32.2021.123
Retroattività dell'assegno per grandi invalidi (grado medio)
18 gennaio 2022Italiano16 min
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.123
rg/sc
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 1. ottobre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che
- per
decisione 1. ottobre 2021 (doc. A-3), accertata sulla base in particolare del
rapporto d’inchiesta 16 luglio 2021 dell’assistente sociale (doc. AI 49) la
dipendenza da terzi per compiere gli atti ordinari del vestirsi/svestirsi,
lavarsi e spostarsi, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 – classe 2000 e
affetto da disturbo dello spettro autistico con costellazione dell’X-fragile –
il diritto ad un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado medio con
accompagnamento a far tempo dal 1. gennaio 2020, negando quindi la
retroattività (5 anni) della prestazione chiesta dall’assicurato, ciò che
avrebbe comportato anche il riconoscimento del supplemento per cure intensive
(SCI);
- contro
il suddetto provvedimento insorge l’assicurato rappresentato da RA 2. Istando
per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, postula
in via principale l’attribuzione di un AGI di grado medio con accompagnamento a
contare da gennaio 2016 e conseguente rinvio degli atti per il calcolo del SCI
per i due anni in cui era ancora minorenne, in subordine il riconoscimento di
un AGI di grado medio con accompagnamento a partire da luglio 2018;
- con
la risposta di causa – raccolto il
parere del medico SMR dr. __________ secondo cui “(...) In considerazione
delle patologie da cui è affetto l’assicurato e delle certificazioni mediche
prodotte, dal punto di vista medico l’esistenza o meno del diritto ad un AGI AI
da parte dell’assicurato doveva già essere esaminata dall’amministrazione nel
2004/2005. In considerazione della normativa relativa ad AGI minorenni e AGI
maggiorenni, dal punto di vista medico è possibile riconoscere per l’assicurato
la necessità dell’aiuto regolare e notevole di terzi per l’atto mangiare
esclusivamente dai primi anni di vita fino al compimento della maggiore età. Da
quel momento sono da considerare attuali ed esaustive le conclusioni della
inchiesta AGI del 15.07.2021 (GED 14.07.2021).” (doc. VI/1) ed evidenziato
in particolare come RI 1 necessiti dall’infanzia dell’aiuto di terzi per
vestirsi/svestirsi, lavarsi e spostarsi nonché, da settembre 2011, dell’aiuto per
alzarsi/sedersi/coricarsi e, dai primi anni di vita sino alla maggiore età dell’aiuto
per mangiare rispettivamente di un accompagnamento nell’organizzazione
quotidiana dal compimento dei 18 anni –
l’Ufficio AI osserva come la richiesta ricorsuale formulata in via principale
meriti di conseguenza di essere accolta, chiedendo, per quanto concerne il SIC,
la retrocessione degli atti per i necessari accertamenti;
- il
6 dicembre 2021 il rappresentante dell’insorgente, evidenziando come
l’amministrazione abbia dato pieno seguito alla richiesta ricorsuale quo al
diritto ad un AGI di grado medio da gennaio 2016 e comunicando di non opporsi
alla retrocessione degli atti per un complemento istruttorio per quanto
concerne l’accertamento del diritto al SIC, postula il riconoscimento di
ripetibili;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La
giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può
essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463;
STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF
117 V 146 consid. 2.): vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare,
provvedere all'igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che
permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza
ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della
società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105
V 52, 104 V 127);
- l’art.
42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),
hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1). La grande invalidità è
di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2). È considerato grande invalido anche
chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente
di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di
rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di
grado lieve (cpv. 3).
L’art.
37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se
l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari, necessita: a) di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine,
la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari: a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,
all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, b) necessita
di una sorveglianza personale permanente, c) necessita, in modo durevole, di
cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità, d) a causa di
un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può
mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi
forniti in modo regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un
accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell’articolo 38 OAI (cpv. 3);
- secondo
l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è
accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in
cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita
secondo l’art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento.
L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età,
dall’articolo 29 cpv. 1. Nella sentenza pubblicata in DTF 137 V
351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42
cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è
disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,
per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita;
- nell’aderire alla richiesta ricorsuale presentata in via principale, nella
risposta di causa l’autorità intimata ha esposto quanto segue:
"
L’assicurato, classe 2000,
è affetto sin dalla nascita da un disturbo dello spettro autistico con
costellazione dell’X-fragile ed un conseguente ritardo cognitivo globale.
Egli ha assolto tutta la scolarità in ambito speciale
(in effetti, con decisioni 23.04.2004, 16.08.2006 e 17.09.2007, l’Ufficio AI ha
concesso al Signor RI 1 la garanzia per provvedimenti di scolarizzazione
speciale).
Con decisione datata 15.11.2005, l’amministrazione si è
pure assunta i costi per la cura dell’infermità congenita (401 OIC) dal
01.09.2005 al 30.09.2010.
Il 2 luglio 2018, l’assicurato ha fatto domanda per
l’attribuzione di una rendita AI.
Stabilendo che si tratta di un’invalidità permanente,
l’Ufficio AI – per decisione 03.12.2018 – ha concesso al Signor RI 1 il diritto
ad una rendita intera d’invalidità (grado AI pari al 100%) dal 01.10.2018 (mese
successivo al compimento del diciottesimo anno di età).
In data 28 gennaio 2021, l’assicurato ha fatto domanda
all’amministrazione per il conferimento di un assegno per grandi invalidi
(AGI).
Nel formulario di richiesta, i genitori hanno indicato
in modo particolare che “non essendo mai stati informati della possibilità
di ricevere un assegno per grandi invalidi AI pur avendo già annunciato il caso
di invalidità all’Ufficio AI di Bellinzona nel gennaio 2004, nel caso in cui ci
fossero le condizioni per ottenere l’assegno oggetto della domanda, confidiamo
che lo stesso venga riconosciuto retroattivamente”.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso
comprendenti – fra le altre cose – l’inchiesta a domicilio del 15.07.2021
effettuata dall’assistente sociale __________ (cfr. anche la successiva
annotazione del 20.09.2021 agli atti), l’amministrazione – per decisione 1°
ottobre 2021 – ha riconosciuto al Signor RI 1 il diritto ad un AGI di grado
medio al 01.20.2020 con la seguente motivazione:
“ (…) Il Signor RI 1 dipende da terzi per
l’esecuzione degli atti ordinari della vita come di seguito:
- vestirsi/svestirsi (dall’infanzia)
- lavarsi (dall’infanzia)
- spostarsi (dall’infanzia)
- alzarsi/sedersi/coricarsi (settembre 2011).
Non necessita di una sorveglianza personale continua.
Necessita di accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana dal compimento di diciotto anni.
Sono assolte le condizioni per il versamento di un
assegno per grandi invalidi di grado medio al domicilio con accompagnamento a
decorrere dal mese di gennaio 2020, retroattività massima di un anno dalla
presentazione della domanda secondo l’art. 48 cpv. 1 LAI. (…)”.
Contro detta decisione, l’assicurato – in data 9
novembre 2021 – ha interposto ricorso al TCA chiedendo un AGI di grado medio
con accompagnamento a partire dal mese di gennaio 2016 (retroattività di cinque
anni) nonché la retrocessione degli atti all’amministrazione per effettuare il calcolo
del supplemento per cure intensive(SCI) per i due anni in cui egli era ancora
minorenne (2016 e 2017).
A sostegno delle proprie argomentazioni, egli ha pure
prodotto il certificato 4 novembre 2021 del curante Dr. med. __________ sub.
doc. A5 incarto TCA.
In primo luogo, per quanto riguarda l’aspetto formale,
l’Ufficio AI sottolinea che il rappresentante dell’assicurato ha ricevuto la
decisione qui impugnata l’11 ottobre 2021 (cfr. i doc. 67 e 70 incarto AI),
motivo per cui il ricorso presentato dal Signor RI 1 è tempestivo (cfr. anche
il gravame In ordine).
In sede ricorsuale, l’assicurato ha prodotto – quale
nuovo documentazione medica – il certificato 4 novembre 2021 del curante Dr.
med. __________ (doc. A5 incarto TCA).
L’intera documentazione medica componente il dossier .
stata nuovamente sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI.
Il Dr. med. __________ del SMR dell’AI – mediante
annotazione 12 novembre 2021 qui allegata – ha concluso quanto segue: “Ho
preso visione del dossier e della documentazione medica. In considerazione
della patologia da cui è affetto l’assicurato e delle certificazioni mediche
prodotte, dal punto di vista medico l’esistenza o meno del diritto ad un AGI
AI da parte dell’assicurato doveva già essere esaminata dall’amministrazione
nel 2004/2005.
In considerazione della normativa relativa ad AGI
minorenni e AGI maggiorenni, dal punto di vista medico è possibile riconoscere
per l’assicurato la necessità dell’aiuto regolare e notevole di terzi per l’atto
mangiare esclusivamente dai primi anni di vita fino al compimento della
maggiore età. Da quel momento sono da considerare attuali ed esaustive
le conclusioni della inchiesta AGI del 15.07.2021 (GED 14.07.2021).”.
Ora, come sottolineato dal medico SMR, sulla base dei
documenti a disposizione nel 2004/2005, già all’epoca l’amministrazione aveva
sufficienti elementi per poter esaminare il diritto di un AGI AI da parte
dell’assicurato.
In effetti, al punto C.5. del rapporto datato 1°
settembre 2005 il dott. med. __________ e la dr.ssa __________ – alla domanda “Esiste
una necessità supplementare d’assistenza o di sorveglianza personale dovute
all’invalidità rispetto a quelle fornite a una persona non invalida della
stessa età?” – hanno chiaramente risposto in maniera affermativa (e
ciò a far tempo dal 01.09.2005).
Come risulta dall’allegato al rapporto medica di cui
sopra, già allora l’assicurato presentava delle gravi difficoltà di vario
genere quali l’aggressività verso gli altri e sé stesso, le importanti
difficoltà relazionali, il rischio di fuga, la continua sorveglianza
necessaria, l’impossibilità di inserirlo nella scuola dell’infanzia, la
capacità motoria fine deficitaria, il linguaggio estremamente limitato, gli
importanti rituali e le stereotipie.
Sempre a partire dal 01.09.2005 (cfr. la domanda dal
05.07.2005), l’assicurato è stato ammesso a tempo pieno al Centro __________
per una presa a carico globale che investiva gli aspetti di ordine cognitivo e
di natura psico-affettiva.
In definitiva, ciò evidenzia come all’incarto vi
fossero sufficienti indizi per presumere, con grado della verosimiglianza
preponderante, della necessità dell’assicurato di un maggior bisogno di aiuto
da parte di terzi rispetto a un coetaneo sin dalla prima infanzia.
Rilevato come la problematica relativa all’AGI avrebbe
dovuto essere adeguatamente indagata già negli anni 2004/2005, ritenuto altresì
come dagli esami degli atti emerge con verosimiglianza preponderante che il
diritto alla postulata prestazione sussiste sin dalla prima infanzia (cfr. in
tal senso sia l’inchiesta a domicilio del 15.07.2021 effettuata dall’assistenze
sociale __________ (con la successiva annotazione del 20.09.2021) sia
l’annotazione SMR del 12.11.2021 qui allegata), è giustificato riconoscere il
diritto ad un AGI AI di grado medio già a far tempo dal mese di gennaio 2016
(cfr. in argomento STF 9C_705/2019).
In effetti, l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi
per vestirsi/svestirsi (dall’infanzia), lavarsi (dall’infanzia), spostarsi
(dall’infanzia), alzarsi/sedersi/coricarsi (da settembre 2011) e mangiare (dai
primi anni di vita fino al compimento della maggiore età; cfr. l’annotazione
SMR del 12.11.2021 qui allegata) rispettivamente di un accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana dal compimento dei diciotto anni.
(…)” (doc. VI);
- alla
luce della documentazione medica agli atti (cfr. in particolare doc. AI 6, 11, 28,
30, 45 e 47 e doc. A-4) e richiamata la suevocata annotazione SMR del 12
novembre 2021 (cfr. VI-1), v’è effettivamente da ritenere che – necessitando
dall’infanzia dell’aiuto di terzi per vestirsi/svestirsi, lavarsi, spostarsi,
da settembre 2011 dell’aiuto per alzarsi/sedersi/coricarsi e, dai primi anni di
vita fino al compimento della maggiore età dell’aiuto per mangiare nonché, dal
compimento della maggiore età, di un accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana – a RI 1 dev’essere riconosciuto il diritto all’AGI di grado medio
retroattivamente da gennaio 2016, atteso che nel caso in cui, come nella
fattispecie in esame, l’amministrazione non ha a torto dato seguito ad una
precedete domanda di prestazioni, il pagamento di prestazioni arretrate
sottostà ad un termine assoluto di perenzione di 5 anni a contare dalla data di
deposito della nuova domanda (in casu il 28 gennaio 2021) (cfr. STF 9C_7052019
del 27 maggio 2020 consid. 4.1 e ivi riferimenti);
- a
norma dell’art. 42ter cpv. 3 LAI prima frase, i minorenni grandi invalidi che
necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto ad un supplemento per cure
intensive (SCI), non accordato in caso di soggiorno in istituto (per i dettagli
cfr. art. 39 OAI); l’art. 42ter cpv. 3 seconda e terza frase LAI ne definisce
l’ammontare.
Nel
caso in esame, non avendo l’amministrazione esperito alcun accertamento al
riguardo, la fattispecie necessita di essere istruita tramite l’assistente
sociale che dovrà accertare gli eventuali estremi per il riconoscimento di
detta prestazione per gli anni 2016 e 2017, ossia da gennaio 2016 sino al raggiungimento
della maggiore età;
-
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in
precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali
svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento
(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del
27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, stante quanto sopra, considerato che l’assenza di accertamenti
nel senso sopra indicato sia riconducibile all’agire non conforme da parte
dell’amministrazione, si giustifica senz’altro il rinvio degli
atti affinché essa proceda alle suddette indagini e renda al proposito
una decisione suscettibile di essere impugnata;
- giusta
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122;
133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre
2008);
- visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio
AI;
- vincente
e rappresentato in causa, l’insorgente ha diritto a congrue ripetibili (art. 61
lett. g LPGA) che appare giustificato stabilire in fr. 1’800, ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 1. ottobre 2021 è annullata.
§§ RI
1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal mese di
gennaio 2016.
§§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2.- Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà
al ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di
oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata
da RI 1.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Fatti
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Considerandi
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti