente all’infortunio del 9 ottobre 2008 – ha soppresso dal 1°

ottobre 2013 la rendita di cui beneficiava l’assicurato, vista un’incapacità al

guadagno del 6% (doc. 1435).

Con sentenza 35.2017.127

del 9 maggio 2018, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha accolto

ai sensi dei considerandi il ricorso dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA

1, e ha retrocesso alla __________ gli atti per complemento istruttorio e nuova

decisione. Il TCA ha stabilito, da una parte, che l’assicuratore LAINF a torto

non aveva esaminato la natura infortunistica o meno dei disturbi lamentati a

livello delle ginocchia. Dall’altra, che, per quanto riguarda i disturbi

psichici, prima di potersi esprimere su nesso causale occorreva chiarire cosa è

avvenuto il giorno dell'evento dannoso.

Esperiti

alcuni accertamenti a seguito della STCA 35.2017.127, con decisione del 3

aprile 2019 – confermata sostanzialmente con decisione su opposizione del 24

luglio 2019 (doc. 2042) – la __________ ha negato la propria responsabilità sia

per i disturbi alle ginocchia, in quanto non in relazione causale con

l’infortunio assicurato, sia per le affezioni psichiatriche non essendo stata

riscontrata una relazione di causalità adeguata (doc. 1196).

In parziale accoglimento

del ricorso inoltrato dall’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, con

sentenza del 16 giugno 2020 questa Corte ha annullato la decisione su

opposizione del 24 luglio 2019 nella misura in cui l’assicuratore aveva negato

l’adeguatezza del nesso causale tra i disturbi psichici e il sinistro

dell’ottobre 2008, confermandola per il resto. Nel contempo questa Corte ha

rinviato gli atti all’assicuratore per stabilire l’eziologia dei disturbi

psichici (inc. 35.2019.108).

Esperita una perizia

psichiatrica (doc. 288) ed una valutazione dell’IMI (doc. 291) a cura della dr.ssa

med. __________, con decisione 12 marzo 2021 la __________ ha riconosciuto

all’assicurato una rendita d’invalidità del 36% dal 1° novembre 2016 ed un’indennità

per menomazione dell’integrità (doc. F al presente ricorso).

1.3. A seguito dell’infortunio del

26 maggio 2013, in data 2 ottobre 2013 l’assicurato ha inoltrato una seconda

domanda di prestazioni AI (doc. 110).

Raccolta la documentazione

infortunistica, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una

perizia psichiatrica. Con rapporto 14 marzo 2017 il dr. med. __________, diagnosticata

una modificazione duratura della personalità da dolore cronico (ICD.10: F62.8),

ha ritenuto l’assicurato inabile al 40% (intesa quale riduzione di rendimento

in un tempo lavorativo pieno) in qualsiasi attività (doc. 170). Tenuto poi

conto delle conclusioni della __________, con rapporto 28 marzo 2017 il dr.

med. __________ del Servizio medico regionale (SMR) ha considerato l’assicurato

totalmente inabile dal 9 ottobre 2008 (data del primo infortunio) nell’abituale

attività di muratore; in attività adeguate egli ha valutato un’inabilità al

lavoro del 100% dal 26 maggio 2013 (giorno del secondo evento infortunistico) e

del 40% dal 1° novembre 2016 (doc. 173). Dopo aver proceduto alla valutazione

economica (cfr. rapporto 31 agosto 2017 del Consulente IP in doc. 179) ed al raffronto

dei redditi (cfr. pagg. 490 e 491), con progetto di decisione 20 settembre 2017

l’amministrazione ha preannunciato di erogare una rendita intera dal 1° maggio

2014 al 1° febbraio 2017 (doc. 184).

A seguito

dell’“opposizione” del 23 ottobre 2017 al progetto di decisione inoltrata

dall’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1 (doc. 192), e dopo un aggiornamento

del dossier LAINF, l’11 settembre 2019 l’Ufficio AI ha ordinato una perizia

bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) al __________ di __________ (doc.

227).

Con rapporto del 12

dicembre 2019 (doc. 246; traduzione in italiano al doc. 284) dal punto di vista

somatico i periti hanno valutato l’assicurato inabile al 100% nell’abituale

attività di muratore con effetto dal 9 ottobre 2008. In attività adeguate egli

è stato ritenuto abile al 90%, eccetto i diversi periodi di riabilitazione

postoperatoria (valutati con un’inabilità del 100%) da febbraio 2014 sino a

maggio 2016. In ambito psichiatrico egli è stato ritenuto inabile al 40% quale

muratore ed al 30% in altre attività, il tutto da gennaio 2015. Complessivamente

Fatti

i periti hanno considerato l’assicurato abile al 70% in attività adeguate da maggio

2016. L’incapacità lavorativa somatica è stata sostanzialmente integrata in

quella psichiatrica (cfr. valutazione consensuale dell’11 dicembre 2019).

La perizia è stata avallata

dal SMR con rapporto 23 dicembre 2019 (doc. 245).

Dopo aver proceduto al

raffronto dei redditi, con progetto di decisione del 4 marzo 2020, in

sostituzione di quello del 20 settembre 2017, l’Ufficio AI ha preannunciato di

erogare una rendita intera dal 1° settembre 2014 ed un quarto di rendita dal 1°

agosto 2016 (doc. 256).

Il 23 aprile 2020 l’avv. RA

1, per conto dell’assicurato, ha contestato il progetto di decisione (doc.

267).

Con annotazioni 9 luglio

2020 il SMR ha confermato la valutazione medica (doc. 271) ed il 17 luglio 2020

il consulente IP quella economica (doc. 274).

Il 24 novembre 2020

l’Ufficio AI ha svolto un accertamento presso il __________ (doc. 280),

ricevendo risposta il 27 novembre 2020 (doc. 281). Gli esisti dell’accertamento

sono stati inviati al legale dell’assicurato insieme alla traduzione in

italiano della perizia bidisciplinare (doc. 283 e 284).

Con annotazioni 13 aprile

2021 il SMR ha preso posizione in merito alla documentazione medica trasmessa

dall’assicurato stesso, tra cui la perizia 20 gennaio 2021 della dr.ssa med. __________

(pagg. 802 – 807), valutando che “… dall’attuale documentazione medica non

risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla

valutazione peritale. Al livello psichiatrico è stata confermata la diagnosi”

(doc. 295).

Viste le succitate

risultanze, con un nuovo progetto di decisione 18 maggio 2021 (che ha annullato

quello precedente del 4 aprile 2020) intimato all’assicurato, il quale nel

frattempo aveva revocato il mandato al suo legale, l’Ufficio AI, elencando i

documenti medici esaminati, ha confermato la rendita intera dal 1° settembre

2019 ed il quarto di rendita dal 1° agosto 2016 (doc. 307).

Avendo nuovamente

l’assicurato conferito all’avv. RA 1 l’incarico di rappresentarlo, in data il

18 giugno 2021 il legale ha contestato quanto preavvisato dall’amministrazione

ed allegato ulteriore nuova documentazione (doc. 320).

Mediante annotazioni 5

luglio 2021 il SMR ha evidenziato come la nuova documentazione “non permette

di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute. In particolare a

livello psichiatrico viene confermato con recente valutazione psichiatrica”

(doc. 322).

Con decisione datata 24

settembre 2021 l’amministrazione ha confermato la rendita intera dal 1°

settembre 2014 ed il quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 42%) dal

1° agosto 2016 (doc. 332).

1.4. Contro la decisione del 24

settembre 20121 l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha

interposto il presente tempestivo ricorso postulando il riconoscimento di un

grado d’invalidità del 100% dal 9 maggio 2008 e di un grado d’invalidità di

almeno il 60% da data da definire.

Ritiene innanzitutto

lacunosa e confusa la tenuta degli atti da parte dell’Ufficio AI, rilevando

come dalla decisione contestata non siano chiari i motivi di un’invalidità di “solo

il 42% nonostante la gravità dei suoi disturbi e limitazioni funzionali e della

capacità al guadagno (…)”. L’assicurato contesta un miglioramento del suo

stato di salute sia psichico che somatico, sostenendo invece un peggioramento. Ritiene

data la cumulabilità dell’inabilità lavorativa somatica con quella psichiatrica

e non, come valutato dai periti, l’integrazione delle stesse.

Dal punto di vista

economico, l’insorgente reputa non ragionevole – viste le limitazioni, i dolori

di natura ortopedica, le difficoltà ed il disagio psichici – la determinazione

di un reddito da invalido di fr. 43'068 esposto nella decisione contestata.

Egli postula inoltre una riduzione sociale del reddito da invalido del 15% in

luogo del 10% riconosciuto dall’amministrazione.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha evidenziato “che l’inizio dell’inabilità lavorativa del 100% in

seguito all’infortunio patito il 26.05.2013 viene fatta risalire a questa data

(cfr. in tal senso l’annotazione SMR del 02.22.2021 qui allegata), l’assicurato

ha perciò diritto ad una rendita intera d’invalidità (già) a far tempo dal

01.03 2014 (e non dal 01.09. 2014 come indicato all’interno della decisione qui

impugnata) in applicazione dei combinati art. 29 cpv. 1 LAI e 29bis OAI”.

L’amministrazione ha postulato che “limitatamente a questo aspetto, il

ricorso merita pertanto di essere parzialmente accolto”. Per il resto, chiede

la reiezione del gravame, confermando in sostanza sia la valutazione

medico-teorica che quella economica.

1.6. Il 25 febbraio 2022 il

rappresentante dell’assicurato ha segnatamente prodotto nuova documentazione

medica psichiatrica redatta dalla dr.ssa __________, ribadendo la richiesta di

una “perizia medica pluridisciplinare psichiatrica ed ortopedica e

d’integrazione professionale volta a determinare non solo lo stato di salute e

le conseguenti limitazioni funzionali ma anche in concreto quali attività

potrebbe ancora svolgere” (XII).

1.7. Su richiesta del TCA, con

scritto 9 marzo 2022 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai nuovi referti.

In particolare, con annotazioni 1° marzo 2022 il SMR ha concluso che “… in

assenza di fatti manifestamente nuovi o di modificazioni significative di fatti

noti rimane valida la precedente presa di posizione” (XIV).

1.8. Il 21 marzo 2022 questo

Tribunale ha svolto un accertamento presso l’Ufficio AI in merito al risorgere

dell’invalidità ai sensi dell’art. 29bis OAI ed ai motivi di miglioramento

della capacità lavorativa dal 1° maggio 2016 (XIV).

La risposta

dell’amministrazione è del 30 marzo 2022 (XVIII), mentre le osservazioni a

quanto scritto dall’Ufficio AI sono datate 11 aprile 2022 (XX). Le risultanze

verranno riprese nei considerandi di diritto.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il

ricorrente sostiene una violazione del suo diritto di essere sentito poiché l’Ufficio

AI avrebbe gestito in modo lacunoso e confuso i documenti, ritenendo priva di

sufficiente motivazione la decisione impugnata.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost.

fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza

formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e

all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con

rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito

serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la

facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che

interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente

se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto

di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di

esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle

relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare

alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una

parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la

sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di

essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla

procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11

consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1

pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid.

3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF

129 I 232 consid. 3.2).

In concreto, va

fatto presente che il dossier agli atti prodotto dall’Ufficio AI con la

risposta di causa è composto da 5096 pagine che corrispondono ai doc. 1 – 2223.

La prima parte (pag. 1- 1000; doc. 1 - 335) costituisce l’incarto AI, tenuto in

ordine cronologico (dal documento più vecchio a quello più recente). Le

restanti pagine compongono il dossier dell’assicuratore contro gli infortuni ed

è stato tuttavia ordinato dall’atto più vecchio al più recente. All’inizio del

dossier vi è pure la ricapitolazione di tutti gli atti scansionati, ma senza

una chiara separazione tra gli atti AI e quelli della LAINF, tant’è che la

numerazione adottata dall’Ufficio AI non corrisponde a quella della __________.

Certo, questa modalità di conservazione e di classificazione degli atti può

rendere la relativa consultazione difficoltosa, ma – come verrà detto in

seguito – tale circostanza non ha impedito all’assicurato, rispettivamente al

suo rappresentante, di pienamente rendersi conto della portata della decisione

contestata.

Inoltre, contrariamente

a quanto pare sostenere il rappresentante del ricorrente (punto no. 3 del

ricorso), prima della decisione impugnata l’amministrazione ha acquisito

“l’esame psichiatrico” del 9 dicembre 2020 e la “valutazione della menomazione

all’integrità” del 17 febbraio 2021 eseguiti dalla dr.ssa med. __________ della

__________ (doc. 288). Tale documentazione è stata inviata personalmente

dall’assicurato il 3 marzo 2021 (doc. 290), oltre ad essere stata allegata all’“opposizione”

del 18 giugno 2021 dal legale stesso (doc 320). La documentazione è stata poi valutata

dal SMR con annotazioni 5 luglio 2021 (doc. 322). Inoltre, nella decisione

contestata è stato fatto riferimento alla citata perizia psichiatrica.

Il legale dell’assicurato

rileva poi che il suo assistito non ha ricevuto risposta alle domande di

delucidazioni poste il 24 marzo 2020 (doc. 259), sollecitate il 3 aprile 2020

(doc. 263) ed il 16 aprile 2020 (doc. 265). Vero che l’amministrazione non ha esplicitamente

evaso per iscritto la richiesta di delucidazioni. L’Ufficio AI ha tuttavia

inviato al rappresentante dell’assicurato (27 marzo 2020) e direttamente all’insorgente

(30 marzo 2021) l’intero dossier masterizzato su CD (doc. 260 e 261). Va poi

rilevato che nel vecchio progetto di decisione 4 marzo 2020 (doc. 256), poi

annullato, ed in quello nuovo del 18 maggio 2021 (doc. 307) (cfr. consid. 1.3)

l’amministrazione ha motivato, anche se in maniera succinta, le prospettate

pronunzie. Infine, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha riportato

integralmente la presa di posizione 5 luglio 2021 del SMR riguardo alla

documentazione prodotta con le osservazioni 18 giugno 2021 dell’assicurato al

progetto di decisione del 18 maggio 2021, come pure (parzialmente) la presa di

posizione del consulente IP (cfr. consid. 1.3). Anche in quest’occasione,

specialmente l’aspetto medico è stato succintamente motivato.

Ciononostante

l’insorgente, rappresentato da un legale, ha potuto comprendere le motivazioni

alla base della decisione impugnata e le ha diffusamente contestate in sede

giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale (doc. I).

In concreto non vi è

pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.

Del

resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se

l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul

diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio,

può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della

fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Non

va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile

operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA può

pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una

rendita intera dal 1° settembre 2014 ed un quarto dal 1° agosto 2016.

Va rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare

che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso

contro la decisione emanata il 24 settembre 2021 – data che, di principio,

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

Per cui ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine

di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex

art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;

RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

2.5. Nel caso concreto, come visto

al consid. 1.3, dopo l’aggiornamento degli atti dell’assicuratore contro gli

infortuni, l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________ di allestire una

perizia bidisciplinare (psichiatrica e ortopedica).

Dal rapporto 12 dicembre

2019 (doc. 246; cfr. la relativa traduzione dal tedesco in italiano in doc.

281) risulta che l’aspetto psichiatrico è stato peritato dal dr. med. __________

e quello ortopedico dal dr. med. __________. Ciascun specialista ha proceduto

singolarmente all’esame degli atti, alla stesura della consueta anamnesi,

all’esame dei reperti (dal punto di vista psichiatrico, è stato eseguito un

esame della capacità funzionale secondo il metodo Mini-ICF-APP), all’elenco

delle limitazioni funzionali. Ogni perito ha poi eseguito una valutazione della

propria disciplina medica e valutato la capacità lavorativa nell’abituale

attività di muratore ed in altre attività adeguate. In data 11 dicembre 2019

essi hanno poi proceduto ad una valutazione complessiva.

I periti hanno posto le

seguenti diagnosi con effetto sulla capacità lavorativa:

" (…)

Condropatia della testa dell’omero craniale a destra.

Coxartrosi incipiente su impingement CAM e Pincer concomitanti a

destra.

Persistenza dei dolori e limitazione del movimento

dell’articolazione tibiotarsica sinistra dopo 9 precedenti operazioni

dall’ottobre 2008 a febbraio 2016 su impianto di protesi tibio-tarsica nel

febbraio 2015 con ossificazioni periarticolari, degenerazione

dell’articolazione di Chopart, dell’articolazione metatarso-falangea

dell’alluce e accorciamento dell’arto inferiore.

Modificazione duratura della personalità per sindrome da doloro

cronico, n. ICD: F62.8.

Stato dopo disturbi dell’adattamento con reazione ansiosa e

depressiva mista, n. ICD: F 43.22. (…)” (pag. 794 inc. AI)

Riguardo alla capacità

lavorativa complessiva nell’abituale attività, essi hanno sostenuto:

" (…) L'abilità

lavorativa come muratore – attività fisicamente gravosa, svolta spesso in

ambienti freddi e umidi, principalmente in posizione eretta o camminando, in

particolare anche su scale a gradini o a pioli e su pavimenti sconnessi, in frequente

posizione accovacciata – nell'ambito della riabilitazione postoperatoria e a

causa dell'osteonecrosi della tibia distale a sinistra riscontrata in seguito,

è complessivamente dello 0% (inabilità lavorativa al 100%) in presenza piena

dal 09.10.2008.”

In attività adeguate:

" Attività fisiche

leggere in locali temperati, con variazioni di posiziona da seduto a eretto,

senza dover camminare spesso in particolare su scale a gradini o a pioli o su

piani inclinati, senza doversi accovacciare o lavorare sopra l'orizzontale,

così come senza movimenti ripetitivi della spalla destra possono essere svolte

dall'ottobre 2009 al 90% in presenza piena (inabilità lavorativa del 10%),

escluse le varie riabilitazioni postoperatorie stabilite dagli operatori dal

febbraio 2014, ognuna con un'inabilità lavorativa del 100% (abilità lavorativa

al 0%) in presenza piena. A causa della modificazione duratura della personalità

con compromissione di resistenza emotiva, flessibilità mentale, capacità di

adattamento, capacità di pianificare e strutturare, capacità decisionale e di

discernimento, resistenza e capacità di sopportazione, attitudine a lavorare in

gruppo, slancio, interessi, motivazione e resistenza sul lungo termine, dal

maggio 2016 l'abilità lavorativa per ulteriori attività in piccoli team che non

comportino un forte carico emotivo, stress, flessibilità mentale, molti

contatti con i clienti e senza tensione continua sopra la media è complessivamente

del 70% in presenza piena (inabilità lavorativa del 30%).” (pag. 795 inc. AI)

In attività adeguate, i

periti hanno quindi integrato l’inabilità lavorativa per motivi somatici (10%)

con quella psichiatrica (30%), intesa come riduzione di rendimento in

un’attività svolta a tempo pieno, dal maggio 2016.

A titolo di provvedimenti

sanitari i periti hanno ritenuto:

" Al

soggetto si raccomanda una terapia psichiatrica e psicoterapeutica regolare,

eventualmente combinata a un trattamento farmacologico antidepressivo. Con

questi provvedimenti terapeutici e un decorso favorevole ci si può attendere

entro un anno, a dipendenza dei disturbi fisici e dei fattori psicosociali, un

aumento del rendimento con un'abilità lavorativa complessiva in attività

adeguate corrispondente a circa 1'80% in presenza piena. (…)” (pag. 795 inc. AI)

L’assicurato contesta il miglioramento

del suo stato di salute, reputando invece intervenuto un peggioramento. Contesta

inoltre l’integrazione dell’incapacità lavorativa per motivi somatici in quella

per motivi psichiatrici, sostenendo invece che le stesse debbano essere

sommate.

2.6. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nel caso di specie, prima di

esaminare la perizia bisdisciplinare, va fatto presente che con la risposta di

causa l’Ufficio AI, facendo riferimento alle annotazioni 2 novembre 2021 del

SMR, ha rilevato che l’inizio dell’inabilità lavorativa del 100% è da far

risalire all’infortunio del 26 maggio 2013, per concludere che l’assicurato ha

diritto “ad una rendita intera d’invalidità (già) a far da tempo “dal 01.03

2014 (e non dal 01.09. 2014 come indicato all’interno della decisione qui

impugnata)”.

Al riguardo, con

scritto 21 marzo 2022 questo TCA ha fra l’altro chiesto all’amministrazione:

" (…)

1. In merito alla

proposta di giudizio, trattasi, come pare risultare dalle annotazioni 2

novembre 2021 del SMR, di un risorgere dell’invalidità per le stesse ragioni

della precedente rendita intera soppressa con effetto dal 1° novembre 2011

(cfr. STCA 32.2012.201)?

Considerandi

2.

Se sì, per quale

motivo proponete il risorgere dell’invalidità a far da tempo dal 1° marzo 2014

allorquando il secondo infortunio è accaduto il 23 maggio 2013? (…)”

Il 30 marzo 2022

l’Ufficio AI ha risposto:

" Per quanto

concerne il primo quesito, nel caso concreto si tratta di un risorgere

dell’invalidità per le stesse ragioni della precedente rendita soppressa con

effetto dal 1° novembre 2011 (come emerge chiaramente dall’annotazione SMR del

02.11.2021

agli atti; cfr. anche a tal proposito le domande giurista del 2

novembre 2021 qui allegate).

Per quanto concerne la seconda domanda, l’Ufficio propone il

risorgere dell’invalidità dal 1° marzo 2014 conformemente a quanto disposto

dalle cifre marginali 4004 – 4005 della CIGI (stato: 1° gennaio 2021; cfr.

anche i due esempi sotto la cifra marginale 4005 della CIGI).

Ora nel caso qui in discussione la rendita intera può essere

versata dal 1° marzo 2014 senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa

di un anno (che era già giunto a scadenza il 01.10.2009 in occasione della

prima richiesta di prestazioni), ovverosia dopo sei mesi dalla data in cui il

Signor RI 1 ha rivendicato il diritto a prestazioni (30.09.2013; cfr. il doc.

109.

incarto AI).” (XVIII)

Va qui ricordato che

l’art. 29bis OAI prevede che “Se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far

nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine,

il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo di attesa

impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.”

I marginali 4004 e 4005

della CIGI (Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità), stato 1°

gennaio 2021 applicabile al caso in esame, prevedono:

" 4004

Quando risorge l’invalidità, la rendita può essere versata senza

dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (art. 28 cpv. 1

lett. b LAI), ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1

LAI (DTF 142 V 547).

4005.

Il grado della nuova rendita è determinato in base all’incapacità

lavorativa media durante il precedente periodo di attesa e quella seguente il

risorgere dell’invalidità.

Esempio 1:

Un’assicurata è stata incapace al lavoro dal 10.7.2003 durante un

anno per il 40 per cento in media e dall’1.7.2004 ha ottenuto un quarto di rendita

per il persistere dell’incapacità lavorativa in ragione del 40 per cento. In

seguito a un miglioramento dello stato di salute, la rendita è stata soppressa

dal novembre 2004. L’11.4.2007 l’assicurata è diventata incapace al lavoro al

60.

per cento a causa di una ricaduta e si annuncia all’AI lo stesso mese. Il

quarto di rendita può esserle erogato dall’1.10.2007 (giusta l’art. 88a cpv.

2.

primo periodo OAI, il diritto a tre quarti di rendita nasce l’1.1.2008, ossia

tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute).

Esempio 2:

Un assicurato era stato incapace al lavoro al 100 per cento

durante il periodo di attesa (luglio 2003 – 2004). Subito dopo, l’incapacità

lavorativa si era ridotta al 50 per cento, per cui gli era stata assegnata una

mezza rendita dall’1.7.2004. Nel novembre del 2004, la rendita era stata

soppressa perché lo stato di salute era migliorato. Nell’aprile del 2007,

l’assicurato ha subito una ricaduta, diventando incapace al lavoro al 100 per

cento. Dall’1.10.2007, può essergli versata una rendita intera in quanto il

periodo di attesa con un’incapacità lavorativa media del 70 per cento era già

scaduto nel mese di luglio 2004.”

Ritornando al caso in

esame, come visto sopra, il risorgere dell’invalidità a seguito del secondo

infortunio (26 maggio 2013) è dovuto agli stessi motivi che hanno portato

all’erogazione della precedente rendita soppressa il 1° novembre 2011 (cfr.

consid. 1.1) in quanto “… trattasi di esacerbazione di precedente

problematica …” (cfr. annotazioni 2 novembre 2021 del SMR in doc. IV/2). Siccome

il risorgere della nuova invalidità è avvenuto entro i tre anni dalla soppressione

della precedente rendita, non è necessario, ai sensi dell’art. 29bis OAI, attendere

la scadenza del termine annuale del periodo di attesa. Pertanto, l’Ufficio AI

propone giustamente di versare, ai sensi del marg. 4004 CIGI, la rendita intera

sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata il 30 settembre 2013, ossia

dal 1° marzo 2014, anziché dal 1° settembre 2014 come stabilito con la

decisione contestata.

Su questo punto il ricorso

è da accogliere.

Rettamente incontestato è il

diritto alla rendita intera almeno fino al 31 luglio 2016. Come accennato (cfr.

consid. 1.3), i periti del __________ hanno fatto risalire il miglioramento dal

mese di maggio 2016. Ne consegue che, appunto, sino al 31 luglio 2016 – tre

mesi dal miglioramento (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI) – l’assicurato presentava un

grado d’incapacità totale con diritto alla rendita intera.

Oggetto del contendere è invece

la riduzione della rendita da intera ad un quarto dal 1° agosto 2016.

2.8

Chiamato ora a verificare se

lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dal __________,

questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella

perizia bidisciplinare del 12 dicembre 2019, poiché la stessa va considerata

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente, eccetto – come si vedrà in seguito – per

quel che concerne la questione della cumulabilità o meno delle incapacità

lavorative somatica e psichiatrica (cfr. consid. 2.8.3).

2.8.1

Dal punto di vista psichiatrico,

il dr. __________, dopo un’attenta anamnesi, ha proceduto ad un accurato esame

psichiatrico del 27 novembre 2019. Ha diagnosticato una modificazione duratura

della personalità per sindrome da dolore cronico (ICD10 F62.8) e status dopo

disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso (ICD 10 F43.22) e poi ha proceduto

alla valutazione medico-assicurativa. Nell’abituale professione è stata

valutata un’incapacità lavorativa del 40% intesa quale riduzione di rendimento

con un pensum lavorativo pieno, da gennaio 2015, così come valutato nella

perizia del dr. med. __________. In attività adeguate il perito ha ritenuto che

“… queste dovrebbero se possibile, essere svolte in piccoli gruppi, senza un

carico emotivo elevato, senza una pressione elevata sui tempi (stress), non

dovrebbero richiedere flessibilità mentale, dovrebbero implicare pochi contatti

con i clienti e non generare un eccessivo carico emotivo persistente” (pag.

769).

Quindi, il perito ha in sostanza confermato

la perizia 4 marzo 2017 del dr. med. __________ per quanto riguarda la diagnosi

e la capacità lavorativa nell’abituale attività. Il dr. med. __________ ha

precisato che l’inabilità lavorativa del 40% in tutte le attività ritenuta dal

dr. med. __________ “… può essere avallata, sebbene vada fatta una

distinzione tra la capacità lavorativa nell’ultima attività svolta e la

capacità lavorativa in un’attività adeguata. Peraltro, in un’attività

adeguata si può ritenere una maggiore capacità lavorativa sulla base delle

risorse ipotizzate” (sottolineatura del redattore, pag. 768). Per queste

ragioni il perito del __________ ha valutato una riduzione del 30% in

un’attività adeguata svolta a tempo pieno, valutazione, questa, che il TCA non

ha motivo di non far propria.

Inoltre, va rilevato che allo stesso

risultato giunge la dr.ssa med. __________ della __________. Nell’esame psichiatrico

del 9 dicembre 2020, eseguito a seguito della STCA 35.2019.108, la psichiatra concorda

con la diagnosi di modificazione duratura della personalità da dolore cronico

(ICD-10 F62.8) posta dagli psichiatri del __________ e del __________,

valutando anche lei un’inabilità lavorativa del 30% in attività adeguate (pag.

807).

Anche nel rapporto 2 febbraio 2022 la

dr.ssa. med. __________, confermando in sostanza la perizia della dr.ssa. med. __________

(ed di riflesso anche quella del dr. med. __________) ha accertato una

stabilità dello stato psichico, valutando un’inabilità del 30% in attività

adeguate (doc. H1).

L’inizio dell’impedimento

psichiatrico, come detto, è stato fatto risalire al gennaio 2015, come indicato

nella perizia del dr. __________ (pag. 769).

Visto quanto sopra, non vi

è motivo per discostarsi dalla perizia psichiatrica allestita dal dr. __________.

2.8.2

Per quel che concerne

l’aspetto somatico, dagli atti non risultano certificati medici che mettano in

dubbio l’accurata valutazione ortopedica del dr. med. __________ del __________.

Nella sua valutazione il perito ha considerato tutte le affezioni somatiche,

anche quelle extra-infortunistiche. Ciò riguarda in particolare la sindrome

femoropatellare bilaterale alle ginocchia – la cui causalità naturale con

l’infortunio del 2008 è stata negata (cfr. rapporto 23 luglio 2018 del dr. __________,

riportato a pag. 748) –

che è stata tuttavia

diagnosticata dal perito senza effetto sulla capacità lavorativa dal perito

(pag. 785).

Diagnosticate le affezioni

con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 785), il perito ha

proceduto ad una dettagliata valutazione medico – assicurativa (punto no. 7

pag. 785 ss). In merito alla valutazione della capacità lavorativa, il dr. med.

__________ ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua attività di

muratore dal primo infortunio, ossia dal 9 ottobre 2008 (pag. 788). Per quanto

concerne l’abilità in attività adeguate, egli ha concluso:

" Attività

fisiche leggere in locali temperati, con variazioni di posizione da seduto a

eretto, senza dover camminare spesso in particolare su scale a gradini o a

pioli o su piani incrinati, senza doversi accovacciare o lavorare sopra

l’orizzontale, così come senza movimenti ripetitivi della spalla destra possono

essere svolte dall’ottobre 2009 al 90% in presenza piena (inabilità lavorativa

del 100%), escluse le varie riabilitazioni postoperatorie stabilite dagli

operatori dal febbraio 2014, ognuna con un’inabilità lavorativa del 100%

(abilità lavorativa allo 0%) in presenza piena.

Al più tardi dal maggio 2016 si può considerare di nuovo un’inabilità

lavorativa del 90%.” (pag. 789 inc. AI)

Infine, il perito ha

elencato i provvedimenti sanitari da intraprendere per migliorare la capacità

lavorativa (pag. 789).

Il ricorrente contesta

tale miglioramento, sostenendo invece un peggioramento delle condizioni

fisiche.

A seguito dei diversi

periodi di riabilitazione dovuti ai numerosi interventi operatori subiti,

l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile in attività adeguate dal

febbraio 2014 sino a fine aprile 2016, ossia tre mesi dopo l’ultima operazione

chirurgica del febbraio 2016 (cfr. al riguardo annotazioni 23 marzo 2022 del

SMR allegate allo scritto 30 marzo 2022 dell’Ufficio AI; cfr. consid. 1.8).

Premesso quanto sopra, non

vi è alcuna documentazione comprovante che da maggio 2016 vi sia stato un peggioramento

tale da influire sulla capacità lavorativa, definita dal perito nella misura

del 90%. I rapporti 7 ottobre 2017 del dr. med. __________ e quello precedente

del 14 dicembre 2010 del dr. med. __________, citati nel ricorso, sono stati

esaminati dal perito. Non si misconoscono i numerosi interventi (9) consecutivi

all’infortunio subito dall’assicurato nel 2008; essi sono comunque debitamente stati

presi in considerazione dal perito (cfr. estratto atti e “valutazione di

capacità, risorse e carichi”).

Né del resto l’assicurato

ha reso verosimile un peggioramento delle sue condizioni somatiche successivo

alla perizia.

In sede amministrativa, egli

ha prodotto il rapporto 1° marzo 2021 del dr. med. __________, il quale ha

diagnostico una sindrome cervico-brachiale cronica sinistra, con periartropatia

scapolare, una sindrome lombovertebrale cronica (scoliosi toraco-lombare destra

convessa, dimetria) e un’artalgia cronica in stato dopo protesi totale della

caviglia sinistra nel 2015. Il sanitario ha poi precisato che:

" (…) I disturbi

accusati dal paziente sono dovuti in primo luogo a turbe statiche (scoliosi

toracolombare) in seguito alla dismetria, corretta parzialmente con supporti

planetari.

Al rachide si riscontra un sovraccarico al passaggio

cervico-toracale sx con disfunzioni vertebrali ipomobili squilibrio muscolare

(tendomiopatie a catena dalla colonna cervicale alla spalla sx e al braccio

sx).

Un certo sovraccarico meno pronunciato e meno sintomatico si

riscontra anche a livello lombare inferiore con accorciamento dei muscoli

ischio-crurali. (…)” (pag. 903 inc. AI)

Il dr. med. __________ ha poi

prescritto un trattamento manipolativo del rachide associato con medicamenti

omeopatici e fisioterapia e ginnastica a domicilio (doc. 289).

Il succitato rapporto è

stato valutato dal SMR nelle annotazioni 13 aprile 2021 (doc. 295) e in quelle

del 5 luglio 2021 (doc. 322) ed in entrambi i casi non lo ha ritenuto idoneo ad

oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute. Non sono state

infatti riscontrate delle patologie invalidanti, tant’è che lo stesso dr. med. __________

ha fatto presente che i disturbi accusati dal suo paziente sono legati alle

turbe statiche dovute alla dismetria, parzialmente corretta con supporti plantari.

Non vengono poi evidenziate limitazioni, che non siano già state valutate nella

perizia __________. Inoltre, non è stata attestata alcuna incapacità

lavorativa, motivo per cui ai succitati pareri del SMR va prestata adesione,

come pure alla valutazione ortopedica peritale del MGSG.

2.8.3

Per quel che concerne la

valutazione globale della residua abilità in attività adeguate, in occasione

del consulto congiunto i periti del __________ hanno ritenuto d’integrare

l’incapacità lavorativa per motivi somatici (10%) con quella psichiatrica

(30%), concludendo per un’inabilità del 30% da intendere come riduzione di

rendimento in un’attività svolta a tempo pieno, con decorrenza da maggio 2016.

L’assicurato contesta

l’integrazione delle due incapacità lavorative, sostenendo che le stesse debbano

invece essere sommate.

Nella perizia 14 marzo

2017.

il dr. med. __________ ha dapprima riconosciuto come lo sviluppo

psicopatologico sia connesso alla patologia somatica, rimarcando tuttavia che “…

le limitazioni considerate in questa valutazione (psichiatrica n.d.r.) e

descritte nel mini ICF, sono solo di tipo psichiatrico e, pertanto, andrebbero

considerate cumulabili con le limitazioni somatiche derivanti da un’eventuale

valutazione ortopedica” (sottolineatura del redattore pag. 470). Inoltre,

rispondendo alle domande del legale dell’assicurato, la citata dr.ssa med. __________

con lettera 17 febbraio 2022 ha ritenuto che “il grado d’invalidità dei

disturbi di ordine psichico è cumulabile con quello dei disturbi ortopedici”,

questo perché “le ripercussioni psichiche del Sig. RI 1 si manifestano

quotidianamente, in situazione ordinarie di minima sollecitazione, in contesti

di natura emotiva, organizzata o relazionale, senza che i fattori scatenanti

siano necessariamente connessi alla problematica ortopedica” (sottolineatura

del redattore, doc. H4).

Ora, se da una parte i

periti del __________ hanno concluso per un’integrazione dell’incapacità

lavorativa somatica in quella psichiatrica, dall’altra non è dato di sapere i

motivi di una simile conclusione. I periti non hanno inoltre preso posizione in

merito alla tesi della cumulabilità delle incapacità lavorative sostenuta dal

dr. med. __________ nella perizia del 14 febbraio 2017. Infine,

l’amministrazione non ha sottoposto ai periti il rapporto della dr.ssa __________.

L’Ufficio AI ha unicamente raccolto il parere dello psichiatra SMR, il quale

nelle annotazioni 1° marzo 2022 ha fatto presente che “… la questione sulla cumulabilità

risulta già discussa nella valutazione di consenso dei periti __________ Dr. __________

e Dr. __________ il 12.12.2019” (XIV/1).

Visto quanto sopra, questo

TCA non ritiene che i succitati elementi siano sufficienti per raggiungere un convincimento

riguardo alla cumulabilità o meno delle note incapacità lavorative. Occorre che

i periti spieghino la loro conclusione esposta in perizia e che si confrontino con

la perizia del dr. med. __________ e con quella della dr.ssa med. __________. Risulta

pertanto necessario un rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda a

richiedere al __________ un complemento peritale.

2.9

L’assicurato sostiene che, oltre

alle limitazioni fisiche, dal punto psichiatrico non vi sia un’attività

adeguata in cui possa sfruttare la contestata residua capacità lavorativa del

70%.

Va ricordato che compito

del consulente in integrazione professionale

è quello di valutare, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni

mediche, quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado

di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in

linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al

medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8

novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo, va

rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.

67.

consid. 5c).

Nel caso concreto, con

rapporto 17 luglio 2020 il consulente IP, sulla base delle limitazioni esposte

dal SMR nel rapporto 23 dicembre 2019 (doc. 245), ha ritenuto che “all’assicurato

resta una vasta gamma di attività leggere che potrebbe svolgere nella misura

del 70%” (doc. 274).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Nel caso in esame, secondo

il TCA, il generico rinvio fatto dal consulente ad una vasta gamma di attività

leggere non è tuttavia sufficiente. Egli non ne ha individuata concretamente

alcuna e non ha indicato alcun settore economico.

Inoltre, questa Corte rileva

come il consulente non abbia tenuto conto delle limitazioni d’ordine

psichiatrico, facendo, come visto, riferimento ad una vasta gamma di attività

leggere.

Da un lato, nelle

annotazioni 23 dicembre 2019 il SMR le ha definite come “ridotta

caricabilità psichica”. D’altro, i periti del __________ hanno costatato

che “… nonostante la modifica duratura della personalità per dolore cronico,

dal punto di vista psichiatrico non ci sono ostacoli di natura medica a

immediati interventi in un ambiente professionale. È ragionevole esigere

l’integrazione in un ambiente lavorativo, tuttavia l’assicurato necessita

particolare riguardo e comprensione. Peraltro, le misure di integrazione

sembrano essere poco promettenti in relazione alla scarsa motivazione” (sottolineatura

del redattore, pag. 766).

Va poi rilevato che, a seguito

della richiesta del 24 novembre 2020 del SMR di specificare come dovrebbe

consistere l’ambiente lavorativo” (“Arbeitsfeld”), il perito psichiatra ha

ritenuto che “Einem Arbeitsfeld ist diese Person zumutbar, aber das

Arbeitsfeld muss vorbereitet werden, damit der Probant auf mehr Rücksicht und

Verständnis trifft”. In sostanza, l’ambiente lavorativo deve essere

preparato in modo che l’assicurato trovi un ambiente dove incontri maggior

riguardo e comprensione. Da ultimo, rispondendo al legale del ricorrente, con

scritto 17 febbraio 2022 la dr.ssa __________ ritiene l’assicurato inizialmente

integrabile in un ambiente protetto (doc. H 4).

In questo contesto, spetta al consulente IP valutare se, alla luce

delle limitazioni fisiche e psichiche, l’assicurato abbia realmente la

possibilità di esercitare un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del

lavoro, oppure no.

2.10

In conclusione, richiamato

quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

conformemente ai consid. 2.8.3 e 2.9.

Va al riguardo che in

merito al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti

vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze

negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre

2011), ciò che corrisponde al caso in esame.

Pertanto,

in accoglimento del ricorso, vista la non completa istruzione della causa da

parte dell’amministrazione, la decisione impugnata va annullata e gli atti

rinviati a quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente, previa messa in atto della procedura di preavviso ex art.

57a cpv. 1 LAI, sul diritto alla rendita dell’assicurato.

Inoltre va rilevato che,

con la conferma (cfr. consid. 2.7) del diritto a una rendita intera di

invalidità dal 1° marzo 2014 al 31 luglio 2016 (cfr. consid. 2.7) non vi è

spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011

del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20

dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.158 del

30.

luglio 2019, consid. 2.8 e rinvii ivi citati e STCA 32.2018.168 del 14

agosto 2019, consid. 2.9 e rinvii ivi citati; STCA 32.2019.168 del 9 giugno

2020, consid. 2.10 e rinvii ivi citati).

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500 vanno poste a

carico dell’UAI, il quale verserà pure fr. 2’000 al ricorrente a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda conformemente ai consid. 2.8.3 e 2.9, fermo restando il diritto a una

rendita intera dal 1° marzo 2014 al 31 luglio 2016.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500, sono a carico dell’Ufficio AI, che verserà al ricorrente fr. 2'000

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti