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Decisione

32.2021.125

Decisione che riconosce il diritto ad una rendita dal 1. maggio al 31 agosto 2021. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici. Negato il diritto alla rendita a titolo cautelare dopo il 31 agosto 2021 durante la nuova procedura d'istruzione amministrativa

31 gennaio 2022Italiano14 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.125

rg/sc

Lugano

31 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 ottobre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con decisione 14 ottobre 2021 l’Ufficio

AI ha riconosciuto a RI 1

il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio

2021 al 31 agosto 2021 in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei

redditi.

1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava al

TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Producendo (anche) nuova

refertazione medica, contesta la valutazione posta alla base dell’avversato

provvedimento come pure le attività ritenute ancora esigibili e quindi l’entità

del salario da invalido di conseguenza stabilito dall’amministrazione. Postula quindi

in via principale l’assegnazione di una rendita intera anche dopo il 31 agosto

2021, in subordine la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti

peritali.

1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio AI

postula la retrocessione de-gli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò

sulla scorta della presa di posizione del medico SMR del 18 novembre 2021 del

seguente tenore:

"

(…) In sede ricorsuale,

l’assicurato ha prodotto – quale nuova documentazione medica – i doc. F, G e H

incarto TCA.

L’intera documentazione medica componente il dossier è

stata nuovamente sottoposta al vaglio del Servizio regionale dell’AI.

Il Dr. med. __________ del SMR dell’AI – mediante

annotazione 18 novembre2021 qui allegata – ha concluso quanto segue: “Alla

luce del ricorso pendente e dell’intera documentazione medica componente

l’inserto, risulta a questo punto opportuno procedere, previo aggiornamento

dell’aspetto medico (mediante l’invio ai curanti dr. med. __________ e dr. med.

__________ dell’apposito rapporto medico da compilare), per il tramite di una

perizia specialistica di natura cardiologica al fine di definire con precisione

l’evoluzione dell’incapacità lavorativa del Signor RI 1”. (Doc. IV)

1.4 Con

scritto 13 dicembre 2021 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta

dell’Ufficio AI postulando la rifusione di ripetibili per fr. 3'901.25 nonché

l’erogazione a suo favore di una rendita intera (anche) a far tempo da

settembre 2021 e sino all’emanazione di una nuova decisione da parte

dell’Ufficio AI.

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 dell’art. 28 LAI gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da RI 1 in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da RI 1 ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, al-l'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88

a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.3 Nel caso concreto,

considerate le risultanze mediche agli atti ed in particolare la refertazione

prodotta con il gravame (doc. C-H), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile

giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa e al guadagno

dell’assicurato dopo il 28 maggio 2021 – e stante, in base agli atti,

l’accertata invalidità del 100% e con consecutivo diritto alla rendita intera

da maggio a fine agosto 2021 – appare giustificato procedere ad ulteriori

approfondimenti dal profilo medico tramite valutazione peritale di natura

cardiologica come indicato dal medico SMR pendente lite, dopo aggiornamento

della situazione medica da parte del cardiologo curante e del generalista

curante.

In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27

ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del

27 ottobre 2011).

Nella

fattispecie in esame, considerata la necessità di completare gli accertamenti

eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti

affinché quest’ultima proceda ad una valutazione come indicato in

risposta di causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove

valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel

rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione

soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicura-to

potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto

e di diritto.

2.4 Nell’aderire alla proposta di rinvio

per complemento istruttorio l’insorgente ha chiesto di poter già beneficiare

della rendita intera (anche) da settembre 2021 e sino all’emanazione di una

nuova decisione da parte dell’Ufficio AI.

Trattasi a ben vedere di una

richiesta di provvedimenti cautelari

da riferire anche ed in primis alla presente procedura ricorsuale,

l’erogazione essendo chiesta già da settembre 2021 e non solo durante la

procedura d’istruzione amministrativa che si svolgerà a seguito dell’odierno

giudizio di rinvio – non entrando

in linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo in quanto la decisione

impugnata, con cui è stato riconosciuto il diritto alla rendita per un periodo

di tempo determinato (dal 1. maggio 2021 al 31 agosto 2021), è di natura

negativa (DTF 126 V 409, 123 V 41; Scartazzini, Zum Institut der

aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungs- rechtspflege,

SZS 1993, pp. 328, 333; Kobel, in Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 3, p. 177).

Ora, per

quanto concerne i presupposti per l’assegnazione di misure provvisionali

positive, i principi giurisprudenziali enunciati riguardo all’art. 55 PA

(effetto sospensivo) sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56

PA (misure provvisionali) considerata la stretta connessione esistente fra

effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (DTF 117 V 191,

110 V 45, 105 V 268, 98 V 222; RAMI 2004 U 521).

In tale contesto occorre

esaminare se il confronto degli interessi in gioco giustifica la pronuncia di

tali misure nel caso concreto (RAMI 1997 p. 159; DTF 119 V 507).

Nella ponderazione degli interessi in conflitto, segnatamente

quello dell’assicurato alla non immediata esecuzione di una decisione

sfavorevole (soppressione della rendita da settembre 2021) e quello generale

dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non venga impedita o

ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il versamento di

prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31; DTF 117 V 191), allorché non è

possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre

ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante

quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa

è concreto. Questo rischio è prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato

di poter beneficiare delle prestazioni assicurative pendente lite, al fine di

non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; RAMI 1997 p. 159; ZAK

1990 p. 152; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht

des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p. 188). L'interesse dell'assicurato

prevale quindi su quello generale quando si può ammettere con grande

verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105

V 269) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 IV n.

31), ciò che non corrisponde al caso in esame, allo stadio attuale non essendo

infatti possibile ipotizzare con ogni verosimiglianza che, in esito ai suddetti

nuovi accertamenti che dovranno essere esperiti, la soppressione delle

prestazioni con effetto dal 1. settembre 2021 non potrà essere confermata

rispettivamente ritenere che il provvedimento impugnato risulti manifestamente

errato.

Va

poi in ogni caso precisato che l’adozione di provvedimenti

cautelari come quella richiesta dal

ricorrente va esaminata con il dovuto riserbo costituendo un anticipo di

prestazioni generalmente non consentito (Müller, Das Verwaltungsverfahren in

der Invalidenversicherung, 2010, § 30, n. 2362, p. 459; DTF 119 V 503; Kobel,

op. cit., § 17 n. 22, p. 184 con riferimento a STF I 57/03 consid. 4 e a

DTF 129 V 39 concernente il versamento d’indennità giornaliere

dell’assicurazione malattia).

Per

il resto, l’eventuale interesse dell’insorgente – che tuttavia nel caso

concreto nulla adduce al riguardo – a non dover far se del caso capo durante la

procedura giudiziaria (e successivamente durante quella amministrativa di

rinvio) all’autorità assistenziale non è inoltre preponderante rispetto a

quello del-l’amministrazione a non dover anticipare il versamento delle

prestazioni pendente lite (DTF 123 V 39, 119 V 507).

Stante quanto sopra,

anche per quanto concerne la procedura di rinvio non si intravedono nella

fattispecie motivi per concedere un’anticipata erogazione di prestazioni a

titolo cautelare, quando si consideri oltretutto che per giurisprudenza il

mancato riconoscimento provvisorio (nel caso di non ripristino del-l’effetto

sospensivo, che equivale alla mancata concessione, come nel presente caso, di

prestazioni a titolo cautelare in pendenza di lite) dura, nel caso di rinvio, anche

durante la procedura di istruzione e sino alla notifica di una nuova decisione

(DTF 129 V 370, 106 V 18; STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid.

3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4). D’altronde una diversa

soluzione comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a quei casi dove

il complemento istruttorio viene esperito dall’autorità giudiziaria senza rinvio

della causa all’amministrazione (DTF 106 V 18 consid. 3a). Per il resto, nessun

elemento agli atti consente di ipotizzare che l’amministrazione in concreto abbia

inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione (DTF

106 V 18 consid. 3d).

2.5 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese di procedura per fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinato da un

avvocato e vittorioso in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

L’importo

delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità

del procedimento, senza tener con-to del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA

e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patro-cinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 3.1.1.7.1) stabilisce la tariffa oraria di riferimento per le

pratiche senza valore determinato o determinabile, rimandando per il resto

all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione

delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e

dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto

dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 71-75, pp. 609s). Per quanto concerne

le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione,

delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1

del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere

riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario.

Nel caso in disamina, ritenuta la

non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel

diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore

(DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate

unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimen-to del patrocinio, appare

in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di

complessivi fr. 2’354 (IVA inclusa e di cui fr. 200 di spese ex art. 6 cpv. 1

del Regolamento) e non di fr. 3'901.25 chiesti dall’insorgente in base al

conteggio allestito dal proprio patrocinatore (cfr. VI).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La decisione del 14 ottobre

2021 è annullata.

§§ Confermato il diritto di RI 1

ad una rendita intera dal 1. maggio 2021 al 31 agosto 2021, gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi e

si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 31 agosto 2021.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2’354

per ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

Considerandi

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti