32.2021.121
Ricorso contro decisione di rifiuto di prestazioni AI. Ricorso respinto: le risultanze peritali, a cui va data piena forza probante, non sono state inficiate dalle allegazioni dell’insorgente, essendosi quest’ultima limitata a contestazioni generiche
26 aprile 2022Italiano33 min
descritto dai consulenti e dalla valutazione medico-fiduciaria del Dr. med. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.121
jv/gm
Lugano
26 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 ottobre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1975, di formazione cuoco e da ultimo attivo quale magazziniere a
tempo pieno, il 3/8/9 maggio 2018 ha presentato una domanda di prestazioni AI
adducendo problemi cardiaci, depressione e tendinite (docc. 3, 6, 8 e 10 incarto
AI).
1.2. Con
scritto del 17 maggio 2018 l’UAI ha convocato l’assicurato per un colloquio di
accertamento in sede per il 13 giugno 2018 (doc. 8 incarto AI), mentre il dr. __________
(specialista in medicina interna) ha proceduto, quale medico di fiducia della __________,
a peritare l’assicurato dal profilo internistico reumatologico in data 18
maggio 2018 (doc. 9 incarto AI), contestualmente all’indennizzazione
dell’incapacità lavorativa (doc. 13 incarto AI).
1.3. Il
colloquio del 13 giugno 2018 è confluito in un accordo vincolante tra
l’assicurato e l’UAI sui provvedimenti volti all’integrazione nel quadro di un
intervento tempestivo (doc. 15 incarto AI).
1.4. Con
certificato medico del 19 giugno 2018 la curante dell’assicurato, dr.ssa __________
(specialista in medicina interna generale), ha accertato un’inabilità
lavorativa completa da suddetta data al 15 luglio 2018, motivandola con
l’indicazione “malattia” (doc. 19 incarto AI).
A
tale certificato ha fatto seguito il rapporto medico della citata curante del
21 giugno 2018, sul quale il dr. __________ ha preso posizione l’11 luglio 2018
(doc. 20 incarto AI).
1.5. Cronicizzatasi
l’inabilità lavorativa certificata dalla curante (docc. 22-27 incarto AI),
l’amministrazione ha ritenuto opportuno far esperire una perizia
pluridisciplinare conferendo mandato, con metodo aleatorio tramite la
piattaforma SuisseMED@P, al __________ di __________ (docc. 32-37 incarto AI)
nelle persone del dr. __________ (medicina interna), dr. __________
(cardiologia), dr. __________ (psichiatrica e psicoterapia) e del dr. __________
(reumatologia) (doc. 40 incarto AI).
1.6. Con
rapporto peritale del 19 agosto 2019 (doc. 55 incarto AI) gli specialisti
esterni si sono determinati circa lo stato valetudinario dell’assicurato,
formulando le seguenti diagnosi:
“B Diagnosi rilevanti con e senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
B.1 Diagnosi rilevanti con
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Cardiopatia ischemica cronica su
malattia coronarica bivasale con esiti di angioplastica e stent ramo
circonflesso 27.10.2017, subocclusione cronica della coronaria ds., e
occlusione di un piccolo ramo marginale (ultima coronarografia del 14.09.2018).
Possibile angina cronica CCS classe
II.
B.2 Diagnosi rilevanti senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Epicondilite ulnare e radiale a ds.
cronica associata a una lieve disfunzione del nervo ulnare e miogelosi diffuse
all’avambraccio prossimale, lieve tendinite di De Quervain a sin.:
-
discordanza molto importante tra
l’intensità soggettiva del dolore e le limitazioni funzionali con l’assenza di
rilevanti patologie agli arti superiori.
Sindrome ansiosodepressiva (ICD-10
F41.2)
Ipertensione arteriosa in trattamento
farmacologico.
Ipercolesterolemia in trattamento
farmacologico.
Sovrappeso con BMI 25 kg/m2.
Nota gastrite cronica HP positiva con cura
eradicatoria nel 2016.
Tabagismo cronico.”
(doc. 55, pag. 193 e seg. incarto AI).
Circa la
capacità lavorativa globale, gli esperti si sono così determinati:
“G Capacità lavorativa
nell’attività svolta finora
Globalmente, nell’attività da ultimo
esercitata di collaboratore nel reparto confezionamento formaggi presso __________,
vi è attualmente una capacità lavorativa nella misura del 75%, intesa come
riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.
H Capacità lavorativa in
un’attività adeguata
Globalmente in un’attività adatta allo
stato di salute vi è attualmente una capacità lavorativa piena.” (doc. 55, pag. 195 e seg. incarto AI).
Circa
l’evoluzione della capacità lavorativa, i periti hanno osservato quanto segue:
“I Motivazione della capacità e
dell’incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono
interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
La questione non si pone: l’attuale
capacità lavorativa globale è determinata unicamente dalla patologia descritta
in ambito cardiologico.
Fatti
I. 1 Descrivere l’evoluzione della
capacità lavorativa nel tempo nell’attività svolta
Tenendo in considerazione quanto
descritto dai consulenti e dalla valutazione medico-fiduciaria del Dr. med. __________
del 18.5.2018 [doc. 9 incarto AI,
n.d.r.] si ritiene che nell’attività da ultimo esercitata vi sia una
capacità lavorativa globale nella misura del 75% a partire da luglio 2018,
mentre in un’attività adatta allo stato di salute vi è una capacità lavorativa
piena da maggio 2018. In precedenza valgolo le valutazioni della capacità
lavorativa descritte negli atti, con incapacità lavorativa totale durante le
degenze descritte.
I. 2 Descrivere l’evoluzione della
capacità lavorativa nel tempo in un’attività adatta
Tenendo in considerazione quanto
descritto dai consulenti e dalla valutazione medico-fiduciaria del Dr. med. __________
del 18.5.2018 [doc. 9 incarto AI,
n.d.r.] si ritiene che nell’attività da ultimo esercitata vi si auna
capacità lavorativa globale nella misura del 75% a partire da luglio 2018,
mentre in un’attività adatta allo stato di salute vi è una capacità lavorativa
piena da maggio 2018. In precedenza valgono le valutazioni della capacità
lavorativa descritte negli atti, con incapacità lavorativa totale durante le
degenze descritte.” (doc. 55, pag. 196 incarto AI).
1.7. Con
rapporto SMR finale del 30 settembre 2019 il medico AI, dr. __________, ha
fatto proprie le conclusioni peritali, accertando dunque le seguenti incapacità
lavorative (doc. 58 incarto AI):
% IL in attività precedente*
% IL in attività adeguata*
Periodi
100
100
dal 27 ottobre 2017
50
50
dal 12 marzo 2018
0
0
dal 1. aprile 2018
100
100
dal 5 aprile 2018
0
dal 1. maggio 2018
50
dal 28 maggio 2018
0
dal 15 giugno 2018
100
dal 19 giugno 2018
25
dal 1. luglio 2018
*intesa come riduzione del rendimento
Con rapporto
del 17 dicembre 2019 il consulente in integrazione ha ritenuto che non vi
fossero più i presupposti per l’attuazione di provvedimenti professionali con
frequenza scolastica, ritenendo l’assicurato direttamente reintegrabile nel
ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento (doc. 60 incarto AI).
1.8. Con
progetto del 18 dicembre 2019 l’UAI ha prospettato il rifiuto di prestazioni,
confermando i periodi di incapacità lavorativa come da rapporto del medico AI e
calcolando un grado d’invalidità non pensionabile dello 0% (doc. 61 incarto
AI).
Con
osservazioni del 31 gennaio 2020 l’assicurato ha presentato attestazioni mediche
dei curanti, dr.ssa __________ e dr. __________ (specialista in psichiatrica e
psicoterapia); la prima ha accertato un’incapacità lavorativa totale per
attività moderate-importanti dal punto di vista cardiologico, mentre il secondo
ha accertato un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività (docc.62 e
63 incarto AI). Sulla scorta delle surriferite refertazioni, l’assicurato ha
richiesto “che da parte vostra si proceda a degli accertamenti approfonditi
sia dal profilo fisico, sia psichico dell’assicurato, rivedendo di conseguenza
il vostro progetto di decisione.” (doc. 64 incarto AI).
1.9. Le
osservazioni dell’assicurato al progetto sono state sottoposte al vaglio del medico
AI il quale, a sua volta, l’ha sottoposta ai periti del __________; il dr. __________
ed il dr. __________ hanno confermato le rispettive conclusioni peritali,
mentre il dr. __________, preso atto del certificato del dr. __________, ha
ritenuto opportuno, onde poter escludere un peggioramento della situazione
valetudinaria, procedere con un aggiornamento dello stato di salute. In
conclusione, la responsabile del __________ (dr.ssa __________) ha ritenuto
indicato richiedere ai curanti un aggiornamento dettagliato del decorso dello
stato di salute, valutando poi la necessità di procedere con una perizia medica
interdisciplinare di decorso con rivalutazione in ambito psichiatrico,
reumatologico e cardiologico (docc. 68 e 69 incarto AI).
L’UAI ha
dunque proceduto in tal senso, conferendo nuovamente il mandato per una perizia
pluridisciplinare di decorso in ambito internistico, cardiologico, psichiatrico
e reumatologico al __________; il centro peritale ha ritenuto inoltre
necessario integrare dei test psicodiagnostici da effettuarsi dal signor __________
(docc. 76-82 incarto AI), sostituendo il perito dr. __________ con la dr.ssa __________
per la disciplina internistica (doc. 86 incarto AI).
1.10. L’accertamento
peritale di decorso è confluito nel rapporto del 13 luglio 2021 con il quale i
periti hanno aggiunto, alle precedenti diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa, le “epicondiliti croniche con associata lieve
disfunzione sensitiva del nervo ulnare bilaterale e epicondiliti radiali
croniche bilaterali […]” (doc. 100, pag. 373 incarto AI; cfr. supra consid.
1.6.).
I periti
hanno accertato un’incapacità lavorativa del 55% nell’attività abituale e, in
attività adeguata, dello 0% (doc. 100, pag. 375 incarto AI), con la seguente
evoluzione nel tempo:
% IL in attività precedente*
% IL in attività adeguata*
Periodi
100
100
dal 27 ottobre 2017
50
50
dal 12 marzo 2018
0
0
dal 1. aprile 2018
100
100
dal 5 aprile 2018
0
dal 1. maggio 2018
50
dal 28 maggio 2018
0
dal 15 giugno 2018
100
dal 19 giugno 2018
25
dal 1. luglio 2018
30
dall’8 febbraio 2019
55
dal 20 ottobre 2020
*intesa sia come riduzione del rendimento che della
presenza
Le
conclusioni peritali sono state anche in questo caso fatte proprie dal medico
AI, dr. __________, con rapporto SMR del 19 luglio 2021 (doc. 101 incarto AI; il
citato rapporto SMR presenta un refuso, nel senso che il riacquisto della
completa
capacità
lavorativa in attività adeguate è stato erroneamente fatto risalire al 1.
giugno in luogo del 1. maggio 2018, cfr. supra consid. 1.10).
1.11. Con
progetto di decisione del 23 agosto 2021 l’UAI ha annullato e sostituito il
precedente preavviso (cfr. supra consid. 1.8.), prospettando nuovamente il
rifiuto di prestazioni (doc. 102 incarto AI).
1.12. Con
osservazioni del 7 e 24 settembre 2021 l’assicurato ha contestato le
conclusioni dell’UAI circa la capacità lavorativa residua, in particolare le
conclusioni peritali dal profilo “fisico” e “psichico”,
formulando richiesta affinché “il progetto di decisione sia riveduto e che all’assicurato
sia riconosciuta un’incapacità lavorativa e di conseguenza il diritto a
percepire una rendita” (docc. 105 e 106 incarto AI).
1.13. Con
decisione del 4 ottobre 2021 l’amministrazione ha confermato integralmente il
proprio progetto (doc. 107 incarto AI).
1.14. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso
contro la decisione del 4 ottobre 2021, postulandone l’annullamento e il
riconoscimento
di
una rendita di invalidità intera (doc. I). Oltre alla decisione impugnata (doc.
A1), al ricorso l’assicurato ha allegato il rapporto medico del curante dr. __________
(doc. A2).
1.15. Con
risposta di causa dell’11 febbraio 2022 l’UAI ha ribadito la correttezza della
decisione impugnata, chiedendone integrale conferma e, di riflesso, la
reiezione del gravame, configurando le doglianze dell’assicurato contestazioni
soggettive e non essendo il rapporto del dr. __________ (doc. A2), sottoposto
al vaglio del medico AI e al perito psichiatra dr. __________ per presa di
posizione, suscettibile di modificare le conclusioni peritali (doc. X+1/3).
1.16. Con
scritto del 21 febbraio 2022 (doc. XII) l’insorgente ha chiesto una proroga di
30 giorni del termine assegnato dal Vicepresidente del TCA per presentare
ulteriori mezzi di prova (doc. XI), richiesta a cui il TCA è venuto incontro
fissando il termine per la presentazione dei mezzi di prova al 31 marzo 2022.
Il
termine di cui sopra è decorso infruttuoso.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’UAI ha respinto la domanda di
prestazioni presentata dall’assicurato.
Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 4 ottobre 2021 – data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel
momento.
Per
cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione
contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Considerandi
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento
ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015.
il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14.
dicembre 2017).
In
due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018.
al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere
diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto,
un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27.
settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
In concreto, ricevuta la domanda di
prestazioni, l’UAI, al fine di accertare lo stato valetudinario
dell’assicurato, ha conferito mandato al __________ di procedere ad una perizia
pluridisciplinare internistica, cardiologica, psichiatrica e reumatologica
(cfr. supra consid. 1.5.). Gli accertamenti degli specialisti sono confluiti
nel rapporto peritale del 19 agosto 2019 (cfr. supra consid. 1.6.). Considerate
le osservazioni dell’assicurato al successivo progetto di decisione con il
quale veniva prospettato il rifiuto delle prestazioni, non potendo escludere un
peggioramento dello stato valetudinario del signor RI 1, è stata fatta esperire
una perizia pluridisciplinare di decorso che, oltre alle discipline di cui
sopra, comprendeva anche dei test psicodiagnostici (cfr. supra consid. 1.9.).
Gli accertamenti di decorso sono confluiti nel rapporto peritale del 13 luglio
2021.
(cfr. supra consid. 1.10), posto alla base – unitamente al rapporto SMR
del 19 luglio 2021 – della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.11. e
segg.).
La valutazione medico-teorica
operata dai periti conclude che dal 1. maggio 2018 l’assicurato era
completamente abile al lavoro in attività adeguata ai limiti funzionali
acccertati (cfr. supra consid. 1.7. e 1.10.), conclusioni fatte proprie dal
medico AI (cfr. supra consid. 1.10.).
Il
ricorrente contesta la valutazione medico-teorica operata dai periti, con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito (cfr. infra
consid. 2.7.1. e seg.).
2.7
In
casu, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio le
conclusioni peritali di cui ai rapporti __________ del 19 agosto 2019 e del 13
luglio 2021, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i
surriferiti parametri giurisprudenziali.
2.7.1
Come accennato (cfr. supra consid.
2.6
in fine), il ricorrente contesta le conclusioni peritali.
In prima battuta, a mente sua la
patologia cardiaca unitamente all’epicondilite ulnare e “ad altre di minor
entità […] e alle prescrizione farmacologiche […] provocano dal
profilo oggettivo […] delle limitazioni oggettive […] che no
(sic!) sono unicamente il carico massimo di 5kg [limite funzionale
accertato dai periti, n.d.r.], a una stanchezza/spossatezza che si rileva
già dopo poco tempo […]. Evidentemente questo senso di sfinimento porta
anche a una perdita di concentrazione e a difficoltà nell’eseguire lavori di
precisione. Si ritiene quindi la valutazione data dall’AI oggettivamente
scorretta e arbitraria” (doc. I, pag. 2).
A tal proposito, si rileva che
l’insorgente non ha prodotto o rinviato ad alcuna documentazione
medico-specialistica atta a suffragare la sua contestazione, rispettivamente,
ad inficiare le conclusioni peritali. Dalle tavole processuali non emerge
inoltre alcuna refertazione medica che non sia stata considerata dai periti.
È dunque a ragione che l’UAI aveva,
nella decisione formale, definito le contestazioni del ricorrente già sollevate
nell’opposizione al progetto di decisione quale “valutazione soggettiva del
signor RI 1”, rilevando come “non viene fornita alcuna nuova
documentazione medica dettagliata a sostegno di quanto indicato.” (doc.
A1).
Sul punto, dunque, ricordato come
le due perizie del __________ in casu rispettano i parametri giurisprudenziali
determinanti, configurando essa una mera contestazione generica, la doglianza
del ricorrente risulta inconferente.
Al proposito è bene ricordare che –
come osservato con pertinenza dall’UAI in sede di risposta (doc. X, pag. 2) – il
principio inquisitorio che vige nella procedura delle assicurazioni sociali non
è da intendere quale principio assoluto ma trova il suo correlato nel dovere
delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157, consid.
1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii). Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
rinvii).
Nell’evenienza concreta la
patrocinatrice del ricorrente si è limitata a contestare refertazioni
medico-specialistiche di esperti esterni indipendenti alle quali, come visto,
va attribuita forza probante piena.
Infatti, la contestazione afferente
al “profilo fisico” non ha alcuna base oggettiva ma configura una mera
doglianza soggettiva del ricorrente priva di qualsiasi supporto probatorio; a
tal proposito, non può certo essere il TCA a dover creare argomentazioni
pertinenti e nessi logici a favore del ricorrente, a maggior ragione se
rappresentato da una legale.
2.7.2
Il ricorrente contesta inoltre le
conclusioni del perito psichiatra, dr. __________ (doc. I, pag. 3),
prevalendosi di un rapporto datato 19 ottobre 2021 del curante specialista, dr.
__________ (doc. A2).
Per quanto attiene alla valutazione
medico-teorica del perito, egli ha fondato le proprie conclusioni sulla base di
tutta la documentazione agli atti (ad eccezione del rapporto del dr. __________
poc’anzi citato), ivi inclusa la precedente perizia del 19 agosto 2019 (cfr.
doc. 55, pagg. 230 e 233 incarti AI), ritenendo la sindrome ansioso-depressiva
(ICD10-F41.2) ininfluente sulla capacità lavorativa, come peraltro già rilevato
nella precedente perizia del 2019 (doc. 100, pag. 421 e segg. incarto AI; cfr.
supra consid. 1.6.).
Le
conclusioni del perito sono state formulate anche tenendo conto dei risultati
del test psicodiagnostici (cfr. supra consid. 1.9.) che hanno evidenziato una
palese tendenza all’esagerazione della sintomatologia (doc. 100, pagg. 361, 416
ed in particolare la pag. 427 incarto AI).
Da parte sua, il ricorrente si è
limitato a riportare, parafrasandola, l’attestazione del curante dr. __________
(specialista in psichiatrica e psicoterapia) presentata in sede ricorsuale
secondo cui il signor RI 1, a causa della patologia psichiatrica, è
“inabile
al lavoro nella misura del 100%, in qualsiasi attività, a partire dal mese di
settembre 2020.” (doc. A2). Il curante non spende tuttavia una parola in
merito alle risultanze peritali, limitandosi ad esprimere una sua valutazione a
compartimento stagno.
Essendo le conclusioni dei due
psichiatri antitetiche, si è resa necessaria una nuova presa di posizione – su
richiesta del medico AI – da parte del perito psichiatra che, con scritto del
26.
gennaio 2022, si è così espresso:
“Ho
preso visione del rapporto medico del 19.10.2021 redatto dal collega psichiatra
Dr. __________ di __________ e degli scritti della rappresentante legale
dell’A. Per quanto attiene alla pate strettamente psichiatrica rilevo che lo
psichiatra curante ha segnalato la presenza di un quadro clinico di maggiore
gravità rispetto a quello da me valutato nell’ambito dell’ultima perizia __________
ma, tenuto conto che a seguito delle pressocché medesime motivazioni addotte
dallo psichiatra curante si era ritenuto di rivalutare la situazione giungendo
da parte mia alla stessa diagnosi che era stata posta in occasione della prima
perizia __________, cosa che tra l’altro ha trovato una ulteriore conferma dalla
effettuazione di alcuni esami psicodiagnostici che sono stati volti a sondare
l’attendibilità della sintomatologia accusata dal soggetto e a precisarne il
profilo di personalità, sono a confermare le mie conclusioni peritali e non
ritengo indicato proprio alla luce di queste considerazioni procedere con un
aggiornamento dello stato di salute dell’A.” (doc. X 2).
A tal proposito, il medico AI dr. __________
(specialista in psichiatria) così si è espresso:
“Ho preso visione della risposta del __________, in
particolare del perito psichiatrico Dr. __________, completa ed esaustiva e a
cui intendo allinearmi. Le precedenti prese di posizione SMR sono confermate.”
(doc. X 1 e 3).
Come accennato, al riguardo il
ricorrente non ha più preso posizione rispettivamente non ha presentato nuovi
mezzi di prova nel termine impartitogli da questa Corte (cfr. supra consid.
1.16
in fine).
Ne consegue che anche la
contestazione afferente alla perizia psichiatrica risulta inconferente.
2.8
In conclusione, viste le affidabili e
concludenti risultanze delle perizie pluridisciplinari __________ del 19 agosto
2019.
e del 13 luglio 2021 e la successiva presa di posizione del dr. __________
del 26 gennaio 2022, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr.
consid. 2.5.), richiamato inoltre l’obbligo che incombe alla persona assicurata
di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572), è da ritenere
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2
e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato presenta un’incapacità
lavorativa del 55% dal 20 ottobre 2020 nell’attività precedente di
magazziniere, mentre in un’attività adeguata egli risulta abile al lavoro in
misura completa dal 1. maggio 2018 (cfr. supra consid. 1.10. e 1.11.: in
concreto il refuso dell’amministrazione risulta ininfluente ai fini del
giudizio).
2.9
Il ricorrente non ha contestato il
calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’amministrazione (cfr. doc. I) e
questo Tribunale non intravvede motivi per non confermarlo.
Visto tutto
quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso
respinto.
2.10
Con il ricorso il ricorrente asserisce di essere “sin
d’ora disposto a essere sottoposto a una chiara perizia psichica neutra, che
tenga conto di tutte le risultanze oggettive e soggettive rilevate non solo
dello specialista curante, ma anche dagli specialisti incaricati dall’AI”.
(doc. I, p.to 4).
Qualora tale
asserzione fosse da interpretare quale assunzione di ulteriori mezzi di prova,
questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per statuire nel merito della presente vertenza senza che
si renda necessaria l’assunzione di ulteriore materiale probatorio. Giova al
proposito ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010
consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c con riferimenti).
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio
2021.
ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a
LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti