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Decisione

32.2021.119

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 marzo 2022Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Nel caso concreto, le condizioni per concedere l'assistenza

giudiziaria sono date, poiché l’assicurato non possiede le necessarie

conoscenze giuridiche per difendersi in sede giudiziaria; il ricorso non

Considerandi

appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di

esito sfavorevole (posto che solo nella

risposta di causa l’amministrazione ha spiegato le ragioni per le quali, anche

volendo applicare la Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera

e la __________, il diritto alla rendita ordinaria non è comunque dato, cfr.

doc. IV) e il ricorrente, a beneficio delle prestazioni assistenziali, si trova

in una situazione di estrema indigenza.

Rimane riservato l'obbligo di rimborso, qualora

la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. STF

del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STF del 23 maggio 2002, U 234/00,

consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Ne consegue che il

ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che

sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le spese, per complessivi fr.

500.--, sono poste a carico del ricorrente e sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti