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Decisione

32.2021.121

Ricorso contro decisione di rifiuto di prestazioni AI. Ricorso respinto: le risultanze peritali, a cui va data piena forza probante, non sono state inficiate dalle allegazioni dell’insorgente, essendosi quest’ultima limitata a contestazioni generiche

26 aprile 2022Italiano33 min

descritto dai consulenti e dalla valutazione medico-fiduciaria del Dr. med. __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.121

jv/gm

Lugano

26 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 ottobre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, nato nel 1975, di formazione cuoco e da ultimo attivo quale magazziniere a

tempo pieno, il 3/8/9 maggio 2018 ha presentato una domanda di prestazioni AI

adducendo problemi cardiaci, depressione e tendinite (docc. 3, 6, 8 e 10 incarto

AI).

1.2. Con

scritto del 17 maggio 2018 l’UAI ha convocato l’assicurato per un colloquio di

accertamento in sede per il 13 giugno 2018 (doc. 8 incarto AI), mentre il dr. __________

(specialista in medicina interna) ha proceduto, quale medico di fiducia della __________,

a peritare l’assicurato dal profilo internistico reumatologico in data 18

maggio 2018 (doc. 9 incarto AI), contestualmente all’indennizzazione

dell’incapacità lavorativa (doc. 13 incarto AI).

1.3. Il

colloquio del 13 giugno 2018 è confluito in un accordo vincolante tra

l’assicurato e l’UAI sui provvedimenti volti all’integrazione nel quadro di un

intervento tempestivo (doc. 15 incarto AI).

1.4. Con

certificato medico del 19 giugno 2018 la curante dell’assicurato, dr.ssa __________

(specialista in medicina interna generale), ha accertato un’inabilità

lavorativa completa da suddetta data al 15 luglio 2018, motivandola con

l’indicazione “malattia” (doc. 19 incarto AI).

A

tale certificato ha fatto seguito il rapporto medico della citata curante del

21 giugno 2018, sul quale il dr. __________ ha preso posizione l’11 luglio 2018

(doc. 20 incarto AI).

1.5. Cronicizzatasi

l’inabilità lavorativa certificata dalla curante (docc. 22-27 incarto AI),

l’amministrazione ha ritenuto opportuno far esperire una perizia

pluridisciplinare conferendo mandato, con metodo aleatorio tramite la

piattaforma SuisseMED@P, al __________ di __________ (docc. 32-37 incarto AI)

nelle persone del dr. __________ (medicina interna), dr. __________

(cardiologia), dr. __________ (psichiatrica e psicoterapia) e del dr. __________

(reumatologia) (doc. 40 incarto AI).

1.6. Con

rapporto peritale del 19 agosto 2019 (doc. 55 incarto AI) gli specialisti

esterni si sono determinati circa lo stato valetudinario dell’assicurato,

formulando le seguenti diagnosi:

“B Diagnosi rilevanti con e senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1 Diagnosi rilevanti con

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Cardiopatia ischemica cronica su

malattia coronarica bivasale con esiti di angioplastica e stent ramo

circonflesso 27.10.2017, subocclusione cronica della coronaria ds., e

occlusione di un piccolo ramo marginale (ultima coronarografia del 14.09.2018).

Possibile angina cronica CCS classe

II.

B.2 Diagnosi rilevanti senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Epicondilite ulnare e radiale a ds.

cronica associata a una lieve disfunzione del nervo ulnare e miogelosi diffuse

all’avambraccio prossimale, lieve tendinite di De Quervain a sin.:

-

discordanza molto importante tra

l’intensità soggettiva del dolore e le limitazioni funzionali con l’assenza di

rilevanti patologie agli arti superiori.

Sindrome ansiosodepressiva (ICD-10

F41.2)

Ipertensione arteriosa in trattamento

farmacologico.

Ipercolesterolemia in trattamento

farmacologico.

Sovrappeso con BMI 25 kg/m2.

Nota gastrite cronica HP positiva con cura

eradicatoria nel 2016.

Tabagismo cronico.”

(doc. 55, pag. 193 e seg. incarto AI).

Circa la

capacità lavorativa globale, gli esperti si sono così determinati:

“G Capacità lavorativa

nell’attività svolta finora

Globalmente, nell’attività da ultimo

esercitata di collaboratore nel reparto confezionamento formaggi presso __________,

vi è attualmente una capacità lavorativa nella misura del 75%, intesa come

riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.

H Capacità lavorativa in

un’attività adeguata

Globalmente in un’attività adatta allo

stato di salute vi è attualmente una capacità lavorativa piena.” (doc. 55, pag. 195 e seg. incarto AI).

Circa

l’evoluzione della capacità lavorativa, i periti hanno osservato quanto segue:

“I Motivazione della capacità e

dell’incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

La questione non si pone: l’attuale

capacità lavorativa globale è determinata unicamente dalla patologia descritta

in ambito cardiologico.

Fatti

I. 1 Descrivere l’evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo nell’attività svolta

Tenendo in considerazione quanto

descritto dai consulenti e dalla valutazione medico-fiduciaria del Dr. med. __________

del 18.5.2018 [doc. 9 incarto AI,

n.d.r.] si ritiene che nell’attività da ultimo esercitata vi sia una

capacità lavorativa globale nella misura del 75% a partire da luglio 2018,

mentre in un’attività adatta allo stato di salute vi è una capacità lavorativa

piena da maggio 2018. In precedenza valgolo le valutazioni della capacità

lavorativa descritte negli atti, con incapacità lavorativa totale durante le

degenze descritte.

I. 2 Descrivere l’evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo in un’attività adatta

Tenendo in considerazione quanto

descritto dai consulenti e dalla valutazione medico-fiduciaria del Dr. med. __________

del 18.5.2018 [doc. 9 incarto AI,

n.d.r.] si ritiene che nell’attività da ultimo esercitata vi si auna

capacità lavorativa globale nella misura del 75% a partire da luglio 2018,

mentre in un’attività adatta allo stato di salute vi è una capacità lavorativa

piena da maggio 2018. In precedenza valgono le valutazioni della capacità

lavorativa descritte negli atti, con incapacità lavorativa totale durante le

degenze descritte.” (doc. 55, pag. 196 incarto AI).

1.7. Con

rapporto SMR finale del 30 settembre 2019 il medico AI, dr. __________, ha

fatto proprie le conclusioni peritali, accertando dunque le seguenti incapacità

lavorative (doc. 58 incarto AI):

% IL in attività precedente*

% IL in attività adeguata*

Periodi

100

100

dal 27 ottobre 2017

50

50

dal 12 marzo 2018

0

0

dal 1. aprile 2018

100

100

dal 5 aprile 2018

0

dal 1. maggio 2018

50

dal 28 maggio 2018

0

dal 15 giugno 2018

100

dal 19 giugno 2018

25

dal 1. luglio 2018

*intesa come riduzione del rendimento

Con rapporto

del 17 dicembre 2019 il consulente in integrazione ha ritenuto che non vi

fossero più i presupposti per l’attuazione di provvedimenti professionali con

frequenza scolastica, ritenendo l’assicurato direttamente reintegrabile nel

ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento (doc. 60 incarto AI).

1.8. Con

progetto del 18 dicembre 2019 l’UAI ha prospettato il rifiuto di prestazioni,

confermando i periodi di incapacità lavorativa come da rapporto del medico AI e

calcolando un grado d’invalidità non pensionabile dello 0% (doc. 61 incarto

AI).

Con

osservazioni del 31 gennaio 2020 l’assicurato ha presentato attestazioni mediche

dei curanti, dr.ssa __________ e dr. __________ (specialista in psichiatrica e

psicoterapia); la prima ha accertato un’incapacità lavorativa totale per

attività moderate-importanti dal punto di vista cardiologico, mentre il secondo

ha accertato un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività (docc.62 e

63 incarto AI). Sulla scorta delle surriferite refertazioni, l’assicurato ha

richiesto “che da parte vostra si proceda a degli accertamenti approfonditi

sia dal profilo fisico, sia psichico dell’assicurato, rivedendo di conseguenza

il vostro progetto di decisione.” (doc. 64 incarto AI).

1.9. Le

osservazioni dell’assicurato al progetto sono state sottoposte al vaglio del medico

AI il quale, a sua volta, l’ha sottoposta ai periti del __________; il dr. __________

ed il dr. __________ hanno confermato le rispettive conclusioni peritali,

mentre il dr. __________, preso atto del certificato del dr. __________, ha

ritenuto opportuno, onde poter escludere un peggioramento della situazione

valetudinaria, procedere con un aggiornamento dello stato di salute. In

conclusione, la responsabile del __________ (dr.ssa __________) ha ritenuto

indicato richiedere ai curanti un aggiornamento dettagliato del decorso dello

stato di salute, valutando poi la necessità di procedere con una perizia medica

interdisciplinare di decorso con rivalutazione in ambito psichiatrico,

reumatologico e cardiologico (docc. 68 e 69 incarto AI).

L’UAI ha

dunque proceduto in tal senso, conferendo nuovamente il mandato per una perizia

pluridisciplinare di decorso in ambito internistico, cardiologico, psichiatrico

e reumatologico al __________; il centro peritale ha ritenuto inoltre

necessario integrare dei test psicodiagnostici da effettuarsi dal signor __________

(docc. 76-82 incarto AI), sostituendo il perito dr. __________ con la dr.ssa __________

per la disciplina internistica (doc. 86 incarto AI).

1.10. L’accertamento

peritale di decorso è confluito nel rapporto del 13 luglio 2021 con il quale i

periti hanno aggiunto, alle precedenti diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa, le “epicondiliti croniche con associata lieve

disfunzione sensitiva del nervo ulnare bilaterale e epicondiliti radiali

croniche bilaterali […]” (doc. 100, pag. 373 incarto AI; cfr. supra consid.

1.6.).

I periti

hanno accertato un’incapacità lavorativa del 55% nell’attività abituale e, in

attività adeguata, dello 0% (doc. 100, pag. 375 incarto AI), con la seguente

evoluzione nel tempo:

% IL in attività precedente*

% IL in attività adeguata*

Periodi

100

100

dal 27 ottobre 2017

50

50

dal 12 marzo 2018

0

0

dal 1. aprile 2018

100

100

dal 5 aprile 2018

0

dal 1. maggio 2018

50

dal 28 maggio 2018

0

dal 15 giugno 2018

100

dal 19 giugno 2018

25

dal 1. luglio 2018

30

dall’8 febbraio 2019

55

dal 20 ottobre 2020

*intesa sia come riduzione del rendimento che della

presenza

Le

conclusioni peritali sono state anche in questo caso fatte proprie dal medico

AI, dr. __________, con rapporto SMR del 19 luglio 2021 (doc. 101 incarto AI; il

citato rapporto SMR presenta un refuso, nel senso che il riacquisto della

completa

capacità

lavorativa in attività adeguate è stato erroneamente fatto risalire al 1.

giugno in luogo del 1. maggio 2018, cfr. supra consid. 1.10).

1.11. Con

progetto di decisione del 23 agosto 2021 l’UAI ha annullato e sostituito il

precedente preavviso (cfr. supra consid. 1.8.), prospettando nuovamente il

rifiuto di prestazioni (doc. 102 incarto AI).

1.12. Con

osservazioni del 7 e 24 settembre 2021 l’assicurato ha contestato le

conclusioni dell’UAI circa la capacità lavorativa residua, in particolare le

conclusioni peritali dal profilo “fisico” e “psichico”,

formulando richiesta affinché “il progetto di decisione sia riveduto e che all’assicurato

sia riconosciuta un’incapacità lavorativa e di conseguenza il diritto a

percepire una rendita” (docc. 105 e 106 incarto AI).

1.13. Con

decisione del 4 ottobre 2021 l’amministrazione ha confermato integralmente il

proprio progetto (doc. 107 incarto AI).

1.14. L’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso

contro la decisione del 4 ottobre 2021, postulandone l’annullamento e il

riconoscimento

di

una rendita di invalidità intera (doc. I). Oltre alla decisione impugnata (doc.

A1), al ricorso l’assicurato ha allegato il rapporto medico del curante dr. __________

(doc. A2).

1.15. Con

risposta di causa dell’11 febbraio 2022 l’UAI ha ribadito la correttezza della

decisione impugnata, chiedendone integrale conferma e, di riflesso, la

reiezione del gravame, configurando le doglianze dell’assicurato contestazioni

soggettive e non essendo il rapporto del dr. __________ (doc. A2), sottoposto

al vaglio del medico AI e al perito psichiatra dr. __________ per presa di

posizione, suscettibile di modificare le conclusioni peritali (doc. X+1/3).

1.16. Con

scritto del 21 febbraio 2022 (doc. XII) l’insorgente ha chiesto una proroga di

30 giorni del termine assegnato dal Vicepresidente del TCA per presentare

ulteriori mezzi di prova (doc. XI), richiesta a cui il TCA è venuto incontro

fissando il termine per la presentazione dei mezzi di prova al 31 marzo 2022.

Il

termine di cui sopra è decorso infruttuoso.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’UAI ha respinto la domanda di

prestazioni presentata dall’assicurato.

Va

anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In

concreto al ricorso contro la decisione emanata il 4 ottobre 2021 – data che,

di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel

momento.

Per

cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione

contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto

un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Considerandi

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento

ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015.

il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14.

dicembre 2017).

In

due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto,

un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

In concreto, ricevuta la domanda di

prestazioni, l’UAI, al fine di accertare lo stato valetudinario

dell’assicurato, ha conferito mandato al __________ di procedere ad una perizia

pluridisciplinare internistica, cardiologica, psichiatrica e reumatologica

(cfr. supra consid. 1.5.). Gli accertamenti degli specialisti sono confluiti

nel rapporto peritale del 19 agosto 2019 (cfr. supra consid. 1.6.). Considerate

le osservazioni dell’assicurato al successivo progetto di decisione con il

quale veniva prospettato il rifiuto delle prestazioni, non potendo escludere un

peggioramento dello stato valetudinario del signor RI 1, è stata fatta esperire

una perizia pluridisciplinare di decorso che, oltre alle discipline di cui

sopra, comprendeva anche dei test psicodiagnostici (cfr. supra consid. 1.9.).

Gli accertamenti di decorso sono confluiti nel rapporto peritale del 13 luglio

2021.

(cfr. supra consid. 1.10), posto alla base – unitamente al rapporto SMR

del 19 luglio 2021 – della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.11. e

segg.).

La valutazione medico-teorica

operata dai periti conclude che dal 1. maggio 2018 l’assicurato era

completamente abile al lavoro in attività adeguata ai limiti funzionali

acccertati (cfr. supra consid. 1.7. e 1.10.), conclusioni fatte proprie dal

medico AI (cfr. supra consid. 1.10.).

Il

ricorrente contesta la valutazione medico-teorica operata dai periti, con

argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito (cfr. infra

consid. 2.7.1. e seg.).

2.7

In

casu, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio le

conclusioni peritali di cui ai rapporti __________ del 19 agosto 2019 e del 13

luglio 2021, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i

surriferiti parametri giurisprudenziali.

2.7.1

Come accennato (cfr. supra consid.

2.6

in fine), il ricorrente contesta le conclusioni peritali.

In prima battuta, a mente sua la

patologia cardiaca unitamente all’epicondilite ulnare e “ad altre di minor

entità […] e alle prescrizione farmacologiche […] provocano dal

profilo oggettivo […] delle limitazioni oggettive […] che no

(sic!) sono unicamente il carico massimo di 5kg [limite funzionale

accertato dai periti, n.d.r.], a una stanchezza/spossatezza che si rileva

già dopo poco tempo […]. Evidentemente questo senso di sfinimento porta

anche a una perdita di concentrazione e a difficoltà nell’eseguire lavori di

precisione. Si ritiene quindi la valutazione data dall’AI oggettivamente

scorretta e arbitraria” (doc. I, pag. 2).

A tal proposito, si rileva che

l’insorgente non ha prodotto o rinviato ad alcuna documentazione

medico-specialistica atta a suffragare la sua contestazione, rispettivamente,

ad inficiare le conclusioni peritali. Dalle tavole processuali non emerge

inoltre alcuna refertazione medica che non sia stata considerata dai periti.

È dunque a ragione che l’UAI aveva,

nella decisione formale, definito le contestazioni del ricorrente già sollevate

nell’opposizione al progetto di decisione quale “valutazione soggettiva del

signor RI 1”, rilevando come “non viene fornita alcuna nuova

documentazione medica dettagliata a sostegno di quanto indicato.” (doc.

A1).

Sul punto, dunque, ricordato come

le due perizie del __________ in casu rispettano i parametri giurisprudenziali

determinanti, configurando essa una mera contestazione generica, la doglianza

del ricorrente risulta inconferente.

Al proposito è bene ricordare che –

come osservato con pertinenza dall’UAI in sede di risposta (doc. X, pag. 2) – il

principio inquisitorio che vige nella procedura delle assicurazioni sociali non

è da intendere quale principio assoluto ma trova il suo correlato nel dovere

delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157, consid.

1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

rinvii).

Nell’evenienza concreta la

patrocinatrice del ricorrente si è limitata a contestare refertazioni

medico-specialistiche di esperti esterni indipendenti alle quali, come visto,

va attribuita forza probante piena.

Infatti, la contestazione afferente

al “profilo fisico” non ha alcuna base oggettiva ma configura una mera

doglianza soggettiva del ricorrente priva di qualsiasi supporto probatorio; a

tal proposito, non può certo essere il TCA a dover creare argomentazioni

pertinenti e nessi logici a favore del ricorrente, a maggior ragione se

rappresentato da una legale.

2.7.2

Il ricorrente contesta inoltre le

conclusioni del perito psichiatra, dr. __________ (doc. I, pag. 3),

prevalendosi di un rapporto datato 19 ottobre 2021 del curante specialista, dr.

__________ (doc. A2).

Per quanto attiene alla valutazione

medico-teorica del perito, egli ha fondato le proprie conclusioni sulla base di

tutta la documentazione agli atti (ad eccezione del rapporto del dr. __________

poc’anzi citato), ivi inclusa la precedente perizia del 19 agosto 2019 (cfr.

doc. 55, pagg. 230 e 233 incarti AI), ritenendo la sindrome ansioso-depressiva

(ICD10-F41.2) ininfluente sulla capacità lavorativa, come peraltro già rilevato

nella precedente perizia del 2019 (doc. 100, pag. 421 e segg. incarto AI; cfr.

supra consid. 1.6.).

Le

conclusioni del perito sono state formulate anche tenendo conto dei risultati

del test psicodiagnostici (cfr. supra consid. 1.9.) che hanno evidenziato una

palese tendenza all’esagerazione della sintomatologia (doc. 100, pagg. 361, 416

ed in particolare la pag. 427 incarto AI).

Da parte sua, il ricorrente si è

limitato a riportare, parafrasandola, l’attestazione del curante dr. __________

(specialista in psichiatrica e psicoterapia) presentata in sede ricorsuale

secondo cui il signor RI 1, a causa della patologia psichiatrica, è

“inabile

al lavoro nella misura del 100%, in qualsiasi attività, a partire dal mese di

settembre 2020.” (doc. A2). Il curante non spende tuttavia una parola in

merito alle risultanze peritali, limitandosi ad esprimere una sua valutazione a

compartimento stagno.

Essendo le conclusioni dei due

psichiatri antitetiche, si è resa necessaria una nuova presa di posizione – su

richiesta del medico AI – da parte del perito psichiatra che, con scritto del

26.

gennaio 2022, si è così espresso:

“Ho

preso visione del rapporto medico del 19.10.2021 redatto dal collega psichiatra

Dr. __________ di __________ e degli scritti della rappresentante legale

dell’A. Per quanto attiene alla pate strettamente psichiatrica rilevo che lo

psichiatra curante ha segnalato la presenza di un quadro clinico di maggiore

gravità rispetto a quello da me valutato nell’ambito dell’ultima perizia __________

ma, tenuto conto che a seguito delle pressocché medesime motivazioni addotte

dallo psichiatra curante si era ritenuto di rivalutare la situazione giungendo

da parte mia alla stessa diagnosi che era stata posta in occasione della prima

perizia __________, cosa che tra l’altro ha trovato una ulteriore conferma dalla

effettuazione di alcuni esami psicodiagnostici che sono stati volti a sondare

l’attendibilità della sintomatologia accusata dal soggetto e a precisarne il

profilo di personalità, sono a confermare le mie conclusioni peritali e non

ritengo indicato proprio alla luce di queste considerazioni procedere con un

aggiornamento dello stato di salute dell’A.” (doc. X 2).

A tal proposito, il medico AI dr. __________

(specialista in psichiatria) così si è espresso:

“Ho preso visione della risposta del __________, in

particolare del perito psichiatrico Dr. __________, completa ed esaustiva e a

cui intendo allinearmi. Le precedenti prese di posizione SMR sono confermate.”

(doc. X 1 e 3).

Come accennato, al riguardo il

ricorrente non ha più preso posizione rispettivamente non ha presentato nuovi

mezzi di prova nel termine impartitogli da questa Corte (cfr. supra consid.

1.16

in fine).

Ne consegue che anche la

contestazione afferente alla perizia psichiatrica risulta inconferente.

2.8

In conclusione, viste le affidabili e

concludenti risultanze delle perizie pluridisciplinari __________ del 19 agosto

2019.

e del 13 luglio 2021 e la successiva presa di posizione del dr. __________

del 26 gennaio 2022, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr.

consid. 2.5.), richiamato inoltre l’obbligo che incombe alla persona assicurata

di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572), è da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2

e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato presenta un’incapacità

lavorativa del 55% dal 20 ottobre 2020 nell’attività precedente di

magazziniere, mentre in un’attività adeguata egli risulta abile al lavoro in

misura completa dal 1. maggio 2018 (cfr. supra consid. 1.10. e 1.11.: in

concreto il refuso dell’amministrazione risulta ininfluente ai fini del

giudizio).

2.9

Il ricorrente non ha contestato il

calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’amministrazione (cfr. doc. I) e

questo Tribunale non intravvede motivi per non confermarlo.

Visto tutto

quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso

respinto.

2.10

Con il ricorso il ricorrente asserisce di essere “sin

d’ora disposto a essere sottoposto a una chiara perizia psichica neutra, che

tenga conto di tutte le risultanze oggettive e soggettive rilevate non solo

dello specialista curante, ma anche dagli specialisti incaricati dall’AI”.

(doc. I, p.to 4).

Qualora tale

asserzione fosse da interpretare quale assunzione di ulteriori mezzi di prova,

questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per statuire nel merito della presente vertenza senza che

si renda necessaria l’assunzione di ulteriore materiale probatorio. Giova al

proposito ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010

consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c con riferimenti).

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio

2021.

ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti