32.2021.127
Rifiuto delle prestazioni perchè l'assicurata non ha fornito all'ammnistrazione le necessarie informazioni. Obbligo di collaborazione. Ricorso accolto perchè l'UAI avrebbe potuto ottenere le info da altre fonti. Rinvio all'ammnistrazione per completare gli atti e decisione sulle prestazioni
16 maggio 2022Italiano46 min
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.127
FC
Lugano
16 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 10 novembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Una prima domanda di prestazioni
presentata nel novembre 2009 da RI 1, nato nel 1971, di formazione perito
informatico, è stata evasa mediante decisione dell’Ufficio AI del 6 gennaio
2011, con la quale gli è stata riconosciuta una rendita intera d’invalidità dal
1. febbraio 2010 (versatagli dal 1. maggio 2010), essendo egli stato ritenuto
inabile in misura completa dal febbraio 2009 a causa di problematiche psichiche
(doc. AI pag. 72). La prestazione è stata in seguito confermata dopo revisione
mediante comunicazione dell’11 ottobre 2012 (doc. AI pag. 114). Considerato
come in seguito l’assicurato sia risultato irreperibile, la Cassa di
compensazione competente ha sospeso il versamento della rendita a partire dal 1.
gennaio 2014 e delle rendite completive per le figlie dal 1. settembre 2014
(doc. AI pag. 118).
1.2. Nel mese di aprile 2021
l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni, motivata sempre
da affezioni depressive. Con scritto del 19 aprile 2021 l’Ufficio AI ha confermato
il ricevimento della domanda di prestazioni e ha chiesto all’assicurato di
produrre copia della sentenza di divorzio (con convenzione alimentare), del
certificato di famiglia o dei documenti d'identità dei figli, così come copia
della decisione rilasciata dall’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona
(USSI). Contemporaneamente gli ha pure trasmesso il questionario sul curriculum
vitae da compilare e ritornare entro 15 giorni (doc. AI pag. 172). Nel
frattempo l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante che ha confermato la
completa inabilità lavorativa dell’assicurato per motivi psichici (doc. AI pag.
192).
Non avendo l’assicurato dato
seguito a quanto richiesto, dopo aver inviato due richiami il 10 e 25 maggio
2021, mediante due scritti raccomandati del 30 giugno 2021 (indirizzati all’interessato
presso __________ a __________; doc. AI pag. 196) l'Ufficio AI l’ha informato
sull'obbligo di collaborare e sulle conseguenze del rifiuto di fornire le
informazioni necessarie per l'accertamento del diritto, comminandogli un ultimo
termine di 15 giorni per produrre la documentazione e per fornire le informazioni
richieste, pena una decisione sulla base degli atti acquisiti all’incarto o di
non entrata in materia. In data 31 agosto 2021 l’Ufficio AI ha inviato
nuovamente, per posta semplice, tali scritti al nuovo indirizzo dell’assicurato
in __________ a __________ (doc. AI pag. 200).
1.3. Con progetto di decisione del 4 ottobre
2021 l'Ufficio AI ha prospettato all’assicurato la reiezione della richiesta di
prestazioni per mancata collaborazione, considerato come malgrado i vari
richiami e la comminatoria, non fosse pervenuto alcun riscontro da parte sua (doc.
AI pag. 204).
Il 10 novembre 2021 (doc. AI pag.
206) ha fatto seguito la decisione con cui la richiesta di prestazioni è stata
respinta per mancata collaborazione, considerato come “in fase d'istruttoria
documentale le abbiamo trasmesso due corrispondenze in data 19.04.2021 che,
nonostante i reiterati richiami e le raccomandate del 30.06.2021, non hanno
ricevuto alcun riscontro da parte sua".
1.4. Con ricorso del 26 novembre 2021
(doc. I) l’assicurato ha impugnato la decisione di diniego delle prestazioni,
ammettendo il ritardo nell'inoltro della documentazione, causato dal fatto che
egli si era ritrovato “in una situazione disagiata”. Ha comunque
indicato di aver inviato all’Ufficio AI la documentazione richiesta il 31
agosto 2021, dichiarandosi nondimeno disposto a trasmetterla nuovamente (doc.
I).
1.5. Nella sua risposta del 14 dicembre
2021 (doc. IV) l'Ufficio AI, richiamato l’art. 43 cpv. 3 LPGA, ha chiesto la
conferma della decisione impugnata, ricordando che l’assicurato non ha dato
seguito alle richieste formulate dall'amministrazione con gli scritti del 19
aprile 2021, seguiti dai richiami del 10 e 25 maggio 2021, dalle diffide del 30
giugno 2021 e dal progetto di decisione del 4 ottobre 2021, non adempiendo in
tal modo al suo obbligo di collaborare. Fa inoltre notare che nemmeno con il
ricorso il ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta, osservando
infine che “viste le difficoltà di gestione delle pratiche amministrative si
consiglia al signor RI 1 di nominare una persona o ente di riferimento che lo
tuteli, ciò per evitare di incorrere in ulteriori interruzioni dell'istruttoria
amministrativa”.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
la decisione di diniego delle prestazioni impugnata è conforme o meno alla
legislazione federale. Si tratta in particolare di stabilire se a ragione
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni perché non ha
fornito le informazioni di cui abbisognava per adempiere ai suoi compiti
legali.
Va rilevato che il 1° gennaio
2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore
una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto
alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che
per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la
decisione emanata il 10 novembre 2021 – data che, di principio, delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.
DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino
a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo
indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2021.
2.2. Nel campo delle assicurazioni
sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale
appartiene all’assicuratore o al giudice di determinare d’ufficio l’insieme dei
fatti determinanti e di amministrare se del caso le prove necessarie (art. 43
cpv. 1 e 61 lett. c LPGA). L’amministrazione e il giudice delle assicurazioni
devono quindi accertare la fattispecie rilevante d’ufficio, e questo fintanto
che le circostanze rilevanti per la pretesa controversa sono sufficientemente
chiare (SVR 2013 UV n. 9 pag. 29; STF 8C_592/2012 del 23 novembre 2012; cfr.
anche Schiavi, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des
Sozialversicherungsrechts, all’art. 43 n. 2). Del resto sono considerati
necessari tutti i mezzi di prova che permettono di stabilire i fatti rilevanti
per l’applicazione del diritto (Piguet, in: Commentaire Romand, Loi sur la
partie générale des assurances sociales, 2018, all’art. 43 n. 10).
Ma questo principio non è
assoluto. La sua portata è ristretta dal dovere delle parti di collaborare
all’istruzione della causa. Questo dovere comprende in particolare l’obbligo
delle parti di apportare, nella misura in cui ciò possa essere ragionevolmente essere
richiesto, le prove determinate dalla natura del litigio e dei fatti invocati,
in mancanza dei quali la parte rischia di dover sopportare le conseguenze della
mancanza di prove (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti).
Fatti
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid.
3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003).
2.4. A norma dell'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(artt. 1-26bis e 28-70), sempre che la legge non preveda espressamente una
deroga.
Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati ed il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie
leggi d'assicurazione sociale. Giusta il cpv. 2 colui che rivendica prestazioni
assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per
accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
Per l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per
iscritto.
Secondo l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente
esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato
deve sottoporvisi.
Giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o altre persone che
pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d'informazione o di collaborare, l'assicuratore
può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo
aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
In virtù dell'art. 69 cpv. 1 OAI, norma riguardante l'istruttoria,
l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in
collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l'art. 44.
Per l'art. 69 cpv. 2 OAI, se tali condizioni sono adempiute, l'Ufficio
AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività,
la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi.
Secondo l'art. 73 OAI, se l'assicurato rifiuta, senza scuse
valide, un esame medico (art. 49 cpv. 2), una perizia (art. 69 cpv. 2), un
colloquio con l'Ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 28
LPGA), l'Ufficio AI può, dopo aver fissato un termine adeguato ed esposto le
conseguenze della negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli
accertamenti e decidere la non entrata nel merito.
Secondo la cifra marginale 7013 della Circolare sull’invalidità e
la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) del 1. gennaio
2015 (stato al 1. gennaio 2021), in caso di violazione degli obblighi di
informare e collaborare, secondo l’articolo 43 capoverso 3 LPGA, l’ufficio AI,
se è possibile accertare i fatti senza difficoltà e senza costi particolari
anche senza la collaborazione dell’assicurato, può decidere in base agli atti.
In caso contrario sospende gli accertamenti e decide di non entrare in materia.
La scelta dell’una o dell’altra opzione dipende dalle circostanze specifiche
del caso. Nel dubbio va scelta la variante più favorevole all’assicurato (RCC
1983 pagg. 525 e 528, 1978 pag. 476).
Del resto, giusta la marginale 7014, in caso di violazione
dell’obbligo di collaborare, l’ufficio AI può sospendere le prestazioni. Questo
presuppone però che le informazioni chieste invano siano necessarie per
l’accertamento della situazione o per la fissazione delle prestazioni, che non
si possano ottenere in altro modo senza costi sproporzionati e che le
informazioni che l’assicurato ha rifiutato di fornire violando intenzionalmente
l’obbligo di collaborare siano rilevanti per la determinazione del grado
d’invalidità (STF 9C_345/2007).
Giusta la cifra marginale 7020 CIGI, prima di ridurre o rifiutare
le prestazioni, l’ufficio AI avvia di norma una procedura di diffida e
impartisce un adeguato termine di riflessione (Pratique VSI 1997 pag. 36). La
diffida con la fissazione di un termine di riflessione adeguato e un rinvio
alle conseguenze di un’opposizione (riduzione o rifiuto di prestazioni;
decisione in base agli atti o decisione di non entrata in materia) avviene sotto
forma di comunicazione senza indicazione dei rimedi giuridici (RCC 1983 pag.
330). Sono possibili deroghe soltanto nei casi previsti dall’articolo 7b
capoverso 2 LAI.
Per quel che concerne il dovere di partecipazione e di
informazione previsto dall’art. 43 cpv. 3 LPGA, esso non si riferisce soltanto
agli obblighi di partecipazione agli accertamenti medici sanciti dall’art. 43
cpv. 2 LPGA, ma comprende anche altre norme, quali, fra le altre, ad esempio
l’obbligo di compilare correttamente i formulari per la domanda di prestazioni
e l’accertamento del diritto a prestazioni giusta l’art. 29 LPGA o l’obbligo di
fornire le necessarie informazioni giusta l’art. 28 cpv. 2 LPGA per il quale “chi
rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le
prestazioni assicurative” (Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo
2020, ad art. 43 n. 96, pag. 779).
2.5. A proposito dell'art. 43 cpv. 3
LPGA, in una causa inerente l'assicurazione contro le malattie (DTF 129 V 267),
nel 2003 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato
quanto segue:
" (…)
5.3 En relation avec les circonstances de fait qui
déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière
de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste
titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans
avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les
circonstances déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de
l'intéressé). Il est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure
cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés
quant à sa collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur
ce point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un
manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai
pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra
rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b
et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du
dossier, l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision
d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s.
consid. 2; v. également UELI KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108
s.; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich
1995, pp. 172 ss, ainsi que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais
l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en
matière - le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement
de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou
d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider
les questions de faits encore ouvertes sans difficultés ni complications
particulières malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 255)." (sottolineature della redattrice).
In STF 9C_763/2016 del 9 ottobre 2017 il TF ha
precisato che un provvedimento di non entrata nel merito di giustifica solo
quando una valutazione della domanda di prestazioni sulla base degli atti senza
la collaborazione della parte è esclusa. Al contrario, una decisione materiale
in base agli atti può essere pronunciata solo quando la fattispecie rilevante
giuridicamente non si può chiarire ulteriormente e in misura sufficiente indipendentemente
dal provvedimento di accertamento che l’assicurato senza validi motivi rifiuta
di dar seguito (cfr. anche DTF 9C_553/2016 del 17 novembre 2015).
Inoltre, secondo Kieser (op. cit, ad art. 43 n. 101,
pag. 780):
" c) Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich lediglich auf
Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine Versicherungs-unterstellung oder
eine Beitragsfrage betrifft, kann eine Anwendung gegebenenfalls in analoger
Weise erfolgen oder es ist auf die im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehene
Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl. z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV betreffend
die Festsetzung von Akontobeiträgen in der AHV).".
A pag. 780, n. 104, il medesimo autore afferma ancora:
" Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen Sanktionen können erst nach
Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens angeordnet werden (vgl. dazu
BBl 1999 4600; I 988/06 und SVR 2008 IV Nr. 17. I 677/05 E. 5.2). Dieses Verfahren
entspricht demjenigen, welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG durchzuführen ist (vgl.
für näheres ATSG-Kommentar, Art. 21 Rz. 147 ff.). Es handelt sich um eine
ausnahmslos zu beachtende Verfahrensregel, und es kann auch nicht davon
abgewichen werden, wenn die betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie der
ihr obliegenden Pflicht jedenfalls nicht nachkommen will (vgl. BGE 122 V 219 f.
in analoger Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1 sowie Maeschi, Kommentar,
Rz. 20 zu Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem Verwaltungs-träger die Beweislast,
wenn der Nachweis der Mahnung strittig ist (vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die
zu erlassende Mahnung hat keinen Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht
eine durchsetzbare Rechtspflicht, sondern eine Obliegenheit der Partei (vgl.
SVR 1998 UV Nr. 1).".
L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede infatti due possibili sanzioni: l'assicuratore
può decidere in base agli atti di cui dispone oppure può chiudere l’istruttoria
e decidere di non entrare in materia sulla richiesta di prestazioni (Kieser,
op. cit., all’art. 43 n. 110 pag. 781). Il comportamento dell’assicurato deve
tuttavia essere sanzionato soltanto quando l’assicuratore ha, parallelamente,
fatto tutto il possibile per formare un dossier il più completo possibile.
Al proposito, Kieser (n. 111 e 112 ad art. 43 pag. 781) si è così
pronunciato:
" (…) Das Gesetz gibt keine Richtlinien, wie zwischen den beiden
Sanktionen zu wählen ist. Immerhin ist nach der Praxis zu beachten, dass von
der Möglichkeit des Nichteintretens zurückhaltend Gebrauch zu machen ist;
soweit aufgrund der vorliegenden Akten ein materieller Entscheid möglich
ist, soll ein Nichteintretensentscheid nicht gefällt werden (vgl.
Kölz/Häner/Bertschi, n. 467); diese prioritäre Bedeutung des materiellen
Entscheides wird auch in den Gesetzes-materialien betont (vgl. BBL 1994 V 948
f.). Ein Nichteintreten hat insoweit insbesondere dort Bedeutung, wo die nicht
wahrgenommene Mitwirkungspflicht eine Eintretensvoraussetzung betrifft (vgl. Kieser,
Verwaltungsverfahren, Rz. 229); hingegen ist diese Sanktion nicht zulässig, wo
der Sachverhalt auch ohne Mitwirkung der Partei sich ohne Schwierigkeiten und
ohne besonderer Aufwand abklären lässt (vgl. SVR 2000 IV Nr. 23). Allemal ist
zu berücksichtigen, dass die für die Partei "günstigere Variante" zu
wählen ist (vgl. BGE 108 V 231 f.) (…).
Wird gegen den betreffenden Entscheid des
Versicherungsträgers ein Rechtsmittel eingelegt, ist im Rahmen der Überprüfung
desselben vorfrageweise zu klären, ob die Mitwirkung, die verlangt wurde,
rechtmässig war oder nicht (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".
Le sentenze dell'Alta Corte del 23 gennaio 2007 (I 906/05, consid. 5.4 e 6) e del 6
luglio 2007 (U 316/06, consid. 3.1.1)
riprendono la succitata giurisprudenza del 2003 del Tribunale Federale delle Assicurazioni
riguardante l'art. 43 cpv. 3 LPGA e
la completano ulteriormente come segue:
" (…)
5.4 (…) Au lieu de se prononcer sur le fond, en
l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre
une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit
cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue,
autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du
dossier (art 43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.
Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no
229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht, p.
256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999,
p. 210).
6.
Conformément au principe inquisitoire, il appartient
en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en
oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause,
l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire
examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p.
108). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est
objectivement et subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 2b), il prend - délibérément
- le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris
que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier,
établies au degré de la vraisemblance prépondérante.
En procédure de recours, le juge ne doit alors
examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73
RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du
Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U 489/00 du 31 août 2001, consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et
les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous
l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère
nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies
jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant
apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le
dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de
cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis
par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le
dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré
se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre
aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau
l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une
nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à
justifier une appréciation différente de la situation. (…)"
(sottolineature della redattrice)
Nella STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008, al considerando 6.2 il
Tribunale federale ha ribadito che riguardo all'art. 43 LPGA, la giurisprudenza
ha precisato che, malgrado la mancata collaborazione dell'assicurato,
l'assicuratore può pronunciarsi in base agli atti solo se non è altrimenti possibile
accertare i fatti rilevanti senza difficoltà né complicazioni speciali.
L'Alta Corte ha in particolare statuito che l'amministrazione, confrontata con
un rifiuto dell'assicurato di sottoporsi a nuova perizia medica
pluridisciplinare, avrebbe dovuto tentare di chiarire la situazione cercando di
raccogliere dapprima presso i primi esperti dei complementi d'informazione. A
questo stadio, non era quindi autorizzata a pronunciare una decisione
fondandosi sugli atti incompleti dell'incarto (STFA I 700/02 del 24 giugno
2003, consid. 2.2 e 3.3; cfr. anche STF 9C_553/2016 consid. 2.1; Kieser, op.
cit, n. 110 all'art. 43; Schiavi, op. cit, all’art. 43 n. 35 pag. 555). Nella
STF 9C_553/2016 del 17 novembre 2016 il TF ha sottolineato:
" 2.1. Die Versicherten und ihre Arbeitgeber haben beim Vollzug
der Sozialversicherungsgesetze unentgeltlich mitzuwirken (Art. 28 Abs. 1 ATSG).
Kommen die versicherte Person oder andere Personen, die Ergänzungsleistungen
beanspruchen, den Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten in unentschuldbarer
Weise nicht nach, so kann die EL-Durchführungsstelle auf Grund der Akten
verfügen oder die Erhebungen einstellen und Nichteintreten beschliessen. Sie
muss diese Personen vorher schriftlich mahnen und auf die Rechtsfolgen
hinweisen; ihnen ist eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen (Art. 43 Abs. 3
ATSG i.V.m. Art. 2 ATSG und Art. 1 Abs. 1 ELG). Von der
Möglichkeit, auf ein Leistungsgesuch nicht einzutreten, ist nur mit grösster
Zurückhaltung Gebrauch zu machen (BGE 131 V 42 E. 3 S. 47 mit Hinweisen). Nichteintreten kommt erst in
Betracht, wenn eine materielle Beurteilung des Leistungsbegehrens auf Grund der
gesamten Aktenlage ohne Mitwirkung der Partei ausgeschlossen ist. Umgekehrt
kann ein materieller Entscheid aufgrund der Akten erst ergehen, wenn sich der
rechtserhebliche Sachverhalt unabhängig von der als notwendig und zumutbar
erachteten Abklärungsmassnahme, der sich die versicherte Person ohne
entschuldbaren Grund widersetzt hat, nicht weiter vervollständigen lässt
(Urteil 9C_266/2012 vom 29. August 2012 E. 1.1).”
Secondo Kieser, sempre in ATSG-Kommentar, n. 103
ad art. 43, pag. 780:
" d) Die Verletzung der Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht ist nur
relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt. Es muss sich
mithin jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln (vgl. BBl 1991 II 261).
Eine solche Verlezung kann angenommen werden, wenn das Verhalten der Person nicht
mehr nachvollziehbar sein darf, was etwa dann gegeben ist, wenn ein
Rechtfertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar ist oder wenn das
Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die Bestimmung höhere
Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG gelten."
A proposito del carattere ingiustificato del rifiuto
commesso da un assicurato, con sentenza del 1. settembre 2006 (I 371/05) l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato:
" (…)
6.2 Die Verletzung der Auskunfts- und
Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt
(Art. 43 Abs. 3 Satz 1 ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser,
ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz 39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte
Person aus psychogenen Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer
angeordneten Massnahme Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom
7. Dezember 2005 Erw. 3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I 21/03).
Die Problematik, ob dem Versicherten eine
Begutachtung durch Dr. med. H. aus psychischen Gründen unzumutbar ist, wurde
von der IV-Stelle nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6.
Dezember 2004 noch nicht vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die
IV-Stelle zu überweisen, damit sie hierüber befinde. (…)".
Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I 166/06) si è
così pronunciato:
" 5.1 Nach dem Wortlaut von Art. 43 Abs. 3 ATSG liegt eine Verletzung
der Mitwirkungspflicht nur dann vor, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt
ist. Sie muss somit schuldhaft sein (vgl. auch Art. 73 IVV). Dies ist dann der
Fall, wenn kein Rechtfertigungsgrund erkennbar ist oder sich das Verhalten der
versicherten Person als völlig unverständlich erweist (Kieser, ATSG-Kommentar,
N 39 zu Art. 43). (…).”
Nella sentenza U 48/07 del 6 novembre 2007 il
ricorrente si era rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica
pluridisciplinare ordinata dal giudice, motivando di avere rifiutato di
sottoporsi a questa misura d'accertamento
quando è stata ordinata dall'assicuratore,
perché aveva perso la fiducia in quest'ultimo. Il Tribunale federale ha ritenuto che un tale motivo non
scusava il rifiuto dell'assicurato di
sottoporsi ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento del suo caso, dato che le parti potevano, se caso, far
valere, presso l'assicuratore,
fondati motivi per ricusare il perito e presentare delle controproposte (art.
44 LPGA). Pertanto, l'assicuratore
era legittimato a decidere sulla scorta degli atti (cfr. consid. 4.3).
Va ancora evidenziato che la
sanzione presa in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA deve essere proporzionata
(STF 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Quando la persona assicurata decide di
collaborare, la sanzione può concernere unicamente il lasso di tempo durante il
quale la collaborazione è stata rifiutata. Se l’assicurato collabora, non vi è
più alcun nesso causale e la prestazione va di principio ripristinata (DTF 139
V 585 consid. 6.3.7.5 e STF 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Tuttavia se la
persona assicurata prima dell’emissione della decisione impugnata (sul potere
cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr.
DTF 129 V 1 consid. 1.2 cui rinvia la STF 9C_244/2018 del 30 maggio 2018,
Considerandi
consid. 4.2.2), non ha espressamente e senza alcuna condizione accettato di
collaborare, non ha più alcun diritto a che la prestazione sia ancora versata (STF
9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Non fosse così sarebbe la persona assicurata
a decidere la continuazione della durata del versamento della prestazione
(sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017: “Andernfalls hätte es der Versicherte
in der Hand, die Dauer der Rentenzahlungen zu verlängern”).
Quando l’assicurato impedisce
colpevolmente all’amministrazione di amministrare le prove necessarie, vi è
un’inversione dell’onere probatorio e spetta all’assicurato stabilire che il
suo stato di salute, o altre circostanze determinanti, non hanno subito
modifiche suscettibili di cambiare il grado d’invalidità da lui presentato (STF
9C_372/2015 del 19 febbraio 2016; cfr. anche 9C_477/2018 del 28 agosto 2018 e
STCA 32.2020.54 del 22 ottobre 2020).
2.6
Nell'evenienza
concreta, mediante decisione dell’Ufficio AI del 6 gennaio 2011
l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera d’invalidità dal 1.
febbraio 2010 (versatagli dal 1. maggio 2010) essendo egli stato ritenuto
inabile in misura completa dal febbraio 2009 (doc. AI pag. 72). Il
provvedimento era stata reso dopo l’effettuazione dei necessari accertamenti
medici ed economici, inclusa una perizia psichiatrica eseguita il 10 giugno
2010.
dal dr. __________ del SMR, per il quale, posta la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “Tratti di personalità impulsivi, istrionici,
immaturi”, l’assicurato era inabile in misura completa nella sua
professione di analista informatico dal febbraio 2009 al 10 giugno 2010 (doc.
AI pag. 58). Considerato poi come gli psichiatri curanti avevano escluso ogni
possibilità reintegrativa, l’Ufficio AI aveva attribuito all’assicurato una
rendita intera.
Tale prestazione è stata
confermata dopo revisione mediante comunicazione dell’11 ottobre 2012 (doc. AI
pag. 114). In questa sede era emerso che l’assicurato, affetto da “Disturbo
di personalità misto (prevalenti tratti narcisistici e impulsivi) ICD10: F61.0,
Sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple o altre sostanze
psicoattive ICD10: F19.2”, aveva subito un ricovero coatto in clinica
psichiatrica dal 22 aprile al 26 giugno 2012. Secondo il dr. __________ del SMR
la conclusione di inabilità lavorativa completa posta dagli psichiatri curanti
era condivisibile (doc. AI pag. 116).
In seguito, l’assicurato, nel
frattempo anche oggetto di un procedimento penale, con misura di arresto, per
titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli
(doc. AI pag. 123), è risultato irreperibile e la Cassa di compensazione
competente si è vista costretta a sospendere il versamento della rendita con
effetto a partire dal 1. gennaio 2014 e delle rendite completive per le figlie
dal 1. settembre 2014 (doc. AI pag. 118).
Con nota all’incarto del 20
aprile 2018 la funzionaria dell’Ufficio AI ha indicato quanto segue:
" In data
odierna sono stata contattata telefonicamente dalla Signora __________ del __________
(procura inserita agli atti) al quale l'assicurato si è rivolto per un aiuto
nell'ambito della gestione amministrativa.
Per il caso in oggetto infatti, la __________ aveva sospeso il
versamento della rendita dal 01.01.2014 e le completive per i figli dal 01.09.2014
in quanto l'assicurato risultava irreperibile. La Signora __________ mi
comunica che il Signor RI 1 in questo lungo lasso di tempo, ha tirato avanti
grazie ad una piccola eredità. Allo stato attuale l'assicurato si trova in
grosse difficoltà finanziarie e non ha neppure la cassa malati (Lamal),
depositerà a breve una richiesta di prestazioni assistenziali.
Ritenuto il lungo tempo trascorso, ho consigliato alla Signora __________
di far depositare al più presto una nuova richiesta di prestazioni Al Signor RI
1.
Dopo gli accertamenti medici ed economici del caso, se dovesse ancora essere
giustificata una rendita intera, quest'ultima potrà essere ripristinata al più
presto a decorrere dall'01.04.2018 (ovvero da quando l'assicurato ha ripreso a
collaborare - cfr. mail del Signor RI 1 del 17.04.2018).” (doc. AI pag. 147)
L’assicurato ha quindi fatto
pervenire il formulario per una nuova richiesta di prestazioni nell’aprile 2021,
indicante il nuovo indirizzo a __________, ma con attuale luogo di residenza la
__________ a __________ (ndr: trattasi di un centro di prima accoglienza
destinato a persone con problemi di alloggio, o che
vivono in grande precarietà, in situazioni a rischio, o che attraversano momenti
difficili della vita; cfr. https://__________; doc. AI pag. 160).
Con nota interna del 12 aprile
2021.
il funzionario dell’Ufficio AI ha quindi ritenuto giustificata l’entrata
in materia, precisando che “Si può istruire la pratica come da prassi. Indirizzo
di corrispondenza come da formulario ufficiale. In assenza di certezze
sull'indirizzo effettivo di domicilio, manterremo quello attuale. Eventuale
ripristino della prestazione, dopo istruttoria, da valutare col servizio
giuridico” (doc. AI pag. 155).
Con scritto 15 aprile 2021
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha comunicato
all’Ufficio AI che all’assicurato erano concesse prestazioni di sostegno
sociale da ottobre 2020 (doc. AI pag. 171).
Il 19 aprile 2021 l’Ufficio AI
ha quindi indirizzato all’assicurato, presso __________ a __________, uno
scritto del seguente tenore:
" Egregio
Signor RI 1,
Ci pregiamo confermarle di aver ricevuto la richiesta di
prestazioni. L'Ufficio Al emanerà una decisione in merito al caso non appena saranno
terminati gli accertamenti necessari, che richiedono un certo tempo. Le saremmo
grati di voler pazientare durante questo lasso di tempo. Nel caso in cui
dovesse comunque scriverci, la preghiamo di indicare ogni volta il numero
d'assicurato citato nell'intestazione. Se una Cassa malati, un'Assicurazione
contro gli infortuni o l'Assicurazione militare versa delle prestazioni, la
preghiamo di informarla di aver presentato una richiesta all'Al.
La preghiamo di osservare l'obbligo di informare!
Se con la sua domanda richiede l'assegnazione di una rendita, la
invitiamo ad annunciare immediatamente all'Ufficio Al ogni futura modifica
dell'attività lucrativa, soprattutto quando si tratta della ripresa completa o
parziale del lavoro.
A complemento della domanda la invitiamo a trasmetterci, con
sollecitudine:
Copia della sentenza di divorzio compresa di convenzione
alimentare;
Copia certificato di famiglia oppure copia documenti d'identità
dei figli;
Copia della decisione rilasciata dall’ufficio del sostegno sociale
di Bellinzona (USSI).” (doc. AI pag. 172)
In pari data ha inviato
all’assicurato il formulario “curriculum vitae” assegnandogli un termine di 15
giorni per compilarlo e ritornarlo (doc. AI pag. 173).
Nel frattempo l’Ufficio AI si è
rivolto al dr. __________, internista e già curante dell’assicurato, il quale
ha comunicato di non aver più in cura l’assicurato (doc. AI pag. 186). Ha
quindi interpellato anche il dr. __________, psichiatra curante, il quale, con rapporto
del 18 maggio 2021, poste le diagnosi invalidanti di “ICD10: F10.2 Disturbi
psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool: sindrome da dipendenza”,
ha concluso per un’inabilità lavorativa completa in ogni attività a causa di “evidente
fragilità e un’instabilità marcata, incompatibili al momento con una ripresa
lavorativa”, con prognosi negativa (doc. AI pag. 190).
Non avendo l’assicurato dato
seguito a quanto richiesto (ossia inviato la documentazione richiesta con gli
scritti del 19 aprile 2021, doc. AI pag. 172 e 173), malgrado l’invio di due
richiami il 10 e 25 maggio 2021, con due raccomandate del 30 giugno 2021
(indirizzate all’assicurato sempre presso __________ a __________; doc. AI pag.
196) l'Ufficio AI ha scritto quanto segue all'assicurato:
" Al fine di
istruire la pratica assicurativa con lettera del 19 aprile 2021 le abbiamo
richiesto copia:
- della sentenza di divorzio compresa di convenzione alimentare
- del certificato di famiglia oppure dei documenti d'identità dei
figli
- della decisione rilasciata dall'Ufficio del sostegno sociale di
Bellinzona (USSI).
Malgrado i nostri ripetuti richiami costatiamo che la nostra
lettera è tuttora inevasa.
Conformemente all’art. 28 della Legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) l'assicurato e i suoi congiunti
devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi
d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi
diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le
informazioni necessarie per l'accertamento al diritto alle prestazioni
l'Ufficio Al può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto o emanare una
decisione di non entrata in materia (art. 43, cpv. 3, LPGA).
Eventuali prestazioni correnti possono inoltre essere ridotte
oppure rifiutate (art. 7b, cpv. 2, lett. d, LAI).
Con questa diffida le assegniamo un ultimo termine di 15 giorni
per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste; in caso
contrario decideremo sulla scorta delle norme sovraesposte.” (doc. AI pag. 197)
In data 31 agosto 2021 l’Ufficio
AI ha inviato, per posta semplice, i recenti scritti anche al nuovo indirizzo
dell’assicurato in __________ a __________ (doc. AI pag. 200).
Con progetto di decisione del 4
ottobre 2021 (doc. AI pag. 203) l'Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di
prestazioni per mancata collaborazione (doc. AI pag. 204).
Nel termine di 30 giorni concesso, l'assicurato non ha formulato
delle osservazioni e quindi il 10 novembre 2021 l'Ufficio AI ha emesso la
decisione contestata che confermava la reiezione della richiesta di prestazioni
per mancata collaborazione, considerato come “in fase d'istruttoria documentale
le abbiamo trasmesso due corrispondenze in data 19.04.2021 che, nonostante i
reiterati richiami e le raccomandate del 30.06.2021, non hanno ricevuto alcun
riscontro da parte sua".
Con il suo ricorso l’assicurato ha fatto valere quanto segue:
" (…) Ia
presente per interporre ricorso alla decisione del 10 novembre 2021
dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità, nella quale viene respinta la mia
richiesta e rifiutato il diritto a prestazioni Al per mancata collaborazione.
Ho presentato richiesta di prestazioni Al in data 12.04.2021.
Effettivamente ho tardato ad inviare la documentazione richiesta
in aprile e in giugno 2021, in quanto in quel periodo mi trovavo in una
situazione disagiata. A seguito di un incendio avvenuto nel mio palazzo l'anno
scorso, ho vissuto per molti mesi presso __________ per poi riuscire a
trasferirmi, solo ad inizio giugno 2021, nel mio attuale appartamento di __________
a __________.
Per molti mesi non ho avuto accesso ai documenti che, insieme a
tutti i miei effetti personali, erano stati depositati in un magazzino.
Non riuscendo a reperire nell'immediato quanto richiestomi
(certificato di famiglia e sentenza di divorzio), ho provveduto a richiedere
una copia. Ho per correttezza preso contatto telefonicamente con il signor __________
in data 28 maggio 2021 e ancora l’11 agosto 2021, informandolo del ritardo e
assicurando che avrei provveduto a fornire i documenti mancanti, i quali sono
stati successivamente inviati il 31 agosto 2021 (con comunicazione telefonica
dell'avvenuto invio).
Provvederò a trasmettere nuovamente i documenti all'Ufficio
invalidità oggi stesso; sono consapevole della mia negligenza relativa alla
raccomandata del 4 ottobre 2021 che ho purtroppo ritirato in ritardo.
Sarà mia premura in futuro essere maggiormente attento e puntuale
nel trasmettere tutto ciò che mi viene richiesto.
Sicuramente la situazione di disagio che si è venuta a creare a
seguito dell'incendio nella mia palazzina e che mi ha costretto a vivere per
mesi in un centro di accoglienza, ha influenzato negativamente anche sulla precisione
nell’espletare le pratiche amministrative.
Confidando nella vostra comprensione, resto a completa
disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgo cordiali saluti.”
(doc. I)
2.7
Tutto ben ponderato, alla luce
dello svolgimento dei fatti dianzi riassunto, la decisione contestata non
appare corretta e rispettosa dei dettami della procedura così come interpretati
dalla giurisprudenza federale.
In effetti l’Ufficio AI, constatato
il mancato invio da parte dell’assicurato della documentazione richiesta
(ovvero copia della sentenza di divorzio comprensiva di convenzione alimentare,
del certificato di famiglia oppure dei documenti d'identità dei figli e della
decisione rilasciata dall'Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona così come
il formulario sul curriculum vitae compilato), non ha reso una decisione di non
entrata in materia, ma ha respinto nel merito la richiesta di prestazioni, sancendo
il mancato diritto a prestazioni AI “per mancata collaborazione”.
Ora, come ricordato sopra
(consid. 2.4 e 2.5), giusta il citato art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o
altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano
in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informazione o di
collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle
conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di
riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di
non entrare in materia.
La norma citata prevede
quindi solo due possibili sanzioni: l'assicuratore può decidere in base agli
atti di cui dispone oppure può chiudere l’istruttoria e decidere di non entrare
in materia sulla richiesta di prestazioni. La scelta dell’una o dell’altra
opzione dipende dalle circostanze specifiche del caso, ritenuto che nel dubbio
va scelta la variante più favorevole all’assicurato (RCC 1983 pagg. 525 e 528,
1978.
pag. 476).
Del resto, la sospensione delle prestazioni in caso di violazione
dell’obbligo di collaborare presuppone che le informazioni chieste invano siano
necessarie per l’accertamento della situazione o per la fissazione delle
prestazioni, che non si possano ottenere in altro modo senza costi
sproporzionati e che le informazioni che l’assicurato ha rifiutato di fornire
violando intenzionalmente l’obbligo di collaborare siano rilevanti per la
determinazione del grado d’invalidità (cifra marginale 7014 CIGI con
riferimento a DTF 9C_345/2007).
Come dianzi ricordato, secondo la giurisprudenza a proposito
dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, l’assicuratore può pronunciarsi in base agli atti o
rifiutarsi di entrare nel merito (la scelta dell’una o dell’altra variante
dipende dallo stato di avanzamento della causa), soltanto se non gli è
possibile di chiarire le questioni di fatto ancora aperte senza particolari difficoltà
o complicazione o costi particolari anche senza la collaborazione
dell’assicurato (cfr. DTF 108 V 231 ss, 97 V 177; cfr. anche DTF
9C_763/2016 del 9 ottobre 2017; cfr. anche la cifra 7013 della CIGI).
In particolare, una decisione materiale in base agli
atti può essere pronunciata solo quando la fattispecie rilevante giuridicamente
non si può acclarare ulteriormente e in misura sufficiente, senza eccessive
difficoltà, segnatamente mediante complementi di informazione ordinati
dall’amministrazione medesima, malgrado la mancata e
ingiustificata collaborazione dell’assicurato (e dopo averlo diffidato per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e
impartendogli un adeguato termine di riflessione) (cfr. anche le STF
9C_553/2016 del 17 novembre 2016 e 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008
consid. 6.2; cfr. anche Schiavi, op. cit. all’art. 43 n. 35). La sanzione presa
in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA deve inoltre essere proporzionata
(STF 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017).
Nell’applicare una delle sanzioni previste dall’art. 43 LPGA, il
comportamento dell’assicurato può quindi venir sanzionato soltanto quando
l’assicuratore ha fatto, parallelamente, tutto il possibile per formare un
dossier il più completo possibile. Non è infatti ammissibile scaricare
sull’assicurato le misure istruttorie che il suo dovere di istruire d’ufficio i
fatti determinanti gli impone di prendere. Ne discende che anche l’attitudine
passiva rispettivamente anche il rifiuto di collaborare della persona
assicurata non comportano necessariamente un pregiudizio, e meglio nella misura
in cui l’assicuratore sarebbe in grado di fondarsi su elementi dell’incarto
diversi da quelli che aveva richiesto all’assicurato rispettivamente qualora,
senza passi eccessivamente complicati, avrebbe potuto o potrebbe ottenere
altrimenti le informazioni che gli mancano (Piguet, op. cit., all’art. 43 n. 52
e 53).
In effetti, conformemente al dianzi richiamato principio
inquisitorio, incombe primariamente all’amministrazione di determinare, in base
allo stato dei fatti da chiarire, quali sono le più opportune misure
istruttorie da mettere in pratica, ritenuto che “se elle estime que l'état
de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction“ (cfr.
STFA U 316/06 del 6 luglio 2007 consid. 3.1.1).
Per venire alla fattispecie qui
in oggetto, vista la giurisprudenza menzionata sopra, l’Ufficio AI, confrontato
con il mancato invio, da parte dell’assicurato, dei documenti richiesti (ovvero
copia della sentenza di divorzio, del certificato di famiglia o dei documenti
d'identità dei figli e della decisione rilasciata dall'USSI), avrebbe
potuto e dovuto, a mente di questo TCA, tentare di acquisire i dati richiesti
direttamente, segnatamente richiedendoli presso l’USSI - il quale eroga
all’assicurato prestazioni di sostegno sociale almeno a far tempo dal mese di
ottobre 2020, come si evince dallo scritto inviato dal medesimo USSI
all’Ufficio AI il 15 aprile 2021; doc. AI pag. 171 - o presso la Cassa di
compensazione (cfr. l’art. 43 cpv. 1 LPGA in relazione all’art. 28 cpv.
3.
LPGA, all’art. 32 LPGA (Assistenza giudiziaria e amministrativa)
e agli
art. 6 a LAI e art. 69 OAI), o ancora, presso i responsabili del __________
che già avevano preso contatto con l’Ufficio AI (doc. AI pag. 147) o
eventualmente anche tramite lo psichiatra curante. Avrebbe pure potuto tentare
di convocare l’assicurato per un colloquio (art. 69 OAI).
Dall’incarto si evince tra l’altro
come l’USSI avesse nel luglio 2015 provveduto ad acquisire dall’assicurato
parte dei documenti richiesti dall’Ufficio AI (doc. AI pag. 129).
Tali passi istruttori non avrebbero
in effetti presentato particolari difficoltà o complicazioni.
Sia peraltro sottolineato che
la sanzione dell’amministrazione, consistente nel rigetto della
richiesta di prestazioni, appare in ogni modo a maggior ragione affrettata e
non condivisibile ove si osservi che la documentazione richiesta e non prodotta
dall’assicurato non riguarda l’accertamento del suo stato di salute e della sua
abilità lavorativa e, quindi, i presupposti materiali del diritto ad una
rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3), ma questioni meramente formali tutt’al
più rilevanti solo in fase di calcolo della prestazione dovuta.
In merito sia ricordato che una
decisione in base agli atti giusta l’art. 43 LPGA si giustifica unicamente in
presenza di una mancata collaborazione dell'assicurato riferita
all’accertamento di fatti rilevanti per la definizione della situazione,
segnatamente del grado di invalidità o per la fissazione delle prestazioni
(cfr. STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008; cfr. anche la cifra marginale 7014
CIGI con riferimento a STF 9C_345/2007), circostanza questa che difficilmente
appare verificarsi nella fattispecie con il mancato invio della sentenza di
divorzio, del certificato di famiglia rispettivamente della decisione dell'USSI.
Va peraltro osservato che numerose
indicazioni utili, in particolare riguardo alla sua attività lavorativa
(cessata in modo definitivo nel febbraio 2009), sono comunque evincibili dalla
documentazione all’inserto, essendo invariate successivamente alla revisione
della prestazione dell’ottobre 2012.
Quanto in particolare ai dati
rilevanti evincibili dal richiesto curriculum vitae, gli stessi potevano essere
desunti dal curriculum vitae compilato dall’assicurato nel dicembre 2009 (doc.
AI pag. 16segg), considerato come dalla documentazione all’inserto risulta appunto
in maniera chiara che successivamente al febbraio 2009 egli non ha più
esercitato alcuna attività lavorativa, fatta eccezione per una breve esperienza
(comunque non retribuita) quale allenatore di pallacanestro nel 2012 (doc. AI
pag. 35, 37, 62, 163).
In ogni modo, soltanto qualora
siffatte ricerche di chiarimento non avessero portato a delucidare i dati
mancanti, di fronte ad una ulteriore reiterata mancata collaborazione da parte
dell’assicurato l’amministrazione sarebbe tutt’al più stata autorizzata a
rendere una decisione materiale fondandosi sugli atti incompleti.
Tuttavia, a maggior ragione non
condivisibile appare l’agire dell’amministrazione ove si considera che essa,
malgrado la formulazione della decisione impugnata - che nega espressamente il
diritto a prestazioni AI -, non si è pronunciata nel merito della
richiesta, apprezzando gli atti, ma ha essenzialmente pronunciato una sanzione
contro l’assicurato per la sua mancata collaborazione. Tale modo di procedere
appare ingiustificabile, ove si rammenti che per la giurisprudenza, nel momento
in cui l’assicuratore si pronuncia in base agli atti, non può accontentarsi di
esaminare la situazione sotto l’angolo del solo rifiuto di collaborazione della
persona assicurata, ma deve procedere ad un apprezzamento materiale del caso
alla luce degli atti all’inserto (STF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 e STFA I 988/06 del 28 marzo 2007 consid. 7 pubbl. in SVR 2007 IV n. 48 pag. 156; cfr.
Piguet, op. cit, all’art. 43 n. 54).
Di un apprezzamento materiale
del caso non vi è traccia nella fattispecie, e questo malgrado l’Ufficio AI avesse
interpellato lo psichiatra curante, il quale, nel rapporto medico del 18 maggio
2021, ha senza esitazione confermato una completa inabilità lavorativa e le già
note diagnosi psichiatriche di “ICD10: F10.2 Disturbi psichici e comportamentali
dovuti all’uso di alcool: sindrome da dipendenza” (doc. AI pag. 190).
Considerato come l’attore era già stato messo al beneficio di una rendita
intera a motivo delle sue problematiche psichiche a far tempo dal 1. febbraio 2010
(prestazione confermata nell’ottobre 2012; doc. AI pag. 71 e 114), e che l’erogazione
della stessa prestazione era quindi stata sospesa a far tempo dal gennaio 2014 non
perché le condizioni dell’assicurato fossero migliorate, ma esclusivamente perché
egli era risultato irreperibile, e rilevato come il recente rapporto dello
psichiatra curante ha confermato le conclusioni di inabilità completa, e visto pure
che la mancata collaborazione dell’assicurato fosse riferita a degli aspetti
formali e non al tema dell’accertamento della sua abilità medico-teorica, la
reiezione della domanda di prestazioni appare una sanzione non proporzionata
ai sensi dell’art. 43 LPGA (cfr. STF 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Una
decisione nel merito nella fattispecie, sulla base degli atti all’inserto, e,
quindi, dell’unica certificazione medica acquisita, avrebbe semmai suggerito il
ripristino della rendita erogata.
Sia ancora osservato che dall’esame dell’incarto emerge una
situazione di chiara difficoltà per l’assicurato nella gestione delle proprie pratiche
amministrative, verosimilmente da ricondurre al suo disagio psichico. Non può
in proposito essere ignorato che all’assicurato è stata sospesa la rendita
intera d’invalidità dal gennaio 2014 in considerazione della sua
irreperibilità. La difficoltà nella gestione delle proprie pratiche
amministrative è stata del resto segnalata all’Ufficio AI anche dai
responsabili del __________, al quale l’interessato si era rivolto “per un
aiuto nell’ambito della gestione amministrativa”, come ben si evince dalla
nota per l’incarto allestita il 20 aprile 2018 (doc. AI pag. 147, cfr. in
esteso al consid. 2.6).
Aperto il tema di sapere se tali indiscusse difficoltà
dell’assicurato, riconducibili alle affezioni psichiche, possano far persino apparire
dubbio il carattere ingiustificato della mancata collaborazione da lui dimostrata
ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, rendendola quindi scusabile (sul tema della
mancata collaborazione dell’assicurato per motivi psichici o somatici cfr.
Schiavi, op. cit., all’art. 43 n. 32segg. e Piotet, op. cit. all’art. 43 n. 51),
esse avrebbero quantomeno dovuto suggerire un diverso approccio nell’evasione
della richiesta di prestazioni, non da ultimo anche in forza del già menzionato
principio della proporzionalità.
A maggior ragione ove nella fattispecie l’assicurato
non ha peraltro esplicitato alcun rifiuto a produrre i documenti richiesti, ma
si è “limitato” a restare silente di fronte alle richieste inoltrategli. I motivi
della mancata collaborazione sono stati descritti dal ricorrente nel suo
gravame e gli stessi, benché non comprovati, sembrano quantomeno comprovare una
chiara difficoltà nel gestire le pratiche amministrative.
Di conseguenza, stanti le
considerazioni che precedono, d'avviso della scrivente Corte, l'Ufficio assicurazione
invalidità ha violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA, poiché prima di procedere con la
decisione di rifiuto della domanda di prestazioni del ricorrente,
avrebbe potuto e dovuto, invece, completare l’istruttoria ed esaminare nel
merito il diritto a prestazioni (cfr. STFA I 700/02 del 24 giugno 2003).
Occorre quindi annullare la
decisione contestata e rinviare la causa all’amministrazione affinché proceda a
completare gli atti mettendo in atto gli accertamenti più opportuni al fine di
chiarire non solo gli aspetti formali, ma soprattutto quale sia l’effettivo
stato di salute dell’assicurato e le conseguenti ripercussioni dello stesso
sulla sua capacità lavorativa.
Questa conclusione tiene in opportuna considerazione
anche le giustificazioni al mancato invio di quanto richiesto apportate
dal ricorrente, oltre che la palesata sua buona volontà di giungere alla
definizione delle proprie condizioni di salute e delle conseguenze che esse
comportano sulla sua capacità lavorativa e di guadagno.
In proposito si ricorda nuovamente
al ricorrente il già richiamato (cfr. consid. 2.2) dovere di collaborare
all’istruzione della causa, il quale comprende in particolare l’obbligo delle
parti di apportare, nella misura in cui ciò possa essere ragionevolmente essere
richiesto, le prove determinate dalla natura del litigio e dei fatti invocati
(cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti).
Visto anche che nel suo ricorso
l'assicurato ha manifestato la propria volontà di ottemperare al
suo obbligo di informazione, presentando i documenti a suo tempo richiesti
dall'Ufficio AI, lo si invita a procedervi senza ulteriori dilazioni.
Come a ragione ha affermato
l’amministrazione nella sua risposta di causa, appare inoltre consigliabile che
il ricorrente nomini una persona o un ente di riferimento che lo tuteli e lo
coadiuvi nell’amministrazione delle sue pratiche amministrative.
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in
vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 10
novembre 2021 è annullata.
§§ Gli atti
sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando
2.7 e si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni del
ricorrente.
2. Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti