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Decisione

32.2021.12

Non avendo l'insorgente provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto l'evento assicurato, le indennità giornaliere riconosciute non possono essere ridotte ex art. 21 cpv. 1 LPGA. Rinvio atti per calcolo dell'indennità giornaliera dovuta e nuova decisione

25 marzo 2021Italiano7 min

(doc. AI 207/568-569) – questo Tribunale può fare propria la conclusione dell’Ufficio AI che

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.12

FS

Lugano

25 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 gennaio 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 8 gennaio 2021 l’Ufficio

AI ha stabilito che l’indennità giornaliera riconosciuta a RI 1 per il periodo

dal 1. gennaio al 31 ottobre 2021 ammonta a fr. 48.25 (doc. B).

1.2 Contro suddetta decisione

insorge l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Egli – osservato che la decisione impugnata

rinvia all’art. 24 cpv. 4 LAI secondo cui se fino al momento dell’integrazione

l’assicurato aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la LAINF,

l’indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino ad allora

dall’assicurazione contro gli infortuni (doc. B); che con decisione 16 luglio

2019 la __________ ha ridotto del 50% l’indennità giornaliera per “atto

temerario” all’origine dell’infortunio invalidante (doc. C) e che secondo

l’art. 21 cpv. 1 LPGA una riduzione dell’indennità è possibile solo se l’evento

assicurato è stato provocato o aggravato intenzionalmente o commettendo

intenzionalmente un crimine o un delitto –

contesta che un atto intenzionale possa essergli rimproverato e conclude che

l’indennità giornaliera “(…) deve essere l’indennità teorica LAINF, non

quella ridotta per ragioni giustificate in virtù di quella legislazione ma non

di quella in materia AI. Ovvero, fr. 96.80 al giorno. (…)”

(I, pag. 2).

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI – osservato che “(…) esaminati

gli atti LAINF, comprendenti il rapporto di polizia ed il rapporto delle

analisi di laboratorio, si concorda con il ricorrente che nel caso di specie

non si possa ritenere un’intenzionalità dell’assicurato nel provocare l’evento

assicurato che possa giustificare la riduzione dell’indennità giornaliera

secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA, applicabile alle prestazioni dell’assicurazione

invalidità. (…)” (IV, pag. 2) –

chiede la retrocessione degli atti per procedere ad un nuovo calcolo

dell’indennità giornaliera con emanazione, in seguito, di una nuova decisione

impugnabile.

1.4 Con scritto 2 marzo 2021 l’insorgente

ha comunicato al TCA “(…) di aderire alla proposta

dell’Ufficio AI. (…)” (VI).

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Nella fattispecie concreta –

considerato che con decisione del 16 luglio 2019 la __________ ha ridotto del

50% le prestazioni in contanti riconosciute all’assicurato (doc. C) e richiamato

l’art. 24 cpv. 4 LAI secondo il quale se fino al momento dell'integrazione

l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo LAINF,

l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora

dall'assicurazione contro gli infortuni – l’Ufficio AI ha stabilito in

fr. 48.25 l’importo dell’indennità giornaliera riconosciuta a RI 1 per il

periodo dal 1. gennaio al 31 ottobre 2021.

2.3. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA

se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicurato intenzionalmente o

commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie

(e dunque anche le indennità giornaliere: art. 15 LPGA) possono essergli

temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente

gravi, rifiutate (STF 8C_538/2014 del 6 febbraio 2015, consid. 5; 9C_445/2014

del 12 novembre 2014, consid. 3 e 9C_593/2012 del 30 ottobre 2012, consid. 2; in

argomento vedi anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, ad art. 21, note 32-59, pagg.

420-426).

2.4 Nel caso in

disamina – visti, in particolare, il “Verbale d’interrogatorio” 14 agosto

2018 (doc. AI 207/570-572) nel quale RI 1 ha dichiarato che “(…) a precisa

domanda degli interroganti rispondo che non ricordo quello che era mia

intenzione fare quella sera. Sicuramente escludo un gesto estremo. (…)”

(doc. AI 207/572); il “Rapporto di analisi” 16 agosto 2018 del

Laboratorio di Chimica e Tossicologia (doc. AI 207/589-593) nel quale si

conclude che “(…) lo stato psico-fisico della vittima è stato verosimilmente

alterato dalla presenza concomitante, nell’organismo, di etanolo, sostanze

psicoattive della cannabis (in particolare THC e OH-THC) e

citalopram/escitalopram, sostanze le cui proprietà farmacologiche e effetti

indesiderati possono potenziarsi reciprocamente (…)” (doc. AI 207/593) e le

“Osservazioni” del rapporto di costatazione 10 ottobre 2018 della

polizia cantonale (doc. AI 207/566-569) secondo cui “(…) gli accertamenti e

Fatti

i rilievi eseguiti hanno consentito di escludere la partecipazione di terze

persone nell’infortunio di RI 1 che è avvenuto a seguito di un gesto temerario

dello stesso. RI 1, come da disposizioni del Magistrato, è stato sottoposto al

prelievo del sangue e delle urine che sono stati analizzati per l’alcolemia e

la tossicologia. L’etanolemia ha accertato un tasso medio di 1,83 g/kg

(intervallo di confidenza tra 1,74 e 1,92 g/kg). L’analisi tossicologica ha

accertato la presenza di THC e metaboilidi del THC e di

citalopram/escitalopram. Al momento dei fatti lo stato psico-fisico

dell’infortunato era verosimilmente alterato dalla presenza concomitante di

etanolo, sostanze psicoattive della cannabis e citalopram/escitalopram. (…)”

(doc. AI 207/568-569) – questo Tribunale può fare propria la conclusione dell’Ufficio AI che

ha rilevato come “(…) nel caso di specie non si possa ritenere

un’intenzionalità dell’assicurato nel provocare l’evento assicurato che possa

giustificare la riduzione dell’indennità giornaliera secondo l’art. 21 cpv. 1

LPGA, applicabile alle prestazioni dell’assicurazione invalidità. (…)” (IV,

pag. 2).

2.5. Stante quanto

precede vi è quindi da ritenere che, non avendo l’insorgente provocato

intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto l’evento

Considerandi

assicurato, le indennità giornaliere riconosciute non possono essere ridotte ex

art. 21 cpv. 1 LPGA.

Si giustifica

pertanto – come da proposta dell’amministrazione a cui il ricorrente ha

aderito –, in accoglimento del gravame e dopo annullamento della

decisione impugnata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo nuovo

calcolo dell’indennità giornaliera dovuta, proceda ad emanare un nuovo

provvedimento.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122;

133.

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Stante la soccombenza

dell’Ufficio AI le spese di procedura di fr. 500 sono poste a suo carico.

Patrocinato in

causa da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr.

1'800.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La

decisione dell’8 gennaio 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di

procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, che rifonderà al

ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti