32.2021.118
Diritto ad una rendita temporanea. Conferma della perizia pluridisciplinare. Respinta la censura di violazione del diritto di essere sentito
11 maggio 2022Italiano49 min
i periti hanno considerato l’assicurato abile al 70% in attività adeguate da maggio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.118
BS/sc
Lugano
11 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 settembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1969,
precedentemente attivo quale muratore, nel marzo 2009
ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi
di un infortunio alla caviglia sinistra occorsogli il 9 ottobre 2008 e preso a
carico della __________ (inc. AI doc. 1, se non indicato diversamente i
documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la
risposta di causa).
In ambito infortunistico,
con decisione 27 settembre 2011, confermata con decisione su opposizione 18
ottobre 2011, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita
d’invalidità del 25% dal 1° agosto 2011 ed una IMI del 22,5% (inc. doc. 966 e
doc. 973).
La decisione è cresciuta
in giudicato a seguito del decreto del 5 settembre 2012 (inc. 35.2011.70) con
il quale questo Tribunale ha stralciato la causa dai ruoli dopo il ritiro del
ricorso da parte dell’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ e dopo che
il TCA aveva già ordinato una perizia giudiziaria a cura del Prof. dr. med. __________
(doc. 1035).
Esperiti degli
accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura del
dr. med. __________, richiamati gli atti dalla __________, con decisione 20
giugno 2012 (preavvisata il 21 settembre 2011) l’Ufficio AI ha riconosciuto una
rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° ottobre 2009 al 31 ottobre
2011, presentando in seguito l’assicurato un grado d’invalidità dell’11%. La
decisione è stata confermata dal TCA con sentenza del 21 febbraio 2013 (inc.
32.2012.201).
1.2. Il 26 maggio 2013 l’assicurato
ha subito un altro infortunio, il quale ha coinvolto la caviglia sinistra e la spalla
destra (doc. 1059)
L’evento
del 26 maggio 2013 è stato preso a carico da __________, quale assicuratore
infortuni del nuovo datore di lavoro, sino al 1° settembre 2013 (cfr. decisione
del 26 settembre 2013, doc. 1135).
Con
decisione del 10 settembre 2014 la __________ – che ha preso a carico dal 1°
settembre 2013 l’ulteriore cura medica per la caviglia sinistra e l’inabilità
lavorativa conseguente all’infortunio del 9 ottobre 2008 – ha soppresso dal 1°
ottobre 2013 la rendita di cui beneficiava l’assicurato, vista un’incapacità al
guadagno del 6% (doc. 1435).
Con sentenza 35.2017.127
del 9 maggio 2018, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha accolto
ai sensi dei considerandi il ricorso dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA
1, e ha retrocesso alla __________ gli atti per complemento istruttorio e nuova
decisione. Il TCA ha stabilito, da una parte, che l’assicuratore LAINF a torto
non aveva esaminato la natura infortunistica o meno dei disturbi lamentati a
livello delle ginocchia. Dall’altra, che, per quanto riguarda i disturbi
psichici, prima di potersi esprimere su nesso causale occorreva chiarire cosa è
avvenuto il giorno dell'evento dannoso.
Esperiti
alcuni accertamenti a seguito della STCA 35.2017.127, con decisione del 3
aprile 2019 – confermata sostanzialmente con decisione su opposizione del 24
luglio 2019 (doc. 2042) – la __________ ha negato la propria responsabilità sia
per i disturbi alle ginocchia, in quanto non in relazione causale con
l’infortunio assicurato, sia per le affezioni psichiatriche non essendo stata
riscontrata una relazione di causalità adeguata (doc. 1196).
In parziale accoglimento
del ricorso inoltrato dall’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, con
sentenza del 16 giugno 2020 questa Corte ha annullato la decisione su
opposizione del 24 luglio 2019 nella misura in cui l’assicuratore aveva negato
l’adeguatezza del nesso causale tra i disturbi psichici e il sinistro
dell’ottobre 2008, confermandola per il resto. Nel contempo questa Corte ha
rinviato gli atti all’assicuratore per stabilire l’eziologia dei disturbi
psichici (inc. 35.2019.108).
Esperita una perizia
psichiatrica (doc. 288) ed una valutazione dell’IMI (doc. 291) a cura della dr.ssa
med. __________, con decisione 12 marzo 2021 la __________ ha riconosciuto
all’assicurato una rendita d’invalidità del 36% dal 1° novembre 2016 ed un’indennità
per menomazione dell’integrità (doc. F al presente ricorso).
1.3. A seguito dell’infortunio del
26 maggio 2013, in data 2 ottobre 2013 l’assicurato ha inoltrato una seconda
domanda di prestazioni AI (doc. 110).
Raccolta la documentazione
infortunistica, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una
perizia psichiatrica. Con rapporto 14 marzo 2017 il dr. med. __________, diagnosticata
una modificazione duratura della personalità da dolore cronico (ICD.10: F62.8),
ha ritenuto l’assicurato inabile al 40% (intesa quale riduzione di rendimento
in un tempo lavorativo pieno) in qualsiasi attività (doc. 170). Tenuto poi
conto delle conclusioni della __________, con rapporto 28 marzo 2017 il dr.
med. __________ del Servizio medico regionale (SMR) ha considerato l’assicurato
totalmente inabile dal 9 ottobre 2008 (data del primo infortunio) nell’abituale
attività di muratore; in attività adeguate egli ha valutato un’inabilità al
lavoro del 100% dal 26 maggio 2013 (giorno del secondo evento infortunistico) e
del 40% dal 1° novembre 2016 (doc. 173). Dopo aver proceduto alla valutazione
economica (cfr. rapporto 31 agosto 2017 del Consulente IP in doc. 179) ed al raffronto
dei redditi (cfr. pagg. 490 e 491), con progetto di decisione 20 settembre 2017
l’amministrazione ha preannunciato di erogare una rendita intera dal 1° maggio
2014 al 1° febbraio 2017 (doc. 184).
A seguito
dell’“opposizione” del 23 ottobre 2017 al progetto di decisione inoltrata
dall’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1 (doc. 192), e dopo un aggiornamento
del dossier LAINF, l’11 settembre 2019 l’Ufficio AI ha ordinato una perizia
bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) al __________ di __________ (doc.
227).
Con rapporto del 12
dicembre 2019 (doc. 246; traduzione in italiano al doc. 284) dal punto di vista
somatico i periti hanno valutato l’assicurato inabile al 100% nell’abituale
attività di muratore con effetto dal 9 ottobre 2008. In attività adeguate egli
è stato ritenuto abile al 90%, eccetto i diversi periodi di riabilitazione
postoperatoria (valutati con un’inabilità del 100%) da febbraio 2014 sino a
maggio 2016. In ambito psichiatrico egli è stato ritenuto inabile al 40% quale
muratore ed al 30% in altre attività, il tutto da gennaio 2015. Complessivamente
Fatti
i periti hanno considerato l’assicurato abile al 70% in attività adeguate da maggio
2016. L’incapacità lavorativa somatica è stata sostanzialmente integrata in
quella psichiatrica (cfr. valutazione consensuale dell’11 dicembre 2019).
La perizia è stata avallata
dal SMR con rapporto 23 dicembre 2019 (doc. 245).
Dopo aver proceduto al
raffronto dei redditi, con progetto di decisione del 4 marzo 2020, in
sostituzione di quello del 20 settembre 2017, l’Ufficio AI ha preannunciato di
erogare una rendita intera dal 1° settembre 2014 ed un quarto di rendita dal 1°
agosto 2016 (doc. 256).
Il 23 aprile 2020 l’avv. RA
1, per conto dell’assicurato, ha contestato il progetto di decisione (doc.
267).
Con annotazioni 9 luglio
2020 il SMR ha confermato la valutazione medica (doc. 271) ed il 17 luglio 2020
il consulente IP quella economica (doc. 274).
Il 24 novembre 2020
l’Ufficio AI ha svolto un accertamento presso il __________ (doc. 280),
ricevendo risposta il 27 novembre 2020 (doc. 281). Gli esisti dell’accertamento
sono stati inviati al legale dell’assicurato insieme alla traduzione in
italiano della perizia bidisciplinare (doc. 283 e 284).
Con annotazioni 13 aprile
2021 il SMR ha preso posizione in merito alla documentazione medica trasmessa
dall’assicurato stesso, tra cui la perizia 20 gennaio 2021 della dr.ssa med. __________
(pagg. 802 – 807), valutando che “… dall’attuale documentazione medica non
risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla
valutazione peritale. Al livello psichiatrico è stata confermata la diagnosi”
(doc. 295).
Viste le succitate
risultanze, con un nuovo progetto di decisione 18 maggio 2021 (che ha annullato
quello precedente del 4 aprile 2020) intimato all’assicurato, il quale nel
frattempo aveva revocato il mandato al suo legale, l’Ufficio AI, elencando i
documenti medici esaminati, ha confermato la rendita intera dal 1° settembre
2019 ed il quarto di rendita dal 1° agosto 2016 (doc. 307).
Avendo nuovamente
l’assicurato conferito all’avv. RA 1 l’incarico di rappresentarlo, in data il
18 giugno 2021 il legale ha contestato quanto preavvisato dall’amministrazione
ed allegato ulteriore nuova documentazione (doc. 320).
Mediante annotazioni 5
luglio 2021 il SMR ha evidenziato come la nuova documentazione “non permette
di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute. In particolare a
livello psichiatrico viene confermato con recente valutazione psichiatrica”
(doc. 322).
Con decisione datata 24
settembre 2021 l’amministrazione ha confermato la rendita intera dal 1°
settembre 2014 ed il quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 42%) dal
1° agosto 2016 (doc. 332).
1.4. Contro la decisione del 24
settembre 20121 l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
interposto il presente tempestivo ricorso postulando il riconoscimento di un
grado d’invalidità del 100% dal 9 maggio 2008 e di un grado d’invalidità di
almeno il 60% da data da definire.
Ritiene innanzitutto
lacunosa e confusa la tenuta degli atti da parte dell’Ufficio AI, rilevando
come dalla decisione contestata non siano chiari i motivi di un’invalidità di “solo
il 42% nonostante la gravità dei suoi disturbi e limitazioni funzionali e della
capacità al guadagno (…)”. L’assicurato contesta un miglioramento del suo
stato di salute sia psichico che somatico, sostenendo invece un peggioramento. Ritiene
data la cumulabilità dell’inabilità lavorativa somatica con quella psichiatrica
e non, come valutato dai periti, l’integrazione delle stesse.
Dal punto di vista
economico, l’insorgente reputa non ragionevole – viste le limitazioni, i dolori
di natura ortopedica, le difficoltà ed il disagio psichici – la determinazione
di un reddito da invalido di fr. 43'068 esposto nella decisione contestata.
Egli postula inoltre una riduzione sociale del reddito da invalido del 15% in
luogo del 10% riconosciuto dall’amministrazione.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha evidenziato “che l’inizio dell’inabilità lavorativa del 100% in
seguito all’infortunio patito il 26.05.2013 viene fatta risalire a questa data
(cfr. in tal senso l’annotazione SMR del 02.22.2021 qui allegata), l’assicurato
ha perciò diritto ad una rendita intera d’invalidità (già) a far tempo dal
01.03 2014 (e non dal 01.09. 2014 come indicato all’interno della decisione qui
impugnata) in applicazione dei combinati art. 29 cpv. 1 LAI e 29bis OAI”.
L’amministrazione ha postulato che “limitatamente a questo aspetto, il
ricorso merita pertanto di essere parzialmente accolto”. Per il resto, chiede
la reiezione del gravame, confermando in sostanza sia la valutazione
medico-teorica che quella economica.
1.6. Il 25 febbraio 2022 il
rappresentante dell’assicurato ha segnatamente prodotto nuova documentazione
medica psichiatrica redatta dalla dr.ssa __________, ribadendo la richiesta di
una “perizia medica pluridisciplinare psichiatrica ed ortopedica e
d’integrazione professionale volta a determinare non solo lo stato di salute e
le conseguenti limitazioni funzionali ma anche in concreto quali attività
potrebbe ancora svolgere” (XII).
1.7. Su richiesta del TCA, con
scritto 9 marzo 2022 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai nuovi referti.
In particolare, con annotazioni 1° marzo 2022 il SMR ha concluso che “… in
assenza di fatti manifestamente nuovi o di modificazioni significative di fatti
noti rimane valida la precedente presa di posizione” (XIV).
1.8. Il 21 marzo 2022 questo
Tribunale ha svolto un accertamento presso l’Ufficio AI in merito al risorgere
dell’invalidità ai sensi dell’art. 29bis OAI ed ai motivi di miglioramento
della capacità lavorativa dal 1° maggio 2016 (XIV).
La risposta
dell’amministrazione è del 30 marzo 2022 (XVIII), mentre le osservazioni a
quanto scritto dall’Ufficio AI sono datate 11 aprile 2022 (XX). Le risultanze
verranno riprese nei considerandi di diritto.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il
ricorrente sostiene una violazione del suo diritto di essere sentito poiché l’Ufficio
AI avrebbe gestito in modo lacunoso e confuso i documenti, ritenendo priva di
sufficiente motivazione la decisione impugnata.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost.
fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza
formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e
all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con
rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito
serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la
facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che
interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente
se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto
di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di
esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle
relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare
alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una
parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la
sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di
essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla
procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende
questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11
consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1
pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid.
3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF
129 I 232 consid. 3.2).
In concreto, va
fatto presente che il dossier agli atti prodotto dall’Ufficio AI con la
risposta di causa è composto da 5096 pagine che corrispondono ai doc. 1 – 2223.
La prima parte (pag. 1- 1000; doc. 1 - 335) costituisce l’incarto AI, tenuto in
ordine cronologico (dal documento più vecchio a quello più recente). Le
restanti pagine compongono il dossier dell’assicuratore contro gli infortuni ed
è stato tuttavia ordinato dall’atto più vecchio al più recente. All’inizio del
dossier vi è pure la ricapitolazione di tutti gli atti scansionati, ma senza
una chiara separazione tra gli atti AI e quelli della LAINF, tant’è che la
numerazione adottata dall’Ufficio AI non corrisponde a quella della __________.
Certo, questa modalità di conservazione e di classificazione degli atti può
rendere la relativa consultazione difficoltosa, ma – come verrà detto in
seguito – tale circostanza non ha impedito all’assicurato, rispettivamente al
suo rappresentante, di pienamente rendersi conto della portata della decisione
contestata.
Inoltre, contrariamente
a quanto pare sostenere il rappresentante del ricorrente (punto no. 3 del
ricorso), prima della decisione impugnata l’amministrazione ha acquisito
“l’esame psichiatrico” del 9 dicembre 2020 e la “valutazione della menomazione
all’integrità” del 17 febbraio 2021 eseguiti dalla dr.ssa med. __________ della
__________ (doc. 288). Tale documentazione è stata inviata personalmente
dall’assicurato il 3 marzo 2021 (doc. 290), oltre ad essere stata allegata all’“opposizione”
del 18 giugno 2021 dal legale stesso (doc 320). La documentazione è stata poi valutata
dal SMR con annotazioni 5 luglio 2021 (doc. 322). Inoltre, nella decisione
contestata è stato fatto riferimento alla citata perizia psichiatrica.
Il legale dell’assicurato
rileva poi che il suo assistito non ha ricevuto risposta alle domande di
delucidazioni poste il 24 marzo 2020 (doc. 259), sollecitate il 3 aprile 2020
(doc. 263) ed il 16 aprile 2020 (doc. 265). Vero che l’amministrazione non ha esplicitamente
evaso per iscritto la richiesta di delucidazioni. L’Ufficio AI ha tuttavia
inviato al rappresentante dell’assicurato (27 marzo 2020) e direttamente all’insorgente
(30 marzo 2021) l’intero dossier masterizzato su CD (doc. 260 e 261). Va poi
rilevato che nel vecchio progetto di decisione 4 marzo 2020 (doc. 256), poi
annullato, ed in quello nuovo del 18 maggio 2021 (doc. 307) (cfr. consid. 1.3)
l’amministrazione ha motivato, anche se in maniera succinta, le prospettate
pronunzie. Infine, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha riportato
integralmente la presa di posizione 5 luglio 2021 del SMR riguardo alla
documentazione prodotta con le osservazioni 18 giugno 2021 dell’assicurato al
progetto di decisione del 18 maggio 2021, come pure (parzialmente) la presa di
posizione del consulente IP (cfr. consid. 1.3). Anche in quest’occasione,
specialmente l’aspetto medico è stato succintamente motivato.
Ciononostante
l’insorgente, rappresentato da un legale, ha potuto comprendere le motivazioni
alla base della decisione impugnata e le ha diffusamente contestate in sede
giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale (doc. I).
In concreto non vi è
pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.
Del
resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se
l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul
diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio,
può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della
fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una
rendita intera dal 1° settembre 2014 ed un quarto dal 1° agosto 2016.
Va rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare
che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso
contro la decisione emanata il 24 settembre 2021 – data che, di principio,
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;
RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.5. Nel caso concreto, come visto
al consid. 1.3, dopo l’aggiornamento degli atti dell’assicuratore contro gli
infortuni, l’Ufficio AI ha conferito mandato al __________ di allestire una
perizia bidisciplinare (psichiatrica e ortopedica).
Dal rapporto 12 dicembre
2019 (doc. 246; cfr. la relativa traduzione dal tedesco in italiano in doc.
281) risulta che l’aspetto psichiatrico è stato peritato dal dr. med. __________
e quello ortopedico dal dr. med. __________. Ciascun specialista ha proceduto
singolarmente all’esame degli atti, alla stesura della consueta anamnesi,
all’esame dei reperti (dal punto di vista psichiatrico, è stato eseguito un
esame della capacità funzionale secondo il metodo Mini-ICF-APP), all’elenco
delle limitazioni funzionali. Ogni perito ha poi eseguito una valutazione della
propria disciplina medica e valutato la capacità lavorativa nell’abituale
attività di muratore ed in altre attività adeguate. In data 11 dicembre 2019
essi hanno poi proceduto ad una valutazione complessiva.
I periti hanno posto le
seguenti diagnosi con effetto sulla capacità lavorativa:
" (…)
Condropatia della testa dell’omero craniale a destra.
Coxartrosi incipiente su impingement CAM e Pincer concomitanti a
destra.
Persistenza dei dolori e limitazione del movimento
dell’articolazione tibiotarsica sinistra dopo 9 precedenti operazioni
dall’ottobre 2008 a febbraio 2016 su impianto di protesi tibio-tarsica nel
febbraio 2015 con ossificazioni periarticolari, degenerazione
dell’articolazione di Chopart, dell’articolazione metatarso-falangea
dell’alluce e accorciamento dell’arto inferiore.
Modificazione duratura della personalità per sindrome da doloro
cronico, n. ICD: F62.8.
Stato dopo disturbi dell’adattamento con reazione ansiosa e
depressiva mista, n. ICD: F 43.22. (…)” (pag. 794 inc. AI)
Riguardo alla capacità
lavorativa complessiva nell’abituale attività, essi hanno sostenuto:
" (…) L'abilità
lavorativa come muratore – attività fisicamente gravosa, svolta spesso in
ambienti freddi e umidi, principalmente in posizione eretta o camminando, in
particolare anche su scale a gradini o a pioli e su pavimenti sconnessi, in frequente
posizione accovacciata – nell'ambito della riabilitazione postoperatoria e a
causa dell'osteonecrosi della tibia distale a sinistra riscontrata in seguito,
è complessivamente dello 0% (inabilità lavorativa al 100%) in presenza piena
dal 09.10.2008.”
In attività adeguate:
" Attività fisiche
leggere in locali temperati, con variazioni di posiziona da seduto a eretto,
senza dover camminare spesso in particolare su scale a gradini o a pioli o su
piani inclinati, senza doversi accovacciare o lavorare sopra l'orizzontale,
così come senza movimenti ripetitivi della spalla destra possono essere svolte
dall'ottobre 2009 al 90% in presenza piena (inabilità lavorativa del 10%),
escluse le varie riabilitazioni postoperatorie stabilite dagli operatori dal
febbraio 2014, ognuna con un'inabilità lavorativa del 100% (abilità lavorativa
al 0%) in presenza piena. A causa della modificazione duratura della personalità
con compromissione di resistenza emotiva, flessibilità mentale, capacità di
adattamento, capacità di pianificare e strutturare, capacità decisionale e di
discernimento, resistenza e capacità di sopportazione, attitudine a lavorare in
gruppo, slancio, interessi, motivazione e resistenza sul lungo termine, dal
maggio 2016 l'abilità lavorativa per ulteriori attività in piccoli team che non
comportino un forte carico emotivo, stress, flessibilità mentale, molti
contatti con i clienti e senza tensione continua sopra la media è complessivamente
del 70% in presenza piena (inabilità lavorativa del 30%).” (pag. 795 inc. AI)
In attività adeguate, i
periti hanno quindi integrato l’inabilità lavorativa per motivi somatici (10%)
con quella psichiatrica (30%), intesa come riduzione di rendimento in
un’attività svolta a tempo pieno, dal maggio 2016.
A titolo di provvedimenti
sanitari i periti hanno ritenuto:
" Al
soggetto si raccomanda una terapia psichiatrica e psicoterapeutica regolare,
eventualmente combinata a un trattamento farmacologico antidepressivo. Con
questi provvedimenti terapeutici e un decorso favorevole ci si può attendere
entro un anno, a dipendenza dei disturbi fisici e dei fattori psicosociali, un
aumento del rendimento con un'abilità lavorativa complessiva in attività
adeguate corrispondente a circa 1'80% in presenza piena. (…)” (pag. 795 inc. AI)
L’assicurato contesta il miglioramento
del suo stato di salute, reputando invece intervenuto un peggioramento. Contesta
inoltre l’integrazione dell’incapacità lavorativa per motivi somatici in quella
per motivi psichiatrici, sostenendo invece che le stesse debbano essere
sommate.
2.6. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nel caso di specie, prima di
esaminare la perizia bisdisciplinare, va fatto presente che con la risposta di
causa l’Ufficio AI, facendo riferimento alle annotazioni 2 novembre 2021 del
SMR, ha rilevato che l’inizio dell’inabilità lavorativa del 100% è da far
risalire all’infortunio del 26 maggio 2013, per concludere che l’assicurato ha
diritto “ad una rendita intera d’invalidità (già) a far da tempo “dal 01.03
2014 (e non dal 01.09. 2014 come indicato all’interno della decisione qui
impugnata)”.
Al riguardo, con
scritto 21 marzo 2022 questo TCA ha fra l’altro chiesto all’amministrazione:
" (…)
1. In merito alla
proposta di giudizio, trattasi, come pare risultare dalle annotazioni 2
novembre 2021 del SMR, di un risorgere dell’invalidità per le stesse ragioni
della precedente rendita intera soppressa con effetto dal 1° novembre 2011
(cfr. STCA 32.2012.201)?
Considerandi
2.
Se sì, per quale
motivo proponete il risorgere dell’invalidità a far da tempo dal 1° marzo 2014
allorquando il secondo infortunio è accaduto il 23 maggio 2013? (…)”
Il 30 marzo 2022
l’Ufficio AI ha risposto:
" Per quanto
concerne il primo quesito, nel caso concreto si tratta di un risorgere
dell’invalidità per le stesse ragioni della precedente rendita soppressa con
effetto dal 1° novembre 2011 (come emerge chiaramente dall’annotazione SMR del
02.11.2021
agli atti; cfr. anche a tal proposito le domande giurista del 2
novembre 2021 qui allegate).
Per quanto concerne la seconda domanda, l’Ufficio propone il
risorgere dell’invalidità dal 1° marzo 2014 conformemente a quanto disposto
dalle cifre marginali 4004 – 4005 della CIGI (stato: 1° gennaio 2021; cfr.
anche i due esempi sotto la cifra marginale 4005 della CIGI).
Ora nel caso qui in discussione la rendita intera può essere
versata dal 1° marzo 2014 senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa
di un anno (che era già giunto a scadenza il 01.10.2009 in occasione della
prima richiesta di prestazioni), ovverosia dopo sei mesi dalla data in cui il
Signor RI 1 ha rivendicato il diritto a prestazioni (30.09.2013; cfr. il doc.
109.
incarto AI).” (XVIII)
Va qui ricordato che
l’art. 29bis OAI prevede che “Se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far
nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine,
il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo di attesa
impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.”
I marginali 4004 e 4005
della CIGI (Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità), stato 1°
gennaio 2021 applicabile al caso in esame, prevedono:
" 4004
Quando risorge l’invalidità, la rendita può essere versata senza
dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (art. 28 cpv. 1
lett. b LAI), ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1
LAI (DTF 142 V 547).
4005.
Il grado della nuova rendita è determinato in base all’incapacità
lavorativa media durante il precedente periodo di attesa e quella seguente il
risorgere dell’invalidità.
Esempio 1:
Un’assicurata è stata incapace al lavoro dal 10.7.2003 durante un
anno per il 40 per cento in media e dall’1.7.2004 ha ottenuto un quarto di rendita
per il persistere dell’incapacità lavorativa in ragione del 40 per cento. In
seguito a un miglioramento dello stato di salute, la rendita è stata soppressa
dal novembre 2004. L’11.4.2007 l’assicurata è diventata incapace al lavoro al
60.
per cento a causa di una ricaduta e si annuncia all’AI lo stesso mese. Il
quarto di rendita può esserle erogato dall’1.10.2007 (giusta l’art. 88a cpv.
2.
primo periodo OAI, il diritto a tre quarti di rendita nasce l’1.1.2008, ossia
tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute).
Esempio 2:
Un assicurato era stato incapace al lavoro al 100 per cento
durante il periodo di attesa (luglio 2003 – 2004). Subito dopo, l’incapacità
lavorativa si era ridotta al 50 per cento, per cui gli era stata assegnata una
mezza rendita dall’1.7.2004. Nel novembre del 2004, la rendita era stata
soppressa perché lo stato di salute era migliorato. Nell’aprile del 2007,
l’assicurato ha subito una ricaduta, diventando incapace al lavoro al 100 per
cento. Dall’1.10.2007, può essergli versata una rendita intera in quanto il
periodo di attesa con un’incapacità lavorativa media del 70 per cento era già
scaduto nel mese di luglio 2004.”
Ritornando al caso in
esame, come visto sopra, il risorgere dell’invalidità a seguito del secondo
infortunio (26 maggio 2013) è dovuto agli stessi motivi che hanno portato
all’erogazione della precedente rendita soppressa il 1° novembre 2011 (cfr.
consid. 1.1) in quanto “… trattasi di esacerbazione di precedente
problematica …” (cfr. annotazioni 2 novembre 2021 del SMR in doc. IV/2). Siccome
il risorgere della nuova invalidità è avvenuto entro i tre anni dalla soppressione
della precedente rendita, non è necessario, ai sensi dell’art. 29bis OAI, attendere
la scadenza del termine annuale del periodo di attesa. Pertanto, l’Ufficio AI
propone giustamente di versare, ai sensi del marg. 4004 CIGI, la rendita intera
sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata il 30 settembre 2013, ossia
dal 1° marzo 2014, anziché dal 1° settembre 2014 come stabilito con la
decisione contestata.
Su questo punto il ricorso
è da accogliere.
Rettamente incontestato è il
diritto alla rendita intera almeno fino al 31 luglio 2016. Come accennato (cfr.
consid. 1.3), i periti del __________ hanno fatto risalire il miglioramento dal
mese di maggio 2016. Ne consegue che, appunto, sino al 31 luglio 2016 – tre
mesi dal miglioramento (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI) – l’assicurato presentava un
grado d’incapacità totale con diritto alla rendita intera.
Oggetto del contendere è invece
la riduzione della rendita da intera ad un quarto dal 1° agosto 2016.
2.8
Chiamato ora a verificare se
lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dal __________,
questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella
perizia bidisciplinare del 12 dicembre 2019, poiché la stessa va considerata
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando precedente, eccetto – come si vedrà in seguito – per
quel che concerne la questione della cumulabilità o meno delle incapacità
lavorative somatica e psichiatrica (cfr. consid. 2.8.3).
2.8.1
Dal punto di vista psichiatrico,
il dr. __________, dopo un’attenta anamnesi, ha proceduto ad un accurato esame
psichiatrico del 27 novembre 2019. Ha diagnosticato una modificazione duratura
della personalità per sindrome da dolore cronico (ICD10 F62.8) e status dopo
disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso (ICD 10 F43.22) e poi ha proceduto
alla valutazione medico-assicurativa. Nell’abituale professione è stata
valutata un’incapacità lavorativa del 40% intesa quale riduzione di rendimento
con un pensum lavorativo pieno, da gennaio 2015, così come valutato nella
perizia del dr. med. __________. In attività adeguate il perito ha ritenuto che
“… queste dovrebbero se possibile, essere svolte in piccoli gruppi, senza un
carico emotivo elevato, senza una pressione elevata sui tempi (stress), non
dovrebbero richiedere flessibilità mentale, dovrebbero implicare pochi contatti
con i clienti e non generare un eccessivo carico emotivo persistente” (pag.
769).
Quindi, il perito ha in sostanza confermato
la perizia 4 marzo 2017 del dr. med. __________ per quanto riguarda la diagnosi
e la capacità lavorativa nell’abituale attività. Il dr. med. __________ ha
precisato che l’inabilità lavorativa del 40% in tutte le attività ritenuta dal
dr. med. __________ “… può essere avallata, sebbene vada fatta una
distinzione tra la capacità lavorativa nell’ultima attività svolta e la
capacità lavorativa in un’attività adeguata. Peraltro, in un’attività
adeguata si può ritenere una maggiore capacità lavorativa sulla base delle
risorse ipotizzate” (sottolineatura del redattore, pag. 768). Per queste
ragioni il perito del __________ ha valutato una riduzione del 30% in
un’attività adeguata svolta a tempo pieno, valutazione, questa, che il TCA non
ha motivo di non far propria.
Inoltre, va rilevato che allo stesso
risultato giunge la dr.ssa med. __________ della __________. Nell’esame psichiatrico
del 9 dicembre 2020, eseguito a seguito della STCA 35.2019.108, la psichiatra concorda
con la diagnosi di modificazione duratura della personalità da dolore cronico
(ICD-10 F62.8) posta dagli psichiatri del __________ e del __________,
valutando anche lei un’inabilità lavorativa del 30% in attività adeguate (pag.
807).
Anche nel rapporto 2 febbraio 2022 la
dr.ssa. med. __________, confermando in sostanza la perizia della dr.ssa. med. __________
(ed di riflesso anche quella del dr. med. __________) ha accertato una
stabilità dello stato psichico, valutando un’inabilità del 30% in attività
adeguate (doc. H1).
L’inizio dell’impedimento
psichiatrico, come detto, è stato fatto risalire al gennaio 2015, come indicato
nella perizia del dr. __________ (pag. 769).
Visto quanto sopra, non vi
è motivo per discostarsi dalla perizia psichiatrica allestita dal dr. __________.
2.8.2
Per quel che concerne
l’aspetto somatico, dagli atti non risultano certificati medici che mettano in
dubbio l’accurata valutazione ortopedica del dr. med. __________ del __________.
Nella sua valutazione il perito ha considerato tutte le affezioni somatiche,
anche quelle extra-infortunistiche. Ciò riguarda in particolare la sindrome
femoropatellare bilaterale alle ginocchia – la cui causalità naturale con
l’infortunio del 2008 è stata negata (cfr. rapporto 23 luglio 2018 del dr. __________,
riportato a pag. 748) –
che è stata tuttavia
diagnosticata dal perito senza effetto sulla capacità lavorativa dal perito
(pag. 785).
Diagnosticate le affezioni
con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 785), il perito ha
proceduto ad una dettagliata valutazione medico – assicurativa (punto no. 7
pag. 785 ss). In merito alla valutazione della capacità lavorativa, il dr. med.
__________ ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua attività di
muratore dal primo infortunio, ossia dal 9 ottobre 2008 (pag. 788). Per quanto
concerne l’abilità in attività adeguate, egli ha concluso:
" Attività
fisiche leggere in locali temperati, con variazioni di posizione da seduto a
eretto, senza dover camminare spesso in particolare su scale a gradini o a
pioli o su piani incrinati, senza doversi accovacciare o lavorare sopra
l’orizzontale, così come senza movimenti ripetitivi della spalla destra possono
essere svolte dall’ottobre 2009 al 90% in presenza piena (inabilità lavorativa
del 100%), escluse le varie riabilitazioni postoperatorie stabilite dagli
operatori dal febbraio 2014, ognuna con un’inabilità lavorativa del 100%
(abilità lavorativa allo 0%) in presenza piena.
Al più tardi dal maggio 2016 si può considerare di nuovo un’inabilità
lavorativa del 90%.” (pag. 789 inc. AI)
Infine, il perito ha
elencato i provvedimenti sanitari da intraprendere per migliorare la capacità
lavorativa (pag. 789).
Il ricorrente contesta
tale miglioramento, sostenendo invece un peggioramento delle condizioni
fisiche.
A seguito dei diversi
periodi di riabilitazione dovuti ai numerosi interventi operatori subiti,
l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile in attività adeguate dal
febbraio 2014 sino a fine aprile 2016, ossia tre mesi dopo l’ultima operazione
chirurgica del febbraio 2016 (cfr. al riguardo annotazioni 23 marzo 2022 del
SMR allegate allo scritto 30 marzo 2022 dell’Ufficio AI; cfr. consid. 1.8).
Premesso quanto sopra, non
vi è alcuna documentazione comprovante che da maggio 2016 vi sia stato un peggioramento
tale da influire sulla capacità lavorativa, definita dal perito nella misura
del 90%. I rapporti 7 ottobre 2017 del dr. med. __________ e quello precedente
del 14 dicembre 2010 del dr. med. __________, citati nel ricorso, sono stati
esaminati dal perito. Non si misconoscono i numerosi interventi (9) consecutivi
all’infortunio subito dall’assicurato nel 2008; essi sono comunque debitamente stati
presi in considerazione dal perito (cfr. estratto atti e “valutazione di
capacità, risorse e carichi”).
Né del resto l’assicurato
ha reso verosimile un peggioramento delle sue condizioni somatiche successivo
alla perizia.
In sede amministrativa, egli
ha prodotto il rapporto 1° marzo 2021 del dr. med. __________, il quale ha
diagnostico una sindrome cervico-brachiale cronica sinistra, con periartropatia
scapolare, una sindrome lombovertebrale cronica (scoliosi toraco-lombare destra
convessa, dimetria) e un’artalgia cronica in stato dopo protesi totale della
caviglia sinistra nel 2015. Il sanitario ha poi precisato che:
" (…) I disturbi
accusati dal paziente sono dovuti in primo luogo a turbe statiche (scoliosi
toracolombare) in seguito alla dismetria, corretta parzialmente con supporti
planetari.
Al rachide si riscontra un sovraccarico al passaggio
cervico-toracale sx con disfunzioni vertebrali ipomobili squilibrio muscolare
(tendomiopatie a catena dalla colonna cervicale alla spalla sx e al braccio
sx).
Un certo sovraccarico meno pronunciato e meno sintomatico si
riscontra anche a livello lombare inferiore con accorciamento dei muscoli
ischio-crurali. (…)” (pag. 903 inc. AI)
Il dr. med. __________ ha poi
prescritto un trattamento manipolativo del rachide associato con medicamenti
omeopatici e fisioterapia e ginnastica a domicilio (doc. 289).
Il succitato rapporto è
stato valutato dal SMR nelle annotazioni 13 aprile 2021 (doc. 295) e in quelle
del 5 luglio 2021 (doc. 322) ed in entrambi i casi non lo ha ritenuto idoneo ad
oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute. Non sono state
infatti riscontrate delle patologie invalidanti, tant’è che lo stesso dr. med. __________
ha fatto presente che i disturbi accusati dal suo paziente sono legati alle
turbe statiche dovute alla dismetria, parzialmente corretta con supporti plantari.
Non vengono poi evidenziate limitazioni, che non siano già state valutate nella
perizia __________. Inoltre, non è stata attestata alcuna incapacità
lavorativa, motivo per cui ai succitati pareri del SMR va prestata adesione,
come pure alla valutazione ortopedica peritale del MGSG.
2.8.3
Per quel che concerne la
valutazione globale della residua abilità in attività adeguate, in occasione
del consulto congiunto i periti del __________ hanno ritenuto d’integrare
l’incapacità lavorativa per motivi somatici (10%) con quella psichiatrica
(30%), concludendo per un’inabilità del 30% da intendere come riduzione di
rendimento in un’attività svolta a tempo pieno, con decorrenza da maggio 2016.
L’assicurato contesta
l’integrazione delle due incapacità lavorative, sostenendo che le stesse debbano
invece essere sommate.
Nella perizia 14 marzo
2017.
il dr. med. __________ ha dapprima riconosciuto come lo sviluppo
psicopatologico sia connesso alla patologia somatica, rimarcando tuttavia che “…
le limitazioni considerate in questa valutazione (psichiatrica n.d.r.) e
descritte nel mini ICF, sono solo di tipo psichiatrico e, pertanto, andrebbero
considerate cumulabili con le limitazioni somatiche derivanti da un’eventuale
valutazione ortopedica” (sottolineatura del redattore pag. 470). Inoltre,
rispondendo alle domande del legale dell’assicurato, la citata dr.ssa med. __________
con lettera 17 febbraio 2022 ha ritenuto che “il grado d’invalidità dei
disturbi di ordine psichico è cumulabile con quello dei disturbi ortopedici”,
questo perché “le ripercussioni psichiche del Sig. RI 1 si manifestano
quotidianamente, in situazione ordinarie di minima sollecitazione, in contesti
di natura emotiva, organizzata o relazionale, senza che i fattori scatenanti
siano necessariamente connessi alla problematica ortopedica” (sottolineatura
del redattore, doc. H4).
Ora, se da una parte i
periti del __________ hanno concluso per un’integrazione dell’incapacità
lavorativa somatica in quella psichiatrica, dall’altra non è dato di sapere i
motivi di una simile conclusione. I periti non hanno inoltre preso posizione in
merito alla tesi della cumulabilità delle incapacità lavorative sostenuta dal
dr. med. __________ nella perizia del 14 febbraio 2017. Infine,
l’amministrazione non ha sottoposto ai periti il rapporto della dr.ssa __________.
L’Ufficio AI ha unicamente raccolto il parere dello psichiatra SMR, il quale
nelle annotazioni 1° marzo 2022 ha fatto presente che “… la questione sulla cumulabilità
risulta già discussa nella valutazione di consenso dei periti __________ Dr. __________
e Dr. __________ il 12.12.2019” (XIV/1).
Visto quanto sopra, questo
TCA non ritiene che i succitati elementi siano sufficienti per raggiungere un convincimento
riguardo alla cumulabilità o meno delle note incapacità lavorative. Occorre che
i periti spieghino la loro conclusione esposta in perizia e che si confrontino con
la perizia del dr. med. __________ e con quella della dr.ssa med. __________. Risulta
pertanto necessario un rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda a
richiedere al __________ un complemento peritale.
2.9
L’assicurato sostiene che, oltre
alle limitazioni fisiche, dal punto psichiatrico non vi sia un’attività
adeguata in cui possa sfruttare la contestata residua capacità lavorativa del
70%.
Va ricordato che compito
del consulente in integrazione professionale
è quello di valutare, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni
mediche, quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado
di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in
linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF
9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al
medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8
novembre 2011 consid. 3.5).
Al riguardo, va
rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.
67.
consid. 5c).
Nel caso concreto, con
rapporto 17 luglio 2020 il consulente IP, sulla base delle limitazioni esposte
dal SMR nel rapporto 23 dicembre 2019 (doc. 245), ha ritenuto che “all’assicurato
resta una vasta gamma di attività leggere che potrebbe svolgere nella misura
del 70%” (doc. 274).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998.
pag. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Nel caso in esame, secondo
il TCA, il generico rinvio fatto dal consulente ad una vasta gamma di attività
leggere non è tuttavia sufficiente. Egli non ne ha individuata concretamente
alcuna e non ha indicato alcun settore economico.
Inoltre, questa Corte rileva
come il consulente non abbia tenuto conto delle limitazioni d’ordine
psichiatrico, facendo, come visto, riferimento ad una vasta gamma di attività
leggere.
Da un lato, nelle
annotazioni 23 dicembre 2019 il SMR le ha definite come “ridotta
caricabilità psichica”. D’altro, i periti del __________ hanno costatato
che “… nonostante la modifica duratura della personalità per dolore cronico,
dal punto di vista psichiatrico non ci sono ostacoli di natura medica a
immediati interventi in un ambiente professionale. È ragionevole esigere
l’integrazione in un ambiente lavorativo, tuttavia l’assicurato necessita
particolare riguardo e comprensione. Peraltro, le misure di integrazione
sembrano essere poco promettenti in relazione alla scarsa motivazione” (sottolineatura
del redattore, pag. 766).
Va poi rilevato che, a seguito
della richiesta del 24 novembre 2020 del SMR di specificare come dovrebbe
consistere l’ambiente lavorativo” (“Arbeitsfeld”), il perito psichiatra ha
ritenuto che “Einem Arbeitsfeld ist diese Person zumutbar, aber das
Arbeitsfeld muss vorbereitet werden, damit der Probant auf mehr Rücksicht und
Verständnis trifft”. In sostanza, l’ambiente lavorativo deve essere
preparato in modo che l’assicurato trovi un ambiente dove incontri maggior
riguardo e comprensione. Da ultimo, rispondendo al legale del ricorrente, con
scritto 17 febbraio 2022 la dr.ssa __________ ritiene l’assicurato inizialmente
integrabile in un ambiente protetto (doc. H 4).
In questo contesto, spetta al consulente IP valutare se, alla luce
delle limitazioni fisiche e psichiche, l’assicurato abbia realmente la
possibilità di esercitare un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del
lavoro, oppure no.
2.10
In conclusione, richiamato
quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda
conformemente ai consid. 2.8.3 e 2.9.
Va al riguardo che in
merito al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti
vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze
negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre
2011), ciò che corrisponde al caso in esame.
Pertanto,
in accoglimento del ricorso, vista la non completa istruzione della causa da
parte dell’amministrazione, la decisione impugnata va annullata e gli atti
rinviati a quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci nuovamente, previa messa in atto della procedura di preavviso ex art.
57a cpv. 1 LAI, sul diritto alla rendita dell’assicurato.
Inoltre va rilevato che,
con la conferma (cfr. consid. 2.7) del diritto a una rendita intera di
invalidità dal 1° marzo 2014 al 31 luglio 2016 (cfr. consid. 2.7) non vi è
spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011
del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20
dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.158 del
30.
luglio 2019, consid. 2.8 e rinvii ivi citati e STCA 32.2018.168 del 14
agosto 2019, consid. 2.9 e rinvii ivi citati; STCA 32.2019.168 del 9 giugno
2020, consid. 2.10 e rinvii ivi citati).
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo
STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210
consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500 vanno poste a
carico dell’UAI, il quale verserà pure fr. 2’000 al ricorrente a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché
proceda conformemente ai consid. 2.8.3 e 2.9, fermo restando il diritto a una
rendita intera dal 1° marzo 2014 al 31 luglio 2016.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500, sono a carico dell’Ufficio AI, che verserà al ricorrente fr. 2'000
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti