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Decisione

32.2021.119

Rifiuto di una rendita ordinaria corretto, non soddisfando l'assicurato, al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la condizione essenziale ed indispensabile di un anno contributivo in Svizzera. Esito non cambia neppure volendo tenere conto dei periodi contributivi esteri

14 marzo 2022Italiano25 min

I

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.119

cr

Lugano

14 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 settembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1976, in Svizzera

dal 31 maggio 2011 in qualità di rifugiato politico __________, in possesso di

un permesso B dal 27.10.2016 (cfr. doc. 3), nel mese di febbraio 2017 ha

inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti giustificata da motivi

psichici (depressione) (cfr. doc. 1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i

quali una perizia psichiatrica a cura del __________ – secondo la quale

l’interessato presenta una totale inabilità al lavoro dal mese di marzo 2013,

mentre conserva una capacità lavorativa del 70% dal mese di aprile 2013 (cfr.

doc. 17 e 18) – seguita da una valutazione da parte del competente consulente

IP – il quale ha ritenuto non reintegrabile l’assicurato sul mercato

equilibrato del lavoro (cfr. doc. 26) - con decisione del 20 agosto 2020

l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, ritenendo non adempiuto, al

momento dell’insorgenza dell’invalidità (marzo 2014), il requisito relativo al

versamento di tre anni di contributi assicurativi (doc. 28).

Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.2. In data 31 maggio 2021 l’assicurato

ha presentato una seconda richiesta di prestazioni (doc. 30).

Con progetto di decisione del 1° giugno 2021 l’Ufficio AI ha

stabilito la non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni, non essendo

stata dimostrata una modifica della situazione rispetto a quanto già stabilito

nella decisione del 20 agosto 2020 (doc. 31).

A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato in data 1°

luglio 2021, con contestuale “domanda di riesame, revisione e riconsiderazione”

della decisione del 20 agosto 2020 - giustificata dal fatto che, secondo il suo

parere, l’amministrazione avrebbe omesso, a torto, di applicare la Convenzione

di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la __________, la quale

equipara espressamente i periodi contributivi compiuti secondo la legislazione __________

a quelli svizzeri (doc. 36) – l’Ufficio AI ha reputato opportuno approfondire

gli aspetti medici.

Eseguita una nuova valutazione da parte del SMR - il quale ha stabilito

come “giudizioso indicare il 2009 come inizio della malattia di lunga durata”

(cfr. doc. 43) - con progetto di decisione del 20 agosto 2021 “che annulla e

sostituisce il progetto del 1° giugno 2021” (doc. 44), l’Ufficio AI ha

rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità, sia ordinaria che

straordinaria, con la seguente motivazione:

" A seguito

della nuova richiesta di prestazioni AI inoltrata e dello scritto datato 1

luglio 2021 si è resa necessaria una nuova presa di posizione del Servizio

Medico Regionale (SMR) ed un riesame del rapporto peritale datato 17 novembre

2017. La nuova valutazione medica giustifica quindi i seguenti periodi

d’inabilità presentati dal signor RI 1:

attività abituale:

-

100% dal 2009

-

30% dal 04/2013

Attività adeguata:

-

100% dal 2009

-

30% dal 04/2013

Tramite rapporto dell’8 giugno 2020 veniva ritenuto corretto dal

Servizio Integrazione non ritenere reintegrabile nel mercato del lavoro il

signor RI 1, né in attività abituale, né in attività adatte, e considerando

quindi una totale inabilità lavorativa.

Il signor RI 1 avrebbe quindi avuto diritto ad una rendita intera

(grado AI 100%) con effetto già dal 2010.

La convenzione con la __________ impone 5 anni di residenza in

Svizzera al momento del deposito della domanda per quanto riguarda la rendita

straordinaria, e questa condizione è assolta. Tuttavia il signor RI 1 è entrato

in Svizzera all’età di 35 anni, pertanto secondo l’art. 42 LAVS non può far

valere lo stesso numero di anni di contributi della sua classe d’età, quindi le

condizioni assicurative non sono assolte.

Considerando quindi che il diritto alla rendita sorgerebbe nel

2010, non vi sono le condizioni assicurative per beneficiare di una rendita AI

ordinaria, in effetti nel 2010 l’assicurato non può vantare tre anni di

contributi assicurativi.” (Doc. 44)

Tale progetto è poi stato integralmente confermato con decisione

del 29 settembre 2021 (doc. B).

1.3. Con tempestivo ricorso del 28

ottobre 2021 l’assicurato, patrocinato dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e di essere posto al beneficio di una

rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2017.

Ha

inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

Sostanzialmente l’insorgente

contesta la mancata applicazione - nell’ambito della riconsiderazione della

decisione del 20 agosto 2020, a suo modo di vedere manifestamente errata -

della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la __________,

dalla quale sarebbe derivato l’adempimento dei presupposti di cui all’art. 36

LAI e, di conseguenza, il diritto ad una rendita intera di invalidità.

Rileva infatti di avere assolto

il periodo di contribuzione di tre anni prescritto dall’art. 36 LAI in __________,

“come potrà facilmente dimostrare un’edizione di documenti rogatoriale

dall’autorità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la

Svizzera e la __________, ossia il Ministero della Sicurezza Sociale della __________”.

1.4. Con

la risposta di causa l’amministrazione ha confermato la correttezza della

decisione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si

dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).

1.5. In

data 7 gennaio 2022 l’insorgente ha nuovamente contestato il rifiuto di

prestazioni, evidenziando come “interpretando la Convenzione internazionale

secondo il principio della buona fede ed alla luce dell’uguaglianza di

trattamento che essa persegue, i periodi contributivi assolti in __________

devono forzatamente essere computati per l’esame delle condizioni poste

dall’art. 36 LAI, così come del resto impone l’inequivocabile testo dell’art.

10 cpv. 1 della Convenzione” (doc. VIII).

1.6. Con osservazioni del 19 gennaio

2022 l’Ufficio AI ha insistito nel richiedere la reiezione del ricorso,

rinviando integralmente alle considerazioni già espresse nella risposta di

causa (doc. X).

Tale scritto dell’amministrazione

è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. XI), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se il ricorrente, stante la sua completa inabilità lavorativa in qualsiasi

attività a partire dal 2009 stabilita dal SMR (doc. 43), abbia diritto ad una

rendita ordinaria AI.

Non è invece oggetto del

contendere il mancato riconoscimento di una rendita straordinaria, per il

motivo che l’assicurato non può far valere lo stesso numero di anni di

contributi della sua classe d’età.

L’Ufficio AI ha negato il diritto

ad una rendita ordinaria affermando che, poiché al momento dell’insorgenza del

diritto alla rendita (nel 2010) l’assicurato non aveva versato il periodo

minimo di contribuzione di 3 anni stabilito dall’art. 36 LAI, le condizioni per

il suo riconoscimento non erano assolte.

Di parere opposto l’insorgente,

a mente del quale il periodo di contribuzione di tre anni prescritto dall’art.

36 LAI è stato da lui integralmente adempiuto in __________, motivo per il

quale egli ritiene di avere diritto ad una rendita ordinaria di invalidità.

Va dunque esaminato se

l’insorgente adempie i presupposti per poter chiedere una rendita di invalidità

ordinaria in virtù dell’art. 36 LAI.

2.2. Va

rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione

impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In

concreto al ricorso contro la decisione emanata il 29 settembre 2021 – data

che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel

momento.

Per cui ogni riferimento alle norme

applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e

gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

L’invalidità è da considerare

insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato,

vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82,

112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta

e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la

prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni

assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).

L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni

tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).

Trattandosi del diritto alla

rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o

la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente

esigibili, ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per

cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di

questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).

Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il

compimento dei 18 anni.

2.4. Secondo

l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è

subordinato al fatto che, all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati

pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita

d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto

ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.

Se una persona è già invalida

(almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera,

ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita

d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni

potessero realizzarsi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2). Se

dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita

un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta

a versare i contributi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

Se con l'andare

del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la

questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un

diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

Secondo

giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è

riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In

questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05

del 30 maggio 2006, consid. 2).

Il Tribunale

federale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se, nell'ambito

qui in esame, l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un danno alla

salute completamente differente (per esempio un cardiopatico parzialmente

invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha

reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008

del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2 e 5

e STFA I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento

assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla

rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della

LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante

il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di revisione del

diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal

fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del danno alla

salute iniziale (DTF 126 V 157).

Nel 2010 (DTF 136

V 369) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di cosa giudicata

(formale e materiale) di decisioni riguardanti prestazioni durevoli

dell'assicurazione sociale, in particolare rendite dell'assicurazione

invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto alla specifica

prestazione (in quel caso: art. 6 cpv. 2 LAI) relative a fattispecie concluse

nel tempo. Simili elementi di motivazione della decisione di rendita passata in

giudicato non sono perciò suscettibili di riesame nell'ambito di una revisione

o nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso

di assicurazione (consid. 3.1).

2.5. Decisivo per il diritto ad una rendita

ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente

all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato)

siano stati pagati i contributi per almeno 3 anni interi.

A tal fine è possibile prendere

in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale

assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione

europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi

sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento

(CEE) n. 1408/71; cfr. anche N. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite

AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo il TF, quest’ultima condizione

non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).

Per determinare

ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008

del 10 giugno 2009, consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006,

in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).

La cifra marginale 3004.3 cifra 2

delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio

2003, stato: 1° gennaio 2021, stabilisce che:

" Per

verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre procedere, nel

singolo caso, come segue:

1. Va verificato

se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi

assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni contributivi interi se una

persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due

anni e 11 mesi in totale (v. N. 3004).

2. Se questa

condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l’adempimento

della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di

cittadini svizzeri e di Stati dell’UE e dell’AELS, anche dei periodi

contributivi compiuti in uno Stato dell’UE/AELS (v. CIBIL).

3. Se la durata

minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi

assicurativi esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un

anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI.”

La

Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la __________, entrata in

vigore il 1° gennaio 1972, all’art. 10 stabilisce che:

" 1. I

cittadini __________ hanno diritto alla rendita ordinaria ed agli assegni

per grandi invalidi dell’assicurazione

invalidità svizzera, con riserva dei paragrafi 2 e 3, alle stesse condizioni vigenti

per i cittadini svizzeri.

2. Le rendite

ordinarie degli assicurati con un grado d’invalidità inferiore al cinquanta

percento non possono essere versate ai cittadini __________ che lasciano

definitivamente la Svizzera. Qualora un cittadino __________ beneficiario di

una semi‑rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera risiede

all’estero, questa rendita continua ad essergli versata senza modifiche se

l’invalidità di cui soffre si aggrava.

3. Per

determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo

della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un

cittadino __________ o svizzero, i periodi contributivi compiuti secondo le

disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi

svizzeri, in quanto però non si sovrappongono. Per il computo, 30 giorni di

contribuzioni compiuti secondo la legislazione __________ indicata all’articolo

1 paragrafo 1 capoverso A lettera a sono considerati come equivalenti ad un

mese di contributi compiuti secondo la legislazione svizzera. Il salario

annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri.

4. Le rendite

ordinarie di vecchiaia o per superstiti dell’assicurazione svizzera che

sostituiscono una rendita d’invalidità, fissata secondo il paragrafo

precedente, sono calcolate sulla base delle disposizioni legali svizzere

tenendo conto esclusivamente dei periodi contributivi svizzeri. I periodi __________

d’assicurazione, visto l’articolo 12, che non dessero eccezionalmente diritto

ad una prestazione __________ analoga, sono però tenuti in considerazione per

determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo

delle rendite svizzere summenzionate.”

2.6. Nella

fattispecie in esame, come visto (cfr. consid. 1.3), con decisione del 20

agosto 2020, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha rifiutato

all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità fatto valere nel mese di

febbraio 2017, poiché non erano adempiute le condizioni assicurative, nel senso

che, all’insorgere dell’invalidità (nel 2014), egli non presentava il periodo

minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI non avendo pagato i

relativi contributi personali AVS/AI/IPG.

A seguito della seconda domanda

di prestazioni del 25 maggio 2021 (doc. 30), l’amministrazione ha dapprima

proposto, con progetto di decisione del 1° giugno 2021, la non entrata in

materia sulla nuova richiesta, ricordando come con la precedente decisione del

20 agosto 2020 fosse già stato rifiutato il diritto ad una rendita di

invalidità in assenza del periodo contributivo minimo al momento del diritto

alla rendita.

L’assicurato ha contestato tale

progetto di decisione, chiedendo in particolare di rivalutare il suo diritto,

tenendo conto del periodo contributivo assolto in __________ (doc. 36).

Con annotazioni del 13 luglio

2021, l’Ufficio AI ha quindi chiesto al medico psichiatra del SMR - tenuto

conto della documentazione medica agli atti, delle patologie dell’assicurato e

della storia dello stesso - “di prendere posizione e di indicare se l’inizio

della malattia di lunga durata possa essere fatta risalire all’entrata in

Svizzera (31.05.2011) o anche prima”, indicando come “tale presa di posizione

risulta essere fondamentale rispetto al calcolo degli anni di contribuzione”

(doc. 42).

Con annotazione del 14 luglio

2021, il dr. __________ del SMR si è così espresso:

" Ho preso

visione dell’intero incarto.

Appare evidente come l’assicurato abbia presentato segni e sintomi

tipici di un disturbo post-traumatico da stress nei mesi successivi alla

carcerazione e alle torture subite in maggio 2004.

È del tutto impossibile ricostruire in modo oggettivo se le

attività svolte tra il 2005 e il 2011 per garantirsi vitto e alloggio siano da

configurare come una reale attività lavorativa, e con quale pensum.

Poiché è altrettanto evidente che l’assicurato al momento

dell’entrata in Svizzera il 31.05.2011 presentava una modificazione duratura

della personalità con limitazioni funzionali che ne riducevano verosimilmente

in modo significativo la reintegrabilità, questa condizione, in base

all’evoluzione attesa di un disturbo post-traumatico da stress verso una

modificazione duratura della personalità, era verosimilmente presente da circa

2 anni.

È dunque giudizioso indicare il 2009 come inizio della malattia di

lunga durata.” (Doc. 43)

Con nuovo progetto di decisione

del 20 agosto 2021 (che ha annullato e sostituito il precedente del 1° giugno

2021, cfr. doc. 44), poi confermato con decisione del 29 settembre 2021, l’Ufficio

AI ha rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita sia ordinaria – dato

che nel momento in cui sorgerebbe il diritto alla rendita (2010) l’interessato

non può vantare tre anni di contributi assicurativi - sia straordinaria – visto

che al momento in cui è entrato in Svizzera, all’età di 35 anni, l’assicurato

non può far valere lo stesso numero di anni di contributi della sua classe

d’età (cfr. doc. 54 integralmente ripreso al consid. 1.2.).

2.7. Con il ricorso l’assicurato ha

contestato la decisione del 29 settembre 2021, ritenendo che l’Ufficio AI abbia

omesso di applicare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la __________,

la quale, all’art. 10 cpv. 3, parifica espressamente i periodi contributivi

assolti in territorio __________ ai periodi contributivi computabili in

Svizzera. Per tali ragioni, egli ha quindi chiesto di essere posto al beneficio

di una rendita AI ordinaria a decorrere dal 1° agosto 2017, ritenendo la

precedente decisione del 20 agosto 2020, cresciuta incontestata in giudicato,

manifestamente errata (doc. I).

Con la risposta di causa,

l’Ufficio AI ha integralmente respinto le argomentazioni ricorsuali, rilevando.

" (…) L’art.

36 cpv. 1 LAI stipula che “hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati

che all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre

anni”.

L’art. 10 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale conclusa

tra la Svizzera e la __________ prevede che “i cittadini __________ hanno

diritto alla rendita ordinaria ed agli assegni per grandi invalidi

dell’assicurazione invalidità svizzera, con riserva dei paragrafi 2 e 3, alle

stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri.”

Il capoverso 3 stipula che “per determinare i periodi contributivi

che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria

dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un cittadino __________ o

svizzero, i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________

sono considerati come periodi contributivi svizzeri in quanto però non si

sovrappongono. Per il computo, 30 giorni di contribuzione compiuti secondo la

legislazione __________ indicata all’articolo 1 paragrafo 1 capoverso A lettera

a sono considerati come equivalenti ad un mese di contributi compiuti secondo

la legislazione svizzera. Il salario annuale medio è determinato solo sulla

base dei periodi contributivi svizzeri.”

Dunque è vero che “i periodi contributivi compiuti secondo le

disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi

svizzeri”, ma questo vale solo “per determinare i periodi contributivi che

devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria

dell’assicurazione invalidità svizzera” e non significa che la condizione

prevista all’art. 36 LAI non debba essere soddisfatta.

Infatti la precitata disposizione prevede anche che “il salario

annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri”,

presupponendo quindi il versamento di contributi in Svizzera.

Ora, risultando assodato che l’assicurato non ha mai versato alcun

contributo in Svizzera, non era dunque rilevante procedere alla valutazione dei

periodi contributivi assolti in __________.” (Doc. IV)

2.8. Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale non può concordare con l’assicurato, per le seguenti ragioni.

Dagli accertamenti di natura medica svolti dall’Ufficio AI – e non

contestati dall’insorgente tramite la presentazione di documentazione

medico-specialistica contraria - è emerso come il danno alla salute di lunga

durata, di natura psichica, che affligge l’interessato (già oggetto di

valutazione peritale da parte del __________) possa essere fatto risalire al

2009 (cfr. annotazione del 14 luglio 2021 del dr. __________ del SMR, doc. 43),

dunque ben prima dell’entrata in Svizzera dell’interessato (risalente al 2011).

Di conseguenza, il momento dell’insorgenza dell’invalidità, al

termine del periodo carenza di un anno (art. 28 cpv. 1 LAI e art. 6 LPGA), è da

collocare nel 2010.

Ora, visto che l'invalidità dell’assicurato si era già verificata

prima dell'ingresso in Svizzera, il diritto alla rendita poteva essere negato dall'AI

a causa della mancanza di un periodo contributivo in Svizzera (cfr. STF

9C_510/2020 del 2 novembre 2020).

Contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la mancanza di un

periodo contributivo svizzero (di tre anni) non può essere sanata tenendo conto

di un analogo periodo contributivo assolto secondo la legislazione __________.

Nel caso di specie, il TCA constata che è vero che la Convenzione di

sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la __________ consente di prendere

in considerazione i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni

legali __________, i quali vanno assimilati ai periodi contributivi svizzeri.

Tale aspetto non necessita,

tuttavia, di essere ulteriormente approfondito in questa sede, come invece

richiesto dall’insorgente – osservando che incombeva all’Ufficio AI compiere

ulteriori accertamenti presso le competenti autorità __________, in particolare

tramite l’edizione in via rogatoriale dal Ministero della Sicurezza sociale

della __________ di una dichiarazione circa i contributi sociali versati

dall’interessato in territorio __________ (cfr. doc. I) - ritenuto che, in ogni

caso, ciò non basterebbe per l’attribuzione di una rendita ordinaria di

invalidità.

Come ricordato in precedenza

(cfr. consid. 2.5.), infatti, la mancanza, al momento dell’insorgenza

dell’invalidità, di un anno contributivo in Svizzera – aspetto, quest’ultimo,

incontestato nel caso di specie - non può essere superata attraverso la presa

in considerazione di periodi contributivi maturati all’estero. Si tratta,

difatti, di una condizione essenziale ed indispensabile del diritto (STF 9C_658/2008

del 10 giugno 2009).

La cifra marginale 3004.3 cifra 2

delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio

2003, stabilisce espressamente che “se la durata minima di contribuzione di tre

anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo

contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna

rendita ordinaria svizzera dell’AI.”

Al riguardo, in una STF 8C_237/2020

del 23 luglio 2020, concernente un assicurato arrivato in Svizzera proveniente

da un paese UE/AELS, il Tribunale federale - dopo avere indicato che se il

periodo minimo di contribuzione non è soddisfatto con i periodi assicurativi

svizzeri, i periodi di contribuzione maturati in un Paese UE/AELS devono essere

presi in considerazione anche per i cittadini svizzeri e i cittadini di Paesi

UE/AELS – ha evidenziato che se il periodo contributivo minimo è soddisfatto

tenendo conto dei periodi assicurativi nell'UE/AELS, ma il periodo contributivo

in Svizzera è inferiore a un anno, non sussiste alcun diritto a una rendita

ordinaria d'invalidità (Meyer/Reichmuth, Legge federale sull'assicurazione

contro l'invalidità, 3a edizione 2014 , N. 4 sull'articolo 36 LAI; cfr. anche Michel

Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI],

2018, N. 5 sull'articolo 36 LAI).

Il Tribunale federale ha già

avuto modo, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), di rilevare che la

circostanza di prendere in considerazione anche i contributi versati ad

un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea

(UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che

almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI, non crea

una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).

Altrettanto deve quindi valere, per analogia, anche nella

fattispecie concreta.

Visto quanto sopra, la

decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso è respinto.

Infine, quanto alla questione

della “riconsiderazione” sollevata dall’assicurato (cfr. consid. 1.2.-1.3.), questo

Tribunale rileva che la decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha rifiutato

di assegnare all’interessato una rendita ordinaria, non ritenendo assolto il

requisito del periodo minimo di contribuzione di 3 anni stabilito dall’art. 36

LAI, risulta corretta, così come pure corretta e non manifestamente errata –

contrariamente a quanto preteso dall’insorgente - risulta pure la precedente decisione

del 20 agosto 2020.

2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha chiesto di potere beneficiare

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.10. Come accennato, il ricorrente chiede

di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. I, p.to V).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Nel caso concreto, le condizioni per concedere l'assistenza

giudiziaria sono date, poiché l’assicurato non possiede le necessarie

conoscenze giuridiche per difendersi in sede giudiziaria; il ricorso non

Considerandi

appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di

esito sfavorevole (posto che solo nella

risposta di causa l’amministrazione ha spiegato le ragioni per le quali, anche

volendo applicare la Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera

e la __________, il diritto alla rendita ordinaria non è comunque dato, cfr.

doc. IV) e il ricorrente, a beneficio delle prestazioni assistenziali, si trova

in una situazione di estrema indigenza.

Rimane riservato l'obbligo di rimborso, qualora

la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. STF

del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STF del 23 maggio 2002, U 234/00,

consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Ne consegue che il

ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che

sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le spese, per complessivi fr.

500.--, sono poste a carico del ricorrente e sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti