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Decisione

32.2021.132

Ricorrente non più reintegrabile nel libero mercato del lavoro. Acquiescenza (adesione) integrale dell’UAI al gravame: alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera. Ricorso accolto integralmente

29 marzo 2022Italiano13 min

ha sottoposto il caso al SIP nella persona della consulente in integrazione __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2021.132

jv/gm

Lugano

29 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 12 novembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in

fatto

1.1. RI

1, nata nel 1995 e da ultimo attiva a tempo parziale quale ricezionista e

addetta alla lavanderia (doc. 16, pag. 55 e doc. 18, pag. 63 incarto AI) – così

invitata dall’UAI vista la comunicazione relativa ad un rilevamento tempestivo

(docc. 2-4, 6 e 14 incarto AI) – ha presentato una richiesta di prestazioni AI

per adulti il 12/14 giugno 2019 (docc. 11 e 13 incarto AI).

1.2. Dal

30 luglio al 17 ottobre 2019 l’assicurata, su consiglio della psichiatra

curante, è stata in cura presso la __________ e la dr.ssa __________

(specialista in psichiatria) le ha diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente

con attuale episodio grave senza sintomi psicotici (F33.2) e distimia di

Asperger (F34.1), certificando altresì un’incapacità lavorativa totale (doc. 23

incarto AI).

1.3. Con

rapporto di chiusura IT del 13 gennaio 2020 la consulente AI ha ritenuto l’assicurata

in quel momento non reintegrabile sul mercato del lavoro e, non essendo stato

possibile attivare alcuna misura o provvedimento d’integrazione professionale, ella

ha chiuso il mandato d’intervento tempestivo suggerendo l’usuale iter di

valutazione con sottoposizione del caso al SMR (doc. 27 incarto AI).

Al fine di

valutare l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa

(residua) dell’assicurata, il medico SMR ha ritenuto opportuno procedere con

una perizia monodisciplinare psichiatrica, conferendo in tal senso mandato al __________

nella persona del dr. __________ (docc. 30-32 incarto AI). Su richiesta del __________,

l’UAI ha chiesto ed ottenuto dalla Clinica __________ e dalla Clinica __________

copia di tutti i rapporti di degenza dell’assicurata, inoltrandoli al Centro

peritale (docc. 36-40 incarto AI).

1.4. Con

rapporto peritale del 29 maggio 2020 firmato dal dr. __________ (e dalla dr.ssa

__________), il perito ha formulato, quale diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa, una “sindrome depressiva ricorrente ultimo episodio

grave solo in parziale remissione, corrispondente attualmente ad un episodio di

media gravità (F33.1) ed un disturbo ansioso di personalità (F60.6).”

(doc. 42, pag. 150 incarto AI).

Inoltre, egli

ha accertato l’incapacità lavorativa, da intendersi come diminuzione di tempo e

rendimento, come da seguente riassunto:

% IL

(in attività precedente)

% IL

(in attività adeguata)

Periodi

100%

100%

29.08.2018-14.11.2018

50%

50%

15.11.2018-09.12.2018

0%

0%

10.12.2018-06.06.2019

100%

100%

07.06.2019-07.10.2019

75%

75%

08.10.2019 e continua

Quo ai

provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla capacità lavorativa,

il dr. __________ ha ritenuto possibile migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata

tramite una riduzione della terapia neurolettica e la messa in atto di

interventi di reintegrazione e reinserimento professionali (doc. 42, pag. 152 e

seg. incarto AI).

Inoltre, il

perito ha accertato una capacità lavorativa del 90% nell’attività domestica

(doc. 42, pag. 153 incarto AI).

Gli

accertamenti peritali sovraesposti sono stati fatti propri dal medico SMR nel

suo rapporto finale del 9 giugno 2020 (doc. 43 incarto AI).

Fatti

1.5. Vista

la prognosi favorevole espressa dai periti e dal medico SMR, l’amministrazione

ha sottoposto il caso al SIP nella persona della consulente in integrazione __________

(doc. 45 e 46 incarto AI), la quale il 5 agosto 2020 ha presentato

all’assicurata varie misure di reinserimento (doc. 47 incarto AI).

È stata altresì

esperita un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica per valutare la ripercussione della situazione valetudinaria

dell’assicurata nel suo nucleo famigliare, conclusasi con l’accertamento di un

grado d’invalidità del 9.5% (doc. 48 incarto AI).

1.6. La

misura di reinserimento concordata consisteva in un impiego con grado

d’occupazione del 30-50% dal 17 novembre 2020 al 16 maggio 2021 presso la __________

(docc. 50-55 incarto AI). In tale contesto, con decisione dell’11 dicembre 2020

l’assicurata è stata posta al beneficio di un’indennità giornaliera fino alla

fine della misura di reinserimento (doc. 60 incarto AI).

Dopo aver

fatto grandi progressi nonostante il perdurare di alcune fragilità e aver raggiunto

un grado d’occupazione presso la __________ citata del 40% (doc. 68 incarto

AI), l’assicurata ha avuto una ricaduta il 14 aprile 2021, ragione per cui è

stata in malattia fino al 25 aprile 2021 (doc. 69 incarto AI). Al rientro al

lavoro ha espresso l’auspicio di poter lavorare presso un altro datore di

lavoro, dapprima sempre quale misura di reinserimento e successivamente come

lavoro strictu sensu. Tuttavia, il 29 aprile 2021 l’assicurata ha tentato il

suicidio ed è stata ricoverata presso la __________ di __________ da cui è

stata dimessa il 20 maggio 2021 (docc. 71 e 72 incarto AI).

1.7. Con

rapporto finale del 13 luglio 2021, in considerazione della situazione

valetudinaria la consulente in integrazione ha ritenuto opportuno terminare il

mandato in favore di una rendita intera, l’assicurata essendo in grado di

fornire un rendimento minimo in un ambiente protetto e pressoché nullo nel

libero mercato del lavoro (doc. 77 incarto AI).

Nel rapporto

finale SMR del 5 agosto 2021, il medico SMR, dr. __________, ha ritenuto

tutt’ora valide le conclusioni della perizia monodisciplinare (cfr. supra

consid. 1.4.) e dell’inchiesta economica per l’economia domestica (cfr. supra

consid. 1.5.), allineandosi alle conclusioni del collega, dr. __________ (docc.

80 e 81 incarto AI).

1.8. Con

progetto di decisione del 13 settembre 2021 l’UAI ha prospettato l’assegnazione

di una mezza rendita con grado d’invalidità del 55% dal 1. agosto 2019 ed un

quarto di rendita con grado AI del 40% dal 1. febbraio 2020, con versamento

differito al 1. dicembre 2019 a causa della tardività della richiesta (doc.

85). Il progetto è poi confluito nella decisione del 12 novembre 2021 (doc. 90

incarto AI).

1.9. L’assicurata

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 12 novembre 2021,

postulandone la modifica nel senso di un ricalcolo del proprio diritto ad una

rendita con le seguenti argomentazioni:

" […] dal 01.01.2020 mi è stata riscontrata una

limitazione del 71.10% (grado d’invalidità, n.d.r.), ed è stata applicata ad

un’attività salariale del 50% (l’altro 50% viene visto come casalinga).

Faccio

ricorso […] perché secondo me questa percentuale (71.10%) dovrebbe essere

applicata ad un’attività salariale del 100%, dato che se avessi potuto era

questa la percentuale alla quale avrei lavorato, ma a causa del mio stato di

salute, che può essere comprovato dai documenti medici allegati, non riuscivo a

lavorare più del 50%.

In

conclusione, chiedo un ricalcolo del mio diritto di rendita.” (doc. I)

1.10. Con

risposta di causa l’UAI, producendo l’annotazione SMR del 17 gennaio 2022, ha

ritenuto che in realtà l’assicurata andava considerata salariata all’80% e

casalinga al 20%, ragione per cui, modificando il calcolo del grado

d’invalidità indicato nella decisione impugnata, dal 1. agosto 2019 il grado

d’invalidità sarebbe pari all’89,5% con diritto ad una rendita intera, mentre

dal 1. febbraio 2020 il grado AI globale sarebbe pari al 58,78% con diritto a

mezza rendita. Tuttavia, ritenuto che la consulente in integrazione aveva considerato

la ricorrente non reintegrabile (cfr. supra consid. 1.7.), l’UAI ha postulato

l’accoglimento del ricorso con riconoscimento di una rendita intera dal 1.

agosto 2019 e relativo versamento dal 1. dicembre 2019 (doc. IV+1).

considerato in

diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni

dell’assicurazione invalidità maggiori di quelle riconosciutele con la

decisione impugnata.

Va

rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione

Considerandi

impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130.

V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In

concreto al ricorso contro la decisione emanata il 12 novembre 2021 – data che,

di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel

momento.

Per cui ogni

riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va

inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

Per incapacità

al lavoro s’intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso di

incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6

LPGA).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del

13.

giugno 2003, consid. 4.1).

2.4

Nel

caso in esame, la domanda di causa della ricorrente (cfr. supra consid. 1.9.) è

da intendere quale richiesta di accertamento di un grado AI superiore a quello

indicato nella decisione impugnata, ossia superiore al 55%, rispettivamente 40%

(cfr. supra consid. 1.8.).

A

tal proposito, con la risposta di causa l’UAI, dopo aver nuovamente sottoposto

la fattispecie al vaglio del medico SMR e aver rilevato che la consulente in

integrazione aveva ritenuto l’assicurata non reintegrabile nel mercato del

lavoro libero, ha proposto l’accoglimento del gravame nel senso che a RI 1 venga

riconosciuta una rendita intera dal 1. agosto 2019 con versamento al 1.

dicembre 2019, ovvero sei mesi dopo la presentazione della domanda di

prestazioni (cfr. supra consid. 1.1. e 1.10).

Pertanto,

la risposta di causa dell’UAI configura un’adesione (acquiescenza) integrale

alla pretesa di causa attorea (cfr. STF 9C_570/2007 del 5 marzo 2008, consid.

1.2., STCA 36.2009.180 del 25 gennaio 2010, p. 4 e segg.).

Nell’evenienza

concreta, vagliata la documentazione agli atti (in particolare il rapporto

della consulente AI con il quale quest’ultima ha accertato l’impossibilità di

reintegrare RI 1 nel libero mercato del lavoro, cfr. supra consid. 1.7.) e

ritenuto che nulla osta, sul piano giuridico o fattuale (il fatto che

l’amministrazione non ha quantificato l’ammontare della rendita intera a cui

l’insorgente ha diritto non impedisce in concreto l’emanazione della sentenza,

cfr. la citata STCA 36.2009.180, p. 8), a procedere come da richiesta dell’UAI

(ossia accogliendo il ricorso e riconoscendo il diritto ad una rendita intera

dal 1. agosto 2019 e relativo versamento dal 1. dicembre 2019, cfr. supra

consid. 1.10), questa Corte non rileva alcun elemento che osti all’accoglimento

del gravame come da formulazione dell’UAI nell’allegato responsivo (cfr. supra

consid. 1.10).

Pertanto, la

decisione dell’UAI del 12 novembre 2021 è annullata e la ricorrente è posta al

beneficio di una rendita intera a far tempo dal 1. agosto 2019; il versamento

della rendita è da effettuarsi retroattivamente dal 1. dicembre 2019, ossia sei

mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni (cfr. supra consid.

1.1.), conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una

rendita intera dal 1. agosto

2019 con versamento dal 1.

dicembre 2019.

2. Le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti