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Decisione

32.2021.129

Ricorso contro decisione che nega il diritto alla rendita. Gravame accolto con rinvio degli atti per ulteriori indagini mediche

22 febbraio 2022Italiano9 min

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

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Incarto

n.

32.2021.129

rg/sc

Lugano

22 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione dell’11 novembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 11 novembre 2021,

esperiti accertamenti medici, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni presentata nel gennaio 2021 da RI 1, muratore indipendente, dal

raffronto dei redditi essendo emerso un grado d’invalidità non pensionabile.

1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava

al TCA l’assicurato personalmente. Contesta la valutazione medica – che ritiene

incompleta – della sua capacità lavorativa posta alla base del querelato

provvedimento nonché la quantificazione del reddito da valido operata

dall’amministrazione. Sostiene quindi di aver diritto ad una rendita

d’invalidità o per lo meno ad un aiuto al collocamento.

Con la risposta di causa

l’amministrazione, preso atto delle argomentazioni ricorsuali, chiede la

retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e professionali.

Dopo aver ribadito, visionato

l’intero incarto AI, la propria richiesta ricorsuale con scritto 22 dicembre

2021 (cfr. VI), con scritto 31 dicembre 2021 l’insorgente, evidenziando come

l’amministrazione condivida la necessità di procedere a nuovi accertamenti,

dichiara di concordare con la proposta di retrocessione degli atti (cfr. VII).

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Il 1° gennaio 2022, ossia dopo

l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita

(cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale

secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con

riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso contro la

decisione emanata l’11 novembre 2021 – data che, di principio, delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le norme sostanziali in vigore fino

a quel momento. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2021.

2.3 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e

il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi

essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire

nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in

assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da RI 1 ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita

nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato

il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.4 Nel caso in disamina, alla

luce degli atti medici all’inserto (cfr. in particolare la refertazione medica

di cui ai doc. AI 22, 41, 44-51) e delle considerazioni esposte nel gravame v’è

effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla

situazione invalidante dell’assicurato la fattispecie vada ulteriormente

indagata dal profilo medico con successivo accertamento della situazione

lavorativa, e ciò sulla base di quanto osservato dall’amministrazione in

risposta di causa:

"

… esaminata la

documentazione, e ponderate le argomentazioni sollevate in sede di ricorso, lo

scrivente Ufficio ritiene che le informazioni in suo possesso non siano

sufficienti per confermare la decisione di rifiuto a prestazioni.

Dal punto di vista medico, dagli atti risulta che la

problematica lombare affligge l’assicurato da parecchi anni (“il paziente

era stato già esaminato diversi anni fa dal dottor __________ che aveva

consigliato un’eventuale riqualifica professionale …”, rapp. __________ 18

agosto 2020). Non è quindi del tutto chiaro in che modo la sua attività

lavorativa ne sia stata influenzata. Il diretto interessato annota dal canto

suo che la sopravvivenza della ditta sarebbe stata in pratica legata al fatto

che la quasi totalità dei lavori gli veniva affidata da un parente, ciò che gli

avrebbe altresì consentito di adeguare l’attività ai propri limiti funzionali.

Nemmeno la documentazione agli atti permette d’altronde

di giungere ad una valutazione univoca. Laddove l’ispettore incaricato

dell’inchiesta reputa attualmente improponibile l’attività abituale (rapporto

25.8.2021), secondo il Servizio medico permarrebbe una capacità lavorativa del

50% (rapp. SMR 9.7.2021). Ora, se tale dato non risulta strettamente necessario

ai fini del calcolo del grado di invalidità, quanto meno denota un’incongruenza

in merito all’effettivo impatto della sindrome lombovertebrale sullo stato

valetudinario del signor RI 1.

A ciò s’aggiunga che in fase di ricorso l’assicurato ha

affermato d’essersi sottoposto ad un intervento volto a correggere una sindrome

del tunnel carpale. Un altro intervento sarebbe in programma. Agli atti non è

tuttavia presente un rapporto puntuale del medico curante che permetta di

esprimersi al riguardo. (…)” (doc. IV pag. 2)

2.5 In STF 9C_243/2010 del

28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

In concreto,

considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultano

incompleti e stante altresì l’incongruenza di alcune risultanze mediche (doc.

AI 22) con quelle del rapporto d’inchiesta professionale dell’ispettore AI (doc.

AI 28) quo all’esigibilità dell’attività intrapresa di muratore indipendente, si

giustifica il rinvio della causa affinché l’Ufficio AI proceda nel senso sopra

indicato.

In esito alla nuova

istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,

una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

2.6 Secondo gli art.

29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre

2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del

ricorso (il rinvio con esito aperto equivale

a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per complessivi

fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La decisione dell’11

novembre 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura

Fatti

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

Considerandi

3.

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti