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Decisione

32.2021.120

Rendita negata in assenza di un grado d'invalidità sufficiente. Perizia psichiatrica eseguita dall'ammnistrazione va confermata. Respinto ricorso e anche la richiesta di gratuito patrocinio in assenza del requisito della probabilità di esito favorevole

7 marzo 2022Italiano78 min

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Source ti.ch

Incarto

n.

32.2021.120

FC

Lugano

7 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 ottobre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1982, l’11 novembre

2020, adducendo problemi psichiatrici, ha presentato una domanda di prestazioni

per adulti.

Eseguiti i necessari accertamenti

medici (includenti una perizia psichiatrica eseguita dal __________) ed

economici, con decisione del 12 ottobre 2021, confermativa di un progetto del

10 giugno 2021 e dopo valutazione del referto dello psichiatra curante prodotto

in fase di osservazioni al progetto di decisione, l’Ufficio assicurazione

invalidità (di seguito: UAI), non essendo stata accertata alcuna inabilità

lavorativa, ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità e a provvedimenti

professionali.

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata,

assistita dall’avv. RA 1, contesta le conclusioni mediche tratte dall’UAI, sottolineando

le sue precarie condizioni di salute e chiedendo l’annullamento della decisione

e l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità, e in via subordinata il

rinvio dell’incarto all’amministrazione per far eseguire una nuova perizia. Delle

singole allegazioni ricorsuali si dirà, nella misura nel necessario, nel

merito. Chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (doc. I).

1.3. Con

risposta di causa del 24 novembre 2021 l’UAI postula la reiezione del ricorso e

la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione

medico-teorica, sulla base della perizia allestita dalla dr.ssa __________ del __________.

considerato in diritto

2.1. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno

rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità.

Va rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore

una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto

alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che

per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la

decisione emanata il 12 ottobre 2021 – data che, di principio, delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino

a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2021.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne

non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione

nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile,

poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e

propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da

questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3

LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni

consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità;

SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv.

2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività

lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente

esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga

all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni

consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI,

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per

mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi amministrativa,

per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle

lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività

benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N.

3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI),

edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre

2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle

attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V

97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività

svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con

quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere

da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc,

Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è

impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua

economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire

da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC

1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa

dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione

professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Si distinguono quindi tre tipi di

famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia

che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa

dell'altro.

Nel tenore in vigore dal 1. gennaio

2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo

7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono

gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari, di membri

di comunità di religiosi ogni attività svolta nella comunità.

Con la modifica dell’Ordinanza

sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte

dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. Leuenberger - Mauro, “Changements dans la méthode mixte”,

in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46). Come emerge dalle spiegazioni

pubblicate dall’UFAS alla Modifica dell’OAI – Valutazione dell’invalidità per

gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo

misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti

l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte

europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento

sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi

dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività che

soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità

dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da

terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia

domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono

invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come

mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).

Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e

pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2

pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Dal 1. gennaio 2018 il nuovo art.

27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere

equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se un’attività

nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività

lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se

si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte)

dietro pagamento. È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la

pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la

preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia

dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la

manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari

nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno

essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai

citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza

ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica

dell’assicurato.

Va ancora osservato che sia per i

lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però

conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in

considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a

proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per

contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima

dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una

limitazione da considerare, dato che continuano ad essere svolte da terzi come

prima.

Ritenuto come la modifica

riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di

porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le

attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità

vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere

eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da

considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme dell’Ordinanza

hanno comportato anche la modifica della CIGI, la quale ai NN. 3081 segg.

spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare

per calcolare il grado di invalidità in generale.

2.4. Per quel che concerne l’invalidità

psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017,

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, va applicata per tutte le malattie

psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della

“resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una

rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre

2017).

Nel 2015 il Tribunale federale

aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI

in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono

essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera

limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento non

emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.

È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere

applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una

limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal TF questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora invece, come nelle altre

malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a

presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27

dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017

del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte

secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore

probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo

caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate

nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova

disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto

federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del

26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il TF ha confermato la

giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF

9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; STF 8C_6/2018 del 2

agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; cfr. anche STCA 32.2018.145 del 21 ottobre

2019; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio

delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).

Va poi rilevato che, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale

vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127

V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le

considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e

32.2019.174 del 13 luglio 2020; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in

DTF 130 V 352).

2.6. Ricevuta la domanda di prestazioni

del novembre 2020, valutati vari certificati medici dei curanti, in particolare

degli psichiatri del __________ e della Clinica __________ - segnatamente del

dr. __________ del __________ del 30 gennaio, 23 marzo, 16 giugno e 24 agosto

2020, certificanti un’inabilità lavorativa dal gennaio 2020 fino al 30

settembre 2020 (doc. AI pag. 1- 4) - l’amministrazione ha interpellato il dr. __________,

internista curante, il quale, poste le diagnosi di “sindrome/disturbo misto

ansioso-depressivo severo”, ha riferito che l’assicurata era nota per un

disturbo misto ansioso-depressivo severo, con ricovero in clinica psichiatrica

a __________ nel 2016, per tentamen mentre era in stato interessante, quindi

nel luglio e ottobre 2019 alla __________ di __________. Secondo il curante

attualmente era stabile dal punto di vista dell’umore, “sempre sintomi

negativi, di tipo down, ma tenuta sotto controllo grazie a farmaci e

psicoterapia ogni 15 giorni”, non esprimendosi sulla capacità lavorativa,

ma definendo la prognosi sulla capacità lavorativa “negativa per i prossimi

anni” (doc. AI pag. 31). Dalla documentazione agli atti si evince che in

occasione del ricovero presso la __________ di __________ dal 26 al 28 giugno

2019, con diagnosi alla dimissione di disturbo misto ansioso-depressivo (ICD 10

F41.2), venivano descritte difficoltà di adattamento di vita in Ticino, con

all’ingresso un timismo in asse, mimica e gestica adeguate, assenza di

suicidalità attiva, impulsività o discontrollo (doc. AI pag. 102). Dal 12 al 17

settembre 2019 vi era quindi stato un secondo ricovero, a titolo volontario

(doc. AI pag. 104). In seguito l’assicurata aveva nuovamente cambiato

psichiatra passando al dr. __________ e quindi dal settembre 2020 alla dr.ssa __________,

psichiatra. Quest’ultima, nel suo rapporto del 16 dicembre 2020, ha confermato

la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente in disturbo misto di

personalità con tratti istrionici e dipendenti (ICD 10 F33. e F61)” e

riferito che da quando la seguiva "non si sono verificati altri episodi

di depressione franca", ma "episodiche recrudescenze

dell’ansia anche molto intensa, anche a fronte di stimoli di modesta entità",

ed ancora "in ambiente estraneo tende ad entrare in un clima di allarme

in cui si sente sotto pressione, quasi minacciata dall'esterno pur escludendo

una vera e propria ideazione delirante persecutoria". La curante ha quindi

attestato un’inabilità completa dal settembre 2020 “nell’attività svolta

finora” (precisando nondimeno che l’assicurata “non ha mai lavorato,

salvo sporadiche lezioni di pianoforte”), a causa di “difficoltà di attenzione

e concentrazione, vulnerabilità a stress anche modesti con forti rialzi ansiosi

e conseguente recrudescenza della sintomatologia di cui si è detto, grandi

difficoltà nelle relazioni sociali”. A suo avviso invece nelle mansioni

domestiche la paziente “non era limitata nella propria abitazione”.

Riguardo ai referti oggettivi la specialista ha riferito che “Attualmente la

paziente presenta umore ai limiti inferiori della norma, l’appiattimento

affettivo e discreta labilità emotiva. Ella va inoltre incontro a episodiche

recrudescenze dell'ansia anche molto intensa, anche di fronte a stimoli di

modesta entità. In particolare riferisce che quando si trova in ambiente

estraneo o con persone che non conosce tende ad entrare in un clima di allarme

nel quale si sente sotto pressione e quasi "minacciata" dall'esterno

per cui sente il bisogno di allontanarsi da quella situazione. Dai suoi

racconti non emerge lo sviluppo di una vera e propria ideazione delirante

persecutoria, dal momento che mantiene la critica e, se confrontata, anche

l'esame di realtà: ammette cioè che la situazione non è oggettivamente minacciosa

ma che questo è il suo vissuto” (doc. AI pag. 55).

La dr.ssa __________ del __________ di __________, nel

rapporto del 25 gennaio 2021, riferito di avere avuto in cura la paziente dal

13 agosto al 2 settembre 2020, attestata un’inabilità lavorativa dal 13 agosto al

30 settembre 2020, per la diagnosi di “disturbo depressivo ricorrente,

episodio di media gravità in atto (ICD 10 F 33.1), disturbo di

personalità emotivamente instabile, tipo borderline (F60.31), anamnesticamente

gli aspetti psicopatologici vengono riportati già nella tarda adolescenza”, ha

rilevato che l’assicurata necessitava di una presa a carico psichiatrica

psicoterapeutica di lunga durata e riguardo alle limitazioni funzionali ha

indicato che “soprattutto le difficoltà relazionali pongono limiti

importanti nelle attività che richiedono l’interfacciarsi con il pubblico. Tale

valutazione posta in base all’ultimo colloquio. Lasciamo al curante attuale di

esprimersi più in dettaglio al riguardo” (doc. AI pag. 64).

Valutata

la documentazione, i medici SMR dr. __________ e dr. __________, quest’ultimo

psichiatra, hanno ritenuto indicato procedere ad una perizia psichiatrica, della

cui esecuzione è stata incaricata la dr.ssa __________, specialista in

psichiatria del __________.

Agli

atti a disposizione della perita sono stati versati anche i rapporti della __________

di __________ relativi ai ricoveri dal 26 al 28 giugno 2019 e dal 12 al 17

settembre 2019 (per la diagnosi di “disturbo misto ansioso-depressivo ICD 10

F41.2”) (doc. AI pag. 104).

Nella

perizia di 22 pagine del 10 maggio 2021, la dr.ssa __________, sulla base di un

accurato esame clinico sull’arco di due visite (con l’ausilio di un interprete),

degli atti all’inserto, così come di accertamenti ematologici, ha posto le

seguenti diagnosi:

" 6.1. Diagnosi

(DSM) con ripercussioni sulla capacità di lavoro

Nessuna.

6.2 Diagnosi (DSM 5) senza ripercussioni sulla capacità di

lavoro

Disturbo dell'adattamento con sintomi misti ansioso-depressivi ad

andamento persistente (F 43.23) in personalità con aspetti misti di tipo

prevalentemente istrionico-borderline.”

Ha contestualmente motivato le

discrepanze rispetto alle diagnosi formulate dai curanti esprimendosi come

segue:

" (…)

6. Discussione diagnostica

Ci si confronta con un quadro, in base al riferito, esordito in

età adolescenziale e caratterizzato da periodi di instabilità timica associate

a comportamenti impulsivi, minacce autolesive, bisogni di attenzione e di appoggiarsi

ad altri, senso di vuoto e difficoltà a perseguire obiettivi che comportino

responsabilità, problematiche a livello relazionale intimo. Sono presumibili,

in base ad alcuni elementi di storia precoce, problematiche di attaccamento, l

dati anamnestici, il decorso e quanto osservato a livello di modalità comunicative,

convergono su un verosimile disturbo a carico della personalità con aspetti

misti di tipo istrionico (espressività vivace, comunicazione drammatica ed

accentuata dei vissuti, stile narrativo ad effetto, bisogni di attenzione) e

borderline (impulsività, instabilità timica, sentimenti di vuoto, pregresse minacce

autolesive). Tali caratteristiche, seppure pervasive, non hanno inficiato la

sua capacità di portare avanti gli studi, di soggiornare all'estero e di

dedicarsi, quando lo ha desiderato, ad attività nelle sue aree predilette come

quella di insegnante di pianoforte. Tale diagnosi è in accordo con quanto riportato

dall'attuale curante dr.ssa med. __________. Non si riscontrano invece nell'attualità,

né in base al decorso almeno dal 2019, i criteri necessari a porre diagnosi di

episodio depressivo. Mancano infatti tutti e tre i sintomi nucleari della

depressione (umore costantemente depresso ad un livello abnorme, anedonia,

anergia), il cognitivo, integro, non vi sono idee di colpa o di rovina, la

progettualità è direzionata verso la richiesta di separazione e la garanzia di

un supporto da parte dei Servizi Sociali del Comune. Del resto, anche la

curante ammette che "da quando la segue -ovvero da settembre 2020- non si

sono verificati altri episodi di depressione franca". Si nota che per

l'anno antecedente, non emergono dalla documentazione agli atti disturbi

qualitativamente diversi. In riferimento ai rapporti di dimissione dalla __________,

indubbiamente avvenuti in fasi di acuzie nel 2019, non emerge una franca

sintomatologia depressiva; in entrambi si pone diagnosi di

sindrome ansioso depressiva in riferimento a difficoltà di adattamento a

circostanze esterne (arrivo in Ticino, problematiche di sfratto) mentre le modalità

di ricovero, la durata della degenza e quanto descritto rimandano al suddetto

disturbo di personalità. Per quanto attiene il periodo antecedente il suo

arrivo in Ticino il solo riferito anamnestico smesso comunicato in modo

accentuato e l'assenza di documentazione specifica al riguardo, non consentono

di fare inferenze su antecedenti rispondenti ai criteri per episodio

depressivo. In merito alle episodiche recrudescenze dell'ansia in ambiente

esterno, descritte dalla curante, queste sono state poco sostanziate

dall'assicurata in sede di approfondimento peritale. Quello che è emerso è

piuttosto che l’assicurata stessa rifiuta di interagire e di integrarsi in un

luogo che giudica negativo in quanto frutto di una scelta del coniuge e non

sua, preferendo invece __________. Per il resto le capacità decisionali, previsionali

e le funzioni principali dell’Io, come si evince dalla progettualità tesa a

salvaguardare la sua sicurezza socio economica, risultano preservate. In

conclusione il quadro non pervasivo di disagio emotivo evidenziato è inquadrabile

come un disturbo dell'adattamento esordito nel 2019, nel contesto di un

preesistente disturbo misto di personalità, che ha assunto un andamento

persistente, come descritto nel DSM 5, in virtù del persistere dei fattori di

stress alla sua origine. (…)”

Esposta la valutazione di

capacità e risorse e deficit secondo schema MINI ICF-APP, si è così espressa

riguardo alla capacità lavorativa:

" (…)

8.1-8.2 CL nell'attività abituale ed adeguata

In attività abituate di casalinga la GL è da considerarsi piena

(eccetto i due brevi periodi di ricovero stazionario nel 2019). In attività

adeguata alle caratteristiche di personalità e alle competenze, in un ambito

che sfrutti le conoscenze linguistiche (interprete, mediatrice culturale) o le

abilità manuali ed artistico creative (insegnante di pianoforte, pittura,

attività manuali femminili) la CL è da considerarsi altrettanto piena (eccetto

Fatti

i due periodi di ricovero stazionario nel 2019).

8.4 Domande inerenti al caso specifico/ Economia domestica / attività

lucrativa a tempo parziale / Casi senza accertamento nell'economia domestica

Dal punto di vista medico, quali ripercussioni hanno i danni alla

salute sulle seguenti attività?

Pasti (pulire, pelare/sbucciare, cucinare, apparecchiare,

effettuare pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte). Nessuna

disabilita.

Pulizia ed ordine dell'alloggio (riordinare, spolverare,

passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire il bagno, cambiare le

lenzuola, effettuare pulizie approfondite, curare le piante, giardino ed aree adiacenti,

eliminare i rifiuti) e cura animali domestici.

Nessuna disabilita.

Acquisti (spesa Quotidiana e settimanale), altre

commissioni (posta assicurazioni, uffici pubblici).

L'assicurata tende a delegare questi compiti esterni al coniuge ma

quando motivata, ad esempio nel seguire le pratiche con i Servizi Sociali,

appare bene in grado di attendere a queste mansioni.

Bucato e cura dei vestiti (lavare, stendere e ritirare il

bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe).

Nessuna disabilita.

Accudimento di figli o di altri familiari Nessuna

disabilita. Accudisce con cura ed attenzione la bambina seguendola nelle

attività di gioco e creative.

Quante ore la settimana sono ragionevolmente esigibili in

un'attività adeguata essendo l’assicurato contemporaneamente impegnato nelle

mansioni domestiche?

40/ore la settimana. (…)” (doc. AI pag. 136 ss.)

A suo avviso quindi

l’assicurata, tranne i periodi di ricovero in clinica, era abile in misura

completa in ogni attività lavorativa così come nelle attività domestiche (doc.

AI pag. 137).

Il dr. __________ del SMR, nel

rapporto del 1. giugno 2021, ha aderito integralmente alle conclusioni della

perizia (doc. AI pag. 111).

Con annotazione del 22 settembre

2021 il SMR ha confermato le sue conclusioni, anche dopo aver visionato le

osservazioni della richiedente al progetto di decisione del 10 giugno 2021 -

con il quale l’amministrazione proponeva il diniego del diritto a prestazioni

(doc. AI pag. 146) -, corredate da un rapporto medico del 9 agosto 2021 del dr.

__________, psichiatra curante dal 17 maggio 2021, e uno scritto del dr. __________

del 23 luglio 2021, sui quali ha preso posizione la dr.ssa __________ il 9

settembre 2021 (doc. AI pag. 174, 183, 188 e 194).

Di conseguenza, la decisione

contestata ha respinto il diritto a prestazioni, motivando:

" (…)

Esito degli accertamenti:

L'invalidità è l'incapacità di guadagno, permanente o di lunga

durata - almeno un anno - causata da un danno alla salute (art. 4 della Legge

federale sull'Assicurazione Invalidità (LAI)).

L'esauriente documentazione medica acquisita agli atti ha permesso

di stabilire che non vi è un danno alla salute che le causa un'incapacità al

guadagno, le diagnosi di cui è affetta non le comportano un'incapacità

lavorativa o un impedimento nello svolgere le attività di casalinga.

Osservazioni al progetto di decisione del 10.06.2021:

In data 10.08.2021 abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto

del 10.06.2021, contestandolo dal punto di vista medico, allegando un rapporto

medico del 09.08.2021 del Dr. __________ e un rapporto del Dr. __________ del

18.12.2001.

Abbiamo sottoposto quindi le osservazioni al Servizio Medico

Regionale (SMR) che a sua volta ha girato le obiezioni al __________ che

conclude

indicando di confermare la presa di posizione peritale.

Preso atto della risposta del __________ il SMR conferma le

conclusioni del Rapporto finale del 01.06.2021 e si conferma quindi il progetto

di decisione del 10.06.2021.”

Di

fronte al TCA non sono state prodotte certificazioni mediche.

2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute

della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione

della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti,

non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 10 maggio 2021 della

dr.ssa __________, specialista in psichiatria FMH del __________, da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati

parametri giurisprudenziali. La stessa è stata del resto attentamente vagliata

anche dal medico SMR nel rapporto del 1. giugno 2021 (doc. AI pag. 111), nel

rispetto dei parametri giurisprudenziali ricordati ai consid. 2.4 e 2.5. Questo

per i motivi che seguono.

Non vi sono ragioni per scostarsi

dalle convincenti e approfondite considerazioni della perita, la quale, dopo

attenta valutazione della documentazione agli atti (inclusi i rapporti relativi

alle degenze presso la __________ nel giugno e settembre 2019), dell’anamnesi,

di un accurato esame clinico in due sessioni, l’esecuzione di esami clinici,

testistici ed ematologici e delle descrizioni soggettive, ha correttamente

ritenuto che l’assicurata non era portatrice di affezioni pschiatriche

invalidanti, ma “unicamente” di “Disturbo dell'adattamento con

sintomi misti ansioso-depressivi ad andamento persistente (F 43.23) in Personalità

con aspetti misti di tipo prevalentemente istrionico-borderline (F61)”, senza

influsso sulla capacità lavorativa.

La dr.ssa __________, dopo aver

descritto nel dettaglio l’anamnesi sociale e patologica, con la descrizione

dello svolgimento di una giornata tipo, e l’anamnesi lavorativa e personale, ha

fatto una sintesi della storia psicopatologica pregressa, illustrando come l’assicurata

avesse indicato di aver cominciato a soffrire di crisi depressive all'età di 15

anni, quando fu dichiarata "una grave depressione" da parte di

uno psichiatra che la visitava al suo domicilio, con crisi di agitazione e pianto,

come delle "scosse alla testa". In seguito, durante gli studi universitari

aveva avuto delle ricadute con crisi di angoscia e pianto, e i medici avevano

allora parlato di "disturbo borderline". Attorno ai 19 anni (2001)

aveva pure attuato un tentativo autolesivo, sempre perché "infastidita dal

vivere", assumendo medicine e alcool. Dopo aver subito attorno ai

22-23 anni un episodio di violenza sessuale con conseguente gravidanza

interrotta volontariamente, e abusi di alcool, nel 2016, quando era di nuovo

incinta, fu ricoverata a __________ in clinica psichiatrica. L’assicurata ha

quindi affermato che da quando è giunta in Ticino nel 2019 il suo stato

psichico è peggiorato non essendosi adattata al nuovo ambiente che detesta ed

essendo inoltre la relazione coniugale molto negativa. Il tutto era quindi

culminato con il ricovero presso la __________ di __________ dal 26 al 28

giugno 2019, con diagnosi alla dimissione di disturbo misto ansioso-depressivo (ICD

10 F41.2), e nuovamente dal 12 al 17 settembre 2019, per la stessa diagnosi

(cfr. rapporto del 16 dicembre 2020 della dr.ssa __________ dell'__________ di __________

citato sopra). In seguito l’assicurata aveva nuovamente cambiato psichiatra

passando al dr. __________ e quindi dal settembre 2020 alla dr.ssa __________.

La perita riferisce che anche la

curante dr.ssa __________, nel suo rapporto del 16 dicembre 2020, aveva confermato

la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente in disturbo misto di

personalità con tratti istrionici e dipendenti (ICD 10 F33 e F61) e riferito

che da quando la seguiva "non si sono verificati altri episodi di

depressione franca", ma "episodiche recrudescenze dell’ansia anche

molto intensa, anche a fronte di stimoli di modesta entità", ed ancora

"in ambiente estraneo tende ad entrare in un clima di allarme in cui si

sente sotto pressione, quasi minacciata dall'esterno pur escludendo una vera e

propria ideazione delirante persecutoria". La curante aveva quindi

giudicato l’assicurata inabile al lavoro con prognosi negativa, indicando quali

limiti “difficoltà di attenzione, concentrazione, vulnerabilità a stress

anche modesti con forti rialzi ansiosi e conseguente recrudescenza della

sintomatologia di cui si è detto, grandi difficoltà nelle relazioni sociali”.

Sia la dr.ssa __________ che l’assicurata stessa avevano in ogni modo indicato l’assenza

di limitazioni nello svolgimento dell’economia domestica (doc. AI pag. 53).

Dopo aver descritto i sintomi

soggettivi elencati dall’assicurata, quali la sensazione di essere “senza

parole", stanca, con talvolta “ancora fugaci idee autolesive”,

mentre che nel secondo colloquio peritale aveva riferito di avere “un umore

tranquillo ed un

maggior distacco emotivo”, per quanto riguardava

l’esame eseguito secondo AMDP-System, la perita ha esposto:

" Assicurata

orientata nei parametri spazio temporali, comprende pienamente il contesto

peritale. Assenti disturbi dell’attenzione e concentrazione che sono mantenute

per l'intera durata dei due colloqui. Non si rilevano deficit della memoria di

rievocazione, anche se vi è una netta tendenza a soffermarsi di singoli ricordi

episodici ricchi di dettagli impressionistici e drammatici a discapito di una

ordinata ricostruzione e datazione degli eventi anche in merito agli ultimi

spostamenti, dal suo arrivo in Svizzera.

L'eloquio spontaneo è presente ed adeguatamente informativo,

normale la latenza alle risposte. Il pensiero è fluido, ben organizzato nel suo

corso, libero da errori della forma e del contenuto di tipo delirante. La biografia,

le modalità di comunicazione ed il dato osservazionale depongono per la presenza

di tratti di personalità misti afferenti al registro istrionico e borderline

(bisogno di attenzione

comunicazione accentuata dei vissuti, impulsività, instabilità

dell'umore, minacce autolesive). Si è soffermata, durante la ricostruzione anamnestica,

su singoli episodi aneddotici del passato mentre i contenuti spontanei attuali

sono polarizzati sulla relazione coniugale maltrattante cui desidera porre fine

e sul rifiuto di adattarsi ed integrarsi in Ticino, un luogo che ha scelto il

coniuge per contiguità con l’Italia ma che ella non percepisce come

accogliente, né familiare. L'affettività si caratterizza per un umore

sostanzialmente eutimico con aspetti di sub deflessione in relazione alle

suddette tematiche ma comunque ben reattivo alle circostanze esterne. Emergono,

bisogni di attenzione e di aiuto e resistenze, anche per le precedenti

esperienze di vita, ad assumere un ruolo attivo nel provvedere al proprio

sostentamento. Gli affetti sono mobilizzabili in presenza di reattività

edenica. Non appare apatica, né abulica. Presenta una buona iniziativa

personale, convogliata in attività ritenute prioritarie quali l'accudimento

della bambina, la pulizia dell'alloggio, il piano, la lettura, le attività

manuali e creative. L'istinto vitale è conservato e non emergono nell'attualità

idee suicidali che invece riporta nel pregresso, l livelli di energia sono

conservati. L'emotività è vivacemente espressa con tonalità intense e

drammatiche, affermazioni a carattere assoluto o estremo, vi è un solo

passaggio di irruzione di pianto subito controllato.

Al momento del colloquio non si evidenziano quote di ansia libera

ne disturbi di ansia somatizzata, in assenza di disturbi dell'area fobica

ossessiva, assenza di disturbi della coscienza dell'lo. Lamenta una significativa

insofferenza ed intolleranza al contatto con le persone in generale che cerca

perciò attivamente di evitare, ciò più sulla base di una posizione di fermo

rifiuto verso un ambiente; quello di __________, che non ha scelto, che a causa

di una reale sintomatologia ansiosa. Quando si esplorano le singole interazioni

(con i medici, con i servizi sociali) e nel qui ed ora del contatto peritale

non presenta oggettive difficoltà o disagio. La senso-percezione è libera da

errore. L'appetito è normale (sta seguendo un regime dietetico), il sonno sufficientemente

ristoratore anche grazie alla terapia. Non si sofferma in particolare su altri

sintomi somatici.”

La perita ha ben illustrato come

i dati anamnestici, il decorso e quanto osservato a livello di modalità

comunicative, convergessero “su un verosimile disturbo a carico della

personalità con aspetti misti di tipo istrionico (espressività vivace,

comunicazione drammatica ed accentuata dei vissuti, stile narrativo ad effetto,

bisogni di attenzione) e borderline (impulsività, instabilità timica,

sentimenti di vuoto, pregresse minacce autolesive)”.

Ora, tali caratteristiche,

seppure pervasive, non avevano comunque inficiato la capacità dell’assicurata di

portare avanti gli studi, di soggiornare all'estero e di dedicarsi ad attività

nelle sue aree predilette come quella di insegnante di pianoforte.

Del resto tale conclusione

diagnostica era in linea con quanto riportato dalla curante dr.ssa __________,

rilevato come non si riscontrassero dal 2019 i criteri necessari a porre la diagnosi

di episodio depressivo. Secondo la perita in effetti facevano difetto “tutti

e tre i sintomi nucleari della depressione (umore costantemente depresso ad un

livello abnorme, anedonia, anergia), il cognitivo, integro, non vi sono idee di

colpa o di rovina, la progettualità è direzionata verso la richiesta di

separazione e la garanzia di un supporto da parte dei Servizi Sociali del

Comune”. Inoltre la perizia ha evidenziato come “anche la curante

ammette che da quando la segue - ovvero da settembre 2020 - non si sono

verificati altri episodi di depressione franca". Del resto, nemmeno dai

rapporti di dimissione dalla __________ emergeva “una franca sintomatologia

depressiva; in entrambi si pone diagnosi di sindrome ansioso depressiva in

riferimento a difficoltà di adattamento a circostanze esterne (arrivo in

Ticino, problematiche di sfratto) mentre le modalità di ricovero, la durata

della degenza e quanto descritto rimandano al suddetto disturbo di personalità”.

Per quanto atteneva il periodo antecedente il suo arrivo in Ticino, secondo la

dr.ssa __________ “il solo riferito anamnestico smesso comunicato in modo

accentuato e l'assenza di documentazione specifica al riguardo, non consentono

di fare inferenze su antecedenti rispondenti ai criteri per episodio depressivo”.

Tutto ben considerato andava

quindi concluso che “le episodiche recrudescenze dell'ansia in ambiente

esterno, descritte dalla curante, queste sono state poco sostanziate

dall'assicurata in sede di approfondimento peritale”. Emergeva per contro

che l’assicurata rifiutava di interagire e di integrarsi nel luogo di

residenza, mentre che “le capacità decisionali, previsionali e le funzioni

principali dell’Io, come si evince dalla progettualità tesa a salvaguardare la

sua sicurezza socio economica, risultano preservate”. In altre parole, “il

quadro non pervasivo di disagio emotivo evidenziato è inquadrabile come un

disturbo dell'adattamento esordito nel 2019, nel contesto di un preesistente

disturbo misto di personalità, che ha assunto un andamento persistente, come

descritto nel DSM 5, in virtù' del persistere dei fattori di stress alla sua

origine”.

La perita ha quindi esposto la

valutazione di capacità e risorse e deficit secondo schema MINI ICF-APP come

segue:

" (…)

7.4 Valutazione di capacità risorse e problemi

Descrizione di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF - APP -

1. Rispetto delle regole: grado di disabilita assente.

Non presenta sintomi psicopatologici in grado di inficiare la sua capacità di

rispettare gli impegni verso i quali è ben motivata (ad esempio le pratiche con

i servizi sociali, le mansioni relative alla cura della bambina, l'attuale

dieta)

Considerandi

2.

Organizzazione dei compiti: grado di disabilita

assente. Presenta capacità di individuare tempi e priorità per le diverse

mansioni di casalinga, mansioni cui si dedica con precisione e, nel riferito,

con

ottimi risultati.

3.

Flessibilità: grado di disabilita lieve. A causa

dei tratti di personalità, la cui espressione è mediata anche da fattori socio

culturali, appare meno adattabile alle esigenze del contesto che cerca

piuttosto, in via prioritaria, di adattare alle sue esigenze.

4.

Competenze: grado di disabilita assente. Le

competenze apprese risultano integre e fruibili.

5.

Giudizio: grado di disabilità assente. L'esame di

realtà è mantenuto, anche se prevale uno stile attributivo di causalità degli

eventi esterno.

6.

Persistenza: grado di disabilita assente. Non si

rilevano sintomi quali faticabilità-esauribilità a livello fisico o cognitivo.

In occasione del secondo colloquio ha riferito un po' di stanchezza imputabile

alla

terapia dietetica in atto con ipoglicemizzanti.

7.

Assertività:

grado di disabilita lieve. Tende a

comunicare in maniera accentuata il proprio malessere sia per caratteristiche

personologiche che socio culturali di provenienza.

8.

Contatto con gli altri: grado di disabilita assente.

Mantiene il contatto oculare e non presenta problemi ad interagire con l'altro

qualora sia motivata a farlo.

9.

Integrazione nel gruppo: grado di disabilita lieve.

Presenta alcune difficoltà ad adattarsi al contesto sociale attuale che-rifiuta

a priori in quanto identificato con una scelta del coniuge.

10.

Relazioni intime: grado di disabilita lieve. La

relazione di coppia è conflittuale e per questo avviata verso la separazione.

Buone relazioni con la figlia e con la madre.

11.

Attività spontanee: grado di disabilita assente.

Conduce diverse attività spontanee che vanno dalla lettura alle attività

manuali e creative.

12.

Cura di sé: grado di disabilita: assente. È ben

curata nell'aspetto e nell'abbigliamento, si è data quale obiettivo di salute e

personale quello di perdere peso.

13.

Mobilità: grado di disabilita assente. Non ha provveduto

alla conversione della patente di guida ma i non mostra difficoltà a spostarsi

con i mezzi qualora lo reputi opportuno e sia motivata. (…)”

La perizia ha quindi concluso che

nell’attività abituale di casalinga la capacità lavorativa era da considerarsi

piena (eccetto i due brevi periodi di ricovero nel 2019), così come anche in attività

adeguate alle caratteristiche di personalità e alle competenze, in un ambito

che sfrutti le conoscenze linguistiche (interprete, mediatrice culturale) o le

abilità manuali ed artistico creative (insegnante di pianoforte, pittura,

attività manuali femminili). Riguardo alle attività domestiche, la perizia ha

concluso che non vi era alcuna disabilità né per quanto concerneva la

preparazione dei pasti, la pulizia e l’ordine dell’alloggio, gli acquisti

(laddove benché l’assicurata tendesse a delegare questi compiti esterni al

coniuge, se motivata appariva in grado di attendere a queste mansioni), il

bucato e la cura dei vestiti e l’accudimento della figlia. In tutte tali

attività l’assicurata era da considerare abile in misura piena (per 40 ore la

settimana; doc. AI pag. 136 ss.).

A tali conclusioni, ben

motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti

dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.4.

e 2.5.; cfr. anche al consid. 2.8), questo Tribunale deve aderire. Del resto le

stesse sono state condivise anche dal medico del SMR nel rapporto finale del 1.

giugno 2021 (cfr. doc. AI pag. 111).

In tale ambito occorre rilevare

che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è

sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi

perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie

esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici

specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito

dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi

concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag.

470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353).

Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a

conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si

dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o

direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere

aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A

tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di

perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1;

8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017

consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali

solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in

considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti

per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22

maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel

considerando che segue.

2.8

Il TCA non ignora la documentazione

medica versata agli atti in occasione delle osservazioni al progetto di decisione.

Sulle contestazioni dell’assicurata espresse nello scritto del 9 agosto 2021 e

su quelle evidenziate dal dr. __________ il 9 agosto 2021 ha del resto diffusamente

preso posizione la dr.ssa __________ nel complemento peritale del 9 settembre

2021.

di cui meglio si dirà nel prosieguo. Per quanto riguarda i certificati

precedenti alla perizia del 10 maggio 2021, gli stessi erano già stati

adeguatamente considerati nell’ambito della perizia medesima, alle cui

considerazioni può quindi essere rinviato.

L’assicurata aveva in effetti fatto

innanzitutto pervenire un certificato medico del 23 luglio 2021 redatto in

lingua spagnola dal dr. __________, psichiatra che dichiara di aver avuto in

cura l’assicurata nel marzo/aprile del 1993 (per un quadro ansioso reattivo a

conflitti con i compagni di scuola), tra aprile e luglio 1997, luglio e agosto

2000.

e infine nel periodo maggio-dicembre 2001 (con ricovero per sei giorni per

angoscia e rifiuto ad alimentarsi con idee suicidali non strutturate, dinamica

familiare tesa; doc. AI pag. 164). Nel complemento peritale del 9 settembre

2021.

la dr.ssa __________ ha con pertinenza osservato che da tale

certificazione non era desumibile alcun elemento o fatto nuovo che non fosse

già noto e già riportato nella perizia, gli elementi anamnestici essendo già

stati presi in considerazione nella perizia, rilevato peraltro come non veniva

posta alcuna diagnosi categoriale ed emergeva unicamente una presa in carico

discontinua nel corso di alcuni anni. In sostanza quanto riportato dall’allora

curante dell’assicurata non aggiungeva alcun elemento di novità “se non la

conferma di quanto già riportato dall'assicurata che depone per un disturbo

personologico ad esordio in adolescenza nel contesto di una storia problematica

di attaccamento” (doc. AI pag. 175 e 176).

Riguardo alle osservazioni al

progetto di decisione del 10 giugno 2021 formulate personalmente dall’assicurata

il 9 agosto 2021, la dr.ssa __________, nel citato complemento peritale, ha rilevato

innanzitutto che le svariate correzioni suggerite rispetto ad alcuni termini

usati dalla perizia (ad esempio “paziente di origine cilena”), o ad

alcune deduzioni relative ad aspetti sociali od economici (ad esempio il fatto

che l’assicurata avesse insegnato pianoforte o il marito fosse gruista o ancora

riguardo le difficoltà economiche della coppia), quant’anche non rilevanti ai

fini peritali, erano riferite a dati che la perita aveva dedotto dagli atti a

sua disposizione, segnatamente dai rapporti di dimissione dalla __________ o

anche dalla richiesta di prestazioni. Quanto poi alle evidenziate imprecisioni

contenute nel rapporto medico del dr. __________ e della dr.ssa __________ del

16.

dicembre 2020, riguardo segnatamente alla madre, la perita, oltre a rilevare

le contraddizioni in cui la stessa assicurata è caduta nella sua presa di

posizione, fa notare che essa, benché espressamente interrogata in merito in

sede peritale, non aveva fatto alcun cenno ad una presunta familiarità per

patologie psichiatriche nel ramo materno. Riguardo alla critica in merito a

quanto affermato dalla dr.ssa __________ nel rapporto medico del 16 dicembre

2020.

circa il suo apprezzamento della capacità di prendersi cura della figlia e

della casa, la perizia fa giustamente rilevare che l’assicurata cade di una “palese

incongruenza”, considerato come lei stessa avesse sottolineato, anche in

sede di colloquio peritale, di occuparsi in modo accurato della casa e della

figlia. La perita ha pure sottolineato come fossero rilevabili diverse

incongruenze tra quanto sostenuto in sede di ricostruzione anamnestica e quanto

poi affermato nelle osservazioni del 9 agosto 2021. In ogni modo, secondo la

perita quanto riferito dall’assicurata rispetto alle circostanze del suo arrivo

in Ticino o alle presunte manipolazioni da parte della madre, non era comunque

tale da modificare la diagnosi di disturbo da disadattamento. Infine, la perita

ha riferito che “rispetto all'anedonia questo sintomo non è stato riportato

proprio perché non riscontrato”, osservato pure come “lo scritto

dell'assicurata denota significativi livelli di stenia, buona capacità di

analisi del contesto e di espressione (anche tenuto conto dell'aiuto di un interprete),

perseveranza nella difesa delle proprie posizioni anche attraverso affermazioni

aggiuntive o contrarie rispetto a quanto dichiarato in ambito peritale,

soprattutto in merito alla supposta inabilità in ambito domestico” (doc. AI

pag. 178).

Tutto ben considerato a ragione

la perita ha quindi concluso che lo scritto della ricorrente non apportava elementi

nuovi atti a modificare le conclusioni peritali e questo giudice deve

condividere questa conclusione.

Quanto al dettaglio referto

medico del dr. __________ del 9 agosto 2021, lo specialista ha precisato di

avere in cura l’assicurata dal 17 maggio 2021 e ha dichiarato di non contestare

le diagnosi psichiatriche poste nella perizia ma piuttosto “il

livello di gravità della stessa e cioè come le diagnosi viste alla luce della

realtà concreta e cioè nel loro aspetto dinamico-funzionale si ripercuotano

nella quotidianità dei suoi atti fino al punto da renderla a mio parere

manifestamente non in grado di svolgere perlomeno in una certa misura delle

attività pur essendo ella in grado 'di riconoscere il senso delle azioni e

l'influsso positivo che esse potrebbero esercitare sulla realtà posto che ella

detenesse quelle capacità di tenuta e di resistenza che essa effettivamente non

possiede”. Il curante contesta quindi la conclusione di completa abilità

lavorativa nell’attività casalinga o in attività adeguata “non adempiendo la

paziente nella realtà ad alcuno dei ruoli citati che rimangono delle astrazioni

teoricamente sostenibili ma inverosimili e soprattutto irrealizzabili dalla

paziente alla luce dei fatti accertati e della portata della psicopatologia di

cui è affetta”. Osservato tra l’altro come l’assicurata presenti aspetti

personologici deficitari preponderanti nell’espressività della sua affezione

psicopatologica, con la presenza di una instabilità emotiva permanente, e

sottolineato come contrariamente a quanto ammesso dalla perizia l’assicurata

non ha in sostanza concluso una formazione professionale, non ha mai lavorato

come pianista né svolto altre attività lavorative e si è dedicata alla musica

solo a scopo terapeutico, e sottolineato come la relazione con il coniuge fosse

da sempre caratterizzata da “ambivalenza e instabilità degli affetti e dei

sentimenti di appartenenza”, il dr. __________ si è espresso, tra l’altro,

come segue:

" (…)

. quanto riportato dalla Dr.ssa __________ a pag. 20 della sua;

perizia ("la prognosi di disturbo dell’adattamento non è favorevole data

anche la giovane età e le ottime risorse cognitive e formative", "si

ritiene che in una attività idonea che rispetti le esigenze di relativa

autonomia e non eccessivo contatto col pubblico la CL sia piena soprattutto

qualora si sfruttino le significative risorse presenti, in particolare la

espressività comunicativa nella relazione duale, le competenze linguistiche e

musicali, le abilità creative e manuali”) non è a mio avviso condivisibile

tenuto conto che la paziente non ha di fatto portato a termine alcun iter

formativo, ha sì delle competenze musicali ma esse si riducono a conoscenze

passate della materia che sono andate a sfumare nel corso degli anni per non

essersi ella tenuta in esercizio né tantomeno avere lavorato nel campo musicale

e per quel che riguarda le competenze linguistiche la paziente possiede

solamente una buona padronanza della lingua spagnola mentre rispetto al livello

di padronanza della lingua italiana (che a pag. 16 della sua perizia la Dr.ssa __________

descrive come "discreta") appare appena sufficiente a renderla capace

di una comprensione approssimativa dei contenuti delle comunicazioni ed è

evidente che è stato necessario avvalersi di un interprete per allestire la

perizia;

. quando la Dr.ssa __________ sempre a pag. 20 della sua perizia

fa riferimento a "misure di aiuto attivo al reinserimento lavorativo sono

oltremodo indicate anche per contrastare alcune posizioni regressive non legate

alla psicopatologia ma a possibili vantaggi secondari che la portano a

rifiutare un ruolo di maggiore impegno personale e ad appoggiarsi ad aiuti

esterni" tende a mio avviso a vedere la tendenza all'esonero dai compiti

come una soluzione di comodo che può essere vinta da uno sforzo della volontà e

non come a me pare più

rispondente al vero come una delle colonne portanti del disturbo

di personalità di cui ella è affetta e cioè la dipendenza patologica vissuta

come esigenza inderogabile di essere aiutata e sostenuta dal coniuge al quale,

pur con la complicazione legata alla ambivalenza della relazione di vincolo che

appare in certi momenti palesemente disfunzionale, assegna la risoluzione di

tutti i suoi compiti;

(…).

. a pag. 19 della perizia la Dr.ssa __________ dicendo che

"di fatto pur avendone le risorse non è mai stata economicamente

indipendente appoggiandosi prima ai -genitori, poi al coniuge (sposato nel 2016

dopo la gravidanza) ed infine alle istituzioni” giunge a mio avviso

ad una conclusione che prescinde dalla diagnosi di disturbo

personologico da essa posta (p.to 6.2 diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità di lavoro) o perlomeno la considera non avente una

portata tale da inficiare la sua capacità lavorativa senza però considerare la

effettiva ripercussione che il quadro psicopatologico causa alla sua capacità

di messa in atto concreta nella realtà delle sue risorse e confidando in un

teorico sforzo di volontà che renda accessibile alla paziente una sua possibile

capacità realizzativa che alla luce dei nuovi fatti non vi è mai stata e con queste

premesse non si vede come possa realizzarsi in futuro;

. venendo infine a quanto riportato alle pagg. 20 e 21 (p.to 7.4

Valutazione di capacità, risorse e problemi. Descrizione di risorse e deficit

secondo schema MINI ICF-APP) la Dr.ssa __________ ritiene che la paziente

"non presenta sintomi psicopatologici in grado di inficiare la sua

capacità di rispettare gli impegni verso i quali è ben motivata (ad esempio le

pratiche con i servizi sociali, le mansioni relative alla cura della bambina,

l'attuale dieta") e aggiunge che "presenta capacità di, individuare

tempi e priorità per le diverse mansioni di casalinga dedicandosi ad esse con

precisione e con ottimi risultati" quando in realtà praticamente non si

occupa della sua casa affidando questo compito al marito e limitandosi a

svolgere, anche se in verità non per la loro interezza, le mansioni relative

alla cura della figlia. A proposito della flessibilità la Dr.ssa __________ ritiene

che la paziente abbia "un grado di disabilità lieve" risultando solo

"meno adattabile alle esigenze del contesto" mentre in realtà e come

effetto del suo

disturbo di personalità risulta piuttosto volta in via prioritaria

ad adattare l'ambiente alle sue esigenze. Pur attestando un "esame di

realtà mantenuto" la Dr.ssa __________ mette in luce "uno stile

attributivo di causalità degli eventi esterno" che a mio modo di vedere

risulta un aspetto centrale della psicopatologia di cui è affetta la paziente e

che preso a sé stante la porta a premere al fine di piegare la realtà alle sue

narcisistiche esigenze. La paziente inoltre presenta come giustamente attesta

la Dr.ssa __________ "difficoltà ad adattarsi al contesto sociale

attuale" ma questo secondo me non perché lo

"rifiuta a priori in quanto identificato con una scelta del coniuge"

quanto piuttosto a causa dei tratti di personalità patologici che sono stati

evidenziati. La relazione di coppia è poi non solamente "conflittuale e

per questo avviata verso la separazione" come sostiene la Dr.ssa __________

ma caratterizzata da una sostanziale ambivalenza degli affetti, cosa che in

effetti ha portato la paziente

ora ad avviarsi in direziona della separazione ora a ripiegare in

senso

regressivo e dipendente con la richiesta per certi versi

incoerente e paradossale di investire il marito del ruolo di ideale suo curatore;

(…)” (doc. AI pag. 160 ss.)

Ora la perita dr.ssa __________

ha preso dettagliatamente posizione nel complemento peritale del 9 settembre

2021, laddove ha innanzitutto considerato come il collega dr. __________

seguisse la paziente da relativamente poco tempo (ossia da soli tre mesi al momento

dell’estensione della sua presa di posizione) e come egli non contestasse la

diagnosi posta dalla perita bensì il livello di gravità della stessa con

particolare riferimento al disturbo di personalità che la renderebbe a suo

avviso parzialmente inabile, pur senza indicare tuttavia in che misura. Dopo

aver nuovamente sottolineato la scarsa continuità della presa a carico

psichiatrica nel corso degli anni, ha negato di aver riscontrato un’instabilità

emotiva, rilevando come del resto l’assicurata apparisse molto assorbita nella

cura e nella stimolazione adeguata della bambina, compito che richiede

certamente una quota di pazienza e stabilità emotiva. La perita ha pure escluso

la presenza di abulia-apatia, osservando come l’assicurata apparisse invece attiva

nella giornata e come lo stesso suo scritto del 9 agosto 2021 rivelasse “stenia,

iniziativa e capacità di difendere le proprie posizioni”. In conclusione, a

suo avviso lo scritto del dr. __________ costituiva essenzialmente “una

diversa valutazione del curante”, le sue osservazioni non aggiungendo “elementi

medici nuovi tali da comportare una modifica delle mie conclusioni peritali”.

Sulle puntuali critiche alla sua perizia ha esposto, tra l’altro, come segue:

" (…)

- la prognosi ritenuta invalidante riguardo il disturbo di personalità.

L'andamento del disturbo di personalità è cronico; nel pregresso

vi sono stati verosimilmente periodi di maggiore scompenso rispetto all'attuale

con almeno un agito impulsivo autolesivo (assunzione

incongrua di psicofarmaci nel 2001). Del ricovero a __________ non

vi è documentazione ma l’assicurata che si trovava allora incinta ha dichiarato

di averlo espressamente richiesto al ginecologo in un

momento di angoscia, l due ricoveri avvenuti in __________ nel

corso del 2019 sono stati molto brevi, le motivazioni alla causa non

perfettamente chiare: in un caso un fraintendimento con l'allora psichiatra dr.

__________, nel secondo caso una crisi di esasperazione in rapporto a

difficoltà coniugali (e forse, come indicato dall'assicurata nelle sue recenti

osservazioni, a problematiche economiche). In

entrambi i casi si è raggiunta una rapida ricompattazione del

quadro psicopatologico con dimissioni rispettivamente nell'arco di 72 ore e 5

giorni.

- la prognosi del disturbo da disadattamento è buona ed in merito

alla CL lavorativa completa attestata si ribadisce che si sta valutando

l'impatto dei disturbi psichici suddetti sull'attività di casalinga o in

un’attività idonea descritta come rispettosa delle esigenze di autonomia, non

con eccessivo contatto con il pubblico e che sfrutti possibilmente le

competenze linguistiche, musicali, le abilità creative o manuali. Non si è

parlato di lavori pesanti o che implichino particolari carichi di

responsabilità. Il fatto che non abbia terminato gli studi a livello

universitario, non inficia in alcun modo la sua capacità lavorativa in ambito

domestico o in un ambito adatto come quello sopra descritto. Le competenze

musicali come quelle manuali ed artistiche sono state ripetutamente sottolineate

dall'assicurata stessa in sede peritale. In merito alle competenze

linguistiche, a fronte delle motte difficoltà evocate dall'attuale curante

ricordo che l’assicurata impartiva lezioni di piano (anche se a suo dire furono

poche) a __________ dove era giunta da poco ma dove tuttavia aveva potuto ottenere,

attivandosi tramite l'assistenza, un appartamento e frequentare un corso di

lingue (come riportato sempre a pagina 10 delta perizia): (…) Aggiungo quindi

che ha dimostrato di avere in altre occasioni, quando si è trasferita

all'estero, ottime risorse e capacità di muoversi ed orientarsi nei contesti

nuovi. In famiglia ella ha dichiarato di parlare italiano e comunque queste

competenze potrebbero essere

implementate ulteriormente attraverso una formazione ad hoc, viste

le ottime capacità cognitive. Lo scritto dell’assicurata stessa con le osservazioni

sulla mia valutazione peritale (anche qualora si

sia avvalsa di una traduttrice) non fa che confermare l'ottima

capacità di analisi e comprensione dei contesti da parte dell'assicurata.

- Riguardo l'incongruenza tra il riferito di gravi alterazioni

dell'umore e la capacità di assolvere ai compiti domestici faccio notare che

alla pagina 15, paragrafo 3.2 la stessa affermava: "Prepara il pranzo e

riordina la cucina, la bambina è sempre con lei”. Con la figlia si dedica in

particolare a fare dei lavori manuali ritenendo che ciò sia molto importante

per sviluppare una buona motricità.

Disegnano, colorano, parlano insieme, le insegna a suonare il

pianoforte, l'aiuta a scrivere e leggere. Il padre invece si occupa

principalmente di portarla fuori a socializzare con altri bimbi. Cucina insieme

al coniuge, lei si occupa principalmente delle pulizie domestiche; non tollera

lo sporco e "pulisce sul pulito"; possiede tutti i prodotti specifici

per le pulizie, della spesa si occupa il coniuge perché preferisce non uscire

di casa e incontrare persone che la infastidiscono. Intrattiene invece buoni

rapporti con i Servizi Sociali perché vi sarebbe un operatore molto pacato e

gentile che la fa sentire a suo agio". Quello che è emerso in perizia

dunque è che dal momento che anche il coniuge si trova a casa vi è una

suddivisione di compiti in base alle inclinazioni e preferenze.

(…).

- Differentemente dal dr. __________ non ho riscontrato segni di

anedonia. Alla pagina 17 – esame psichico -: “gli affetti sono mobilizzabili in

presenza di reattività edonica". Tale affermazione è basata sia sull'osservazione

clinica che sul riferito del quotidiano alla pagina 15, par. 3.2: cita diverse

attività creative con la figlia e "Quali hobby oltre a suonare il

pianoforte, legge libri classici, di storia o filosofia (cita Nietzsche e

Tolstoj), si dedica a lavori manuali come il ricamo o alla pittura

astratta" riguardo la cura sì sé: "In questo periodo accusa un po' di

stanchezza perché si sta sottoponendo ad una dieta con massaggi e terapia

farmacologica prescritta da un dietologo di __________ (Saxenda-Uraglutide,

iniezioni settimanali a dosi crescenti).", ed ancora alla pagina 16 paragrafo

3.3: "Ha l'obiettivo di perdere peso per stare meglio con sé stessa ed

essere in forma per sua figlia.

(…).

- Riguardo le osservazioni sulla CL e sul Mini ICF app ribadisco

che il disturbo di personalità così come l'attuale disadattamento possono avere

certamente un influsso sulla CL in determinati ambiti ma non hanno alcun

impatto sulla prosecuzione delle sue attività consuete di cura della casa e

della bambina così come non precludono la possibilità di espletare in modo

pieno un'attività in ambito adatto come quello descritto. Il dr. __________

considera il fatto che non abbia concluso gli studi universitari e che non

abbia mai lavorato come elementi di dimostrazione di una inabilità lavorativa

completa in ogni attività ma non descrive, in concreto, quali sintomi

psicopatologici inficerebbero selettivamente la capacità di prendersi cura

della casa (ma non della bambina o della sua persona).

- Il collega afferma correttamente che l’assicurata, come effetto

de! suo disturbo di personalità, cerca in via prioritaria dì adattare

l'ambiente alle sue esigenze ma questo presuppone anche una certa

flessibilità oltreché capacità di analisi del contesto, di

pianificazione in vista di un obiettivo, nonché comprensione delle conseguenze

delle proprie ed altrui azioni, tutte risorse ben presenti nell'assicurata

anche se direzionate ad ottenere aiuti esterni ed assistenza.

- Riguardo la relazione di coppia si ritiene che sia proprio

nell'ambito delle relazioni che si esplica il maggiore impatto delle dinamiche disfunzionali

di personalità, non stupisce pertanto il ribaltamento

di posizioni e l'ambivalenza nei confronti del coniuge ma ancora

una volta questo non ha impatto sulla CL in ambito domestico ed adatto.”

(doc. AI pag. 175-178)

Al dettagliato complemento

peritale, di ben 8 pagine, nel quale la perita affronta puntualmente e con

precisione le censure sollevate dall’attuale psichiatra curante, questo

Tribunale non può che integralmente rinviare e aderire, ritenuto peraltro come il

dr. __________ non ha di seguito ritenuto di formulare alcuna ulteriore

precisazione o contestazione. Quanto esaurientemente affermato dalla perita

permette di concludere per l’assenza di elementi nuovi che non siano stati

adeguatamente esaminati nella perizia del 10 maggio 2021 o che in qualche modo

possano validamente metterne in forse le conclusioni.

Né infine permettono di

dipartirsi dalle complete conclusioni del perito le osservazioni formulate nel

ricorso. In particolare i ripetuti richiami ad una maggiore inabilità

lavorativa rispetto a quanto concluso dalla perizia si esauriscono in sostanza in

una diversa valutazione soggettiva, priva tuttavia di documentazione medica che

possa in qualche modo comprovare quanto affermato. Del resto nel ricorso

l’assicurata critica la perizia della dr.ssa __________, a suo avviso non sufficientemente

completa e precisa e alla quale non dovrebbe venir riconosciuto pieno valore

probatorio, ciò che di conseguenza imporrebbe l’esecuzione di una nuova

valutazione peritale, ma ripropone essenzialmente le medesime considerazioni formulate

in sede di osservazioni al progetto di decisione dalla stessa assicurata e dal

dr. __________ e sulle quali ha, come detto, preso esaustiva e convincente posizione

la dr.ssa __________ nel complemento peritale del 9 settembre 2021.

Per quanto in particolare

riguarda l’allegazione per la quale la posizione della perita da un lato e

quella dello psichiatra curante dall’altro rappresentino una chiave di lettura

diametralmente opposta della situazione dell’assicurata - fatto questo che avrebbe

dovuto spingere l’Ufficio AI a far eseguire una nuova perizia -, questo

Tribunale non condivide tale assunto, posto come la perita abbia ben

illustrato la fondatezza e la coerenza delle sue conclusioni rispettivamente il

fatto che le diverse conclusioni dei curanti circa la capacità lavorativa siano

da ricondurre essenzialmente ad una differente valutazione della fattispecie,

tratta dai sanitari che molto da vicino seguono l’assicurata.

Come detto, la perita ha tenuto

conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi

concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessata, peraltro sostanzialmente condivise

anche dai curanti, e valutando correttamente la sua capacità lavorativa al

termine di un’analisi approfondita che ha incluso tutti i referti medici dei

curanti.

Occorre peraltro in questa sede

nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle

risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili

non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente

pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF

8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

Infine per quanto concerne la

velata allusione riguardo al fatto che la ricorrente sarebbe stata valutata dalla

perita sulla base di due soli colloqui durati “poche ore”, va fatto

osservare che la dr.ssa __________ l’ha peritata per complessive tre ore e

mezza (doc. AI pag. 116), lasso di tempo ritenuto da lei verosimilmente sufficiente

per conoscere una persona e farsi un'idea anche di una complessa situazione

psichica. Inoltre va fatto presente che la specialista ha avuto a disposizione

l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto, inclusi i rapporti degli

psichiatri curanti allestendo quindi un rapporto peritale comprendente una diffusa

anamnesi e descrizione dello status psichiatrico, dei dati soggettivi, delle

constatazioni obiettive, delle diagnosi come pure delle conseguenze sulla

capacità lavorativa (doc. AI pag. 116 ss.).

In merito alla durata della

perizia, va inoltre ricordato che il Tribunale federale ha già più volte

ricordato che il tempo impiegato per una visita psichiatrica deve essere

adeguato all’interrogativo e alla psicopatologia da valutare (cfr. STF 44/2017

del 9 maggio 2017, consid. 4.3., pubblicata in SVR 10/2017 IV nr. 75;

8C_47/2016 del 15 marzo 2016, consid. 3.2.2., pubblicata in SVR 2016 IV nr. 35

con riferimenti) e che il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STF I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti;

cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018), ciò che è il caso, come detto,

con la perizia della dr.ssa __________. La critica della ricorrente relativa

alla durata della visita medica, non modifica quindi la valutazione

specialistica.

Va poi anche osservato che al

fine di evitare ogni possibile incomprensione tra la perita e l’assicurata, a

causa di possibili difficoltà linguistiche, la perita ha eseguito i colloqui

peritali con l’ausilio di un interprete. In proposito la dr.ssa __________, nel

complemento peritale del 9 settembre 2021, ha respinto le allusioni, formulate

in sede di osservazioni al progetto di decisione, circa l’esistenza di un

problema linguistico che può avere comportato incompletezze o omissioni

involontarie di informazioni, osservando come ciò fosse “possibile ma poco

verosimile sia perché tale evenienza è minimizzata, dalla presenza dell’interprete

sia perché, alcune omissioni, come la familiarità psichiatrica, risultano poco

spiegabili”, considerato come le domande fossero state poste dalla perita in

modo molto esplicito (doc. AI pag. 174). Anche a tali osservazioni, complete e

logiche, che non permettono a questa Corte di ammettere che vi sia stato un

problema di comprensione linguistica, non si può che aderire.

Non permette diversa

conclusione, infine, nemmeno l’allegazione ricorsuale per cui la ricorrente

sarebbe affetta anche da una sindrome del dolore cronico invalidante,

diagnosticata dal dr. __________, reumatologo, tale allegazione essendo rimasta

priva di alcuna certificazione medica che ne attesti l’effettiva esistenza e

natura. Ciò non senza rilevare che il dr. __________, internista curante, nel

rapporto del 25 novembre 2020, non ha fatto menzione ad una patologia

reumatologica, limitandosi a segnalare le problematiche psichiatriche oltre a “obesitas,

rapporto patologico con il cibo” (doc. AI pag. 34).

2.9

Sulla base di quanto esposto ai

considerandi che precedono, dal momento che le certificazioni degli specialisti

di fiducia dell'assicurata si basano sostanzialmente sul medesimo quadro

diagnostico, esse rappresentano unicamente un diverso apprezzamento delle

ripercussioni sulla capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e

diagnostico, che non permettono quindi in alcun modo di distanziarsi dalla

valutazione operata dalla perita del __________ e dal medico SMR, che l’ha

avallata. In particolare, come affermato dalla perita, i curanti nelle loro

varie prese di posizione non hanno fornito spiegazioni convincenti circa la

discrepanza evidenziata nella perizia tra i limiti descritti e il funzionamento

oggettivo dell’interessata. Essi non hanno, come detto, presentato indizi

concreti atti a minare l’affidabilità della perizia.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175

consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.

269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2),

ritenuto che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e

9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii alla giurisprudenza

ivi menzionati; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua

da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il

valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid.

3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di

principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei

medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza

comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi

in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce

a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)).

Sia peraltro osservato che

la perizia della dr.ssa __________ non ha omesso di approfondire la severità e

la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i

motivi per i quali occorreva scostarsi dalla valutazione dei curanti.

Occorre

quindi concludere che l’assicurata non ha prodotto documentazione rilevante o

fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di

considerare inattendibili le conclusioni della dr.ssa __________ e del SMR e,

quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità

lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del

resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute

d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un

peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione

contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino

al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va qui ricordato che se da una

parte la procedura davanti al

TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che tale principio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal

dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, ove

ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

Del resto val la pena di

nuovamente ribadire che le conclusioni della dr.ssa __________ sono stata

avallate integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va

dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici

per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi

ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve

così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa

invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In siffatte circostanze le

censure ricorsuali riguardo alla perizia psichiatrica devono essere respinte.

In conclusione, rispecchiando la stessa

e la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.4. e 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 139 V 218 consid. 5.3, 138 V 218 consid. 6 pag. 221, 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti) che alla ricorrente va riconosciuta un’incapacità lavorativa del

100% unicamente nei periodi di degenza presso la CPC, ovvero dal 26 al 28

giugno 2019 e dal 12 al 17 settembre 2019, mentre che nei restanti periodi ella

va considerata abile in misura completa in ogni attività.

Alla luce delle risultanze di cui

sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene

quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si

renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non

abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fatta

eseguire dall’amministrazione, la richiesta di essere fatta oggetto di un nuovo

accertamento peritale, va disattesa.

2.10

Infine, per le ragioni che seguono, a

torto l’assicurata censura il fatto che non sia stata effettuata un’inchiesta

al domicilio intesa a stabilire le sue limitazioni nello svolgimento delle

faccende domestiche.

Come esposto al consid. 2.3. che

precede, in proposito va detto che l'invalidità delle persone che si occupano

(esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è di norma stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente con i lavori

che può eseguire una persona sana.

Nella menzionata CIGI l'UFAS ha

previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un

attribuibile a ciascuna di esse (cfr. le cifre 3087 CIGI segg).

Il Tribunale federale ha già

avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non

vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai

servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STF I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2). Nella STF I 102/00

del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31

gennaio 2013) è stata nuovamente confermata la legittimità di queste direttive,

in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile

determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto

all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal

medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de

l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131

consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle

diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni

dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; 8C_843/2011 del 29 maggio 2012;

AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da

parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in

sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di

impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni

caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STF I 681/02

dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Proprio con riferimento agli assicurati

che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5

settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha

ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico

occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone

che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più

difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica (cfr. la

STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.14).

Nella fattispecie in esame,

l'Ufficio AI non ha effettuato un'inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica al domicilio dell'assicurata.

Ora, la menzionata Circolare (CIGI)

alla cifra marg. 3081/1/18 prevede che “di norma l’ufficio AI rileva il

grado d’invalidità con un accertamento sul posto. Si può rinunciare a un

accertamento sul posto, inserendo in tal caso una breve motivazione

nell’incarto”.

In effetti, secondo quanto

stabilito dall'Alta Corte nella sentenza 9C_103/2010 del 2

settembre 2010 (cfr. consid. 2.2), l'esperimento di

un'inchiesta domestica non costituisce un obbligo imposto dal diritto federale,

alla stessa potendovi rinunciare segnatamente qualora "gemäss der ärztlichen Einschätzung keine Einschränkung in

diesem Aufgabengebiet besteht” (cfr.

STF 9C_103/2010)".

In concreto, com’è stato detto, sulla base della perizia psichiatrica del 10 maggio 2021, l’amministrazione

è giunta alla conclusione che l’interessata, malgrado le problematiche

psichiche, fosse pienamente abile nello svolgimento delle mansioni casalinghe

(così come in altre attività adeguate al suo stato di salute). La dr.ssa

__________ ha escluso l’esistenza di diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa dell'assicurata, e al punto 8.4 della perizia summenzionata ha pure

rilevato espressamente come l’assicurata non presentasse alcuna disabilità

nello svolgimento delle faccende domestiche e nella cura della figlia,

circostanza del resto espressamente confermata anche dalla curante dr.ssa __________

al punto 4.5 del suo rapporto datato 16 dicembre 2020 laddove aveva attestato che

l’assicurata "non è limitata nella propria abitazione”, potendo

senza limiti “prendersi cura di sé, della figlia e della casa” (doc. AI

pag. 53).

A fronte di tali considerazioni

mediche, basate anche su quanto riferito dall’assicurata e dalla psichiatra

curante, che sono state avvallate anche dal SMR, si deve ritenere che a ragione

l'Ufficio AI abbia rinunciato ad esperire un'inchiesta economica, così come

previsto dalla predetta cifra marg. 3081/1/18 della CIGI.

Tale modo di procedere non è

stato del resto validamente stigmatizzato dall'insorgente nel proprio gravame,

ove ella in effetti non ha minimamente sostanziato in che maniera le affezioni

di cui sarebbe portatrice le sarebbero d’impedimento nelle attività domestiche.

In sostanza non ha fornito elementi o prove, segnatamente certificazioni

mediche, atti a mettere in dubbio le valide e affidabili conclusioni peritali, né,

quindi, la conclusione dell’amministrazione circa la non necessità di eseguire

un accertamento domiciliare.

2.11

Visto quanto sopra, non presentando

l’assicurata, fatti salvi i citati limitati periodi di ricovero ospedaliero - dal

26.

al 28 giugno 2019 e dal 12 al 17 settembre 2019 - e quindi di durata

inferiore al periodo minimo di un anno giusta l’art. 28 LAI (cfr. al consid.

2.2) -, un’inabilità lavorativa da ascrivere alle problematiche psichiatriche,

e non essendo stata fatta validamente valere alcuna affezione somatica con

valenza invalidante, correttamente l’Ufficio AI ha negato il diritto a

prestazioni.

La decisione contestata va quindi

confermata, mentre che il gravame va respinto.

2.12

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza e il

rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando),

le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

2.13

L’assicurata nel suo gravame ha

formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. art.

61.

lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b

e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Per valutare se un assicurato si

trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un

fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid.

7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella fattispecie non è

soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

In effetti, dopo un esame

forzatamente sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti all’inserto le

prospettive di esito favorevole apparivano considerevolmente minori dei rischi

di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i

motivi per i quali l’amministrazione non ha concesso la rendita e nel suo

ricorso l’assicurata non ha in sostanza fatto altro che rimandare alla documentazione

medica prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione e già

accuratamente valutata non solo dalla perita dr.ssa __________ nel complemento

peritale del 9 settembre 2021, ma anche dal SMR nel rapporto del 22 settembre

2021.

(doc. AI 174 e 194), e in sostanza ribadire quanto già fatto valere nel

corso della procedura amministrativa. Tali argomentazioni, oltretutto non

accompagnate da alcun documento o certificato medico nuovo, non erano

manifestamente idonee, come dianzi esposto, a mettere in dubbio la valutazione

medica operata dalla perita del __________ e dal SMR e messa a fondamento del

provvedimento contestato.

Non apparendo quindi adempiuti i

requisiti per la concessione dell'assistenza giudiziaria cumulativamente posti

da legge e giurisprudenza, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura di fr. 500.-

sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti