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Decisione

32.2021.131

Conferma della compensazione tra la rendita AI riconosciuta all'assicurato e le indennità giornaliere per coronavirus percepite

7 marzo 2022Italiano10 min

I ricorrenti chiedono la

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.131

cs

Lugano

7 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 novembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 10 novembre

2021, preavvisata dal progetto dell’8 giugno 2021, RI 1, nato nel 1968, è stato

messo al beneficio di una rendita d’invalidità intera con effetto dal 1°

febbraio 2020 e diritto al versamento delle prestazioni dal 1° aprile 2020

(doc. A4). Contestualmente la Cassa ha compensato parte del totale del

pagamento retroattivo (fr. 65'297) con le indennità giornaliere versate

dall’assicuratore malattie __________ (fr. 22'850) e con le indennità

giornaliere per perdita di guadagno per il coronavirus (fr. 23'006.80).

1.2. RI 1, unitamente a sua

moglie, è insorto al TCA sia contro la predetta decisione, contestando la

compensazione effettuata con le indennità giornaliere per perdita di guadagno

per il coronavirus, sia contro la decisione su opposizione del 3 novembre 2021

con cui la Cassa __________ ha rifiutato il condono dell’importo chiesto in

restituzione, sia contro la decisione con cui la Cassa __________ ha rifiutato

il diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus alla moglie.

Il ricorrente, dopo aver

ripercorso l’intera fattispecie, comprendente le gravi patologie che hanno

afflitto sua moglie (carcinoma al seno) e lui stesso, fino a renderlo da ultimo

inabile al lavoro all’85% (dapprima colpito dalla febbre Q delle capre, in

seguito da un batterio nel sangue con conseguente operazione al cuore con riparazione

della valvola mitrale, endocardite; successiva depressione con inoltro della

domanda AI il 7 ottobre 2019 su richiesta dell’assicuratore malattie che

copriva la perdita di guadagno in caso di malattia) ed aver rilevato di avere

tre figli (nati nel 2000 [la quale ha una figlia nata nel 2019], 2002 e 2007) a

carico, chiede di annullare la compensazione tra le rendite riconosciutegli e

le indennità giornaliere per coronavirus versate per il periodo dal 17 marzo

2020 al 16 settembre 2020 e pari a fr. 23'006.80. Il ricorrente ritiene poco

comprensibile che si sia proceduto alla compensazione senza interpellarlo e

domanda, semmai, una rateazione dell’importo da rimborsare.

1.3. Con risposta del 13 dicembre

2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.4. Con scritto 14 dicembre 2021 l’insorgente

ha confermato di contestare unicamente la compensazione con le IPG Corona e

ribadisce che la somma è stata trattenuta senza preavviso e che la Cassa

avrebbe potuto dilazionarne il pagamento (doc. VI).

in diritto

in ordine

2.1. In concreto, con un unico

ricorso, l’insorgente e sua moglie hanno contestato tre distinte decisioni:

-

decisione su opposizione del 3 novembre 2021 con cui la Cassa __________

ha rifiutato il versamento delle indennità giornaliere Corona alla moglie dal

17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 poiché la domanda è tardiva;

- decisione

su opposizione del 3 novembre 2021 con cui la Cassa __________ ha respinto la

domanda di condono della restituzione dell’importo di fr. 23'006.85 per le

indennità giornaliere Corona per il periodo 17 marzo 2020 – 16 settembre 2020

versate al ricorrente;

- decisione

del 10 novembre 2021 dell’UAI con cui, oltre a riconoscere al ricorrente una

rendita intera dal 1° febbraio 2020 (con diritto al versamento delle

prestazioni dal 1° aprile 2020), è stata effettuata una compensazione con

l’importo di fr. 23'006.85 chiesto in restituzione.

Fatti

I ricorrenti chiedono la

congiunzione delle cause (incarti 42.2021.73; 42.2021.74 e 32.2021.131).

Secondo

l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione

applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa

dell’istruzione o della decisione delle altre.

In

concreto, la richiesta non può trovare accoglimento.

Infatti,

la domanda di prestazioni della moglie, respinta in quanto tardiva, è

indipendente rispetto alla richiesta di condono del ricorrente ed alla

compensazione effettuata dall’UAI tra le indennità giornaliere Corona che gli

sono state versate e la rendita retroattiva riconosciutagli.

Ne

segue che il ricorso inoltrato contro la decisione qui impugnata viene trattato

separatamente rispetto alle altre procedure.

nel

merito

2.2. Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA

relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a

terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è

eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai

sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla

compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).

Questo modo di estinzione

del credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali

delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid.

3.1, con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).

In concreto, secondo

l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.

50 cpv. 2 LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti

derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di

guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge

sugli assegni familiari nell’agricoltura.

2.3. Per il marginale 10901 delle

direttive sulle rendite (di seguito: DR) se il beneficiario di una prestazione

è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un

pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli

assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano

compensabili.

Ai sensi del marginale

10903 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le

condizioni menzionate qui di seguito:

Il credito deve

appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della

stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può

essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10904 DR).

Il credito deve poter

essere fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla

prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per

grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i

contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare

personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere

compensati con la sua rendita (marg. 10905 DR).

Secondo il marginale 10909

Considerandi

DR il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che

non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla

rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2

LAVS).

Per il marginale 10910 il

credito deve riguardare: i contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle

IPG, dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili,

contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; marg. 10911 DR);

prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno

che non siano state condonate (marg. 10912 DR); prestazioni complementari

secondo la LPC, che devono essere restituite (marg. 10913 DR); rendite e

indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni, dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la

disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marg.

10914.

DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli

assegni familiari nell’agricoltura (marg. 10915 DR); tasse d’ingiunzione, spese

d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marg. 10916 DR); risarcimento

dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS, mag. 10917

DR).

2.4

In concreto l’insorgente sostiene

unicamente di non essere stato preventivamente informato circa la compensazione

tra le rendite riconosciutegli retroattivamente e le indennità giornaliere per

il coronavirus versate nel periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 (doc.

I e VI).

Dagli atti emerge che

mentre per quanto concerne la compensazione con le indennità giornaliere a

causa di perdita di guadagno per malattia l’insorgente è stato avvisato dalla

Cassa ed ha firmato il relativo formulario (cfr. doc. 41 incarto Cassa), egli

non ha sottoscritto alcunché per quanto concerne la compensazione relativa alle

indennità giornaliere per il coronavirus (cfr. doc. 25 incarto Cassa).

Tuttavia, secondo il

marginale 10924 DR, nella versione in vigore dal mese di gennaio 2011, l’avente

diritto dev’essere informato della compensazione dalla cassa di compensazione

debitrice della rendita “nella decisione di rendita o in una decisione

speciale indicante i mezzi d’impugnazione”.

Ciò è quanto avvenuto nel

caso di specie. L’amministrazione, con la decisione impugnata, ha informato

l’insorgente della compensazione, esponendo per esteso il calcolo effettuato

(doc. A4), del resto non contestato (cfr. doc. I) ed indicando i periodi,

corrispondenti a quelli durante i quali ha percepito sia le indennità

giornaliere Corona sia le rendite, durante i quali la compensazione ha avuto

luogo.

Non

va qui dimenticato che il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Nel caso di specie il ricorrente ha

potuto ampiamente contestare, innanzi a questo Tribunale, i motivi alla base

della decisione impugnata.

Per

cui dal punto di vista procedurale, contrariamente a quanto sembra sostenere

l’assicurato, non è possibile rimproverare alcunché alla Cassa, la quale ha

agito applicando correttamente le direttive vigenti.

Per

quanto concerne invece la richiesta di dilazione, rispettivamente di

rateaizzazione della restituzione, va rilevato che essa è priva di oggetto

poiché l’insorgente non è tenuto ad effettuare un ulteriore versamento dell’importo

di fr. 23'006.85 alla Cassa, essendo stato compensato con le rendite a lui

dovute tramite la decisione qui impugnata.

In

queste condizioni la decisione impugnata va confermata.

2.5

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Nel caso di specie, visto

l’esito del ricorso, le spese, di fr. 500, sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti