32.2021.125
Decisione che riconosce il diritto ad una rendita dal 1. maggio al 31 agosto 2021. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici. Negato il diritto alla rendita a titolo cautelare dopo il 31 agosto 2021 durante la nuova procedura d'istruzione amministrativa
31 gennaio 2022Italiano14 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.125
rg/sc
Lugano
31 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 ottobre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con decisione 14 ottobre 2021 l’Ufficio
AI ha riconosciuto a RI 1
il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio
2021 al 31 agosto 2021 in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei
redditi.
1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava al
TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Producendo (anche) nuova
refertazione medica, contesta la valutazione posta alla base dell’avversato
provvedimento come pure le attività ritenute ancora esigibili e quindi l’entità
del salario da invalido di conseguenza stabilito dall’amministrazione. Postula quindi
in via principale l’assegnazione di una rendita intera anche dopo il 31 agosto
2021, in subordine la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti
peritali.
1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio AI
postula la retrocessione de-gli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò
sulla scorta della presa di posizione del medico SMR del 18 novembre 2021 del
seguente tenore:
"
(…) In sede ricorsuale,
l’assicurato ha prodotto – quale nuova documentazione medica – i doc. F, G e H
incarto TCA.
L’intera documentazione medica componente il dossier è
stata nuovamente sottoposta al vaglio del Servizio regionale dell’AI.
Il Dr. med. __________ del SMR dell’AI – mediante
annotazione 18 novembre2021 qui allegata – ha concluso quanto segue: “Alla
luce del ricorso pendente e dell’intera documentazione medica componente
l’inserto, risulta a questo punto opportuno procedere, previo aggiornamento
dell’aspetto medico (mediante l’invio ai curanti dr. med. __________ e dr. med.
__________ dell’apposito rapporto medico da compilare), per il tramite di una
perizia specialistica di natura cardiologica al fine di definire con precisione
l’evoluzione dell’incapacità lavorativa del Signor RI 1”. (Doc. IV)
1.4 Con
scritto 13 dicembre 2021 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta
dell’Ufficio AI postulando la rifusione di ripetibili per fr. 3'901.25 nonché
l’erogazione a suo favore di una rendita intera (anche) a far tempo da
settembre 2021 e sino all’emanazione di una nuova decisione da parte
dell’Ufficio AI.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 dell’art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da RI 1 in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da RI 1 ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, al-l'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.3 Nel caso concreto,
considerate le risultanze mediche agli atti ed in particolare la refertazione
prodotta con il gravame (doc. C-H), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile
giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa e al guadagno
dell’assicurato dopo il 28 maggio 2021 – e stante, in base agli atti,
l’accertata invalidità del 100% e con consecutivo diritto alla rendita intera
da maggio a fine agosto 2021 – appare giustificato procedere ad ulteriori
approfondimenti dal profilo medico tramite valutazione peritale di natura
cardiologica come indicato dal medico SMR pendente lite, dopo aggiornamento
della situazione medica da parte del cardiologo curante e del generalista
curante.
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27
ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011).
Nella
fattispecie in esame, considerata la necessità di completare gli accertamenti
eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti
affinché quest’ultima proceda ad una valutazione come indicato in
risposta di causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove
valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel
rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione
soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicura-to
potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto
e di diritto.
2.4 Nell’aderire alla proposta di rinvio
per complemento istruttorio l’insorgente ha chiesto di poter già beneficiare
della rendita intera (anche) da settembre 2021 e sino all’emanazione di una
nuova decisione da parte dell’Ufficio AI.
Trattasi a ben vedere di una
richiesta di provvedimenti cautelari
–
da riferire anche ed in primis alla presente procedura ricorsuale,
l’erogazione essendo chiesta già da settembre 2021 e non solo durante la
procedura d’istruzione amministrativa che si svolgerà a seguito dell’odierno
giudizio di rinvio – non entrando
in linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo in quanto la decisione
impugnata, con cui è stato riconosciuto il diritto alla rendita per un periodo
di tempo determinato (dal 1. maggio 2021 al 31 agosto 2021), è di natura
negativa (DTF 126 V 409, 123 V 41; Scartazzini, Zum Institut der
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungs- rechtspflege,
SZS 1993, pp. 328, 333; Kobel, in Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 3, p. 177).
Ora, per
quanto concerne i presupposti per l’assegnazione di misure provvisionali
positive, i principi giurisprudenziali enunciati riguardo all’art. 55 PA
(effetto sospensivo) sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56
PA (misure provvisionali) considerata la stretta connessione esistente fra
effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (DTF 117 V 191,
110 V 45, 105 V 268, 98 V 222; RAMI 2004 U 521).
In tale contesto occorre
esaminare se il confronto degli interessi in gioco giustifica la pronuncia di
tali misure nel caso concreto (RAMI 1997 p. 159; DTF 119 V 507).
Nella ponderazione degli interessi in conflitto, segnatamente
quello dell’assicurato alla non immediata esecuzione di una decisione
sfavorevole (soppressione della rendita da settembre 2021) e quello generale
dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non venga impedita o
ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il versamento di
prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31; DTF 117 V 191), allorché non è
possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre
ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante
quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa
è concreto. Questo rischio è prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato
di poter beneficiare delle prestazioni assicurative pendente lite, al fine di
non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; RAMI 1997 p. 159; ZAK
1990 p. 152; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p. 188). L'interesse dell'assicurato
prevale quindi su quello generale quando si può ammettere con grande
verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105
V 269) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 IV n.
31), ciò che non corrisponde al caso in esame, allo stadio attuale non essendo
infatti possibile ipotizzare con ogni verosimiglianza che, in esito ai suddetti
nuovi accertamenti che dovranno essere esperiti, la soppressione delle
prestazioni con effetto dal 1. settembre 2021 non potrà essere confermata
rispettivamente ritenere che il provvedimento impugnato risulti manifestamente
errato.
Va
poi in ogni caso precisato che l’adozione di provvedimenti
cautelari come quella richiesta dal
ricorrente va esaminata con il dovuto riserbo costituendo un anticipo di
prestazioni generalmente non consentito (Müller, Das Verwaltungsverfahren in
der Invalidenversicherung, 2010, § 30, n. 2362, p. 459; DTF 119 V 503; Kobel,
op. cit., § 17 n. 22, p. 184 con riferimento a STF I 57/03 consid. 4 e a
DTF 129 V 39 concernente il versamento d’indennità giornaliere
dell’assicurazione malattia).
Per
il resto, l’eventuale interesse dell’insorgente – che tuttavia nel caso
concreto nulla adduce al riguardo – a non dover far se del caso capo durante la
procedura giudiziaria (e successivamente durante quella amministrativa di
rinvio) all’autorità assistenziale non è inoltre preponderante rispetto a
quello del-l’amministrazione a non dover anticipare il versamento delle
prestazioni pendente lite (DTF 123 V 39, 119 V 507).
Stante quanto sopra,
anche per quanto concerne la procedura di rinvio non si intravedono nella
fattispecie motivi per concedere un’anticipata erogazione di prestazioni a
titolo cautelare, quando si consideri oltretutto che per giurisprudenza il
mancato riconoscimento provvisorio (nel caso di non ripristino del-l’effetto
sospensivo, che equivale alla mancata concessione, come nel presente caso, di
prestazioni a titolo cautelare in pendenza di lite) dura, nel caso di rinvio, anche
durante la procedura di istruzione e sino alla notifica di una nuova decisione
(DTF 129 V 370, 106 V 18; STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid.
3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4). D’altronde una diversa
soluzione comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a quei casi dove
il complemento istruttorio viene esperito dall’autorità giudiziaria senza rinvio
della causa all’amministrazione (DTF 106 V 18 consid. 3a). Per il resto, nessun
elemento agli atti consente di ipotizzare che l’amministrazione in concreto abbia
inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione (DTF
106 V 18 consid. 3d).
2.5 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese di procedura per fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Patrocinato da un
avvocato e vittorioso in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
L’importo
delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità
del procedimento, senza tener con-to del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA
e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patro-cinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 3.1.1.7.1) stabilisce la tariffa oraria di riferimento per le
pratiche senza valore determinato o determinabile, rimandando per il resto
all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione
delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e
dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto
dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 71-75, pp. 609s). Per quanto concerne
le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione,
delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1
del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere
riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario.
Nel caso in disamina, ritenuta la
non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel
diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore
(DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate
unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimen-to del patrocinio, appare
in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di
complessivi fr. 2’354 (IVA inclusa e di cui fr. 200 di spese ex art. 6 cpv. 1
del Regolamento) e non di fr. 3'901.25 chiesti dall’insorgente in base al
conteggio allestito dal proprio patrocinatore (cfr. VI).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La decisione del 14 ottobre
2021 è annullata.
§§ Confermato il diritto di RI 1
ad una rendita intera dal 1. maggio 2021 al 31 agosto 2021, gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi e
si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 31 agosto 2021.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2’354
per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
Considerandi
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti