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Decisione

32.2021.124

Rifiuto di un assegno grandi invalidi. TCA accoglie ricorso e rinvia atti all'amminitrazione per ulteriori accertamenti, in particolare per eseguire un'inchiesta al domicio dell'assicurata. Richiesta di AG priva di oggetto

25 aprile 2022Italiano57 min

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.124

FC

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 ottobre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Per decisione 19 febbraio 2008

(resa dopo l’annullamento da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni

di due precedenti provvedimenti amministrativi e rinvio all’amministrazione per

ulteriori accertamenti) l’Ufficio AI del Canton __________, dove era

domiciliata l’assicurata, acquisita agli atti varia documentazione medica,

comprensiva anche di valutazioni peritali, ha accolto la richiesta di

prestazioni presentata nel marzo 2003 da RI 1, nata nel 1967 e già attiva come

telefonista e impiegata d’ufficio, riconosciuta come salariata a tempo pieno,

attribuendole una mezza rendita (inabilità lavorativa del 50% e un conseguente

grado d’invalidità del 52%) dal 1. agosto 2005. La prestazione è in seguito

stata confermata mediante comunicazioni del 25 agosto 2010 e 25 agosto 2016, al

termine di revisioni avviate nel marzo 2010 e gennaio 2016.

1.2. Con scritti dell’8 e 23 settembre

2020 l’assicurata ha presentato una richiesta di revisione della prestazione

lamentando un peggioramento delle sue condizioni, sulla base di documentazione

medica. Con decisione del 18 gennaio 2021 l’amministrazione non è entrata in

materia sulla domanda di revisione, evidenziando come l’assicurata non avesse

apportato fatti nuovi o modificazioni di fatti noti che potessero condurre a

sostanziali cambiamenti dello stato di salute e funzionale.

Detta decisione, contestata

dall’assicurata, è stata confermata mediante pronuncia del TCA del 4 maggio

2021 (inc. 32.2021.21).

1.3. Il 17 agosto 2021 RI 1, assistita

da __________, ha presentato una richiesta di assegno per grandi invalidi

dell’AI, sulla base di nuove certificazioni dei medici curanti, facendo valere la

necessità di aiuto per lo svolgimento di diversi atti ordinari della vita,

quali il vestirsi e svestirsi, il mangiare, la cura del proprio corpo, l’igiene

intima dopo l'andare al gabinetto, lo spostarsi e il mantenimento dei contatti

sociali. L’assicurata necessiterebbe inoltre di un accompagnamento

permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana.

L'Ufficio AI, interpellato il

Servizio medico regionale dell'AI (di seguito SMR) – per il quale dal lato

medico l’assicurata non presentava delle limitazioni funzionali tali da rendere

verosimile un bisogno d'aiuto regolare – con decisione del 18 ottobre 2021

(preavvisata l'8 settembre 2021) ha rifiutato il diritto all'AGI (doc. AI pag.

655).

Con comunicazione del 25

ottobre 2021 l’Ufficio AI ha pure comunicato all’assicurata che il diritto ad

una mezza rendita d’invalidità era confermato (doc. AI pag. 661).

1.4. Avverso

la suddetta decisione insorge con ricorso del 12 novembre 2021 l’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, postulandone l’annullamento e la trasmissione

dell’incarto all’amministrazione per nuovi accertamenti medici e l’esecuzione

di un’indagine a domicilio. In via subordinata postula la concessione di un assegno

grandi invalidi. Sostiene che il suo stato di salute sia peggiorato e

rimprovera in sostanza l’Ufficio AI di non aver tenuto conto di quanto allegato

dai curanti e produce nuove certificazioni mediche oltre a dichiarazioni

scritte della ricorrente, di sua figlia e del suo convivente che

comproverebbero la necessità di aiuto per lo svolgimento di alcuni atti

ordinari della vita e dell’accompagnamento permanente

nell'organizzazione della realtà quotidiana. Il rappresentante legale

dell’assicurata ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

1.5. Con la risposta di causa

l’amministrazione chiede di confermare la decisione impugnata, non ritenendo

obiettivato il diritto all’assegno grandi invalidi, sulla base dell’allegata

Annotazione del SMR, per il quale la nuova documentazione inviata non apportava

alcun elemento non noto, ma confermava le già note limitazioni somatiche alle

mani, ormai stabilizzate, e indicava delle limitazioni psichiche che non

potevano essere considerate costanti al punto da motivare un accompagnamento

(IV).

1.6. Con replica del 17 gennaio 2020

l’assicurata si è ribadita nelle sue domande e allegazioni, producendo due

nuovi scritti dei curanti (VIII). L'Ufficio AI, interpellato il SMR, si è pure

riconfermato nella sua presa di posizione con scritto del 21 gennaio 2022 (XI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se è

a giusta ragione che l'Ufficio AI ha negato alla ricorrente un assegno per

grandi invalidi a motivo che non le è stata riconosciuta una dipendenza da

terze persone per compiere alcun atto ordinario della vita, né la necessità di

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI

(DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un

danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna

l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come

sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari

rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta

a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un

terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;

DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF

125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e

la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida

dall'01.01.2015, stato all'01.01.2018):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene personale

(cura del corpo)

- andare al gabinetto (espletare

Fatti

i propri bisogni corporali)

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente

la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.

42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di

rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.

42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a

causa di un danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente

l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e

necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra

queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di

amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti

conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi

invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine

del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato

della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età

di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del

primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il

Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio

dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi

invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere

applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto

alla rendita.

Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il

grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo

34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Sia ancora rammentato che secondo

il N. 8025 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità (CIGI; valida dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2021),

l'aiuto di terzi è considerato regolare se l'assicurato lo necessita o

potrebbe necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Ciò

accade per esempio se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi

soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o

più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).

Per il N. 8026 della CIGI l'aiuto

è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto

ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale»

[DTF 107 V 136]): – non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può

essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo

difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente

a causa dello stato psichico; – non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno

con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere

contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che

costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

Per le cifre marginali 8011 e

8013 CIGI, se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la

grande invalidità non è richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di

altre persone per tutte oppure per la maggior parte dì esse, è sufficiente che

necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle

funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per l'aiuto regolare e notevole, v.

N. 8025 seg.).

In ogni caso, il compimento

difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per

principio la grande invalidità

(STF 9C_633/2012).

Inoltre, per il N. 8085 CIGI, in

virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto ad adottare

misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la

propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura

velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi, ecc.;

cfr. DTF 139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso

non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989

pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la

grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi

professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati

(DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai

familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe

aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF 9C_410/2009

del 1° aprile 2010).

2.4. Riguardo ai singoli aspetti della

grande invalidità, per quanto possibilmente di rilievo nella fattispecie, va

ricordato che per la cifra marginale 8014 CIGI (atto ordinario di vestirsi e

svestirsi), la grande invalidità è data se assicurato non è in grado di mettersi

e togliersi da solo un capo d'abbigliamento indispensabile, un mezzo ausiliario

o le calze sanitarie. La grande invalidità è data anche quando l'assicurato

riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di

vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli

abiti per il verso giusto.

Secondo la cifra marginale 8018

CIGI (atto ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande

invalidità quando un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo

solo in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado

di sminuzzare i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla

bocca solo con le dita, DTF 121 V 88). Se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di

terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo

genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato non

necessita regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (STF 8C

30/2010). Si è invece in presenza di una grande invalidità se l'assicurato non

può utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette

di pane, STF 9C 346/2011). In caso di mancanza di un braccio si è in presenza

di una grande invalidità e ciò vale anche in caso di incapacità funzionale del

medesimo (paralisi del braccio), a condizione che il braccio paralizzato non

possa essere impiegato nemmeno come sostegno (p. es. per tenere fermo un piatto

con la mano; marg. 8018.1 CIGI).

Quanto all’atto “pulizia

personale”, giusta la cifra marginale 8020 CIGI, l'assicurato è considerato

grande invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della

vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi,

radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data grande invalidità, se

l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli o pitturarsi le unghie

(STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017).

L’assicurato è invece considerato

grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali” se

necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia, per

risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e per esservi accompagnato

(DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i bisogni vengono espletati in maniera

inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a svuotarlo, tendere il

pappagallo, aiuto regolare nell’urinare ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182). Non

vi è per contro grande invalidità se l'assicurato non ha bisogno di un aiuto

regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto di espletare i bisogni

corporali in modo conforme alla dignità umana (STF 9C 604/2013; CIGI 8021 e

8021.1).

Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi

(in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, secondo la

menzionata Circolare l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito di

mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di fuori

di essa e di intrattenere contatti sociali, ove per contatti sociali si

intendono le relazioni interpersonali

caratteristiche della vita

quotidiana (p. es. leggere, scrivere,

frequentare concerti,

manifestazioni politiche o religiose ecc., RCC 1982 pagg. 119 e 126), mentre

che la necessità dell'aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento

permanente (in particolare per le persone psichicamente disabili) va

considerata unicamente sotto la voce «accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana» (N. 8040 segg.), ma non nell'ambito della funzione parziale

«intrattenere contatti sociali» (N. 8048; marginali 8022-8024 CIGI).

Quanto infine alla “necessità

di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” ai sensi degli

art. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI, tale accompagnamento non comprende né l’aiuto (diretto

o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né

la sorveglianza, ma costituisce piuttosto un elemento di aiuto supplementare e

autonomo (DTF 133 V 450). Esso ha lo scopo di impedire che una persona cada in

uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in

una clinica (per le nozioni, v. N. 8005 segg. e 8109). Le prestazioni di aiuto

da prendere in considerazione devono perseguire quest'obiettivo (cifra 8040

CIGI). L'aiuto fornito deve essere l'elemento che permette all'assicurato di

vivere autonomamente a casa. Il fatto che svolga alcuni compiti più lentamente

o con difficoltà oppure solo in determinati momenti non significa che in

mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere ricoverato in un istituto o

in una clinica; questo aiuto non va quindi considerato. Una persona che per diversi

anni è stata aiutata in misura considerevole dal partner o da un familiare

(madre, fratelli ecc.) per i lavori domestici (per es. per pulire, lavare e

preparare i pasti) non soddisfa necessariamente le condizioni di diritto per beneficiare

di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana nel momento

in cui tale sostegno viene a mancare (STF 9C 346/2013 del 22 gennaio 2014; CIGI

8040).

Le cifre 8049 CIGI segg. dispongono

in merito:

" La necessità

di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

della legge è data se l’assicurato:

- non può vivere

autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona oppure

- non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona oppure

- rischia

seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno.

Questo elenco è esaustivo. (8049 CIGI)

3.5.2.1 Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una

vita autonoma

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è

necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera

autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in

questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:

- aiuto nella strutturazione della giornata;

- sostegno

nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate

alla salute, all’alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative

ecc.);

- conduzione della propria economia domestica.

L'aiuto nella strutturazione della giornata comprende per esempio l'esortazione

ad alzarsi, l'aiuto nel stabilire e rispettare orari fissi per i pasti, nel

rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a un'attività ecc. Anche il

sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana comprende aspetti quali

l'esortare o l'impartire istruzioni ecc.

Nell'ambito dell'igiene si deve per esempio ricordare

all'assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per

lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto ordinario della

vita sotto la categoria «pulizia personale» e non come accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Nella conduzione dell'economia domestica rientrano compiti quali

pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di

aiuto necessarie vanno però considerate nell'ottica di impedire che

l'assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare se,

in mancanza dell'aiuto per questi compiti, l'assicurato dovrebbe essere

ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio non può

stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica.

In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute

come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. (8050 CIGI)

Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

giusta l'articolo 38 capoverso 1 lettera a OAI si possono intendere sia l'aiuto

indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza,

l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se l’assicurato

non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni impartite, la

sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, l 661/05).

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana spetta

solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono abitare per conto proprio

solo con l'assistenza di una terza persona (sentenza del TF 9C 28/2008 del 21

luglio 2008). La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto

conto dell'obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell'aiuto

di terzi, l'assicurato sarebbe costretto andare a vivere in un istituto (v. N.

8040). (8050.2 CIGI)

Per quanto concerne l'obbligo di ridurre il danno, occorre per

esempio vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie per imparare

ad utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere le faccende domestiche (STF

9C_ 410/2009 del 1. aprile 2010). Va prestata particolare attenzione all'aiuto

dei familiari (v. anche N. 8085), soprattutto per quanto riguarda í lavori domestici.

Al riguardo, ci si deve chiedere come sì organizzerebbe una comunità familiare se

non potesse contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 1 33 V 504, I 228/06). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui

l'assicurato non presenti alcun danno alla salute. Se l'assicurato vive nella

stessa economia domestica con suoi familiari, si può esigere che questi ultimi forniscano

il proprio aiuto per i lavori domestici. Sì può esigere un aiuto nell'economia

domestica anche da parte dei figli, in funzione della loro età. (8050.3 CIGI)

3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita

quotidiana fuori casa

L'accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è

necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere

determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli

acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o

personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del

21l luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente

o prevalentemente funzionali, l’aiuto va attribuito all’atto di spostarsi.”

(8051 CIGI)

2.5. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio

AI esamina le condizioni assicurative mediante l'esecuzione di

sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra marginale 1058 CIGI, l'ufficio

AI effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto

di lavoro), fra l’altro, in particolare quando deve verificare il diritto agli

assegni per grandi invalidi. È possibile rinunciare a questo accertamento se le

condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il

caso è debitamente documentato.

Secondo la cifra marginale 8131

(Procedura in materia di accertamento dell’assegno grandi invalidi dell’AI), “in

linea di principio, l'ufficio Al procede inoltre ad un accertamento sul posto.

Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza

supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un

istituto, v. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dall'assicurato, dai

genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio

della grande invalidità ed eventualmente dell’onere d'assistenza supplementare

deve essere stabilito con la massima precisione possibile”. Inoltre, “nei

casi di cui al N. 8130 (nb: fra i quali nel caso della “prima domanda

per l'ottenimento di un AGI”) occorre sempre eseguire un accertamento

sul posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un

accertamento sul posto”. Infine, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di

divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento, l'ufficio

Al deve chiarire la situazione

svolgendo una verifica

mediante domande mirate e

coinvolgendo il SMR. Per il

resto sì applica la CPAI”.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto

d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure

deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una

persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di

cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità

di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute

dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte

nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza

da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni

acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce

valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo

in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.6. Va infine ricordato che, al pari di

ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

Circolari), pur non avendo ovviamente valore

vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione

attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al

fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità

di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità

di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo

di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme

delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non

hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,

130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.

3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.7. Risulta dagli atti che l’assicurata

dal 1. agosto 2005 è al beneficio di una mezza rendita d’invalidità

attribuitale mediante decisione del 19 febbraio 2008 dell’allora competente

Ufficio AI del Canton __________, il quale l’aveva considerata inabile in

misura completa nella sua professione, ma abile nella misura del 50% in

attività adeguate, con un conseguente grado di invalidità del 52% (doc. AI 83).

L’abilità era da ricondurre ad affezioni ad entrambi i polsi e le mani, segnatamente

a “Status nach Operation eines Karpaltunnelsyndroms rechts mit

postoperativer Sudeck-Dystrophie, Status nach Exzision eines dorsalen

Handgelenkganglions rechts, Neurom im Bereiche des Ramus palmaris des Nervus

medianus, Nicht operiertem Karpaltunnelsyndrom links” oltre a “Chronifiziertes

Schmerzsyndrom” ad entrambe le braccia (cfr. perizie del dr. Strickler del 1.

luglio 2004 e 18 luglio 2006, doc. AI 58) rispettivamente “Sospetta

instabilità medio carpica con probabile sindrome da impatto ulna carpico polso

sinistro (…), Borsite olecranica gomito bilaterale” (…), Morbo di De Quervain

polso sinistro (…)” (rapporto 23 gennaio 2015 del dr. __________), “Sospetta

reazione algodistrofica (sindrome del dolore regionale complesso, SDRC) mano

dx, su st.d. intervento per tunnel carpale dx (04.2002), st.d. escissione di

ganglio articolare dorsale (11.2002), st.d. algodistrofia dopo intervento al

canale carpale dx con persistenti disestesie locali, possibile neuroma

cicatriziale (valutazione Dr. __________ 02.2010)” (rappporto dr. __________

del 22 febbraio 2016, doc. AI 116).

La prestazione è in seguito stata

confermata al termine di revisioni che hanno comprovato una situazione

invariata (comunicazioni del 25 agosto 2010, doc. AI 108 e del 25 agosto 2016, doc.

AI 124). La richiesta di revisione presentata nel settembre 2020 (con la quale

l’assicurata faceva valere un peggioramento ad entrambe le mani e una sindrome

lombovertebrale e cervicale, con insorgenza di problematiche psichiatriche) è

stata evasa mediante una decisione del 16 gennaio 2021 di non entrata nel

merito, confermata da questo TCA, considerato come dalla documentazione

prodotta dall’interessata non emergevano nuovi elementi che permettevano

l'entrata in materia, la situazione dell’assicurata apparendo come cronica e

invariata (doc. AI 133).

Il 17 agosto 2021 (cfr. il doc.

142 incarto Al) l’assicurata ha inoltrato anche una domanda volta al riconoscimento

di un assegno per persone grandi invalide.

Nel questionario relativo alla

richiesta l'assicurata, assistita in quell’occasione da una dipendente di __________

di __________, signora __________, ha dichiarato che dal mese di ottobre 2014 necessita

dell'aiuto di terze persone o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita. In particolare ha addotto di abbisognare dell’aiuto

per vestirsi e svestirsi (“a causa dell'invalidità di entrambe le

mani e i polsi, la motricità fine è totalmente compromessa. Pertanto, non è più

in grado di allacciare bottoni, aprire e chiudere camicie. Malgrado il reggiseno

sia senza gancetti bensì intero non può infilarlo/sfilarlo da sola. Anche

l'indossare giacche comporta un problema; (…) inoltre non riesce ad allacciare

i bottoni e cerniera dei pantaloni jeans e felpe”), mangiare (“tutti

gli alimenti duri devono essere tagliati. Non è più in grado di sollevare una

brocca e versarsi da bere”), curare il proprio corpo (“non è in

grado di lavare, pettinare, asciugare i capelli autonomamente e non riesce più

a radersi le gambe correttamente”), fare i propri bisogni (“è in

grado di fare la propria igiene intima solo se nelle vicinanze c’è un bidè o

una doccia”), spostarsi/mantenimento dei contatti sociali (in

seguito ad evento scatenante - decesso madre - la Signora riesce ad uscire da

sola solo se si reca in luoghi conosciuti - es. negozio spesa vicino a casa -

altrimenti deve essere sempre accompagnata. Sono i famigliari a garantire i

contatti sociali”). Ha inoltre fatto valere di necessitare dell’accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana, adducendo che “considerata

la sua enorme difficoltà ad uscire di casa da sola anche il disbrigo di

attività inusuali al di fuori dell'abitazione, riesce a svolgerle solo se

accompagnata” precisando che dal mese di aprile 2018 “la signora non

vive uno stato di isolamento esclusivamente grazie alla presenza della figlia,

senza la quale non avrebbe contatti sociali” e allegando pure che “non

riesce a recarsi autonomamente neanche dalla sua psichiatra, pertanto le sedute

sono fatte telefonicamente”. L’assicurata usufruiva inoltre di un aiuto domiciliare

privato dal 2013 per 12 ore al mese, e dell’aiuto della figlia convivente e del

suo compagno (doc. AI 142).

Agli atti sono stati versati i

rapporti medici dei curanti, segnatamente lo scritto del 23 settembre 2020 del

dr. __________, internista, il quale, dopo aver elencato le diagnosi già note

nell’ambito della richiesta di rendita, ha affermato che “la paziente

ha dei disturbi alle mani invalidanti, vi è una mancanza di forza soggettiva,

impossibilità a eseguire dei movimenti di pro- e supinazione, e una mancanza di

sensibilità che non le permettono di svolgere semplici mansioni quotidiane (per

esempio pettinarsi, sollevare una pentola piena d'acqua, passare l'aspirapolvere,

guidare un'automobile con il cambio manuale, ...). Vi sono inoltre dei dolori

lombari cronici su alterazioni degenerative diffuse che peggiorano il quadro

clinico” (doc. AI 140).

Nello scritto del 19 agosto 2021

la dr.ssa __________, psichiatra curante dal dicembre 2018, posta la diagnosi

invalidante di “Episodio depressivo di media gravità ICD 10 F 32.1”, si

è così espressa:

" Seguo la

Signora RI 1 da anni. Si era rivolta a me per una sintomatologia ansioso

depressiva caratterizzata da umore deflesso, apatia, anergia, rialzi ansiosi

nell'arco della giornata, in quel momento reattivi ad alcuni eventi di vita dolorosi

e complicati da affrontare. In particolare, in seguito al decesso della madre

avvenuto nell'aprile 2018, sono aumentate le sue difficoltà ad uscire di casa

da sola, tanto da impedirle di recarsi autonomamente in luoghi distanti da casa

o non ben conosciuti (famigliari). Da quel momento la presa a carico è

proseguita con fase alterne e alcune oscillazioni del tono d'umore e della

quota ansiosa, gestibili con sostegno psicologico regolare.

Nel corso dell'estate 2020, invece, la situazione è andata

progressivamente peggiorando fino a determinare un quadro clinico caratterizzato

da umore francamente deflesso, labilità emotiva, perdita di interesse anche per

attività fino a quei momento piacevoli, anergia, scarsa autostima,

affievolimento dell'istinto vitale, crisi di ansia. Si sono, inoltre,

intensificate le sue difficoltà (già descritte) ad uscire di casa tanto che le

nostre sedute, seppur regolari e costanti, attualmente si svolgono

esclusivamente al telefono, in quanto troppe complicato per lei recarsi nel mio

studio e sostenerle in presenza.” (doc. AI pag. 140)

Entrambi i curanti

Considerandi

dell’assicurata, interpellati dall’Ufficio AI, mediante invio di copia del

formulario di richiesta di AGI compilato dall’assicurata, hanno risposto affermativamente

al quesito “le indicazioni sulla grande invalidità al n 3 corrispondono alle

sue costatazioni?”.

La dr.ssa __________ ha

contestualmente confermato le diagnosi di “Episodio depressivo medico (ICD

10.

F 32.1), sindrome da attacchi di panico (ICD 10 F 41.0)” e precisato che

lo stato di salute non poteva essere migliorato con provvedimenti sanitari,

potendosi unicamente “evitare peggioramenti con colloqui clinici regolari e

terapie farmacologiche di mantenimento” (doc. AI 143).

Il dr. __________ il 2

settembre 2021 ha dal canto suo confermato le indicazioni sulla grande invalidità

date dall’assicurata e posto le diagnosi di “Sospetta reazione

aigodistrofica (sindrome del dolore regionale complesso, SDRC) mano dx, st.d.

intervento per tunnel 'carpale dx (04.2002), st.d. escissione di ganglio

articolare dorsale (11.2002), st.d. algodistrofia dopo intervento al canale

carpale dx con persistenti disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale

(valutazione Dr. __________ 02.2010), st.d. artroscopia diagnostica

radiocarpica e mediocarpica polso sx con debridement disco triangolare,

sinovectomia e debridement leg. scafo-lunare e shrinking (16.10.2014), st.d.

artroscopia diagnostica radiocarpica polso sx con debridement disco triangolare

(TFCC), sinovectomia in sede radio carpica (6.6.2013)”, e escluso un miglioramento

dello stato di salute, il quale era anzi suscettibile di peggioramento (doc. AI

pag. 612).

Il medico SMR dr. __________,

esaminata la documentazione, nell’annotazione dell’8 settembre 2021, sulla

prima richiesta di AGI ha affermato che “in base alla documentazione a

disposizione dal lato puramente medico non si intravvede per il momento la

necessità di continua, duratura limitazione negli atti elencati tanto da

necessitare dell'aiuto regolare di terzi così come anche nell'accompagnamento”

(doc. AI 150), ragione per cui, con progetto di decisione dell’8 settembre

2021, è stato prospettato il rifiuto dell’assegno (doc. AI pag. 630).

Nell’ambito di una concomitante

nuova revisione della rendita, il dr. __________, con rapporto medico del 17

settembre 2021, ha confermato le note diagnosi invalidanti e confermato che

lamentava “sempre dolori ad entrambe le mani che le impediscono anche delle

banali attività della vita quotidiana, si sente limitata in tutto”,

precisando che lamentava dolori e mancanza di forza e “impossibilità a

svolgere le banali attività della vita quotidiana” (doc. AI pag. 641). La

dr.ssa __________, il 30 settembre 2021, si è riconfermata nelle sue

indicazioni diagnostiche, e in merito alle limitazioni ha affermato che “la

paziente è in difficoltà nell'affrontare situazioni nuove, stabilire relazioni,

frequentare posti non familiari e svolgere nuovi compiti. Tale difficoltà

sarebbe acuita dalla necessita di utilizzare le mani per lavorare, a causa dei

dolori e delle limitazioni che la sua condizione fisica impone” (doc. AI

pag. 651).

Mediante decisione del 18

ottobre 2021 l’amministrazione ha respinto la richiesta di assegno grandi invalidi

motivando nel senso che “il dossier è stato sottoposto al Servizio

medico regionale. Lo stesso conclude dicendo che non risulta una compromissione

dello stato di salute che potrebbe giustificare una regolare dipendenza da

terzi per nessun atto ordinario della vita. Non risulta esserci nemmeno la

necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana”

(doc. AI pag. 660).

Parimenti il 25 ottobre 2021

l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata che la rendita restava immutata (doc.

AI pag. 661).

Nel suo ricorso l’assicurata,

tramite il suo avvocato, contesta le conclusioni della decisione e, dopo aver

nuovamente dettagliatamente descritto le limitazioni che la concernono, lamenta

un’istruttoria lacunosa da parte dell’amministrazione, che non l’avrebbe

contattata né avrebbe effettuato alcuna indagine domiciliare o fatto allestire

una perizia allo scopo di definire l’assistenza necessaria “a fronte delle

sue importanti carenze motorie da intendersi nel senso fisico e psichico”.

Allega una dichiarazione del 2

novembre 2021 della psichiatra curante che afferma:

" (…) con il

presente certificato intendo fornire alcune informazioni circa la paziente in

oggetto che seguo da anni.

Come si evince dalle testimonianze scritte non solo dalla Signora RI

1.

ma anche dalla figlia e dal compagno, la paziente è in difficoltà nello

svolgere le proprie autonomie quotidiane e necessita di aiuto da parte dei

familiari.

Per ciò che concerne il problema fisico che causa tali limitazioni

non sono In grado di esprimermi e rimando alle osservazioni del Dottor __________.

Dal punto di vista psicologico questo il deficit di autonomia e la

necessità di avere aiuti da terzi ha un'influenza negativa sull'equilibrio

psico timico già fragile, in quanto la paziente soffre di:

Episodio depressivo di media gravita (ICD 10 F 32.1)

Sindrome da attacchi di panico (ICD 10 F 41.0)

per cui è in terapia con colloqui clinici regolari e una terapia

farmacologica a base di:

Duloxetina 90 mg/die

Redormin cp 50 mg l cp/die

Benzodiazepine al bisogno.

Nonostante la terapia costante RI 1 è soggetta a periodiche

recrudescenze della sintomatologia, soprattutto di fronte a stress anche di

modesta entità: il solo fatto di doversi allontanare da casa per recarsi in

posti poco conosciuti le crea una grande quota ansiosa che riesce a gestire

solo con l'aiuto dei familiari che l'accompagnano e la sostengono in tali

situazioni. La consapevolezza di questo deficit di autonomia contribuisce a

aggravare il malessere psicologico creando un circolo vizioso difficile da

interrompere e che richiede un impegnativo lavoro terapeutico.” (doc. F1)

Produce inoltre uno scritto del

dr. __________ del 12 novembre 2021 del seguente tenore:

" (…) con la

presente prendo posizione riguardo la situazione fisica della sopracitata

paziente. Per quanto riguarda la parte psicologica mi rifaccio al certificato

medico redatto dalla psichiatra curante Dott.ssa __________.

La Signora RI 1 ha delle patologie internistiche e ortopediche che

ne limitano fortemente l'autonomia nelle attività della vita quotidiana. Le

seguenti diagnosi hanno un influsso a livello fisico:

Sospetta reazione algodistrofica (sindrome del dolore regionale

complesso, SDRC) mano dx

- st.d.

intervento per tunnel carpale dx (04.2002), st.d. escissione di ganglio

articolare dorsale (11.2002), st.d. algodistrofia dopo intervento al canale

carpale dx con persistenti disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale

(valutazione Dr. __________ 02.2010)

Sindrome lombovertebrale

- RM lombare

(26.1,2018): piccola protrusione discale e fissurazione L4-5 mediana-paramediana,

non conflitti radicolari, piccola protrusione discale mediana-paramediana L5-S1

senza conflitti radicolari

- st.d.

artroscopia diagnostica radiocarpica e mediocarpica polso sx con debridement

disco triangolare, sinovectomia e debridement leg. scafo-lunare e shrinking

(16.10.2014)

- st.d.

artroscopia diagnostica radiocarpica polso sx con debridement disco triangolare

(TFCC), sinovectomia in sede radio carpica (6.6.2013)

La paziente vi fornisce anche delle testimonianze scritte da parte

della figlia e del compagno, che appunto descrivono in modo dettagliato le

difficoltà soggettive e oggettive che la paziente ha nello svolgere le proprie

mansioni quotidiane ed i relativi aiuti di cui necessita. Posso anche

aggettivare in qualità di medico di famiglia un peggioramento della sua condizione

fisica, della mobilità e della forza delle mani.” (doc. F2)

Ha inoltre fatto pervenire una

dichiarazione del 30 ottobre 2021 della figlia convivente dell’assicurata, __________,

con la quale viene così descritta la situazione al domicilio della madre:

" Io __________

figlia di RI 1, dichiaro e confermo quanto di seguito: Mia madre ha sempre

avuto problemi alla mano, ma dall'ultima operazione alla mano sx le cose sono

man mano peggiorate. La mano sx veniva usata spesso per aiuto alla dx, ma dopo

i diversi interventi, ho constatato che non riesce più' a fare anche le più'

piccole cose. Dover dipendere da me e dal suo compagno le causa un forte

disagio. Io ed il suo compagno ci alterniamo in base ai miei orari scolastici e

il suo poter venire a casa. Oltre tutti i problemi fisici, dal 2018, mamma è

caduta in forte depressione, da donna solare che io ricordo si è spenta giorno

per giorno.

La sera prima mi occupo sia di preparare il mio pranzo da portare

a scuola e sia il pranzo per lei. Come per i pranzi, mi occupo io della sua

igiene, le lavo e le asciugo i capelli. Per quanto riguarda l’abbigliamento, la

aiuto a mettersi il reggiseno sportivo, in quanto essendo di un materiale resistente

non riesce ad allargarselo da sola.

Di seguito le attività di cui mi alterno con il compagno __________:

Allacciare i bottoni di una camicia, mettere e sfilare il

reggiseno (usa esclusivamente quelli sportivi), allacciare i bottoni e cerniera

di pantaloni jeans e felpe, lavare e asciugare i capelli 2/3 volte alla settimana,

uscire dalla vasca da bagno, lavare la schiena, pettinare i capelli, radere le

gambe. Non è in grado di tagliarsi i cibi duri, né di versarsi l'acqua con la

brocca, per tanto lo faccio io. Buttare la spazzatura, il vetro e cartone, e

alcuni lavori domestici che l’aiuto domiciliare non riesce a portare a termine,

essendo solo 12 ore mensili, se ne occupa il compagno. Inoltre dal 2018, la situazione

è precipitata, devo accompagnarla ovunque, soprattutto se deve recarsi in posti

che non conosce o c’è gente. Se non accompagnata non si reca da sola neanche a

bere un caffè, anche se conosce il bar in cui si dovrebbe recare. Per quanto

riguarda la spesa siamo io e il compagno ad alternarci. Riscontra difficoltà a

stare in mezzo alla gente (centro commerciale, cinema, mercato, passeggiata in

centro ecc..), se non è con qualcuno, ad esempio io o __________, famigliari o

amici molto stretti. Trascorre la maggior parte del suo tempo in casa, siamo io

e __________ a cercare di motivarla ad uscire, se fosse per lei uscirebbe

soltanto per soddisfare i bisogni dei nostri cani (due maltesi ormai anziani),

talvolta nemmeno questo per tanto me ne occupo io.” (doc. D)

Analogamente

il compagno della ricorrente, __________, con uno scritto del 30 ottobre 2021,

ha affermato:

" Ho

conosciuto la mia compagna che aveva già problemi ad entrambi le mani, cosa che

negli ultimi anni è molto peggiorato, il dover dipendere da me e la figlia le

procura disagio e stati ansiosi. Mi alterno in base agli orari scolastici della

figlia (che esce di casa alle 6:30 per far ritorno alle 18) in diverse attività

che non è più in grado di fare da sola. Allacciare i bottoni di una camicia,

mettere e sfilare il reggiseno, (usa esclusivamente quelli sportivi) allacciare

i bottoni e cerniera di pantaloni jeans e felpe, lavare e asciugare i capelli

2/3 volte a settimana, uscire dalla vasca da bagno, lavare la schiena pettinare

i capelli, radere le gambe. Non è in grado di tagliare i cibi duri, e versarsi

l'acqua con la brocca. Buttare la spazzatura, vetro e cartone, e alcuni lavori

domestici che l’aiuto domiciliare non riesce a portare a termine essendo solo

12.

ore mensili, me ne occupo io. Inoltre dal 2018, la situazione è precipitata,

devo accompagnarla ovunque, soprattutto se deve recarsi in posti che non

conosce o c'è gente. Se non accompagnata non si reca da sola neanche a bere un

caffè, anche se conosce il bar in cui dovrebbe recarsi, a fare la spesa ci

siamo sempre io o sua figlia. E nonostante ciò spesso viene presa da attacchi

di panico durante la spesa, cosa che ci fa sospendere il tutto ed uscire finché

non si riprende, a volte è successo che deve aspettarmi in auto chiusa dentro.

Non riesce a stare in mezzo alla gente (centro commerciale, cinema, mercato,

passeggiata in centro ecc..) se non con qualcuno tipo me sua figlia, famigliari

o amici molto stretti. Le sue giornate se non fosse per me e sua figlia, che

cerchiamo di motivarla e portarla fuori, sarebbero sempre in casa, se non per soddisfare

i bisogni dei cani.” (doc. E)

Il medico del SMR,

nell’Annotazione del 29 novembre 2021, ha in proposito osservato che la

documentazione inviata dai medici curanti non apportava nuovi elementi tali da

modificare quanto già noto “rispettivamente le limitazioni somatiche alle

mani pur essendo evidenti sono da tempo state stabilizzate e definitive mentre

le limitazioni psichiche non si possono considerare costanti a tal punto da

motivare un accompagnamento” e pure che del resto “anche i medici

curanti si esprimono alla luce delle considerazioni dei famigliari e non

dell'obbiettività clinico funzionale che è stata valutata a suo tempo in sede

di richiesta di prestazioni di rendita” (doc. IV/1).

La ricorrente ha quindi fatto

pervenire una nuova dichiarazione della dr.ssa __________ del 13 dicembre 2021 che

ha affermato:

" A seguito

del mio precedente certificato il Dottor __________ del SMR, nella sua

valutazione del 29.11,2021, afferma che i problemi psichici "non si possano

considerare costanti a tal punto da motivare un accompagnamento" e che io

mi sarei espressa alla luce delle considerazioni dei familiari, anziché

sull'obiettività clinica. Desidero quindi precisare che i problemi psichici

della Signora RI 1 sono in peggioramento da tempo, nonostante sia stata

introdotta una terapia farmacologica antidepressiva ed ansiolitica,

successivamente potenziata ed affiancata a regolari colloqui di sostegno

psicologico. Oltre alla terapia già in atto recentemente è stata maturata la

decisione di introdurre pregabalin, in fase di titolazione, per cercare di

ottenere un miglior controllo della sintomatologia ansiosa la quale, come già

descritto nel precedente rapporto, si acuisce in situazioni nuove e in posti

non familiari, tanto da richiedere il sostegno dei parenti per affrontarli.

Occorre precisare che i sintomi descritti si inseriscono in un'organizzazione

di personalità fragile, al limite, e in quanto tale poco attrezzata con risorse

e strumenti che le permettano di far fronte a questo tipo di difficoltà ed

adattarsi ai cambiamenti.

Voglio, inoltre precisare che non mi sono basata sulle

considerazioni dei familiari, bensì sui colloqui quindicinali che ho con la

paziente, la quale mi parla costantemente della sua quotidianità e delle

difficoltà, non solo emotive, che si trova ad affrontare. Per le mie

considerazioni mi baso quindi sul suo racconto di vita e non su quello dei

familiari e sull'esame obiettivo clinico che, pur non avendo la precisione e

l'inconfutabilità di un esame strumentale, ha un valore importante che deve

essere riconosciuto. Tali strumentai mi permette di affermare che la Signora RI

1.

ha un equilibrio psichico fragile, che necessita di sostegno psicologico,

oltre che farmacologico e che viene facilmente compromesso anche di fronte a

stimoli di modesta entità che acuiscono la sintomatologia ansiosa e richiedono

un impegno anche da parte dei familiari per essere gestiti.” (doc. L1)

Il dr. __________, il 23

dicembre 2021, ha dichiarato:

" Con la

presente mi preme fare chiarezza sui miei precedenti certificati e su quanto

scrive il Dr. __________ con il suo scritto del 29.11.2021. La paziente ha

delle chiare limitazioni funzionali alle mani che si possono oggettivare, quali

deficit di forza e dolorabilità diffusa. Posso inoltre attestare di aver

oggettivato nel corso degli anni un aumento/peggioramento di tali disturbi,

seguo la paziente dal novembre 2012 e in questi 9 anni le limitazioni fisiche

sono peggiorate e non si sono stabilizzate! Le mie considerazioni si basano su

dati anamnestici e clinici raccolti con visite della paziente e non su

considerazioni dei familiari.” (doc. L2)

Il

medico SMR, nell’Annotazione del 20 gennaio 2022, ha in merito affermato che “dal

lato puramente medico la nuova doc. inviata nel rapporto del 13 dicembre 2021

della psichiatra curante Dr.ssa med. __________ ed il rapporto del 23 dicembre

2021.

del curante internista Dr. med. __________ non permettono di modificare le

valutazioni espresse sino ad ora in fase istruttoria specialmente riguardo a

necessità costante di aiuto da parte di terze persone" (doc. X/1).

2.8

Per potersi determinare

sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di

informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.

Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue

funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a

un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso,

ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone

poi i risultati dell'inchiesta al parere del Servizio Medico Regionale (SVR

2019.

IV Nr. 79 consid. 2b).

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute e la situazione al

domicilio della ricorrente siano stati accuratamente vagliati

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione agli atti, vista in particolare l’assenza

di un’inchiesta domiciliare, malgrado la ripetuta richiesta in tal senso

formulata dall’assicurata, non può concordare con la conclusione dell’Ufficio

AI, ma ritiene indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio

sul chiesto diritto ad un assegno grandi invalidi, vengano preliminarmente

messi in atto ulteriori approfondimenti medico-specialistici e sul posto.

In effetti, la documentazione

agli atti non consente con la necessaria chiarezza di giungere a conclusioni

complete sull’effettivo bisogno per l’assicurata di aiuto regolare e notevole

di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e/o di accompagnamento

dell’organizzazione della realtà quotidiana.

Questo

per i motivi che seguono.

In particolare, da un attento

esame degli atti all’inserto, emerge che l’amministrazione ha ritenuto di

potere statuire in merito alla domanda di assegno grandi invalidi basandosi

sostanzialmente sulle sole prese di posizione del SMR, le quali si sono peraltro

scostate dalle conclusioni dei medici curanti.

Malgrado non abbia effettuato

alcuna valutazione clinica né reputato opportuno ordinare l’esecuzione di una

valutazione specialistica (di natura ortopedica, neurologica e/o psichiatrica)

e tantomeno di una valutazione al domicilio, il medico SMR ha liquidato in modo

generico e stringato quanto dichiarato dall’assicurata (che peraltro in sede di

estensione della richiesta di assegno grandi invalidi era coadiuvata dall’incaricata

della __________, e quindi da una persona senza dubbio cognita in materia) circa

le sue difficoltà nel compimento di taluni atti ordinari della vita e la

necessità di essere accompagnata nell’organizzazione della realtà quotidiana,

limitandosi ad affermare che “in base alla documentazione a disposizione dal

lato puramente medico non si intravvede per il momento la necessità di

continua, duratura limitazione negli atti elencati tanto da necessitare

dell'aiuto regolare di terzi così come anche nell'accompagnamento” (annotazione

8.

settembre 2021, doc. AI pag. 635).

Tale conclusione appare affrettata,

a maggior ragione ove si rilevi che sia il dr. __________ che la dr.ssa __________,

che da anni seguono la ricorrente, nei rapporti del 23 settembre 2020 e 19

agosto 2021, avevano confermato una situazione al domicilio per l’assicurata

quantomeno difficoltosa (“vi è una mancanza di forza soggettiva,

impossibilità a eseguire dei movimenti di pro- e supinazione, e una mancanza di

sensibilità che non le permettono di svolgere semplici mansioni quotidiane (per

esempio pettinarsi, sollevare una pentola piena d'acqua, passare l'aspirapolvere,

guidare un'automobile con il cambio manuale, ...)”, dr. __________, doc. AI

pag. 593; “nel corso dell'estate 2020, invece, la situazione è andata

progressivamente peggiorando fino a determinare un quadro clinico

caratterizzato da umore francamente deflesso, labilità emotiva, perdita di

interesse anche per attività fino a quei momento piacevoli, anergia, scarsa

autostima, affievolimento dell'istinto vitale, crisi di ansia. Si sono,

inoltre, intensificate le sue difficoltà (già descritte) ad uscire di casa

tanto che le nostre sedute, seppur regolari e costanti, attualmente si svolgono

esclusivamente al telefono, in quanto troppe complicato per lei recarsi nel mio

studio e sostenerle in presenza”, dr.ssa __________; doc. AI pag. 595).

Non solo: entrambi i curanti, chiamati

dall’Ufficio AI ad esprimersi su quanto dichiarato sul modulo di richiesta per

l’assegno grandi invalidi compilato dall’assicurata, inviato loro in copia, il

31.

agosto e 2 settembre 2021 hanno senza esitazione confermato che

le indicazioni sulla grande invalidità corrispondevano alle loro constatazioni,

rispondendo affermativamente al quesito “le indicazioni sulla

grande invalidità al N.3 corrispondono alle sue costatazioni?” (doc. AI

pag. 609 e 611).

Malgrado tali convergenti

valutazioni, espresse dai medici che da anni seguono l’assicurata, il medico

SMR, nella citata annotazione dell’8 settembre 2021, ha ribadito di non “intravvedere”

la necessità per l’assicurata dell’aiuto di terzi per compiere almeno una parte

degli atti ordinari della vita o di sorveglianza personale e nemmeno di

accompagnamento nella quotidianità (doc. AI pag. 635).

Un maggiore e migliore

approfondimento si sarebbe imposto a maggior ragione alla luce di quanto

allegato dai curanti nella concomitante, parallela ennesima procedura di

revisione della rendita. Quanto allegato dal dr. __________ il 17 settembre

2021.

(segnatamente che l’assicurata lamentava “sempre dolori ad entrambe le

mani che le impediscono anche delle banali attività della vita quotidiana, si

sente limitata in tutto”, doc. AI pag. 641) e dalla dr.ssa __________ il 30

settembre 2021 (in particolare che “la paziente è in difficoltà

nell'affrontare situazioni nuove, stabilire relazioni, frequentare posti non

familiari e svolgere nuovi compiti”; doc. AI pag. 651), è invece stato

evaso dal SMR nel senso che “dalla documentazione dei MC si evince uno stato

valetudinario stabile e con limitazioni parziali al 50% analoghe ad ora”

(Annotazione del 25 ottobre 2021, doc. AI pag. 665).

A mente del TCA, posto di fronte

a precise, contestualizzate e chiare osservazioni da parte dei curanti circa le

problematiche che affliggono l’assicurata, il medico SMR non poteva liquidarle

in modo generico e stringato senza confrontarsi con esse in modo preciso, a

maggior ragione se si considera che entrambi i curanti erano giunti a

conclusioni totalmente opposte circa le necessità per l’assicurata di aiuto di

terzi nella gestione della quotidianità.

Nel suo ricorso l’assicurata ha

contestato le conclusioni dell’amministrazione, descrivendo nuovamente nel

dettaglio le limitazioni che la concernono, circonstanziate anche da scritti

della figlia convivente __________ e del suo compagno __________ (dichiarazioni

del 30 ottobre 2021, doc. D, E; cfr. in esteso al consid. 2.7).

Le limitazioni descritte sono

inoltre state nuovamente confermate e sottolineate con forza dai curanti in ben

due occasioni.

Con scritto del 2 novembre 2021

la psichiatra curante ha in effetti espressamente confermato che l’assicurata “è

in difficoltà nello svolgere le proprie autonomie quotidiane e necessita di

aiuto da parte dei familiari”, sottolineando le grandi difficoltà incontrate

dalla paziente nell’allontanarsi da casa (doc. F1; cfr. al consid. 2.7). E

nuovamente nello scritto del 13 dicembre 2021 essa ha contestato con fermezza

le conclusioni del medico SMR espresse nell’annotazione del 29 novembre 2021

(secondo cui la documentazione prodotta non apportava nuovi elementi essendo le

limitazioni “stabilizzate e definitive” e quelle psichiche “non

costanti a tal punto da motivare un accompagnamento” e i medici curanti esprimendosi

in definitiva “alla luce delle considerazioni dei famigliari”; doc. IV/1;

cfr. in esteso al consid. 2.7), negando in particolare di essersi basata sulle

considerazioni dei famigliari, “bensì sui colloqui quindicinali che ho con

la paziente, la quale mi parla costantemente della sua quotidianità e delle

difficoltà, non solo emotive, che si trova ad affrontare” (doc. L1; cfr. in

esteso al consid. 2.7).

Parimenti il dr. __________, il

12.

novembre 2021, ha confermato nuovamente che l’assicurata soffriva di

patologie internistiche e ortopediche che ne limitavano fortemente l'autonomia

nelle attività della vita quotidiana, nella misura e nei modi descritti dalle

allegate testimonianze scritte della figlia e del compagno (doc. F2), ribadendo

ancora in data 23 dicembre 2021 che la paziente aveva chiare ed oggettivabili

limitazioni funzionali alle mani, con deficit di forza e dolorabilità diffusa,

e che le sue considerazioni si basavano su dati anamnestici e clinici raccolti

con visite della paziente e non su considerazioni espresse dai familiari

(doc. L2; cfr. in esteso al consid. 2.7).

Vista quindi anche l’insistenza

con cui non solo l’assicurata, ma anche i curanti, hanno, in corso di procedura

amministrativa e in questa sede, ribadito la sussistenza di limitazioni tali da

ostacolare il normale esercizio degli atti ordinari della vita, considerato

come quanto nuovamente osservato dal medico SMR (per il quale la documentazione

inviata dai medici curanti non apportava nuovi elementi tali da modificare

quanto già concluso; cfr. Annotazione del 20 gennaio 2022, doc. X/1; cfr. in

esteso al consid. 2.7) non permette di dissipare i dubbi circa il completo ed

esaustivo accertamento della fattispecie, non si può prescindere dal rinvio

degli atti all’amministrazione.

Le varie limitazioni elencate dall’assicurata dovranno quindi

essere oggetto di opportuna e completa valutazione medica e in sede di

accertamento sul posto.

Richiamato quanto esposto ai consid. 2.3 e 2.4, sia in questa sede

unicamente osservato che con riferimento alle limitazioni addotte riferite

all’atto ordinario del mangiare, laddove l’assicurata lamenta sostanzialmente

la funzione parziale di tale atto ordinario che concerne unicamente il taglio

degli alimenti duri (“tutti gli alimenti duri devono essere tagliati),

oltre al fatto di riuscire a fatica a versarsi le bevande (“Non è più in

grado di sollevare una brocca e versarsi da bere”), innanzitutto secondo il

Tribunale federale il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno

alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la

grande invalidità (STF 9C_633/2012 dell’8 gennaio 2013; cfr. cifra marginale 8013

CIGI). Inoltre per la giurisprudenza se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di

terzi solo per tagliare i cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché

questo genere di alimenti non viene consumato generalmente due volte al giorno

e ogni giorno e dunque l’assicurato non necessita regolarmente e in

misura indispensabile dell’aiuto di terzi, ma solo in maniera saltuaria (STF

8C_30/2010 dell’8 aprile 2010, 9C_791/2016 del 22 giugno 2017, cit. in

marginale 8018 CIGI).

Nella fattispecie, nell’ambito degli accertamenti che verranno

esperiti sarà quindi da esaminare se il bisogno di aiuto per l’assicurata sia

esclusivamente limitato al taglio dei cibi duri, ciò che escluderebbe di

principio il riconoscimento di una grande invalidità, o sia più esteso (in

argomento cfr. STCA 32.2017.128 del 20 marzo 2018; cfr. anche la STF

9C_346/2010 del 6 agosto 2010 consid. 3).

Del resto, anche l’addotta difficoltà

a versarsi le bevande dalla brocca parrebbe di principio essere sormontabile

con appositi ed elementari accorgimenti, quali ad esempio l’attingere l’acqua

direttamente dal rubinetto o l’utilizzo di bottiglie di pet di piccole

dimensioni. Queste soluzioni costituirebbero a non averne dubbio una concretizzazione

del già citato (cfr. consid. 2.3) obbligo di ridurre il danno, secondo cui

occorre intraprendere tutto quanto è ragionevole allo scopo di ridurre il più

possibile gli effetti dell’invalidità (DTF 134 V 9 consid. 7.3.1; DTF 113 V 22

consid. 4a; SVR 2017 IV Nr. 6).

Richiamato quanto esposto al consid. 2.4, d’altra parte, se da un

lato, sulla base degli atti all’inserto ed in particolare delle certificazioni

mediche agli atti, parrebbe poter essere in concreto esclusa la necessità di

una sorveglianza personale permanente ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 lett. b OAI

(intesa quale necessità di prestazioni di ordine medico o di

aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell’assicurata)

come pure (con riferimento all’art. 37 cpv. 2 lett. a OAI) quella di un aiuto

per spostarsi fuori casa quale atto ordinario in quanto tale (l’assicurata

non contesta in sé di essere in grado di condurre l’automobile, ritenuto che

nel gravame l’attività dello spostarsi viene, per quanto è dato di capire, riferita

piuttosto al dover essere “accompagnata” nell’uscire dalla propria abitazione

per stabilire contatti fuori casa, circostanza questa suscettibile di essere

considerata semmai nell’ambito della valutazione di una eventuale necessità di

accompagnamento ex art. 38 OAI), d’altro lato l’asserita necessità di un

accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dei summenzionati art. 37 cpv. 3 e 38 OAI (nel formulario di richiesta e nelle

dichiarazioni della figlia e del compagno viene ripetutamente sottolineato che

l’interessata non si muove di casa se non accompagnata) non risulta essere

stata fatta oggetto di adeguata valutazione da parte dell’amministrazione. Dal

profilo medico poco del resto si evince in merito, se non che i curanti hanno

condiviso la necessità di accompagnamento dichiarata dall’assicurata nel modulo

di richiesta di prestazioni.

Riassumendo e concludendo, visto quanto precede, tenuto conto

delle specifiche e concrete indicazioni fornite in sede di domanda e procedura

amministrativa, l’Ufficio AI, onde addivenire ad un chiaro ed attendibile

giudizio circa l’esistenza delle premesse per il riconoscimento di una grande

invalidità, oltre ad eventuali ulteriori accertamenti medici, avrebbe dovuto

procedere, con l’ausilio di persona qualificata (assistente sociale) a

conoscenza del contesto in cui l’assicurata vive, ad un accertamento sul posto

finalizzato ad una concreta verifica dell’attendibilità e la pertinenza delle

circostanze addotte a sostegno della richiesta (sull’importanza, per la

valutazione della grande invalidità, di un siffatto accertamento e della sua

stretta connessione con la valutazione medica cfr. DTF

130.

V 61).

Del resto, come precisato alle dianzi citate cifre marg. 1058, 8130

e 8131 CIGI, un siffatto accertamento sul posto si rende di principio sempre

necessario quando si tratta - come nella presente fattispecie - di una prima

domanda volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi.

Il TCA ricorda che se è vero che

la giurisprudenza federale impone che in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista, dall’altra

l’Alta Corte impone che, qualora sussistano indizi concreti che minano

l’attendibilità delle perizie degli specialisti indipendenti, segnatamente in

caso di rapporti medici contraddittori, il giudice – tenuto a valutare l’intero

materiale probatorio – in caso di dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza

dei pareri medici non può fondarsi su questi ultimi, anche se, precisa la

nostra Massima istanza, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dall’amministrazione o a imporre nuovi accertamenti.

Inoltre, se è vero che il

Tribunale federale ha posto il principio secondo cui alle certificazioni del

medico curante, anche se specialista, va riconosciuto un valore di prova

limitato in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente,

d'altra parte l'Alta Corte ha sottolineato in diverse occasioni che non va

dimenticata la potenziale forza probante dei rapporti del medico curante,

derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente

durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF

9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come

ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, mettendo comunque in

rilievo anche la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale;

D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales,

in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Nella

fattispecie il TCA non dispone degli elementi necessari per stabilire, con la

sufficiente tranquillità, se sia condivisibile, oppure no, la decisione

impugnata con la quale l’amministrazione ha negato all’assicurata la necessità

di aiuto da parte di terzi, sulla base del parere del SMR. Gli atti vanno

pertanto retrocessi all’amministrazione affinché, dopo esperimento dei

necessari accertamenti volti a colmare le summenzionate lacune istruttorie,

incluso l’esperimento di un accertamento sul posto con relativa estensione di

un dettagliato rapporto di inchiesta, statuisca nuovamente sul diritto di RI 1

ad un assegno grandi invalidi.

2.9

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto

all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an

die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata

in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,

il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se

ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid.

5.2)

L’Alta Corte è giunta alla stessa

conclusione in una sentenza ancor più recente, 8C_943/2010 del 9 novembre 2011,

concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa

era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario

dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove

l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha

rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio

da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44

LPGA.

In concreto, rilevato come, per

quanto precede, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, stante

quindi la necessità di completare gli accertamenti già esperiti, la decisione

impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati all’amministrazione affinché

proceda nel senso indicato sopra e quindi metta in atto gli accertamenti

necessari a chiarire quale sia l’effettivo stato di salute dell’assicurata e le

conseguenti ripercussioni dello stesso sulla sua capacità di svolgere i vari

aspetti degli atti ordinari della vita e si determini in seguito nuovamente sul

diritto ad un assegno grandi invalidi.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico dell’Ufficio AI.

2.11

L’assicurata ha

chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con

rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), l'assicurata, patrocinata da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 18 ottobre

2021 è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi

2.8, 2.9 e 2.10 e si pronunci nuovamente sul diritto ad un

assegno per grandi invalidi della ricorrente.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti