32.2021.119
Rifiuto di una rendita ordinaria corretto, non soddisfando l'assicurato, al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la condizione essenziale ed indispensabile di un anno contributivo in Svizzera. Esito non cambia neppure volendo tenere conto dei periodi contributivi esteri
14 marzo 2022Italiano25 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.119
cr
Lugano
14 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 settembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1976, in Svizzera
dal 31 maggio 2011 in qualità di rifugiato politico __________, in possesso di
un permesso B dal 27.10.2016 (cfr. doc. 3), nel mese di febbraio 2017 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti giustificata da motivi
psichici (depressione) (cfr. doc. 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i
quali una perizia psichiatrica a cura del __________ – secondo la quale
l’interessato presenta una totale inabilità al lavoro dal mese di marzo 2013,
mentre conserva una capacità lavorativa del 70% dal mese di aprile 2013 (cfr.
doc. 17 e 18) – seguita da una valutazione da parte del competente consulente
IP – il quale ha ritenuto non reintegrabile l’assicurato sul mercato
equilibrato del lavoro (cfr. doc. 26) - con decisione del 20 agosto 2020
l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, ritenendo non adempiuto, al
momento dell’insorgenza dell’invalidità (marzo 2014), il requisito relativo al
versamento di tre anni di contributi assicurativi (doc. 28).
Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In data 31 maggio 2021 l’assicurato
ha presentato una seconda richiesta di prestazioni (doc. 30).
Con progetto di decisione del 1° giugno 2021 l’Ufficio AI ha
stabilito la non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni, non essendo
stata dimostrata una modifica della situazione rispetto a quanto già stabilito
nella decisione del 20 agosto 2020 (doc. 31).
A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato in data 1°
luglio 2021, con contestuale “domanda di riesame, revisione e riconsiderazione”
della decisione del 20 agosto 2020 - giustificata dal fatto che, secondo il suo
parere, l’amministrazione avrebbe omesso, a torto, di applicare la Convenzione
di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la __________, la quale
equipara espressamente i periodi contributivi compiuti secondo la legislazione __________
a quelli svizzeri (doc. 36) – l’Ufficio AI ha reputato opportuno approfondire
gli aspetti medici.
Eseguita una nuova valutazione da parte del SMR - il quale ha stabilito
come “giudizioso indicare il 2009 come inizio della malattia di lunga durata”
(cfr. doc. 43) - con progetto di decisione del 20 agosto 2021 “che annulla e
sostituisce il progetto del 1° giugno 2021” (doc. 44), l’Ufficio AI ha
rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità, sia ordinaria che
straordinaria, con la seguente motivazione:
" A seguito
della nuova richiesta di prestazioni AI inoltrata e dello scritto datato 1
luglio 2021 si è resa necessaria una nuova presa di posizione del Servizio
Medico Regionale (SMR) ed un riesame del rapporto peritale datato 17 novembre
2017. La nuova valutazione medica giustifica quindi i seguenti periodi
d’inabilità presentati dal signor RI 1:
attività abituale:
-
100% dal 2009
-
30% dal 04/2013
Attività adeguata:
-
100% dal 2009
-
30% dal 04/2013
Tramite rapporto dell’8 giugno 2020 veniva ritenuto corretto dal
Servizio Integrazione non ritenere reintegrabile nel mercato del lavoro il
signor RI 1, né in attività abituale, né in attività adatte, e considerando
quindi una totale inabilità lavorativa.
Il signor RI 1 avrebbe quindi avuto diritto ad una rendita intera
(grado AI 100%) con effetto già dal 2010.
La convenzione con la __________ impone 5 anni di residenza in
Svizzera al momento del deposito della domanda per quanto riguarda la rendita
straordinaria, e questa condizione è assolta. Tuttavia il signor RI 1 è entrato
in Svizzera all’età di 35 anni, pertanto secondo l’art. 42 LAVS non può far
valere lo stesso numero di anni di contributi della sua classe d’età, quindi le
condizioni assicurative non sono assolte.
Considerando quindi che il diritto alla rendita sorgerebbe nel
2010, non vi sono le condizioni assicurative per beneficiare di una rendita AI
ordinaria, in effetti nel 2010 l’assicurato non può vantare tre anni di
contributi assicurativi.” (Doc. 44)
Tale progetto è poi stato integralmente confermato con decisione
del 29 settembre 2021 (doc. B).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28
ottobre 2021 l’assicurato, patrocinato dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e di essere posto al beneficio di una
rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2017.
Ha
inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente l’insorgente
contesta la mancata applicazione - nell’ambito della riconsiderazione della
decisione del 20 agosto 2020, a suo modo di vedere manifestamente errata -
della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la __________,
dalla quale sarebbe derivato l’adempimento dei presupposti di cui all’art. 36
LAI e, di conseguenza, il diritto ad una rendita intera di invalidità.
Rileva infatti di avere assolto
il periodo di contribuzione di tre anni prescritto dall’art. 36 LAI in __________,
“come potrà facilmente dimostrare un’edizione di documenti rogatoriale
dall’autorità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la
Svizzera e la __________, ossia il Ministero della Sicurezza Sociale della __________”.
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione ha confermato la correttezza della
decisione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si
dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).
1.5. In
data 7 gennaio 2022 l’insorgente ha nuovamente contestato il rifiuto di
prestazioni, evidenziando come “interpretando la Convenzione internazionale
secondo il principio della buona fede ed alla luce dell’uguaglianza di
trattamento che essa persegue, i periodi contributivi assolti in __________
devono forzatamente essere computati per l’esame delle condizioni poste
dall’art. 36 LAI, così come del resto impone l’inequivocabile testo dell’art.
10 cpv. 1 della Convenzione” (doc. VIII).
1.6. Con osservazioni del 19 gennaio
2022 l’Ufficio AI ha insistito nel richiedere la reiezione del ricorso,
rinviando integralmente alle considerazioni già espresse nella risposta di
causa (doc. X).
Tale scritto dell’amministrazione
è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. XI), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire
se il ricorrente, stante la sua completa inabilità lavorativa in qualsiasi
attività a partire dal 2009 stabilita dal SMR (doc. 43), abbia diritto ad una
rendita ordinaria AI.
Non è invece oggetto del
contendere il mancato riconoscimento di una rendita straordinaria, per il
motivo che l’assicurato non può far valere lo stesso numero di anni di
contributi della sua classe d’età.
L’Ufficio AI ha negato il diritto
ad una rendita ordinaria affermando che, poiché al momento dell’insorgenza del
diritto alla rendita (nel 2010) l’assicurato non aveva versato il periodo
minimo di contribuzione di 3 anni stabilito dall’art. 36 LAI, le condizioni per
il suo riconoscimento non erano assolte.
Di parere opposto l’insorgente,
a mente del quale il periodo di contribuzione di tre anni prescritto dall’art.
36 LAI è stato da lui integralmente adempiuto in __________, motivo per il
quale egli ritiene di avere diritto ad una rendita ordinaria di invalidità.
Va dunque esaminato se
l’insorgente adempie i presupposti per poter chiedere una rendita di invalidità
ordinaria in virtù dell’art. 36 LAI.
2.2. Va
rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione
impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 29 settembre 2021 – data
che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel
momento.
Per cui ogni riferimento alle norme
applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L’invalidità è da considerare
insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato,
vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82,
112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta
e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la
prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni
assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni
tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).
Trattandosi del diritto alla
rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente
esigibili, ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per
cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni.
2.4. Secondo
l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è
subordinato al fatto che, all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati
pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita
d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto
ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.
Se una persona è già invalida
(almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera,
ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita
d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni
potessero realizzarsi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2). Se
dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita
un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta
a versare i contributi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Se con l'andare
del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la
questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un
diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Secondo
giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è
riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In
questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05
del 30 maggio 2006, consid. 2).
Il Tribunale
federale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se, nell'ambito
qui in esame, l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un danno alla
salute completamente differente (per esempio un cardiopatico parzialmente
invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha
reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008
del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2 e 5
e STFA I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento
assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla
rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della
LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante
il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di revisione del
diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal
fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del danno alla
salute iniziale (DTF 126 V 157).
Nel 2010 (DTF 136
V 369) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di cosa giudicata
(formale e materiale) di decisioni riguardanti prestazioni durevoli
dell'assicurazione sociale, in particolare rendite dell'assicurazione
invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto alla specifica
prestazione (in quel caso: art. 6 cpv. 2 LAI) relative a fattispecie concluse
nel tempo. Simili elementi di motivazione della decisione di rendita passata in
giudicato non sono perciò suscettibili di riesame nell'ambito di una revisione
o nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso
di assicurazione (consid. 3.1).
2.5. Decisivo per il diritto ad una rendita
ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente
all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato)
siano stati pagati i contributi per almeno 3 anni interi.
A tal fine è possibile prendere
in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale
assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento
(CEE) n. 1408/71; cfr. anche N. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite
AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo il TF, quest’ultima condizione
non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).
Per determinare
ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008
del 10 giugno 2009, consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006,
in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).
La cifra marginale 3004.3 cifra 2
delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio
2003, stato: 1° gennaio 2021, stabilisce che:
" Per
verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre procedere, nel
singolo caso, come segue:
1. Va verificato
se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi
assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni contributivi interi se una
persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due
anni e 11 mesi in totale (v. N. 3004).
2. Se questa
condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l’adempimento
della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di
cittadini svizzeri e di Stati dell’UE e dell’AELS, anche dei periodi
contributivi compiuti in uno Stato dell’UE/AELS (v. CIBIL).
3. Se la durata
minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi
assicurativi esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un
anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI.”
La
Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la __________, entrata in
vigore il 1° gennaio 1972, all’art. 10 stabilisce che:
" 1. I
cittadini __________ hanno diritto alla rendita ordinaria ed agli assegni
per grandi invalidi dell’assicurazione
invalidità svizzera, con riserva dei paragrafi 2 e 3, alle stesse condizioni vigenti
per i cittadini svizzeri.
2. Le rendite
ordinarie degli assicurati con un grado d’invalidità inferiore al cinquanta
percento non possono essere versate ai cittadini __________ che lasciano
definitivamente la Svizzera. Qualora un cittadino __________ beneficiario di
una semi‑rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera risiede
all’estero, questa rendita continua ad essergli versata senza modifiche se
l’invalidità di cui soffre si aggrava.
3. Per
determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo
della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un
cittadino __________ o svizzero, i periodi contributivi compiuti secondo le
disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi
svizzeri, in quanto però non si sovrappongono. Per il computo, 30 giorni di
contribuzioni compiuti secondo la legislazione __________ indicata all’articolo
1 paragrafo 1 capoverso A lettera a sono considerati come equivalenti ad un
mese di contributi compiuti secondo la legislazione svizzera. Il salario
annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri.
4. Le rendite
ordinarie di vecchiaia o per superstiti dell’assicurazione svizzera che
sostituiscono una rendita d’invalidità, fissata secondo il paragrafo
precedente, sono calcolate sulla base delle disposizioni legali svizzere
tenendo conto esclusivamente dei periodi contributivi svizzeri. I periodi __________
d’assicurazione, visto l’articolo 12, che non dessero eccezionalmente diritto
ad una prestazione __________ analoga, sono però tenuti in considerazione per
determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo
delle rendite svizzere summenzionate.”
2.6. Nella
fattispecie in esame, come visto (cfr. consid. 1.3), con decisione del 20
agosto 2020, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha rifiutato
all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità fatto valere nel mese di
febbraio 2017, poiché non erano adempiute le condizioni assicurative, nel senso
che, all’insorgere dell’invalidità (nel 2014), egli non presentava il periodo
minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI non avendo pagato i
relativi contributi personali AVS/AI/IPG.
A seguito della seconda domanda
di prestazioni del 25 maggio 2021 (doc. 30), l’amministrazione ha dapprima
proposto, con progetto di decisione del 1° giugno 2021, la non entrata in
materia sulla nuova richiesta, ricordando come con la precedente decisione del
20 agosto 2020 fosse già stato rifiutato il diritto ad una rendita di
invalidità in assenza del periodo contributivo minimo al momento del diritto
alla rendita.
L’assicurato ha contestato tale
progetto di decisione, chiedendo in particolare di rivalutare il suo diritto,
tenendo conto del periodo contributivo assolto in __________ (doc. 36).
Con annotazioni del 13 luglio
2021, l’Ufficio AI ha quindi chiesto al medico psichiatra del SMR - tenuto
conto della documentazione medica agli atti, delle patologie dell’assicurato e
della storia dello stesso - “di prendere posizione e di indicare se l’inizio
della malattia di lunga durata possa essere fatta risalire all’entrata in
Svizzera (31.05.2011) o anche prima”, indicando come “tale presa di posizione
risulta essere fondamentale rispetto al calcolo degli anni di contribuzione”
(doc. 42).
Con annotazione del 14 luglio
2021, il dr. __________ del SMR si è così espresso:
" Ho preso
visione dell’intero incarto.
Appare evidente come l’assicurato abbia presentato segni e sintomi
tipici di un disturbo post-traumatico da stress nei mesi successivi alla
carcerazione e alle torture subite in maggio 2004.
È del tutto impossibile ricostruire in modo oggettivo se le
attività svolte tra il 2005 e il 2011 per garantirsi vitto e alloggio siano da
configurare come una reale attività lavorativa, e con quale pensum.
Poiché è altrettanto evidente che l’assicurato al momento
dell’entrata in Svizzera il 31.05.2011 presentava una modificazione duratura
della personalità con limitazioni funzionali che ne riducevano verosimilmente
in modo significativo la reintegrabilità, questa condizione, in base
all’evoluzione attesa di un disturbo post-traumatico da stress verso una
modificazione duratura della personalità, era verosimilmente presente da circa
2 anni.
È dunque giudizioso indicare il 2009 come inizio della malattia di
lunga durata.” (Doc. 43)
Con nuovo progetto di decisione
del 20 agosto 2021 (che ha annullato e sostituito il precedente del 1° giugno
2021, cfr. doc. 44), poi confermato con decisione del 29 settembre 2021, l’Ufficio
AI ha rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita sia ordinaria – dato
che nel momento in cui sorgerebbe il diritto alla rendita (2010) l’interessato
non può vantare tre anni di contributi assicurativi - sia straordinaria – visto
che al momento in cui è entrato in Svizzera, all’età di 35 anni, l’assicurato
non può far valere lo stesso numero di anni di contributi della sua classe
d’età (cfr. doc. 54 integralmente ripreso al consid. 1.2.).
2.7. Con il ricorso l’assicurato ha
contestato la decisione del 29 settembre 2021, ritenendo che l’Ufficio AI abbia
omesso di applicare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la __________,
la quale, all’art. 10 cpv. 3, parifica espressamente i periodi contributivi
assolti in territorio __________ ai periodi contributivi computabili in
Svizzera. Per tali ragioni, egli ha quindi chiesto di essere posto al beneficio
di una rendita AI ordinaria a decorrere dal 1° agosto 2017, ritenendo la
precedente decisione del 20 agosto 2020, cresciuta incontestata in giudicato,
manifestamente errata (doc. I).
Con la risposta di causa,
l’Ufficio AI ha integralmente respinto le argomentazioni ricorsuali, rilevando.
" (…) L’art.
36 cpv. 1 LAI stipula che “hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati
che all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre
anni”.
L’art. 10 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale conclusa
tra la Svizzera e la __________ prevede che “i cittadini __________ hanno
diritto alla rendita ordinaria ed agli assegni per grandi invalidi
dell’assicurazione invalidità svizzera, con riserva dei paragrafi 2 e 3, alle
stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri.”
Il capoverso 3 stipula che “per determinare i periodi contributivi
che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria
dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un cittadino __________ o
svizzero, i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________
sono considerati come periodi contributivi svizzeri in quanto però non si
sovrappongono. Per il computo, 30 giorni di contribuzione compiuti secondo la
legislazione __________ indicata all’articolo 1 paragrafo 1 capoverso A lettera
a sono considerati come equivalenti ad un mese di contributi compiuti secondo
la legislazione svizzera. Il salario annuale medio è determinato solo sulla
base dei periodi contributivi svizzeri.”
Dunque è vero che “i periodi contributivi compiuti secondo le
disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi
svizzeri”, ma questo vale solo “per determinare i periodi contributivi che
devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria
dell’assicurazione invalidità svizzera” e non significa che la condizione
prevista all’art. 36 LAI non debba essere soddisfatta.
Infatti la precitata disposizione prevede anche che “il salario
annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri”,
presupponendo quindi il versamento di contributi in Svizzera.
Ora, risultando assodato che l’assicurato non ha mai versato alcun
contributo in Svizzera, non era dunque rilevante procedere alla valutazione dei
periodi contributivi assolti in __________.” (Doc. IV)
2.8. Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale non può concordare con l’assicurato, per le seguenti ragioni.
Dagli accertamenti di natura medica svolti dall’Ufficio AI – e non
contestati dall’insorgente tramite la presentazione di documentazione
medico-specialistica contraria - è emerso come il danno alla salute di lunga
durata, di natura psichica, che affligge l’interessato (già oggetto di
valutazione peritale da parte del __________) possa essere fatto risalire al
2009 (cfr. annotazione del 14 luglio 2021 del dr. __________ del SMR, doc. 43),
dunque ben prima dell’entrata in Svizzera dell’interessato (risalente al 2011).
Di conseguenza, il momento dell’insorgenza dell’invalidità, al
termine del periodo carenza di un anno (art. 28 cpv. 1 LAI e art. 6 LPGA), è da
collocare nel 2010.
Ora, visto che l'invalidità dell’assicurato si era già verificata
prima dell'ingresso in Svizzera, il diritto alla rendita poteva essere negato dall'AI
a causa della mancanza di un periodo contributivo in Svizzera (cfr. STF
9C_510/2020 del 2 novembre 2020).
Contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la mancanza di un
periodo contributivo svizzero (di tre anni) non può essere sanata tenendo conto
di un analogo periodo contributivo assolto secondo la legislazione __________.
Nel caso di specie, il TCA constata che è vero che la Convenzione di
sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la __________ consente di prendere
in considerazione i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni
legali __________, i quali vanno assimilati ai periodi contributivi svizzeri.
Tale aspetto non necessita,
tuttavia, di essere ulteriormente approfondito in questa sede, come invece
richiesto dall’insorgente – osservando che incombeva all’Ufficio AI compiere
ulteriori accertamenti presso le competenti autorità __________, in particolare
tramite l’edizione in via rogatoriale dal Ministero della Sicurezza sociale
della __________ di una dichiarazione circa i contributi sociali versati
dall’interessato in territorio __________ (cfr. doc. I) - ritenuto che, in ogni
caso, ciò non basterebbe per l’attribuzione di una rendita ordinaria di
invalidità.
Come ricordato in precedenza
(cfr. consid. 2.5.), infatti, la mancanza, al momento dell’insorgenza
dell’invalidità, di un anno contributivo in Svizzera – aspetto, quest’ultimo,
incontestato nel caso di specie - non può essere superata attraverso la presa
in considerazione di periodi contributivi maturati all’estero. Si tratta,
difatti, di una condizione essenziale ed indispensabile del diritto (STF 9C_658/2008
del 10 giugno 2009).
La cifra marginale 3004.3 cifra 2
delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio
2003, stabilisce espressamente che “se la durata minima di contribuzione di tre
anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo
contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna
rendita ordinaria svizzera dell’AI.”
Al riguardo, in una STF 8C_237/2020
del 23 luglio 2020, concernente un assicurato arrivato in Svizzera proveniente
da un paese UE/AELS, il Tribunale federale - dopo avere indicato che se il
periodo minimo di contribuzione non è soddisfatto con i periodi assicurativi
svizzeri, i periodi di contribuzione maturati in un Paese UE/AELS devono essere
presi in considerazione anche per i cittadini svizzeri e i cittadini di Paesi
UE/AELS – ha evidenziato che se il periodo contributivo minimo è soddisfatto
tenendo conto dei periodi assicurativi nell'UE/AELS, ma il periodo contributivo
in Svizzera è inferiore a un anno, non sussiste alcun diritto a una rendita
ordinaria d'invalidità (Meyer/Reichmuth, Legge federale sull'assicurazione
contro l'invalidità, 3a edizione 2014 , N. 4 sull'articolo 36 LAI; cfr. anche Michel
Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI],
2018, N. 5 sull'articolo 36 LAI).
Il Tribunale federale ha già
avuto modo, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), di rilevare che la
circostanza di prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea
(UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI, non crea
una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).
Altrettanto deve quindi valere, per analogia, anche nella
fattispecie concreta.
Visto quanto sopra, la
decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso è respinto.
Infine, quanto alla questione
della “riconsiderazione” sollevata dall’assicurato (cfr. consid. 1.2.-1.3.), questo
Tribunale rileva che la decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha rifiutato
di assegnare all’interessato una rendita ordinaria, non ritenendo assolto il
requisito del periodo minimo di contribuzione di 3 anni stabilito dall’art. 36
LAI, risulta corretta, così come pure corretta e non manifestamente errata –
contrariamente a quanto preteso dall’insorgente - risulta pure la precedente decisione
del 20 agosto 2020.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha chiesto di potere beneficiare
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.10. Come accennato, il ricorrente chiede
di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. I, p.to V).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Nel caso concreto, le condizioni per concedere l'assistenza
giudiziaria sono date, poiché l’assicurato non possiede le necessarie
conoscenze giuridiche per difendersi in sede giudiziaria; il ricorso non
Considerandi
appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di
esito sfavorevole (posto che solo nella
risposta di causa l’amministrazione ha spiegato le ragioni per le quali, anche
volendo applicare la Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera
e la __________, il diritto alla rendita ordinaria non è comunque dato, cfr.
doc. IV) e il ricorrente, a beneficio delle prestazioni assistenziali, si trova
in una situazione di estrema indigenza.
Rimane riservato l'obbligo di rimborso, qualora
la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. STF
del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STF del 23 maggio 2002, U 234/00,
consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Ne consegue che il
ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che
sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le spese, per complessivi fr.
500.--, sono poste a carico del ricorrente e sono per il momento assunte dallo
Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti