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Decisione

32.2021.127

Rifiuto delle prestazioni perchè l'assicurata non ha fornito all'ammnistrazione le necessarie informazioni. Obbligo di collaborazione. Ricorso accolto perchè l'UAI avrebbe potuto ottenere le info da altre fonti. Rinvio all'ammnistrazione per completare gli atti e decisione sulle prestazioni

16 maggio 2022Italiano46 min

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

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n.

32.2021.127

FC

Lugano

16 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 10 novembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Una prima domanda di prestazioni

presentata nel novembre 2009 da RI 1, nato nel 1971, di formazione perito

informatico, è stata evasa mediante decisione dell’Ufficio AI del 6 gennaio

2011, con la quale gli è stata riconosciuta una rendita intera d’invalidità dal

1. febbraio 2010 (versatagli dal 1. maggio 2010), essendo egli stato ritenuto

inabile in misura completa dal febbraio 2009 a causa di problematiche psichiche

(doc. AI pag. 72). La prestazione è stata in seguito confermata dopo revisione

mediante comunicazione dell’11 ottobre 2012 (doc. AI pag. 114). Considerato

come in seguito l’assicurato sia risultato irreperibile, la Cassa di

compensazione competente ha sospeso il versamento della rendita a partire dal 1.

gennaio 2014 e delle rendite completive per le figlie dal 1. settembre 2014

(doc. AI pag. 118).

1.2. Nel mese di aprile 2021

l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni, motivata sempre

da affezioni depressive. Con scritto del 19 aprile 2021 l’Ufficio AI ha confermato

il ricevimento della domanda di prestazioni e ha chiesto all’assicurato di

produrre copia della sentenza di divorzio (con convenzione alimentare), del

certificato di famiglia o dei documenti d'identità dei figli, così come copia

della decisione rilasciata dall’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona

(USSI). Contemporaneamente gli ha pure trasmesso il questionario sul curriculum

vitae da compilare e ritornare entro 15 giorni (doc. AI pag. 172). Nel

frattempo l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante che ha confermato la

completa inabilità lavorativa dell’assicurato per motivi psichici (doc. AI pag.

192).

Non avendo l’assicurato dato

seguito a quanto richiesto, dopo aver inviato due richiami il 10 e 25 maggio

2021, mediante due scritti raccomandati del 30 giugno 2021 (indirizzati all’interessato

presso __________ a __________; doc. AI pag. 196) l'Ufficio AI l’ha informato

sull'obbligo di collaborare e sulle conseguenze del rifiuto di fornire le

informazioni necessarie per l'accertamento del diritto, comminandogli un ultimo

termine di 15 giorni per produrre la documentazione e per fornire le informazioni

richieste, pena una decisione sulla base degli atti acquisiti all’incarto o di

non entrata in materia. In data 31 agosto 2021 l’Ufficio AI ha inviato

nuovamente, per posta semplice, tali scritti al nuovo indirizzo dell’assicurato

in __________ a __________ (doc. AI pag. 200).

1.3. Con progetto di decisione del 4 ottobre

2021 l'Ufficio AI ha prospettato all’assicurato la reiezione della richiesta di

prestazioni per mancata collaborazione, considerato come malgrado i vari

richiami e la comminatoria, non fosse pervenuto alcun riscontro da parte sua (doc.

AI pag. 204).

Il 10 novembre 2021 (doc. AI pag.

206) ha fatto seguito la decisione con cui la richiesta di prestazioni è stata

respinta per mancata collaborazione, considerato come “in fase d'istruttoria

documentale le abbiamo trasmesso due corrispondenze in data 19.04.2021 che,

nonostante i reiterati richiami e le raccomandate del 30.06.2021, non hanno

ricevuto alcun riscontro da parte sua".

1.4. Con ricorso del 26 novembre 2021

(doc. I) l’assicurato ha impugnato la decisione di diniego delle prestazioni,

ammettendo il ritardo nell'inoltro della documentazione, causato dal fatto che

egli si era ritrovato “in una situazione disagiata”. Ha comunque

indicato di aver inviato all’Ufficio AI la documentazione richiesta il 31

agosto 2021, dichiarandosi nondimeno disposto a trasmetterla nuovamente (doc.

I).

1.5. Nella sua risposta del 14 dicembre

2021 (doc. IV) l'Ufficio AI, richiamato l’art. 43 cpv. 3 LPGA, ha chiesto la

conferma della decisione impugnata, ricordando che l’assicurato non ha dato

seguito alle richieste formulate dall'amministrazione con gli scritti del 19

aprile 2021, seguiti dai richiami del 10 e 25 maggio 2021, dalle diffide del 30

giugno 2021 e dal progetto di decisione del 4 ottobre 2021, non adempiendo in

tal modo al suo obbligo di collaborare. Fa inoltre notare che nemmeno con il

ricorso il ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta, osservando

infine che “viste le difficoltà di gestione delle pratiche amministrative si

consiglia al signor RI 1 di nominare una persona o ente di riferimento che lo

tuteli, ciò per evitare di incorrere in ulteriori interruzioni dell'istruttoria

amministrativa”.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

la decisione di diniego delle prestazioni impugnata è conforme o meno alla

legislazione federale. Si tratta in particolare di stabilire se a ragione

l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni perché non ha

fornito le informazioni di cui abbisognava per adempiere ai suoi compiti

legali.

Va rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore

una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto

alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che

per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la

decisione emanata il 10 novembre 2021 – data che, di principio, delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino

a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2021.

2.2. Nel campo delle assicurazioni

sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale

appartiene all’assicuratore o al giudice di determinare d’ufficio l’insieme dei

fatti determinanti e di amministrare se del caso le prove necessarie (art. 43

cpv. 1 e 61 lett. c LPGA). L’amministrazione e il giudice delle assicurazioni

devono quindi accertare la fattispecie rilevante d’ufficio, e questo fintanto

che le circostanze rilevanti per la pretesa controversa sono sufficientemente

chiare (SVR 2013 UV n. 9 pag. 29; STF 8C_592/2012 del 23 novembre 2012; cfr.

anche Schiavi, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des

Sozialversicherungsrechts, all’art. 43 n. 2). Del resto sono considerati

necessari tutti i mezzi di prova che permettono di stabilire i fatti rilevanti

per l’applicazione del diritto (Piguet, in: Commentaire Romand, Loi sur la

partie générale des assurances sociales, 2018, all’art. 43 n. 10).

Ma questo principio non è

assoluto. La sua portata è ristretta dal dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa. Questo dovere comprende in particolare l’obbligo

delle parti di apportare, nella misura in cui ciò possa essere ragionevolmente essere

richiesto, le prove determinate dalla natura del litigio e dei fatti invocati,

in mancanza dei quali la parte rischia di dover sopportare le conseguenze della

mancanza di prove (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti).

Fatti

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer

(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in

regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid.

3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003).

2.4. A norma dell'art. 1 cpv. 1 LAI, le

disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità

(artt. 1-26bis e 28-70), sempre che la legge non preveda espressamente una

deroga.

Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati ed il loro

datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie

leggi d'assicurazione sociale. Giusta il cpv. 2 colui che rivendica prestazioni

assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per

accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

Per l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per

iscritto.

Secondo l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente

esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato

deve sottoporvisi.

Giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o altre persone che

pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo

ingiustificato di compiere il loro dovere d'informazione o di collaborare, l'assicuratore

può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo

aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o

chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

In virtù dell'art. 69 cpv. 1 OAI, norma riguardante l'istruttoria,

l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in

collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l'art. 44.

Per l'art. 69 cpv. 2 OAI, se tali condizioni sono adempiute, l'Ufficio

AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività,

la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono

essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti

sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli

invalidi.

Secondo l'art. 73 OAI, se l'assicurato rifiuta, senza scuse

valide, un esame medico (art. 49 cpv. 2), una perizia (art. 69 cpv. 2), un

colloquio con l'Ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 28

LPGA), l'Ufficio AI può, dopo aver fissato un termine adeguato ed esposto le

conseguenze della negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli

accertamenti e decidere la non entrata nel merito.

Secondo la cifra marginale 7013 della Circolare sull’invalidità e

la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) del 1. gennaio

2015 (stato al 1. gennaio 2021), in caso di violazione degli obblighi di

informare e collaborare, secondo l’articolo 43 capoverso 3 LPGA, l’ufficio AI,

se è possibile accertare i fatti senza difficoltà e senza costi particolari

anche senza la collaborazione dell’assicurato, può decidere in base agli atti.

In caso contrario sospende gli accertamenti e decide di non entrare in materia.

La scelta dell’una o dell’altra opzione dipende dalle circostanze specifiche

del caso. Nel dubbio va scelta la variante più favorevole all’assicurato (RCC

1983 pagg. 525 e 528, 1978 pag. 476).

Del resto, giusta la marginale 7014, in caso di violazione

dell’obbligo di collaborare, l’ufficio AI può sospendere le prestazioni. Questo

presuppone però che le informazioni chieste invano siano necessarie per

l’accertamento della situazione o per la fissazione delle prestazioni, che non

si possano ottenere in altro modo senza costi sproporzionati e che le

informazioni che l’assicurato ha rifiutato di fornire violando intenzionalmente

l’obbligo di collaborare siano rilevanti per la determinazione del grado

d’invalidità (STF 9C_345/2007).

Giusta la cifra marginale 7020 CIGI, prima di ridurre o rifiutare

le prestazioni, l’ufficio AI avvia di norma una procedura di diffida e

impartisce un adeguato termine di riflessione (Pratique VSI 1997 pag. 36). La

diffida con la fissazione di un termine di riflessione adeguato e un rinvio

alle conseguenze di un’opposizione (riduzione o rifiuto di prestazioni;

decisione in base agli atti o decisione di non entrata in materia) avviene sotto

forma di comunicazione senza indicazione dei rimedi giuridici (RCC 1983 pag.

330). Sono possibili deroghe soltanto nei casi previsti dall’articolo 7b

capoverso 2 LAI.

Per quel che concerne il dovere di partecipazione e di

informazione previsto dall’art. 43 cpv. 3 LPGA, esso non si riferisce soltanto

agli obblighi di partecipazione agli accertamenti medici sanciti dall’art. 43

cpv. 2 LPGA, ma comprende anche altre norme, quali, fra le altre, ad esempio

l’obbligo di compilare correttamente i formulari per la domanda di prestazioni

e l’accertamento del diritto a prestazioni giusta l’art. 29 LPGA o l’obbligo di

fornire le necessarie informazioni giusta l’art. 28 cpv. 2 LPGA per il quale “chi

rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative” (Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo

2020, ad art. 43 n. 96, pag. 779).

2.5. A proposito dell'art. 43 cpv. 3

LPGA, in una causa inerente l'assicurazione contro le malattie (DTF 129 V 267),

nel 2003 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato

quanto segue:

" (…)

5.3 En relation avec les circonstances de fait qui

déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière

de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste

titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans

avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les

circonstances déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de

l'intéressé). Il est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure

cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés

quant à sa collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur

ce point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un

manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai

pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son

attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra

rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont

elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b

et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du

dossier, l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision

d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s.

consid. 2; v. également UELI KIESER, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108

s.; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich

1995, pp. 172 ss, ainsi que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais

l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en

matière - le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement

de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou

d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider

les questions de faits encore ouvertes sans difficultés ni complications

particulières malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 255)." (sottolineature della redattrice).

In STF 9C_763/2016 del 9 ottobre 2017 il TF ha

precisato che un provvedimento di non entrata nel merito di giustifica solo

quando una valutazione della domanda di prestazioni sulla base degli atti senza

la collaborazione della parte è esclusa. Al contrario, una decisione materiale

in base agli atti può essere pronunciata solo quando la fattispecie rilevante

giuridicamente non si può chiarire ulteriormente e in misura sufficiente indipendentemente

dal provvedimento di accertamento che l’assicurato senza validi motivi rifiuta

di dar seguito (cfr. anche DTF 9C_553/2016 del 17 novembre 2015).

Inoltre, secondo Kieser (op. cit, ad art. 43 n. 101,

pag. 780):

" c) Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich lediglich auf

Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine Versicherungs-unterstellung oder

eine Beitragsfrage betrifft, kann eine Anwendung gegebenenfalls in analoger

Weise erfolgen oder es ist auf die im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehene

Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl. z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV betreffend

die Festsetzung von Akontobeiträgen in der AHV).".

A pag. 780, n. 104, il medesimo autore afferma ancora:

" Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen Sanktionen können erst nach

Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens angeordnet werden (vgl. dazu

BBl 1999 4600; I 988/06 und SVR 2008 IV Nr. 17. I 677/05 E. 5.2). Dieses Verfahren

entspricht demjenigen, welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG durchzuführen ist (vgl.

für näheres ATSG-Kommentar, Art. 21 Rz. 147 ff.). Es handelt sich um eine

ausnahmslos zu beachtende Verfahrensregel, und es kann auch nicht davon

abgewichen werden, wenn die betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie der

ihr obliegenden Pflicht jedenfalls nicht nachkommen will (vgl. BGE 122 V 219 f.

in analoger Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1 sowie Maeschi, Kommentar,

Rz. 20 zu Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem Verwaltungs-träger die Beweislast,

wenn der Nachweis der Mahnung strittig ist (vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die

zu erlassende Mahnung hat keinen Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht

eine durchsetzbare Rechtspflicht, sondern eine Obliegenheit der Partei (vgl.

SVR 1998 UV Nr. 1).".

L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede infatti due possibili sanzioni: l'assicuratore

può decidere in base agli atti di cui dispone oppure può chiudere l’istruttoria

e decidere di non entrare in materia sulla richiesta di prestazioni (Kieser,

op. cit., all’art. 43 n. 110 pag. 781). Il comportamento dell’assicurato deve

tuttavia essere sanzionato soltanto quando l’assicuratore ha, parallelamente,

fatto tutto il possibile per formare un dossier il più completo possibile.

Al proposito, Kieser (n. 111 e 112 ad art. 43 pag. 781) si è così

pronunciato:

" (…) Das Gesetz gibt keine Richtlinien, wie zwischen den beiden

Sanktionen zu wählen ist. Immerhin ist nach der Praxis zu beachten, dass von

der Möglichkeit des Nichteintretens zurückhaltend Gebrauch zu machen ist;

soweit aufgrund der vorliegenden Akten ein materieller Entscheid möglich

ist, soll ein Nichteintretensentscheid nicht gefällt werden (vgl.

Kölz/Häner/Bertschi, n. 467); diese prioritäre Bedeutung des materiellen

Entscheides wird auch in den Gesetzes-materialien betont (vgl. BBL 1994 V 948

f.). Ein Nichteintreten hat insoweit insbesondere dort Bedeutung, wo die nicht

wahrgenommene Mitwirkungspflicht eine Eintretensvoraussetzung betrifft (vgl. Kieser,

Verwaltungsverfahren, Rz. 229); hingegen ist diese Sanktion nicht zulässig, wo

der Sachverhalt auch ohne Mitwirkung der Partei sich ohne Schwierigkeiten und

ohne besonderer Aufwand abklären lässt (vgl. SVR 2000 IV Nr. 23). Allemal ist

zu berücksichtigen, dass die für die Partei "günstigere Variante" zu

wählen ist (vgl. BGE 108 V 231 f.) (…).

Wird gegen den betreffenden Entscheid des

Versicherungsträgers ein Rechtsmittel eingelegt, ist im Rahmen der Überprüfung

desselben vorfrageweise zu klären, ob die Mitwirkung, die verlangt wurde,

rechtmässig war oder nicht (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".

Le sentenze dell'Alta Corte del 23 gennaio 2007 (I 906/05, consid. 5.4 e 6) e del 6

luglio 2007 (U 316/06, consid. 3.1.1)

riprendono la succitata giurisprudenza del 2003 del Tribunale Federale delle Assicurazioni

riguardante l'art. 43 cpv. 3 LPGA e

la completano ulteriormente come segue:

" (…)

5.4 (…) Au lieu de se prononcer sur le fond, en

l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre

une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit

cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue,

autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du

dossier (art 43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.

Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no

229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht, p.

256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999,

p. 210).

6.

Conformément au principe inquisitoire, il appartient

en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait

à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en

oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté

d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas

suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur

probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les

mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause,

l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire

examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p.

108). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est

objectivement et subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des

assurances I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 2b), il prend - délibérément

- le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris

que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier,

établies au degré de la vraisemblance prépondérante.

En procédure de recours, le juge ne doit alors

examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73

RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du

Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U 489/00 du 31 août 2001, consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et

les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous

l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère

nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies

jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant

apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le

dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de

cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis

par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le

rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le

dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,

l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré

se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre

aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau

l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une

nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à

justifier une appréciation différente de la situation. (…)"

(sottolineature della redattrice)

Nella STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008, al considerando 6.2 il

Tribunale federale ha ribadito che riguardo all'art. 43 LPGA, la giurisprudenza

ha precisato che, malgrado la mancata collaborazione dell'assicurato,

l'assicuratore può pronunciarsi in base agli atti solo se non è altrimenti possibile

accertare i fatti rilevanti senza difficoltà né complicazioni speciali.

L'Alta Corte ha in particolare statuito che l'amministrazione, confrontata con

un rifiuto dell'assicurato di sottoporsi a nuova perizia medica

pluridisciplinare, avrebbe dovuto tentare di chiarire la situazione cercando di

raccogliere dapprima presso i primi esperti dei complementi d'informazione. A

questo stadio, non era quindi autorizzata a pronunciare una decisione

fondandosi sugli atti incompleti dell'incarto (STFA I 700/02 del 24 giugno

2003, consid. 2.2 e 3.3; cfr. anche STF 9C_553/2016 consid. 2.1; Kieser, op.

cit, n. 110 all'art. 43; Schiavi, op. cit, all’art. 43 n. 35 pag. 555). Nella

STF 9C_553/2016 del 17 novembre 2016 il TF ha sottolineato:

" 2.1. Die Versicherten und ihre Arbeitgeber haben beim Vollzug

der Sozialversicherungsgesetze unentgeltlich mitzuwirken (Art. 28 Abs. 1 ATSG).

Kommen die versicherte Person oder andere Personen, die Ergänzungsleistungen

beanspruchen, den Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten in unentschuldbarer

Weise nicht nach, so kann die EL-Durchführungsstelle auf Grund der Akten

verfügen oder die Erhebungen einstellen und Nichteintreten beschliessen. Sie

muss diese Personen vorher schriftlich mahnen und auf die Rechtsfolgen

hinweisen; ihnen ist eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen (Art. 43 Abs. 3

ATSG i.V.m. Art. 2 ATSG und Art. 1 Abs. 1 ELG). Von der

Möglichkeit, auf ein Leistungsgesuch nicht einzutreten, ist nur mit grösster

Zurückhaltung Gebrauch zu machen (BGE 131 V 42 E. 3 S. 47 mit Hinweisen). Nichteintreten kommt erst in

Betracht, wenn eine materielle Beurteilung des Leistungsbegehrens auf Grund der

gesamten Aktenlage ohne Mitwirkung der Partei ausgeschlossen ist. Umgekehrt

kann ein materieller Entscheid aufgrund der Akten erst ergehen, wenn sich der

rechtserhebliche Sachverhalt unabhängig von der als notwendig und zumutbar

erachteten Abklärungsmassnahme, der sich die versicherte Person ohne

entschuldbaren Grund widersetzt hat, nicht weiter vervollständigen lässt

(Urteil 9C_266/2012 vom 29. August 2012 E. 1.1).”

Secondo Kieser, sempre in ATSG-Kommentar, n. 103

ad art. 43, pag. 780:

" d) Die Verletzung der Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht ist nur

relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt. Es muss sich

mithin jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln (vgl. BBl 1991 II 261).

Eine solche Verlezung kann angenommen werden, wenn das Verhalten der Person nicht

mehr nachvollziehbar sein darf, was etwa dann gegeben ist, wenn ein

Rechtfertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar ist oder wenn das

Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die Bestimmung höhere

Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG gelten."

A proposito del carattere ingiustificato del rifiuto

commesso da un assicurato, con sentenza del 1. settembre 2006 (I 371/05) l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato:

" (…)

6.2 Die Verletzung der Auskunfts- und

Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt

(Art. 43 Abs. 3 Satz 1 ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser,

ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz 39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte

Person aus psychogenen Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer

angeordneten Massnahme Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom

7. Dezember 2005 Erw. 3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I 21/03).

Die Problematik, ob dem Versicherten eine

Begutachtung durch Dr. med. H. aus psychischen Gründen unzumutbar ist, wurde

von der IV-Stelle nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6.

Dezember 2004 noch nicht vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die

IV-Stelle zu überweisen, damit sie hierüber befinde. (…)".

Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I 166/06) si è

così pronunciato:

" 5.1 Nach dem Wortlaut von Art. 43 Abs. 3 ATSG liegt eine Verletzung

der Mitwirkungspflicht nur dann vor, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt

ist. Sie muss somit schuldhaft sein (vgl. auch Art. 73 IVV). Dies ist dann der

Fall, wenn kein Rechtfertigungsgrund erkennbar ist oder sich das Verhalten der

versicherten Person als völlig unverständlich erweist (Kieser, ATSG-Kommentar,

N 39 zu Art. 43). (…).”

Nella sentenza U 48/07 del 6 novembre 2007 il

ricorrente si era rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica

pluridisciplinare ordinata dal giudice, motivando di avere rifiutato di

sottoporsi a questa misura d'accertamento

quando è stata ordinata dall'assicuratore,

perché aveva perso la fiducia in quest'ultimo. Il Tribunale federale ha ritenuto che un tale motivo non

scusava il rifiuto dell'assicurato di

sottoporsi ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento del suo caso, dato che le parti potevano, se caso, far

valere, presso l'assicuratore,

fondati motivi per ricusare il perito e presentare delle controproposte (art.

44 LPGA). Pertanto, l'assicuratore

era legittimato a decidere sulla scorta degli atti (cfr. consid. 4.3).

Va ancora evidenziato che la

sanzione presa in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA deve essere proporzionata

(STF 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Quando la persona assicurata decide di

collaborare, la sanzione può concernere unicamente il lasso di tempo durante il

quale la collaborazione è stata rifiutata. Se l’assicurato collabora, non vi è

più alcun nesso causale e la prestazione va di principio ripristinata (DTF 139

V 585 consid. 6.3.7.5 e STF 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Tuttavia se la

persona assicurata prima dell’emissione della decisione impugnata (sul potere

cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr.

DTF 129 V 1 consid. 1.2 cui rinvia la STF 9C_244/2018 del 30 maggio 2018,

Considerandi

consid. 4.2.2), non ha espressamente e senza alcuna condizione accettato di

collaborare, non ha più alcun diritto a che la prestazione sia ancora versata (STF

9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Non fosse così sarebbe la persona assicurata

a decidere la continuazione della durata del versamento della prestazione

(sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017: “Andernfalls hätte es der Versicherte

in der Hand, die Dauer der Rentenzahlungen zu verlängern”).

Quando l’assicurato impedisce

colpevolmente all’amministrazione di amministrare le prove necessarie, vi è

un’inversione dell’onere probatorio e spetta all’assicurato stabilire che il

suo stato di salute, o altre circostanze determinanti, non hanno subito

modifiche suscettibili di cambiare il grado d’invalidità da lui presentato (STF

9C_372/2015 del 19 febbraio 2016; cfr. anche 9C_477/2018 del 28 agosto 2018 e

STCA 32.2020.54 del 22 ottobre 2020).

2.6

Nell'evenienza

concreta, mediante decisione dell’Ufficio AI del 6 gennaio 2011

l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera d’invalidità dal 1.

febbraio 2010 (versatagli dal 1. maggio 2010) essendo egli stato ritenuto

inabile in misura completa dal febbraio 2009 (doc. AI pag. 72). Il

provvedimento era stata reso dopo l’effettuazione dei necessari accertamenti

medici ed economici, inclusa una perizia psichiatrica eseguita il 10 giugno

2010.

dal dr. __________ del SMR, per il quale, posta la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “Tratti di personalità impulsivi, istrionici,

immaturi”, l’assicurato era inabile in misura completa nella sua

professione di analista informatico dal febbraio 2009 al 10 giugno 2010 (doc.

AI pag. 58). Considerato poi come gli psichiatri curanti avevano escluso ogni

possibilità reintegrativa, l’Ufficio AI aveva attribuito all’assicurato una

rendita intera.

Tale prestazione è stata

confermata dopo revisione mediante comunicazione dell’11 ottobre 2012 (doc. AI

pag. 114). In questa sede era emerso che l’assicurato, affetto da “Disturbo

di personalità misto (prevalenti tratti narcisistici e impulsivi) ICD10: F61.0,

Sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple o altre sostanze

psicoattive ICD10: F19.2”, aveva subito un ricovero coatto in clinica

psichiatrica dal 22 aprile al 26 giugno 2012. Secondo il dr. __________ del SMR

la conclusione di inabilità lavorativa completa posta dagli psichiatri curanti

era condivisibile (doc. AI pag. 116).

In seguito, l’assicurato, nel

frattempo anche oggetto di un procedimento penale, con misura di arresto, per

titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli

(doc. AI pag. 123), è risultato irreperibile e la Cassa di compensazione

competente si è vista costretta a sospendere il versamento della rendita con

effetto a partire dal 1. gennaio 2014 e delle rendite completive per le figlie

dal 1. settembre 2014 (doc. AI pag. 118).

Con nota all’incarto del 20

aprile 2018 la funzionaria dell’Ufficio AI ha indicato quanto segue:

" In data

odierna sono stata contattata telefonicamente dalla Signora __________ del __________

(procura inserita agli atti) al quale l'assicurato si è rivolto per un aiuto

nell'ambito della gestione amministrativa.

Per il caso in oggetto infatti, la __________ aveva sospeso il

versamento della rendita dal 01.01.2014 e le completive per i figli dal 01.09.2014

in quanto l'assicurato risultava irreperibile. La Signora __________ mi

comunica che il Signor RI 1 in questo lungo lasso di tempo, ha tirato avanti

grazie ad una piccola eredità. Allo stato attuale l'assicurato si trova in

grosse difficoltà finanziarie e non ha neppure la cassa malati (Lamal),

depositerà a breve una richiesta di prestazioni assistenziali.

Ritenuto il lungo tempo trascorso, ho consigliato alla Signora __________

di far depositare al più presto una nuova richiesta di prestazioni Al Signor RI

1.

Dopo gli accertamenti medici ed economici del caso, se dovesse ancora essere

giustificata una rendita intera, quest'ultima potrà essere ripristinata al più

presto a decorrere dall'01.04.2018 (ovvero da quando l'assicurato ha ripreso a

collaborare - cfr. mail del Signor RI 1 del 17.04.2018).” (doc. AI pag. 147)

L’assicurato ha quindi fatto

pervenire il formulario per una nuova richiesta di prestazioni nell’aprile 2021,

indicante il nuovo indirizzo a __________, ma con attuale luogo di residenza la

__________ a __________ (ndr: trattasi di un centro di prima accoglienza

destinato a persone con problemi di alloggio, o che

vivono in grande precarietà, in situazioni a rischio, o che attraversano momenti

difficili della vita; cfr. https://__________; doc. AI pag. 160).

Con nota interna del 12 aprile

2021.

il funzionario dell’Ufficio AI ha quindi ritenuto giustificata l’entrata

in materia, precisando che “Si può istruire la pratica come da prassi. Indirizzo

di corrispondenza come da formulario ufficiale. In assenza di certezze

sull'indirizzo effettivo di domicilio, manterremo quello attuale. Eventuale

ripristino della prestazione, dopo istruttoria, da valutare col servizio

giuridico” (doc. AI pag. 155).

Con scritto 15 aprile 2021

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha comunicato

all’Ufficio AI che all’assicurato erano concesse prestazioni di sostegno

sociale da ottobre 2020 (doc. AI pag. 171).

Il 19 aprile 2021 l’Ufficio AI

ha quindi indirizzato all’assicurato, presso __________ a __________, uno

scritto del seguente tenore:

" Egregio

Signor RI 1,

Ci pregiamo confermarle di aver ricevuto la richiesta di

prestazioni. L'Ufficio Al emanerà una decisione in merito al caso non appena saranno

terminati gli accertamenti necessari, che richiedono un certo tempo. Le saremmo

grati di voler pazientare durante questo lasso di tempo. Nel caso in cui

dovesse comunque scriverci, la preghiamo di indicare ogni volta il numero

d'assicurato citato nell'intestazione. Se una Cassa malati, un'Assicurazione

contro gli infortuni o l'Assicurazione militare versa delle prestazioni, la

preghiamo di informarla di aver presentato una richiesta all'Al.

La preghiamo di osservare l'obbligo di informare!

Se con la sua domanda richiede l'assegnazione di una rendita, la

invitiamo ad annunciare immediatamente all'Ufficio Al ogni futura modifica

dell'attività lucrativa, soprattutto quando si tratta della ripresa completa o

parziale del lavoro.

A complemento della domanda la invitiamo a trasmetterci, con

sollecitudine:

Copia della sentenza di divorzio compresa di convenzione

alimentare;

Copia certificato di famiglia oppure copia documenti d'identità

dei figli;

Copia della decisione rilasciata dall’ufficio del sostegno sociale

di Bellinzona (USSI).” (doc. AI pag. 172)

In pari data ha inviato

all’assicurato il formulario “curriculum vitae” assegnandogli un termine di 15

giorni per compilarlo e ritornarlo (doc. AI pag. 173).

Nel frattempo l’Ufficio AI si è

rivolto al dr. __________, internista e già curante dell’assicurato, il quale

ha comunicato di non aver più in cura l’assicurato (doc. AI pag. 186). Ha

quindi interpellato anche il dr. __________, psichiatra curante, il quale, con rapporto

del 18 maggio 2021, poste le diagnosi invalidanti di “ICD10: F10.2 Disturbi

psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool: sindrome da dipendenza”,

ha concluso per un’inabilità lavorativa completa in ogni attività a causa di “evidente

fragilità e un’instabilità marcata, incompatibili al momento con una ripresa

lavorativa”, con prognosi negativa (doc. AI pag. 190).

Non avendo l’assicurato dato

seguito a quanto richiesto (ossia inviato la documentazione richiesta con gli

scritti del 19 aprile 2021, doc. AI pag. 172 e 173), malgrado l’invio di due

richiami il 10 e 25 maggio 2021, con due raccomandate del 30 giugno 2021

(indirizzate all’assicurato sempre presso __________ a __________; doc. AI pag.

196) l'Ufficio AI ha scritto quanto segue all'assicurato:

" Al fine di

istruire la pratica assicurativa con lettera del 19 aprile 2021 le abbiamo

richiesto copia:

- della sentenza di divorzio compresa di convenzione alimentare

- del certificato di famiglia oppure dei documenti d'identità dei

figli

- della decisione rilasciata dall'Ufficio del sostegno sociale di

Bellinzona (USSI).

Malgrado i nostri ripetuti richiami costatiamo che la nostra

lettera è tuttora inevasa.

Conformemente all’art. 28 della Legge sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) l'assicurato e i suoi congiunti

devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi

d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi

diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le

informazioni necessarie per l'accertamento al diritto alle prestazioni

l'Ufficio Al può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto o emanare una

decisione di non entrata in materia (art. 43, cpv. 3, LPGA).

Eventuali prestazioni correnti possono inoltre essere ridotte

oppure rifiutate (art. 7b, cpv. 2, lett. d, LAI).

Con questa diffida le assegniamo un ultimo termine di 15 giorni

per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste; in caso

contrario decideremo sulla scorta delle norme sovraesposte.” (doc. AI pag. 197)

In data 31 agosto 2021 l’Ufficio

AI ha inviato, per posta semplice, i recenti scritti anche al nuovo indirizzo

dell’assicurato in __________ a __________ (doc. AI pag. 200).

Con progetto di decisione del 4

ottobre 2021 (doc. AI pag. 203) l'Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di

prestazioni per mancata collaborazione (doc. AI pag. 204).

Nel termine di 30 giorni concesso, l'assicurato non ha formulato

delle osservazioni e quindi il 10 novembre 2021 l'Ufficio AI ha emesso la

decisione contestata che confermava la reiezione della richiesta di prestazioni

per mancata collaborazione, considerato come “in fase d'istruttoria documentale

le abbiamo trasmesso due corrispondenze in data 19.04.2021 che, nonostante i

reiterati richiami e le raccomandate del 30.06.2021, non hanno ricevuto alcun

riscontro da parte sua".

Con il suo ricorso l’assicurato ha fatto valere quanto segue:

" (…) Ia

presente per interporre ricorso alla decisione del 10 novembre 2021

dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità, nella quale viene respinta la mia

richiesta e rifiutato il diritto a prestazioni Al per mancata collaborazione.

Ho presentato richiesta di prestazioni Al in data 12.04.2021.

Effettivamente ho tardato ad inviare la documentazione richiesta

in aprile e in giugno 2021, in quanto in quel periodo mi trovavo in una

situazione disagiata. A seguito di un incendio avvenuto nel mio palazzo l'anno

scorso, ho vissuto per molti mesi presso __________ per poi riuscire a

trasferirmi, solo ad inizio giugno 2021, nel mio attuale appartamento di __________

a __________.

Per molti mesi non ho avuto accesso ai documenti che, insieme a

tutti i miei effetti personali, erano stati depositati in un magazzino.

Non riuscendo a reperire nell'immediato quanto richiestomi

(certificato di famiglia e sentenza di divorzio), ho provveduto a richiedere

una copia. Ho per correttezza preso contatto telefonicamente con il signor __________

in data 28 maggio 2021 e ancora l’11 agosto 2021, informandolo del ritardo e

assicurando che avrei provveduto a fornire i documenti mancanti, i quali sono

stati successivamente inviati il 31 agosto 2021 (con comunicazione telefonica

dell'avvenuto invio).

Provvederò a trasmettere nuovamente i documenti all'Ufficio

invalidità oggi stesso; sono consapevole della mia negligenza relativa alla

raccomandata del 4 ottobre 2021 che ho purtroppo ritirato in ritardo.

Sarà mia premura in futuro essere maggiormente attento e puntuale

nel trasmettere tutto ciò che mi viene richiesto.

Sicuramente la situazione di disagio che si è venuta a creare a

seguito dell'incendio nella mia palazzina e che mi ha costretto a vivere per

mesi in un centro di accoglienza, ha influenzato negativamente anche sulla precisione

nell’espletare le pratiche amministrative.

Confidando nella vostra comprensione, resto a completa

disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgo cordiali saluti.”

(doc. I)

2.7

Tutto ben ponderato, alla luce

dello svolgimento dei fatti dianzi riassunto, la decisione contestata non

appare corretta e rispettosa dei dettami della procedura così come interpretati

dalla giurisprudenza federale.

In effetti l’Ufficio AI, constatato

il mancato invio da parte dell’assicurato della documentazione richiesta

(ovvero copia della sentenza di divorzio comprensiva di convenzione alimentare,

del certificato di famiglia oppure dei documenti d'identità dei figli e della

decisione rilasciata dall'Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona così come

il formulario sul curriculum vitae compilato), non ha reso una decisione di non

entrata in materia, ma ha respinto nel merito la richiesta di prestazioni, sancendo

il mancato diritto a prestazioni AI “per mancata collaborazione”.

Ora, come ricordato sopra

(consid. 2.4 e 2.5), giusta il citato art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o

altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano

in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informazione o di

collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle

conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di

riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di

non entrare in materia.

La norma citata prevede

quindi solo due possibili sanzioni: l'assicuratore può decidere in base agli

atti di cui dispone oppure può chiudere l’istruttoria e decidere di non entrare

in materia sulla richiesta di prestazioni. La scelta dell’una o dell’altra

opzione dipende dalle circostanze specifiche del caso, ritenuto che nel dubbio

va scelta la variante più favorevole all’assicurato (RCC 1983 pagg. 525 e 528,

1978.

pag. 476).

Del resto, la sospensione delle prestazioni in caso di violazione

dell’obbligo di collaborare presuppone che le informazioni chieste invano siano

necessarie per l’accertamento della situazione o per la fissazione delle

prestazioni, che non si possano ottenere in altro modo senza costi

sproporzionati e che le informazioni che l’assicurato ha rifiutato di fornire

violando intenzionalmente l’obbligo di collaborare siano rilevanti per la

determinazione del grado d’invalidità (cifra marginale 7014 CIGI con

riferimento a DTF 9C_345/2007).

Come dianzi ricordato, secondo la giurisprudenza a proposito

dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, l’assicuratore può pronunciarsi in base agli atti o

rifiutarsi di entrare nel merito (la scelta dell’una o dell’altra variante

dipende dallo stato di avanzamento della causa), soltanto se non gli è

possibile di chiarire le questioni di fatto ancora aperte senza particolari difficoltà

o complicazione o costi particolari anche senza la collaborazione

dell’assicurato (cfr. DTF 108 V 231 ss, 97 V 177; cfr. anche DTF

9C_763/2016 del 9 ottobre 2017; cfr. anche la cifra 7013 della CIGI).

In particolare, una decisione materiale in base agli

atti può essere pronunciata solo quando la fattispecie rilevante giuridicamente

non si può acclarare ulteriormente e in misura sufficiente, senza eccessive

difficoltà, segnatamente mediante complementi di informazione ordinati

dall’amministrazione medesima, malgrado la mancata e

ingiustificata collaborazione dell’assicurato (e dopo averlo diffidato per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e

impartendogli un adeguato termine di riflessione) (cfr. anche le STF

9C_553/2016 del 17 novembre 2016 e 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008

consid. 6.2; cfr. anche Schiavi, op. cit. all’art. 43 n. 35). La sanzione presa

in applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA deve inoltre essere proporzionata

(STF 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017).

Nell’applicare una delle sanzioni previste dall’art. 43 LPGA, il

comportamento dell’assicurato può quindi venir sanzionato soltanto quando

l’assicuratore ha fatto, parallelamente, tutto il possibile per formare un

dossier il più completo possibile. Non è infatti ammissibile scaricare

sull’assicurato le misure istruttorie che il suo dovere di istruire d’ufficio i

fatti determinanti gli impone di prendere. Ne discende che anche l’attitudine

passiva rispettivamente anche il rifiuto di collaborare della persona

assicurata non comportano necessariamente un pregiudizio, e meglio nella misura

in cui l’assicuratore sarebbe in grado di fondarsi su elementi dell’incarto

diversi da quelli che aveva richiesto all’assicurato rispettivamente qualora,

senza passi eccessivamente complicati, avrebbe potuto o potrebbe ottenere

altrimenti le informazioni che gli mancano (Piguet, op. cit., all’art. 43 n. 52

e 53).

In effetti, conformemente al dianzi richiamato principio

inquisitorio, incombe primariamente all’amministrazione di determinare, in base

allo stato dei fatti da chiarire, quali sono le più opportune misure

istruttorie da mettere in pratica, ritenuto che “se elle estime que l'état

de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes

sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration

doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction“ (cfr.

STFA U 316/06 del 6 luglio 2007 consid. 3.1.1).

Per venire alla fattispecie qui

in oggetto, vista la giurisprudenza menzionata sopra, l’Ufficio AI, confrontato

con il mancato invio, da parte dell’assicurato, dei documenti richiesti (ovvero

copia della sentenza di divorzio, del certificato di famiglia o dei documenti

d'identità dei figli e della decisione rilasciata dall'USSI), avrebbe

potuto e dovuto, a mente di questo TCA, tentare di acquisire i dati richiesti

direttamente, segnatamente richiedendoli presso l’USSI - il quale eroga

all’assicurato prestazioni di sostegno sociale almeno a far tempo dal mese di

ottobre 2020, come si evince dallo scritto inviato dal medesimo USSI

all’Ufficio AI il 15 aprile 2021; doc. AI pag. 171 - o presso la Cassa di

compensazione (cfr. l’art. 43 cpv. 1 LPGA in relazione all’art. 28 cpv.

3.

LPGA, all’art. 32 LPGA (Assistenza giudiziaria e amministrativa)

e agli

art. 6 a LAI e art. 69 OAI), o ancora, presso i responsabili del __________

che già avevano preso contatto con l’Ufficio AI (doc. AI pag. 147) o

eventualmente anche tramite lo psichiatra curante. Avrebbe pure potuto tentare

di convocare l’assicurato per un colloquio (art. 69 OAI).

Dall’incarto si evince tra l’altro

come l’USSI avesse nel luglio 2015 provveduto ad acquisire dall’assicurato

parte dei documenti richiesti dall’Ufficio AI (doc. AI pag. 129).

Tali passi istruttori non avrebbero

in effetti presentato particolari difficoltà o complicazioni.

Sia peraltro sottolineato che

la sanzione dell’amministrazione, consistente nel rigetto della

richiesta di prestazioni, appare in ogni modo a maggior ragione affrettata e

non condivisibile ove si osservi che la documentazione richiesta e non prodotta

dall’assicurato non riguarda l’accertamento del suo stato di salute e della sua

abilità lavorativa e, quindi, i presupposti materiali del diritto ad una

rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3), ma questioni meramente formali tutt’al

più rilevanti solo in fase di calcolo della prestazione dovuta.

In merito sia ricordato che una

decisione in base agli atti giusta l’art. 43 LPGA si giustifica unicamente in

presenza di una mancata collaborazione dell'assicurato riferita

all’accertamento di fatti rilevanti per la definizione della situazione,

segnatamente del grado di invalidità o per la fissazione delle prestazioni

(cfr. STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008; cfr. anche la cifra marginale 7014

CIGI con riferimento a STF 9C_345/2007), circostanza questa che difficilmente

appare verificarsi nella fattispecie con il mancato invio della sentenza di

divorzio, del certificato di famiglia rispettivamente della decisione dell'USSI.

Va peraltro osservato che numerose

indicazioni utili, in particolare riguardo alla sua attività lavorativa

(cessata in modo definitivo nel febbraio 2009), sono comunque evincibili dalla

documentazione all’inserto, essendo invariate successivamente alla revisione

della prestazione dell’ottobre 2012.

Quanto in particolare ai dati

rilevanti evincibili dal richiesto curriculum vitae, gli stessi potevano essere

desunti dal curriculum vitae compilato dall’assicurato nel dicembre 2009 (doc.

AI pag. 16segg), considerato come dalla documentazione all’inserto risulta appunto

in maniera chiara che successivamente al febbraio 2009 egli non ha più

esercitato alcuna attività lavorativa, fatta eccezione per una breve esperienza

(comunque non retribuita) quale allenatore di pallacanestro nel 2012 (doc. AI

pag. 35, 37, 62, 163).

In ogni modo, soltanto qualora

siffatte ricerche di chiarimento non avessero portato a delucidare i dati

mancanti, di fronte ad una ulteriore reiterata mancata collaborazione da parte

dell’assicurato l’amministrazione sarebbe tutt’al più stata autorizzata a

rendere una decisione materiale fondandosi sugli atti incompleti.

Tuttavia, a maggior ragione non

condivisibile appare l’agire dell’amministrazione ove si considera che essa,

malgrado la formulazione della decisione impugnata - che nega espressamente il

diritto a prestazioni AI -, non si è pronunciata nel merito della

richiesta, apprezzando gli atti, ma ha essenzialmente pronunciato una sanzione

contro l’assicurato per la sua mancata collaborazione. Tale modo di procedere

appare ingiustificabile, ove si rammenti che per la giurisprudenza, nel momento

in cui l’assicuratore si pronuncia in base agli atti, non può accontentarsi di

esaminare la situazione sotto l’angolo del solo rifiuto di collaborazione della

persona assicurata, ma deve procedere ad un apprezzamento materiale del caso

alla luce degli atti all’inserto (STF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 e STFA I 988/06 del 28 marzo 2007 consid. 7 pubbl. in SVR 2007 IV n. 48 pag. 156; cfr.

Piguet, op. cit, all’art. 43 n. 54).

Di un apprezzamento materiale

del caso non vi è traccia nella fattispecie, e questo malgrado l’Ufficio AI avesse

interpellato lo psichiatra curante, il quale, nel rapporto medico del 18 maggio

2021, ha senza esitazione confermato una completa inabilità lavorativa e le già

note diagnosi psichiatriche di “ICD10: F10.2 Disturbi psichici e comportamentali

dovuti all’uso di alcool: sindrome da dipendenza” (doc. AI pag. 190).

Considerato come l’attore era già stato messo al beneficio di una rendita

intera a motivo delle sue problematiche psichiche a far tempo dal 1. febbraio 2010

(prestazione confermata nell’ottobre 2012; doc. AI pag. 71 e 114), e che l’erogazione

della stessa prestazione era quindi stata sospesa a far tempo dal gennaio 2014 non

perché le condizioni dell’assicurato fossero migliorate, ma esclusivamente perché

egli era risultato irreperibile, e rilevato come il recente rapporto dello

psichiatra curante ha confermato le conclusioni di inabilità completa, e visto pure

che la mancata collaborazione dell’assicurato fosse riferita a degli aspetti

formali e non al tema dell’accertamento della sua abilità medico-teorica, la

reiezione della domanda di prestazioni appare una sanzione non proporzionata

ai sensi dell’art. 43 LPGA (cfr. STF 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017). Una

decisione nel merito nella fattispecie, sulla base degli atti all’inserto, e,

quindi, dell’unica certificazione medica acquisita, avrebbe semmai suggerito il

ripristino della rendita erogata.

Sia ancora osservato che dall’esame dell’incarto emerge una

situazione di chiara difficoltà per l’assicurato nella gestione delle proprie pratiche

amministrative, verosimilmente da ricondurre al suo disagio psichico. Non può

in proposito essere ignorato che all’assicurato è stata sospesa la rendita

intera d’invalidità dal gennaio 2014 in considerazione della sua

irreperibilità. La difficoltà nella gestione delle proprie pratiche

amministrative è stata del resto segnalata all’Ufficio AI anche dai

responsabili del __________, al quale l’interessato si era rivolto “per un

aiuto nell’ambito della gestione amministrativa”, come ben si evince dalla

nota per l’incarto allestita il 20 aprile 2018 (doc. AI pag. 147, cfr. in

esteso al consid. 2.6).

Aperto il tema di sapere se tali indiscusse difficoltà

dell’assicurato, riconducibili alle affezioni psichiche, possano far persino apparire

dubbio il carattere ingiustificato della mancata collaborazione da lui dimostrata

ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, rendendola quindi scusabile (sul tema della

mancata collaborazione dell’assicurato per motivi psichici o somatici cfr.

Schiavi, op. cit., all’art. 43 n. 32segg. e Piotet, op. cit. all’art. 43 n. 51),

esse avrebbero quantomeno dovuto suggerire un diverso approccio nell’evasione

della richiesta di prestazioni, non da ultimo anche in forza del già menzionato

principio della proporzionalità.

A maggior ragione ove nella fattispecie l’assicurato

non ha peraltro esplicitato alcun rifiuto a produrre i documenti richiesti, ma

si è “limitato” a restare silente di fronte alle richieste inoltrategli. I motivi

della mancata collaborazione sono stati descritti dal ricorrente nel suo

gravame e gli stessi, benché non comprovati, sembrano quantomeno comprovare una

chiara difficoltà nel gestire le pratiche amministrative.

Di conseguenza, stanti le

considerazioni che precedono, d'avviso della scrivente Corte, l'Ufficio assicurazione

invalidità ha violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA, poiché prima di procedere con la

decisione di rifiuto della domanda di prestazioni del ricorrente,

avrebbe potuto e dovuto, invece, completare l’istruttoria ed esaminare nel

merito il diritto a prestazioni (cfr. STFA I 700/02 del 24 giugno 2003).

Occorre quindi annullare la

decisione contestata e rinviare la causa all’amministrazione affinché proceda a

completare gli atti mettendo in atto gli accertamenti più opportuni al fine di

chiarire non solo gli aspetti formali, ma soprattutto quale sia l’effettivo

stato di salute dell’assicurato e le conseguenti ripercussioni dello stesso

sulla sua capacità lavorativa.

Questa conclusione tiene in opportuna considerazione

anche le giustificazioni al mancato invio di quanto richiesto apportate

dal ricorrente, oltre che la palesata sua buona volontà di giungere alla

definizione delle proprie condizioni di salute e delle conseguenze che esse

comportano sulla sua capacità lavorativa e di guadagno.

In proposito si ricorda nuovamente

al ricorrente il già richiamato (cfr. consid. 2.2) dovere di collaborare

all’istruzione della causa, il quale comprende in particolare l’obbligo delle

parti di apportare, nella misura in cui ciò possa essere ragionevolmente essere

richiesto, le prove determinate dalla natura del litigio e dei fatti invocati

(cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti).

Visto anche che nel suo ricorso

l'assicurato ha manifestato la propria volontà di ottemperare al

suo obbligo di informazione, presentando i documenti a suo tempo richiesti

dall'Ufficio AI, lo si invita a procedervi senza ulteriori dilazioni.

Come a ragione ha affermato

l’amministrazione nella sua risposta di causa, appare inoltre consigliabile che

il ricorrente nomini una persona o un ente di riferimento che lo tuteli e lo

coadiuvi nell’amministrazione delle sue pratiche amministrative.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 10

novembre 2021 è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando

2.7 e si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni del

ricorrente.

2. Le spese di procedura di fr.

500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti