32.2021.12
Non avendo l'insorgente provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto l'evento assicurato, le indennità giornaliere riconosciute non possono essere ridotte ex art. 21 cpv. 1 LPGA. Rinvio atti per calcolo dell'indennità giornaliera dovuta e nuova decisione
25 marzo 2021Italiano7 min
(doc. AI 207/568-569) – questo Tribunale può fare propria la conclusione dell’Ufficio AI che
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.12
FS
Lugano
25 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 gennaio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che 1.1 Per decisione 8 gennaio 2021 l’Ufficio
AI ha stabilito che l’indennità giornaliera riconosciuta a RI 1 per il periodo
dal 1. gennaio al 31 ottobre 2021 ammonta a fr. 48.25 (doc. B).
1.2 Contro suddetta decisione
insorge l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Egli – osservato che la decisione impugnata
rinvia all’art. 24 cpv. 4 LAI secondo cui se fino al momento dell’integrazione
l’assicurato aveva diritto a un’indennità giornaliera secondo la LAINF,
l’indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino ad allora
dall’assicurazione contro gli infortuni (doc. B); che con decisione 16 luglio
2019 la __________ ha ridotto del 50% l’indennità giornaliera per “atto
temerario” all’origine dell’infortunio invalidante (doc. C) e che secondo
l’art. 21 cpv. 1 LPGA una riduzione dell’indennità è possibile solo se l’evento
assicurato è stato provocato o aggravato intenzionalmente o commettendo
intenzionalmente un crimine o un delitto –
contesta che un atto intenzionale possa essergli rimproverato e conclude che
l’indennità giornaliera “(…) deve essere l’indennità teorica LAINF, non
quella ridotta per ragioni giustificate in virtù di quella legislazione ma non
di quella in materia AI. Ovvero, fr. 96.80 al giorno. (…)”
(I, pag. 2).
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI – osservato che “(…) esaminati
gli atti LAINF, comprendenti il rapporto di polizia ed il rapporto delle
analisi di laboratorio, si concorda con il ricorrente che nel caso di specie
non si possa ritenere un’intenzionalità dell’assicurato nel provocare l’evento
assicurato che possa giustificare la riduzione dell’indennità giornaliera
secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA, applicabile alle prestazioni dell’assicurazione
invalidità. (…)” (IV, pag. 2) –
chiede la retrocessione degli atti per procedere ad un nuovo calcolo
dell’indennità giornaliera con emanazione, in seguito, di una nuova decisione
impugnabile.
1.4 Con scritto 2 marzo 2021 l’insorgente
ha comunicato al TCA “(…) di aderire alla proposta
dell’Ufficio AI. (…)” (VI).
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Nella fattispecie concreta –
considerato che con decisione del 16 luglio 2019 la __________ ha ridotto del
50% le prestazioni in contanti riconosciute all’assicurato (doc. C) e richiamato
l’art. 24 cpv. 4 LAI secondo il quale se fino al momento dell'integrazione
l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo LAINF,
l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora
dall'assicurazione contro gli infortuni – l’Ufficio AI ha stabilito in
fr. 48.25 l’importo dell’indennità giornaliera riconosciuta a RI 1 per il
periodo dal 1. gennaio al 31 ottobre 2021.
2.3. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA
se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicurato intenzionalmente o
commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie
(e dunque anche le indennità giornaliere: art. 15 LPGA) possono essergli
temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente
gravi, rifiutate (STF 8C_538/2014 del 6 febbraio 2015, consid. 5; 9C_445/2014
del 12 novembre 2014, consid. 3 e 9C_593/2012 del 30 ottobre 2012, consid. 2; in
argomento vedi anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, ad art. 21, note 32-59, pagg.
420-426).
2.4 Nel caso in
disamina – visti, in particolare, il “Verbale d’interrogatorio” 14 agosto
2018 (doc. AI 207/570-572) nel quale RI 1 ha dichiarato che “(…) a precisa
domanda degli interroganti rispondo che non ricordo quello che era mia
intenzione fare quella sera. Sicuramente escludo un gesto estremo. (…)”
(doc. AI 207/572); il “Rapporto di analisi” 16 agosto 2018 del
Laboratorio di Chimica e Tossicologia (doc. AI 207/589-593) nel quale si
conclude che “(…) lo stato psico-fisico della vittima è stato verosimilmente
alterato dalla presenza concomitante, nell’organismo, di etanolo, sostanze
psicoattive della cannabis (in particolare THC e OH-THC) e
citalopram/escitalopram, sostanze le cui proprietà farmacologiche e effetti
indesiderati possono potenziarsi reciprocamente (…)” (doc. AI 207/593) e le
“Osservazioni” del rapporto di costatazione 10 ottobre 2018 della
polizia cantonale (doc. AI 207/566-569) secondo cui “(…) gli accertamenti e
Fatti
i rilievi eseguiti hanno consentito di escludere la partecipazione di terze
persone nell’infortunio di RI 1 che è avvenuto a seguito di un gesto temerario
dello stesso. RI 1, come da disposizioni del Magistrato, è stato sottoposto al
prelievo del sangue e delle urine che sono stati analizzati per l’alcolemia e
la tossicologia. L’etanolemia ha accertato un tasso medio di 1,83 g/kg
(intervallo di confidenza tra 1,74 e 1,92 g/kg). L’analisi tossicologica ha
accertato la presenza di THC e metaboilidi del THC e di
citalopram/escitalopram. Al momento dei fatti lo stato psico-fisico
dell’infortunato era verosimilmente alterato dalla presenza concomitante di
etanolo, sostanze psicoattive della cannabis e citalopram/escitalopram. (…)”
(doc. AI 207/568-569) – questo Tribunale può fare propria la conclusione dell’Ufficio AI che
ha rilevato come “(…) nel caso di specie non si possa ritenere
un’intenzionalità dell’assicurato nel provocare l’evento assicurato che possa
giustificare la riduzione dell’indennità giornaliera secondo l’art. 21 cpv. 1
LPGA, applicabile alle prestazioni dell’assicurazione invalidità. (…)” (IV,
pag. 2).
2.5. Stante quanto
precede vi è quindi da ritenere che, non avendo l’insorgente provocato
intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto l’evento
Considerandi
assicurato, le indennità giornaliere riconosciute non possono essere ridotte ex
art. 21 cpv. 1 LPGA.
Si giustifica
pertanto – come da proposta dell’amministrazione a cui il ricorrente ha
aderito –, in accoglimento del gravame e dopo annullamento della
decisione impugnata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo nuovo
calcolo dell’indennità giornaliera dovuta, proceda ad emanare un nuovo
provvedimento.
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122;
133.
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Stante la soccombenza
dell’Ufficio AI le spese di procedura di fr. 500 sono poste a suo carico.
Patrocinato in
causa da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr.
1'800.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La
decisione dell’8 gennaio 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di
procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, che rifonderà al
ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti