32.2021.122
Decisone di rendita con allegate motivazioni errate. Nessun interesse degno di protezione in quanto la decisione di rendita è corretta. Erroneamente l'Ufficio AI ha allegato delle motivazioni di una precedente decisione che non hanno influito sulla decisione. Ricorso dichiarato irricevibile
17 febbraio 2022Italiano11 min
resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.122
BS
Lugano
17 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° ottobre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 5 aprile 2019 l’Ufficio
assicurazione invalidità (di seguito: UAI) riconosceva a RI 1, dopo raffronto
dei redditi, il diritto ad un quarto di rendita da maggio 2015 (grado
d’invalidità del 41%), ad una rendita intera da agosto a ottobre 2015 (grado
100%), nuovamente ad un quarto di rendita da giugno 2016 (grado 43%), ad una
rendita intera da settembre 2016 (grado 100%) e ad un quarto di rendita da
giugno 2017 (grado 42%).
Contro la suddetta decisione
insorgeva l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, postulando l’attribuzione
di una mezza rendita da dicembre 2014, di una rendita intera da maggio 2015, di
una mezza rendita da luglio 2016 (recte: 2015), di una rendita intera da giugno
2016 e di una mezza rendita da giugno 2017.
Con scritto datato 12
dicembre 2019 l’UAI informava il Tribunale cantonale delle assicurazione (di
seguito: TCA) di aver emesso (e notificato al rappresentante dell’assicurato)
in stessa data una decisione di riesame del contestato provvedimento, nella
quale veniva riconosciuto il diritto a una mezza rendita (grado 50%) da maggio
2014 a giugno 2015 con versamento da novembre 2014, ad una rendita intera (grado
100%) da luglio a ottobre 2015, ad una mezza rendita (grado 50%) da novembre
2015 a luglio 2016, ad una rendita intera (grado 100%) da agosto 2016 a maggio
2017 e ad una mezza rendita (grado 50%) a far tempo da giugno 2017.
Con scritto del 13 gennaio
2020 il rappresentante dell’insorgente comunicava di condividere la nuova
decisione.
Di conseguenza, in data 14
febbraio 2020 il TCA stralciava dai ruoli la vertenza, poiché divenuta priva di
oggetto (inc. 32.2019.210).
1.2. Con decisione del 6 maggio 2020
l’UAI ha stabilito il diritto alla mezza rendita dal 1° giugno 2020 (doc. 196
inc. AI = doc. E).
Terminati gli accertamenti
in merito alle compensazioni con il pagamento delle rendite arretrate, con
decisione 1° ottobre 2020, annullata la pronunzia del 6 maggio 2020, l’UAI,
ricapitolati i periodi di diritto alle prestazioni, ha proceduto a quantificare
Fatti
i pagamenti retroattivi determinati da __________ Cassa di compensazione, alla
quale fra l’altro spettava il calcolo delle rendite e versarle (cfr. art. 60
cpv. 1 lett. b e c LAI). Quali motivazioni sono state inserite quelle relative
alla decisione 5 aprile 2019 (doc. 203 = doc. F).
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, chiede che la decisione 1°
ottobre 2020 sia confermata nel dispositivo, ma che le motivazioni vengano
sostituite con quelle da lui indicate nel ricorso del 2 dicembre 2019 di cui
all’inc. 32.2019.210.
Il
patrocinatore rileva di essersi reso conto delle allegate motivazioni relative
alla decisione del 5 aprile 2019:
"
… soltanto in data odierna –
riesaminando la decisione il cui termine ricorsuale è stato annotato in agendo
oggidì come da abitudine – ed accorgendosi di quello che pare essere un refuso,
ma che comunque, fino a prova del contrario, non può essere ritenuto tale in
quanto incorporato nella decisione formale. Se chi scrive avesse avuto tempo
avrebbe potuto richiederne le correzioni agli estensori della decisione (ossia
alla CC __________), ma non essendo possibile si impone il presente atto,
quantunque – si confida- a titolo cautelare.
Qualora nella denegata ipotesi l’errore non sia la
decisione dell’UAI acclusa, bensì la decisione della Cassa di compensazione, si
impone di entrare nel merito del presente gravame ed al riguardo si fa
interamente riferimento a guisa di motivazioni al ricorso del 2.12.2019
rubricato all’inc. 32.2019.210 (doc. B) che vengono qui interamente riproposte.
Qualora, confidiamo, l’estensore della decisione sia
incorso in un errore, si prega di correggerlo – accludendo la corretta
decisione dell’UAI con quella inserita nella decisione – e chiuso il circo.”
(doc. I)
1.4. Con
risposta di causa, l’UAI ha evidenziato:
"
… che le prestazioni stabilite e
versate con provvedimento del 1°ottobre 2021 corrispondono a quelle pronunciate
con la decisione del 12 dicembre 2019 e conseguente delibera del 18 febbraio
2020, nota a controparte.
L’errore di trasmissione di invalidate (corrispondenti
alla precedente decisione riconsiderata dall’UAI dinanzi al TCA) poteva
facilmente essere reperito.
In considerazione di quanto sopra, non si rileva un
interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA al ricorso.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole TCA
voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso, laddove ritenuto ricevibile.” (doc. IV)
1.5. Con
lettera del 13 dicembre 2021 il legale dell’assicurato afferma che “prendo
atto nella propria risposta l’UAI ha riconosciuto l’errore nell’allegato a
guisa di motivazione accluso alla decisione. Pertanto a guisa di motivazione
della decisione del 1.10.2021 viene sostituita a quella del 5.4.2019 quella del
12.12.2019”.
considerato in diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Con
il presente ricorso l’assicurato non contesta il dispositivo della decisione
impugnata, ma il fatto che quali motivazioni sono state incluse quelle relative
alla decisione del 5 aprile 2019.
Occorre
pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA
che legittimi l’insorgente a ricorrere contro il querelato provvedimento.
2.3. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
La
legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di
cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti),
secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla
decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza
resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale
art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo)
l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al
Considerandi
TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi
dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la
modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere
una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste
pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe
al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio
economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli
cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche
Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 59 n. 9, pag. 1056).
Nella
sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza
di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una
decisione, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere
negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa
senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere
impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È
fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF
113.
V 159).
Per
quel che concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni
assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado
d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del
provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare
l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta,
l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire
di un interesse speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica.
All'emanazione di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi
pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente
essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore
(DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V
388.
consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).
Se
l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare
ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si
possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato
del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid.
3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TF aveva stabilito che se
la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a
titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti
che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non
influisce sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre, sull’interesse a
contestare un grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica del
riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013
con riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nella
sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio
della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità
della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione
dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse
degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto
l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma
censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la
motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Allorquando
in discussione è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non
riconosce l’interesse degno di protezione se la richiesta modifica del grado
d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale
interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63
a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, op. cit., art. 59 n. 16,
pag. 1057).
Al
riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte
non ha riconosciuto un interesse degno di protezione, in quanto la richiesta
modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non incideva
sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.
2.4
Nel
caso in esame, appare evidente che le motivazioni della decisione 5 aprile 2019
sono state allegate erroneamente alla pronunzia contestata.
Come
rettamente fatto presente dall’amministrazione, le prestazioni stabilite e
versate con la decisione impugnata corrispondono a quelle contenute nel
provvedimento del 12 dicembre 2019, con il quale l’Ufficio AI aveva riesaminato
dinnanzi al TCA la decisione del 5 aprile 2019, la cui procedura ricorsuale era
sfociata nello stralcio del 14 febbraio 2020 (cfr. consid. 1.1). Inoltre, con
delibera del 18 febbraio 2010 l’amministrazione aveva indicato alla __________
i nuovi gradi d’incapacità lavorativa e d’invalidità ai fini della determinazione
dell’importo delle prestazioni riconosciute (doc. 191). Tale delibera è stata
inviata in copia al legale dell’assicurato, il quale è quindi venuto a
conoscenza di quanto deliberato.
Determinante
è che con la decisione contestata all’assicurato siano state confermate le
prestazioni oggetto della decisione 12 dicembre 2019. Pertanto, conformemente alla
succitata giurisprudenza, non vi è alcun interesse degno di protezione – che neppure
l’insorgente fa valere – a che le motivazioni vengano sostituite.
Ne
consegue che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.
2.5
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese di fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Le
spese di procedura di 200 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti