32.2021.130
Prima domanda di rendita di un'assicurata disoccupata al momento dell'insorgenza del danno. Reddito da valida secondo i dati salariali statistici riferiti alla professione che svolgeva. Conferma della reizione della richiesta di prestazioni
22 febbraio 2022Italiano20 min
valutazione fiduciaria psichiatrica del 30 maggio 2018 svolta dal dr. med. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2021.130
BS
Lugano
22 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 28 ottobre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, classe 1977, con
formazione AFC di sarta da donna e da ultimo attiva quale operatrice
socio-sanitaria, nel mese di dicembre 2018 inoltrava una domanda di prestazioni
per motivi extra-somatici (doc. 4 inc. AI; se non differentemente indicato, la
documentazione fa riferimento al dossier AI).
1.2. Dopo aver acquisito agli atti la
valutazione fiduciaria psichiatrica del 30 maggio 2018 svolta dal dr. med. __________
per conto di __________ (doc. 106 inc. Cassa malati) e tenuto conto del rapporto
18 settembre 2018 del Servizio medico regionale (SMR), nonché del rapporto 13
luglio 2018 del Consulente in integrazione professionale (consulente IP), con
decisione del 28 ottobre 2021, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI respingeva
la richiesta di prestazioni. La decisione non veniva impugnata e pertanto diveniva
definitiva (doc. 22).
1.3. Nell’ambito
dell’istruttoria, seguita da un’altra richiesta di prestazioni inoltrata nel
giugno 2020 (doc. 28), l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia
psichiatrica. Con rapporto 5 febbraio 2020 della dr.ssa med. __________ (doc.
47), avallato il 28 luglio 2021 dal SMR (doc. 47), l’assicurata è stata
ritenuta inabile al 100% nella sua abituale professione di assistenze
socio-sanitaria dal 1° dicembre 2019 in avanti, ma abile al 50% in attività
adeguate dal 1° dicembre 2019. L’amministrazione ha poi tenuto conto dei rapporti
19 febbraio 2021 e 19 luglio 2021 del consulente IP (doc. 45, 46 e 73), il
quale, escludendo l’adozione di provvedimenti professionali, ha ritenuto
l’assicurata reintegrabile nella misura del 50% in attività adeguate rispettose
dei limiti funzionali ed ha proceduto al raffronto dei redditi (fr. 65'100
quale reddito da invalida e fr. 27'580 da invalida).
Di
conseguenza, con decisione del 28 ottobre 2021, preavvisata il 29 luglio 2021
(doc. 74), l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una mezza rendita
(per un grado d’invalidità del 58%) dal 1° dicembre 2020 (doc. 89, per le
motivazioni cfr. doc. 83). Contestualmente l’Ufficio AI ha intimato ai sensi
dell’art. 21 cpv. 4 LPGA all’assicurata di sottoporsi regolarmente alle dovute
cure psichiatriche al fine di migliorare il suo stato di salute e di riflesso
la sua capacità lavorativa.
1.4. Contro
la suddetta decisione l’assicurata ha inoltrato al TCA il presente ricorso, postulando
il riconoscimento di tre quarti di rendita. Contesta la determinazione dei
redditi posti in raffronto ai fini della graduazione dell’invalidità. Delle
motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della decisone
contestata, rilevando come il reddito da valida sia stato definito secondo i
dati statistici, come pure per calcolare quello senza invalidità. Propone la
reiezione del ricorso.
1.6. Con
scritto 12 luglio 2021 l’insorgente, ricapitolando il suo iter assicurativo, ha
ribadito la necessità di considerare l’ultimo salario percepito e la residua
capacità lavorativa del 42% per giungere ad un’invalidità superiore al 60% (VI).
1.7. Il 21 gennaio 2022 l’Ufficio AI
ha preso posizione in merito al succitato scritto (VIII).
1.8. Il 7 febbraio 2022 l’assicurata
ha confermato le richieste ricorsuali (doc. X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2. Per
quanto riguardo la tempestività del ricorso, la ricorrente sostiene di
aver ricevuto la decisione contestata il 2 novembre 2021.
Secondo
la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione
incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel
caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non
essere in grado di accertare la data di ricezione della decisione contestata da
parte dell’assicurata poiché non inviata per raccomandata ma per posta semplice.
Siccome
non vi sono motivi per dubitare della versione dell’insorgente, il presente
ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato consegnato all’ufficio postale
il 2 dicembre 2021 (cfr. timbro postale), ossia entro i 30 giorni (art. 60
cpv.1 LPGA), dall’avvenuta asserita conoscenza della decisione impugnata.
Ne consegue che il
ricorso è tempestivo.
nel
merito
2.3 Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1
una mezza rendita dal 1° dicembre 2020.
Va rilevato che il 1°
gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare
che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso
contro la decisione emanata il 28 ottobre 2021 – data che, di principio,
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Considerandi
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.5
Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a
revisione dell’AI). Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima
decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi
siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che
un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti).
Scopo del requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è
quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su
domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata
rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68
consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV
Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,
109.
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
2.6
Nel caso concreto, dal punto di
vista medico sulla base della perizia 5 febbraio 2020 della dr.ssa med. __________
(doc. 47), avallata il 28 luglio 2021 dal SMR (doc. 47), l’assicurata è stata
ritenuta inabile al 100% nella sua abituale professione di assistente
socio-sanitaria dal 1° dicembre 2019 in poi, ma abile al 50% in attività
adeguate dal 1° dicembre 2019.
Alla suddetta valutazione
medico-teorica, operata tramite una valutazione peritale dettagliata, esaustiva
e priva di contraddizioni, va prestata adesione. Né del resto l’assicurata ha
sollevato alcuna censura, né ha prodotto nuova documentazione medica. Essa ha
solo sostenuto che “la residua attività lavorativa disponibile in attività
semplice non è del 50%, bensì del 42% tenuto conto del grado d’invalidità del
58% accertato dalla stessa UAI” con motivazioni poco chiare.
2.7
Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.7.1
In primo luogo va fatto
riferimento al rapporto 28 luglio 2021 del consulente IP. Riepilogata la
formazione scolastica e l’esperienza professionale, tenuto poi conto dei dati
medici, ricordati i due provvedimenti professionali riconosciuti, il consulente
ha concluso che “al momento non è stato ancora identificato un percorso di
riqualifica chiaro e che l’assicurata riesca con certezza a portare a termine”.
Ha tuttavia confermato come essa risulta essere reintegrabile nella misura del
50% in attività adeguate.
Del resto, l’Ufficio AI,
nelle osservazioni 21 gennaio 2022 ha pertinentemente rilevato che:
"
… non è stata apportata alcuna
argomentazione lasciante presagire che è inesigibile per l'assicurata svolgere
attività adeguate al danno alla salute (anzi, medicalmente e dal profilo
reintegrativo è stato ritenuto possibile). In proposito, si rammenta che - in
virtù dell’obbligo di ridurre il danno – l’assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (cfr. il DTF 113 V
22.
consid. 4a e Pratique VSI 1968, Vol. 2, pag. 435, consid. 3, nonché la nota
marginale 2400 della Circolare sull'invalidità e sulla rendita
nell'assicurazione per l'invalidità, CIRAI)”.
2.7.2
In merito alla determinazione
del reddito da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona
assicurata, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali
e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze
particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati
statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.
325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà
in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora
percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nella
decisione contestata, ritenuto che l’assicurata al momento dell’inoltro della
seconda domanda di prestazioni era disoccupata, per il reddito da valida
l’amministrazione ha indicato di avere fatto riferimento ai dati salariali
statistici concernenti il settore di attività in cui essa prima del danno era
professionalmente attiva – ossia quello della sanità e assistenza sociale [RSS,
valore federale, categoria 86-88 (sanità e assistenza sociale)] –, settore
femminile con conoscenze professionali specializzate, fissandolo in fr. 65'110.
L’assicurata sostiene invece
che debba essere preso in considerazione il salario da operatrice
socio-sanitaria, rilevando di aver interrotto tale professione per motivi di
salute. A tal proposito essa ha allegato lo scritto 25 giugno 2018 dell’ex
datore di lavoro (doc. C).
In merito, pertinentemente
nelle osservazioni 21 gennaio 2022 l’Ufficio AI ha rilevato:
"
(…) la scelta di non prendere in
considerazione i salari concretamente acquisiti dall'assicurata presso la
Fondazione OTAF (cfr. art. 25 0AI e i qui di seguito allegati estratti conto
individuali del 17 giugno 2020 e del 12 gennaio 2022 della Cassa cantonale di
compensazione AVS/Al/IPG) appare favorevole all'assicurata (posto che gli
stessi sono sensibilmente minori al reddito senza invalidità fissato nella
tabella di calcolo della capacità di guadagno residua del 19 febbraio 2021 e
nella decisione impugnata. Reddito che, giova precisare, è stato estrapolato in
base alle categorie 86-88 "sanità e servizi sociali", settore
femminile, livello di qualifica 2, della tabella TA1 2018 dell’inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari) (…).”
Infatti, dagli estratti del
conto individuale dell’assicurata (doc. VIII/1) non risulta che essa abbia
percepito dall’OTAF un salario maggiore del reddito da valida determinato con i
dati statistici.
Ne consegue che il reddito
da valida di fr. 65'110 va confermato.
2.7.3
Per quel che concerne il reddito
da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13,
che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17;
STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
Secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel caso concreto, ritenendo
che l’assicurata può mettere a maggior frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività adeguate nella misura del 50%, l’Ufficio AI ha utilizzato
la citata tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata
dall’Ufficio federale di statistica. Tenuto conto dei dati della tabella statistica
relativi ad attività semplici e ripetitive, valore mediano (fr. 55'161), e
considerata una residua capacità lavorativa del 50%, l’amministrazione ha
fissato il reddito da invalida in fr. 27’580 (cfr. la decisione contestata).
Inoltre, questo TCA concorda
con la scelta dell’amministrazione “… di non optare per alcuna riduzione al
reddito statistico da invalida. Nessuno dei fattori di riduzione (ovvero le attività
fisicamente leggere, l'età e gli anni di servizio, la nazionalità / permesso di
soggiorno e il tasso d'occupazione) possono nella fattispecie pacificamente
entrare in considerazione (cfr., per più dettagli, quanto illustrato a pag. 3-4
della tabella di calcolo della capacità di guadagno residua del 19 febbraio
2021.
di cui al doc. 46 incarto AI)” (cfr. risposta di causa pag. 2).
Tenuto conto del riserbo di
cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), in concreto non vi è alcun motivo per scostarsi dalla valutazione dell’Ufficio AI.
Il reddito da valido di fr.
27'580 è pertanto da confermare.
2.7.4
Dal
raffronto tra il reddito da valido di fr. 65’110 ed il reddito da invalido di
fr. 27’580 risulta un grado d’invalidità del 58%
[(65'110
– 27'580) x 100 : 65'110] che conferisce il diritto ad una mezza rendita.
Visto
quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.8
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti