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Decisione

32.2021.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 marzo 2021Italiano7 min

(doc. AI 207/568-569) – questo Tribunale può fare propria la conclusione dell’Ufficio AI che

Source ti.ch

Fatti

i rilievi eseguiti hanno consentito di escludere la partecipazione di terze

persone nell’infortunio di RI 1 che è avvenuto a seguito di un gesto temerario

dello stesso. RI 1, come da disposizioni del Magistrato, è stato sottoposto al

prelievo del sangue e delle urine che sono stati analizzati per l’alcolemia e

la tossicologia. L’etanolemia ha accertato un tasso medio di 1,83 g/kg

(intervallo di confidenza tra 1,74 e 1,92 g/kg). L’analisi tossicologica ha

accertato la presenza di THC e metaboilidi del THC e di

citalopram/escitalopram. Al momento dei fatti lo stato psico-fisico

dell’infortunato era verosimilmente alterato dalla presenza concomitante di

etanolo, sostanze psicoattive della cannabis e citalopram/escitalopram. (…)”

(doc. AI 207/568-569) – questo Tribunale può fare propria la conclusione dell’Ufficio AI che

ha rilevato come “(…) nel caso di specie non si possa ritenere

un’intenzionalità dell’assicurato nel provocare l’evento assicurato che possa

giustificare la riduzione dell’indennità giornaliera secondo l’art. 21 cpv. 1

LPGA, applicabile alle prestazioni dell’assicurazione invalidità. (…)” (IV,

pag. 2).

2.5. Stante quanto

precede vi è quindi da ritenere che, non avendo l’insorgente provocato

intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto l’evento

Considerandi

assicurato, le indennità giornaliere riconosciute non possono essere ridotte ex

art. 21 cpv. 1 LPGA.

Si giustifica

pertanto – come da proposta dell’amministrazione a cui il ricorrente ha

aderito –, in accoglimento del gravame e dopo annullamento della

decisione impugnata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo nuovo

calcolo dell’indennità giornaliera dovuta, proceda ad emanare un nuovo

provvedimento.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122;

133.

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Stante la soccombenza

dell’Ufficio AI le spese di procedura di fr. 500 sono poste a suo carico.

Patrocinato in

causa da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr.

1'800.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La

decisione dell’8 gennaio 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di

procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, che rifonderà al

ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

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