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Decisione

32.2021.130

Prima domanda di rendita di un'assicurata disoccupata al momento dell'insorgenza del danno. Reddito da valida secondo i dati salariali statistici riferiti alla professione che svolgeva. Conferma della reizione della richiesta di prestazioni

22 febbraio 2022Italiano20 min

valutazione fiduciaria psichiatrica del 30 maggio 2018 svolta dal dr. med. __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

32.2021.130

BS

Lugano

22 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 28 ottobre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, classe 1977, con

formazione AFC di sarta da donna e da ultimo attiva quale operatrice

socio-sanitaria, nel mese di dicembre 2018 inoltrava una domanda di prestazioni

per motivi extra-somatici (doc. 4 inc. AI; se non differentemente indicato, la

documentazione fa riferimento al dossier AI).

1.2. Dopo aver acquisito agli atti la

valutazione fiduciaria psichiatrica del 30 maggio 2018 svolta dal dr. med. __________

per conto di __________ (doc. 106 inc. Cassa malati) e tenuto conto del rapporto

18 settembre 2018 del Servizio medico regionale (SMR), nonché del rapporto 13

luglio 2018 del Consulente in integrazione professionale (consulente IP), con

decisione del 28 ottobre 2021, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI respingeva

la richiesta di prestazioni. La decisione non veniva impugnata e pertanto diveniva

definitiva (doc. 22).

1.3. Nell’ambito

dell’istruttoria, seguita da un’altra richiesta di prestazioni inoltrata nel

giugno 2020 (doc. 28), l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia

psichiatrica. Con rapporto 5 febbraio 2020 della dr.ssa med. __________ (doc.

47), avallato il 28 luglio 2021 dal SMR (doc. 47), l’assicurata è stata

ritenuta inabile al 100% nella sua abituale professione di assistenze

socio-sanitaria dal 1° dicembre 2019 in avanti, ma abile al 50% in attività

adeguate dal 1° dicembre 2019. L’amministrazione ha poi tenuto conto dei rapporti

19 febbraio 2021 e 19 luglio 2021 del consulente IP (doc. 45, 46 e 73), il

quale, escludendo l’adozione di provvedimenti professionali, ha ritenuto

l’assicurata reintegrabile nella misura del 50% in attività adeguate rispettose

dei limiti funzionali ed ha proceduto al raffronto dei redditi (fr. 65'100

quale reddito da invalida e fr. 27'580 da invalida).

Di

conseguenza, con decisione del 28 ottobre 2021, preavvisata il 29 luglio 2021

(doc. 74), l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una mezza rendita

(per un grado d’invalidità del 58%) dal 1° dicembre 2020 (doc. 89, per le

motivazioni cfr. doc. 83). Contestualmente l’Ufficio AI ha intimato ai sensi

dell’art. 21 cpv. 4 LPGA all’assicurata di sottoporsi regolarmente alle dovute

cure psichiatriche al fine di migliorare il suo stato di salute e di riflesso

la sua capacità lavorativa.

1.4. Contro

la suddetta decisione l’assicurata ha inoltrato al TCA il presente ricorso, postulando

il riconoscimento di tre quarti di rendita. Contesta la determinazione dei

redditi posti in raffronto ai fini della graduazione dell’invalidità. Delle

motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

1.5. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della decisone

contestata, rilevando come il reddito da valida sia stato definito secondo i

dati statistici, come pure per calcolare quello senza invalidità. Propone la

reiezione del ricorso.

1.6. Con

scritto 12 luglio 2021 l’insorgente, ricapitolando il suo iter assicurativo, ha

ribadito la necessità di considerare l’ultimo salario percepito e la residua

capacità lavorativa del 42% per giungere ad un’invalidità superiore al 60% (VI).

1.7. Il 21 gennaio 2022 l’Ufficio AI

ha preso posizione in merito al succitato scritto (VIII).

1.8. Il 7 febbraio 2022 l’assicurata

ha confermato le richieste ricorsuali (doc. X).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

2.2. Per

quanto riguardo la tempestività del ricorso, la ricorrente sostiene di

aver ricevuto la decisione contestata il 2 novembre 2021.

Secondo

la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione

incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel

caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non

essere in grado di accertare la data di ricezione della decisione contestata da

parte dell’assicurata poiché non inviata per raccomandata ma per posta semplice.

Siccome

non vi sono motivi per dubitare della versione dell’insorgente, il presente

ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato consegnato all’ufficio postale

il 2 dicembre 2021 (cfr. timbro postale), ossia entro i 30 giorni (art. 60

cpv.1 LPGA), dall’avvenuta asserita conoscenza della decisione impugnata.

Ne consegue che il

ricorso è tempestivo.

nel

merito

2.3 Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1

una mezza rendita dal 1° dicembre 2020.

Va rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare

che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto al ricorso

contro la decisione emanata il 28 ottobre 2021 – data che, di principio,

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

Per cui ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di

attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto

un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Considerandi

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.5

Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a

revisione dell’AI). Non è necessario portare la prova piena per convincere

l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima

decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi

siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che

un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti).

Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è

quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su

domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata

rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68

consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV

Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;

Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,

109.

V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una

rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto

di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA

del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

2.6

Nel caso concreto, dal punto di

vista medico sulla base della perizia 5 febbraio 2020 della dr.ssa med. __________

(doc. 47), avallata il 28 luglio 2021 dal SMR (doc. 47), l’assicurata è stata

ritenuta inabile al 100% nella sua abituale professione di assistente

socio-sanitaria dal 1° dicembre 2019 in poi, ma abile al 50% in attività

adeguate dal 1° dicembre 2019.

Alla suddetta valutazione

medico-teorica, operata tramite una valutazione peritale dettagliata, esaustiva

e priva di contraddizioni, va prestata adesione. Né del resto l’assicurata ha

sollevato alcuna censura, né ha prodotto nuova documentazione medica. Essa ha

solo sostenuto che “la residua attività lavorativa disponibile in attività

semplice non è del 50%, bensì del 42% tenuto conto del grado d’invalidità del

58% accertato dalla stessa UAI” con motivazioni poco chiare.

2.7

Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.7.1

In primo luogo va fatto

riferimento al rapporto 28 luglio 2021 del consulente IP. Riepilogata la

formazione scolastica e l’esperienza professionale, tenuto poi conto dei dati

medici, ricordati i due provvedimenti professionali riconosciuti, il consulente

ha concluso che “al momento non è stato ancora identificato un percorso di

riqualifica chiaro e che l’assicurata riesca con certezza a portare a termine”.

Ha tuttavia confermato come essa risulta essere reintegrabile nella misura del

50% in attività adeguate.

Del resto, l’Ufficio AI,

nelle osservazioni 21 gennaio 2022 ha pertinentemente rilevato che:

"

… non è stata apportata alcuna

argomentazione lasciante presagire che è inesigibile per l'assicurata svolgere

attività adeguate al danno alla salute (anzi, medicalmente e dal profilo

reintegrativo è stato ritenuto possibile). In proposito, si rammenta che - in

virtù dell’obbligo di ridurre il danno – l’assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (cfr. il DTF 113 V

22.

consid. 4a e Pratique VSI 1968, Vol. 2, pag. 435, consid. 3, nonché la nota

marginale 2400 della Circolare sull'invalidità e sulla rendita

nell'assicurazione per l'invalidità, CIRAI)”.

2.7.2

In merito alla determinazione

del reddito da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona

assicurata, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze

particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati

statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.

325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà

in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora

percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nella

decisione contestata, ritenuto che l’assicurata al momento dell’inoltro della

seconda domanda di prestazioni era disoccupata, per il reddito da valida

l’amministrazione ha indicato di avere fatto riferimento ai dati salariali

statistici concernenti il settore di attività in cui essa prima del danno era

professionalmente attiva – ossia quello della sanità e assistenza sociale [RSS,

valore federale, categoria 86-88 (sanità e assistenza sociale)] –, settore

femminile con conoscenze professionali specializzate, fissandolo in fr. 65'110.

L’assicurata sostiene invece

che debba essere preso in considerazione il salario da operatrice

socio-sanitaria, rilevando di aver interrotto tale professione per motivi di

salute. A tal proposito essa ha allegato lo scritto 25 giugno 2018 dell’ex

datore di lavoro (doc. C).

In merito, pertinentemente

nelle osservazioni 21 gennaio 2022 l’Ufficio AI ha rilevato:

"

(…) la scelta di non prendere in

considerazione i salari concretamente acquisiti dall'assicurata presso la

Fondazione OTAF (cfr. art. 25 0AI e i qui di seguito allegati estratti conto

individuali del 17 giugno 2020 e del 12 gennaio 2022 della Cassa cantonale di

compensazione AVS/Al/IPG) appare favorevole all'assicurata (posto che gli

stessi sono sensibilmente minori al reddito senza invalidità fissato nella

tabella di calcolo della capacità di guadagno residua del 19 febbraio 2021 e

nella decisione impugnata. Reddito che, giova precisare, è stato estrapolato in

base alle categorie 86-88 "sanità e servizi sociali", settore

femminile, livello di qualifica 2, della tabella TA1 2018 dell’inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari) (…).”

Infatti, dagli estratti del

conto individuale dell’assicurata (doc. VIII/1) non risulta che essa abbia

percepito dall’OTAF un salario maggiore del reddito da valida determinato con i

dati statistici.

Ne consegue che il reddito

da valida di fr. 65'110 va confermato.

2.7.3

Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13,

che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17;

STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel caso concreto, ritenendo

che l’assicurata può mettere a maggior frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività adeguate nella misura del 50%, l’Ufficio AI ha utilizzato

la citata tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata

dall’Ufficio federale di statistica. Tenuto conto dei dati della tabella statistica

relativi ad attività semplici e ripetitive, valore mediano (fr. 55'161), e

considerata una residua capacità lavorativa del 50%, l’amministrazione ha

fissato il reddito da invalida in fr. 27’580 (cfr. la decisione contestata).

Inoltre, questo TCA concorda

con la scelta dell’amministrazione “… di non optare per alcuna riduzione al

reddito statistico da invalida. Nessuno dei fattori di riduzione (ovvero le attività

fisicamente leggere, l'età e gli anni di servizio, la nazionalità / permesso di

soggiorno e il tasso d'occupazione) possono nella fattispecie pacificamente

entrare in considerazione (cfr., per più dettagli, quanto illustrato a pag. 3-4

della tabella di calcolo della capacità di guadagno residua del 19 febbraio

2021.

di cui al doc. 46 incarto AI)” (cfr. risposta di causa pag. 2).

Tenuto conto del riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), in concreto non vi è alcun motivo per scostarsi dalla valutazione dell’Ufficio AI.

Il reddito da valido di fr.

27'580 è pertanto da confermare.

2.7.4

Dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 65’110 ed il reddito da invalido di

fr. 27’580 risulta un grado d’invalidità del 58%

[(65'110

– 27'580) x 100 : 65'110] che conferisce il diritto ad una mezza rendita.

Visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti