32.2021.13
Domanda di rendita AI. Da analisi dei certificati medici emerge assenza di una valutazione specialistica sulla possibilità di svolgere attività adeguate. Le conclusioni tratte dall'SMR sono contraddittorie per l'ambito somatico. Rinvio atti a UAI x chiarire la capacità residua in attività adeguate
26 aprile 2021Italiano53 min
2020 (doc. 85) l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.13
TB
Lugano
26 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 dicembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Da sempre attiva come
estetista, nel maggio 2009 (doc. 9) RI 1, 1977, ha introdotto una prima domanda
di prestazioni all'assicurazione invalidità per depressione, stati d'ansia e di
panico che, stante la ripresa dell'attività lavorativa completa prevista per
settembre 2009 (doc. 27), è sfociata nella decisione di reiezione del 29
settembre 2009 (doc. 31) emessa dall'Ufficio assicurazione invalidità per
assenza di una malattia di lunga durata e dell'anno di attesa.
1.2. Il 10 dicembre 2018 (doc. 36)
l'assicurata ha introdotto una nuova domanda AI per epicondilite destra e
sinistra presente da un paio d'anni, ma che dal 10 settembre precedente l'aveva
resa inabile all'80% nell'attività di estetista. L'Ufficio AI ha richiamato la
documentazione medica che ha raccolto l'assicuratore malattia che ha versato le
indennità per perdita di guadagno, in particolare gli esiti delle visite fiduciarie
reumatologiche dei dr. med. __________ (doc. 43) e __________ (doc. 48). Sulla
scorta di quest'ultima valutazione del 26 marzo 2019, il Servizio Medico
Regionale ha emesso il 25 giugno 2019 (doc. 49) il suo rapporto finale, secondo
cui dall'11 giugno 2019 l'assicurata era totalmente abile come estetista.
Fatti
I nuovi certificati medici raccolti sempre presso l'assicuratore
malattia, fra cui l'esito della visita fiduciaria psichiatrica da parte della
dr.ssa med. __________ (doc. 66), sono stati sottoposti all'esame della dr.ssa
med. __________, che nel suo nuovo rapporto finale del 25 maggio 2020 (doc. 79)
ha ritenuto l'interessata inabile all'80% come estetista dal 1° gennaio 2020
per cervicalgia bilaterale ed epicondilite, mentre abile al 100% in attività
adeguate dall'11 giugno 2019.
1.3. Sentito il consulente in
integrazione professionale (doc. 83), con progetto di decisione del 26 giugno
2020 (doc. 85) l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata
poiché, ritenuta una totale abilità lavorativa in attività adeguate, è emerso
un grado di invalidità nullo tenuto conto di una riduzione del 10% del reddito
statistico da invalida.
Le osservazioni del 13 ottobre 2020 (doc. 97) e del 12 novembre
2020 (doc. 98), corredate dai certificati della __________ di __________ e
della dr.ssa med. __________, medico curante, sono state sottoposte alla dr.ssa
med. __________, che il 9 dicembre 2020 (doc. 103) ha confermato il suo
rapporto finale.
Preso atto del nuovo parere del consulente in integrazione
professionale (doc. 106), con decisione del 15 dicembre 2020 (doc. B) l'Ufficio
AI ha confermato il rifiuto dell'attribuzione di una rendita di invalidità e di
provvedimenti professionali, prendendo posizione sulle censure mediche,
economiche e reintegrative.
1.4. Il 29 gennaio 2021 (doc. I) RI
1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo in via
principale di rinviare gli atti all'Ufficio AI per procedere con provvedimenti
di integrazione atti a stabilire le risorse lavorative ancora presenti e,
successivamente, verificati i dati economici ed esperiti accertamenti medici
pluridisciplinari, emettere una nuova decisione.
In via subordinata, la ricorrente ha chiesto di riconoscerle il
diritto a una rendita di invalidità.
L'assicurata ha in primo luogo osservato che poiché non sono stati
eseguiti provvedimenti d'integrazione prima di procedere con il calcolo del
grado di invalidità, la decisione impugnata contrasta con il principio dell'integrazione
prima della rendita, in specie giustificato e necessario come pure ritenuto
dall'Ufficio AI (doc. H), perciò va annullata e gli atti rinviati a detto
Ufficio per intraprendere, prima di determinarsi sul grado AI, i necessari
provvedimenti d'integrazione atti a stabilire le reali risorse lavorative. Essa
ha evidenziato che se è vero che in un primo tempo non aveva dato la sua
disponibilità ad eseguire tali provvedimenti, in un secondo momento ha compreso
l'iter procedurale e ha dato la sua piena collaborazione in tal senso (docc. E
ed F). Il ricorso va perciò accolto sotto questo aspetto.
L'insorgente ha poi rimproverato all'amministrazione di essersi
basata unicamente sugli accertamenti effettuati dall'assicuratore malattia,
secondo il quale, peraltro, l'accertamento medico alla base della sua decisione
non era sufficientemente preciso ed esaustivo e necessitava di essere
ulteriormente indagato, ciò che non ha avuto luogo per il prorogarsi dei tempi
a causa della pandemia, ma che non le ha causato un pregiudizio avendo ottenuto
comunque le indennità giornaliere. Tuttavia, in ambito AI, questo fatto
costituisce una lacuna grave che contrasta con il principio secondo cui l'amministrazione
deve procedere con gli accertamenti necessari e ciò d'ufficio (art. 43 cpv. 1
LPGA). Di conseguenza, la documentazione medica posta alla base della decisione
contestata non è sufficientemente precisa e completa ed essa va pertanto
annullata con rinvio degli atti all'Ufficio AI per procedere ad ulteriori accertamenti
e il ricorso accolto.
Ciò, a maggior ragione, se si ritiene che sull'esigibilità di una
attività adeguata i medici interpellati dall'assicuratore non si sono mai
pronunciati e quindi tale aspetto merita di essere completato con una perizia
pluridisciplinare stanti più patologie invalidanti.
Dal profilo economico, la ricorrente ha contestato il reddito da
valida ritenuto, poiché si tratta di un reddito a carattere sociale garantito
dal papà, suo datore di lavoro, giacché l'attività prestata non è mai stata
confacentemente fornita. Non potendo basarsi sul reddito conseguito nel 2018
visto che già da tempo presentava inabilità lavorative, va piuttosto fatto capo
ai dati statistici come estetista impiegata al 100%. Il reddito dichiarato dal
papà doveva comunque essere indicizzato all'anno di riferimento e
"parallelizzato" al reddito ipotetico, ciò che non è stato fatto e
che porta a non condividere la decisione impugnata.
Per il reddito ipotetico da invalido, oltre a tenere conto della
incapacità lavorativa in attività adeguate di almeno il 50%, va considerata una
riduzione sociale maggiore di quella accordata.
Pertanto, la decisione va annullata e gli atti rinviati per un
ricalcolo del grado di invalidità o, subordinatamente, partendo dalla medesima
base di salario statistica, dalla riduzione medica anche in attività adeguate e
da un'ulteriore riduzione a carattere sociale, l'assicurata ha diritto a una
rendita di invalidità.
La ricorrente ha prodotto due certificati del suo medico curante,
dr.ssa med. __________, attestanti un'inabilità lavorativa totale per i mesi di
gennaio e febbraio 2021 (docc. IV/1-2).
1.5. Sentiti la dr.ssa med. __________
il 17 febbraio 2021 (doc. VI/1) e il dr. med. __________ il 23 febbraio 2021
(doc. VI/2) del Servizio Medico Regionale che si sono pronunciati sugli ultimi
referti dei medici curanti della ricorrente, nella risposta del 25 febbraio
2021 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al Tribunale di
respingere il ricorso, confermando le conclusioni finali rese a livello
medico-funzionale riprese nella decisione impugnata.
Sulla questione della reintegrazione dell'insorgente l'Ufficio AI
ha ricordato che all'assicurata sono state proposte determinate misure e che l'amministrazione
rimane a disposizione.
Dal lato economico, l'amministrazione ha confermato il reddito da
valida di Fr. 26'517.- scaturente dal conto individuale dell'assicurata. Ad
ogni modo, quand'anche si ritenesse il reddito più elevato del 2013 di Fr. 51'300.-
risultante dall'estratto del conto individuale, dal raffronto dei redditi non
risulterebbe comunque un diritto a una rendita di invalidità.
1.6. Il 4 febbraio 2021 (doc.
VIII) la ricorrente ha osservato che l'Ufficio AI non ha preso posizione sulle
contestazioni ricorsuali, perciò essa si è riconfermata nel suo ricorso,
soprattutto se si considera che la sola presa di posizione dello psichiatra
dell'SMR non inficia la necessità di dovere procedere con l'allestimento di una
perizia pluridisciplinare e con una concreta prova di lavoro per stabilire le
sue reali potenzialità.
Il referto del 5 marzo 2021 (doc. X/1) della dottoressa __________
attesta un'inabilità lavorativa del 100% per il mese di marzo.
1.7. L'amministrazione non ha
formulato ulteriori considerazioni (doc. XI), mentre la ricorrente ha prodotto
un referto della curante certificante l'inabilità lavorativa anche per aprile
2021 (doc. XII/1).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato
è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.2. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto al valore probatorio di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pag. 108 segg.).
Nella
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si
trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista
un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni
contenute in tali rapporti (fra le ultime, STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021,
consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità
dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda le perizie
allestite da
specialisti esterni all'amministrazione
o da servizi specializzati indipendenti in sede di istruttoria
amministrativa, il TFA ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb; DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05
del 25 aprile 2007; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg.
329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
Ancora recentemente (STF
8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che
diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è
sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi
perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite
nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da
medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante
nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano
indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid.
4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono
essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni
diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse
imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una
conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti
importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal
riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito
(fra tante sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del
27 settembre 2017 consid. 5.3).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la
generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.3. Va ancora rilevato che affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS
1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,
il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,
come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza
di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è
quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro
per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)".
Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri
per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca
un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op.
cit., pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo
di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Considerandi
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato
sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di
subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto
psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,
Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2
Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45.
S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)".
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti.
In particolare, la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V
418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016.
consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.
Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto
non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie
psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità
lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere
ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve
ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento
delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata
(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.4
Nel mese di dicembre 2018 l'assicurata
ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni a causa di epicondilite ad
entrambe le braccia presente da due anni, ma che l'aveva resa inabile all'80%
dal 10 settembre 2018 come estetista. L'Ufficio AI ha richiamato dall'assicuratore
malattia per perdita di guadagno che si è assunto il caso e versato le
indennità giornaliere i certificati medici da esso raccolti e li ha aggiornati
fino al 2019.
In particolare, il dr. __________, FMH malattie reumatiche,
fisiatria e riabilitazione, ha visitato l'assicurata il 26 marzo 2019 e nel referto
di pari data (doc. 132) ha esposto l'anamnesi (familiare, personale remota,
sociale, attuale, la terapia attuale farmacologica, fisioterapica, ergoterapica
e altro), lo stato reumatologico della colonna vertebrale e delle articolazioni
periferiche, lo stato neurologico periferico e gli esiti dell'esame radiologico
della colonna cervicale eseguito quel giorno.
Il reumatologo ha posto la diagnosi di sindrome (cervico-)
brachiale cronica, maggiore a destra (in paziente mancina) con componente
miofasciale e leggera epicondilopatia radiale in/con turbe statiche del rachide
e insufficienza del portamento; sindrome ansiosa in trattamento specialistico
(dato anamnestico).
L'esperto ha osservato che all'origine dell'incapacità lavorativa
dell'assicurata certificata all'80% v'era una sintomatologia dolorosa che
coinvolgeva gli arti superiori con predominanza a destra, inizialmente con
disturbi anche cervicali, poi regrediti. La sofferenza si localizzava
principalmente nei gomiti, a destra coinvolgendo però anche la zona del braccio
e dell'avambraccio. L'assicurata non ha tratto beneficio dalle cure proposte
dal collega precedentemente consultato, in particolare dalla fisioterapia e
dall'ergoterapia, mentre un parziale sollievo l'ha avuto dalle sedute di
agopuntura e dall'assunzione di FANS e analgesici assunti giornalmente.
Dall'esame clinico è emersa un'insufficienza del portamento con
una messa in tensione della muscolatura del cinto scapolare; non v'erano
limitazioni funzionali né del rachide nel suo insieme né delle articolazioni
periferiche con particolare riferimento anche ai gomiti. V'era una modica
irritazione degli estensori agli avambracci, senza però una sollecitazione di
disturbi nella loro messa in tensione. Nessun segno artritico indicativo per
una eventuale affezione sistemica di natura primariamente infiammatoria dell'apparato
locomotorio, né i criteri per un reumatismo generalizzato delle parti molli
(fibromialgia).
Il reumatologo ha interpretato il quadro nell'ambito della
insufficienza del portamento con un'irritabilità muscolo-tendinea delle
braccia, sollecitabile con attività manuali, soprattutto quelli ripetitivi e
richiedenti un certo sforzo. Pur essendoci una certa discrepanza tra l'intensità
della sofferenza segnalata rispettivamente degli impedimenti per il lavoro e le
constatazioni obiettive, egli non ha trovato indizi per una componente
significativa di natura somatoforme. Malgrado la cronicizzazione in corso, a
suo dire l'assicurata poteva ancora riprendere la sua attività di sempre anche
in misura normale, soprattutto se avesse potuto sostituire le mansioni
particolarmente irritanti per i dolori (cerette) con quelle manualmente più
leggere (cura delle unghie, pulizia del viso, ecc.). Egli ha perciò concordato con
l'interessata una ripresa lavorativa nella misura del 50% a partire da subito
(riduzione dei clienti da trattare) con la prospettiva di un ulteriore aumento
della capacità lavorativa nel tempo e meglio al 75% dopo 6 settimane (13 maggio
2019) e al 100% dopo un altro mese (dall'11 giugno 2019 in poi).
Infine, lo specialista ha suggerito di tralasciare le misure
specifiche per la problematica dolorosa dei gomiti intraprendendo invece un'attività
fisica più generica allo scopo di rinforzare la muscolatura del portamento,
eventualmente associandola a misure distensive (nuoto, pilates, yoga, training
autogeno). Ciò stante, una valutazione dell'esigibilità in previsione di una
modifica dell'indirizzo professionale appariva prematura e sarebbe intervenuta
qualora la ripresa lavorativa come indicato non fosse stata realizzabile.
Sulla scorta di queste informazioni e della valutazione peritale
del dr. med. __________, il 25 giugno 2019 (doc. 49) il Servizio Medico
Regionale ha reso un primo rapporto intermedio in cui ha stabilito che dal 10
settembre 2018 l'incapacità lavorativa dell'assicurata era dell'80%, dal 27
marzo 2019 del 50%, dal 13 maggio 2019 del 25% e dall'11 giugno 2019 dello 0%
per la sindrome cervico-brachiale cronica e leggera epicondilopatia radiale individuata
dal reumatologo e ciò sia nell'attività abituale di estetista sia in attività adeguate.
L'SMR ha indicato quale diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa anamnesticamente una sindrome ansiosa in trattamento specialistico e
una fibromialgia diagnosticata anni fa.
Il 15 luglio 2019 (doc. 147) il dottor __________ ha preso
posizione sui referti resi il 18 giugno 2019 (doc. 143) dal dr. med. __________,
FMH reumatologia, in cui quest'ultimo ha riferito di dolori al gomito destro
nel contesto di una epicondilite laterale e mediale cronica destra che non
rendeva possibile l'aumento della capacità lavorativa di estetista e che egli
curava con delle infiltrazioni con plasma autologo condizionato.
Al riguardo, lo specialista interpellato dall'assicuratore
malattia ha indicato che dal profilo diagnostico non v'erano nuovi aspetti.
Inoltre, l'intensità della sintomatologia era considerata dal collega ancora
tale da giustificare un'incapacità lavorativa, tuttavia non l'ha quantificata.
Il dr. __________ non aveva motivi per dubitare delle affermazioni del collega,
ma nutriva dei dubbi che il trattamento attuato desse una svolta a un quadro
che ormai risultava cronicizzato con una probabile invalidità permanente per il
lavoro svolto, aspetto che andava approfondito con l'AI. Per l'inabilità
lavorativa attuale facevano stato le conclusioni del dr. __________.
Quest'ultimo, nello scritto del 23 luglio 2019 (doc. G)
indirizzato alla dr.ssa med. __________, FMH medicina interna e medico curante
dell'assicurata, ha riferito che essa riusciva a lavorare come estetista
soltanto al 50% e ha segnalato la presenza di una probabile somatizzazione del
dolore nell'ambito della nota sindrome depressiva.
Nel rapporto medico intermedio compilato il 1° settembre 2019
(doc. 152) il reumatologo curante ha ribadito la diagnosi di epicondilite
laterale e mediale destra e ha indicato un'evoluzione abbastanza favorevole
dopo la cura con plasma autologo, seppure permanevano dolori meccanici al
gomito con limitazione funzionale e riduzione della forza.
Pertanto, dal 25 maggio al 28 giugno 2019 l'incapacità lavorativa
era del 50% e poi nulla.
Il referto del 4 dicembre 2019 (doc. G) del dr. med. __________,
capoclinica di ortopedia presso la __________ di __________, ha riferito della
visita avvenuta quel giorno, diagnosticando cervico-brachialgia bilaterale, a
destra disturbi di origine non chiara, molto probabilmente muscolare / a causa
di un uso eccessivo. Dalla risonanza magnetica della colonna cervicale non sono
risultati sospetti di patologie degenerative o neurocompressive.
Nella sua valutazione lo specialista ha precisato che dal profilo
ortopedico non v'erano chiare patologie. Era presente una diffusa grave
cervicobrachialgia, la RMI della colonna cervicale non ha mostrato reperti
anormali, soltanto l'articolazione destra mostrava una leggera dolenzia alla
digitopressione, ciò che sicuramente non spiegava completamente i dolori della
paziente. Il tentativo di infiltrazione nell'area dell'articolazione non sembrava
essere molto promettente, ma poteva essere discusso. Il pesante carico di
lavoro della paziente faceva scattare i dolori e occorreva chiarire fino a che
punto questo lavoro poteva ancora essere svolto, eventualmente anche con una riqualifica
in un'attività meno gravosa.
L'assicuratore malattia ha sottoposto l'assicurata il 23 gennaio
2020.
(doc. 65) a un esame fiduciario presso la dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, la quale nel suo rapporto del 25 gennaio 2020 (doc.
G) ha esposto l'anamnesi personale, socioprofessionale e psicopatologica, gli
esiti dell'esame clinico secondo i criteri AMDP-System, la descrizione della
giornata e il trattamento psichiatrico in corso.
Quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa la
psichiatrica non ne ha posta nessuna, mentre quale diagnosi senza influsso
sulla capacità lavorativa ha individuato una sindrome mista ansioso-depressiva.
Nella discussione la specialista ha osservato che da circa 10 anni
l'assicurata soffriva di una sintomatologia per la quale era in cura dal dr.
med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia e beneficiava in
modo continuativo di una terapia antidepressiva e ansiolitica. Da 7 anni godeva
di una condizione di stabilità clinica che ha portato a nessun periodo di
inabilità lavorativa per malattie psichiche.
L'esame clinico condotto dall'esperta ha permesso di escludere che
a quel momento vi fosse una condizione psichica alla base dell'esistente
inabilità lavorativa. Attualmente l'assicurata, seppur preoccupata per la
questione legata al braccio e per la mancata risoluzione del problema, appariva
in una condizione di compenso psichico: non si erano infatti palesati sintomi
depressivi né ansiosi tanto permeanti da potersi ripercuotere sulla capacità
lavorativa. Non v'era alcuna limitazione per ciò che concerneva la persistenza,
la flessibilità, l'adattabilità, il contatto con altri, la caricabilità.
Pertanto, "dal profilo strettamente
psichiatrico, l'assicurata era da ritenersi abile al lavoro (in attività
adeguata e in attività confacente) in misura completa".
Il 16 marzo 2020 (doc. 67) l'assicuratore malattia ha informato l'Ufficio
AI che era prevista una visita fiduciaria reumatologica ma, in considerazione
della comparsa del COVID-19 e del raggiungimento del termine delle prestazioni
a settembre 2020, il 12 maggio 2020 (doc. 74) ha comunicato che non v'era più
il tempo necessario per procedere con tale esame e quindi dal 1° gennaio 2020 è
stata riconosciuta all'assicurata un'inabilità lavorativa dell'80% non
disponendo di nuovi elementi.
La dr.ssa med. __________ ha quindi reso il 25 maggio 2020 (doc.
79) il suo nuovo rapporto finale SMR in sostituzione del precedente a seguito della
nuova documentazione medica.
Tenuto conto della visita del 9 dicembre 2018 del dr. med. __________,
della visita fiduciaria del 26 marzo 2019 del dr. med. __________ che non ha
rilevato indizi per una componente di natura somatoforme, della visita del 4
dicembre 2019 presso la __________ che non ha riscontrato una patologia
ortopedica e della visita fiduciaria del 25 gennaio 2020 della dr.ssa med. __________
che non ha diagnosticato malattie psichiatriche con influsso sulla capacità
lavorativa, il Servizio Medico Regionale ha diagnosticato una cervicalgia
bilaterale di origine non chiara, maggiormente a destra, senza trauma, non
notturna, con una RM cervicale del 26 settembre 2018 che non ha evidenziato
segni di neurocompressione o di degenerazione; una epicondilite destra maggiore
a sinistra ed epicondilopatia radiale a destra con dolori accentuati nella
primavera 2018 e una radiografia bilaterale senza particolarità il 4 dicembre
2019.
Le diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa erano di
sindrome mista ansioso-depressiva, orticaria su penicillina e fibromialgia nel
2015.
che ha dato luogo ad un'inabilità lavorativa.
Per l'SMR, dunque, l'iniziale inabilità lavorativa dell'80% come
estetista insorta il 10 settembre 2018 è diventata del 50% dal 10 giugno 2019,
del 60% dal 1° ottobre 2019 e nuovamente dell'80% dal 1° gennaio 2020.
In attività adeguate, l'incapacità lavorativa dell'80% apparsa il
10.
settembre 2018 si è protratta fino al 26 marzo 2017, dopodiché è scesa dal
27.
marzo 2019 al 50% e al 25% dal 13 maggio 2019, per essere poi nulla dall'11
giugno 2019.
Al riguardo, la dr.ssa __________ ha osservato che tali
percentuali valevano per lavori fisicamente leggeri e senza sforzi per gli arti
superiori e che gli ulteriori accertamenti medici effettuati non consentivano
di discostarsi dalla valutazione del dottor __________ del 26 marzo 2019. Il
carico massimo era dunque di 5 kg e l'assicurata non doveva manipolare attrezzi
pesanti o molto pesanti, né fare movimenti contro forza con gli arti superiori.
Il 26 giugno 2020 (doc. 85) l'Ufficio AI ha emesso il progetto di
decisione di rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità stante un
grado di invalidità nullo.
2.5
La dr.ssa med. __________,
FMH medicina interna, il 17 luglio 2020 (doc. 92) si è rivolta alla __________
per un parere, visto che l'assicurata continuava a lamentare dolori sempre
localizzati agli epicondili bilaterali nonché alla spalla soprattutto a destra,
che irradiavano le cervicali. Questi disturbi la limitavano nell'attività di
estetista in cui riusciva comunque a rendere al 50%. La diagnosi posta era di
cervicobrachialgia bilaterale più accentuata a destra; conflitto
acromion-claveare spalla destra; epicondilite radiale avambraccio bilaterale;
sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico pregressi e disturbo della
personalità tipo misto.
Il 22 settembre 2020 il dr. med. __________ ha visitato l'assicurata
e nel suo rapporto del 6 ottobre 2020 (doc. 97) ha posto la diagnosi di cervicobrachialgia
bilaterale, a destra disturbi di origine non chiara, molto probabilmente muscolare
/ a causa di un uso eccessivo. Dalla artro-MRI della colonna cervicale eseguita
quel giorno non sono risultati sospetti di patologie degenerative o
neurocompressive. Dalla risonanza magnetica alla spalla destra non v'erano
sospetti di patologie strutturali o degenerative. L'RMI ha mostrato risultati
blandi. Non c'era assolutamente alcun sospetto clinico di una spalla rigida.
Per ulteriori chiarimenti si consigliava una valutazione reumatologica
approfondita in caso di disturbi alle articolazioni plurioculari e ai tessuti
molli. Se questo risultava blando, l'ortopedico ha raccomandato un trattamento
terapeutico manuale.
Questa visita specialistica ha avuto luogo il 30 ottobre 2020 e il
dr. med. __________, capoclinica di reumatologia presso la __________ di __________,
ne ha riferito nel suo referto del 2 novembre 2020 (doc. 98), diagnosticando per
quanto di sua competenza un'epicondilite radiale dell'omero cronicizzata con predominanza
a destra. Il reumatologo ha ritenuto la presenza di dolori cronicizzati all'epicondilo
radiale, che erano così pronunciati che il lavoro come estetista poteva al
massimo essere esercitato in ragione del 20%. Una nuova infiltrazione non era attualmente
indicata se non si osservavano reperti ecograficamente poco appariscenti. La
terapia manuale regolare era essenziale per il trattamento del dolore. Essendo
l'assicurata molto sofferente, è stata certificata un'inabilità lavorativa del
100% per un mese in modo che potesse migliorare il problema del dolore
muscolare con l'ergoterapia. Essa doveva continuare ad effettuare regolarmente
la terapia craniosacrale. La curante avrebbe dovuto rivalutare la capacità di
lavoro entro un mese.
L'11 novembre 2020 (doc. 98) la dr.ssa med. __________, medicina
interna FMH, ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% dal 1° al 30
novembre 2020, così come pendente causa dal 1° al 31 gennaio 2021 (doc. IV/1),
dal 1° al 28 febbraio 2021 (doc. IV/2), dal 1° al 31 marzo 2021 (doc. X/1) e
dal 1° al 30 aprile 2021 (doc. XI/1).
La dr.ssa __________ del Servizio Medico Regionale ha preso
posizione il 9 dicembre 2020 (doc. 103) sulla lettera della curante dr.ssa __________
all'ortopedico della __________, sull'esito della visita ortopedica effettuata
il 22 settembre 2019 dal dr. med. __________, sull'esame del reumatologo dr.
med. __________ del 30 ottobre 2020 e sul certificato di inabilità lavorativa
della dr.ssa __________, affermando che "La
documentazione medica non consente di discostarsi dalle valutazioni peritali
effettuate del Dr. __________, reumatologo e dalla Dott.ssa MR __________,
psichiatra. Il RAF del 25.05.2020 rimane invariato.".
Il 15 dicembre 2020 è stata emanata la decisione di conferma del
rifiuto di attribuire una rendita di invalidità all'assicurata, poiché dal
raffronto dei redditi è risultato un grado AI pari a zero.
2.6
Con il ricorso, oltre a
produrre il parere del 26 marzo 2009 (doc. G) della dr.ssa med. __________, del
30.
marzo 2015 (doc. G) del dr. med. __________, del 20 maggio 2015 del dr. med.
__________ e del 25 gennaio 2020 della dr.ssa med. __________, tutti FMH
psichiatria e psicoterapia, l'assicurata ha trasmesso al Tribunale il rapporto
del 18 gennaio 2021 (doc. G) del suo psichiatra curante. Il dottor __________
ha rinviato al suo precedente del 2015 per l'esposizione della diagnosi e della
terapia e ha osservato come i pareri dei colleghi in parte divergano, ma tutti
siano concordi - eccetto il dr. __________ - nel riferire che l'interessata
"è portatrice di un disagio
emotivo-affettivo con vulnerabilità aumentata agli stressor's.".
Nel riferire sulla situazione attuale, lo psichiatra curante ha
affermato che gli aspetti che determinavano l'inabilità clinica erano dovuti
alla presenza di un quadro clinico ortopedico-reumatologico contenuto nei
rapporti specialistici dei dr. med. __________ e __________ che descrivevano
una diagnosi di cervico-brachialgia bilaterale più accentuata a destra; epicondilite
mediale e laterale destra con probabile componente somatoforme.
Perciò potrebbe esservi un disturbo che rientrava nella diagnosi
di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) in cui il dolore
predominante è un dolore intenso e penoso, che non può essere completamente
spiegato da un processo fisiologico e da una malattia somatica.
Egli ha inoltre riconosciuto di non avere più certificato
inabilità lavorative di natura psichiatrica dal 2015 essendo l'assicurata
apparsa psichicamente stabile per gli aspetti emotivi-affettivi (cfr. rapporto
dottoressa __________). Pertanto, a suo dire, si era "in una "terra di frontiera" dove il psichico
si adombra nel somatico o viceversa il somatico nasconde il psichico.".
Dato un quadro clinico complesso che attualmente si esprimeva soprattutto con
la componente somatoforme in struttura di personalità evitante-dipendente, con
episodi di riacutizzazione distimici-depressivi, per lo psichiatra curante si
sarebbe delineato un quadro clinico complesso che sarebbe rientrato e risultato
conforme ai criteri di Mosimann Foerster: "Esistenza
di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata; esistenza
di concomitanti affezioni organiche croniche, accompagnate da un decorso
patologico pluriennale con sintomi stabili e evoluzione senza remissione
duratura, insuccesso dei trattamenti effettuati, un eventuale profitto tratto
dalla malattia.".
Su tale base, a suo parere poteva evidenziarsi una riduzione dell'attività
lavorativa attuale attorno al 40-50%.
La dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale ha preso
posizione il 17 febbraio 2021 (doc. VI/1) sul rapporto del 23 luglio 2019 (doc.
G) che il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha inviato alla dr.ssa __________
con attinenza alle visite dell'assicurata effettuate dal 20 maggio al 18 giugno
2019.
Essa ha osservato che tale rapporto era già presente negli atti dell'Ufficio
AI e che era già stato valutato nell'ambito dell'allestimento del rapporto
finale del 25 maggio 2020.
L'aspetto psichiatrico è stato valutato dal dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, anch'egli attivo presso l'SMR, che il 23
febbraio 2021 si è pronunciato come segue:
" Ho preso
visione del dossier e della documentazione medica. Nel rapporto medico del
18.01.2021
(…) dell'attuale medico psichiatra curante, il dr. med. __________
precisa come lui dal maggio 2015 non ha più certificato IL a causa di patologia
psichiatrica, in quanto l'assicurata è apparsa stabile psichicamente per gli
aspetti emotivi-affettivi. Il medico psichiatra precisa inoltre come la
situazione clinica odierna dell'assicurata e la conseguente eventuale IL, è
dovuta alla presenza di un quadro clinico afferente alle discipline
ortopedia-reumatologia e non psichiatria. Pertanto la stima che il dr. med. __________
fornisce alla fine del suo rapporto medico di una IL dell'assicurata del 40-50%
in attività abituale, non è giustificabile, essendo contraddittoria rispetto a
quanto scritto dal medico nello stesso rapporto medico. Inoltre l'IL non è
quantificata in modo preciso (40% o 50% non sono la stessa cosa) e non è
precisato da quando e per quali periodi tale IL sussisterebbe. Viene infine
formulata una ipotesi di diagnosi, facendo riferimento ad una definizione
aspecifica di una patologia, la sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10 F45.4) senza alcun elemento descrittivo che si riferisca
inequivocabilmente e direttamente alla vita dell'assicurata. A conferma
indiretta della non applicabilità della ipotesi diagnostica del dr. med. __________,
gli altri medici psichiatri che hanno avuto modo di valutare l'assicurata non
hanno formulato tale diagnosi. Il dr. med. __________, non esplicita i limiti
funzionali che deriverebbero dall'ipotetica patologia psichiatrica nell'attività
abituale dell'assicurata e, in definitiva, non c'è oggettivazione medica di una
diagnosi psichiatrica che potrebbe giustificare l'eventuale IL. La rimanente
documentazione era già stata esaminata prima della precedente presa di
posizione.
Si conferma la precedente presa di posizione dell'Ufficio.".
2.7
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le condizioni di salute
dell'assicurata prima dell'emanazione della decisione impugnata, alla luce della
documentazione medica agli atti, non può confermare l'operato dell'amministrazione.
Per quanto concerne la questione somatica, le conclusioni tratte il
25.
maggio 2020 dal Servizio Medico Regionale, e ribadite espressamente nelle
annotazioni del 9 dicembre 2020 e del 17 febbraio 2021 dalla dr.ssa med. __________
dopo avere esaminato i referti della dr.ssa __________ e dei medici della
Clinica __________ prodotti sia prima sia dopo il progetto di decisione quale
osservazioni, non danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle
condizioni di salute della ricorrente.
In effetti, inizialmente l'SMR ha avuto modo di analizzare la
documentazione medica trasmessa dall'assicuratore per perdita di guadagno dal
profilo reumatologico consistente nella valutazione eseguita il 26 marzo 2019
dal dr. med. __________, che aveva ritenuto possibile una ripresa graduale dell'attività
lavorativa di estetista fino ad arrivare a una piena abilità dopo 10 settimane,
ossia l'11 giugno 2019, soprattutto se l'assicurata avesse potuto sostituire le
mansioni irritanti per i dolori alle braccia con quelle manualmente più
leggere.
In un secondo momento, nel suo rapporto finale SMR del 25 maggio
2020.
la stessa dr.ssa med. __________ ha stabilito all'80% l'inabilità
lavorativa della ricorrente nella sua attività di estetista. Essa ha infatti
ritenuto che a causa della cervicalgia bilaterale e dell'epicondilite destra e
dell'epicondilopatia radiale a destra, dal 10 settembre 2018 l'assicurata non
era in grado di svolgere la sua abituale attività nella misura dell'80%, dal 10
giugno 2019 al 50%, dal 1° ottobre 2019 al 60% (doc. 56) e dal 1° gennaio 2020
nuovamente in ragione dell'80%.
Per giungere a tale conclusione, il Servizio Medico Regionale ha
tenuto conto del parere dello specialista ortopedico attivo presso la Clinica __________
di __________, dr. med. __________, che il 4 dicembre 2019 non ha riscontrato
alcuna chiara patologia dal profilo ortopedico. Nemmeno l'RMI della colonna
cervicale ha mostrato dei risultati anormali; non v'erano inoltre modifiche
degenerative né del gomito né delle spalle. Un'infiltrazione non avrebbe
portato al risultato sperato. Il carico di lavoro pesante della paziente faceva
sorgere i disturbi e l'ortopedico ha osservato che occorreva chiarire fino a
che punto il lavoro di estetista poteva ancora essere svolto, eventualmente
anche di prendere in considerazione una riqualifica in un'attività meno pesante
("Die starke Arbeitsbelastung der
Patientin triggert die Beschwerden und es ist abzuklären inwieweit diese Arbeit
noch durgeführt werden kann gegebenenfalls auch Umschulung zu einer weniger
belastenden Tätigkeit.").
Inoltre, la dr.ssa med. __________ ha considerato che il 17
dicembre 2019 (doc. 63) la dr.ssa med. __________ ha certificato un'inabilità
lavorativa dell'80% per il mese di gennaio 2020 e che l'assicuratore malattia
ha ritenuto l'interessata inabile al lavoro all'80% dal 1° gennaio 2020,
riconoscendole quindi fino a settembre 2020 le relative indennità giornaliere
per perdita di guadagno (doc. 74).
Questa situazione è stata confermata dal Servizio Medico Regionale
il 9 dicembre 2020, ovvero anche dopo avere preso atto dei referti di altri specialisti
intervenuti, quali l'ortopedico e il reumatologo della Clinica __________ di __________.
In effetti, dalla artro-RMI eseguita un anno dopo, il 22 settembre
2020, il dr. med. __________ non ha individuato sospetti di patologie
strutturali o degenerative della spalla destra, non v'era assolutamente nessun
sospetto di rigidità della spalla, perciò ha consigliato un consulto
reumatologico, dal quale il 30 ottobre 2020 è emerso un problema di dolore
cronico all'epicondilo radiale dell'omero. Il dr. med. __________ ha rilevato
che i dolori erano così pronunciati che il lavoro di estetista poteva essere
svolto al massimo al 20%. Un'altra infiltrazione non era indicata, mentre determinante
era continuare con i trattamenti terapeutici manuali come l'ergoterapia e la
terapia craniosacrale.
In conclusione, quindi, sulla scorta di queste indicazioni i
medici curanti erano perciò concordi con quanto stabilito il 25 maggio 2020
dalla dr.ssa __________ dell'SMR, e meglio che a causa della cervicalgia e dell'epicondilite
la ricorrente era inabile all'80% nello svolgimento dell'attività di estetista.
I gradi di inabilità lavorativa stabiliti così dal Servizio Medico
Regionale per l'attività abituale esercitata dall'assicurata, che corrispondono
in sostanza a quelli ritenuti dall'assicuratore malattia (doc. 67), non sono stati
contestati dalla ricorrente.
Il Tribunale ritiene quindi di poterli condividere, essendo stati
avallati dai medici curanti e in particolare, per quanto concerne il grado di
inabilità lavorativa dell'80% valido dal 1° gennaio 2020, dallo specialista
reumatologo il 2 novembre 2020, e quindi posteriormente al parere della dr.ssa __________
del 25 maggio 2020, seppure il dr. med. __________ non abbia indicato a partire
da quando era valida la sua valutazione.
2.8
Diversa è la valutazione per
il grado di incapacità lavorativa stabilito dall'SMR in attività adeguate.
Nel suo rapporto finale del 25 maggio 2020 la dr.ssa __________ si
è infatti basata su quanto valutato dal dottor __________ il 26 marzo 2019,
secondo cui l'assicurata era inabile all'80% dal 10 settembre 2018, al 50% dal
27.
marzo 2019, al 25% dal 13 maggio 2019 e allo 0% dall'11 giugno 2019.
Tuttavia, la valutazione del dottor __________ del 26 marzo 2019
(doc. 132) è chiaramente riferita all'attività abituale di estetista e non può
pertanto essere trasposta ad un'attività adeguata come effettuato dal Servizio
Medico Regionale.
In quell'occasione, infatti, il reumatologo ha affermato che
"Malgrado la cronicizzazione in corso
ritengo possibile che la signora possa ancora riprendere la sua attività di
sempre anche in misura normale, soprattutto se potrà sostituire le mansioni
particolarmente irritanti per i dolori (cerette) con quelle manualmente più
leggere (cura delle unghie, pulizia del viso, ecc.)." (pag. 6).
Pertanto, insieme all'interessata ha concordato una ripresa lavorativa graduale
che prevedeva un immediato inizio nella misura del 50%, un aumento al 75% dopo
6.
settimane (dal 13 maggio 2019) e dopo un ulteriore mese (dall'11 giugno 2019)
una ripresa totale.
Inoltre, egli ha terminato la sua valutazione concludendo che
"Una valutazione dell'esigibilità in
previsione di una modifica dell'indirizzo professionale appare prematura;
occorrerà qualora la ripresa lavorativa come indicato sopra non fosse
realizzabile." (pag. 7).
La conclusione dell'SMR non è quindi corretta, nella misura in cui
i gradi di incapacità lavorativa quale estetista stabiliti dal
reumatologo sono stati utilizzati dalla dr.ssa med. __________ per definire la capacità
residua della ricorrente in attività adeguate.
Il dr. med. __________ ha ritenuto che l'assicurata potesse
riprendere la sua attività di estetista in misura normale svolgendo mansioni
leggere. L'interessata era quindi in grado verosimilmente di svolgere anche un'attività
adeguata alle sue condizioni di salute.
Con il trascorrere del tempo, però, la salute della ricorrente è peggiorata,
tanto che l'SMR stesso l'ha ritenuta incapace all'80% nell'attività abituale di
estetista dal 2020 e quindi la valutazione svolta dal dr. med. Goldinger nel
2019.
non è più attuale e non può essere posta alla base di una valutazione
senza migliore verifica.
Il dr. med. Goldinger non si è inoltre espresso specificatamente
sulla possibilità per la ricorrente di svolgere attività adeguate.
Vero è che la dottoressa __________ ha poi completato la sua
valutazione del 25 maggio 2020 precisando che le percentuali di inabilità
lavorativa indicate valevano per delle attività adatte che comportassero lavori
fisicamente leggeri e senza sforzi per gli arti superiori, con pesi non superiori
a 5 kg, senza manipolare attrezzi pesanti o molto pesanti e senza dovere fare
dei movimenti contro forza con gli arti superiori.
Tuttavia, in assenza di una valutazione medico-teorica specialistica
per giungere alle conclusioni cui è pervenuta la dr.ssa med. Cortesi, visto che
né il dr. med. __________ né il dr. med. __________ e nemmeno l'ortopedico dr. __________
della Clinica __________ né altro specialista si è pronunciato al riguardo, occorre
verificare puntualmente in che misura la ricorrente era in grado di svolgere
delle attività adeguate al suo stato di salute.
Gli atti prodotti non
permettono di accertare tale rilevante aspetto.
Le conclusioni tratte dalla
dr.ssa med. __________ si presentano al riguardo come contraddittorie,
soprattutto se si pone mente che il 9 dicembre 2020, di fronte al parere di
alcuni medici curanti, e in particolare del reumatologo dr. med. __________,
essa ha semplicemente affermato che non v'erano motivi per scostarsi dalle
valutazioni effettuate dal dr. med. __________, sebbene lo stesso SMR, il 25
maggio 2020, si era distanziato dalle conclusioni di quest'ultimo reumatologo
nella definizione della capacità lavorativa dell'assicurata nell'attività
abituale, mentre l'aveva fatta propria - erroneamente - in attività adeguate.
2.9
Di norma, l'incarto
può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o
perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che
necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione
(“Eine Rückweisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2017.203 del 22 ottobre 2018; STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018;
STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Ricordato che determinante è il momento dell'emanazione della
decisione impugnata, che limita il potere cognitivo temporale del giudice delle
assicurazioni sociali (citata STF 8C_329/2017 consid. 3.2), questo Tribunale,
riscontrata quindi una lacuna istruttoria che non permette di pronunciarsi
sullo stato di salute della ricorrente con attinenza alla sua capacità
lavorativa in attività adeguata, e di conseguenza sulla determinazione del
grado di invalidità conformemente all'art. 28a cpv. 1 LAI e all'art. 16 LPGA,
ritiene che la situazione debba dunque essere meglio chiarita e, semmai,
ulteriormente indagata da specialisti del ramo.
2.10
Alla luce di quanto ritenuto
si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione che chiarirà la capacità medico-teorica della ricorrente in
attività adeguate, se necessario mediante ulteriori accertamenti medici o
provvedimenti d'integrazione qualora la ricorrente sia, questa volta, disposta
a sottoporvisi.
A seguito di tali
verifiche l’amministrazione si pronuncerà di nuovo, osservato qui come gli
aspetti psichiatrici siano già stati adeguatamente indagati e l’UAI li abbia
ritenuti correttamente alla luce della valutazione conclusiva del dr. med. __________
del 23 febbraio 2021.
2.11
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI in
vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della
disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA a contrario in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021), la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico dell'amministrazione e
alla ricorrente, vincente in causa e patrocinata da un legale, vanno attribuite
delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti vanno rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità per
procedere come indicato al considerando 2.9.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che verserà alla
ricorrente l'importo di Fr. 2'400.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se
dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti