Lexipedia

Decisione

32.2021.123

Retroattività dell'assegno per grandi invalidi (grado medio)

18 gennaio 2022Italiano16 min

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.123

rg/sc

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 1. ottobre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che

- per

decisione 1. ottobre 2021 (doc. A-3), accertata sulla base in particolare del

rapporto d’inchiesta 16 luglio 2021 dell’assistente sociale (doc. AI 49) la

dipendenza da terzi per compiere gli atti ordinari del vestirsi/svestirsi,

lavarsi e spostarsi, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 – classe 2000 e

affetto da disturbo dello spettro autistico con costellazione dell’X-fragile –

il diritto ad un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado medio con

accompagnamento a far tempo dal 1. gennaio 2020, negando quindi la

retroattività (5 anni) della prestazione chiesta dall’assicurato, ciò che

avrebbe comportato anche il riconoscimento del supplemento per cure intensive

(SCI);

- contro

il suddetto provvedimento insorge l’assicurato rappresentato da RA 2. Istando

per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, postula

in via principale l’attribuzione di un AGI di grado medio con accompagnamento a

contare da gennaio 2016 e conseguente rinvio degli atti per il calcolo del SCI

per i due anni in cui era ancora minorenne, in subordine il riconoscimento di

un AGI di grado medio con accompagnamento a partire da luglio 2018;

- con

la risposta di causa – raccolto il

parere del medico SMR dr. __________ secondo cui “(...) In considerazione

delle patologie da cui è affetto l’assicurato e delle certificazioni mediche

prodotte, dal punto di vista medico l’esistenza o meno del diritto ad un AGI AI

da parte dell’assicurato doveva già essere esaminata dall’amministrazione nel

2004/2005. In considerazione della normativa relativa ad AGI minorenni e AGI

maggiorenni, dal punto di vista medico è possibile riconoscere per l’assicurato

la necessità dell’aiuto regolare e notevole di terzi per l’atto mangiare

esclusivamente dai primi anni di vita fino al compimento della maggiore età. Da

quel momento sono da considerare attuali ed esaustive le conclusioni della

inchiesta AGI del 15.07.2021 (GED 14.07.2021).” (doc. VI/1) ed evidenziato

in particolare come RI 1 necessiti dall’infanzia dell’aiuto di terzi per

vestirsi/svestirsi, lavarsi e spostarsi nonché, da settembre 2011, dell’aiuto per

alzarsi/sedersi/coricarsi e, dai primi anni di vita sino alla maggiore età dell’aiuto

per mangiare rispettivamente di un accompagnamento nell’organizzazione

quotidiana dal compimento dei 18 anni –

l’Ufficio AI osserva come la richiesta ricorsuale formulata in via principale

meriti di conseguenza di essere accolta, chiedendo, per quanto concerne il SIC,

la retrocessione degli atti per i necessari accertamenti;

- il

6 dicembre 2021 il rappresentante dell’insorgente, evidenziando come

l’amministrazione abbia dato pieno seguito alla richiesta ricorsuale quo al

diritto ad un AGI di grado medio da gennaio 2016 e comunicando di non opporsi

alla retrocessione degli atti per un complemento istruttorio per quanto

concerne l’accertamento del diritto al SIC, postula il riconoscimento di

ripetibili;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011);

- secondo

l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.

DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno

alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La

giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può

essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza

dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,

per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che

rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello

stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463;

STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli

atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF

117 V 146 consid. 2.): vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare,

provvedere all'igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che

permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza

ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della

società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105

V 52, 104 V 127);

- l’art.

42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),

hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1). La grande invalidità è

di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2). È considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di

rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve (cpv. 3).

L’art.

37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se

l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita

dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari

della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza

personale (cpv. 1).

La

grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari, necessita: a) di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e

abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e

abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine,

la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari: a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,

all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, b) necessita

di una sorveglianza personale permanente, c) necessita, in modo durevole, di

cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità, d) a causa di

un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può

mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi

forniti in modo regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un

accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell’articolo 38 OAI (cpv. 3);

- secondo

l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è

accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in

cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita

secondo l’art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento.

L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età,

dall’articolo 29 cpv. 1. Nella sentenza pubblicata in DTF 137 V

351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42

cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è

disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,

per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita;

- nell’aderire alla richiesta ricorsuale presentata in via principale, nella

risposta di causa l’autorità intimata ha esposto quanto segue:

"

L’assicurato, classe 2000,

è affetto sin dalla nascita da un disturbo dello spettro autistico con

costellazione dell’X-fragile ed un conseguente ritardo cognitivo globale.

Egli ha assolto tutta la scolarità in ambito speciale

(in effetti, con decisioni 23.04.2004, 16.08.2006 e 17.09.2007, l’Ufficio AI ha

concesso al Signor RI 1 la garanzia per provvedimenti di scolarizzazione

speciale).

Con decisione datata 15.11.2005, l’amministrazione si è

pure assunta i costi per la cura dell’infermità congenita (401 OIC) dal

01.09.2005 al 30.09.2010.

Il 2 luglio 2018, l’assicurato ha fatto domanda per

l’attribuzione di una rendita AI.

Stabilendo che si tratta di un’invalidità permanente,

l’Ufficio AI – per decisione 03.12.2018 – ha concesso al Signor RI 1 il diritto

ad una rendita intera d’invalidità (grado AI pari al 100%) dal 01.10.2018 (mese

successivo al compimento del diciottesimo anno di età).

In data 28 gennaio 2021, l’assicurato ha fatto domanda

all’amministrazione per il conferimento di un assegno per grandi invalidi

(AGI).

Nel formulario di richiesta, i genitori hanno indicato

in modo particolare che “non essendo mai stati informati della possibilità

di ricevere un assegno per grandi invalidi AI pur avendo già annunciato il caso

di invalidità all’Ufficio AI di Bellinzona nel gennaio 2004, nel caso in cui ci

fossero le condizioni per ottenere l’assegno oggetto della domanda, confidiamo

che lo stesso venga riconosciuto retroattivamente”.

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso

comprendenti – fra le altre cose – l’inchiesta a domicilio del 15.07.2021

effettuata dall’assistente sociale __________ (cfr. anche la successiva

annotazione del 20.09.2021 agli atti), l’amministrazione – per decisione 1°

ottobre 2021 – ha riconosciuto al Signor RI 1 il diritto ad un AGI di grado

medio al 01.20.2020 con la seguente motivazione:

“ (…) Il Signor RI 1 dipende da terzi per

l’esecuzione degli atti ordinari della vita come di seguito:

- vestirsi/svestirsi (dall’infanzia)

- lavarsi (dall’infanzia)

- spostarsi (dall’infanzia)

- alzarsi/sedersi/coricarsi (settembre 2011).

Non necessita di una sorveglianza personale continua.

Necessita di accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana dal compimento di diciotto anni.

Sono assolte le condizioni per il versamento di un

assegno per grandi invalidi di grado medio al domicilio con accompagnamento a

decorrere dal mese di gennaio 2020, retroattività massima di un anno dalla

presentazione della domanda secondo l’art. 48 cpv. 1 LAI. (…)”.

Contro detta decisione, l’assicurato – in data 9

novembre 2021 – ha interposto ricorso al TCA chiedendo un AGI di grado medio

con accompagnamento a partire dal mese di gennaio 2016 (retroattività di cinque

anni) nonché la retrocessione degli atti all’amministrazione per effettuare il calcolo

del supplemento per cure intensive(SCI) per i due anni in cui egli era ancora

minorenne (2016 e 2017).

A sostegno delle proprie argomentazioni, egli ha pure

prodotto il certificato 4 novembre 2021 del curante Dr. med. __________ sub.

doc. A5 incarto TCA.

In primo luogo, per quanto riguarda l’aspetto formale,

l’Ufficio AI sottolinea che il rappresentante dell’assicurato ha ricevuto la

decisione qui impugnata l’11 ottobre 2021 (cfr. i doc. 67 e 70 incarto AI),

motivo per cui il ricorso presentato dal Signor RI 1 è tempestivo (cfr. anche

il gravame In ordine).

In sede ricorsuale, l’assicurato ha prodotto – quale

nuovo documentazione medica – il certificato 4 novembre 2021 del curante Dr.

med. __________ (doc. A5 incarto TCA).

L’intera documentazione medica componente il dossier .

stata nuovamente sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI.

Il Dr. med. __________ del SMR dell’AI – mediante

annotazione 12 novembre 2021 qui allegata – ha concluso quanto segue: “Ho

preso visione del dossier e della documentazione medica. In considerazione

della patologia da cui è affetto l’assicurato e delle certificazioni mediche

prodotte, dal punto di vista medico l’esistenza o meno del diritto ad un AGI

AI da parte dell’assicurato doveva già essere esaminata dall’amministrazione

nel 2004/2005.

In considerazione della normativa relativa ad AGI

minorenni e AGI maggiorenni, dal punto di vista medico è possibile riconoscere

per l’assicurato la necessità dell’aiuto regolare e notevole di terzi per l’atto

mangiare esclusivamente dai primi anni di vita fino al compimento della

maggiore età. Da quel momento sono da considerare attuali ed esaustive

le conclusioni della inchiesta AGI del 15.07.2021 (GED 14.07.2021).”.

Ora, come sottolineato dal medico SMR, sulla base dei

documenti a disposizione nel 2004/2005, già all’epoca l’amministrazione aveva

sufficienti elementi per poter esaminare il diritto di un AGI AI da parte

dell’assicurato.

In effetti, al punto C.5. del rapporto datato 1°

settembre 2005 il dott. med. __________ e la dr.ssa __________ – alla domanda “Esiste

una necessità supplementare d’assistenza o di sorveglianza personale dovute

all’invalidità rispetto a quelle fornite a una persona non invalida della

stessa età?” – hanno chiaramente risposto in maniera affermativa (e

ciò a far tempo dal 01.09.2005).

Come risulta dall’allegato al rapporto medica di cui

sopra, già allora l’assicurato presentava delle gravi difficoltà di vario

genere quali l’aggressività verso gli altri e sé stesso, le importanti

difficoltà relazionali, il rischio di fuga, la continua sorveglianza

necessaria, l’impossibilità di inserirlo nella scuola dell’infanzia, la

capacità motoria fine deficitaria, il linguaggio estremamente limitato, gli

importanti rituali e le stereotipie.

Sempre a partire dal 01.09.2005 (cfr. la domanda dal

05.07.2005), l’assicurato è stato ammesso a tempo pieno al Centro __________

per una presa a carico globale che investiva gli aspetti di ordine cognitivo e

di natura psico-affettiva.

In definitiva, ciò evidenzia come all’incarto vi

fossero sufficienti indizi per presumere, con grado della verosimiglianza

preponderante, della necessità dell’assicurato di un maggior bisogno di aiuto

da parte di terzi rispetto a un coetaneo sin dalla prima infanzia.

Rilevato come la problematica relativa all’AGI avrebbe

dovuto essere adeguatamente indagata già negli anni 2004/2005, ritenuto altresì

come dagli esami degli atti emerge con verosimiglianza preponderante che il

diritto alla postulata prestazione sussiste sin dalla prima infanzia (cfr. in

tal senso sia l’inchiesta a domicilio del 15.07.2021 effettuata dall’assistenze

sociale __________ (con la successiva annotazione del 20.09.2021) sia

l’annotazione SMR del 12.11.2021 qui allegata), è giustificato riconoscere il

diritto ad un AGI AI di grado medio già a far tempo dal mese di gennaio 2016

(cfr. in argomento STF 9C_705/2019).

In effetti, l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi

per vestirsi/svestirsi (dall’infanzia), lavarsi (dall’infanzia), spostarsi

(dall’infanzia), alzarsi/sedersi/coricarsi (da settembre 2011) e mangiare (dai

primi anni di vita fino al compimento della maggiore età; cfr. l’annotazione

SMR del 12.11.2021 qui allegata) rispettivamente di un accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana dal compimento dei diciotto anni.

(…)” (doc. VI);

- alla

luce della documentazione medica agli atti (cfr. in particolare doc. AI 6, 11, 28,

30, 45 e 47 e doc. A-4) e richiamata la suevocata annotazione SMR del 12

novembre 2021 (cfr. VI-1), v’è effettivamente da ritenere che – necessitando

dall’infanzia dell’aiuto di terzi per vestirsi/svestirsi, lavarsi, spostarsi,

da settembre 2011 dell’aiuto per alzarsi/sedersi/coricarsi e, dai primi anni di

vita fino al compimento della maggiore età dell’aiuto per mangiare nonché, dal

compimento della maggiore età, di un accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana – a RI 1 dev’essere riconosciuto il diritto all’AGI di grado medio

retroattivamente da gennaio 2016, atteso che nel caso in cui, come nella

fattispecie in esame, l’amministrazione non ha a torto dato seguito ad una

precedete domanda di prestazioni, il pagamento di prestazioni arretrate

sottostà ad un termine assoluto di perenzione di 5 anni a contare dalla data di

deposito della nuova domanda (in casu il 28 gennaio 2021) (cfr. STF 9C_7052019

del 27 maggio 2020 consid. 4.1 e ivi riferimenti);

- a

norma dell’art. 42ter cpv. 3 LAI prima frase, i minorenni grandi invalidi che

necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto ad un supplemento per cure

intensive (SCI), non accordato in caso di soggiorno in istituto (per i dettagli

cfr. art. 39 OAI); l’art. 42ter cpv. 3 seconda e terza frase LAI ne definisce

l’ammontare.

Nel

caso in esame, non avendo l’amministrazione esperito alcun accertamento al

riguardo, la fattispecie necessita di essere istruita tramite l’assistente

sociale che dovrà accertare gli eventuali estremi per il riconoscimento di

detta prestazione per gli anni 2016 e 2017, ossia da gennaio 2016 sino al raggiungimento

della maggiore età;

-

in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in

precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali

svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento

(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del

27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

- nel

caso concreto, stante quanto sopra, considerato che l’assenza di accertamenti

nel senso sopra indicato sia riconducibile all’agire non conforme da parte

dell’amministrazione, si giustifica senz’altro il rinvio degli

atti affinché essa proceda alle suddette indagini e renda al proposito

una decisione suscettibile di essere impugnata;

- giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122;

133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre

2008);

- visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio

AI;

- vincente

e rappresentato in causa, l’insorgente ha diritto a congrue ripetibili (art. 61

lett. g LPGA) che appare giustificato stabilire in fr. 1’800, ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 1. ottobre 2021 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal mese di

gennaio 2016.

§§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2.- Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà

al ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata

da RI 1.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Fatti

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Considerandi

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti