32.2021.132
Ricorrente non più reintegrabile nel libero mercato del lavoro. Acquiescenza (adesione) integrale dell’UAI al gravame: alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera. Ricorso accolto integralmente
29 marzo 2022Italiano13 min
ha sottoposto il caso al SIP nella persona della consulente in integrazione __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2021.132
jv/gm
Lugano
29 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 12 novembre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1995 e da ultimo attiva a tempo parziale quale ricezionista e
addetta alla lavanderia (doc. 16, pag. 55 e doc. 18, pag. 63 incarto AI) – così
invitata dall’UAI vista la comunicazione relativa ad un rilevamento tempestivo
(docc. 2-4, 6 e 14 incarto AI) – ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti il 12/14 giugno 2019 (docc. 11 e 13 incarto AI).
1.2. Dal
30 luglio al 17 ottobre 2019 l’assicurata, su consiglio della psichiatra
curante, è stata in cura presso la __________ e la dr.ssa __________
(specialista in psichiatria) le ha diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente
con attuale episodio grave senza sintomi psicotici (F33.2) e distimia di
Asperger (F34.1), certificando altresì un’incapacità lavorativa totale (doc. 23
incarto AI).
1.3. Con
rapporto di chiusura IT del 13 gennaio 2020 la consulente AI ha ritenuto l’assicurata
in quel momento non reintegrabile sul mercato del lavoro e, non essendo stato
possibile attivare alcuna misura o provvedimento d’integrazione professionale, ella
ha chiuso il mandato d’intervento tempestivo suggerendo l’usuale iter di
valutazione con sottoposizione del caso al SMR (doc. 27 incarto AI).
Al fine di
valutare l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa
(residua) dell’assicurata, il medico SMR ha ritenuto opportuno procedere con
una perizia monodisciplinare psichiatrica, conferendo in tal senso mandato al __________
nella persona del dr. __________ (docc. 30-32 incarto AI). Su richiesta del __________,
l’UAI ha chiesto ed ottenuto dalla Clinica __________ e dalla Clinica __________
copia di tutti i rapporti di degenza dell’assicurata, inoltrandoli al Centro
peritale (docc. 36-40 incarto AI).
1.4. Con
rapporto peritale del 29 maggio 2020 firmato dal dr. __________ (e dalla dr.ssa
__________), il perito ha formulato, quale diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa, una “sindrome depressiva ricorrente ultimo episodio
grave solo in parziale remissione, corrispondente attualmente ad un episodio di
media gravità (F33.1) ed un disturbo ansioso di personalità (F60.6).”
(doc. 42, pag. 150 incarto AI).
Inoltre, egli
ha accertato l’incapacità lavorativa, da intendersi come diminuzione di tempo e
rendimento, come da seguente riassunto:
% IL
(in attività precedente)
% IL
(in attività adeguata)
Periodi
100%
100%
29.08.2018-14.11.2018
50%
50%
15.11.2018-09.12.2018
0%
0%
10.12.2018-06.06.2019
100%
100%
07.06.2019-07.10.2019
75%
75%
08.10.2019 e continua
Quo ai
provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla capacità lavorativa,
il dr. __________ ha ritenuto possibile migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata
tramite una riduzione della terapia neurolettica e la messa in atto di
interventi di reintegrazione e reinserimento professionali (doc. 42, pag. 152 e
seg. incarto AI).
Inoltre, il
perito ha accertato una capacità lavorativa del 90% nell’attività domestica
(doc. 42, pag. 153 incarto AI).
Gli
accertamenti peritali sovraesposti sono stati fatti propri dal medico SMR nel
suo rapporto finale del 9 giugno 2020 (doc. 43 incarto AI).
Fatti
1.5. Vista
la prognosi favorevole espressa dai periti e dal medico SMR, l’amministrazione
ha sottoposto il caso al SIP nella persona della consulente in integrazione __________
(doc. 45 e 46 incarto AI), la quale il 5 agosto 2020 ha presentato
all’assicurata varie misure di reinserimento (doc. 47 incarto AI).
È stata altresì
esperita un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica per valutare la ripercussione della situazione valetudinaria
dell’assicurata nel suo nucleo famigliare, conclusasi con l’accertamento di un
grado d’invalidità del 9.5% (doc. 48 incarto AI).
1.6. La
misura di reinserimento concordata consisteva in un impiego con grado
d’occupazione del 30-50% dal 17 novembre 2020 al 16 maggio 2021 presso la __________
(docc. 50-55 incarto AI). In tale contesto, con decisione dell’11 dicembre 2020
l’assicurata è stata posta al beneficio di un’indennità giornaliera fino alla
fine della misura di reinserimento (doc. 60 incarto AI).
Dopo aver
fatto grandi progressi nonostante il perdurare di alcune fragilità e aver raggiunto
un grado d’occupazione presso la __________ citata del 40% (doc. 68 incarto
AI), l’assicurata ha avuto una ricaduta il 14 aprile 2021, ragione per cui è
stata in malattia fino al 25 aprile 2021 (doc. 69 incarto AI). Al rientro al
lavoro ha espresso l’auspicio di poter lavorare presso un altro datore di
lavoro, dapprima sempre quale misura di reinserimento e successivamente come
lavoro strictu sensu. Tuttavia, il 29 aprile 2021 l’assicurata ha tentato il
suicidio ed è stata ricoverata presso la __________ di __________ da cui è
stata dimessa il 20 maggio 2021 (docc. 71 e 72 incarto AI).
1.7. Con
rapporto finale del 13 luglio 2021, in considerazione della situazione
valetudinaria la consulente in integrazione ha ritenuto opportuno terminare il
mandato in favore di una rendita intera, l’assicurata essendo in grado di
fornire un rendimento minimo in un ambiente protetto e pressoché nullo nel
libero mercato del lavoro (doc. 77 incarto AI).
Nel rapporto
finale SMR del 5 agosto 2021, il medico SMR, dr. __________, ha ritenuto
tutt’ora valide le conclusioni della perizia monodisciplinare (cfr. supra
consid. 1.4.) e dell’inchiesta economica per l’economia domestica (cfr. supra
consid. 1.5.), allineandosi alle conclusioni del collega, dr. __________ (docc.
80 e 81 incarto AI).
1.8. Con
progetto di decisione del 13 settembre 2021 l’UAI ha prospettato l’assegnazione
di una mezza rendita con grado d’invalidità del 55% dal 1. agosto 2019 ed un
quarto di rendita con grado AI del 40% dal 1. febbraio 2020, con versamento
differito al 1. dicembre 2019 a causa della tardività della richiesta (doc.
85). Il progetto è poi confluito nella decisione del 12 novembre 2021 (doc. 90
incarto AI).
1.9. L’assicurata
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 12 novembre 2021,
postulandone la modifica nel senso di un ricalcolo del proprio diritto ad una
rendita con le seguenti argomentazioni:
" […] dal 01.01.2020 mi è stata riscontrata una
limitazione del 71.10% (grado d’invalidità, n.d.r.), ed è stata applicata ad
un’attività salariale del 50% (l’altro 50% viene visto come casalinga).
Faccio
ricorso […] perché secondo me questa percentuale (71.10%) dovrebbe essere
applicata ad un’attività salariale del 100%, dato che se avessi potuto era
questa la percentuale alla quale avrei lavorato, ma a causa del mio stato di
salute, che può essere comprovato dai documenti medici allegati, non riuscivo a
lavorare più del 50%.
In
conclusione, chiedo un ricalcolo del mio diritto di rendita.” (doc. I)
1.10. Con
risposta di causa l’UAI, producendo l’annotazione SMR del 17 gennaio 2022, ha
ritenuto che in realtà l’assicurata andava considerata salariata all’80% e
casalinga al 20%, ragione per cui, modificando il calcolo del grado
d’invalidità indicato nella decisione impugnata, dal 1. agosto 2019 il grado
d’invalidità sarebbe pari all’89,5% con diritto ad una rendita intera, mentre
dal 1. febbraio 2020 il grado AI globale sarebbe pari al 58,78% con diritto a
mezza rendita. Tuttavia, ritenuto che la consulente in integrazione aveva considerato
la ricorrente non reintegrabile (cfr. supra consid. 1.7.), l’UAI ha postulato
l’accoglimento del ricorso con riconoscimento di una rendita intera dal 1.
agosto 2019 e relativo versamento dal 1. dicembre 2019 (doc. IV+1).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità maggiori di quelle riconosciutele con la
decisione impugnata.
Va
rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione
Considerandi
impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130.
V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 12 novembre 2021 – data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel
momento.
Per cui ogni
riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va
inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Per incapacità
al lavoro s’intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso di
incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6
LPGA).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del
13.
giugno 2003, consid. 4.1).
2.4
Nel
caso in esame, la domanda di causa della ricorrente (cfr. supra consid. 1.9.) è
da intendere quale richiesta di accertamento di un grado AI superiore a quello
indicato nella decisione impugnata, ossia superiore al 55%, rispettivamente 40%
(cfr. supra consid. 1.8.).
A
tal proposito, con la risposta di causa l’UAI, dopo aver nuovamente sottoposto
la fattispecie al vaglio del medico SMR e aver rilevato che la consulente in
integrazione aveva ritenuto l’assicurata non reintegrabile nel mercato del
lavoro libero, ha proposto l’accoglimento del gravame nel senso che a RI 1 venga
riconosciuta una rendita intera dal 1. agosto 2019 con versamento al 1.
dicembre 2019, ovvero sei mesi dopo la presentazione della domanda di
prestazioni (cfr. supra consid. 1.1. e 1.10).
Pertanto,
la risposta di causa dell’UAI configura un’adesione (acquiescenza) integrale
alla pretesa di causa attorea (cfr. STF 9C_570/2007 del 5 marzo 2008, consid.
1.2., STCA 36.2009.180 del 25 gennaio 2010, p. 4 e segg.).
Nell’evenienza
concreta, vagliata la documentazione agli atti (in particolare il rapporto
della consulente AI con il quale quest’ultima ha accertato l’impossibilità di
reintegrare RI 1 nel libero mercato del lavoro, cfr. supra consid. 1.7.) e
ritenuto che nulla osta, sul piano giuridico o fattuale (il fatto che
l’amministrazione non ha quantificato l’ammontare della rendita intera a cui
l’insorgente ha diritto non impedisce in concreto l’emanazione della sentenza,
cfr. la citata STCA 36.2009.180, p. 8), a procedere come da richiesta dell’UAI
(ossia accogliendo il ricorso e riconoscendo il diritto ad una rendita intera
dal 1. agosto 2019 e relativo versamento dal 1. dicembre 2019, cfr. supra
consid. 1.10), questa Corte non rileva alcun elemento che osti all’accoglimento
del gravame come da formulazione dell’UAI nell’allegato responsivo (cfr. supra
consid. 1.10).
Pertanto, la
decisione dell’UAI del 12 novembre 2021 è annullata e la ricorrente è posta al
beneficio di una rendita intera a far tempo dal 1. agosto 2019; il versamento
della rendita è da effettuarsi retroattivamente dal 1. dicembre 2019, ossia sei
mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni (cfr. supra consid.
1.1.), conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI.
2.5
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una
rendita intera dal 1. agosto
2019 con versamento dal 1.
dicembre 2019.
2. Le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti