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Decisione

32.2021.122

Decisone di rendita con allegate motivazioni errate. Nessun interesse degno di protezione in quanto la decisione di rendita è corretta. Erroneamente l'Ufficio AI ha allegato delle motivazioni di una precedente decisione che non hanno influito sulla decisione. Ricorso dichiarato irricevibile

17 febbraio 2022Italiano11 min

resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.122

BS

Lugano

17 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 1° ottobre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 5 aprile 2019 l’Ufficio

assicurazione invalidità (di seguito: UAI) riconosceva a RI 1, dopo raffronto

dei redditi, il diritto ad un quarto di rendita da maggio 2015 (grado

d’invalidità del 41%), ad una rendita intera da agosto a ottobre 2015 (grado

100%), nuovamente ad un quarto di rendita da giugno 2016 (grado 43%), ad una

rendita intera da settembre 2016 (grado 100%) e ad un quarto di rendita da

giugno 2017 (grado 42%).

Contro la suddetta decisione

insorgeva l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, postulando l’attribuzione

di una mezza rendita da dicembre 2014, di una rendita intera da maggio 2015, di

una mezza rendita da luglio 2016 (recte: 2015), di una rendita intera da giugno

2016 e di una mezza rendita da giugno 2017.

Con scritto datato 12

dicembre 2019 l’UAI informava il Tribunale cantonale delle assicurazione (di

seguito: TCA) di aver emesso (e notificato al rappresentante dell’assicurato)

in stessa data una decisione di riesame del contestato provvedimento, nella

quale veniva riconosciuto il diritto a una mezza rendita (grado 50%) da maggio

2014 a giugno 2015 con versamento da novembre 2014, ad una rendita intera (grado

100%) da luglio a ottobre 2015, ad una mezza rendita (grado 50%) da novembre

2015 a luglio 2016, ad una rendita intera (grado 100%) da agosto 2016 a maggio

2017 e ad una mezza rendita (grado 50%) a far tempo da giugno 2017.

Con scritto del 13 gennaio

2020 il rappresentante dell’insorgente comunicava di condividere la nuova

decisione.

Di conseguenza, in data 14

febbraio 2020 il TCA stralciava dai ruoli la vertenza, poiché divenuta priva di

oggetto (inc. 32.2019.210).

1.2. Con decisione del 6 maggio 2020

l’UAI ha stabilito il diritto alla mezza rendita dal 1° giugno 2020 (doc. 196

inc. AI = doc. E).

Terminati gli accertamenti

in merito alle compensazioni con il pagamento delle rendite arretrate, con

decisione 1° ottobre 2020, annullata la pronunzia del 6 maggio 2020, l’UAI,

ricapitolati i periodi di diritto alle prestazioni, ha proceduto a quantificare

Fatti

i pagamenti retroattivi determinati da __________ Cassa di compensazione, alla

quale fra l’altro spettava il calcolo delle rendite e versarle (cfr. art. 60

cpv. 1 lett. b e c LAI). Quali motivazioni sono state inserite quelle relative

alla decisione 5 aprile 2019 (doc. 203 = doc. F).

1.3. Con il presente ricorso

l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, chiede che la decisione 1°

ottobre 2020 sia confermata nel dispositivo, ma che le motivazioni vengano

sostituite con quelle da lui indicate nel ricorso del 2 dicembre 2019 di cui

all’inc. 32.2019.210.

Il

patrocinatore rileva di essersi reso conto delle allegate motivazioni relative

alla decisione del 5 aprile 2019:

"

… soltanto in data odierna –

riesaminando la decisione il cui termine ricorsuale è stato annotato in agendo

oggidì come da abitudine – ed accorgendosi di quello che pare essere un refuso,

ma che comunque, fino a prova del contrario, non può essere ritenuto tale in

quanto incorporato nella decisione formale. Se chi scrive avesse avuto tempo

avrebbe potuto richiederne le correzioni agli estensori della decisione (ossia

alla CC __________), ma non essendo possibile si impone il presente atto,

quantunque – si confida- a titolo cautelare.

Qualora nella denegata ipotesi l’errore non sia la

decisione dell’UAI acclusa, bensì la decisione della Cassa di compensazione, si

impone di entrare nel merito del presente gravame ed al riguardo si fa

interamente riferimento a guisa di motivazioni al ricorso del 2.12.2019

rubricato all’inc. 32.2019.210 (doc. B) che vengono qui interamente riproposte.

Qualora, confidiamo, l’estensore della decisione sia

incorso in un errore, si prega di correggerlo – accludendo la corretta

decisione dell’UAI con quella inserita nella decisione – e chiuso il circo.”

(doc. I)

1.4. Con

risposta di causa, l’UAI ha evidenziato:

"

… che le prestazioni stabilite e

versate con provvedimento del 1°ottobre 2021 corrispondono a quelle pronunciate

con la decisione del 12 dicembre 2019 e conseguente delibera del 18 febbraio

2020, nota a controparte.

L’errore di trasmissione di invalidate (corrispondenti

alla precedente decisione riconsiderata dall’UAI dinanzi al TCA) poteva

facilmente essere reperito.

In considerazione di quanto sopra, non si rileva un

interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA al ricorso.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole TCA

voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il

ricorso, laddove ritenuto ricevibile.” (doc. IV)

1.5. Con

lettera del 13 dicembre 2021 il legale dell’assicurato afferma che “prendo

atto nella propria risposta l’UAI ha riconosciuto l’errore nell’allegato a

guisa di motivazione accluso alla decisione. Pertanto a guisa di motivazione

della decisione del 1.10.2021 viene sostituita a quella del 5.4.2019 quella del

12.12.2019”.

considerato in diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto

2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Con

il presente ricorso l’assicurato non contesta il dispositivo della decisione

impugnata, ma il fatto che quali motivazioni sono state incluse quelle relative

alla decisione del 5 aprile 2019.

Occorre

pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA

che legittimi l’insorgente a ricorrere contro il querelato provvedimento.

2.3. Ai

sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modifica.

La

legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di

cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti),

secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla

decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento

o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza

resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des

Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale

art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo)

l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al

Considerandi

TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi

dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la

modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere

una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste

pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe

al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio

economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli

cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche

Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 59 n. 9, pag. 1056).

Nella

sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza

di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una

decisione, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere

negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa

senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere

impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È

fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF

113.

V 159).

Per

quel che concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni

assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado

d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del

provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare

l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta,

l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire

di un interesse speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica.

All'emanazione di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi

pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente

essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore

(DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V

388.

consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).

Se

l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare

ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si

possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato

del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid.

3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TF aveva stabilito che se

la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a

titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti

che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non

influisce sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre, sull’interesse a

contestare un grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica del

riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013

con riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nella

sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio

della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità

della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione

dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse

degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto

l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma

censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la

motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

Allorquando

in discussione è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non

riconosce l’interesse degno di protezione se la richiesta modifica del grado

d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale

interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63

a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, op. cit., art. 59 n. 16,

pag. 1057).

Al

riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte

non ha riconosciuto un interesse degno di protezione, in quanto la richiesta

modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non incideva

sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.

2.4

Nel

caso in esame, appare evidente che le motivazioni della decisione 5 aprile 2019

sono state allegate erroneamente alla pronunzia contestata.

Come

rettamente fatto presente dall’amministrazione, le prestazioni stabilite e

versate con la decisione impugnata corrispondono a quelle contenute nel

provvedimento del 12 dicembre 2019, con il quale l’Ufficio AI aveva riesaminato

dinnanzi al TCA la decisione del 5 aprile 2019, la cui procedura ricorsuale era

sfociata nello stralcio del 14 febbraio 2020 (cfr. consid. 1.1). Inoltre, con

delibera del 18 febbraio 2010 l’amministrazione aveva indicato alla __________

i nuovi gradi d’incapacità lavorativa e d’invalidità ai fini della determinazione

dell’importo delle prestazioni riconosciute (doc. 191). Tale delibera è stata

inviata in copia al legale dell’assicurato, il quale è quindi venuto a

conoscenza di quanto deliberato.

Determinante

è che con la decisione contestata all’assicurato siano state confermate le

prestazioni oggetto della decisione 12 dicembre 2019. Pertanto, conformemente alla

succitata giurisprudenza, non vi è alcun interesse degno di protezione – che neppure

l’insorgente fa valere – a che le motivazioni vengano sostituite.

Ne

consegue che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.

2.5

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese di fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Le

spese di procedura di 200 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti